Comunicazione Di Irregolarità Per Trading Forex: Cosa Fare E Difesa Legale

Perché su questo tema circola così tanta disinformazione

Chi riceve una comunicazione legata a un’operatività in Forex — che si tratti di un avviso della propria banca su un bonifico “anomalo”, di una segnalazione della Consob su una piattaforma non autorizzata o della scoperta, spesso tardiva, di aver affidato i propri risparmi a un intermediario mai abilitato — si trova davanti a un groviglio di informazioni contraddittorie. Sui forum, nelle chat dei “gruppi di recupero fondi”, nei commenti sotto gli articoli di cronaca, circolano convinzioni che sembrano ragionevoli e che invece, messe alla prova del testo di legge e delle pronunce più recenti, si rivelano parziali o del tutto sbagliate. Il problema non è solo teorico: agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto, perché fa perdere tempo prezioso, fa scegliere la strada processuale sbagliata o, nei casi più gravi, espone a una seconda truffa mascherata da soluzione.

Il Forex online è un terreno particolarmente fertile per il passaparola scorretto perché unisce tre elementi che da soli già generano confusione: normativa finanziaria tecnica (TUF, regolamenti Consob, direttiva MiFID), un elemento penale che si intreccia con quello civile (abusivismo, truffa, riciclaggio) e una dimensione spesso transfrontaliera, con broker con sede a Cipro, Malta, Isole Marshall o in giurisdizioni ancora più opache. In questo scenario capita di sentir dire che “tanto con l’estero non si può fare niente”, che firmare un modulo di autocertificazione chiude ogni possibilità di tutela, o che una comunicazione di irregolarità della Consob equivalga a un’accusa penale nei confronti di chi l’ha ricevuta. Nessuna di queste tre cose è esatta, e capire perché è il primo passo per costruire una difesa legale fondata sui fatti e non sul sentito dire.

Le materie del diritto bancario, finanziario e tributario richiedono un coordinamento tra competenze diverse — normativa dei mercati finanziari, diritto processuale internazionale, diritto penale dell’economia — che raramente convivono nello stesso studio. È proprio in ragione di questa esigenza di visione multidisciplinare, tipica delle controversie che nascono da un’operatività in Forex o su altri strumenti finanziari, che lo Studio Monardo coordina uno staff che unisce avvocati e commercialisti attivi su tutto il territorio nazionale in diritto bancario e tributario, mettendo a fattor comune le competenze necessarie per leggere una comunicazione di irregolarità nella sua reale portata giuridica.

Prima di entrare nel merito di ciascun mito, ecco un rapido elenco di quelli più diffusi che analizzeremo: la convinzione che l’estero renda impossibile ogni azione; l’idea che la firma su un modulo di “operatore qualificato” tolga ogni tutela; la convinzione che le perdite di trading siano sempre “colpa del cliente”; la confusione tra segnalazione di irregolarità e accusa penale; il mito della clausola arbitrale a Cipro o Malta come porto sicuro per il broker; la rassegnazione verso il recupero delle somme perse; l’idea che solo chi ha perso denaro rischi qualcosa penalmente; e la fiducia mal riposta in chi promette un rimborso “facile” dopo la prima perdita.

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Prima di entrare nel dettaglio dei singoli miti, vale la pena chiarire un punto di metodo: la “comunicazione di irregolarità” non è una categoria giuridica unica, ma un’etichetta che nella prassi copre situazioni molto diverse tra loro, ciascuna con conseguenze e strumenti di difesa specifici. Può trattarsi di un messaggio della propria banca che chiede chiarimenti su un bonifico ritenuto anomalo nell’ambito degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa antiriciclaggio; di un provvedimento della Consob che dispone l’oscuramento di un sito perché privo delle autorizzazioni previste dal Testo Unico della Finanza; oppure, nei casi più gravi, dell’apertura di un fascicolo penale in cui il destinatario della comunicazione può trovarsi nella posizione di persona offesa, di testimone o, più raramente, di soggetto la cui condotta viene valutata dagli inquirenti. Distinguere subito in quale di questi scenari ci si trova è la premessa indispensabile per scegliere la strategia giusta, ed è esattamente il primo passo che consigliamo di compiere prima ancora di rispondere a qualsiasi richiesta di chiarimenti.

Mito 1: “Se il broker Forex non è italiano, in Italia non posso fare nulla”

Il mito

È forse la convinzione più paralizzante tra tutte: il broker ha sede a Cipro, a Malta, alle Isole Marshall o a Vanuatu, quindi — si pensa — qualunque azione legale dovrebbe svolgersi lì, con costi e complicazioni tali da rendere la partita persa in partenza.

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità c’è: molti broker Forex operano davvero da giurisdizioni estere, spesso proprio per sfuggire ai controlli più severi previsti nell’Unione Europea. E in effetti, se la controversia riguardasse un normale contratto commerciale tra imprese, la sede del professionista conterebbe molto. Il passaparola, però, dimentica un dettaglio decisivo: chi investe come privato non è un’impresa, è un consumatore, e per i consumatori le regole di competenza sono diverse.

La realtà

Il Regolamento (UE) n. 1215/2012, noto come Bruxelles I-bis, prevede un foro speciale per i contratti conclusi da consumatori: quando il professionista dirige la propria attività commerciale, anche solo con un sito web o una campagna pubblicitaria, verso lo Stato di residenza del consumatore, quest’ultimo può citare in giudizio il professionista davanti ai giudici del proprio Paese, indipendentemente da dove il professionista abbia sede. La Cassazione a Sezioni Unite lo ha ribadito in modo netto: il consumatore non deve nemmeno dimostrare in modo analitico che l’attività fosse diretta verso l’Italia, perché è compito del giudice verificare d’ufficio gli elementi che fondano la propria competenza. L’Avv. Monardo, in qualità di cassazionista, segue questo tipo di questioni di giurisdizione fino all’ultimo grado di giudizio, un aspetto che nei contenziosi con broker esteri fa spesso la differenza tra una causa che parte nel modo giusto e una che si arena su un’eccezione procedurale.

