Omessa Rilevazione Delle Sopravvenienze Passive: Come Difendersi Dal Fisco

Quando l’Agenzia delle Entrate bussa alla porta di un’impresa con un avviso di accertamento che contesta l’omessa o errata rilevazione di sopravvenienze passive, il tempo inizia subito a correre. Non in senso metaforico: la procedura fiscale che si apre è scandita da termini perentori, finestre di difesa che si aprono e si richiudono con precisione millimetrica, e fasi processuali che si susseguono con una logica cronologica stringente. Chi sa leggere il calendario — e agisce alle finestre giuste — può rovesciare la pretesa del Fisco. Chi lascia scorrere i giorni, rischia di ritrovarsi con un accertamento definitivo, sanzioni gravi e un esecutivo nelle mani dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Le sopravvenienze passive, disciplinate dall’art. 101, comma 4, del TUIR, rappresentano una delle aree più tecniche e scivolose del diritto tributario d’impresa: la loro deducibilità, il periodo di imputazione corretto, la documentazione richiesta e il nesso con l’art. 109 TUIR sono tutti terreni su cui il Fisco tende a muoversi con aggressività, spesso sopravvalutando la portata delle sue pretese. La difesa di Studio Monardo in questo ambito si fonda sulla competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come avvocato cassazionista, capace di costruire una strategia che tenga dalla prima fase istruttoria fino all’eventuale ricorso in Cassazione, e sul coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario — essenziale quando i numeri del bilancio e gli argomenti giuridici devono muoversi all’unisono.

Questa guida ricostruisce la procedura tappa per tappa: ogni termine, ogni finestra difensiva, ogni errore da evitare.


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La mappa temporale: la procedura in sintesi

Prima di entrare nel dettaglio delle singole tappe, è utile avere sott’occhio l’intera sequenza. La tabella che segue mostra le fasi principali, il momento in cui si attivano e i rimedi disponibili a ciascun passaggio.

TappaQuandoAtto chiaveFinestra difensiva
Fase 0Mesi/anni primaVerifica PVC / IndaginiCollaborazione e documenti
Fase 1Prima dell’atto (da apr. 2024)Schema di atto / Contraddittorio60 giorni per osservazioni
Fase 2Giorno 0Notifica avviso di accertamentoDecorrenza di tutti i termini
Fase 3Entro 30 gg dalla notificaIstanza adesione (se senza contr. prev.)Sospensione 90 gg
Fase 4Entro 60 gg dalla notificaRicorso CGT I gradoTermine perentorio
Fase 5Pendente il ricorsoSospensione cautelareBlocco esecuzione
Fase 6Dopo CGT I gradoAppello CGT II grado60 gg dalla sentenza
Fase 7Dopo CGT II gradoRicorso per Cassazione6 mesi dalla sentenza
Fase 8Parallela o successivaRiesame / autotutelaIstanza in qualsiasi fase

Nelle sezioni che seguono ogni tappa viene analizzata in dettaglio: la norma, i termini che si attivano, cosa può fare il contribuente in quel preciso momento e l’errore tipico che costa caro.


Fase 0 — Prima della notifica: la fase istruttoria (mesi o anni prima)

Cosa succede

L’accertamento su sopravvenienze passive raramente cade dal cielo. Di solito è preceduto da un accesso, un’ispezione o una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza o degli stessi funzionari dell’Agenzia, conclusa con un Processo Verbale di Constatazione (PVC). In alternativa, l’Ufficio lavora a tavolino sui dati della dichiarazione, incrociandoli con le banche dati disponibili, e individua incongruenze: una passività iscritta nel bilancio di un esercizio precedente che non risulta più nel bilancio corrente, ma senza che sia stata rilevata la corrispondente sopravvenienza attiva; oppure, specularmente, una posta negativa contabilizzata come sopravvenienza passiva in un esercizio che — secondo il Fisco — non è quello di competenza.

Le sopravvenienze passive nascono, ai sensi dell’art. 101, comma 4 del TUIR, quando viene meno un ricavo o un provento già tassato in anni precedenti, oppure quando si sostengono spese, perdite o oneri relativi a ricavi di altri esercizi. Il punto critico — quello che il Fisco contesta più spesso — è il principio di competenza: l’art. 109 del TUIR stabilisce che i componenti negativi di reddito sono imputabili nell’esercizio in cui si verificano i presupposti di certezza e determinabilità, non in quello in cui l’imprenditore preferisce iscriverli.

La norma

Art. 101, comma 4, TUIR (sopravvenienze passive); art. 109 TUIR (principio di competenza); art. 37 e ss. D.P.R. 600/1973 (poteri di accertamento). In caso di verifica con accesso: art. 33 D.P.R. 600/1973 e art. 52 D.P.R. 633/1972.

I termini che si attivano

In questa fase non decorrono ancora termini per il contribuente, ma l’ufficio è vincolato ai termini di decadenza per l’accertamento: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (per dichiarazione presentata) o del settimo anno in caso di dichiarazione omessa, come riformato dalla Legge n. 208/2015 per i periodi d’imposta dal 2016 in poi.

Se il PVC viene notificato, il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni scritte all’ufficio (art. 12, comma 7, L. 212/2000), prima che l’Ufficio emetta l’avviso.

Cosa può fare il contribuente ora

Il contribuente non è uno spettatore. In questa fase può e deve raccogliere documentazione che supporti la correttezza della rilevazione contabile: il momento in cui l’evento che ha generato la sopravvenienza passiva è diventato certo e determinabile, eventuali documenti contrattuali, atti giudiziali, note di credito, accordi di transazione, lettere di stralcio. La documentazione raccolta ora sarà il materiale grezzo della difesa futura.

Se è stato notificato un PVC, le osservazioni presentate nei 60 giorni successivi non sospendono l’accertamento, ma possono influenzarne il contenuto: l’ufficio è tenuto a valutarle. Conviene presentarle anche per costruire il fascicolo difensivo.

L’errore tipico di questa fase

Ignorare il PVC o non presentare osservazioni, convinti che il contraddittorio formale avverrà più avanti. Ogni documento non prodotto ora dovrà essere introdotto in sede processuale con costi e difficoltà aggiuntive.

Quanto dura realmente

La fase istruttoria può durare da pochi mesi (verifica a tavolino) a 18-24 mesi (verifiche con accesso prolungate). Nella pratica dei grandi contribuenti, l’arco temporale tra inizio verifica e notifica dell’avviso supera spesso i due anni.


Fase 1 — Il contraddittorio preventivo (dal 30 aprile 2024 in poi)

Cosa succede

Con il D.Lgs. n. 219/2023, entrato in vigore il 18 gennaio 2024 e operativo per gli atti emessi dal 30 aprile 2024, l’ordinamento tributario italiano ha subito una trasformazione profonda: il contraddittorio preventivo è diventato un principio generale obbligatorio per tutti gli atti autonomamente impugnabili davanti alle Corti di Giustizia Tributaria, in forza del nuovo art. 6-bis dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000).

Prima di emettere l’avviso di accertamento per omessa rilevazione di sopravvenienze passive, l’Agenzia delle Entrate deve ora inviare al contribuente uno schema di atto, nel quale anticipa la pretesa fiscale, gli importi contestati, le motivazioni. Il contribuente ha 60 giorni dalla ricezione per presentare controdeduzioni, osservazioni scritte e documenti. Solo decorso tale termine — e dopo aver valutato le osservazioni — l’Ufficio può emettere l’atto definitivo, che deve motivare espressamente le ragioni del mancato accoglimento delle controdeduzioni.

La violazione di questo obbligo comporta l’annullabilità dell’atto impositivo. Non si tratta di nullità assoluta rilevabile d’ufficio, ma di vizio da eccepire nel ricorso introduttivo (art. 7-bis L. 212/2000), a pena di decadenza.

La norma

Art. 6-bis L. 212/2000 (introdotto da D.Lgs. 219/2023); D.M. MEF 24 aprile 2024 (atti esclusi); art. 7-bis L. 212/2000 (annullabilità); D.Lgs. 218/1997, come riformato da D.Lgs. 13/2024.

I termini che si attivano

  • 60 giorni dalla ricezione dello schema di atto: termine per presentare osservazioni.
  • Se il termine di 60 giorni scade oltre il termine ordinario di decadenza dell’accertamento, o se tra la scadenza del contraddittorio e la decadenza residuano meno di 120 giorni, il termine di accertamento viene prorogato di 120 giorni.
  • L’ufficio non può emettere l’atto prima del decorso dei 60 giorni.

Cosa può fare il contribuente ora

Questa è la finestra difensiva più importante dell’intera procedura per i contribuenti che ricevono uno schema di atto dopo il 30 aprile 2024. Qui si può bloccare sul nascere un accertamento infondato, o ridurne significativamente il perimetro, presentando argomentazioni giuridiche e documentali sulla correttezza dell’imputazione temporale delle sopravvenienze passive, sull’assenza dei presupposti dell’art. 101 TUIR, sulla presenza di circostanze che rendevano incerta o non determinabile la posta al momento indicato dal Fisco.

