Cosa succede dopo la notifica del decreto ingiuntivo? Guida completa

Introduzione

Il decreto ingiuntivo è uno strumento rapido attraverso il quale un creditore, munito di prova scritta, ottiene da un giudice un ordine di pagamento o di consegna nei confronti di un debitore. La sua apparente semplicità nasconde però insidie e rischi considerevoli per chi lo riceve: l’ingiunto dispone di termini perentori per reagire e, se rimane inattivo, il decreto diventa titolo esecutivo che può portare a pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e gravi ripercussioni patrimoniali. Comprendere cosa accade dopo la notifica è quindi essenziale per difendere i propri diritti e per evitare errori irreparabili.

Nella presente guida, aggiornata a dicembre 2025, analizziamo in modo pratico e giuridico‑divulgativo cosa succede dopo la notifica di un decreto ingiuntivo, quali sono i termini, i rimedi oppositori, le difese procedurali e sostanziali e le alternative stragiudiziali (come rottamazioni e piani di rientro). L’articolo si basa su fonti normative ufficiali (codice di procedura civile, D.Lgs., leggi, circolari) e giurisprudenza aggiornata (Corte di cassazione, Sezioni Unite, Corte costituzionale, sentenze di merito). Il punto di vista adottato è quello del debitore/contribuente, fornendo un’analisi operativa orientata alla ricerca di soluzioni concrete.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con esperienza pluriennale nel diritto civile, bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera a livello nazionale per assistere privati, professionisti e imprese nella gestione di debiti bancari e fiscali. Tra le sue qualifiche:

  • Cassazionista: patrocinante in Cassazione, quindi abilitato ad assistere i clienti anche davanti alla Suprema Corte.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della Legge 3/2012, con esperienza nella redazione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione.
  • Professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC): collabora con un OCC per assistere i debitori nell’accesso alle procedure di composizione.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, in grado di accompagnare le imprese nella negoziazione assistita con i creditori.

Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo team sono in grado di:

  • Analizzare l’atto notificato (decreto ingiuntivo, atto di precetto, pignoramento) e individuare eventuali vizi di forma e di merito.
  • Proporre ricorsi in opposizione e domande riconvenzionali, individuando le eccezioni procedurali (irregolarità della notifica, incompetenza territoriale, carenza di prova) e le difese sostanziali (prescrizione, usura, interessi anatocistici, clausole abusive).
  • Richiedere sospensioni della provvisoria esecuzione e attivare misure cautelari per evitare blocchi immediati dei beni.
  • Concludere trattative stragiudiziali con i creditori per rinegoziare il debito o ottenere sconti tramite saldo e stralcio.
  • Predisporre piani di rientro e accordi di ristrutturazione nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento, negoziazione assistita e definizione agevolata.
  • Assistere nelle procedure giudiziali e stragiudiziali relative a pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e cartelle esattoriali.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

La disciplina del decreto ingiuntivo si trova principalmente nel codice di procedura civile (artt. 633 – 656 c.p.c.). Le norme definiscono requisiti, tempi, modalità di notifica e rimedi oppositori. In questa sezione vengono descritti i principali articoli e le sentenze più significative che hanno inciso sull’interpretazione del procedimento monitorio.

Requisiti per ottenere il decreto (art. 633 c.p.c. e art. 634 c.p.c.)

  • Art. 633 c.p.c.: il giudice può emettere un decreto ingiuntivo se il creditore prova il proprio diritto con certa e liquida prova scritta; la norma indica le diverse ipotesi (crediti pecuniari, consegna di cose fungibili, onorari professionali, retribuzioni) .
  • Art. 634 c.p.c.: specifica quali sono le prove scritte idonee: scrittura privata riconosciuta o non contestata, cambiali, assegni, estratti autentici delle scritture contabili, nonché le quietanze e altri documenti che abbiano forza probatoria. La prova può anche essere costituita da estratti autentici delle scritture contabili del creditore, purché conformi ai requisiti di legge.

Emissione del decreto e termini di opposizione (art. 641 – 642 c.p.c.)

  • Emissione e contenuto (art. 641 c.p.c.): quando sussistono i requisiti, il giudice emette il decreto entro trenta giorni, ordina al debitore di pagare o consegnare entro 40 giorni e lo avverte che può proporre opposizione nello stesso termine . Se il debitore risiede all’estero, il termine può essere ridotto a 10 giorni o aumentato fino a 60 giorni .
  • Esecuzione provvisoria (artt. 642 – 648 c.p.c.): se il credito è fondato su cambiale, assegno, atto notarile o vi è pericolo nel ritardo, il giudice può autorizzare l’esecuzione provvisoria senza attendere la scadenza del termine ; su richiesta del debitore, l’esecuzione può essere sospesa per gravi motivi (art. 649 c.p.c.) . Anche in pendenza di opposizione il giudice può concedere l’esecuzione per somme non contestate .
  • Effetti della mancata opposizione (art. 647 c.p.c.): se il debitore non propone opposizione o non si presenta alla prima udienza, su richiesta del creditore il giudice dichiara il decreto esecutivo. Se c’è il dubbio che l’ingiunto non abbia ricevuto valida notifica, il giudice deve disporre la rinnovazione della notifica . Da quel momento l’opposizione non è più ammessa salvo i casi di art. 650 c.p.c.
  • Opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.): l’ingiunto può proporre opposizione oltre il termine se dimostra di non aver potuto proporla tempestivamente per irregolarità della notifica o per forza maggiore; l’opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto esecutivo . Secondo la Cassazione a Sezioni Unite 9479/2023, quando il giudice non verifica d’ufficio l’eventuale abusività delle clausole contrattuali ai sensi del diritto UE, al consumatore deve essere consentita una opposizione tardiva con applicazione del termine lungo di quaranta giorni .

