Perché contano più le sentenze che la lettera della legge
Quando arriva una comunicazione di irregolarità che parla, esplicitamente o nei fatti, di redditi non dichiarati o di operazioni ritenute fittizie, il contribuente si trova davanti a un testo di legge che sembra chiaro — l’articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973, l’articolo 39 dello stesso decreto, l’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972 — ma che nella pratica viene applicato, riempito di contenuto e persino ribaltato dalla giurisprudenza di legittimità. Non è un dettaglio da addetti ai lavori: sapere se la Cassazione ritiene quella comunicazione autonomamente impugnabile, se pretende un contraddittorio preventivo, se accetta le presunzioni usate dall’ufficio o se le boccia per difetto di motivazione, cambia radicalmente la strategia difensiva. Le decisioni pubblicate negli ultimi due anni hanno riscritto diversi equilibri: dalla natura impugnabile dell’avviso bonario, alla distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati ai fini del contraddittorio, fino ai limiti delle presunzioni “supersemplici” nell’accertamento induttivo. Questo articolo traduce quegli orientamenti in indicazioni operative.
Su questo terreno specifico — comunicazioni che anticipano una contestazione di evasione, spesso costruite su presunzioni e ricostruzioni indiziarie — la specializzazione richiesta non è genericamente tributaria: serve saper leggere un impianto presuntivo come lo leggerebbe un giudice di legittimità, e saper portare la difesa fino all’ultimo grado quando la posta in gioco lo richiede. È esattamente il profilo dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, che segue le controversie con continuità dalla fase amministrativa fino, se necessario, alla Corte di Cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva costruita fin dal primo confronto con l’ufficio.
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Il quadro normativo in breve
Prima di entrare nella giurisprudenza serve fissare la cornice normativa entro cui si muovono i giudici, perché ogni pronuncia si innesta su uno di questi articoli.
Il controllo automatizzato (art. 36-bis D.P.R. 600/1973 per le imposte dirette, art. 54-bis D.P.R. 633/1972 per l’IVA) è un riscontro cartolare: il sistema confronta i dati dichiarati con quelli già in possesso dell’anagrafe tributaria e segnala omessi o insufficienti versamenti, errori materiali, incoerenze aritmetiche. Non comporta, di regola, una valutazione di merito.
Il controllo formale (art. 36-ter D.P.R. 600/1973) è cosa diversa e più incisiva: consente all’ufficio di chiedere documenti, confrontarli con quanto dichiarato e disconoscere detrazioni, deduzioni o crediti d’imposta ritenuti non provati. È qui, spesso, che nasce la contestazione più vicina a un sospetto di evasione: non un mero errore di calcolo, ma un giudizio sulla spettanza di un beneficio o sulla veridicità di quanto dichiarato.
Quando la vicenda supera il perimetro del controllo formale e sconfina nell’accertamento vero e proprio — articoli 38, 39 e 41-bis del D.P.R. 600/1973 — l’amministrazione può ricostruire il reddito anche per presunzioni, con un ventaglio di poteri che va dalla rettifica analitica fino all’accertamento induttivo “puro”, quando la contabilità è talmente inattendibile da poter essere del tutto disattesa.
A fare da cornice generale ci sono poi l’art. 6, comma 5, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), che impone all’amministrazione di comunicare gli esiti del controllo quando esistono incertezze su dati rilevanti, e il D.Lgs. 462/1997, che disciplina l’iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali. Dal 2025, per effetto del D.Lgs. 108/2024, il termine ordinario per rispondere alla comunicazione di irregolarità o per beneficiare della sanzione ridotta è stato ampliato da 30 a 60 giorni (fino a 90 giorni quando la comunicazione è indirizzata a un intermediario delegato). Su questo impianto si è innestata anche la riforma del contraddittorio endoprocedimentale, con il nuovo art. 6-bis della legge 212/2000, che segna uno spartiacque interpretativo importante, come vedremo. La norma mira, nel suo complesso, ad assicurare un contraddittorio minimo prima che il debito si cristallizzi in una cartella di pagamento — che rappresenta già un titolo esecutivo.
Accanto al ricorso giurisdizionale, il contribuente che riceve una comunicazione o un accertamento dispone di strumenti deflativi che la giurisprudenza tiene in considerazione anche quando valuta la condotta complessiva delle parti. L’istanza di autotutela, pur non essendo un rimedio obbligatorio né sospensivo dei termini di impugnazione, permette di segnalare all’ufficio errori evidenti — di persona, di calcolo, di duplicazione — senza dover attendere il giudizio; va però attivata con consapevolezza, perché non interrompe il termine perentorio per il ricorso e non offre garanzie di risposta. Il ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, consente invece di correggere spontaneamente errori e omissioni con sanzioni ridotte, finché la violazione non sia stata già constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza: è quindi una strada che si chiude nel momento stesso in cui arriva una comunicazione di irregolarità relativa a quello specifico periodo d’imposta. Infine, per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, la mediazione tributaria ex art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 costituisce condizione di procedibilità del ricorso: il contribuente che intende impugnare la cartella o l’accertamento deve prima percorrere questa fase, che spesso consente di rinegoziare sanzioni e rateizzazioni senza attendere l’esito del giudizio, pur senza precludere la successiva fase contenziosa in caso di mancato accordo.
L’orientamento consolidato: la comunicazione si può impugnare subito
Il primo punto fermo, ormai stabile in giurisprudenza, riguarda la possibilità di reagire subito, senza attendere la cartella di pagamento. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 1245 del 13 maggio 2025, ha confermato in appello quanto già deciso in primo grado: la comunicazione di irregolarità emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter è un atto autonomamente impugnabile. In altre parole, se ti trovi davanti a un avviso bonario che contesta detrazioni o redditi, non sei obbligato ad aspettare la cartella per difenderti: il giudice ha ribadito che l’elenco degli atti impugnabili previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 non è un “numero chiuso” che preclude la tutela del contribuente, e che ogni atto contenente una pretesa tributaria chiara e motivata può essere contestato subito davanti al giudice tributario.
