Trust Familiare Estero E Notifiche Agenzia Entrate: Come Difendersi

Introduzione

L’utilizzo del trust familiare estero come strumento di pianificazione patrimoniale e successoria è una pratica sempre più diffusa tra imprenditori e privati italiani. Questo istituto, riconosciuto dalla Convenzione dell’Aja del 1º luglio 1985 e ratificato dall’Italia con la legge 364/1989, prevede che determinati beni siano intestati a un trustee con l’obbligo di gestirli a favore di un beneficiario, creando un patrimonio separato rispetto a quello del disponente . Tuttavia, l’utilizzo di trust esteri non esime dall’attenzione dell’Agenzia delle Entrate: le notifiche di avvisi di accertamento, cartelle di pagamento e altri atti esattoriali rappresentano una minaccia concreta per chi fa ricorso a questo strumento senza rispettare le norme italiane sull’imposizione dei redditi e sulle imposte indirette.

Perché è importante conoscere le regole

Un trust familiare mal strutturato può essere considerato fittizio o interposto, con pesanti conseguenze sul piano fiscale. La Cassazione ha più volte affermato che, in presenza di un trust estero che non garantisce la reale segregazione del patrimonio o che consente al disponente di mantenere il controllo dei beni, il trust viene disconosciuto e i redditi sono attribuiti direttamente al beneficiario o al disponente stesso . È inoltre essenziale comprendere la differenza tra trust trasparente (i redditi sono imputati ai beneficiari se sono determinati o determinabili) e trust opaco (i redditi restano imputati al trust) ai sensi dell’art. 73 del TUIR , poiché da questa qualificazione dipende l’obbligo o meno di indicare i redditi nella dichiarazione italiana e di pagare le relative imposte.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello staff

Per affrontare con serenità le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate e difendersi efficacemente è fondamentale rivolgersi a professionisti qualificati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti rappresentano un riferimento autorevole in ambito tributario e bancario. L’Avv. Monardo è:

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  • Coordinatore di professionisti esperti a livello nazionale nel diritto bancario e tributario;
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), figura indispensabile nella gestione delle procedure di sovraindebitamento;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021, titolato a gestire la composizione negoziata della crisi.

Il suo staff offre assistenza personalizzata in materia di analisi degli atti, predisposizione di ricorsi davanti alle corti tributarie, richiesta di sospensione delle cartelle, trattative con l’Agenzia delle Entrate Riscossione e con i creditori, predisposizione di piani di rientro e soluzioni giudiziali o stragiudiziali. La nostra filosofia è mettere il contribuente al centro, offrirgli tutti gli strumenti di tutela previsti dalla legge e accompagnarlo verso una risoluzione definitiva del debito.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione analizziamo le norme e le decisioni della giurisprudenza italiana che regolano i trust esteri e disciplinano la notifica degli atti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Conoscere le fonti normative è essenziale per comprendere i margini di difesa del contribuente.

1. Convenzione dell’Aja e legge 364/1989

L’Italia ha riconosciuto l’istituto del trust attraverso la Convenzione dell’Aja del 1º luglio 1985, ratificata con la legge 364/1989. L’articolo 2 della Convenzione definisce il trust come un rapporto giuridico creato da una persona mediante un atto tra vivi o un testamento, nel quale dei beni sono posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato . Secondo la Convenzione:

  • Il trust crea un patrimonio separato; i beni in trust non fanno parte del patrimonio personale del trustee o del disponente.
  • Il trustee ha l’obbligo di amministrare i beni secondo le istruzioni contenute nell’atto istitutivo e le leggi del Paese di riferimento.
  • Il beneficiario può essere una persona determinata o una categoria di persone; nel trust familiare si individuano spesso come beneficiari i discendenti o i membri della famiglia.

Queste disposizioni sono il presupposto per la validità del trust anche in Italia. Tuttavia la legge italiana non disciplina direttamente l’istituto: si applicano le norme del diritto internazionale privato e, per le imposte dirette, le disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

2. Qualificazione fiscale del trust: Articolo 73 TUIR e Circolare 34/E 2022

L’art. 73 del TUIR qualifica il trust come soggetto passivo d’imposta e distingue tra trust opaco (o «trust non trasparente») e trust trasparente . La norma prevede che i redditi prodotti dal trust siano tassati secondo i seguenti criteri:

Tipologia di trustSoggetto che deve dichiarare e pagare le imposteRegole di determinazione del reddito
Trust trasparenteBeneficiario individuato o determinabileI redditi conseguiti dal trust sono imputati per trasparenza al beneficiario pro‑quota; il trust è soggetto «intermedio» e i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del beneficiario.
Trust opacoTrust stessoI redditi sono imputati e tassati direttamente in capo al trust; quando i beneficiari non sono determinati, il trust è «soggetto autonomo» e il reddito non viene immediatamente ripartito.
Trust mistoParte dei redditi al trust e parte ai beneficiariQuando alcune somme sono attribuite e altre restano nel trust, occorre separare la quota trasparente da quella opaca.

La Circolare 34/E del 20 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito ulteriormente che per la qualificazione di trust trasparente è necessario che i beneficiari abbiano un diritto attuale ed esigibile alla distribuzione del reddito. La Cassazione con la sentenza n. 12381/2026 ha ribadito che, se i beneficiari non vantano un diritto immediato alla distribuzione, il trust resta opaco . La circolare precisa, inoltre, che i trust residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (o low tax) sono in ogni caso considerati opachi se non si dimostra che i redditi del trust sono stati tassati in via esclusiva nel Paese estero.

Presunzione di residenza del trust in Italia

Lo stesso art. 73 prevede che un trust è considerato fiscalmente residente in Italia se, almeno per la maggior parte del periodo d’imposta, ha la sede legale o l’amministrazione centrale nel territorio italiano oppure è amministrato da almeno un fiduciario residente in Italia o ha beneficiari residenti . È prevista una presunzione legale di residenza quando:

  1. L’istituzione del trust avviene da parte di una persona fisica residente;
  2. Uno o più beneficiari sono residenti in Italia;
  3. All’atto di costituzione si riserva la possibilità di apportare modifiche, revocare o variare i beneficiari.