È possibile anche presentare istanza di accertamento con adesione già in questa fase, entro 30 giorni dalla ricezione dello schema di atto, anticipando la procedura di adesione.

L’errore tipico di questa fase

Sottovalutare lo schema di atto, ritenendolo una comunicazione informale. I 60 giorni del contraddittorio preventivo sono la finestra in cui il contribuente ha più potere negoziale. Un’eventuale adesione raggiunta in questa fase garantisce riduzioni delle sanzioni a 1/3 del minimo.

Quanto dura realmente

La fase del contraddittorio preventivo dura al minimo 60 giorni (termine per le osservazioni) più il tempo necessario all’Ufficio per valutarle e redigere l’atto definitivo: nella pratica, 3-5 mesi complessivi.


Fase 2 — Giorno 0: la notifica dell’avviso di accertamento

Cosa succede

La notifica dell’avviso di accertamento è il punto di partenza cronologico di tutto: da questo momento decorrono tutti i termini rilevanti per il contribuente. L’atto può essere notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, messo comunale, messo notificatore abilitato, posta raccomandata o — sempre più frequentemente — a mezzo PEC. Per l’Ufficio fa fede la data di spedizione o consegna all’ufficiale giudiziario; per il contribuente, la decorrenza dei termini inizia dalla data di ricezione (o dal 10° giorno dalla spedizione, in caso di irreperibilità temporanea).

L’avviso di accertamento per omessa o errata rilevazione di sopravvenienze passive, emesso ai fini IRES (o IRPEF per imprenditori individuali e soci di società trasparenti), tipicamente contesta: l’omessa contabilizzazione di una posta negativa nell’esercizio corretto; l’indeducibilità della sopravvenienza passiva per mancanza dei presupposti dell’art. 101 TUIR; o la diversa qualificazione della posta (ad esempio come perdita su crediti ex art. 101, comma 5, soggetta a requisiti di certezza e precisione più stringenti).

L’atto, ai sensi dell’art. 29 D.L. 78/2010, diventa titolo esecutivo decorso il termine di proposizione del ricorso: non servono più ruolo e cartella, la riscossione avviene direttamente sull’avviso.

La norma

Art. 42 D.P.R. 600/1973 (avvisi di accertamento); art. 29 D.L. 78/2010 (esecutività dell’atto); art. 60 D.P.R. 600/1973 e art. 137 ss. c.p.c. (notifiche).

I termini che si attivano

Dalla data di notifica decorrono:

  • 60 giorni per proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (termine perentorio, art. 21 D.Lgs. 546/1992)
  • 60 giorni per presentare istanza di accertamento con adesione (se l’atto non è stato preceduto da contraddittorio preventivo; sospende per 90 giorni i termini del ricorso)
  • 15 giorni per presentare istanza di accertamento con adesione se l’atto è stato preceduto da contraddittorio preventivo (sospende i termini per 30 giorni)
  • 30 giorni per l’istanza di autotutela (possibile in qualsiasi momento, ma non sospende i termini del ricorso)

Sospensione feriale: i termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno, ai sensi della L. 742/1969.

Cosa può fare il contribuente ora

Verificare immediatamente: la validità della notifica (data certa, destinatario legittimato, forma prescritta), la competenza territoriale dell’ufficio emittente, la motivazione dell’atto (deve essere specifica e non generica), il rispetto del contraddittorio preventivo per gli atti emessi dal 30 aprile 2024, la corretta indicazione dei termini e delle sanzioni, e i termini di decadenza dell’accertamento (se l’ufficio ha notificato fuori tempo massimo, l’atto è nullo).

Valutare subito se presentare istanza di adesione per aprire un canale negoziale con l’Ufficio, oppure procedere direttamente al ricorso.

L’errore tipico di questa fase

Mettere da parte l’avviso, confidando di avere tempo. Il termine di 60 giorni è perentorio e non ammette rimessione in termini salvo casi eccezionali e documentati. Un avviso di accertamento non impugnato nei termini diventa definitivo e il debito diventa certo, liquido ed esigibile.

Quanto dura realmente

La fase si conclude entro 60 giorni (90 in agosto per la sospensione feriale). È la finestra più breve e più densa di conseguenze.


Fase 3 — Entro 30-60 giorni dalla notifica: l’accertamento con adesione

Cosa succede

L’accertamento con adesione (art. 1 e ss. D.Lgs. 218/1997) è lo strumento che consente al contribuente di negoziare direttamente con l’Ufficio la pretesa fiscale, prima (o in alternativa) al ricorso giurisdizionale. È uno degli strumenti diflativi più efficaci del contenzioso tributario: se si raggiunge un accordo, le sanzioni si applicano nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge.

Il procedimento si attiva con la presentazione di una domanda in carta libera all’ufficio che ha emesso l’atto, entro i termini indicati (60 giorni se l’atto non è stato preceduto da contraddittorio preventivo; 15 giorni se vi è stato il contraddittorio). La presentazione della domanda sospende i termini per il ricorso per 90 giorni (o 30 giorni nella versione post-riforma del D.Lgs. 13/2024 per gli atti con contraddittorio preventivo). L’ufficio convoca il contribuente a comparire — generalmente entro 15-20 giorni dalla domanda — e si apre la fase del contraddittorio.

Nelle controversie su sopravvenienze passive, l’adesione è particolarmente utile quando: la contestazione riguarda il periodo di imputazione (non il diritto alla deduzione in sé); l’ufficio ha utilizzato presunzioni ricostruite con dati incompleti; esistono elementi documentali che possono ridimensionare la pretesa ma non bastano da soli ad annullarla.

La norma

D.Lgs. 218/1997 (come riformato da D.Lgs. 13/2024); art. 6-bis L. 212/2000 per il coordinamento con il contraddittorio preventivo.

I termini che si attivano

  • Sospensione di 90 giorni dei termini per il ricorso (o 30 giorni per atti post-aprile 2024 con contraddittorio preventivo): il conteggio riprende dal giorno successivo alla scadenza della sospensione.
  • Il versamento delle somme concordate in adesione avviene in un’unica soluzione o in un massimo di 8 rate trimestrali (20 rate per importi superiori a 50.000 €).
  • Entro 10 giorni dal pagamento della prima rata (o dell’unica soluzione), il contribuente deve presentare la quietanza all’ufficio.

Cosa può fare il contribuente ora

Nella fase di contraddittorio con l’ufficio, il contribuente (assistito dal proprio consulente o avvocato) può produrre documentazione che dimostra la correttezza dell’imputazione temporale; chiedere una riduzione del reddito accertato per le componenti non deducibili; negoziare la qualificazione della posta (sopravvenienza passiva vs perdita su crediti) quando questo comporta una diversa applicazione delle aliquote sanzionatorie; e ottenere la riduzione delle sanzioni al terzo del minimo.

Se le parti non raggiungono un accordo, il contribuente non perde nulla: i termini del ricorso riprendono a decorrere dalla fine della sospensione.

L’errore tipico di questa fase

Presentare la domanda di adesione senza avere ancora raccolto la documentazione difensiva. Il primo incontro con l’ufficio è cruciale: presentarsi senza argomentazioni concrete equivale a rinunciare alla propria posizione negoziale.

Quanto dura realmente

La procedura di adesione non ha un termine massimo legale fissato, ma nella pratica si esaurisce in 3-6 mesi. Se non si raggiunge un accordo, il contribuente dispone dei restanti giorni dalla fine della sospensione per depositare il ricorso.


Fase 4 — Il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (entro 60 giorni)

Cosa succede

Il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di primo grado è lo strumento giurisdizionale principale per contestare un avviso di accertamento che il contribuente ritiene infondato o illegittimo. In materia di sopravvenienze passive, le censure più frequenti riguardano: l’errata applicazione del principio di competenza ex art. 109 TUIR (l’ufficio pone la sopravvenienza in un esercizio diverso da quello corretto); l’assenza dei presupposti per riqualificare la posta come sopravvenienza attiva (art. 88 TUIR) per insussistenza di passività; la mancanza di prova dei requisiti di “certezza e precisione” per le perdite su crediti (art. 101, comma 5); la violazione del contraddittorio preventivo; l’utilizzo di presunzioni generiche o prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (art. 39 D.P.R. 600/1973).

Il ricorso deve essere depositato nella segreteria della CGT competente e notificato all’Agenzia delle Entrate via PEC.

Con la contestazione dell’atto, il contribuente può chiedere la sospensione cautelare della riscossione, documentando il pericolo nel ritardo e il fumus boni iuris del ricorso (art. 47 D.Lgs. 546/1992). Se la sospensione viene concessa, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può procedere con atti esecutivi (pignoramenti, fermi, ipoteche) per tutta la durata della sospensione.

La norma

Art. 21 D.Lgs. 546/1992 (termini per il ricorso); art. 47 D.Lgs. 546/1992 (sospensione cautelare); artt. 18-21 D.Lgs. 546/1992 (requisiti formali del ricorso).

