Split Payment Applicato In Assenza Dei Requisiti: Come Difendersi Dal Fisco

Il regime della scissione dei pagamenti — comunemente noto come split payment — è uno degli istituti dell’IVA che genera più contestazioni tra imprese e Pubblica Amministrazione. La sua complessità non risiede nella meccanica di base, comprensibile, ma nella perimetrazione esatta dei soggetti e delle operazioni che vi rientrano. Quando il Fisco ritiene che il meccanismo sia stato applicato in modo errato — sia perché lo si è usato dove non era dovuto, sia perché lo si è omesso dove era obbligatorio — può emettere avvisi di accertamento, irrogare sanzioni e avviare procedure di riscossione che mettono a rischio la liquidità aziendale.

Il rischio più grave è subire una contestazione senza capire se la pretesa dell’Agenzia delle Entrate sia davvero fondata o se, al contrario, vi siano i presupposti per contestarla. Ogni tipo di errore — applicazione del regime in assenza dei requisiti soggettivi o oggettivi, omissione della dicitura in fattura, mancato versamento da parte della PA — produce conseguenze sanzionatorie diverse, e a ciascuna corrisponde una difesa diversa.

Lo Studio Monardo è specializzato nella materia bancaria, tributaria e nella gestione della crisi d’impresa, con una struttura multidisciplinare che unisce avvocati e commercialisti in grado di seguire il contribuente dalla prima contestazione fino ai gradi di legittimità. Il coordinamento nazionale dello staff permette di affrontare anche vertenze complesse che coinvolgono più uffici fiscali o più periodi d’imposta.

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Inquadramento Normativo: Cos’è lo Split Payment e Perché Esiste

Lo split payment è disciplinato dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). La norma ha subito modifiche rilevanti con il D.L. 50/2017 e con il D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità).

Sul piano eurounitario, si tratta di una deroga autorizzata dal Consiglio dell’Unione Europea, ammessa in quanto misura speciale ai sensi degli artt. 206 e 226 della Direttiva 2006/112/CE. L’Italia ha ottenuto le proroghe necessarie: da ultimo, con la Decisione di esecuzione (UE) n. 2023/1552 del 25 luglio 2023 (pubblicata nella GUUE del 27.07.2023, n. L 188), il Consiglio UE ha autorizzato l’applicazione dello split payment fino al 30 giugno 2026. È attualmente in corso l’iter per una nuova proroga fino al 30 giugno 2029, già proposta dalla Commissione europea con la proposta n. 2026/0146 del 17 giugno 2026.

Il meccanismo in sintesi: il fornitore privato emette fattura con l’IVA esposta, ma non la incassa. Il cessionario o committente — che deve essere uno dei soggetti indicati dalla legge — versa l’imposta direttamente all’Erario, scindendo così il pagamento del corrispettivo (che va al fornitore) dal versamento dell’imposta (che va direttamente allo Stato). La ratio è contrastare l’evasione IVA “da riscossione”, ossia il fenomeno per cui il fornitore incassa l’imposta dal cliente ma non la versa all’Erario.

La fattura deve riportare l’annotazione obbligatoria “scissione dei pagamenti” o “split payment ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”. Nella fattura elettronica l’obbligo si assolve indicando nel campo “esigibilità IVA” il codice “S”.

Lo split payment si distingue dal reverse charge (inversione contabile): in quest’ultimo, l’IVA non è esposta in fattura e il cessionario la integra e la detrae nella propria liquidazione; nello split payment, l’IVA è esposta ma versata da chi riceve la fattura. I due meccanismi si escludono a vicenda: dove si applica il reverse charge, non si applica lo split payment, e viceversa.


Requisiti e Termini: Quando lo Split Payment Si Applica Davvero

Identificare con precisione i requisiti — soggettivi e oggettivi — è il punto di partenza di qualsiasi difesa. L’errata applicazione nasce quasi sempre da una verifica insufficiente o tardiva su almeno uno dei seguenti piani.

Requisito soggettivo: chi sono i destinatari

Ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72, il regime si applica alle operazioni effettuate nei confronti di:

  1. Amministrazioni pubbliche definite dall’art. 1, comma 2, della L. 196/2009, presenti nell’elenco IPA (Indice della Pubblica Amministrazione, consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it).
  2. Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona.
  3. Fondazioni partecipate da PA per una quota complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%.
  4. Società controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, c.c. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, direttamente o indirettamente.
  5. Società controllate direttamente da enti pubblici territoriali.
  6. Società partecipate per una percentuale non inferiore al 70% del capitale da PA.
  7. Società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana — categoria peraltro esclusa dal regime a partire dal 1° luglio 2025, in virtù della Decisione UE 2023/1552.

Per le categorie dalla 2 alla 6 (e fino al 1° luglio 2025 anche per le quotate FTSE MIB), il Dipartimento delle Finanze pubblica ogni anno — entro il 20 ottobre, con efficacia per l’anno successivo — gli elenchi dei soggetti rientranti nel campo di applicazione. Tali elenchi sono consultabili e ricercabili anche tramite codice fiscale del cessionario sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il termine più critico è proprio questo: la data di pubblicazione degli elenchi. Un soggetto inserito nell’elenco pubblicato il 20 ottobre dell’anno N è soggetto allo split payment dall’1 gennaio dell’anno N+1. Un soggetto non inserito non rientra nel regime, anche se strutturalmente riconducibile a una categoria astratta. Il fornitore che applica lo split payment a un soggetto non incluso negli elenchi vigenti al momento dell’operazione incorre in un’errata applicazione.