La prova

Le Sezioni Unite della Cassazione, con l’ordinanza n. 22465 del 30 giugno 2026, hanno ribadito che quando il professionista sviluppa una strategia commerciale rivolta ai clienti di un altro Stato membro, si applica il foro del consumatore, a prescindere dalla sede legale del professionista. In termini sostanzialmente analoghi si era già espressa la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 15364 del 3 giugno 2024, chiarendo che l’onere di allegazione della direzione dell’attività verso lo Stato del consumatore non può essere reso eccessivamente gravoso, pena la compromissione dell’accesso alla giustizia.

Cosa rischia chi ci crede

Chi rinuncia in partenza a rivolgersi a un giudice italiano, convinto che l’unica strada sia un procedimento a Cipro o a Malta, lascia scadere termini di prescrizione preziosi e spesso finisce per non agire affatto, consolidando la perdita subita. C’è anche un rischio più sottile: chi si convince erroneamente di dover attivare per forza una procedura all’estero spesso si rivolge a intermediari o “agenzie” straniere che promettono di gestire la pratica in loco, esponendosi a costi aggiuntivi e a interlocutori difficilmente verificabili, invece di rivolgersi a un difensore italiano abilitato a valutare fin da subito se il foro nazionale sia percorribile.

Un aspetto pratico spesso trascurato riguarda la prova della “direzione dell’attività” verso l’Italia: non serve dimostrare che il broker abbia una sede fisica nel nostro Paese, è sufficiente documentare elementi come l’uso della lingua italiana nel sito e nelle comunicazioni, la presenza di recapiti o assistenza clienti in italiano, campagne pubblicitarie veicolate su piattaforme social rivolte a un pubblico italiano o l’accettazione di pagamenti in euro tramite circuiti bancari nazionali. Sono proprio questi elementi, spesso già presenti nella corrispondenza scambiata con il broker, a costituire la base documentale su cui si fonda la richiesta di applicazione del foro del consumatore davanti al giudice italiano.

Mito 2: “Ho firmato che ero un ‘operatore qualificato’, quindi non ho più alcuna tutela”

Il mito

Molti clienti, in particolare quelli con un profilo professionale elevato o che gestiscono una piccola società, ricordano di aver firmato in passato un modulo in cui dichiaravano di possedere “competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari”. Da qui la convinzione che quella firma sia una sorta di rinuncia irrevocabile a qualsiasi tutela.

Perché ci credono in tanti

La dichiarazione di operatore qualificato, prevista dall’articolo 31 del Regolamento Consob n. 11522/1998 nel regime pre-MiFID, ha effetti probatori reali: la Cassazione ha più volte confermato che questa dichiarazione esonera l’intermediario dal compiere ulteriori verifiche e vale come prova presuntiva della qualità dichiarata. È qui che il passaparola si ferma, senza però considerare cosa succede quando la dichiarazione non corrisponde alla realtà.

La realtà

La dichiarazione sposta l’onere della prova, non lo elimina: se l’investitore dimostra che l’intermediario conosceva, o avrebbe dovuto conoscere usando l’ordinaria diligenza, l’assenza delle competenze dichiarate, la tutela torna pienamente disponibile. Inoltre la qualifica di operatore qualificato non può essere desunta automaticamente da un questionario di profilazione in cui il cliente abbia semplicemente indicato un livello di esperienza elevato: si tratta di situazioni giuridicamente diverse, che la Cassazione ha tenuto ben distinte.

La prova

La Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 24046 del 6 settembre 2021, ha chiarito che l’inversione dell’onere della prova riguarda gli obblighi di condotta dell’intermediario, ma quando l’investitore contesta la veridicità della propria stessa dichiarazione autoreferenziale, è lui a dover provare le circostanze specifiche da cui emerga la conoscibilità del difetto di competenza da parte dell’intermediario. Successivamente, con l’ordinanza n. 20179 del 22 giugno 2022, la Cassazione ha confermato che l’autodichiarazione vale come presunzione semplice, superabile con prova contraria. Infine, con l’ordinanza n. 7412 del 20 marzo 2024, la Sezione I ha ribadito che la qualifica di operatore qualificato non può derivare da una semplice indicazione di “alta esperienza” resa nel questionario di profilazione, dovendo fondarsi sulla specifica dichiarazione formale prevista dalla disciplina di settore.

Cosa rischia chi ci crede

Chi rinuncia a contestare un contratto solo perché in passato ha firmato quel modulo perde l’occasione di far valere prove — email, conversazioni, la stessa scarsa esperienza reale dimostrabile — che potrebbero ribaltare la presunzione a proprio favore.

Nella pratica, gli elementi più utili a dimostrare la conoscibilità del difetto di competenza da parte dell’intermediario sono spesso già in possesso del cliente senza che se ne renda conto: lo storico degli ordini eseguiti nei mesi precedenti la dichiarazione, che può rivelare un’operatività elementare incompatibile con il profilo dichiarato; le comunicazioni di assistenza clienti, in cui l’intermediario stesso può aver fornito spiegazioni di base che difficilmente si offrirebbero a un vero operatore qualificato; e il questionario di profilazione compilato in una fase antecedente o successiva alla dichiarazione, quando le risposte fornite risultano in evidente contrasto con quanto sottoscritto nel modulo formale. È proprio la ricostruzione incrociata di questi elementi documentali, più che la sola dichiarazione firmata, a determinare l’esito della contestazione.

Mito 3: “Se ho perso soldi con le mie scelte di trading, la colpa è solo mia”

Il mito

Una convinzione molto diffusa tra chi ha operato in autonomia su una piattaforma, magari eseguendo ordini in prima persona: se le perdite derivano da mie decisioni di acquisto e vendita, non c’è nulla da contestare all’intermediario.

Perché ci credono in tanti

È vero che la mera esecuzione di ordini impartiti dal cliente, il cosiddetto regime di execution only, esclude in alcune condizioni specifiche obblighi di valutazione di adeguatezza da parte dell’intermediario, come previsto dall’articolo 43 del Regolamento Consob n. 16192/2007. Il passaparola generalizza questa eccezione a qualunque situazione, ignorando che le condizioni per l’esenzione sono precise e che, soprattutto, la responsabilità del cliente per le proprie scelte operative è cosa diversa dalla validità del contratto quadro e degli strumenti sottostanti.

