Un bonifico dai genitori per l’acquisto della casa, un versamento PayPal da uno zio all’estero, una raccolta fondi tra amici per un momento difficile: sono gesti quotidiani, ma agli occhi dell’Agenzia delle Entrate possono trasformarsi in qualcosa di completamente diverso da quello che erano nelle intenzioni di chi ha dato e di chi ha ricevuto. Quando una somma di denaro cambia patrimonio senza un atto notarile, senza una causale chiara e senza una qualificazione fiscale precisa, il Fisco ha ampio margine per leggerla come vuole: reddito non dichiarato, donazione tassabile all’aliquota piena, persino operazione elusiva. In questa guida rispondiamo, in forma di intervista, alle domande che riceviamo più spesso da chi si è visto recapitare un avviso di accertamento o di liquidazione dopo aver ricevuto denaro per via informale, spesso tramite canali digitali.
Il contesto normativo è quello del Testo Unico sulle Successioni e Donazioni (D.Lgs. 346/1990), profondamente riscritto dal D.Lgs. 139/2024 con effetto dal 1° gennaio 2025 quanto all’articolo 56-bis, la norma che disciplina proprio le “liberalità diverse dalle donazioni” — cioè le donazioni indirette e informali, tra cui rientrano anche i trasferimenti eseguiti con bonifico, wallet digitale o piattaforme di pagamento online. A questo si affianca la disciplina dell’accertamento sintetico e degli accertamenti bancari, strumenti con cui l’Agenzia intercetta i movimenti di denaro e ne chiede conto al contribuente. Le due discipline si intrecciano spesso nello stesso accertamento, ed è proprio in questo intreccio che si annidano gli errori più frequenti dell’Ufficio, ma anche le difese più efficaci.
Lo Studio Monardo segue questo tipo di contenzioso perché l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale specificamente in diritto bancario e tributario: una controversia su una donazione ricevuta online richiede infatti di leggere insieme i movimenti bancari, la qualificazione fiscale dell’operazione e le regole processuali del contenzioso tributario, competenze che raramente convivono nello stesso professionista.
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Va aggiunto un ulteriore elemento di contesto, spesso trascurato da chi affronta per la prima volta questo tipo di controversia: la disciplina delle donazioni informali non vive isolata, ma si intreccia costantemente con altri istituti del diritto tributario — l’accertamento sintetico basato sul cosiddetto redditometro, le indagini finanziarie condotte sui conti correnti, e in alcuni casi persino la disciplina antiriciclaggio, quando i trasferimenti superano determinate soglie di segnalazione. Questo significa che lo stesso identico bonifico può essere contestato con strumenti giuridici diversi a seconda di come l’Ufficio decide di inquadrarlo: come liberalità indiretta ai sensi dell’articolo 56-bis, come indice di maggiore capacità di spesa nell’ambito di un accertamento sintetico, o come reddito non dichiarato quando il legame con un’attività lavorativa appare plausibile. Distinguere fin da subito quale sia l’inquadramento realmente utilizzato dall’Ufficio è il primo passo di qualunque difesa efficace, perché ciascuna di queste tre strade ha regole probatorie e termini di decadenza diversi.
Le basi
Cosa si intende esattamente per donazione ricevuta senza corretta qualificazione fiscale?
Si intende ogni trasferimento di denaro o di beni fatto per spirito di liberalità — cioè senza contropartita, per il solo desiderio di arricchire un’altra persona — che non ha preso la forma dell’atto pubblico notarile previsto dall’articolo 769 del Codice civile per la donazione “tipica”. Rientrano in questa categoria due fattispecie diverse, che la Cassazione ha imparato a distinguere con precisione crescente negli ultimi anni: la donazione indiretta, realizzata attraverso un negozio diverso (per esempio il pagamento diretto del prezzo di un immobile intestato al beneficiario), e la donazione informale, cioè il compimento di un’attività materiale — tipicamente un bonifico bancario, ma oggi anche un trasferimento tramite app di pagamento — che produce lo stesso effetto economico di una donazione senza alcuna veste giuridica formale.
La “mancata qualificazione fiscale” di cui parliamo nel titolo è proprio questo: il denaro è passato di mano, ma nessuno lo ha registrato come donazione, nessuno ha pagato l’imposta di donazione, e la causale del bonifico — se c’è — è spesso generica (“aiuto”, “prestito”, “regalo”). È in questo vuoto di qualificazione che il Fisco si inserisce, proponendo la propria lettura dell’operazione: a volte corretta, molto spesso no.
Va chiarito subito un punto tecnico centrale, riaffermato dalla Cassazione con la sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024: le liberalità informali, di regola, non sono soggette all’obbligo di registrazione e quindi non generano di per sé un presupposto d’imposta, salvo che emergano da una dichiarazione resa dallo stesso interessato nel corso di un procedimento diretto all’accertamento di altri tributi. È la differenza — spesso decisiva in giudizio — tra una donazione “sommersa” e una donazione “confessata”.
Chi rischia davvero un accertamento per una donazione online ricevuta tramite bonifico o app di pagamento?