Requisito oggettivo: quali operazioni sono escluse

Non tutte le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti sopra elencati sono assoggettate al regime. Sono escluse:

  • Le operazioni assoggettate a regimi speciali IVA che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura: regime del margine, regime monofase, regime forfettario e regime dei minimi. I contribuenti in regime forfettario non addebitano IVA e, di conseguenza, non applicano lo split payment anche quando forniscono PA o società controllate.
  • Le operazioni per le quali il cessionario o committente è già debitore dell’imposta ai sensi del reverse charge (art. 17, commi 5 e 6, DPR 633/72).
  • Le prestazioni di servizi effettuate da lavoratori autonomi soggetti a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 600/1973 (esclusione introdotta dal D.L. 87/2018 — Decreto Dignità).
  • Le cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali la PA cessionaria o committente non effettua alcun pagamento del corrispettivo al fornitore.
  • Le operazioni per le quali il cessionario utilizza il plafond IVA disponibile.
  • Le operazioni certificate mediante fattura semplificata (art. 21-bis DPR 633/72).
  • Le operazioni per le quali il corrispettivo non è stato pagato dopo il 1° gennaio 2015 o le fatture già emesse anteriormente a tale data.

La tabella dei termini chiave

Adempimento / TermineDecorrenzaNaturaConseguenza della violazione
Pubblicazione elenchi soggetti (per PA non P.A. centrali)Entro il 20 ottobre di ogni annoTermine ordinatorio per il MEFIncertezza soggettiva per i fornitori se gli elenchi non sono aggiornati
Efficacia degli elenchi1° gennaio dell’anno successivo alla pubblicazioneTermine inderogabileOperazioni precedenti non soggette al regime anche se il soggetto viene poi inserito
Emissione nota di variazione per correzione fattura errataEntro l’anno dalla data di effettuazione dell’operazione originaria (art. 26, comma 3, DPR 633/72)Termine perentorio per la detrazioneDopo l’anno, rimane solo il rimborso ex art. 30-ter, comma 1, DPR 633/72
Versamento IVA in split payment da parte della PA (ambito istituzionale)Entro il 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibileTermine inderogabileSanzione del 25% (dal 1° settembre 2024) sull’IVA omessa o ritardata
Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria avverso l’atto impositivo60 giorni dalla notifica dell’attoTermine perentorio (decadenziale)Definitività dell’atto — impossibilità di contestarlo giudizialmente
Sospensione feriale dei termini processuali1°–31 agosto di ogni annoDi dirittoAggiunge 31 giorni di calendario al termine in scadenza nel periodo

Il termine decadenziale per il ricorso è quello più pericoloso: decorsi i 60 giorni dalla notifica, l’atto diventa definitivo e non è più aggredibile in sede giudiziale.


Procedura Passo-Passo per la Difesa

Fase 1: Identificare il tipo di contestazione ricevuta

Quando si riceve un atto dal Fisco relativo allo split payment, il primo passaggio è inquadrare con precisione l’oggetto della contestazione. I tipi più frequenti sono:

  1. Contestazione al fornitore per errata emissione della fattura: il fornitore ha emesso una fattura senza la dicitura “scissione dei pagamenti” verso un soggetto incluso negli elenchi, oppure ha inserito la dicitura verso un soggetto non incluso o verso un’operazione esclusa (per es., forfettario, professionista con ritenuta, reverse charge).
  2. Contestazione alla PA o società per omesso o ritardato versamento IVA: il cessionario ha omesso di versare l’IVA indicata nella fattura split payment entro i termini previsti.
  3. Accertamento per omessa applicazione dello split payment: il Fisco contesta al fornitore di aver incassato l’IVA normalmente invece di emetterla in split payment, con conseguente irregolarità nella liquidazione.
  4. Accertamento per applicazione del regime a operazioni escluse: il fornitore ha applicato lo split payment a un’operazione in regime forfettario, a ritenuta d’acconto o ad altra fattispecie esclusa.

Ciascuno di questi scenari ha un diverso regime sanzionatorio e una diversa strategia difensiva.

Fase 2: Verificare la legittimità formale dell’atto impositivo

Indipendentemente dalla fondatezza nel merito, ogni atto del Fisco può essere impugnato per vizi formali o procedurali. In materia di IVA e split payment, le verifiche da condurre immediatamente sono:

  • Motivazione: l’atto deve indicare in modo chiaro i presupposti di fatto e di diritto della pretesa, le ragioni per cui il regime è stato ritenuto applicabile o inapplicabile, e gli elementi che giustificano le sanzioni.
  • Notifica: la notifica dell’atto deve rispettare le regole degli artt. 137 ss. c.p.c. e delle norme speciali tributarie. Un vizio di notifica può rendere il termine dei 60 giorni non ancora decorso.
  • Termini di decadenza dell’accertamento: in materia IVA, l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (art. 57 DPR 633/72), oppure entro il settimo anno in caso di omessa dichiarazione. Un accertamento notificato oltre questi termini è radicalmente nullo per decadenza.
  • Contraddittorio endoprocedimentale: la riforma fiscale del 2023-2024 (D.Lgs. n. 219/2023) ha rafforzato l’obbligo di contraddittorio preventivo per gli atti tributari non automatizzati. L’omessa attivazione del contraddittorio può costituire motivo di annullamento dell’atto.
  • Onere della prova: la L. 130/2022 (poi confluita nel D.Lgs. 175/2024) ha introdotto l’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992, in base al quale è l’Amministrazione a dover provare in giudizio le violazioni contestate; se la prova manca, è contraddittoria o insufficiente, il giudice deve annullare l’atto.

