Introduzione
L’avviso di accertamento che segue a una dichiarazione di successione è uno degli atti più temuti dai contribuenti: in pochi giorni ci si trova costretti a contestare dati, valori e richieste di pagamento con termini molto stringenti.
Quando la successione è internazionale, ossia coinvolge beni situati all’estero o eredi residenti in paesi diversi, la complessità aumenta: entrano in gioco norme di diritto internazionale privato, possibili imposizioni fiscali in Stati differenti e la necessità di coordinare le tutele con le convenzioni contro la doppia imposizione. L’errore più comune è sottovalutare i termini e non impugnare correttamente l’atto, con il rischio di vedersi pignorare i beni o vedere iscritta un’ipoteca.
In questo articolo troverai una guida dettagliata e aggiornata al 26 giugno 2026 per difenderti efficacemente da un avviso di accertamento in materia di successione internazionale. Verranno analizzati la disciplina normativa (anche alla luce delle riforme del 2024–2025 e della giurisprudenza recente), la procedura che l’Agenzia delle Entrate deve seguire, i diritti del contribuente, le eccezioni e le strategie per annullare o ridurre l’imposta di successione. Il taglio è professionale e pratico, pensato per chi deve agire tempestivamente: imprenditori, professionisti, cittadini italiani residenti all’estero e chiunque si trovi coinvolto in una successione con beni oltre confine.
La squadra dello Studio legale Monardo
Lo Studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo vanta un’esperienza pluriennale nel diritto tributario e bancario e offre una consulenza multidisciplinare grazie alla collaborazione con commercialisti e tecnici del settore. L’avvocato è cassazionista, è Gestore della crisi da sovraindebitamento (legge n. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021.
Grazie alla conoscenza approfondita delle procedure tributarie e della normativa sovranazionale, lo Studio è in grado di assistere i contribuenti dalla fase di analisi dell’atto fino al giudizio innanzi alla Corte di giustizia tributaria e all’eventuale negoziazione con il fisco.
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- Richiedere la sospensione della riscossione e l’annullamento in autotutela degli importi indebiti;
- Negoziare piani di pagamento o definizioni agevolate, quando presenti e conviene aderire;
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale della successione internazionale
1.1. Il Testo unico sull’imposta di successione e donazione (TUS)
Il regime fiscale italiano in materia di successioni è disciplinato dal decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, denominato “Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni” (TUS), più volte modificato. Le norme di questo testo determinano il presupposto dell’imposta, i soggetti obbligati, l’oggetto imponibile e le modalità di dichiarazione e pagamento. Gli articoli rilevanti per le successioni internazionali sono i seguenti:
| Norma | Contenuto essenziale | Citazione |
|---|---|---|
| Articolo 2 TUS | Definisce la territorialità dell’imposta: se il defunto (de cujus) era residente in Italia, l’imposta di successione si applica ai beni ovunque situati (principio della worldwide taxation). Se invece il defunto non era residente, l’imposta colpisce solo i beni esistenti in Italia. La residenza si desume dall’art. 43 cod. civ. (domicilio e dimora) e, per i cittadini italiani cancellati dal registro dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, la presunzione può essere superata solo con prova contraria . | Citazione Fiscomania , Addiopignoramenti |
| Articolo 7 TUS | Stabilisce che la soggezione all’imposta nasce con la chiamata all’eredità (delazione); anche il semplice “chiamato” alla successione è tenuto a dichiarare e può essere responsabile del tributo fino all’eventuale rinuncia. La Cassazione ha ribadito che il presupposto è la delazione, non l’accettazione: il chiamato è considerato erede sinché non vi rinunci . | Cass. civ. 18252/2025: delazione come presupposto |
| Articolo 26 TUS | Riconosce un credito di imposta per le successioni internazionali: le imposte pagate all’estero sui beni inclusi nella successione possono essere detratte dall’imposta dovuta in Italia, nei limiti dell’imposta italiana relativa a quei beni. Questa norma è centrale per evitare la doppia imposizione e richiede di documentare l’imposta corrisposta all’estero . | Addiopignoramenti |
| Articolo 27 TUS (come modificato dal d.lgs. 139/2024) | Introduce l’autoliquidazione dell’imposta: gli eredi devono calcolare autonomamente l’imposta dovuta in base alla dichiarazione di successione e versarla mediante modello F24 entro i termini previsti. L’ufficio potrà controllare e, se trova incongruenze, emettere un avviso di liquidazione/accertamento entro due anni . | Circolare Agenzia Entrate 3/E/2025 |
| Articolo 28 TUS | Elenca i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione: i chiamati, gli eredi, i legatari e i rappresentanti legali. Viene specificata l’unicità della dichiarazione e sono previste eccezioni (es. se si rinuncia o se la successione è devoluta a favore dello Stato). Per i beneficiari con accettazione con beneficio d’inventario la presentazione avviene entro 12 mesi dal giorno in cui il possesso dei beni è stato acquistato . | Addiopignoramenti |
| Articolo 31 TUS | Fissa il termine di 12 mesi per la presentazione della dichiarazione di successione; in casi particolari (nomina di tutori, curatori o amministratori dell’eredità giacente) il termine decorre da quando l’interessato è messo in grado di presentare la dichiarazione . Il comma 4 consente integrazioni e rettifiche e stabilisce che la dichiarazione presentata all’ufficio sbagliato si considera regolarmente depositata quando arriva all’ufficio competente . | Testo unico |
| Articolo 32 TUS | Regola le dichiarazioni irregolari, incomplete o infedeli: l’ufficio invita a regolarizzare entro 60 giorni; trascorso il termine, se le irregolarità non sono sanate, la dichiarazione è considerata omessa. Le dichiarazioni infedeli sono quelle che non indicano tutti i beni o dichiarano passività inesistenti . | Testo unico |
| Articolo 33 TUS | Disciplinava la liquidazione dell’imposta da parte dell’ufficio; con la riforma del 2024 rimane applicabile per gli avvisi emessi a seguito di controlli: l’ufficio controlla la dichiarazione, esclude passività non provate e liquida l’imposta dovuta, comunicando al contribuente l’importo e un’eventuale sanzione ridotta del 1/3 se il pagamento avviene entro 60 giorni . | Testo unico |
| Articolo 34 TUS | Prevede la rettifica dell’imposta quando l’ufficio accerta elementi non dichiarati o valori diversi. L’avviso di rettifica deve indicare i beni non dichiarati, i criteri di valutazione, le passività disconosciute e le ragioni giuridiche; la mancanza di motivazione determina la nullità dell’atto . | Testo unico |
| Articolo 35 TUS | Stabilisce che, in caso di omissione della dichiarazione, l’ufficio procede d’ufficio all’accertamento, connotando e valutando i beni in base ai dati disponibili. L’avviso deve contenere l’indicazione degli eredi, dei beni, dei valori e dei criteri; la mancanza di motivazione rende nullo l’atto . | Testo unico |
| Articolo 36 TUS | Riguarda la solidarietà e i limiti di responsabilità degli eredi: gli eredi rispondono solidalmente dell’imposta e degli interessi, salvo che non abbiano rinunciato o abbiano accettato con beneficio d’inventario; in questo caso la loro responsabilità è limitata al valore dell’attivo ereditario . | Addiopignoramenti |
Questi articoli costituiscono la base per comprendere quando nasce l’imposta, chi deve presentare la dichiarazione e come viene calcolata. La riforma del 2024 (d.lgs. 139/2024) ha introdotto la logica della autoliquidazione spostando l’onere di calcolo dell’imposta dagli uffici ai contribuenti. La circolare 3/E del 16 aprile 2025 dell’Agenzia delle Entrate esplica i dettagli di questa riforma e precisa che l’ufficio può emettere un avviso complementare entro due anni se riscontra errori o omissioni .
