Accertamento fiscale per professionisti e partite IVA: cosa sapere e come difendersi

Introduzione

Gli accertamenti fiscali rivolti a professionisti e titolari di partita IVA rappresentano uno dei momenti più delicati nel rapporto con l’Amministrazione finanziaria. L’accertamento costituisce il principale strumento attraverso cui l’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e gli altri organi accertatori verificano il corretto adempimento degli obblighi tributari e recuperano le somme ritenute evase o non dichiarate. Per un imprenditore, un libero professionista o anche un semplice lavoratore autonomo, ricevere un avviso di accertamento o un processo verbale di constatazione non è solo un atto burocratico: significa confrontarsi con una richiesta di pagamento potenzialmente elevata, con sanzioni e interessi, oltre ad un possibile contenzioso e al rischio di subire misure cautelari come fermi, ipoteche o pignoramenti.

Il tema è importante perché l’inasprimento dei controlli fiscali e la crescente digitalizzazione dei dati rendono gli accertamenti sempre più frequenti e sofisticati: movimenti bancari, incroci di fatture elettroniche, controlli incrociati con INPS e altri enti consentono all’Agenzia delle Entrate di ricostruire i redditi anche in modo induttivo. Un errore di interpretazione, una dimenticanza o la sottovalutazione dell’atto possono esporre il contribuente a sanzioni pesantissime. Al contrario, conoscere i propri diritti, i limiti posti dalla legge all’azione accertatrice e gli strumenti difensivi consente di ridurre o annullare il debito, fermare le misure cautelari e trovare soluzioni sostenibili.

In questo articolo – aggiornato a dicembre 2025 – saranno illustrate le norme di riferimento e i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità e costituzionale, con un taglio pratico e orientato al punto di vista del debitore. Esamineremo le principali procedure di accertamento (analitiche, induttive e bancarie), i poteri di accesso della Guardia di Finanza, i termini per difendersi, l’istituto dell’accertamento con adesione, il principio del contraddittorio preventivo, le rottamazioni e le definizioni agevolate. Nel corso dell’articolo troverai anche simulazioni pratiche, FAQ con le domande più frequenti e tabelle riepilogative di norme, termini e sanzioni.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

Questo approfondimento è curato dal Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi su tutto il territorio nazionale. L’Avv. Monardo è esperto in diritto bancario e tributario, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie alla collaborazione con fiscalisti, revisori legali e consulenti del lavoro, lo studio è in grado di assistere sia le persone fisiche sia le imprese in tutte le fasi dell’accertamento, dalla verifica preliminare alle difese nel merito. Le competenze maturate nel contenzioso tributario e civile consentono di proporre ricorsi, negoziare accordi con l’Agenzia delle Entrate, chiedere la sospensione delle cartelle, predisporre piani di rientro e utilizzare gli strumenti del sovraindebitamento e della crisi d’impresa.

Gli interventi che l’Avv. Monardo e il suo team possono fornire includono:

  • Analisi dettagliata dell’atto di accertamento o del processo verbale di constatazione;
  • Verifica della legittimità della notifica, dell’adeguatezza della motivazione e del rispetto del contraddittorio;
  • Redazione di osservazioni e memorie difensive entro i termini di legge;
  • Presentazione di istanze di accertamento con adesione e gestione delle trattative;
  • Ricorso dinanzi alle Corti di giustizia tributaria e richiesta di sospensione degli effetti dell’atto;
  • Assistenza nelle definizioni agevolate (rottamazione, definizione delle controversie, accertamento con rinuncia alle liti);
  • Valutazione delle procedure di sovraindebitamento: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione o liquidazione del patrimonio;
  • Consulenza sulle misure cautelari e esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi) e tutela patrimoniale.

Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata: l’esperienza maturata in anni di attività forense ti permetterà di affrontare serenamente l’accertamento e individuare la strategia più efficace per ridurre il debito o annullare l’atto.

Contesto normativo e giurisprudenziale

Poteri degli uffici accertatori e presunzioni bancarie

La normativa cardine sugli accertamenti è contenuta nel D.P.R. 600/1973 e nel D.P.R. 633/1972, che regolano rispettivamente le imposte sui redditi e l’IVA. L’articolo 32 del D.P.R. 600/1973 attribuisce agli uffici finanziari la facoltà di eseguire verifiche, richiedere documenti e dati e inviare questionari. In particolare, gli uffici possono invitare i contribuenti “a comparire di persona con l’esibizione di libri, registri, scritture e altri documenti” e possono richiedere dati a soggetti pubblici o privati, comprese banche e intermediari finanziari . Se il contribuente non fornisce giustificazione per operazioni bancarie di importo superiore a 1 000 € al giorno o 5 000 € mensili, tali movimentazioni sono considerate come ricavi o compensi non dichiarati . Questa presunzione legale dà luogo a un’inversione dell’onere della prova: sarà il contribuente a dover dimostrare che i versamenti o i prelevamenti hanno natura diversa da compensi professionali.

L’articolo 33 del D.P.R. 600/1973 disciplina gli accessi e le ispezioni. Gli organi accertatori possono entrare nei locali destinati all’esercizio di arti o professioni con autorizzazione del dirigente dell’ufficio e, se necessario, con la collaborazione della Guardia di Finanza. L’accesso deve essere motivato e gli agenti devono redigere un verbale di constatazione, da comunicare al contribuente, che avrà sessanta giorni per presentare osservazioni prima dell’emissione dell’accertamento . Le ispezioni in locali adibiti anche ad abitazione richiedono l’autorizzazione del procuratore della Repubblica (art. 52 D.P.R. 633/1972) , principio confermato da varie sentenze della Cassazione.

