Introduzione
Il tema dell’avviso bonario per minusvalenze errate riguarda una vasta platea di contribuenti – imprenditori, professionisti e privati – che si trovano a dover gestire avvisi di irregolarità connessi al riporto o all’utilizzo di minusvalenze in dichiarazione.
Le minusvalenze possono derivare dalla cessione di partecipazioni, dal realizzo di beni aziendali, dalla conversione di titoli o da altri eventi che generano perdite. La normativa fiscale prevede regole specifiche su come tali perdite possano essere utilizzate per ridurre il reddito imponibile e pone limiti ben precisi alla loro deducibilità. Errori nel calcolo o nel riporto delle minusvalenze possono generare differenze d’imposta che l’amministrazione finanziaria segnala mediante le comunicazioni di irregolarità o avvisi bonari. Queste comunicazioni, se non gestite tempestivamente, possono evolvere in ruoli esattoriali, cartelle di pagamento, sanzioni e interessi.
L’importanza di affrontare correttamente gli avvisi bonari è duplice: da un lato consente di evitare l’iscrizione a ruolo di somme spesso ingiustificate o erronee; dall’altro permette di tutelare il contribuente nelle fasi successive della riscossione. Gli errori più ricorrenti riguardano il riporto delle minusvalenze da anni precedenti, la non corretta indicazione della percentuale di compensazione (5 % o 40 % in base al tipo di partecipazione), la mancata indicazione dell’esistenza di minusvalenze in dichiarazioni successive e la deduzione di perdite non ammissibili secondo gli artt. 101, 109 e 68 del TUIR.
Questo articolo, aggiornato al 21 maggio 2026, fornisce un’analisi organica delle norme (artt. 36‑bis e 36‑ter del DPR 600/1973, art. 6‑bis della legge 212/2000, art. 39 del DPR 602/1973, artt. 101, 109 e 68 TUIR e le disposizioni contenute nel D.Lgs. 87/2024 e nel D.Lgs. 108/2024) e delle più recenti sentenze della Corte di cassazione e della giurisprudenza tributaria. L’obiettivo è offrire uno strumento pratico al contribuente per comprendere:
- quando e come impugnare un avviso bonario;
- quali sono i diritti e i termini per la difesa;
- quali strategie adottare per definire o annullare la pretesa fiscale;
- quali strumenti alternativi (rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione) possono essere utilizzati;
- come evitare errori che possano aggravare la posizione debitoria.
Presentazione dello Studio legale e dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano a livello nazionale nel diritto bancario, tributario e societario. La competenza dello Studio spazia dai ricorsi dinanzi alle commissioni tributarie per vizi di avvisi bonari, cartelle e atti dell’Agenzia delle Entrate, alla gestione del sovraindebitamento ex Legge 3/2012, passando per procedure concorsuali e strumenti di crisi d’impresa.
L’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Grazie a queste qualifiche, lo Studio è in grado di assistere il contribuente dalla fase stragiudiziale (analisi dell’atto, istanze di autotutela, sospensioni) a quella giudiziale (ricorsi dinanzi agli organi di giustizia tributaria), fino alle procedure di composizione della crisi e alla predisposizione di piani di rientro e accordi di ristrutturazione.
Attraverso analisi documentale, perizie contabili e strategie difensive personalizzate, l’Avv. Monardo e il suo team valutano la legittimità degli avvisi, verificano la correttezza dei calcoli, evidenziano eventuali vizi formali o sostanziali dell’atto e, qualora vi siano i presupposti, propongono ricorso per l’annullamento o la riduzione della pretesa tributaria, curando anche le trattative con l’agenzia di riscossione per rateizzazioni e definizioni agevolate.
📩 Contatta subito qui di seguito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
1 Contesto normativo e giurisprudenziale sulle minusvalenze e sugli avvisi bonari
1.1 Avvisi bonari e comunicazioni di irregolarità
1.1.1 Controllo automatizzato e controllo formale
Le comunicazioni di irregolarità, note come avvisi bonari, sono l’esito dei controlli fiscali eseguiti in via automatizzata e formale dall’amministrazione finanziaria sulle dichiarazioni dei contribuenti. Le due principali procedure previste dal DPR 600/1973 sono:
- Controllo automatizzato (art. 36‑bis) – Consente agli uffici di liquidare le imposte sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni o di quelli acquisiti, correggendo errori materiali e di calcolo, riducendo detrazioni o deduzioni inesistenti e determinando le imposte dovute. Se emerge una differenza a sfavore del contribuente, questi riceve un avviso bonario che descrive le irregolarità e invita al pagamento (ora con termini più ampi grazie alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 108/2024). Il legislatore prevede che le somme dovute debbano essere comunicate, con indicazione dei motivi e delle ragioni, concedendo al contribuente 60 giorni per fornire chiarimenti o produrre documenti . L’assenza di tale comunicazione comporta la nullità del successivo atto impositivo (cartella di pagamento) .