Questo principio non nasce dal nulla: la Corte di Cassazione lo aveva già affermato con l’ordinanza n. 15957, secondo cui la comunicazione d’irregolarità a seguito di controllo formale è atto autonomamente impugnabile proprio perché contiene i motivi della rettifica, le imposte e le ritenute contestate. Più di recente, la Corte di Cassazione, Sez. 5, con l’ordinanza n. 29257 del 2025 (discussa in camera di consiglio il 9 ottobre 2025), è tornata sul tema in un caso relativo a un controllo formale attivato nel gennaio 2019: la Corte ha cassato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva negato l’ammissibilità del ricorso originario, riconoscendo — in continuità con l’orientamento consolidato — che la comunicazione era impugnabile fin da subito.
Un profilo collegato riguarda cosa può effettivamente valutare l’ufficio in sede di controllo formale, perché è proprio da questa valutazione che spesso nasce il sospetto di evasione. La Cassazione, con la sentenza n. 12525 del 2025, ha chiarito che l’attività di controllo formale deve esaurirsi nell’esame testuale dei dati dichiarati, raffrontati con la documentazione anche esterna alla dichiarazione, senza margini di tipo valutativo o interpretativo — ma questo non impedisce all’amministrazione di esaminare oggettivamente la documentazione prodotta e di ritenerla, in esito a tale esame, insufficiente per carenza di forma o di contenuto. L’orientamento si è consolidato nel senso che il controllo formale, pur restando un accertamento “leggero” rispetto a quello vero e proprio, consente comunque — come ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 7227 del 2024 — una seppur ridotta attività istruttoria, disciplinata dal terzo comma dell’art. 36-ter, che deve essere sempre seguita, a pena di nullità, dalla comunicazione dell’esito motivato del controllo. In altre parole: l’ufficio non può respingere una detrazione o una deduzione solo perché “non convinto” nel merito, ma può legittimamente farlo se la documentazione prodotta è oggettivamente carente nella forma o nel contenuto richiesto dalla norma di riferimento — una distinzione che, nella pratica, decide spesso l’esito del ricorso.
Il secondo pilastro riguarda invece cosa succede quando la comunicazione manca del tutto. La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 16163 del 16 giugno 2025 (Sez. V, Pres. Cataldi, Rel. Di Marzio), ha ribadito un principio già affermato in precedenza dalla stessa sezione con l’ordinanza n. 7573 del 2024: la cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo formale ex art. 36-ter è nulla, perché quella comunicazione assolve a una funzione di garanzia e realizza l’interlocuzione necessaria tra amministrazione e contribuente. Il caso deciso nel 2025 riguardava un contribuente che, dopo aver risposto puntualmente a una richiesta di documentazione del 2008, si era visto notificare — due anni dopo e senza alcun atto intermedio — direttamente una cartella di pagamento mediante deposito alla casa comunale. Se ti trovi in questa situazione, cioè hai ricevuto una cartella “a sorpresa” senza mai vedere la comunicazione di irregolarità, hai un vizio procedurale solido da far valere. La sezione ha inoltre chiarito, nell’ordinanza del 2024, la differenza netta tra controllo automatizzato — dove l’omissione della comunicazione non sempre invalida la cartella — e controllo formale, dove la comunicazione preventiva è sempre dovuta a pena di nullità.
Un terzo tassello riguarda infine la motivazione della cartella quando essa stessa diventa, di fatto, il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa. La Cassazione, con l’ordinanza n. 30835 del 24 novembre 2025, ha affermato che la cartella derivante da un controllo ex art. 36-ter assolve al ruolo di atto “impo-esattivo” (sia riscossivo che impositivo): è sufficiente motivata se riporta la data di notifica e il numero della comunicazione degli esiti del controllo, perché questi elementi permettono al contribuente di risalire all’atto precedente e di controllare l’operato dell’amministrazione. Il principio, calato nella pratica, significa che: se la cartella richiama con precisione una comunicazione che tu non hai mai ricevuto, quel richiamo da solo non sana il vizio — è la comunicazione stessa a dover essere stata effettivamente notificata.
Un ultimo profilo, spesso sottovalutato ma capace di travolgere l’intera pretesa, riguarda la competenza dell’ufficio che ha condotto il controllo e formato il ruolo. L’art. 39 del D.Lgs. 241/1997 stabilisce che competente è l’ufficio nella cui circoscrizione il contribuente aveva il domicilio fiscale nel periodo d’imposta controllato; per i CAF o i responsabili dell’assistenza fiscale, la competenza spetta invece alla direzione regionale del luogo in cui risiede il responsabile. La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 11660 e n. 11790 del 2024, ha confermato che l’iscrizione a ruolo eseguita da un ufficio diverso da quello competente secondo queste regole è nulla. In coerenza con questo principio, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con decisione del 28 marzo 2025, ha annullato una cartella di pagamento proprio perché il relativo avviso bonario era stato emesso da un ufficio privo di competenza territoriale. In altre parole, se ti trovi in questa situazione, cioè hai ricevuto una comunicazione o una cartella da un ufficio diverso da quello del tuo domicilio fiscale nel periodo controllato, hai un motivo di ricorso autonomo e spesso risolutivo, che prescinde completamente dal merito della contestazione.
Le questioni aperte
Il contraddittorio preventivo è sempre obbligatorio?
La questione, posta come la porrebbe chi riceve una comunicazione di irregolarità legata a un accertamento più ampio, è semplice: prima di contestarmi un’evasione, l’amministrazione doveva sentirmi? La risposta della giurisprudenza recente è più articolata di quanto sembri.
