Che cos’è l’accertamento automatizzato e come difendersi

Introduzione

L’accertamento automatizzato e la successiva comunicazione di irregolarità – spesso definita avviso bonario – rappresentano uno degli strumenti più utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per recuperare le somme dichiarate e non versate o per correggere errori puramente contabili. Per il contribuente l’arrivo di un avviso bonario o di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato costituisce un momento critico: se non si reagisce entro i termini, la pretesa diventa definitiva e si rischiano cartelle esattoriali, fermi amministrativi, ipoteche o pignoramenti. Dal 2025, a seguito del decreto legislativo 108/2024, i termini per rispondere e le riduzioni delle sanzioni sono stati modificati: il tempo per pagare o chiarire passa da 30 a 60 giorni (90 giorni se la comunicazione è recapitata all’intermediario) e le sanzioni ridotte sono ulteriormente diminuite . La riforma fiscale, inoltre, ha introdotto il principio generalizzato del contraddittorio nell’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), prevedendo la necessità di un contraddittorio preventivo per la maggior parte degli atti tributari ma con importanti eccezioni per i controlli automatizzati e formali . Comprendere questo quadro normativo è fondamentale per scegliere la strategia difensiva più adeguata.

Questa guida, aggiornata a dicembre 2025, intende illustrare cosa sono l’accertamento automatizzato e l’avviso bonario, come funzionano le procedure, quali sono i diritti del contribuente, quali difese e strumenti di definizione agevolata si possono utilizzare e quali errori evitare. Il taglio è giuridico‑divulgativo, ma con un occhio alla pratica: al termine dell’articolo troverai tabelle riepilogative, esempi numerici e risposte alle domande più frequenti.

Perché questo tema è importante

  • Rischi concreti: un controllo automatizzato può trasformarsi in un’esecuzione forzata se non si agisce nei termini. Le somme richieste comprendono imposte, interessi e sanzioni che possono arrivare fino al 240 % dell’imposta dovuta per omissione della dichiarazione .
  • Errori frequenti: molti avvisi bonari derivano da semplici errori di calcolo, codici tributo sbagliati o crediti indicati ma non utilizzabili; altri scaturiscono da omessi o tardivi versamenti. Intervenire tempestivamente consente di correggere l’errore prima dell’iscrizione a ruolo .
  • Novità normative: dal 2025 i termini per fornire chiarimenti sono raddoppiati (60/90 giorni) e le sanzioni ridotte sono state ulteriormente abbassate; inoltre, il contraddittorio preventivo è divenuto regola salvo eccezioni per i controlli automatizzati .
  • Giurisprudenza oscillante: le sentenze più recenti hanno chiarito i limiti entro cui l’Agenzia può correggere le dichiarazioni con procedure automatizzate, quando è necessario il contraddittorio e quando la mancata comunicazione determina l’annullabilità della cartella .

Chi può aiutarti

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, coordina un team di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario e opera a livello nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Lo Studio Monardo offre consulenza su analisi degli atti, ricorsi, sospensioni e trattative con l’Agenzia delle Entrate, piani di rientro e procedure giudiziali o stragiudiziali per la gestione dei debiti.

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1. Fondamenti normativi dell’accertamento automatizzato

1.1 Norme principali

L’accertamento automatizzato è disciplinato principalmente da:

  • Articolo 36‑bis del DPR 29 settembre 1973 n. 600 – prevede la liquidazione delle imposte, contributi e premi in base alle dichiarazioni dei redditi. L’Agenzia verifica con procedure automatizzate la correttezza dei dati, delle deduzioni e delle detrazioni, calcola le imposte dovute e rimborsi spettanti e corregge gli errori di calcolo o riduce le detrazioni/crediti se la legge non le consente . In caso di scostamenti, l’Ufficio deve comunicare l’esito al contribuente, con l’indicazione delle somme dovute o rimborsabili, e concedergli 60 giorni (30 fino al 31 dicembre 2024) per fornire chiarimenti o pagare con sanzioni ridotte . La stessa norma stabilisce che la comunicazione mira a prevenire la ripetizione degli errori e a favorire l’esattezza del sistema .
  • Articolo 54‑bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 – disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA; riprende le regole dell’art. 36‑bis adeguandole all’imposta sul valore aggiunto . Anche qui l’Agenzia verifica errori di calcolo o versamenti omessi e comunica al contribuente lo scostamento con possibilità di spiegazioni o pagamento entro i termini .
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 462 – detta le regole sui pagamenti conseguenti agli esiti del controllo. L’art. 2 dispone che l’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente paga entro 30 giorni (60 dal 2025) dalla comunicazione; le sanzioni sono ridotte a un terzo della sanzione base . L’art. 3‑bis consente la rateizzazione fino a 8 rate trimestrali, aumentate a 20 con la legge di bilancio 2023 e confermate nel 2025; la prima rata deve essere versata entro 60 giorni (30 per tassazione separata o 90 se la comunicazione è telematica all’intermediario) .
  • Statuto del contribuente – art. 6, comma 5, L. 212/2000 – sancisce il diritto al contraddittorio: prima di iscrivere a ruolo tributi derivanti dalle dichiarazioni, quando esistono incertezze su aspetti rilevanti, l’Amministrazione deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti entro un termine non inferiore a 30 giorni; gli atti emessi in violazione sono annullabili . Nel 2024 il D.Lgs. 219/2023 ha introdotto l’art. 6‑bis, estendendo il contraddittorio a tutti gli atti impugnabili e riconoscendo 60 giorni per rispondere ma escludendo esplicitamente le liquidazioni automatizzate e i controlli formali .
  • D.Lgs. 108/2024 – in attuazione della legge delega n. 111/2023 (riforma fiscale), ha esteso da 30 a 60 giorni il termine per pagare o fornire chiarimenti sia nei controlli automatizzati che formali, elevando a 90 giorni se la comunicazione è recapitata all’intermediario . Ha inoltre sospeso i termini dal 1° agosto al 4 settembre e dal 1° dicembre al 31 dicembre e aumentato le rate della definizione agevolata fino a 20 .
  • D.Lgs. 87/2024 – riforma del sistema sanzionatorio: riduce la sanzione base per omesso o tardivo versamento dal 30 % al 25 % e, di conseguenza, le sanzioni dovute negli avvisi bonari (un terzo della base) scendono dal 10 % all’8,33 % per i controlli automatizzati e dal 20 % al 16,67 % per i controlli formali .

