Sul tema dei redditi da OnlyFans e delle comunicazioni di irregolarità dell’Agenzia delle Entrate circola, tra chi produce contenuti su queste piattaforme, un passaparola fitto di convinzioni approssimative. Nascono nei gruppi privati, nei forum di settore, nelle chiacchiere tra colleghe e colleghi che si scambiano “quello che ha detto un commercialista” senza però verificarlo su una fonte normativa. Il problema è che, in materia fiscale, una convinzione sbagliata applicata in buona fede produce comunque sanzioni piene: l’Agenzia delle Entrate non distingue tra chi ha evaso consapevolmente e chi ha semplicemente creduto a una leggenda circolata online. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto, perché trasforma una correzione facile e a basso costo in un accertamento vero, con sanzioni che possono superare il 90% dell’imposta dovuta.
I miti più diffusi in materia toccano punti diversi: la soglia minima di guadagno sotto la quale “non serve dichiarare”, la presunta invisibilità dei pagamenti da piattaforme estere, la differenza (spesso fraintesa) tra reddito occasionale e reddito abituale, il significato reale di una lettera di compliance, la possibilità di giustificare genericamente gli accrediti bancari, l’illusione di proteggersi intestando il conto a un familiare, e l’idea che i contenuti pubblicati vengano automaticamente tassati come diritto d’autore. Li esamineremo uno per uno.
Va detto, prima di entrare nel merito, che il fenomeno del content creation a pagamento è relativamente recente nel panorama fiscale italiano, e questo spiega in parte perché attorno ad esso si sia formato un corpo di convinzioni non ancora consolidate come avviene per altre categorie professionali più tradizionali. Gli stessi organi di controllo hanno affinato gli strumenti di verifica in tempi rapidi, passando da un approccio inizialmente più cauto a una vera e propria specializzazione nell’analisi di questo tipo di flussi reddituali: un’evoluzione che ha reso obsolete molte delle convinzioni circolate nei primi anni di diffusione di queste piattaforme, senza che il passaparola ne abbia sempre preso atto.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché la difesa da un accertamento o da una comunicazione di anomalia fondata su indagini finanziarie richiede la stessa competenza tecnica necessaria per contestare in giudizio, fino all’ultimo grado, le presunzioni bancarie e reddituali applicate dal Fisco: un percorso che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo segue in prima persona in quanto cassazionista, garantendo continuità di strategia dal primo confronto con l’Ufficio fino a un eventuale ricorso in Cassazione.
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Mito 1: “Se guadagno poche centinaia di euro al mese non devo dichiararli”
“Tanto io su OnlyFans faccio giusto qualche centinaio di euro al mese, mica sono una vera azienda: sotto una certa soglia non c’è obbligo di dichiarazione.”
Perché ci credono in tanti
Questa convinzione nasce da una confusione tra due concetti fiscali distinti: la soglia di esenzione IRPEF legata alle detrazioni (il cosiddetto “no tax area”, che dipende dal reddito complessivo del contribuente e non dalla singola fonte) e l’obbligo di dichiarazione di un reddito percepito. Molti creator, specie chi ha iniziato per gioco o come attività secondaria rispetto a uno studio o un altro lavoro, ragionano per analogia con le vendite occasionali tra privati o con i piccoli lavoretti in nero, dove la soglia di irrilevanza economica è entrata nel senso comune anche se non corrisponde a una vera regola generale. C’è poi l’idea, altrettanto diffusa, che l’Agenzia delle Entrate si attivi solo per importi consistenti: un pregiudizio comprensibile, visto che effettivamente le lettere di compliance privilegiano le anomalie più rilevanti, ma che non equivale a un’esenzione legale.
La realtà
Non esiste alcuna soglia minima di reddito sotto la quale i compensi da OnlyFans (o da qualunque altra piattaforma di content creation) siano esenti dall’obbligo dichiarativo. La regola è che ogni compenso percepito per l’attività di creazione di contenuti va dichiarato al Fisco italiano, indipendentemente dall’importo e dalla frequenza con cui viene percepito, salvo che si tratti di prestazioni realmente episodiche e sporadiche, la cui occasionalità va però dimostrata con elementi concreti e non semplicemente affermata. La distinzione che conta ai fini della qualificazione del reddito — e quindi dell’eventuale obbligo di apertura della Partita IVA — è tra attività abituale e attività occasionale, non tra importo alto e importo basso: chi pubblica con una minima regolarità, interagisce con gli abbonati, promuove il proprio profilo sui social o utilizza in modo sistematico la piattaforma svolge un’attività abituale anche se i ricavi mensili restano contenuti.
La prova
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi distingue chiaramente i redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (soggetti a Partita IVA) dai redditi diversi derivanti da attività occasionali, e la giurisprudenza tributaria è costante nel ritenere che l’occasionalità fiscale implichi prestazioni episodiche, sporadiche e di breve durata: una pubblicazione ricorrente di contenuti nell’arco di mesi o anni non rientra in questa definizione, quale che sia l’importo mensile percepito.
A complicare ulteriormente il quadro c’è la circostanza che molte creator svolgono l’attività in parallelo a un altro lavoro, dipendente o autonomo: in questi casi il reddito da content creation va comunque dichiarato distintamente, e il fatto che il reddito complessivo resti basso non incide sulla qualificazione della singola fonte, ma solo sull’aliquota marginale effettivamente applicata in sede di calcolo dell’imposta dovuta.
Cosa rischia chi ci crede
Chi non dichiara confidando in una soglia minima inesistente accumula, anno dopo anno, un’esposizione fiscale che cresce con gli interessi e le sanzioni, e che nel frattempo può emergere attraverso lo scambio di dati finanziari o i controlli sui conti correnti, trasformando quella che sarebbe stata una regolarizzazione a costo contenuto in un accertamento con sanzioni piene. Più passa il tempo, inoltre, più annualità restano scoperte contemporaneamente: un controllo tardivo spesso non riguarda un solo anno d’imposta, ma l’intero arco temporale in cui l’attività è stata svolta senza alcuna dichiarazione, con un effetto cumulativo che aggrava sensibilmente la posizione debitoria complessiva.
