Introduzione
Il pignoramento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un tema delicato che interessa lavoratori, imprenditori e professionisti che si trovano in difficoltà economiche. Il TFR rappresenta una quota differita della retribuzione che il lavoratore matura anno dopo anno e che gli sarà corrisposta alla cessazione del rapporto di lavoro, come previsto dall’articolo 2120 del codice civile . Quando i creditori intraprendono l’esecuzione forzata, tuttavia, anche queste somme possono essere aggredite: si tratta di crediti di lavoro soggetti a limiti di pignorabilità, pensati per tutelare il cosiddetto minimo vitale del debitore. Capire come funziona la procedura, quali sono i limiti fissati dalla legge e quali strumenti di difesa è possibile attivare è fondamentale per evitare errori e preservare la propria liquidazione.
Dal punto di vista del debitore, l’urgenza nasce dal rischio concreto di vedersi bloccate somme importanti maturate in anni di servizio, oppure di subire trattenute superiori al consentito. Il nostro ordinamento prevede infatti precisi limiti di pignorabilità per stipendi, pensioni e TFR: l’art. 545 del codice di procedura civile stabilisce che tali somme sono pignorabili solo nei limiti di un quinto per i debiti ordinari, mentre la riforma introdotta dal d.l. 19/2024 (“Decreto PNRR”) e dal d.lgs. 164/2024 ha elevato le soglie di protezione per i crediti di modesta entità e ha rafforzato le tutele quando gli accrediti avvengono su conto corrente . Per i pignoramenti eseguiti dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, l’art. 72‑ter del d.P.R. 602/1973 prevede soglie differenziate (un decimo, un settimo o un quinto) in base all’importo dello stipendio netti . Le somme già accreditate in banca sono invece protette fino a tre volte l’assegno sociale (1 638 € per il 2025), come risulta dalle modifiche all’art. 546 c.p.c. .
L’esecutato deve inoltre confrontarsi con una procedura complessa: dopo la notifica del pignoramento al datore di lavoro o alla banca, il terzo pignorato deve rendere una dichiarazione ai sensi dell’art. 547 c.p.c. indicando le somme dovute ; se non rispetta gli obblighi di custodia previsti dall’art. 546 c.p.c., può essere considerato custode infedele . Nel frattempo il debitore può proporre opposizioni o chiedere riduzioni. Affidarsi a professionisti esperti è quindi essenziale per evitare che errori procedurali precludano l’accesso agli strumenti difensivi.
Presentazione dell’avvocato Giuseppe Angelo Monardo
Questo articolo è stato redatto dallo Studio legale Monardo, coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Cassazionista con pluriennale esperienza in diritto bancario e tributario, l’avvocato Monardo coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operativi su tutto il territorio nazionale. Fra le sue qualifiche:
- Cassazionista iscritto all’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori.
- Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi tenuti dal Ministero della giustizia, ai sensi della l. 3/2012.
- Professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC), con compiti di consulenza e assistenza nelle procedure di sovraindebitamento.
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021, figura introdotta per assistere gli imprenditori nella ristrutturazione dei debiti.
Lo studio offre assistenza personalizzata nella verifica degli atti esecutivi, nell’impostazione di ricorsi e opposizioni, nella richiesta di sospensioni e nella negoziazione con i creditori. Grazie all’esperienza maturata in materia di esdebitazione e crisi d’impresa, l’avv. Monardo affianca i debitori anche nella predisposizione di piani del consumatore e nella definizione di accordi di ristrutturazione.
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Quadro normativo e giurisprudenziale
1. Cos’è il TFR e come si calcola
Il trattamento di fine rapporto (TFR) è disciplinato dall’art. 2120 c.c., secondo cui il prestatore di lavoro ha diritto a un importo corrisposto alla cessazione del rapporto, calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all’ammontare della retribuzione annuale divisa per 13,5 . La retribuzione annua rilevante comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo indennità occasionali o rimborsi spese . Le quote maturate sono rivalutate annualmente con un tasso composto (1,5 % fisso più il 75 % dell’inflazione) . Il lavoratore con almeno otto anni di servizio può richiedere un’anticipazione fino al 70 % per determinati motivi (acquisto prima casa, spese sanitarie ecc.) .