1.2. Le regole internazionali: Regolamento (UE) n. 650/2012 e legge n. 218/1995
Per le successioni con elementi di internazionalità (beni situati in Stati diversi o eredi di nazionalità/residenza straniera) occorre coordinare la disciplina interna con le norme di diritto internazionale privato. Il Regolamento (UE) n. 650/2012, applicabile dal 17 agosto 2015, disciplina la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di successioni e introduce il certificato successorio europeo. È importante ricordare che il regolamento non si applica alle questioni fiscali: infatti, l’art. 1, par. 1, lett. f) esclude espressamente “le questioni fiscali, doganali e amministrative” . Pertanto l’imposta di successione resta disciplinata dalle leggi nazionali.
In assenza di un trattato bilaterale tra Italia e il paese di ubicazione dei beni, la legge italiana dispone la tassazione dei beni esteri se il de cuius era residente in Italia (principio di attrazione), mentre se il de cuius era residente all’estero si tassano solo i beni situati nel territorio italiano . La legge n. 218/1995, art. 46 e seguenti, regola i conflitti di legge: la successione è disciplinata dalla legge nazionale del defunto al momento della morte, con la possibilità di rinvio (la cosiddetta renvoi) che può rimettere all’applicazione della lex rei sitae per i beni immobili. La giurisprudenza recente ha specificato che, nelle successioni internazionali, se la legge straniera rinvia a quella italiana per i beni immobili situati in Italia, si applica il diritto italiano .
1.2.1. Sentenze su conflitti di legge e applicazione della lex rei sitae
La Cassazione n. 1632/2025 ha analizzato una successione transnazionale e ha affermato che, secondo la legge n. 218/1995, “la delazione e la vocazione ereditaria” sono disciplinate dalla legge nazionale del defunto; tuttavia, in presenza di beni immobili in Italia e di un rinvio dell’ordinamento straniero alla lex rei sitae, si applica la legge italiana. La Corte ha riconosciuto che la legge applicabile è quella in vigore al momento della controversia e non della accettazione . Tale orientamento è stato confermato dal Tribunale di Catanzaro n. 1356/2022 che, applicando il regolamento 650/2012, ha evidenziato che la legge sulla successione è quella dello Stato di ultima residenza abituale del defunto, ma per i beni immobili può valere il rinvio alla legge italiana; il tribunale ha anche sottolineato il carattere universale del regolamento, applicabile anche a successions con Paesi terzi .
1.3. Evoluzione normativa: autoliquidazione e riforme 2024–2025
La riforma del 2024 (d.lgs. 139/2024 e d.lgs. 87/2024, attuativi della legge 104/2024) ha radicalmente modificato la procedura dell’imposta di successione introducendo:
- Autoliquidazione: gli eredi calcolano e versano l’imposta entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione, utilizzando il modello F24. Non occorre più attendere l’avviso di liquidazione dell’ufficio. Questa innovazione mira a semplificare e accelerare la chiusura delle successioni .
- Controllo dell’ufficio: la struttura di competenza dell’Agenzia delle Entrate verifica la correttezza dell’autoliquidazione. Se emergono differenze (per valori non dichiarati, passività non ammesse, errato calcolo delle aliquote), emette un avviso di liquidazione o avviso di accertamento entro due anni dal deposito. L’avviso deve contenere i motivi e consente il pagamento con una sanzione ridotta (1/3) se versato entro 60 giorni .
- Imposta principale e imposta complementare: la circolare 3/E chiarisce che l’imposta principale è quella autoliquidata o liquidata dall’ufficio sulla base della dichiarazione; l’imposta complementare è quella derivante da rettifiche o accertamenti successivi .
Gli articoli 27–29 TUS sono stati riscritti per adeguarsi a questa procedura. La riforma non incide sulla prescrizione dell’azione di accertamento (che resta di dieci anni in caso di omissione) né sui principi di solidarietà fra eredi.
1.4. Giurisprudenza recente su avvisi di accertamento e tutela del contribuente
1.4.1. Presupposto dell’imposta e delazione (Cass. 18252/2025)
La Corte di cassazione, con la sentenza 18252/2025, ha stabilito che il presupposto dell’imposta non è l’accettazione dell’eredità ma la delazione (vocazione ereditaria). Secondo la Corte, ai sensi dell’art. 7, comma 4, TUS, i chiamati a succedere sono considerati eredi fino a quando non vi rinunciano; di conseguenza, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione e rispondono dell’imposta fino a eventuale rinuncia. Il fatto che un chiamato deceda prima di accettare non determina l’insorgenza di una nuova imposta: i successivi chiamati rispondono in luogo del deceduto . La pronuncia ricorda inoltre che la rinuncia ha effetto retroattivo e libera completamente il rinunciante dal debito .
1.4.2. Accettazione con beneficio d’inventario e blocco della riscossione (Cass. 33325/2025 e ord. 9916/2026)
Molti eredi accettano l’eredità con beneficio d’inventario per limitare la propria responsabilità ai beni ereditari. Su questo tema la giurisprudenza offre un orientamento favorevole al contribuente. La ordinanza 33325/2025 ha stabilito che l’accettazione con beneficio d’inventario non impedisce all’amministrazione di notificare l’avviso di accertamento, ma il tributo potrà essere effettivamente riscosso solo dopo l’esaurimento della procedura di liquidazione dell’eredità; in questa fase l’erede può opporsi all’esecuzione dimostrando che l’attivo ereditario non consente il pagamento .
La ordinanza 9916 del 17 aprile 2026 ha confermato tale orientamento: l’erede è obbligato a dichiarare e a collaborare alla determinazione dell’imposta, ma la riscossione non può essere avviata fino a quando non si conclude la liquidazione dei debiti ereditari. La Corte ha ammonito l’Agenzia della Riscossione ad attendere la chiusura della procedura prima di notificare cartelle esattoriali o avviare pignoramenti . Queste pronunce rafforzano la tutela del contribuente e devono essere richiamate nei ricorsi contro avvisi o cartelle emesse prematuramente.
