La maggior parte degli accertamenti fiscali contro influencer e content creator non nasce da un compenso nascosto in un paradiso offshore, ma da un post sponsorizzato pubblicato con leggerezza, un pacco ricevuto gratis e mai fatturato, una fattura emessa senza applicare correttamente l’imposta. Gli errori che portano davanti al giudice tributario sono quasi sempre gli stessi, si ripetono con una regolarità sorprendente e — soprattutto — sono evitabili. Eppure continuano a costare caro a chi li commette, perché nel momento in cui arriva l’avviso di accertamento la differenza tra difendersi con successo e subire un recupero a tassazione integrale si gioca quasi sempre su un dettaglio procedurale che poteva essere gestito mesi o anni prima.
Chi guadagna da sponsorizzazioni social — post, storie, video, recensioni, affiliazioni, barter deal — è oggi sotto una lente di ingrandimento fiscale che pochi anni fa non esisteva.
L’Agenzia delle Entrate incrocia follower, tariffe di mercato, movimenti bancari e dati delle piattaforme; la Guardia di Finanza ha condotto verifiche mirate proprio sul settore della creator economy, alcune delle quali hanno riguardato specificamente città e piattaforme dove la concentrazione di content creator è più alta. A questo si aggiunge un quadro normativo in evoluzione: dal 2025 esiste un codice ATECO dedicato all’attività di influencer marketing, la normativa europea sugli obblighi di comunicazione delle piattaforme digitali (DAC7) impone agli operatori di trasmettere al Fisco i dati sui venditori attivi online, e la stessa nozione di reddito da content creation è stata più volte precisata dalla giurisprudenza di merito proprio negli ultimi due anni.
In questo contesto, gli errori più comuni sono:
- Considerare “regali” i prodotti ricevuti in cambio di visibilità, senza fatturarli
- Ritenere occasionale un’attività che la legge considera abituale, restando senza partita IVA
- Emettere fatture senza applicare correttamente l’IVA dovuta
- Sottovalutare la capacità del Fisco di ricostruire il reddito in via induttiva
- Rispondere al contraddittorio con giustificazioni generiche, prive di prove documentali
- Ignorare vizi di notifica e termini di decadenza, lasciando scadere le finestre di difesa
L’esperienza insegna che ciascuno di questi errori, preso isolatamente, sembra un dettaglio trascurabile. Messi in fila, sono la ragione per cui un avviso di accertamento che poteva essere ridimensionato o annullato finisce invece per essere confermato integralmente. Le sanzioni previste per l’omessa fatturazione o per l’omessa dichiarazione IVA possono arrivare, cumulandosi tra loro, fino a percentuali molto elevate dell’imposta accertata, senza contare gli interessi di mora che maturano nel frattempo e le eventuali misure cautelari — fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti — che intervengono quando il debito, ormai definitivo, non viene onorato spontaneamente. Lo Studio Monardo segue da tempo situazioni di questo tipo proprio perché unisce, in un’unica strategia difensiva, la competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, con il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario: due elementi decisivi quando la materia del contendere è, come in questo caso, la qualificazione fiscale di redditi digitali contestati con strumenti tanto bancari quanto tributari.
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Errore 1: considerare “regali” i prodotti ricevuti in cambio di visibilità
L’errore. Un’influencer di moda riceve da un brand un pacco con tre capi di abbigliamento del valore complessivo di 900 euro, in cambio della pubblicazione di due storie e un post sul proprio profilo. Non emette alcuna fattura: nella sua testa, quei vestiti sono un regalo, non un compenso. Lo stesso accade a un creator di viaggi che ottiene un soggiorno gratuito di tre notti in un hotel a fronte di una recensione video, o a un food blogger che riceve prodotti alimentari in cambio di contenuti sponsorizzati.
Perché è un errore. L’articolo 11 del DPR 633/1972 qualifica come operazione permutativa lo scambio di un bene o servizio con un altro bene o servizio, e la assoggetta a IVA esattamente come un pagamento in denaro. Non è la forma del corrispettivo — denaro, prodotto, soggiorno, buono sconto — a determinare la rilevanza fiscale, ma l’esistenza di uno scambio economico valutabile. Se in cambio della pubblicazione di contenuti l’influencer riceve un bene o un servizio, quella prestazione ha un valore normale che deve essere fatturato e assoggettato a imposta, anche se nessuna somma di denaro ha mai attraversato un conto corrente. Il punto che sfugge quasi sempre è che l’assenza di un bonifico non equivale all’assenza di un corrispettivo: il Fisco ragiona in termini di valore economico scambiato, non di modalità di pagamento.
Le conseguenze. Quando l’Agenzia delle Entrate ricostruisce, tramite il confronto tra follower, engagement e tariffario medio di settore, quante collaborazioni in natura un creator ha ricevuto in un anno, il valore complessivo può facilmente superare le soglie di rilevanza fiscale, trasformando quello che sembrava un’attività “amatoriale” in un’attività d’impresa o di lavoro autonomo non dichiarata. La conseguenza più grave è che l’omessa fatturazione di operazioni permutative comporta sia il recupero dell’IVA non versata, sia — spesso — la contestazione di omessa o infedele dichiarazione dei redditi, con sanzioni che si sommano anziché elidersi a vicenda. A ciò si aggiunge un problema pratico non trascurabile: il valore attribuito ex post dal Fisco a un prodotto o a un soggiorno ricevuto anni prima si basa spesso sul prezzo di listino al momento della verifica, che può risultare superiore al valore reale del bene al momento della collaborazione — un ulteriore motivo per cui documentare tempestivamente il valore effettivo di ogni collaborazione in natura, anziché lasciare che sia il Fisco a stimarlo a distanza di tempo, conviene sempre.
Cosa fare invece. Ogni volta che un prodotto, un soggiorno o un servizio viene ricevuto in cambio di contenuti promozionali, va determinato il valore normale della prestazione ricevuta — tipicamente il prezzo di listino del bene o il valore di mercato del servizio — ed emessa fattura per quell’importo, con l’IVA applicabile secondo il proprio regime. La soluzione corretta non è rinunciare alle collaborazioni in natura, ma trattarle fiscalmente come qualunque altro compenso, conservando la documentazione che attesta il valore ricevuto (scheda prodotto, listino, conferma di prenotazione).
Il dettaglio che pochi conoscono. Anche quando il valore del singolo prodotto ricevuto è modesto, la somma di più collaborazioni in natura nel corso dell’anno può superare la soglia sotto la quale l’attività si presume occasionale (di norma individuata in prassi intorno ai 5.000 euro annui): è il cumulo, non il singolo episodio, a determinare l’obbligo di apertura della partita IVA e di fatturazione sistematica.
Un aspetto che merita attenzione riguarda anche la differenza tra un semplice invio promozionale non richiesto — il classico pacco spedito da un brand alla speranza di ottenere una menzione spontanea, senza alcun accordo preventivo — e una vera e propria collaborazione concordata, dove l’invio del prodotto è la controprestazione di un impegno pubblicitario predefinito (numero di post, formato del contenuto, tag obbligatori). Solo nel secondo caso si configura un’operazione permutativa rilevante ai fini IVA: il primo caso, in assenza di un obbligo contrattuale di pubblicazione, può più agevolmente essere ricondotto a una liberalità che esula dal campo di applicazione dell’imposta. La distinzione, tuttavia, va provata con la corrispondenza intercorsa con il brand o con l’agenzia: se esiste un brief, un contratto anche informale via email, o istruzioni dettagliate sul contenuto da pubblicare, la tesi della liberalità spontanea difficilmente regge in sede di verifica.