Mito 2: “OnlyFans è una piattaforma estera, quindi il Fisco italiano non può vedere i miei pagamenti”
“I pagamenti arrivano da un’azienda con sede a Londra, passano attraverso circuiti internazionali: il Fisco italiano non ha modo di sapere quanto guadagno realmente.”
Perché ci credono in tanti
L’idea che un pagamento proveniente dall’estero sia meno tracciabile di un compenso pagato da un committente italiano ha radici antiche nel senso comune fiscale, alimentate da anni di racconti su conti esteri “invisibili” e paradisi fiscali. A questo si aggiunge una percezione tecnica non del tutto infondata: fino a qualche anno fa, effettivamente, l’incrocio dei dati tra piattaforme estere e amministrazioni fiscali nazionali era meno sistematico. Il mito sopravvive perché ignora l’evoluzione degli strumenti di cooperazione internazionale e di monitoraggio bancario degli ultimi anni.
La realtà
Oggi l’Agenzia delle Entrate, attraverso lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Stati e il monitoraggio dei flussi bancari in entrata, può intercettare con relativa facilità i bonifici ricevuti su un conto corrente italiano, indipendentemente dal fatto che la fonte del pagamento sia una società con sede all’estero. I pagamenti dall’estero, anzi, richiedono un adempimento aggiuntivo che molti trascurano proprio per questo falso senso di invisibilità: il monitoraggio fiscale nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, quando ricorrano le condizioni previste dalla normativa sul monitoraggio dei rapporti con l’estero. Non dichiarare i compensi confidando nella provenienza estera del pagatore, quindi, non riduce il rischio di controllo: lo aumenta, perché aggiunge all’omessa dichiarazione del reddito anche una possibile violazione degli obblighi di monitoraggio.
La prova
Le indagini bancarie disciplinate dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 consentono all’Amministrazione finanziaria di acquisire dagli istituti di credito la documentazione relativa a qualsiasi rapporto intrattenuto dal contribuente, comprese le operazioni di accredito riconducibili a bonifici dall’estero: una volta acquisiti questi dati, la giurisprudenza di legittimità è costante nel riconoscere che scatta una presunzione legale di reddito imponibile, superabile solo con una prova analitica e puntuale fornita dal contribuente.
Cosa rischia chi ci crede
Chi confida nell’estraneità del pagatore italiano rischia un accertamento che, oltre all’imposta evasa sul reddito, può includere sanzioni per l’omessa compilazione del quadro RW quando applicabile, con un aggravio complessivo ben superiore a quanto si sarebbe dovuto versare regolarizzando la propria posizione fin dall’inizio. A questo si aggiunge un elemento pratico spesso sottovalutato: molte piattaforme di content creation, proprio perché operano a livello internazionale, sono soggette a normative di trasparenza finanziaria in continua evoluzione nei diversi Paesi in cui sono stabilite, e un dato che oggi non viene ancora trasmesso automaticamente alle autorità italiane potrebbe diventarlo con le prossime evoluzioni normative, rendendo retroattivamente visibili flussi che al momento del pagamento sembravano meno esposti al controllo.
Mito 3: “Senza Partita IVA i miei guadagni restano ‘redditi diversi’ occasionali”
“Non ho aperto la Partita IVA, quindi per definizione quello che guadagno è un reddito diverso, occasionale: mi basta indicarlo una tantum nel 730 e la questione è chiusa.”
Perché ci credono in tanti
Questo mito confonde la causa con l’effetto: crede che sia la mancata apertura della Partita IVA a determinare la natura occasionale del reddito, mentre è vero l’esatto contrario. Molti content creator, agli esordi, effettivamente percepiscono compensi sporadici che rientrano legittimamente tra i redditi diversi; il problema nasce quando l’attività si consolida nel tempo ma la qualificazione fiscale resta ancorata alla fase iniziale, per inerzia o per la convinzione che basti “non aprire la partita IVA” per restare nella categoria più semplice.
La realtà
La qualificazione del reddito dipende dalla sostanza dell’attività svolta — abitualità, organizzazione, continuità nel tempo — non dalla scelta soggettiva del contribuente di aprire o non aprire la Partita IVA. Se l’attività di content creation è esercitata con abitualità, l’apertura della Partita IVA è un obbligo di legge che sorge indipendentemente dal volume dei compensi realizzati, e la sua omissione non trasforma il reddito in “occasionale”: lo lascia semplicemente non regolarizzato, esponendo il contribuente sia alla sanzione per omessa dichiarazione dei redditi corretti sia, potenzialmente, a quella per omessa apertura della Partita IVA e omessa fatturazione ai fini IVA. In alcuni casi, quando l’attività è particolarmente organizzata — con collaboratori, agenzie di gestione, investimenti pubblicitari strutturati — può addirittura configurarsi reddito d’impresa anziché lavoro autonomo, con adempimenti ulteriori.
Un elemento spesso trascurato è che, dal 2025, esiste anche un codice ATECO specifico dedicato alle attività di influencer marketing e content creation, pensato proprio per rendere più chiaro l’inquadramento di queste attività ai fini fiscali e previdenziali: la sua introduzione conferma, indirettamente, che il legislatore considera questa tipologia di attività una vera e propria professione da inquadrare con le regole ordinarie del lavoro autonomo, non un’eccezione da trattare caso per caso come reddito diverso.
La prova
La qualificazione corretta distingue redditi di lavoro autonomo abituale, redditi d’impresa nei casi di attività organizzata con mezzi e persone, e redditi diversi per le sole prestazioni realmente occasionali: un’errata qualificazione da parte dell’Ufficio, ad esempio nel confondere lavoro autonomo con reddito d’impresa, è di per sé un vizio dell’accertamento che il contribuente può contestare, ma la premessa — cioè l’esistenza di un’attività abituale che avrebbe richiesto la Partita IVA — non viene meno per il solo fatto che il contribuente non l’ha aperta. Va inoltre ricordato che l’attività di lavoro autonomo abituale, priva di una cassa previdenziale professionale specifica, comporta anche l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS: un adempimento previdenziale distinto da quello fiscale, ma che segue la stessa logica — è la sostanza dell’attività, e non la scelta formale del contribuente, a determinare gli obblighi da rispettare.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio concreto è duplice: da un lato l’imposta calcolata su un inquadramento sbagliato (redditi diversi anziché lavoro autonomo, con aliquote e deduzioni differenti), dall’altro le sanzioni per la mancata apertura della Partita IVA e per l’omessa applicazione dell’IVA sulle prestazioni rese, che si sommano a quelle per l’infedele dichiarazione dei redditi.