Il TFR rappresenta un credito di lavoro certo e liquido; la cessazione del rapporto costituisce soltanto la condizione di esigibilità. La Corte di cassazione ha chiarito che le quote accantonate, sia se depositate presso il datore sia se versate al fondo di tesoreria o a fondi pensione complementari, sono pignorabili poiché costituiscono un credito certo e liquido di cui la cessazione del rapporto determina solo l’esigibilità . La Cassazione ha inoltre ribadito che questo principio vale per i dipendenti privati e pubblici, dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle norme che negavano la pignorabilità del trattamento di fine servizio per gli statali (sentenze n. 99/1993 e n. 225/1997). Pertanto il TFR è un credito pignorabile alla stregua dello stipendio, nei limiti fissati dalla legge .
2. Limiti alla pignorabilità: art. 545 c.p.c. e normativa speciale
L’art. 545 c.p.c. stabilisce i limiti di pignorabilità per stipendi, pensioni, indennità di fine rapporto e altre somme dovute in dipendenza del rapporto di lavoro. Il testo vigente prevede che:
- Le somme dovute a titolo di pensioni o assegni assistenziali sono impignorabili; quelle dovute a titolo di pensione, indennità che tengono luogo di pensione e altre prestazioni assistenziali sono pignorabili solo per crediti alimentari.
- Le somme dovute per stipendi, salari o indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento (quindi il TFR), sono pignorabili nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato e nella misura di un quinto per gli altri crediti non alimentari . Quando concorrono più cause alimentari, il pignoramento non può superare la metà della retribuzione.
- Per le pensioni e le indennità sostitutive accreditate su conto corrente, la somma è impignorabile fino al triplo dell’assegno sociale (1 638 € per il 2025); per le pensioni e gli stipendi corrisposti successivamente alla notifica del pignoramento, valgono i limiti di un quinto .
2.1 Pignoramenti fiscali: art. 72‑ter d.P.R. 602/1973
Quando il creditore è l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, si applicano i limiti speciali previsti dall’art. 72‑ter d.P.R. 602/1973: il pignoramento di stipendi e TFR può avvenire sul netto e per importi crescenti in base alla fascia retributiva. La norma (modificata dalla l. 296/2006 e da successivi interventi) prevede che:
- per redditi mensili fino a 2 500 € (al netto delle ritenute), l’ammontare pignorabile è un decimo;
- per redditi da 2 501 a 5 000 €, è pignorabile un settimo;
- per redditi superiori a 5 000 €, si applica la regola generale del quinto .
L’INPS, con la Circolare n. 130/2025, ha ribadito che queste soglie si calcolano sulla somma netta dopo le trattenute fiscali e contributive e che il datore di lavoro deve applicare la ritenuta del 20 % sui pagamenti effettuati a favore del soggetto procedente . La circolare precisa inoltre che eventuali arretrati accreditati su conto corrente prima del pignoramento sono protetti nei limiti dell’art. 546 c.p.c., mentre quelli accreditati dopo seguono la regola dello scaglione.
2.2 Nuove soglie introdotte dal “Decreto PNRR” e dal d.lgs. 164/2024
Il d.l. 19 marzo 2024 n. 19, convertito con la l. n. 25/2024, ha modificato l’art. 546 c.p.c. prevedendo importi aggiuntivi di protezione per i crediti di modesta entità. Dal giorno della notifica del pignoramento, il terzo (datore di lavoro, banca, ecc.) deve custodire somme fino al 150 % del credito precettato; tuttavia, se il credito è inferiore a 1 100 € la soglia di custodia è aumentata di 1 000 €, e se è compreso fra 1 100,01 € e 3 200 € la soglia è elevata di 1 600 €. La stessa norma ha codificato il principio secondo cui l’obbligo di custodia non opera, per gli accrediti su conto corrente di stipendi e TFR effettuati prima del pignoramento, fino al triplo dell’assegno sociale .
Il successivo d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164 (cd. decreto correttivo “Cartabia”) ha introdotto l’art. 551‑bis c.p.c., stabilendo che i pignoramenti di crediti presso terzi perdono efficacia dopo dieci anni dall’ultimo atto, salvo che il creditore notifichi una dichiarazione di interesse entro due anni dalla scadenza. Ha inoltre semplificato la notifica dell’ordinanza di assegnazione e previsto la decadenza delle spese di registrazione quando le somme assegnate non coprono i costi .
