Piano di rientro per debiti di liberi professionisti: come ottenerlo legalmente

Introduzione

Trovare una strada per rientrare dai debiti è oggi una necessità sempre più sentita dai liberi professionisti. La crisi economica, l’inasprimento delle pretese dell’Erario e la tendenza degli istituti di credito a revocare fidi ed affidamenti con poco preavviso hanno messo in difficoltà numerose partite IVA. Piano di rientro significa dilazionare il pagamento del debito in più rate sostenibili, evitando che la situazione sfoci in pignoramenti, ipoteche o revoche improvvise. Non si tratta, tuttavia, di una concessione scontata: occorre conoscere le procedure, rispettare termini e requisiti e, soprattutto, impostare una strategia difensiva che tuteli i propri diritti. 

Un comportamento superficiale – ignorare gli atti dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdeR), firmare accordi bancari senza valutarne le clausole o trascurare le nuove scadenze di rottamazioni e sanatorie – può mettere a rischio la propria attività. La legge, però, offre strumenti concreti: le dilazioni su cartelle esattoriali, i piani del consumatore per sovraindebitati, la definizione agevolata dei ruoli, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e le procedure negoziate introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. In questo articolo vedremo come utilizzarli al meglio, con un taglio pratico e difensivo.

Chi può aiutarti: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff

Affrontare un piano di rientro non significa solo presentare una domanda: serve un’analisi puntuale degli atti, la conoscenza della giurisprudenza più recente e la capacità di dialogare con l’ente creditore. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un cassazionista che coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivo su tutto il territorio nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) ed esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021. La sua esperienza nelle controversie bancarie e tributarie gli consente di seguire il contribuente dalla verifica dell’atto alla predisposizione di ricorsi e sospensive, fino alla negoziazione di piani di rientro sostenibili e alle soluzioni giudiziali e stragiudiziali (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazioni). 

Se hai ricevuto una cartella di pagamento, un’intimazione di rientro dalla banca o un avviso di debito contributivo, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Analizzeremo la tua posizione e individueremo la strategia più efficace per sospendere gli atti, contestare le pretese e ottenere un piano di rientro legittimo e sostenibile.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

Il diritto italiano disciplina la possibilità di dilazionare i debiti attraverso una rete di norme che interessano settori diversi: la riscossione fiscale, i contributi previdenziali, i contratti bancari e il sovraindebitamento. La comprensione di questo quadro è essenziale per strutturare un piano di rientro conforme alla legge.

1.1 Dilazione delle cartelle esattoriali: art. 19 DPR 602/1973 e riforma 2024/2025

L’articolo 19 del DPR 602/1973 regola la dilazione delle somme iscritte a ruolo. Fino al 2024 l’Agente della riscossione poteva concedere un piano ordinario fino a 72 rate mensili in presenza di temporanea difficoltà economica. La legge delega fiscale 111/2023 e il decreto legislativo 110/2024 hanno riscritto integralmente la norma. Dal 1° gennaio 2025 il numero massimo di rate dipende dall’importo del debito e dall’anno di presentazione della domanda :

Importo del debito e tipologia di domandaNumero massimo di rateAnni di presentazione
Fino a 120 000 € – semplice richiestaFino a 84 rate mensiliDomande 2025‑2026
Fino a 120 000 € – semplice richiestaFino a 96 rateDomande 2027‑2028
Fino a 120 000 € – semplice richiestaFino a 108 rateDomande dal 2029
Fino a 120 000 € – documentata difficoltà85–120 rate, in base a indicatori economiciDomande 2025‑2026
Oltre 120 000 € (sempre documentata)Fino a 120 rateQualsiasi anno

Per ottenere più di 84 rate occorre allegare all’istanza la documentazione indicata nel decreto del 27 dicembre 2024, che impone la produzione di indicatori come l’ISEE per persone fisiche e ditte individuali, l’indice di liquidità e gli indici “alfa” e “beta” per altri soggetti . Ogni rata non può essere inferiore a 50 euro . Le domande presentate prima del 2025 restano soggette alle vecchie regole (massimo 72 rate) .

Il provvedimento di riforma introduce la distinzione fra rateizzazione a semplice richiesta e rateizzazione documentata: la prima è concessa automaticamente entro il tetto di 84‑96‑108 rate, la seconda richiede la prova della temporanea difficoltà tramite indicatori economico‑finanziari . Il decreto stabilisce che il mancato pagamento anche di una sola rata, oltre i limiti di tolleranza (10 giorni), determina la decadenza dal beneficio e rende l’intero debito immediatamente esigibile .

1.2 Procedure agevolative: rottamazioni, definizioni e riammissioni

La normativa recente ha affiancato alla rateizzazione ordinaria vari strumenti di definizione agevolata. La Rottamazione‑quater (legge 197/2022) consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo versando solo capitale e interessi di dilazione, senza sanzioni né interessi di mora. La legge 15/2025, di conversione del decreto Milleproroghe, ha riaperto i termini per i contribuenti decaduti: possono essere riammessi versando le rate arretrate entro il 31 luglio 2025 . La riforma della riscossione ha previsto, per chi presenta domande dal 1° gennaio 2025, la possibilità di ottenere 84 rate per debiti fino a 120 000 € a semplice richiesta e fino a 120 rate per importi superiori o per istanze documentate . Per chi non rientra nella rottamazione, la riammissione consente di sospendere termini di prescrizione e avviare nuovamente un piano di rientro .