Mito 4: “La lettera di compliance è già un accertamento: devo pagare tutto e subito”
“Mi è arrivata una raccomandata dall’Agenzia delle Entrate che segnala un’anomalia sui miei redditi: è un accertamento, ormai è fatta, non posso far altro che pagare quanto richiesto.”
Perché ci credono in tanti
Il tono formale della comunicazione, la carta intestata dell’Agenzia, i riferimenti normativi citati nel testo: tutto contribuisce a far percepire la lettera di compliance come un atto impositivo definitivo, al pari di un avviso di accertamento vero e proprio. A questo si aggiunge l’ansia comprensibile di chi, magari per la prima volta, si trova a dover gestire un rapporto con il Fisco su un’attività che non aveva mai formalmente inquadrato.
La realtà
Una comunicazione di irregolarità o “lettera di compliance” non è un atto di accertamento, ma un invito bonario a regolarizzare spontaneamente la propria posizione prima che l’Agenzia avvii una verifica formale. È uno strumento nato per incentivare l’adempimento spontaneo, non per imporre automaticamente un debito: il contribuente ha la possibilità di verificare l’anomalia segnalata, di correggere la propria dichiarazione tramite integrativa se effettivamente ha omesso dei redditi, oppure di fornire chiarimenti se ritiene che la segnalazione sia errata o parzialmente infondata. Pagare acriticamente “tutto e subito”, senza prima aver verificato la correttezza dei dati riportati nella lettera, può portare a versare più del dovuto o a regolarizzare importi che in realtà non corrispondevano a redditi imponibili.
La prova
Le lettere di compliance derivano da un impianto normativo che, fin dal 2014, ha delineato misure di adesione spontanea distinte dagli atti impositivi veri e propri: si tratta di comunicazioni che segnalano anomalie — tra dichiarazione e dati in possesso dell’Agenzia, tra pagamenti elettronici ricevuti e ricavi dichiarati, tra liquidazioni periodiche IVA trasmesse e dichiarazione annuale mancante — proprio per consentire una correzione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle applicabili dopo un accertamento formale.
Le tipologie di anomalie segnalate ai content creator possono essere diverse tra loro: c’è chi riceve una comunicazione perché i dati incrociati con la piattaforma indicano compensi superiori a quelli dichiarati, chi la riceve perché non ha presentato alcuna dichiarazione IVA pur avendo evidentemente svolto un’attività abituale, e chi la riceve per un’anomalia relativa alle liquidazioni periodiche IVA non trasmesse. In ciascun caso la natura della lettera resta la stessa — un invito alla regolarizzazione — ma la risposta corretta cambia a seconda del tipo di anomalia segnalata, ed è proprio questa differenza che rende sbagliato reagire nello stesso modo, con un pagamento automatico, a ogni tipo di comunicazione.
Cosa rischia chi ci crede
Chi tratta la lettera come un accertamento definitivo e paga senza verifica rischia di sanare importi non dovuti o calcolati male; chi, al contrario, la ignora convinto che “tanto prima o poi arriverà comunque l’accertamento” perde l’occasione di beneficiare delle sanzioni ridotte tipiche del ravvedimento operoso.
Mito 5: “Ignorare la lettera non cambia nulla, tanto sono pochi soldi”
“Ho ricevuto la segnalazione ma l’importo in ballo è modesto: se non rispondo, nel peggiore dei casi pagherò la stessa cifra più avanti.”
Perché ci credono in tanti
Questo mito nasce dalla percezione — parzialmente corretta ma incompleta — che l’Agenzia delle Entrate non dia sempre seguito immediato a ogni lettera di compliance rimasta senza risposta, soprattutto per importi ridotti. Chi ha sentito raccontare casi di lettere “cadute nel vuoto” senza conseguenze visibili nell’immediato ne trae la conclusione, sbagliata, che l’inerzia sia una strategia a costo zero.
La realtà
Ignorare l’invito alla regolarizzazione comporta la perdita definitiva della possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso su quella specifica annualità e quella specifica anomalia, con sanzioni molto più contenute rispetto a quelle applicabili in un accertamento formale. Il ravvedimento operoso consente di ridurre la sanzione fino a un nono del minimo se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni, mentre le sanzioni per infedele o omessa dichiarazione applicate a seguito di un accertamento partono da percentuali molto più elevate, spesso superiori al 70-90% dell’imposta dovuta, e possono comportare anche conseguenze di rilievo penale nei casi più gravi, quando vengono superate determinate soglie di imposta evasa. La convinzione che “tanto sono pochi soldi” ignora inoltre che le lettere di compliance vengono inviate in campagne strutturate su specifiche annualità: una lettera oggi non regolarizzata può tradursi, negli anni successivi, in un accertamento formale che recupera anche gli interessi maturati nel frattempo.
La prova
Le riduzioni graduali del ravvedimento operoso — un nono del minimo entro novanta giorni, un ottavo entro un anno, un settimo entro due anni, un sesto oltre tale termine, sempre prima della constatazione formale della violazione — sono applicabili solo finché l’Ufficio non abbia già avviato una verifica o notificato un atto: una volta che la lettera si trasforma in un accertamento vero e proprio, questa possibilità si chiude definitivamente.