- Controllo formale (art. 36‑ter) – Prevede la verifica della corrispondenza tra i dati dichiarati e i documenti a supporto (spese, detrazioni, ecc.), da eseguirsi entro il secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Anche qui l’ufficio deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti o documenti entro un termine di 60 giorni; devono essere indicate le ragioni della rettifica e non possono essere richiesti documenti già in possesso dell’amministrazione . Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 108/2024 (applicabili ai controlli a partire dal 1 gennaio 2025) hanno esteso i termini per la risposta e hanno semplificato la comunicazione tramite il cassetto fiscale.
Le comunicazioni derivanti dall’art. 54‑bis del DPR 633/1972 riguardano il controllo sulle dichiarazioni IVA e seguono procedura analoga. Anche in questo caso il D.Lgs. 108/2024 ha esteso a 60 giorni il termine per la comunicazione e a 120 giorni quello per l’intermediario che riceve l’atto, come evidenziato dagli approfondimenti di Fisco e Tasse .
1.1.2 Obbligatorietà del contraddittorio e avvisi autonomamente impugnabili
L’art. 6‑bis dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000), introdotto dalla legge delega sulla riforma fiscale, sancisce il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili. La norma prevede che, prima dell’emissione di un atto impositivo, l’amministrazione debba notificare al contribuente una proposta di accertamento invitandolo a produrre documenti e memorie. L’invito deve essere comunicato almeno 60 giorni prima dell’adozione dell’atto definitivo. L’obbligo non si applica ai controlli automatizzati e formali (artt. 36‑bis e 36‑ter), ai rimborsi d’imposta e alle attività istruttorie connesse a questioni di modesta entità o quando vi sia rischio di decadenza . È importante evidenziare che l’inosservanza del contraddittorio rende l’atto nullo.
La Corte di cassazione, con numerose pronunce (Cass. n. 3466/2021, Cass. n. 7226/2026, Cass. n. 2092/2025), ha riconosciuto che l’avviso bonario è un atto impugnabile poiché rappresenta la prima manifestazione della pretesa tributaria. Anche se l’atto non rientra tra quelli espressamente elencati nell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, la giurisprudenza ne consente l’impugnazione perché fa emergere con precisione la pretesa fiscale, lasciando al contribuente la facoltà (e non l’obbligo) di ricorrere .
La Cassazione 3466/2021 ha ribadito che la comunicazione di irregolarità può essere impugnata benché non espressamente prevista dall’art. 19, poiché rientra nella categoria degli atti che evidenziano una pretesa tributaria certa e attuale . L’ordinanza 7226/2026 ha confermato che l’impugnazione dell’avviso è facoltativa, non preclude la successiva impugnazione della cartella e non è necessario proporre ricorso prima del ruolo . L’ordinanza 2092/2025 ha ulteriormente chiarito che l’eventuale ricorso avverso l’avviso non sospende né impedisce l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella; ove entrambi siano impugnati, l’interesse processuale verso l’avviso viene meno .
1.1.3 Sospensione della riscossione
Presentare ricorso contro un avviso bonario o contro la cartella non determina automaticamente la sospensione della riscossione. L’art. 39 del DPR 602/1973 stabilisce che l’esecuzione della riscossione prosegue nonostante il ricorso, salvo che l’ufficio conceda la sospensione con atto motivato fino alla decisione della commissione tributaria . La sospensione può essere revocata se vi è pericolo nel ritardo o se il contribuente non fornisce garanzie adeguate; durante la sospensione maturano interessi al tasso del 7 % annuo sui tributi non versati.
