Introduzione
Nel sistema tributario italiano la dichiarazione dei redditi è il principale strumento con cui il contribuente espone al Fisco la propria capacità contributiva.
La compilazione corretta del modello Redditi non è soltanto un adempimento formale, ma incide sulla quantità di imposta dovuta, sul diritto del contribuente ad accedere a regimi agevolati e sulla prescrizione dei poteri di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, il quadro RS del modello Redditi racchiude molteplici informazioni obbligatorie: dati ai fini del “regime forfetario”, indicazioni sulle società di comodo e altre comunicazioni richieste da norme speciali. Errori od omissioni nella compilazione di questa sezione possono determinare l’invio, da parte dell’Agenzia, di un invito al contraddittorio e, se non si interviene tempestivamente, l’adozione di avvisi di accertamento con sanzioni pesanti.
Nell’ultimo biennio il quadro normativo è stato stravolto: il D.Lgs. 219/2023 ha introdotto l’articolo 6-bis nella Legge 212/2000 (Statuto del contribuente), trasformando il contraddittorio preventivo da facoltà a principio generale applicabile a quasi tutti gli atti impositivi . La novella, per alcuni atti, è entrata in vigore dal 30 aprile 2024 e ha cancellato il precedente art. 5‑ter del D.Lgs. 218/1997 . Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21271/2025, hanno inoltre definito il perimetro della “prova di resistenza” necessaria affinché l’omissione del contraddittorio determini l’invalidità dell’atto .
Il tema è cruciale perché molti contribuenti, soprattutto piccoli imprenditori e professionisti che utilizzano il regime forfetario, non sono consapevoli degli obblighi informativi del quadro RS. Dal 2023 l’Agenzia delle Entrate ha iniziato ad inviare lettere di compliance per segnalare le omissioni e, a partire dal 2026, gli inviti al contraddittorio vengono notificati con l’indicazione di potenziali sanzioni e della possibilità di aderire all’accertamento con adesione o a definizioni agevolate. L’urgenza è accentuata dal fatto che il nuovo articolo 6‑bis prevede un termine minimo di 60 giorni tra l’invio dello schema di atto e l’emissione dell’accertamento . Chi non agisce in tempo rischia di perdere il diritto di difesa.
In questo articolo spieghiamo come affrontare un invito al contraddittorio per errori nel quadro RS, quali sono le norme applicabili, le più recenti sentenze, le procedure passo‑passo e le migliori strategie difensive. Adottiamo il punto di vista del contribuente, offrendo consigli pratici e simulazioni numeriche.
Presentazione dello Studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista con tanti anni di esperienza nel diritto bancario e tributario.
- Cassazionista: iscritto all’albo dei patrocinanti dinanzi alla Corte di Cassazione, può rappresentare i clienti in ogni grado di giudizio.
- Coordinatore di un team multidisciplinare: guida un gruppo nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in diritto tributario, bancario, societario e concorsuale, garantendo un approccio integrato alle problematiche fiscali.
- Gestore della crisi da sovraindebitamento: iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia in forza della L. 3/2012, assiste persone fisiche e microimprese nell’elaborazione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione.
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Grazie alla sua duplice competenza legale e economico‑aziendale, l’Avv. Monardo offre consulenze complete: analisi dell’atto impugnato, redazione di ricorsi, sospensione di pagamenti e procedure esecutive, negoziazione di piani di rientro con l’Agenzia e con le banche, predisposizione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione dei debiti. Chi riceve un invito al contraddittorio trova quindi nello Studio una guida per valutare la fondatezza della pretesa, contestare gli errori e individuare la soluzione più efficace.
📩 Contatta subito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. I recapiti sono indicati al termine dell’articolo.
Contesto normativo e giurisprudenziale
1. Il quadro RS: funzioni e obblighi
Il quadro RS del modello Redditi contiene informazioni che non influiscono direttamente sul calcolo dell’imposta ma che sono essenziali per verificare l’applicazione di regimi speciali e per la vigilanza sui contribuenti. Tra i principali prospetti:
- Regime forfetario per imprenditori e professionisti: l’articolo 1, comma 73, della Legge 190/2014 obbliga chi applica il regime forfetario ad inserire nel quadro RS un prospetto con i costi sostenuti per materie prime, semilavorati, energia, telefonia, mezzi di trasporto e altre spese . L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 4/E del 2016 (paragrafo 4.2.3), ha precisato che devono essere indicati i costi promiscui al 50 % e ha chiarito che l’omessa compilazione costituisce un’omissione dei dati . Nel settembre 2024 l’Agenzia, durante un “Telefisco”, ha ribadito che le spese devono essere riportate al lordo dell’IVA perché il regime forfetario non consente la detrazione .
- Società di comodo: la Legge 724/1994, art. 30, stabilisce che una società è considerata “non operativa” se non supera determinati ricavi minimi calcolati in base al valore degli asset (immobili, partecipazioni, titoli) . Le società non operative devono compilare una sezione del quadro RS per comunicare il risultato del test di operatività.