Cosa hanno deciso i giudici. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025, sono intervenute proprio per risolvere un contrasto interpretativo sulle verifiche fiscali cosiddette “a tavolino” — condotte, cioè, senza accesso presso il contribuente — svolte prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 6-bis della legge 212/2000. Il caso da cui nasce la pronuncia riguardava un accertamento IVA e sanzioni per contestate fatture per operazioni inesistenti. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, in assenza di una previsione normativa espressa applicabile ratione temporis, l’obbligo di attivare il contraddittorio grava sull’amministrazione solo per i tributi “armonizzati” a livello europeo — in primis l’IVA — mentre per i tributi “non armonizzati” (IRPEF, IRAP) l’obbligo sussiste solo nei casi specificamente previsti dalla normativa interna. La Corte ha inoltre precisato che, anche per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto soltanto se il contribuente dimostra concretamente di essere stato pregiudicato: deve cioè indicare puntualmente quali elementi difensivi avrebbe potuto far valere, la cosiddetta “prova di resistenza”.
In coerenza con questo principio, la Cassazione, con l’ordinanza n. 16940 del 24 giugno 2025, ha affrontato un caso in cui l’accertamento si fondava sia su studi di settore (imposte dirette) sia su rilievi IVA: i giudici hanno chiarito che il contraddittorio è obbligatorio, a pena di nullità, quando l’accertamento sia fondato esclusivamente su studi di settore, ma che per l’IVA la nullità va valutata caso per caso attraverso la prova di resistenza, mentre per le imposte dirette — trattandosi di anno d’imposta anteriore all’introduzione del redditometro — l’obbligo non sussisteva. Un’altra pronuncia della stessa sezione ha confermato che, per un accertamento “a tavolino” relativo a IRPEF, IRAP e IVA, l’assenza di contraddittorio non comporta invalidità per i tributi non armonizzati, mentre per l’IVA la nullità scatta solo se il contribuente dimostra concretamente quali difese avrebbe potuto sollevare.
Un precedente utile a comprendere quanto la motivazione specifica pesi in questa materia riguarda la disciplina, oggi superata ma ancora rilevante per gli accertamenti relativi ad annualità pregresse, dell’abrogato art. 37-bis del D.P.R. 600/1973 in tema di elusione fiscale (oggi confluito nell’art. 10-bis della legge 212/2000 sull’abuso del diritto). La Cassazione, con la sentenza n. 10872 del 24 aprile 2025 (Pres. Cataldi, Rel. Lume), ha accolto il ricorso di una società il cui avviso di accertamento era stato ritenuto illegittimo perché privo di una motivazione specifica in relazione alle giustificazioni fornite in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dall’ufficio ai sensi del comma 4 della norma. La Corte ha richiamato un orientamento già granitico (Cass. 2239/2018, in continuità con Cass. 693/2015, Cass. 30770/2018 e Cass. 21350/2021), secondo cui il procedimento previsto per le contestazioni di elusione è scandito da fasi predeterminate — richiesta di chiarimenti, risposta del contribuente entro sessanta giorni, motivazione specifica dell’accertamento — la cui violazione comporta la nullità dell’atto. Il principio, calato nella pratica, significa che quando la contestazione di evasione si intreccia con una lettura in chiave elusiva o di abuso del diritto delle operazioni compiute, il contribuente ha diritto a una motivazione puntuale che affronti, punto per punto, le giustificazioni già fornite — non un rigetto generico o standardizzato.
Se c’è contrasto. Non si tratta propriamente di un contrasto tra sezioni, quanto di una linea di confine netta tracciata dalle Sezioni Unite dopo anni di applicazioni disomogenee da parte dei giudici di merito. L’assunzione prudenziale, alla luce di questi arresti, è che il contraddittorio preventivo vada sempre richiesto e documentato quando la contestazione riguarda l’IVA, mentre per le imposte dirette la sua assenza — pur potendo essere eccepita — ha minori probabilità di successo salvo che una specifica norma di settore lo preveda espressamente (come accadeva, ad esempio, per l’abrogato art. 37-bis, comma 4, in materia di elusione).
Cosa significa per te. Se hai ricevuto una comunicazione o un accertamento senza essere stato prima sentito, verifica innanzitutto quale tributo è coinvolto: per l’IVA la strada dell’impugnazione per difetto di contraddittorio resta percorribile, ma va sempre accompagnata dall’indicazione specifica di cosa avresti potuto dimostrare se fossi stato ascoltato. La genericità della doglianza è la prima causa di rigetto in questo tipo di ricorsi.
Su questo punto specifico, la continuità difensiva fino in Cassazione è decisiva: le Sezioni Unite hanno riscritto una materia che per anni era stata letta in modo più favorevole al contribuente, e distinguere correttamente tributi armonizzati e non armonizzati, con una prova di resistenza costruita fin dal primo grado, è un lavoro che richiede la stessa strategia mantenuta dal primo atto fino all’eventuale ricorso di legittimità — è quanto lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti dello Studio Monardo imposta fin dalla prima lettura della comunicazione.
Le presunzioni dell’ufficio bastano da sole a dimostrare l’evasione?
La questione che si pone chi riceve una contestazione fondata non su documenti diretti ma su indizi — conti correnti, incongruenze contabili, comportamenti antieconomici — è se basti confutare un singolo elemento per far cadere l’intero impianto.
Cosa hanno deciso i giudici. La Cassazione, con l’ordinanza n. 8115 del 2025, ha affrontato il caso di un agente di commercio accusato di aver omesso di dichiarare provvigioni percepite da una società sanmarinese, ricostruite attraverso un’indagine della Guardia di Finanza su una complessa rete di agenti e società interposte. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto le ragioni del contribuente ritenendo gli elementi dell’ufficio “mere presunzioni”. La Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando un principio centrale: in un accertamento fondato su una pluralità di indizi, questi non vanno smontati uno a uno, ma vanno letti come le tessere di un mosaico; se, assemblate, formano un’immagine coerente, la prova presuntiva è raggiunta, e non è sufficiente contestare un singolo elemento isolato per ottenere l’annullamento.