In materia di IVA, l’articolo 52 del D.P.R. 633/1972 prevede che l’accesso nei locali del contribuente deve avvenire “in presenza del titolare o di un suo rappresentante” e che l’ingresso in locali ad uso promiscuo (abitazione e studio) è consentito solo con l’autorizzazione del Pubblico Ministero. Anche la perquisizione di persone e la apertura di plichi sigillati richiedono l’atto del magistrato . L’inosservanza di tali formalità rende nullo l’accertamento, come ribadito recentemente dalla Suprema Corte.

Ricostruzione induttiva del reddito e accertamenti bancari

L’articolo 39 del D.P.R. 600/1973 consente all’Amministrazione di determinare il reddito imponibile con metodo analitico-induttivo quando le scritture contabili sono inattendibili o incomplete. Se dalle verifiche emergono “irregolarità sostanziali” – quali la mancanza di libri, l’annotazione di elementi fittizi, la tenuta irregolare dei registri – l’ufficio può ricostruire il reddito sulla base di presunzioni “gravi, precise e concordanti” . Per i professionisti e i lavoratori autonomi, la norma stabilisce che il reddito può essere determinato considerando compensi e costi risultanti da registrazioni, estratti conto, spese personali e altri elementi anche non contabili. Si tratta di una forma di accertamento che attribuisce valore probatorio agli indizi raccolti, salvo prova contraria del contribuente.

Per l’IVA, l’articolo 55 del D.P.R. 633/1972 prevede l’accertamento induttivo nei casi di omessa dichiarazione o di tenuta irregolare dei registri. Quando il contribuente non presenta la dichiarazione IVA o non tiene i registri obbligatori, l’ufficio può determinare l’imposta “sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti” e tenendo conto soltanto dell’imposta sugli acquisti risultante dalle fatture ricevute . L’accertamento può estendersi anche alle dichiarazioni con dati insufficienti o falsi.

Accertamento con adesione e contraddittorio preventivo

Il D.Lgs. 218/1997 introduce l’istituto dell’accertamento con adesione, uno strumento deflattivo che consente al contribuente di definire l’accertamento in via bonaria, ottenendo una riduzione delle sanzioni. L’articolo 6 prevede che i contribuenti sottoposti a verifica ai sensi degli articoli 33 del D.P.R. 600/1973 o 52 del D.P.R. 633/1972 possano chiedere l’elaborazione di una proposta di accertamento con adesione prima che l’atto definitivo sia emesso. La richiesta va presentata entro trenta giorni dalla notificazione dell’invito o del processo verbale, e comporta la sospensione dei termini per impugnare l’atto per 90 giorni . Il contribuente può così discutere con l’ufficio l’entità delle imposte, ottenere la riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo ed evitare un contenzioso.

La legge 212/2000 (Statuto del contribuente) tutela il diritto al contraddittorio. In particolare, l’articolo 6-bis, introdotto nel 2023 e qui richiamato, stabilisce il principio del contraddittorio preventivo: l’Agenzia delle Entrate deve comunicare al contribuente un progetto di atto impositivo, concedendo almeno 60 giorni per presentare osservazioni e documenti . Durante questo periodo il contribuente ha diritto di accedere agli atti e alle documentazioni. Il contraddittorio non è richiesto per gli accertamenti automatizzati o per gli atti urgenti per evitare la decadenza. La mancata instaurazione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto.

Definizioni agevolate e rottamazioni

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose misure di “tregua fiscale” per agevolare la chiusura dei contenziosi e dei carichi iscritti a ruolo. La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) e il D.L. 34/2023 hanno previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti di accertamento, gli avvisi bonari e le controversie pendenti. In particolare:

  • Accertamenti non impugnati e atti di recupero: l’articolo 1, commi 180-182 della L. 197/2022 consente di definire gli avvisi di accertamento e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili riducendo le sanzioni a un diciottesimo del minimo. Le somme possono essere pagate in un massimo di 20 rate trimestrali e sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali ;
  • Controversie tributarie pendenti: i commi 186-191 prevedono la definizione delle liti pendenti. Il contribuente può chiudere il contenzioso versando una percentuale del valore della controversia: 90 % in caso di primo grado, 40 % in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in primo grado e 15 % in caso di soccombenza in secondo grado . Le controversie pendenti in Cassazione con doppia soccombenza dell’Agenzia si chiudono con il pagamento del 5 % . Le controversie relative esclusivamente a sanzioni collegate al tributo possono essere definite pagando il 15 % o 40 % del valore .
  • Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento: il D.L. 34/2023, art. 17-bis, prevede che avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e atti di recupero non impugnati e divenuti definitivi tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023 possono essere definiti applicando le riduzioni previste dalla L. 197/2022 . Gli enti territoriali possono estendere la definizione ai propri tributi fissando le modalità di pagamento e i termini per la presentazione dell’istanza . Per le controversie tributarie la legge di conversione ha prorogato al 30 settembre 2023 il termine per presentare la domanda e ha introdotto la possibilità di rateizzare in 20 rate mensili o 51 rate mensili, a scelta del contribuente .

Queste misure, pur non essendo veri e propri strumenti difensivi, rappresentano una via alternativa per chiudere i debiti con forti sconti sulle sanzioni e sugli interessi. Nel seguito ne analizzeremo l’operatività.

Giurisprudenza recente

La Corte di Cassazione ha emesso negli ultimi mesi varie pronunce importanti per i professionisti.