1.3 Contributi INPS e INAIL: dilazione fino a cinque anni

Il decreto interministeriale 24 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 novembre, consente ai datori di lavoro e ai professionisti di dilazionare i debiti per contributi e premi non ancora affidati all’agente della riscossione. Per debiti fino a 500 000 € la dilazione massima è di 36 rate (tre anni), previa dimostrazione di temporanea difficoltà . Per debiti superiori a 500 000 € la rateazione può arrivare a 60 rate (cinque anni) . L’attuazione richiede delibere dei consigli di amministrazione di Inps e Inail; gli enti hanno tempo fino al 28 gennaio 2026 per stabilire i criteri e i documenti necessari . La legge prevede una clausola di ripescaggio: le domande presentate dal 12 gennaio 2025 potranno beneficiare delle nuove condizioni anche se avanzate prima dell’adozione dei regolamenti .

1.4 Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) e la legge 3/2012

Per i professionisti e i piccoli imprenditori che non possono accedere al fallimento ci sono le procedure di sovraindebitamento, previste dalla legge 3/2012 (rifusa nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Le forme principali sono:

  • Piano del consumatore: permette alla persona fisica o al lavoratore autonomo di proporre un piano di rientro anche senza il voto dei creditori. La Cassazione (ord. 9549/2025) ha chiarito che l’omologazione è un controllo giudiziale; non occorre il voto dei creditori nemmeno quando il piano prevede una moratoria superiore a un anno o una falcidia del credito . Il giudice valuta meritevolezza, fattibilità e convenienza e approva il piano se migliore della liquidazione .
  • Accordo di composizione della crisi: riservato a debitori diversi dai consumatori, richiede il consenso della maggioranza dei creditori. Il CCII consente di stipulare un accordo di transazione fiscale e contributiva, con pagamento parziale e dilazionato dei tributi, purché l’accordo sia più conveniente della liquidazione .
  • Liquidazione controllata del patrimonio: prevede la vendita dei beni del debitore sotto controllo giudiziale. È uno strumento residuale quando non è possibile proporre un piano o un accordo.

Queste procedure richiedono l’assistenza di un Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), previsto dall’art. 15 della legge 3/2012. Gli OCC sono iscritti in un registro presso il Ministero della Giustizia e affiancano il debitore nella predisposizione del piano.

1.5 Piani di rientro bancari: natura giuridica e limiti

Quando la banca revoca un affidamento o chiede il rientro immediato, il correntista può proporre un piano di rientro. Tale accordo deriva dai principi generali del codice civile (artt. 1988, 1845, 1375) e dal Testo unico bancario (TUB) in materia di trasparenza. Secondo la Cassazione, la sottoscrizione di un piano di rientro non estingue il debito originario né lo sostituisce con un nuovo rapporto: è una semplice ricognizione di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c. . La banca rimane onerata a produrre il contratto originario e il cliente può contestare la nullità delle clausole contrattuali anche dopo aver firmato il piano .

Il TUB, art. 117 impone la forma scritta per i contratti bancari: se il contratto non è documentato, è nullo e la banca può percepire solo gli interessi al tasso dei Buoni ordinari del Tesoro . Questa nullità è di protezione: può essere invocata solo dal cliente, non dalla banca. L’art. 1845 c.c. stabilisce che, nelle aperture di credito a tempo indeterminato, la revoca deve avvenire con preavviso conforme agli usi o, in mancanza, con almeno quindici giorni . La Cassazione ha ribadito che la revoca deve rispettare il principio di buona fede (art. 1375 c.c.) e non può imporre rientri immediati e arbitrari .

1.6 Giurisprudenza recente

La giurisprudenza del 2024–2025 ha tracciato linee guida importanti:

  • Cassazione civile, Sez. V, ordinanza 9907/2025: la Corte ha confermato che la rateizzazione può essere negata se il contribuente ha rate non pagate, perché ciò dimostra una difficoltà strutturale e non temporanea . L’estratto di ruolo “a zero” non è prova dell’estinzione del debito; è un atto interno liberamente valutabile dal giudice .
  • Cassazione civile, 18 febbraio 2025 n. 4201: ha precisato che la concessione della dilazione non estingue il debito e non incide sulla soglia di indebitamento per la liquidazione giudiziale. Il debito resta “scaduto e non pagato” anche durante la rateizzazione .
  • Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sentenza 1918/2025: ha ritenuto impugnabile il diniego di riattivazione di un piano di rateizzazione, osservando che l’elenco degli atti impugnabili non è tassativo e che anche gli atti atipici che incidono sul rapporto tributario possono essere oggetto di ricorso .
  • Cassazione civile, ordinanza 13666/2025: ha ribadito che un piano di rientro meramente ricognitivo non legittima né l’esistenza del credito né la sua quantificazione e non sana eventuali nullità contrattuali . La banca deve sempre produrre il contratto originario, e il correntista può contestare successivamente la nullità delle clausole .
  • Cassazione, ordinanza 9549/2025: in materia di piano del consumatore, ha stabilito che l’omologazione è giudiziale e non richiede il voto dei creditori; la presenza di moratoria o falcidia non implica il passaggio al concordato preventivo .