- Agevolazioni, bonus e crediti d’imposta: se il contribuente usufruisce di crediti d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno o di bonus “Formazione 4.0”, deve indicare l’ammontare nel quadro RS per consentire i controlli.
- Regime di impatriati, ex art. 16 D.Lgs. 147/2015: i lavoratori che rientrano in Italia e optano per l’imposizione agevolata devono compilare il quadro RS per confermare il possesso dei requisiti.
La mancata compilazione o la compilazione errata del quadro RS può comportare sanzioni da 250 € a 2.000 € ai sensi dell’art. 8, D.Lgs. 471/1997, la perdita del regime forfetario e la ricostruzione analitica del reddito. Per i contribuenti forfettari, la Circolare 17/E/2020 ha ricordato che gli obblighi informativi non possono essere omessi; nel 2023 e nel 2024 l’Agenzia delle Entrate ha inviato lettere di compliance per l’anno 2021, prorogando il termine per regolarizzare al 30 novembre 2024 .
2. Evoluzione normativa del contraddittorio
2.1. L’art. 5‑ter D.Lgs. 218/1997 (abrogato)
Prima del 2024 il contraddittorio preventivo “a tavolino” era disciplinato dall’art. 5‑ter del D.Lgs. 218/1997. La norma imponeva all’Agenzia delle Entrate di invitare il contribuente a comparire prima di emettere l’avviso di accertamento, salvo i casi di accertamento parziale (art. 41‑bis, D.P.R. 600/1973) o di rilevanti ragioni di urgenza. L’inosservanza comportava la nullità dell’atto solo se il contribuente dimostrava, con la prova di resistenza, quali difese avrebbe potuto far valere e l’incidenza di queste sul risultato dell’accertamento . L’articolo è stato abrogato dal D.Lgs. 219/2023 con decorrenza 30 aprile 2024, essendo sostituito dal nuovo art. 6‑bis dello Statuto del contribuente.
2.2. Lo Statuto del contribuente: art. 6‑bis (D.Lgs. 219/2023) e art. 7‑bis (D.L. 39/2024)
L’articolo 6‑bis della Legge 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, riconosce che il contraddittorio preventivo è principio generale dell’ordinamento tributario: prima di emettere un atto impositivo, l’Amministrazione deve trasmettere al contribuente lo schema dell’atto contenente i fatti, le ragioni di diritto, l’accertamento delle imposte e delle sanzioni . Il contribuente dispone di 60 giorni per presentare osservazioni e documenti; durante questo termine l’Agenzia non può notificare l’atto e i termini di decadenza si sospendono fino a 120 giorni . L’atto definitivo deve motivare il rigetto delle osservazioni, pena la nullità.
Il D.L. 39/2024, convertito con modificazioni dalla L. 67/2024, ha introdotto l’articolo 7‑bis (norma interpretativa). Esso precisa che il contraddittorio non si applica agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 o a quelli preceduti, prima di tale data, da un invito ai sensi del D.Lgs. 218/1997 . Inoltre, disciplina il regime transitorio, specificando che per gli atti precedentemente notificati tramite lo schema d’atto si applica la sospensione dei termini di decadenza di 120 giorni prevista dall’art. 6‑bis .
2.3. Art. 6 D.Lgs. 218/1997: accertamento con adesione
L’accertamento con adesione è una procedura conciliativa che consente al contribuente di definire l’accertamento prima dell’impugnazione. Il D.Lgs. 219/2023 ha coordinato l’istituto con il nuovo art. 6‑bis: ora il contribuente può presentare domanda di adesione entro 30 giorni dal ricevimento dello schema d’atto o dal successivo avviso di accertamento. La domanda sospende i termini per impugnare e per pagare per 90 giorni . Se la richiesta è presentata prima di ricevere lo schema d’atto, l’Ufficio è tenuto a inviare il prospetto ed attendere 60 giorni prima di emettere l’accertamento. La procedura consente di ridurre le sanzioni a un terzo e di rateizzare gli importi fino a 8 anni in casi di grave difficoltà economica.
2.4. Diritti durante le ispezioni e le verifiche
L’articolo 12 della Legge 212/2000 elenca le garanzie del contribuente durante accessi, ispezioni e verifiche: gli operatori devono minimizzare i disagi, fornire al contribuente un processo verbale con i motivi dell’accertamento e informarlo dei suoi diritti; il contribuente può farsi assistere da un professionista e le sue osservazioni devono essere verbalizzate. Le sue osservazioni possono essere fatte valere anche in sede di contraddittorio. Il comma 7, che prevedeva il diritto a un termine di 60 giorni per il contraddittorio dopo l’ispezione, è stato abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. o) del D.Lgs. 219/2023.