Accesso ai locali ad uso promiscuo – Con ordinanza n. 28338/2025 la Corte ha stabilito che se lo studio professionale è collegato alla casa, è necessaria l’autorizzazione del pubblico ministero per l’accesso. Anche una porta interna che mette in comunicazione i locali è sufficiente a definire “uso promiscuo”; in assenza di autorizzazione la verifica e l’accertamento sono nulli . La Corte ha sottolineato che la relazione della Guardia di Finanza non ha efficacia privilegiata e può essere contestata dal contribuente anche con fotografie .

Segreto professionale – Con ordinanza n. 17228/2025 la Cassazione ha ribadito che nei confronti dei professionisti iscritti in albi (avvocati, commercialisti, medici) l’autorizzazione a violare il segreto professionale non può essere preventiva e generica ma deve essere motivata e successiva all’opposizione del professionista . Documenti acquisiti in violazione del segreto non possono essere utilizzati per fondare l’accertamento.

Presunzioni semplici e affidabilità delle scritture – L’ordinanza n. 27118/2025 ha confermato che l’Amministrazione può utilizzare presunzioni gravi, precise e concordanti per ricostruire i ricavi quando la contabilità è inattendibile. Il contribuente deve dimostrare la correttezza delle proprie registrazioni; altrimenti l’Agenzia può procedere all’accertamento induttivo . Questo orientamento impone una particolare attenzione alla tenuta delle scritture e alla conservazione dei documenti giustificativi.

Queste pronunce rafforzano la tutela del professionista ma allo stesso tempo confermano la severità dell’amministrazione finanziaria verso comportamenti evasivi. Nei prossimi paragrafi vedremo come applicare concretamente questi principi.

Procedura passo-passo dopo la notifica dell’atto

Ricevere un avviso di accertamento o un processo verbale non significa arrendersi. È fondamentale conoscere i termini e le opzioni a disposizione per reagire tempestivamente.

1. Notifica e decorrenza dei termini

L’atto di accertamento deve essere notificato secondo le forme previste dal Codice di procedura civile: consegna a mezzo messo notificatore, raccomandata A/R, PEC per i soggetti obbligati. La notifica è valida se avviene entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o, se omessa, entro il 31 dicembre del settimo anno.

Dalla data di notifica decorrono:

  • 60 giorni per presentare ricorso innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissioni tributarie). La scadenza è perentoria: il ricorso tardivo è inammissibile.
  • 60 giorni per presentare osservazioni nel caso di invito al contraddittorio o di consegna del processo verbale. L’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente richiede che prima di emettere l’atto definitivo l’ufficio invii un progetto di accertamento concedendo al contribuente almeno 60 giorni per difendersi .
  • 30 giorni per chiedere l’accertamento con adesione dalla notifica dell’invito o del processo verbale. La presentazione dell’istanza sospende per 90 giorni i termini per ricorrere .

È fondamentale annotare le date e calcolare con precisione le scadenze, considerando eventuali sospensioni per ferie o per la richiesta di adesione.

2. Analisi della motivazione e verifica dei vizi

La prima difesa consiste nel controllare se l’atto è stato emesso nel rispetto della legge:

  • Motivazione: l’atto deve indicare l’iter logico e giuridico seguito, i presupposti di fatto, le prove raccolte e i criteri di determinazione delle imposte. Una motivazione generica o contraddittoria può costituire motivo di annullamento.
  • Contraddittorio: occorre verificare se l’ufficio ha convocato il contribuente prima dell’emissione e se ha valutato le sue osservazioni. In mancanza, l’accertamento è nullo ai sensi dell’art. 6-bis Statuto del contribuente .
  • Accesso irregolare: se la verifica è avvenuta in locali promiscui senza autorizzazione del pubblico ministero, l’accertamento è illegittimo secondo la Cassazione n. 28338/2025 . Analogamente, l’acquisizione di documenti coperti da segreto professionale senza adeguata autorizzazione viola l’art. 52 D.P.R. 633/1972 e rende inutilizzabili le prove .
  • Decadenza: bisogna controllare il rispetto dei termini di decadenza (cinque o sette anni) e la corretta notifica dell’atto. Eventuali vizi di notificazione possono essere eccepiti.

3. Presentazione di memorie e contraddittorio

Se il contribuente riceve un invito al contraddittorio o un processo verbale, ha diritto di presentare memorie difensive entro 60 giorni. In questa fase è possibile fornire documenti giustificativi (es. fatture, contratti, estratti conto bancari) che dimostrino la legittimità delle operazioni contestate. Ad esempio, se l’Agenzia presume ricavi non dichiarati dai movimenti bancari, si potranno produrre contabili che provano l’origine non reddituale dei versamenti (rimborsi spese, anticipi per clienti, trasferimenti tra conti). Se i prelievi sono destinati a spese personali, dovranno essere fornite prove (scontrini, bonifici a familiari) per escludere che costituiscano compensi.

È consigliabile redigere memorie tecniche supportate da perizie contabili e da richiami alla giurisprudenza. La presenza di un professionista consente di individuare subito i punti deboli dell’accertamento e di orientare il contraddittorio verso un’adesione vantaggiosa.