La realtà

Un conto è la responsabilità per le singole operazioni eseguite in autonomia, un altro è la nullità strutturale del contratto quando mancano elementi essenziali. La giurisprudenza distingue nettamente tra violazione di regole di comportamento — che dà luogo, al più, a un risarcimento — e vizio genetico dell’oggetto contrattuale, che porta alla nullità radicale. Quando in strumenti come gli swap collegati a posizioni in valuta mancano l’indicazione del valore di mercato (mark-to-market) e dei costi impliciti, la norma dice che il contratto è privo di un elemento essenziale, indipendentemente da chi abbia materialmente impartito gli ordini.

La prova

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 8770 del 12 maggio 2020, hanno affermato che i derivati sono validi solo se fondati su un’alea razionale, misurabile e conoscibile da entrambe le parti. Su questa linea si è mossa la Cassazione con l’ordinanza n. 417 dell’8 gennaio 2025, che ha confermato la nullità del contratto quando mancano il mark-to-market e la rappresentazione dei costi occulti, sottolineando che si tratta di un difetto di determinabilità dell’oggetto e non di una semplice violazione informativa. In senso conforme si era già espressa la Cassazione con la sentenza n. 21830/2021. Diversamente, il Tribunale di Brescia, con la sentenza del 9 giugno 2025, ha ricordato che quando l’intermediario ha rispettato gli obblighi informativi e la fase è di mera esecuzione ordini, la domanda di nullità delle singole operazioni può essere respinta: il discrimine è sempre la prova concreta di cosa sia stato comunicato e cosa no. Va segnalato, per completezza, che due recenti ordinanze della Cassazione del 3 e 4 febbraio (nn. 2262 e 2358) hanno riaperto un confronto critico sui contenuti della sentenza delle Sezioni Unite n. 8770/2020, pur dichiarando di attenersi ai suoi principi: un segnale che la materia resta in evoluzione e che ogni caso va valutato alla luce dell’orientamento più aggiornato al momento dell’azione.

Questa distinzione ha una ricaduta pratica molto concreta sui termini entro cui agire: quando si tratta di nullità del contratto per difetto di un elemento essenziale, l’azione di restituzione delle somme indebitamente corrisposte è soggetta ai termini di prescrizione ordinari, decisamente più ampi rispetto a quelli, più brevi, applicabili alla sola azione di risarcimento per violazione di regole di condotta. Individuare correttamente quale delle due situazioni ricorra nel caso concreto non è quindi un mero esercizio teorico, ma incide direttamente sulla possibilità stessa di agire in giudizio.

Cosa rischia chi ci crede

Chi si convince che “è andata così per colpa mia” senza far verificare la documentazione contrattuale rinuncia a un’azione che, in presenza dei vizi giusti, non dipende affatto da chi abbia cliccato il pulsante di acquisto.

Va aggiunto un elemento che il passaparola tende a ignorare del tutto: molte piattaforme Forex non propongono un semplice acquisto di valuta, ma strumenti derivati collegati all’andamento dei tassi di cambio — contratti per differenza (CFD), opzioni, prodotti a leva — la cui componente di rischio richiede, per essere validamente negoziata, la stessa trasparenza sui costi e sugli scenari probabilistici richiesta per gli swap bancari. Quando il broker propone questi strumenti senza rendere conoscibile il valore di mercato iniziale o il costo implicito trattenuto sull’operazione, la questione non riguarda più “quanto bene ho investito”, ma se il contratto stesso fosse valido fin dall’origine: una distinzione che cambia radicalmente l’impostazione della difesa e, con essa, i termini di prescrizione applicabili.

Mito 4: “Una comunicazione di irregolarità mi rende automaticamente responsabile penalmente”

Il mito

Ricevere una comunicazione che parla di “irregolarità” nel contesto di operazioni Forex — che provenga dalla propria banca, dalla Consob o da altre autorità — viene spesso letta come l’anticamera di un procedimento penale a proprio carico.

Perché ci credono in tanti

Il lessico usato da banche e authority è spesso simile a prescindere dal destinatario: si parla di “operazioni anomale”, di “irregolarità riscontrate”, di “necessità di chiarimenti”. Chi non conosce la differenza tra i diversi ruoli — vittima, cliente segnalato per un controllo antiriciclaggio, soggetto indagato per abusivismo — tende ad appiattire tutto sulla stessa lettura allarmistica.

La realtà

Nella grande maggioranza dei casi, quando un privato cittadino riceve una comunicazione legata al Forex, si tratta di uno dei seguenti scenari, tra loro molto diversi: una segnalazione della propria banca nell’ambito dei controlli antiriciclaggio su un bonifico verso una piattaforma non autorizzata; un avviso della Consob che informa il pubblico dell’oscuramento di un sito perché privo delle autorizzazioni previste dal Testo Unico della Finanza; oppure, più raramente, un coinvolgimento come possibile persona offesa in un procedimento per truffa o abusivismo finanziario avviato contro il gestore della piattaforma. Il reato di abusivismo finanziario previsto dall’articolo 166 del d.lgs. 58/1998 colpisce chi svolge servizi di investimento senza le abilitazioni previste, non chi — in buona fede — vi ha investito del denaro. Il punto che il passaparola ha perso per strada è che essere destinatari di un avviso non equivale a essere indagati.

La prova

La Cassazione, con la sentenza n. 29649 del 19 luglio 2024 (Sez. V penale), ha confermato che il reato di abusivismo finanziario si configura per chi svolge professionalmente e senza abilitazione l’attività di investimento nei confronti del pubblico, anche quando i prodotti proposti siano di fatto inesistenti: ciò che rileva è l’esercizio non autorizzato dell’attività riservata, non la posizione di chi vi ha aderito come cliente. La Consob, dal canto suo, dispone di poteri specifici — introdotti dalla legge n. 58/2019 e dalla legge n. 8/2020 — per l’oscuramento dei siti privi delle autorizzazioni previste, un’azione di tutela dei risparmiatori e non un atto contro di loro.