Chiunque riceva somme significative senza una tracciabilità chiara della causale, e in particolare chi rientra in una di queste situazioni: chi ha ricevuto bonifici singoli o ripetuti da parenti non stretti (zii, cugini, amici di famiglia) per importi che superano nettamente le franchigie di legge; chi ha ricevuto somme rilevanti da un familiare residente all’estero, spesso tramite circuiti bancari internazionali più facilmente intercettati dalle indagini finanziarie; chi ha ricevuto denaro tramite wallet digitali o piattaforme di crowdfunding personale senza alcuna scrittura di accompagnamento; e chi, semplicemente, ha una capacità di spesa (acquisto di un immobile, di un’auto, ristrutturazioni) sproporzionata rispetto al reddito dichiarato, il che attiva il cosiddetto redditometro.
Un dato che dà la misura del fenomeno: nel 2025 l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno avviato 5.783 indagini finanziarie, che hanno portato a 6.566 accertamenti, con una crescita significativa rispetto al 2022. Non significa che ogni bonifico tra parenti sia sotto la lente del Fisco — trasferire denaro a un figlio o a un fratello resta un’operazione del tutto legittima e priva di soglie di divieto — ma che la tracciabilità della causale è diventata, negli ultimi anni, l’elemento che fa la differenza tra un controllo risolto in poche settimane e un contenzioso che dura anni.
Da quanto tempo indietro può risalire il Fisco per contestarmi una donazione?
Qui la risposta dipende dal tipo di liberalità e dal momento in cui è “emersa”. Per le liberalità indirette confessate — cioè dichiarate dal contribuente nel corso di un altro procedimento tributario, per esempio una voluntary disclosure o un contraddittorio su altre imposte — la Cassazione, con l’ordinanza n. 18724 del 9 luglio 2024, ha chiarito un principio importante: il termine di decadenza per l’accertamento non decorre dal momento in cui la liberalità è stata compiuta, ma dal momento in cui è stata dichiarata al Fisco. Significa che una donazione fatta vent’anni fa e “confessata” oggi in un altro procedimento può essere ancora accertabile, perché il termine riparte da zero al momento della dichiarazione.
Per le liberalità mai emerse in alcun modo, invece, il discorso cambia radicalmente dopo la riforma 2025: senza una dichiarazione esplicita del contribuente, l’Amministrazione non ha alcun presupposto per tassare la liberalità indiretta o informale, indipendentemente da quanti anni siano passati. Questo non significa però che il denaro sia “al sicuro” da ogni controllo: resta sempre possibile, per il Fisco, contestare quella stessa somma sotto un profilo diverso, tipicamente come reddito non dichiarato nell’ambito di un accertamento sintetico, per il quale valgono i termini ordinari di decadenza dell’accertamento sui redditi (in linea generale, il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o il settimo in caso di omessa dichiarazione).
Vale la pena aggiungere un chiarimento su un aspetto che genera spesso confusione: prima della riforma, l’articolo 56-bis prevedeva anche una soglia forfettaria di rilevanza fiscale (circa 180.760 €, retaggio della vecchia lira), superata la quale la liberalità indiretta poteva essere tassata anche in assenza di un atto soggetto a registrazione. Quella soglia generalizzata è stata abolita già nel 2006, e la riforma del 2024-2025 ha definitivamente chiarito che oggi non esiste alcun importo minimo che, da solo, faccia scattare l’accertabilità: anche una somma modesta, se “confessata” in un procedimento tributario, è teoricamente accertabile, mentre una somma ingente, se non emersa in alcun modo, resta priva di presupposto impositivo. È un capovolgimento importante rispetto alla prassi amministrativa più risalente, che molti contribuenti — e talvolta gli stessi uffici — non hanno ancora del tutto metabolizzato.
La procedura
Come si accorge il Fisco di una donazione ricevuta online?
Le fonti principali sono tre. La prima è l’anagrafe dei rapporti finanziari, che consente all’Agenzia di incrociare in automatico i movimenti bancari e postali di ogni contribuente, individuando accrediti anomali rispetto al reddito dichiarato. La seconda sono le indagini finanziarie mirate, attivate quando emergono già altri elementi di rischio (per esempio un acquisto immobiliare, una compravendita, una successione). La terza, meno intuitiva ma sempre più frequente, sono gli accertamenti su altri contribuenti: se il donante viene sottoposto a un controllo e nel corso di quel procedimento emerge (per esempio tramite una dichiarazione spontanea o documenti bancari) di aver effettuato un trasferimento a titolo di liberalità, quella dichiarazione può diventare la base per accertare anche il beneficiario, secondo il meccanismo dell’articolo 56-bis.
I trasferimenti tramite app di pagamento o wallet digitali non sfuggono a questo tipo di controlli: gli operatori di pagamento sono tenuti a comunicazioni analoghe a quelle bancarie, e movimenti ripetuti o di importo elevato vengono normalmente inclusi nelle stesse banche dati utilizzate per le indagini finanziarie tradizionali.
Cosa succede quando arriva il contraddittorio o la richiesta di chiarimenti?