Fase 3: Analisi del merito — i presupposti erano davvero sussistenti?

Una volta identificato il tipo di contestazione, occorre verificare nel merito se i presupposti dello split payment ricorrevano davvero:

  • Il cessionario era presente negli elenchi del Dipartimento delle Finanze aggiornati e vigenti alla data dell’operazione?
  • L’operazione rientrava nelle esclusioni oggettive (regime forfettario, reverse charge, ritenuta d’acconto, etc.)?
  • La fattura era correttamente strutturata?
  • Il versamento era avvenuto nei termini?

Se il cessionario non era negli elenchi al momento dell’operazione, l’applicazione dello split payment era errata, indipendentemente dalla sua natura giuridica astratta. Il fornitore che si è fidato di una dichiarazione inesatta del cessionario può far valere l’esimente della buona fede.

Fase 4: Strumenti di difesa stragiudiziale

Prima di adire la Corte di Giustizia Tributaria, il contribuente dispone di strumenti deflativi:

  • Autotutela obbligatoria (art. 10-quater, L. 212/2000, come novellato dal D.Lgs. 219/2023): se l’atto presenta vizi manifesti e immediatamente riscontrabili — errore materiale, doppia imposizione, violazione palesemente non sussistente — l’ufficio ha l’obbligo di annullarlo. Il rifiuto espresso o tacito (dopo 90 giorni dalla domanda) è impugnabile davanti alla CGT.
  • Autotutela facoltativa (art. 10-quinquies): per vizi non palesi, l’ufficio può annullare discrezionalmente l’atto. Il solo rifiuto espresso è impugnabile.
  • Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): il contribuente può presentare istanza di adesione entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento. La presentazione sospende di 90 giorni il termine per il ricorso e, se l’accordo si raggiunge, le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo.
  • Ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997): se l’errore è riconoscibile e non è ancora iniziata un’attività di verifica, è possibile regolarizzare spontaneamente con sanzioni significativamente ridotte, proporzionate alla tempestività.
  • Nota di variazione (art. 26, comma 3, DPR 633/72): per correggere fatture errate entro l’anno dall’operazione originaria. Se l’anno è decorso, si potrà richiedere il rimborso dell’IVA versata in eccesso ai sensi dell’art. 30-ter DPR 633/72.

Fase 5: Il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Se le vie stragiudiziali non hanno esito positivo o se i termini non lo consentono, il ricorso alla CGT di primo grado è lo strumento principale. Si presenta entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (il termine è sospeso dal 1° al 31 agosto — sospensione feriale di 31 giorni) e deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate via PEC. Dal 2 settembre 2024, le modalità telematiche sono obbligatorie per tutte le parti, anche per i soggetti senza assistenza tecnica nelle cause fino a 3.000 euro.

Il ricorso deve indicare: la CGT territorialmente competente, i dati dell’atto impugnato, le ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell’impugnazione, la domanda (annullamento totale o parziale dell’atto). Se il valore della controversia supera 3.000 euro, è obbligatoria l’assistenza di un difensore abilitato.

Da gennaio 2024, con l’abrogazione del reclamo-mediazione (D.Lgs. n. 220/2023), non vi è più un filtro obbligatorio preventivo per le liti di valore inferiore a 50.000 euro. Il ricorso si deposita direttamente, anche se resta possibile richiedere la conciliazione giudiziale in qualunque fase, anche in Cassazione.


Verifiche sul Campo: Esempi di Calcolo e Applicazione

Esempio di calcolo 1 — Fornitore che applica erroneamente lo split payment a professionista con ritenuta

Una società di consulenza informatica riceve in data 14 marzo 2024 una fattura da un avvocato tributarista per €7.340 (imponibile €6.016,39 + IVA 22% €1.323,61 + ritenuta d’acconto 20% €1.203,28). La società, convinta di dover applicare lo split payment in quanto soggetta al regime ex art. 17-ter, non versa i €1.323,61 di IVA al professionista ma li destina al versamento diretto all’Erario.

La contestazione: errata applicazione dello split payment. Il professionista che applica ritenuta d’acconto è escluso dal regime sin dal D.L. 87/2018. La società cessionaria avrebbe dovuto pagare l’IVA direttamente al professionista, che avrebbe poi liquidato l’imposta nella propria dichiarazione.

Conseguenza: il professionista è rimasto privo dell’IVA e ha dovuto pagarla con fondi propri nelle liquidazioni periodiche. La nota di variazione è necessaria. Il cessionario che ha trattenuto erroneamente l’IVA è esposto a sanzioni ex art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997 per mancata regolarizzazione, se non si attiva entro 30 giorni dalla registrazione della fattura ricevuta.

