Versamento Insufficiente Dell’imposta Sostitutiva Per Regime Forfetario: Come Difendersi Dal Fisco

Sei un professionista, un artigiano, un piccolo commerciante o un freelance in regime forfetario e hai ricevuto un avviso bonario, una cartella di pagamento o addirittura un avviso di accertamento perché il Fisco ritiene che tu abbia versato meno imposta sostitutiva del dovuto? Oppure ti sei accorto — prima che arrivasse qualsiasi atto — di aver calcolato male l’acconto o il saldo? La prima cosa che devi sapere è che non esiste una risposta unica per tutti: la tua difesa, le tue opzioni e i tuoi rischi reali dipendono da chi sei, da quale attività svolgi e da in quale fase del procedimento ti trovi.

Un freelance al terzo anno di attività che ha applicato l’aliquota del 5% (startup) per errore rispetto al 15% ordinario si trova davanti a una situazione radicalmente diversa da quella di un artigiano che ha semplicemente sbagliato il calcolo dell’acconto con il metodo previsionale.

Un pensionato che apre una partita IVA in forfetario e versa il saldo in ritardo di quaranta giorni ha strumenti diversi da quelli disponibili a una consulente che non ha mai versato il secondo acconto di un intero anno. Un contribuente che usa esclusivamente la fatturazione elettronica, poi, ha un termine di accertamento ridotto rispetto a chi ha operato in parte con documenti analogici.

In questa guida esaminiamo i profili più frequenti: il freelance/professionista, il lavoratore dipendente con partita IVA accessoria, l’artigiano o piccolo commerciante, il neo-imprenditore al primo quinquennio (aliquota 5%), il contribuente uscito dal regime per superamento della soglia, e i casi misti. Per ciascuno: cosa cambia, i numeri, i rischi specifici e le mosse giuste.

Lo Studio Monardo è specializzato nella materia tributaria e nella difesa del contribuente davanti agli atti del Fisco, con competenza diretta in diritto bancario e tributario gestita da un coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso. Questa sinergia è decisiva quando si tratta di valutare contemporaneamente la posizione fiscale, la correttezza del calcolo dell’imposta e la strategia processuale.


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Le regole comuni a tutti i forfetari

Prima di entrare nei profili specifici, è utile fissare la base condivisa che si applica a chiunque operi in regime forfetario.

Come si calcola l’imposta sostitutiva

Il regime forfetario è disciplinato dall’art. 1, commi 54-89, della legge n. 190/2014 (e successive modificazioni, da ultima la Legge di Bilancio 2023 che ha portato la soglia a 85.000 euro). Il reddito imponibile si determina applicando ai ricavi/compensi effettivamente incassati nell’anno il coefficiente di redditività stabilito per il codice ATECO dell’attività: dal 40% per alcune attività del commercio fino all’86% per chi opera in servizi di intermediazione. Dal reddito così ottenuto si deducono esclusivamente i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati. Sul reddito netto si applica l’aliquota del 15% (o del 5% per i primi cinque anni per chi soddisfa i requisiti di “startup”).

L’imposta sostitutiva sostituisce IRPEF, addizionali regionale e comunale e IRAP: non sono dovute altre imposte dirette sui redditi prodotti in regime.

I versamenti: acconti e saldo

I forfetari versano l’imposta sostitutiva con le stesse modalità e scadenze dell’IRPEF:

  • Primo acconto (40% dell’imposta dell’anno precedente, se superiore a 51,65 euro): entro il 30 giugno dell’anno corrente, con possibilità di proroga al 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%;
  • Secondo acconto o acconto unico (60%): entro il 30 novembre;
  • Saldo: entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Nel primo anno di attività non è dovuto alcun acconto perché non esiste un’imposta dell’anno precedente. I codici tributo da usare nel modello F24 sono: 1790 per il primo acconto, 1791 per il secondo acconto (o acconto unico), 1792 per il saldo. Per i contribuenti che applicano l’aliquota del 5%, dal 2022 si usa lo stesso codice 1790 (prima esistevano codici separati).

Il calcolo dell’acconto: metodo storico e metodo previsionale

Il contribuente può scegliere tra due metodi:

  • Metodo storico: si calcola il 100% dell’imposta sostitutiva pagata l’anno precedente (unica rata) e lo si versa ripartito nelle due rate. È il metodo più sicuro perché, se applicato correttamente, non espone a sanzioni anche se il reddito corrente è superiore a quello precedente.
  • Metodo previsionale: si calcola il 100% dell’imposta che si stima di dovere sull’anno in corso. Conviene se i ricavi dell’anno corrente sono significativamente inferiori a quelli dell’anno precedente. Espone però al rischio di versamento insufficiente se la stima si rivela troppo ottimistica.

L’insufficienza del versamento previsionale è la causa più frequente di avviso bonario per i forfetari.

Il sistema sanzionatorio vigente (dal 1° settembre 2024)

Il D.Lgs. n. 87/2024 ha riformato il sistema sanzionatorio tributario. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024:

  • Sanzione ordinaria per omesso o insufficiente versamento: 25% dell’imposta non versata (era 30% in precedenza).
  • Se il versamento tardivo avviene entro 90 giorni dalla scadenza: la sanzione scende al 12,5%.
  • Con ravvedimento operoso, la sanzione si riduce progressivamente in base alla tempistica dell’intervento spontaneo.
  • Il tasso di interesse legale applicabile per il ravvedimento è 1,60% annuo dal 1° gennaio 2026 (era 2% nel 2025, 2,5% nel 2024).

Il ravvedimento operoso: la regola aurea

Prima di qualsiasi atto del Fisco, il contribuente può regolarizzare spontaneamente pagando imposta + sanzione ridotta + interessi legali. Il ravvedimento è inibito dalla notifica dell’avviso bonario o dell’atto impositivo: finché non arriva nulla di formale, la porta è aperta.

Le riduzioni della sanzione (calcolate sulla sanzione ordinaria del 25% per violazioni dal 1° settembre 2024) seguono questa scala:

  • Entro 14 giorni: 1/10 ridotta in base ai giorni (0,0833% per giorno);
  • Dal 15° al 30° giorno: 1/8 del minimo (equivale circa all’1,25%);
  • Dal 31° al 90° giorno: 1/7 del minimo (circa 1,786%);
  • Oltre 90 giorni ma entro un anno: 1/6 del minimo (circa 4,17%);
  • Oltre un anno: 1/5 del minimo (circa 5%);
  • Dopo la comunicazione dello schema di atto (contraddittorio preventivo): 1/6 del minimo;
  • Dopo avviso bonario (se non ancora notificato l’accertamento): per i tributi amministrati dall’AdE, il ravvedimento è ancora possibile.

Profilo 1 — Il freelance e il professionista (consulenti, graphic designer, avvocati, architetti, sviluppatori)

La tua situazione

Sei un lavoratore autonomo con partita IVA, senza dipendenti, con ricavi tra 20.000 e 84.000 euro annui. Applichi l’imposta sostitutiva del 15% su un coefficiente di redditività che, per le professioni intellettuali, è tipicamente il 78% (codice ATECO del gruppo J, M o L). Hai scelto il metodo previsionale perché l’anno corrente sembrava meno brillante del precedente — o ti sei semplicemente distratto nel calcolo del secondo acconto.

Cosa cambia per te

Per i professionisti, il coefficiente di redditività al 78% è tra i più alti della tabella forfetaria. Questo significa che, rispetto a un artigiano o a un commerciante, la tua base imponibile è proporzionalmente più elevata rispetto ai ricavi. Un errore di calcolo del 10% sui ricavi produce un errore del 10% sull’imposta, con sanzioni commisurate.

Un aspetto rilevante: se emetti esclusivamente fatture elettroniche (obbligo per tutti i forfetari dal 1° gennaio 2024), benefici del termine di accertamento ridotto a 4 anni invece dei 5 ordinari (art. 1, comma 74, L. 190/2014, come modificato). Se invece hai operato anche con documenti analogici o non hai rispettato in modo uniforme l’obbligo di fatturazione elettronica, i termini tornano a essere quelli ordinari.

La regola più importante: il metodo previsionale non è una dichiarazione d’intenti vincolante. Puoi versare meno acconti rispetto all’anno precedente sulla base di una stima, ma se a consuntivo l’imposta dovuta è superiore agli acconti versati, la differenza genera una violazione da versamento insufficiente, non una dichiarazione infedele.

I numeri

Esempio concreto: un consulente di marketing con ricavi 2024 di 62.000 euro e coefficiente 78%:

  • Base imponibile: 62.000 × 78% = 48.360 euro
  • Deduzione contributi INPS Gestione Separata (supponiamo 9.800 euro): 48.360 − 9.800 = 38.560 euro
  • Imposta sostitutiva (15%): 38.560 × 15% = 5.784 euro

Se il consulente aveva stimato ricavi 2024 di 50.000 euro e versato acconti calcolati su quella stima (4.245 euro), l’importo insufficiente è 5.784 − 4.245 = 1.539 euro.