1.2 Finalità e funzionamento della procedura

L’accertamento automatizzato nasce per razionalizzare e semplificare la liquidazione delle imposte dichiarate, riducendo l’onere amministrativo e prevenendo evasioni palesi. La procedura si svolge in fasi standard:

  1. Acquisizione dei dati: il sistema informatico incrocia le dichiarazioni del contribuente con i versamenti (modelli F24), controllando la coerenza dei dati (imposte dovute, ritenute, crediti, deduzioni, detrazioni).
  2. Rilevazione delle difformità: eventuali errori aritmetici (somme errate, codici tributo sbagliati), omessi versamenti o crediti non spettanti sono individuati.
  3. Comunicazione di irregolarità: l’Agenzia invia la cosiddetta comunicazione degli esiti (avviso bonario) con l’indicazione dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni ridotte. Dal 2025 la comunicazione concede 60/90 giorni per pagare o fornire chiarimenti .
  4. Pagamento o richiesta di chiarimenti: il contribuente può aderire pagando con sanzioni ridotte, presentare memorie difensive o chiedere la correzione dell’errore; se le spiegazioni sono accolte l’avviso è annullato o rettificato.
  5. Iscrizione a ruolo: se il contribuente non paga né risponde entro i termini o se la risposta non è accolta, l’Agenzia iscrive a ruolo le somme dovute con sanzioni piene e notifica la cartella di pagamento.

Questa procedura è automatizzata perché basata su un algoritmo che elabora i dati senza valutazioni discrezionali; tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che quando il controllo implica interpretazioni o verifiche complesse il Fisco deve emettere un avviso di accertamento motivato e non può ricorrere al 36‑bis .

2. Giurisprudenza recente e limiti del controllo automatizzato

La giurisprudenza degli ultimi anni ha definito con maggiore precisione quando l’Agenzia delle Entrate può utilizzare il controllo automatizzato e quali sono i diritti del contribuente. Di seguito una rassegna delle pronunce più significative, aggiornata al 2025.

2.1 Errori meramente aritmetici o omessi versamenti

  • Cass., ord. n. 18078/2024 – La Suprema Corte ha affermato che quando il controllo automatizzato si limita a rilevare l’omesso versamento di somme dichiarate, l’invio dell’avviso bonario non è obbligatorio. L’avviso bonario è necessario solo quando il Fisco rettifica la dichiarazione per errori o incertezze; se il contribuente ha semplicemente omesso il pagamento di quanto dichiarato, la cartella è legittima anche senza comunicazione . Tuttavia, la Corte precisa che la mancata comunicazione non comporta la nullità della cartella ma può incidere sulla riduzione delle sanzioni .
  • Cass., sez. trib., sent. n. 6248/2024 – In un caso di invio irregolare dell’avviso bonario, la Corte ha confermato che la sanzione va ridotta dal 30 % ordinario al 10 % perché il contribuente non ha potuto beneficiare della riduzione legata al pagamento anticipato . La stessa pronuncia ha ribadito l’obbligo di comunicazione generalizzato previsto dall’art. 36‑bis, pur in assenza di sanzioni per l’inadempimento.
  • Cass., sent. n. 2953/2025 – La Corte ha stabilito che, se dal controllo automatizzato risulta un credito d’imposta inesistente ma non ancora utilizzato, l’Agenzia non può iscrivere a ruolo la somma a debito; deve piuttosto disconoscere il credito con apposito avviso e non attraverso la cartella . La cartella è legittima solo se il credito è stato effettivamente utilizzato in compensazione.
  • Cass., ord. n. 3244/2024 – Riportata dalla stampa di settore, la pronuncia sottolinea che il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo in presenza di incertezze sui dati; l’omesso invio dell’avviso bonario non rende nulla la cartella se il controllo riguarda errori aritmetici o omissioni di pagamento . Tuttavia, anche in assenza di invio la sanzione deve essere quella ridotta.
  • Cass., ord. n. 9759/2024 – La Corte ha annullato una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato che disconosceva un credito d’imposta poiché la questione implicava interpretazioni normative. Gli Ermellini hanno chiarito che la procedura del 36‑bis è applicabile solo per errori immediatamente rilevabili o omessi versamenti; quando il recupero richiede l’interpretazione di una norma o la valutazione dei presupposti, occorre un avviso di accertamento motivato .
  • Cass., sent. n. 8462/2024 – Riguardava la rettifica dell’aliquota Irpeg tramite procedura automatizzata. La Corte ha ribadito che l’Agenzia può utilizzare il 36‑bis solo per correggere dati numerici derivanti da regole normative certe; non può, invece, risolvere questioni giuridiche o procedere a valutazioni estimative .