4. Accertamento con adesione

La richiesta di accertamento con adesione permette di bloccare per 90 giorni la decorrenza del termine per ricorrere e di discutere direttamente con l’ufficio. Il procedimento si svolge in tre fasi:

  1. Istanza: entro 30 giorni dalla notifica dell’atto (o dalla consegna del processo verbale) il contribuente presenta una istanza scritta all’ufficio competente specificando i propri dati e gli elementi contestati .
  2. Formulazione della proposta: l’ufficio formula una proposta di definizione, indicando la base imponibile, l’imposta, le sanzioni ridotte a un terzo e gli interessi. La proposta viene comunicata al contribuente, che può accettarla o discuterla.
  3. Sottoscrizione dell’accordo: se si raggiunge l’accordo, le sanzioni vengono ridotte a un terzo del minimo e il contribuente beneficia di una riduzione degli interessi. L’importo può essere pagato in unica soluzione o rateizzato (fino a otto rate trimestrali). L’accordo impedisce l’impugnazione dell’atto per le stesse questioni.

L’accertamento con adesione è uno strumento particolarmente efficace per i professionisti che vogliono evitare un contenzioso lungo e costoso, ma va negoziato con competenza: l’ufficio non è obbligato a ridurre la base imponibile e spesso propone importi ancora elevati; è quindi fondamentale presentare documentazione che dimostri la reale entità dei redditi e dei costi.

5. Ricorso alle Corti di giustizia tributaria

Se il contribuente decide di impugnare l’atto, deve depositare il ricorso entro 60 giorni dalla notifica (o dalla conclusione della fase di adesione). Il ricorso va presentato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente per territorio e notificato all’Agenzia delle Entrate.

Nel ricorso si potranno sollevare eccezioni preliminari (vizi della notifica, decadenza, incompetenza) e censure di merito (assenza di motivazione, errata ricostruzione dei redditi, violazione del segreto, mancanza di contraddittorio). Sarà necessario allegare i documenti probatori e indicare i testimoni da escutere. Nelle cause più complesse è opportuno depositare una consulenza tecnica di parte.

Unitamente al ricorso il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto depositando un’istanza motivata: la Corte, valutando il periculum in mora e il fumus boni iuris, potrà sospendere gli effetti dell’accertamento (comprese iscrizioni a ruolo e misure cautelari) fino alla decisione di merito.

6. Misure cautelari e opposizione

Dopo la notifica dell’atto, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può procedere all’iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella di pagamento. Trascorsi 60 giorni dalla notifica senza pagamento o senza ricorso, il debito diventa definitivo e possono essere avviate misure cautelari come fermi amministrativi, ipoteche sui beni immobili e pignoramenti.

Per evitare l’aggravarsi della situazione, il contribuente può:

  • Chiedere alla Corte tributaria la sospensione dell’esecutività del ruolo;
  • Presentare una domanda di rateazione alla riscossione (piano ordinario fino a 72 rate o straordinario fino a 120 rate);
  • Accedere a procedure concorsuali o al sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione) per ottenere la sospensione delle azioni esecutive.

L’assistenza di un legale esperto permette di coordinare le azioni sul piano giudiziario e negoziale, evitando sovrapposizioni e salvaguardando il patrimonio.

Difese e strategie legali

Controllare la legittimità dell’accesso e delle indagini

Uno dei primi aspetti da verificare riguarda la legittimità degli accessi e delle verifiche. Gli ispettori devono essere autorizzati e rispettare la procedura prevista dal D.P.R. 633/1972 e dal D.P.R. 600/1973. In particolare:

  • Autorizzazione scritta: l’art. 52 del D.P.R. 633/1972 richiede che l’accesso nei locali adibiti all’esercizio di arti o professioni sia disposto dal capo dell’ufficio e che, per i locali ad uso promiscuo, occorra l’autorizzazione del procuratore della Repubblica .
  • Presenza del titolare: l’accesso deve avvenire in presenza del contribuente o di un suo delegato, salvo casi di urgenza. È diritto del professionista farsi assistere dal proprio difensore durante l’ispezione.
  • Processo verbale: al termine dell’ispezione deve essere redatto un processo verbale, da sottoscrivere e consegnare al contribuente; quest’ultimo può presentare osservazioni entro 60 giorni .
  • Verifica del segreto professionale: se gli ispettori intendono acquisire documenti protetti da segreto professionale (es. fascicoli di clienti di un avvocato, documenti medici), devono attendere l’opposizione del professionista e chiedere un’ulteriore autorizzazione motivata, come stabilito dalla Cassazione n. 17228/2025 .

Se queste condizioni non sono rispettate, il contribuente può eccepire l’illegittimità dell’accesso e l’inutilizzabilità delle prove raccolte. La difesa dovrà contestare specificamente le violazioni e documentare i fatti (ad es. con foto che mostrano il collegamento tra studio e abitazione). La Corte di cassazione ha riconosciuto che la descrizione dei locali contenuta nel processo verbale non ha un particolare valore probatorio e può essere smentita .

Contestare le presunzioni e fornire prova contraria

Le presunzioni di ricavi non dichiarati basate sui movimenti bancari sono molto frequenti, ma non sempre infondate. L’onere di provare che i prelevamenti non costituiscono compensi professionali incombe sul contribuente. Alcune strategie difensive includono:

  • Documentare l’origine delle somme: è necessario fornire contratti, fatture, estratti contabili, documenti di identità dei soggetti che hanno effettuato i bonifici o ricevuto i pagamenti. Ad esempio, un versamento potrebbe riguardare il rimborso di spese anticipate per un cliente; un prelevamento potrebbe essere servito per pagare collaboratori o fornitori. Ogni operazione deve essere spiegata in modo analitico.
  • Dimostrare la congruità dei redditi: presentare bilanci, libri contabili, dichiarazioni IVA e modelli Redditi che mostrino la coerenza del volume d’affari e dei margini rispetto al settore. L’uso di studi di settore, parametri ISA o ricerche di mercato può rafforzare la difesa.
  • Sfruttare le incongruenze dell’Amministrazione: verificare se le movimentazioni contestate sono già state tassate in anni precedenti, se si tratta di partite doppie, o se l’ufficio ha ignorato l’esistenza di costi deducibili. Nel caso di indagini bancarie, controllare se l’estrazione dei dati si è limitata a un periodo inferiore a tutto l’anno o se sono state considerate solo entrate senza dedurre le uscite.
  • Richiedere la prova delle presunzioni: l’art. 39 del D.P.R. 600/1973 consente l’accertamento induttivo solo in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti . La difesa può contestare la gravità (ad es. se gli importi sono modesti), la precisione (se i dati sono generici) e la concordanza (se i diversi indizi non convergono).

Sfruttare il contraddittorio preventivo

Il contraddittorio preventivo è diventato un passaggio obbligatorio per la validità dell’atto. Il contribuente deve sfruttare questa fase per fornire le proprie prove e contestazioni. È fondamentale presentare memorie articolate, supportate da dottrina e giurisprudenza, e chiedere l’accesso agli atti per verificare le fonti utilizzate dall’Amministrazione. Se l’ufficio non risponde puntualmente alle osservazioni o se l’atto definitivo non contiene la motivazione sulle ragioni di rigetto, si potrà eccepire la nullità in giudizio .

Valutare la definizione agevolata e le rottamazioni

Le definizioni agevolate rappresentano un’opportunità per ridurre il carico fiscale e chiudere definitivamente le pendenze, soprattutto quando le contestazioni sono fondate o le prove sono deboli. Tuttavia, occorre valutare attentamente l’opzione in base all’entità del debito e alla liquidità disponibile. Ecco alcuni consigli:

  • Accertamenti con sanzioni ridotte a un diciottesimo: gli avvisi emessi fino al 31 marzo 2023 possono essere definiti versando l’imposta, gli interessi e le sanzioni nella misura di un diciottesimo . È vantaggioso quando la contestazione riguarda errori formali o inesattezze e l’imposta è dovuta.
  • Definizione delle controversie: se il giudizio è pendente, si può valutare la definizione in base allo stato del processo (primo grado, secondo grado, Cassazione). Le percentuali ridotte (5 %, 15 %, 40 %, 90 %) permettono un risparmio notevole , ma comportano la rinuncia al ricorso e la cristallizzazione del debito residuo.
  • Rottamazione dei carichi: le rottamazioni quater e quinquies consentono di estinguere le cartelle affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 pagando solo la quota capitale e poche altre voci, senza interessi, sanzioni e aggio. La rottamazione quinquies 2026 prevede fino a 54 rate in nove anni e riguarda imposte, contributi e multe stradali . Bisogna verificare l’importo minimo delle rate (100 €), la data di scadenza per aderire e l’esclusione degli avvisi di accertamento già definitivi.

Prima di aderire a una definizione agevolata è consigliabile richiedere un estratto di ruolo all’Agenzia delle Entrate – Riscossione e calcolare la convenienza economica, tenendo conto dei termini per l’adesione e delle possibili nuove rottamazioni future.

Ricorrere agli strumenti di sovraindebitamento

Quando il debito fiscale è molto elevato e la capacità di pagamento è insufficiente, è possibile ricorrere alle procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Per le persone fisiche non imprenditori e i professionisti è disponibile la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e ss. CCII): il debitore presenta un piano di pagamenti al giudice, con l’ausilio di un OCC, proponendo la soddisfazione parziale dei crediti e richiedendo la falcidia del debito. Se il piano viene omologato, i debiti fiscali vengono ridotti e le misure cautelari sospese. Il Ministero della Giustizia ha chiarito che per questa procedura è dovuto un contributo unificato fisso di 98 € .

Altra procedura è l’accordo di ristrutturazione dei debiti, aperto anche alle imprese minori e ai lavoratori autonomi. Permette di negoziare un piano con i creditori, incluso il Fisco, e ottenere l’esdebitazione residua dopo l’adempimento. Infine, la liquidazione controllata consente di liquidare il patrimonio per soddisfare i creditori e ottenere l’esdebitazione.

Queste procedure richiedono la nomina di un gestore della crisi e la predisposizione di un piano attestato: il supporto di un professionista con qualifica di gestore e negoziatore, come l’Avv. Monardo, è indispensabile per valutare la fattibilità e interloquire con l’OCC.

Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione

Nella seguente tabella sono riassunti i principali strumenti di definizione agevolata e di composizione della crisi disponibili al 2025. Le tabelle contengono elementi sintetici – parole chiave e cifre – per facilitare la consultazione, mentre i dettagli sono trattati nel testo.