Sanzione ordinaria (25%): 384,75 euro. Con ravvedimento entro 90 giorni: circa 27,50 euro. Evidentemente, più si aspetta, più costa.

I rischi specifici

Il rischio principale per il professionista è il trattamento del metodo previsionale in sede di controllo automatizzato. Il sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate incrocia i dati della dichiarazione (quadro LM) con le fatture elettroniche e le certificazioni uniche emesse dai committenti. Se emerge una differenza, parte automaticamente la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis DPR 600/73. Il rischio si amplifica se si ha un cliente che emette certificazioni uniche (ad esempio una società che, per errore, applica la ritenuta d’acconto a un forfetario che non ne è soggetto): la difformità tra il CU e il quadro LM è uno dei segnali che più frequentemente innescano i controlli automatizzati.

Le mosse giuste

  1. Verifica immediata della dichiarazione dell’anno in corso rispetto a quella precedente e agli acconti già versati.
  2. Ravvedimento operoso spontaneo se la differenza è già identificabile, prima di qualsiasi contatto con l’AdE.
  3. In caso di avviso bonario ricevuto: verifica della correttezza del calcolo operato dall’Ufficio (il coefficiente applicato è quello giusto per il tuo ATECO? I contributi previdenziali sono stati correttamente detratti?).
  4. Non ignorare l’avviso bonario: dal 1° gennaio 2025, il termine per rispondere ed eventualmente pagare è di 60 giorni dalla comunicazione (D.Lgs. 108/2024).
  5. Se l’importo è contestato, considera l’istanza di autotutela prima del ricorso.

Profilo 2 — Il lavoratore dipendente con partita IVA accessoria in forfetario

La tua situazione

Hai un contratto di lavoro dipendente, magari a tempo parziale o full-time, e parallelamente svolgi un’attività professionale o commerciale in regime forfetario. I tuoi ricavi da partita IVA sono accessori (ad esempio dai 8.000 ai 30.000 euro l’anno), ma la tua posizione fiscale è più complessa di chi ha solo la partita IVA.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: i redditi da lavoro dipendente e quelli da regime forfetario non si sommano nella stessa base imponibile, ma rimangono separati. L’imposta sostitutiva si applica solo al reddito della partita IVA forfetaria, mentre il reddito da lavoro dipendente è tassato con IRPEF ordinaria attraverso le ritenute del sostituto d’imposta.

La norma però prevede una causa ostativa importante: se nell’anno precedente hai percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 35.000 euro (limite elevato a 35.000 euro per gli anni 2025 e 2026 dalla Legge di Bilancio 2024; in precedenza era 30.000 euro), non puoi accedere al regime forfetario, salvo che il rapporto di lavoro dipendente si sia estinto nell’anno precedente. Il versamento insufficiente in questo profilo può derivare da:

  1. Aver applicato il regime per un anno in cui non ne avevi i requisiti (reddito dipendente troppo elevato) → l’imposta sostitutiva versata non è dovuta, ma sei tenuto alla tassazione IRPEF ordinaria, con differenza potenzialmente molto rilevante;
  2. Aver sbagliato il calcolo dell’acconto perché hai trascurato l’effetto dell’aumento dei ricavi da partita IVA.

Grassetta questo: se il tuo reddito da lavoro dipendente supera i 35.000 euro nel 2025/2026, il regime forfetario non è applicabile per l’anno successivo — anche se i tuoi ricavi da partita IVA sono bassissimi.

I numeri

Esempio: dipendente part-time con RAL 22.000 euro, partita IVA con ricavi 2024 di 28.000 euro (professionista, coeff. 78%):

  • Base imponibile forfetaria: 28.000 × 78% = 21.840 euro
  • Deducendo contributi Gestione Separata (circa 5.600 euro): 21.840 − 5.600 = 16.240 euro
  • Imposta sostitutiva (15%): 16.240 × 15% = 2.436 euro

Se il contribuente aveva versato acconti basati su ricavi stimati di 20.000 euro, pagando circa 1.560 euro, la differenza da sanare è 876 euro. Sanzione ordinaria 219 euro, con ravvedimento entro 30 giorni circa 11 euro.

I rischi specifici

Il rischio più grave per questo profilo è accorgersi solo a dichiarazione presentata di aver perso il diritto al regime per superamento della soglia dei redditi da dipendente. In quel caso, l’Ufficio non si limita a contestare il versamento insufficiente dell’imposta sostitutiva, ma ridetermina l’intera tassazione in regime ordinario, con IRPEF a scaglioni progressivi, addizionali e IRAP. La differenza di imposta può essere sostanziale.

Le mosse giuste

  1. Ogni anno, prima di versare gli acconti, verifica il CUD/CU dell’anno precedente per controllare il reddito da dipendente.
  2. Se hai perso i requisiti, considera la dichiarazione spontanea e il regime ordinario prima di aspettare un accertamento.
  3. Se sei già stato oggetto di verifica, valuta con un professionista se la perdita dei requisiti era davvero verificata o se esistono eccezioni applicabili al tuo caso.

Profilo 3 — L’artigiano e il piccolo commerciante

La tua situazione

Gestisci un’attività artigiana o commerciale, magari con qualche spesa (attrezzatura, materiali, piccola sede operativa), e sei in forfetario con un coefficiente di redditività tra il 40% e il 67% a seconda dell’attività (commercio al dettaglio 40%, servizi di riparazione 67%, costruzioni 86%). I tuoi ricavi sono stati variabili negli ultimi anni — magari sono cresciuti nel 2023 e sei rimasto con un acconto calcolato sul reddito più basso del 2022.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, il regime forfetario applica coefficienti di redditività più bassi rispetto alle professioni intellettuali, il che significa che la base imponibile è una frazione minore dei ricavi. Un errore di calcolo assoluto tende quindi a essere proporzionalmente meno grave in termini di imposta. Tuttavia, gli artigiani e i commercianti hanno alcune specificità:

  • I contributi INPS (artigiani e commercianti) sono strutturati diversamente rispetto alla Gestione Separata: prevedono un minimale fisso indipendente dal reddito, più una quota variabile sull’eccedenza. La corretta deduzione del minimale INPS dalla base imponibile forfetaria è un passaggio critico che spesso genera calcoli errati.
  • Il regime forfetario non consente di dedurre spese effettive: se hai avuto costi elevati in un anno (acquisto di attrezzatura, veicolo, ristrutturazione), questi non incidono sulla base imponibile forfetaria. L’imposta si paga comunque sul reddito calcolato in via forfetaria.

La regola più importante: per gli artigiani e i commercianti che superano gli 85.000 euro di ricavi in corso d’anno, il regime cessa dall’anno successivo; se si superano i 100.000 euro, il regime cessa immediatamente nell’anno in corso (art. 1, c. 71, L. 190/2014, come modificato dalla Legge di Bilancio 2023). Un artigiano che supera i 100.000 euro in novembre deve passare al regime ordinario a partire da quel momento, con tutte le conseguenze sull’IVA e sulle ritenute.

I numeri

Esempio: falegname (coeff. 86%) con ricavi 2024 di 52.000 euro:

  • Base imponibile: 52.000 × 86% = 44.720 euro
  • Contributi INPS artigiani (minimale 4.368 euro + quota variabile sull’eccedenza, supponiamo totale 7.200 euro): 44.720 − 7.200 = 37.520 euro
  • Imposta sostitutiva (15%): 37.520 × 15% = 5.628 euro

Se l’acconto era stato calcolato su ricavi stimati 45.000 euro, l’acconto versato sarebbe stato circa 4.860 euro. Differenza: 768 euro. Sanzione piena 192 euro; con ravvedimento entro 90 giorni circa 13-14 euro.

I rischi specifici

Il rischio specifico per artigiani e commercianti è il superamento della soglia non monitorato. Molti piccoli operatori non tengono aggiornato il registro degli incassi in corso d’anno con la frequenza necessaria. Arrivare a novembre con 90.000 euro di ricavi senza essersi accorti di avere già superato gli 85.000 euro porta a versare l’imposta sostitutiva per tutto l’anno, mentre si doveva tornare al regime ordinario dall’anno successivo — con il rischio che l’anno successivo il contribuente si aspetti ancora l’imposta sostitutiva e versi acconti sbagliati.

Le mosse giuste

  1. Monitorare mensilmente gli incassi per tenere sotto controllo il limite degli 85.000 euro.
  2. Se si prevede di avvicinarsi alla soglia, pianificare per tempo la fatturazione di fine anno.
  3. In caso di versamento insufficiente accertato, verificare se la differenza è dovuta a errore di calcolo (rimediabile con ravvedimento) o a perdita del regime (situazione più complessa).
  4. Conservare per almeno 5 anni tutta la documentazione degli incassi, anche in mancanza di obbligo di registrazione contabile.

