Introduzione
La globalizzazione dei patrimoni e la crescente interazione fra sistemi fiscali hanno portato l’Amministrazione finanziaria italiana a intensificare i controlli sui redditi prodotti da trust, soprattutto quando vengono costituiti all’estero. I trust sono strumenti flessibili di pianificazione patrimoniale, ma la loro opacità può generare incertezze sulla tassazione e sugli adempimenti dichiarativi. I contribuenti che utilizzano un trust, in particolare se non residenti, devono quindi prestare attenzione sia alle norme sulla fiscalità internazionale sia alle regole interne sul monitoraggio fiscale. La mancata dichiarazione dei redditi prodotti dal trust può comportare l’invio di un invito al contraddittorio, con cui l’Agenzia delle Entrate chiede chiarimenti e propone l’accertamento con adesione. Tale invito è stato introdotto dall’art. 4‑octies del d.l. 34/2019, che ha inserito nell’art. 5‑ter del d.lgs. 218/1997 l’obbligo per l’ufficio di notificare l’invito al contribuente prima dell’emissione dell’avviso di accertamento. La circolare 17/E del 22 giugno 2020 ha chiarito che l’obbligo si applica agli avvisi emessi dal 1° luglio 2020 e che la mancata notifica comporta l’invalidità dell’accertamento solo se il contribuente dimostra di aver subito un pregiudizio .
Affrontare un invito al contraddittorio per redditi di trust non dichiarati richiede competenze specialistiche in diritto tributario internazionale, fiscalità dei trust e contenzioso.
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con tanti anni di esperienza e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti di livello nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021.
Grazie alla sua profonda conoscenza del diritto bancario e tributario e alla collaborazione con commercialisti esperti, è in grado di assistere imprenditori, professionisti e privati sia nella fase amministrativa che nel contenzioso tributario, individuando la strategia migliore per contestare l’accertamento o definire il debito.
Lo Studio legale Monardo aiuta concretamente il contribuente attraverso:
- Analisi dell’atto e dei documenti: verifica della notifica, del termine di risposta, della corretta qualificazione del trust (opaco o trasparente) e dell’eventuale interposizione fittizia.
- Redazione di memorie difensive e ricorsi: predisposizione di osservazioni scritte, assistenza nella fase di contraddittorio e impugnazione dell’eventuale avviso di accertamento.
- Sospensioni e trattative: richiesta di sospensione del pagamento e definizione di piani rateali, saldo e stralcio o adesione alle misure agevolative in vigore.
- Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: difesa dinanzi alla Corte di giustizia tributaria, ricorsi in Cassazione, transazioni fiscali, concordati preventivi e procedure di esdebitazione.
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1 Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 La disciplina civilistica e fiscale dei trust
Il trust è un istituto di origine anglosassone, introdotto in Italia con la legge n. 364/1989, che consente al disponente (settlor) di trasferire la proprietà formale di alcuni beni a un trustee affinché li amministri nell’interesse di uno o più beneficiari, secondo le regole stabilite nell’atto istitutivo. La circolare 34/E del 20 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate ha riepilogato la disciplina civilistica e fiscale dei trust, recependo l’orientamento della giurisprudenza . La circolare evidenzia che l’atto istitutivo e l’atto di dotazione patrimoniale non determinano di per sé un trasferimento effettivo di ricchezza e sono quindi soggetti a imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali; l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta solo al momento della devoluzione finale dei beni ai beneficiari . La stessa circolare ricorda che, ai fini delle imposte sui redditi, occorre distinguere tra:
- Trust trasparenti, nei quali i beneficiari sono nominativamente individuati e hanno un diritto giuridicamente azionabile a pretendere l’attribuzione del reddito; in tal caso i redditi sono imputati direttamente ai beneficiari e tassati in capo ad essi, indipendentemente dalla percezione .
- Trust opachi, nei quali i beneficiari non sono individuati o non hanno un diritto attuale alla distribuzione; in questo caso il reddito è tassato in capo al trust come soggetto IRES (aliquota attualmente al 24%) e la successiva distribuzione ai beneficiari non subisce ulteriore tassazione .
La fiscalità indiretta dei trust segue il principio della “tassazione in uscita”: l’atto di dotazione è neutro, mentre l’imposta sulle successioni e donazioni si applica solo in fase di trasferimento ai beneficiari . Inoltre, l’istituto beneficia della segregazione patrimoniale, che assicura che i beni conferiti non siano aggredibili dai creditori del trustee o del disponente, salvo ipotesi di frode.
1.2 La nozione di beneficiario individuato e le sentenze della Cassazione
L’interpretazione della nozione di beneficiario individuato è stata oggetto di numerose pronunce della Corte di Cassazione. La recente ordinanza n. 12381 del 3 maggio 2026 ha ribadito che non è sufficiente indicare nominativamente il beneficiario nell’atto di trust per qualificare il trust come “trasparente”. Occorre che il beneficiario abbia un diritto attuale ed esigibile a pretendere la distribuzione del reddito; se il trustee ha un ampio potere discrezionale sui tempi e sulla misura delle attribuzioni, il trust resta opaco e il reddito è tassato in capo al trust . La Cassazione ha quindi affermato che la trasparenza fiscale richiede due elementi congiunti: individuazione nominativa e diritto effettivo alla distribuzione .
