Il regime forfetario è uno degli istituti fiscali più utilizzati dai lavoratori autonomi e dai piccoli imprenditori italiani. La sua semplicità — un’imposta sostitutiva fissa al 15%, esonero dall’IVA, contabilità semplificata — ne ha favorito una diffusione capillare. Ma questa semplicità ha un limite preciso: la soglia di ricavi o compensi che, se superata senza essere comunicata correttamente, espone il contribuente a un accertamento fiscale con conseguenze rilevanti sul piano tributario e sanzionatorio.
Il rischio principale è quello di aver applicato il regime agevolato in anni in cui non ne ricorrevano più i presupposti, con fatture prive di IVA emesse in violazione delle regole ordinarie, imposta sostitutiva pagata in luogo dell’IRPEF progressiva, e omessa registrazione IVA. Quando l’Agenzia delle Entrate individua queste situazioni — e lo fa con crescente sistematicità attraverso l’incrocio automatizzato dei dati del Sistema di Interscambio — notifica lettere di compliance, questionari e, nei casi più gravi, avvisi di accertamento.
Lo Studio Monardo assiste contribuenti in regime forfetario che si trovano a fronteggiare accertamenti per superamento della soglia: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista con uno staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, è in grado di analizzare la posizione del contribuente, valutare le difese percorribili e costruire la strategia più efficace in ogni fase del procedimento — dal contraddittorio endoprocedimentale fino, se necessario, alla Cassazione.
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Inquadramento normativo: la disciplina del limite di ricavi
Il regime forfetario è disciplinato dall’art. 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), come successivamente modificata. Il presupposto fondamentale per accedere e permanere nel regime è il mancato superamento della soglia annua di ricavi o compensi.
La legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha elevato tale soglia da 65.000 a 85.000 euro, con effetto dal 1° gennaio 2023, e ha introdotto una seconda soglia, pari a 100.000 euro, il cui superamento determina effetti diversi e più immediati.
Va precisato che il legislatore distingue nettamente tra due situazioni:
- Superamento della soglia di 85.000 euro (senza superare 100.000): la fuoriuscita dal regime forfetario decorre dall’anno d’imposta successivo. Il contribuente conclude l’anno in forfetario e transita al regime ordinario a partire dal 1° gennaio dell’anno seguente.
- Superamento della soglia di 100.000 euro: la cessazione del regime è immediata, a partire dall’incasso che ha determinato lo sforamento. Già la fattura il cui incasso fa toccare il tetto deve esporre l’IVA a debito. Tutte le operazioni successive sono soggette ad IVA. Ai fini delle imposte dirette, invece, si rientra nel regime ordinario dall’inizio dell’anno.
Sul piano IVA, il passaggio al regime ordinario comporta l’obbligo di rettifica dell’imposta non detratta durante il periodo forfetario, ai sensi dell’art. 19-bis2 del D.P.R. 633/1972. Tale rettifica — che può essere un credito a favore del contribuente — è effettuata in un’unica soluzione nella dichiarazione IVA relativa al primo anno di applicazione delle regole ordinarie (Circolare AE n. 32/E del 5 dicembre 2023).
La disciplina vigente non prevede un obbligo di comunicazione immediata del superamento della soglia al momento del verificarsi dell’evento. L’uscita dal regime opera automaticamente per legge. Il problema nasce quando il contribuente continua ad applicare il forfetario nell’anno successivo a quello di sforamento, emettendo fatture senza IVA e versando l’imposta sostitutiva in luogo dell’IRPEF, ignorando — o non verificando — il mutato quadro dei requisiti.
Requisiti e termini: condizioni di permanenza e scadenze critiche
La permanenza nel regime forfetario è subordinata al rispetto di una serie di condizioni che vanno verificate anno per anno. La soglia dei ricavi/compensi è la principale, ma non l’unica.
Condizioni di accesso e permanenza (art. 1, comma 54, L. 190/2014):
- Ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro nell’anno precedente (ragguagliati ad anno in caso di attività iniziata in corso d’anno);
- Spese per lavoro dipendente, collaboratori e assimilati non superiori a 20.000 euro lordi annui (soglia ridotta da 30.000 a 20.000 euro dalla legge di Bilancio 2025, L. 207/2024);
- Assenza delle cause ostative previste dal comma 57 (partecipazione in società di persone o trasparenti la cui attività sia riconducibile a quella del contribuente, percezione di redditi da lavoro dipendente superiori a 35.000 euro, ecc.).