Sul fronte bancario, va ricordato che le comunicazioni relative ad adeguata verifica rafforzata o a richieste di giustificativi su bonifici verso l’estero derivano dagli obblighi imposti agli intermediari dalla normativa antiriciclaggio, che impone alle banche di monitorare le operazioni potenzialmente collegate a fenomeni di criminalità finanziaria, incluse le piattaforme di trading non autorizzate. Rispondere con trasparenza a queste richieste, fornendo la documentazione relativa alla natura dell’operazione, non equivale ad ammettere alcunché: è semplicemente la modalità con cui il cliente collabora a un controllo che, nella grande maggioranza dei casi che riguardano il Forex, è costruito proprio per intercettare tempestivamente le situazioni di rischio a suo danno.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio più concreto è duplice: da un lato l’ansia ingiustificata di chi si convince di essere indagato quando in realtà è tutelato dalla legge come possibile vittima; dall’altro la sottovalutazione del reale ruolo da assumere, ad esempio la mancata presentazione di una denuncia-querela nei termini corretti proprio perché ci si sente, a torto, “dalla parte sbagliata”.

Un ulteriore effetto negativo di questa confusione riguarda il rapporto con la propria banca: chi riceve una richiesta di chiarimenti su un bonifico verso l’estero, temendo ripercussioni, a volte evita di fornire la documentazione richiesta o di spiegare la natura dell’operazione. Questo comportamento, paradossalmente, può rallentare proprio quei controlli che nella maggior parte dei casi sono orientati a proteggere il cliente, ad esempio bloccando tempestivamente ulteriori disposizioni verso un beneficiario già segnalato come sospetto. Collaborare con la propria banca, fornendo con chiarezza la ricostruzione dei fatti, è quasi sempre la scelta più utile, ed è ben diversa dal collaborare con un’indagine penale a proprio carico, situazione che, come detto, riguarda un’ipotesi residuale e circostanziata.

Mito 5: “Se ho firmato una clausola arbitrale a Cipro o Malta, devo per forza andare lì”

Il mito

Molti contratti proposti da broker Forex con sede in altri Paesi UE contengono clausole che devolvono ogni controversia a un arbitrato con sede all’estero. La convinzione diffusa è che, avendo firmato quella clausola, non resti altra strada.

Perché ci credono in tanti

È vero, in linea generale, che una clausola compromissoria validamente pattuita sposta la competenza dal giudice ordinario all’arbitro, ed è vero che la giurisprudenza riconosce ampio spazio all’autonomia contrattuale in materia di arbitrato internazionale tra operatori professionali. Il passaparola, ancora una volta, applica questo principio anche ai rapporti tra un professionista e un consumatore, dove le regole sono profondamente diverse.

La realtà

Quando la controparte è un consumatore, una clausola compromissoria inserita in condizioni generali non negoziate individualmente si presume vessatoria e può essere dichiarata nulla, anche in una fase avanzata del procedimento. Vero, ma solo a metà: la clausola non è nulla in automatico, ma lo diventa se il consumatore dimostra che non è stata oggetto di trattativa individuale, situazione tipica dei contratti Forex standardizzati proposti online con moduli di adesione preimpostati.

La prova

La Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 11174 del 26 aprile 2024, ha affermato che il mancato rilievo della vessatorietà della clausola compromissoria nel procedimento arbitrale non impedisce al giudice, investito dell’impugnazione del lodo, di accertare per la prima volta tale vessatorietà e dichiarare la nullità del lodo stesso, in coerenza con la disciplina di tutela del consumatore di derivazione europea. In materia di foro del consumatore, la Cassazione, con l’ordinanza n. 12315 del 7 maggio 2024, ha inoltre precisato che il foro previsto dal Codice del Consumo è inderogabile solo a tutela del consumatore, il quale può sempre scegliere di rivolgersi al giudice del proprio domicilio.

Cosa rischia chi ci crede

Rinunciare a contestare la clausola arbitrale significa, in concreto, rinunciare in partenza a far valere le proprie ragioni davanti a un giudice italiano, accettando procedimenti costosi e distanti che nella pratica scoraggiano quasi sempre l’investitore danneggiato.

È utile ricordare che la valutazione di vessatorietà non riguarda solo la clausola compromissoria in senso stretto, ma può estendersi ad altre pattuizioni frequenti nei contratti Forex standardizzati: clausole che limitano in modo sproporzionato la responsabilità del broker, clausole che impongono termini di reclamo estremamente brevi rispetto a quelli ordinari, o clausole che individuano come legge applicabile un ordinamento diverso da quello italiano senza che questa scelta sia stata realmente negoziata. Ciascuna di queste pattuizioni, se inserita in condizioni generali predisposte unilateralmente dal professionista e proposte “a pacchetto” in fase di apertura del conto, può essere sottoposta allo stesso vaglio di vessatorietà riservato alla clausola arbitrale.

Mito 6: “I soldi persi in una truffa Forex sono ormai spariti, tanto vale lasciar perdere”

Il mito

Dopo aver scoperto di essere stati vittime di una piattaforma non autorizzata, molti si convincono che qualsiasi iniziativa sia inutile perché il denaro è già stato trasferito all’estero e reso irrintracciabile.

Perché ci credono in tanti

Nei casi più gravi di truffa organizzata, i fondi vengono effettivamente spostati con rapidità verso conti esteri o convertiti in criptovalute, e non sempre gli autori materiali vengono identificati. Il fondo di verità esiste, ma il passaparola trasforma una difficoltà reale in un’impossibilità assoluta, dimenticando gli strumenti che l’ordinamento comunque mette a disposizione.

La realtà

Esistono più leve d’azione, spesso cumulabili: la denuncia-querela penale, che consente di attivare sequestri e misure cautelari sui conti collegati alla frode quando gli autori vengono identificati; l’azione civile per la nullità del contratto e la restituzione delle somme, che segue termini di prescrizione più ampi e che può essere esperita anche quando il procedimento penale langue; e, quando il broker ha comunque una presenza riconoscibile nell’Unione Europea, la possibilità di rivolgersi al giudice italiano in forza del foro del consumatore già visto nel primo mito. Anche la responsabilità della banca che ha eseguito un bonifico verso un conto già segnalato come sospetto può, in alcune circostanze, essere messa in discussione.