Un secondo profilo riguarda i limiti delle cosiddette presunzioni “supersemplici”, cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza normalmente richiesti. Un’ordinanza della sezione tributaria del 15 maggio 2025 ha chiarito, richiamando il precedente Cass. n. 7290/2020, che l’amministrazione può ricorrere a queste presunzioni attenuate solo quando la contabilità sia complessivamente inattendibile, situazione che integra l’accertamento induttivo “puro” ex art. 39, comma 2, del D.P.R. 600/1973; quando invece le irregolarità sono meno gravi, l’ufficio deve muoversi con la rettifica analitico-induttiva, utilizzando presunzioni semplici ma qualificate. La distinzione è stata ribadita anche dalla Cassazione con l’ordinanza n. 30470 del 19 novembre 2025, secondo cui il discrimine tra i due metodi sta nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati contabili, e dall’ordinanza n. 8749/2025, che ha confermato la facoltà dell’amministrazione, nell’induttivo puro, di prescindere in tutto o in parte dalle scritture contabili, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
Se c’è contrasto. Non emerge un contrasto reale, quanto piuttosto un rischio di applicazione impropria: alcuni giudici di merito tendono a trattare come “puro” un accertamento che in realtà è solo analitico-induttivo, con conseguenze pesanti sull’onere della prova. L’assunzione prudenziale è verificare sempre, come primo passo difensivo, quale dei due regimi l’ufficio ha effettivamente applicato, perché cambia radicalmente cosa il contribuente deve dimostrare.
Cosa significa per te. Se ricevi una contestazione basata su indizi, la difesa più efficace non è negare in blocco, ma fornire una prova contraria puntuale e documentale su ciascun elemento del quadro presuntivo, o dimostrare che l’ufficio ha applicato in modo scorretto il regime dell’induttivo “puro” quando la tua contabilità non era complessivamente inattendibile. La battaglia non si vince solo negando, ma dimostrando.
I costi vanno riconosciuti anche quando l’accertamento si basa su indagini bancarie?
La questione, frequente in chi si vede contestare movimentazioni bancarie non giustificate, è se il fisco possa limitarsi a tassare i maggiori ricavi presunti senza scomputare alcun costo.
Cosa hanno deciso i giudici. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30382 del 18 novembre 2025, si è pronunciata su un accertamento analitico-induttivo fondato su indagini bancarie ex artt. 32 e 39, comma 1, lett. c), del D.P.R. 600/1973, relativo a una ditta individuale per l’anno d’imposta 2008. La Commissione Tributaria Regionale aveva confermato il recupero dei maggiori ricavi senza riconoscere alcun costo, ritenendo che la deduzione forfettaria fosse ammessa solo nell’accertamento induttivo “puro”. La Cassazione ha censurato questa impostazione, richiamando i propri precedenti (tra cui Cass. nn. 5586/2023, 18653/2023 e 12988/2025) e ribadendo che, anche nell’accertamento fondato su indagini bancarie, il contribuente deve poter opporre una prova presuntiva contraria sui costi, e che ogni accertamento basato su presunzioni deve tenere conto dei costi presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato, anche tramite una quantificazione forfettaria eventualmente supportata da consulenza tecnica.
La stessa ordinanza ha però respinto la parte del ricorso relativa alla giustificazione dei prelevamenti: la Corte ha ricordato che l’art. 32 del D.P.R. 600/1973 pone una presunzione legale relativa, per cui prelevamenti e versamenti non contabilizzati sono considerati ricavi salvo che il contribuente dimostri di averne tenuto conto nella determinazione del reddito o che siano estranei all’attività; una generica affermazione — come “una parte delle somme era destinata a spese personali” — non è sufficiente a superare questa presunzione.
Un profilo affine riguarda i comportamenti aziendali privi di razionalità economica, che la giurisprudenza tratta come indizio autonomo di ricavi non dichiarati. La Cassazione, con l’ordinanza n. 34378 del 2025, ha esaminato il caso di un’impresa che sosteneva alti costi di costruzione a fronte di mancate vendite e concessioni gratuite di immobili, senza alcuna azione legale a tutela dei propri crediti: un quadro che l’ufficio aveva qualificato come palesemente antieconomico, quantificando maggiori ricavi per oltre 300.000 euro. La Corte ha ribadito che, quando l’amministrazione fornisce un quadro presuntivo fondato su elementi gravi, precisi e concordanti di antieconomicità, l’onere di provare la ragionevolezza economica dell’operazione o l’esistenza di circostanze eccezionali che la giustifichino grava interamente sul contribuente, e il giudice di merito non può limitarsi a ritenere “genericamente plausibili” giustificazioni come i legami di parentela tra le parti coinvolte, dovendo invece valutare criticamente se le prove offerte siano concretamente idonee a smontare, punto per punto, la presunzione di antieconomicità.
Se c’è contrasto. Il punto delicato riguarda proprio la simmetria tra riconoscimento dei costi e presunzione sui prelevamenti: la giurisprudenza tutela il contribuente sul primo fronte, ma resta rigorosa sul secondo, così come resta rigorosa nel valutare le giustificazioni offerte a fronte di condotte antieconomiche. L’assunzione prudenziale è che ogni movimentazione bancaria contestata vada giustificata con riscontri specifici e documentali, non con affermazioni generiche, mentre sul fronte dei costi va sempre richiesto — fin dal contraddittorio, se attivato, o comunque nel ricorso — il riconoscimento quantomeno forfettario; allo stesso modo, ogni scelta imprenditoriale apparentemente irragionevole va accompagnata da una spiegazione documentata delle ragioni strategiche o commerciali che l’hanno determinata, perché il solo legame di parentela o di fiducia tra le parti non è considerato sufficiente dai giudici.