I termini che si attivano

  • 60 giorni dalla notifica dell’avviso (perentorio): termine per depositare il ricorso in segreteria.
  • Sospensione feriale 1-31 agosto: se il termine scade in agosto, è prorogato al primo giorno feriale di settembre.
  • In caso di domanda di adesione presentata: 90 giorni di sospensione (o 30 giorni per atti con contraddittorio preventivo), poi riprendono a decorrere i giorni residui fino ai 60.

Cosa può fare il contribuente ora

Costruire un ricorso su più fronti: vizi formali dell’atto (notifica irregolare, incompetenza dell’ufficio, difetto di motivazione, omesso contraddittorio preventivo); vizi di merito (errata qualificazione giuridica della posta, errato anno di imputazione, violazione dei presupposti di certezza e determinabilità ex art. 109 TUIR, carenza di elementi gravi precisi e concordanti ex art. 39 D.P.R. 600/1973); violazioni procedurali (mancato rispetto dei termini di decadenza, irregolarità nella verifica).

Richiedere contestualmente la sospensione cautelare, depositando documentazione che dimostri che la riscossione immediata causerebbe un danno grave e irreparabile.

È in questa fase che l’avvocato cassazionista costruisce la linea difensiva unitaria da mantenere dal primo grado fino all’eventuale Cassazione: la coerenza e la continuità degli argomenti giuridici lungo tutti i gradi di giudizio è un fattore determinante nell’esito dei ricorsi tributari.

L’errore tipico di questa fase

Presentare un ricorso generico o fondato su un solo motivo. Le CGT valutano tanto i vizi formali quanto quelli di merito: un ricorso monodimensionale lascia scoperte finestre difensive che potrebbero risultare decisive.

Quanto dura realmente

Il giudizio di primo grado ha una durata media variabile tra i 18 e i 36 mesi nelle sedi più congestionate (Roma, Milano, Napoli). In alcuni uffici periferici si scende a 12-18 mesi. I tempi si allungano quando vengono richieste CTU (consulenze tecniche) per la verifica dei valori contabili.


Fase 5 — La pendenza del primo grado: riscossione frazionata e difesa cautelare

Cosa succede

Durante la pendenza del giudizio di primo grado, l’Agenzia delle Entrate può procedere con la riscossione provvisoria in misura frazionata: un terzo dell’imposta accertata è iscrivibile a ruolo e riscuotibile prima ancora che il giudizio sia concluso (art. 15 D.P.R. 602/1973). I restanti due terzi vengono riscossi progressivamente all’esito dei gradi di giudizio.

Questa fase è quella in cui il contribuente deve monitorare eventuali atti della riscossione paralleli al giudizio: intimazioni di pagamento, pignoramenti, fermi amministrativi. Tutti questi atti sono impugnabili autonomamente se illegittimi.

La norma

Art. 15 D.P.R. 602/1973 (riscossione frazionata); art. 47 D.Lgs. 546/1992 (sospensiva); art. 68 D.Lgs. 546/1992 (pagamenti nelle more del giudizio).

I termini che si attivano

  • La sospensione cautelare eventualmente concessa ha una durata che la CGT determina, di solito coincidente con la data di discussione o con la sentenza.
  • Ogni intimazione di pagamento o atto esecutivo ha un proprio termine di impugnazione: 60 giorni per gli atti impugnabili davanti alla CGT; 20 giorni per l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. davanti al Tribunale ordinario, per le questioni che esulano dalla giurisdizione tributaria.

Cosa può fare il contribuente ora

Monitorare gli atti della riscossione, verificarne la legittimità e impugnare quelli illegittimi. Se la sospensiva non è stata ottenuta o è scaduta, valutare la prestazione di una garanzia fideiussoria per bloccare l’esecuzione nelle more del giudizio. Continuare a raccogliere documentazione utile per i gradi successivi e, se emergono novità giuridiche o fattuali rilevanti, valutare un’istanza di autotutela parallela al contenzioso.

L’errore tipico di questa fase

Non tenere traccia degli atti della riscossione che si accumulano durante il giudizio, ritrovandosi con pignoramenti su conti correnti o fermi su veicoli aziendali mentre il ricorso è ancora pendente.

Quanto dura realmente

Tutta la pendenza del primo grado: da 1 a 3 anni nella maggior parte dei casi.


Fase 6 — L’appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (entro 60 giorni dalla sentenza)

Cosa succede

La sentenza di primo grado può essere favorevole o sfavorevole al contribuente. Se sfavorevole, la strada è l’appello alla CGT di secondo grado. Se favorevole, è l’Agenzia delle Entrate ad appellare — e il contribuente deve difendere la vittoria.

Il giudizio di appello in materia tributaria è un giudizio a cognizione piena: si può non solo ribadire i motivi del primo grado, ma sollevare eccezioni nuove (purché non tardive), produrre documenti nuovi (entro i limiti dell’art. 58 D.Lgs. 546/1992 riformato) e arricchire la trattazione giuridica con le eventuali pronunce della Cassazione nel frattempo intervenute.

Nelle controversie su sopravvenienze passive, il secondo grado è particolarmente rilevante perché la giurisprudenza della Cassazione in materia è in evoluzione e spesso le CGT di secondo grado sono chiamate ad applicare principi di diritto aggiornati — come quelli fissati dalle ordinanze n. 11917 e n. 13369 del 2025 sull’imputazione temporale delle sopravvenienze da sentenze.

La norma

Artt. 51-62 D.Lgs. 546/1992 (appello); art. 49 (provvisoria esecutività in appello); art. 58 (nuove prove).

I termini che si attivano

  • 60 giorni dalla notifica della sentenza (o 6 mesi dal deposito se la sentenza non è notificata): termine perentorio per proporre appello.
  • Sospensione feriale 1-31 agosto anche in questo grado.
  • La parte che vuole limitare l’impugnazione ai soli motivi non accolti deve indicarlo espressamente.

Cosa può fare il contribuente ora

Analizzare la sentenza di primo grado per individuare i passaggi motivazionali da contestare in appello, aggiornare la strategia difensiva alla luce delle pronunce sopravvenute della Cassazione, e valutare se la sospensione dell’esecutività della sentenza sfavorevole (art. 52, comma 2, D.Lgs. 546/1992) sia opportuna.

L’errore tipico di questa fase

Non coordinare l’appello con la linea difensiva del primo grado, generando contraddizioni che la controparte può sfruttare. Le CGT di secondo grado tendono a valorizzare la coerenza delle posizioni processuali.

Quanto dura realmente

Il giudizio di secondo grado ha una durata media da 18 mesi a 3 anni. In alcune Corti d’Appello tributarie, i tempi si avvicinano ai 4 anni per fascicoli complessi.


Fase 7 — Il ricorso per Cassazione (entro 6 mesi dalla sentenza)

Cosa succede

Il ricorso per Cassazione è il terzo e ultimo grado di giudizio. Non è un nuovo giudizio di merito (la Corte di Cassazione non rivaluta i fatti), ma un giudizio di legittimità: la Corte verifica se le norme di diritto sono state correttamente applicate dai giudici di merito, se la motivazione è adeguata, se vi è stato vizio di legge nella qualificazione delle fattispecie fiscali.

In materia di sopravvenienze passive, il ricorso per Cassazione è particolarmente incisivo quando le CGT hanno applicato in modo errato il principio di competenza ex art. 109 TUIR, o quando hanno disatteso orientamenti giurisprudenziali consolidati della stessa Corte (come quelli in tema di certezza e determinabilità dei componenti negativi di reddito). La Cassazione può cassare la sentenza con rinvio (la causa torna alla CGT di secondo grado in diversa composizione) o senza rinvio (decide essa stessa il merito della questione di diritto).

L’ammissione del ricorso per Cassazione richiede assistenza di un avvocato iscritto all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

La norma

Art. 62 D.Lgs. 546/1992 (ricorso in Cassazione nel processo tributario); artt. 360-393 c.p.c. (motivi e procedura); art. 111 Cost. (principio del ricorso in Cassazione).

I termini che si attivano

  • 60 giorni dalla notifica della sentenza d’appello: termine per l’appello incidentale condizionato.
  • 6 mesi dal deposito della sentenza (non notificata): termine perentorio per proporre ricorso principale.
  • Sospensione feriale 1-31 agosto anche in questo grado.

Cosa può fare il contribuente ora

Selezionare i motivi di ricorso con cura: solo vizi di legge, di motivazione per violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (nei limiti delle Sezioni Unite n. 8053/2014) e di giurisdizione. Costruire motivi autonomi e autosufficiente (la Cassazione non ammette motivi che rinviano per relationem ad atti del fascicolo di merito non integralmente riprodotti o allegati al ricorso).

L’errore tipico di questa fase

Presentare ricorsi in Cassazione con motivi di merito mascherati da vizi di legge, o omettere la trascrizione integrale dei passaggi dell’atto di accertamento e delle sentenze di merito rilevanti. La Cassazione dichiara inammissibili i motivi non autosufficienti.

Quanto dura realmente

Il giudizio in Cassazione ha durate molto variabili: da 2 a 5 anni per le cause non urgenti. Con il deposito telematico e le sezioni specializzate, i tempi si sono parzialmente accorciati, ma per le cause in cui la Corte decide in udienza pubblica o a Sezioni Unite, i tempi restano lunghi.