Principali arresti giurisprudenziali recenti

  • Decorrenza del termine di opposizione: la Cassazione, sez. II, con sentenza n. 19814/2025 ha stabilito che, in caso di notifica nulla del decreto, se il creditore rinnova validamente la notifica, il termine di quaranta giorni per l’opposizione decorre dalla seconda notifica .
  • Domande alternative dell’opposto: con la sentenza Sezioni Unite n. 26727/2024, la Corte ha affermato che nel giudizio di opposizione il creditore opposto può formulare domande alternative rispetto a quella monitoria, purché fondate sul medesimo interesse perseguito con la domanda originaria; tali domande vanno proposte al più tardi con la prima memoria ex art. 183, sesto comma . Questa pronuncia chiarisce i limiti dello jus variandi dell’opposto.
  • Controllo delle clausole abusive e opposizione tardiva: la Cassazione, sezioni unite, n. 9479/2023, in attuazione degli orientamenti della Corte di giustizia UE, ha sancito che il giudice deve verificare d’ufficio la presenza di clausole abusive nei contratti con i consumatori e che l’ingiunto deve essere informato di poter dedurre l’abusività soltanto con l’opposizione; in mancanza di tale avvertimento, il consumatore può proporre opposizione tardiva entro quaranta giorni .
  • Nullità/inidoneità della notifica dell’atto di opposizione: l’ordinanza n. 24329/2024 ha precisato che la notifica dell’opposizione presso il domicilio dei procuratori costituiti del creditore, pur priva della menzione della loro qualità, è nulla e non inesistente e dunque sanabile mediante costituzione in giudizio del destinatario o rinnovazione della notifica .
  • Onere della prova: il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 664/2024, ha ricordato che, nel giudizio di opposizione, il creditore opposto ha l’onere di provare l’esistenza della fonte del proprio credito, mentre il debitore deve provare l’estinzione (pagamento, prescrizione, nullità) .
  • Produzione degli estratti conto: l’ordinanza Cass. n. 11232/2025 ha affermato che la mancata produzione integrale degli estratti conto non comporta necessariamente la revoca del decreto; il giudice può utilizzare anche altre prove (contabili delle singole operazioni, scritture contabili e condotta processuale delle parti) per accertare il saldo .

Oltre a queste pronunce, molte altre sentenze di merito (Tribunali e Corti d’Appello) contribuiscono ad arricchire la disciplina, ma qui ci concentriamo sugli arresti più rilevanti per il debitore.

Procedura passo‑passo dopo la notifica del decreto ingiuntivo

Ricevere un decreto ingiuntivo richiede una reazione rapida e consapevole. Ecco le principali fasi che l’ingiunto deve conoscere e le azioni da intraprendere per tutelarsi.

1. Verifica della regolarità della notifica

La prima cosa da fare è controllare che la notifica del decreto sia avvenuta correttamente. In particolare, occorre verificare:

  • Soggetto notificatore: la notifica deve essere effettuata dall’ufficiale giudiziario o tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le regole della legge n. 53/1994.
  • Luogo di notifica: deve avvenire presso la residenza, domicilio o sede legale dell’ingiunto oppure presso il procuratore costituito. La notifica al difensore dev’essere chiara e deve indicare la sua qualità; se manca l’indicazione, l’atto è nullo ma non inesistente , quindi è sanabile se il destinatario si costituisce.
  • Contenuto: il decreto deve contenere l’indicazione del giudice, del creditore, dell’importo o delle cose dovute, l’avvertimento del termine per proporre opposizione e dell’effetto esecutivo in difetto di contestazione .
  • Prova della notifica: conservare la relata dell’ufficiale giudiziario o la ricevuta PEC per eventuali eccezioni.

Se la notifica è inesistente (eseguita in un luogo o a persona del tutto estranea), il termine per proporre opposizione non inizia a decorrere. Se è nulla (vizio sanabile), il termine decorre ma il giudice può ordinare la rinnovazione; l’ingiunto può far valere la nullità nelle difese. La Cassazione (sentenza 19814/2025) ha chiarito che, quando la prima notifica è nulla e il creditore rinnova la notifica, il termine per l’opposizione decorre dalla seconda notifica .

2. Calcolo del termine di opposizione

L’ingiunto dispone di 40 giorni dalla notifica per proporre opposizione (art. 641 c.p.c.), salvo che il termine sia ridotto a 10 giorni (residenti nell’Unione Europea) o aumentato fino a 60 giorni per i residenti fuori UE . Il termine è perentorio: la scadenza fa perdere il diritto di difendersi, salvo i casi di opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.).

Per il calcolo:

  1. Individua la data di notifica (ricevimento dell’atto o deposito presso l’ufficio postale). Se la notifica avviene via PEC, fa fede la ricevuta di avvenuta consegna. In caso di notifica in mani proprie o tramite posta, verificare la data apposta dall’ufficiale giudiziario.
  2. Conteggia i giorni considerando che il termine decorre dal giorno successivo alla notifica e si calcola secondo gli artt. 155 – 156 c.p.c. I termini che scadono di sabato o in giorni festivi sono prorogati al primo giorno non festivo.
  3. Verifica eventuali sospensioni feriali: tra il 1° agosto e il 31 agosto i termini processuali sono sospesi di diritto; tuttavia, nel procedimento monitorio la sospensione è applicabile solo all’opposizione e non all’emissione del decreto.