Ulteriori pronunce del 2026 hanno confermato la neutralità fiscale dell’atto di dotazione e l’applicazione dell’imposta proporzionale solo al momento del trasferimento ai beneficiari. In particolare, l’ordinanza n. 10362/2026 della Cassazione ha precisato che l’istituzione e la dotazione patrimoniale non integrano il presupposto per l’imposta sulle successioni e donazioni; l’imposta proporzionale è dovuta solo al momento del trasferimento finale . Analogamente, l’ordinanza n. 10361/2026 ha ribadito che il conferimento di beni immobili al trustee non realizza un trasferimento stabile di ricchezza e non genera imposizione proporzionale .
1.3 Il monitoraggio fiscale e il quadro RW
I soggetti residenti in Italia che detengono beni o investimenti all’estero devono rispettare gli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dall’art. 4 del d.l. 167/1990, come modificato dal d.lgs. 90/2017 (attuativo della IV direttiva antiriciclaggio). L’art. 4 impone alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici residenti di indicare nella dichiarazione dei redditi le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero e i relativi redditi . Il monitoraggio riguarda anche i trust, secondo la circolare 34/E/2022, che richiama la necessità di identificare il titolare effettivo: il soggetto che, in ultima istanza, beneficia del trust. Il d.lgs. 90/2017 e il d.lgs. 231/2007, relativi alla normativa antiriciclaggio, impongono ai fiduciari di acquisire e conservare informazioni aggiornate sul titolare effettivo, ossia sull’identità del fondatore, del trustee, del guardiano, dei beneficiari e di chiunque eserciti il controllo sul trust .
La mancata compilazione del quadro RW in relazione alle attività estere detenute tramite trust comporta sanzioni dal 3 al 15 % del valore degli investimenti (dal 6 al 30 % se il trust è situato in un Paese a fiscalità privilegiata) e può integrare il reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) qualora i redditi non dichiarati superino le soglie penali.
1.4 L’invito al contraddittorio: evoluzione normativa
L’accertamento con adesione disciplinato dal d.lgs. 218/1997 consente al contribuente di definire in contraddittorio con l’Amministrazione l’imponibile e le imposte dovute. Prima della riforma del 2019, l’invito al contraddittorio era facoltativo; con il d.l. 34/2019 (c.d. “decreto crescita”), l’art. 4‑octies ha introdotto l’art. 5‑ter nel d.lgs. 218/1997, rendendo obbligatorio l’invito a comparire prima dell’emissione degli avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA. L’art. 5‑ter prevedeva che l’ufficio, prima di emettere l’avviso di accertamento, dovesse notificare l’invito a comparire, salvo nei casi in cui fosse già stato rilasciato un processo verbale di chiusura o si trattasse di avvisi parziali . Il comma 5 stabiliva che la mancata notifica dell’invito comportava l’invalidità dell’avviso se il contribuente dimostrava in concreto le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere .
La circolare 17/E del 22 giugno 2020 ha spiegato l’ambito applicativo dell’obbligo di invito e ha sottolineato che l’obbligo riguarda gli avvisi emessi a partire dal 1° luglio 2020. La circolare ha anche chiarito che l’invito deve contenere l’indicazione dei periodi d’imposta oggetto di verifica, l’imponibile ritenuto tassabile, le motivazioni della pretesa e i termini per aderire. La mancata attivazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente dimostra che la sua partecipazione avrebbe potuto modificare l’esito .
Con la riforma fiscale del 2024 (d.lgs. 13/2024) l’art. 5‑ter è stato abrogato e sostituito da una disciplina organica del procedimento accertativo e della compliance. Pur essendo abrogato, le norme transitorie stabiliscono che l’abrogazione si applica agli atti emessi dal 30 aprile 2024; per gli inviti notificati prima di tale data continua ad applicarsi l’art. 5‑ter . Il sistema introdotto dal 2024 prevede comunque un principio di contraddittorio preventivo, generalizzato attraverso il “provvedimento partecipato”, con tempi ridotti e maggiore digitalizzazione.
1.5 Scambio di informazioni internazionali e cooperazione amministrativa
L’identificazione di redditi di trust non dichiarati avviene spesso grazie allo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni fiscali, previsto dalla direttiva europea 2011/16/UE (DAC2) e dagli accordi FATCA/CRS. Le banche e i fiduciari comunicano alle autorità fiscali le informazioni sui conti finanziari e sui trust; l’Agenzia delle Entrate riceve quindi dati sui redditi, sui conferimenti e sui beneficiari. A seguito di queste segnalazioni l’ufficio può inviare questionari o inviti al contraddittorio per verificare la posizione del contribuente. La mancata risposta ai questionari può portare all’avvio del procedimento di accertamento con adesione, mentre la mancata partecipazione al contraddittorio può privare il contribuente della possibilità di ridurre sanzioni e interessi.
1.6 Rilevanza penale
La omessa dichiarazione dei redditi di trust può assumere rilevanza penale. L’art. 5 del d.lgs. 74/2000 punisce con la reclusione da 2 a 4 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, non presenta, pur essendovi obbligato, la dichiarazione annuale se l’imposta evasa supera 50.000 euro. L’utilizzo di un trust per occultare redditi può integrare anche il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000). È quindi essenziale sanare tempestivamente la posizione per evitare responsabilità penali.