Va anche considerato che il volume di lettere di compliance inviate ogni anno dall’Agenzia delle Entrate è cresciuto in modo significativo nell’ultimo decennio, segno che questo strumento non è residuale ma rappresenta ormai una parte strutturale dell’attività di controllo: significa che la probabilità di ricevere, prima o poi, una comunicazione su un’annualità irregolare non è affatto trascurabile, anche per importi che il singolo contribuente considera modesti.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio concreto non è soltanto economico, nel senso di sanzioni più alte, ma anche procedurale: un accertamento formale espone il contribuente a un contenzioso tributario vero e proprio, con i relativi costi di giustizia e i tempi più lunghi, mentre la regolarizzazione in fase di compliance si esaurisce con un semplice adempimento dichiarativo. Inoltre, una volta che l’anomalia si trasforma in un accertamento formale, l’Ufficio non è più vincolato a limitarsi all’importo originariamente segnalato nella lettera: la verifica può estendersi ad altri elementi emersi nel frattempo, ampliando l’oggetto della contestazione oltre quanto inizialmente comunicato.
Mito 6: “Posso giustificare gli accrediti dicendo genericamente che sono regali di amici o fan”
“Se l’Agenzia contesta i versamenti sul mio conto, mi basta spiegare che si tratta di regali spontanei di ammiratori, non di compensi per un servizio: così non sono reddito imponibile.”
Perché ci credono in tanti
Il modello di business di molte piattaforme di content creation prevede effettivamente elementi che assomigliano a mance o regali spontanei — le cosiddette “donazioni” o “tips” che alcuni abbonati versano oltre all’abbonamento base. Questa somiglianza formale con una liberalità genera la convinzione che l’intera qualificazione dei propri incassi possa essere ricondotta a doni personali, sottratti quindi all’imposizione, con una semplice dichiarazione verbale o una spiegazione generica in caso di controllo.
La realtà
Di fronte alla presunzione legale che i versamenti su un conto corrente costituiscano reddito imponibile, non basta una giustificazione generica: il contribuente deve fornire una prova analitica e specifica, operazione per operazione, che dimostri la reale natura non reddituale di ciascun accredito contestato. Una dichiarazione generale del tipo “sono regali dei miei follower” non soddisfa questo onere probatorio, tanto più quando gli accrediti provengono in modo sistematico e ricorrente dalla stessa piattaforma che gestisce anche gli abbonamenti a pagamento, rendendo di fatto indistinguibile — sul piano della prova — la mancia occasionale dal compenso per l’attività svolta. La giurisprudenza è particolarmente severa su questo punto per i lavoratori autonomi: chi svolge un’attività professionale non beneficia di alcuna attenuazione nella presunzione di reddito applicata ai versamenti, e l’onere di provare la natura non reddituale è pieno e analitico.
Va anche precisato che, tra le operazioni bancarie contestabili, i versamenti in entrata (come i bonifici o gli accrediti dalla piattaforma) sono trattati in modo più rigoroso rispetto ai prelevamenti: mentre per questi ultimi esiste un regime probatorio parzialmente attenuato per i lavoratori autonomi a seguito di una riforma normativa intervenuta alcuni anni fa, gli accrediti in entrata restano pienamente soggetti alla presunzione di compenso, indipendentemente dalla categoria di appartenenza del contribuente.
La prova
Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, sul professionista grava l’obbligo di dimostrare, con indicazione specifica per ogni singolo versamento contestato, che l’importo non è riferibile a un’operazione imponibile — dimostrazione che, nel caso dei content creator, richiederebbe ad esempio la prova documentale di una relazione personale preesistente con chi ha versato la somma, elemento quasi mai disponibile quando il rapporto nasce esclusivamente sulla piattaforma. La stessa giurisprudenza precisa che il giudice di merito, di fronte a una prova offerta dal contribuente, ha l’obbligo di valutarla in modo analitico e rigoroso per ciascuna operazione, dando conto espressamente nella motivazione delle ragioni per cui la ritiene o non la ritiene idonea: una valutazione sommaria o cumulativa di tutte le operazioni insieme non è sufficiente a soddisfare questo standard, né in un senso né nell’altro.
Cosa rischia chi ci crede
Chi si affida a spiegazioni generiche in sede di verifica rischia di vedersi tassare per intero gli accrediti contestati, senza alcuna riduzione, proprio perché non ha fornito la prova puntuale richiesta dalla legge: una difesa costruita male, in questi casi, può risultare persino controproducente rispetto al non presentare alcuna giustificazione.
Mito 7: “Se il conto è intestato a un familiare, il Fisco non può controllare quei redditi”
“Faccio arrivare i pagamenti sul conto di mia madre o di mio fratello: così, formalmente, quei soldi non sono miei e l’Agenzia delle Entrate non può collegarli alla mia attività.”
Perché ci credono in tanti
L’idea che l’intestazione formale di un conto corrente costituisca uno scudo automatico rispetto ai controlli fiscali è un mito trasversale, non specifico dei content creator: si fonda sulla convinzione, errata, che l’Amministrazione finanziaria si limiti a guardare il nome sull’intestazione senza indagare oltre. In realtà nasce da una confusione tra titolarità formale e riferibilità sostanziale del reddito, due concetti che il diritto tributario tiene ben distinti proprio per contrastare le interposizioni fittizie.
La realtà
Le indagini finanziarie possono estendersi ai conti correnti di familiari e soggetti terzi quando emergono elementi che ne rendono plausibile la riferibilità all’attività del contribuente controllato, e la presunzione di maggior reddito derivante da versamenti bancari ingiustificati si applica anche a operazioni finanziarie riscontrate sui conti di familiari collegati al contribuente sottoposto a verifica. Intestare formalmente il conto a un’altra persona, quindi, non impedisce all’Ufficio di ricostruire la reale provenienza dei fondi, specie quando dai social o dalla piattaforma stessa emerge in modo evidente chi sia il reale titolare dell’attività di content creation.
La prova
In un caso giudicato dalla Cassazione, l’accertamento fiscale nei confronti di un contribuente si è basato su operazioni finanziarie ingiustificate riscontrate sia sui conti correnti del contribuente sia su quelli dei suoi familiari, confermando che l’estensione dell’indagine bancaria a soggetti terzi collegati non è un’eccezione isolata ma una prassi consolidata quando gli elementi indiziari lo giustificano.
Un ulteriore elemento che rende fragile questo schema è la coerenza tra i dati pubblici e quelli bancari: se il profilo social o la piattaforma di content creation è pubblicamente riconducibile a una persona precisa, mentre gli accrediti risultano su un conto intestato a un’altra, questa discrepanza diventa essa stessa un indizio che l’Ufficio può utilizzare per motivare l’estensione dell’indagine, invece di rappresentare — come si spera — un elemento di protezione.