Prima ancora dell’avviso di accertamento vero e proprio, nella maggior parte dei casi l’Ufficio invia un questionario o un invito al contraddittorio, chiedendo di giustificare la provenienza di determinati movimenti finanziari o di determinate spese. Questa fase è cruciale e va gestita con grande attenzione: è il momento in cui si può ancora orientare l’esito del procedimento prima che si cristallizzi in un atto formale.
In questa fase il contribuente dovrebbe fornire, con ordine, tutta la documentazione disponibile: bonifici con causale (anche se generica, meglio di niente), eventuali scritture private, corrispondenza (email, messaggi) che attesti l’intento liberale del trasferimento, e ogni elemento che colleghi la somma ricevuta al rapporto con il donante (parentela, storico di rapporti economici pregressi, occasioni specifiche come una laurea o un matrimonio). Il contraddittorio non è una formalità da liquidare in fretta: è spesso l’unica occasione per evitare che l’accertamento venga notificato.
Quali documenti devo portare per dimostrare che si trattava di una donazione genuina?
La giurisprudenza sull’accertamento sintetico è molto chiara su questo punto e piuttosto esigente: non basta affermare di aver ricevuto un regalo, occorre fornire una prova documentale rigorosa dell’origine non reddituale delle somme. Lo ha confermato la Cassazione respingendo il ricorso di una contribuente che sosteneva di aver ricevuto donativi dalla madre residente all’estero, ritenendo insufficiente la sola dichiarazione di parte senza riscontri oggettivi.
I documenti più efficaci sono, in ordine di forza probatoria: l’atto pubblico di donazione redatto da un notaio (prova piena, contestabile solo con querela di falso); la scrittura privata firmata da entrambe le parti, con data, importo e causale specifica; l’estratto conto che documenta il bonifico con una causale esplicita (“donazione per acquisto prima casa”, “regalo per laurea”); documentazione di contesto (inviti a eventi familiari, corrispondenza) che renda plausibile e coerente l’occasione della liberalità. Le formule generiche come “aiuto” o “varie” non proteggono né chi versa né chi riceve, perché risultano fiscalmente neutre ma appaiono evasive in sede di accertamento.
Esistono poi causali che vanno evitate a ogni costo quando il trasferimento è effettivamente un aiuto familiare: parole come “compenso”, “onorario” o “fattura” rimandano immediatamente a un rapporto commerciale o di lavoro, e possono da sole orientare l’Ufficio verso la contestazione più severa, quella della riqualificazione reddituale. Se invece il trasferimento è, in realtà, un prestito e non una donazione, questa natura va esplicitata per iscritto fin dal principio, specificando che si tratta di un prestito infruttifero e indicando le modalità di eventuale restituzione: la distinzione conta perché il prestito, a differenza della donazione, non genera alcuna imposta di donazione, ma deve essere provato con altrettanto rigore, altrimenti rischia di essere trattato come liberalità mai dichiarata o, peggio, come reddito non giustificato.
Come si impugna un avviso di accertamento o di liquidazione sulla donazione?
Una volta notificato l’atto — sia esso un avviso di liquidazione dell’imposta di donazione, sia un avviso di accertamento per maggior reddito — il contribuente ha 60 giorni per proporre ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente. Il ricorso deve indicare i motivi di impugnazione: vizi di motivazione dell’atto, violazione delle norme sostanziali (per esempio l’assenza del presupposto d’imposta ai sensi dell’articolo 56-bis riformato), errata applicazione delle aliquote o delle franchigie, mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Ufficio.
Su quest’ultimo punto la riforma del processo tributario ha introdotto un elemento rilevante: l’articolo 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992 pone espressamente a carico dell’Amministrazione l’onere di provare in giudizio le violazioni contestate. Attenzione però: come ha chiarito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana con la sentenza n. 560/04/2025 del 29 aprile 2025, questa regola non trasforma automaticamente in vittoria ogni ricorso basato sulla forma dell’atto — se l’Ufficio costruisce un impianto presuntivo solido e coerente, il contribuente deve fornire una prova contraria altrettanto solida, non limitarsi a invocare la qualificazione formale di “donazione”.
Va inoltre valutata, prima di scegliere la strategia processuale, la disponibilità di strumenti di composizione agevolata della controversia: quando non emergono profili penalmente rilevanti, può essere conveniente definire l’imposta principale dovuta riducendo sanzioni e interessi, riservando il contenzioso pieno ai casi in cui l’accertamento presenta vizi sostanziali (assenza del presupposto, calcolo errato delle franchigie, decadenza già maturata). La scelta tra ricorso pieno e definizione agevolata non è mai automatica: richiede una valutazione preventiva della solidità dei motivi di ricorso rispetto ai costi e ai tempi di un contenzioso che può protrarsi per più gradi di giudizio.
Cosa cambia se pago subito o se decido di fare ricorso?