2 Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’invito al contraddittorio
Ricevere un invito al contraddittorio per redditi di trust non dichiarati genera spesso timore e confusione. Conoscere la procedura e i termini permette di organizzare la difesa e di evitare sanzioni aggiuntive. Di seguito un percorso operativo per chi riceve l’invito.
2.1 Notifica dell’invito e suoi contenuti
L’invito al contraddittorio viene notificato all’indirizzo PEC del contribuente o tramite raccomandata A/R. Deve indicare:
- Periodi d’imposta oggetto di verifica: di solito si riferisce agli anni per cui l’ufficio ritiene che il beneficiario avrebbe dovuto dichiarare i redditi del trust.
- Soggetto verificato: se si tratta del disponente, del trustee o del beneficiario residente.
- Tipologia di trust: l’Agenzia indica se ritiene il trust trasparente (con beneficiari individuati) o opaco; evidenzia i redditi imputati e le norme di riferimento (art. 73 TUIR, circolare 34/E/2022).
- Contestazioni: l’ufficio specifica l’omesso monitoraggio (quadro RW), la mancata dichiarazione dei redditi, l’applicazione di sanzioni dal 3 al 15 % per il monitoraggio e dal 120 al 240 % per l’omessa dichiarazione.
- Proposta di definizione: l’invito contiene l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi, calcolati secondo il ravvedimento operoso speciale (riduzione delle sanzioni a un sesto o a un terzo). Il contribuente può aderire o presentare controdeduzioni.
- Termine per la comparizione: di regola non inferiore a 15 giorni dalla notifica; la comparizione può avvenire anche in videoconferenza.
2.2 Analisi preliminare e raccolta documentale
Entro pochi giorni dalla notifica è opportuno:
- Verificare la correttezza della notifica (indirizzo, delega al difensore) e la competenza dell’ufficio.
- Esaminare l’atto istitutivo del trust, le clausole sulla distribuzione dei redditi, la legge regolatrice (common law, Jersey, Cayman) e i poteri del trustee. È determinante stabilire se il trust è opaco (reddito tassato in capo al trust) o trasparente (reddito imputato al beneficiario individuato).
- Recuperare estratti conto, rendiconti del trustee e documentazione delle distribuzioni; in assenza di distribuzioni, dimostrare l’inesistenza del diritto attuale del beneficiario.
- Verificare gli adempimenti pregressi: presentazione del quadro RW, dichiarazione degli eventuali redditi distribuiti, pagamento delle imposte del trust.
- Controllare i termini: l’accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del settimo anno in caso di omessa dichiarazione (art. 43 D.P.R. 600/1973). La notifica dell’invito sospende i termini di decadenza per 120 giorni .
2.3 Gestione del contraddittorio
Il giorno fissato per l’incontro il contribuente (o il suo difensore) partecipa presso l’ufficio, espone le proprie ragioni e deposita documenti. È possibile chiedere un rinvio motivato. Durante il contraddittorio:
- Si discute la qualificazione del trust. Se il trust è opaco perché il trustee ha poteri discrezionali e i beneficiari non sono titolari di un diritto esigibile, l’ufficio non può imputare i redditi ai beneficiari .
- Si contestano le informazioni acquisite tramite scambio internazionale; è possibile chiedere la prova dell’origine dei dati, la data della comunicazione e l’esatta attribuzione al contribuente.
- Si propone una definizione (accertamento con adesione), con riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo, pagamento in rate (fino a 8 rate trimestrali). L’adesione comporta la rinuncia al ricorso e la definizione degli anni oggetto di accertamento.
- Si verifica la possibilità di autodenuncia e di presentare una dichiarazione integrativa con ravvedimento operoso, se l’accertamento non è ancora notificato.
2.4 Esito del contraddittorio e avviso di accertamento
Se il contribuente aderisce, il procedimento si conclude con la firma dell’accordo; le somme dovute devono essere pagate entro 20 giorni dalla sottoscrizione o rateizzate. L’atto di adesione non è impugnabile, ma consente la riduzione delle sanzioni a un terzo e l’esclusione della responsabilità penale (l’adesione estingue i reati tributari se il pagamento avviene prima della dichiarazione di apertura del dibattimento).
Se non si raggiunge l’accordo, l’ufficio emette l’avviso di accertamento. L’atto deve essere motivato in relazione ai chiarimenti forniti durante il contraddittorio . Se l’invito non è stato notificato senza giustificato motivo, il contribuente può eccepire la nullità dell’accertamento (per gli atti emessi fino al 29 aprile 2024), dimostrando le ragioni difensive pregiudicate . Il termine per impugnare l’avviso è di 60 giorni dalla notifica; il ricorso va presentato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e notificato all’ufficio.