1.4.3. Motivazione dell’avviso di rettifica (Cass. 9146/2026)
La ordinanza 9146/2026 ha affrontato la sufficienza della motivazione negli avvisi di rettifica dell’imposta di successione. La Cassazione ha affermato che la motivazione è valida quando l’ufficio indica i criteri di valutazione e fa riferimento a una perizia tecnica allegata; il giudice di merito deve valutare tutte le doglianze del contribuente e rispondere motivatamente. Se l’avviso non espone i criteri o non allega la perizia, l’atto è nullo . Questa pronuncia è fondamentale per impugnare avvisi generici o privi di perizia.
1.4.4. Esenzione per trasferimenti di aziende e partecipazioni (Cass. 6799/2026)
L’art. 3, comma 4-ter, TUS prevede l’esenzione dall’imposta per i trasferimenti di aziende e partecipazioni a favore dei discendenti se consente il mantenimento del controllo dell’impresa e se gli eredi si impegnano a proseguire l’attività per almeno cinque anni. La ordinanza 6799/2026 ha precisato che l’esenzione si applica solo quando il trasferimento conferisce a un erede il controllo societario. Nel caso esaminato, due eredi avevano ricevuto ciascuno il 50% delle quote di una società con clausola di unanimità; la Corte ha escluso l’esenzione poiché nessuno dei due deteneva la maggioranza; la clausola statutaria non può sostituire la prova del controllo . Questa sentenza consente di capire quando invocare l’agevolazione e quando contestare l’avviso che la nega.
1.4.5. Corte costituzionale n. 89/2026: incostituzionalità dell’art. 17 TUS
La Corte costituzionale, con sentenza n. 89/2026, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 17, comma 1, lettera c), TUS nella parte in cui utilizzava un tasso d’interesse troppo basso per la capitalizzazione delle rendite annue o vitalizie, determinando un imponibile eccessivo rispetto alla capacità contributiva. La Corte ha ritenuto che il calcolo basato su un tasso inferiore all’1% generasse una valutazione irragionevolmente alta e contrastasse con l’art. 53 Cost. . La pronuncia ha effetti retroattivi e impone all’Agenzia delle Entrate di ricalcolare gli avvisi emessi in base a tale criterio.
1.5. Sintesi: cosa ricordare
- World‑wide taxation per i residenti in Italia e territorialità per i non residenti (art. 2 TUS).
- Delazione e non accettazione come presupposto dell’imposta (Cass. 18252/2025).
- Autoliquidazione introdotta nel 2024 e controllo dell’ufficio entro due anni.
- Beneficio d’inventario: l’avviso può essere notificato, ma la riscossione è sospesa (Cass. 33325/2025 e 9916/2026).
- Motivazione: l’avviso deve indicare criteri di valutazione e allegare la perizia (Cass. 9146/2026).
- Esenzioni: per trasferimento di aziende o partecipazioni serve il controllo (Cass. 6799/2026).
- Corte costituzionale: annullato il criterio di capitalizzazione delle rendite con tasso irragionevole (sent. 89/2026).
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso di accertamento
Il contribuente destinatario di un avviso di accertamento in materia di imposta di successione deve agire rapidamente. Di seguito una guida in dieci passaggi per comprendere cosa succede dopo la notifica e quali sono i termini da rispettare.
2.1. Verifica della notifica e tempistiche
- Ricezione dell’avviso: l’avviso viene notificato tramite posta raccomandata o PEC al domicilio fiscale dell’erede. Occorre verificare la data di ricezione e la correttezza dell’indirizzo (anche estero). La notifica è valida anche se consegnata a un familiare convivente.
- Termine per il pagamento o per l’impugnazione: l’avviso di accertamento prevede la richiesta di pagamento entro 60 giorni dalla notifica. Entro lo stesso termine l’erede può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. In presenza di autoliquidazione (avviso di liquidazione complementare), il termine può essere di 60 giorni per pagare con sanzione ridotta .
- Sospensione feriale: dal 1° al 31 agosto i termini processuali sono sospesi. Se il termine scade durante la sospensione, è prorogato al 31 agosto.
- Prescrizione: l’azione per la riscossione dell’imposta prescrive in dieci anni se la dichiarazione è omessa. Se la dichiarazione è presentata, l’ufficio deve notificare l’avviso entro due anni dalla data di registrazione della dichiarazione (art. 27 e 33 TUS). La notifica tardiva comporta la decadenza.
- Verifica dell’atto: occorre controllare che l’avviso indichi il numero dell’atto, i riferimenti alla dichiarazione, i beni rettificati, i criteri di valutazione e la norma applicata. La motivazione deve essere chiara, altrimenti l’atto è nullo .
2.2. Analisi della dichiarazione e della base imponibile
- Controllare la dichiarazione: verificare che la dichiarazione di successione sia stata presentata nei termini, correttamente compilata e che contenga tutti i beni (immobili, mobili registrati, partecipazioni, quote societarie, conti correnti, beni all’estero). È essenziale controllare i valori dichiarati e le aliquote applicate. In caso di successione internazionale, bisogna includere i beni all’estero e indicare nel quadro RW eventuali attività finanziarie.
- Valutare le passività: i debiti del defunto e le spese funerarie sono deducibili; tuttavia l’Agenzia esclude passività non giustificate. Occorre raccogliere la documentazione (contratti di mutuo, fatture, dichiarazioni notarili). In presenza di debiti ipotecari o debiti esteri, la prova deve essere adeguata. Le passività afferenti immobili esteri sono deducibili solo se si prova l’effettivo pagamento.
- Verificare le esenzioni e le agevolazioni: la normativa prevede franchigie e aliquote ridotte (per coniuge e parenti in linea retta, l’imposta si applica per la parte che eccede 1 milione di euro; per fratelli e sorelle, la franchigia è di 100.000 euro con aliquota 6%; per altri parenti 6% senza franchigia; per soggetti diversi 8%). Vi sono esenzioni per trasferimento di aziende e partecipazioni a favore di discendenti a condizione che mantengano il controllo (art. 3, comma 4‑ter TUS) . Inoltre, si applica l’agevolazione prima casa per gli immobili destinati ad abitazione principale dell’erede (aliquota 4%).
2.3. Autoliquidazione e rateizzazione
- Calcolo dell’imposta e pagamento: con la riforma del 2024, gli eredi devono calcolare l’imposta basandosi sulla rivalutazione catastale degli immobili (moltiplicatore catastale x rendita catastale x 105–110%), sui valori di mercato di beni mobili, partecipazioni e titoli. Per i beni esteri, occorre conoscere la normativa valutaria del paese di ubicazione. Una volta calcolata l’imposta, si procede al versamento con modello F24; nella sezione “erario” si indicano i codici tributo (es. 649T per l’imposta principale) e si può rateizzare fino a 12 rate trimestrali se l’imposta supera 20.000 euro.