Cosa significa per te. Se subisci un accertamento da indagini bancarie, prepara da subito la tracciabilità di ogni movimento — causali, controparti, coerenza con l’attività dichiarata — perché la prova contraria generica non regge; e pretendi, anche in giudizio, il riconoscimento dei costi di produzione del maggior reddito imputato.
La pronuncia più recente e rilevante
Tra le decisioni più recenti, quella che ha il maggior impatto pratico per chi riceve una contestazione fondata su fatture ritenute inesistenti o su una contabilità giudicata inattendibile è l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 19138 del 2025. Il contesto: un imprenditore individuale si era visto rettificare il reddito perché le fatture ricevute da un fornitore venivano ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto il fornitore era una “società cartiera” priva di qualunque struttura organizzativa. La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione all’Agenzia delle Entrate, e il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione su cinque motivi, tra cui l’errata applicazione delle presunzioni, il metodo di calcolo del ricarico (media aritmetica anziché ponderata) e la presunta violazione della capacità contributiva per doppia imposizione.
La Corte ha respinto il ricorso, ma la motivazione merita attenzione perché fissa due principi che vanno oltre il caso specifico. Il primo: quando l’ufficio fornisce elementi presuntivi idonei a qualificare l’emittente delle fatture come una società meramente cartolare — assenza di struttura organizzativa, incapacità operativa — l’onere di dimostrare la fonte legittima dei costi e la reale esistenza delle operazioni si sposta sul contribuente, e non è sufficiente, a tal fine, esibire la regolarità formale delle scritture contabili o le prove dei pagamenti, perché questi strumenti sono spesso proprio quelli utilizzati per mascherare operazioni fittizie: chi emette fatture false, tipicamente, cura anche l’apparenza documentale del pagamento. Il secondo principio, altrettanto rilevante: l’avviso di accertamento non deve necessariamente allegare tutti gli atti richiamati nella motivazione; è sufficiente la motivazione “per relationem”, cioè per rinvio ad altri atti (come un processo verbale di constatazione), a condizione che ne riproduca il contenuto essenziale in modo da permettere al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa ed esercitare compiutamente il diritto di difesa.
Cosa cambia rispetto a prima: la pronuncia consolida un orientamento già emerso in casi analoghi — come quello deciso dalla stessa sezione in tema di accertamento induttivo e fatture false, dove però l’esito era stato opposto: il contribuente era riuscito a fornire un quadro probatorio alternativo, coerente e documentale (denuncia-querela, cessazione dell’attività, modalità di pagamento tracciate), sufficiente a smontare l’impianto presuntivo del fisco e a ottenere l’annullamento dell’accertamento. Il confronto tra i due casi è istruttivo: la differenza tra vittoria e sconfitta, in materia di fatture per operazioni inesistenti, non sta nella regolarità formale della contabilità — che entrambi i contribuenti potevano vantare — ma nella capacità di produrre elementi ulteriori, specifici e coerenti tra loro, capaci di rendere inverosimile la ricostruzione accusatoria. Chi si limita a esibire fatture e bonifici regolari, senza altro, parte da una posizione debole quando l’ufficio ha già individuato una cartiera.
Un ulteriore tassello, coerente con questo filone, emerge da una pronuncia della Cassazione relativa a un’impresa attiva nel settore del riciclaggio di rottami metallici, alla quale erano stati contestati ricavi non dichiarati sulla base di un processo verbale di constatazione fondato non su prove dirette, ma su un insieme di dichiarazioni raccolte da terzi tramite questionari. La Corte ha confermato la legittimità dell’accertamento, chiarendo che un accertamento basato su presunzioni è valido se gli indizi, nel loro complesso, sono gravi, precisi e concordanti, anche quando ciascun singolo elemento, isolatamente considerato, potrebbe apparire debole. Il principio si salda con quello già visto in tema di “mosaico” indiziario: la battaglia, in questi casi, non si vince negando genericamente, ma dimostrando puntualmente, con riscontri propri, l’inattendibilità delle dichiarazioni di terzi o la loro estraneità al proprio quadro operativo.
I principi applicati ai casi reali
Simulazione 1 — Comunicazione di irregolarità da controllo formale senza contraddittorio preventivo. Un contribuente riceve il 4 marzo 2026 una comunicazione ex art. 36-ter relativa alla dichiarazione dei redditi 2023, con cui l’ufficio disconosce una detrazione per spese sanitarie di 3.780 € non supportata, a suo dire, da idonea documentazione, richiedendo un’integrazione di imposta di 831 €. Il contribuente non aveva mai ricevuto, prima della comunicazione, una richiesta di chiarimenti o di esibizione documentale ai sensi dell’art. 36-ter, comma 3. Alla luce dell’orientamento consolidato da Cass. 16163/2025 e Cass. 7573/2024, questa omissione — trattandosi di controllo formale, dove la fase istruttoria preventiva è elemento tipico della procedura — costituisce un vizio che può essere fatto valere sia impugnando subito la comunicazione (in coerenza con CGT Lombardia 1245/2025), sia attendendo ed eccependolo contro la successiva cartella. La scelta più prudente, in questo caso, è agire subito: entro 60 giorni dal ricevimento (termine 2025 ex D.Lgs. 108/2024), presentando ricorso e producendo, nel contempo, la documentazione a supporto della detrazione, per neutralizzare anche nel merito la contestazione.
