Introduzione
La crisi da sovraindebitamento è un fenomeno sempre più frequente. Famiglie, professionisti e micro-imprese si trovano spesso soffocate da debiti accumulati nel tempo e cercano soluzioni per salvarsi da pignoramenti, ipoteche o fallimenti. Due strumenti giuridici particolarmente utilizzati per ottenere una sostanziale riduzione del debito sono la Legge 3/2012 sul sovraindebitamento e le varie procedure di saldo e stralcio introdotte dal legislatore fiscale (dalla legge di Bilancio 2019 al 2025). Comprendere le differenze tra questi due meccanismi è fondamentale per scegliere lo strumento più adatto e non perdere benefici.
In questo articolo analizzeremo in maniera approfondita e aggiornata (dicembre 2025) la disciplina della Legge 3/2012, l’evoluzione normativa successiva con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), le procedure di definizione agevolata e di saldo e stralcio introdotte dalle leggi di bilancio 2019, 2023 e successive proroghe (legge 145/2018, legge 197/2022, legge 18/2024 e legge 15/2025), nonché la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, dei tribunali e della Corte costituzionale. Sarà dato rilievo agli aspetti procedurali, alle condizioni di accesso, ai vantaggi e ai rischi di ciascuna procedura.
Perché questo tema è importante
- Rischi: la mala gestione delle cartelle esattoriali e dei debiti bancari può portare a pignoramenti, iscrizione di ipoteche, perdite del bene prima casa e danni reputazionali.
- Errori da evitare: presentare domande di saldo e stralcio quando non vi sono i requisiti ISEE, attendere oltre i termini per aderire alla definizione agevolata o non documentare la propria situazione patrimoniale in sede di omologazione di un piano.
- Urgenze: i termini per aderire alle varie sanatorie (come la rottamazione‑quater) sono perentori; non rispettarli comporta la decadenza e il ripristino integrale del debito con interessi e sanzioni.
L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare costituito da avvocati civilisti e tributaristi, commercialisti e professionisti della crisi d’impresa offrono assistenza specializzata a debitori e contribuenti in difficoltà.
- Cassazionista: l’Avv. Monardo è un avvocato cassazionista.
- Coordinatore di team nazionale: coordina professionisti esperti in diritto bancario e tributario su tutto il territorio nazionale, garantendo un approccio integrato tra procedura civile e fiscale.
- Gestore della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: questo ruolo consente di assistere il debitore nella predisposizione del piano di ristrutturazione o della proposta di accordo, interagendo con l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di composizione della crisi): la conoscenza interna degli OCC permette di velocizzare le procedure.
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021): affianca imprese in difficoltà per negoziare accordi stragiudiziali con banche e creditori pubblici/privati.
Grazie a questa esperienza, l’Avv. Monardo e il suo staff possono analizzare la cartella o l’atto esecutivo, proporre ricorsi e sospensioni, avviare trattative con creditori, predisporre piani di rientro o richiedere l’esdebitazione giudiziale. La tempestività è essenziale: spesso la presentazione di un piano o di un’istanza di definizione agevolata sospende le azioni esecutive, ma solo se effettuata nei termini.
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Quadro normativo
Nascita della Legge 3/2012 e successive modifiche
La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”) è stata la prima normativa organica volta a consentire anche a debitori non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori minori e start‑up innovative) di accedere a una procedura concorsuale per ristrutturare o cancellare i propri debiti.
Secondo la relazione parlamentare, la legge introduce un “nuovo concordato” per i soggetti esclusi dalle ordinarie procedure concorsuali e consente al debitore di proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione assistito da un Organismo di composizione della crisi (OCC). Il progetto di legge (A.S. 307) prevedeva la necessità dell’approvazione dei creditori con il 70 % dei crediti (50 % nel caso di consumatori), la presentazione di un inventario dei beni e dei redditi del debitore al tribunale, il deposito della proposta con il parere dell’OCC e la verifica del giudice . La legge è stata successivamente modificata con il D.L. 179/2012 e con il D.L. 69/2013 per introdurre maggiore flessibilità.