Tabella 1 – Principali definizioni agevolate e rottamazioni (agg. dicembre 2025)

StrumentoDebiti ammessiSconti e beneficiScadenze e rate
Definizione agevolata avvisi di accertamento (L. 197/2022, commi 179-183)Avvisi di accertamento e atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili emessi fino al 31 marzo 2023Sanzioni ridotte a 1/18 del minimo; possibilità di rateizzare in 20 rate trimestrali con interessi legaliIstanza entro i termini per impugnare; pagamento prima rata al momento dell’adesione
Definizione controversie tributarie (L. 197/2022, commi 186-191)Liti fiscali pendenti in cui è parte l’Agenzia delle EntratePagamento del 90 % del valore della lite in primo grado, 40 % in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado, 15 % in caso di soccombenza in secondo grado, 5 % per doppia soccombenza in CassazioneDomanda entro il termine (prorogato al 30 settembre 2023) ; rateazione opzionale (fino a 20 o 51 rate mensili)
Rottamazione Quater (L. 197/2022)Carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022Stralcio di interessi e sanzioni, aggio e somme aggiuntive; pagamento del solo capitale e spese di notificaDomanda entro il termine stabilito (scaduto nel 2023); pagamento rateale fino a 18 rate quinquennali
Rottamazione Quinquies (Legge di Bilancio 2026 – proposta)Carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023Stralcio di interessi, sanzioni, somme aggiuntive e aggio; pagamento del solo capitale; possibilità di rateizzare fino a 54 rate bimestrali in nove anniTermine per aderire entro il 30 aprile 2026; l’agente della riscossione comunica le somme dovute entro il 30 giugno 2026
Piano del consumatore (artt. 67 ss. CCII)Debiti di consumatori, professionisti e lavoratori autonomi in stato di sovraindebitamentoRimodulazione dei debiti con falcidia e sospensione delle misure esecutive; possibile esdebitazione finalePresentazione di un piano al Tribunale con l’intervento dell’OCC; contributo unificato di € 98
Accordo di ristrutturazione dei debitiDebiti di imprenditori minori, professionisti e societàProposta concordata con i creditori, incluso il Fisco; possibilità di riduzione dei debiti e sospensione delle azioni esecutiveRichiesta presso il Tribunale con attestazione di fattibilità da parte di un professionista; piano decennale
Liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII)Soggetti in stato di insolvenza o incapaci di proporre un pianoLiquidazione del patrimonio sotto controllo del giudice; esdebitazione residuaDomanda in Tribunale tramite OCC; durata variabile

Nota: per ogni strumento è indispensabile valutare la convenienza con un professionista, tenendo conto dei termini di adesione e della possibilità di cumulo con altre definizioni.

Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti commettono errori che pregiudicano la possibilità di difesa. Ecco i più frequenti e i relativi consigli:

  1. Ignorare le comunicazioni dell’Agenzia: lasciare scadere i termini per presentare documenti o ricorso significa far diventare l’atto definitivo. È fondamentale aprire la PEC o la posta e annotare le scadenze.
  2. Non conservare documentazione: scontrini, fatture, estratti conto e contratti devono essere conservati per almeno dieci anni. La mancanza di documenti agevola l’accertamento induttivo.
  3. Non rispondere ai questionari: l’art. 32 del D.P.R. 600/1973 consente agli uffici di inviare questionari e di presumere i ricavi in caso di mancata risposta . È sempre preferibile fornire una risposta anche parziale per evitare l’inversione dell’onere della prova.
  4. Ritenere inesistenti i controlli sulle carte di credito: la Guardia di Finanza può chiedere gli estratti conto bancari e delle carte; prelevamenti e versamenti possono essere contestati come ricavi occulti. È bene utilizzare carte aziendali separate dalle personali.
  5. Sottovalutare il segreto professionale: i professionisti devono opporsi all’acquisizione di documenti protetti da segreto e pretendere l’autorizzazione motivata dell’autorità giudiziaria .
  6. Trattare l’accertamento da soli: senza consulenza legale si rischia di accettare proposte sfavorevoli o di non eccepire vizi fondamentali. Un legale esperto può ridurre il debito o annullare l’atto.
  7. Pagare subito senza valutare alternative: definire l’atto con adesione o con rottamazione può essere più conveniente; viceversa, pagare subito senza contestare potrebbe precludere la possibilità di ridurre sanzioni o interessi.

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito sono raccolte alcune delle domande più ricorrenti poste da professionisti e partite IVA in materia di accertamento fiscale. Le risposte sono sintetiche e hanno lo scopo di orientare; per casi specifici è consigliabile consultare un professionista.

  1. Cos’è un accertamento fiscale?

È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica o determina d’ufficio il reddito o l’imposta dovuta, contestando omissioni o irregolarità del contribuente. Può riguardare imposte dirette (IRPEF, IRES), IVA, imposta di registro o altre tasse.

  1. Quali tipi di accertamento esistono?
  2. Analitico: basato sui dati dichiarati e sulle scritture contabili;
  3. Analitico-induttivo: applicato quando i registri sono inattendibili e l’ufficio utilizza presunzioni ;
  4. Induttivo: ricostruisce il reddito sulla base di elementi esterni come movimenti bancari, studi di settore, indagini sui consumi ;
  5. Sintetico (redditometro): basato sul tenore di vita e sulle spese sostenute;
  6. Accertamento bancario: fondato sui prelevamenti e versamenti sui conti correnti .
  7. Come vengono utilizzati i movimenti bancari?

Gli uffici possono chiedere agli intermediari finanziari le movimentazioni dei conti. I versamenti e i prelevamenti non giustificati oltre la soglia dei 1 000 € giornalieri o 5 000 € mensili sono considerati ricavi non dichiarati . Il contribuente può superare la presunzione fornendo prove sull’origine delle somme.

  1. È possibile opporsi all’accesso della Guardia di Finanza?

L’accesso deve essere autorizzato e motivato; il contribuente può farsi assistere da un professionista e deve pretendere che i verbalizzanti specifichino l’oggetto e i limiti della verifica. Se lo studio è collegato alla casa, è necessaria l’autorizzazione del pubblico ministero .