3. Obblighi del terzo pignorato: art. 546 e art. 547 c.p.c.
L’art. 546 c.p.c. (Obblighi del terzo) dispone che dal giorno in cui gli viene notificato l’atto di pignoramento, il terzo è soggetto agli obblighi del custode relativamente alle somme dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato delle soglie appena viste . Se l’accredito di stipendio, pensione o TFR sul conto bancario avviene prima del pignoramento, l’obbligo di custodia non opera per la parte pari al triplo dell’assegno sociale; se avviene il giorno stesso o successivamente, si applicano i limiti dell’art. 545 e delle disposizioni speciali . Nel caso di più pignoramenti, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale o l’inefficacia di alcuni vincoli e il giudice deve provvedere entro venti giorni .
L’art. 547 c.p.c. (Dichiarazione del terzo) stabilisce che il terzo deve comunicare, mediante raccomandata o PEC, di quali somme o beni è debitore e quando deve eseguire il pagamento, specificando eventuali sequestri o cessioni a lui notificati . La dichiarazione deve essere resa entro dieci giorni e costituisce una dichiarazione confessionale: il terzo che non adempie può essere condannato a pagare le somme dovute al debitore. In caso di più sequestri o pignoramenti, la mancata indicazione degli atti pregressi può comportare la responsabilità del terzo per i danni .
4. Giurisprudenza rilevante
- Cass. civ. sez. VI, ord. n. 19708/2018: ha affermato che le quote di TFR accantonate, anche se non ancora esigibili, costituiscono un credito certo e liquido e sono pertanto pignorabili. Il principio vale per dipendenti privati e pubblici, dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 99/1993 e 225/1997 .
- Corte costituzionale n. 99/1993 e n. 225/1997: hanno dichiarato l’illegittimità delle norme che escludevano la pignorabilità del trattamento di fine servizio degli statali, equiparando i dipendenti pubblici e privati nella disciplina della pignorabilità del TFR.
- Cass. civ. sez. Lav. n. 357/2024: ha ribadito che il TFR conserva la natura di credito da lavoro anche se trasferito agli eredi; la compensazione con crediti bancari è vietata oltre i limiti di pignorabilità fissati dall’art. 545 c.p.c. (massima riportata da Foroeuropeo ).
- Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28770/31 ottobre 2025: ha affrontato il caso di una banca che aveva trattenuto stipendi, indennità e TFR in presenza di più pignoramenti, confermando l’obbligo di versare le somme alla curatela fallimentare e ribadendo la necessità di rispettare l’ordine cronologico dei pignoramenti .
- Cass. civ. n. 28520/2025: ha precisato che, nel pignoramento speciale dell’Agenzia delle Entrate su conti bancari, il saldo attivo maturato dopo il pignoramento va versato all’agente della riscossione entro lo spatium deliberandi di sessanta giorni; il terzo è obbligato a custodire i fondi secondo l’art. 546 c.p.c., a prescindere dal saldo esistente al momento della notifica .
- Tribunale di Bologna, sentenza n. 32/2003 (procedura di liquidazione controllata): ha considerato il TFR maturato e maturando come parte integrante del patrimonio del sovraindebitato, non limitandosi al quinto; la dottrina critica questa prassi, richiamando il rinvio all’art. 545 c.p.c. operato dall’art. 268 del codice della crisi d’impresa .
Procedura passo‑passo dopo la notifica del pignoramento del TFR
Comprendere i passaggi successivi alla notifica dell’atto di pignoramento è essenziale per agire tempestivamente e tutelare i propri diritti. Di seguito una guida pratica dal punto di vista del debitore:
- Notifica dell’atto. Il pignoramento presso terzi avviene mediante atto redatto dall’ufficiale giudiziario o dall’avvocato munito di procura. L’atto deve essere notificato contemporaneamente al terzo pignorato (datore di lavoro, banca, INPS) e al debitore (art. 543 c.p.c.). Nel caso del TFR, di solito il terzo è l’azienda o, per i dipendenti pubblici, l’INPS.
- Controllo formale. Appena ricevuto l’atto, il debitore deve verificarne la validità: presenza di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cartella esattoriale), correttezza delle notifiche e indicazione del credito. Errori formali (mancata iscrizione a ruolo entro 30 giorni , difetto di procura, incompetenza territoriale) possono determinare la nullità.
- Dichiarazione del terzo. Il datore di lavoro/banca, entro dieci giorni, deve inviare al creditore la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c., indicando l’importo del TFR maturato e quello in maturazione, eventuali sequestri o cessioni e la data di pagamento . In mancanza, potrà essere condannato direttamente al pagamento.