Le norme rilevanti, aggiornate al testo vigente (21 febbraio 2022), si trovano nel testo coordinato della Legge 3/2012. Tra gli articoli principali:
| Articolo | Contenuto essenziale | Rilevanza |
|---|---|---|
| Art. 6 | Definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o insolvenza del consumatore o di altri debitori non soggetti a liquidazione giudiziale; definisce il consumatore come la persona fisica che agisce per finalità estranee all’attività imprenditoriale o professionale . | È la base per stabilire chi può accedere alle procedure. |
| Art. 7 | Stabilisce i requisiti per la proposta di accordo o piano del consumatore: il debitore deve rivolgersi a un OCC e allegare la documentazione sui debiti e sul patrimonio; l’istanza è inammissibile se negli ultimi cinque anni è stata omologata un’altra procedura o se il debitore ha commesso atti di frode . | Se la proposta è inammissibile, il giudice la rigetta. |
| Art. 8 | Indica il contenuto del piano di ristrutturazione o accordo: ristrutturazione di debiti con qualsiasi forma (pagamento dilazionato, falcidia, cessioni di redditi futuri), possibilità di falcidia di mutui ipotecari e di moratoria fino a un anno per i creditori privilegiati . | Fornisce flessibilità nel rimodulare il debito, anche con cessione di crediti futuri. |
| Art. 11 | Regola l’accordo: la proposta deve essere approvata dai creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti; se i creditori privilegiati vengono integralmente soddisfatti, non contano ai fini del quorum . Il mancato pagamento di imposte e contributi entro 90 giorni dalla scadenza comporta la cessazione dell’accordo . | Disciplina il voto dei creditori e la decadenza. |
| Art. 12 | Procedura di omologazione dell’accordo: il tribunale verifica la regolarità della procedura, l’esito della votazione e la fattibilità; può omologare l’accordo anche contro il voto dell’Agenzia delle entrate se l’offerta è più vantaggiosa della liquidazione . | La sentenza di omologazione vincola tutti i creditori anteriori. |
| Art. 12‑bis e 12‑ter | Disciplina il piano del consumatore: non è previsto il voto dei creditori ma possono presentare opposizione; il giudice omologa se il piano è meritevole e assicura un soddisfacimento almeno pari alla liquidazione . L’omologazione sospende o inibisce le azioni esecutive . | Strumento tipico del consumatore sovraindebitato. |
| Art. 13 | Esecuzione del piano: l’OCC o il liquidatore vigila sull’esecuzione; è possibile modificare il piano se l’esecuzione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore . | Garantisce la flessibilità durante l’esecuzione. |
La Legge 3/2012 è stata abrogata solo in parte con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) dal 15 luglio 2022; le procedure avviate prima di tale data rimangono disciplinate dalla legge e dal regime transitorio. Il CCII riprende molte disposizioni della legge, riorganizzando le procedure: piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 65‑68 CCII), concordato minore (artt. 74‑83), liquidazione controllata (artt. 268‑283) ed esdebitazione (artt. 278‑283).
Procedure fiscali di definizione agevolata e saldo e stralcio
Parallelamente alla Legge 3/2012, il legislatore fiscale ha introdotto strumenti straordinari per consentire ai contribuenti di chiudere debiti fiscali con pagamenti ridotti. Le principali misure sono:
- Saldo e stralcio (legge 145/2018, commi 184‑194): introdotto con la legge di Bilancio 2019, consente alle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica di estinguere debiti affidati alla riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 derivanti da omesso versamento di imposte dovute in dichiarazione e contributi previdenziali. L’estinzione avviene mediante pagamento di una percentuale del capitale ed interessi: 16 % per ISEE fino a 8.500 €, 20 % per ISEE tra 8.500 € e 12.500 €, 35 % per ISEE tra 12.500 € e 20.000 €, 10 % per debitori soggetti a liquidazione ex art. 14‑ter L. 3/2012 . Il termine per la dichiarazione era il 30 aprile 2019.
- Rottamazione-ter e rottamazione-quater (legge 197/2022): la legge di Bilancio 2023 ha previsto la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Il contribuente può estinguere il debito versando solo imposte, contributi e spese di notifica, con lo stralcio integrale di sanzioni e interessi di mora. La domanda doveva essere presentata entro il 30 giugno 2023, l’Agenzia delle entrate-Riscossione comunicava gli importi entro il 30 settembre 2023 e i pagamenti potevano avvenire in un massimo di 18 rate. La Circolare del MEF n. 2/2023 spiega che, dopo la presentazione della dichiarazione, sono sospese le procedure esecutive e non si applicano interessi di mora . Non vi è transito automatico dalle precedenti definizioni (rottamazione‑ter o saldo e stralcio) e i versamenti già eseguiti si imputano solo a capitale e spese .
- Annullamento automatico dei debiti inferiori a 1.000 €: la stessa legge 197/2022 (comma 222) prevede che i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 di importo residuo non superiore a 1.000 € siano annullati automaticamente al 30 aprile 2023, salvo eccezioni (risorse proprie UE, sanzioni per condanne penali, ecc.). Le somme già versate non vengono restituite .
- Proroghe e definizione agevolata 2024: la Legge 18/2024 (conversione del D.L. 215/2023) e il D.Lgs. 108/2024 hanno prorogato i termini di pagamento delle rate della rottamazione‑quater: le prime tre rate (originariamente gennaio, febbraio e marzo 2024) sono state differite al 15 marzo 2024 ; la quinta rata, prevista per il 31 luglio 2024, è stata differita al 15 settembre 2024 . La legge chiarisce che un ritardo superiore a cinque giorni comporta la decadenza .