Sul fronte temporale, i momenti critici della vicenda accertativa sono i seguenti:
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Verifica requisiti anno precedente | 1° gennaio di ogni anno | Sostanziale | Inapplicabilità del regime |
| Fuoriuscita per superamento 85.000 | Dal 1° gennaio dell’anno successivo | Automatica ex lege | Obblighi regime ordinario (IVA, IRPEF) |
| Fuoriuscita immediata per superamento 100.000 | Dal momento dell’incasso | Automatica ex lege | IVA da applicare sulla fattura che genera il superamento |
| Rettifica IVA (soglia 85.000) | Prima dichiarazione IVA anno successivo | Adempimento obbligatorio | IVA non detratta va restituita/recuperata |
| Rettifica IVA (soglia 100.000) | Dichiarazione IVA dell’anno di superamento | Adempimento obbligatorio | Stessa regola, anno anticipato |
| Accertamento tributario | Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo all’anno di presentazione della dichiarazione (o 7° anno in caso di dichiarazione omessa) | Decadenza | Decadenza del potere di accertamento |
Il termine di decadenza per l’accertamento è il dato più rilevante sotto il profilo difensivo. L’Agenzia delle Entrate ha tempo per notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata (art. 43 D.P.R. 600/1973). In caso di dichiarazione omessa, il termine si estende al settimo anno. La verifica puntuale di questi termini è sempre il primo atto difensivo da compiere.
Va segnalato che l’Agenzia delle Entrate ha avviato, nel 2025, una campagna sistematica di controlli sui contribuenti forfetari, con particolare attenzione a chi nel 2021 aveva superato la vecchia soglia di 65.000 euro e aveva continuato ad applicare il regime nel 2022 (secondo Il Sole 24 Ore, NT+ Fisco, 2025). L’incrocio automatico dei dati delle fatture elettroniche trasmesse tramite SDI consente di individuare queste situazioni con precisione.
Procedura passo a passo: come si sviluppa il procedimento accertativo
La sequenza degli atti fiscali in materia di superamento della soglia forfetaria segue uno schema consolidato. Conoscerla consente di agire nel momento giusto e con gli strumenti adeguati.
1. Lettera di compliance o invito a fornire documentazione
È il primo atto dell’Agenzia. Arriva via PEC o raccomandata e chiede al contribuente di esibire documentazione a supporto dell’applicazione del regime: fatture dell’anno in verifica, contratti con i principali clienti, estratti conto per il riscontro degli incassi, certificazioni uniche. Si tratta di un atto pre-accertativo a cui il contribuente è tenuto a rispondere. Non rispondere o rispondere tardivamente è un errore grave: aggrava la posizione, può costituire elemento indiziario a supporto dell’accertamento e, nei casi in cui il questionario è inviato ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 4, D.P.R. 600/1973, la mancata risposta rende inammissibile le relative prove in sede di ricorso.
2. Contraddittorio endoprocedimentale
Con l’introduzione dell’art. 6-bis della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente), inserito dal D.Lgs. 219/2023 con efficacia dal 18 gennaio 2024, è stato introdotto un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati. Per i tributi armonizzati (IVA), tale obbligo preesisteva in forza del diritto unionale. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025, ha precisato che la violazione del contraddittorio rende l’atto impositivo invalido solo se il contribuente dimostra — fornendo la c.d. “prova di resistenza” — che, se interpellato, avrebbe potuto addurre elementi difensivi non meramente pretestuosi che avrebbero potuto condurre a un esito diverso.
Il contraddittorio è dunque la fase in cui la difesa può produrre la documentazione a supporto della propria posizione e provare a convincere l’ufficio ad archiviare o a ridurre le pretese.
3. Avviso di accertamento
Se il contraddittorio non porta a una definizione della posizione, l’Agenzia emette l’avviso di accertamento, che deve contenere la motivazione delle ragioni che inducono l’ufficio a disconoscere il regime forfetario, la rideterminazione del reddito secondo le regole ordinarie, la ricostruzione dell’IVA dovuta e non versata, e le sanzioni. L’avviso deve essere notificato entro i termini di decadenza sopra indicati.
4. Definizione agevolata dell’accertamento
Il contribuente destinatario dell’avviso ha a disposizione diversi strumenti per definire la lite prima del giudizio:
- Acquiescenza: entro 60 giorni dalla notifica, con pagamento di imposte, interessi e sanzioni ridotte a 1/3 (art. 15 D.Lgs. 218/1997);
- Accertamento con adesione: istanza al competente ufficio entro 60 giorni dalla notifica; sospende di 90 giorni il termine per il ricorso; le sanzioni si riducono a 1/3 del minimo;
- Autotutela: impugnazione dell’atto per vizi formali o sostanziali davanti all’ufficio che lo ha emesso, prima di ricorrere al giudice.
5. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
In mancanza di definizione, il contribuente può impugnare l’avviso di accertamento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica. Va considerata l’eventuale sospensione feriale dei termini processuali (1-31 agosto). In secondo grado si può adire la Corte di Giustizia Tributaria regionale, e infine il ricorso per Cassazione è ammesso per motivi di diritto.
Le fasi più critiche — quelle in cui un errore non è recuperabile — sono la mancata risposta alla lettera di compliance e la scadenza del termine per impugnare l’avviso di accertamento. In entrambi i casi, l’intervento di un legale specializzato è indispensabile.