3. Valutazione delle difese e predisposizione dell’opposizione

L’opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione che annulla e sostituisce il procedimento monitorio. Nell’opposizione il debitore può far valere tutte le eccezioni di merito e procedurali, nonché proporre domande riconvenzionali.

Le principali difese da considerare:

  1. Incompetenza per territorio o materia: contestare la competenza del giudice che ha emesso il decreto se non corrisponde ai criteri dell’art. 637 c.p.c. (luogo dell’adempimento, domicilio del debitore ecc.). L’eccezione deve essere proposta nella comparsa di risposta a pena di decadenza.
  2. Difetti di legittimazione: eccepire che l’istante non è titolare del credito (ad esempio cessione non provata, mancata prova della procura). Il Tribunale di Trapani ha ribadito che spetta al creditore dimostrare la fonte del proprio diritto .
  3. Carenza di prova scritta: contestare la sufficienza delle prove addotte (contratti, fatture, estratti conto). Secondo la Cassazione n. 11232/2025, la mancata produzione integrale degli estratti conto non comporta automaticamente la revoca del decreto; tuttavia, tale carenza può rendere la prova insufficiente se non supportata da altre scritture .
  4. Nullità del contratto: far valere clausole nulle, costi indeterminati o tassi usurari. In tema di consumatori, la Cassazione SU 9479/2023 impone al giudice il controllo d’ufficio delle clausole abusive e consente opposizione tardiva se il consumatore non è stato adeguatamente avvisato .
  5. Prescrizione: eccepire la prescrizione quinquennale per crediti professionali o decennale per altri crediti. La prescrizione decorre dalla scadenza del debito e può essere interrotta da atti idonei (riconoscimento, diffida, ricorso per decreto). Ricordare che l’emissione del decreto non interrompe la prescrizione se è successivamente revocato.
  6. Compensazione: opporre il proprio controcredito, purché sia certo, liquido ed esigibile.
  7. Vizi di forma: contestare la mancanza di avvertimenti essenziali (es. mancanza dell’avvertimento della preclusione di eccepire clausole abusive) che possono rendere nullo il decreto.

L’opposizione si propone con atto di citazione davanti al giudice che ha emesso il decreto, depositato nel termine e notificato al creditore; deve contenere l’esposizione dei fatti, i motivi di opposizione, l’indicazione dei mezzi di prova e la richiesta di sospensione dell’esecuzione.

4. Richiesta di sospensione e provvisoria esecuzione

Durante il giudizio di opposizione, il decreto può essere eseguito in via provvisoria se:

  • è fondato su titoli come cambiali, assegni o atti notarili;
  • sussiste pericolo di grave pregiudizio per il creditore ;
  • il giudice ritiene infondata l’opposizione.

Tuttavia, l’ingiunto può chiedere la sospensione dell’esecuzione sia del decreto ingiuntivo (art. 649 c.p.c.) sia dell’eventuale provvisoria esecuzione concessa dal giudice dell’opposizione. Se sussistono gravi motivi, il giudice emette un’ordinanza che sospende l’esecuzione fino alla decisione definitiva. È consigliabile allegare documenti che dimostrino l’infondatezza della pretesa o il pregiudizio che deriverebbe dall’esecuzione.

5. Eventuale opposizione tardiva o revoca del decreto

Se l’ingiunto non è riuscito a proporre opposizione entro i termini, può ricorrere all’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., dimostrando di non aver avuto conoscenza tempestiva del decreto per irregolarità della notifica o forza maggiore . Deve essere proposta entro 10 giorni dal primo atto esecutivo; tuttavia, le Sezioni Unite n. 9479/2023 hanno riconosciuto che, in materia di clausole abusive, il termine si estende a 40 giorni .

Il decreto può essere revocato anche d’ufficio dal giudice se risultano vizi originari (ad esempio, difetto dei requisiti di legge, omessa notifica, mancanza di prova scritta). In tal caso, il decreto perde efficacia e non può più essere posto in esecuzione.

6. Omessa opposizione: esecutorietà e atti esecutivi

In mancanza di opposizione o in caso di sua inammissibilità, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di esecutorietà (art. 647 c.p.c.) . Da quel momento il decreto vale come titolo esecutivo e consente al creditore di avviare le procedure di esecuzione forzata: pignoramento mobiliare, immobiliare, presso terzi, fermo amministrativo, ipoteca. Se emergono vizi della notifica, il giudice può ordinare la rinnovazione; se viene dichiarato esecutivo, l’ingiunto potrà opporsi solo con l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.

Prima dell’avvio della fase esecutiva, viene notificato un atto di precetto, con il quale il creditore intima di adempiere entro dieci giorni. Il precetto è a sua volta impugnabile (opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi), ma se si contestano il credito o la notifica del decreto ingiuntivo occorre proporre opposizione a decreto ingiuntivo nel termine stabilito.

7. Conclusione del giudizio di opposizione

Il giudizio di opposizione sfocia in una sentenza che può:

  • Confermare il decreto ingiuntivo, condannando l’ingiunto a pagare le somme dovute e le spese legali;
  • Revocare o dichiarare nullo il decreto, rigettando la domanda monitoria; in tal caso, il decreto perde efficacia e l’ingiunto recupera quanto eventualmente già pagato;
  • Accogliere parzialmente l’opposizione, riducendo l’importo dovuto o dichiarando improcedibili alcune domande. In questo caso, il giudice può emettere una nuova condanna per la somma accertata.