Sono due strade diverse, con conseguenze diverse. Pagare (anche solo l’imposta principale, se è disponibile un meccanismo di composizione agevolata) chiude la vicenda con certezza ma rinuncia a far valere eventuali vizi dell’atto. Fare ricorso mantiene aperta la possibilità di ottenere l’annullamento, totale o parziale, ma comporta tempi più lunghi e richiede una strategia difensiva costruita su prove solide, non su semplici affermazioni. La scelta tra le due strade dipende dalla forza degli elementi difensivi disponibili: un accertamento fondato su una franchigia calcolata male, o su una liberalità mai “confessata” in alcun procedimento, ha solide possibilità di essere annullato; un accertamento fondato su un quadro indiziario robusto (sproporzione evidente, assenza di qualunque legame plausibile, mancanza di tracciabilità) richiede una difesa più articolata e non sempre porta all’annullamento integrale.
Tabella dei passaggi e dei termini principali
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Controllo preliminare | Questionario / invito al contraddittorio | Di regola 15-30 giorni per rispondere | Ufficio dell’Agenzia delle Entrate |
| Notifica dell’atto | Avviso di accertamento o di liquidazione | — | Ufficio territorialmente competente |
| Impugnazione | Ricorso introduttivo | 60 giorni dalla notifica | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado |
| Eventuale mediazione | Reclamo-mediazione (per valori nei limiti di legge) | Contestuale al ricorso | Stessa Corte / Ufficio |
| Appello | Ricorso in appello | 60 giorni dalla sentenza di primo grado | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado |
| Legittimità | Ricorso per cassazione | 60 giorni dalla sentenza di secondo grado | Corte di Cassazione, sezione tributaria |
I casi particolari
E se la donazione arriva da un genitore all’estero, con bonifico internazionale?
I bonifici dall’estero sono, in assoluto, tra i movimenti più frequentemente intercettati dalle indagini finanziarie, perché transitano su circuiti soggetti a segnalazione specifica. Non significa che siano più rischiosi sul piano sostanziale — una donazione da un genitore residente all’estero resta una donazione a tutti gli effetti — ma che la probabilità di essere selezionati per un controllo è più alta. In questi casi diventa ancora più importante documentare fin da subito il rapporto di parentela e, se possibile, ottenere dal donante una dichiarazione scritta contestuale al trasferimento, proprio per evitare che una “confessione” tardiva, resa magari anni dopo in un altro procedimento fiscale, riapra i termini di accertamento secondo il principio fissato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 18724/2024.
Un aspetto ulteriore riguarda la valuta e la conversione: quando il bonifico proviene da un Paese con una valuta diversa dall’euro, l’Ufficio deve applicare il cambio corretto alla data dell’operazione per determinare l’importo rilevante ai fini delle franchigie, ed errori di conversione — spesso dovuti all’uso di un tasso medio annuale anziché del cambio puntuale — sono un motivo di contestazione tecnica che vale sempre la pena verificare quando l’accertamento riguarda somme provenienti dall’estero.
Cosa succede se il Fisco sostiene che la donazione era in realtà un compenso di lavoro mascherato?
È una delle contestazioni più aggressive e, quando l’importo è elevato e ripetuto nel tempo, anche una delle più frequenti verso chi ha ricevuto somme da un datore di lavoro, da un socio o da una persona con cui intercorre un rapporto professionale. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, nella sentenza n. 560/04/2025, ha confermato la piena legittimità di un accertamento che riqualificava come reddito da lavoro dipendente oltre 1,2 milioni di euro ricevuti nell’arco di un quadriennio sotto forma di donazioni, ritenendo la qualificazione formale un mero schermo giuridico rispetto alla sostanza economica dell’operazione, collegata in modo inequivocabile all’attività lavorativa. Il principio di fondo, riaffermato con forza in quella pronuncia, è che la sostanza economica prevale sulla forma giuridica: l’atto pubblico di donazione redatto da un notaio prova che le parti hanno chiamato quella dazione “donazione”, ma non impedisce all’Amministrazione di indagare sulla reale causa economica dell’arricchimento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, segue proprio questo tipo di controversie, dove la lettura tecnica dei flussi bancari e la qualificazione giuridica dell’atto devono procedere insieme per costruire una difesa coerente.
Un elemento che distingue i casi più gravi da quelli difendibili è la ripetitività e la proporzione dei versamenti rispetto al rapporto dichiarato tra le parti: una liberalità occasionale, per quanto significativa, motivata da un’occasione specifica e coerente con la relazione tra donante e beneficiario, ha un profilo di rischio molto diverso da una serie di versamenti ricorrenti, con cadenza mensile o comunque regolare, che nella sostanza economica somigliano più a una retribuzione periodica che a un gesto di liberalità occasionale. È proprio la regolarità temporale, insieme alla sproporzione dell’importo, l’elemento che gli Uffici e i giudici tributari osservano con maggiore attenzione per distinguere le due fattispecie.
Vale lo stesso se ho ricevuto i soldi tramite una raccolta fondi (crowdfunding) online?