Un ulteriore elemento pratico riguarda la conservazione della prova del valore attribuito al bene o al servizio ricevuto: non basta indicare in fattura un importo generico, occorre poter dimostrare, se richiesto, come quel valore sia stato determinato — con il listino ufficiale del brand, con una quotazione di mercato equivalente, o con la tariffa applicata dallo stesso fornitore ad altri clienti nello stesso periodo. Questo accorgimento, spesso trascurato perché percepito come un dettaglio burocratico superfluo, diventa decisivo proprio nel momento in cui il Fisco contesta a distanza di anni un valore diverso, tipicamente più elevato, basato sui prezzi correnti al momento della verifica anziché su quelli effettivi al momento della collaborazione.
Errore 2: ritenere occasionale un’attività che la legge considera abituale
L’errore. Un content creator pubblica sponsorizzazioni con cadenza mensile da oltre un anno, convinto che finché non supera una certa soglia di guadagno possa continuare a operare senza partita IVA, semplicemente dichiarando i compensi come redditi diversi da attività occasionale nel modello Redditi.
Perché è un errore. L’articolo 5 del DPR 633/1972 individua il soggetto passivo IVA in chi esercita, anche non in via esclusiva, un’attività di lavoro autonomo in modo abituale e professionale. Non esiste, nell’ordinamento italiano, una soglia di fatturato sotto la quale l’apertura della partita IVA sia facoltativa quando l’attività è abituale: anche un solo euro percepito nell’ambito di un’attività ripetuta nel tempo dovrebbe essere fatturato con IVA. La distinzione tra reddito diverso occasionale (articolo 67 del TUIR) e reddito da lavoro autonomo abituale non dipende dall’importo, ma dalla ricorrenza e dall’organizzazione dell’attività: collaborazioni mensili con brand diversi, la presenza di un’agenzia che procaccia le sponsorizzazioni, l’utilizzo sistematico di attrezzatura professionale sono tutti indici di abitualità che la giurisprudenza tributaria di merito ha più volte valorizzato contro i contribuenti che si erano dichiarati occasionali.
Le conseguenze. Qualificare come occasionale un’attività che l’Agenzia ritiene abituale comporta il recupero dell’IVA non applicata su tutte le operazioni degli anni accertabili, oltre alla riqualificazione del reddito ai fini IRPEF con le relative addizionali. Il profilo più oneroso è che la riqualificazione si accompagna quasi sempre alla sanzione per omessa fatturazione, oggi pari al 70% dell’imposta relativa all’imponibile non documentato, con un minimo di 250 euro per violazione, oltre alla sanzione per omessa dichiarazione IVA quando manca del tutto la presentazione della dichiarazione periodica. Se la riqualificazione riguarda più annualità consecutive, come spesso accade quando l’attività è proseguita per anni senza che nessuno se ne accorgesse, le sanzioni si applicano separatamente per ciascun periodo d’imposta, determinando un effetto cumulativo che può facilmente superare, nel complesso, l’ammontare dei compensi originariamente percepiti.
Cosa fare invece. La prudenza impone di valutare fin dalla prima collaborazione ricorrente se l’attività ha le caratteristiche della professionalità: numero di collaborazioni nell’anno, continuità nel tempo, esistenza di un’organizzazione (agenzia, assistente, attrezzatura dedicata). La soluzione corretta è aprire la partita IVA non appena l’attività assume carattere di ripetitività, scegliendo il codice ATECO oggi disponibile per l’attività di content creation e influencer marketing, e valutando con un professionista se il regime forfettario sia applicabile e conveniente rispetto alla propria situazione.
Il dettaglio che pochi conoscono. La classificazione ISTAT delle professioni riconosce ormai espressamente le figure di youtuber, influencer e blogger come professioni autonome strutturate: questo riconoscimento, per quanto di natura statistica, viene richiamato dai giudici tributari come elemento a supporto della tesi che la creazione sistematica di contenuti a fini di monetizzazione integra un’attività professionale, rendendo sempre più arduo sostenere la tesi dell’occasionalità per chi opera con regolarità.
Un ulteriore elemento che complica la posizione di chi si dichiara occasionale riguarda il livello di organizzazione dell’attività, indipendentemente dagli importi in gioco. Se un creator si avvale di un’agenzia che procaccia sistematicamente le collaborazioni, dispone di attrezzatura professionale dedicata (fotocamere, luci, software di editing) o pubblica secondo un calendario editoriale predefinito concordato con i brand, questi elementi vengono letti dai giudici come indici di organizzazione imprenditoriale, a prescindere dal fatto che il creator stesso si percepisca come un semplice appassionato. La distinzione tra lavoro autonomo abituale e attività d’impresa vera e propria, del resto, non è priva di conseguenze pratiche: nel secondo caso si applicano le regole contabili proprie delle imprese, con la possibilità di dedurre una gamma più ampia di costi, ma anche con obblighi di tenuta della contabilità più stringenti. Sbagliare l’inquadramento in un senso o nell’altro — dichiararsi lavoratore autonomo occasionale quando si è in realtà un’impresa strutturata, o viceversa — genera comunque una violazione contestabile, perché ciascun inquadramento comporta regole IVA e dichiarative proprie.
Errore 3: emettere fatture senza applicare correttamente l’IVA
L’errore. Un creator che ha aperto la partita IVA in regime forfettario emette fatture per sponsorizzazioni indicando correttamente di non applicare l’imposta, ma continua a ritenere — anche dopo il superamento delle soglie di ricavi previste per il regime agevolato — di poter proseguire senza addebitare l’IVA, oppure applica un’aliquota errata confondendo il trattamento delle prestazioni pubblicitarie con quello di altre categorie di servizi.
Perché è un errore. Il regime forfettario, disciplinato dalla legge 190/2014, esonera dall’applicazione dell’IVA solo entro i limiti di ricavi e alle condizioni previste dalla norma; il superamento della soglia comporta la fuoriuscita dal regime, con conseguente obbligo di applicare l’imposta ordinaria sulle operazioni successive. Al di fuori del regime agevolato, le prestazioni di sponsorizzazione e pubblicità rese da un content creator soggetto passivo IVA scontano l’aliquota ordinaria: non esiste un’aliquota agevolata generale per l’influencer marketing, e la confusione con regimi di favore previsti per altri settori (come talune agevolazioni riservate alle associazioni sportive dilettantistiche) porta spesso a errori di applicazione dell’imposta che l’Agenzia individua con estrema facilità attraverso i controlli incrociati sulla fatturazione elettronica.