Cosa rischia chi ci crede
Oltre al recupero dell’imposta evasa in capo al reale beneficiario economico, questo tipo di schema può esporre anche il familiare intestatario del conto a essere coinvolto nella verifica, con conseguenze che vanno ben oltre il vantaggio fiscale che si sperava di ottenere: il familiare può infatti trovarsi a dover dimostrare, a sua volta, l’estraneità di quei fondi rispetto al proprio reddito personale, con un carico probatorio che ricade su un soggetto che, all’origine, non aveva alcun interesse diretto nella vicenda.
Mito 8: “I miei contenuti sono opere creative, quindi pago meno tasse come diritto d’autore”
“Quello che pubblico è frutto della mia creatività: dovrebbe essere tassato come diritto d’autore, con la deduzione forfettaria prevista per queste categorie di reddito, non come un compenso professionale ordinario.”
Perché ci credono in tanti
C’è indubbiamente una componente creativa nell’attività di molti content creator: cura dell’immagine, scrittura, montaggio, costruzione di un personaggio riconoscibile. È comprensibile che questa componente venga percepita come assimilabile alla creazione di un’opera dell’ingegno, categoria che nel nostro ordinamento gode di un regime fiscale più favorevole, con una deduzione forfettaria del 25% (elevata al 40% per gli autori under 35) dei compensi percepiti a titolo di diritti d’autore.
La realtà
La giurisprudenza tributaria più recente ha chiarito che, in assenza di prove specifiche sulla natura creativa e originale del contenuto, i compensi da content creation vanno qualificati come reddito di lavoro autonomo ordinario, senza alcuna deduzione forfettaria da diritto d’autore. Non basta affermare in astratto la propria creatività: servirebbero elementi oggettivi come la registrazione di un marchio, la dimostrazione documentale del carattere artistico e originale dell’opera, o comunque un quadro probatorio che vada oltre la semplice attività di produzione e pubblicazione di contenuti in cambio di un abbonamento. In assenza di questi elementi, l’inquadramento prevalente resta quello ordinario di lavoro autonomo, con l’aliquota IRPEF piena sul reddito netto e, quando il contenuto ha natura pornografica, con l’applicazione di un’addizionale specifica del 25% sulla quota di reddito corrispondente.
La prova
Su questo tema la giurisprudenza di merito più recente è stata netta: negando la deduzione forfettaria a compensi derivanti dalla cessione della propria immagine, i giudici hanno ritenuto che, in assenza di prova concreta sulla natura creativa e originale del contenuto — come la registrazione di un marchio o la dimostrazione del carattere artistico dell’opera — i compensi restino qualificabili come reddito di lavoro autonomo ordinario.
Va inoltre precisato che l’inquadramento come diritto d’autore, quando davvero sussistono i presupposti (ad esempio per format editoriali particolarmente originali o per opere effettivamente registrate), va comunque valutato caso per caso: non è un’opzione che il contribuente può scegliere liberamente in base alla convenienza fiscale, ma una qualificazione che presuppone requisiti oggettivi verificabili, sui quali grava sempre chi intende beneficiarne l’onere di fornire la prova.
Cosa rischia chi ci crede
Chi applica autonomamente la deduzione forfettaria da diritto d’autore senza gli elementi probatori richiesti rischia, in caso di controllo, il recupero dell’imposta sulla parte di reddito indebitamente dedotta, oltre alle sanzioni per infedele dichiarazione calcolate sulla maggiore imposta così accertata. A questo si aggiunge, quando applicabile, il tema dell’addizionale specifica prevista per i contenuti di natura pornografica: un aspetto che va valutato con attenzione caso per caso, perché incide sulla quota di reddito netto proporzionalmente riferibile a quel tipo di attività.
Il mito alla prova dei numeri
Vediamo cosa succede realmente a chi agisce sulla base di queste convinzioni, con alcune simulazioni numeriche a scopo dimostrativo.
Simulazione 1 — La soglia minima inesistente. Una content creator percepisce, tra il 2022 e il 2024, compensi medi di 640 € al mese dalla piattaforma, per un totale di circa 23.040 € in tre anni, convinta che l’importo modesto non richieda dichiarazione. Nel 2025 riceve una comunicazione di irregolarità relativa al solo anno 2022 (8.520 € di compensi non dichiarati). Se avesse regolarizzato tramite ravvedimento entro novanta giorni dalla lettera, la sanzione sarebbe stata pari a un nono del minimo previsto per la dichiarazione infedele; ignorando invece la segnalazione, riceve un successivo avviso di accertamento con sanzione al 90% dell’imposta dovuta, interessi legali maturati dal 2023, e l’apertura automatica di un fascicolo istruttorio anche per le annualità 2023 e 2024, non ancora regolarizzate.
Simulazione 2 — Il conto intestato al familiare. Un content creator fa confluire sul conto della sorella pagamenti per 31.750 € nel corso di un anno d’imposta, ritenendo così di non essere tracciabile. Un’indagine finanziaria avviata per altri motivi sul nucleo familiare porta alla luce i bonifici ricorrenti dalla piattaforma; l’Ufficio, incrociando i dati con il profilo pubblico attivo sui social del content creator, imputa l’intero importo a quest’ultimo come compenso non dichiarato, applicando la presunzione di reddito sui versamenti bancari sia sul conto della sorella sia, per gli importi corrispondenti, in sede di ricostruzione della posizione fiscale del reale percettore.
Simulazione 3 — La deduzione da diritto d’autore applicata senza prove. Un creator dichiara compensi annui per 46.200 €, applicando la deduzione forfettaria del 25% prevista per i diritti d’autore e versando le imposte sul restante 75% dell’imponibile. In sede di controllo, non riuscendo a dimostrare la natura artistica originale dei contenuti né a esibire alcuna registrazione o elemento equivalente, si vede recuperare a tassazione l’intera quota dedotta (11.550 €), con la relativa maggiore imposta IRPEF e la sanzione per dichiarazione infedele calcolata su tale differenza.