- Rateazione e tutela: la legge consente il pagamento rateale con interessi (tasso legale). È possibile chiedere la sospensione della riscossione in caso di impugnazione dell’avviso e in presenza di grave e irreparabile pregiudizio; occorre depositare l’istanza al giudice tributario o presentare un’istanza di autotutela all’Agenzia. Per chi accetta con beneficio d’inventario, la riscossione è sospesa fino alla chiusura della procedura .
Una volta compiuti questi passaggi, si potrà decidere se presentare ricorso contro l’avviso o aderire al pagamento, eventualmente correggendo la dichiarazione con una dichiarazione integrativa.
3. Difese e strategie legali per impugnare l’avviso di accertamento
Impugnare un avviso di accertamento richiede conoscenza delle norme e della giurisprudenza, oltre a una strategia mirata a far emergere i vizi dell’atto. In questa sezione analizziamo le difese più efficaci.
3.1. Vizi formali dell’avviso
3.1.1. Carenza di motivazione
La legge impone che l’avviso indichi:
- I beni non dichiarati o il cui valore è rettificato;
- I criteri di valutazione utilizzati (per esempio stime dell’Agenzia del Territorio o perizie tecniche);
- Le passività escluse e le ragioni dell’esclusione;
- Le norme applicate.
Secondo l’art. 34 TUS, la mancanza di motivazione rende nullo l’atto . L’ordinanza 9146/2026 ha chiarito che è sufficiente il richiamo ad una perizia tecnica allegata, ma tale perizia deve essere disponibile al contribuente e richiamata nell’avviso . Se l’avviso si limita ad affermare “valore maggiore” senza indicare il metodo di stima o non allega la perizia, occorre eccepire la nullità per violazione dell’art. 42 del d.p.r. 600/1973 (in tema di imposte dirette) applicato in via analogica.
3.1.2. Omessa sottoscrizione
L’avviso deve essere firmato dal dirigente competente; la mancata sottoscrizione può comportare l’annullamento. Tuttavia, la giurisprudenza ritiene sanabile l’omissione se l’atto riporta il nome del dirigente e se non vengono contestati la provenienza e la paternità.
3.1.3. Notifica irregolare
Se la notifica è avvenuta a persona diversa dall’erede o in luogo diverso dal domicilio fiscale, si può eccepire la nullità o l’inesistenza della notifica. Nel caso di eredi residenti all’estero, la notifica deve essere eseguita secondo le regole del Regolamento CE 1393/2007 oppure tramite raccomandata internazionale con ricevuta di ritorno. Un’irregolarità nella notifica comporta l’invalidità dell’atto.
3.2. Vizi sostanziali: contestare i valori e le qualificazioni
3.2.1. Valutazioni errate di beni immobili
L’Agenzia utilizza i valori catastali per gli immobili siti in Italia e, quando rettifica i valori, può avvalersi di studi di settore e banche dati (per esempio OMI). Per impugnare, occorre produrre perizie giurate che attestino il valore di mercato al momento dell’apertura della successione. Si può eccepire che la valutazione dell’ufficio non tenga conto di vincoli urbanistici, dello stato di conservazione dell’immobile o di situazioni di mercato particolari.
Per i beni esteri, la contestazione può basarsi sulla legge del luogo di ubicazione. Ad esempio, in alcuni paesi la valutazione si effettua sul valore fiscale locale e non sul valore di mercato. Se l’Agenzia non tiene conto di questa normativa e applica il valore di mercato, l’avviso è suscettibile di contestazione.
3.2.2. Valutazioni di partecipazioni e aziende
Le partecipazioni societarie sono valutate tenendo conto dell’ultimo bilancio approvato prima della morte e della prospettiva di redditività. In presenza di società a responsabilità limitata, l’ufficio potrebbe applicare il criterio del cosiddetto “patrimonio netto rettificato”. Per difendersi, si possono presentare perizie contabili e dimostrare la mancanza di avviamento o la presenza di passività latenti. La pronuncia Cass. 6799/2026 aiuta inoltre a contestare la negazione dell’agevolazione per il trasferimento di partecipazioni qualora il controllo sia effettivamente acquisito: se un unico erede acquisisce la maggioranza delle quote e la società è soggetta a clausole di unanimità, l’esenzione spetta; se la ripartizione è al 50 %, l’esenzione non si applica .
3.2.3. Beni finanziari e conti esteri
Le attività finanziarie all’estero (depositi bancari, titoli, polizze) devono essere dichiarate e sono soggette all’IVAFE (imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri) e all’IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero). La mancata indicazione nella successione o nel quadro RW comporta sanzioni. Tuttavia, le somme già tassate all’estero possono dare luogo a credito d’imposta (art. 26 TUS). Il contribuente può dimostrare l’avvenuto pagamento mediante certificati della banca o dell’autorità fiscale straniera; l’imposta italiana si riduce nei limiti dell’imposta estera corrisposta .
3.2.4. Debiti e passività
L’ufficio spesso contesta le passività dedotte in dichiarazione. È fondamentale provare l’esistenza e l’ammontare dei debiti alla data del decesso, allegando documentazione contrattuale e quietanze. In presenza di debiti ipotecari, occorre allegare la copia del mutuo e le attestazioni di debito della banca; per debiti fiscali occorre allegare le cartelle e i provvedimenti. Le spese funerarie sono deducibili fino a 1.549,37 euro (importo 2026). Le spese per manutenzione di immobili non sono deducibili.
3.2.5. Rinuncia all’eredità
La rinuncia, ai sensi degli artt. 519 e seguenti c.c., è retroattiva e fa venir meno la qualità di erede. Se si rinuncia prima della presentazione della dichiarazione, non sorge l’obbligo dell’imposta; se la rinuncia interviene dopo, si può chiedere l’annullamento dell’avviso provando l’effetto retroattivo. La Cassazione ha confermato che la rinuncia estingue l’imposta e che i chiamati subentrano nella posizione del rinunciante .
3.3. Difese procedurali
3.3.1. Autotutela e istanza di annullamento
In caso di errori evidenti (calcoli errati, mancata applicazione di franchigie, errata qualificazione di bene primario) si può presentare all’Agenzia delle Entrate un’istanza di annullamento in autotutela, chiedendo la correzione dell’avviso. L’amministrazione ha il potere-dovere di annullare o rettificare gli atti illegittimi anche oltre i termini di impugnazione.
3.3.2. Ricorso alla Corte di giustizia tributaria
Se l’istanza di autotutela non viene accolta o se il contribuente preferisce agire subito, può presentare ricorso entro 60 giorni. Il ricorso deve essere notificato alla Direzione Provinciale che ha emesso l’atto e depositato telematicamente tramite il portale “Giustizia tributaria”. Nel ricorso è opportuno formulare richieste precise: annullamento totale o parziale dell’avviso, dichiarazione di nullità per difetto di motivazione, riconoscimento di esenzioni o deduzioni, sospensione della riscossione. È possibile chiedere la sospensione dell’atto qualora il pagamento provochi danno grave e irreparabile.