In tale caso, salvo prova contraria, il trust è considerato residente e quindi soggetto a tassazione in Italia. La prova contraria consiste nel dimostrare che la gestione e l’amministrazione effettive del trust avvengono all’estero e che il disponente non mantiene un potere di controllo sui beni.

Trust interposto e norme antielusive

La Cassazione (sentenza 9096/2025) ha stabilito che un trust costituito per eludere il fisco è considerato interposto. Nel caso di specie, il disponente aveva continuato a gestire di fatto i beni in trust e a percepirne i redditi: i giudici hanno ritenuto inesistente la separazione patrimoniale, disconoscendo l’efficacia del trust e tassando i redditi direttamente in capo al disponente . Questa pronuncia conferma che l’Agenzia può procedere a recuperare l’imposta se il trust è usato come schermo per nascondere redditi o patrimoni.

La normativa antielusiva italiana, contenuta negli art. 10‑bis della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) e negli articoli antiabuso del TUIR, consente all’amministrazione di contestare atti, negozi e sequenze di negozi posti in essere al solo fine di ottenere vantaggi fiscali indebiti. È pertanto essenziale predisporre trust genuini, con finalità di tutela e trasmissione del patrimonio, senza mantenere poteri di controllo incompatibili con l’effettiva segregazione.

3. Norme sulla notifica degli atti dell’Agenzia delle Entrate

Articolo 60 del DPR 600/1973

L’art. 60 del DPR 600/1973 disciplina le modalità di notificazione degli avvisi di accertamento e degli atti impositivi. Le principali regole sono:

  • La notifica può essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, messo comunale o messo speciale.
  • Il destinatario può eleggere un domicilio per la notifica; in mancanza, l’atto è notificato al domicilio fiscale.
  • Per i soggetti non residenti l’atto può essere notificato anche a mezzo lettera raccomandata indirizzata all’estero. Se il contribuente non ha eletto domicilio in Italia, l’amministrazione può notificare direttamente presso la residenza estera .
  • Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 13/2024 (attuativo della riforma fiscale), è stata prevista la possibilità di notificare gli atti tramite domicilio digitale (PEC o altro indirizzo elettronico certificato). Nel caso di casella PEC piena, l’atto viene depositato presso un portale gestito da Infocamere e si considera notificato decorsi 10 giorni .

Articolo 60‑ter del DPR 600/1973 (domicilio digitale)

Introdotto dal D.Lgs. 13/2024, l’art. 60‑ter disciplina in modo organico la notifica degli atti tributari tramite domicilio digitale speciale. Il contribuente può indicare un indirizzo PEC o un recapito digitale qualificato per ricevere avvisi e cartelle. Secondo il Provvedimento AdE n. 379575/2024:

AspettoRegola
Scelta del domicilio digitaleIl contribuente può eleggere un indirizzo PEC diverso da quello risultante dagli indici INI‑PEC per la notifica di tutti gli atti dell’Agenzia.
ValiditàIl domicilio digitale resta valido finché non viene revocato e comunica in modo univoco il recapito per tutte le notifiche.
Casella piena o inattivaSe la casella è satura o inattiva, l’atto viene depositato nell’area riservata del portale e si considera notificato trascorsi 10 giorni dal deposito .
Obbligo della PAL’Agenzia deve utilizzare in via prioritaria il domicilio digitale per le notifiche; in mancanza, ricorre alle modalità tradizionali (raccomandata o messo).

Il ricorso al domicilio digitale è facoltativo ma raccomandato per garantire la celerità e la tracciabilità delle notifiche. Chi non attiva la PEC corre il rischio di non accorgersi tempestivamente della notifica, con possibili decadenze.

Articolo 26 del DPR 602/1973 (notifica cartelle di pagamento)

L’art. 26 del DPR 602/1973 riguarda la notifica delle cartelle di pagamento emesse a seguito di ruoli esattoriali. Le principali previsioni sono:

  • La cartella può essere notificata tramite ufficiale giudiziario, messo di un comune o di un consorzio o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si perfeziona con la consegna dell’atto al destinatario o all’incaricato .
  • La normativa richiama l’art. 60 per le modalità di notifica; pertanto anche le cartelle possono essere inviate tramite PEC.
  • Il destinatario ha diritto di impugnare la cartella dinanzi al giudice tributario entro 60 giorni dalla notifica, salvo che il ricorso non sia precluso per mancata impugnazione dell’atto presupposto.
  • La Corte costituzionale, con sentenze n. 366/2007 e n. 258/2012, ha chiarito che la cartella può essere notificata anche in via semplificata, ma devono essere rispettati i diritti di difesa del contribuente e il termine per proporre ricorso .

Articolo 7 del Decreto Legislativo 546/1992 (contenzioso tributario)

Per completezza, ricordiamo che l’art. 7 del D.Lgs. 546/1992 sancisce che «nel processo tributario valgono le norme del codice di procedura civile» in quanto compatibili. Ciò significa che, in caso di notifiche irregolari, il contribuente può far valere le stesse eccezioni previste nel processo civile, tra cui la nullità e la sanatoria mediante raggiungimento dello scopo.