2.2 Principio del contraddittorio e suoi limiti

  • Corte costituzionale, ord. n. 430/1988 – Ha affermato che la liquidazione ex art. 36‑bis deve avvenire tramite mero riscontro cartolare delle dichiarazioni in presenza di errori immediatamente rilevabili; non richiede istruttoria perché si limita a verificare dati già dichiarati .
  • Cass., Sez. Un., n. 17758/2016 – Fissa il principio secondo cui il controllo automatizzato può essere utilizzato solo per errori materiali e di calcolo, senza ricostruzioni sostanziali o valutazioni giuridiche; in caso contrario, occorre un avviso motivato .
  • Statuto del contribuente – art. 6‑bis – La generalizzazione del contraddittorio, introdotta dal D.Lgs. 219/2023, prevede che la quasi totalità degli atti impugnabili debba essere preceduta da un contraddittorio effettivo con il contribuente; tuttavia, sono esclusi i controlli automatizzati (36‑bis e 36‑ter), i controlli formali, gli atti di recupero crediti d’imposta e gli accertamenti parziali . Gli atti emessi senza contraddittorio sono annullabili su istanza del contribuente .
  • Cass., Sez. Un., sent. n. 24823/2015 – Pur precedente alle riforme, è frequentemente richiamata perché estende il contraddittorio agli accertamenti basati su presunzioni o valutazioni discrezionali. L’assenza di contraddittorio rende l’atto nullo.

2.3 Sanzioni e riduzioni

Il sistema sanzionatorio è stato profondamente modificato nel 2024. In sintesi:

  • Omesso versamento: la sanzione ordinaria passa dal 30 % al 25 % (D.Lgs. 87/2024). Negli avvisi bonari, che applicano un terzo della sanzione base, la sanzione si riduce dal 10 % (fino al 31 agosto 2024) all’8,33 % per i controlli automatizzati e dal 20 % al 16,67 % per i controlli formali .
  • Irregolarità nell’invio dell’avviso bonario: se l’Agenzia non invia o invia irregolarmente la comunicazione, la sanzione iscritta a ruolo deve essere ridotta al 10 % anziché al 30 % .
  • Saldo e stralcio: la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha previsto per persone fisiche in grave difficoltà economica la possibilità di estinguere i debiti pagando il 16/20/35 % dell’imposta al netto di sanzioni e interessi; per chi è in procedura di sovraindebitamento si paga solo il 10 % .

3. Procedura dopo la notifica dell’avviso bonario o della cartella da controllo automatizzato

3.1 Ricezione della comunicazione

La comunicazione di irregolarità viene recapitata via PEC o posta ordinaria al contribuente o all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione. Dal 2025 i termini sono:

Tipologia di avvisoTermine per pagare o fornire chiarimentiTermine se comunicazione inviata all’intermediarioSanzione ridotta
Controllo automatizzato (art. 36‑bis)60 giorni90 giorni8,33 % dell’imposta dovuta (un terzo del 25 %)
Controllo formale (art. 36‑ter)60 giorni90 giorni16,67 % (un terzo del 50 %)
Avviso per tassazione separata30 giorni90 giorni (se telematico all’intermediario)Sanzione propria
Comunicazioni per ritenute e addizionali60 giorni90 giornisecondo la fattispecie

Attenzione: i termini non decorrono dal 1° agosto al 4 settembre e dal 1° dicembre al 31 dicembre; gli avvisi non vengono spediti in questi periodi .

3.2 Verifica del contenuto dell’avviso

Alla ricezione della comunicazione bisogna:

  1. Verificare la data di notifica: il termine decorre dal giorno di ricezione PEC o dal quinto giorno successivo alla spedizione della raccomandata .
  2. Leggere attentamente il prospetto: l’avviso indica le somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni ridotte e spiega la motivazione (errore di calcolo, detrazione non spettante, credito inesistente ecc.) .
  3. Raccogliere documentazione: in caso di contestazione bisogna reperire le prove (versamenti F24, documenti giustificativi, ricevute) da allegare alla richiesta di chiarimenti .
  4. Identificare il tipo di controllo: determinare se si tratta di controllo automatizzato (errori aritmetici, omessi versamenti o crediti indicati e non utilizzabili) o formale (deduzioni e detrazioni non spettanti) .