La prova

Il Tribunale di Gorizia, con la sentenza n. 120 del 14 maggio 2025, ha condannato una società estera operante nel settore delle criptovalute alla restituzione delle somme investite da un cliente italiano, dichiarando la nullità del contratto per violazione degli obblighi informativi previsti dagli articoli 67-bis e seguenti del Codice del Consumo e dagli articoli 21-23 del TUF, estendendo così le tutele consumeristiche anche a un rapporto con una piattaforma estera. La Cassazione, con la sentenza n. 22651/2025, ha inoltre affrontato profili penali collegati ai flussi di criptovalute derivanti da reati finanziari, confermando l’attenzione della giurisprudenza più recente su questo tipo di tracciamento.

Accanto all’azione diretta contro il broker, la giurisprudenza sta dedicando crescente attenzione al ruolo della banca che ha eseguito i bonifici verso la piattaforma poi rivelatasi abusiva: se l’istituto di credito non ha attivato i presidi previsti dalla normativa antiriciclaggio in presenza di operazioni verso conti esteri già segnalati come sospetti da altre autorità di vigilanza, la sua condotta può essere valutata come concausa del danno subito dal cliente, aprendo la strada a una possibile richiesta risarcitoria anche nei confronti dell’intermediario bancario, parallela a quella rivolta al broker.

Cosa rischia chi ci crede

La rassegnazione anticipata porta quasi sempre a lasciar decorrere termini utili — sia per la querela sia per l’azione civile — riducendo drasticamente le possibilità di recupero che, per quanto mai garantite, restano concrete quando si agisce con tempestività.

Un elemento spesso decisivo, e altrettanto spesso trascurato nella fretta di “chiudere il capitolo”, è la conservazione ordinata della documentazione fin dal primo momento in cui sorge il sospetto: estratti conto con evidenza dei bonifici effettuati, screenshot della piattaforma con le posizioni aperte e i saldi dichiarati, copia di ogni comunicazione scambiata via email o chat con il presunto broker, ricevute di eventuali versamenti ulteriori richiesti come “tasse” o “commissioni di sblocco”. Questa documentazione, raccolta in modo sistematico prima ancora di rivolgersi a un legale, è spesso ciò che fa la differenza tra un’azione costruita su basi solide e una difesa che deve ricostruire a posteriori, con maggiore difficoltà, la sequenza degli eventi.

Mito 7: “Solo chi gestisce la piattaforma può essere accusato, chi si limita a investire non rischia nulla”

Il mito

Meno diffuso ma comunque presente, soprattutto tra chi ha ricevuto proposte di “diventare procacciatore” o di introdurre nuovi clienti in cambio di commissioni: la convinzione che solo il vero gestore della piattaforma possa incorrere in responsabilità penale.

Perché ci credono in tanti

Chi si limita a investire il proprio denaro, senza alcun ruolo attivo nella promozione, resta effettivamente estraneo al reato di abusivismo finanziario. Il passaparola, però, confonde questa posizione con quella di chi, magari inconsapevolmente, ha accettato di procacciare nuovi clienti o di ricevere somme da terzi per poi trasferirle alla piattaforma, assumendo così un ruolo ben diverso.

La realtà

Il reato di abusivismo finanziario previsto dall’articolo 166 TUF è configurato dalla giurisprudenza come reato di pericolo, che si perfeziona con il solo conferimento di poteri gestori a un soggetto non abilitato, indipendentemente dall’esito economico dell’operazione. Chi si presta, anche in modo marginale, a promuovere fuori sede prodotti finanziari per conto di un soggetto non autorizzato — ad esempio organizzando incontri, raccogliendo adesioni o trasferendo somme di terzi verso la piattaforma — può rientrare nell’area di rilevanza penale della norma, a prescindere dal fatto di aver percepito o meno un guadagno personale.

La prova

La disciplina dell’articolo 166 TUF punisce chiunque, senza abilitazione, svolga servizi di investimento oppure offra fuori sede o tramite tecniche di comunicazione a distanza prodotti e strumenti finanziari: la formulazione della norma, letta dalla giurisprudenza in combinato disposto con l’articolo 18 del TUF sulla riserva di attività alle imprese di investimento e alle banche, è stata interpretata in modo da evitare un’estensione indiscriminata a chi negozia sporadicamente strumenti finanziari in una ristretta cerchia di conoscenti, richiedendo pur sempre un elemento di sistematicità e professionalità della condotta contestata.

Cosa rischia chi ci crede

Chi accetta con leggerezza un ruolo di intermediazione informale, convinto di essere al riparo perché “non gestisce nulla”, può ritrovarsi coinvolto in un procedimento penale accanto ai veri promotori della piattaforma abusiva, con conseguenze ben più gravi della semplice perdita economica.

Questo scenario si presenta con una certa frequenza in contesti apparentemente innocui: un conoscente entusiasta dei propri “guadagni” che propone di introdurre amici e parenti in cambio di una piccola percentuale sui depositi raccolti, oppure la richiesta di utilizzare il proprio conto corrente personale per “far transitare” somme di terzi verso la piattaforma, in cambio di un compenso. In entrambi i casi, chi accetta rischia di essere qualificato come compartecipe di un’attività di promozione o collocamento non autorizzata, e non semplicemente come un investitore che ha condiviso un’informazione tra amici: la differenza, sul piano penale, è quella tra l’estraneità al reato e un possibile concorso nello stesso.

Mito 8: “Se qualcuno mi contatta per aiutarmi a recuperare i fondi persi, tanto vale provare”

Il mito

Dopo la prima perdita, arriva spesso una seconda proposta: un sedicente “recovery agent”, uno studio legale mai sentito prima o un consulente che promette, dietro pagamento anticipato, di recuperare le somme perdute con la piattaforma originaria.

Perché ci credono in tanti

Chi ha già perso denaro è comprensibilmente disposto a tentare qualunque strada pur di rientrarne in possesso, e questa vulnerabilità psicologica è proprio ciò su cui fa leva chi organizza le cosiddette “truffe da recupero”, una seconda frode costruita esattamente sulla disperazione generata dalla prima.

La realtà

Nessun soggetto serio chiede un pagamento anticipato per “sbloccare” fondi o per garantire un recupero, e nessuna autorità pubblica — Consob compresa — funge da intermediario per restituzioni dirette di questo tipo. Le vie legittime restano quelle già descritte: denuncia alla Polizia Postale, eventuale segnalazione alla Consob, valutazione di un’azione civile con un professionista verificabile attraverso l’albo di appartenenza. La realtà è meno rassicurante di una promessa di recupero rapido, ma è l’unica che non espone a un secondo danno.