- Riammissione alla rottamazione-quater (Legge 15/2025): la legge di conversione del D.L. 202/2024 (“Milleproroghe”) ha introdotto l’art. 3‑bis, consentendo la riammissione dei contribuenti decaduti dalla rottamazione‑quater per debiti affidati fino al 30 giugno 2022; la domanda di riammissione deve essere presentata entro il 30 aprile 2025 . Il dossier del Parlamento chiarisce che questa norma offre una nuova possibilità di adesione e differisce alcuni termini fiscali . Secondo diverse guide operative, i contribuenti decaduti possono presentare la domanda entro il 30 aprile 2025 e versare il debito residuo (al 31 dicembre 2024) entro il 31 luglio 2025 in unica soluzione o in dieci rate (prime due rate il 31 luglio e 30 novembre 2025; le altre rate tra 2026 e 2027), con interesse del 2 % annuo .
Differenza di finalità e destinatari
La Legge 3/2012 è una norma di natura concorsuale, volta a offrire ai soggetti non assoggettabili al fallimento (oggi liquidazione giudiziale) un percorso giudiziale per ristrutturare o cancellare i debiti. Richiede la presenza di un OCC, il controllo di un giudice e l’omologazione. La procedura è aperta a consumatori, professionisti, imprenditori minori, start‑up innovative e imprenditori agricoli. In molte ipotesi, al termine della procedura il debitore ottiene l’esdebitazione integrale (saldando il debito residuo).
Le procedure di saldo e stralcio e di definizione agevolata hanno invece natura fiscale. Sono rivolte ai soli contribuenti (persone fisiche e, in alcuni casi, società) con debiti iscritti a ruolo o affidati agli agenti della riscossione. Il legislatore fissa criteri oggettivi (ISEE, periodo temporale dei carichi, natura del debito) e riduce o annulla sanzioni e interessi; per i carichi inferiori a 1.000 € l’annullamento è automatico. La procedura non richiede l’intervento di un giudice o di un OCC; è gestita dall’Agenzia delle entrate-Riscossione e produce effetti se il contribuente paga le somme dovute secondo il piano.
Procedura della Legge 3/2012 (piano del consumatore e accordo di ristrutturazione)
Di seguito analizziamo passo dopo passo la procedura prevista dalla legge e, per le procedure instaurate dopo il 15 luglio 2022, dal CCII. Ci soffermeremo sui diritti del debitore, sui termini e sulle opportunità difensive.
1 – Verifica preliminare e accesso
- Valutazione dello stato di sovraindebitamento: il debitore deve trovarsi in una situazione di crisi o di insolvenza che rende probabile il mancato pagamento dei debiti nei successivi dodici mesi (definizione di art. 2 CCII). Deve quindi predisporre un elenco dei debiti, dei creditori e dei beni.
- Nomina dell’Organismo di composizione della crisi (OCC): il debitore si rivolge all’OCC del luogo di residenza o sede principale e sottoscrive un incarico. L’OCC assegna un gestore che assiste il debitore nella predisposizione della proposta. Il D.M. 202/2014 e le normative ministeriali disciplinano gli elenchi degli OCC; il Ministero della Giustizia chiarisce che il gestore può essere un professionista, un notaio o un commercialista .
- Documentazione: il debitore deve depositare: stato di famiglia, ultimi due bilanci o dichiarazioni dei redditi, elenco dei creditori, indicazione dei beni, eventuali atti di disposizione degli ultimi cinque anni, e certificazione sulla situazione patrimoniale e reddituale.
- Meritevolezza: per accedere al piano del consumatore è necessaria la meritevolezza, cioè l’assenza di colpa grave o frode nel generare il sovraindebitamento (art. 12‑bis L. 3/2012). I tribunali ribadiscono che il debitore non deve aver aggravato colposamente la propria esposizione. Una recente sentenza del Tribunale di Roma (sent. 691/2025) afferma che il piano del consumatore è una procedura concorsuale non soggetta al voto dei creditori; il giudice valuta la meritevolezza e può omologarlo se è più vantaggioso della liquidazione .
2 – Proposta e contenuto del piano/accordo
Il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione possono prevedere diverse soluzioni:
- Falcidia e dilazione: il debitore può proporre il pagamento parziale dei crediti chirografari, il pagamento integrale o parziale dei crediti privilegiati, dilazioni fino a 10–15 anni, cessione di redditi futuri. È possibile offrire pagamenti in percentuali differenziate a seconda delle categorie.
- Moratoria ai creditori privilegiati: l’art. 8 L. 3/2012 consente di differire fino a un anno il pagamento dei crediti con privilegio, pegno o ipoteca . La Corte di cassazione ha precisato (sentenza 9549/2025) che la moratoria rappresenta un termine iniziale entro il quale devono essere avviati i pagamenti; superato l’anno, il debitore deve cominciare i pagamenti o rischia la risoluzione .
- Cessione o liquidazione di beni: il piano può prevedere la vendita della casa o di altri beni, oppure la loro conservazione con pagamento del mutuo; il tribunale valuta la convenienza rispetto alla liquidazione.
- Nuove finanze: è ammessa la contrazione di un nuovo finanziamento, anche garantito da cessione del quinto dello stipendio o pensione, per pagare i creditori.