La stessa procedura, due calendari [Blocco 1]

Le due simulazioni che seguono partono dalla stessa ipotesi: una società a responsabilità limitata riceve, il 15 settembre 2025, un avviso di accertamento IRES per l’anno 2022, nel quale l’Agenzia delle Entrate contesta l’omessa rilevazione di una sopravvenienza passiva di 87.300 € derivante dalla mancata contabilizzazione, nell’anno corretto, di una perdita su un credito verso un cliente divenuto insolvente. L’ufficio imputa la posta all’anno 2021 (quando il credito avrebbe dovuto essere svalutato, secondo l’Ufficio) e recupera IRES per 26.190 € (aliquota 30%) oltre sanzioni del 90% pari a 23.571 € e interessi.


Calendario A — Il contribuente che agisce alle finestre giuste

15 settembre 2025 (Giorno 0): Notifica avviso. Il responsabile amministrativo lo riceve e lo porta immediatamente all’attenzione dell’avvocato tributarista di fiducia. Entro il pomeriggio viene verificato: la notifica è regolare, l’ufficio emittente è quello competente, l’atto è stato preceduto dal contraddittorio preventivo (inviato il 10 giugno 2025) nel quale la società aveva presentato osservazioni. Le osservazioni erano state disattese con motivazione generica.

20 settembre 2025 (Giorno 5): L’avvocato predispone un’analisi che individua tre motivi di impugnazione: (1) violazione del contraddittorio preventivo (motivazione insufficiente del rigetto delle osservazioni ex art. 7-bis L. 212/2000); (2) errata imputazione temporale (gli elementi di certezza della insolvenza del debitore si sono verificati nell’ottobre 2022, non nel 2021); (3) mancanza di elementi gravi, precisi e concordanti a supporto della presunzione dell’Ufficio.

10 ottobre 2025 (Giorno 25): Viene depositato ricorso alla CGT di primo grado con contestuale istanza di sospensione cautelare, allegando: estratto del bilancio 2022 con la perdita su crediti contabilizzata; corrispondenza con il cliente moroso; atto di dichiarazione di fallimento del debitore depositato in cancelleria il 3 novembre 2022; parere di un esperto contabile che attesta la correttezza del principio di competenza applicato.

15 novembre 2025 (circa Giorno 61): La CGT accoglie l’istanza cautelare e sospende la riscossione. L’Agenzia non può procedere con pignoramenti o fermi durante la pendenza del giudizio.

Marzo 2027 (circa 18 mesi dalla notifica): La CGT di primo grado emette sentenza favorevole al contribuente, accogliendo il motivo sul principio di competenza: la perdita era effettivamente certa e determinabile solo nel 2022, con la dichiarazione di fallimento del debitore. L’accertamento viene annullato per 87.300 €.

Risultato: L’accertamento di 49.761 € complessivi (IRES + sanzioni) viene annullato. Nessuna somma pagata, nessun danno reputazionale, nessun fermo su veicoli aziendali.


Calendario B — Il contribuente che lascia correre

15 settembre 2025 (Giorno 0): Notifica avviso. Il responsabile amministrativo lo legge, rimane turbato, ma decide di “sentire il commercialista quando capita”. Lo mette nel cassetto.

Ottobre 2025: Il commercialista, contattato a metà ottobre, consiglia di “aspettare e vedere” e propone di presentare istanza di autotutela. Viene preparata una lettera informale senza produrre documentazione.

16 novembre 2025 (Giorno 62): Il termine di 60 giorni per il ricorso è scaduto. L’avviso diventa definitivo. La società non lo sa ancora.

Dicembre 2025: L’Agenzia affida il debito ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. Vengono emessi intimazione di pagamento (comprensiva di aggio e spese) per un totale di circa 52.400 €, e — non avendo la società pagato — vengono avviate le procedure esecutive.

Febbraio 2026: Pignoramento del conto corrente aziendale per 52.400 €. La società rimane paralizzata sul piano operativo. Il commercialista cerca un avvocato che “faccia qualcosa”, ma i margini di manovra sono ormai minimi: l’atto è definitivo.

Risultato: La società paga 52.400 €, comprensivi di sanzioni piene (non ridotte), interessi e costi di riscossione. La somma è quasi il doppio dell’imposta originariamente contestata.


I binari paralleli: come cambia la timeline se si attivano rimedi alternativi

La procedura descritta non è l’unico percorso possibile. A seconda della situazione concreta, esistono binari paralleli che possono alterare significativamente la timeline.

Binario 1 — L’adesione raggiunta: Se nella fase del contraddittorio con l’ufficio (fase 3) le parti trovano un accordo, la procedura si conclude qui. Le sanzioni si riducono a 1/3 del minimo, il contribuente paga in rate trimestrali, e il giudizio — se già instaurato — viene abbandonato. Il tempo totale si riduce a 4-6 mesi dalla notifica.

Binario 2 — La conciliazione giudiziale: Anche dopo il deposito del ricorso (fase 4), le parti possono raggiungere un accordo in sede di conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/1992), con ulteriori riduzioni sanzionatorie (40% del minimo se raggiunta prima della trattazione; 50% se nel corso della trattazione di primo grado). La timeline si accorcia, il costo è inferiore all’esito sfavorevole del giudizio.

Binario 3 — L’autotutela: Il contribuente può, in qualsiasi momento, presentare istanza di autotutela all’ufficio emittente, richiedendo l’annullamento totale o parziale dell’atto per vizi formali o di merito. L’autotutela non sospende i termini del ricorso (Circolare AdE n. 21/E del 2024), ma può portare all’annullamento dell’atto anche a giudizio già instaurato. In caso di mancata risposta o risposta negativa, l’autotutela può essere impugnata autonomamente davanti alla CGT.

Binario 4 — La ridefinizione agevolata: In presenza di procedure di definizione agevolata aperte (rottamazione cartelle, definizione agevolata degli accertamenti pendenti), il contribuente può aderire definendo il debito con stralcio parziale di sanzioni e interessi, bloccando la procedura contenzioso in qualsiasi momento.


Le 5 finestre critiche

Cinque momenti in cui agire — o non agire — cambia l’esito della procedura in modo irreversibile.

1. La fase del contraddittorio preventivo (60 giorni dallo schema di atto) Questa è la finestra in assoluto più preziosa per gli atti emessi dal 30 aprile 2024. Il contribuente può bloccare l’atto prima che nasca, o ridurne il perimetro in modo sostanziale, presentando documentazione e argomenti che l’ufficio è obbligato a valutare e motivare. Non sfruttarla equivale a rinunciare alla prima e più efficace linea difensiva.

2. I 60 giorni per il ricorso dalla notifica Il termine perentorio per impugnare l’avviso. Un giorno di ritardo equivale all’impossibilità assoluta di contestare nel merito la pretesa fiscale. Il calendario deve essere segnato il giorno stesso della notifica, tenendo conto della sospensione feriale di agosto.

3. La sospensiva cautelare nel primo grado La sospensione cautelare dell’esecuzione durante il giudizio è spesso la differenza tra un’impresa che sopravvive al contenzioso e una che fallisce nel corso di esso. Va richiesta contestualmente al ricorso, con motivazione solida sul fumus boni iuris e sul periculum in mora.

4. Il termine per l’appello (60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado) Una sentenza sfavorevole di primo grado non è la fine. Ma per appellare, il termine è di 60 giorni dalla notifica (o 6 mesi dal deposito se non notificata). La parte che vince in primo grado deve stare attenta: l’ufficio può impugnare e il contribuente deve essere pronto a difendere la sentenza favorevole.

5. Il termine per il ricorso in Cassazione (6 mesi dalla sentenza d’appello) Il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza di secondo grado è la finestra finale. Il ricorso per Cassazione richiede la selezione rigorosa dei motivi e l’assistenza di un avvocato cassazionista. Un ricorso presentato fuori termine, o con motivi inammissibili, è la fine definitiva della controversia.


Le domande sul tempo

Posso ancora impugnare l’avviso se sono passati 61 giorni dalla notifica? In linea generale, no. Il termine di 60 giorni per il ricorso è perentorio (art. 21 D.Lgs. 546/1992) e la sua violazione comporta l’inammissibilità del ricorso. L’unica eccezione è la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. per causa di forza maggiore o evento imprevedibile e non imputabile al contribuente, di rarissima applicazione nella pratica tributaria. Esistono però rimedi alternativi: l’autotutela (se ci sono vizi evidenti) o la contestazione degli atti esecutivi successivi (cartella, intimazione, pignoramento), che hanno propri termini di impugnazione.

Quanto tempo ho per aderire all’adesione dopo aver ricevuto l’avviso? Se l’avviso non è stato preceduto da contraddittorio preventivo: 60 giorni dalla notifica. Se l’avviso è stato preceduto da contraddittorio preventivo (atti dal 30 aprile 2024): 15 giorni dalla notifica. In entrambi i casi, la presentazione della domanda sospende i termini del ricorso (90 giorni nel primo caso; 30 giorni nel secondo).