3. Giurisprudenza rilevante
3.1. Sentenza Cass. Sezioni Unite n. 24823/2015
Nel 2015 le Sezioni Unite avevano stabilito che, per i tributi armonizzati (come l’IVA), la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale determina la nullità dell’atto solo se il contribuente dimostra che il contraddittorio non sarebbe stato un mero simulacro. In altre parole, deve allegare elementi non fittizi che, se valutati dall’Amministrazione, avrebbero potuto condurre a un diverso esito . Questo onere probatorio è stato definito “prova di resistenza” e costituisce la base per valutare la legittimità dell’atto.
3.2. Sentenza Cass. Sezioni Unite n. 21271/2025
La sentenza n. 21271/2025 (pubblicata il 25 luglio 2025) affronta una controversia in materia di IVA in cui la contribuente contestava un avviso di accertamento per violazione del contraddittorio. La Corte ha ricostruito l’evoluzione delle norme e della giurisprudenza, evidenziando la necessità di coordinare la prova di resistenza con le direttive dell’Unione europea . Nella parte finale della decisione, la Corte ha enunciato due principi di diritto di grande rilievo:
- Per gli atti antecedenti al 30 aprile 2024 e per le verifiche “a tavolino” relative a tributi armonizzati, l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di attivare il contraddittorio solo se previsto da norme speciali. Tuttavia, la violazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto quando il contribuente indica in concreto gli elementi di fatto che avrebbe potuto far valere e dimostra che l’opposizione non è pretestuosa .
- Contenuto della prova di resistenza: il contribuente deve allegare fatti e informazioni non conosciuti dall’Ufficio, la cui valutazione avrebbe potuto condurre a un risultato diverso; il giudice deve compiere una prognosi postuma basata su parametri di fattualità, specificità e probabilità, senza richiedere la certezza della diversa conclusione .
La Corte ha quindi accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ribadito che la non pretestuosità deve essere valutata in relazione alla concreta capacità degli elementi dedotti di incidere sull’esito del procedimento.
3.3. Giurisprudenza di merito successiva al 2015
La sentenza del 2025 risolve un contrasto interpretativo nato dopo il 2015. Una parte della giurisprudenza riteneva sufficiente allegare ragioni non pretestuose, mentre un’altra chiedeva di dimostrare la concreta incidenza delle ragioni addotte . Con il nuovo principio, il giudice deve valutare “se l’esito diverso non sia totalmente escluso” e se il contribuente abbia messo a disposizione fatti specifici, senza richiedere la certezza del risultato .
3.4. Pronunce della Corte costituzionale e della CGUE
La Corte costituzionale ha più volte richiamato l’importanza del contraddittorio come espressione del diritto di difesa (artt. 24 e 111 Cost.), ma ha anche sottolineato che la legge può modulare l’obbligo in relazione ai vari tributi. La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), nelle sentenze Kamino International Logistics (C‑129/13 e C‑130/13), Glencore (C‑189/18) e SEAE (C‑187/19), ha precisato che la violazione del contraddittorio comporta l’annullamento dell’atto solo se l’interessato dimostra che l’esito del procedimento avrebbe potuto essere diverso . L’onere probatorio, per il giudice europeo, richiede la potenzialità del diverso esito ma non la sua certezza.
Procedura passo‑passo: cosa fare dopo l’invito al contraddittorio
Ricevere un invito al contraddittorio per errori nel quadro RS può generare ansia e confusione, soprattutto per i soggetti che operano in regime forfetario o per le società di comodo. È fondamentale affrontare la procedura in maniera organizzata e documentata. Di seguito una guida pratica che ripercorre tutte le fasi:
- Verifica dei dati contestati: l’invito indica i righi del quadro RS ritenuti incompleti o errati. Controllate la vostra dichiarazione originaria e le eventuali correzioni inviate. Per i forfettari, le omissioni più frequenti riguardano i costi per materie prime e i consumi promiscui (da indicare al 50 %) ; per le società di comodo, i ricavi minimi e il test di operatività.
- Raccolta dei documenti: prima del confronto con l’Ufficio, è necessario raccogliere fatture, estratti conto, documentazione contabile e ogni elemento utile a giustificare le informazioni mancanti. Nel regime forfetario i costi non incidono sulla determinazione del reddito ma devono essere documentati per dimostrare la buona fede e l’assenza di volontà evasiva .
- Nomina di un professionista: è opportuno farsi assistere da un avvocato o commercialista esperto in diritto tributario. L’Avv. Monardo e il suo staff analizzano la fondatezza della contestazione, stimano l’importo delle sanzioni, valutano la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa e preparano la documentazione da esibire all’ufficio.
- Presentazione di osservazioni: l’invito specifica il termine entro cui presentare memorie difensive (in genere 60 giorni dal ricevimento dello schema d’atto ). Le osservazioni devono contenere:
- la descrizione dei fatti contestati;
- i documenti giustificativi;
- la richiesta di archiviazione o di rideterminazione dei ricavi/sanzioni;
- l’eventuale richiesta di accertamento con adesione (da presentare entro 30 giorni ).