Simulazione 2 — Accertamento induttivo puro su contabilità inattendibile. Una ditta individuale riceve un avviso di accertamento che ricostruisce ricavi non dichiarati per 94.500 € relativi al periodo d’imposta 2022, fondato su un’ispezione della Guardia di Finanza che ha rilevato scostamenti di magazzino non giustificati, costi non documentati e conti correnti extra-aziendali con movimentazioni per 61.200 €. Applicando il principio di Cass. 8115/2025 e Cass. 30470/2025, il quadro indiziario va valutato nel suo insieme, non elemento per elemento: contestare isolatamente lo scostamento di magazzino, senza affrontare anche le movimentazioni bancarie e i costi non documentati, lascerebbe in piedi un impianto presuntivo coerente. La strategia corretta è produrre, per ciascun indizio, una prova contraria specifica — giustificativi di magazzino, tracciabilità dei conti extra-aziendali, documentazione dei costi — e richiedere comunque, in applicazione di Cass. 30382/2025, il riconoscimento quantomeno forfettario dei costi di produzione dei maggiori ricavi presunti, anche tramite consulenza tecnica.
Simulazione 3 — Contestazione IVA per fatture da presunta cartiera senza contraddittorio. Una società di capitali riceve, a seguito di una verifica “a tavolino” conclusa con PVC il 20 gennaio 2026, un avviso di accertamento IVA per 47.300 € relativo a fatture ricevute da un fornitore ritenuto privo di struttura operativa, senza che sia stato attivato alcun contraddittorio preventivo. In base a Cass. SS.UU. 21271/2025, trattandosi di IVA — tributo armonizzato — l’assenza di contraddittorio è motivo di nullità solo se la società dimostra concretamente quali elementi difensivi avrebbe potuto far valere: in questo caso, la produzione di documenti di trasporto, contratti e riscontri bancari specifici, mai esaminati dall’ufficio, integra la “prova di resistenza” richiesta dalle Sezioni Unite, rendendo fondata l’eccezione di nullità per difetto di contraddittorio, accanto alla difesa nel merito sulla realtà delle operazioni.
Simulazione 4 — Motivazione per relationem e contestazione di elusione. Una società a responsabilità limitata riceve, il 15 febbraio 2026, un avviso di accertamento che riqualifica in chiave elusiva una riorganizzazione societaria compiuta nel 2023, quantificando un maggior imponibile di 128.000 €. L’atto richiama, senza allegarlo integralmente, un parere dell’ufficio centrale antielusione e la risposta della società alla richiesta di chiarimenti inviata mesi prima, di cui riproduce solo alcuni passaggi. Applicando Cass. 19138/2025 sulla motivazione per relationem, la mancata allegazione integrale del parere non è di per sé motivo di nullità, purché l’atto ne riproduca il contenuto essenziale in modo da permettere la piena comprensione della pretesa. Ma applicando Cass. 10872/2025, se l’accertamento non affronta specificamente, punto per punto, le giustificazioni economiche già fornite dalla società nella risposta ai chiarimenti — limitandosi a un richiamo generico al parere antielusione — l’atto è nullo per difetto di motivazione specifica. La difesa più efficace, in un caso come questo, è confrontare analiticamente il contenuto della risposta ai chiarimenti con la motivazione dell’atto, evidenziando ogni punto lasciato senza replica puntuale da parte dell’ufficio.
La giurisprudenza in tabella
La tabella seguente riepiloga i riferimenti giurisprudenziali richiamati nell’articolo, con la questione decisa, il principio in sintesi e la rilevanza pratica per chi affronta una comunicazione o un accertamento legato a una contestazione di evasione fiscale.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in sintesi | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| CGT Lombardia, sent. 1245/2025 | Impugnabilità della comunicazione di irregolarità | La comunicazione ex art. 36-ter è atto autonomamente impugnabile, l’art. 19 non è “numero chiuso” | Si può agire subito, senza attendere la cartella |
| Cass., ord. n. 15957 | Natura della comunicazione da controllo formale | Atto impugnabile perché contiene motivi e importi della rettifica | Conferma la strada del ricorso immediato |
| Cass., Sez. 5, ord. n. 29257/2025 | Ammissibilità del ricorso contro comunicazione irregolarità | Cassata la decisione di merito che negava l’impugnabilità immediata | Rafforza l’orientamento consolidato |
| Cass., ord. n. 16163/2025 | Nullità della cartella senza comunicazione preventiva | La comunicazione ex art. 36-ter assolve funzione di garanzia; la sua omissione rende nulla la cartella | Motivo di ricorso solido contro cartelle “a sorpresa” |
| Cass., ord. n. 7573/2024 | Differenza tra controllo automatizzato e formale | Nel controllo formale la comunicazione preventiva è sempre dovuta a pena di nullità | Distingue i regimi applicabili caso per caso |
| Cass., ord. n. 30835/2025 | Motivazione della cartella come atto impo-esattivo | Basta il richiamo a data e numero della comunicazione, se effettivamente notificata | La cartella non sana l’omessa notifica della comunicazione |
| Cass. SS.UU., sent. n. 21271/2025 | Obbligo di contraddittorio nelle verifiche “a tavolino” | Obbligo generalizzato solo per tributi armonizzati (IVA); per gli altri serve prova di resistenza | Chiave per impostare l’eccezione di nullità |
| Cass., ord. n. 16940/2025 | Contraddittorio su studi di settore e redditometro | Obbligatorio a pena di nullità se l’accertamento si fonda solo su studi di settore | Utile in accertamenti standardizzati |
| Cass., sent. n. 10872/2025 | Motivazione su richiesta di chiarimenti in materia di elusione | L’avviso deve motivare specificamente in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente | Rilevante per contestazioni ex art. 37-bis/10-bis |
| Cass., ord. n. 8115/2025 | Valutazione degli indizi nell’accertamento induttivo | Gli indizi vanno letti nel loro insieme (“mosaico”), non uno a uno | Non basta contestare un solo elemento |