La prova

La stessa giurisprudenza penale segnala come ricorrente lo schema della “doppia truffa”: dopo il primo raggiro, la vittima viene ricontattata da soggetti che si presentano come esperti di recupero fondi e che, dietro richiesta di ulteriori versamenti per presunte tasse o commissioni di sblocco, sottraggono nuovo denaro. La Cassazione, con la sentenza n. 22257/2025 (Sez. II), intervenendo sui profili di procedibilità della truffa telematica, ha comunque ribadito l’importanza di agire tempestivamente con la querela, senza attendere sviluppi spontanei della vicenda.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio è la sottrazione di ulteriori somme, spesso superiori alla perdita iniziale, e la perdita di tempo prezioso che avrebbe potuto essere impiegato in un’azione legale reale.

Alcuni segnali dovrebbero indurre a interrompere immediatamente ogni contatto: la richiesta di versare somme aggiuntive con qualsiasi pretesto (imposte, commissioni, “sblocco” del conto), la promessa di risultati certi entro tempi rapidissimi, la pressione a decidere subito senza poter verificare l’identità e le referenze dell’interlocutore, e l’assenza di qualsiasi riferimento verificabile — un ordine professionale di appartenenza, una partita IVA riscontrabile, un indirizzo fisico reale. Prima di affidare a chiunque un mandato per il recupero di somme perse, è sempre possibile e opportuno verificare l’iscrizione del professionista al relativo albo professionale.

Il mito alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite per illustrare l’applicazione concreta dei principi appena esposti: non riproducono casi reali seguiti dallo Studio, ma mostrano come cambia l’esito a seconda della strategia adottata.

Simulazione 1 — la giurisdizione che non si esclude da sola. Un investitore versa 34.700 € su una piattaforma con sede dichiarata a Cipro, dopo essere stato contattato tramite una campagna pubblicitaria in lingua italiana su un social network. Convinto che l’unica strada sia rivolgersi a un giudice cipriota, lascia passare oltre un anno senza agire. Applicando invece i principi del foro del consumatore, la stessa persona avrebbe potuto citare il broker davanti al giudice del proprio domicilio già nei mesi immediatamente successivi alla scoperta della perdita, proprio perché la pubblicità era diretta al mercato italiano.

Simulazione 2 — l’autodichiarazione che non chiude la partita. Un piccolo imprenditore firma nel 2021 un modulo di operatore qualificato prima di operare in derivati collegati al Forex, accumulando una perdita di 58.200 €. Convinto che la firma renda impossibile ogni contestazione, rinuncia a far verificare i contratti. Se invece riuscisse a dimostrare, tramite le comunicazioni scambiate con l’intermediario, che quest’ultimo era consapevole della sua reale inesperienza in materia di derivati, l’onere della prova si sposterebbe e la posizione risulterebbe tutelabile.

Simulazione 3 — il tempo perso nella rassegnazione. Una coppia perde 21.400 € su una piattaforma poi oscurata dalla Consob dopo pochi mesi. Convinti che il denaro sia “sparito per sempre”, non presentano denuncia. Una querela tempestiva avrebbe invece consentito di attivare un possibile sequestro sui conti collegati, prima che i fondi venissero ulteriormente movimentati, aumentando le probabilità — mai garantite, ma concrete — di un recupero parziale.

Simulazione 4 — la seconda truffa che si somma alla prima. Un pensionato, dopo aver perso 15.600 € su una piattaforma Forex risultata poi non autorizzata, viene ricontattato via email da un sedicente “ufficio recupero fondi internazionale”, che gli chiede un versamento aggiuntivo di 1.800 € a titolo di “imposta di sblocco” per poter riottenere l’intera somma. Convinto che si tratti dell’ultimo passaggio prima del rimborso, effettua il pagamento e non riceve più alcuna risposta. Se avesse invece verificato l’iscrizione del presunto studio a un albo professionale — operazione che richiede pochi minuti — avrebbe potuto riconoscere immediatamente lo schema fraudolento ed evitare la seconda perdita, orientandosi invece verso una denuncia formale e una consulenza legale verificabile.

Il fondo di verità

Ogni mito analizzato nasce da un frammento reale della disciplina finanziaria, distorto dal passaparola fino a diventare una regola generale che nella pratica non esiste. È vero che l’estero complica le cose, ma non le rende impossibili grazie al foro del consumatore previsto dal diritto dell’Unione Europea. È vero che l’autodichiarazione di operatore qualificato ha valore probatorio, ma non è una rinuncia irrevocabile alla tutela. È vero che la mera esecuzione di ordini limita alcuni obblighi dell’intermediario, ma non copre i vizi strutturali del contratto. È vero che ricevere comunicazioni ufficiali genera ansia, ma nella maggioranza dei casi si tratta di strumenti di tutela del risparmiatore, non di accuse. È vero che le clausole arbitrali hanno effetto vincolante tra professionisti, ma non quando la controparte è un consumatore e la clausola non è stata negoziata individualmente. È vero che il recupero dei fondi non è mai garantito, ma la rassegnazione preventiva è la scelta che riduce con maggiore certezza le possibilità di successo. È vero che il ruolo di chi gestisce la piattaforma è centrale nel reato di abusivismo, ma la sistematicità della condotta può coinvolgere anche chi si limita a “presentare” nuovi clienti. Ed è vero, infine, che dopo una perdita si è disposti a tutto pur di recuperarla, ma è proprio questa disponibilità a essere sfruttata da chi organizza le truffe da recupero.

Riletti nel loro insieme, questi frammenti di verità raccontano una cosa precisa: la disciplina del Forex online non è un far west privo di regole, ma un settore in cui coesistono una normativa di matrice europea molto protettiva per il consumatore-investitore e, allo stesso tempo, un fenomeno di abusivismo diffuso che approfitta proprio della percezione diffusa — sbagliata — che quella normativa non si applichi o non basti. Chi si informa correttamente prima di agire, anziché affidarsi a ciò che “si dice in giro”, parte già da una posizione più forte rispetto a chi lascia che il passaparola scelga per lui la strategia da seguire, spesso quella più remissiva.