3.3 Opzioni del contribuente

Una volta ricevuto l’avviso, il contribuente può scegliere tra tre alternative:

(a) Pagare con sanzioni ridotte

  • Pagamento in unica soluzione o rateale: il pagamento deve avvenire entro 60/90 giorni. Le sanzioni sono ridotte all’8,33 % o al 16,67 % a seconda del tipo di controllo .
  • Rateizzazione (art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997): è possibile suddividere l’importo fino a 8 rate trimestrali (20 rate per le definizioni agevolate post‑2023). La prima rata deve essere versata entro 60/90 giorni; le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre .
  • Lieve inadempimento: non si decade dalla rateizzazione se il pagamento è insufficiente fino al 3 % dell’importo (massimo €10 000) o se si paga con ritardo non superiore a 7 giorni (prima rata) .

(b) Presentare chiarimenti o istanza di autotutela

  • Istanza di autotutela: il contribuente può presentare, entro lo stesso termine di 60/90 giorni, una richiesta di annullamento o di rettifica allegando la documentazione probatoria. Se l’Agenzia riconosce l’errore, emette una nuova comunicazione con importi corretti .
  • Contraddittorio facoltativo: se l’avviso riguarda questioni interpretative o incertezze, è consigliabile chiedere un incontro con l’Ufficio per spiegare le ragioni e prevenire la successiva cartella.

(c) Non pagare né rispondere e aspettare la cartella

  • Se il contribuente ritiene l’avviso infondato, può decidere di attendere l’iscrizione a ruolo e impugnare direttamente la cartella di pagamento. La cartella è impugnabile entro 60 giorni dalla notifica davanti alla Corte di giustizia tributaria . Questo consente di differire il pagamento e di proporre difese più articolate, ma comporta l’applicazione delle sanzioni piene (25 % per gli omessi versamenti dal 2024).

3.4 Ricezione della cartella di pagamento

Se il contribuente non aderisce o se l’Agenzia non accoglie le osservazioni, le somme vengono iscritte a ruolo e la cartella di pagamento è notificata dall’Agenzia Entrate‑Riscossione. La cartella include imposta, interessi e sanzioni ordinarie; non sussistono più i benefici dell’avviso bonario. Per difendersi occorre:

  1. Verificare la regolarità della notifica.
  2. Controllare i termini di decadenza (generalmente 31 dicembre del terzo anno successivo per i tributi liquidati tramite controllo automatizzato).
  3. Esaminare la motivazione: se l’iscrizione a ruolo deriva da errori non meramente aritmetici, si può eccepire l’illegittimità del ricorso al 36‑bis e richiedere l’annullamento .
  4. Impugnare entro 60 giorni davanti alla Corte di giustizia tributaria; eventuali richieste di sospensione possono essere presentate per evitare l’avvio di procedure esecutive.

4. Difese e strategie legali

4.1 Contestare la legittimità della procedura automatizzata

Limiti oggettivi: il 36‑bis e il 54‑bis consentono di correggere solo errori aritmetici o omessi versamenti. Se l’Agenzia utilizza la procedura automatizzata per disconoscere crediti d’imposta, applicare aliquote differenti o risolvere questioni normative, la cartella è illegittima. Diverse sentenze hanno annullato cartelle di questo tipo .

Prova delle difformità: è fondamentale dimostrare che la pretesa deriva da interpretazioni o valutazioni e non da errori di calcolo. Ad esempio, se il Fisco modifica l’aliquota IRAP applicando un diverso inquadramento o disconosce un credito sulla base di circolari, occorre contestare l’uso della procedura automatizzata .

Richiedere l’avviso di accertamento: in presenza di questioni giuridiche l’Agenzia deve emettere un avviso motivato e instaurare il contraddittorio. Se ciò non avviene, la cartella può essere annullata dal giudice tributario.

4.2 Eccepire la violazione del contraddittorio

Anche se l’art. 6‑bis esclude i controlli automatizzati, il contraddittorio preventivo resta obbligatorio quando esistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione . Pertanto, se l’avviso riguarda valutazioni discrezionali (ad esempio, spese detraibili, spese di ristrutturazione, detrazioni per familiari), il contribuente può contestare l’omesso invito al contraddittorio. La giurisprudenza spesso riconosce la nullità della cartella in tali casi .

4.3 Far valere la riduzione delle sanzioni

Se l’avviso bonario non viene inviato o viene notificato irregolarmente, la sanzione va ridotta dal 25 % (ex 30 %) a un terzo, cioè all’8,33 %, e, se l’omissione è grave, la giurisprudenza riconosce comunque la sanzione al 10 % . In ricorso è importante documentare la mancanza o l’irregolarità della comunicazione e chiedere la riduzione.

4.4 Verificare i termini di decadenza e di prescrizione

  • Decadenza: l’iscrizione a ruolo deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; per l’IVA entro il 31 dicembre del secondo anno successivo. Se il termine è scaduto, la cartella è nulla.
  • Prescrizione: dopo la notifica della cartella, il diritto si prescrive in dieci anni; eventuali atti interruttivi devono essere notificati regolarmente.