| Cass., ord. 15 maggio 2025 | Limiti delle presunzioni “supersemplici” | Ammissibili solo nell’induttivo “puro”, su contabilità complessivamente inattendibile | Verifica preliminare del regime applicato |
| Cass., ord. n. 30470/2025 | Discrimine tra induttivo puro e analitico-induttivo | Dipende dalla parziale o assoluta inattendibilità della contabilità | Incide sull’onere della prova a carico del contribuente |
| Cass., ord. n. 30382/2025 | Costi e indagini bancarie | Va sempre riconosciuto un costo, anche forfettario, a fronte di maggiori ricavi presunti | Argomento difensivo spesso trascurato |
| Cass., ord. n. 19138/2025 | Fatture da società cartiera e motivazione per relationem | L’onere della prova sulla realtà delle operazioni si sposta sul contribuente; motivazione per rinvio ammessa | Regolarità formale non basta da sola |
| Cass., ord. n. 34378/2025 | Accertamento antieconomico | Comportamenti privi di razionalità economica spostano l’onere della prova sul contribuente | Attenzione a operazioni tra parti correlate |
| Cass., sentt. nn. 11660 e 11790/2024 | Competenza territoriale dell’ufficio accertatore | L’iscrizione a ruolo da parte di un ufficio incompetente è nulla | Motivo di ricorso autonomo, indipendente dal merito |
| CGT Lazio, decisione 28 marzo 2025 | Applicazione pratica del difetto di competenza | Cartella annullata perché l’avviso bonario proveniva da ufficio privo di competenza | Conferma nei giudizi di merito il principio di legittimità |
Come si vede, l’orientamento delle corti di merito segue in modo compatto quello tracciato dalla Cassazione: dove la Suprema Corte ha fissato un principio di garanzia procedurale — impugnabilità immediata, nullità per omessa comunicazione, competenza territoriale, motivazione specifica — i giudici tributari di primo e secondo grado tendono ad applicarlo con rigore, rendendo questi profili un terreno difensivo solido e verificabile fin dalla prima lettura dell’atto ricevuto.
La sintesi operativa
- Agisci entro i termini, non dopo: la comunicazione di irregolarità da controllo formale si può impugnare subito, senza attendere la cartella di pagamento.
- Verifica sempre se la comunicazione preventiva ti è stata effettivamente notificata: la sua assenza, nel controllo formale, è motivo di nullità della cartella successiva.
- Distingui il tributo contestato: per l’IVA il contraddittorio preventivo pesa di più ai fini della nullità; per IRPEF e IRAP l’eccezione ha meno margini, salvo previsioni specifiche.
- Se eccepisci il difetto di contraddittorio, indica sempre cosa avresti dimostrato: la “prova di resistenza” richiesta dalle Sezioni Unite non si presume, va argomentata.
- Di fronte a un accertamento per indizi, rispondi al quadro complessivo, non a un singolo elemento isolato.
- Verifica se l’ufficio ha applicato correttamente l’induttivo “puro”: le presunzioni “supersemplici” sono ammesse solo su contabilità complessivamente inattendibile.
- Pretendi il riconoscimento dei costi, anche in via forfettaria, quando l’accertamento si fonda su indagini bancarie.
- Non fidarti della sola regolarità formale della contabilità se l’ufficio ha già individuato un fornitore come società cartiera: serve una prova ulteriore, specifica e coerente.
- Controlla la competenza territoriale dell’ufficio che ha emesso l’atto: un vizio su questo punto può travolgere l’intera pretesa.
- Documenta ogni movimentazione bancaria contestata con riscontri puntuali: le affermazioni generiche non superano la presunzione dell’art. 32 D.P.R. 600/1973.
- Se la contestazione riqualifica un’operazione come elusiva, verifica che l’atto affronti in modo specifico, e non generico, le giustificazioni economiche già fornite in sede di chiarimenti.
- Non trascurare i profili di natura antieconomica: costi sproporzionati, concessioni gratuite o rinunce a crediti senza tutela legale sono trattati dai giudici come indizi autonomi, e vanno spiegati con ragioni documentate, non con il solo rapporto di fiducia o parentela tra le parti.
- Valuta con attenzione i tempi: il ravvedimento operoso si chiude nel momento in cui la violazione risulta già constatata, per cui la sua percorribilità va verificata subito, prima di ogni altra iniziativa.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Ho ricevuto una comunicazione di irregolarità che parla di detrazioni non spettanti: devo aspettare la cartella per difendermi? No. Secondo l’orientamento ormai consolidato (CGT Lombardia 1245/2025, Cass. 15957, Cass. 29257/2025), la comunicazione da controllo formale è autonomamente impugnabile: puoi agire subito davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.
Se non ho mai ricevuto la comunicazione preventiva e mi arriva direttamente la cartella, cosa posso fare? Puoi eccepire la nullità della cartella per omessa comunicazione dell’esito del controllo formale, in base a Cass. 16163/2025 e Cass. 7573/2024: è un vizio procedurale che, se provato, comporta l’annullamento della cartella, fermo restando che l’ufficio potrà eventualmente rinotificarla nei termini.
L’amministrazione doveva sentirmi prima di emettere l’accertamento? Dipende dal tributo: per l’IVA l’obbligo, secondo le Sezioni Unite (sent. 21271/2025), è più stringente, ma la nullità scatta solo se dimostri concretamente cosa avresti potuto far valere; per IRPEF e IRAP l’obbligo generalizzato non esiste, salvo ipotesi specifiche previste dalla legge.
L’ufficio si basa solo su indizi, non su prove dirette: posso far cadere tutto contestandone uno? No. La Cassazione (ord. 8115/2025) ha chiarito che gli indizi vanno valutati nel loro complesso: se, insieme, formano un quadro coerente, la prova presuntiva regge anche se il singolo elemento è debole. La difesa efficace è puntuale su ciascun indizio, non frammentaria.