- Confronto orale: la normativa consente la convocazione di un incontro, anche telematico, per discutere i punti contestati. L’Ufficio deve verbalizzare le argomentazioni del contribuente. Ricordate che potete far valere la prova di resistenza, allegando gli elementi che, se conosciuti, avrebbero potuto modificare l’esito dell’accertamento .
- Attenzione ai termini: l’atto definitivo non può essere emesso prima che siano trascorsi 60 giorni dalla ricezione dello schema d’atto. I termini di decadenza sono sospesi per 120 giorni . Se viene presentata la domanda di accertamento con adesione, la sospensione è di 90 giorni . Per gli atti antecedenti al 30 aprile 2024, si applica il vecchio regime e l’onere della prova è più gravoso .
- Possibile definizione agevolata: se la contestazione riguarda importi inferiori a 50.000 € o se l’errore è formale, è possibile aderire al ravvedimento operoso con sanzioni ridotte. Valutate anche la nuova Rottamazione‑quater e la Rottamazione‑quinquies (descritta nel paragrafo dedicato) per i carichi affidati alla riscossione entro il 31 dicembre 2023.
- Impugnazione dell’accertamento: se l’ufficio non accoglie le osservazioni e notifica l’avviso, il contribuente può proporre ricorso entro 60 giorni davanti al Giudice tributario. Nel ricorso è fondamentale riproporre la violazione del contraddittorio e allegare la documentazione presentata.
Difese e strategie legali
Quando l’Ufficio contesta errori nel quadro RS, il contribuente può adottare diverse strategie difensive. Di seguito le principali:
1. Contestare la legittimità dell’atto
Verifica della competenza e della motivazione: l’invito deve essere notificato dal funzionario competente e deve indicare chiaramente i motivi dell’accertamento. La mancanza di motivazione o l’assenza di riferimento alle norme violate è causa di nullità dell’atto.
Prova della tempestività: verificate se l’invito è stato emesso entro i termini di decadenza. Per i contribuenti forfettari, l’Agenzia può contestare l’omissione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione (termine ordinario). Una notifica tardiva può essere eccepita.
Applicazione dell’art. 6‑bis: per gli atti emessi dopo il 30 aprile 2024, l’ufficio deve trasmettere lo schema d’atto e concedere 60 giorni per le osservazioni. Se non rispetta questi termini, l’accertamento è annullabile per violazione di legge .
2. Dimostrare la correttezza dei dati
Se l’errore riguarda l’omissione di costi o dati nel regime forfetario, il contribuente può dimostrare che le spese erano inesistenti o che l’ammontare indicato era corretto. Le spese promiscue devono essere indicate al 50 % . Nel caso in cui alcune spese non siano state documentate da fattura, la circolare 24/E del 2016 consente l’inserimento solo delle spese documentate .
3. Allegare elementi a favore (prova di resistenza)
Come affermato dalle Sezioni Unite nel 2025, la violazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente allega fatti e argomentazioni specifici che avrebbero potuto orientare l’esito in senso a sé favorevole . È quindi indispensabile presentare, già in sede di contraddittorio, documenti, contratti, certificazioni o testimonianze che dimostrino l’assenza dell’errore contestato. Ad esempio, se l’Ufficio ritiene non operative alcune società, è possibile allegare documenti che dimostrino l’effettivo svolgimento dell’attività (contratti di vendita, ordini, corrispondenza con clienti).
4. Richiedere l’accertamento con adesione
La procedura di accertamento con adesione può essere una valida alternativa al contenzioso: permette di ridurre le sanzioni a un terzo, di concordare un importo inferiore di ricavi o costi e di pagare in forma rateale. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dal ricevimento dello schema d’atto ; nel frattempo l’Ufficio non può notificare l’avviso di accertamento. L’Avv. Monardo assiste i clienti nella predisposizione dell’istanza e nella conduzione delle trattative, evitando che la definizione agevolata si trasformi in un’ammissione di colpa e salvaguardando la possibilità di ricorrere.
5. Invocare definizioni agevolate e rottamazioni
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate (c.d. “rottamazioni”) che permettono di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale e gli interessi di notifica. Ad oggi (giugno 2026) risultano aperti i seguenti strumenti:
Rottamazione‑quater (legge 197/2022)
La rottamazione‑quater riguarda i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 e consente di pagare l’imposta senza sanzioni né interessi di mora. Il piano prevede fino a 18 rate con scadenze semestrali e terminerà nel 2027. Al 31 maggio 2026 era prevista la dodicesima rata; è prevista una tolleranza di cinque giorni per il pagamento entro l’8 giugno.