Queste pronunce mostrano come la dilazione sia uno strumento utile ma subordinato a requisiti stringenti; al contempo, confermano l’esigenza di tutela del debitore meritevole nella crisi da sovraindebitamento.

2. Procedura passo‑passo per richiedere un piano di rientro

Le tempistiche e i passaggi variano a seconda dell’origine del debito (fiscale, contributivo o bancario). Di seguito una guida generica che illustra cosa accade dopo la notifica dell’atto e come comportarsi per ottenere la rateizzazione.

2.1 Ricezione della cartella o dell’intimazione di pagamento

  • Verifica dell’atto: alla ricezione di una cartella esattoriale, di un avviso di accertamento o di un’intimazione di rientro bancario, occorre controllare la legittimità dell’atto (dati del debitore, importi, motivazione). Errori formali possono rendere l’atto annullabile.
  • Termini per l’opposizione: generalmente, il contribuente ha 60 giorni per impugnare un avviso di accertamento e 30 giorni per un avviso di addebito INPS. Per l’opposizione all’estratto di ruolo o al preavviso di fermo i termini sono di 20 giorni. In banca, l’opposizione a un decreto ingiuntivo va proposta entro 40 giorni. Anche se si intende chiedere la rateizzazione, è consigliabile impugnare l’atto contestandone i vizi.
  • Consultazione con un professionista: rivolgersi subito a un avvocato esperto consente di analizzare l’atto, verificare la prescrizione (es. contributi previdenziali, tributi ormai decaduti) e impostare la strategia. L’Avv. Monardo valuta se conviene presentare un’istanza di autotutela per annullare l’atto o se proseguire con un ricorso al giudice tributario o civile.

2.2 Preparazione della domanda di rateizzazione fiscale

  1. Raccolta documenti. È necessario predisporre:
  2. copia della cartella o dell’avviso;
  3. documento d’identità e codice fiscale;
  4. stato di famiglia o certificazione anagrafica;
  5. ultimi bilanci o dichiarazioni dei redditi;
  6. prospetto delle entrate e delle uscite mensili;
  7. eventuali attestazioni ISEE, indici di liquidità, indici alfa/beta (per società), come richiesto dal decreto del 27 dicembre 2024 .
  8. Scelta della modalità. La domanda può essere presentata online tramite l’area riservata del portale AdeR oppure presso gli sportelli. Per debiti fino a 120 000 € è sufficiente una semplice richiesta; per somme superiori o per ottenere più di 84 rate occorre allegare la documentazione che dimostri la temporanea difficoltà economica .
  9. Invio e attesa dell’esito. L’Agenzia avvia un procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/1990. Se la domanda è completa, il provvedimento di accoglimento viene comunicato in pochi giorni: nel frattempo sono sospese le azioni esecutive e cautelari . L’istanza può essere:
  10. Accolta totalmente: viene concesso il numero di rate richiesto.
  11. Accolta parzialmente: l’Agenzia concede un numero inferiore di rate o esclude carichi non rateizzabili .
  12. Rigettata: il rigetto deve essere preceduto da un preavviso di rigetto che consente al contribuente di regolarizzare la propria posizione entro 10 giorni . In caso di diniego, è possibile impugnare il provvedimento dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, contestando la motivazione e dimostrando la temporaneità della difficoltà .
  13. Pagamento della prima rata. L’accoglimento contiene il piano di ammortamento e i moduli pagoPA. Il versamento della prima rata estingue lo stato di inadempienza ai sensi dell’art. 48‑bis DPR 602/1973 e consente di ottenere il DURC regolare. Bisogna rispettare scrupolosamente le scadenze: omettere otto rate (anche non consecutive) determina la decadenza .

2.3 Rateizzazione dei contributi INPS/INAIL

La domanda di dilazione dei contributi previdenziali va presentata direttamente all’ente (INPS o INAIL) prima che il debito venga affidato alla riscossione. La procedura è simile a quella fiscale: si allegano documenti contabili, si dimostra la temporanea difficoltà e si chiede la dilazione su 36 o 60 rate a seconda dell’importo . In attesa dei regolamenti attuativi, la valutazione resta discrezionale; è consigliabile farsi assistere da un professionista per non incorrere in un diniego.