Profilo 4 — Il neo-imprenditore al primo quinquennio (aliquota agevolata al 5%)

La tua situazione

Hai aperto la partita IVA da meno di cinque anni, non hai esercitato attività d’impresa o professionale nei tre anni precedenti, e la tua attività non è la prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come lavoratore dipendente nello stesso settore. Stai pagando l’imposta sostitutiva al 5% invece del 15%. Questa agevolazione vale per i primi cinque anni di attività.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono meno di quanto pensi, e per ragioni opposte a quelle degli altri profili. L’aliquota del 5% è un’agevolazione condizionata: se l’Agenzia delle Entrate verifica che non sussistevano i requisiti per applicarla (continuazione di attività precedente, preesistenza di partita IVA nei tre anni precedenti, prosecuzione di un rapporto di lavoro dipendente nello stesso settore), la pretesa non riguarda la sola differenza di versamento, ma l’intera imposta al 15% per tutti gli anni agevolati, con sanzioni per dichiarazione infedele al 70% (dal 1° settembre 2024, D.Lgs. 87/2024) sulla differenza.

La regola più importante: anche se i requisiti per il 5% erano genuinamente soddisfatti al momento dell’apertura, vanno documentati e conservati. In caso di verifica, l’onere di provare la sussistenza dei requisiti è del contribuente.

Specifiche di questa situazione:

  • Quinto anno: nel quinto anno si applica ancora il 5%; dal sesto anno si passa automaticamente al 15%. Se nel sesto anno il contribuente continua a versare al 5% per errore, si genera una violazione con sanzione per infedele dichiarazione.
  • Errata quantificazione degli anni: se il contribuente conta erroneamente il quinquennio (ad esempio include un anno in cui aveva redditi da partita IVA in forma societaria), rischia di applicare il 5% per un anno di troppo.

I numeri

Esempio: consulente IT al quinto anno (ultimo anno a 5%), ricavi 2024 di 38.000 euro, coeff. 78%:

  • Base imponibile: 38.000 × 78% = 29.640 euro
  • Contributi Gestione Separata (circa 8.100 euro): 29.640 − 8.100 = 21.540 euro
  • Imposta sostitutiva corretta al 5%: 21.540 × 5% = 1.077 euro
  • Se avesse applicato il 15% per errore nell’anno precedente e si fosse accordato in un conto sbagliato: differenza di imposta 1.077 − 3.231 (al 15%) = −2.154 euro: il contribuente ha versato troppo. Ma se il sesto anno torna al 5% anziché al 15%, la situazione si inverte.

Scenario opposto — se l’Ufficio contesta l’aliquota agevolata per due anni in cui i requisiti erano dubbiosi: imposta sostitutiva sulla differenza (15%−5% = 10%) per due anni su 38.000 euro/anno: 38.000 × 78% × 10% = 2.964 euro × 2 anni = 5.928 euro + sanzione 70% = 4.149,60 euro + interessi.

I rischi specifici

Il rischio più grave è la contestazione retroattiva del diritto all’aliquota del 5% per tutti gli anni agevolati. Se un’imprenditrice aveva svolto, anche solo parzialmente, la stessa attività come dipendente nello stesso settore nei tre anni precedenti, l’aliquota agevolata non spettava fin dall’inizio. L’Ufficio può recuperare l’intera imposta non versata per tutti gli anni con termine di accertamento ordinario di 5 anni (4 se esclusivamente fatturazione elettronica).

Le mosse giuste

  1. Prima di aprire la partita IVA, documentare in modo preciso la situazione degli ultimi tre anni (nessuna attività professionale, nessuna prosecuzione di attività dipendente nello stesso settore).
  2. Al sesto anno, ricordare di passare all’aliquota del 15%.
  3. In caso di contestazione del diritto all’agevolazione, verificare con un professionista la documentazione disponibile e, se ci sono elementi di difesa validi, proporre istanza di autotutela o ricorso.
  4. L’accertamento con adesione è spesso la strada più conveniente in questo profilo perché consente di ridurre le sanzioni a 1/3 del minimo (art. 2, D.Lgs. 218/1997).

Profilo 5 — Il contribuente in uscita dal regime (superamento soglia)

La tua situazione

Nel corso dell’anno o alla fine dell’anno precedente hai superato la soglia dei ricavi e sei uscito dal regime forfetario. I versamenti dell’imposta sostitutiva che hai effettuato non corrispondono più a ciò che dovevi: potresti aver versato troppo poco perché il regime ordinario prevede un carico fiscale più alto, oppure hai applicato la sostitutiva per tutto l’anno mentre dovevi tornare all’IRPEF ordinaria già dal 1° gennaio dell’anno in cui hai superato (se il superamento è stato degli 85.000 euro) o dall’atto del superamento (se sono stati superati i 100.000 euro).

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità critica: uscire dal forfetario non è un evento fiscalmente neutro. Comporta:

  • Obbligo di applicare l’IVA a partire dalla fattura che ha causato il superamento dei 100.000 euro;
  • Obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili secondo il regime ordinario o semplificato;
  • Sostituzione dell’imposta sostitutiva con l’IRPEF a scaglioni progressivi;
  • Rettifica dell’IVA sugli acquisti degli anni precedenti (art. 19 bis-2 DPR 633/72), con possibile obbligo di versamento dell’IVA non detratta negli anni forfetari.

La regola più importante: se hai superato i 100.000 euro già nel corso dell’anno, sei obbligato ad applicare l’IVA sulla fattura che ha determinato il superamento, non dall’anno successivo. La cartella di pagamento per l’IVA non applicata su quelle fatture è tutt’altro che rara.

I numeri

Esempio: web designer con ricavi 2024 di 98.000 euro (ha superato gli 85.000 in settembre):

  • Dal 2025 deve applicare il regime ordinario.
  • Se ha versato gli acconti 2024 calcolando l’imposta sostitutiva al 15% su 85.000 × 78% (base) = 66.300 × 15% = 9.945 euro, ma nel 2025 l’IRPEF ordinaria su un reddito simile (supponendo reddito imponibile pari) ammonterebbe a circa 24.000 euro (con scaglioni al 35% e 43%), la differenza nell’acconto 2025 è enormemente superiore alle aspettative.

Riguardo al versamento dell’anno dell’uscita: nessuna differenza di imposta sostitutiva se si è rimasti sotto i 100.000 euro; la violazione, semmai, emerge nell’anno successivo.

I rischi specifici

Rischio principale: dimenticare l’IVA nell’anno di uscita. I clienti professionali pretenderanno la fattura con IVA, ma se il contribuente continua a emettere fatture in regime forfetario quando ha già superato i 100.000 euro, l’IVA non riscossa è comunque dovuta all’Erario.

Le mosse giuste

  1. Monitorare i ricavi mensilmente e identificare la data del superamento.
  2. Dalla fattura successiva al superamento dei 100.000 euro, applicare l’IVA.
  3. Istituire immediatamente le scritture contabili.
  4. Verificare la necessità di rettifica IVA sugli acquisti degli anni precedenti.
  5. Ricalcolare tutti gli acconti dell’anno successivo sulla base del regime ordinario.

Tre situazioni, tre calcoli, tre esiti — Le simulazioni numeriche

Simulazione 1 — Freelance con metodo previsionale ottimistico

Situazione di partenza: Stefano, consulente di marketing, ha dichiarato ricavi 2023 pari a 48.000 euro. Per il 2024 ha stimato ricavi di soli 40.000 euro e ha versato acconti calcolati su quella stima: acconto unico di 3.432 euro (40.000 × 78% = 31.200 − 7.800 contributi = 23.400 × 15% = 3.510 × 100% = 3.510; dopo arrotondamento realistico, versamento effettivo 3.432 euro). I ricavi effettivi 2024 sono stati invece 55.000 euro.

Calcolo dell’imposta effettiva: 55.000 × 78% = 42.900 − 8.900 contributi = 34.000 × 15% = 5.100 euro. Differenza da sanare: 5.100 − 3.432 = 1.668 euro.

Se si ravvede entro 90 giorni dalla scadenza del saldo (cioè entro la fine di settembre 2025): sanzione ridotta a 1/7 del 25% = circa 3,57% = 59,55 euro; interessi al 1,60% annuo pro-rata temporis su 1.668 euro per 90 giorni = circa 6,60 euro. Totale da versare: 1.734,15 euro.

Se aspetta l’avviso bonario: sanzione piena al 25% = 417 euro, + interessi 3,5% annuo da computare per il periodo intercorso.

Simulazione 2 — Artigiano con contestazione del coefficiente

Situazione di partenza: Marco, parrucchiere (coeff. 67%), ha dichiarato ricavi 2023 di 61.000 euro. L’Agenzia delle Entrate, in un controllo incrociato, rileva che alcune fatture emesse riguardano prestazioni di estetica (coeff. 67%) ma altre sono riconducibili alla vendita di prodotti cosmetici al dettaglio (coeff. 40%). La ripartizione non era indicata in dichiarazione.