4.5 Opporsi in giudizio

L’impugnazione della cartella deve essere presentata entro 60 giorni davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Il ricorso deve contenere:

  • le generalità del contribuente e del rappresentante;
  • l’atto impugnato e i motivi di illegittimità (omessa comunicazione, errori di calcolo, uso improprio del 36‑bis, violazione del contraddittorio, decadenza);
  • la richiesta di sospensione in caso di rischio di esecuzione;
  • l’istanza per la riduzione delle sanzioni.

È consigliabile allegare tutte le prove (versamenti, dichiarazioni, comunicazioni) e, se del caso, chiedere la mediazione obbligatoria per importi fino a €50 000, istituto che dal 2024 è sostituito dalla conciliazione in giudizio ma che per gli atti del 2023 può ancora applicarsi.

4.6 Attivare strumenti deflattivi

Il contribuente può scegliere la via deflattiva per evitare il contenzioso:

  • Acquiescenza: pagamento integrale entro 60 giorni con riduzione delle sanzioni a un terzo.
  • Accertamento con adesione: può essere richiesto anche dopo il controllo automatizzato, prima dell’emissione della cartella. Consente di definire la pretesa con sanzioni ridotte a un terzo e rateizzazione fino a 8 o 20 rate.
  • Conciliazione giudiziale: definizione della controversia nel corso del processo con ulteriore riduzione delle sanzioni.
  • Ravvedimento operoso: se l’errore o l’omissione è individuato dal contribuente prima di ricevere l’avviso, il ravvedimento consente di ridurre la sanzione fino allo 0,1 % dell’imposta dovuta.
  • Autotutela: l’Agenzia può annullare d’ufficio la cartella se riconosce l’errore; la richiesta può essere presentata anche dopo l’iscrizione a ruolo.

5. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e sovraindebitamento

5.1 Definizione agevolata degli avvisi bonari (L. 197/2022 e successive)

La legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 153‑159, L. 197/2022) ha previsto la definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità relative ai periodi d’imposta 2019‑2021. Le sanzioni dovute sono ridotte al 3 % (anziché al 10/16,67 %) . Per accedere alla definizione occorre che il termine di pagamento non fosse scaduto al 1° gennaio 2023; il pagamento avviene in unica soluzione entro 30/90 giorni o rateizzato, rispettando i termini della prima rata. La normativa tollera lievi inadempimenti (ritardo fino a 7 giorni o carenza fino al 3 %) . Nel 2024 la misura è stata estesa con possibilità di rateizzare fino a 20 rate e con termini di pagamento differiti.

5.2 Rottamazione‑quater e riammissioni

La stessa legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 231‑252) ha introdotto la Definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione (c.d. rottamazione‑quater). Consente di estinguere i debiti affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e le spese di notifica, con esclusione di sanzioni, interessi e aggio . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in massimo 18 rate in 5 anni; il tasso di interesse è pari al 2 % annuo . Nel 2023 le domande andavano presentate entro il 30 giugno, poi prorogate al 30 settembre; dal 2024 il D.L. 51/2023 (conv. L. 87/2023) ha prorogato il termine per la presentazione e per il pagamento delle prime rate, mentre la legge 18/2024 ha differito il termine per le rate di ottobre e novembre 2023 e febbraio 2024 al 15 marzo 2024 .

Nel 2025, la legge 15/2025 (conversione del decreto Milleproroghe) ha introdotto la riammissione alla rottamazione‑quater: i contribuenti decaduti per mancato pagamento delle rate entro il 31 dicembre 2024 potevano presentare una nuova domanda entro il 30 aprile 2025 per essere riammessi, limitatamente ai debiti già inclusi nella definizione originaria . La prima rata doveva essere versata entro il 31 luglio 2025, con possibilità di dilazionare fino a 10 rate trimestrali .

5.3 Stralcio automatico dei mini‑debiti

La legge di bilancio 2023 ha previsto l’annullamento d’ufficio dei carichi fino a €1 000 affidati dal 2000 al 2015. Per i debiti verso lo Stato (imposte erariali, contributi previdenziali) lo stralcio è stato integrale; per i debiti verso enti locali (IMU, multe) sono stati cancellati interessi e sanzioni ma non il capitale . I Comuni potevano deliberare entro il 31 gennaio 2023 di non applicare lo stralcio; molti non hanno aderito, perciò in tali casi la cartella resta dovuta .

5.4 Saldo e stralcio 2019 e sua evoluzione

Nel 2019 la legge di bilancio (art. 1, commi 184‑199, L. 145/2018) ha introdotto il saldo e stralcio per persone fisiche in grave difficoltà economica. I requisiti erano:

  • ISEE ≤ €20 000 oppure procedura di liquidazione ex L. 3/2012 in corso ;
  • Debiti derivanti da imposte dichiarate e non versate o da contributi previdenziali;
  • Possibilità di pagare il 16 %, 20 % o 35 % dell’importo (al netto di sanzioni e interessi) a seconda dell’ISEE o 10 % in caso di procedura di liquidazione .

Il saldo e stralcio era limitato ai debiti delle persone fisiche; i soggetti esclusi potevano aderire alla rottamazione‑ter. L’ultima rata poteva essere versata entro il 2021.