Simulazione 4 — La lettera di compliance trattata come accertamento definitivo. Un content creator riceve, a marzo, una comunicazione di irregolarità relativa a compensi non dichiarati per 14.300 € nell’anno d’imposta precedente. Convinto che si tratti già di un debito accertato e non contestabile, versa immediatamente l’intera somma indicata come dovuta senza prima verificare i dati riportati dall’Agenzia, senza applicare le riduzioni sanzionatorie del ravvedimento operoso e senza controllare che l’importo segnalato tenesse già conto di alcune spese deducibili documentabili. Un successivo controllo con l’assistenza di un professionista rivela che, applicando correttamente il ravvedimento entro novanta giorni e le deduzioni spettanti, l’importo dovuto sarebbe stato inferiore di circa 3.100 € rispetto a quanto versato: una differenza che, una volta pagata spontaneamente e senza riserva, risulta poi complessa da recuperare.
Il fondo di verità
Nessuno di questi miti nasce dal nulla: ognuno contiene un frammento di verità, distorto dal passaparola o applicato fuori dal suo contesto corretto.
È vero che esiste una soglia di non imponibilità IRPEF legata al reddito complessivo e alle detrazioni spettanti — ma è una soglia che riguarda l’esito finale del calcolo dell’imposta dovuta, non un esonero dall’obbligo di dichiarare la fonte di reddito. È vero che fino a qualche anno fa la tracciabilità dei pagamenti da piattaforme estere era meno immediata — ma gli strumenti di scambio di informazioni finanziarie e le indagini bancarie hanno colmato in larga parte questo divario. È vero che alcune prestazioni di content creation possono essere realmente occasionali, specie agli esordi — ma la qualificazione dipende dalla sostanza dell’attività, non dalla scelta di aprire o meno la Partita IVA. È vero che le lettere di compliance non sono atti vincolanti come un accertamento — ma ignorarle comporta comunque conseguenze economiche concrete. È vero che alcuni accrediti possono effettivamente rappresentare liberalità estranee al reddito — ma vanno provati singolarmente, non genericamente. È vero che le indagini bancarie partono dal conto del contribuente controllato — ma possono estendersi a conti collegati quando ne emerga la riferibilità sostanziale. Ed è vero che esiste una componente creativa nell’attività di molti creator — ma la legge richiede elementi probatori specifici perché questa componente si traduca in un trattamento fiscale di favore.
Riconoscere il fondo di verità di ciascun mito è importante non per giustificarlo, ma per capire come e perché si è diffuso, e per costruire — quando serve — una difesa che distingua con precisione tra ciò che è davvero difendibile e ciò che è solo un’illusione di protezione. Proprio perché ogni mito contiene un frammento di verità, la strategia difensiva più efficace non è quella che nega in blocco ogni contestazione dell’Ufficio, ma quella che seleziona con precisione i punti realmente contestabili — un errore di calcolo, una motivazione carente, un’estensione indebita a soggetti terzi — separandoli da quelli che, con ogni evidenza, andavano invece regolarizzati fin dall’inizio: è questa selezione, più che l’opposizione generica, a determinare l’esito favorevole di un contenzioso tributario.
Mito vs realtà in tabella
La tabella seguente riassume, in sintesi, la distanza tra la convinzione diffusa e la disciplina effettivamente applicabile.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Sotto una certa soglia i compensi non vanno dichiarati | Ogni compenso va dichiarato, indipendentemente dall’importo; conta l’abitualità, non la cifra |
| I pagamenti da piattaforme estere sono invisibili al Fisco | Lo scambio di informazioni finanziarie e le indagini bancarie rendono tracciabili anche i flussi dall’estero |
| Senza Partita IVA il reddito resta “occasionale” per definizione | La qualificazione dipende dall’abitualità reale dell’attività, non dalla scelta di aprire o meno la Partita IVA |
| La lettera di compliance è già un accertamento definitivo | È un invito bonario a regolarizzarsi, distinto da un atto impositivo formale |
| Ignorare la lettera equivale a non fare nulla di rischioso | Si perde il ravvedimento operoso e si va verso sanzioni molto più alte |
| Basta dire genericamente “sono regali” per giustificare gli accrediti | Serve una prova analitica, operazione per operazione, sulla natura non reddituale di ciascun versamento |
| Intestare il conto a un familiare protegge dai controlli | Le indagini possono estendersi a conti di familiari collegati quando emerga la riferibilità sostanziale |
| I contenuti creativi vanno tassati come diritto d’autore | Serve una prova concreta della natura artistica e originale dell’opera, non basta l’affermazione generica |
Le domande di verifica
È vero che se non ho mai ricevuto lettere posso stare tranquillo/a? No. L’assenza di una comunicazione non equivale a una posizione fiscale regolare: significa solo che, fino a questo momento, non è ancora scattato un controllo su quella specifica annualità. Le campagne di compliance vengono attivate su periodi d’imposta diversi in momenti diversi, e i termini per l’accertamento restano aperti per diversi anni.
È vero che, se rispondo alla lettera spiegando la mia situazione, l’Agenzia archivia automaticamente? Dipende. Se la spiegazione è supportata da documentazione coerente (ad esempio la dimostrazione che l’anomalia segnalata deriva da un doppio conteggio o da un errore nei dati incrociati), l’anomalia può essere chiarita senza ulteriori conseguenze. Se invece la spiegazione è generica o non trova riscontro nei documenti, l’Ufficio può comunque procedere con un accertamento formale.
È vero che conviene sempre regolarizzare subito, anche prima di aver verificato bene i dati della lettera? Dipende. Il ravvedimento operoso conviene quando l’anomalia segnalata corrisponde effettivamente a un reddito non dichiarato; se invece i dati riportati dall’Agenzia sono errati o incompleti, regolarizzare senza verifica può portare a versare più del dovuto. La prima cosa da fare è sempre un controllo puntuale, non un pagamento automatico.