- Udienza davanti al giudice dell’esecuzione. Dopo la dichiarazione, il giudice fissa un’udienza per sentire le parti. Se il terzo conferma l’esistenza del credito e non vengono sollevate contestazioni, il giudice emette l’ordinanza di assegnazione, con cui dispone il pagamento della quota pignorata al creditore (nel limite di un quinto per il TFR). Se il TFR non è ancora esigibile, l’ordinanza rinvia l’assegnazione alla data di cessazione del rapporto.
- Custodia delle somme. Il datore di lavoro è considerato custode e deve accantonare le somme trattenute dal momento della notifica fino all’assegnazione, nei limiti di cui all’art. 546 . Per gli accrediti su conto corrente, la banca deve congelare le somme fino al triplo dell’assegno sociale (per gli importi già accreditati) o applicare la quota del quinto su quelli successivi .
- Eventuali plurimi pignoramenti. Se esistono più pignoramenti, l’esecutato può chiedere al giudice la riduzione proporzionale o la dichiarazione di inefficacia di alcuni pignoramenti (art. 546, comma 2) . Il giudice deve decidere entro venti giorni.
- Opposizioni. Il debitore può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se contesta il diritto del creditore a procedere, oppure agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) se vi sono vizi formali. L’opposizione deve essere presentata entro specifici termini (di regola, 20 giorni dalla conoscenza dell’atto impugnato). Un’eventuale istanza di sospensione può essere richiesta per paralizzare il pignoramento fino alla decisione.
- Sopravvenienze. Nel corso della procedura, il lavoratore può cessare il rapporto di lavoro, andare in pensione o maturare nuove quote di TFR. È opportuno informare immediatamente il proprio legale per aggiornare la dichiarazione del terzo e verificare la corretta applicazione dei limiti.
Schema temporale sintetico
| Fase | Termine/Dilazione | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Notifica atto di pignoramento a terzo e debitore | — | Art. 543 c.p.c. |
| Presentazione dichiarazione del terzo | 10 giorni dalla notifica | Art. 547 c.p.c. |
| Deposito dell’atto e nota di iscrizione a ruolo | 30 giorni dalla notifica | Art. 543, comma 4, c.p.c.; decadenza se superato |
| Istanza di riduzione/inefficacia pignoramenti plurimi | Da proporre entro l’udienza; decisione entro 20 giorni | Art. 546, comma 2, c.p.c. |
| Opposizione ex art. 615/617 c.p.c. | 20 giorni dalla conoscenza dell’atto | Artt. 615 e 617 c.p.c. |
| Perdita efficacia pignoramento crediti | 10 anni senza rinnovi | Art. 551‑bis c.p.c.(D.Lgs. 164/2024) |
Difese e strategie legali
1. Verificare la legittimità dell’atto
La prima difesa consiste nell’esaminare attentamente l’atto di pignoramento e il titolo esecutivo. Devono essere presenti: la data di notifica, l’indicazione del credito, l’avvertimento al terzo di non pagare il debitore e l’invito a rendere la dichiarazione. La mancanza di uno di questi elementi o l’errata notifica (ad esempio, notifica via PEC a indirizzo errato) può comportare la nullità dell’atto e la sua impugnazione con opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).
L’atto deve inoltre essere iscritto a ruolo entro 30 giorni dalla notifica; in difetto, perde efficacia . Anche l’assenza del titolo esecutivo (ad esempio una cartella esattoriale non definitiva o un precetto non notificato) può essere eccepita con opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.).
2. Contestare l’ammontare e i limiti di pignoramento
Il debitore deve controllare che la somma pignorata rispetti i limiti di legge. In particolare:
- Limite del quinto: per i debiti ordinari, il TFR è pignorabile solo nella misura di un quinto . Il giudice può assegnare una quota inferiore se ritiene che il pignoramento comprometta il sostentamento del debitore.
- Pignoramento fiscale: verificare l’applicazione corretta degli scaglioni (un decimo/un settimo/un quinto) sul netto . Errori di calcolo possono essere contestati con opposizione.
- Somme accreditate in banca prima della notifica: il terzo deve lasciare nella disponibilità del debitore le somme fino a tre volte l’assegno sociale . Se la banca congela somme eccedenti, il debitore può chiederne lo svincolo.
- Pluralità di pignoramenti: nel caso di più vincoli (ad esempio TFR e stipendio), l’esecutato può chiedere al giudice la riduzione proporzionale per non vedere compromessa la sua capacità di sostentamento .