Le conseguenze. Un’IVA applicata in misura insufficiente, o non applicata affatto per errore di inquadramento del regime, genera un debito d’imposta che l’Agenzia recupera integralmente, con sanzioni proporzionate alla differenza non versata. La conseguenza più grave si verifica quando il superamento della soglia forfettaria non viene intercettato per più annualità consecutive: il debito si cumula anno su anno, e a esso si sommano gli interessi di mora e le sanzioni per omesso versamento, oggi pari al 25% dell’imposta non versata quando il ritardo supera i novanta giorni. In alcuni casi, quando l’errore si protrae per più esercizi e l’importo complessivo non versato raggiunge soglie elevate, la vicenda può assumere anche una rilevanza penale-tributaria, aggiungendo al fronte amministrativo la necessità di valutare tempestivamente le cause di non punibilità previste dalla normativa vigente, prima che il debito residuo raggiunga i limiti che fanno scattare il rilievo penale.
Cosa fare invece. Monitorare costantemente, mese per mese, il cumulo dei ricavi rispetto alla soglia del regime forfettario, e predisporre per tempo il passaggio al regime ordinario quando il superamento appare probabile, evita la sorpresa a consuntivo. La soluzione corretta è verificare, fattura per fattura, che l’aliquota applicata corrisponda al reale inquadramento della prestazione resa, facendosi assistere da un professionista quando la propria attività combina servizi diversi (contenuti pubblicitari, affiliazioni, vendita di prodotti propri) che potrebbero scontare trattamenti IVA differenti.
Il dettaglio che pochi conoscono. Se una fattura non viene emessa e il compenso viene comunque incassato, secondo un principio ormai consolidato anche a livello europeo l’importo percepito va considerato comprensivo dell’IVA quando il destinatario non può esercitare la detrazione: questo significa che, in sede di accertamento, l’imposta dovuta viene talvolta calcolata “scorporando” il compenso incassato anziché aggiungendola per intero, con un effetto pratico che può risultare meno gravoso — ma non elimina la sanzione per la violazione dell’obbligo di fatturazione.
Un ulteriore profilo di attenzione riguarda i content creator che affiancano all’attività di influencer marketing altre attività professionali distinte — un commercialista che è anche creator, un avvocato con un profilo social monetizzato, un fisioterapista che vende contenuti formativi online. In questi casi, se l’attività di content creation è effettivamente autonoma e distinta da quella principale, occorre generalmente richiedere un codice ATECO dedicato e applicare la separazione delle attività ai fini IVA, secondo le regole ordinarie previste per la contabilità separata. Confondere i due ambiti — magari fatturando le sponsorizzazioni con lo stesso regime agevolato riservato all’attività professionale principale, senza verificare se quest’ultima assorba anche i ricavi da influencer marketing — è un errore che si somma facilmente a quello, più generale, dell’errata applicazione dell’aliquota, complicando ulteriormente la ricostruzione in caso di controllo.
Errore 4: sottovalutare la capacità del Fisco di ricostruire il reddito in via induttiva
L’errore. Un content creator convinto che, non avendo emesso fatture, il Fisco non abbia modo di conoscere i propri guadagni, ignora una lettera di compliance dell’Agenzia delle Entrate e non presenta alcuna dichiarazione integrativa, confidando che l’assenza di documentazione contabile giochi a proprio favore.
Perché è un errore. È esattamente il contrario: quando la contabilità è assente o inattendibile, l’amministrazione finanziaria può procedere con l’accertamento induttivo puro previsto dall’articolo 39, secondo comma, del DPR 600/1973 e dall’articolo 55 del DPR 633/1972, prescindendo del tutto dalle scritture contabili e fondando la pretesa su presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza normalmente richiesti dal codice civile — le cosiddette presunzioni “supersemplici”. Per un influencer, questo significa che l’Agenzia può stimare i compensi partendo dal numero di follower, dal numero di post sponsorizzati individuati tramite i social stessi, dalla tariffa media di mercato per quella fascia di pubblico e dal confronto con i movimenti sui conti correnti intestati al contribuente, individuati attraverso le indagini finanziarie previste dall’articolo 32 del DPR 600/1973.
Le conseguenze. Una volta che l’ufficio ha fornito indizi della prosecuzione e della consistenza dell’attività — mantenimento del profilo social attivo, continuità dei post sponsorizzati, accrediti bancari ricorrenti da piattaforme o agenzie — l’onere della prova si inverte e ricade sul contribuente, che deve dimostrare puntualmente di non aver conseguito il reddito stimato o di averlo conseguito in misura inferiore. Non è sufficiente contestare in modo generico il metodo di calcolo del Fisco: senza prove specifiche e documentate, la presunzione di legittimità dell’accertamento prevale, e la pretesa viene confermata quasi integralmente in giudizio.
Cosa fare invece. Fin dal primo contatto con l’Agenzia — una lettera di compliance, un invito al contraddittorio, un questionario — occorre attivarsi immediatamente, raccogliendo la documentazione che consente di ricostruire i propri ricavi effettivi: contratti con i brand, fatture emesse (anche se parziali), estratti conto, corrispondenza con le agenzie. La soluzione corretta è anticipare la ricostruzione del Fisco con una propria ricostruzione documentata, prima che sia l’ufficio a imporre la propria stima basata su parametri medi di settore, spesso sfavorevoli al singolo contribuente.
Il dettaglio che pochi conoscono. Anche nell’accertamento induttivo puro, la giurisprudenza più recente ha chiarito che è lo stesso ufficio finanziario a dover riconoscere, in via percentuale forfetaria, i costi di produzione correlati ai maggiori ricavi accertati: significa che il contribuente ha diritto a vedersi scomputare una quota di costi anche quando non dispone di una documentazione analitica completa, così da evitare una tassazione sull’intero ricavo lordo anziché sul reddito netto effettivo.
Va inoltre considerato che le indagini bancarie non si limitano ai conti formalmente intestati al content creator: rientrano nell’ambito della verifica anche i rapporti finanziari cointestati o riferibili, anche solo in via presuntiva, al contribuente, incluse le piattaforme di pagamento come PayPal o gli account utilizzati per ricevere le rimesse pubblicitarie da YouTube o da altri canali di monetizzazione. Se un accredito ricorrente proviene da una società o da una piattaforma riconducibile all’attività di content creation, e non trova corrispondenza in una fattura emessa, l’Agenzia lo qualifica come ricavo occulto, ribaltando sul contribuente l’onere di dimostrare una diversa natura di quell’accredito — un prestito, un rimborso, una donazione — con prove che abbiano data certa e che siano coerenti con la relazione dichiarata.
Errore 5: rispondere al contraddittorio con giustificazioni generiche, prive di prove documentali
L’errore. Ricevuto un questionario o un invito al contraddittorio, molti content creator rispondono con dichiarazioni generiche — “erano regali di amici”, “erano prestiti”, “non ho mai guadagnato nulla da quei post” — senza allegare alcun riscontro documentale che sostenga tali affermazioni.
Perché è un errore. La giurisprudenza tributaria di merito, chiamata a valutare proprio casi di content creator e influencer, ha ripetutamente escluso che affermazioni prive di un preciso schema giuridico e di riscontri documentali con data certa possano superare la presunzione di imponibilità che deriva dalle indagini finanziarie. Sostenere che un accredito bancario ricorrente da una piattaforma o da un brand fosse una liberalità personale, senza alcuna prova scritta di un rapporto affettivo o familiare che la giustifichi, non è una difesa: è un’affermazione che il giudice tributario considera priva di valore probatorio autonomo.