1.2 Normativa sulle minusvalenze e sugli strumenti societari
1.2.1 Minusvalenze di imprese (art. 101 TUIR)
L’art. 101 del TUIR disciplina le minusvalenze realizzate dai beni relativi all’impresa diversi da quelli indicati agli artt. 85 e 87. Le minusvalenze sono deducibili dal reddito d’impresa solo se realizzate attraverso cessione a titolo oneroso o mediante altre operazioni che generano corrispettivo. Per i beni diversi dalle partecipazioni, la deduzione è ammessa per l’intero importo della minusvalenza; per le partecipazioni, occorre distinguere tra soggetti che beneficiano del regime della Participation exemption (PEX) e soggetti ordinari. Alcuni commi dell’art. 101 TUIR dispongono che:
- le minusvalenze su beni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili nel periodo d’imposta in cui sono realizzate ;
- le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni che non soddisfano i requisiti PEX sono deducibili solo se il corrispettivo è inferiore al valore fiscale della partecipazione e nella misura proporzionale indicata dall’art. 87 (es. pari al 95 %) ;
- la deduzione delle perdite su crediti è ammessa solo quando questi si considerano definitivamente irrecuperabili; in caso contrario, il contribuente deve dimostrare l’esistenza di un grave e motivato motivo che rende la perdita certa e determinata .
1.2.2 Limitazioni alla deducibilità e clausole anti‑elusive (art. 109 TUIR)
L’art. 109 TUIR impone regole generali sulla competenza dei componenti di reddito e introduce clausole anti‑elusive per la deducibilità delle minusvalenze su partecipazioni non qualificate e su strumenti finanziari assimilati. Secondo i commi 3‑bis, 3‑ter e 3‑quater, le minusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote non quotate che non soddisfano i requisiti PEX non sono deducibili fino a concorrenza degli utili distribuiti nei 36 mesi precedenti. Tale limitazione si applica anche alle differenze negative tra il corrispettivo di cessione e il costo di acquisto di contratti di associazione in partecipazione, cointeressenze e strumenti finanziari partecipativi . Lo scopo è prevenire operazioni di dividend washing e pratiche elusive basate sulla distribuzione di utili prossima alla cessione.
1.2.3 Minusvalenze dei privati (art. 68 TUIR)
Per i contribuenti persone fisiche che non svolgono attività d’impresa, l’art. 68 TUIR regola il trattamento delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, non qualificate e da cessioni diverse. Le minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni non qualificate sono utilizzabili per compensare plusvalenze della stessa natura; l’eventuale eccedenza può essere portata in deduzione delle plusvalenze realizzate entro il quarto periodo d’imposta successivo, nella misura del 5 % (o 40 % per le partecipazioni qualificate cedute prima del 2024) . Per poter utilizzare la minusvalenza, questa deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi e documentata. Se la minusvalenza non viene correttamente indicata, il contribuente perde il diritto al riporto e potrà essere oggetto di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate.
1.2.4 Sanzioni per infedele dichiarazione e omessa dichiarazione (D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 87/2024)
L’errata indicazione delle minusvalenze può portare a un maggior reddito imponibile e quindi a sanzioni. In base all’art. 1 del D.Lgs. 471/1997, per l’omessa dichiarazione si applica una sanzione amministrativa dal 120 % al 240 % delle imposte dovute . In caso di dichiarazione infedele (quando il contribuente indica un reddito imponibile inferiore a quello effettivo o un credito maggiore), la sanzione è dal 100 % al 200 % della maggiore imposta o della differenza di credito .
Con la riforma fiscale, il D.Lgs. 87/2024, in vigore dal 1 settembre 2024, ha previsto una significativa riduzione delle sanzioni: per l’infedele dichiarazione la sanzione base passa dal 90‑180 % al 70 %, mentre per l’omessa dichiarazione resta al 120 % . Il decreto ha anche introdotto sanzioni più favorevoli per chi si avvale del ravvedimento operoso o paga le somme entro 30 giorni dalla comunicazione, riducendo l’aliquota minima al 25 % (16,67 % se il pagamento avviene entro 30 giorni come chiarito da fonti specialistiche). Queste novità incidono direttamente sugli avvisi bonari emessi dopo il 1 gennaio 2025.
1.3 Giurisprudenza recente sulle minusvalenze errate
1.3.1 Cassazione e comunicazioni di irregolarità
- Cass. n. 3466/2021 – La Corte ha statuito che l’avviso bonario è impugnabile, pur non essendo inserito nell’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 D.Lgs. 546/1992. Il contribuente può quindi proporre ricorso immediato per contestare la pretesa e la comunicazione può essere considerata inefficace se emessa dopo che la cartella è divenuta definitiva .
- Cass. n. 15312/2014 – La sentenza (ricordata anche nelle successive pronunce) ha dichiarato che la mancata notifica dell’avviso bonario rende nulla la cartella di pagamento successiva, poiché viene violato il contraddittorio endoprocedimentale.