Verifiche sul campo: esempi di calcolo dell’impatto
Esempio 1 — Superamento della soglia 85.000, fuoriuscita nell’anno successivo
Un professionista in regime forfetario (coefficiente di redditività 78%, aliquota 15%) consegue nel 2023 compensi per 91.400 euro. Nel 2024 continua ad applicare il forfetario, emette fatture senza IVA per 72.000 euro e versa l’imposta sostitutiva calcolata su 72.000 × 78% = 56.160 euro di reddito imponibile, pari a 8.424 euro.
L’Agenzia delle Entrate, nel 2025, invia lettera di compliance per l’anno 2024.
Calcolo dell’impatto del regime ordinario per il 2024:
Il professionista deve rideterminare il reddito secondo le regole analitiche. Supponiamo costi effettivi documentati pari a 18.300 euro. Reddito imponibile IRPEF: 72.000 − 18.300 = 53.700 euro. IRPEF lorda (aliquote progressive 2024): 23% su 28.000 = 6.440 euro + 35% sui restanti 25.700 = 8.995 euro → IRPEF lorda = 15.435 euro (più addizionali). Rispetto all’imposta sostitutiva versata di 8.424 euro, la differenza di imposte è circa 7.011 euro, oltre alle sanzioni per dichiarazione infedele e omesso versamento IVA (con IVA non addebitata sui 72.000 euro in fattura).
Esempio 2 — Superamento della soglia 100.000, fuoriuscita immediata
Un commerciante al dettaglio in forfetario (coefficiente 40%, aliquota 15%) incassa nel corso del 2023: 78.000 euro nei primi nove mesi, poi il 23 ottobre 2023 riceve un pagamento di 23.700 euro che porta il totale a 101.700 euro.
Dal momento dell’incasso del 23 ottobre, la fattura corrispondente deve esporre IVA al 22%. Tutte le fatture successive nell’anno devono applicare IVA. Il reddito del 2023 è determinato secondo il regime ordinario sull’intero anno. Nella dichiarazione IVA relativa al 2023 va effettuata la rettifica dell’IVA non detratta sulle rimanenze e sui beni strumentali acquistati negli anni precedenti durante il regime forfetario (art. 19-bis2 D.P.R. 633/1972). Tale rettifica può generare un credito IVA a favore del contribuente, parzialmente compensativo delle maggiori imposte dirette dovute.
Casi particolari
Caso 1 — Superamento determinato da somme erroneamente percepite e poi restituite
Si tratta di una situazione a lungo controversa, risolta nel 2026 dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 68 del 6 marzo 2026, che ha rettificato la precedente e più restrittiva interpretazione contenuta nella Risposta n. 26 del 10 febbraio 2026.
Il caso tipico riguarda un professionista che ha percepito nel 2024 compensi eccedenti il dovuto a causa di un errore del committente (es. errato inquadramento giuridico da parte di un’ASP), che ha fatto sforare la soglia degli 85.000 euro, e che ha poi restituito le somme non spettanti nel 2025. La Certificazione Unica 2025 attestava l’importo lordo percepito nel 2024, senza tener conto della restituzione.
Con la Risposta 68/2026, l’Agenzia ha chiarito che le somme percepite per errore e successivamente restituite non concorrono al raggiungimento della soglia degli 85.000 euro, a condizione che la restituzione sia documentata e il superamento della soglia sia interamente determinato da quelle somme. Il contribuente può recuperare l’imposta sostitutiva eventualmente versata in eccesso tramite dichiarazione integrativa (rettificando il quadro LM) oppure con istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 602/1973.
In questi casi è determinante costruire con precisione il dossier documentale: comunicazioni formali con il committente, atti di quantificazione dell’errore, bonifici di restituzione o trattenute sul cedolino, eventuale rettifica della CU da parte del sostituto d’imposta. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, con il supporto dello staff di commercialisti dello studio, assiste i contribuenti nella ricostruzione documentale di queste situazioni e nella predisposizione degli atti necessari per far valere i propri diritti davanti all’Agenzia.
Caso 2 — Superamento della soglia in presenza di cause ostative sopravvenute
Il comma 57 dell’art. 1, L. 190/2014 elenca una serie di cause ostative che determinano la fuoriuscita dal regime indipendentemente dal livello dei ricavi. Tra queste, la più rilevante è la partecipazione in società di persone o in associazioni la cui attività sia riconducibile a quella esercitata dal contribuente, nonché il percepimento di redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 euro (soglia elevata da 30.000 a 35.000 dalla L. 207/2024, Legge di Bilancio 2025).
La Risposta AdE n. 149/2025 ha precisato che il sopraggiungere di una causa ostativa in corso d’anno — ad esempio lo spostamento della residenza fuori dal territorio italiano — determina la fuoriuscita dal regime solo a partire dall’anno successivo, non dall’anno stesso. L’unica causa di cessazione immediata è il superamento della soglia di 100.000 euro. Questo principio, in apparenza tecnico, può avere un impatto sostanziale quando l’accertamento assume a presupposto un’uscita dal regime già in corso d’anno per cause diverse dalla soglia dei 100.000 euro.