Le conseguenze. Una difesa generica in sede di contraddittorio non solo non impedisce l’emissione dell’avviso di accertamento, ma spesso lo rende più difficile da contestare in giudizio: se il contribuente non ha fatto valere per tempo elementi specifici e documentati, il giudice tende a ritenere che quegli elementi non esistessero, salvo casi eccezionali. La conseguenza più grave è la perdita dell’occasione più favorevole per ridimensionare la pretesa, quella del contraddittorio endoprocedimentale, dove la contestazione puntuale e documentata ha le maggiori possibilità di convincere l’ufficio a rivedere la propria ricostruzione prima ancora dell’emissione dell’atto.
Cosa fare invece. Ogni affermazione resa in sede di contraddittorio va accompagnata da un riscontro concreto: contratti, corrispondenza, ricevute, dichiarazioni di terzi con data certa. La soluzione corretta è preparare, prima ancora di rispondere al Fisco, un fascicolo organizzato per ciascuna delle operazioni contestate, distinguendo caso per caso quali compensi sono già stati fatturati, quali erano davvero occasionali e quali richiedono invece una regolarizzazione.
Il dettaglio che pochi conoscono. Dal 18 gennaio 2024 l’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente ha esteso in via generalizzata l’obbligo di contraddittorio preventivo per gli atti impositivi; la sua violazione non comporta però automaticamente la nullità dell’accertamento, perché il contribuente deve anche dimostrare, in concreto, quali elementi difensivi avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato correttamente attivato — un principio che le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato con riferimento ai tributi armonizzati come l’IVA.
Nella pratica, le prove che i giudici tributari considerano realmente idonee a contrastare una ricostruzione presuntiva non sono generiche dichiarazioni ma documenti con una collocazione temporale certa: un contratto di sponsorizzazione con data certa e firma delle parti, la corrispondenza email che precede e accompagna la pubblicazione del contenuto, le fatture già emesse per operazioni collegate, gli estratti conto che confermano la provenienza e la causale degli accrediti, gli screenshot datati dei contenuti pubblicati con l’indicazione dei tag pubblicitari richiesti dal brand. Anche una perizia di parte che stimi il reale valore di mercato del proprio profilo — spesso inferiore alle medie di settore applicate in modo indifferenziato dal Fisco — può assumere un peso significativo se accompagnata da dati oggettivi su engagement, tasso di conversione e tariffe effettivamente praticate nelle collaborazioni documentate.
Errore 6: ignorare vizi di notifica e termini di decadenza
L’errore. Un influencer riceve la notizia di un avviso di accertamento tramite un familiare o tramite il proprio commercialista, ma non verifica mai la data e la modalità con cui l’atto è stato effettivamente notificato, lasciando trascorrere il termine di sessanta giorni per proporre ricorso senza aver controllato se la notifica fosse davvero regolare.
Perché è un errore. La notifica degli avvisi di accertamento alle persone fisiche titolari di partita IVA e agli operatori economici avviene, oggi, prevalentemente tramite posta elettronica certificata; una notifica eseguita con modalità irregolari — verso un indirizzo PEC non più attivo, con vizi nella relata, oltre i termini di decadenza previsti per l’attività di accertamento — può rendere nullo l’intero atto, indipendentemente dalla fondatezza della pretesa tributaria nel merito. La giurisprudenza di merito ha già annullato avvisi di accertamento notificati oltre i termini di decadenza proprio per l’assenza di una notifica regolare via PEC, riconoscendo che il vizio formale travolge l’atto a prescindere da ogni altra valutazione.
Le conseguenze. Perdere il termine di sessanta giorni per impugnare l’avviso, o non accorgersi di un vizio di notifica che avrebbe potuto essere fatto valere, significa perdere la possibilità di contestare la pretesa anche quando questa è manifestamente infondata nel merito. La conseguenza più grave è la definitività dell’atto: superato il termine di impugnazione, l’avviso diventa titolo esecutivo, con conseguente iscrizione a ruolo, cartella di pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, misure cautelari come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
Cosa fare invece. Alla ricezione di qualunque comunicazione dall’Agenzia delle Entrate — anche informale — va immediatamente verificata la data di notifica effettiva e la sua regolarità formale, calcolando con precisione il termine di decadenza per il ricorso. La soluzione corretta è non affidarsi mai alla data in cui si è “venuti a conoscenza” dell’atto, ma verificare puntualmente la data e la modalità della notifica formale, che può differire in modo determinante dal momento in cui il contribuente ha materialmente letto il documento. È buona prassi, inoltre, verificare periodicamente lo stato del proprio indirizzo PEC e la sua corretta configurazione: un indirizzo scaduto, non più attivo o mal configurato è spesso alla base proprio di quelle notifiche irregolari che, se tempestivamente eccepite, possono portare all’annullamento dell’intero atto.
Il dettaglio che pochi conoscono. L’obbligo di contraddittorio preventivo e i vizi di notifica sono due profili distinti ma spesso combinati nella stessa vicenda: un accertamento nato da una ricostruzione induttiva basata su dati social e bancari può presentare, allo stesso tempo, sia una debolezza nel merito (presunzioni non sufficientemente gravi, precise e concordanti) sia un vizio procedurale nella notifica o nel contraddittorio, e una strategia difensiva efficace verifica sempre entrambi i fronti prima di scegliere su quale concentrare il ricorso.
Va inoltre ricordato che un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione non chiude automaticamente ogni possibilità di intervento: la successiva iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento restano atti autonomi, notificati separatamente, che possono a loro volta presentare vizi propri — errori di calcolo, doppie iscrizioni, prescrizione del credito nel frattempo maturata — da far valere con un ricorso specifico contro la cartella stessa, entro termini distinti e generalmente più brevi rispetto a quelli previsti per l’accertamento originario. Anche in questa fase, quindi, la tempestività nel verificare ogni singolo atto ricevuto resta l’elemento che fa la differenza tra una posizione ancora difendibile e una ormai irreversibilmente compromessa.
Gli errori in cifre
Per comprendere concretamente quanto pesano questi errori, ecco tre simulazioni numeriche basate su situazioni ricorrenti nella prassi.
Simulazione 1 — Il barter deal non fatturato. Un’influencer di moda riceve nell’anno collaborazioni in natura per un valore complessivo di 14.300 euro (capi di abbigliamento, un soggiorno di due notti, prodotti cosmetici), oltre a compensi in denaro per 8.200 euro, tutti regolarmente fatturati. Il Fisco individua le collaborazioni in natura tramite un controllo sui contenuti pubblicati e ne stima il valore in base al listino dei brand coinvolti. Risultato: recupero IVA sui 14.300 euro non fatturati (pari, con aliquota ordinaria, a circa 3.146 euro), sanzione per omessa fatturazione al 70% (2.202 euro) e riqualificazione del reddito ai fini IRPEF sull’intero importo, con ulteriori 3.500 euro circa di imposta e sanzioni correlate. Il costo complessivo dell’errore supera abbondantemente il valore economico dei prodotti ricevuti gratuitamente.