Esempio di calcolo 2 — PA che versa IVA calcolata sull’importo originario invece che sul transatto

Un Comune soggetto allo split payment ha un debito commerciale con un fornitore di €34.870 (imponibile €28.582,39 + IVA 22% €6.288,13). In seguito a una procedura transattiva conclusa nel giugno 2023, il debito è ridotto a €21.500 (imponibile €17.622,95 + IVA 22% €3.877,05). Il Comune non riceve nota di variazione dal fornitore e versa prudenzialmente al Fisco l’IVA sull’importo originario, ossia €6.288,13 invece di €3.877,05, con un versamento in eccesso di €2.411,08.

Contestazione analoga esaminata dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello n. 482 del 22 dicembre 2023: il Comune può presentare istanza di rimborso dell’IVA versata in eccesso ai sensi dell’art. 30-ter, comma 1, DPR 633/72 (istanza all’Agenzia delle Entrate entro due anni dal versamento), non potendo invece portarla in detrazione nella propria liquidazione in quanto l’IVA in split payment non confluisce nella liquidazione ordinaria del fornitore.


Casi Particolari e Situazioni Fuori dalla Regola Generale

1. Soggetto non incluso nell’elenco al momento dell’operazione ma incluso negli elenchi dell’anno successivo

Un fornitore emette fattura il 10 novembre 2025 verso una fondazione privata partecipata al 72% da un ente pubblico locale. Gli elenchi del Dipartimento delle Finanze aggiornati al 20 ottobre 2025 (valevoli per il 2026) includono la fondazione; quelli valevoli per il 2025 (pubblicati il 20 ottobre 2024) non la includono.

La fattura del 10 novembre 2025 rientra nel regime split payment? No: gli elenchi pubblicati il 20 ottobre 2024 sono quelli valevoli per il 2025. La fondazione rientra nel regime solo a partire dall’1 gennaio 2026. Il fornitore che applica lo split payment in novembre 2025 lo fa in modo errato.

2. Operazione promiscua: parte in regime ordinario e parte in regime speciale

Un’agenzia di viaggi (soggetta al regime speciale IVA ex art. 74-ter DPR 633/72) è una società controllata da un ente pubblico e, quindi, in linea di principio, destinataria dello split payment. Quando i suoi fornitori le vendono servizi alberghieri o noleggiano auto, devono applicare lo split payment?

La risposta dell’Agenzia delle Entrate (interpello n. 111/2018) chiarisce che l’esclusione soggettiva vale per le singole operazioni assoggettate a regime speciale: il fornitore non applica lo split payment sulle operazioni coperte dal regime speciale dell’agenzia di viaggi, ma lo applica regolarmente sulle operazioni in regime IVA ordinario che eventualmente la stessa agenzia effettua. La valutazione va condotta operazione per operazione.

3. Società quotata FTSE MIB: il periodo transitorio dal 1° luglio 2025

Come ricorda lo Studio Monardo — specializzato nel coordinamento di vertenze fiscali a livello nazionale in diritto bancario e tributario — questa è una delle aree di maggiore rischio in questo momento. Le società quotate nell’indice FTSE MIB sono state escluse dallo split payment a partire dall’1 luglio 2025 (a seguito della scadenza dell’autorizzazione europea prevista dalla Decisione 2023/1552 per quella specifica categoria). Tuttavia, alcune di queste società potrebbero essere contestualmente inserite in altri elenchi (per esempio, come società controllate da Ministeri o da enti pubblici economici), con la conseguenza che lo split payment continua ad applicarsi ai sensi di altre categorie soggettive.

Per le operazioni effettuate verso le ex-quotate FTSE MIB, la data rilevante è quella di trasmissione allo SdI (Sistema di Interscambio) della fattura elettronica. Fatture trasmesse dopo il 30 giugno 2025 non devono più riportare la dicitura split payment, salvo che il soggetto rientri in altra categoria degli elenchi vigenti.

4. Fornitore a cui la PA rifiuta la fattura in split payment

La PA riceve una fattura con la dicitura “scissione dei pagamenti” e la rifiuta formalmente. Il fornitore si chiede se possa emettere la fattura senza lo split payment per facilitare il pagamento.

Sul piano normativo, la fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di Interscambio: un eventuale scarto successivo da parte della PA non incide sull’obbligazione di emissione. Il fornitore che omette la dicitura split payment su un’operazione che la richiederebbe è soggetto alla sanzione ex art. 9, comma 1, D.Lgs. 471/1997, indipendentemente dal rifiuto della PA. La strada corretta è emettere nota di variazione e riemettere la fattura corretta.


Domande Frequenti

Ho applicato lo split payment a un operatore in regime forfettario: posso correggere l’errore e come?

Sì. I contribuenti forfettari non addebitano IVA e quindi non sono soggetti allo split payment, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate sin dalla Circolare 6/E/2015. Se hai emesso una fattura con dicitura split payment verso un forfettario (il che, in senso tecnico, è privo di effetti sull’IVA del forfettario stesso che non la espone), e se hai omesso di incassare la tua IVA, occorre correggere il comportamento, eventualmente emettendo note di variazione, e verificare se vi è un danno patrimoniale recuperabile. La situazione va analizzata caso per caso.

Ho ricevuto un avviso di accertamento per omessa applicazione dello split payment: quanto tempo ho per rispondere?