Caso 3 — Il contribuente non ha mai comunicato il superamento: accertamento su più annualità
Quando il contribuente supera la soglia nel 2021 e continua ad applicare il forfetario nel 2022, 2023 e 2024 senza mai adeguarsi, il Fisco può contestare non solo l’anno 2022 (primo anno in regime ordinario) ma anche il 2023 e il 2024, verificando se anche in quegli anni i compensi superassero 85.000 euro nel periodo d’imposta precedente. Ogni anno è oggetto di un autonomo accertamento, con propri termini di decadenza.
In queste situazioni, la valutazione complessiva della posizione deve considerare se i ricavi di ogni singolo anno fossero effettivamente al di sopra della soglia rilevante per quell’anno, tenendo conto che la soglia vigente fino al 2022 era 65.000 euro (elevata a 85.000 solo dal 2023). Una strategia difensiva efficace può ottenere che alcuni anni siano esclusi dall’accertamento, riducendo significativamente l’importo contestato.
Domande frequenti
Cosa succede se ho superato 85.000 euro ma non 100.000 euro nel 2023? Non devi fare nulla nell’anno del superamento: continui in forfetario fino al 31 dicembre 2023. Dal 1° gennaio 2024 sei nel regime ordinario e devi aprire i registri IVA, emettere fatture con IVA, e determinare il reddito in modo analitico. Nella dichiarazione IVA relativa al 2024 (da presentare nel 2025) puoi beneficiare della rettifica della detrazione IVA sulle rimanenze e sui beni strumentali acquistati durante il periodo forfetario.
Ho ricevuto un questionario dall’Agenzia delle Entrate: devo rispondere? Sì, ed è fondamentale farlo nei termini indicati. Se il questionario è inviato ai sensi dell’art. 32 D.P.R. 600/1973, la mancata risposta ha conseguenze processuali gravi: le informazioni non fornite diventano inutilizzabili in sede di ricorso. Prima di rispondere, rivolgiti a un professionista per valutare la documentazione da produrre e la formulazione delle risposte.
L’Agenzia può accertarmi anche se ho già presentato dichiarazioni correttamente? Sì. Se la dichiarazione è stata presentata, il Fisco ha tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo per notificare l’accertamento. Se la soglia è stata superata nel 2020 e la dichiarazione 2020 è stata presentata nel 2021, l’accertamento può arrivare fino al 31 dicembre 2026. Superata questa data, il potere di accertamento decade.
Posso rientrare nel regime forfetario dopo essere uscito per superamento della soglia? Sì, purché nell’anno precedente al rientro i ricavi o compensi siano tornati entro la soglia di 85.000 euro e non sussistano cause ostative. Non esiste un periodo minimo di esclusione. L’Agenzia delle Entrate ha confermato (Risposta 68/2026) che il rientro è possibile già dall’anno successivo a quello in cui si rispettano nuovamente i requisiti.
Se il mio commercialista ha sbagliato, sono comunque io a dover pagare? Sul piano tributario, sì: la responsabilità fiscale è personale. Il contribuente risponde delle imposte, degli interessi e delle sanzioni anche se l’errore è imputabile al consulente. Tuttavia, il contribuente può agire in via civilistica nei confronti del professionista per il risarcimento del danno. Sul piano sanzionatorio, la buona fede e l’affidamento nelle valutazioni del consulente possono rilevare come circostanze attenuanti, ma non elidono l’obbligazione tributaria.
Posso fare il ravvedimento operoso anche dopo aver ricevuto la lettera di compliance? Sì, purché non sia stato notificato un formale avviso di accertamento. La lettera di compliance non preclude il ravvedimento, che consente di regolarizzare con sanzioni significativamente ridotte rispetto a quelle irrogabili in sede di accertamento. Dopo un avviso di accertamento, il ravvedimento non è più ammissibile.
Il quadro giurisprudenziale
Le pronunce che seguono, tutte verificate, delineano il quadro entro cui si sviluppa la difesa in materia di accertamento per superamento della soglia forfetaria.
1. Agenzia delle Entrate, Risposta n. 68 del 6 marzo 2026 Rettifica la precedente Risposta n. 26/2026. Chiarisce che le somme percepite per errore del committente e successivamente restituite non concorrono al limite degli 85.000 euro, né alla determinazione del reddito imponibile. Il superamento della soglia determinato esclusivamente da tali somme non comporta la fuoriuscita dal forfetario. Rilevante perché stabilisce un principio di equità sostanziale: la verifica del superamento deve tener conto della reale natura dei compensi percepiti, non solo del dato finanziario lordo.
2. Cass. Sez. U., n. 21271 del 25 luglio 2025 Le Sezioni Unite hanno precisato il contenuto della “prova di resistenza” in tema di omesso contraddittorio endoprocedimentale. La violazione dell’obbligo di contraddittorio preventivo, introdotto dall’art. 6-bis L. 212/2000 (D.Lgs. 219/2023), rende l’atto impositivo invalido solo se il contribuente dimostra che avrebbe potuto addurre elementi difensivi non del tutto vacui. Rilevante perché chiarisce le condizioni per far valere l’eccezione di omesso contraddittorio nell’ambito degli accertamenti fiscali post 18 gennaio 2024.