3 – Deposito dell’istanza e procedimento
- Deposito presso il tribunale: l’OCC deposita la proposta, la relazione particolareggiata e la documentazione presso il tribunale. Il giudice fissa l’udienza e può sospendere le azioni esecutive pendenti.
- Citazione dei creditori: la proposta viene notificata ai creditori e all’Agenzia delle entrate per i debiti fiscali. L’ente impositore deve comunicare entro 30 giorni l’esatta consistenza dei debiti .
- Opposizioni: i creditori possono depositare opposizioni contestando la convenienza del piano. Nel caso del piano del consumatore, non vi è votazione; nel caso dell’accordo, i creditori votano.
- Homologatione: il giudice verifica la sussistenza dei presupposti (ammissibilità, meritevolezza, fattibilità) e omologa l’accordo se la proposta consente ai creditori un soddisfacimento non inferiore alla liquidazione controllata . Nel piano del consumatore, la decisione è del giudice senza voto, ma i creditori possono impugnare. La Cassazione (sent. 5157/2025) ha chiarito che solo i creditori che hanno formalmente partecipato al procedimento e rimasti soccombenti possono proporre reclamo; i restanti non sono parti necessarie .
- Decreto di omologazione: il decreto sospende tutti i procedimenti esecutivi e rende il piano vincolante per tutti i creditori anteriori.
4 – Esecuzione del piano e modifiche
- Nomina del liquidatore o del gestore: se il piano prevede la liquidazione di beni, è nominato un liquidatore; l’OCC vigila sull’esecuzione e riferisce al giudice.
- Pagamenti: il debitore effettua i pagamenti secondo il cronoprogramma. I creditori privilegiati possono ricevere pagamenti in priorità.
- Modifica del piano: l’art. 13, comma 4‑ter L. 3/2012 consente di modificare il piano quando l’esecuzione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore. La Cassazione (ord. 17501/2025) ha precisato che la modifica è ammissibile solo finché il piano è in essere; se l’accordo è decaduto perché il debitore ha ritardato oltre 90 giorni i pagamenti ai creditori pubblici, non è più possibile rimetterlo in vigore .
- Risoluzione e annullamento: l’accordo può essere annullato se si scopre che il debitore ha commesso frodi o occultato beni; può essere risolto se il debitore non rispetta i pagamenti per oltre 90 giorni. In tal caso, i creditori recuperano i propri diritti integrali e i pagamenti eseguiti sono imputati a capitale.
5 – Esdebitazione (fresh start)
Al termine del piano o della liquidazione controllata, il debitore può ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui non soddisfatti. Sotto il regime della Legge 3/2012 (art. 14‑terdecies) era possibile richiedere l’esdebitazione dopo la chiusura della liquidazione del patrimonio; l’art. 14‑undecies prevedeva la liberazione residua anche in caso di incapienza, con obbligo di conservare le disponibilità future per quattro anni.
La Corte costituzionale con la sentenza 6/2024 ha affrontato la disciplina dell’esdebitazione nel CCII e l’assenza di un termine minimo di durata della liquidazione controllata. La Corte ha dichiarato che la previsione di una durata triennale per la procedura di liquidazione controllata (art. 278 CCII) rappresenta un limite massimo ma anche un termine minimo per l’acquisizione dei beni, assicurando un giusto bilanciamento tra soddisfacimento dei creditori e diritto al fresh start . Inoltre, la sentenza 121/2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 144 e 146 del D.P.R. 115/2002, nella parte in cui non prevedevano la prenotazione a debito e l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la liquidazione controllata. La Corte ha ritenuto necessario garantire l’accesso alla giustizia anche ai debitori insolventi .
Un’altra pronuncia rilevante (Cassazione 14835/2025) ha stabilito che i debitori dichiarati falliti (sotto la legge fallimentare) possono ottenere l’esdebitazione solo secondo le regole previgenti; le nuove norme del CCII non si applicano retroattivamente .
Procedura di saldo e stralcio e definizione agevolata
1 – Saldo e stralcio della legge 145/2018
Il saldo e stralcio introdotto con la legge di bilancio 2019 ha carattere straordinario. La norma (commi 184‑198) stabilisce che:
- Possono aderire persone fisiche che versano in grave e comprovata situazione di difficoltà economica. Lo status è verificato tramite l’ISEE: per ISEE fino a 20.000 € (o 30.000 € per i soggetti in liquidazione) è possibile accedere.
- Sono definibili i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 relativi a tributi e contributi dichiarati ma non versati e ai contributi previdenziali dovuti dai professionisti.
- Il debito si estingue pagando una percentuale di capitale e interessi, con importi differenziati in base alla fascia ISEE ; il residuo (sanzioni e interessi) è cancellato.
- La domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2019 e il pagamento poteva avvenire in un massimo di cinque rate (in funzione dell’ISEE).
- I versamenti già effettuati restano acquisiti anche se non si perfeziona la definizione.
Questa procedura ha dato sollievo a migliaia di contribuenti che hanno potuto estinguere cartelle con sconti elevati. Tuttavia, trattandosi di misura una tantum, non è più attivabile; per carichi successivi occorre fare riferimento alla definizione agevolata.