5.5 Sovraindebitamento: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione e liquidazione controllata

Per i contribuenti in grave crisi finanziaria esistono procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012, integrata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Le principali sono:

ProceduraSoggetti ammessiDescrizione
Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatorePersone fisiche non imprenditori, professionisti, artigiani, start‑up; occorre dimostrare la propria meritevolezza e la sostenibilità del pianoConsente di ristrutturare i debiti con pagamenti dilazionati o ridotti; è omologato dal tribunale e opponibile ai creditori
Accordo di ristrutturazioneDebitori diversi dal consumatore (ad es. piccoli imprenditori non fallibili)Prevede la proposta ai creditori di una falcidia o ristrutturazione dei debiti; richiede l’approvazione dei creditori che rappresentino almeno il 60 % dei crediti
Liquidazione controllataSoggetti che non possono ristrutturare i debiti o non ottengono l’accordoComporta la liquidazione del patrimonio sotto il controllo del tribunale; al termine è possibile ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui
Esdebitazione del debitore incapienteDebitori privi di patrimonio o di reddito sufficientePermette di cancellare i debiti residui se sono trascorsi almeno quattro anni e il debitore si è comportato correttamente.

Lo Studio Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento e può assistere il contribuente nella scelta e nell’attivazione della procedura più idonea.

6. Errori comuni e consigli pratici

6.1 Errori da evitare

  1. Ignorare l’avviso bonario: molti contribuenti pensano che l’avviso non sia vincolante perché non è una cartella. In realtà, se non si agisce entro 60/90 giorni, le somme vengono iscritte a ruolo con sanzioni piene.
  2. Pagare senza verificare: prima di aderire è necessario controllare la correttezza dell’importo, verificando i versamenti F24 e le detrazioni; possono esserci errori di codici tributo o di calcolo.
  3. Confondere le scadenze: dal 2025 i termini sono raddoppiati, ma restano sospesi in agosto e dicembre e variano a seconda del tipo di comunicazione.
  4. Non allegare documenti nella richiesta di chiarimenti: la mancanza di prova può comportare il rigetto della richiesta di autotutela.
  5. Rinunciare alla rateizzazione: anche se l’importo è elevato, la rateizzazione consente di diluire il pagamento fino a 20 rate, evitando l’iscrizione a ruolo.
  6. Non considerare la definizione agevolata: per le comunicazioni dei periodi 2019‑2021 la sanzione può scendere al 3 %; perdere il termine significa pagare sanzioni maggiori.
  7. Scambiare avviso bonario e avviso di accertamento: l’avviso bonario non è impugnabile, mentre l’avviso di accertamento (atto motivato) è impugnabile; confonderli può far perdere i termini di ricorso.
  8. Non chiedere assistenza professionale: la materia è complessa e in continua evoluzione; un professionista può individuare errori nella procedura, eccepire la nullità dell’atto, ridurre le sanzioni o avviare procedure di sovraindebitamento.

6.2 Consigli pratici per i contribuenti

  • Conservare tutte le dichiarazioni e gli F24: serviranno come prova in caso di contestazioni; archiviare in ordine cronologico.
  • Verificare regolarmente la posizione fiscale: controllare se esistono comunicazioni sul cassetto fiscale e attivare un’interfaccia con il proprio commercialista.
  • Aggiornare l’indirizzo PEC: molte comunicazioni vengono inviate via PEC; è fondamentale tenere la casella attiva per non perdere scadenze.
  • Valutare la meritevolezza per la definizione agevolata: se la posizione economica è compromessa, considerare saldo e stralcio o rottamazione.
  • Attivare strumenti alternativi (rateizzazione, definizione agevolata, rottamazione) per evitare l’escalation a pignoramenti.

7. Domande frequenti (FAQ)

7.1 L’avviso bonario è un atto impugnabile?

No. L’avviso bonario è una comunicazione di irregolarità e non costituisce un atto impositivo; pertanto non è autonomamente impugnabile. È possibile pagare con sanzioni ridotte o presentare chiarimenti. Solo la cartella di pagamento (o l’eventuale avviso di accertamento motivato) è impugnabile. Tuttavia, alcune sentenze consentono l’impugnazione immediata se la comunicazione è viziata da evidenti illegittimità.

7.2 Cosa succede se non rispondo all’avviso bonario?

Se entro 60/90 giorni non paghi né fornisci chiarimenti, l’Agenzia iscrive a ruolo le somme dovute con sanzioni piene (25 % per omesso versamento dal 2024). Riceverai una cartella di pagamento impugnabile entro 60 giorni. Intanto possono maturare interessi e aggio.

7.3 Posso rateizzare l’importo richiesto?

Sì. L’art. 3‑bis del D.Lgs. 462/1997 consente di rateizzare fino a 8 rate trimestrali, aumentate a 20 per le definizioni agevolate post‑2023. La prima rata deve essere versata entro 60/90 giorni . In caso di lieve inadempimento (scopertura ≤ 3 % o ritardo ≤ 7 giorni) non si perde il beneficio .

7.4 Se ricevo la comunicazione via PEC al mio commercialista, ho più tempo?

Sì. Se la comunicazione è recapitata all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, i termini per pagare o fornire chiarimenti sono 90 giorni anziché 60 . La stessa estensione si applica alle prime rate della rateizzazione.