La sentenza è appellabile nei termini ordinari (30 giorni dalla notifica, o 6 mesi dalla pubblicazione) e, successivamente, ricorribile in cassazione. Le novità introdotte dalle Sezioni Unite 26727/2024 consentono all’opposto di presentare domande alternative nel corso dell’opposizione, che il giudice dovrà esaminare .

Difese e strategie legali del debitore

Ogni decreto ingiuntivo presenta peculiarità diverse. Tuttavia, esistono strategie generali che il debitore può utilizzare per proteggersi. Ecco le principali:

1. Eccepire vizi di notifica e carenza di motivazione

La validità della notifica è un requisito essenziale. Se l’atto presenta vizi (notifica a soggetti estranei, mancanza di relata, errore nel domicilio, notificazione tramite posta ordinaria), l’ingiunto può:

  • richiedere la rinnovazione della notifica e sospendere il termine di opposizione;
  • eccepire la inesistenza o nullità della notificazione nelle prime difese. La Cassazione (ord. 24329/2024) ha chiarito che la notificazione priva dell’indicazione della qualità del difensore è nulla e non inesistente .

Inoltre, la motivazione del decreto deve essere sufficiente a permettere all’ingiunto di comprendere l’origine del credito e di predisporre la difesa. Se il decreto è privo dell’avvertimento sulle clausole abusive, la Cassazione 9479/2023 consente opposizione tardiva .

2. Verificare la prova del credito

Il decreto deve essere fondato su prova scritta certa. Il debitore può contestare la prova e richiedere che il creditore produca i documenti:

  • Se si tratta di fatture o estratti conto, verificare che siano stati correttamente formati e che riportino le sottoscrizioni necessarie. L’ordinanza n. 11232/2025 ammette l’utilizzo di altre prove contabili quando gli estratti conto non sono completi ; tuttavia, l’insufficienza probatoria può portare alla revoca del decreto.
  • In tema di contratti bancari, controllare la presenza di anatocismo, tassi usurari o clausole abusive: possono rendere nullo il titolo.
  • Quando il credito deriva da finanziamenti o mutui, verificare la validità della cessione del credito (cessione pro solvendo/pro soluto) e l’idoneità della procura.

3. Opporre compensazione e riconvenzione

L’ingiunto può opporre il proprio controcredito per compensare il debito, purché certo, liquido ed esigibile. Inoltre, può presentare una domanda riconvenzionale (es. risarcimento danni per inadempimento, indennizzo ex art. 2041 c.c.) se basata sugli stessi fatti o su un rapporto strettamente connesso. La Cassazione 26727/2024 ha riconosciuto la possibilità per il creditore opposto di presentare domande alternative nella comparsa di risposta o nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, purché ispirate allo stesso interesse originario . Ciò apre alla reciprocità: anche il debitore può ampliare il thema decidendum se risponde alle difese del creditore.

4. Sollevare eccezioni relative alla prescrizione e alla decadenza

Molti crediti sono soggetti a prescrizione quinquennale (professionisti, canoni di locazione, forniture) o decennale (prestazioni di servizi bancari, mutui). Occorre verificare la data di insorgenza del credito e gli atti interruttivi. Se la prescrizione è maturata, l’opposizione sarà accolta. Anche le cause di decadenza (es. mancato rispetto di termini contrattuali) devono essere sollevate per ridurre o estinguere il debito.

5. Domandare la sospensione della provvisoria esecuzione

Se il decreto è munito di esecuzione provvisoria (per titoli cambiari o per ragioni di urgenza), il debitore può chiedere al giudice dell’opposizione la sospensione ai sensi dell’art. 649 c.p.c., allegando gravi motivi . L’esito positivo consente di evitare pignoramenti immediati e offre il tempo necessario per preparare la difesa o negoziare un accordo.

6. Valutare soluzioni stragiudiziali con il creditore

Spesso è possibile risolvere la questione al di fuori del processo, mediante accordi transattivi che prevedono sconti, dilazioni o saldi e stralci. Tali accordi possono essere formalizzati durante l’opposizione (transazione giudiziale) o prima della sua instaurazione. L’assistenza di professionisti esperti consente di valutare l’effettiva convenienza e di evitare rinunce eccessive.

Strumenti alternativi al contenzioso: rottamazioni, rateazioni e procedure di sovraindebitamento

Per i debiti fiscali e tributari, oltre all’opposizione al decreto ingiuntivo, esistono strumenti che permettono di ridurre importi, dilazionare il pagamento o addirittura ottenere l’esdebitazione. Di seguito una panoramica aggiornata al dicembre 2025.

Rottamazione‑quater (definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 15/2025)

La rottamazione‑quater consente di pagare le cartelle esattoriali senza sanzioni né interessi di mora. Per chi ha aderito, la scadenza della rata del 30 novembre 2025 può essere saldata entro il 9 dicembre 2025 grazie ai cinque giorni di tolleranza; i pagamenti effettuati entro tale data sono considerati tempestivi . La mancata corresponsione anche di una sola rata determina la decadenza dal beneficio e comporta il ripristino di sanzioni e interessi .

Gli avvisi pubblicati dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (accessibili tramite area riservata) prevedono che chi ha piani con oltre dieci rate possa scaricare i nuovi moduli di pagamento tramite il servizio “ContiTu” . In caso di decadenza, è comunque possibile richiedere la rateizzazione ordinaria ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973.