Il giudizio in Cassazione blocca la riscossione? Non automaticamente. In Cassazione la riscossione può essere limitata se la CGT di secondo grado ha condannato il contribuente e questi presta cauzione fideiussoria, o se il ricorso viene dichiarato ammissibile e la Corte è disponibile a sospendere provvisoriamente. In generale, durante il giudizio di terzo grado è possibile che la riscossione del terzo rimanente (dopo la riscossione parziale nei gradi precedenti) venga notificata.

Se vinco in primo grado, il Fisco può ancora riscuotere qualcosa? Sì: in primo grado la riscossione provvisoria riguarda un terzo dell’imposta accertata (art. 15 D.P.R. 602/1973). Anche con sentenza favorevole di primo grado, l’ufficio che ha già riscosso il terzo non deve necessariamente restituirlo subito: lo rimborso avviene a conclusione definitiva del contenzioso. Se invece la sentenza di primo grado è favorevole al contribuente e l’ufficio appella, la riscossione dell’ulteriore quota viene sospesa.

Quanto tempo ci vuole, in media, per risolvere una controversia simile? Un contenzioso tributario su sopravvenienze passive che percorra tutti e tre i gradi di giudizio richiede mediamente 7-12 anni. Le soluzioni negoziali (adesione, conciliazione) riducono drasticamente i tempi: a 4-6 mesi nel caso dell’adesione pre-ricorso, a 12-18 mesi per la conciliazione in primo grado.


Le pronunce che scandiscono la procedura [Blocco 2]

Le decisioni che seguono sono quelle che più incidono direttamente sulla materia delle sopravvenienze passive e sulla procedura difensiva. Sono presentate in ordine cronologico di tappa processuale alla quale si riferiscono.


Fase istruttoria / Principio di competenza

Cass. civ., Sez. V, 25 gennaio 2021, n. 1447 (Pres. Crucitti, Rel. D’Angiolella) — Le regole sull’imputazione temporale dei componenti del reddito ex artt. 101 e 109 TUIR sono inderogabili: il contribuente non può autonomamente scegliere il periodo di imputazione di una sopravvenienza passiva. La certezza e la determinabilità dell’evento generante la posta negativa sono i criteri dirimenti. Rilevanza: fissa il perimetro entro cui si muove ogni difesa sull’imputazione temporale.

Cass. civ., Sez. V, 9 febbraio 2023, n. 3901 — Anche il mantenimento in bilancio di un debito per fatture da ricevere senza variazione di importo rispetto all’esercizio precedente non può essere trattato come sopravvenienza attiva; è necessario un evento specifico (ad esempio la remissione del debito) che faccia cessare la posizione debitoria. Rilevanza: delimita con precisione quando nasce la sopravvenienza attiva per insussistenza di passività, proteggendo chi ha mantenuto correttamente poste passive in bilancio.

Cass. civ., Sez. V, 26 gennaio 2024, n. 2517 — Nella sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio, il momento rilevante è quello in cui si acquisisce la certezza giuridica dell’inesistenza della posta passiva — non quello della rilevazione contabile — perché solo così si rispetta il principio di competenza. Rilevanza: chiarisce che la rilevazione contabile tardiva non “sposta” il momento impositivo, ma anche che il Fisco deve dimostrare quando tale certezza si è effettivamente verificata.


Imputazione temporale da sentenze giudiziarie

Cass. civ., Sez. V, ord. 6 maggio 2025, n. 11917 — Le sopravvenienze attive derivanti da sentenze giudiziarie (riconoscimento di crediti o disconoscimento di debiti) devono essere imputate nell’anno di deposito della sentenza, momento in cui si realizzano certezza e determinabilità ex art. 109, comma 1, TUIR; il passaggio in giudicato non è il momento rilevante. Specularmente, se la sentenza d’appello viene poi ribaltata, emerge una sopravvenienza passiva deducibile ex art. 101 TUIR. Rilevanza: criterio diretto per individuare il corretto esercizio di competenza delle sopravvenienze passive derivanti da soccombenze giudiziarie.

Cass. civ., Sez. V, ord. 20 maggio 2025, n. 13369 — Conferma e approfondisce il principio della n. 11917: la tassazione della sopravvenienza è subordinata all’efficacia esecutiva della sentenza; in caso di sospensione dell’esecutività, la rilevazione fiscale è rinviata al momento in cui la sospensione cessa. Rilevanza: introduce il criterio della sospensione dell’esecutività come elemento modificativo del momento impositivo.

Cass. civ., Sez. V, 4 settembre 2025, n. 24485 — In un caso di sopravvenienze da sentenze, la Corte ha elaborato una soluzione parzialmente diversa rispetto alla n. 11917 in tema di sospensione, confermando che la questione dell’imputazione temporale delle sopravvenienze da sentenze è ancora in evoluzione giurisprudenziale e richiede un’analisi caso per caso. Rilevanza: segnala la vivacità del dibattito e la necessità di aggiornare continuamente la strategia difensiva.

Cass. civ., Sez. V, 11 giugno 2025, n. 15617 — Ribadisce il principio che la certezza dei componenti di reddito ex art. 109 TUIR deve essere valutata con criteri economici, non formalistici, e che l’incertezza sull’esito dei successivi gradi di giudizio non incide sul momento dell’imputazione. Rilevanza: consolidamento dell’orientamento maggioritario sulla competenza per cassa differita.


Qualificazione delle sopravvenienze / Perdite su crediti

Cass. civ., Sez. V, 27 novembre 2021, n. 37174 — La distinzione tra sopravvenienza passiva ex art. 101, comma 4 TUIR e perdita su crediti ex art. 101, comma 5 TUIR è irrilevante ai fini della deducibilità: in entrambi i casi il contribuente deve dimostrare la previa tassazione del componente attivo corrispondente. Rilevanza: unifica il trattamento fiscale delle due categorie, semplificando la difesa quando il Fisco tenta di riqualificare la posta.

Cass. pen., Sez. III, 9 maggio 2024, n. 18216 — In tema di sopravvenienze attive, queste sono tassabili solo se correlate a costi che hanno ridotto il reddito imponibile in anni precedenti; se la passività originaria era indeducibile (ad esempio per il limite dell’art. 96 TUIR), la successiva insussistenza non genera sopravvenienza attiva tassabile. Rilevanza: delimita il perimetro della sopravvenienza attiva recuperabile dal Fisco, e specularmente quello della sopravvenienza passiva deducibile.

Cass. civ., Sez. V, ord. 2025, n. 3878/2025 — Il pagamento di una fideiussione a favore di una controllata non genera sopravvenienza passiva ai sensi dell’art. 101, comma 4 TUIR, ma modifica il costo della partecipazione, da trattare secondo le norme sulle minusvalenze ex art. 101 TUIR. Rilevanza: illustra la complessità della qualificazione delle poste e la necessità di analisi caso per caso.


Accertamento / Contraddittorio

Cass. civ., Sez. V, ord. 27 febbraio 2025, n. 5131 — Ai fini del raddoppio dei termini per l’accertamento, è sufficiente che la violazione fosse penalmente rilevante al momento del PVC, indipendentemente da modifiche normative successive che ne abbiano eliminato la soglia di punibilità. Rilevanza: impone di verificare con attenzione la struttura temporale degli accertamenti notificati per periodi pre-2016.

Cass. civ., Sez. V, 25 ottobre 2024, n. 27692 — Per un accertamento induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) D.P.R. 600/1973, l’Ufficio deve fornire elementi gravi, precisi e concordanti; una ricostruzione basata su presunzioni generiche o dati medi di settore non è sufficiente a reggere la pretesa. Rilevanza: strumento difensivo fondamentale quando l’accertamento su sopravvenienze passive si fonda su ricostruzioni presuntive piuttosto che su elementi documentali certi.

Cass. civ., SS.UU., 21 novembre 2024, n. 30051 — L’autotutela tributaria “in malam partem” (annullamento di un atto favorevole al contribuente per sostituirlo con uno più gravoso) è ammissibile ma deve rispettare il principio di legalità e non richiede necessariamente la sopravvenienza di nuovi elementi. Rilevanza: attenzione: un atto favorevole può essere revocato anche durante il contenzioso.


Cosa può fare Studio Monardo [Blocco 3]

Quando un’impresa riceve un avviso di accertamento per omessa o errata rilevazione di sopravvenienze passive, ha davanti una procedura complessa, fatta di termini perentori e di scelte strategiche che si intrecciano. Studio Monardo interviene in ogni tappa di questa procedura con strumenti precisi, calibrati sul momento in cui si trova il contribuente.

1. Analisi immediata dell’atto e delle finestre temporali disponibili Appena ricevuto l’avviso (o lo schema di atto nel contraddittorio preventivo), verifichiamo la data certa di notifica, calcoliamo tutti i termini rilevanti (60 giorni per il ricorso, eventuale sospensione feriale, finestre per l’adesione), e predisponiamo un calendario difensivo personalizzato. Chi sa quando deve muoversi non spreca finestre difensive.