3. Cass. n. 11429 del 28 aprile 2026 In tema di accertamento induttivo, la Corte riafferma che il Fisco non può ricostruire i ricavi senza tener conto dei costi di produzione correlati. In caso di accertamento analitico-induttivo, il riconoscimento forfetario dei costi si estende anche oltre le ipotesi di accertamento induttivo puro, in applicazione del principio affermato da Corte Cost. n. 10/2023. Rilevante perché impone all’ufficio di computare, nella rideterminazione del reddito del contribuente uscito dal forfetario, anche i costi di produzione presuntivamente sostenuti.
4. Cass. n. 11347 del 27 aprile 2026 La Corte ricolloca il principio del riconoscimento forfetario dei costi nell’alveo delle indagini finanziarie ex art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973, precisando che non costituisce regola universale per ogni tipo di accertamento basato su presunzioni. È in attrito con l’orientamento più favorevole al contribuente espresso da Cass. n. 19574/2025, rendendo il quadro ancora incerto in attesa di un intervento delle Sezioni Unite. Rilevante perché la qualificazione del metodo accertativo (induttivo puro, analitico-induttivo, basato su indagini bancarie) determina le regole probatorie applicabili.
5. Cass. n. 19574 del 15 luglio 2025 Afferma che il contribuente destinatario di accertamento analitico-induttivo può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una percentuale forfetaria di costi di produzione da detrarre dai maggiori ricavi presunti. Estende in via larga il principio della Corte Costituzionale n. 10/2023 a tutte le ipotesi di accertamento basato su presunzioni. Rilevante per l’azione difensiva sul quantum del reddito rideterminato.
6. Corte Cost. n. 10 del 31 gennaio 2023 Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 D.P.R. 600/1973, ma con sentenza interpretativa che ha imposto una lettura adeguatrice: la presunzione di ricavi da prelevamenti bancari non è assoluta; il contribuente può sempre opporre la prova contraria ed eccepire la deduzione forfetaria dei costi relativi ai maggiori ricavi accertati. Sentenza-pilastro: ha rivoluzionato il panorama degli accertamenti da indagini bancarie, consentendo una difesa sul quantum anche in mancanza di contabilità regolare.
7. Cass. n. 5586 del 23 febbraio 2023 Prima pronuncia di legittimità ad applicare il principio di Corte Cost. n. 10/2023. Afferma che il contribuente può sempre opporre la prova presuntiva contraria (deduzione percentuale dei costi) anche in caso di accertamento analitico-induttivo fondato su indagini bancarie. Rilevante perché ha avviato il filone giurisprudenziale poi sviluppato dalle ordinanze del 2025-2026.
8. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023 Chiarisce in modo sistematico le modifiche introdotte dalla L. 197/2022 al regime forfetario: soglie, effetti della fuoriuscita, rettifica IVA, trattamento dei beni ammortizzabili. Costituisce il riferimento operativo principale per la corretta gestione del passaggio dal forfetario al regime ordinario. Rilevante perché l’ufficio accertatore deve conformarsi a questa prassi interpretativa nella rideterminazione della base imponibile.
9. Agenzia delle Entrate, Risposta n. 149/2025 Chiarisce che il sopraggiungere di una causa ostativa in corso d’anno (nella specie: iscrizione all’AIRE con perdita della residenza in Italia) determina la fuoriuscita dal regime solo dall’anno successivo, non dall’anno stesso del verificarsi della causa. Rilevante perché delimita la portata delle cause di esclusione diverse dal superamento della soglia dei 100.000 euro, evitando retroattività improprie.
10. Cass. Sez. U., n. 21271/2025 — principio del contraddittorio (v. punto 2) Già citata supra. Aggiunge che, in materia di tributi armonizzati (IVA), l’obbligo di contraddittorio precedeva la riforma del 2023 per effetto del diritto unionale, e che la sua violazione segue le stesse regole della prova di resistenza.
11. CTR Sicilia, n. 9965 del 2021 La partecipazione in una società di persone non determina automaticamente la perdita del regime forfetario se la società svolge un’attività non riconducibile a quella del contribuente. Chiarisce la portata della causa ostativa relativa alle partecipazioni societarie.
12. Cass., ord. n. 9973/2023 Conferma che, in assenza di dichiarazione dei redditi, il contribuente non può rivendicare l’applicazione del regime forfetario: i requisiti devono essere comunicati e la dichiarazione deve essere presentata. Rilevante come limite opposto: il regime è un diritto che si perde senza la corretta presentazione degli adempimenti.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Quando il Fisco contesta l’applicazione del regime forfetario per superamento della soglia, la difesa richiede competenze che spaziano dal diritto tributario sostanziale alla procedura accertativa, dalla tecnica contabile alla strategia processuale tributaria. Lo Studio Monardo interviene su ogni livello.
1. Analisi della posizione pregressa e verifica della decadenza. Verifichiamo anno per anno se i termini di accertamento siano ancora aperti. Un accertamento notificato oltre il 31 dicembre del quinto anno dalla presentazione della dichiarazione è nullo: questa eccezione va fatta valere tempestivamente e con precisione.