È vero che una volta aperta la Partita IVA il rischio di controlli sparisce? No, ma si riduce sensibilmente per il periodo successivo all’apertura. Resta comunque il rischio di controllo per le annualità pregresse in cui l’attività era già abituale ma non ancora regolarizzata: aprire la Partita IVA oggi non sana automaticamente le annualità precedenti, per le quali può essere necessario valutare una dichiarazione integrativa o un ravvedimento operoso specifico.
È vero che il regime forfettario risolve comunque ogni problema di inquadramento? Dipende. Il regime forfettario semplifica gli adempimenti e riduce la tassazione per chi rientra nei requisiti di fatturato e nelle altre condizioni di legge, ma non modifica la qualificazione sostanziale dell’attività: se l’attività andava inquadrata come reddito d’impresa anziché come lavoro autonomo, o se il coefficiente di redditività applicato non è quello corretto per il codice ATECO effettivamente svolto, il regime forfettario non mette al riparo da una contestazione su questi aspetti.
È vero che, se ho già pagato spontaneamente quanto richiesto da una lettera di compliance, non posso più tornare sui miei passi? Dipende dal tipo di errore. Se il versamento è stato effettuato senza applicare correttamente le riduzioni del ravvedimento operoso o senza considerare spese effettivamente deducibili, è possibile in alcuni casi presentare una dichiarazione integrativa a favore per recuperare quanto versato in eccesso, nei limiti e nei termini previsti dalla normativa. Per questo motivo è sempre preferibile una verifica preventiva, ma un pagamento già effettuato non chiude automaticamente e in modo definitivo ogni possibilità di correzione.
Le sentenze che smontano i miti
La disciplina che abbiamo ricostruito non è un’opinione dello Studio, ma trova fondamento in un quadro giurisprudenziale consolidato, formatosi in larga parte sul tema degli accertamenti bancari e degli accertamenti sintetici — gli strumenti che l’Agenzia delle Entrate utilizza più di frequente proprio nei confronti dei content creator, la cui posizione fiscale emerge quasi sempre dall’analisi dei flussi finanziari in entrata piuttosto che da controlli documentali tradizionali. È un orientamento che negli ultimi due anni si è ulteriormente consolidato, confermando su più fronti — dalla ripartizione dell’onere della prova alla necessità di una motivazione analitica delle sentenze di merito — un approccio rigoroso ma non automatico: il Fisco gode di presunzioni forti, ma il contribuente conserva sempre uno spazio di difesa concreto, a condizione di costruirlo con prove puntuali e non con affermazioni generiche. Ecco i riferimenti principali, ciascuno collegato al mito che contribuisce a smontare.
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ferrara, sentenza n. 238/2025 — smonta il Mito 8: in assenza di prove sulla natura artistica e originale del contenuto, i compensi da cessione di immagine vanno qualificati come reddito di lavoro autonomo ordinario, senza la deduzione forfettaria da diritto d’autore.
- Cassazione, ordinanza n. 24998 del 17 settembre 2024 — smonta il Mito 6: conferma l’importanza delle presunzioni fiscali derivanti dalle indagini bancarie e ribadisce che l’onere della prova sui movimenti di conto corrente resta sempre in capo al contribuente.
- Cassazione, sentenza n. 15161/2024 — smonta il Mito 6: chiarisce che il regime probatorio più favorevole introdotto dalla L. 228/2014 riguarda solo i prelevamenti, non i versamenti anomali come i bonifici in entrata, che restano pienamente soggetti alla presunzione di compenso.
- Cassazione, ordinanza n. 161 del 7 gennaio 2025 — smonta il Mito 6: ribadisce che la presunzione legale sui versamenti può essere superata solo con una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni singola operazione, e impone al giudice di verificare con rigore l’efficacia delle prove offerte per ciascuna di esse.
- Cassazione, ordinanza n. 6209/2024 — smonta il Mito 2 e il Mito 7: conferma che la presunzione legale di maggior reddito derivante dai versamenti bancari si applica a tutti i contribuenti, e chiarisce che per le verifiche condotte “a tavolino” non sussiste l’obbligo di contraddittorio preventivo.
- Cassazione, ordinanza n. 21108 del 29 luglio 2024 — smonta il Mito 6: stabilisce che il giudice tributario ha l’obbligo di esaminare in modo analitico e rigoroso ogni singola prova fornita dal contribuente per superare la presunzione sui versamenti, non potendosi limitare a una valutazione generica.
- Cassazione, sentenza n. 2928/2024 — smonta il Mito 6: ribadisce che il contribuente deve fornire una prova non generica ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario contestato.
- Cassazione, ordinanza n. 26971 del 7 ottobre 2025 — smonta il Mito 6: conferma, in linea con l’orientamento costante, che la presunzione legale in materia di accertamenti bancari è superabile soltanto attraverso una prova analitica a carico del contribuente.
- Cassazione, sentenza n. 9420 del 9 aprile 2024 — smonta il Mito 2: chiarisce che, una volta acquisiti i dati dai conti correnti, l’onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria si considera soddisfatto, determinandosi l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
- Cassazione, ordinanza n. 20816/2024 — smonta il Mito 4 e il Mito 6: precisa che la riforma dell’onere della prova nel processo tributario non incide sulle presunzioni legali a vantaggio dell’Erario previste dalla normativa sostanziale, comprese quelle relative agli accertamenti bancari.
- Cassazione, ordinanza n. 18713 del 9 luglio 2024 — smonta il Mito 1: in tema di accertamento sintetico, delinea con precisione i confini dell’onere della prova a carico del contribuente in presenza di elementi indicativi di capacità contributiva superiore al dichiarato.
- Cassazione, sentenza n. 238 del 4 gennaio 2024 — smonta il Mito 1: chiarisce che una sentenza di merito è nulla per motivazione apparente se si limita ad affermare che il contribuente non ha assolto l’onere probatorio, senza esaminare nel merito le prove offerte.
- Cassazione, ordinanza n. 4759 del 22 febbraio 2024 — smonta il Mito 1: conferma la validità dell’accertamento sintetico come presunzione legale, ribadendo che non basta contestare genericamente i calcoli dell’Ufficio, ma serve una prova documentale solida e specifica.