Simulazione 2 — Il superamento del regime forfettario non intercettato. Un content creator in regime forfettario supera, a metà anno, la soglia di ricavi prevista dalla normativa, ma continua a emettere fatture senza applicare l’IVA per l’intera seconda metà dell’anno, per un imponibile di 22.700 euro. In sede di controllo, l’Agenzia recupera l’IVA non applicata (circa 4.994 euro con aliquota ordinaria), applica la sanzione per omesso versamento (25% dell’imposta non versata, pari a 1.249 euro se il ritardo supera i novanta giorni) e calcola gli interessi legali maturati dal momento in cui l’imposta sarebbe stata dovuta. Chi avesse invece monitorato mensilmente il cumulo dei ricavi e fosse passato tempestivamente al regime ordinario avrebbe versato la stessa IVA, ma senza sanzioni né interessi aggiuntivi.
Simulazione 3 — La ricostruzione induttiva basata su follower e tariffario di mercato. Un creator con 180.000 follower, che dichiara compensi annui per 6.000 euro, viene sottoposto a verifica: l’Agenzia, incrociando il numero di post sponsorizzati individuati sui social con la tariffa media di mercato per quella fascia di pubblico (stimata in circa 450 euro a post per 40 post individuati nell’anno), ricostruisce un compenso presunto di 18.000 euro, cui aggiunge le collaborazioni in natura non dichiarate stimate in ulteriori 4.500 euro. Chi non fornisce alcuna prova contraria si vede confermare l’intera ricostruzione presuntiva, per un maggior imponibile di 16.500 euro rispetto al dichiarato; chi invece documenta puntualmente le tariffe reali applicate — spesso inferiori alla media di mercato per un profilo emergente — riesce a ridimensionare sensibilmente la pretesa, dimostrando con contratti e fatture la reale entità dei compensi percepiti per ciascuna collaborazione.
Simulazione 4 — La risposta generica al contraddittorio contro quella documentata. Due influencer ricevono lo stesso identico invito al contraddittorio, contestando entrambi accrediti bancari per 11.400 euro privi di fattura corrispondente. Il primo risponde sostenendo genericamente che si trattava di prestiti di un familiare, senza alcun documento a supporto: l’ufficio non ritiene sufficiente la dichiarazione e conferma integralmente la pretesa, con recupero IVA, IRPEF e sanzioni per circa 7.200 euro complessivi. Il secondo, prima di rispondere, si fa assistere da un professionista, recupera il contratto di sponsorizzazione relativo a quegli accrediti, dimostra che 8.900 euro erano già stati fatturati con un altro codice fiscale (la propria società) e che i restanti 2.500 euro derivavano da un rimborso spese documentato con ricevute di viaggio. Il risultato è un ridimensionamento della pretesa da 11.400 a poco più di 1.000 euro di imponibile realmente non giustificato, con un risparmio diretto di oltre 6.000 euro rispetto al primo caso, a fronte della stessa contestazione di partenza.
Simulazione 5 — Il vizio di notifica scoperto in tempo. Un content creator riceve, tramite un familiare che gliela consegna a mano, la stampa di un avviso di accertamento per un maggior imponibile di 26.000 euro relativo a sponsorizzazioni non fatturate. Convinto che il termine di sessanta giorni decorra da quel momento, si prepara a lasciar trascorrere il periodo senza reagire, ritenendo la pretesa sostanzialmente fondata. Un controllo tecnico rivela invece che la notifica via PEC era stata inviata a un indirizzo di posta elettronica certificata revocato da oltre un anno, senza che l’Agenzia si fosse accorta dell’anomalia. Il vizio di notifica, se fatto valere tempestivamente con un ricorso mirato, consente di ottenere l’annullamento dell’intero atto per motivi procedurali, indipendentemente dalla fondatezza della pretesa nel merito, riaprendo di fatto la possibilità di gestire la propria posizione con un ravvedimento o con una nuova, più favorevole, fase di confronto con l’ufficio prima che l’Agenzia possa notificare correttamente un nuovo atto, sempre che i termini di decadenza per l’accertamento lo consentano ancora.
La mappa degli errori
Uno sguardo d’insieme aiuta a collocare ciascun errore nel momento in cui viene commesso e a capire quanto sia rimediabile.
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza principale | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Non fatturare i barter deal | Al momento della collaborazione in natura | Recupero IVA + sanzione 70% + riqualificazione IRPEF | Sì, con ravvedimento operoso se tempestivo |
| Restare senza partita IVA credendosi occasionali | Nel tempo, con l’accumularsi delle collaborazioni | Recupero IVA su tutte le operazioni + sanzioni | Parziale, dipende dagli anni coinvolti |
| Applicare l’IVA in modo errato | In ogni fattura emessa | Recupero della differenza + sanzioni e interessi | Sì, con dichiarazione integrativa |
| Sottovalutare l’accertamento induttivo | Alla ricezione di questionari o inviti | Inversione dell’onere della prova a proprio sfavore | Sì, se si agisce prima dell’avviso |
| Rispondere al contraddittorio in modo generico | In sede di contraddittorio preventivo | Perdita dell’occasione più favorevole di difesa | Parziale, recuperabile solo in giudizio |
| Ignorare vizi di notifica e termini | Dopo la ricezione dell’atto | Definitività dell’accertamento | No, se il termine è già scaduto |
Osservando la tabella nel suo insieme, emerge un dato importante: i primi tre errori si collocano nel momento in cui il compenso viene percepito, e sono quindi quelli più facilmente prevenibili con una corretta impostazione fin dall’inizio dell’attività. Gli ultimi tre, invece, riguardano la fase difensiva vera e propria — cosa succede quando il Fisco si accorge di un’irregolarità — e sono quelli in cui la differenza tra un esito favorevole e uno sfavorevole dipende quasi interamente dalla qualità dell’assistenza tecnica ricevuta in quel preciso momento. Non è un caso che proprio in questa seconda fase si concentrino la maggior parte delle pronunce giurisprudenziali analizzate più avanti in questo articolo.
La checklist preventiva
Questa checklist nasce dall’osservazione diretta degli errori più ricorrenti descritti nei paragrafi precedenti: non è un elenco teorico di adempimenti, ma un percorso di verifica pensato per essere ripetuto periodicamente, non solo alla prima apertura della partita IVA. Molti dei problemi che emergono in sede di accertamento nascono infatti da situazioni che erano corrette all’inizio dell’attività, ma che sono diventate irregolari con il passare del tempo — il superamento di una soglia, l’aumento delle collaborazioni, l’ingresso di un nuovo brand con modalità di compenso diverse dalle precedenti. Prima di continuare a operare — o prima di rispondere a una qualunque comunicazione del Fisco — verifica che:
- Ogni prodotto, soggiorno o servizio ricevuto in cambio di contenuti sponsorizzati sia stato fatturato al proprio valore normale
- Il cumulo delle collaborazioni nell’anno, in denaro e in natura, sia stato monitorato rispetto alle soglie di rilevanza fiscale
- La partita IVA sia stata aperta non appena l’attività ha assunto carattere di ripetitività
- Il codice ATECO utilizzato corrisponda effettivamente all’attività di content creation svolta
- Il regime fiscale applicato (forfettario o ordinario) sia coerente con i ricavi effettivamente conseguiti nell’anno in corso
- Ogni fattura emessa applichi correttamente l’aliquota IVA dovuta per il tipo di prestazione resa
- Tutti i contratti con brand e agenzie siano conservati insieme alla prova dell’effettiva esecuzione della prestazione (screenshot, statistiche di pubblicazione)
- Gli estratti conto bancari siano coerenti con quanto dichiarato, senza accrediti privi di giustificazione documentale
- In caso di questionario o invito al contraddittorio, la risposta sia sempre accompagnata da riscontri documentali specifici
- La data e la modalità di notifica di ogni atto ricevuto dall’Agenzia siano verificate immediatamente, per calcolare correttamente i termini di impugnazione
- Prima di rispondere autonomamente a qualunque comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, sia stato consultato un professionista esperto in materia tributaria
- Nel caso di collaborazioni che prevedono sia un compenso in denaro sia un prodotto in natura, entrambe le componenti siano state fatturate distintamente, senza sottovalutare la parte in natura solo perché accessoria rispetto al pagamento principale
- Le comunicazioni ricevute tramite le piattaforme di monetizzazione (YouTube, TikTok Creator Fund, Twitch, programmi di affiliazione) siano state incrociate con quanto dichiarato, per evitare discrepanze tra gli accrediti effettivi e i ricavi indicati in dichiarazione
- Le collaborazioni con agenzie di influencer marketing siano regolate da contratti scritti che chiariscano chi fattura cosa, evitando doppie imposizioni o vuoti di fatturazione
- Sia stato predisposto un archivio organizzato, anche solo digitale, che raccolga per ogni anno fiscale contratti, fatture, corrispondenza con i brand e screenshot dei contenuti pubblicati, così da poter ricostruire rapidamente la propria posizione in caso di richiesta improvvisa da parte dell’Agenzia
E se l’errore l’ho già fatto?