Rottamazione‑quinquies (legge 199/2025 – legge di Bilancio 2026)
La rottamazione‑quinquies, introdotta dalla Legge 199/2025, consente di definire i carichi affidati alla riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, includendo i debiti relativi all’IVA, alle imposte dirette e ai contributi previdenziali. Questa misura permette di pagare solo l’imposta e i contributi originari, cancellando sanzioni, interessi e aggio. Le domande di adesione sono state presentabili dal 20 gennaio al 30 aprile 2026 . La rottamazione‑quinquies prevede un piano di rateizzazione fino a 54 rate bimestrali (9 anni), con la prima rata in scadenza il 31 luglio 2026 . È una misura particolarmente vantaggiosa per le imprese e le persone fisiche in difficoltà economica: la presentazione della domanda sospende le azioni esecutive e, se il piano è rispettato, elimina sanzioni e interessi . Tuttavia, la norma prevede decadenza immediata dal beneficio in caso di mancato pagamento di due rate o dell’ultima rata .
Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (L. 3/2012 e D.Lgs. 14/2019)
Per le persone fisiche sovraindebitate è possibile accedere agli strumenti di composizione della crisi: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione dei debiti e liquidazione controllata. Grazie al ruolo dell’Avv. Monardo come gestore della crisi, il contribuente può proporre un piano che includa i debiti fiscali, sospendere le azioni esecutive e ottenere l’esdebitazione residua. Questi strumenti sono utili quando l’importo contestato nel quadro RS è solo una componente di un debito complessivo molto più grande.
6. Impugnazione e contenzioso
Se, nonostante le osservazioni e l’eventuale richiesta di adesione, l’Ufficio emette l’avviso di accertamento, il contribuente ha il diritto di proporre ricorso dinanzi al Giudice tributario di primo grado entro 60 giorni. Nel ricorso è importante:
- eccepire la violazione del contraddittorio per mancato invio dello schema d’atto o per mancato rispetto del termine di 60 giorni;
- allegare le prove di resistenza che dimostrano la possibile incidenza delle deduzioni non considerate ;
- contestare la determinazione dell’imposta e delle sanzioni basata su presunzioni infondate;
- richiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto, soprattutto quando le somme sono elevate o sussiste il pericolo di danni irreparabili (pignoramenti, ipoteche).
Lo Studio dell’Avv. Monardo si occupa di predisporre il ricorso, rappresentare il cliente in udienza e, se necessario, proporre appello e ricorso per cassazione.
Strumenti alternativi per la regolarizzazione
Oltre al contraddittorio e all’accertamento con adesione, esistono altri strumenti che permettono di regolarizzare le omissioni del quadro RS, riducendo le sanzioni e prevenendo l’accertamento:
- Ravvedimento operoso: consente di correggere la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, con sanzioni ridotte (da 1/10 a 1/8 del minimo). Per esempio, un forfettario che si accorge di non aver indicato i costi per l’anno 2025 può presentare una dichiarazione integrativa entro il 31 ottobre 2026 pagando una sanzione ridotta di 250 € × 1/9.
- Dichiarazione integrativa a favore: se l’errore comporta un minore debito o un maggiore credito, il contribuente può inviare una dichiarazione integrativa entro i termini di decadenza per chiedere il rimborso.
- Richiesta di autotutela: il contribuente può chiedere all’Ufficio di annullare d’ufficio l’atto in presenza di errori evidenti; l’istanza di autotutela non sospende i termini di impugnazione, ma talvolta l’Agenzia accoglie le istanze per evitare contenziosi.
- Concordato preventivo biennale: introdotto dal D.Lgs. 13/2024, permette alle imprese e ai lavoratori autonomi che rispettano determinati requisiti di concordare con l’Agenzia l’imponibile per i due anni successivi. Chi aderisce al concordato è esonerato dall’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) e vede ridotte le probabilità di controllo. Tuttavia, la mancanza di compilazione del quadro RS può precludere l’accesso al concordato.
Tabella riepilogativa delle principali norme e termini
| Norma/istituto | Sintesi dell’obbligo o del diritto | Decorrenza/Termine |
|---|---|---|
| Art. 1, comma 73, L. 190/2014 (regime forfetario) | Obbligo di compilare il prospetto nel quadro RS con i costi per materie prime, spese di energia, telefonia e altri elementi ; omissione sanzionata con multa da 250 € | Dal 2015; proroga per i dati 2021 fino al 30 novembre 2024 |
| Art. 30 L. 724/1994 (società di comodo) | Determina i ricavi minimi per valutare l’operatività e obbliga a compilare la sezione “società di comodo” del quadro RS | Applicazione annuale |
| Art. 6‑bis L. 212/2000 | Introduce il principio generale del contraddittorio: invio dello schema d’atto con termine di 60 giorni per le osservazioni ; sospensione dei termini di decadenza fino a 120 giorni | In vigore dal 30 aprile 2024 (con eccezioni) |
| Art. 7‑bis D.L. 39/2024 | Esclude dall’applicazione del contraddittorio gli atti emessi o invitati prima del 30 aprile 2024 | Norma interpretativa entrata in vigore il 29 marzo 2024 |
| Art. 6 D.Lgs. 218/1997 (accertamento con adesione) | Consente di definire l’accertamento con sanzioni ridotte; domanda entro 30 giorni dallo schema d’atto; sospensione di 90 giorni | Permanente |
| Sentenza Cass. SS.UU. 21271/2025 | Stabilisce che la violazione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto se il contribuente allega fatti specifici e non pretestuosi che avrebbero potuto orientare diversamente l’accertamento | Applicabile ai giudizi pendenti |
| Rottamazione‑quinquies (L. 199/2025) | Definizione agevolata delle cartelle dal 2000 al 2023 con pagamento del solo capitale; domande dal 20 gennaio al 30 aprile 2026; 54 rate bimestrali con prima rata il 31 luglio 2026 | Domande chiuse al 30 aprile 2026; piani in corso fino al 2034 |
Errori comuni e consigli pratici
1. Omissione della compilazione del prospetto forfetari
Molti contribuenti ritengono che, essendo in regime forfetario, non sia necessario indicare alcuna informazione relativa ai costi. Questo è falso: il prospetto del quadro RS non serve a determinare il reddito ma rappresenta un obbligo informativo. L’omissione può essere regolarizzata tramite dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso; tuttavia, se l’Agenzia notifica l’invito al contraddittorio, le sanzioni possono raddoppiare.