2.5 Termini e proroghe
| Adempimento | Termini ordinari | Proroghe e particolarità |
|---|---|---|
| Invito al contraddittorio (art. 5‑ter d.lgs. 218/1997, abrogato nel 2024) | Notifica almeno 15 giorni prima della comparizione. L’ufficio deve attendere l’esito prima di emettere l’avviso. | La notifica dell’invito proroga il termine di decadenza dell’accertamento di 120 giorni se tra la data di comparizione e la scadenza del termine di decadenza intercorrono meno di 90 giorni . |
| Presentazione di osservazioni e documenti | Entro il termine indicato nell’invito (di solito 15 giorni dalla comparizione) | Possibile proroga su richiesta motivata. |
| Accertamento con adesione | Concluso il contraddittorio, l’ufficio formula una proposta di adesione; il contribuente può accettare entro 15 giorni. | Pagamento in un’unica soluzione entro 20 giorni o rateizzazione fino a 8 rate trimestrali. |
| Impugnazione dell’avviso | 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento | Termini sospesi per 90 giorni se si presenta istanza di mediazione (per debiti fino a 50.000 euro) o in caso di conciliazione. |
3 Difese e strategie legali
3.1 Contestare la qualificazione del trust
La prima linea di difesa consiste nel dimostrare che il trust non può essere considerato trasparente. Come ricordato dalla Cassazione, il trust è trasparente solo se il beneficiario è individuato e titolare di un diritto attuale alla distribuzione del reddito . È quindi utile:
- Esibire l’atto istitutivo e dimostrare che il trustee ha poteri discrezionali sulle distribuzioni; la mera indicazione del beneficiario non basta .
- Prova dell’assenza di distribuzioni: presentare rendiconti che attestano la mancata attribuzione di redditi; se i redditi sono reinvestiti nel trust, il beneficiario non matura un diritto attuale.
- Dimostrare la residenza e la fiscalità del trust: se il trust è amministrato in un Paese con regime privilegiato, l’Agenzia tende a presumere la natura interposta; occorre provare la reale amministrazione all’estero (documentazione su sede, trustee indipendente, consulenti locali).
- Far valere la mancanza di redditività: se il trust detiene beni che non hanno generato redditi (es. azioni di società in perdita), non vi è imponibile.
In presenza di trust opaco, i redditi devono essere tassati in capo al trust. Il contribuente italiano potrà essere chiamato a versare le imposte in qualità di titolare effettivo solo se il trust è interposto (fittizio) e i beni sono nella sua disponibilità. La Cassazione ha più volte affermato il principio della “substance over form”: se il disponente conserva la piena disponibilità dei beni conferiti, il trust è interposto e i redditi vanno imputati a lui; ma la prova dell’interposizione spetta all’Amministrazione.
3.2 Rispettare gli obblighi di monitoraggio
L’omessa indicazione nel quadro RW delle attività estere detenute tramite trust può comportare sanzioni elevate e l’inversione dell’onere della prova. Conviene quindi:
- Presentare dichiarazioni integrative per gli anni non prescritti, indicando il valore dei beni e le quote attribuite al beneficiario. Il ravvedimento operoso riduce le sanzioni a 1/8 del minimo.
- Dimostrare l’adempimento: se il contribuente ha indicato il trust nel quadro RW ma non ha dichiarato i redditi perché ritenuti imputabili al trust, può far valere la buona fede e l’assenza di intenzione evasiva.
- Calcolare il valore della partecipazione: per i trust opachi non residenti il beneficiario residente deve indicare in RW il valore della propria quota; se non determinato, si considera il patrimonio netto.
3.3 Partecipare al contraddittorio e presentare memorie
Partecipare all’invito al contraddittorio è fondamentale per limitare l’accertamento. Durante l’incontro o nelle memorie successive è possibile:
- Controdedurre sugli importi: chiedere il ricalcolo degli imponibili e delle sanzioni, contestando l’erronea imputazione integrale dei redditi o l’applicazione di sanzioni non dovute.
- Proporre l’applicazione della norma più favorevole: se il trust è stato istituito in un Paese black list, l’Agenzia può applicare la presunzione di attribuzione dei redditi al beneficiario; è tuttavia possibile dimostrare che la giurisdizione applica un regime di trasparenza e che i redditi sono già tassati.
- Evidenziare la violazione del termine di decadenza: l’invito non può prorogare i termini oltre i 120 giorni; se l’accertamento viene notificato oltre i termini, è nullo.
3.4 Accertamento con adesione e definizione agevolata
Se le prove non permettono di contestare integralmente la pretesa, si può valutare l’accertamento con adesione. I vantaggi sono:
- Riduzione delle sanzioni: un terzo del minimo; eventuali interessi ridotti.
- Possibilità di rateizzare: fino a otto rate trimestrali per imposte dirette; per importi elevati, è possibile chiedere la garanzia fideiussoria.
- Estinzione del reato tributario: per i reati di omessa dichiarazione o dichiarazione infedele, il pagamento integrale delle imposte ed accessori prima dell’apertura del dibattimento estingue il reato.
Occorre tuttavia valutare attentamente la convenienza economica: l’adesione comporta il pagamento immediato di imposte e sanzioni e la rinuncia al ricorso. In presenza di dubbi sulla legittimità dell’imputazione o della normativa applicata, può essere preferibile procedere con il ricorso.
3.5 Impugnazione dell’avviso di accertamento
Se il contraddittorio non porta a un accordo, il contribuente può presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. L’impugnazione può articolarsi su più motivi:
- Nullità dell’atto per mancata notifica dell’invito (per gli atti emessi prima del 30 aprile 2024), salvo i casi di urgenza prevista dall’art. 5‑ter .
- Errata qualificazione del trust: dimostrare, con documenti e perizia, che il trust è opaco e i redditi non vanno imputati al beneficiario; richiamare la giurisprudenza recente (Cass. 12381/2026) sulla necessità del diritto attuale alla distribuzione .