4. Sentenze recenti e prassi amministrativa

Negli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità e le circolari dell’Agenzia delle Entrate hanno ridefinito il perimetro di impugnabilità dei trust esteri. Oltre alle pronunce già citate, segnaliamo:

  • Cass. 3 maggio 2026 n. 12381: la Corte ribadisce che la distribuzione dei redditi del trust ai beneficiari deve essere attuale e non potenziale, altrimenti il trust è considerato opaco . I giudici hanno ritenuto improprio qualificare come trasparente un trust in cui i beneficiari non hanno un diritto di credito ma solo una mera aspettativa.
  • Cass. 4 marzo 2025 n. 9096: la Corte ha dichiarato inesistente un trust estero in cui il disponente conservava il controllo sostanziale dei beni. La decisione ha comportato l’assoggettamento a tassazione in Italia dei redditi prodotti .
  • Circolare Agenzia Entrate n. 34/E del 2022: fornisce linee guida sulla tassazione dei trust esteri e chiarisce i criteri per distinguere tra trust trasparente e opaco, richiamando l’art. 73 TUIR .
  • Provvedimento AdE 379575/2024: definisce le modalità operative per l’elezione, la revoca e l’utilizzo del domicilio digitale speciale.
  • D.Lgs. 13/2024: attua la riforma della riscossione e introduce importanti novità sulla notifica per via telematica e sulla rateizzazione automatica dei debiti fiscali.

Le sentenze più recenti indicano una tendenza sempre più severa nei confronti dei trust esteri che non garantiscono una reale segregazione patrimoniale. L’Agenzia delle Entrate dispone di strumenti normativi e tecnologici per monitorare le operazioni transfrontaliere e contestare schemi elusivi.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

Quando l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Entrate Riscossione notifica un atto nei confronti di un soggetto coinvolto in un trust familiare estero (es. avviso di accertamento, cartella di pagamento, avviso di contestazione), è fondamentale conoscere i termini e i diritti del contribuente. Di seguito presentiamo una procedura dettagliata, con particolare attenzione alle peculiarità legate ai trust.

1. Verifica della regolarità della notifica

La prima verifica riguarda la modalità e la regolarità della notifica. Secondo l’art. 60 DPR 600/1973, l’atto dev’essere notificato presso il domicilio fiscale o il domicilio eletto. Se il contribuente ha eletto il domicilio digitale e la notifica avviene tramite PEC, bisogna controllare:

  • La correttezza dell’indirizzo utilizzato dall’amministrazione;
  • L’integrità dell’atto allegato (firma digitale valida, dati leggibili);
  • La data di ricezione indicata nella ricevuta di avvenuta consegna (RAC) o, se la casella è satura, la data di deposito sul portale e i termini di presa visione.

In caso di notifica via raccomandata tradizionale, occorre verificare che l’atto sia stato consegnato a persona abilitata (non basta consegnarlo a un vicino di casa) e che l’avviso di ricevimento indichi la data di consegna. Un’eventuale irregolarità può determinare la nullità dell’atto, ma attenzione: nel processo tributario vigono i principi di sanatoria e di raggiungimento dello scopo; pertanto la nullità deve essere eccepita tempestivamente nel ricorso.

2. Esame del contenuto dell’atto

La seconda fase consiste nell’analisi tecnica del contenuto. Un avviso di accertamento deve indicare:

  1. Motivazione: esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche poste a base della pretesa tributaria;
  2. Norme applicate: indicazione degli articoli di legge violati o delle disposizioni antielusive richiamate;
  3. Termine per il ricorso: 60 giorni dalla notifica per proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria);
  4. Ufficio competente e responsabile del procedimento;
  5. Istruzioni per il pagamento o per l’adesione.

Un atto privo di motivazione o che non consente al contribuente di comprendere la pretesa può essere annullato. Inoltre occorre verificare se l’Agenzia ha applicato correttamente le regole sul trust, distinguendo tra redditi da imputare al trust e redditi da imputare ai beneficiari. La circolare 34/E 2022 prevede che, in caso di trust opaco residente in un Paese a fiscalità privilegiata, le distribuzioni ai beneficiari italiani sono tassate come redditi di capitale . Se l’Agenzia pretende di tassare redditi da capitale come redditi diversi o viceversa, si possono eccepire vizi di merito.

3. Scelta della strategia: pagare, aderire o impugnare

Dopo aver verificato la notifica e analizzato l’atto, il contribuente ha 60 giorni per decidere se:

  1. Pagare integralmente l’importo richiesto (in caso di avviso di accertamento con applicazione di sanzioni può essere conveniente avvalersi del ravvedimento operoso se la sanzione è ridotta);
  2. Acquiescenza: accettare la pretesa con riduzione delle sanzioni (generalmente un terzo) e pagamento rateale in un massimo di otto rate trimestrali;
  3. Adesione all’accertamento: attivare la procedura di accertamento con adesione, che consente di concordare l’imposta con l’ufficio ottenendo la riduzione delle sanzioni al terzo e la rateazione fino a otto rate trimestrali;
  4. Impugnazione: proporre ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni .

La scelta dipende dalla solidità delle argomentazioni e dalla capacità finanziaria. In generale, i soggetti coinvolti in trust esteri possono preferire l’impugnazione quando ritengono di poter dimostrare la legittima segregazione patrimoniale e l’insussistenza dell’elemento elusivo, oppure quando la notifica presenta vizi.

4. Deposito del ricorso e sospensione dell’atto

Nel caso in cui si decida di impugnare l’atto, il ricorso va presentato presso la Corte di Giustizia Tributaria competente (tribunale di primo grado). Il ricorso deve contenere:

  • Generalità del ricorrente e dell’ente impositore;
  • Fatto e motivi di impugnazione;
  • Richiesta di sospensione degli effetti dell’atto (motivi di danno grave e irreparabile);
  • Eventuale domanda di rimessione in termini se la notifica via PEC non è stata letta tempestivamente per cause non imputabili;
  • Prova documentale (atto costitutivo del trust, regolamento, documentazione bancaria, pareri legali etc.).

La corte fissa un’udienza preliminare in cui può concedere la sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato se ritiene che sussistano gravi motivi e che il ricorso non sia manifestamente infondato. La sospensione blocca temporaneamente la riscossione, compresa l’iscrizione a ruolo e i conseguenti pignoramenti.