Hai 60 giorni dalla notifica per proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. Il termine è sospeso dal 1° al 31 agosto (sospensione feriale). Prima del ricorso, puoi presentare istanza di accertamento con adesione, che sospende ulteriormente il termine di 90 giorni. Puoi anche presentare istanza di autotutela, ma attenzione: questa non sospende il termine per il ricorso, che continua a decorrere. È essenziale non perdere i 60 giorni.

Se la PA non mi ha versato l’IVA in split payment, quali conseguenze ho come fornitore?

Il tuo debito IVA verso l’Erario non nasce: in regime di split payment è la PA il debitore dell’imposta. Se la PA non versa, è lei a essere sanzionata. Tu hai già registrato la fattura nel registro vendite senza computare l’imposta nella liquidazione. Se però hai ricevuto dall’Erario una contestazione per IVA non versata a causa di un fraintendimento sull’operazione, la difesa si basa sul dimostare che l’operazione era correttamente qualificata in split payment e che il tuo obbligo si esauriva con l’emissione della fattura.

Posso richiedere il rimborso dell’IVA che ho versato per errore in split payment?

Dipende dal periodo in cui ti trovi. Se l’anno dall’operazione originaria non è ancora decorso, puoi emettere nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26, comma 3, DPR 633/72. Se l’anno è decorso, la strada è l’istanza di rimborso ex art. 30-ter, comma 1, DPR 633/72, da presentare all’Agenzia delle Entrate entro due anni dal versamento in eccesso. In entrambi i casi, considera che l’IVA in split payment non confluisce nella liquidazione ordinaria del fornitore, quindi i meccanismi contabili sono diversi da un normale credito d’imposta.

La sanzione può essere ridotta se l’errore era in buona fede?

Sì, in parte. Le sanzioni tributarie possono essere ridotte del 50% in caso di errori di non significativa entità che non ostacolano l’accertamento fiscale. In ambito tributario la Cassazione ha talora riconosciuto l’esimente dell’obiettiva incertezza normativa (di rilievo per il regime split payment, soggetto a frequenti modifiche degli elenchi e delle categorie soggettive). La buona fede, documentata dall’avvenuta consultazione degli elenchi ufficiali o da precedenti comportamenti dell’Amministrazione, è un elemento difensivo da valorizzare nel ricorso.

La mediazione tributaria esiste ancora?

No, non nella forma previgente. Il D.Lgs. n. 220/2023, in vigore dal 4 gennaio 2024, ha abrogato il reclamo-mediazione obbligatorio per le liti fino a 50.000 euro. Il ricorso si propone ora direttamente alla CGT, senza la fase preliminare. La conciliazione giudiziale rimane disponibile in qualsiasi fase del giudizio, compresa la Cassazione, e permette di definire la lite con sanzioni ridotte al 40% del minimo in primo grado e al 50% in secondo grado.


Il Quadro Giurisprudenziale di Riferimento

Di seguito i principali riferimenti giurisprudenziali e di prassi in materia di split payment, errata applicazione e difesa in sede tributaria, tutti verificati e pertinenti alla materia:

1. Cass. SS.UU. n. 17757/2016 e n. 26525/2016 — Detrazione IVA in caso di omessa dichiarazione annuale. Principio: anche in assenza di dichiarazione IVA annuale, il contribuente può recuperare il credito IVA risultante dalla differenza tra imposta sulle vendite e imposta sugli acquisti. Rilevanza: in caso di accertamento per errata gestione dell’IVA split payment con conseguente dichiarazione irregolare, questo principio può limitare il danno patrimoniale subito.

2. Cass. n. 33093/2022 (ord. 9 novembre 2022) — Rettifica tardiva della fattura e violazione dell’obbligo di fatturazione. La Cassazione ha affermato che la successiva rettifica di fatture erroneamente emesse senza il corretto addebito dell’IVA non cancella la violazione dell’obbligo di fatturazione, che è punibile nel momento in cui è stata commessa. Rilevanza: chi ricorre al ravvedimento operoso deve sapere che la violazione originaria rimane contestabile; il ravvedimento riduce la sanzione ma non la elimina retroattivamente.

3. Cass. n. 32900/2022 (ord. 2022) — Detrazione IVA nei limiti dell’aliquota effettiva. In caso di indicazione in fattura di un’aliquota IVA superiore a quella effettiva, la detrazione è consentita solo nei limiti di quanto dovuto. Rilevanza: ove lo split payment sia stato applicato con IVA ad aliquota errata, la rettifica incide sull’entità della detrazione recuperabile.

4. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Udine, sent. n. 113/3 del 10 giugno 2025 — Impugnazione dell’autotutela obbligatoria per errore riconoscibile. La CGT di Udine ha accolto il ricorso avverso il diniego di autotutela obbligatoria, ritenendo che l’errore dell’ufficio fosse “immediatamente riconoscibile” ai sensi dell’art. 10-quater della L. 212/2000. Rilevanza: apre la via all’impugnazione del diniego di autotutela anche in materia IVA, dove l’errore nella qualificazione soggettiva del cessionario è spesso di immediata evidenza documentale.

5. CGT di secondo grado del Lazio, sent. n. 7436/Sezione 2 del 2 dicembre 2025 — Rimborso IVA indebitamente addebitata dal fornitore. La corte ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’IVA versata in eccesso, confermando che il meccanismo ex art. 30-ter DPR 633/72 è lo strumento corretto quando l’anno per la nota di variazione è decorso. Rilevanza diretta per le contestazioni in materia di split payment applicato in eccesso.

6. Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 482 del 22 dicembre 2023 — Rimborso IVA versata in split payment su importo superiore al transatto. L’Agenzia ha chiarito che la PA che ha versato IVA in split payment su un importo originario maggiore di quello poi transatto, in assenza di nota di variazione, può presentare istanza di rimborso ex art. 30-ter, comma 1, DPR 633/72 per l’eccedenza. Non è consentita la compensazione nella liquidazione ordinaria. Rilevanza: fornisce il percorso procedurale per il recupero dell’IVA pagata in eccesso.

7. Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 111 del 18 dicembre 2018 — Operazioni promiscue: split payment solo per le operazioni in regime ordinario. Se il cessionario è destinatario dello split payment, il fornitore non applica il meccanismo alle operazioni assoggettate a regimi speciali IVA; l’esclusione non vale per quelle in regime ordinario. Rilevanza: chiarisce che la valutazione è operazione per operazione, non soggetto per soggetto.

8. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 — Sanzioni in caso di errata applicazione dello split payment. Principio: in caso di errata applicazione del regime, le sanzioni ex art. 9, comma 1, D.Lgs. 471/1997 si applicano al fornitore (da 1.000 a 8.000 euro per mancata indicazione della dicitura). La correzione avviene mediante nota di variazione e riemissione della fattura corretta. La responsabilità in solido del cessionario che non si attivi entro 30 giorni dalla registrazione della fattura errata è espressamente prevista. Rilevanza: definisce il perimetro sanzionatorio e il meccanismo di correzione.

9. Agenzia delle Entrate, Telefisco 2018 — Forfettari ed esclusione dallo split payment. Chiarimento ufficiale: i contribuenti in regime forfettario e quelli in regime dei minimi non sono soggetti allo split payment, anche quando forniscono PA o società rientranti negli elenchi. Devono indicare solo che l’operazione è soggetta al regime agevolato. Rilevanza: contestazioni relative a forfettari che hanno (o avrebbero dovuto) applicare lo split payment sono infondate e impugnabili.

10. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015 — Chiarimenti sul meccanismo della scissione dei pagamenti e nota di variazione. Ha definito le regole fondamentali del regime, inclusa la procedura per le note di variazione in diminuzione emesse su fatture in split payment: l’IVA corrisponde a una variazione su un’imposta non confluita nella liquidazione ordinaria del fornitore, che quindi non può portarla in detrazione ma deve annotarla in rettifica nel registro fatture emesse. Rilevanza: è la base operativa per qualsiasi correzione e per le strategie di rimborso.

11. Cass. Civ., Sez. Trib., ord. n. 14337 del 15 maggio 2026 — Documentazione prodotta per la prima volta in giudizio. La Corte ha confermato che il contribuente può produrre documentazione per la prima volta in sede giurisdizionale, anche se non esibita in sede amministrativa. Rilevanza: amplia le possibilità difensive in sede processuale per il contribuente che non ha presentato documenti nell’istruttoria amministrativa.

12. D.Lgs. 220/2023, in vigore dal 4 gennaio 2024 — Riforma del processo tributario. Ha abrogato il reclamo-mediazione, introdotto l’autotutela obbligatoria e facoltativa come atti impugnabili, ha esteso la conciliazione al giudizio di Cassazione per le liti instaurate da gennaio 2024, ed ha generalizzato le modalità telematiche per tutte le notifiche e i depositi processuali. Rilevanza: modifica il percorso procedurale per tutte le vertenze IVA split payment instaurate dal 4 gennaio 2024.


Cosa Può Fare Lo Studio Monardo

Se hai ricevuto un atto relativo all’IVA in split payment — accertamento, comunicazione di irregolarità, sanzione, cartella di pagamento, intimazione di riscossione — o se ti trovi in una situazione di incertezza applicativa che temi possa tradursi in un controllo fiscale, lo Studio Monardo interviene concretamente su ogni fase della vicenda.

1. Verifichiamo l’inquadramento dell’operazione. Analizziamo la fattura, la natura del cessionario, la data dell’operazione e gli elenchi del Dipartimento delle Finanze vigenti al momento per stabilire se il regime split payment era effettivamente dovuto o meno.

2. Esaminiamo la legittimità formale dell’atto impositivo. Controlliamo la motivazione, i termini di decadenza dell’accertamento, la regolarità della notifica e la corretta attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, individuando tutti i vizi formali eventualmente eccepibili.

3. Predisponiamo l’istanza di autotutela obbligatoria o facoltativa. Se l’errore del Fisco è manifesto e documentabile, attiviamo la procedura di autotutela prima del ricorso, per ottenere l’annullamento dell’atto senza contenzioso.

4. Assistiamo nell’accertamento con adesione. Se il dialogo con l’ufficio è praticabile, gestiamo la fase di adesione per ottenere la riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo e, dove possibile, la riduzione della pretesa di base.

5. Predisponiamo il ravvedimento operoso. Se l’errore è riconoscibile e la regolarizzazione spontanea è ancora percorribile, calcoliamo le sanzioni ridotte e il percorso di versamento più conveniente.

6. Emettiamo note di variazione e richiamiamo le fatture. Gestiamo la correzione documentale delle fatture errate, sia entro il termine annuale (con nota di variazione ex art. 26 DPR 633/72) sia oltre tale termine (con istanza di rimborso ex art. 30-ter DPR 633/72).