  1. Cosa succede se l’Agenzia non risponde alle mie osservazioni?

Se il progetto di accertamento non viene seguito da un confronto effettivo o se l’atto definitivo non tiene conto delle osservazioni, il contribuente può eccepire la violazione del contraddittorio preventivo e chiedere l’annullamento dell’atto .

  1. Cos’è il segreto professionale e quando può essere violato?

I professionisti (avvocati, medici, commercialisti, notai) hanno l’obbligo di tutelare i dati dei propri clienti. La Guardia di Finanza può acquisire documenti coperti da segreto solo dopo l’opposizione del professionista e con una specifica autorizzazione che motivi l’esigenza di superare il segreto .

  1. In cosa consiste l’accertamento con adesione?

È un procedimento di negoziazione con l’ufficio che consente di definire l’accertamento con riduzione delle sanzioni. Il contribuente presenta un’istanza entro 30 giorni, l’ufficio formula una proposta e, se accettata, l’accordo prevede il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi e di un terzo delle sanzioni .

  1. Quali vantaggi offre la definizione agevolata delle liti pendenti?

Consente di chiudere le controversie pagando una percentuale del valore della lite (dal 5 % al 90 %), evitando il rischio di soccombenza e riducendo sanzioni e interessi .

  1. Quando conviene aderire alla rottamazione?

La rottamazione è vantaggiosa quando i debiti iscritti a ruolo sono gravati da sanzioni e interessi elevati. Permette di pagare solo il capitale e poche altre voci. Tuttavia, non è applicabile agli avvisi di accertamento non ancora iscritti a ruolo e ai debiti esclusi per legge. Occorre verificare l’importo delle rate e la scadenza per presentare la domanda .

  1. Posso rateizzare l’imposta accertata?

Sì. Oltre alla rateazione prevista in sede di accertamento con adesione (fino a 8 rate trimestrali), l’Agenzia delle Entrate – Riscossione concede la rateizzazione del ruolo ordinario (fino a 72 rate) o straordinario (fino a 120 rate) in presenza di comprovata difficoltà economica. In caso di definizione agevolata, i termini e il numero delle rate sono stabiliti dalla legge (es. 20 o 51 rate) .

  1. Che differenza c’è tra definizione agevolata e accertamento con adesione?

La definizione agevolata è un condono parziale previsto dalla legge; si applica ad atti e controversie specifiche e comporta la riduzione o lo stralcio delle sanzioni. L’accertamento con adesione è un istituto ordinario che consente di negoziare con l’ufficio, riducendo le sanzioni a un terzo ma senza condono dell’imposta.

  1. Se pago l’avviso bonario sono al riparo da controlli?

L’avviso bonario (art. 36-bis D.P.R. 600/1973) è emesso a seguito di controlli automatizzati; il pagamento estingue l’imposta e le sanzioni ridotte. Tuttavia, l’Agenzia può successivamente effettuare accertamenti su altri periodi di imposta o contestare violazioni non rilevabili in via automatizzata (es. fatture false). È sempre bene verificare la correttezza della richiesta anche se ridotta.

  1. Posso detrarre le spese dello studio professionale ad uso promiscuo?

Le spese relative a locali ad uso promiscuo (studio e abitazione) sono deducibili in percentuale (50 % per l’IVA e per le imposte dirette). Tuttavia, la promiscuità comporta che gli accessi della Guardia di Finanza richiedano l’autorizzazione del pubblico ministero . È consigliabile separare gli spazi o stipulare un contratto di comodato d’uso gratuito per lo studio.

  1. Cosa sono gli studi di settore e gli ISA?

Gli studi di settore e gli indici sintetici di affidabilità (ISA) sono strumenti statistici utilizzati dall’Agenzia per valutare la congruità dei ricavi dichiarati. Scostamenti significativi possono far scattare controlli o accertamenti; tuttavia non costituiscono di per sé una prova di evasione. Il contribuente può fornire giustificazioni e chiedere l’applicazione di correttivi.

  1. In cosa consiste il piano del consumatore?

È una procedura di sovraindebitamento riservata a persone fisiche non imprenditrici e a professionisti. Consente di presentare al tribunale un piano di ristrutturazione dei debiti, con pagamento parziale e graduato, ottenendo l’esdebitazione del residuo. Prevede la nomina di un gestore della crisi e il pagamento di un contributo unificato fisso di € 98 .

  1. Posso chiedere l’esdebitazione per i debiti fiscali?

Sì, sia la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore sia l’accordo di ristrutturazione consentono l’esdebitazione anche per i debiti fiscali. Tuttavia, il Fisco può opporsi se ritiene il piano non conveniente. È necessario proporre un piano realisticamente sostenibile.

  1. Cosa accade se non pago le rate della definizione agevolata?

Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dalla definizione e i versamenti effettuati vengono considerati acconti: i debiti tornano integralmente esigibili e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza .

  1. Qual è il ruolo dell’Organismo di composizione della crisi (OCC)?

L’OCC è un ente pubblico o privato che assiste il debitore nelle procedure di sovraindebitamento. Si occupa di analizzare i debiti, predisporre la proposta di piano o accordo, nominare il gestore della crisi e vigilare sull’esecuzione. L’Avv. Monardo è professionista fiduciario di un OCC e, come Gestore della crisi, può aiutare i debitori a presentare la domanda e ottenere l’omologa.

  1. Quali documenti devo conservare in caso di accertamento?

Libri contabili, registri IVA, fatture, contratti, estratti conto bancari e documenti giustificativi di ogni versamento e prelevamento. Per i professionisti è utile conservare la corrispondenza con i clienti (PEC, mail) che attesti le prestazioni rese e i pagamenti ricevuti.