3. Ricorso in via giudiziale e sospensione
L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) è lo strumento per contestare il diritto del creditore. Deve essere proposta davanti al giudice competente (tribunale o giudice di pace a seconda del valore) entro venti giorni dalla notifica dell’atto. L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) consente invece di far valere vizi formali dell’atto (notifica, iscrizione a ruolo, ecc.). In entrambi i casi il debitore può chiedere una sospensione del pignoramento: il giudice può sospendere l’esecuzione se ritiene che l’opposizione non sia manifestamente infondata e che la prosecuzione possa arrecare un pregiudizio grave e irreparabile.
È possibile inoltre chiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), offrendo una somma di denaro o una garanzia per estinguere l’esecuzione. Per i crediti fiscali, l’Agenzia può concedere la rateizzazione del debito o l’accesso a procedure di rottamazione e saldo e stralcio (ad esempio rottamazione quater, definizione agevolata). Il debitore dovrà valutare insieme al proprio legale la convenienza di tali soluzioni.
4. Strumenti alternativi: sovraindebitamento e accordi di ristrutturazione
Se il pignoramento del TFR è solo una delle molteplici procedure esecutive a cui il debitore è soggetto, può essere opportuno valutare strumenti stra-giudiziali e concorsuali volti alla composizione della crisi. Tra questi:
- Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012, ora confluite nel Codice della crisi): il debitore non fallibile può proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione dei debiti, ottenendo la sospensione delle esecuzioni e l’omologazione di un piano di pagamento da parte del tribunale. Nelle procedure di liquidazione controllata il TFR rientra nell’attivo nei limiti di un quinto .
- Esdebitazione del sovraindebitato: al termine della procedura, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione dei debiti residuali (c.d. “fresh start”), liberandosi dalle pendenze non soddisfatte.
- Concordato minore e negoziazione assistita della crisi d’impresa: introdotti dal codice della crisi d’impresa, permettono agli imprenditori di evitare il fallimento e ristrutturare i debiti con l’aiuto di un esperto. L’avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, può assistere l’imprenditore nella presentazione della proposta e nella trattativa con i creditori.
5. Cessione volontaria e anticipo del TFR
È utile distinguere il pignoramento dalla cessione volontaria. Il lavoratore può cedere il proprio TFR a un finanziatore (cd. prestito con cessione del quinto) nei limiti di un quinto della retribuzione, ma questo accordo deve essere stipulato anteriormente al pignoramento e notificato al datore di lavoro. In caso di pignoramento successivo, la cessione prevale se anteriore e regolarmente notificata; se è successiva, è inefficace nei confronti del creditore procedente.
Per le anticipazioni del TFR ai sensi dell’art. 2120 c.c., la somma anticipata non è soggetta a pignoramento fintanto che è in fase di accumulo presso il fondo pensione; diventa pignorabile nei limiti di un quinto solo al momento della liquidazione .
6. Errori comuni da evitare
- Ignorare la notifica: non rispondere al pignoramento, sperando che si risolva da solo, comporta l’assegnazione automatica delle somme al creditore.
- Confondere TFR e TFS: per i dipendenti pubblici il trattamento di fine servizio (TFS) segue le stesse regole di pignorabilità del TFR, grazie alle pronunce della Corte costituzionale .
- Non distinguere tra somme accreditate prima o dopo la notifica: l’art. 546 tutela le somme versate prima della notifica fino a tre volte l’assegno sociale ; è fondamentale dimostrare l’origine delle giacenze bancarie per far valere la protezione.
- Sottovalutare i termini: dimenticare di impugnare l’atto entro 20 giorni, non presentare la dichiarazione del terzo o non depositare l’iscrizione a ruolo fa decadere i diritti.
Tabelle riepilogative
Limiti di pignorabilità
| Credito | Limite pignorabile | Riferimento |
|---|---|---|
| Stipendi, salari e indennità (compreso TFR) | 1/5 per crediti ordinari; 1/5 per tributi (su base netta); in caso di concorso di crediti alimentari il pignoramento totale non può superare la metà della retribuzione | Art. 545 c.p.c. |
| Stipendi e TFR pignorati dall’Agenzia Entrate – Riscossione | 1/10 (redditi netti ≤ 2 500 €); 1/7 (2 500–5 000 €); 1/5 (> 5 000 €) | Art. 72‑ter d.P.R. 602/1973; Circolare INPS n. 130/2025 |
| Pensioni accreditate su conto corrente | Impignorabili fino a 3 × assegno sociale (1 638 € nel 2025) ; poi si applica la quota di 1/5 | Art. 546 c.p.c. |
| Saldo conto corrente prima della notifica (stipendi e TFR) | Protezione fino a 3 × assegno sociale | Art. 546 c.p.c. |
| Accordo di cessione del TFR (cessione del quinto) | Prevale se anteriore e notificato; successivo è inefficace | Art. 1260 c.c.; giurisprudenza Cass. n. 1049/1998 |
Termini e scadenze principali
| Attività | Termine |
|---|---|
| Comunicazione del terzo pignorato (dichiarazione ex art. 547) | 10 giorni dalla notifica |
| Iscrizione a ruolo del pignoramento | 30 giorni dalla notifica |
| Proposizione opposizione agli atti esecutivi | 20 giorni dalla conoscenza dell’atto |
| Durata massima del pignoramento di crediti | 10 anni (art. 551‑bis c.p.c.) |
Domande frequenti (FAQ)