2.4 Trattativa di rientro con la banca

Quando la banca revoca un fido o chiede il rientro, il correntista può proporre un piano di rientro. La procedura, pur non essendo disciplinata da una norma specifica, segue alcuni passaggi:

  1. Richiesta di documentazione: il cliente deve richiedere alla banca copia del contratto di apertura di credito, dell’estratto conto integrale e del prospetto delle condizioni economiche applicate. L’art. 117 TUB impone la consegna del contratto per iscritto . In mancanza, il contratto è nullo e la banca può pretendere solo gli interessi al tasso BOT.
  2. Verifica delle clausole: un’analisi tecnica permette di verificare la presenza di anatocismo, tassi usurari, commissioni di massimo scoperto o altre clausole nulle. La Cassazione ha confermato che la sottoscrizione di un piano di rientro non sana queste nullità e non costituisce novazione .
  3. Proposta di rientro: il debitore può proporre un piano sostenibile, indicando importo, durata e eventuale capitale iniziale. È consigliabile evitare riconoscimenti di debito incondizionati; la Cassazione ha stabilito che la ricognizione non legittima l’esistenza del credito . Pertanto, l’accordo deve contenere clausole che preservino il diritto di contestare la nullità del contratto.
  4. Negoziazione: la banca valuterà la proposta in base alla capacità di rimborso e alla garanzia. Se l’accordo viene raggiunto, si formalizza un piano con scadenze mensili o trimestrali. È opportuno inserire una clausola di “tregua” che impedisca alla banca di intraprendere azioni esecutive finché il piano è rispettato.
  5. Tutela giudiziaria: se la banca rifiuta la proposta o pretende un rientro immediato in violazione degli obblighi di buona fede o di preavviso (artt. 1845 e 1375 c.c.), si può agire in giudizio per ottenere un provvedimento di sospensione o contestare la validità del contratto.

2.5 Attivare le procedure di sovraindebitamento

Quando il professionista non è più in grado di far fronte ai debiti con un piano di rientro ordinario, può ricorrere al piano del consumatore, all’accordo di composizione della crisi o alla liquidazione controllata. La procedura prevede:

  1. Nomina dell’OCC: il debitore si rivolge a un Organismo di composizione della crisi, che verifica la sua meritevolezza e assiste nella predisposizione del piano. L’OCC redige una relazione sulla situazione economica e sulle cause dell’indebitamento.
  2. Predisposizione della proposta: nel piano del consumatore, il debitore propone un programma di pagamento parziale e dilazionato dei debiti, indicando durata, rate e eventuali falcidie. Nel concordato minore occorre il consenso dei creditori; nel piano del consumatore invece decide il giudice .
  3. Deposito e omologazione: la proposta viene depositata presso il tribunale. Il giudice fissa l’udienza, valuta la meritevolezza e l’attestazione dell’OCC, ascolta i creditori e omologa il piano se conveniente rispetto alla liquidazione. Secondo la Cassazione, non è necessaria la votazione dei creditori .
  4. Esecuzione e esdebitazione: se il piano viene eseguito regolarmente, il debitore ottiene l’esdebitazione dei debiti residui e può ripartire senza ereditare la zavorra del passato.

3. Difese e strategie legali contro atti di riscossione e dinieghi di rateizzazione

Ottenere un piano di rientro non è l’unica strada. Spesso il debitore deve difendersi da cartelle illegittime, da dinieghi ingiustificati o da revoche bancarie arbitrarie. Ecco le principali strategie.

3.1 Impugnare l’atto impositivo

Molte cartelle derivano da avvisi di accertamento o da liquidazioni d’imposta che possono essere contestate. Le principali eccezioni sono:

  • Decadenza e prescrizione: i tributi erariali si prescrivono in cinque anni, le sanzioni in cinque anni dal passaggio in giudicato dell’atto, i contributi previdenziali in cinque anni (dieci se c’è denuncia). Se l’ente emette l’avviso o la cartella oltre questi termini, il debito è estinto.
  • Violazione dello Statuto del contribuente: l’art. 7 della legge 212/2000 impone la motivazione degli atti e la loro sottoscrizione; la mancata indicazione del responsabile del procedimento o dei termini di impugnazione rende l’atto nullo.
  • Notifica irregolare: la cartella va notificata entro un anno dall’affidamento del ruolo; la notifica via PEC richiede l’allegazione in formato .pdf/A. Errori nella notifica rendono l’atto impugnabile.
  • Estratto di ruolo non probatorio: la Cassazione ha ribadito che l’estratto di ruolo “a zero” non dimostra l’estinzione del debito . Il contribuente può contestare le somme iscritte allegando quietanze di pagamento, F24 o estratti conto.

3.2 Contestare il diniego di rateizzazione

Un provvedimento di diniego può essere impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni. Le principali argomentazioni sono:

  • Difetto di motivazione: il diniego deve contenere gli elementi essenziali previsti dallo Statuto del contribuente (ufficio responsabile, riferimento normativo, motivi del rigetto e indicazione dell’autorità cui ricorrere). La Corte di Giustizia Tributaria della Puglia ha annullato un diniego privo di tali indicazioni .
  • Errata applicazione dell’art. 19 DPR 602/1973: occorre dimostrare che la difficoltà economica è temporanea. Ad esempio, se il debitore ha pagato le rate scadute prima di presentare la domanda, la presenza di un precedente piano decaduto non è indice di insolvenza strutturale. La Cassazione ha tuttavia chiarito che rate non pagate possono legittimare il diniego .
  • Eccesso di potere: l’ente non può valutare arbitrariamente gli indicatori economici. La giurisprudenza ammette l’impugnazione di atti atipici che incidono sul rapporto tributario .