- Cassazione, ordinanza n. 22968/2026 — smonta il Mito 1 e il Mito 6: ribadisce che è nulla per motivazione apparente la sentenza tributaria che si limita ad affermare che il contribuente non ha fornito prova contraria, senza esaminare concretamente le contestazioni e i documenti effettivamente prodotti in giudizio.
Nel complesso, questo orientamento converge su un principio che vale per ogni content creator coinvolto in una verifica: la presunzione a favore del Fisco è forte, ma non è insuperabile, e i giudici tributari hanno l’obbligo di valutare seriamente — e di motivare in modo analitico — le prove che il contribuente offre per superarla.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a una comunicazione di irregolarità o a un vero e proprio accertamento sui redditi da content creation, lo Studio Monardo mette a disposizione un percorso di verifica e difesa strutturato in più fasi, distinguendo sempre ciò che è vero da ciò che è solo passaparola.
- Analizziamo la comunicazione ricevuta, verificando se si tratta di una lettera di compliance o di un atto di accertamento formale, e i termini entro cui è ancora possibile intervenire con il ravvedimento operoso.
- Ricostruiamo l’inquadramento fiscale corretto dell’attività — lavoro autonomo abituale, reddito d’impresa o reddito diverso occasionale — sulla base della reale organizzazione e continuità dell’attività svolta.
- Verifichiamo la coerenza dei dati contestati dall’Agenzia con la documentazione effettivamente disponibile, incrociando i dati della piattaforma con gli estratti conto e le dichiarazioni presentate, individuando eventuali errori di calcolo, duplicazioni o importi attribuiti per periodi non corretti prima di procedere con qualunque regolarizzazione.
- Predisponiamo la dichiarazione integrativa, quando l’anomalia segnalata corrisponde effettivamente a redditi non dichiarati, applicando le riduzioni sanzionatorie previste dal ravvedimento operoso.
- Contestiamo il difetto di motivazione degli atti di accertamento che si limitano a rilevare accrediti senza indicare in modo analitico i criteri di calcolo del reddito presunto.
- Costruiamo la prova analitica richiesta dalla giurisprudenza per superare la presunzione sui versamenti bancari, individuando per ciascuna operazione contestata la documentazione idonea a escluderne la natura reddituale.
- Contestiamo l’errata qualificazione del reddito, quando l’Ufficio abbia inquadrato come reddito d’impresa un’attività di lavoro autonomo o viceversa, con le relative implicazioni su IVA e IRAP.
- Valutiamo l’estensione delle indagini a conti di familiari o terzi, verificando la legittimità della riferibilità sostanziale contestata dall’Ufficio e predisponendo la difesa per ciascun soggetto coinvolto.
- Assistiamo nel contraddittorio con l’Ufficio e, se necessario, nella predisposizione del ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, seguendo la posizione fino all’esito del giudizio, con un’attenzione specifica alla completezza e alla tempestività dei motivi di ricorso, elemento decisivo per non precludersi la possibilità di un successivo grado di giudizio.
- Garantiamo continuità della strategia difensiva fino all’ultimo grado di giudizio, senza cambi di impostazione tra un grado e l’altro del contenzioso.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un contenzioso originato da una comunicazione di irregolarità sui redditi da content creation, è proprio la qualifica di cassazionista dell’Avvocato a garantire che la strategia impostata fin dal primo confronto con l’Ufficio resti coerente fino a un eventuale giudizio di legittimità, evitando quei cambi di difensore e di impostazione che spesso indeboliscono la posizione del contribuente nei gradi successivi. Al fianco della componente strettamente processuale, lo staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti lavora in modo coordinato sullo stesso fascicolo, affrontando insieme sia gli aspetti tributari sostanziali — la corretta qualificazione del reddito, la determinazione dell’imponibile, il calcolo delle sanzioni — sia quelli strettamente difensivi e processuali.
Questo coordinamento tra profilo legale e profilo contabile è particolarmente rilevante nei casi di content creation, dove la corretta ricostruzione dei ricavi richiede spesso un’analisi tecnica dei flussi di pagamento della piattaforma, del codice ATECO più appropriato e del regime fiscale più coerente con l’attività effettivamente svolta, prima ancora di arrivare alla fase strettamente contenziosa. Un errore di impostazione commesso in questa fase iniziale — ad esempio un regime fiscale scelto senza una reale verifica dei requisiti, o una qualificazione del reddito non allineata alla sostanza dell’attività — è spesso all’origine delle contestazioni che emergono anni dopo: per questo l’intervento dello Studio non si limita alla gestione della singola comunicazione ricevuta, ma valuta la coerenza complessiva della posizione fiscale del content creator, comprese le annualità non ancora oggetto di alcuna segnalazione.
Chiusura
Distinguere il mito dalla regola effettiva è il primo passo di qualunque difesa efficace: l’informazione corretta è la prima difesa, perché consente di scegliere consapevolmente tra regolarizzare spontaneamente, contestare un dato errato o predisporre un ricorso strutturato, invece di reagire d’istinto a una lettera che, letta con attenzione, può richiedere risposte molto diverse da quelle immaginate.
Proprio perché il tema dei redditi da content creation intreccia inquadramento fiscale, presunzioni bancarie e, nei casi di contenzioso, un percorso che può arrivare fino in Cassazione, lo Studio Monardo affronta questi fascicoli con la continuità difensiva garantita dalla qualifica di cassazionista dell’Avvocato e con il supporto di uno staff che unisce competenze legali e contabili sullo stesso caso.
Che si tratti di una prima lettera di compliance ricevuta con preoccupazione, di un accertamento già notificato o semplicemente del bisogno di mettere ordine in una posizione fiscale rimasta finora informale, la differenza tra un mito e la regola effettiva può valere migliaia di euro di sanzioni evitabili: verificarlo prima, con l’assistenza di chi conosce a fondo questa materia, resta sempre la scelta più prudente rispetto ad affidarsi a quanto si è sentito dire in un gruppo o in una chat tra colleghe e colleghi.
📩 Non lasciare che un mito diffuso in un gruppo o in un forum decida al posto tuo come rispondere al Fisco: scrivici oggi stesso, trovi tutti i riferimenti per contattare lo Studio in fondo a questa pagina.