Le raccolte fondi personali (per cure mediche, emergenze familiari, progetti) pongono una domanda ulteriore: chi dona tramite piattaforma non ha, quasi mai, un legame di parentela con il beneficiario. Questo significa che le franchigie più favorevoli (quelle previste tra coniugi, genitori e figli) non si applicano, e che il regime fiscale di riferimento è quello, meno favorevole, previsto per i “non parenti”: aliquota dell’8% senza alcuna franchigia, quando la somma superi le soglie di irrilevanza fiscale previste per le liberalità di modico valore. Va però ricordato che l’accertabilità resta comunque subordinata, per le liberalità informali, all’esistenza di una dichiarazione resa nell’ambito di un procedimento tributario: una raccolta fondi mai “confessata” al Fisco, per quanto pubblica sulla piattaforma, non genera da sola un obbligo impositivo automatico, salvo che le singole erogazioni superino le soglie che fanno scattare altri obblighi di tracciabilità e segnalazione.
Un elemento pratico da considerare riguarda la frammentazione tipica del crowdfunding: decine o centinaia di piccoli versamenti da persone diverse raramente superano, singolarmente, le soglie di rilevanza fiscale o antiriciclaggio, e ciascun donatore resta comunque un soggetto distinto ai fini del calcolo delle franchigie, che si applicano per singolo rapporto donante-beneficiario e non cumulativamente su tutta la raccolta. Il quadro cambia quando la raccolta è invece concentrata su pochi soggetti che versano somme rilevanti: in quel caso ciascun rapporto va valutato singolarmente, verificando se il donatore è un familiare (con franchigie più favorevoli) o un estraneo (aliquota piena senza franchigia).
E se la somma è stata versata tramite PayPal, Satispay o un altro wallet digitale?
Dal punto di vista fiscale non cambia nulla rispetto a un bonifico bancario tradizionale: quello che conta è la natura giuridica del trasferimento (liberalità, prestito, corrispettivo), non lo strumento tecnico utilizzato per eseguirlo. Cambia invece, in pratica, la facilità con cui la causale può essere documentata: molte app di pagamento consentono di allegare solo un messaggio breve, spesso insufficiente a chiarire la natura dell’operazione. Chi riceve somme rilevanti tramite wallet digitali dovrebbe sempre accompagnare il trasferimento con una comunicazione scritta più completa (anche una semplice email di conferma), proprio perché in caso di controllo sarà quella documentazione, e non la app in sé, a fare la differenza.
Un ulteriore aspetto pratico riguarda la frammentazione dei trasferimenti su più strumenti diversi: non è raro che una stessa liberalità venga eseguita in parte con bonifico bancario e in parte con più versamenti su un’app di pagamento, magari per restare sotto soglie di segnalazione percepite (erroneamente) come limiti di legalità. Va chiarito che non esiste, per le donazioni tra privati, alcuna soglia che renda l’operazione “invisibile” o esente da controllo: la frammentazione dei versamenti, se notata dall’Ufficio, viene anzi spesso letta come un indizio di consapevolezza dell’irregolarità, aggravando la posizione difensiva del contribuente invece di migliorarla. La strategia corretta non è nascondere l’entità del trasferimento, ma documentarne fin da subito la causale reale.
Le paure finali
Rischio di dover pagare tutto anche se in buona fede?
La buona fede, da sola, non basta a escludere il pagamento dell’imposta se il presupposto impositivo esiste effettivamente — ma incide molto sul fronte delle sanzioni. Se la liberalità è stata correttamente documentata e rientra nelle franchigie di legge, l’accertamento è semplicemente infondato e va impugnato per intero. Se invece la somma supera le franchigie ma la qualificazione come donazione non è in discussione, resta dovuta l’imposta (con le aliquote del 4%, 6% o 8% a seconda del grado di parentela), ma le sanzioni possono essere ridotte o escluse quando l’errore è scusabile e la collaborazione con l’Ufficio è stata tempestiva. È una distinzione che va valutata caso per caso, perché l’esito dipende dalla combinazione tra fondatezza della pretesa e comportamento tenuto durante il controllo.
Posso finire nei guai penalmente per una donazione online non dichiarata?
Nella grande maggioranza dei casi no: l’omesso versamento dell’imposta di donazione, di per sé, non integra un reato. I profili penali entrano in gioco in situazioni ben più circoscritte, tipicamente quando la donazione viene utilizzata come schermo per una sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte — per esempio quando un contribuente, dopo aver ricevuto un accertamento, dona o vende rapidamente i propri beni per renderli indisponibili ai creditori, incluso l’Erario — oppure quando dietro l’apparente liberalità si nasconde un vero e proprio compenso in nero, con le relative conseguenze in materia di imposte sui redditi. Una singola donazione genuina, anche di importo elevato, non genera di per sé responsabilità penale: il rischio nasce solo quando si sovrappongono elementi di frode o di occultamento reddituale.
Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, disciplinato dal D.Lgs. 74/2000, richiede infatti un elemento temporale e soggettivo preciso: la giurisprudenza ha chiarito che risponde di questo reato chi dona o vende beni dopo aver già ricevuto un avviso di accertamento, o comunque essendo consapevole di un debito tributario in via di formazione, con l’intento specifico di rendere inefficace la futura riscossione. Una donazione fatta anni prima che sorgesse qualunque contestazione fiscale, senza alcun collegamento temporale con un debito noto, resta estranea a questa fattispecie. Diverso è il discorso quando la “donazione” nasconde in realtà un compenso per prestazioni lavorative o professionali sistematicamente non fatturato: in quel caso il rischio non deriva dalla donazione in sé, ma dall’omessa dichiarazione dei redditi da lavoro, che può avere conseguenze anche di rilievo penale se supera le soglie di punibilità previste dalla legge.
E se non ho conservato nessuna prova della donazione?
È la situazione più delicata, ma non necessariamente senza vie d’uscita. In assenza di documentazione diretta, la difesa deve costruirsi su elementi indiziari coerenti tra loro: la storia dei rapporti economici con il donante, eventuali dichiarazioni rese da quest’ultimo (anche successive, se compatibili con i tempi processuali), la plausibilità economica dell’operazione rispetto al patrimonio del donante. La Cassazione ha chiarito, occupandosi di un caso analogo relativo a una compravendita che dissimulava una donazione, che non basta un singolo elemento isolato a proprio favore: serve un quadro probatorio completo, coerente e robusto, in cui ogni indizio rafforza l’altro. Ricostruire questo quadro a distanza di tempo è più difficile, ma è spesso l’unico modo per difendersi quando manca la prova documentale diretta.
In questi casi diventa determinante anche la strategia probatoria in senso stretto: testimonianze scritte di terzi che possano confermare l’occasione della liberalità (una laurea, un matrimonio, l’acquisto di un immobile), la coerenza tra l’importo ricevuto e la capacità economica documentabile del donante, ed eventualmente anche l’assenza di elementi di segno opposto, come richieste di restituzione mai avanzate dal donante negli anni successivi. Nessuno di questi elementi, da solo, sostituisce una prova documentale diretta, ma la loro combinazione può comunque orientare il giudizio quando la contestazione dell’Ufficio si fonda essa stessa su presunzioni, e non su prove dirette della natura reddituale della somma.
Quanto tempo ho davvero per difendermi una volta ricevuto l’avviso?
Il termine di legge per proporre ricorso è di 60 giorni dalla notifica dell’atto, ma il tempo utile per costruire una difesa efficace inizia molto prima, nella fase del contraddittorio preventivo, quando ancora esiste. Aspettare la notifica dell’avviso per iniziare a raccogliere documenti è quasi sempre la scelta peggiore: la ricostruzione di un quadro probatorio solido richiede tempo, soprattutto quando bisogna recuperare dichiarazioni da terzi (il donante, testimoni, familiari) o documentazione bancaria risalente. Chi riceve un questionario o un invito al contraddittorio dovrebbe attivarsi immediatamente, non aspettare l’atto successivo.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Volentieri. Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative con importi e date di fantasia, costruite per illustrare la logica del ragionamento fiscale — non casi realmente seguiti dallo Studio.
Simulazione 1 — Bonifico dai genitori, franchigia superata solo in parte. Ipotesi: i genitori di Elena bonificano alla figlia 340.750 € il 6 marzo per l’acquisto di un appartamento, con causale “aiuto acquisto prima casa”. L’Agenzia delle Entrate, dopo aver incrociato l’operazione con l’acquisto immobiliare successivo, notifica un avviso di liquidazione applicando l’aliquota del 4% sull’intero importo, per un totale di 13.630 €. Applicando correttamente la disciplina vigente, tra genitori e figli la franchigia è di 1.000.000 € per ciascun beneficiario: l’intero importo ricevuto da Elena rientra ampiamente nella franchigia e non genera alcuna imposta dovuta. L’avviso, in questo caso, è totalmente infondato e va impugnato integralmente, chiedendo l’annullamento per assenza del presupposto impositivo.
Simulazione 2 — Bonifico tra fratelli oltre franchigia, senza confessione. Ipotesi: Marco bonifica al fratello Luca 187.200 € il 14 settembre, senza alcuna scrittura né dichiarazione successiva a terzi. Tre anni dopo, nel corso di un accertamento bancario avviato per altri motivi su Marco, l’Ufficio individua il movimento e lo utilizza per notificare a Luca un avviso di liquidazione, applicando l’aliquota del 6% sull’intero importo. Qui la difesa si gioca su due piani distinti: primo, la franchigia tra fratelli è di 100.000 €, quindi l’imposta andrebbe calcolata solo sui restanti 87.200 € (5.232 €, non sull’intero importo); secondo, e più rilevante, se nessuna delle due parti ha reso una dichiarazione esplicita sull’esistenza della liberalità nell’ambito di un procedimento tributario, manca il presupposto stesso previsto dall’articolo 56-bis riformato per tassare una liberalità informale mai “confessata” — e l’intero avviso potrebbe essere contestato anche a monte, non solo nel calcolo.