7.5 Quali sanzioni si applicano dal 2024/2025?

La sanzione base per omesso versamento è scesa dal 30 % al 25 % (D.Lgs. 87/2024). Negli avvisi bonari, che applicano un terzo della sanzione base, la sanzione è 8,33 % per i controlli automatizzati e 16,67 % per i controlli formali . Se l’avviso non viene inviato o è irregolare, la sanzione è ridotta al 10 % .

7.6 È obbligatorio il contraddittorio nei controlli automatizzati?

In generale no. L’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, esclude esplicitamente le liquidazioni automatizzate dall’obbligo generalizzato di contraddittorio . Tuttavia, il contraddittorio diventa necessario quando l’Agenzia solleva questioni interpretative o discrezionali; la giurisprudenza ha annullato cartelle emesse con 36‑bis in tali casi .

7.7 Posso chiedere l’autotutela per correggere l’avviso?

Sì. Se ritieni che l’avviso contenga errori (ad esempio, un pagamento non rilevato o un credito spettante), puoi presentare istanza di autotutela entro 60/90 giorni allegando la documentazione. L’Agenzia deve riesaminare la posizione e, se riconosce l’errore, rettificare o annullare l’avviso .

7.8 Cosa devo fare se la cartella riguarda un credito d’imposta non utilizzato?

Secondo la Cassazione, l’Agenzia non può iscrivere a ruolo crediti inesistenti che non sono stati ancora utilizzati; deve emettere un avviso di recupero con contraddittorio . Pertanto, puoi impugnare la cartella eccependo l’illegittimo ricorso al 36‑bis.

7.9 Il saldo e stralcio è ancora attivo nel 2025?

Il saldo e stralcio introdotto nel 2019 si è chiuso nel 2019. Nel 2025 non esistono nuove edizioni di saldo e stralcio; tuttavia restano operative la rottamazione‑quater (con possibilità di riammissione per i decaduti) e la definizione agevolata degli avvisi bonari per i periodi 2019‑2021 .

7.10 Cosa prevede la riammissione alla rottamazione-quater?

La legge 15/2025 consente ai contribuenti decaduti dalla rottamazione‑quater per non aver pagato le rate entro il 31 dicembre 2024 di presentare una nuova domanda entro il 30 aprile 2025 per essere riammessi. La prima rata va pagata entro il 31 luglio 2025; le successive fino a 10 rate trimestrali .

7.11 Posso impugnare la cartella per violazione dei termini di decadenza?

Sì. Se la cartella è notificata oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione (secondo anno per l’IVA), la pretesa è decaduta e la cartella è nulla. I termini variano a seconda del tipo di imposta e della normativa di riferimento.

7.12 Che differenza c’è tra avviso bonario e avviso di accertamento?

L’avviso bonario è una comunicazione degli esiti del controllo automatizzato o formale; non è un atto impositivo e non è immediatamente esecutivo. L’avviso di accertamento, invece, è un atto motivato emesso al termine di un accertamento ordinario o di un accertamento parziale; è impugnabile e diventa esecutivo dopo 60 giorni se non impugnato.

7.13 Cosa prevede l’art. 6‑bis per il contraddittorio?

L’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente stabilisce che tutti gli atti impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio effettivo con il contribuente; l’Ufficio deve trasmettere uno schema di atto e concedere almeno 60 giorni per presentare deduzioni o aderire. Tuttavia la norma esclude espressamente i controlli automatizzati, gli accertamenti parziali e gli atti di recupero crediti d’imposta .

7.14 Posso utilizzare la procedura di sovraindebitamento per sanare le cartelle?

Sì. Se sei un consumatore o un imprenditore non fallibile in grave crisi economica, puoi attivare il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione o la liquidazione controllata ai sensi della L. 3/2012. Queste procedure consentono di proporre ai creditori (compresi l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia Entrate‑Riscossione) il pagamento parziale e dilazionato dei debiti o la loro cancellazione. È necessario rivolgersi a un Gestore della crisi da sovraindebitamento come l’Avv. Monardo .

7.15 Cosa sono l’acquiescenza e l’adesione? Quale conviene?

L’acquiescenza consiste nel pagamento integrale della somma dovuta entro 60 giorni con riduzione delle sanzioni a un terzo; l’adesione è un accordo tra contribuente e Amministrazione che consente di ridurre le maggiori imposte e le sanzioni. L’adesione conviene quando si ritiene che l’imposta sia eccessiva o che ci siano margini di trattativa; consente la rateizzazione e blocca gli interessi di mora. Occorre valutare caso per caso con l’aiuto di un professionista.

8. Simulazioni pratiche

8.1 Esempio 1 – Avviso bonario per omesso versamento IRPEF

Scenario: Mario presenta la dichiarazione dei redditi 2024 e dichiara un debito IRPEF di €3 000 ma non effettua il versamento. Nel marzo 2025 riceve una comunicazione di irregolarità (avviso bonario) che riporta:

  • Imposta dovuta: €3 000.
  • Interessi: €60 (calcolati al tasso legale).
  • Sanzione ridotta: 8,33 % dell’imposta (€249,90) in applicazione del D.Lgs. 87/2024 .