3.3 Sospendere e contestare le procedure esecutive

Durante la fase di riscossione l’Agenzia può avviare pignoramenti mobiliari, immobiliari o presso terzi (conto corrente, stipendio, pensione). Il debitore può agire:

  • Istanza di sospensione amministrativa: presentata all’ente creditore, chiede la sospensione dell’esecuzione per motivi di illegittimità o per la pendenza di un’istanza di rateizzazione. AdeR concede la sospensione in via provvisoria, in attesa dell’esito del riesame.
  • Ricorso cautelare: in sede giudiziale è possibile chiedere al giudice la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto impugnato. La sospensione può essere concessa se c’è fumus boni iuris (probabilità di vittoria) e pericolo nel ritardo.
  • Opposizione agli atti esecutivi: se l’ente procede a pignoramento nonostante la rateizzazione in corso, si può agire ex art. 615 e 617 c.p.c. per far dichiarare l’illegittimità del titolo o delle modalità di esecuzione.

3.4 Difese nel piano di rientro bancario

Nelle controversie con le banche, il correntista può far valere:

  • Nullità per difetto di forma: se la banca non produce il contratto di conto corrente, il correntista può eccepire la nullità ai sensi dell’art. 117 TUB e chiedere il ricalcolo del saldo con il tasso BOT .
  • Anatocismo e usura: interessi calcolati con capitalizzazione trimestrale o tassi usurari possono essere contestati e il saldo può risultare a credito del cliente. La Cassazione 18838/2025 ha confermato l’irrilevanza dell’usura sopravvenuta, ma resta sanzionata l’usura originaria .
  • Abuso del diritto da parte della banca: se la revoca del fido o la richiesta di rientro è arbitraria, priva di preavviso o di giustificato motivo, il correntista può chiedere il risarcimento dei danni e contestare l’esigibilità immediata del debito .

4. Strumenti alternativi al piano di rientro

Il piano di rientro non è l’unica soluzione. La normativa prevede strumenti che possono risultare più vantaggiosi.

4.1 Definizioni agevolate e rottamazioni

Le definizioni agevolate consentono di estinguere le cartelle senza pagare sanzioni né interessi di mora. La Rottamazione‑quater permetteva il pagamento in un massimo di 18 rate fino al 2027. La legge 15/2025 ha introdotto la possibilità di riammissione per chi è decaduto, versando le rate scadute entro luglio 2025 . I piani riammissione prevedono, per debiti fino a 120 000 €, una rateizzazione fino a 84 rate a semplice richiesta e fino a 120 rate con documentazione . I debitori che non rientrano nella rottamazione devono comunque valutare la rateizzazione ordinaria.

4.2 Saldo e stralcio e transazione fiscale

Il saldo e stralcio consente di chiudere un debito tributario con il pagamento di una quota percentuale (spesso 16–35 % del debito) concordata con l’ente creditore. Si applica a debiti irrecuperabili o quando è dimostrata l’incapacità di pagare il debito integralmente.

La transazione fiscale (art. 182‑ter l.f. e art. 63 CCII) permette di ridurre e dilazionare i debiti tributari nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione. Il d.lgs. 136/2024 ha inserito il comma 2‑bis all’art. 23 CCII, consentendo la transazione fiscale anche nella composizione negoziata: l’accordo può prevedere il pagamento parziale e dilazionato dei debiti tributari e contributivi . Le risorse proprie dell’Unione Europea sono escluse, ma l’IVA è ricompresa. Il creditore pubblico deve attestare che l’offerta è migliore dell’alternativa liquidatoria.

4.3 Piani del consumatore e accordi di composizione

I piani del consumatore sono particolarmente efficaci per i professionisti con una sola posizione debitoria o con debiti prevalentemente personali. La Cassazione 9549/2025 ha chiarito che il giudice può omologare il piano anche se prevede una moratoria superiore a un anno o la falcidia del creditore ipotecario . La mancanza di voto dei creditori non è una violazione dei loro diritti, poiché la valutazione di meritevolezza e convenienza è di natura giudiziale . In presenza di ipoteche su beni indispensabili (ad esempio l’abitazione principale utilizzata anche come studio), la falcidia può essere applicata se il piano assicura una soddisfazione superiore alla liquidazione.

4.4 Concordato minore e liquidazione controllata

Quando il professionista svolge un’attività d’impresa e presenta una struttura debitoria più complessa, può accedere al concordato minore, che richiede il voto dei creditori e consente il pagamento parziale. In alternativa, la liquidazione controllata prevede la vendita dei beni con esdebitazione finale. La scelta dipende dalla composizione del patrimonio, dalla presenza di crediti garantiti e dalla volontà di mantenere l’attività.

4.5 Composizione negoziata della crisi

Introdotta dal d.l. 118/2021 e confluita nel CCII, la composizione negoziata consente all’imprenditore in difficoltà di nominare un esperto indipendente che assista nelle trattative con i creditori. La norma consente di richiedere misure protettive e di negoziare dilazioni e falcidie fiscali . È uno strumento idoneo per professionisti con debiti rilevanti ma con concrete prospettive di risanamento.