Le due simulazioni mostrano bene perché la stessa identica situazione di fatto (un trasferimento di denaro tra familiari) possa portare a esiti completamente diversi: tutto dipende da come la somma è “emersa” agli occhi del Fisco e da quanto rigorosamente vengono applicate franchigie e presupposti di legge.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
C’è un elemento che quasi nessuno controlla prima di impugnare un avviso: se la donazione è davvero “emersa” nel modo previsto dalla legge, o se l’Ufficio l’ha semplicemente dedotta da un movimento bancario senza alcuna dichiarazione esplicita da parte di nessuno. È la distinzione più tecnica, ma anche la più potente, tra le fattispecie disciplinate dall’articolo 56-bis del Testo Unico Successioni e Donazioni.
Molti contribuenti, ricevuto un avviso, si concentrano subito sul calcolo dell’imposta — le franchigie, le aliquote, gli importi — senza chiedersi prima se esisteva un presupposto per accertare quella liberalità. Ma la Cassazione, con la sentenza n. 7442/2024, ha chiarito con nettezza che le donazioni informali e le donazioni indirette non risultanti da atti soggetti a registrazione non sono soggette a tassazione in assenza di una dichiarazione dell’interessato resa nell’ambito di un procedimento tributario. Se l’Ufficio ha ricostruito l’esistenza della liberalità solo dall’osservazione dei movimenti bancari, senza che nessuno l’abbia mai dichiarata in un contraddittorio o in un altro procedimento fiscale, l’intero impianto dell’accertamento può crollare ancora prima di arrivare a discutere di franchigie e aliquote. È un motivo di ricorso che va sempre verificato per primo, perché quando è fondato rende superfluo ogni altro argomento difensivo.
Ma i giudici cosa dicono?
La giurisprudenza degli ultimi anni ha ridisegnato profondamente la materia delle donazioni informali e indirette, con un percorso che merita di essere ricostruito nei suoi passaggi principali.
Il punto di svolta è la Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024: la Corte ha stabilito che le liberalità diverse dalle donazioni tipiche sono tassabili solo in due ipotesi tassative — quando risultano da atti soggetti a registrazione, oppure quando la loro esistenza emerge da una dichiarazione resa dall’interessato in un procedimento diretto all’accertamento di altri tributi. Fuori da questi due casi, non esiste presupposto impositivo. La pronuncia ha esplicitamente superato l’orientamento più estensivo della prassi amministrativa, in particolare la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E dell’11 agosto 2015.
Coerente con questa impostazione è la Cassazione n. 9780 del 12 aprile 2023, che aveva già anticipato il principio secondo cui le donazioni informali, per le quali non esiste un obbligo di registrazione, non presentano il presupposto per essere sottoposte a tassazione, salva la possibilità per il contribuente di registrarle volontariamente qualora convenga farlo.
Sul fronte dei termini, la Cassazione n. 18724 del 9 luglio 2024 ha chiarito che il termine di decadenza per l’accertamento delle liberalità indirette confessate decorre non dal momento in cui la liberalità è stata compiuta, ma da quello della dichiarazione resa al Fisco — un principio che riguarda direttamente chi, anni dopo un trasferimento informale, si trova a doverlo dichiarare in un altro procedimento tributario.
Ancora sul rapporto tra atto oneroso e liberalità indiretta, la Cassazione n. 11831 del 12 aprile 2022 aveva chiarito che, quando un atto oneroso e un arricchimento gratuito sono funzionalmente collegati, la liberalità indiretta si considera assorbita nell’atto principale e non va tassata separatamente — un principio richiamato anche dalla riforma del 2025 per escludere la doppia imposizione.
Sul piano della qualificazione sostanziale, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sentenza n. 560/04/2025 del 29 aprile 2025, ha affrontato il caso di somme ingenti qualificate formalmente come donazioni ma ricondotte dall’Ufficio a un rapporto di lavoro, confermando che la prevalenza della sostanza sulla forma consente all’Amministrazione di riqualificare l’operazione anche in presenza di un atto notarile, quando il quadro indiziario è solido.
Sul terreno dell’accertamento sintetico, due pronunce recenti hanno delineato la ripartizione dell’onere della prova: una prima ordinanza (Cass., Sez. 5, n. 34603/2024) ha ritenuto sufficiente e adeguata la prova di una donazione intra-familiare documentata da bonifico tracciabile, annullando l’accertamento; un’ordinanza successiva ha invece confermato un accertamento perché la sola dichiarazione della contribuente, priva di riscontri documentali rigorosi sull’origine dei fondi, non è stata ritenuta sufficiente dai giudici di merito. Le due decisioni, lette insieme, mostrano quanto conti la qualità della prova, non la sola esistenza del rapporto familiare.
Sul fronte della simulazione, la risalente ma tuttora citata Cassazione n. 12316 del 17 maggio 2017 ha stabilito che una donazione non può essere considerata simulata, e quindi elusiva, se il Fisco non fornisce elementi certi — nemmeno indiziari — che dimostrino una retrocessione del corrispettivo al donante: l’onere della prova della simulazione grava sull’Amministrazione, non sul contribuente. Un’ordinanza più recente sul tema della compravendita simulata a copertura di una donazione ha però precisato che, quando è il contribuente a voler dimostrare la simulazione a proprio favore, è tenuto a fornire un quadro probatorio completo e non un singolo elemento isolato.