Rateizzazioni delle cartelle esattoriali

Quando non si è aderito alla rottamazione o si decade dal piano, è possibile richiedere una rateizzazione ordinaria delle cartelle fino a 72 rate (o 120 rate in casi di comprovata difficoltà) presso l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Il contribuente deve dimostrare la propria situazione economica; il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, comporta la decadenza. La rateizzazione sospende l’avvio di nuove azioni esecutive ma non annulla eventuali ipoteche o fermi già iscritti.

Saldo e stralcio e definizioni transattive

Nel corso degli anni il legislatore ha introdotto varie definizioni agevolate (rottamazione bis, ter, quater, saldo e stralcio). Il saldo e stralcio previsto per i contribuenti in grave difficoltà economica consente di pagare una percentuale del debito (variabile dal 10 al 35 %) a seconda dell’ISEE. Anche se non aperta nel 2025, la possibilità di una nuova edizione (rottamazione quinquies) è in discussione . È dunque importante seguire le novità legislative per cogliere eventuali opportunità.

Procedure di sovraindebitamento e codice della crisi d’impresa

La Legge 3/2012 (“legge anti‑suicidi”) e il D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) consentono ai soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, ditte individuali, start‑up) di accedere a procedure di composizione della crisi. Le procedure principali sono:

  1. Accordo di composizione della crisi: si tratta di un accordo con i creditori, omologato dal tribunale, che prevede il pagamento parziale dei debiti in base alla capacità del debitore. Richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori ammessi al voto.
  2. Piano del consumatore: riservato ai consumatori, non necessita di voto dei creditori; viene valutato dal giudice che verifica la meritevolezza e la fattibilità. Può prevedere la ristrutturazione del debito e l’esdebitazione finale.
  3. Liquidazione controllata del patrimonio: il debitore mette a disposizione i beni per soddisfare i creditori. Al termine, ottiene l’esdebitazione.

L’accesso alle procedure richiede l’assistenza di un Organismo di composizione della crisi (OCC). Il Ministero della Giustizia tiene un registro degli OCC ai sensi del D.M. 202/2014 e della Legge 3/2012. Nelle procedure di composizione, l’OCC assiste il debitore nella predisposizione della proposta e nella gestione delle trattative . L’Avv. Monardo, come gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può guidare il debitore in queste procedure.

Negoziazione assistita e composizione negoziata della crisi d’impresa

Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, uno strumento di allerta e di risanamento. Prevede la nomina di un esperto negoziatore (che può essere l’Avv. Monardo) per facilitare il dialogo tra l’impresa e i creditori, elaborando soluzioni di ristrutturazione. Se il negoziato va a buon fine, le parti possono raggiungere un accordo di ristrutturazione con effetti esdebitativi. In presenza di un decreto ingiuntivo, l’azienda può chiedere la sospensione delle azioni esecutive e il giudice della crisi potrà autorizzare l’uso degli incassi per proseguire l’attività.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare il decreto: non reagire porta alla dichiarazione di esecutorietà e all’avvio di pignoramenti. Occorre attivarsi immediatamente.
  2. Trascurare la verifica della notifica: spesso la notifica presenta vizi che consentono di far valere l’opposizione tardiva o la nullità. Verificare sempre il luogo, la data, la persona destinataria e i contenuti.
  3. Non raccogliere la documentazione: è fondamentale reperire contratti, quietanze, estratti conto, corrispondenza. La mancanza di prove può rendere difficile contestare la pretesa.
  4. Non chiedere la sospensione: se il decreto è provvisoriamente esecutivo, la sospensione può evitare gravi pregiudizi. Allegare motivi gravi e documentati.
  5. Proporre opposizione senza assistenza legale: il giudizio di opposizione è complesso; errori nella forma o nelle eccezioni possono pregiudicare la difesa. È consigliabile affidarsi ad avvocati specializzati.
  6. Ignorare le alternative stragiudiziali: spesso un accordo o una definizione agevolata sono più convenienti rispetto a un lungo contenzioso. Valutare rottamazioni, rateazioni e piani del consumatore.
  7. Confondere opposizione a decreto ingiuntivo con opposizione al precetto: sono due rimedi distinti; contestare il decreto richiede l’opposizione ex art. 645 c.p.c. mentre contestare l’esecuzione richiede l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Norme principali del procedimento monitorio

ArticoloContenuto essenzialeImplicazioni per il debitore
Art. 633 c.p.c.Condizioni per ottenere il decreto ingiuntivo: credito certo, liquido ed esigibile provato da scritturaIl creditore deve esibire prova scritta; l’ingiunto può contestare l’idoneità della prova
Art. 641 c.p.c.Emissione del decreto e termine di opposizione (40 giorni; 10/60 giorni per residenti all’estero)L’ingiunto deve rispettare il termine perentorio; deve verificare gli avvertimenti nel decreto
Art. 642 – 648 c.p.c.Esecuzione provvisoria del decreto; obbligo di provare il titolo; possibilità di sospensioneSe il decreto è provvisoriamente esecutivo, l’ingiunto può chiedere la sospensione per gravi motivi
Art. 647 c.p.c.Esecutorietà per mancata opposizione: il giudice dichiara esecutivo il decreto dopo la scadenza del termineSe non si propone opposizione, il decreto diventa titolo esecutivo; attenzione al precetto
Art. 650 c.p.c.Opposizione tardiva per irregolarità della notifica o forza maggiorePossibile entro 10 giorni dal primo atto esecutivo (40 giorni per clausole abusive)