7. Presentiamo ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. Nei casi in cui la pretesa fiscale è infondata nel merito o viziata nella forma, costruiamo il ricorso valorizzando ogni profilo difensivo: vizi procedurali, errore nella qualificazione soggettiva, esclusioni oggettive, onere della prova a carico dell’Amministrazione.

8. Gestiamo la fase cautelare. Se la riscossione provvisoria rischia di compromettere la liquidità aziendale durante il giudizio, presentiamo istanza di sospensione della riscossione alla CGT, documentando il fumus boni iuris e il periculum in mora.

9. Seguiamo il giudizio di appello e il ricorso per Cassazione. La continuità di strategia dal primo atto difensivo fino al giudizio di legittimità è un valore aggiunto decisivo, perché evita la perdita di argomenti e la frammentazione della linea difensiva tra difensori diversi.

10. Valutiamo la conciliazione giudiziale. In qualsiasi fase del giudizio — anche in Cassazione, per le liti instaurate dal gennaio 2024 — la conciliazione può essere lo strumento per definire la lite in modo economicamente vantaggioso, con sanzioni ridotte e senza il rischio di una soccombenza piena.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di avvocato cassazionista è quella che permette di seguire una vertenza tributaria fino alla Corte di Cassazione con lo stesso difensore che ha impostato la strategia sin dal ricorso di primo grado: un vantaggio che in materia IVA — dove la giurisprudenza di legittimità è ancora in evoluzione su diversi profili — può fare la differenza tra una soccombenza evitabile e un annullamento dell’atto. Lo staff integrato di avvocati e commercialisti consente di affrontare la componente tecnico-contabile (correzione delle liquidazioni, calcolo dei rimborsi, gestione delle note di variazione) in parallelo con la componente processuale, senza interruzioni né sovrapposizioni.


Conclusione

Lo split payment è un regime che richiede verifiche puntuali prima di ogni operazione: identificare il soggetto cessionario negli elenchi vigenti, accertare che l’operazione non rientri nelle esclusioni oggettive, emettere la fattura correttamente e gestire la correzione degli errori entro i termini di legge. Quando il Fisco contesta un’errata applicazione, il contribuente ha a disposizione una gamma di strumenti difensivi — dall’autotutela al ricorso alla CGT — ma tutti sono condizionati da termini perentori che non si possono recuperare.

Lo Studio Monardo affianca imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel navigare questa complessità con metodo: dall’analisi preventiva del perimetro applicativo fino alla gestione del contenzioso davanti alle Corti di Giustizia Tributaria e in Cassazione. Il coordinamento di uno staff nazionale multidisciplinare in diritto bancario e tributario consente di rispondere anche alle situazioni più articolate, dove la questione IVA si intreccia con aspetti contrattuali, societari o di crisi d’impresa.

📩 Se hai ricevuto un atto del Fisco relativo allo split payment o hai dubbi sulla corretta applicazione del regime, non aspettare la scadenza dei termini: tutti i contatti dello Studio Monardo sono in fondo a questa pagina. Analizzeremo la tua situazione e costruiremo la strategia più efficace per tutelare i tuoi diritti.


Articolo aggiornato a luglio 2026. Le informazioni contenute riflettono la normativa e la prassi vigenti alla data di pubblicazione. Per situazioni specifiche, è necessaria una consulenza personalizzata.


Profili Sanzionatori in Dettaglio: Cosa Rischia Ciascun Soggetto

Il sistema sanzionatorio del regime split payment coinvolge tre diversi soggetti — il fornitore, il cessionario/committente e, nel caso delle PA, l’ente pubblico — con conseguenze distinte. Una difesa efficace presuppone che il contribuente sappia esattamente quale sanzione gli viene contestata e su quale base normativa.

Sanzioni a carico del fornitore

Omessa indicazione della dicitura “scissione dei pagamenti” nella fattura, quando il regime era dovuto: sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000 ai sensi dell’art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997. Va precisato che la Circolare n. 27/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate qualifica l’omissione come violazione autonoma rispetto all’eventuale omesso versamento dell’IVA, con possibilità di cumulo sanzionatorio nei casi più gravi.

La sanzione può essere ridotta del 50% se l’errore è di non significativa entità e non ostacola l’accertamento fiscale (art. 7, comma 4, D.Lgs. 472/1997).

Errata esposizione dell’IVA in fattura su operazione non soggetta a split payment: il fornitore che incassa l’IVA dal cessionario (invece di emetterla in regime scissorio) e la versa nelle proprie liquidazioni ordinarie potrebbe trovarsi in una situazione apparentemente regolare per sé stesso, ma espone il cessionario a una posizione irregolare. Tuttavia, l’Amministrazione ha in passato ammesso (con successive limitazioni) che l’IVA comunque versata, ancorché irregolarmente, potesse considerarsi assolta, evitando la doppia imposizione.

Sanzioni a carico del cessionario/committente PA o società

Omesso o ritardato versamento dell’IVA all’Erario: per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la sanzione base è del 25% dell’imposta omessa o ritardata (art. 13, D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024). Per le violazioni commesse prima di tale data, la sanzione resta al 30%. La sanzione è ridotta alla metà (12,5% o 15%) se il versamento avviene entro 90 giorni; si riduce ulteriormente a 1/15 per ciascun giorno (0,83% o 1% al giorno) se il ritardo non supera i 15 giorni.