Opzioni:

  1. Pagare in unica soluzione: Mario paga €3 309,90 entro 60 giorni; l’iscrizione a ruolo non viene eseguita e non ci saranno ulteriori sanzioni.
  2. Rateizzare: Mario sceglie di pagare in 4 rate trimestrali. La prima rata di €827,48 deve essere pagata entro 60 giorni; le successive scadranno ogni trimestre. Se ritarda di 5 giorni la prima rata, non perde la rateizzazione perché rientra nei 7 giorni di tolleranza .
  3. Non pagare né rispondere: trascorsi i 60 giorni, l’Agenzia iscrive a ruolo l’imposta, gli interessi e la sanzione piena del 25 % (€750); la cartella totale sarà di €3 810 più aggio. Mario potrà impugnarla ma dovrà fornire motivazioni valide.

8.2 Esempio 2 – Controllo automatizzato con credito IVA inesistente

Scenario: La società Alfa s.r.l. presenta la dichiarazione IVA 2023 indicando un credito IVA di €15 000. L’Agenzia, mediante controllo automatizzato, disconosce il credito ritenendo che l’azienda non avesse sostenuto le spese corrispondenti e emette una cartella per il recupero.

Difesa: secondo la Cassazione, l’Agenzia non può recuperare un credito inesistente mediante 36‑bis se il credito non è stato ancora utilizzato in compensazione; deve emettere un avviso di accertamento con contraddittorio . Alfa può impugnare la cartella, eccependo la violazione della procedura e richiedendo l’annullamento. Se il credito era stato utilizzato, l’ufficio avrebbe dovuto procedere a recupero con avviso di recupero (o atto di contestazione) e la cartella sarebbe stata legittima.

8.3 Esempio 3 – Rateizzazione e lieve inadempimento

Scenario: Carla riceve un avviso bonario per un importo complessivo di €9 000 (imposta + interessi + sanzione). Decide di aderire e rateizzare in 8 rate trimestrali. Versa la prima rata di €1 125 entro il termine, ma la seconda rata viene pagata con un ritardo di 10 giorni e con una differenza di €200.

Conseguenze: La normativa sulla lieve tardività e lieve inadempimento consente di mantenere la rateizzazione se il ritardo non supera il termine della rata successiva e se lo scoperto non supera il 3 % o €10 000 . Nel caso di Carla, lo scoperto (€200 su €1 125 = 17,8 %) supera il 3 %: l’Agenzia potrà revocare la rateizzazione e iscrivere a ruolo le somme residue con sanzioni piene. Carla avrebbe potuto evitare la decadenza pagando la rata completa o chiedendo un differimento prima della scadenza.

9. Conclusione: agire tempestivamente con il supporto di professionisti

L’accertamento automatizzato e l’avviso bonario sono strumenti ormai centrali nell’amministrazione fiscale italiana. Dal 2025 la riforma ha raddoppiato i termini per pagare o fornire chiarimenti e ha ridotto le sanzioni, ma al contempo ha confermato la possibilità dell’Agenzia di riscuotere rapidamente le somme dovute e di iscrivere a ruolo in assenza di risposta. Le pronunce della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale hanno delineato con precisione i confini del controllo automatizzato: esso è legittimo solo per errori immediatamente rilevabili e omessi versamenti; non può essere utilizzato per disconoscere crediti o risolvere questioni interpretative, per le quali serve un avviso motivato e un contraddittorio . La mancata comunicazione può comportare la riduzione della sanzione, ma non sempre l’annullamento della cartella .

Per il contribuente, agire tempestivamente è la chiave: verificare l’avviso, pagare con le sanzioni ridotte o contestare gli errori entro i termini, sfruttare la rateizzazione e la definizione agevolata, ricorrere alle procedure di sovraindebitamento quando la situazione economica lo richiede. Chi riceve una cartella derivante da controllo automatizzato deve esaminare se la pretesa rientra nei limiti del 36‑bis e valutare se impugnarla per violazione del contraddittorio o dei termini. Le procedure stragiudiziali (acquiescenza, adesione, conciliazione) consentono di chiudere la vicenda con costi ridotti.

Infine, le rottamazioni e la definizione agevolata degli avvisi bonari rappresentano opportunità per estinguere i debiti con forti abbattimenti di sanzioni e interessi; la riammissione alla rottamazione‑quater nel 2025 offre un’ulteriore chance per chi era decaduto . Le procedure di sovraindebitamento consentono di ristrutturare o cancellare i debiti per chi si trova in grave crisi economica .

Il ruolo dello Studio Monardo

Lo Studio Legale Monardo, guidato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, offre un supporto completo ai contribuenti: dall’analisi della comunicazione o della cartella al ricorso davanti alle Corti di giustizia tributaria, dalla richiesta di sospensione alla negoziazione con l’Agenzia, fino ai piani di rientro o alle procedure di sovraindebitamento. L’Avv. Monardo è cassazionista, coordina professionisti esperti a livello nazionale in diritto bancario e tributario, è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC ed Esperto negoziatore della crisi d’impresa. Grazie alla sua competenza e alla sinergia con commercialisti e consulenti, lo Studio è in grado di individuare vizi degli atti, proporre ricorsi efficaci, negoziare piani di pagamento e proteggere il patrimonio del contribuente.

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