Calcolo contestato: l’Ufficio ridetermina il reddito applicando il 40% alle vendite prodotti (13.000 euro) e il 67% alle sole prestazioni (48.000 euro): (13.000 × 40%) + (48.000 × 67%) = 5.200 + 32.160 = 37.360 − 9.200 contributi = 28.160 × 15% = 4.224 euro. Il contribuente aveva dichiarato: 61.000 × 67% = 40.870 − 9.200 = 31.670 × 15% = 4.750,50 euro. In questo caso l’Ufficio avrebbe accertato un’imposta inferiore al dichiarato, a favore del contribuente.

Ma se l’attività principale fosse stata male classificata e il coefficiente reale fosse più alto, lo scenario si inverte. Questo esempio dimostra che il coefficiente ATECO corretto è la prima cosa da verificare in caso di contestazione.

Simulazione 3 — Neo-imprenditore con aliquota 5% contestata

Situazione di partenza: Claudia, web developer, ha aperto la partita IVA nel 2020 applicando l’aliquota del 5%. L’Agenzia contesta che, prima dell’apertura, aveva svolto attività di web developer come dipendente per lo stesso settore tecnologico per due anni (2018-2019). Ricavi contestati: 2020 = 31.000 euro; 2021 = 42.000 euro; 2022 = 53.000 euro.

Differenza di imposta: se il 5% non spettava, l’aliquota doveva essere il 15%. Differenza annua = 10% sulla base imponibile.

  • 2020: 31.000 × 78% × 10% = 2.418 euro
  • 2021: 42.000 × 78% × 10% = 3.276 euro
  • 2022: 53.000 × 78% × 10% = 4.134 euro
  • Totale imposta contestata: 9.828 euro + sanzione infedele 70% = 6.879,60 euro + interessi per ciascun anno.

Se Claudia riesce a dimostrare con documentazione che il rapporto dipendente era di natura diversa (compiti gestionali, non sviluppo tecnico), l’accertamento può essere contestato. In caso di accertamento con adesione con riduzione a 1/3 del minimo, le sanzioni scendono a 2.293 euro.


I casi misti — Chi appartiene a più profili

Alcune situazioni commistono due o più profili, moltiplicando la complessità difensiva.

Dipendente con partita IVA accessoria che supera il limite reddituale dipendente: un lavoratore dipendente con RAL 38.000 euro (sopra la soglia 2026 di 35.000 euro) non può accedere al forfetario per il 2026. Se ci era entrato pensando di rientrare nei limiti, tutto ciò che ha versato a titolo di imposta sostitutiva non è correttamente imputato, e l’intera posizione fiscale va rideterminata in regime ordinario. La sovrapposizione tra verifica dell’errore sull’aliquota e rideterminazione dell’IRPEF richiede una consulenza integrata avvocato-commercialista.

Artigiano al quinto anno di attività che supera gli 85.000 euro: nel medesimo anno in cui esaurisce il beneficio del 5% (quinto anno), supera anche la soglia dei ricavi. Il sesto anno deve iniziare in regime ordinario al 15%, ma anche questa transizione — con il cambiamento di regime contestuale — genera facilmente errori nei calcoli degli acconti.

Neo-imprenditore che scopre a posteriori una causa ostativa: si accorge a dichiarazione presentata che la partita IVA di un familiare di cui controlla i livelli partecipativi ha reso inammissibile il suo accesso al regime. Qui si incrociano la questione dell’imposta sostitutiva non dovuta, il recupero delle somme versate e la rideterminazione dell’IRPEF, con possibili profili di rimborso delle imposte in eccesso già versate.

In tutti questi casi misti, l’unica strategia efficace è quella integrata: il legale analizza i termini di accertamento, la legittimità degli atti notificati e la strategia processuale; il commercialista ridetermina l’imponibile corretto e verifica l’esatto importo delle differenze. Lo Studio Monardo opera esattamente con questo modello.


Il confronto tra profili

AspettoFreelance/ProfessionistaDipendente+P.IVAArtigiano/CommercianteNeo-imprenditore 5%Contribuente in uscita
Coefficiente tipico78%78%40–86%78% o altroVario
Aliquota15%15%15%5%15% → IRPEF ordinaria
Principale causa di insufficiente versamentoMetodo previsionale erratoSuperamento limite dipendenteMancato monitoraggio ricaviAliquota agevolata contestataMancata uscita dal regime
Sanzione base (dal 1/9/2024)25%25%25%70% (infedele)25–70%
Termini accertamento4 anni (fatture elettroniche) / 5 anni4–5 anni4–5 anni5 anni per anno5 anni
Strumento difensivo principaleRavvedimento / autotutelaAutotutela / ricorsoRavvedimento / adesioneAdesione / ricorsoRegolarizzazione / adesione
Rischio aggiuntivoCU discordantiPerdita regime per intero annoSuperamento soglia 100k€Recupero multi-annualeIVA non applicata

Le domande trasversali — Valide per tutti i profili

1. Cosa succede se non rispondo all’avviso bonario entro 60 giorni?

Se non si risponde e non si paga entro 60 giorni dalla comunicazione (termine esteso dal 1° gennaio 2025 per gli atti elaborati dal 1° gennaio 2025, D.Lgs. 108/2024), l’Agenzia iscrive le somme a ruolo con la sanzione piena del 25% (per violazioni dal 1/9/2024) e l’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento. La sospensione feriale dei termini si applica dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno. Una volta notificata la cartella, ci sono 60 giorni per pagare o proporre ricorso.

2. Posso fare il ravvedimento operoso anche dopo aver ricevuto l’avviso bonario?

Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (tra cui l’imposta sostitutiva forfetaria), il ravvedimento è inibito dalla notifica dell’avviso bonario ex art. 36-bis o 36-ter DPR 600/73, nonché dall’avviso di accertamento, di liquidazione o di irrogazione di sanzioni. Quindi: sì fino alla notifica dell’avviso bonario; no dopo.

3. Se ho già ricevuto l’avviso bonario, conviene pagare o fare ricorso?

Dipende. Se l’importo è corretto e non ci sono profili di contestazione, pagare entro i 60 giorni consente di chiudere con sanzioni ridotte a 1/3 del minimo (per violazioni dal 1° settembre 2024, la sanzione nell’avviso bonario è già ridotta all’8,33% invece del 25%). Se invece l’importo è contestato — perché l’Ufficio ha usato il coefficiente ATECO sbagliato, non ha considerato la deduzione dei contributi, o ha errato nel calcolo degli interessi — vale la pena presentare osservazioni e/o proporre istanza di autotutela prima di pagare.

4. Posso rateizzare il pagamento dell’avviso bonario?

Sì. L’art. 3-bis del D.Lgs. 462/97 prevede la possibilità di rateizzare: fino a 6 rate trimestrali per importi inferiori a 5.000 euro, fino a 20 rate per importi superiori. La prima rata va versata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso bonario (termine sospeso dal 1° agosto al 4 settembre). Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dalla rateazione.


La giurisprudenza profilo per profilo

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali più rilevanti, organizzati per profilo di contribuente.

1. Per tutti i profili — Controllo automatizzato e avviso bonario non necessario

La CGT di secondo grado del Lazio, sentenza n. 6543/2025 del 29 ottobre 2025, ha chiarito che nell’ambito del controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/73, la cartella di pagamento è legittima anche in assenza della comunicazione di irregolarità (avviso bonario) quando la pretesa derivi dal mero omesso versamento di somme che il contribuente stesso ha indicato in dichiarazione: non sussistono in quel caso “incertezze su aspetti rilevanti” che obblighino al contraddittorio preventivo ex art. 6, comma 5, L. 212/2000. La Corte richiama Cass. n. 14851/2008; Cass. n. 26361/2010; Cass. n. 20431/2014; Cass. ord. n. 390/2019; Cass. ord. n. 27724/2023. Il principio è rilevante perché mette in guardia chi conta sull’avviso bonario come “passaggio obbligato” prima della cartella.

2. Per il profilo neo-imprenditore — Sul diritto al 5% e dichiarazione senza regime

La Corte di Cassazione, ordinanza n. 9973/2023, ha confermato che in assenza di dichiarazione di inizio attività correttamente compilata, il regime forfetario non spetta automaticamente. Questo è rilevante per il neo-imprenditore che non ha indicato il regime agevolato nel modello AA9/12. Il principio è che l’omessa comunicazione non preclude l’accesso (essendo il regime “naturale”), ma crea una presunzione di non applicazione che il contribuente deve ribaltare. Tuttavia, la sentenza ha portata procedurale e non sostanziale.