5. Errori comuni e consigli pratici

Ottenere un piano di rientro richiede attenzione e rigore. Ecco gli errori più frequenti:

  1. Non verificare la legittimità degli atti: firmare un piano senza aver controllato se la cartella è prescritta o se la banca non ha prodotto il contratto può privarti di eccezioni importanti.
  2. Ignorare i termini di impugnazione: la presentazione della domanda di rateizzazione non sospende i termini per ricorrere. Se il ricorso non viene presentato nei termini, l’atto diventa definitivo.
  3. Non documentare la temporanea difficoltà: per ottenere più di 84 rate occorre presentare indicatori economici; la mancanza di documentazione porta al rigetto .
  4. Sottovalutare la decadenza: omettere otto rate (anche non consecutive) fa decadere dal piano; un ritardo superiore a dieci giorni può causare la revoca . Programma i pagamenti con addebito automatico.
  5. Firmare riconoscimenti di debito incondizionati: nei piani bancari evitare dichiarazioni che legittimino integralmente il credito. Inserisci clausole che salvaguardino le eccezioni (nullità per difetto di forma, anatocismo, usura).
  6. Non agire tempestivamente: attendere l’ultimo momento per chiedere una consulenza può ridurre le opzioni (ad esempio la riammissione alla rottamazione ha scadenze precise ).
  7. Affidarsi a soluzioni fai‑da‑te: la normativa è complessa e in continua evoluzione. Rivolgersi a un avvocato esperto consente di evitare errori e sfruttare le opportunità previste dalla legge.

6. Tabelle riepilogative

Le tabelle seguenti sintetizzano i principali strumenti, termini e normative utili per il professionista che vuole rientrare dai debiti.

6.1 Dilazione delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973)

Tipo di richiestaImporto del debitoNumero massimo di rateDocumentazione richiestaRiferimento normativo
Semplice richiesta≤ 120 000 €84 rate (2025‑26); 96 rate (2027‑28); 108 rate dal 2029Autocertificazione della temporanea difficoltàArt. 19 DPR 602/1973 come modificato dal d.lgs. 110/2024
Documentata≤ 120 000 €85–120 rateISEE, indici di liquidità/alfa/betaD.M. 27 dicembre 2024
Documentata> 120 000 €Fino a 120 rateDocumentazione della temporanea difficoltàArt. 19 DPR 602/1973

6.2 Piani di rientro dei contributi INPS/INAIL

Ammontare del debitoDurata massimaRequisitiFonte
≤ 500 000 €36 rate (3 anni)Temporanea difficoltà economicaDecreto interministeriale 24 ottobre 2025
> 500 000 €60 rate (5 anni)Maggiore esposizione, con prova della crisiLegge 203/2024 art. 23 e regolamenti attuativi

6.3 Rottamazione e riapertura dei termini (legge 15/2025)

MisuraDestinatariCondizioniScadenzeFonte
Riammissione alla rottamazione‑quaterContribuenti decaduti dalla definizione agevolata entro il 31 dicembre 2024Pagamento delle rate scadute entro il 31 luglio 2025Domanda telematica entro 30 aprile 2025Legge 15/2025
Nuova rateizzazione ordinariaDebiti fino a 120 000 €Fino a 84 rate a semplice richiestaDomande dal 1° gennaio 2025D.Lgs. 110/2024
Nuova rateizzazione ordinariaDebiti oltre 120 000 € o documentatiFino a 120 rateDomande dal 1° gennaio 2025D.Lgs. 110/2024

6.4 Strumenti di sovraindebitamento

ProceduraSoggetti ammessiCaratteristicheVoto dei creditoriFonte
Piano del consumatorePersone fisiche, professionisti, imprese minoriPagamento parziale e dilazionato, possibile falcidia e moratoriaNon richiede voto dei creditori, giudice valuta meritevolezzaLegge 3/2012; CCII art. 70
Accordo di composizioneDebitori diversi dai consumatoriRichiede maggioranza dei creditori; transazione fiscaleSì, serve il votoCCII artt. 57–63
Liquidazione controllataTutti i debitoriRealizzazione del patrimonio sotto il controllo del giudiceNon applicabileCCII artt. 268–278
Composizione negoziataImprenditori in crisiEsperto negoziatore, accordi con i creditori, misure protettiveNon richiede voto, ma accordo negozialeD.L. 118/2021; CCII

6.5 Principali pronunce giurisprudenziali

AnnoDecisionePrincipio affermatoFonte
2025Cass. Sez. V, ord. 9907/2025La rateizzazione non estingue il debito e può essere negata se ci sono rate scadute; l’estratto di ruolo “a zero” non è prova legaleCassazione 2025
2025Cass. Sez. I, 4201/2025La dilazione non incide sulla soglia di indebitamento per la liquidazione giudizialeCassazione 2025
2025CGT Puglia, sent. 1918/2025Il diniego di riattivazione di un piano di rateizzazione è impugnabileCGT 2025
2025Cass. Sez. I, ord. 13666/2025Il piano di rientro bancario meramente ricognitivo non sana le nullità contrattualiCassazione 2025
2025Cass. Sez. I, ord. 9549/2025Il piano del consumatore non richiede il voto dei creditori e può prevedere moratoria e falcidiaCassazione 2025

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Cos’è un piano di rientro?
È un accordo che consente di dilazionare il pagamento di un debito in più rate sostenibili. Può riguardare cartelle esattoriali, contributi previdenziali o crediti bancari. Nel caso di debiti fiscali, il piano è disciplinato dall’art. 19 DPR 602/1973; per i crediti bancari deriva dai principi del codice civile e dal TUB.