Mancata regolarizzazione entro 30 giorni dalla registrazione di una fattura errata: il cessionario che non si attiva — emettendo autofattura o comunicando la violazione all’Erario — risponde in solido con il fornitore per le sanzioni ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997.

Il ravvedimento operoso come strumento difensivo anticipato

Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente al contribuente che ha commesso una violazione di regolarizzarla spontaneamente con sanzioni significativamente ridotte, a condizione che la regolarizzazione avvenga prima della notifica di un atto impositivo o dell’inizio di un’ispezione:

  • Ravvedimento sprint (entro 14 giorni): sanzione ridotta a 1/15 del 25% per ciascun giorno (0,083% giornaliero per le violazioni post 1° settembre 2024).
  • Ravvedimento breve (entro 30 giorni): sanzione ridotta a 1/10 del minimo ordinario.
  • Ravvedimento intermedio (entro 90 giorni): sanzione ridotta a 1/9 del minimo.
  • Ravvedimento lungo (entro un anno dall’omissione o dall’entro il termine della dichiarazione): sanzione ridotta a 1/8 del minimo.
  • Ravvedimento biennale (entro due anni): sanzione ridotta a 1/7 del minimo.
  • Ravvedimento ultra-biennale: sanzione ridotta a 1/6 del minimo ordinario.

In presenza di una contestazione split payment, se il contribuente ritiene che la violazione sia contestabile nel merito, il ravvedimento non è la scelta giusta perché implica il riconoscimento dell’irregolarità. Se invece la violazione è incontestabile, il ravvedimento tempestivo è lo strumento per contenere il costo della regolarizzazione. La valutazione deve essere condotta da un professionista qualificato, perché la scelta tra ravvedimento e contenzioso ha effetti economici significativi e incide sulla posizione del contribuente in eventuali successive fasi di accertamento.

Il ruolo della buona fede e dell’obiettiva incertezza normativa

La disciplina dello split payment ha subito modifiche frequenti e rilevanti: dall’introduzione nel 2015 all’estensione alle società controllate e quotate nel 2017, all’esclusione dei professionisti a ritenuta nel 2018, alle variazioni degli elenchi anno per anno, all’uscita delle quotate FTSE MIB dal regime nel 2025. Questa evoluzione normativa può fondare la difesa basata sulla obiettiva incertezza normativa, riconosciuta come causa di esclusione o riduzione della responsabilità sanzionatoria dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 472/1997.

Perché la difesa regga, occorre dimostrare che:

  • La norma applicabile al momento dell’operazione era oggettivamente ambigua o la prassi amministrativa non aveva ancora fornito chiarimenti;
  • Il contribuente ha adottato un comportamento coerente con una interpretazione ragionevole della norma;
  • Non vi erano indicazioni chiare e univoche che rendessero l’errore inescusabile.

Gli elenchi del Dipartimento delle Finanze non sempre sono aggiornati puntualmente, e soggetti che avrebbero dovuto essere inclusi possono mancare. Il fornitore che verifica gli elenchi al momento dell’operazione e non trova il cessionario, per poi scoprire che avrebbe dovuto applicare il regime, ha una solida argomentazione difensiva basata sull’affidamento nella completezza degli elenchi ufficiali.


Il Rapporto Tra Split Payment e Liquidità Aziendale: Un Profilo Spesso Sottovalutato

Uno degli effetti pratici più concreti del regime split payment è l’impatto negativo sul flusso di cassa del fornitore. Chi vende alla PA o a società soggette al regime non incassa l’IVA, che rappresenta mediamente il 22% del corrispettivo pattuito. Questo significa che, per operazioni di importo elevato, il fornitore anticipa costi (anche le componenti dell’IVA sugli acquisti) senza disporre delle corrispondenti risorse finanziarie fino alla chiusura della dichiarazione annuale e all’eventuale rimborso.

Il rimborso IVA ai fornitori soggetti allo split payment è strutturalmente riconosciuto come rimborso prioritario: ai sensi dell’art. 8, comma 2, D.M. 23 gennaio 2015, i fornitori che effettuano operazioni in split payment e che soddisfano i requisiti dell’art. 30, comma 2, lett. a), DPR 633/72 (eccedenza di IVA detraibile correlata ad aliquote medie degli acquisti superiori a quelle delle vendite) possono richiedere il rimborso prioritario, sia in sede di dichiarazione annuale (art. 38-bis, comma 1, DPR 633/72) sia attraverso istanza trimestrale (art. 38-bis, comma 2).

Tuttavia, il rimborso prioritario è erogato in via anticipata solo fino all’importo dell’IVA applicata alle operazioni in split payment nel periodo di eccedenza. La parte eccedente segue i tempi ordinari del rimborso. In pratica, molte imprese fornitrici della PA si trovano ad attendere mesi o anni prima di ottenere il rimborso dell’IVA “bloccata” nel regime scissorio.

Quando il Fisco contesta errori nella gestione del regime e blocca anche i rimborsi o li porta a compensazione con pretese sanzionatorie non ancora definitive, la situazione diventa critica. In questi casi, oltre alla difesa nel merito, è fondamentale attivare una strategia processuale che includa la sospensione della riscossione provvisoria e, se necessario, la richiesta di rimborso ex art. 30-ter DPR 633/72 per l’IVA eventualmente versata in eccesso.

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