2 – Definizione agevolata e rottamazione-quater (legge 197/2022)
La definizione agevolata disciplinata dalla legge di Bilancio 2023 consente di chiudere i carichi affidati tra il 1 gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 versando imposte, contributi e spese senza sanzioni né interessi. I punti principali:
- Ambito soggettivo: vi possono aderire persone fisiche e giuridiche. Non è richiesto il requisito di difficoltà economica.
- Debiti ammessi: tutte le cartelle, comprese multe stradali (per le quali vengono stralciati solo gli interessi), ad eccezione di sanzioni penali, contributi non versati relativi a risorse proprie UE e recupero aiuti di Stato.
- Istanza: la dichiarazione di adesione doveva essere presentata entro il 30 giugno 2023; l’Agente comunica entro il 30 settembre 2023 l’importo da versare.
- Effetti: dalla presentazione dell’istanza sono sospese le procedure esecutive; l’atto di pignoramento perde efficacia con il pagamento dell’ultima rata .
- Rateazione: fino a 18 rate; per chi opta per pagamento in unica soluzione era prevista una sola scadenza (31 luglio 2023).
- Assenza di automatismo: se un contribuente ha aderito a precedenti rottamazioni o saldo e stralcio, deve presentare una nuova domanda; i pagamenti già eseguiti si imputano al capitale .
3 – Proroghe e riammissione 2024-2025
La complessità dei piani e l’impatto dell’alluvione in Emilia‑Romagna hanno reso necessario prorogare i termini.
- La Legge 100/2023 ha prorogato di tre mesi le scadenze della rottamazione‑quater (pagamento prima rata al 31 gennaio 2024).
- La Legge 18/2024 ha differito al 15 marzo 2024 la scadenza delle prime tre rate della definizione agevolata .
- Il D.Lgs. 108/2024 ha spostato al 15 settembre 2024 il termine della quinta rata, con tolleranza di cinque giorni .
- Nel 2025, la legge di conversione del D.L. 202/2024 (Legge 15/2025) ha introdotto l’art. 3‑bis che consente la riammissione per i contribuenti decaduti dalla rottamazione‑quater. Il dossier parlamentare precisa che la riapertura riguarda i carichi affidati dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e prevede l’adesione entro il 30 aprile 2025 . Le istruzioni operative indicano che il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure in 10 rate (prime due rate entro il 31 luglio e 30 novembre 2025; rate successive nel 2026‑2027) con interesse del 2 % .
Queste proroghe sono state accompagnate da chiarimenti dell’Agenzia Entrate‑Riscossione (FAQ 1 luglio 2025) che confermano che eventuali pagamenti effettuati dopo la decadenza sono imputati a capitale e che la riammissione richiede l’apposita domanda .
4 – Confronto con il saldo e stralcio 2019
| Caratteristica | Saldo e stralcio (L. 145/2018) | Definizione agevolata (L. 197/2022, rottamazione-quater) | Riammissione (L. 15/2025) |
|---|---|---|---|
| Destinatari | Persone fisiche in grave difficoltà economica (ISEE ≤ 20.000 €) | Persone fisiche e giuridiche, senza requisito ISEE | Solo contribuenti che erano decaduti dalla rottamazione-quater entro il 31 dicembre 2024 |
| Debiti ammessi | Carichi affidati 2000‑2017; imposte dichiarate e contributi; esclusi tributi locali | Carichi affidati 2000‑2022 (inclusi tributi locali e multe); esclusi debiti UE e sanzioni penali | Solo debiti già inseriti nella domanda originaria |
| Modalità di pagamento | Percentuale del capitale (16 %, 20 %, 35 % o 10 %) | Pagamento integrale del capitale e spese, sanzioni e interessi azzerati | Pagamento del capitale residuo al 31 dicembre 2024 in unica soluzione o 10 rate |
| Effetti | Estinzione del debito; non può essere reiterata | Estinzione dei carichi, sospensione dell’esecuzione durante la procedura | Ripristino della definizione; permette di evitare ripristino di sanzioni e interessi |
Difese e strategie legali
Dal punto di vista del debitore o del contribuente, è essenziale adottare le strategie più efficaci per ridurre l’esposizione e proteggere il patrimonio. Ecco alcuni strumenti e difese pratiche che l’Avv. Monardo e il suo team possono mettere in campo.
Impugnazioni e sospensioni
- Ricorso contro la cartella o l’accertamento: l’estratto di ruolo e la cartella possono essere impugnati davanti alla Commissione tributaria per vizi formali (notifica irregolare, mancanza di motivazione) o per vizi sostanziali (debito prescritto).
- Istanza di sospensione amministrativa: durante il giudizio è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione; la presentazione di una domanda di definizione agevolata sospende automaticamente l’attività di riscossione .