1. Il TFR può essere pignorato prima della fine del rapporto di lavoro?
Sì. La Cassazione ha affermato che il TFR matura progressivamente e costituisce un credito certo e liquido; la cessazione del rapporto incide solo sulla sua esigibilità. Pertanto può essere pignorato e deve essere indicato dal datore di lavoro nella dichiarazione del terzo . L’ordinanza di assegnazione diventerà esecutiva solo al momento della cessazione.
2. Qual è la quota massima di TFR che il creditore può ottenere?
Per i debiti ordinari, il TFR è pignorabile nella misura di un quinto; per i debiti fiscali si applicano le fasce dell’art. 72‑ter (decimo, settimo o quinto). In caso di concorso di crediti alimentari, il pignoramento complessivo non può superare la metà della somma .
3. Come si calcola la quota pignorabile del TFR?
Si prende il netto del TFR (dopo IRPEF e contributi), si calcola un quinto o la quota prevista per i pignoramenti fiscali e si accantona la somma. Ad esempio, su un TFR netto di 20 000 €, il quinto pignorabile è 4 000 €; al lavoratore resteranno 16 000 €.
4. Cosa succede se il TFR è già stato versato sul conto corrente?
Se l’accredito è avvenuto prima della notifica del pignoramento, le somme sono impignorabili fino al triplo dell’assegno sociale . Se l’accredito avviene dopo, si applica la quota del quinto su ciascun versamento. È necessario dimostrare che le somme derivano dal TFR (ad esempio tramite documentazione del datore di lavoro).
5. Qual è la differenza tra TFR e TFS?
Il TFR (trattamento di fine rapporto) riguarda i dipendenti privati e, dopo la l. 297/1982, anche molti dipendenti pubblici. Il TFS (trattamento di fine servizio) riguarda i dipendenti statali assunti prima del 2001. A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 99/1993 e 225/1997, il regime di pignorabilità è stato equiparato: entrambi sono pignorabili nei limiti di un quinto .
6. I creditori alimentari hanno un privilegio sul TFR?
Sì. Se il pignoramento riguarda crediti alimentari (ad esempio assegni di mantenimento), il giudice può autorizzare una quota superiore al quinto; tuttavia la somma complessiva pignorata (stipendio + TFR) non può superare la metà. .
7. Cosa succede se esistono più pignoramenti sullo stesso TFR?
Il giudice coordina i pignoramenti secondo l’ordine cronologico. Il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti o l’inefficacia di alcuni, per evitare un pregiudizio eccessivo .
8. Il TFR versato a un fondo pensione è pignorabile?
Durante la fase di accumulo presso un fondo di previdenza complementare, le somme sono impignorabili (art. 1923 c.c. e art. 11 d.lgs. 252/2005). Tuttavia, una volta liquidato il capitale, la prestazione diventa pignorabile entro il limite di un quinto .
9. Il datore di lavoro può compensare il TFR con propri crediti?
No. La Cassazione ha chiarito che il TFR è un credito da lavoro e la compensazione con crediti bancari o commerciali del datore è vietata oltre i limiti di pignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c. (Cass. 357/2024) .
10. Cosa succede se il terzo non rende la dichiarazione?
Il terzo che omette la dichiarazione ex art. 547 può essere dichiarato debitore delle somme dovute al debitore e condannato a pagare direttamente al creditore. Inoltre, può essere responsabile per i danni se ha omesso di indicare sequestri o cessioni .
11. È possibile negoziare con il creditore una soluzione?
Sì. Molti pignoramenti si risolvono con accordi transattivi. Il debitore può proporre un piano di rientro o la rateizzazione del debito. Nel contesto fiscale, l’Agenzia delle Entrate può accettare la rottamazione o il saldo e stralcio dei ruoli.