Consiglio: predisponete un prospetto annuale delle spese (beni, servizi, energia, telefonia, veicoli) e conservate le fatture; registrate anche i costi promiscui applicando il criterio del 50 % .
2. Errata applicazione del test di operatività
Le società di comodo devono confrontare i ricavi dichiarati con quelli minimi determinati dall’art. 30 L. 724/1994. Talvolta i contribuenti dimenticano di inserire nel quadro RS i dati degli immobili o delle partecipazioni, portando a un test negativo e all’applicazione di sanzioni pesanti.
Consiglio: affidatevi a un commercialista per calcolare correttamente i ricavi presunti e, se necessario, predisponete una istanza di disapplicazione per situazioni di perdita strutturale o mancato utilizzo degli asset.
3. Ricevere l’invito e ignorarlo
Non rispondere all’invito al contraddittorio equivale a rinunciare alla possibilità di chiarire la propria posizione e a fornire prove a proprio favore. L’atto definitivo verrà emesso senza la vostra versione dei fatti e sarà più difficile difendersi.
Consiglio: aderite all’invito nei termini, anche solo per chiedere un incontro o un rinvio, e preparatevi con documenti e argomentazioni.
4. Prestare il consenso alle riduzioni senza verificare la fondatezza dell’atto
Accettare l’accertamento con adesione o la definizione agevolata senza analizzare la legittimità della contestazione può comportare l’ammissione di errori non commessi.
Consiglio: fatevi assistere da un avvocato. L’adesione deve essere una scelta consapevole basata sull’analisi costi/benefici.
5. Ritardare l’invio della dichiarazione integrativa
Alcuni contribuenti attendono l’invito prima di correggere la dichiarazione. Tuttavia il ravvedimento operoso applicato spontaneamente comporta sanzioni ridotte. Una volta notificato lo schema d’atto, le sanzioni diventano fisse e non riducibili.
Consiglio: se vi accorgete dell’errore prima della notifica, presentate subito la dichiarazione integrativa e pagate la sanzione ridotta.
Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è l’invito al contraddittorio per errori nel quadro RS?
È la comunicazione con cui l’Agenzia delle Entrate segnala al contribuente la presenza di errori od omissioni nella compilazione del quadro RS del modello Redditi. L’invito contiene lo schema d’atto, le irregolarità riscontrate e concede un termine per presentare osservazioni. - L’invito è obbligatorio per tutti gli atti?
Sì per gli atti emessi dopo il 30 aprile 2024, salvo eccezioni indicate dall’art. 6‑bis (atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale) . Per gli atti emessi prima di tale data, l’invito era previsto solo in determinate ipotesi (art. 5‑ter D.Lgs. 218/1997) o per i tributi armonizzati . - Che differenza c’è tra l’invito al contraddittorio e la lettera di compliance?
La lettera di compliance è un invito informale a regolarizzare spontaneamente una violazione (ad esempio, omissione del quadro RS) e non sospende i termini di decadenza. L’invito al contraddittorio, invece, è atto procedimentale previsto dalla legge; sospende i termini e può precedere l’emissione di un avviso di accertamento. - Se non rispondo all’invito, cosa succede?
L’Ufficio può emettere l’avviso di accertamento senza tenere conto delle vostre ragioni. In sede di ricorso sarà più difficile dimostrare che l’accertamento sarebbe potuto essere diverso; potrete comunque allegare la prova di resistenza, ma l’omissione dell’adesione può essere valutata negativamente. - Posso chiedere una proroga del termine di 60 giorni?
La legge non prevede proroghe; tuttavia potete chiedere all’Ufficio un differimento motivato per ragioni particolari (es. malattia, assenza per viaggi). L’Ufficio può concedere un termine più lungo se l’istanza è adeguatamente motivata. - Quali documenti devo presentare per le spese nel regime forfetario?