- Violazione del principio del contraddittorio e dell’art. 12 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), che impone all’Amministrazione di garantire il pieno contraddittorio endoprocedimentale.
- Violazione dei termini di decadenza: eccepire che l’accertamento è stato notificato oltre i termini di legge, nonostante la proroga di 120 giorni.
- Difetto di prova: contestare la provenienza delle informazioni acquisite all’estero, la loro utilizzabilità e l’esistenza di un reddito tassabile.
- Errata applicazione delle sanzioni: chiedere la riduzione o l’annullamento delle sanzioni in base al ravvedimento, alla collaborazione o alla buona fede.
Durante il giudizio, è possibile chiedere la sospensione dell’esecutività dell’avviso (art. 47 d.lgs. 546/1992) depositando istanza motivata e depositando garanzie se necessario. L’accoglimento dell’istanza sospende l’obbligo di pagamento fino alla decisione.
3.6 Strategie di compliance e prevenzione
La migliore strategia è prevenire l’invio dell’invito al contraddittorio. Alcuni consigli pratici:
- Redigere un atto di trust chiaro: definire espressamente se il beneficiario ha diritto al reddito o alla capitalizzazione; indicare se il trust è revocabile o irrevocabile; prevedere un guardiano indipendente.
- Aggiornare la documentazione: conservare il rendiconto del trust, i contratti bancari e gli estratti conto; mantenere una contabilità ordinata.
- Dichiarare i redditi ricevuti: se il trustee effettua distribuzioni, il beneficiario italiano deve dichiararle come redditi di capitale (art. 44, comma 1, lett. g‑sexies TUIR); se il trust è opaco e i redditi restano nel trust, non vanno dichiarati dal beneficiario.
- Compilare correttamente il quadro RW: indicare la quota di partecipazione al trust, il codice fiscale del trust se italiano o un codice convenzionale per i trust esteri; dichiarare il valore dei beni conferiti.
- Richiedere pareri preventivi: l’interpello all’Agenzia delle Entrate (art. 11 l. 212/2000) consente di ottenere una risposta ufficiale sulla qualificazione del trust e sulla tassazione dei redditi; la risposta vincola l’Amministrazione e impedisce contestazioni future.
4 Strumenti alternativi: rottamazioni, accordi e procedure concorsuali
4.1 Definizioni agevolate dei carichi
Periodicamente il legislatore introduce misure di definizione agevolata (“rottamazioni”) che consentono di pagare i debiti iscritti a ruolo con l’esclusione di sanzioni e interessi di mora. Nel 2026 la rottamazione‑quinquies introdotta dalla legge n. 199/2025 ha consentito di estinguere i carichi affidati tra il 2000 e il 2023, ma il termine di presentazione delle domande è scaduto il 30 aprile 2026, per cui non è più possibile accedere alla misura. Restano comunque attive altre forme di definizione agevolata per alcuni tributi locali o per le liti pendenti davanti alla Cassazione, previste da normative speciali. Prima di aderire a queste misure è opportuno valutare se il debito deriva da omessa dichiarazione di redditi di trust: la rottamazione riguarda infatti solo gli omessi versamenti di imposte dichiarate, non gli accertamenti.
4.2 Rateazioni e piani di rientro
Se il debito derivante da accertamento con adesione o da sentenza divenuta definitiva è elevato, il contribuente può chiedere all’Agenzia delle Entrate‐Riscossione una rateazione fino a 10 anni (120 rate), dimostrando la temporanea difficoltà economica. Durante il contraddittorio è possibile concordare una rateazione anche con l’ufficio accertatore; la mancata osservanza del piano comporta la decadenza e la ripresa delle azioni esecutive.
4.3 Procedure di composizione della crisi e sovraindebitamento
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, assiste privati e imprenditori nella presentazione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione previsti dalla legge n. 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Queste procedure permettono di ottenere l’esdebitazione anche per debiti fiscali, mediante il pagamento parziale del dovuto e la falcidia delle sanzioni. Il D.L. 118/2021 ha introdotto l’esperto negoziatore della crisi d’impresa, figura che facilita le trattative con i creditori e il fisco; l’avv. Monardo, abilitato a tale ruolo, può affiancare l’imprenditore nella predisposizione del piano e nella ricerca di soluzioni concordate.
4.4 Transazioni fiscali e concordato preventivo
Nel contesto delle procedure concorsuali è possibile presentare una transazione fiscale (art. 182‑ter l.fall.) o un concordato preventivo che preveda la falcidia dei debiti tributari. Le norme consentono di trattare con l’Agenzia delle Entrate la riduzione di imposte, sanzioni e interessi. Tuttavia, per ottenere il consenso del fisco occorre dimostrare che la proposta è più conveniente rispetto alla liquidazione forzata. Lo Studio legale Monardo, grazie a una rete di commercialisti e consulenti, può predisporre piani economico-finanziari credibili e assistere il cliente nelle trattative con l’Amministrazione.
5 Errori comuni e consigli pratici
Durante l’assistenza ai clienti lo Studio ha riscontrato numerosi errori ricorrenti che possono compromettere la difesa. Conoscerli aiuta a evitarli:
- Ignorare l’invito al contraddittorio: la mancata partecipazione fa perdere la possibilità di contestare la pretesa e di ridurre le sanzioni. Anche se l’invito non è obbligatorio per gli atti emessi dopo il 30 aprile 2024, partecipare dimostra collaborazione e può influire sulla quantificazione delle sanzioni.