3.3.3. Richiesta di sospensione e tutela cautelare
Nell’istanza cautelare occorre dimostrare sia il fumus boni iuris (probabilità di accoglimento del ricorso) sia il periculum in mora (danno grave dalla riscossione immediata). Per esempio, si può dimostrare che l’erede ha accettato con beneficio d’inventario e che l’esecuzione comprometterebbe la procedura . La Corte di giustizia può sospendere la riscossione totale o parziale, imponendo all’ufficio di non iscrivere ipoteca o pignorare beni fino alla decisione di merito.
3.4. Strategie di riduzione del debito e definizioni agevolate
3.4.1. Definizione agevolata e rottamazione
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate e rottamazioni delle cartelle esattoriali (dalla rottamazione bis fino alla “quater”). Queste misure consentono di estinguere i ruoli versando solo l’imposta e gli interessi legali, con stralcio di sanzioni e aggio. Attenzione: ad oggi (26 giugno 2026) le rottamazioni precedenti sono concluse; la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una nuova rottamazione quinquies rivolta ai ruoli affidati tra il 2000 e il 2023, ma non si applica agli avvisi di accertamento e, poiché le adesioni dovevano essere presentate entro il 30 aprile 2026, non è più possibile presentare domanda . Per questo motivo nel presente articolo non ci soffermiamo su tale misura.
Se possiedi cartelle esattoriali derivanti da imposte di successione o da altri tributi, è possibile verificare l’esistenza di eventuali definizioni agevolate vigenti (ad esempio lo stralcio delle mini cartelle fino a 1.000 euro previsto dal d.l. 119/2018). Lo Studio Monardo può assisterti nella valutazione della convenienza e nella presentazione di istanze di rottamazione se dovessero essere riaperte in futuro.
3.4.2. Transazioni fiscali e rateazioni straordinarie
In assenza di rottamazioni, il contribuente può concordare con l’Agenzia della Riscossione un piano di rateizzazione fino a 72 rate mensili (o fino a 120 per comprovate difficoltà finanziarie). Per importi elevati, è possibile attivare la transazione fiscale prevista nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182‑ter L.F.) o della procedura di sovraindebitamento. La transazione consente di proporre all’Erario un pagamento parziale del debito e comporta la sospensione delle procedure esecutive durante la trattativa.
3.4.3. Sovraindebitamento e piani del consumatore
La legge n. 3/2012 (come modificata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, d.lgs. 14/2019) consente ai debitori “sovraindebitati” che non possono accedere al fallimento (persone fisiche, professionisti, start‑up) di presentare un piano del consumatore o un accordo di composizione della crisi. Tali strumenti consentono di ristrutturare anche i debiti fiscali, prevedendo il pagamento parziale o differito dell’imposta di successione. L’Avv. Monardo, quale Gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può assistere nel predisporre le domande, nel redigere il piano e nel dialogo con i creditori. L’approvazione del piano comporta la sospensione delle azioni esecutive e, una volta adempiuto, l’esdebitazione: il debitore è liberato dai debiti residui.
3.4.4. Concordato preventivo biennale e ravvedimento operoso
Il concordato preventivo biennale introdotto dal d.lgs. 13/2024 permette ai contribuenti con partita IVA di concordare con l’Agenzia delle Entrate il reddito imponibile per gli anni successivi ottenendo certezza fiscale e riduzione delle sanzioni in caso di adesione. Anche se non specifico dell’imposta di successione, può essere utile per chi svolge attività d’impresa e desidera pianificare la propria posizione fiscale complessiva.
Il ravvedimento operoso (art. 13 d.lgs. 472/1997) consente di regolarizzare versamenti omessi o insufficienti pagando sanzioni ridotte. Se si scoprono errori nella dichiarazione di successione prima che l’ufficio emetta l’avviso, è possibile presentare una dichiarazione integrativa e versare la maggiore imposta con sanzione ridotta al 3,75% (1/8 del minimo) entro un anno dall’omissione.
3.5. Beneficio d’inventario e tutela penale
Accettare con beneficio d’inventario (artt. 484‑506 c.c.) protegge il patrimonio personale dell’erede: egli risponde dei debiti ereditari solo nei limiti dell’attivo e può contestare la riscossione prematura. Tuttavia, l’omessa o infedele dichiarazione di successione può integrare l’omissione di versamento (art. 10 bis d.lgs. 74/2000) e l’infedele dichiarazione (art. 4 d.lgs. 74/2000) se l’imposta evasa supera le soglie di punibilità. Le sanzioni penali includono la reclusione fino a tre anni. L’Avv. Monardo assiste anche nei procedimenti penali, coordinando la difesa tributaria con quella penale.
4. Strumenti alternativi: agevolazioni, crediti di imposta e pianificazione successoria
4.1. Agevolazioni per trasferimenti di aziende e quote societarie
Come visto, l’art. 3, comma 4‑ter TUS prevede l’esenzione dall’imposta per i trasferimenti di aziende o rami d’azienda e per le partecipazioni in società di persone e di capitali se:
- l’erede beneficiario è un discendente (figli, nipoti) o il coniuge;
- il trasferimento consente di acquisire il controllo dell’impresa (maggioranza dei diritti di voto);
- l’erede si impegna a proseguire l’attività per almeno cinque anni dalla data del trasferimento.
La giurisprudenza ha precisato che la clausola di unanimità nei patti sociali non sostituisce il requisito del controllo: se due eredi ricevono ciascuno il 50 % della società con clausola di unanimità, nessuno ottiene il controllo e l’esenzione non spetta . È importante che, in sede di pianificazione successoria, si strutturi il trasferimento in modo da soddisfare questo requisito (ad esempio, conferendo le quote a un solo discendente o prevedendo un patto di famiglia).
4.2. Agevolazione “prima casa” in successione e in donazione
Per gli immobili destinati a prima abitazione dell’erede, l’aliquota dell’imposta ipotecaria e catastale è ridotta al 2% (in luogo del 4%) e l’imposta di registro si applica in misura fissa. Per beneficiare dell’agevolazione, l’erede deve:
- essere residente nel comune in cui si trova l’immobile o trasferirvi la residenza entro 18 mesi;
- non possedere altre abitazioni acquistate con agevolazione prima casa;
- dichiarare nell’atto di successione di voler usufruire dell’agevolazione.
4.3. Credito d’imposta per tasse pagate all’estero
L’art. 26 TUS consente di detrarre dall’imposta di successione italiana le imposte pagate all’estero su beni compresi nella massa ereditaria. Ad esempio, se un immobile in Francia è soggetto all’“impôt sur la fortune immobilière” o ai diritti di successione francesi, l’imposta pagata potrà essere detrata dall’imposta italiana fino a concorrenza dell’imposta dovuta in Italia per lo stesso bene. Questo richiede di allegare prove del pagamento (certificazioni delle autorità fiscali straniere) .