Mito vs realtà in tabella

Il quadro che segue riassume, mito per mito, la distanza tra ciò che circola nel passaparola e ciò che effettivamente prevede la disciplina applicabile, così come confermato dalla giurisprudenza più recente citata in questo articolo. Vale la pena scorrerlo per intero anche per chi ritiene di aver già riconosciuto solo uno o due dei miti esposti: nella pratica, chi riceve una comunicazione di irregolarità legata al Forex si trova quasi sempre a doverne affrontare più di uno contemporaneamente, ad esempio la questione della giurisdizione insieme a quella della validità del contratto, oppure il dubbio sulla propria posizione penale insieme alla tentazione di rivolgersi a un sedicente servizio di recupero fondi.

Il mitoCome stanno davvero le cose
Con un broker estero non si può fare nulla in ItaliaIl foro del consumatore consente di agire davanti al giudice italiano se l’attività era diretta verso il mercato italiano
La firma di operatore qualificato toglie ogni tutelaSposta l’onere della prova, ma non lo elimina se si dimostra la conoscibilità del difetto di competenza
Le perdite di trading sono sempre colpa del clienteI vizi strutturali del contratto (mancanza di MtM, costi occulti) possono determinare la nullità a prescindere da chi ha operato
Una comunicazione di irregolarità mi rende indagatoNella maggioranza dei casi si tratta di uno strumento di tutela del risparmiatore, non di un’accusa
La clausola arbitrale estera va sempre rispettataSe vessatoria e non negoziata individualmente con un consumatore, può essere dichiarata nulla anche in sede di impugnazione del lodo
I fondi persi sono comunque irrecuperabiliDenuncia tempestiva e azione civile restano strumenti concreti, mai garantiti ma spesso efficaci se attivati subito
Solo chi gestisce la piattaforma rischia penalmenteAnche chi promuove o procaccia clienti in modo sistematico può rientrare nell’area di rilevanza dell’abusivismo finanziario
Chi promette il recupero dei fondi va sempre ascoltatoNessun soggetto serio chiede pagamenti anticipati per sbloccare fondi: è lo schema tipico della doppia truffa

Le domande di verifica

Dipende. È vero che devo per forza rivolgermi a un giudice estero se il broker ha sede fuori dall’Italia? No, se l’attività del professionista era diretta verso il mercato italiano, il foro del consumatore consente di agire davanti al giudice italiano, e la valutazione della direzione dell’attività spetta al giudice stesso, senza un onere probatorio eccessivo a carico del consumatore.

No. È vero che aver firmato un’autocertificazione di esperienza mi impedisce qualsiasi azione? No: quella dichiarazione sposta l’onere della prova a mio carico, ma resta possibile dimostrare che l’intermediario conosceva, o poteva conoscere, la reale assenza di competenze.

Dipende. È vero che ricevere una comunicazione della mia banca sui movimenti verso una piattaforma Forex significa essere sotto indagine? Dipende dal contesto: nella grande maggioranza dei casi si tratta di controlli antiriciclaggio ordinari o di comunicazioni informative, non di un procedimento penale a proprio carico.

Sì, ma con condizioni. È vero che posso contestare una clausola arbitrale firmata con un broker estero? Sì, se la clausola non è stata oggetto di trattativa individuale e la mia posizione è quella di consumatore, la clausola può essere dichiarata vessatoria e quindi nulla.

No. È vero che, una volta persi, i fondi trasferiti a una piattaforma abusiva sono sempre irrecuperabili? No: il recupero non è mai garantito, ma denuncia tempestiva e azione civile restano strumenti reali, tanto più efficaci quanto più rapidamente vengono attivati.

Dipende. È vero che se ho semplicemente segnalato la piattaforma a un amico rischio anch’io qualcosa penalmente? Dipende dalla sistematicità della condotta: una singola indicazione tra conoscenti, senza compensi né ruolo attivo nella raccolta di adesioni, resta di norma estranea al reato di abusivismo finanziario, mentre un’attività ripetuta e organizzata di procacciamento clienti può rientrarvi.

Le sentenze che smontano i miti

Il valore di ciascuna delle affermazioni contenute in questo articolo non deriva da un’opinione personale, ma dal modo in cui la giurisprudenza più recente — di legittimità e, dove significativa, di merito — ha interpretato le norme applicabili alla materia. Ecco il quadro completo dei riferimenti utilizzati, ciascuno collegato al mito che contribuisce a demolire o ridimensionare, con il principio di diritto riformulato in termini sintetici.

  1. Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 22465 del 30 giugno 2026 — conferma che il foro del consumatore si applica quando il professionista dirige la propria attività verso lo Stato del consumatore, a prescindere dalla propria sede legale: smentisce il mito 1.
  2. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 15364 del 3 giugno 2024 — chiarisce che l’onere di allegazione della direzione dell’attività verso l’Italia non può essere reso eccessivamente gravoso per il consumatore: rafforza la smentita del mito 1.
  3. Cassazione, ordinanza n. 12315 del 7 maggio 2024 — ribadisce che il foro del consumatore è inderogabile solo a tutela del consumatore stesso: smentisce i miti 1 e 5.
  4. Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 11174 del 26 aprile 2024 — afferma che la vessatorietà della clausola compromissoria può essere rilevata anche in sede di impugnazione del lodo arbitrale: smentisce il mito 5.
  5. Cassazione, Sez. I, sentenza n. 24046 del 6 settembre 2021 — precisa che l’onere della prova sulla discordanza tra dichiarazione di operatore qualificato e realtà spetta all’investitore, ma resta assolvibile: ridimensiona il mito 2.
  6. Cassazione, ordinanza n. 20179 del 22 giugno 2022 — conferma che l’autodichiarazione di operatore qualificato vale come presunzione semplice, superabile con prova contraria: ridimensiona il mito 2.
  7. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 7412 del 20 marzo 2024 — chiarisce che la qualifica di operatore qualificato non può derivare da un semplice questionario di profilazione: rafforza la smentita del mito 2.
  8. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 8770 del 12 maggio 2020 — fissa il principio dell’alea razionale nei contratti derivati, base per la nullità in assenza di elementi essenziali: smentisce il mito 3.
  9. Cassazione, ordinanza n. 417 dell’8 gennaio 2025 — conferma la nullità del contratto swap privo di mark-to-market e costi occulti: rafforza la smentita del mito 3.
  10. Tribunale di Brescia, sentenza del 9 giugno 2025 — chiarisce i limiti della responsabilità dell’intermediario nella fase di mera esecuzione ordini: ridimensiona parzialmente il mito 3, distinguendolo dal mito 6.
  11. Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 29649 del 19 luglio 2024 — conferma che l’abusivismo finanziario si configura per l’esercizio non autorizzato dell’attività, a prescindere dalla posizione del cliente: smentisce i miti 4 e 7.
  12. Tribunale di Gorizia, sentenza n. 120 del 14 maggio 2025 — condanna una società estera alla restituzione delle somme per violazione degli obblighi informativi su una piattaforma di trading in criptovalute: smentisce il mito 6.
  13. Cassazione, sentenza n. 22257/2025 (Sez. II) — interviene sui profili di procedibilità della truffa telematica, ribadendo l’importanza della tempestività della querela: rafforza la smentita dei miti 6 e 8.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separare ciò che è davvero previsto dalla legge da ciò che il passaparola ha raccontato è il primo passo di ogni difesa efficace in materia di trading Forex. Ecco, numerati, gli strumenti concreti che lo Studio mette in campo:

  1. Verifichiamo l’effettiva natura giuridica della comunicazione ricevuta, distinguendo tra segnalazione antiriciclaggio, avviso Consob e possibile coinvolgimento in un procedimento penale, in modo da inquadrare fin dal primo colloquio la reale posizione del cliente.
  2. Analizziamo la documentazione contrattuale sottoscritta con il broker o l’intermediario, alla ricerca di vizi che possano determinare la nullità del contratto quadro o delle singole operazioni, confrontando le clausole con gli obblighi informativi previsti dal TUF e dai regolamenti Consob applicabili ratione temporis.
  3. Accertiamo la sussistenza dei presupposti per radicare la competenza del giudice italiano, sulla base del foro del consumatore previsto dal Regolamento Bruxelles I-bis, ricostruendo gli elementi che dimostrano la direzione dell’attività del professionista verso il mercato italiano.
  4. Contestiamo la validità delle clausole arbitrali o di deroga alla giurisdizione italiana quando non risultano negoziate individualmente con il cliente-consumatore, sia in via preventiva sia, se necessario, in sede di impugnazione di un lodo già emesso.
  5. Verifichiamo la genuinità e l’efficacia probatoria di eventuali dichiarazioni di “operatore qualificato” sottoscritte in passato, ricostruendo il reale profilo di esperienza del cliente attraverso lo storico operativo e le comunicazioni intercorse con l’intermediario.
  6. Predisponiamo la denuncia-querela nei confronti dei responsabili di condotte riconducibili all’abusivismo finanziario o alla truffa, coordinandoci con le autorità competenti e curando la tempestività degli atti rispetto ai termini di procedibilità.
  7. Costruiamo la strategia per l’azione civile di nullità contrattuale e restituzione delle somme, parallela o alternativa al procedimento penale, individuando il rito e il foro più adeguati al caso concreto.
  8. Valutiamo i profili di eventuale responsabilità della banca che ha eseguito bonifici verso conti già oggetto di segnalazioni di irregolarità, verificando il rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
  9. Monitoriamo l’evoluzione della giurisprudenza più recente in materia di intermediazione finanziaria e abusivismo, per allineare la strategia difensiva alle pronunce più aggiornate della Cassazione e dei tribunali di merito.
  10. Assistiamo il cliente anche nella fase più delicata successiva alla scoperta della perdita, mettendolo in guardia dalle proposte di “recupero fondi” che nascondono un secondo tentativo di truffa e indicandogli i soli canali verificabili per procedere.

Questi strumenti operano al meglio quando sono coordinati da una regia unitaria: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In un tema come quello del trading Forex, dove la controversia intreccia normativa finanziaria, diritto processuale internazionale e talvolta profili penali, pesa in particolare la funzione di coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di affrontare in modo integrato sia la componente contrattuale sia quella, spesso decisiva, della tracciabilità dei flussi di denaro.

A queste competenze si affianca la continuità della strategia difensiva dall’analisi iniziale della documentazione fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio davanti alla Corte di Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea difensiva. Il lavoro si svolge attraverso uno staff che unisce avvocati e commercialisti, chiamati a intervenire congiuntamente sullo stesso caso ogni volta che la ricostruzione dei flussi finanziari lo richieda.

Nella pratica, il primo colloquio con il cliente è dedicato proprio a mettere ordine tra i fatti: raccogliere la documentazione disponibile, ricostruire la cronologia delle comunicazioni ricevute e individuare se ci si trovi di fronte a una segnalazione informativa, a una possibile nullità contrattuale o a un vero e proprio illecito penale. Solo a partire da questa ricostruzione puntuale è possibile costruire una strategia coerente, evitando sia l’eccesso di allarmismo sia, all’opposto, la sottovalutazione di segnali che meritano invece un intervento tempestivo.

Chiusura

L’informazione corretta è la prima difesa contro chi specula sulla confusione normativa in materia di trading Forex, prima ancora di qualsiasi atto processuale. Ogni mito esaminato in questo articolo condivide una radice comune: la sottovalutazione degli strumenti che l’ordinamento, spesso di derivazione europea, mette effettivamente a disposizione di chi ha subito un danno da un’operatività finanziaria irregolare. Riconoscere per tempo in quale scenario ci si trova — segnalazione bancaria, avviso Consob, possibile truffa, contestazione contrattuale — è ciò che distingue una difesa costruita sui fatti da una scelta dettata dalla paura o dalla rassegnazione.

Le controversie che nascono da un’operatività su piattaforme Forex, specie quando coinvolgono intermediari esteri, obblighi informativi violati e possibili profili di abusivismo finanziario, richiedono esattamente il tipo di lettura integrata tra diritto bancario, finanziario e tributario che lo Studio Monardo garantisce attraverso il coordinamento del proprio staff multidisciplinare nazionale, capace di seguire la vicenda dalla prima verifica documentale fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio grazie al profilo di cassazionista dell’Avvocato.

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