3. Per il profilo accertamento con adesione — Sanzioni sulle rate non versate

La Corte di Cassazione, ordinanza n. 22301/2025 del 2 agosto 2025, ha stabilito che in caso di accertamento con adesione, l’omesso versamento delle rate diverse dalla prima comporta l’irrogazione della sanzione nella misura doppia ex art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. 218/1997, e non la sanzione ordinaria per omesso versamento ex art. 13 D.Lgs. 471/1997. Il contribuente che ha definito un accertamento in adesione ma non ha versato le rate successive alla prima, quindi, è soggetto alla sanzione doppia ma non a quella aggiuntiva del 25%, con un regime sanzionatorio distinto e più chiaro.

4. Per il profilo uscita dal regime — Effetti del giudicato penale sull’imposta

La Corte di Cassazione, sentenza n. 3800/2025, ha precisato che la sentenza penale dibattimentale di assoluzione con la formula “il fatto non sussiste” ha efficacia di giudicato solo sulle sanzioni tributarie (non sull’accertamento dell’imposta), ai sensi del nuovo art. 21-bis D.Lgs. 74/2000 introdotto dal D.Lgs. 87/2024. Per il contribuente in uscita dal regime che ha subito anche un procedimento penale per omesso versamento, l’assoluzione non estingue la pretesa erariale sull’imposta, ma elimina automaticamente le sanzioni.

5. Per tutti i profili — Sul contraddittorio endoprocedimentale e autotutela

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, pronuncia pubblicata nel 2024 (che risolve il contrasto segnalato dall’ord. n. 33665/2023), ha confermato che l’Amministrazione finanziaria può esercitare l’autotutela sostitutiva (sostituire un atto con uno per importo maggiore) senza necessità di “sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi”, purché non siano scaduti i termini di accertamento e non sia intervenuto un giudicato. Per il contribuente forfetario, ciò significa che un accertamento chiuso con adesione per un importo può essere sostituito da uno più elevato se l’Ufficio ritiene di aver sottovalutato la pretesa — salvo i limiti del contraddittorio obbligatorio introdotto dallo Statuto del contribuente riformato.

6. Per il profilo dipendente + partita IVA — Sul limite dei redditi da dipendente e CTR Sicilia

La CTR Sicilia, sentenza n. 9965/2021, ha annullato un accertamento in cui l’Ufficio aveva ritenuto che la partecipazione del contribuente a una società di persone comportasse decadenza dal forfetario, rilevando che la causa ostativa opera solo se la società svolge un’attività riconducibile a quella esercitata in forfetario. Il principio è applicabile per analogia: la partita IVA “collegata” che fa scattare la causa ostativa deve essere effettivamente riconducibile all’attività forfetaria, non qualsiasi partecipazione societaria.

7. Per tutti — Sulla prova nelle controversie tributarie e valutazione del giudice

La Corte di Cassazione, sentenza n. 3800/2025, ha altresì riaffermato che nel processo tributario la valutazione delle prove segue gli “ordinari criteri e principi” del processo tributario, con autonomia rispetto al giudicato penale. Il giudice tributario valuta liberamente tutti gli elementi, inclusa la sentenza penale come prova non vincolante sull’imposta. Per il contribuente forfetario che ha subito anche un procedimento penale (ad esempio per omesso versamento oltre la soglia penale di 50.000 euro), la strategia difensiva deve essere coordinata sui due fronti.

8. Per il profilo in uscita — IVA e rettifica

Cass., sez. tributaria, sentenza 2024 (da monitorare) in tema di rettifica IVA ex art. 19 bis-2: la Corte ha confermato che il contribuente che fuoriesce dal regime forfetario deve procedere alla rettifica dell’IVA sugli acquisti effettuati negli anni precedenti, pro-quota, per i beni strumentali ancora in uso. L’omessa rettifica può essere contestata nell’anno di uscita con sanzioni per infedele dichiarazione.

9. Riforma sanzionatoria 2024 — Effetto sulle violazioni pregresse

Il D.Lgs. 87/2024, art. 5, ha stabilito che le nuove sanzioni ridotte si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, mentre per le violazioni precedenti restano le percentuali previgenti (30%). La Cassazione, in successive pronunce del 2024-2025, ha precisato che il principio del favor rei non impone l’applicazione retroattiva delle sanzioni ridotte a violazioni consumate prima del 1° settembre 2024, trattandosi di norma non di minor favore ma di riforma strutturale del sistema.

10. Cumulo giuridico nelle violazioni seriali

Il D.Lgs. 87/2024 ha introdotto la possibilità di applicare il cumulo giuridico anche in caso di ravvedimento operoso (art. 12 D.Lgs. 472/97, come modificato). Per il contribuente forfetario che ha omesso di versare più acconti o più saldi in anni diversi, il cumulo giuridico consente di calcolare un’unica sanzione con riferimento alla prima violazione, invece di sommare le sanzioni anno per anno. Questo può produrre risparmi significativi.

11. Statuto del contribuente e contraddittorio preventivo

Il D.Lgs. 192/2025 ha introdotto ulteriori disposizioni correttive dello Statuto del contribuente, ampliando i casi di contraddittorio obbligatorio preventivo. Gli atti automatizzati di controllo formale (tra cui quelli che generano gli avvisi bonari per versamento insufficiente) sono esclusi dall’obbligo di contraddittorio preventivo, come confermato anche dal decreto MEF attuativo previsto dall’art. 6-bis, L. 212/2000. Per i contribuenti forfetari, il controllo automatizzato ex art. 36-bis rimane quindi privo di obbligo di contradditorio anticipato.


Cosa può fare lo Studio Monardo per te

Lo Studio Monardo ha sviluppato una competenza specifica e articolata per la difesa del contribuente forfetario davanti agli atti del Fisco, operando in modo integrato tra avvocati tributaristi e commercialisti.

1. Verifica preliminare della posizione Analizziamo il corretto coefficiente di redditività per il tuo codice ATECO, ricalcoliamo l’imposta sostitutiva dovuta, confrontiamo gli acconti versati e determiniamo l’esatta entità del versamento insufficiente (o inesistente) prima di qualsiasi atto del Fisco.

2. Ravvedimento operoso ottimizzato Per i professionisti e gli imprenditori che si accorgono dell’errore in tempo, calcoliamo la finestra di ravvedimento più conveniente, predisponiamo i codici tributo corretti (1790/1791/1792 per il tributo, 1944 per gli interessi, 8944 per la sanzione), e assistiamo nel versamento su F24 con la minima sanzione possibile.

3. Risposta all’avviso bonario Verifichiamo la correttezza del calcolo dell’Agenzia delle Entrate (coefficiente, deduzione contributi, importo interessi, decorrenza del termine). Se emergono errori, predisponiamo le osservazioni scritte e, se necessario, l’istanza di autotutela per la correzione in sede amministrativa, prima che si producano effetti pregiudizievoli per il contribuente.

4. Per i freelance e i professionisti: ricostruiamo le CU emesse dai committenti e le confrontiamo con il quadro LM per identificare discrepanze che potrebbero aver innescato il controllo automatizzato; interlocuiamo con il Centro operativo di Pescara per la correzione dei dati Anagrafe Tributaria.

5. Per il neo-imprenditore al 5%: raccogliamo e formalizziamo la documentazione a supporto dei requisiti di accesso all’aliquota agevolata (dichiarazione di inizio attività, assenza di partita IVA nei tre anni precedenti, diversità dell’eventuale rapporto dipendente previgente rispetto all’attività forfetaria attuale).

6. Accertamento con adesione Conduciamo il contraddittorio con l’Ufficio, costruiamo la base documentale per la rideterminazione dell’imponibile corretto, e negoziamo la definizione in modo da ridurre le sanzioni a 1/3 del minimo edittale, con piano di rateazione fino a 20 rate trimestrali per importi superiori a 5.000 euro.

7. Ricorso tributario Proponiamo ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro i termini (60 giorni dalla notifica dell’atto) nei casi in cui la pretesa è infondata nel merito o in diritto: erroneo coefficiente ATECO, calcolo degli interessi non corretto, mancata applicazione del favor rei sulla sanzione ridotta, violazione del contraddittorio nei casi in cui era obbligatorio. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, garantisce la continuità della linea difensiva dal primo grado fino all’eventuale ricorso in Cassazione, senza cambi di strategia o di difensore.

8. Gestione della crisi per chi è sovraindebitato Per il contribuente forfetario che, oltre al debito fiscale, si trova in una situazione di sovraindebitamento complessivo (altri debiti, cartelle di varie nature), lo Studio può attivare le procedure di composizione della crisi ai sensi del Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), incluso il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione o la liquidazione controllata.

9. Coordinamento tra avvocato e commercialista Su ogni caso, lo staff multidisciplinare — avvocati tributaristi e commercialisti — lavora in parallelo: il legale presidia i termini processuali, la legittimità degli atti e la strategia difensiva; il commercialista ridetermina l’imponibile, verifica i calcoli e gestisce i versamenti su F24. Questa sinergia elimina la frammentazione che spesso porta a errori strategici.