12. Il pignoramento del TFR comporta segnalazioni alla Centrale Rischi?
No, il pignoramento in sé non comporta segnalazioni come “sofferenza”; tuttavia, se le somme vengono prelevate dal conto e generano scoperti, la banca potrebbe segnalare il debitore, come avvenuto nel caso deciso dalla Cass. 28520/2025 .
13. Si può rateizzare il pagamento del pignoramento?
La legge non prevede una rateizzazione del pignoramento; tuttavia, il debitore può proporre al creditore un accordo di dilazione. Nel caso di debiti fiscali, l’Agenzia delle Entrate consente rateazioni fino a 72 rate e oltre, previa domanda.
14. Il TFR maturato durante una procedura di sovraindebitamento rientra nella liquidazione?
Sì. Nelle procedure di liquidazione controllata, il TFR maturato rientra nell’attivo del patrimonio del debitore nei limiti di un quinto . Tuttavia il tribunale deve rispettare il rinvio all’art. 545 c.p.c. e non può disporre l’acquisizione dell’intera somma.
15. Cosa accade se il datore di lavoro fallisce?
Se il datore di lavoro è insolvente, il TFR è garantito dal Fondo di garanzia INPS, istituito dalla l. 297/1982. Per accedervi è necessario che il credito di lavoro sia certo e non soddisfatto; la domanda deve essere corredata da un verbale di pignoramento negativo o da una dichiarazione del datore. La Cassazione (ord. 19045/2025) ha precisato che per attivare il Fondo non è necessario promuovere la procedura fallimentare se il credito è inferiore a 30 000 € .
16. Il giudice può ridurre la quota pignorabile per motivi di equità?
Sì. L’art. 545 consente al giudice di determinare una quota inferiore al quinto in considerazione delle esigenze di vita del debitore e dei carichi familiari. Ciò vale soprattutto nei pignoramenti multipli e per i crediti alimentari.
17. Le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno o indennità sostitutive sono pignorabili come il TFR?
Le indennità sostitutive del preavviso e le somme corrisposte in forza di transazioni o risarcimenti connessi al rapporto di lavoro rientrano fra le “indennità relative al rapporto di lavoro” e sono quindi soggette allo stesso limite del quinto .
18. Posso chiedere l’estinzione del pignoramento pagando spontaneamente il debito?
Sì. È possibile estinzione anticipata (art. 492 c.p.c.) versando l’importo dovuto comprensivo di interessi e spese; il giudice dell’esecuzione emetterà l’ordinanza di estinzione e svincolerà le somme accantonate. In alternativa, si può proporre la conversione del pignoramento offrendo una somma o una garanzia (art. 495 c.p.c.).
19. Come posso ottenere una consulenza legale personalizzata?
È sufficiente contattare lo Studio legale Monardo tramite i recapiti indicati al termine dell’articolo. Gli avvocati e commercialisti dello studio analizzeranno l’atto di pignoramento, verificheranno la corretta applicazione delle norme e predisporranno la strategia difensiva più efficace.
Simulazioni pratiche
Per comprendere meglio l’impatto dei limiti di pignoramento sul TFR, si propongono alcuni esempi numerici.
Esempio 1 – Pignoramento ordinario
Un dipendente privato matura un TFR netto di € 15 000. Un creditore ordinario notifica l’atto di pignoramento al datore di lavoro:
- Quota pignorabile: 1/5 di 15 000 € = 3 000 €.
- Quota da corrispondere al lavoratore: 15 000 € – 3 000 € = 12 000 €.
Il datore di lavoro dovrà accantonare 3 000 € e versarli al creditore dopo l’ordinanza di assegnazione. Se nel frattempo il lavoratore subisce un secondo pignoramento per crediti alimentari, la quota complessiva potrà essere aumentata, ma non potrà superare la metà del TFR.
Esempio 2 – Pignoramento fiscale (Agenzia Entrate)
Un lavoratore percepisce un TFR netto di € 8 000 e ha uno stipendio mensile di € 2 300 netto. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione notifica il pignoramento al datore:
- Sullo stipendio mensile, applicando l’art. 72‑ter, l’importo netti è inferiore a 2 500 €: la quota pignorabile è 1/10. Pertanto il datore deve trattenere 230 € al mese.
- Sul TFR di 8 000 €, la quota pignorabile è 1/10 = 800 €. Il lavoratore riceverà 7 200 €.
Se il lavoratore ha versato il TFR su un conto corrente prima della notifica, la banca dovrà proteggere 1 638 € (triplo dell’assegno sociale); l’eventuale eccedenza potrà essere pignorata.