4.4. Pianificazione successoria internazionale
Per evitare controversie future e ridurre il carico fiscale, è possibile pianificare la successione mediante:
- Testamento con scelta della legge applicabile: il Regolamento 650/2012 consente al testatore di scegliere la legge di uno Stato di cui ha la cittadinanza al momento del testamento o della morte; questo può evitare la frammentazione fra leggi nazionali diverse.
- Patti di famiglia e holding di famiglia: consentono di trasferire aziende e partecipazioni mantenendo il controllo e beneficiando delle esenzioni fiscali.
- Donazioni: le donazioni in vita sono sottoposte a imposta ma consentono di diluire nel tempo il carico tributario e di usufruire di franchigie per ciascuna donazione. Attenzione però alle imposte di registro e alle plusvalenze.
- Trust e strumenti similari: in alcuni paesi (es. Regno Unito, USA) i trust sono utilizzati per gestire patrimoni transnazionali. In Italia l’uso del trust è riconosciuto (legge 16 ottobre 1989 n. 364, ratifica Convenzione dell’Aja); la Corte di cassazione ha statuito che la costituzione di un trust autodichiarato è soggetta all’imposta di donazione solo al trasferimento finale ai beneficiari.
5. Errori comuni e consigli pratici
- Non presentare la dichiarazione di successione entro 12 mesi: l’omissione espone a sanzioni e consente all’ufficio di emettere avvisi d’ufficio. Verificare sempre la decorrenza del termine (per accettazioni con beneficio d’inventario il termine decorre dal possesso dei beni ).
- Omettere beni esteri: molti contribuenti credono che i beni all’estero non siano soggetti a tassazione in Italia. Se il de cuius era residente in Italia, tutti i beni devono essere dichiarati . L’omissione può comportare un avviso di accertamento e l’applicazione di sanzioni.
- Sottovalutare i beni: dichiarare valori inferiori ai valori di mercato espone al rischio di rettifica. È consigliabile affidarsi a periti per la valutazione di immobili e partecipazioni.
- Non documentare le passività: l’Agenzia disconosce i debiti non provati. Occorre conservare documenti bancari, attestazioni e contratti. Per debiti all’estero, occorre traduzione giurata.
- Confondere avviso di liquidazione e avviso di accertamento: l’avviso di liquidazione complementare deriva da controlli formali; l’avviso di accertamento deriva da veri e propri accertamenti di beni non dichiarati o valori diversi. Le difese possono essere differenti. Lo Studio Monardo analizza l’atto e individua i vizi specifici.
- Ignorare le procedure internazionali di notifica: per gli eredi all’estero la notifica deve seguire il Regolamento CE 1393/2007; la notifica diretta senza traduzione può essere nulla.
- Non utilizzare il beneficio d’inventario: in caso di eredità gravata da debiti, è opportuno valutare l’accettazione con beneficio d’inventario per limitare la responsabilità e sospendere la riscossione .
- Non chiedere la sospensione: molti contribuenti pagano immediatamente per timore di sanzioni. In presenza di vizi è possibile chiedere la sospensione della riscossione e impugnare l’avviso.
- Cedere beni prima della definizione dell’imposta: la vendita di beni ereditari prima del pagamento dell’imposta può dare luogo a responsabilità verso i co-eredi e l’erario.
- Agire senza consulenza professionale: le successioni internazionali richiedono competenze trasversali (diritto tributario, diritto civile, diritto internazionale privato). Un professionista esperto può evitare errori costosi.
6. Tabelle riepilogative
Per facilitare la consultazione, di seguito sono riportate alcune tabelle sintetiche. Ricorda che si tratta di schemi di sintesi: per un’analisi completa è necessario consultare le norme e le circolari.
6.1. Termini principali e obblighi
| Fase | Descrizione | Termini |
|---|---|---|
| Presentazione della dichiarazione di successione | I chiamati, gli eredi e i legatari devono presentare la dichiarazione presso l’ufficio competente o tramite il servizio telematico. La dichiarazione comprende tutti i beni del defunto e le relative passività | Entro 12 mesi dall’apertura della successione (dalla morte del de cujus). Per l’accettazione con beneficio d’inventario, il termine decorre dal possesso dei beni |
| Autoliquidazione dell’imposta | Gli eredi calcolano l’imposta in base al TUS e versano mediante F24; possono rateizzare | Entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione |
| Avviso di liquidazione/accertamento | L’Agenzia delle Entrate controlla la dichiarazione e, se necessario, emette un avviso | Entro 2 anni dal deposito della dichiarazione |
| Pagamento dell’avviso | Il contribuente paga l’imposta e la sanzione ridotta | Entro 60 giorni dalla notifica |
| Ricorso alla Corte di giustizia tributaria | Il contribuente impugna l’avviso per vizi formali e sostanziali | Entro 60 giorni dalla notifica; sospensione feriale dal 1° al 31 agosto |
| Prescrizione | L’imposta si prescrive se non viene notificato un avviso | 10 anni in caso di omissione della dichiarazione; 2 anni per le dichiarazioni presentate |
6.2. Aliquote e franchigie (2026)
| Beneficiari | Franchigia | Aliquote |
|---|---|---|
| Coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori, nipoti in linea diretta) | 1.000.000 € per ciascun beneficiario | 4% sulla parte eccedente |
| Fratelli e sorelle | 100.000 € per ciascun beneficiario | 6% sulla parte eccedente |
| Parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e in linea collaterale fino al terzo grado | Nessuna franchigia | 6% |
| Altri soggetti | Nessuna franchigia | 8% |
| Trasferimenti a favore di portatori di handicap grave (art. 2, comma 48, L. 426/1986) | 1.500.000 € | Aliquote ordinarie sulla parte eccedente |
6.3. Strumenti di difesa e soluzioni alternative
| Strumento | Descrizione |
|---|---|
| Ricorso tributario | Impugnazione dell’avviso di accertamento/lavorazione dinanzi alla Corte di giustizia tributaria; possibile sospensione |
| Autotutela | Istanza all’Agenzia per annullare l’atto per errori evidenti; non sospende i termini di impugnazione |
| Transazione fiscale | Accordo con l’Agenzia nell’ambito di procedure concorsuali (accordo di ristrutturazione, piano del consumatore) per pagare in misura ridotta |
| Beneficio d’inventario | Limita la responsabilità patrimoniale dell’erede e impedisce la riscossione anticipata |
| Rottamazioni/definizioni agevolate | In presenza di rottamazioni attive, consentono di stralciare sanzioni e interessi; attualmente rottamazione quinquies non più aderibile (scadenza 30 aprile 2026) |
| Credito per imposte estere | Detrazione delle imposte pagate all’estero sui beni ereditati, nei limiti dell’imposta italiana |
| Agevolazioni prima casa | Aliquota ridotta per immobili destinati a abitazione principale |
| Esenzione trasferimento aziende/partecipazioni | Esenzione se il trasferimento consente di mantenere il controllo; esclusa se i discendenti hanno solo quote paritarie |
7. Domande frequenti (FAQ)
Per aiutare i lettori a comprendere gli aspetti più pratici, ecco una serie di domande con risposte concise. L’ordine è pensato secondo le situazioni più comuni affrontate nello studio legale.