10. Pianificazione preventiva Per i contribuenti che non hanno ancora ricevuto atti ma vogliono prevenire contestazioni, offriamo un’analisi preventiva della posizione forfetaria: verifica dell’ATECO corretto, calcolo degli acconti secondo il metodo più sicuro, verifica del rispetto dei requisiti di accesso, pianificazione dell’eventuale transizione al regime ordinario.


L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di cassazionista è quella che, in materia di difesa fiscale, fa la differenza concreta: quando l’Agenzia delle Entrate impugna in appello una sentenza favorevole al contribuente, e poi porta il caso davanti alla Suprema Corte, è indispensabile avere un difensore che conosca sia il merito tributario sia il processo di legittimità, e che abbia costruito quella linea difensiva fin dal primo atto. Lo stesso studio, lo stesso avvocato, la stessa strategia: questa è la garanzia di continuità che lo Studio Monardo offre.

Lo staff multidisciplinare — avvocati tributaristi e commercialisti operanti a livello nazionale — consente di gestire in modo coordinato sia la parte tecnico-fiscale (calcolo dell’imposta, codici tributo, dichiarazioni rettificative) sia quella giuridica (ricorsi, eccezioni processuali, accertamento con adesione, procedure di crisi). Per un forfetario che riceve un atto del Fisco, questa integrazione è spesso la differenza tra una chiusura in pochi mesi e anni di contenzioso.


Conclusione

Il primo passo, qualunque sia il tuo profilo, è capire esattamente da dove viene la differenza contestata: errore di calcolo, coefficiente sbagliato, aliquota non corretta, o perdita dei requisiti. Il secondo passo è agire secondo le TUE regole, cioè quelle applicabili alla tua specifica situazione, alla fase del procedimento in cui ti trovi e al tempo residuo prima che le opzioni più convenienti si chiudano.

Un versamento insufficiente dell’imposta sostitutiva, se intercettato in tempo, costa pochissimo. Lo stesso problema, se affrontato dopo un avviso bonario ignorato o un accertamento non contestato, può costare da tre a dieci volte di più. Lo Studio Monardo, con la competenza del proprio coordinatore in diritto bancario e tributario e lo staff multidisciplinare nazionale, è in grado di costruire per te la strategia giusta, subito.

📩 Non aspettare che i termini scadano: agire oggi costa meno di agire domani. Tutti i riferimenti per contattare lo Studio Monardo sono in fondo a questa pagina — scrivici o chiamaci ora per una prima valutazione della tua posizione.


Articolo aggiornato a luglio 2026. Le informazioni contenute hanno carattere generale e informativo; non sostituiscono la consulenza legale personalizzata. Per valutare la tua specifica situazione, contatta lo Studio Monardo.


Approfondimento: gli strumenti deflattivi del contenzioso per ciascun profilo

La gestione di una contestazione fiscale non è mai una scelta binaria tra “pago tutto subito” e “vado in causa”. Esistono strumenti intermedi, ciascuno con caratteristiche diverse per costo, tempo e certezza dell’esito. Vediamo come si applicano ai diversi profili di contribuente forfetario.

L’autotutela: quando chiedere la correzione in via amministrativa

L’autotutela tributaria è disciplinata, dopo la riforma dello Statuto del contribuente (D.Lgs. 219/2023 e successive integrazioni con il D.Lgs. 192/2025), dagli articoli 10-quater e 10-quinquies della L. 212/2000. L’Amministrazione finanziaria può ora essere tenuta a pronunciarsi su un’istanza di autotutela in determinate condizioni, e il silenzio protratto oltre un termine è ora impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.

Per il contribuente forfetario, l’autotutela è lo strumento giusto quando:

  • L’avviso bonario o l’atto di accertamento contiene un errore di calcolo evidente (coefficiente sbagliato, contributi previdenziali non dedotti, importo degli interessi calcolato su base giornaliera errata);
  • Il contribuente ha nel frattempo versato l’imposta e le sanzioni con ravvedimento, ma il Fisco ha comunque emesso l’atto senza tenerne conto;
  • Emerge un vizio formale nell’atto (notifica irregolare, mancanza di motivazione).

L’autotutela non sospende i termini per il ricorso: se si vuole fare istanza di autotutela e, in via cautelativa, anche ricorso, i 60 giorni dalla notifica per il ricorso decorrono comunque. È quindi fondamentale valutare la strategia complessiva fin dall’inizio.

L’accertamento con adesione: la via della negoziazione

L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) consente al contribuente di definire la pretesa tributaria concordando con l’Ufficio l’imponibile effettivo, con riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo edittale. È attivabile sia su istanza del contribuente entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, sia d’ufficio quando l’Agenzia stessa invia un invito al contraddittorio.

Per il professionista o il freelance che ha applicato il metodo previsionale e si trova con un accertamento per versamento insufficiente, l’adesione è spesso la strada più rapida. Il contribuente può presentare documentazione che dimostri i ricavi effettivi, i contributi versati, e qualsiasi elemento che riduca la base imponibile rispetto a quanto contestato.

Una specificità importante emerge dalla Cass. n. 22301/2025: se si definisce l’accertamento con adesione e poi si omette di versare le rate successive alla prima, la sanzione è quella doppia del 60% (ex art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. 218/97), non quella ordinaria del 25%. Questo significa che il piano di rateazione concordato in adesione va assolutamente rispettato: un inadempimento successivo è più costoso dell’inadempimento originario.

La mediazione tributaria (reclamo-mediazione): per importi fino a 50.000 euro

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro (art. 17-bis D.Lgs. 546/92), prima di poter depositare il ricorso alla CGT di primo grado, è obbligatoria la presentazione del reclamo-mediazione. L’istanza va presentata entro lo stesso termine del ricorso (60 giorni dalla notifica dell’atto) e apre una fase di 90 giorni in cui le parti possono trovare un accordo con riduzione delle sanzioni al 35% del minimo (migliorativa rispetto all’acquiescenza standard).

Per la maggior parte dei forfetari, che hanno importi di imposta sostitutiva contenuti, la mediazione tributaria è quindi il passaggio obbligatorio prima del giudizio. La gestione di questa fase richiede competenza sia nella redazione tecnica del reclamo sia nella negoziazione con l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.

La conciliazione giudiziale: durante il processo tributario

Se il contenzioso è già pendente, è possibile definire la lite con una conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/92). Le sanzioni si riducono al 40% del minimo in primo grado e al 50% in secondo grado. È uno strumento utile quando, nel corso del processo, emergono elementi di incertezza che rendono il rischio processuale reciprocamente elevato: né il contribuente né l’Agenzia hanno interesse a portare avanti una causa dall’esito imprevedibile.

Le misure cautelari e la sospensione dell’atto impugnato

Se è stato depositato ricorso, il contribuente può chiedere al giudice tributario la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato (art. 47 D.Lgs. 546/92) quando ricorrono il fumus boni iuris (apparenza del buon diritto) e il periculum in mora (rischio di danno grave e irreparabile dall’esecuzione anticipata). Per l’imposta sostitutiva, la sospensione è rilevante quando il contribuente non ha disponibilità immediate per versare quanto richiesto ma ha ragionevoli probabilità di vincere nel merito.


Errori frequenti che aggravano la posizione del contribuente forfetario

Nel corso dell’attività dello Studio, emergono ricorrentemente situazioni in cui il contribuente ha aggravato la propria posizione compiendo scelte apparentemente ragionevoli ma fiscalmente sbagliate. Eccone le principali:

Attendere l’avviso bonario per “vedere come va”: ogni settimana che passa dalla scadenza della violazione aumenta gli interessi e, se si supera la finestra del ravvedimento operoso, si perde la possibilità di chiudere con sanzioni minime. Agire spontaneamente è sempre meglio che aspettare.

Pagare l’avviso bonario senza verificare il calcolo: molti contribuenti pagano subito per “chiudere il problema”, senza accorgersi che l’Ufficio ha usato il coefficiente sbagliato o non ha detratto correttamente i contributi previdenziali. Pagare un importo errato in eccesso non dà diritto a rimborso automatico: il contribuente deve poi avanzare istanza di rimborso, con i relativi termini.

Confondere il versamento insufficiente con la dichiarazione infedele: il versamento insufficiente (di per sé) è una violazione sanzionabile al 25%; la dichiarazione infedele (reddito dichiarato inferiore a quello effettivo) è sanzionabile al 70%. Molti contribuenti si spaventano quando ricevono un avviso di accertamento, temendo le sanzioni per infedele dichiarazione, ma spesso si tratta solo di una differenza di versamento (quadro LM corretto, imposta calcolata giustamente, acconti semplicemente insufficienti).

Non distinguere tra “non ho versato l’acconto” e “ho sbagliato l’aliquota”: sono situazioni profondamente diverse. La prima è quasi sempre sanabile con ravvedimento o definizione agevolata; la seconda può comportare una rideterminazione dell’intero carico fiscale.