- Cass. n. 7226/2026 (ordinanza) – Conferma che l’avviso bonario è impugnabile ma la sua impugnazione è facoltativa; il contribuente non perde il diritto di contestare la cartella se non impugna l’avviso . La sentenza ribadisce che l’elenco degli atti di cui all’art. 19 non è tassativo e che l’avviso, pur non essendo atto impositivo definitivo, manifesta una pretesa certa e attuale.
- Cass. n. 2092/2025 (ordinanza) – Stabilisce che l’eventuale ricorso avverso l’avviso bonario non impedisce l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella. Qualora il contribuente impugni sia l’avviso sia la cartella, l’interesse a coltivare il primo ricorso viene meno, dovendosi concentrare la difesa sulla cartella .
1.3.2 Giurisprudenza sulle minusvalenze e deducibilità
- Cass. ordinanza n. 27096/2025 – La Corte ha riconosciuto la deducibilità di una minusvalenza derivante da una transazione con un debitore insolvente. Ha sottolineato che, per dedurre una perdita su crediti, non è necessario dimostrare l’insolvenza mediante procedure concorsuali, purché il contribuente dimostri con elementi certi e precisi l’inesigibilità del credito e l’utilizzo di criteri ragionevoli di valutazione. La Corte ha richiamato l’art. 101 TUIR e i principi contabili nazionali (OIC 15) .
- Cass. ordinanza n. 3878/2025 – La Corte ha ritenuto indeducibile la minusvalenza generata da una società capogruppo che aveva pagato un debito della controllata, qualificando la perdita come riduzione di valore della partecipazione e non come perdita su credito. Ha precisato che il legislatore non distingue tra minusvalenze di realizzo e minusvalenze di valutazione e che la deducibilità è limitata ai casi previsti dall’art. 101 TUIR .
- Cass. n. 14493/2022 – Ha escluso la deducibilità di una minusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione, poiché la società aveva ricevuto dividendi significativi nei tre anni precedenti. La Corte ha applicato l’art. 109, commi 3‑bis e 3‑ter TUIR, limitando la deduzione fino all’importo degli utili distribuiti.
- Cass. n. 27499/2024 – Ha confermato la legittimità del disconoscimento di una minusvalenza poiché la cessione di partecipazioni era stata preceduta da una distribuzione di utili volta a neutralizzare l’effetto fiscale; la Corte ha quindi ravvisato abuso del diritto applicando la clausola anti‑elusiva.
- Cass. n. 27010/2019 – Ha ribadito che la plusvalenza o minusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni deve essere determinata tenendo conto del valore fiscale della partecipazione e non del valore di bilancio, confermando l’impostazione dell’art. 101 TUIR.
Queste pronunce evidenziano l’importanza di una corretta documentazione e di una valutazione attenta del trattamento fiscale delle minusvalenze.
1.4 Riforma fiscale 2024 – 2026: nuove scadenze e riduzione delle sanzioni
La riforma fiscale avviata con la legge delega n. 111/2023 e attuata con i decreti legislativi n. 87/2024, n. 108/2024 e n. 109/2024 ha profondamente modificato il sistema dei controlli e delle sanzioni. Le novità rilevanti per gli avvisi bonari e le minusvalenze sono:
- Ampliamento del termine per rispondere agli avvisi – A partire dal 1 gennaio 2025, il termine per regolarizzare o fornire chiarimenti a seguito di comunicazioni derivanti da controlli automatizzati o formali è esteso da 30 a 60 giorni, come specificato dalle fonti normative e confermato dagli approfondimenti professionali . Se l’avviso è notificato al professionista incaricato (intermediario), il termine è di 90 giorni; per quest’ultimo la norma prevede che la comunicazione possa essere inviata tramite il cassetto fiscale.
- Riduzione delle sanzioni – Il D.Lgs. 87/2024, applicabile alle violazioni commesse dal 1 settembre 2024, riduce le sanzioni per dichiarazione infedele al 70 % della maggiore imposta (dal 90‑180 % precedente) e conferma l’aliquota del 120 % per omessa dichiarazione . In caso di ravvedimento operoso o pagamento entro 30 giorni dall’avviso bonario, la sanzione minima può scendere al 25 % (16,67 % se il pagamento avviene entro 30 giorni), favorendo la definizione agevolata.
- Sistemazione del contraddittorio – L’obbligo di contraddittorio preventivo (art. 6‑bis L. 212/2000) introduce il termine di 60 giorni e garantisce il diritto al contraddittorio per tutti gli atti impugnabili, compresi gli avvisi bonari che manifestano una pretesa; tuttavia rimangono escluse le comunicazioni ex art. 36‑bis e 36‑ter, salvo nei casi in cui emerge una nuova pretesa tributaria non precedentemente dichiarata.