Chi si riconosce in una o più delle situazioni descritte non deve pensare che la partita sia persa: molto dipende dal momento in cui ci si attiva.
Se non è ancora arrivata alcuna comunicazione dall’Agenzia delle Entrate, la strada più efficace è il ravvedimento operoso: emettere le fatture omesse, presentare una dichiarazione integrativa e versare l’imposta dovuta con sanzioni ridotte consente, nella maggior parte dei casi, di regolarizzare la propria posizione a un costo molto inferiore rispetto a quello di un accertamento subito. Questa via si chiude, tuttavia, nel momento in cui il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’avvio di un’attività di controllo: da quel momento il ravvedimento non è più ammesso, ed è necessario affrontare direttamente il contraddittorio.
Se è già arrivato un questionario o un invito al contraddittorio, il momento più favorevole per far valere le proprie ragioni è proprio questo, prima che l’ufficio formalizzi l’avviso di accertamento: una risposta documentata, che ricostruisca puntualmente i compensi realmente percepiti e distingua ciò che era davvero occasionale da ciò che va regolarizzato, può portare a un ridimensionamento significativo della pretesa prima ancora che diventi definitiva.
Se è già stato notificato un avviso di accertamento, restano il termine di sessanta giorni per il ricorso, la possibilità di richiedere l’accertamento con adesione (che sospende i termini di impugnazione e consente una riduzione delle sanzioni), e — soprattutto — la verifica di eventuali vizi dell’atto: omesso contraddittorio quando dovuto, difetti di notifica, decadenza dei termini di accertamento, insufficienza delle presunzioni poste a base della ricostruzione induttiva. Le vie d’uscita esistono ancora in questa fase, ma richiedono un’analisi tecnica puntuale dell’atto, condotta da chi conosce sia il versante sostanziale della materia tributaria sia le più recenti pronunce di legittimità sul tema.
In questa fase, la scelta tra accertamento con adesione e ricorso diretto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria non è mai automatica: l’adesione conviene quando la pretesa è nel complesso fondata ma esiste margine per ridurre l’imponibile o rinegoziare le sanzioni, mentre il ricorso diretto è preferibile quando emergono vizi procedurali solidi o una debolezza strutturale nella ricostruzione presuntiva del Fisco, tale da rendere probabile l’annullamento totale o parziale dell’atto. Valutare questa alternativa richiede di esaminare l’atto riga per riga, individuando sia i profili di merito sia quelli di rito, prima di decidere quale strada percorrere — una decisione che, una volta presa, condiziona spesso l’intero sviluppo successivo del contenzioso.
Se l’avviso è già diventato definitivo perché il termine di impugnazione è scaduto senza reazione, le possibilità difensive si restringono sensibilmente, ma non scompaiono del tutto: resta la verifica della regolarità della successiva fase di riscossione (cartella di pagamento, intimazione, eventuali misure cautelari), oltre alla valutazione di strumenti di rateizzazione del debito che, pur non eliminando la pretesa, ne rendono sostenibile il pagamento nel tempo.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho ricevuto prodotti gratis per anni senza mai fatturarli: è finita?” Non necessariamente. Se non hai ancora ricevuto comunicazioni dall’Agenzia, il ravvedimento operoso resta praticabile per gli anni non ancora prescritti; se invece è già arrivato un controllo, tutto dipende da quanto riesci a documentare il valore reale di quei prodotti, spesso inferiore alle stime “a tariffario” che il Fisco applica in via presuntiva. In molti casi, poi, non tutte le annualità coinvolte sono ancora accertabili: verificare quali anni siano già prescritti è spesso il primo passo per ridimensionare concretamente la portata della contestazione, prima ancora di entrare nel merito del valore dei singoli prodotti ricevuti.
“Ho sempre pensato di essere un’attività occasionale, ma collaboro con brand ogni mese da due anni: rischio grosso?” Il rischio è concreto perché la ricorrenza mensile è tipicamente considerata indice di abitualità, ma la gravità dipende dagli importi coinvolti e dal fatto che tu possa dimostrare, con contratti e fatture parziali già emesse, la reale consistenza dei compensi percepiti anno per anno.
“Ho aperto la partita IVA ma ho sbagliato ad applicare l’aliquota su alcune fatture: cosa succede?” È uno degli errori più facilmente rimediabili con una dichiarazione integrativa e il versamento della differenza dovuta, specialmente se te ne accorgi prima di ricevere qualunque controllo: la sanzione ridotta tramite ravvedimento operoso rende questo tipo di errore molto meno oneroso di quanto sembri.
“Ho ignorato una lettera di compliance dell’Agenzia: ho perso l’occasione di difendermi?” Non del tutto: la lettera di compliance non è ancora un accertamento, e puoi comunque regolarizzare la tua posizione anche dopo averla ricevuta, purché tu non abbia già ricevuto la formale comunicazione dell’avvio di un’attività di verifica o accesso.
“Ho lasciato passare i sessanta giorni per fare ricorso contro un avviso: è davvero finita?” Se il termine è realmente scaduto e la notifica era regolare, l’atto diventa definitivo e le possibilità di contestarlo nel merito si riducono drasticamente; vale però sempre la pena verificare, con un professionista, se la notifica fosse davvero regolare, perché un vizio in questa fase può ancora essere fatto valere anche a distanza di tempo, nei limiti previsti dalla legge per la contestazione degli atti della riscossione.
“Ho paura che scoprano anche le collaborazioni più vecchie: quanti anni indietro può andare il Fisco?” I termini di decadenza per l’accertamento sono fissati dalla legge e variano a seconda che tu abbia presentato o meno la dichiarazione per l’anno in questione: proprio per questo è essenziale una verifica puntuale, caso per caso, di quali annualità siano ancora accertabili e quali risultino invece definitivamente chiuse.