Tabella 2 – Termini principali

EventoTerminiNote
Notifica del decretoDecorrenza dal giorno successivoVerificare eventuale nullità; il termine non decorre in caso di inesistenza della notifica
Opposizione a decreto ingiuntivo40 giorni (o termine ridotto o aumentato)Atto di citazione con comparizione a 45 giorni; depositare copia del decreto
Opposizione tardiva10 giorni dal primo atto esecutivoEsteso a 40 giorni in caso di clausole abusive non avvertite
Richiesta di sospensioneIn qualsiasi momento dopo la notifica dell’opposizioneOccorre dimostrare gravi motivi; il giudice decide con ordinanza
Esecutorietà del decretoDopo la scadenza del termine di opposizioneIl creditore può iniziare l’esecuzione forzata (precetto, pignoramento)
Rateizzazione cartelle/rottamazionePagamento entro 9 dicembre 2025 per la rata del 30 novembre 2025Mancato pagamento comporta decadenza dal piano e ripresa dell’esecuzione

Tabella 3 – Strumenti difensivi e rimedi alternativi

StrumentoDescrizioneVantaggi
Opposizione a decreto ingiuntivoAtto di citazione per contestare la pretesa e far valere eccezioni procedurali e sostanzialiAnnulla la procedura monitoria e permette un giudizio ordinario; consente sospensione dell’esecuzione
Opposizione tardivaRicorso oltre il termine per irregolarità della notifica o forza maggioreRecupera la possibilità di difesa; essenziale per chi scopre tardi il decreto
Opposizione a precetto/esecuzioneAzione per contestare la regolarità dell’atto di precetto o la legittimità dell’esecuzioneBlocca o limita l’azione esecutiva se vengono rilevati vizi
Accordo transattivo/saldo e stralcioIntesa con il creditore per ridurre l’importo e definire il debitoEvita il contenzioso, riduce costi e tempi
Rottamazione e rateizzazione cartellePagamento agevolato di cartelle fiscali con eliminazione di sanzioni e interessiPermette di dilazionare il debito e sospende nuove azioni esecutive
Piano del consumatore/accordo di composizioneProcedura ex Legge 3/2012 o D.Lgs. 14/2019 con l’assistenza di un OCCPuò ridurre notevolmente il debito e portare all’esdebitazione
Composizione negoziata della crisi d’impresaProcedura introdotta dal D.L. 118/2021 con l’assistenza di un esperto negoziatoreConsente all’impresa di ristrutturare il debito evitando il fallimento

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cosa succede se non faccio opposizione entro 40 giorni?

Se non proponi opposizione entro il termine, il decreto diventa esecutivo. Il creditore potrà notificare l’atto di precetto e avviare il pignoramento. Potrai contestare solo vizi dell’esecuzione ma non più il merito del credito, salvo l’opposizione tardiva se la notifica era irregolare .

  1. Posso proporre opposizione anche se ho iniziato a pagare?

Sì, il pagamento parziale non preclude l’opposizione. Potresti aver pagato per evitare l’esecuzione e conservare la possibilità di contestare la somma eccedente. Tuttavia, dovrai indicare nel ricorso che il pagamento è stato fatto con riserva.

  1. Come posso sapere se la notifica è nulla o inesistente?

Una notifica è inesistente quando manca del tutto l’attività di consegna o è effettuata a persona o luogo completamente estranei. È nulla se è stata eseguita in luogo errato ma con possibile collegamento al destinatario, come chiarito dall’ordinanza 24329/2024 . L’esistenza di un collegamento rende la notifica sanabile.

  1. Il decreto ingiuntivo può essere emesso anche senza prova scritta?

No, il decreto richiede sempre una prova scritta del credito. Tuttavia, la Cassazione ammette anche prove indirette come estratti conto parziali accompagnati da altre evidenze . Se il credito non è sufficientemente provato, l’opposizione potrà portare alla revoca.

  1. Cosa succede se il giudice concede l’esecuzione provvisoria?

Il creditore può procedere al pignoramento anche prima della conclusione dell’opposizione. Per evitare ciò puoi chiedere la sospensione ai sensi dell’art. 649 c.p.c., dimostrando gravi motivi . In assenza di sospensione, potrai comunque contestare la regolarità dell’esecuzione.

  1. Posso oppormi se il decreto riguarda spese condominiali?

Sì, le spese condominiali sono soggette alla procedura monitoria. Puoi contestare l’ammontare, l’approvazione della delibera o la legittimazione dell’amministratore. È importante verificare la prova scritta (verbale assembleare, ripartizione spese) e la notifica.

  1. È possibile chiedere una riduzione dell’importo?

Nel giudizio di opposizione puoi contestare l’importo e chiedere la riduzione se ritieni che vi siano somme indebite, interessi illegittimi o costi non dovuti. Il giudice valuterà le prove. In alternativa puoi proporre un accordo transattivo con il creditore.

  1. Se il mio creditore cede il credito, cosa cambia?

Il nuovo cessionario dovrà dimostrare la cessione mediante atto scritto. Puoi opporre tutte le eccezioni che avresti potuto sollevare nei confronti del creditore originario (art. 1263 c.c.). L’opposizione rimane valida, ma occorrerà notificare l’atto anche al cessionario.

  1. Posso chiedere di rateizzare il debito durante l’opposizione?

Sì, puoi formulare una proposta di rateizzazione al creditore; se accettata, può essere omologata dal giudice come transazione. Per i debiti fiscali, puoi usufruire della rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973 anche dopo la notifica del decreto, ma prima dell’avvio dell’esecuzione.