7.1. Cos’è l’avviso di accertamento sulla successione?
L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate contesta l’irregolarità, l’omessa presentazione o l’infedeltà della dichiarazione di successione. Indica i beni non dichiarati o i valori rettificati, l’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi. Deve essere motivato e notificato entro due anni dalla dichiarazione o entro dieci anni se la dichiarazione è omessa .
7.2. Qual è la differenza tra avviso di liquidazione e avviso di accertamento?
L’avviso di liquidazione è emesso quando l’ufficio riscontra errori formali nella dichiarazione e ricalcola l’imposta sulla base dei dati già dichiarati; l’avviso di accertamento interviene invece quando l’ufficio accerta beni o valori non dichiarati o passività inesistenti. Nel secondo caso, l’atto ha natura accertativa e può essere impugnato per contestare la motivazione .
7.3. Che succede se il defunto era residente all’estero ma possedeva beni in Italia?
Se il de cujus era residente all’estero, l’imposta italiana si applica solo ai beni situati in Italia . Tuttavia, per gli immobili in Italia può essere previsto un credito d’imposta per l’imposta pagata all’estero. La legge applicabile alla successione è quella del paese di ultima residenza abituale o quella scelta nel testamento (Regolamento 650/2012).
7.4. È obbligatorio dichiarare i beni esteri?
Sì, se il defunto era residente in Italia i beni esteri devono essere indicati nella dichiarazione e nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. I beni esteri sono soggetti all’imposta di successione italiana, ma l’imposta pagata all’estero è detraibile .
7.5. Quali sono le sanzioni per dichiarazione omessa o infedele?
Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, oltre agli interessi; per la dichiarazione infedele la sanzione va dal 100% al 200% dell’imposta evasa. In caso di autoliquidazione, se il pagamento avviene entro il termine l’Agenzia applica la riduzione di 1/3 . Se l’imposta evasa supera 250.000 euro, l’omissione può integrare il reato di omessa dichiarazione o di dichiarazione infedele (artt. 4 e 5 d.lgs. 74/2000).
7.6. È possibile rinunciare all’eredità dopo aver presentato la dichiarazione?
Sì, la rinuncia all’eredità è sempre possibile finché non siano trascorsi dieci anni dall’apertura della successione. La rinuncia ha effetto retroattivo: l’erede si considera mai divenuto tale e non è tenuto a pagare l’imposta . Tuttavia, se l’imposta è stata pagata è necessario chiedere il rimborso.
7.7. Se gli eredi sono più di uno, chi paga l’imposta?
Gli eredi sono solidalmente responsabili dell’imposta (art. 36 TUS); quindi, l’Agenzia può chiedere l’intera somma a uno solo di essi. L’erede potrà poi rivalersi sugli altri in proporzione alle quote. L’accettazione con beneficio d’inventario limita la responsabilità al valore dell’attivo .
7.8. Cosa succede se l’Agenzia notifica l’avviso dopo più di due anni dalla dichiarazione?
Se la dichiarazione è stata presentata e l’ufficio notifica l’avviso oltre due anni dalla registrazione, l’atto è decaduto e può essere annullato. La decadenza non si applica in caso di dichiarazione omessa, per cui il termine di notifica è di dieci anni.
7.9. Come si calcola l’imposta per i beni immobili?
Si parte dalla rendita catastale rivalutata: per i fabbricati abitativi si applica il coefficiente 1,05 alla rendita e si moltiplica per 110; per i terreni edificabili si utilizza il valore di mercato. La base imponibile è ridotta dal 50% se l’immobile è cointestato con il coniuge superstite. L’aliquota dipende dal grado di parentela.
7.10. Si può rateizzare il pagamento dell’imposta?
Sì. Con l’autoliquidazione è prevista la rateizzazione fino a 12 rate trimestrali se l’imposta supera 20.000 euro. Per gli avvisi di accertamento la rateizzazione spetta su richiesta e può arrivare a 72 rate mensili. Ulteriori proroghe sono concesse in presenza di grave difficoltà economica.
7.11. Come impugnare un avviso notificato all’estero?
Gli eredi residenti all’estero devono ricevere la notifica secondo il Regolamento CE 1393/2007 (notifica degli atti all’estero) o tramite posta raccomandata internazionale. Se l’atto non è tradotto nella lingua dell’erede, può essere nullo. Il ricorso deve essere presentato presso la Corte di giustizia tributaria italiana e può essere depositato telematicamente.
7.12. Cos’è il certificato successorio europeo?
È un documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro ai sensi del Regolamento 650/2012 che certifica lo status di erede, legatario o amministratore dell’eredità. È utile per esercitare diritti in un altro Stato membro, ma non ha effetti fiscali e non sostituisce la dichiarazione di successione.
7.13. Posso modificare la dichiarazione di successione?
Sì, entro 12 mesi è possibile presentare una dichiarazione integrativa o sostitutiva per correggere errori o includere beni omessi. La modifica riapre i termini di controllo per l’ufficio, che può emettere avviso entro due anni dalla nuova dichiarazione.
7.14. Quando conviene accettare con beneficio d’inventario?
Conviene quando l’eredità è gravata da debiti incerti o quando non si conosce l’entità dell’attivo. Così l’erede evita di rispondere con i propri beni e la riscossione dell’imposta è sospesa finché non si conclude la liquidazione . Tuttavia la procedura è più complessa e prevede l’inventario notarile.
7.15. Qual è l’effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 89/2026?
La sentenza ha dichiarato illegittima la formula di capitalizzazione delle rendite utilizzata dall’art. 17 TUS per valutare le rendite vitalizie: l’applicazione di un tasso d’interesse troppo basso produceva un’imposta eccessiva e violava il principio di capacità contributiva . Di conseguenza, gli avvisi emessi con quel criterio devono essere ricalcolati; i contribuenti possono chiedere la rettifica o l’annullamento.
7.16. È possibile trasferire beni all’estero per evitare l’imposta?
Trasferire beni all’estero poco prima della morte per eludere l’imposta è rischioso: l’Amministrazione finanziaria può contestare l’operazione come simulazione o interposizione fittizia. Inoltre, se il defunto era residente in Italia, la tassazione avviene comunque sui beni esteri .
7.17. Cosa succede se i valori dichiarati sono inferiori rispetto alla perizia dell’Agenzia?
L’Agenzia può rettificare i valori e richiedere la differenza di imposta. Per difendersi, è possibile produrre perizie di parte e dimostrare che l’Agenzia ha utilizzato dati o metodologie errate (ad esempio non ha considerato lo stato del bene). Nel processo, il giudice può disporre una consulenza tecnica d’ufficio.