- Confondere trust opaco e trasparente: molti contribuenti ritengono che il trust sia sempre neutrale; in realtà la tassazione dipende dalle clausole. Se i beneficiari hanno diritto al reddito, l’imposizione ricade su di essi; se il trust è opaco, i redditi restano nel trust .
- Omettere il quadro RW: anche se il trust è opaco e non genera redditi per il beneficiario, è obbligatorio indicarne il valore in RW. La mancata compilazione comporta sanzioni dal 3 al 15 % .
- Non conservare i documenti: l’atto di trust, i rendiconti del trustee e le prove dei versamenti sono indispensabili per dimostrare la corretta tassazione. Senza documenti è difficile contestare le presunzioni dell’Agenzia.
- Trasferire beni nel trust dopo l’insorgenza dei debiti: costituire un trust quando i debiti sono già sorti può essere ritenuto un atto in frode ai creditori; la protezione patrimoniale rischia di essere vanificata.
- Non consultare professionisti: la materia è complessa e in continua evoluzione. Rivolgersi a esperti in trust e fiscalità internazionale è essenziale per evitare errori.
6 Tabelle riepilogative
6.1 Normativa di riferimento
| Materia | Fonte normativa / giurisprudenziale | Principi chiave |
|---|---|---|
| Invito al contraddittorio | D.lgs. 218/1997 art. 5‑ter (abrogato dal d.lgs. 13/2024), circolare 17/E/2020 | Obbligo di notificare l’invito prima dell’avviso di accertamento; mancata notifica comporta invalidità se il contribuente dimostra il pregiudizio . |
| Trust e imposte dirette | Art. 73 TUIR, art. 44, comma 1, lett. g‑sexies TUIR, circolare 34/E/2022 | Distinzione tra trust trasparente (reddito imputato ai beneficiari individuati) e trust opaco (reddito tassato in capo al trust) . |
| Trust e imposte indirette | D.lgs. 346/1990 (imposta successioni e donazioni), circ. 34/E/2022 | L’atto di dotazione è fiscalmente neutro; l’imposta proporzionale si applica solo al trasferimento finale . |
| Monitoraggio fiscale | Art. 4 d.l. 167/1990 come modificato dal d.lgs. 90/2017; d.lgs. 231/2007 | Obbligo di dichiarare in RW le attività estere e le quote di trust; identificazione del titolare effettivo . |
| Giurisprudenza recente | Cass. ord. 12381/2026; Cass. ord. 10362/2026; Cass. ord. 10361/2026 | La trasparenza richiede nominatività e diritto esigibile ; l’atto di dotazione non genera imposta proporzionale . |
| Antiriciclaggio e titolare effettivo | D.lgs. 231/2007, d.lgs. 90/2017, IV direttiva UE | Trustee deve identificare e conservare dati su fondatore, trustee, guardiano, beneficiari; il titolare effettivo è la persona fisica che in ultima istanza controlla il trust . |
6.2 Sanzioni e benefici della definizione
| Violazione | Sanzione ordinaria | Benefici dell’adesione / ravvedimento |
|---|---|---|
| Omessa dichiarazione dei redditi del trust | 120–240 % dell’imposta non versata; reclusione da 2 a 4 anni se l’imposta evasa supera 50.000 € (art. 5 d.lgs. 74/2000) | Sanzioni ridotte a un terzo in caso di adesione; estinzione del reato con pagamento integrale delle imposte prima dell’apertura del dibattimento. |
| Omessa compilazione quadro RW | 3–15 % (o 6–30 % per Paesi a fiscalità privilegiata) del valore degli investimenti | Riduzione a 1/8 del minimo con ravvedimento operoso; possibile ulteriore riduzione a 1/10 con definizione agevolata. |
| Ritardato od omesso versamento dell’imposta derivante da accertamento | Sanzione 30 % ridotta al 15 % se il pagamento avviene entro 90 giorni; interessi legali | Possibilità di rateazione fino a 8 rate (accertamento) o 120 rate (ruolo); sospensione dell’esecuzione su richiesta motivata. |
7 Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è un invito al contraddittorio e perché lo ricevo?
È un atto con cui l’Agenzia delle Entrate invita il contribuente a comparire per discutere contestazioni prima di emettere l’avviso di accertamento. Si riceve quando l’Ufficio rileva anomalie (es. redditi di trust non dichiarati) e intende attivare la procedura di accertamento con adesione. - L’invito al contraddittorio è sempre obbligatorio?
Per gli avvisi emessi dal 1° luglio 2020 al 29 aprile 2024 l’invito era obbligatorio ai sensi dell’art. 5‑ter d.lgs. 218/1997, salvo casi di urgenza . Dal 30 aprile 2024 l’art. 5‑ter è abrogato, ma l’Amministrazione continua a inviare un “provvedimento partecipato” per garantire il contraddittorio. - Cosa succede se ignoro l’invito?
Se non si partecipa, l’Ufficio può emettere l’avviso di accertamento senza ulteriori dialoghi. Si perde la possibilità di ridurre le sanzioni e di far valere argomenti difensivi. Per gli atti ante 2024, la mancata notifica dell’invito può essere eccepita in giudizio . - Come si determina se il trust è trasparente o opaco?