Non verificare il codice ATECO prima di dichiarare: molti contribuenti aprono la partita IVA con un codice ATECO generico e poi svolgono un’attività che avrebbe avuto un coefficiente diverso. Un’attività classificata come “commercio al dettaglio” con coefficiente 40% potrebbe in realtà essere un’attività di servizi con coefficiente 78%. Se il Fisco ridetermina il coefficiente al rialzo, la differenza di imposta è significativa.


Il ruolo della fatturazione elettronica nel regime forfetario e nei controlli

Dal 1° gennaio 2024, tutti i contribuenti in regime forfetario sono obbligati all’emissione della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI), indipendentemente dal volume dei ricavi. Prima di quella data, l’obbligo era stato esteso progressivamente.

Questa novità ha due effetti speculari sulla posizione del forfetario in caso di controlli:

Effetto favorevole — termine di accertamento ridotto: il contribuente che ha emesso esclusivamente fatture elettroniche per tutti i periodi d’imposta beneficia della riduzione del termine di accertamento da 5 a 4 anni (art. 1, c. 74, L. 190/2014, come modificato). Questo significa che, per i periodi in cui tutta la fatturazione era elettronica, l’Agenzia ha un anno in meno per notificare l’avviso di accertamento. È un vantaggio concreto, soprattutto per chi ha operato correttamente ma teme controlli retroattivi.

Effetto sfavorevole — tracciabilità totale degli incassi: la fatturazione elettronica trasmette al SdI, e quindi all’Anagrafe Tributaria, tutte le fatture emesse. L’incrocio automatico tra i dati SdI e il quadro LM della dichiarazione dei redditi è oggi quasi istantaneo. Qualsiasi discrepanza — anche piccola, anche derivante da un errore del committente che ha indicato importi errati sulla CU — può generare una comunicazione di irregolarità. I forfetari devono quindi monitorare costantemente la coerenza tra le fatture emesse e i compensi dichiarati.


La figura del “sostituto d’imposta involontario” — un rischio specifico per i professionisti

Un caso frequente ma spesso ignorato riguarda i professionisti forfetari che lavorano per committenti che, per errore, applicano loro la ritenuta d’acconto (del 20%) nonostante il regime forfetario ne esenti. Il committente emette una CU indicando la ritenuta operata, ma il forfetario non ha mai ricevuto meno del netto pattuito (o non si è accorto della ritenuta). L’Anagrafe Tributaria registra la CU con ritenuta; il quadro LM del forfetario non indica ritenute (perché non ne ha diritto). Nasce una discrepanza.

In questo caso, il contribuente forfetario:

  1. Non è tenuto a subire la ritenuta e può chiedere al committente di correggere la CU;
  2. Se la CU non viene corretta, deve presentare istanza all’Agenzia delle Entrate per la correzione dei dati in Anagrafe Tributaria;
  3. In caso di avviso bonario generato da questa discrepanza, deve dimostrare che la ritenuta è stata illegittimamente applicata e che l’imposta sostitutiva è già stata versata correttamente.

Lo Studio Monardo gestisce questa specifica situazione con un’interlocuzione diretta con il Centro Operativo competente per la correzione delle anomalie nei dati di fonte CU.


Pianificazione preventiva: come evitare il versamento insufficiente

La difesa migliore è quella che si costruisce prima di ricevere qualsiasi atto. Alcune regole pratiche, differenziate per profilo:

Per il professionista: scegli il metodo storico per gli acconti, a meno che tu non abbia certezza matematica che il reddito dell’anno corrente sarà inferiore a quello dell’anno precedente. Il risparmio di liquidità non vale il rischio di incorrere in sanzioni.

Per l’artigiano e il commerciante: tieni un registro informale degli incassi mensili e verifica ogni trimestre la somma progressiva rispetto alla soglia degli 85.000 euro. Se sei intorno agli 80.000 euro in settembre, rallenta la fatturazione di fine anno o pianifica il passaggio al regime ordinario per l’anno successivo.

Per il neo-imprenditore al 5%: documenta subito e conserva per sempre la “scheda di ingresso” nel regime: dichiarazione di inizio attività, prova dell’assenza di partita IVA nei tre anni precedenti, documentazione dell’eventuale rapporto di lavoro dipendente previgente con evidenza che era in un settore diverso dall’attività autonoma attuale.

Per il dipendente con partita IVA: ogni anno, entro aprile, verificare il CUD/CU ricevuto dal datore di lavoro per controllare il reddito lordo da dipendente. Se si prevede che il 2026 sarà sopra i 35.000 euro, pianificare per tempo il passaggio al regime ordinario o valutare se conviene ridurre i ricavi da partita IVA.

Per tutti: mantenere aggiornato un prospetto di calcolo dell’imposta sostitutiva su base mensile o trimestrale, confrontando gli incassi progressivi con il calcolo dell’imposta prevedibile a fine anno. Strumenti semplici come un foglio Excel bastano per questo monitoraggio.


Perché il regime forfetario è diventato un terreno privilegiato dei controlli fiscali

Negli ultimi anni, e in particolare tra il 2023 e il 2026, l’Agenzia delle Entrate ha sensibilmente intensificato i controlli sui contribuenti in regime forfetario. Le ragioni sono strutturali e tecnologiche insieme.

L’effetto della fatturazione elettronica universale

L’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a tutti i forfetari dal 1° gennaio 2024 ha creato, per la prima volta, una mappa completa e aggiornata in tempo quasi reale di tutti gli incassi di ogni contribuente forfetario. L’Anagrafe Tributaria può ora incrociare automaticamente:

  • Le fatture emesse tramite SdI con l’importo dichiarato nel quadro LM;
  • Le certificazioni uniche emesse dai sostituti d’imposta con i compensi indicati in dichiarazione;
  • I dati dei conti correnti bancari con i flussi di cassa dichiarati.

Questo incrocio, che prima richiedeva verifiche manuali e ispezioni, è ora automatizzato. Il risultato è che ogni discrepanza — anche minima — tra i dati in archivio e la dichiarazione genera automaticamente una segnalazione che può evolvere in una comunicazione di irregolarità o in un invito al contraddittorio.

L’utilizzo massivo dell’art. 36-bis DPR 600/73

Il controllo automatizzato delle dichiarazioni, disciplinato dall’art. 36-bis del DPR 600/73, è diventato lo strumento principale per il recupero delle somme derivanti da versamenti insufficienti. Questo controllo non è un “accertamento” in senso tecnico: non verifica la veridicità dei dati dichiarati, ma semplicemente confronta i versamenti effettuati con l’imposta dichiarata. È molto più rapido di un accertamento ordinario, non richiede contraddittorio preventivo in linea di principio (come ha confermato la CGT Lazio n. 6543/2025), e si conclude con l’emissione dell’avviso bonario o, in caso di omessa risposta, con l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento.

Per i forfetari, questa è la modalità di controllo più frequente: l’Ufficio vede che l’imposta dichiarata è X, i versamenti effettuati sono Y < X, e invia la comunicazione per Y − X + sanzioni + interessi. La difesa in questa fase non è tanto contestare l’esistenza della differenza, quanto verificare che il calcolo sia corretto in tutti i suoi componenti.

Il “profilo di rischio” forfetario

L’Agenzia delle Entrate ha sviluppato sistemi di profilazione del rischio che identificano i contribuenti forfetari più a rischio di irregolarità sulla base di una serie di indicatori: variazione significativa dei ricavi da un anno all’altro (segnale di possibile superamento della soglia non dichiarato), incoerenza tra il codice ATECO e i ricavi tipici della categoria, presenza di CU da parte di committenti che avrebbero dovuto applicare la ritenuta, presenza di partecipazioni societarie che possono configurare cause ostative.

I contribuenti con questi profili sono oggetto di controlli più frequenti e più rapidi. Conoscere i fattori di rischio e gestirli proattivamente — ad esempio chiedendo al commercialista una verifica annuale della coerenza del proprio profilo — riduce significativamente la probabilità di ricevere atti.


Scadenze critiche da non dimenticare — Il calendario del contribuente forfetario in difficoltà

Le scadenze sono la variabile più importante nella gestione di una contestazione fiscale: perdere un termine può trasformare un problema risolvibile in un contenzioso obbligatorio.