5. Gestione della fase contenziosa e della prova

Nel processo tributario vige il principio del libero convincimento del giudice e della vicinanza della prova. Spetta al contribuente dimostrare la genuinità del trust e l’assenza di abuso. A tal fine occorre:

  • Esibire l’atto istitutivo del trust, redatto in forma autenticata, con indicazione delle finalità familiari e della volontà di segregare i beni;
  • Dimostrare la indipendenza del trustee (no parenti, no soggetti sotto il controllo del disponente); nel caso di trustee professionale estero è opportuno presentare certificazioni di iscrizione all’albo e documenti che attestino la sua autonomia decisionale;
  • Mostrare i documenti che provano l’effettiva residenza fiscale del trust (sede dell’amministrazione, luogo di gestione dei beni, Paese in cui vengono pagate le imposte);
  • Fornire la rendicontazione dei beni in trust, le delibere dei trustee, le distribuzioni ai beneficiari e la relativa tassazione.

6. Esiti possibili

La Corte di Giustizia Tributaria può:

  1. Accogliere totalmente il ricorso, annullando l’atto; in tal caso l’Agenzia dovrà rimborsare quanto eventualmente già versato e pagare le spese di giudizio;
  2. Accogliere parzialmente, riducendo l’imposta o le sanzioni;
  3. Rigettare il ricorso, confermando la pretesa tributaria; il contribuente potrà impugnare in appello entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.

Nel caso in cui il trust venga considerato interposto, i redditi saranno imputati direttamente al disponente o ai beneficiari, con applicazione di sanzioni e interessi. Se invece la corte riconosce la validità della struttura, potrà ridurre o annullare la pretesa.

Difese e strategie legali

Nella lotta contro gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate e le notifiche legate ai trust familiari esteri, è essenziale adottare un approccio strategico basato su difese tecniche, rispetto dei termini e utilizzo dei rimedi messi a disposizione dall’ordinamento. Vediamo le principali strategie.

1. Eccezioni sulla notifica

La notifica è il momento in cui il contribuente viene formalmente messo a conoscenza della pretesa tributaria. Se la notifica presenta vizi formali o sostanziali, il contribuente può eccepirne la nullità nel ricorso. Esempi di vizi:

  • Mancata prova della consegna: se l’avviso di ricevimento non riporta la firma del destinatario o la data di consegna;
  • Notifica presso indirizzo errato: notifica a un domicilio diverso da quello fiscale o da quello eletto;
  • Notifica in mani di soggetti non abilitati (es. vicino di casa);
  • Omessa notifica: quando l’amministrazione non prova di aver consegnato l’atto;
  • Irregolarità nella notifica via PEC: mancata sottoscrizione digitale dell’atto, mancanza di ricevuta di accettazione o di consegna, casella PEC non corrispondente al domicilio digitale comunicato.

Le notifiche effettuate con modalità non previste dalla legge possono essere dichiarate nulle. Tuttavia occorre contestarle tempestivamente; il contribuente non può sollevare l’eccezione per la prima volta in appello. Inoltre, secondo la giurisprudenza, se il contribuente si costituisce nel giudizio e discute il merito, la nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo.

2. Difesa nel merito: autenticità del trust

Se il trust è genuino, la strategia principale consiste nel dimostrare l’autenticità dell’istituto e l’assenza di finalità elusive. È utile produrre:

  1. Atto istitutivo: deve essere redatto da notaio o professionista estero abilitato, con indicazione dei beneficiari, della durata, delle finalità e del trustee. Un atto generico o privo di concrete disposizioni viene facilmente contestato.
  2. Regolamento del trust: documento interno che specifica i poteri e i doveri del trustee, le modalità di amministrazione e distribuzione dei beni.
  3. Nomina di trustee indipendenti: preferibilmente professionisti internazionali senza rapporti di parentela con il disponente o i beneficiari.
  4. Prova di avvenuta segregazione patrimoniale: versamenti dei beni al trustee, trasferimento di proprietà, separazione contabile dalle attività del disponente.
  5. Rendicontazione periodica: dimostrare che il trustee redige bilanci del trust, esegue investimenti e distribuzioni in autonomia.

L’assenza di questi elementi rende il trust vulnerabile alle contestazioni; i giudici possono considerarlo simulato e imputare i redditi al disponente.

3. Strumenti deflattivi del contenzioso

Prima o durante il contenzioso si possono utilizzare strumenti deflattivi che consentono di chiudere la controversia con pagamento ridotto o rateizzato:

StrumentoCaratteristiche
Accertamento con adesioneConsente al contribuente e all’ufficio di concordare il pagamento delle imposte con riduzione delle sanzioni a un terzo e possibilità di rateazione fino a 8 rate trimestrali.
AcquiescenzaIl contribuente accetta integralmente il contenuto dell’accertamento ottenendo la riduzione delle sanzioni alla metà e la rateazione.
Definizione agevolata degli avvisi di accertamentoPrevista da provvedimenti di pace fiscale (es. D.Lgs. 13/2024); consente di pagare una somma forfettaria ridotta. Va verificato se l’avviso rientra tra quelli definibili.
AutotutelaL’amministrazione può annullare d’ufficio l’atto viziato. È utile presentare un’istanza allegando la documentazione che prova l’erroneità dell’atto.

4. Rateizzazione e rottamazioni

In presenza di cartelle di pagamento o avvisi di accertamento divenuti definitivi, è possibile richiedere la rateizzazione alla Agenzia delle Entrate Riscossione. Le regole generali prevedono:

  • Rate fino a 72 mesi per debiti di importo non superiore a 120.000 €, con presentazione di domanda semplice;
  • Rate fino a 120 mesi (10 anni) per importi superiori o in presenza di comprovata temporanea situazione di difficoltà economica, previa presentazione di ISEE o attestazioni reddituali;
  • Possibilità di decadenza in caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.

Nel 2026 la rottamazione‑quater introdotta dal decreto fiscale 2023 ha esaurito i suoi effetti; la rottamazione‑quinquies (condono delle cartelle) si è conclusa il 30 aprile 2026, con estensione fino al 31 luglio 2026 per le sole entrate delle amministrazioni locali (comuni e province). In assenza di nuove proroghe, non sono previste rottamazioni nazionali attive, ma potrebbero essere introdotte nuove misure nel corso dell’anno. È opportuno monitorare eventuali provvedimenti di pace fiscale.