- Ricorso ex art. 615 c.p.c.: se il debitore contesta l’esistenza del titolo, può proporre opposizione all’esecuzione; se vi sono errori nel calcolo degli interessi, può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
- Reclamo contro la sentenza di omologazione del piano: la Cassazione 5157/2025 ha stabilito che il reclamo è ammesso solo per i creditori che hanno partecipato alla procedura e sono rimasti soccombenti .
Negoziazione e accordi stragiudiziali
- Trattative con banche e finanziarie: prima di avviare la procedura concorsuale, è possibile negoziare con i creditori la riduzione del debito; la professionalità dell’Avv. Monardo nel settore bancario permette di ottenere piani di rientro più sostenibili, con riduzione di interessi anatocistici e spese.
- Accordi con l’Agenzia delle Entrate: l’Agenzia può accettare proposte più favorevoli della liquidazione nel piano del consumatore (art. 12 L. 3/2012). Questo consente di superare il diniego dell’ente pubblico se l’offerta è più vantaggiosa .
Utilizzo combinato di strumenti fiscali e concorsuali
Non esiste incompatibilità assoluta tra le procedure fiscali e la Legge 3/2012. Alcune strategie:
- Inserimento dei debiti fiscali in un piano del consumatore: se il contribuente non rientra nel saldo e stralcio per ISEE ma ha debiti fiscali elevati, può inserirli nella procedura di sovraindebitamento. Il giudice può falcidiare i debiti tributari se il piano è più conveniente della liquidazione.
- Adesione alla definizione agevolata prima della presentazione del piano: per ridurre l’entità del debito, è possibile aderire alla rottamazione‑quater, stralciando sanzioni e interessi e poi presentare un piano sulla sola quota capitale.
- Riammissione 2025: i contribuenti che non hanno rispettato le rate della rottamazione‑quater e si trovano in sovraindebitamento possono presentare la domanda di riammissione e, se necessario, includere i debiti residui in un piano del consumatore.
Errori comuni da evitare
- Ignorare le cartelle: molti debitori pensano di poter “nascondere la testa sotto la sabbia”; in realtà i termini per impugnare decorrono dalla notifica e trascorsi 60 giorni l’atto diventa definitivo.
- Non documentare la situazione patrimoniale: la meritevolezza del piano dipende dalla correttezza e completezza della documentazione. Omettere un bene o un reddito può portare all’inammissibilità o all’annullamento dell’accordo.
- Perdere i termini delle definizioni agevolate: la definizione agevolata e le riammissioni hanno termini perentori; pagare con un giorno di ritardo comporta la decadenza e il ripristino di sanzioni e interessi .
- Confondere saldo e stralcio con piano del consumatore: il saldo e stralcio 2019 è rivolto a persone fisiche e non può essere riaperto; la definizione agevolata consente di stralciare solo sanzioni e interessi, non la quota capitale; il piano del consumatore può falcidiare anche il capitale ma richiede l’intervento del giudice e comporta vincoli sulla gestione del patrimonio.
Consigli pratici
- Consultare un professionista: ogni situazione presenta peculiarità (creditori diversi, garanzie, ISEE, ecc.). L’assistenza di un gestore della crisi o di un avvocato esperto evita errori procedurali.
- Richiedere l’estratto di ruolo: per conoscere i debiti in riscossione e verificare prescrizioni o duplicazioni.
- Simulare diverse soluzioni: confrontare il beneficio di aderire alla definizione agevolata con il risultato di una falcidia nel piano del consumatore; tenere presente che nel piano del consumatore i creditori privilegiati devono essere pagati almeno in misura corrispondente alla liquidazione; pertanto la falcidia del capitale è più limitata rispetto alla definizione agevolata.
- Monitorare le scadenze: per la riammissione 2025, segnare in agenda 30 aprile 2025 per la domanda e 31 luglio 2025 per il primo pagamento.
Simulazioni pratiche
Per comprendere meglio l’efficacia dei due strumenti, proponiamo alcune simulazioni numeriche.
Simulazione 1: Debitore consumatore con debito fiscale e bancario
- Situazione: Mario, pensionato con ISEE 15.000 €, ha debiti fiscali per 40.000 € (tributi non versati 2015‑2020), sanzioni e interessi pari a 20.000 € e un mutuo residuo sulla casa. Non è in grado di pagare le rate della rottamazione‑quater.
- Definizione agevolata: può aderire alla rottamazione‑quater; pagherà solo imposte e contributi (40.000 €) in 18 rate senza sanzioni e interessi. Supponendo 18 rate semestrali, ogni rata è ~2.222 €. Tuttavia rimane il mutuo e altri debiti chirografari non fiscalizzati.
- Piano del consumatore: può presentare un piano al tribunale chiedendo la falcidia del debito fiscale (riduzione del capitale), la dilazione del mutuo e la conservazione della casa. Ad esempio, propone di pagare 25.000 € in 5 anni prelevando dal proprio reddito pensionistico e dalla vendita di un piccolo terreno. Le sanzioni e gli interessi sono falcidiati; il residuo è cancellato al termine.
- Confronto: la definizione agevolata riduce solo sanzioni e interessi; il capitale fiscale resta 40.000 €, mentre il piano del consumatore permette di ridurre anche il capitale ma richiede l’autorizzazione del giudice.