Se l’accertamento si fonda su indagini bancarie, posso almeno chiedere di dedurre dei costi? Sì. Cass. 30382/2025 ha confermato che, anche in questi casi, va riconosciuto un costo — quantomeno forfettario, eventualmente con perizia tecnica — a fronte dei maggiori ricavi presunti, superando la tesi restrittiva che limitava questo diritto al solo induttivo “puro”.
Se l’Agenzia contesta fatture da un fornitore che ritiene una “cartiera”, basta dimostrare che ho pagato regolarmente con bonifico? Da sola, no. Cass. 19138/2025 ha chiarito che, una volta che l’ufficio ha fornito elementi presuntivi sull’assenza di struttura organizzativa del fornitore, l’onere di dimostrare la fonte legittima dei costi si sposta sul contribuente, e la regolarità formale dei pagamenti — spesso proprio lo strumento usato per mascherare operazioni fittizie — non è di per sé sufficiente. Serve un quadro probatorio più ampio: tracciabilità della merce, coerenza con l’attività, riscontri indipendenti.
Posso ancora avvalermi del ravvedimento operoso dopo aver ricevuto la comunicazione di irregolarità? Per la violazione specifica oggetto della comunicazione, generalmente no: il ravvedimento presuppone che la violazione non sia stata già constatata. Resta però percorribile per periodi d’imposta o violazioni diverse da quella contestata, motivo per cui è sempre utile verificare, prima di ogni altra mossa, cosa la comunicazione contesta esattamente e cosa invece resta fuori dal suo perimetro.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a una comunicazione o a un accertamento che contesta un’evasione fiscale, applichiamo gli orientamenti giurisprudenziali appena descritti direttamente al tuo fascicolo, con un metodo che unisce l’analisi normativa a quella della giurisprudenza più recente:
- Verifichiamo la natura dell’atto ricevuto (controllo automatizzato, formale o accertamento vero e proprio), perché da questa qualificazione dipendono i termini, l’onere della prova e i vizi specifici azionabili.
- Controlliamo la competenza territoriale dell’ufficio che ha emesso la comunicazione o l’accertamento, alla luce degli artt. 31 e 39 del D.Lgs. 241/1997, un profilo spesso trascurato ma capace di travolgere l’intero atto.
- Verifichiamo se la comunicazione preventiva ti sia stata effettivamente e ritualmente notificata, condizione essenziale nel controllo formale e presupposto di validità della successiva cartella.
- Eccepiamo il difetto di contraddittorio preventivo quando ne ricorrono i presupposti, costruendo fin da subito — non a posteriori in giudizio — la prova di resistenza richiesta dalle Sezioni Unite.
- Analizziamo l’impianto presuntivo dell’ufficio nel suo complesso, individuando gli elementi indiziari deboli e quelli che richiedono una prova contraria documentale mirata, senza disperdere energie su contestazioni isolate e inefficaci.
- Verifichiamo se l’amministrazione ha applicato correttamente il regime dell’induttivo puro o se ha illegittimamente esteso presunzioni “supersemplici” a un caso di mera irregolarità contabile parziale.
- Ricostruiamo la tracciabilità delle movimentazioni bancarie contestate, predisponendo la documentazione di supporto per superare le presunzioni dell’art. 32 D.P.R. 600/1973.
- Chiediamo il riconoscimento dei costi, anche in via forfettaria e con il supporto di consulenza tecnica, quando l’accertamento ricostruisce maggiori ricavi da indagini bancarie o da presunzioni.
- Verifichiamo la motivazione dell’atto, distinguendo tra un legittimo rinvio per relationem e un’omissione che lascia senza risposta specifica le giustificazioni già fornite dal contribuente.
- Impugniamo tempestivamente la comunicazione o l’accertamento nei termini di legge, coordinando ricorso, mediazione tributaria (quando obbligatoria) e istanze di autotutela nella sequenza più efficace per il caso concreto, e costruiamo la strategia difensiva con continuità dal primo grado fino, se necessario, alla Corte di Cassazione, mantenendo lo stesso impianto argomentativo in ogni fase del giudizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Su un tema come questo, dove gli orientamenti della Cassazione vengono riscritti e affinati anno dopo anno — come dimostrano le Sezioni Unite del 2025 sul contraddittorio — è proprio la sua qualifica di cassazionista a fare la differenza: significa poter seguire la stessa controversia dalla prima risposta alla comunicazione di irregolarità fino, se la vicenda lo richiede, al giudizio di legittimità, senza cambiare difensore né linea difensiva lungo il percorso. A questo si affianca lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, che lavora congiuntamente sullo stesso fascicolo per unire l’analisi giuridica degli atti a quella tecnico-contabile delle presunzioni e dei costi contestati.
Chiusura
Una comunicazione che anticipa una contestazione di evasione fiscale non va né ignorata né affrontata con un semplice pagamento per ridurre le sanzioni, quando esistono margini difensivi solidi: la giurisprudenza degli ultimi due anni ha rafforzato le garanzie procedurali del contribuente — dall’impugnabilità immediata della comunicazione, alla nullità della cartella priva di comunicazione preventiva, fino ai limiti severi imposti alle presunzioni dell’ufficio — ma ha anche innalzato l’asticella di ciò che serve per farle valere efficacemente in giudizio: non basta più eccepire in astratto un vizio, occorre dimostrare, elemento per elemento, perché quel vizio ha inciso concretamente sulla propria difesa.
È proprio in questo equilibrio, tra garanzie procedurali e onere della prova nel merito, che la competenza cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, unita al lavoro coordinato dello staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, permette di costruire una difesa coerente dal primo confronto con l’ufficio fino all’eventuale giudizio di legittimità, senza disperdere in una fase ciò che si è costruito nella precedente.
📩 Non lasciare che i termini per impugnare la comunicazione scadano: scrivici oggi stesso, trovi tutti i riferimenti dello Studio in fondo a questa pagina.