5. Composizione negoziata e procedure di sovraindebitamento

Se il contribuente è un imprenditore o un professionista con debiti complessivi insostenibili, può ricorrere alle procedure di composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021) e di gestione del sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della crisi). Tali strumenti, gestiti da soggetti qualificati come l’Avv. Monardo, consentono di:

  • Presentare un piano del consumatore o accordo di ristrutturazione dei debiti;
  • Sospendere le azioni esecutive e le iscrizioni a ruolo;
  • Ridurre i debiti fino all’esdebitazione totale, se il piano è omologato dal tribunale;
  • Salvaguardare il patrimonio familiare attraverso la segregazione di beni (anche tramite trust legittimi) combinata con la composizione negoziata.

Queste procedure sono particolarmente utili per chi ha utilizzato il trust familiare ma non riesce più a far fronte ai debiti fiscali accumulati. Un professionista esperto può coordinare la rinegoziazione con i creditori pubblici e privati.

6. Trattativa stragiudiziale e transazione fiscale

L’art. 182‑ter della legge fallimentare (ora confluito nel Codice della crisi) prevede la transazione fiscale, con la quale l’imprenditore può proporre all’Agenzia delle Entrate il pagamento parziale dei tributi in sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione. Anche la trattativa stragiudiziale con l’ufficio può condurre a una soluzione su misura. In particolare, l’Agenzia può accettare la rinuncia a contestare la residenza del trust a fronte di un pagamento concordato, quando l’onere probatorio per entrambe le parti è elevato. La transazione fiscale è vincolata all’approvazione del tribunale e richiede una proposta economicamente più vantaggiosa della liquidazione.

7. Difesa penale

Occorre valutare anche il profilo penale. In caso di trust utilizzati per frodare il fisco, possono configurarsi reati come l’omessa dichiarazione, la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici o, nei casi più gravi, l’autoriciclaggio. La difesa penale va affidata a professionisti esperti che possano coordinare l’aspetto tributario e quello penale. Un accordo con il Fisco nel processo tributario può attenuare la responsabilità penale; inoltre è possibile accedere all’istituto del ravvedimento operoso o alla definizione agevolata delle sanzioni penali (art. 13 bis del D.Lgs. 74/2000) mediante pagamento integrale del debito tributario prima del giudizio.

Strumenti alternativi e agevolazioni fiscali

Oltre al contenzioso e alle difese classiche, la normativa italiana prevede una serie di strumenti alternativi e agevolazioni che possono alleggerire il carico fiscale o eliminare il debito residuo derivante dalle notifiche. Vediamoli nel dettaglio.

1. Definizioni agevolate attive nel 2026

Al momento della stesura dell’articolo (26 giugno 2026), le principali definizioni agevolate riguardano:

MisuraAmbitoScadenza
Definizione agevolata degli avvisi bonariPossibilità di pagare le somme dovute a seguito di controlli automatizzati o formali con riduzione delle sanzioni al 3%.Varia secondo il periodo d’imposta; scadenze indicate nelle comunicazioni.
Estinzione agevolata liti pendentiPermette di chiudere le cause in corso versando un importo ridotto rispetto al dovuto (40%, 15% o 5% a seconda del grado di giudizio).Termine da verificare in base ai nuovi decreti attuativi; non ancora definito a giugno 2026.
Stralcio dei mini‑debitiCancellazione automatica dei debiti fino a 100 € (per singolo carico) affidati all’Agente della Riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.Attiva dal 31 marzo 2026; non richiede domanda.
Definizione agevolata enti locali 2026Rottamazione delle cartelle relative a tributi locali con applicazione di sanzioni e interessi ridotti.Presentazione della domanda entro il 31 luglio 2026; pagamento della prima rata entro il 31 marzo 2027.

Attualmente non risultano attive rottamazioni nazionali (quater o quinquies), salvo eventuali futuri interventi legislativi. Chi riceve notifiche nel 2026 dovrà valutare se la propria posizione rientra nelle definizioni agevolate previste.

2. Ravvedimento operoso e definizione delle sanzioni

Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare violazioni fiscali commesse (ad esempio, omessa o infedele dichiarazione) beneficiando della riduzione delle sanzioni proporzionali. Si può applicare anche ai redditi di trust non dichiarati entro i termini di legge. La sanzione varia in funzione del ritardo:

  • Intra‑annuale: se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla violazione, la sanzione è ridotta a 1/7 del minimo;
  • Oltre l’anno: la riduzione diminuisce via via fino a 1/5 del minimo;
  • Ravvedimento lungo: possibile anche dopo la notifica dell’atto, pagando l’imposta, gli interessi e la sanzione ridotta, purché non sia stato notificato l’atto di contestazione.

È uno strumento utile per sanare errori commessi nella dichiarazione dei redditi relativi al trust.

3. Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione

Per le persone fisiche non imprenditrici e per i professionisti è possibile presentare un piano del consumatore ai sensi della Legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della crisi). Il piano, omologato dal tribunale, consente di:

  • Ristrutturare i debiti (anche fiscali) con pagamento parziale;
  • Evitare la liquidazione di tutti i beni, preservando il patrimonio familiare;
  • Ottenere l’esdebitazione del debito residuo alla fine del piano.

Gli accordi di ristrutturazione sono destinati a imprenditori e prevedono un consenso del 60% dei creditori. È possibile includere anche l’Agenzia delle Entrate, che valuterà la proposta di pagamento in base al principio della convenienza economica.

4. Esdebitazione e ripartenza

La procedura di sovraindebitamento consente, a determinate condizioni, di ottenere la esdebitazione, ovvero la liberazione dai debiti non soddisfatti. È uno strumento di protezione del patrimonio molto potente, specie per chi, nonostante il trust, si trova in una condizione di insolvenza. Una corretta applicazione di queste norme richiede l’intervento di un professionista iscritto all’elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento, come l’Avv. Monardo.