  1. Se il Fisco contesta compensi non dichiarati ma io ho ricevuto acconti per spese, cosa devo fare?

Occorre dimostrare l’esatta destinazione delle somme. Ad esempio, presentare fatture di acquisto, ricevute di pagamento ai fornitori, note spese firmate dai clienti. Se si tratta di acconti su lavori futuri, si dovrà provare che il ricavo sarà dichiarato nel periodo di competenza. Senza prove puntuali l’Agenzia può considerare gli acconti come compensi e tassarli.

Simulazioni pratiche

Per comprendere l’impatto delle diverse procedure, presentiamo alcune simulazioni numeriche.

Caso A: accertamento bancario su professionista

Il dott. Rossi, avvocato titolare di partita IVA, subisce un’indagine bancaria per il periodo d’imposta 2023. L’Agenzia riscontra versamenti non giustificati per 20 000 € e prelevamenti per 15 000 €. Non essendo state fornite spiegazioni entro il termine, l’ufficio presume che i versamenti costituiscano compensi non dichiarati e i prelevamenti ricavi occultati. . Calcolo dell’imposta:

  • Reddito presunto: 20 000 € (versamenti) + 15 000 € (prelevamenti) = 35 000 €;
  • Imposta IRPEF (aliquota media 30 %): 10 500 €;
  • Addizionali e imposta regionale/comunale: 1 500 €;
  • IVA dovuta (aliquota 22 % su compensi presunti netti di 28 688 €): 6 311 €;
  • Totale imposte: 18 311 €.

L’Agenzia applica sanzioni pari al 90 % dell’imposta non versata (sanzione minima per infedele dichiarazione) per un importo di 16 480 €, oltre agli interessi. Il totale richiesto supera i 34 000 €.

Strategie di difesa: il dott. Rossi può dimostrare che 10 000 € dei versamenti sono rimborsi spese per cause dei clienti, documentando le relative note spese. Altri 5 000 € di prelevamenti sono relativi al pagamento di un praticante (contratto di collaborazione) e possono essere dedotti. Presentando prove documentali nel contraddittorio, il reddito presunto si riduce a 20 000 €; l’imposta scende a 10 000 € e la sanzione a 9 000 €. Chiedendo l’accertamento con adesione, la sanzione viene ridotta a un terzo, pari a 3 000 €. L’importo complessivo da pagare diventa circa 13 000 €, con risparmio di oltre 21 000 € rispetto alla richiesta iniziale.

Se il dott. Rossi non dispone di liquidità, può valutare la definizione agevolata (se rientra nei termini) o la rateizzazione del ruolo.

Caso B: definizione agevolata di una lite pendente

La società Alfa Srl ha un contenzioso relativo a un accertamento IRES per l’anno 2019. Il valore della controversia (imposta richiesta al netto degli interessi) è 100 000 €. La Commissione tributaria provinciale ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo che l’ufficio ha sbagliato alcune ricostruzioni; l’Agenzia ha comunque proposto appello. La lite è quindi pendente in secondo grado e vede soccombente l’Agenzia in primo grado.

Con la definizione agevolata prevista dalla L. 197/2022, la società può chiudere la lite pagando il 40 % del valore , ossia 40 000 €, evitando ulteriori spese legali e il rischio di un esito sfavorevole. In alternativa, se la società ritiene di avere elevate probabilità di vittoria, può proseguire il giudizio. Il pagamento di 40 000 € può essere rateizzato in 20 rate trimestrali di 2 000 € con interessi legali. La definizione comporta la rinuncia al ricorso e la cancellazione delle sanzioni.

Caso C: Rottamazione quinquies 2026

Il signor Bianchi, libero professionista, ha diverse cartelle esattoriali per IVA, IRPEF e contributi previdenziali riferiti agli anni 2014-2020. Il debito complessivo è di 60 000 €, di cui:

  • Capitale: 25 000 €;
  • Sanzioni: 20 000 €;
  • Interessi di mora: 10 000 €;
  • Agio e spese: 5 000 €.

Aderendo alla rottamazione quinquies, Bianchi può estinguere il debito pagando solo il capitale (25 000 €) e le spese di notifica, con un risparmio di 35 000 €. Le rate possono essere suddivise in 54 rate bimestrali di circa 463 € . La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 e l’agente della riscossione comunicherà l’esito entro il 30 giugno 2026. In caso di mancato pagamento di una rata si decade dal beneficio e le somme versate sono considerate acconto.

Questa simulazione dimostra che la rottamazione può essere uno strumento vantaggioso per i contribuenti che hanno accumulato più cartelle e non riescono a far fronte al debito.

Conclusione

L’accertamento fiscale per professionisti e partite IVA è un procedimento complesso che richiede conoscenza delle norme e rapidità di azione. Come abbiamo visto, il legislatore ha attribuito all’Amministrazione poteri rilevanti: gli uffici possono accedere ai locali, acquisire documenti bancari e ricostruire i redditi tramite presunzioni . Tuttavia, la legge e la giurisprudenza fissano limiti precisi: l’accesso deve essere autorizzato e motivato , il contraddittorio è un diritto fondamentale , le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti e il segreto professionale non può essere violato senza specifica autorizzazione .

Le strategie difensive consistono nel contestare i vizi procedurali, fornire prova contraria alle presunzioni, avvalersi dell’accertamento con adesione e, quando conveniente, aderire alle definizioni agevolate o alle rottamazioni. In situazioni di grave indebitamento è possibile accedere alle procedure di sovraindebitamento per ottenere l’esdebitazione.

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