2. Riesame del computo dei ricavi/compensi. Analizziamo ogni voce degli incassi per verificare se esistano somme che non avrebbero dovuto essere computate: importi restituiti, somme percepite per errore del committente, compensi non definitivi. Sulla base della Risposta AdE 68/2026, costruiamo il dossier documentale per escludere tali importi dalla soglia rilevante.
3. Qualificazione del metodo accertativo e difesa sul quantum. Valutiamo il metodo utilizzato dall’Agenzia per rideterminare il reddito e, in applicazione dei principi di Corte Cost. n. 10/2023 e Cass. n. 5586/2023, facciamo valere il diritto alla deduzione forfetaria dei costi di produzione, riducendo la base imponibile accertata.
4. Verifica del contraddittorio endoprocedimentale. Controlliamo se l’ufficio abbia rispettato l’obbligo di contraddittorio preventivo introdotto dall’art. 6-bis L. 212/2000. In caso di violazione, prepariamo la prova di resistenza secondo i criteri stabiliti da Cass. SS.UU. n. 21271/2025, documentando gli elementi che avremmo potuto far valere in sede procedimentale.
5. Predisposizione della risposta alla lettera di compliance o al questionario. Curiamo la formulazione delle risposte agli atti pre-accertativi, selezionando la documentazione da produrre e impostando il contraddittorio in modo da massimizzare le chances di archiviazione.
6. Accertamento con adesione e trattativa con l’ufficio. Se l’accertamento non è integralmente contestabile nel merito, conduciamo la trattativa per ridurre il quantum contestato e le sanzioni, sfruttando i margini interpretativi della disciplina e i profili difensivi documentati.
7. Ravvedimento operoso assistito. Se la posizione non è difendibile e il ravvedimento è ancora possibile, calcoliamo le riduzioni sanzionatorie applicabili — che possono portare le sanzioni a 1/6 del minimo per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, o alle nuove misure del D.Lgs. 87/2024 per quelle successive — e predisponiamo i versamenti con i corretti codici tributo.
8. Impugnazione dell’avviso di accertamento. Predisponiamo il ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nei termini di legge, argomentando i profili formali (vizi di notifica, decadenza, omesso contraddittorio) e quelli sostanziali (errata rideterminazione del reddito, computo scorretto dei ricavi, errata applicazione delle cause ostative).
9. Appello e ricorso per Cassazione. Seguiamo il contenzioso in tutti i gradi. La continuità della strategia difensiva dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità consente di costruire un percorso coerente, evitando che argomenti non sollevati nei gradi inferiori risultino preclusi in Cassazione.
10. Valutazione delle procedure di composizione della crisi per situazioni di debito fiscale grave. Quando l’accertamento ha generato un debito fiscale rilevante che il contribuente non è in grado di affrontare, valutiamo l’accesso agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012, oggi D.Lgs. 14/2019), inclusa l’esdebitazione per il debitore persona fisica.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In materia di accertamento tributario per superamento della soglia forfetaria, la competenza che assume rilievo centrale è quella cassazionistica: la giurisprudenza di legittimità in questo settore è in rapida evoluzione — come dimostrano le pronunce del 2025 e 2026 sopra richiamate — e solo un difensore in grado di portare la causa fino in Cassazione può costruire una strategia che non si esaurisca nei gradi di merito. Lo staff multidisciplinare (avvocati e commercialisti) garantisce la copertura contestuale di tutti i profili, da quelli fiscali-contabili a quelli processuali.
Conclusioni operative
Il superamento della soglia del regime forfetario non comunicato è una violazione che l’Agenzia delle Entrate è oggi in grado di rilevare con crescente automatismo, grazie all’incrocio dei dati della fatturazione elettronica. Le conseguenze — rideterminazione del reddito secondo il regime ordinario, recupero dell’IVA non applicata, sanzioni per dichiarazione infedele e omessi versamenti — possono essere rilevanti, ma non sono mai definitive prima di una valutazione tecnica approfondita della specifica posizione.
La difesa efficace richiede di agire sull’intero perimetro: verifica della decadenza dell’accertamento, riesame del computo dei ricavi, qualificazione del metodo accertativo e sua correttezza, rispetto del contraddittorio, selezione della strategia tra ravvedimento, adesione e contenzioso. Ogni anno d’imposta contestato è un’autonoma vicenda e va trattato come tale.
Lo Studio Monardo affronta queste situazioni con la competenza che deriva dall’esperienza nel diritto tributario sostanziale e processuale, con la continuità garantita dalla struttura cassazionistica dello Studio, e con il supporto tecnico dello staff di commercialisti che collabora nella ricostruzione della posizione fiscale del contribuente.