  1. In cosa consiste l’opposizione tardiva?

È il rimedio previsto dall’art. 650 c.p.c. per chi non ha potuto proporre opposizione nei termini per causa a sé non imputabile (notifica irregolare o forza maggiore). Va proposta entro dieci giorni dal primo atto esecutivo , salvo l’estensione a quaranta giorni per i consumatori in presenza di clausole abusive .

  1. Che differenza c’è tra decreto ingiuntivo e ingiunzione fiscale?

Il decreto ingiuntivo è emesso da un giudice ordinario su richiesta di un creditore privato o pubblico. L’ingiunzione fiscale è un ordine di pagamento emesso da un ente pubblico (comune, regione) per tributi locali. I termini e le procedure di opposizione sono diversi e si svolgono nel contenzioso tributario.

  1. È possibile opporsi solo a parte dell’importo?

Sì, puoi proporre un’opposizione parziale contestando solo alcune voci della richiesta (interessi, spese, parte del capitale). Il giudice può revocare in parte il decreto e mantenerne efficaci le somme non contestate, concedendo l’esecuzione provvisoria limitatamente a queste .

  1. Se l’opposizione viene rigettata, cosa posso fare?

Puoi proporre appello contro la sentenza nei termini di legge (30 giorni dalla notifica). In appello puoi far valere errori di diritto e di fatto. Successivamente, è possibile ricorrere in cassazione per motivi di legittimità.

  1. Cosa succede se durante l’opposizione il creditore presenta una domanda alternativa?

La Cassazione (Sez. Un. 26727/2024) ha stabilito che il creditore può presentare domande alternative (es. indennizzo per arricchimento senza causa) che abbiano lo stesso interesse della domanda monitoria . Il giudice dovrà esaminarle e potrà accoglierle in sostituzione della domanda originaria.

  1. Posso chiedere la chiusura anticipata del giudizio con accordo transattivo?

Sì, le parti possono presentare un accordo al giudice che, se conforme all’ordine pubblico, lo omologa e dichiara cessata la materia del contendere. In tal caso, le spese possono essere ripartite secondo l’accordo.

  1. Se ho ricevuto più decreti per lo stesso credito, cosa devo fare?

Il creditore non può ottenere più decreti per il medesimo credito. Se accade, puoi chiedere la revoca di quelli successivi e sollevare l’eccezione di litispendenza. In caso di due notifiche perché la prima era nulla, il termine di opposizione decorre dalla seconda notifica .

  1. Qual è la differenza tra l’eccezione di prescrizione e la contestazione del saldo?

L’eccezione di prescrizione mira a estinguere il diritto del creditore per decorso del tempo. La contestazione del saldo, invece, riguarda la quantificazione del debito (interessi non dovuti, spese illegittime). Entrambe vanno sollevate nell’opposizione; la prescrizione deve essere specifica e indicare i periodi prescritti.

  1. Posso essere pignorato se sto pagando le rate della rottamazione?

Finché sei in regola con le rate della rottamazione‑quater o della rateizzazione, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione non può iniziare nuove azioni esecutive. Se non paghi entro il 9 dicembre 2025 la rata di novembre, perdi i benefici e la Riscossione può riprendere gli atti esecutivi .

  1. Posso impugnare la decisione del giudice sulla sospensione?

L’ordinanza che sospende o nega la sospensione dell’esecuzione non è appellabile ma può essere impugnata con ricorso per cassazione in caso di violazione di legge (art. 111 Cost.). È tuttavia opportuno riproporre la richiesta in seguito se emergono nuovi elementi.

  1. Che cosa succede se il creditore si oppone alla mia opposizione tardiva?

Il giudice valuterà le ragioni dell’irregolarità della notifica o della forza maggiore. Se accoglie l’opposizione tardiva, la causa proseguirà nel merito come per l’opposizione ordinaria. In caso contrario, il decreto rimarrà esecutivo.

Simulazioni pratiche e numeriche

Esempio 1 – Contestazione di fatture professionali

Scenario: un professionista ottiene un decreto ingiuntivo per € 10.000 oltre IVA e accessori, allegando alcune fatture. L’ingiunto riceve la notifica il 10 gennaio 2025 e intende opporsi.

  1. Calcolo del termine: il termine di 40 giorni decorre dal 11 gennaio e scade il 20 febbraio 2025 (considerando la sospensione feriale se ricade nel periodo 1‑31 agosto). L’ingiunto deve depositare e notificare l’atto di citazione entro tale data.
  2. Strategia: l’ingiunto verifica che le fatture non sono state accettate e contesta la mancata prova del conferimento dell’incarico. Chiede la sospensione della provvisoria esecuzione e oppone la compensazione per un credito verso il professionista.
  3. Risultato: il giudice sospende l’esecuzione, rinvia l’istruttoria e, dopo aver escusso le parti, revoca parzialmente il decreto riconoscendo solo € 6.000. Le spese vengono compensate.

Esempio 2 – Decreto ingiuntivo bancario con estratti conto incompleti

Scenario: una banca ottiene un decreto ingiuntivo per € 30.000 a carico di un fideiussore. La documentazione allegata contiene solo gli estratti conto degli ultimi tre anni. Il debitore propone opposizione.

  • Difesa: invoca la carenza di prova e l’adozione del criterio del saldo zero (nessun saldo iniziale). Il giudice, applicando la Cass. 11232/2025, ritiene che la prova può essere integrata da altri documenti, quali le contabili delle singole operazioni e le scritture bancarie . La banca produce ulteriore documentazione.
  • Esito: il giudice ridetermina l’importo dovuto in € 25.000. Il debitore chiede la rateizzazione e conclude una transazione riducendo ulteriormente la somma a € 22.000 con pagamento in 24 rate.