2. Quante rate posso ottenere per le cartelle esattoriali?
Dipende dall’importo e dall’anno di presentazione. Per debiti fino a 120 000 € puoi ottenere fino a 84 rate se presenti la richiesta nel biennio 2025–2026; il numero sale a 96 rate per le domande 2027–2028 e a 108 dal 2029. Se documenti la temporanea difficoltà, puoi arrivare a 120 rate .

3. Quali documenti servono per chiedere una rateizzazione?
Oltre alla cartella e ai dati anagrafici, bisogna allegare la documentazione reddituale (modello Redditi, bilanci), il prospetto delle uscite, eventuale certificazione ISEE o indici di liquidità e, per le società, gli indici alfa e beta indicati dal decreto del 27 dicembre 2024 .

4. Cosa succede se salto una rata?
Il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal piano: l’intero debito torna immediatamente esigibile . La riforma prevede che anche un ritardo superiore a dieci giorni può far perdere il beneficio .

5. Posso chiedere una nuova rateizzazione se sono decaduto?
Sì, ma solo una volta. La nuova normativa consente di rientrare dopo la decadenza, ma occorre dimostrare la temporanea difficoltà e non avere rate scadute. L’agente della riscossione valuta la richiesta con maggiore rigore, considerando la precedente inadempienza .

6. L’estratto di ruolo “a zero” dimostra che ho pagato il debito?
No. L’estratto di ruolo è un atto interno dell’amministrazione con funzione informativa; non costituisce prova legale del pagamento . Per dimostrare l’estinzione del debito occorrono quietanze di pagamento, F24, bonifici o documenti contabili.

7. Il piano di rientro bancario estingue il debito?
No. La Cassazione ha chiarito che un piano di rientro meramente ricognitivo non sostituisce il debito originario e non ne sanatoria eventuali nullità . La banca deve sempre produrre il contratto e il cliente può contestare le clausole illegittime.

8. Quante rate posso ottenere con Inps e Inail?
Per debiti fino a 500 000 € la dilazione massima è di 36 rate; per debiti superiori può arrivare a 60 rate . Le domande devono essere presentate prima che il debito sia affidato all’agente della riscossione.

9. Posso aderire alla rottamazione se ho un piano di rientro?
La legge prevede la possibilità di aderire alla definizione agevolata (rottamazione) anche se si ha un piano in corso, ma occorre pagare le rate arretrate e rinunciare alla rateizzazione ordinaria. La riammissione alla rottamazione quater per i decaduti entro il 31 dicembre 2024 è stata riaperta dalla legge 15/2025 con domanda da presentare entro il 30 aprile 2025 .

10. Cosa posso fare se la mia istanza di rateizzazione viene rigettata?
Il diniego può essere impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni. È necessario contestare la motivazione del rigetto (ad esempio l’assenza di temporanea difficoltà) e allegare la documentazione che dimostra la capacità di pagare. La giurisprudenza ammette l’impugnazione anche degli atti atipici .

11. Il piano del consumatore richiede il consenso dei creditori?
No. L’ordinanza 9549/2025 della Cassazione ha chiarito che il piano del consumatore è una procedura giurisdizionale: il giudice valuta meritevolezza e convenienza e omologa il piano anche senza il voto dei creditori .

12. Posso inserire la mia casa nel piano del consumatore?
È possibile prevedere la falcidia del creditore ipotecario e la vendita o la conservazione dell’immobile, ma il piano deve assicurare una soddisfazione non inferiore a quella della liquidazione. La Cassazione ammette la moratoria oltre un anno se motivata .

13. Quanto dura la procedura di sovraindebitamento?
Dalla presentazione della domanda all’omologazione trascorrono mediamente 6–12 mesi, a seconda della complessità del caso e del carico del tribunale. Durante la procedura è possibile ottenere misure protettive che sospendono azioni esecutive e cautelari.

14. Come calcolo l’ISEE o gli indici di liquidità?
L’ISEE viene rilasciato dai CAF e dai professionisti abilitati e tiene conto del reddito familiare e del patrimonio. Gli indici di liquidità e alfa/beta sono parametri che misurano la capacità di far fronte ai debiti con le attività liquide e patrimoniali; il decreto del 27 dicembre 2024 ne indica le formule e i valori soglia .

15. Posso richiedere una dilazione per debiti già contestati in giudizio?
Sì, purché non sia intervenuta sentenza definitiva. La presentazione della domanda di rateizzazione non preclude il contenzioso; tuttavia il giudice può considerare la rateizzazione come elemento per valutare la serietà del debitore.

16. Cosa accade se l’ente creditore non risponde alla mia richiesta?
In caso di silenzio, trascorsi 90 giorni dall’invio della domanda si può sollecitare una risposta e, se necessario, ricorrere al giudice per far dichiarare l’inadempimento dell’amministrazione. La legge sul procedimento amministrativo (241/1990) impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento entro termini ragionevoli.