Errori comuni e consigli pratici

L’esperienza maturata dal nostro studio legale nel difendere contribuenti che hanno istituito trust esteri evidenzia una serie di errori ricorrenti che espongono a contestazioni e sanzioni. Ecco i principali:

  1. Mantenere il controllo sui beni: la Cassazione ha ribadito che se il disponente continua a gestire i beni o a impartire istruzioni al trustee, il trust è considerato interposto . Occorre nominare un trustee indipendente e limitare ogni potere di intervento.
  2. Beneficiari non determinati: per godere dell’imposizione trasparente i beneficiari devono essere determinati e avere un diritto attuale alla distribuzione dei redditi . Non basta essere potenziali destinatari o appartenere a una categoria generica.
  3. Mancata formalizzazione: la mancanza di un atto scritto o la carenza di clausole essenziali (ad esempio, la durata, la causa, le regole di amministrazione) rende il trust vulnerabile alle contestazioni. Inoltre, l’atto va redatto da professionista qualificato e registrato nei Paesi in cui è richiesto.
  4. Omissione di dichiarazione: se il trust è residente o se è opaco ma distribuisce redditi a beneficiari residenti, occorre presentare la dichiarazione dei redditi in Italia e pagare le imposte dovute, per evitare l’accertamento d’ufficio e le relative sanzioni.
  5. Ignorare la notifica: molti contribuenti trascurano le notifiche, soprattutto quelle digitali, e si accorgono dell’atto quando i termini per impugnare sono scaduti. È importante controllare regolarmente la PEC o il portale dell’Agenzia delle Entrate.
  6. Fidarsi di modelli standard: copiare trust standardizzati da internet o usare modelli generici senza considerare le peculiarità della situazione familiare e fiscale può essere molto rischioso. È invece indispensabile un progetto personalizzato.
  7. Dimenticare l’IVAFE e l’IVIE: i beni detenuti all’estero dal trust (conti correnti, immobili, partecipazioni) sono soggetti a IVAFE (imposta sulle attività finanziarie estere) e IVIE (imposta sugli immobili situati all’estero) quando il trust è residente. Molti omissioni derivano da scarsa conoscenza di queste imposte.

Consigli pratici

  • Valutare la necessità del trust: non sempre è lo strumento migliore; esistono alternative come il fondo patrimoniale, il patto di famiglia o l’usufrutto.
  • Redigere un atto dettagliato: definire beneficiari, durata, modalità di gestione, poteri del trustee e cause di revoca.
  • Scegliere un trustee professionale: meglio un soggetto indipendente con competenze amministrative e fiscali, evitando parenti o amici.
  • Adeguare la documentazione fiscale: dichiarare correttamente i redditi e le attività estere; se il trust è opaco, tassare i redditi in capo al trust; se è trasparente, imputarli ai beneficiari.
  • Monitorare costantemente le norme: la disciplina dei trust e della fiscalità internazionale è in continua evoluzione; conviene affidarsi a professionisti aggiornati.
  • In caso di notifica, agire tempestivamente: rivolgersi a un avvocato specializzato, verificare i termini e valutare le possibilità di difesa o di adesione.

Tabelle riepilogative

Di seguito una serie di tabelle che sintetizzano le norme, i termini e gli strumenti difensivi più rilevanti per i trust familiari esteri e le notifiche dell’Agenzia delle Entrate.

Tabella 1 – Differenze tra trust trasparente e opaco

CaratteristicaTrust trasparenteTrust opaco
BeneficiariDeterminati o determinabili; hanno un diritto attuale a ricevere i redditi.Beneficiari non individuati o non dotati di diritto attuale; possono essere solo potenziali.
Tassazione dei redditiImputazione diretta ai beneficiari pro‑quota; i redditi concorrono al loro reddito complessivo .Tassazione in capo al trust; i redditi non sono imputati ai beneficiari fino alla distribuzione.
Residenza fiscaleDeterminata dalla residenza dei beneficiari e del trustee.Determinata dalla sede dell’amministrazione o dalla residenza del trustee; presunzione di residenza in Italia se il disponente o i beneficiari sono residenti .
Applicabilità della circolare 34/ERiconosce la trasparenza solo se il beneficiario ha un diritto attuale.Considera opaco il trust istituito in Paesi a fiscalità privilegiata e con beneficiari non determinati .
Rischi fiscaliIn caso di errata qualificazione, l’Agenzia può pretendere la tassazione integrale del reddito in capo al trust o ai beneficiari.In caso di distribuzione a beneficiari italiani, i redditi sono tassati come capitali.

Tabella 2 – Termini per impugnare gli atti dell’Agenzia delle Entrate

Tipo di attoTermine per ricorsoRiferimento normativo
Avviso di accertamento60 giorni dalla notificaArt. 15 D.Lgs. 546/1992, art. 60 DPR 600/1973
Cartella di pagamento60 giorni (salvo atti presupposti non impugnati)Art. 26 DPR 602/1973
Avviso di rettifica IVA60 giorniArtt. 60 e 61 DPR 600/1973
Avviso di liquidazione imposta di registro60 giorniArtt. 60 DPR 600/1973 e 21 Tariffa registri
Atto di contestazione sanzioni60 giorniArtt. 16 D.Lgs. 472/1997