7.18. In caso di donazione avvenuta poco prima della morte, l’Agenzia può richiedere l’imposta di successione?
Le donazioni sono tassate separatamente; tuttavia, se la donazione è avvenuta entro 6 mesi dalla morte e riguarda quote o aziende, l’Agenzia può presumere la simulazione e riqualificarla come anticipo di successione. È opportuno pianificare le donazioni con anticipo e con adeguata motivazione.
7.19. Quali sono le spese deducibili?
Oltre ai debiti del defunto, sono deducibili le spese funerarie fino a 1.549,37 euro, le spese mediche per cure sostenute negli ultimi sei mesi, i debiti per mutui ipotecari, i debiti verso l’Erario già accertati. Non sono deducibili le spese ordinarie di gestione della casa o di manutenzione di beni.
7.20. Cosa accade se l’Agenzia disconosce il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero?
Occorre dimostrare l’avvenuto pagamento con documentazione ufficiale. Se l’Agenzia nega il credito, è possibile impugnare l’avviso, producendo certificati dell’autorità estera e, se necessario, testimonianza di esperti di diritto straniero. Talvolta le convenzioni contro la doppia imposizione prevedono meccanismi specifici: bisogna citare la convenzione nell’impugnazione.
8. Simulazioni pratiche
Per comprendere meglio come si calcola l’imposta e come si applicano le difese, proponiamo due simulazioni con numeri ipotetici. Le cifre sono orientative e non sostituiscono una consulenza personalizzata.
8.1. Successione internazionale con beni in Italia e in Francia
Scenario: Il signor Luigi, residente in Italia, muore lasciando due figli (A e B) e beni per un valore complessivo di 1.500.000 euro così suddiviso: un appartamento a Roma del valore catastale rivalutato di 600.000 €, un conto corrente in Francia di 200.000 €, un’immobile in Francia valutato 300.000 €, titoli italiani per 200.000 € e una partecipazione in una società italiana (valutata 200.000 €). Debiti: mutuo residuo sull’appartamento (100.000 €). Spese funerarie: 4.000 €.
- Calcolo della base imponibile: beni in Italia e all’estero vanno tutti dichiarati, poiché il de cujus era residente in Italia. La base imponibile si ottiene sommando i valori:
- Immobile Roma: 600.000 €
- Conto corrente francese: 200.000 €
- Immobile francese: 300.000 €
- Titoli italiani: 200.000 €
- Partecipazione: 200.000 € Totale: 1.500.000 €.
- Detrazione delle passività:
- Mutuo residuo: 100.000 € (deducibile se documentato).
- Spese funerarie: deducibili fino a 1.549,37 €, quindi 1.549,37 €. Passività totali: 101.549,37 €.
- Quota imponibile: 1.500.000 € – 101.549,37 € = 1.398.450,63 €.
- Quota spettante a ciascun figlio: 699.225,31 €.
- Applicazione delle franchigie: i figli in linea retta hanno franchigia di 1.000.000 € ciascuno. Poiché la quota è inferiore a 1.000.000 €, non è dovuta imposta di successione. Tuttavia, occorre pagare l’imposta ipotecaria e catastale (2%) sull’immobile italiano e l’IVIE sull’immobile in Francia. In sede di dichiarazione occorrerà specificare l’imposta pagata in Francia e detrarla dall’imposta italiana (art. 26 TUS).
Possibili difese: se l’Agenzia contesta il valore dell’immobile in Francia stimandolo 400.000 €, l’erede potrà produrre una perizia francese e dimostrare che la stima non tiene conto dello stato di manutenzione. Se contesta la deduzione del mutuo, occorrerà esibire il contratto e l’estratto della banca. In caso di ritardo nella presentazione, si potrà ricorrere al ravvedimento operoso pagando sanzioni ridotte.
8.2. Trasferimento di partecipazioni e controllo societario
Scenario: La signora Maria, imprenditrice, muore lasciando una quota del 90% della società Alfa S.r.l. ai due figli (45% ciascuno) e il restante 10% al marito. La società prevede nello statuto la clausola di unanimità per deliberare variazioni dell’oggetto sociale, ma le decisioni ordinarie sono a maggioranza semplice. Gli eredi hanno presentato dichiarazione di successione applicando l’esenzione dell’art. 3, comma 4‑ter, TUS. L’Agenzia contesta l’esenzione perché nessuno degli eredi ha la maggioranza assoluta e chiede l’imposta sul valore della partecipazione.
Discussione:
- Requisito del controllo: la Cassazione, con la ordinanza 6799/2026, ha chiarito che l’esenzione per trasferimento di partecipazioni si applica solo quando il beneficiario ottiene il controllo della società (maggioranza dei diritti di voto). La clausola di unanimità non è sufficiente .
- Applicazione al caso: con il 45% ciascuno, nessuno dei figli ha la maggioranza; la quota del 10% del marito (che non è discendente) non può essere sommata. L’ufficio ha quindi ragione nel negare l’esenzione.
- Strategie: per beneficiare dell’esenzione, la signora Maria avrebbe potuto trasferire l’intera partecipazione a un solo figlio o a un trust familiare con successiva assegnazione. In mancanza, gli eredi possono impugnare l’avviso solo se possono dimostrare che le quote conferiscono comunque il controllo (ad esempio se l’altro socio è d’accordo a votare con uno solo). In mancanza di tale prova, l’esenzione non spetta.
9. Conclusione
Le successioni internazionali presentano una complessità elevata: alla normativa italiana si affiancano convenzioni bilaterali e il diritto internazionale privato, mentre la riforma del 2024 ha introdotto la procedura di autoliquidazione che sposta sugli eredi l’onere di calcolare l’imposta. In questo contesto, l’avviso di accertamento può colpire duramente chi non ha effettuato valutazioni corrette o non si è mosso in tempo. Agire tempestivamente e con competenza è l’unico modo per difendersi efficacemente.
Riassumiamo i punti principali:
- L’imposta di successione grava sui beni in Italia e all’estero se il defunto era residente in Italia; per i non residenti si tassano solo i beni in Italia .
- Il presupposto dell’imposta è la delazione e non l’accettazione; la rinuncia estingue retroattivamente la responsabilità .
- Con l’autoliquidazione, gli eredi devono calcolare l’imposta e versarla entro 90 giorni; l’ufficio può controllare e rettificare entro due anni .
- L’avviso deve essere motivato e allegare le perizie; se manca la motivazione, l’atto è nullo .
- L’accettazione con beneficio d’inventario sospende la riscossione fino alla chiusura della procedura .
- Sono previste agevolazioni (prima casa, trasferimento di aziende, crediti per imposte estere, esenzione per partecipazioni con controllo effettivo ) ma devono essere applicate correttamente.
- Le rottamazioni concluse non sono più disponibili; eventuali definizioni future devono essere valutate con attenzione.
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