Esempio 3 – Pignoramento con accredito in banca prima della notifica
Un lavoratore riceve un TFR di € 5 000 accreditato il 1° giugno 2025. L’atto di pignoramento viene notificato alla banca il 10 giugno 2025. Alla data della notifica, sul conto sono presenti 6 000 € (comprensivi del TFR). L’assegno sociale 2025 è 548,69 € , per cui il triplo è 1 646,07 €.
- Parte non pignorabile: 1 646,07 € (triplo assegno sociale).
- Somma pignorabile: 6 000 € – 1 646,07 € = 4 353,93 €. Tuttavia la banca può pignorare solo la quota relativa al credito precettato, aumentata della metà ai sensi dell’art. 546; se il credito è 3 000 €, la banca congelerà 4 500 € (150 % di 3 000 €).
Il lavoratore può contestare l’eccedenza se la banca applica un congelamento maggiore del dovuto.
Sentenze recenti e fonti istituzionali
| Anno | Decisione/Norma | Principio |
|---|---|---|
| 1993 | Corte cost. n. 99/1993 | Dichiara l’illegittimità dell’impignorabilità del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici, equiparando la disciplina a quella del TFR per i privati. |
| 1997 | Corte cost. n. 225/1997 | Conferma l’equiparazione e ribadisce la pignorabilità del TFS. |
| 2018 | Cass. n. 19708/2018 | Il TFR è un credito certo e liquido; le quote accantonate (anche presso fondi) sono pignorabili e devono essere dichiarate dal terzo . |
| 2024 | Cass. n. 357/2024 | Il TFR mantiene natura di credito da lavoro anche se trasferito agli eredi; la compensazione con crediti bancari è preclusa oltre i limiti dell’art. 545 . |
| 2024 | D.L. 19/2024 – L. 25/2024 (Decreto PNRR) | Introduce nuovi importi di custodia per il terzo pignorato e tutela il triplo dell’assegno sociale per stipendi e TFR accreditati prima della notifica . |
| 2024 | D.Lgs. 164/2024 | Introduce l’art. 551‑bis c.p.c. con decadenza decennale dei pignoramenti; semplifica la notifica dell’ordinanza di assegnazione e l’elezione di domicilio . |
| 2025 | Circolare INPS n. 130/2025 | Precisa che i limiti dell’art. 72‑ter si applicano sul netto, ribadendo la ritenuta del 20 % e la protezione del triplo assegno sociale . |
| 2025 | Cass. n. 28770/2025 | Trattenute su stipendio, indennità e TFR devono essere versate alla curatela fallimentare rispettando l’ordine dei pignoramenti . |
| 2025 | Cass. n. 28520/2025 | Nel pignoramento speciale esattoriale, il saldo attivo del conto va versato all’agente della riscossione anche se maturato dopo la notifica; il terzo deve osservare l’art. 546 c.p.c. . |
Conclusione
Il pignoramento del TFR è una procedura complessa che coinvolge norme di diritto civile, processuale e tributario, integrate da numerosi interventi legislativi recenti. Sebbene il TFR sia pignorabile perché costituisce un credito di lavoro certo e liquido, la legge ne limita l’aggressione: il quinto per i crediti ordinari, le fasce per i pignoramenti fiscali, la protezione del triplo dell’assegno sociale per gli accrediti bancari e l’obbligo per il terzo di custodire le somme solo fino a un determinato importo . La corretta applicazione di questi limiti, l’osservanza dei termini procedurali e l’esercizio tempestivo dei rimedi (opposizione, istanza di riduzione, conversione del pignoramento, accesso alla sovraindebitamento) rappresentano gli strumenti con cui il debitore può tutelarsi.
Agire tempestivamente è fondamentale: l’inerzia può determinare l’assegnazione irrevocabile delle somme accantonate. È altresì essenziale affidarsi a professionisti esperti che conoscano le continue modifiche normative e giurisprudenziali. Lo Studio legale Monardo, con l’esperienza dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team di avvocati e commercialisti, offre un’assistenza personalizzata per:
- analizzare la validità dell’atto di pignoramento;
- verificare il rispetto dei limiti di pignorabilità e calcolare le somme dovute;
- presentare opposizioni, istanze di sospensione e ricorsi per ridurre o annullare il pignoramento;
- negoziare piani di rientro e accordi con i creditori;
- valutare l’accesso a procedure di sovraindebitamento e all’esdebitazione.
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