Tabella 3 – Strumenti difensivi a confronto

StrumentoQuando si usaVantaggiSvantaggi
Ricorso alla Corte di Giustizia TributariaQuando si contestano la notifica o il merito dell’attoPossibilità di ottenere l’annullamento totale o parziale; sospensione dell’atto; pronuncia giudiziariaTempi di giudizio lunghi; costi legali; incertezza dell’esito
Accertamento con adesionePrima di proporre ricorso; entro 60 giorni dalla notificaRiduzione sanzioni; rateizzazione; riduzione del contenziosoOccorre pagamento delle somme concordate; perdita della possibilità di eccepire vizi formali
AcquiescenzaQuando la pretesa è fondata e si vuole chiudere in frettaRiduzione sanzioni; rateizzazione; assenza di contenziosoPerdita totale dell’azione giudiziaria; pagamento integrale del dovuto
AutotutelaIn presenza di errori evidenti o duplicazioniAnnullamento d’ufficio senza oneri; nessun contenziosoDiscrezionale; l’ufficio può rifiutare; non sospende automaticamente la riscossione
RateizzazioneDebiti definitivi iscritti a ruoloDilazione fino a 120 mesi; evita azioni esecutiveGli interessi continuano a maturare; decadenza in caso di mancato pagamento
Definizione agevolata e rottamazioniSe previste da norme specificheSconto su sanzioni e interessi; pagamento dilazionatoDisponibili solo in determinate finestre temporali; occorre aderire nei termini

Domande e Risposte (FAQ)

In questa sezione rispondiamo alle domande più frequenti poste dai nostri assistiti sul tema del trust familiare estero e delle notifiche dell’Agenzia delle Entrate. Le risposte sono di carattere generale e non sostituiscono la consulenza legale personalizzata.

  1. Cos’è un trust familiare estero?
    È un istituto giuridico con il quale una persona (disponente) trasferisce beni a un trustee che li gestisce nell’interesse di uno o più beneficiari, di solito membri della famiglia. Il trust crea un patrimonio separato. La Convenzione dell’Aja definisce il trust e l’Italia l’ha ratificata .
  2. Qual è la differenza tra trust trasparente e opaco?
    Nel trust trasparente i redditi sono imputati ai beneficiari se sono determinati o determinabili; nel trust opaco i redditi restano nel trust e sono tassati in capo ad esso . La circolare 34/E chiarisce che il beneficiario deve avere un diritto attuale per qualificare il trust come trasparente .
  3. Come vengono tassati i redditi di un trust estero?
    Se il trust è opaco e residente in un Paese a fiscalità privilegiata, i redditi distribuiti a beneficiari italiani sono tassati come redditi di capitale; se è trasparente, i redditi sono imputati ai beneficiari pro‑quota. Vi è una presunzione di residenza in Italia se il disponente o i beneficiari sono italiani .
  4. Quando l’Agenzia delle Entrate può disconoscere un trust?
    L’Agenzia può considerare il trust interposto quando il disponente mantiene il controllo dei beni o i beneficiari non hanno un diritto attuale. La Cassazione 9096/2025 ha annullato un trust in cui il disponente gestiva ancora i beni .
  5. Cosa fare se ricevo un avviso di accertamento?
    Entro 60 giorni occorre decidere se pagare, aderire all’accertamento o impugnare. È fondamentale analizzare la regolarità della notifica e la motivazione dell’atto .
  6. Quali sono i termini per impugnare una cartella di pagamento?
    Il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica . Se l’atto presupposto non è stato impugnato, il termine può essere diverso; conviene verificare con un professionista.
  7. Posso ricevere notifiche via PEC?
    Sì, l’art. 60‑ter consente di eleggere un domicilio digitale; l’Agenzia effettua le notifiche tramite PEC . Se la casella è piena, l’atto è depositato in un portale dedicato.
  8. Cosa succede se non leggo la PEC?
    La notifica si perfeziona comunque; è pertanto importante controllare regolarmente la casella e il portale. Si può chiedere la rimessione in termini se la mancata lettura non è imputabile al contribuente.
  9. È possibile sanare un trust irregolare?
    Dipende dal vizio. Se mancano requisiti essenziali, la sanatoria è difficile; si può valutare l’adozione di un nuovo trust o la riorganizzazione patrimoniale. Un professionista esperto può suggerire soluzioni, ad esempio la retrocessione dei beni e la costituzione di un nuovo veicolo con clausole idonee.
  10. Devo pagare l’IVIE e l’IVAFE per i beni in trust?
    Se il trust è fiscalmente residente in Italia, gli immobili situati all’estero sono soggetti a IVIE e le attività finanziarie estere a IVAFE. Il trustee deve presentare la dichiarazione e versare l’imposta; se il trust è trasparente, l’obbligo ricade sui beneficiari.
  11. Come funziona l’accertamento con adesione?
    È una procedura che consente di raggiungere un accordo con l’ufficio sulle maggiori imposte dovute. Si presenta un’istanza entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso; l’ufficio fissa un incontro e si concorda un importo con riduzione delle sanzioni.
  12. La rottamazione quinquies è ancora attiva?
    No, la rottamazione quinquies nazionale è terminata il 30 aprile 2026; è prevista solo per le entrate locali con scadenza 31 luglio 2026. È opportuno verificare eventuali nuove misure introdotte dal legislatore.
  13. Posso proporre un piano del consumatore per debiti fiscali legati al trust?
    Sì, se sei un consumatore o un professionista non fallibile; il piano permette di pagare parzialmente i debiti, sospendere le esecuzioni e ottenere l’esdebitazione al termine. È indispensabile l’assistenza di un gestore della crisi.
  14. Quali documenti devo conservare per dimostrare la validità del trust?
    Devi conservare l’atto istitutivo, il regolamento, i verbali del trustee, la corrispondenza con i beneficiari, le ricevute dei versamenti, i bilanci del trust e le dichiarazioni fiscali presentate all’estero e in Italia.
  15. Come posso ridurre il rischio di contestazioni?
    Pianifica con anticipo: coinvolgi professionisti esperti, redigi un atto chiaro, indica beneficiari determinati, dimostra la segregazione patrimoniale e rispetta gli obblighi di dichiarazione. In caso di dubbi, consulta l’Avv. Monardo.
  16. Posso essere perseguito penalmente se il trust è considerato fittizio?
    Potrebbe configurarsi il reato di dichiarazione fraudolenta o omessa dichiarazione se i redditi non sono stati dichiarati. Affidati a un avvocato penalista per valutare le vie di ravvedimento e definizione.
  17. È possibile trasferire la sede del trust in un Paese a fiscalità più favorevole?
    Sì, ma occorre rispettare le regole sulla residenza fiscale e dimostrare l’effettiva gestione all’estero. La semplice nomina di un trustee non residente non è sufficiente se il disponente mantiene i poteri di controllo.
  18. Cosa devo fare se ricevo una notifica dal Fisco estero (es. IRS, HMRC) per redditi di trust?
    Rivolgiti a professionisti che operano anche a livello internazionale. Il trust può generare obblighi in più giurisdizioni; una cattiva gestione può causare doppia imposizione. È fondamentale coordinare la risposta con l’amministrazione italiana e considerare eventuali convenzioni per evitare la doppia imposizione.
  19. Quanto tempo dura un contenzioso tributario?
    La durata varia a seconda della complessità del caso e del carico di lavoro delle Corti. In media il primo grado può durare da 1 a 3 anni; l’appello e la Cassazione possono allungare i tempi. L’uso di strumenti deflattivi può ridurre la durata.
  20. L’Agenzia delle Entrate può pignorare i beni in trust?
    Se il trust è considerato valido e i beni sono segregati, essi dovrebbero essere al riparo da azioni esecutive personali contro il disponente. Tuttavia, se il trust è dichiarato fittizio o interposto, i beni possono essere aggrediti dall’erario. In caso di contestazioni, la Corte può autorizzare il sequestro cautelare.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per illustrare concretamente come l’Agenzia delle Entrate può contestare un trust estero e quali sono le possibili strategie difensive, proponiamo due simulazioni basate su casi reali riadattati. I nomi e le cifre sono inventati ma riflettono situazioni tipiche.