Simulazione 2: Professionista in liquidazione
- Situazione: Lucia, commercialista, ha cessato l’attività e chiuso la partita IVA. Ha debiti previdenziali INPS (10.000 €), debiti fiscali per IVA (20.000 €) e debiti bancari (15.000 €). L’ISEE familiare è 7.500 €.
- Saldo e stralcio 2019: se avesse aderito entro aprile 2019, avrebbe pagato il 16 % dei debiti (capitale + interessi) per i carichi ammessi (circa 4.800 €) . Oggi non può più aderire a questa misura.
- Definizione agevolata: può aderire alla rottamazione‑quater per i carichi affidati fino al 30 giugno 2022; verserà 30.000 € (capitale + spese), con esclusione di sanzioni e interessi. Il debito bancario resta fuori.
- Piano di ristrutturazione: può presentare un piano ex art. 6 L. 3/2012, proponendo di pagare 15.000 € in 6 anni grazie al lavoro dipendente del marito e chiedendo l’esdebitazione del residuo. Poiché l’ISEE è basso, potrà anche dimostrare la meritevolezza.
Simulazione 3: Impresa familiare e riammissione 2025
- Situazione: Una piccola azienda artigiana ha aderito alla rottamazione‑quater per debiti fiscali di 100.000 €; ha pagato le prime due rate ma è decaduta a causa di un ritardo di 10 giorni nella terza rata (31 maggio 2024).
- Riammissione 2025: può presentare domanda entro il 30 aprile 2025 ai sensi dell’art. 3‑bis D.L. 202/2024, pagando 60.000 € residui (quota capitale) entro il 31 luglio 2025 o in 10 rate. Se non aderisce, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ripristinerà sanzioni e interessi per circa 40.000 € .
- Concordato minore (CCII): se non riesce a pagare, la società (imprenditore minore) può accedere al concordato minore ai sensi degli artt. 74‑83 CCII, proponendo di pagare 40.000 € in 7 anni e di liquidare alcuni beni strumentali.
FAQ: domande frequenti
- È ancora possibile aderire al saldo e stralcio introdotto nel 2019?
No. Il saldo e stralcio disciplinato dalla legge 145/2018 era una misura straordinaria con scadenza 30 aprile 2019. Oggi non è più possibile presentare nuove domande; i carichi che rientrano in tale periodo possono essere definiti solo tramite rottamazione‑quater o piani di ristrutturazione. - Chi può accedere al piano del consumatore?
Possono accedere i consumatori (persone fisiche che agiscono per scopi non imprenditoriali) in stato di sovraindebitamento; occorre dimostrare la meritevolezza e l’assenza di frodi . - È necessario il voto dei creditori per il piano del consumatore?
No. A differenza dell’accordo di ristrutturazione, nel piano del consumatore non è previsto il voto; i creditori possono solo opporsi e il giudice decide se omologare . - Qual è la differenza tra piano del consumatore e concordato minore?
Il piano del consumatore è riservato ai consumatori; il concordato minore (CCII) è destinato agli imprenditori minori, professionisti e società semplici. Il concordato richiede il voto dei creditori (60 % dei crediti) e consente la prosecuzione dell’attività. - Cosa succede se non pago le rate della definizione agevolata?
Il mancato pagamento di una rata oltre i cinque giorni di tolleranza comporta la decadenza dal beneficio, con ripristino di sanzioni e interessi . I versamenti effettuati sono considerati acconti. - I debiti per contributi previdenziali possono essere inseriti nel piano del consumatore?
Sì. I contributi previdenziali possono essere falcidiati nel piano del consumatore; tuttavia, le casse professionali devono essere avvisate e possono opporsi. - La presentazione della domanda di definizione agevolata sospende i pignoramenti?
Sì. Dal momento della presentazione, le procedure esecutive sono sospese e i pignoramenti già in corso sono inefficaci dopo il pagamento dell’ultima rata . - Posso presentare contemporaneamente domanda di rottamazione-quater e piano del consumatore?
È possibile ma occorre valutare attentamente: se si aderisce alla definizione agevolata, si paga interamente il capitale fiscale; se si inserisce il debito in un piano, si può proporre una falcidia del capitale, ma è necessario ottenere l’omologazione. - Cosa succede ai debiti inferiori a 1.000 €?
La legge 197/2022 prevede l’annullamento automatico dei carichi di importo residuo fino a 1.000 € affidati dal 2000 al 2015 . I pagamenti effettuati non sono rimborsati. - È vero che la Corte costituzionale ha esteso il patrocinio a spese dello Stato alle procedure di sovraindebitamento?
Sì. La sentenza 121/2024 ha dichiarato incostituzionali le norme che escludevano la liquidazione controllata dal patrocinio a spese dello Stato . - Quando è possibile modificare un piano omologato?
Il piano può essere modificato solo se l’esecuzione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore e solo mentre il piano è in corso . - I debiti per multe stradali possono essere definiti con la rottamazione-quater?