È sufficiente fornire le fatture e i documenti contabili che attestano i costi sostenuti. Per le spese promiscue (uso personale e professionale) è necessario indicare solo la quota del 50 % . Non è necessario produrre libri contabili in quanto non previsti dal regime forfetario. - Se l’Agenzia contesta l’operatività della mia società di comodo, come posso difendermi?
Potete dimostrare che la società ha svolto effettivamente l’attività, allegando contratti, ordini, fatture e documentazione bancaria. In alternativa, potete richiedere la disapplicazione della disciplina delle società di comodo se vi sono perdite sistemiche, avvio di una nuova attività o ricavi non attribuibili a condotte elusive. - È conveniente aderire alla rottamazione‑quinquies per sanare i debiti collegati al quadro RS?
Dipende dall’entità del debito e dalla possibilità di pagare le rate. La rottamazione‑quinquies consente di eliminare sanzioni e interessi ma applica un tasso del 4 % sulle rate successive alla prima . Se l’importo è ridotto, il ravvedimento operoso può essere più conveniente. - Posso includere i debiti derivanti da accertamenti sul quadro RS nella procedura di sovraindebitamento?
Sì, i debiti fiscali sono ammissibili nei piani del consumatore e negli accordi di ristrutturazione, salvo quelli derivanti da condotte penalmente rilevanti. L’inserimento consente di sospendere le azioni esecutive e di ottenere la falcidia del debito. - L’adesione al contraddittorio o al ravvedimento comporta la rinuncia al ricorso?
La presentazione delle osservazioni e la richiesta di accertamento con adesione non impediscono di impugnare l’atto definitivo. Tuttavia, se accettate integralmente l’accertamento con adesione, firmando l’atto concordato, non potrete più ricorrere. - Se la mia dichiarazione è stata predisposta dal commercialista, sono responsabile comunque?
Sì, il responsabile della dichiarazione è sempre il contribuente. Potrete eventualmente rivalervi sul professionista per danni, ma dovrete comunque rispondere delle sanzioni. - È possibile impugnare il rifiuto dell’Ufficio di applicare l’accertamento con adesione?
No, l’adesione è facoltà e non obbligo dell’Amministrazione. Tuttavia, se l’Ufficio rifiuta senza motivazione, questo comportamento potrà essere contestato in sede di ricorso come violazione del principio di buona fede e leale collaborazione. - Cosa succede se aderisco alla rottamazione ma non pago due rate?
Secondo la legge di Bilancio 2026, il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal piano e la perdita dei benefici; il debito torna integralmente esigibile, con sanzioni e interessi . - Posso presentare la dichiarazione integrativa per correggere l’errore anche dopo la notifica dell’avviso di accertamento?
Sì, ma la dichiarazione integrativa in questo caso non evita le sanzioni né l’accertamento; può tuttavia ridurre gli interessi e dimostrare la buona fede. - Cos’è la “prova di resistenza” e quando serve?
È l’onere, a carico del contribuente, di dimostrare che, se avesse partecipato al contraddittorio, avrebbe potuto fornire elementi tali da ottenere un diverso esito del procedimento . Serve per far annullare l’accertamento nei casi in cui il contraddittorio non sia stato attivato o sia stato attivato in modo irregolare. - Il contraddittorio si applica anche ai tributi locali e agli atti emessi dai Comuni?
Il principio generale del contraddittorio introdotto dall’art. 6‑bis si applica anche agli enti locali, ma con modalità da stabilire dai regolamenti. Sono escluse le sanzioni per violazioni al Codice della strada e le entrate patrimoniali. - Posso essere soggetto a più di un invito per lo stesso anno?
In via teorica sì: un invito può riguardare l’omissione del quadro RS, un altro può essere emesso per mancata indicazione del quadro LM o RW. Ogni invito apre un distinto procedimento e deve essere trattato separatamente. - Le comunicazioni “soft” dell’Agenzia (SMS, email) hanno valore legale?
No, rappresentano un servizio informativo. Solo gli atti notificati tramite PEC o raccomandata, come la lettera di compliance o l’invito al contraddittorio, hanno valore legale. - Quando conviene presentare un ricorso immediato senza aderire al contraddittorio?
Quando l’avviso di accertamento è già stato notificato senza alcuna forma di contraddittorio e si ritiene che l’errore sia irrisorio o che l’Ufficio abbia violato i termini. Anche in questo caso è consigliabile consultare un avvocato. - È possibile ottenere la sospensione dell’esecuzione se nel quadro RS sono stati indicati dati errati?
Sì, il giudice può sospendere l’esecuzione dell’atto se ritiene che la pretesa sia manifestamente infondata o che il pagamento arrechi un danno grave e irreparabile.
Simulazioni pratiche
Esempio 1: omissione del prospetto forfetario e invito al contraddittorio
Scenario: Laura, grafica freelance in regime forfetario, presenta il modello Redditi 2024 senza compilare il prospetto del quadro RS sui costi. Nel giugno 2026 riceve un invito al contraddittorio con cui l’Agenzia delle Entrate contesta l’omissione e le propone una sanzione di 1.000 €.