“Un’agenzia gestisce le mie sponsorizzazioni e fattura lei ai brand: sono comunque a rischio?” Dipende da come è strutturato il rapporto. Se l’agenzia fattura al brand e poi ti retrocede un compenso, quel compenso va comunque fatturato da te all’agenzia (o dichiarato secondo il tuo inquadramento fiscale): l’errore più frequente in questi casi è credere che, poiché la fattura “principale” verso il brand è già stata emessa da qualcun altro, il proprio compenso non debba essere documentato separatamente.
“Ho scoperto solo ora che il codice ATECO che uso non è quello corretto per l’attività di influencer: è un problema?” Di per sé la scelta di un codice ATECO non perfettamente allineato non genera automaticamente un accertamento, ma può contribuire a rendere meno coerente la tua posizione agli occhi del Fisco quando incrocia i dati; è comunque un aspetto facilmente correggibile con una variazione di attività, e vale la pena sistemarlo prima che diventi un elemento aggiuntivo di una contestazione più ampia.
“Mi hanno contestato anche l’IVA su un compenso che ho già restituito al brand perché la collaborazione è saltata: come mi difendo?” In questi casi è essenziale documentare non solo l’incasso originario, ma anche la restituzione avvenuta, con tracciabilità del pagamento e, se possibile, una nota di credito o comunque una comunicazione scritta che attesti l’annullamento della collaborazione: senza questi riscontri, il Fisco tende a considerare l’incasso iniziale come definitivo, a prescindere da quanto accaduto successivamente.
“Sto valutando se aprire la partita IVA proprio ora, prima che arrivi qualunque controllo: conviene regolarizzarsi spontaneamente?” Nella maggior parte dei casi sì, ed è proprio questa la situazione in cui la differenza tra un intervento tempestivo e uno tardivo è più marcata: chi regolarizza la propria posizione prima di ricevere qualunque comunicazione dall’Agenzia beneficia delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso, mentre chi attende un controllo si trova a fronteggiare le sanzioni piene, spesso calcolate su una ricostruzione presuntiva dei ricavi meno favorevole rispetto a quella che il contribuente stesso potrebbe documentare con i propri contratti e le proprie fatture.
Gli errori davanti ai giudici
Ecco cosa è successo, in concreto, a chi ha commesso alcuni di questi errori, secondo le più recenti pronunce di legittimità e di merito in materia.
Cassazione, sez. V, ordinanza n. 30036 del 13 novembre 2025. Chi ha sostenuto costi di sponsorizzazione senza documentare adeguatamente l’effettiva prestazione promozionale ricevuta si è visto negare la deducibilità: la Corte ha ribadito che l’inerenza del costo, ai fini IRES, IRAP e IVA, va valutata in termini qualitativi — la spesa deve essere correlata, anche solo indirettamente, all’attività svolta — ma resta comunque necessario provare l’esistenza e la reale destinazione promozionale della spesa, non bastando il contratto e la prova del pagamento.
Cassazione, sez. V, ordinanza n. 5317 del 2025. Analogamente, chi si è limitato a esibire il contratto di sponsorizzazione e la ricevuta di pagamento, senza produrre materiale che dimostrasse l’effettiva veicolazione del messaggio promozionale (contenuti pubblicati, screenshot, riscontri sui contenuti effettivamente diffusi), ha visto confermato il diniego di deduzione: la Corte ha chiarito che l’onere di provare i fatti costitutivi della spesa spetta sempre al contribuente.
CGT di primo grado di Roma, sentenze n. 1738/2025 e n. 7585/2025, e CGT di secondo grado del Lazio, sentenza n. 4562/2024. In tutte queste vicende, riguardanti proprio content creator sottoposti a indagini finanziarie, i giudici hanno confermato la qualificazione dei proventi da sponsorizzazioni come reddito di lavoro autonomo abituale, respingendo la tesi difensiva della mera occasionalità o della liberalità personale quando priva di riscontri documentali con data certa; la CGT del Lazio ha peraltro riconosciuto, richiamando un principio della Corte Costituzionale, il diritto del contribuente a una deduzione forfetaria dei costi anche in presenza di un accertamento fondato su indagini bancarie.
CGT Lombardia, sezione distaccata di Brescia, sentenza n. 2025/20. Chi ha sostenuto che i ricavi derivanti dall’attività di intermediazione tra brand e influencer costituissero cessione di beni digitali non soggetta a IVA ha visto respinta questa tesi: i giudici hanno chiarito che tali ricavi rientrano tra le prestazioni di servizi pienamente soggette a imposta.
Corte Costituzionale, sentenza n. 199 del 2024. La Consulta ha affermato la piena legittimità dell’obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, chiarendo che la sua mancata attivazione lede il diritto di difesa del contribuente: una pronuncia che rafforza chi, di fronte a un accertamento emesso senza il previo confronto con l’ufficio, intenda far valere questo vizio come motivo di ricorso.
CGT Lazio, sentenza n. 2025/104. Chi ha subito la notifica di un avviso oltre i termini di decadenza, senza che la notifica via PEC fosse stata eseguita regolarmente, ha ottenuto l’annullamento dell’atto: la sentenza conferma che un vizio nella modalità di notifica travolge l’accertamento indipendentemente dalla fondatezza della pretesa nel merito.
Cassazione, sez. V, ordinanza n. 30470 del 19 novembre 2025. Nel confermare la legittimità dell’accertamento induttivo puro fondato su presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza, la Corte ha ribadito che, una volta che l’ufficio ha fornito indizi della prosecuzione dell’attività, è il contribuente a dover dimostrare che l’imponibile accertato non corrisponde al reddito effettivamente conseguito: una regola che vale pienamente anche per i creator digitali sottoposti a ricostruzione basata su follower e tariffario di mercato.
Cassazione, sez. V, ordinanza n. 13205 del 2025. Chi ha contestato genericamente il metodo di calcolo di un accertamento induttivo, senza fornire elementi specifici di segno contrario, ha visto il proprio ricorso respinto: la Corte ha chiarito che il convincimento del giudice può fondarsi anche su un solo elemento presuntivo, purché grave e preciso, spostando sul contribuente l’onere di dimostrare puntualmente l’infondatezza della ricostruzione.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 21271 del 2025. Le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato il contenuto dell’allegazione difensiva che il contribuente deve fornire quando lamenta l’omesso contraddittorio in materia di tributi armonizzati come l’IVA: non basta lamentare l’omissione in astratto, occorre indicare concretamente quali argomenti si sarebbero potuti far valere e come questi avrebbero potuto incidere sull’esito dell’accertamento.
Cassazione, sez. V, ordinanza n. 11429 depositata il 28 aprile 2026. Anche nell’accertamento induttivo puro, la Corte ha ribadito che l’impossibilità di una ricostruzione contabile complessiva non esime l’ufficio dal riconoscere, in via percentuale forfetaria, i costi correlati ai maggiori ricavi accertati: un principio che tutela il contribuente dal rischio di essere tassato sul ricavo lordo anziché sul reddito netto effettivo.