Simulazione 1 – Trust opaco con beneficiari residenti

Situazione: Il sig. Marco, imprenditore italiano, ha costituito nel 2018 un trust alle Isole Cayman, trasferendovi un patrimonio di 5 milioni di euro. I beneficiari sono i suoi due figli, residenti in Italia, indicati come beneficiari potenziali senza diritto immediato. Nel 2025 il trust ha distribuito 200.000 € a ciascun figlio. L’Agenzia delle Entrate invia nel 2026 un avviso di accertamento contestando la mancata dichiarazione dei redditi di trust e applicando sanzioni.

Contestazione: L’Agenzia rileva che il trust è opaco; pertanto i redditi distribuiti ai beneficiari devono essere tassati in capo al trust (in quanto ente residente, data la presunzione di residenza) e successivamente, alla distribuzione, devono essere tassati come redditi di capitale in capo ai beneficiari . Poiché i figli non hanno dichiarato il reddito, l’Agenzia applica l’imposta sostitutiva (26%) e la sanzione per omessa dichiarazione (dal 120% al 240% dell’imposta).

Difesa: Il legale presenta ricorso eccependo l’irregolarità della notifica via PEC (casella saturata e accesso tardivo al portale), chiedendo la rimessione in termini. Nel merito, dimostra che i beneficiari hanno pagato l’imposta nello Stato estero e produce la documentazione bancari; invoca l’applicazione della convenzione contro la doppia imposizione. La corte riconosce la buona fede, riduce le sanzioni al minimo e concede la rateazione. In alternativa, il contribuente potrebbe chiedere l’adesione all’accertamento per evitare ulteriori sanzioni.

Simulazione 2 – Trust trasparente con beneficiari determinati

Situazione: La sig.ra Licia ha istituito nel 2017 un trust in Svizzera, nominando un trustee professionista. I beneficiari sono indicati nominativamente (i tre figli) e l’atto prevede la distribuzione annuale del reddito. Nel 2024 il trust ha prodotto 150.000 € di reddito e ha distribuito 50.000 € a ciascun figlio. La sig.ra Licia e i figli hanno indicato i redditi del trust nella dichiarazione dei redditi. Nel 2026 arriva una cartella di pagamento per presunte imposte evase.

Contestazione: L’Agenzia ritiene che il trust sia residente in Italia poiché il trustee è un parente stretto della disponente e abita a Milano. Viene emessa cartella di pagamento per il recupero dell’imposta, interessi e sanzioni.

Difesa: I difensori dimostrano che il trustee è un professionista indipendente iscritto all’albo svizzero e che l’amministrazione del trust avviene a Ginevra. La documentazione dimostra che il trustee partecipa a riunioni e investimenti in Svizzera; l’atto vieta alla disponente di ingerirsi nella gestione. La corte accerta l’effettiva residenza all’estero, annulla la cartella per difetto di presupposto. Nel frattempo, si richiede la sospensione cautelare dell’atto. La sig.ra Licia agisce tempestivamente impugnando la cartella entro 60 giorni .

Conclusione

La gestione di un trust familiare estero richiede competenze interdisciplinari e un costante aggiornamento normativo. La normativa italiana, influenzata dalla Convenzione dell’Aja, dal TUIR e dalle recenti riforme fiscali, attribuisce particolare attenzione alla sostanza degli schemi patrimoniali: la separazione patrimoniale deve essere reale e non apparente, i beneficiari devono essere determinati se si vuole ottenere l’imposizione trasparente e il trustee deve essere indipendente. Le notifiche dell’Agenzia delle Entrate e della Riscossione avvengono sempre più spesso per via digitale e richiedono la massima vigilanza per non incorrere in decadenze.

Per difendersi efficacemente è necessario:

  1. Verificare la regolarità della notifica e impugnare tempestivamente gli atti viziati;
  2. Dimostrare la genuinità del trust con documentazione completa e coerente;
  3. Utilizzare gli strumenti deflattivi (accertamento con adesione, acquiescenza, autotutela) quando conveniente;
  4. Valutare procedure alternative come le definizioni agevolate, la rateizzazione, la composizione negoziata e i piani di sovraindebitamento;
  5. Evitare errori comuni come il mantenimento del controllo o l’omessa dichiarazione;
  6. Agire con tempestività, affidandosi a professionisti esperti.

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