2. Verifica della validità formale dell’atto Esaminiamo sistematicamente: la regolarità della notifica, la competenza dell’ufficio emittente, la sufficienza della motivazione, il rispetto dell’obbligo di contraddittorio preventivo ex art. 6-bis L. 212/2000 (per gli atti dal 30 aprile 2024), i termini di decadenza per l’accertamento. Un vizio formale può abbattere l’atto senza entrare nel merito.

3. Analisi contabile e giuridica del principio di competenza Con il supporto dello staff di commercialisti, ricostruiamo la correttezza dell’imputazione temporale della sopravvenienza passiva contestata: quando l’evento generante era certo e determinabile ai sensi dell’art. 109 TUIR, se la documentazione disponibile supporta l’esercizio di competenza scelto dall’impresa, se la qualificazione della posta è corretta (sopravvenienza passiva vs perdita su crediti vs minusvalenza). L’argomento contabile e quello giuridico devono muoversi insieme.

4. Predisposizione delle osservazioni nel contraddittorio preventivo Per i contribuenti che hanno ricevuto uno schema di atto, prepariamo controdeduzioni articolate entro i 60 giorni di legge, con documentazione a supporto e argomentazioni giuridiche aggiornate alla giurisprudenza più recente della Cassazione. Questa è la finestra in cui il costo del contenzioso può essere evitato del tutto.

5. Gestione dell’accertamento con adesione Quando è strategicamente opportuno, rappresentiamo il contribuente nel contraddittorio con l’ufficio, presentando la documentazione selezionata, argomentando la riduzione della pretesa e negoziando sanzioni ridotte a 1/3 del minimo. La valutazione di quando conviene aderire e quando resistere in giudizio è parte integrante del mandato.

6. Deposito del ricorso e istanza di sospensiva Predisponiamo il ricorso davanti alla CGT competente, costruendo motivi su vizi formali e vizi di merito in modo complementare. Depositiamo contestualmente l’istanza di sospensione cautelare per bloccare la riscossione durante il giudizio, evitando che pignoramenti o fermi paralizzino l’attività dell’impresa mentre la controversia è aperta.

7. Continuità della difesa in appello La stessa linea difensiva costruita in primo grado viene portata davanti alla CGT di secondo grado, aggiornata alla luce della sentenza di primo grado, delle sopravvenute pronunce della Cassazione e degli eventuali mutamenti nel quadro normativo. Non ci sono “cambi di avvocato” a metà causa che rischiano di generare contraddizioni o di perdere argomenti sviluppati nei gradi precedenti.

8. Ricorso per Cassazione Per controversie in cui i giudici di merito hanno violato norme di diritto o hanno motivato in modo illogico o contraddittorio, portiamo la causa davanti alla Corte di Cassazione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. La qualifica di cassazionista è l’abilitazione più direttamente pertinente alle controversie tributarie che arrivano al terzo grado: significa avere la competenza tecnica per selezionare i motivi ammissibili, costruirli in modo autosufficiente e difenderli in udienza davanti alla Suprema Corte.

9. Coordinamento staff avvocati + commercialisti Le controversie su sopravvenienze passive richiedono di leggere i bilanci e di interpretare le norme allo stesso tempo. Il nostro staff integra avvocati tributaristi e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: non ci sono passaggi di informazioni tra professionisti diversi, non ci sono buchi nella ricostruzione.

10. Monitoraggio degli atti della riscossione durante il giudizio Durante il contenzioso, verifichiamo ogni atto notificato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione: intimazioni, pignoramenti, fermi e ipoteche. Quelli illegittimi vengono impugnati autonomamente. Quelli legittimi ma eccessivi vengono gestiti con strumenti di sospensione, conversione o rateazione.


Chiusura

La procedura che si apre con un avviso di accertamento per omessa rilevazione di sopravvenienze passive non è una corsa contro il Fisco: è una corsa contro il calendario. Il tempo è la risorsa più preziosa del contribuente — ed è quella che si spreca più facilmente.

I 60 giorni per il ricorso, i 60 giorni per le osservazioni nel contraddittorio preventivo, i 6 mesi per la Cassazione: ogni termine che scade senza essere utilizzato è una porta che si chiude definitivamente. Chi conosce la sequenza degli eventi e agisce puntualmente — con la documentazione giusta, alla finestra giusta — trasforma una situazione di rischio in una controversia gestibile. Chi aspetta trasforma un accertamento contestabile in un debito definitivo.

Studio Monardo è specializzato esattamente in questo: la gestione del contenzioso tributario nelle fasi in cui la velocità e la qualità tecnica della difesa fanno la differenza. La competenza dell’Avv. Monardo come avvocato cassazionista garantisce una strategia unitaria dalla prima notifica all’eventuale Cassazione — lo stesso difensore, la stessa linea, la stessa documentazione, senza interruzioni che rischiano di far perdere argomenti costruiti negli anni precedenti. Il coordinamento con lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario assicura che il profilo contabile e quello giuridico siano sempre allineati.

📩 Non lasciare che i termini decidano per te: ogni giorno che passa dopo la notifica dell’avviso è un giorno in meno per costruire la tua difesa. I contatti di Studio Monardo sono in fondo a questa pagina — scrivici ora.


Ultimo aggiornamento: luglio 2026. L’articolo riflette il quadro normativo e giurisprudenziale vigente alla data di pubblicazione. Per ogni situazione specifica, è necessaria una consulenza personalizzata.


Approfondimento normativo: il quadro di riferimento completo

Per comprendere appieno perché il Fisco agisce come agisce, e soprattutto come contestare le sue tesi, è indispensabile avere chiari i meccanismi normativi che regolano le sopravvenienze passive nel reddito d’impresa. Questa sezione è dedicata al contribuente che vuole capire la sostanza del problema, non solo la procedura per difendersi.

L’art. 101, comma 4 TUIR: la definizione

Il quarto comma dell’art. 101 del TUIR fornisce la definizione normativa di sopravvenienza passiva: «Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, ovvero il sostenimento di spese, perdite od oneri relativi a ricavi o altri proventi di precedenti esercizi».

La norma individua due categorie:

La prima è la sopravvenienza passiva “da mancato incasso”: quando un’impresa aveva rilevato e tassato un ricavo o un provento in un anno precedente (ad esempio, un credito commerciale iscritto a ricavo nel 2021), e nell’anno successivo quella posta viene meno (il cliente non paga, il credito si estingue per remissione o transazione), la posta negativa che ne consegue è una sopravvenienza passiva. È la categoria speculare alla sopravvenienza attiva: se il ricavo era stato tassato, la sua venuta meno genera un costo deducibile.

La seconda è la sopravvenienza passiva “da costo tardivo”: quando spese, perdite o oneri sono collegati a ricavi o proventi di esercizi precedenti ma si manifestano con ritardo — ad esempio perché il fatto generatore (una sentenza sfavorevole, un accordo transattivo, una procedura esecutiva) si è verificato in un esercizio successivo rispetto a quello in cui il ricavo fu conseguito.

Il collegamento imprescindibile con l’art. 109 TUIR

Qui entra in gioco il nodo più spinoso: il principio di competenza dell’art. 109, comma 1, TUIR. La norma stabilisce che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi di reddito, per i quali la certezza dell’esistenza e la determinabilità in misura obiettiva non siano verificabili nell’esercizio, concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui dette condizioni si verificano.

Il Fisco usa questa norma in due direzioni opposte ma entrambe aggressive:

Direzione 1 (verso le sopravvenienze passive): Contesta che la sopravvenienza passiva sia stata rilevata nell’esercizio sbagliato — in genere in quello successivo rispetto a quando i presupposti di certezza e determinabilità si erano già verificati. La logica è: se nel 2021 era già certo che il credito era inesigibile, la perdita doveva essere rilevata nel 2021, non nel 2022; il costo rilevato nel 2022 non è deducibile.

Direzione 2 (verso le sopravvenienze attive): Contesta che la cancellazione di una passività dal bilancio — che di per sé costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88, comma 1, TUIR — non sia stata dichiarata nell’esercizio corretto. Se il debito era estinto nel 2020 ma la sopravvenienza attiva non è stata rilevata, il Fisco la recupera a tassazione nell’anno 2020, anche se il contribuente l’ha contabilizzata nel 2022.

In entrambi i casi, il terreno di scontro è lo stesso: quando si sono verificati i presupposti di certezza e determinabilità della posta? Chi dimostra che l’evento generante la certezza si è verificato nell’anno diverso da quello indicato dal Fisco vince la controversia.

La prova della certezza e determinabilità

La giurisprudenza della Cassazione ha elaborato nel tempo criteri abbastanza chiari per individuare quando un componente negativo raggiunge la soglia della certezza e determinabilità:

Per le perdite su crediti (che sono una sottocategoria delle sopravvenienze passive), i criteri sono fissati dall’art. 101, comma 5 TUIR: la perdita è deducibile solo se risulta da “elementi certi e precisi”, oppure se il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo). Elementi certi e precisi sussistono “in ogni caso” quando il credito è di modesta entità (inferiore a 5.000 € per le imprese di maggiori dimensioni; a 2.500 € per le altre) e sono decorsi sei mesi dalla scadenza del pagamento.