Occorre verificare l’atto istitutivo: se i beneficiari sono individuati e hanno un diritto esigibile a ricevere il reddito, il trust è trasparente e il reddito è imputato ai beneficiari . Se il trustee ha poteri discrezionali e il beneficiario non può pretendere il reddito, il trust è opaco. - Sono obbligato a compilare il quadro RW anche se non percepisco redditi dal trust?
Sì. Il monitoraggio fiscale impone di indicare le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, compresa la quota di partecipazione al trust. L’omissione comporta sanzioni dal 3 al 15 % del valore . - Posso autocorreggere le dichiarazioni passate?
È possibile presentare dichiarazioni integrative per gli anni non prescritti, versando le imposte dovute e usufruendo del ravvedimento operoso, che riduce le sanzioni. L’istanza deve essere presentata prima che l’accertamento sia notificato. - Cosa devo portare al contraddittorio?
Copia dell’atto di trust, bilanci e rendiconti del trustee, estratti conto, documentazione delle distribuzioni e, se necessario, pareri di esperti. È utile predisporre una memoria scritta che riassuma i fatti e le norme applicabili. - L’Agenzia può tassarmi se il trust è in un Paese black list?
Per i trust istituiti in Paesi a fiscalità privilegiata l’Agenzia può presumere la natura interposta e imputare i redditi al disponente/beneficiario. Tuttavia è possibile vincere la presunzione dimostrando l’effettiva gestione all’estero e l’inesistenza di poteri di controllo. - Che differenza c’è tra trust opaco estero e trust opaco residente?
Nel trust opaco residente i redditi sono tassati in capo al trust con IRES, mentre il beneficiario italiano non subisce imposizione fino alla distribuzione. Nel trust opaco estero il trust non è soggetto passivo in Italia; i redditi sono tassati nello Stato estero e il beneficiario italiano è tenuto al monitoraggio e a dichiarare eventuali distribuzioni. - Se non ricevo il reddito, devo pagare le imposte?
Solo se il trust è trasparente e si è beneficiari individuati. Nei trust opachi il reddito resta nel trust e non va dichiarato; il beneficiario sarà tassato al momento della distribuzione. - Le clausole che riservano poteri al disponente rendono il trust interposto?
Non automaticamente. La Cassazione ha chiarito che la validità del trust non è inficiata dal fatto che il disponente si riservi alcuni poteri, purché non mantenga la disponibilità sostanziale dei beni. La prova della fittizietà spetta all’Amministrazione e va valutata caso per caso. - Come funziona l’interpello sul trust?
Presentando un’interpello all’Agenzia delle Entrate si possono ottenere chiarimenti ufficiali sulla qualificazione del trust e sulla tassazione dei redditi. La risposta vincola l’ufficio e protegge il contribuente da sanzioni, a condizione che questi si conformi al parere. - Quali sono le sanzioni penali per i redditi di trust non dichiarati?
Se l’imposta evasa supera 50.000 euro l’omessa dichiarazione è punita con la reclusione da 2 a 4 anni (art. 5 d.lgs. 74/2000). In caso di dichiarazione infedele la pena va da 1 a 3 anni se la sottrazione d’imposta supera 100.000 euro. - Posso utilizzare la rottamazione per i debiti derivanti da trust?
Le rottamazioni riguardano i carichi affidati alla riscossione per imposte dichiarate e non versate. I debiti da accertamento per redditi non dichiarati restano esclusi. La rottamazione‑quinquies 2026 ha avuto scadenza il 30 aprile 2026 e quindi non è più accessibile. - Quando conviene fare ricorso invece di aderire?
Conviene impugnare l’avviso quando vi sono solide ragioni giuridiche (es. errata qualificazione del trust, violazione del contraddittorio, mancata prova dell’interposizione) o errori nei calcoli. Se l’adesione comporta il pagamento integrale di imposte non dovute, il ricorso permette di contestare e ottenere la riduzione o l’annullamento. - Lo Studio Monardo può rappresentarmi anche fuori regione?
Sì. L’avv. Monardo, cassazionista, opera su tutto il territorio nazionale grazie a una rete di professionisti locali. Può assistere il contribuente sia nella fase amministrativa sia nel contenzioso dinanzi alle Corti di giustizia tributaria e in Cassazione. - Il trust può essere attaccato dai creditori se ho debiti?
Se costituito in tempi non sospetti e per scopi leciti, il trust offre una forte protezione patrimoniale. Tuttavia, se viene creato dopo l’insorgenza dei debiti o con finalità fraudolente, i creditori possono esercitare l’azione revocatoria entro cinque anni, come confermato anche da recenti pronunce dei Tribunali (es. Trib. Bologna 22 aprile 2026) . - È meglio un trust revocabile o irrevocabile?
Un trust revocabile permette al disponente di modificare o sciogliere il trust, ma offre minore protezione patrimoniale. Un trust irrevocabile garantisce la segregazione, ma il disponente perde il controllo sui beni. La scelta dipende dagli obiettivi di protezione e dalla propensione a cedere la proprietà. - Posso essere il trustee del mio trust?
Il c.d. trust autodichiarato è ammesso ma sconsigliato. Mantenere il ruolo di trustee può indebolire la segregazione e far ritenere il trust interposto; in contenzioso può essere considerato un artificio per simulare la separazione patrimoniale . - Cosa succede se il trustee non agisce correttamente?