17. Il piano di rientro bancario può essere revocato?
Se il cliente rispetta le scadenze, la banca non può revocare arbitrariamente il piano. In caso di inadempimento, la banca può agire per il recupero ma deve comunque dimostrare l’esistenza del contratto e la legittimità delle clausole. La revoca senza preavviso può essere impugnata invocando il principio di buona fede .

18. È possibile cumulare più strumenti?
Sì. È frequente combinare la rateizzazione con una rottamazione per alcuni carichi o proporre un piano del consumatore per i debiti personali mentre si negozia un accordo con la banca per il rientro del conto corrente. La strategia va adattata alla composizione del debito e alle risorse disponibili.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Le simulazioni aiutano a comprendere l’impatto delle dilazioni e delle alternative.

8.1 Esempio 1 – Debito fiscale di 80 000 €

Situazione: Un professionista riceve una cartella da 80 000 € derivante da imposte non versate. Non ha altri debiti iscritti a ruolo e desidera rateizzare per evitare pignoramenti.

Opzioni:

  1. Rateizzazione a semplice richiesta. Domanda presentata nel 2025. Il massimo delle rate è 84 (7 anni) . Le rate mensili sarebbero pari a circa 952 €, più interessi di dilazione. L’assenza di documentazione aggiuntiva rende la procedura rapida. Tuttavia, se il reddito è modesto, la rata può risultare onerosa.
  2. Rateizzazione documentata. Presentando l’ISEE e i bilanci si può chiedere un numero maggiore di rate (fino a 120). Per esempio, con 96 rate (8 anni) la rata scende a circa 833 €; con 120 rate (10 anni) scende a 666 €. Occorre dimostrare la temporanea difficoltà e allegare gli indici richiesti .
  3. Definizione agevolata. Se il debito rientra tra quelli definibili (ad esempio cartelle affidate dal 2000 al 2022), si può aderire alla rottamazione‑quater. L’importo da pagare sarebbe ridotto a capitale e interessi di dilazione; le sanzioni e gli interessi di mora verrebbero abbuonati. Supponendo che 20 000 € siano sanzioni, l’importo da pagare scenderebbe a 60 000 €, da versare in 18 rate. Le prime due rate sarebbero più alte (10 % ciascuna), le altre pari .
  4. Piano del consumatore. Se il professionista dimostra di essere meritevole e la sua attività garantisce un certo reddito, può proporre al giudice un piano che preveda un pagamento parziale (ad esempio il 60 % del debito) in 8 anni. Il giudice valuta la convenienza e può omologare anche senza il voto dei creditori .

8.2 Esempio 2 – Debito bancario di 200 000 €

Situazione: Un’architetta ha un affidamento bancario revocato improvvisamente. La banca richiede il rientro immediato di 200 000 €. L’architetta intende continuare l’attività e vuole evitare la segnalazione in Centrale dei Rischi.

Opzioni:

  1. Trattativa di rientro. Con l’assistenza dell’Avv. Monardo si richiede alla banca copia del contratto originario e dei conti. Se emergono irregolarità (ad esempio tasso usurario o clausole anatocistiche) si può eccepire la nullità e ridurre il saldo. Si propone un piano di rientro in 60 mesi (5 anni) con rate da 3 333 €. Si inserisce una clausola che preservi il diritto di contestare il debito e la banca accetta.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti. Se la professionista ha più creditori, può proporre un accordo di ristrutturazione ai sensi del CCII con pagamento parziale del debito bancario e degli altri debiti. Ad esempio, si offre alla banca il 60 % del credito in 6 anni; se l’accordo è più conveniente della liquidazione, il Fisco può accettare .
  3. Liquidazione controllata. In caso di impossibilità di pagare, si può optare per la liquidazione del patrimonio. Si vendono i beni non essenziali (ad esempio un immobile a uso investimento) e si paga il debito residuo; al termine, la professionista ottiene l’esdebitazione.

Conclusione

Affrontare un debito importante non significa arrendersi. La legislazione italiana offre strumenti per dilazionare, ridurre o addirittura azzerare le somme dovute, ma richiede una conoscenza tecnica aggiornata e un’attenta pianificazione. L’art. 19 DPR 602/1973 consente, dal 2025, di ottenere fino a 120 rate per importi significativi . La legge sul sovraindebitamento permette di proporre piani sostenibili anche senza il consenso dei creditori . Le definizioni agevolate e le rottamazioni offrono opportunità per sanare le posizioni con sconti rilevanti . Allo stesso tempo, la giurisprudenza ha chiarito che i piani di rientro bancari non sanano le nullità e che l’estratto di ruolo non è prova del pagamento .

Muoversi da soli in questo labirinto può portare a errori irreparabili. Agire tempestivamente con l’assistenza di un professionista significa non soltanto rispettare i termini, ma anche selezionare lo strumento più adatto, tutelando i propri beni e la propria reputazione creditizia. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti possono analizzare la tua situazione, bloccare azioni esecutive, impugnare dinieghi, negoziare con banche e con il Fisco e predisporre piani di rientro o piani del consumatore su misura.

📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e Fattirimborsare.com®️ operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!