Sì. Nella rottamazione‑quater sono compresi anche i verbali per violazioni al codice della strada; vengono stralciati solo interessi e sanzioni, mentre la multa originaria va pagata per intero. - Cosa cambia tra il CCII e la vecchia Legge 3/2012?
Il CCII riorganizza le procedure (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) e introduce strumenti di allerta e composizione negoziata. Tuttavia, molte disposizioni della L. 3/2012 restano attuali per le procedure pendenti. - La rottamazione-quater interessa anche i contributi previdenziali?
Sì, se iscritti a ruolo; ma sono esclusi i contributi di competenza delle casse privatizzate professionali (ad esempio, Cassa forense). - Come calcolare l’ISEE per il saldo e stralcio 2019?
Si utilizzava l’ISEE ordinario del nucleo familiare, compilando la dichiarazione sostitutiva unica. Per l’ISEE fino a 8.500 € si pagava il 16 % del debito .
Sentenze più recenti e rilevanti
Di seguito una rassegna delle pronunce più significative (Cassazione, tribunali e Corte costituzionale) aggiornate a dicembre 2025:
| Data | Corte | Massima/Principio di diritto | Citazione |
|---|---|---|---|
| Cass., 11 aprile 2025 n. 9549 | Cassazione civile, I sez. | La moratoria di un anno prevista dall’art. 8, comma 4, L. 3/2012 per i crediti privilegiati è un termine iniziale e non finale; il debitore deve iniziare i pagamenti entro l’anno, altrimenti viola l’accordo . | |
| Trib. Roma, 30 gennaio 2025 n. 691 | Tribunale di Roma | Il piano del consumatore è una procedura concorsuale senza voto; il giudice valuta meritevolezza e convenienza e omologa se il piano è più vantaggioso della liquidazione. La procedura protegge il debitore meritevole . | |
| Cass., 27 febbraio 2025 n. 5157 | Cassazione civile, I sez. | Solo i creditori che hanno partecipato al procedimento e sono rimasti soccombenti possono proporre reclamo contro il decreto di omologazione del piano; non sono parti necessarie gli altri creditori . | |
| Cass., 3 giugno 2025 n. 14835 | Cassazione civile, I sez. | I debitori falliti possono chiedere l’esdebitazione solo secondo le norme previgenti (artt. 142 ss. L. fall. o art. 14‑terdecies L. 3/2012); le norme del CCII non si applicano retroattivamente . | |
| Cass., 29 giugno 2025 n. 17501 | Cassazione civile, I sez. | L’accordo di composizione della crisi cessa con ritardo superiore a 90 giorni nei pagamenti verso enti pubblici (art. 11 L. 3/2012); non è possibile modificare il piano dopo la decadenza; la “rottamazione‑quater” non rimuove la decadenza . | |
| Corte cost. n. 6/2024 | Corte costituzionale | L’assenza di un termine minimo nella liquidazione controllata non viola il diritto dei creditori: il periodo triennale di esdebitazione funge da limite minimo, garantendo equilibrio tra soddisfacimento dei creditori e fresh start . | |
| Corte cost. n. 121/2024 | Corte costituzionale | È incostituzionale escludere il patrocinio a spese dello Stato nella liquidazione controllata; va riconosciuto il beneficio anche ai debitori sovraindebitati . |
Questa giurisprudenza dimostra l’attenzione dei giudici verso la tutela del debitore meritevole, ma anche l’esigenza di rispettare i termini e le condizioni di legge.
Conclusione
Le differenze tra Legge 3/2012 e saldo e stralcio/definizione agevolata si radicano nella diversa natura (concorsuale vs. fiscale), nei destinatari e negli effetti. La Legge 3/2012 (e il successivo CCII) offre una soluzione strutturale e giudiziaria per cancellare i debiti di soggetti non fallibili tramite un piano che può prevedere la falcidia anche del capitale. Richiede la meritevolezza del debitore, la supervisione di un OCC e l’omologazione del tribunale. Le procedure di saldo e stralcio e definizione agevolata, invece, sono misure straordinarie varate dal legislatore per agevolare la riscossione di tributi; consentono di cancellare sanzioni e interessi (e, nel saldo e stralcio 2019, parte del capitale) ma non prevedono l’intervento del giudice.
Agire tempestivamente è fondamentale. Gli errori più comuni (mancata presentazione nei termini, omissione di beni, ritardi nei pagamenti) possono vanificare i benefici e riattivare il debito con maggiorazioni. L’aggiornamento continuo alle proroghe e alle modifiche legislative (come la riammissione alla rottamazione‑quater nel 2025) è imprescindibile.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team sono in grado di valutare la situazione specifica e scegliere la strategia più opportuna: impugnare la cartella, aderire a una definizione agevolata, predisporre un piano del consumatore o un concordato minore, negoziare con i creditori o richiedere l’esdebitazione. La loro esperienza multidisciplinare (diritto bancario, tributario e concorsuale) consente di proteggere il patrimonio del debitore e ottenere la miglior soluzione possibile.
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