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Approfondimento: il confronto tra ravvedimento operoso e contenzioso
Una delle scelte più rilevanti che il contribuente deve compiere — spesso in tempi stretti — è se regolarizzare spontaneamente la propria posizione tramite ravvedimento operoso oppure contestare gli atti del Fisco davanti al giudice tributario. Non si tratta di percorsi alternativi in assoluto (il ravvedimento è incompatibile con un avviso di accertamento già notificato, ma non con la lettera di compliance), ma di strade che portano a esiti molto diversi.
Il ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997, modificato dal D.Lgs. 87/2024 per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024) consente al contribuente di autodenunciare le violazioni e versare le imposte non pagate, gli interessi e una sanzione ridotta prima che l’ufficio le contesti formalmente.
Sul piano pratico, per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, la riduzione delle sanzioni segue questa scala:
- Entro 30 giorni dalla violazione: 1/10 del minimo;
- Dal 31° al 90° giorno: 1/9 del minimo;
- Entro un anno dalla violazione: 1/8 del minimo;
- Entro due anni: 1/7 del minimo;
- Oltre due anni: 1/6 del minimo.
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il D.Lgs. 87/2024 ha modificato le aliquote, portando la sanzione ordinaria per omesso versamento al 25% (dal precedente 30%), con le stesse fasce di riduzione in caso di ravvedimento.
In concreto, un contribuente che ha applicato il forfetario in modo non corretto nel 2021 e che nel 2025 decide di ravvedersi si trova, per violazioni ormai risalenti a oltre due anni, con sanzioni ridotte a 1/6 del minimo. Se le sanzioni base per dichiarazione infedele sono comprese tra il 70% e il 140% dell’imposta (per le violazioni ante settembre 2024), il ravvedimento porta la sanzione a circa 11-23% dell’imposta, un abbattimento significativo. A questo si aggiungono gli interessi legali (2% annuo per il 2024, 1,6% per il 2026).
Il ravvedimento è ammissibile fino a quando non sia stato notificato un avviso di accertamento o un processo verbale di constatazione della violazione da parte della Guardia di Finanza. È comunque ammissibile dopo la ricezione di una lettera di compliance, poiché quest’ultima non ha natura di atto impositivo. Tuttavia, il ravvedimento operoso chiude la posizione solo se copre integralmente tutte le annualità e le tipologie di violazione.
Il contenzioso tributario
Se le pretese del Fisco sono contestabili nel merito — perché i ricavi sono stati computati erroneamente, perché le somme sforano la soglia solo per effetto di importi non definitivi, perché sono decorsi i termini di decadenza, o perché l’accertamento è viziato per omesso contraddittorio — il contenzioso è la strada da percorrere.
Il ricorso va depositato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato. Contestualmente al ricorso, il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto impugnato (art. 47 D.Lgs. 546/1992) se la riscossione provvisoria può causare danni gravi e irreparabili. La sospensione è subordinata alla sussistenza del fumus boni juris (buona apparenza del diritto) e del periculum in mora (rischio di danno grave).
In sede di contenzioso di primo grado, la strategia difensiva può articolarsi su più livelli contemporaneamente:
- Profili formali: vizi di notifica, decadenza, omessa motivazione, omesso contraddittorio;
- Profili sostanziali: erroneità del computo dei ricavi, mancato riconoscimento dei costi, errata qualificazione degli incassi;
- Profili sanzionatori: insussistenza del dolo, obiettiva incertezza normativa, comportamento conforme a precedenti indicazioni dell’Agenzia.
Il concordato preventivo biennale: un’alternativa per il futuro
Il D.Lgs. 13/2024 ha introdotto il concordato preventivo biennale (CPB), che consente ad alcune categorie di contribuenti soggetti agli ISA di concordare in anticipo con l’Agenzia delle Entrate il reddito imponibile per due anni, ottenendo protezione da accertamenti per il periodo concordato. Va precisato che i contribuenti in regime forfetario sono esclusi dal CPB. Tuttavia, chi fuoriesce dal forfetario per superamento della soglia e transita al regime ordinario — assoggettandosi agli ISA — potrebbe in futuro valutare l’adesione al CPB come strumento di pianificazione fiscale, evitando ulteriori alee di controllo. Non si tratta di uno strumento difensivo per il passato, ma di un’opzione di stabilizzazione per il futuro, che va valutata con il supporto di un commercialista.
Approfondimento: la posizione del contribuente di fronte ai controlli automatizzati
L’Agenzia delle Entrate ha sviluppato negli ultimi anni strumenti di analisi automatica dei dati che consentono di individuare i contribuenti forfetari a rischio di superamento della soglia con un semplice incrocio delle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Dal 1° gennaio 2024, l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a tutti i forfetari senza distinzione di soglia di ricavi.
Questo significa che l’Agenzia conosce, in tempo reale, l’ammontare complessivo delle fatture emesse da ciascun contribuente forfetario. I dati dello SDI non corrispondono necessariamente agli incassi (i forfetari determinano i ricavi secondo il principio di cassa, non a competenza), ma costituiscono un efficace indicatore di rischio. I contribuenti che si avvicinano alla soglia degli 85.000 euro nei dati SDI ricevono lettere di compliance; quelli che la superano sono sottoposti a controllo prioritario.