Esempio 3 – Opposizione tardiva per notifica irregolare

Scenario: un artigiano riceve, a marzo 2025, un atto di precetto per € 15.000 riferito a un decreto ingiuntivo del 2023 mai ricevuto. Verificata l’assenza di notifica al suo indirizzo e la mancata consegna via PEC, propone opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c.

  • Termine: l’opposizione deve essere proposta entro dieci giorni dal precetto; l’atto viene notificato il 10 marzo e il ricorso è depositato il 15 marzo.
  • Vizi dedotti: inesistenza della notifica originale e prescrizione parziale del credito. Chiede la sospensione dell’esecuzione.
  • Esito: il giudice accoglie l’opposizione, revoca il decreto e ordina la prosecuzione nel merito. Dopo l’istruttoria, il credito viene ridotto a € 8.000 e il debitore aderisce alla rottamazione‑quater per definire la posizione fiscale.

Esempio 4 – Procedura di sovraindebitamento

Scenario: una famiglia con debiti per € 100.000 (mutuo, finanziamenti, cartelle fiscali) riceve più decreti ingiuntivi e teme il pignoramento della casa. Si rivolge all’OCC con l’assistenza dell’Avv. Monardo.

  • Analisi: viene valutata la situazione patrimoniale e reddituale. Si propone un piano del consumatore con pagamento di € 40.000 in cinque anni, assicurando ai creditori una percentuale superiore a quella ottenibile in ipotesi di liquidazione.
  • Procedura: l’OCC redige la relazione, il giudice approva il piano, sospende le esecuzioni e blocca i decreti ingiuntivi pendenti. I creditori non possono intraprendere altre azioni.
  • Esdebitazione: al termine dei pagamenti, la famiglia ottiene l’esdebitazione e i decreti ingiuntivi non sono più opponibili.

Sentenze recenti e autorevoli (aggiornate a dicembre 2025)

Di seguito si riportano le sentenze e ordinanze più recenti e significative, tratte da fonti ufficiali, che delineano l’evoluzione della giurisprudenza in materia di decreto ingiuntivo.

  • Cassazione, Sez. II, 17 luglio 2025, n. 19814Decorrenza del termine di opposizione: se la prima notifica è nulla e il decreto viene notificato nuovamente in modo valido, il termine per l’opposizione decorre dalla seconda notifica, non dalla prima .
  • Cassazione, Sezioni Unite, 15 ottobre 2024, n. 26727Domande alternative dell’opposto: nel giudizio di opposizione, il creditore opposto può formulare domande alternative alla pretesa monitoria, purché fondate sul medesimo interesse originario; tali domande devono essere proposte al più tardi con la prima memoria ex art. 183, sesto comma .
  • Cassazione, Sezioni Unite, 6 aprile 2023, n. 9479Controllo delle clausole abusive e opposizione tardiva: il giudice deve verificare d’ufficio l’eventuale abusività delle clausole nei contratti con i consumatori; se non avverte il debitore di poter impugnare solo tramite opposizione, questi può proporre opposizione tardiva entro 40 giorni .
  • Cassazione, ord. 10 settembre 2024, n. 24329Nullità della notifica dell’opposizione: la notifica dell’atto di opposizione presso il procuratore del creditore, priva dell’indicazione della sua qualità, è nulla e non inesistente, quindi sanabile tramite costituzione o rinnovazione .
  • Tribunale di Trapani, sent. 14 ottobre 2024, n. 664Onere della prova dell’opposto: nel giudizio di opposizione, il creditore opposto, pur essendo convenuto formale, ha l’onere di dimostrare l’esistenza della fonte del proprio credito; sul debitore ricade l’onere di provare l’estinzione .
  • Cassazione, ord. 29 aprile 2025, n. 11232Produzione degli estratti conto: la mancata produzione integrale degli estratti conto non comporta necessariamente la revoca del decreto; il giudice può utilizzare altre prove (contabili bancarie, risultanze contabili e condotta delle parti) per accertare il saldo .

Conclusione

Il procedimento monitorio e, più in particolare, il decreto ingiuntivo sono strumenti efficaci nelle mani del creditore ma possono generare gravi conseguenze per il debitore se non affrontati in modo tempestivo e adeguato. La normativa italiana, integrata dalle importanti pronunce della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, stabilisce regole precise sui requisiti del decreto, sui tempi di opposizione, sulla prova del credito e sulle possibilità di difesa e di sospensione. Le sentenze più recenti hanno affinato gli equilibri tra le parti: si pensi alla Cassazione 19814/2025 che individua la decorrenza del termine dalla seconda notifica, alle Sezioni Unite 26727/2024 che ammettono domande alternative dell’opposto, e alla Cassazione 9479/2023 che rafforza la tutela dei consumatori contro le clausole abusive .

Per il debitore è fondamentale agire tempestivamente: verificare la regolarità della notifica, calcolare correttamente i termini, raccogliere le prove e predisporre un’opposizione completa. Trascurare l’atto o adottare difese generiche può determinare la perdita irrimediabile dei propri diritti e l’avvio dell’esecuzione forzata. Allo stesso tempo, occorre conoscere e sfruttare gli strumenti alternativi messi a disposizione dall’ordinamento (rottamazioni, rateazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione) che consentono di ridurre o dilazionare il debito.

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