Per le sopravvenienze passive da altri fatti (sentenze, accordi, eventi straordinari), il parametro è la certezza economica dell’evento: non rileva la forma giuridica con cui si è conclusa la vicenda (passaggio in giudicato, registrazione dell’atto, ecc.), ma il momento in cui, sul piano economico, era ragionevole e necessario rilevare la posta. La Cassazione n. 1447/2021 e n. 2517/2024 hanno chiarito che il principio di competenza fiscale è inderogabile: il contribuente non può scegliere l’esercizio più conveniente per imputare un costo.

Il doppio binario IRES/IRAP

Una complicazione ulteriore che spesso il Fisco non considera adeguatamente (e che può essere usata in chiave difensiva) è il diverso trattamento delle sopravvenienze passive ai fini IRES e ai fini IRAP.

Ai fini IRES, le sopravvenienze passive concorrono alla formazione del reddito d’impresa ex art. 101 TUIR: se deducibili (perché rispettano le condizioni normative), riducono la base imponibile e l’imposta.

Ai fini IRAP, il discorso è radicalmente diverso: l’IRAP tassa il valore aggiunto della produzione netta (artt. 5-9 D.Lgs. 446/1997), che si determina in modo diverso dal reddito IRES. Le sopravvenienze passive non concorrono alla base imponibile IRAP nella generalità dei casi, poiché l’imposta ha per base il valore della produzione e non il risultato economico netto. Solo per alcune tipologie di imprese (banche, assicurazioni, imprese che adottano i principi IAS/IFRS) le regole sono parzialmente diverse.

Se l’avviso di accertamento contesta il recupero di sopravvenienze passive anche ai fini IRAP, è essenziale eccepire che la norma IRAP non consente il recupero a tassazione di componenti che non concorrono alla base imponibile: l’accertamento IRAP su sopravvenienze passive è spesso viziato nella stessa impostazione giuridica.

Le operazioni straordinarie e le sopravvenienze passive nelle ristrutturazioni

Un territorio particolarmente minato — e particolarmente esposto agli accertamenti — è quello delle ristrutturazioni aziendali, dei concordati preventivi, delle operazioni di riduzione del debito. Quando un’impresa negozia con i creditori uno stralcio parziale del debito (anche nell’ambito di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. o di un piano attestato ex art. 67 L.F.), la quota di debito remissata costituisce una sopravvenienza attiva in linea di principio tassabile. Ma la specularità è perfetta: se la successiva operazione genera perdite o costi aggiuntivi (ad esempio, la perdita sui beni ceduti ai creditori in soddisfazione parziale), questi costituiscono sopravvenienze passive potenzialmente deducibili.

In questi contesti, gli accertamenti del Fisco tendono a “catturare” le sopravvenienze attive e a disconoscere quelle passive, generando un doppio saldo sempre sfavorevole per il contribuente. La difesa deve ricostruire l’intera operazione nelle sue componenti, dimostrando che le poste passive rilevate sono economicamente e giuridicamente corrette e che il Fisco non può considerare solo le componenti positive ignorando quelle negative dell’operazione.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione: atti esecutivi paralleli al giudizio

Mentre il contenzioso tributario segue la sua traiettoria davanti alle Corti di Giustizia Tributaria, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere su un binario parallelo con gli atti della riscossione. Capire questo meccanismo è fondamentale per non essere colti di sorpresa.

Quando l’avviso di accertamento diventa esecutivo (decorso il termine per il ricorso senza che questo sia stato depositato, o decorso il termine di sospensione), l’ufficio delle entrate affida il credito ad AdER (Agenzia delle Entrate-Riscossione), che procede con la riscossione coattiva. L’esecuzione forzata, però, è sospesa per 180 giorni dall’affidamento in carico (art. 29, comma 1, lett. b) D.L. 78/2010), senza che il contribuente debba fare nulla: è una sospensione automatica di legge.

Durante questi 180 giorni, AdER non può notificare atti esecutivi (pignoramenti, sequestri), ma può notificare atti cautelari (ipoteca immobiliare, fermo amministrativo su veicoli) se il credito supera le soglie previste dalla legge. Questi atti non sono atti esecutivi ma conservativi: non prelevano denaro, ma bloccano beni.

Quando il ricorso è pendente e la sospensiva è stata concessa, la sospensione dell’esecuzione blocca anche gli atti cautelari. Ma se la sospensiva non è stata chiesta o è stata rigettata, l’esecuzione — salvo i 180 giorni di sospensione automatica — può procedere.

La tabella seguente riassume i diritti del contribuente nelle diverse fasi:

SituazioneCosa può fare AdERCosa può fare il contribuente
Avviso notificato, ricorso non ancora depositatoNiente (termini non ancora decorsi)Depositare ricorso + istanza sospensiva
Avviso definitivo (ricorso non depositato)Affidare ad AdER dopo 30 ggAutotutela; opposizione agli atti esecutivi
Ricorso pendente, sospensiva concessaNiente (sospensione in vigore)Continuare il giudizio
Ricorso pendente, sospensiva non concessa/rigettataRiscossione frazionata 1/3 + atti cautelariReiterare istanza sospensiva con nuovi elementi
Sentenza I grado favorevoleSolo atti cautelari (non esecutivi)Attendere II grado o conciliare
Sentenza I grado sfavorevoleUlteriore quota (2/3 totali)Appello + nuova sospensiva
Sentenza definitiva favorevoleNienteRimborso entro 90 giorni
Sentenza definitiva sfavorevoleIntero residuoEventuale concordato con AdER

Ravvedimento operoso: quando può essere una via alternativa

In alcune situazioni — ad esempio quando il contribuente si accorge di aver effettivamente imputato la sopravvenienza passiva nell’anno sbagliato, prima che il Fisco emetta l’avviso — può valere la pena procedere con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997).

Il ravvedimento consente di presentare una dichiarazione integrativa, versare la maggiore imposta e le sanzioni ridotte in modo proporzionale al ritardo con cui si procede alla regolarizzazione. Le riduzioni variano significativamente a seconda della tempistica:

  • Entro 30 giorni dall’omissione: sanzione ridotta a 1/15 del 15% (cioè circa 1/100 del tributo)
  • Entro 90 giorni: sanzione ridotta a 1/9 del minimo
  • Entro 1 anno: sanzione ridotta a 1/8 del minimo
  • Entro 2 anni: 1/7 del minimo
  • Oltre 2 anni: 1/6 del minimo
  • Dopo la notifica del PVC ma prima dell’avviso: 1/5 del minimo
  • Dopo l’avviso: il ravvedimento non è più possibile per le violazioni oggetto dell’atto

Il ravvedimento preclude l’emissione dell’accertamento per i periodi regolarizzati (relativamente alle violazioni sanate). È uno strumento particolarmente utile quando la violazione è genuina (errore nell’imputazione temporale senza dolo) e il contribuente vuole chiudere la posizione prima che il Fisco si muova.

La difesa nell’ambito delle crisi aziendali: sovraindebitamento e crisi d’impresa

Le sopravvenienze passive assumono un rilievo particolare quando l’impresa si trova in stato di crisi o insolvenza. Nelle procedure di sovraindebitamento (L. 3/2012 e ora Codice della Crisi e dell’Insolvenza, D.Lgs. 14/2019) e nelle procedure concorsuali, i debiti tributari — inclusi quelli da accertamenti fiscali su sopravvenienze passive — hanno un trattamento specifico.

Nel contesto del piano di ristrutturazione dei debiti (strumento per il consumatore) o del concordato minore (per l’imprenditore non fallibile), i crediti fiscali possono essere falcidiati in percentuale, con l’approvazione del tribunale e il voto dei creditori. Le sanzioni fiscali, in particolare, possono essere ridotte o azzerate nell’ambito delle procedure di composizione della crisi, a condizione che l’imposta principale sia soddisfatta in misura ritenuta congrua dal giudice.

La valutazione della convenienza tra affrontare il contenzioso tributario e accedere a una procedura di composizione della crisi richiede un’analisi complessiva della posizione debitoria dell’impresa e delle prospettive di recupero finanziario: è esattamente il tipo di analisi per cui la presenza di un professionista che sia insieme avvocato tributarista e Gestore della Crisi è decisiva.


Tabella riassuntiva: le fasi, i termini e i rimedi

FaseTermini chiaveCosa non fareCosa fare
Prima della notifica (verifica/PVC)60 gg per osservazioni al PVCIgnorare il PVCPresentare osservazioni documentate
Contraddittorio preventivo (schema di atto)60 gg per controdeduzioniSottovalutare lo schema di attoPredisporre difesa tecnica e documentazione
Notifica avvisoGiorno 0 di tutti i terminiMettere nel cassettoAnalisi immediata e calendario
Istanza di adesione60 gg (o 15 gg con contr. prev.)Presentare senza documentazioneNegoziare con dossier completo
Ricorso CGT I grado60 gg (perentorio)Aspettare, confidare nell’autotutelaDepositare ricorso articolato + sospensiva
Pendenza I gradoVaria (1-3 anni)Non monitorare atti riscossioneVigilare e impugnare atti illegittimi
Appello CGT II grado60 gg dalla sentenza notificataRiprodurre pedissequamente il ricorsoAggiornare alla giurisprudenza sopravvenuta
Ricorso Cassazione6 mesi dalla sentenzaPresentare motivi di meritoSelezionare solo vizi di legge/motivazione

Gli errori che costano più caro: le scelte sbagliate nelle fasi critiche

Questa sezione è dedicata agli errori più comuni che si commettono nella gestione degli accertamenti su sopravvenienze passive — non errori di distrazione, ma errori sistematici che derivano da valutazioni strategiche sbagliate.