I beneficiari o il guardiano possono chiedere la revoca del trustee e il risarcimento dei danni. L’atto di trust può prevedere procedure di sostituzione. In caso di comportamenti illegittimi, è possibile rivolgersi al giudice.
8 Simulazioni pratiche e numeriche
8.1 Caso 1 – Trust trasparente con beneficiario residente
Scenario: Un trust estero istituito nel 2018 negli Stati Uniti produce redditi da dividendi per 100.000 € nel 2024. Il beneficiario residente in Italia è nominativamente indicato e ha diritto a ricevere annualmente l’intero reddito. Non ha dichiarato tali redditi e riceve nel 2026 un invito al contraddittorio.
Calcolo delle imposte:
- Imposta dovuta (IRPEF): i redditi di capitale sono tassati in capo al beneficiario. Supponendo un’aliquota media del 43 % (aliquota marginale IRPEF) più addizionali, l’imposta è circa 43.000 €.
- Sanzione per omessa dichiarazione: 120 % dell’imposta = 51.600 €. La sanzione può essere ridotta a 1/3 (17.200 €) con l’accertamento con adesione.
- Interessi: ipotizzando il 3,5 % annuo per due anni = 7.000 €.
- Totale senza adesione: 43.000 € + 51.600 € + 7.000 € = 101.600 €.
- Totale con adesione: 43.000 € + 17.200 € + 7.000 € = 67.200 €.
Strategia: dimostrare che il trust è trasparente è inutile perché i benefici sono effettivi. Conviene aderire all’accertamento con adesione per ridurre la sanzione. In alternativa, presentare una dichiarazione integrativa e ravvedersi prima dell’accertamento, riducendo la sanzione a 1/8 (6.450 €). Il pagamento estingue il reato di omessa dichiarazione.
8.2 Caso 2 – Trust opaco non dichiarato (monitoraggio)
Scenario: Nel 2019 un imprenditore italiano istituisce a Jersey un trust opaco con patrimonio di 2 milioni di euro (immobili e azioni). Non percepisce redditi dal trust e non compila il quadro RW. Nel 2025, a seguito di scambio di informazioni, l’Agenzia gli notifica un invito al contraddittorio per omessa compilazione del quadro RW e possibili redditi non dichiarati.
Calcolo delle sanzioni per monitoraggio:
- Sanzione base: 3 % annuo del valore non dichiarato = 60.000 € per ogni anno (2 milioni x 3 %). Per il periodo 2019‑2023 (5 anni) la sanzione è 300.000 €.
- Poiché Jersey non è più considerata fiscalità privilegiata, non si applica la sanzione raddoppiata (6 %).
- Con il ravvedimento operoso per dichiarazione integrativa entro un anno, la sanzione si riduce a 1/8: 7.500 € annui, per un totale di 37.500 €.
- Interessi al 2 % annuo: circa 20.000 €.
Strategia: dimostrare che il trust è opaco: nessun reddito percepito, trustee indipendente. Presentare dichiarazioni integrative per gli anni non prescritti con quadro RW, usufruendo del ravvedimento. L’importo complessivo (imposte nulle + sanzioni ridotte) è molto inferiore alle sanzioni iniziali. In assenza di ravvedimento, conviene aderire alla proposta dell’ufficio con riduzione a un terzo della sanzione.
8.3 Caso 3 – Trust interposto e disponibilità dei beni
Scenario: Un professionista trasferisce nel 2017 un immobile commerciale e un portafoglio titoli in un trust opaco di diritto inglese, riservandosi la possibilità di revocare il trustee e di rientrare in possesso dei beni. L’immobile genera un canone di locazione di 50.000 € annui; il trust incassa i canoni e li gira informalmente al disponente. Nessun reddito è dichiarato. Nel 2026 l’Agenzia contesta l’interposizione del trust.
Calcolo delle imposte:
- Redditi immobiliari non dichiarati (2018‑2024): 7 anni x 50.000 € = 350.000 €.
- Imposta sui redditi: 43 % circa = 150.500 €.
- Sanzione 120 % = 180.600 €, ridotta a 60.200 € con adesione.
- Interessi (3,5 %) = 30.000 €.
Totale con adesione: 150.500 € + 60.200 € + 30.000 € = 240.700 €.
Strategia: La presenza di poteri di revoca e la disponibilità dei redditi dimostra l’interposizione: il trust non è un soggetto autonomo. L’unica via è aderire all’accertamento e valutare la transazione fiscale o un piano del consumatore per diluire il pagamento. In via residuale si può contestare la qualificazione di “disponibilità” se si dimostra che i canoni sono rimasti nel trust per investimenti.
Conclusioni
L’invito al contraddittorio per redditi di trust non dichiarati è una procedura delicata che può preludere a un accertamento oneroso. La normativa sui trust è complessa e in continua evoluzione, come dimostrano le recenti circolari dell’Agenzia delle Entrate e le pronunce della Corte di Cassazione che hanno precisato la distinzione tra trust trasparenti e opachi e la neutralità fiscale dell’atto di dotazione . Ignorare l’invito o sottovalutare la classificazione del trust può comportare sanzioni elevate e, nei casi più gravi, conseguenze penali. Al contrario, una gestione attenta del contraddittorio e la tempestiva regolarizzazione della posizione consentono di limitare i danni e, talvolta, di azzerarli.
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