Va precisato che il superamento emergente dai dati SDI (fatture emesse) e quello effettivo (incassi) possono divergere significativamente. Fatture emesse a dicembre e incassate a gennaio dell’anno successivo non rilevano ai fini della soglia per l’anno di emissione. Allo stesso modo, fatture emesse ma non ancora incassate alla chiusura dell’anno non entrano nel computo. Documentare il momento degli incassi — con estratti conto bancari, distinte dei versamenti, ricevute POS — è fondamentale per contrastare una contestazione basata sui soli dati SDI.
Il ruolo della fatturazione elettronica come prova
Paradossalmente, la fatturazione elettronica può diventare uno strumento difensivo nelle mani del contribuente. Le date di emissione delle fatture elettroniche, le date di pagamento riportate nelle note di credito, i riferimenti agli ordini e ai contratti sottostanti permettono di ricostruire con precisione il flusso degli incassi. Se il Fisco sostiene che il contribuente ha superato la soglia in un dato anno, il contribuente può contrapporre una ricostruzione documentata degli incassi effettivi che dimostra il contrario.
Approfondimento: le sanzioni applicabili e come ridurle
Le violazioni connesse all’applicazione del regime forfetario oltre i limiti consentiti si traducono tipicamente in:
1. Sanzione per dichiarazione infedele (art. 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997) Per le violazioni ante 1° settembre 2024: dal 90% al 180% dell’imposta (IRPEF) non dichiarata. Per le violazioni dal 1° settembre 2024: dal 70% al 140% dell’imposta non dichiarata (come riformato dal D.Lgs. 87/2024).
2. Sanzione per omessa applicazione e versamento dell’IVA Per le operazioni per le quali avrebbe dovuto essere applicata l’IVA: dal 90% al 180% dell’imposta (ante riforma), dal 70% al 140% (post riforma), oltre alla sanzione separata per omessa dichiarazione IVA.
3. Sanzione per omessa iscrizione a ruolo Se il contribuente non ha istituito i registri IVA obbligatori: sanzione autonoma da 1.000 a 8.000 euro (D.Lgs. 471/1997, art. 9).
4. Interessi legali Calcolati al tasso legale vigente: 5% nel 2023, 2,5% nel 2024, 2% nel 2025, 1,6% dal 2026.
Sul piano del cumulo sanzionatorio, si applica il principio del cumulo giuridico (art. 12 D.Lgs. 472/1997): quando più violazioni conseguono a un unico disegno unitario, la sanzione è quella prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. Nei casi in cui le violazioni relative all’IRPEF e all’IVA siano la conseguenza diretta dello stesso comportamento (applicazione indebita del forfetario), il cumulo giuridico può ridurre significativamente il carico sanzionatorio complessivo.
Va considerata anche la c.d. obiettiva incertezza normativa: quando la violazione è determinata da incertezze interpretative su una norma, la sanzione non è applicabile (art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997). La evoluzione interpretativa dell’Agenzia stessa sul tema del superamento della soglia — con la rettifica della Risposta 26/2026 operata dalla Risposta 68/2026 — può essere invocata come dimostrazione di questa obiettiva incertezza.
Quando conviene regolarizzare e quando conviene resistere
La scelta tra ravvedimento/adesione e contenzioso non è una questione di principio, ma di analisi costi-benefici che deve essere compiuta caso per caso.
Fattori che orientano verso la regolarizzazione spontanea:
- I termini per il ravvedimento sono ancora aperti e le riduzioni sanzionatorie sono significative;
- Il superamento della soglia è incontestabile nel merito;
- L’importo in gioco non giustifica economicamente i costi del contenzioso;
- Il contribuente ha necessità di definire rapidamente la propria posizione per accedere a finanziamenti o per proseguire l’attività senza il peso di un’incognita fiscale aperta.
Fattori che orientano verso il contenzioso:
- Esistono vizi formali dell’atto (decadenza, omessa notifica, omesso contraddittorio) che possono determinarne l’annullamento;
- Il computo dei ricavi è contestabile (somme non definitive, importi restituiti, errata qualificazione degli incassi);
- L’importo in gioco è rilevante e le chances di successo sono concrete;
- L’Agenzia ha applicato in modo errato la disciplina delle cause ostative (ad es. contestando una fuoriuscita immediata per cause diverse dai 100.000 euro).
In molti casi, la strategia più efficace è ibrida: si inizia con il contraddittorio endoprocedimentale per cercare di ridurre la pretesa, si valuta l’adesione se l’ufficio offre condizioni accettabili, e si impugna in caso contrario. Questa sequenza richiede una pianificazione attenta dei tempi, perché ogni fase ha termini perentori che, se scaduti, non sono recuperabili.
La consulenza preventiva — prima ancora che arrivi un atto del Fisco — è sempre la soluzione meno costosa. Chi monitora annualmente i propri ricavi, verifica i requisiti del regime e si confronta tempestivamente con un professionista specializzato quando la soglia si avvicina può evitare di trovarsi nella posizione del difendersi dall’accertamento.
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