Da ultimo, alcune pronunce di cornice completano il quadro. Le Sezioni Unite n. 1898 del 2025, in tema di azione revocatoria, hanno specificato quando un atto anteriore al credito possa comunque considerarsi frutto di dolosa preordinazione — un tema rilevante quando la donazione precede di poco l’insorgere di un debito fiscale. La Cassazione n. 2482 del 5 febbraio 2026 ha confermato come il divieto di doppio beneficio sull’agevolazione prima casa si applichi anche a un immobile ricevuto tramite donazione indiretta, chiudendo un contenzioso decennale e allineando la giurisprudenza alle posizioni dell’Agenzia. L’ordinanza n. 18252 del 4 luglio 2025, in tema di imposta di successione, ha invece affrontato la diversa ma collegata questione della corretta qualificazione degli eredi ai fini dell’imposta, confermando che un’errata dichiarazione della compagine ereditaria non esime dalla responsabilità solidale per il pagamento del tributo chi viene comunque individuato come erede in base al testamento. Infine, la Cassazione n. 9096 del 2025, occupandosi di un trust estero il cui disponente risultava anche beneficiario e gestore di fatto, ha applicato il principio dell’interposizione fittizia previsto dall’articolo 37, comma 3, del D.P.R. 600/1973, imputando i redditi al disponente e trattando il trust come schermo simulato — un precedente che assume rilievo crescente per chi utilizza strutture più sofisticate di quelle di un semplice bonifico per trasferire liberalità senza corretta qualificazione fiscale.
Cosa può fare lo Studio Monardo
E voi, concretamente, cosa fate quando un cliente riceve un accertamento su una donazione ricevuta online o comunque senza corretta qualificazione fiscale?
- Analizziamo l’atto notificato verificandone la motivazione, la base normativa richiamata e la corretta indicazione del presupposto impositivo alla luce dell’articolo 56-bis riformato.
- Verifichiamo se la liberalità risulta effettivamente “emersa” secondo i due presupposti tassativi indicati dalla Cassazione, distinguendo tra donazioni accertabili e donazioni prive di presupposto d’imposta.
- Ricostruiamo i flussi bancari e digitali — bonifici, wallet, causali — per individuare gli elementi che possono corroborare la natura liberale del trasferimento.
- Calcoliamo correttamente franchigie e aliquote applicabili in base al grado di parentela, verificando che l’Ufficio non abbia tassato importi già coperti da franchigia.
- Predisponiamo la documentazione difensiva da presentare in sede di contraddittorio preventivo, quando ancora possibile, per evitare la notifica dell’atto.
- Redigiamo il ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria competente, articolando i motivi di impugnazione sostanziali e procedurali.
- Valutiamo l’eventuale reclamo-mediazione, quando la controversia rientra nei limiti di valore previsti dalla legge.
- Coordiniamo l’aspetto bancario e quello tributario della difesa, grazie allo staff multidisciplinare che segue insieme i due profili.
- Seguiamo il contenzioso nei successivi gradi di giudizio, mantenendo la stessa impostazione difensiva dal primo grado fino alla Cassazione, se necessario.
- Valutiamo i profili di rischio ulteriori, quando la vicenda si intreccia con questioni di sovraindebitamento o di tutela del patrimonio familiare.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come quello delle donazioni ricevute senza corretta qualificazione fiscale, la competenza di coordinatore dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario è quella che pesa maggiormente: capire come un movimento bancario viene letto dal Fisco, e come tradurre quella lettura in una difesa tecnica sostenibile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, richiede che il profilo bancario e quello tributario procedano insieme fin dalla prima analisi del caso, non in compartimenti separati.
La continuità della strategia difensiva, dal primo confronto con l’Ufficio fino a un eventuale giudizio di Cassazione, è garantita dal fatto che lo stesso Avvocato segue la vicenda in ogni grado, senza passaggi di consegne che spesso indeboliscono le difese tecniche più articolate. Il lavoro si svolge inoltre con il supporto di uno staff composto da avvocati e commercialisti, che affiancano l’aspetto giuridico a quello contabile e fiscale nella stessa pratica.
In sintesi
Da queste domande emergono tre messaggi che vale la pena tenere a mente. Primo: la forma dell’atto non basta, ma nemmeno basta la sola presunzione del Fisco — ogni accertamento su una donazione va verificato alla luce dei presupposti tassativi fissati dalla legge e dalla Cassazione, prima ancora di discutere di importi. Secondo: la tracciabilità della causale, sempre, fa la differenza tra un controllo che si chiude in fretta e un contenzioso lungo anni, tanto per i bonifici bancari quanto per i trasferimenti tramite app di pagamento. Terzo: il tempo per difendersi comincia molto prima della notifica dell’atto, nella fase del contraddittorio, quando la documentazione si può ancora costruire con calma.
È proprio in questo intreccio tra lettura bancaria e qualificazione fiscale che lo Studio Monardo costruisce le proprie difese, grazie al coordinamento di uno staff multidisciplinare che segue la materia a livello nazionale.
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