Azioni consigliate:
- Analisi della dichiarazione: Laura controlla la dichiarazione originaria e verifica che la sezione RS non è stata compilata.
- Preparazione della documentazione: raccoglie fatture di energia elettrica (3.000 €), telefonia (800 €), spese per materie prime (2.500 €) e carburante (1.200 €). Poiché sono costi promiscui, riporta nel prospetto il 50 % (ad esempio 1.500 € per energia).
- Redazione delle osservazioni: assieme all’Avv. Monardo prepara una memoria in cui espone i dati completi e chiede l’archiviazione; allega la dichiarazione integrativa con il prospetto compilato e il pagamento del ravvedimento operoso (sanzione ridotta a 250 €).
- Incontro con l’Ufficio: durante il contraddittorio orale, Laura dimostra la buona fede e documenta che l’omissione era un errore formale. L’Ufficio accoglie le osservazioni e archivia la pratica.
Esempio 2: società di comodo e contestazione dei ricavi minimi
Scenario: Alfa Srl, società immobiliare, compila il quadro RS 2025 indicando ricavi per 50.000 € ma non raggiunge i ricavi minimi previsti dall’art. 30 L. 724/1994 (100.000 €). L’Agenzia invia un invito al contraddittorio prospettando la tassazione minima e sanzioni per 20.000 €.
Azioni consigliate:
- Verifica dell’operatività: Alfa Srl analizza i contratti di locazione e dimostra che due immobili erano inutilizzabili a causa di lavori di ristrutturazione e che i canoni erano ridotti.
- Istanza di disapplicazione: in sede di contraddittorio, presenta l’istanza di disapplicazione dell’art. 30, dimostrando l’esistenza di cause oggettive che impedivano il conseguimento dei ricavi minimi.
- Prova di resistenza: allega documenti (contratti di ristrutturazione, certificati di inagibilità) che avrebbero determinato un diverso esito se conosciuti dall’Ufficio .
- Accertamento con adesione: propone di aderire alla definizione con ricavi stimati in 60.000 € e riduzione delle sanzioni; l’ufficio accetta.
Esempio 3: uso della rottamazione‑quinquies per sanare gli errori
Scenario: Marco, imprenditore individuale in regime ordinario, riceve nel 2024 un accertamento per omissioni nel quadro RS relativo al 2021 con addebito di 10.000 € tra imposta e sanzioni. Il debito viene affidato alla riscossione nel 2025. Marco decide di aderire alla rottamazione‑quinquies nel marzo 2026.
Azioni consigliate:
- Domanda entro il 30 aprile 2026: tramite l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, Marco presenta l’istanza di adesione, allegando il prospetto dei debiti.
- Piano di pagamento: il debito di 10.000 € viene suddiviso in 30 rate bimestrali; la prima rata da 350 € è pagata il 31 luglio 2026. Sanzioni e interessi sono annullati.
- Monitoraggio del piano: Marco affida allo Studio Monardo la gestione delle rate per evitare la decadenza; se rispetta tutte le scadenze, il debito si estinguerà nel 2030.
Conclusione
L’invito al contraddittorio per errori nel quadro RS non è un semplice avviso: rappresenta un momento cruciale in cui il contribuente può far valere i propri diritti, fornire chiarimenti e prevenire un contenzioso costoso. Le novità normative introdotte dal 2023 al 2026 hanno trasformato il contraddittorio in un principio generale e hanno imposto all’Amministrazione di coinvolgere il contribuente prima di emettere l’accertamento . Tuttavia, la tutela non è automatica: è necessario agire tempestivamente, raccogliere le prove e presentare argomentazioni concrete per superare l’onere della prova di resistenza .
Il quadro RS richiede particolare attenzione: la mancata compilazione può comportare sanzioni e la revoca dei regimi agevolati. Per i forfettari, è essenziale indicare correttamente spese e costi promiscui ; per le società di comodo, è indispensabile verificare i ricavi minimi e, se necessario, richiedere la disapplicazione .
Affrontare l’invito con superficialità o rinunciare a difendersi può portare a conseguenze gravi: iscrizioni a ruolo, pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi. Al contrario, rispondere con competenza permette spesso di evitare l’accertamento o di ridurre notevolmente le somme dovute.
Lo Studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è al fianco dei contribuenti per:
- analizzare gli atti e verificare eventuali vizi di forma o di motivazione;
- preparare memorie e documenti, mettendo in luce le prove di resistenza;
- negoziare con l’Agenzia l’adesione o l’accesso alle rottamazioni e agli altri strumenti di definizione agevolata;
- rappresentare il cliente in giudizio, fino alla Corte di Cassazione se necessario.
Agire in tempi rapidi è decisivo: molti termini (come i 60 giorni per le osservazioni e i 30 giorni per l’adesione) sono perentori e la loro inosservanza può compromettere il risultato. Non aspettate che arrivi l’accertamento o che si attivi il recupero coattivo.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.