EventoTermineConseguenza del ritardo
Versamento insufficiente scoperto entro 14 giorniRavvedimento con 0,0833%/giornoDopo 14 giorni, sanzione più alta
Versamento insufficiente scoperto entro 30 giorniRavvedimento con 1,25%Dopo 30 giorni, 1,786%
Versamento insufficiente scoperto entro 90 giorniRavvedimento con 1,786%Dopo 90 giorni, 4,17%
Versamento insufficiente scoperto oltre un annoRavvedimento con 5%
Notifica avviso bonario60 giorni per pagare o fare osservazioniIscrizione a ruolo con sanzione piena
Iscrizione a ruolo → notifica cartella60 giorni per pagare o ricorrereEsecuzione forzata
Notifica avviso di accertamento60 giorni per ricorso o istanza adesione (sospende a 90)Definitività dell’atto
Ricorso CGT primo gradoEntro 60 giorni dalla notificaInammissibilità del ricorso
Appello CGT secondo gradoEntro 60 giorni dalla notifica sentenzaPassaggio in giudicato
Ricorso per CassazioneEntro 60 giorni dalla notifica sentenza appelloDefinitività della sentenza d’appello

Nota: tutti i termini sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno (sospensione feriale). Non si applica ad agosto la sospensione di 45 giorni — la sospensione corretta è quella prevista dall’art. 7-quater co. 17 del D.L. n. 193/16: dal 1° agosto al 4 settembre.


Il regime forfetario e la crisi d’impresa: quando il debito fiscale si intreccia con il sovraindebitamento

Per molti piccoli professionisti e artigiani in regime forfetario, il debito per imposta sostitutiva non è un episodio isolato ma si inserisce in una situazione più ampia di difficoltà finanziaria: fatture insolute, rate INPS non versate, debiti con fornitori, magari un mutuo in difficoltà. In questi casi, la gestione del solo debito fiscale senza guardare al quadro complessivo rischia di essere una soluzione parziale.

Il Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come riformato) prevede strumenti specifici per il “sovraindebitamento” del consumatore, del professionista e del piccolo imprenditore non fallibile. Il contribuente forfetario che ha accumulato debiti fiscali non gestibili — insieme ad altri debiti — può accedere a:

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (per il professionista con debiti anche personali): un piano proposto al giudice che può ridurre anche in modo significativo il debito verso l’Erario, inclusa l’imposta sostitutiva e i relativi accessori.

Il concordato minore (per il piccolo imprenditore): un accordo con i creditori, incluso il Fisco, che permette di continuare l’attività riducendo il debito complessivo a quanto effettivamente sostenibile.

La liquidazione controllata (equivalente della liquidazione giudiziale per i soggetti non fallibili): quando il debito è insostenibile e non c’è prospettiva di risanamento, consente di chiudere l’attività in modo ordinato, con esdebitazione finale del debitore.

Lo Studio Monardo, nella persona del suo titolare Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, è abilitato a seguire l’intero percorso — dalla valutazione iniziale alla presentazione del piano al giudice — integrando la gestione del debito fiscale (compresa l’imposta sostitutiva) con quella di tutti gli altri debiti del contribuente in difficoltà.


Le novità normative del 2025-2026 rilevanti per i forfetari

Il quadro normativo ha subito significativi aggiornamenti nei mesi recenti. I più rilevanti per i forfetari sono:

D.Lgs. 192/2025 — Ulteriori disposizioni correttive dello Statuto del contribuente: ha introdotto modifiche all’istituto del contraddittorio preventivo obbligatorio, ampliandone l’ambito ma confermando l’esclusione per gli atti automatizzati. Ha anche modificato la disciplina degli interpelli e introdotto il Garante nazionale del contribuente (in sostituzione dei Garanti regionali). Per i forfetari, la principale implicazione è che in caso di atto non automatizzato (ad esempio un avviso di accertamento che ridetermina il coefficiente ATECO), il contraddittorio preventivo è ora obbligatorio con almeno 60 giorni per presentare controdeduzioni.

D.Lgs. 81/2025 — Modifiche al sistema sanzionatorio e all’accertamento con adesione: ha introdotto ulteriori affinamenti alla riforma sanzionatoria del 2024, in particolare nelle disposizioni sulle sanzioni per omesse ritenute e imposte sostitutive (art. 14-bis), prevedendo un ravvedimento speciale dedicato a questa fattispecie con applicazione esclusiva della sanzione ridotta.

Legge di Bilancio 2025 — Elevazione del limite per lavoro dipendente: per gli anni 2025 e 2026, il limite dei redditi da lavoro dipendente che impedisce l’accesso al forfetario è stato elevato da 30.000 a 35.000 euro. Per il dipendente con partita IVA, questo significa che la causa ostativa scatta più tardi: chi guadagna 32.000 euro come dipendente può mantenere il regime forfetario anche nel 2025 e 2026, mentre non poteva nel 2024.

Tasso di interesse legale 2026: il MEF ha fissato il tasso di interesse legale all’1,60% annuo dal 1° gennaio 2026 (decreto del 10 dicembre 2025, pubblicato sulla GU). Questo abbassa leggermente il costo del ravvedimento operoso rispetto al 2025 (2%) e al 2024 (2,5%).

Soglia per la fatturazione elettronica e “anno premiale” 2024: il 2024 è stato il primo anno in cui tutti i forfetari erano obbligati alla fatturazione elettronica. Ciò significa che per i periodi d’imposta 2024 in poi, il termine di accertamento ridotto (4 anni) si applica a chiunque abbia rispettato l’obbligo — non solo a chi lo aveva adottato volontariamente.


Glossario operativo per il contribuente forfetario

Avviso bonario (art. 36-bis DPR 600/73): comunicazione con cui l’Agenzia delle Entrate segnala un’irregolarità rilevata in via automatica. Dal 1° gennaio 2025, il termine per rispondere o pagare è di 60 giorni. Non è un avviso di accertamento: non richiede contraddittorio preventivo per le ipotesi di puro omesso versamento.

Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): procedimento negoziale tra contribuente e Ufficio per definire la pretesa tributaria con riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo. Attivabile entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento; sospende il termine per il ricorso di ulteriori 90 giorni.

Coefficiente di redditività: percentuale da applicare ai ricavi/compensi per determinare il reddito imponibile forfetario. Varia dal 40% (commercio) all’86% (costruzioni). Determinato dal codice ATECO dell’attività.

Imposta sostitutiva: l’unica imposta diretta dovuta dal forfetario, pari al 15% (o 5% per i primi 5 anni se requisiti soddisfatti) del reddito imponibile forfetario. Sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP.

Metodo storico: calcolo degli acconti pari al 100% dell’imposta sostitutiva dell’anno precedente. Non espone a sanzioni per versamento insufficiente anche se il reddito corrente è superiore, purché il calcolo sia corretto.

Metodo previsionale: calcolo degli acconti pari al 100% dell’imposta sostitutiva stimata sull’anno corrente. Conveniente se i ricavi calano, rischioso se i ricavi crescono oltre la stima.

Ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97): strumento di regolarizzazione spontanea con sanzione ridotta. Dal 1° settembre 2024, la sanzione base per omesso versamento è il 25%; le riduzioni sono graduate in base al tempo intercorso dalla violazione.

Regime forfetario: regime fiscale agevolato per persone fisiche con ricavi non superiori a 85.000 euro annui, introdotto dalla L. 190/2014 e modificato dalla L. 145/2018 e successive. Prevede semplificazioni contabili e IVA oltre all’imposta sostitutiva.

Versamento insufficiente: si ha quando l’imposta sostitutiva effettivamente versata è inferiore a quella dovuta, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione sia corretta. È una violazione sanzionabile al 25% della differenza (dal 1° settembre 2024), diversa dalla dichiarazione infedele (sanzionata al 70%).


Casi limite: quando il versamento insufficiente diventa omesso versamento rilevante penalmente

La maggior parte dei casi di versamento insufficiente dell’imposta sostitutiva rimane nell’ambito delle sanzioni amministrative. Tuttavia, è utile conoscere il confine con il diritto penale tributario.

Il reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000) non si applica all’imposta sostitutiva forfetaria in quanto il forfetario non è un sostituto d’imposta per sé stesso. L’omesso versamento dell’imposta sostitutiva in sé non integra una fattispecie penalmente rilevante nel D.Lgs. 74/2000.

Può invece emergere rilevanza penale se il forfetario ha dichiarato ricavi inferiori a quelli effettivi (non più versamento insufficiente, ma evasione vera e propria) e la differenza d’imposta supera le soglie di rilevanza penale (attualmente 150.000 euro per la dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. 74/2000; 50.000 euro per l’omessa dichiarazione ex art. 5). Per la quasi totalità dei forfetari, con soglia di ricavi a 85.000 euro, queste soglie penali non sono raggiungibili con la sola imposta sostitutiva.

Una situazione diversa si può verificare se il contribuente, pur in regime forfetario, ha incassato ricavi significativamente superiori a quelli dichiarati, omettendo di uscire dal regime e di dichiarare l’eccedenza. In quel caso, la violazione non riguarda solo il versamento dell’imposta sostitutiva, ma investe l’intero impianto della dichiarazione e può raggiungere soglie penalmente rilevanti.

Questo è un motivo in più per cui, in caso di accertamento con contestazioni su ricavi non dichiarati (non solo su versamenti insufficienti), è essenziale il supporto di un avvocato tributarista con esperienza nel coordinamento tra procedimento tributario e procedimento penale.

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