Cassazione, sez. III penale, sentenza n. 38438 del 2025. Sul fronte penale-tributario, la Corte ha chiarito che l’adesione a un piano di rateizzazione del debito relativo all’omesso versamento IVA, se avviata entro i termini previsti dalla riforma del 2024, può evitare la rilevanza penale della condotta anche quando il debito residuo non sia stato ancora integralmente estinto: un principio rilevante per chi, dopo un accertamento su compensi da sponsorizzazioni, si trovi a dover gestire anche il profilo dell’IVA non versata sopra soglia.
Leggendo queste pronunce nel loro insieme, si nota un filo conduttore: i giudici di legittimità tendono a confermare la legittimità degli strumenti presuntivi e induttivi a disposizione del Fisco, ma allo stesso tempo riconoscono con altrettanta fermezza i diritti procedurali del contribuente — dal contraddittorio preventivo alla deduzione forfetaria dei costi, dalla regolarità della notifica alla necessità di una motivazione puntuale. Questo significa, in termini pratici, che una difesa costruita esclusivamente sulla contestazione nel merito della ricostruzione del Fisco ha meno probabilità di successo rispetto a una strategia che valorizzi, fin dal primo momento, anche i profili procedurali e documentali che la giurisprudenza più recente ha dimostrato di prendere sul serio.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a un accertamento — o al solo timore di averne meritato uno — lo Studio Monardo mette in campo strumenti concreti, calibrati sia sulla prevenzione sia sul rimedio quando l’errore è già stato commesso. La materia delle sponsorizzazioni social richiede infatti una lettura che tenga insieme due piani spesso trattati separatamente: quello della qualificazione tributaria sostanziale del reddito digitale — su cui la giurisprudenza si è consolidata solo negli ultimissimi anni — e quello, più tecnico, della corretta gestione procedurale di ogni fase dell’accertamento, dal primo questionario fino all’eventuale giudizio di legittimità.
- Analizziamo la qualificazione fiscale dell’attività svolta, verificando se i compensi percepiti da sponsorizzazioni social configurino effettivamente lavoro autonomo abituale o possano ancora rientrare nella categoria dei redditi diversi occasionali.
- Verifichiamo il corretto trattamento IVA delle collaborazioni in natura (barter deal), ricostruendo il valore normale delle prestazioni ricevute e la loro corretta fatturazione.
- Controlliamo la regolarità della notifica di ogni atto ricevuto, incrociando data di notifica, modalità PEC e termini di decadenza applicabili al caso concreto.
- Verifichiamo se l’obbligo di contraddittorio preventivo sia stato correttamente rispettato, e in caso contrario predisponiamo la contestazione documentata prevista dalla giurisprudenza più recente, individuando con precisione quali argomenti difensivi sarebbero stati fatti valere se il confronto con l’ufficio fosse stato correttamente attivato.
- Ricostruiamo, insieme al contribuente, la documentazione a supporto dei compensi realmente percepiti, per contrastare le ricostruzioni induttive basate su follower e tariffari di mercato spesso sovrastimati.
- Predisponiamo le risposte a questionari e inviti al contraddittorio, evitando le giustificazioni generiche che la giurisprudenza ha già ripetutamente ritenuto insufficienti.
- Valutiamo la percorribilità del ravvedimento operoso quando ancora non sia intervenuta alcuna attività di controllo, calcolando con precisione sanzioni ridotte e imposta dovuta.
- Impostiamo il ricorso contro l’avviso di accertamento, individuando sia i vizi di ordine procedurale (notifica, contraddittorio, decadenza) sia le criticità di merito nella ricostruzione del reddito.
- Seguiamo l’intero contenzioso, dal primo grado fino all’eventuale giudizio di Cassazione, con la stessa strategia difensiva e senza soluzione di continuità nella linea processuale adottata.
- Interveniamo anche quando emergono profili di rilevanza penale-tributaria connessi all’omesso versamento IVA, coordinandoci con il resto del team per valutare tempestivamente le cause di non punibilità previste dalla normativa vigente, comprese le rateizzazioni che, se avviate nei termini, possono escludere la rilevanza penale della condotta.
Ognuno di questi strumenti viene attivato solo dopo un’analisi puntuale della singola posizione: non esiste, nella nostra impostazione, una risposta standard applicabile a ogni content creator, perché la combinazione tra compensi in denaro, collaborazioni in natura, eventuale intermediazione di agenzie e modalità di incasso (bonifico, PayPal, piattaforme di monetizzazione) cambia da caso a caso, e con essa cambia anche la strategia difensiva più efficace. In alcune situazioni la priorità è dimostrare l’occasionalità di un’attività appena avviata; in altre, quando l’attività è ormai strutturata da anni, la priorità diventa ricostruire con precisione i costi deducibili per ridurre l’imponibile accertato; in altre ancora, il nodo centrale è procedurale — un vizio di notifica o un contraddittorio mai attivato — e va affrontato prima ancora di entrare nel merito della pretesa. Anche quando la vicenda coinvolge più soggetti — un’agenzia, un brand, il content creator stesso — la strategia difensiva tiene conto di come le responsabilità fiscali si distribuiscono tra le parti, evitando che errori commessi da un intermediario ricadano indebitamente per intero sul singolo creator.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Proprio l’abilitazione di cassazionista assume un peso particolare in questa materia: quando un errore già commesso porta a un contenzioso, la possibilità di seguire la stessa strategia difensiva dal primo grado fino all’eventuale ricorso per Cassazione — senza cambiare interlocutore né linea processuale — è spesso decisiva per far valere in modo coerente, in ogni grado di giudizio, gli stessi motivi di ricorso individuati fin dall’inizio, comprese le più recenti pronunce di legittimità sull’accertamento induttivo e sul contraddittorio preventivo. A questo si affianca lo staff multidisciplinare: avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, perché la materia delle sponsorizzazioni social intreccia costantemente profili di qualificazione tributaria del reddito, corretto trattamento dell’IVA e, non di rado, questioni di natura bancaria quando la ricostruzione del Fisco si fonda su indagini finanziarie.
Chiusura
Gli errori descritti in questo articolo hanno una caratteristica comune: nessuno di essi nasce dalla malafede, ma quasi sempre da una sottovalutazione — del valore fiscale di un prodotto ricevuto gratis, della continuità di un’attività che sembrava ancora “un hobby”, della forza probatoria di una giustificazione non documentata. È proprio questa la materia in cui lo Studio Monardo ha costruito la propria specializzazione: la capacità di seguire l’intera strategia difensiva, dalla prima verifica fino all’eventuale Cassazione, unita al lavoro coordinato di avvocati e commercialisti chiamati ad analizzare insieme la stessa vicenda fiscale, è la combinazione che serve quando la contestazione riguarda redditi digitali ricostruiti attraverso follower, tariffari di mercato e indagini bancarie.
Se riconosci anche solo uno di questi errori nella tua attività di content creation, il momento migliore per intervenire è prima che arrivi un accertamento, non dopo. Che tu debba ancora regolarizzare qualche collaborazione passata, che tu abbia già ricevuto un questionario dell’Agenzia delle Entrate, o che tu stia leggendo questo articolo semplicemente perché vuoi essere certo di non commettere in futuro gli stessi errori descritti, il punto di partenza è sempre lo stesso: una verifica puntuale della tua specifica situazione, condotta da chi conosce a fondo sia il diritto tributario sostanziale sia le dinamiche molto particolari con cui il Fisco osserva oggi il mondo dei social media.
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