Errore 1 — Confondere la certezza contabile con la certezza fiscale

Un’impresa rileva in bilancio una perdita su crediti nell’anno in cui il revisore o il commercialista la considerano “ragionevolmente certa” secondo i principi OIC. Il Fisco, invece, applica i criteri più stringenti dell’art. 109 TUIR (certezza nell’esistenza e obiettiva determinabilità): spesso queste due datazioni non coincidono. Se la perdita è stata rilevata in ritardo rispetto alla certezza fiscale, il Fisco può recuperare i costi nell’anno fiscalmente corretto; se è stata rilevata in anticipo (prima che i presupposti fossero maturi), la deduzione viene disconosciuta.

La difesa in questi casi deve concentrarsi sulla ricostruzione cronologica puntuale: quando è intervenuta la procedura concorsuale? Quando l’accordo è stato raggiunto? Quando il debitore ha comunicato la sua insolvenza definitiva? Ogni giorno conta.

Errore 2 — Presentare documentazione incompleta nella fase del contraddittorio

Nel contraddittorio preventivo o nell’adesione, molti contribuenti presentano osservazioni generiche o documenti parziali, convinti che l’ufficio “si fiderà” o che ci sarà tempo per integrare in sede giudiziaria. Non è così: i documenti prodotti nel contraddittorio preventivo costituiscono il fascicolo su cui l’ufficio motiva l’atto definitivo; se le controdeduzioni sono incomplete, la motivazione dell’atto potrà essere più articolata e più difficile da smontare in giudizio.

Il principio è: meglio produrre troppa documentazione nel contraddittorio preventivo che troppo poca. In giudizio si può sempre valorizzare ciò che è già stato prodotto; non si può, invece, introdurre nuovi fatti che avrebbero dovuto essere rappresentati nella fase pregiudiziale.

Errore 3 — Non chiedere la sospensiva cautelare nel ricorso

L’istanza di sospensione cautelare dell’esecuzione (art. 47 D.Lgs. 546/1992) è spesso trattata come un optional. Non lo è. Se il giudice non sospende l’esecuzione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere con pignoramenti e fermi mentre il ricorso è pendente. Per un’impresa che dipende dalla disponibilità dei conti correnti o dei propri veicoli aziendali, un pignoramento durante il giudizio può essere più devastante della sconfitta definitiva.

La sospensiva richiede due presupposti: il fumus boni iuris (la ragionevole fondatezza del ricorso) e il periculum in mora (il danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione immediata). Entrambi vanno documentati: estratti del conto corrente aziendale, bilancio, situazione patrimoniale, valutazione dell’impatto del pignoramento sull’operatività. Un’istanza motivata adeguatamente ha alte probabilità di essere accolta.

Errore 4 — Utilizzare il ravvedimento operoso dopo la notifica del PVC

Il ravvedimento operoso perde la maggior parte della sua convenienza una volta che il Fisco ha notificato un PVC. Dopo la notifica dell’avviso di accertamento, il ravvedimento per le violazioni oggetto dell’atto non è più ammissibile. Ma c’è un errore ancora più comune: presentare il ravvedimento — con le relative dichiarazioni integrative — per periodi d’imposta su cui il Fisco non ha ancora avviato un’indagine, “regolarizzando” posizioni che in realtà non avrebbero mai dato luogo ad accertamenti. In questo modo si crea documentazione che potrebbe essere usata contro il contribuente per altri periodi o per confermare le tesi del Fisco.

Errore 5 — Non curare la qualità formale del ricorso in Cassazione

Il ricorso per Cassazione in materia tributaria è una tecnica raffinata che non può essere improvvisata. I vizi più frequenti che portano alla dichiarazione di inammissibilità sono: l’indicazione di motivi di merito mascherati da vizi di legge (la Cassazione non rivaluta i fatti); la mancata trascrizione integrale nel corpo del ricorso dei passaggi dell’atto di accertamento e delle sentenze di merito rilevanti (principio di autosufficienza); la formulazione di motivi generici o onnicomprensivi (“violazione di legge in genere”) senza indicare specificamente quale norma è stata violata e in che modo. Un ricorso inammissibile chiude definitivamente la controversia senza esame del merito.

Errore 6 — Non monitorare le sentenze della Cassazione durante il giudizio

Le controversie tributarie su sopravvenienze passive hanno una durata media di molti anni. In questo arco di tempo, la Cassazione può cambiare orientamento — o affinarlo significativamente — su questioni direttamente rilevanti per il caso pendente. Come abbiamo visto, le ordinanze n. 11917 e n. 13369 del 2025, e poi la sentenza n. 24485 del 2025, hanno segnato un’evoluzione non lineare sull’imputazione temporale delle sopravvenienze da sentenze. Un difensore che non aggiorna la propria strategia alle pronunce sopravvenute perde argomenti che potrebbero essere decisivi.


Glossario operativo

Un breve glossario dei termini tecnici più usati in questo articolo, per chi non ha familiarità con la materia fiscale e tributaria.

Accertamento con adesione: Procedimento che consente al contribuente di definire la pretesa fiscale accordandosi con l’Ufficio, con riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo. Alternativo (o prodromico) al ricorso.

Art. 101, comma 4 TUIR: Norma che definisce le sopravvenienze passive nel reddito d’impresa: componenti negativi derivanti dal mancato conseguimento di proventi già tassati o dal sostenimento di oneri correlati a ricavi di esercizi precedenti.

Art. 109 TUIR: Principio di competenza: i componenti di reddito sono imputabili all’esercizio in cui si verificano i requisiti di certezza nell’esistenza e obiettiva determinabilità dell’importo.

Autotutela tributaria: Potere dell’Amministrazione finanziaria di annullare, revocare o rettificare i propri atti. Il contribuente può richiedere all’ufficio di esercitarla, ma l’istanza non sospende i termini del ricorso.

CGT: Corte di Giustizia Tributaria (denominazione post-riforma Cartabia). Di primo grado: giudizio di merito. Di secondo grado: giudizio di appello. Terzo grado: Corte di Cassazione.

Conciliazione giudiziale: Accordo tra contribuente e ufficio raggiunto davanti alla CGT, con ulteriore riduzione delle sanzioni rispetto all’adesione pre-ricorso.

Contraddittorio preventivo: Obbligo dell’Agenzia delle Entrate, per gli atti emessi dal 30 aprile 2024, di comunicare al contribuente lo schema di atto impositivo e concedergli 60 giorni per presentare osservazioni, prima di emettere l’atto definitivo.

Decadenza (termini di): I termini entro cui l’Ufficio deve notificare l’avviso di accertamento. Ordinariamente: 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (per periodi dal 2016).

Fumus boni iuris: Requisito per la concessione della sospensiva cautelare: la ragionevole fondatezza delle ragioni del ricorrente.

PVC (Processo Verbale di Constatazione): Atto con cui la Guardia di Finanza o i funzionari dell’Agenzia delle Entrate documentano le irregolarità rilevate in sede di verifica. È il presupposto di fatto dell’avviso di accertamento.

Periculum in mora: Requisito per la sospensiva cautelare: il pericolo di danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione immediata dell’atto impugnato.

Principio di competenza: Criterio fiscale (art. 109 TUIR) per cui i componenti di reddito devono essere imputati all’esercizio in cui si realizzano i presupposti di certezza e determinabilità, indipendentemente dal momento in cui vengono contabilizzati.

Ravvedimento operoso: Istituto che consente di sanare spontaneamente violazioni fiscali con sanzioni ridotte, proporzionalmente decrescenti al diminuire del tempo trascorso dall’omissione. Non ammissibile dopo la notifica dell’avviso di accertamento.

Sospensiva cautelare: Provvedimento con cui la CGT sospende l’esecutività dell’atto impugnato su richiesta del contribuente, impedendo la riscossione durante la pendenza del giudizio.

Sopravvenienza attiva: Componente positivo di reddito derivante dalla sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio (art. 88 TUIR). Speculare alla sopravvenienza passiva: ciò che si guadagna quando si scopre di dovere meno di quanto iscritto.

Sopravvenienza passiva: Componente negativo di reddito derivante dal mancato conseguimento di proventi già tassati o dal sostenimento di oneri relativi a ricavi di esercizi precedenti (art. 101, comma 4, TUIR).

TUIR: Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. La norma fondamentale che disciplina le imposte sui redditi di persone fisiche e società.

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