- Delega di poteri all’Agenzia delle Entrate e digitalizzazione – Il D.Lgs. 108/2024 prevede l’utilizzo del cassetto fiscale e di piattaforme telematiche per comunicare le irregolarità; estende a 120 giorni i termini per l’intermediario; conferma la possibilità di correggere errori evidenti senza sanzioni se il contribuente presta collaborazione fattiva.
Le novità mirano a favorire la compliance spontanea e a ridurre il contenzioso, offrendo al contribuente più tempo per sanare gli errori e riducendo l’impatto delle sanzioni.
2 Procedura dopo la notifica dell’avviso bonario: passi operativi, termini e diritti del contribuente
2.1 Ricezione dell’avviso bonario: verifica preliminare e analisi documentale
1. Identificazione del contenuto – L’avviso bonario riporta i dati anagrafici del contribuente, i periodi d’imposta interessati, le violazioni contestate (es. riporto errato di minusvalenze), l’ammontare delle imposte dovute, le sanzioni ridotte e gli interessi. È fondamentale analizzare attentamente ogni rigo del prospetto per verificare quali errori sono stati individuati dall’amministrazione e se corrispondono a effettivi errori della dichiarazione.
2. Verifica del termine – Dal 2025 il contribuente dispone di 60 giorni per comunicare eventuali errori o eccepire l’insussistenza della pretesa; se la comunicazione è stata inviata all’intermediario, questi ha 90 giorni per regolarizzare . È opportuno calcolare con precisione la decorrenza: il termine inizia a decorrere dalla data di ricezione dell’avviso (se inviato via PEC fa fede la data di consegna telematica) oppure, per gli atti resi disponibili nel cassetto fiscale, dalla data di messa a disposizione.
3. Comparazione con la dichiarazione – Occorre confrontare i dati contenuti nell’avviso con quelli indicati nella dichiarazione presentata, verificando in particolare:
- la corretta indicazione dei codici tributo e dei quadri (quadro RT, RV, RU o RF a seconda della categoria di minusvalenza);
- il riporto delle minusvalenze da anni precedenti, l’utilizzo nella misura consentita (5 % o 40 %) ;
- la presenza di eventuali detrazioni o crediti eccedenti riportati in modo errato;
- la corretta applicazione delle clausole anti‑elusive (art. 109, commi 3‑bis e 3‑ter TUIR) .
2.2 Scelta tra pagamento e impugnazione
A seguito dell’avviso bonario, il contribuente può:
- Pagarlo integralmente – Se riconosce l’errore, può versare le somme dovute entro il termine con applicazione di sanzioni ridotte (25 % o 16,67 %). Con il pagamento tempestivo, la posizione viene regolarizzata e non si procede alla successiva iscrizione a ruolo.
- Pagare in parte e contestare – In alcuni casi è possibile versare solo la parte non contestata e presentare istanza di autotutela o ricorso per l’importo ritenuto non dovuto. Occorre fare attenzione perché la normativa prevede che il pagamento parziale senza impugnazione possa essere considerato acquiescenza per la parte non versata.
- Impugnare l’avviso – Come evidenziato dalla giurisprudenza, l’avviso bonario è impugnabile anche se l’impugnazione non è obbligatoria . La scelta di impugnare può essere motivata dalla volontà di evitare la formazione del ruolo e la successiva cartella; tuttavia non impedisce la notifica del ruolo e l’emissione della cartella . È quindi opportuno valutare, con l’assistenza di un professionista, se convenga promuovere immediatamente il contenzioso o attendere la cartella di pagamento.
2.3 Istanza di autotutela e contraddittorio
Prima di proporre ricorso, il contribuente può inviare un’istanza di autotutela all’ufficio competente, rappresentando le ragioni per cui ritiene errata la comunicazione e allegando documentazione (contratti di cessione, documenti contabili, bilanci, prospetti di plusvalenze/minusvalenze, ecc.). L’amministrazione può correggere l’errore o annullare l’atto, ma l’istanza non sospende i termini per il pagamento né quelli per proporre ricorso. In caso di mancata risposta, l’unico modo per bloccare la pretesa è agire dinanzi alla commissione tributaria.
Nell’istanza è opportuno richiamare l’art. 6‑bis L. 212/2000 e chiedere la fase del contraddittorio, ove applicabile, evidenziando eventuali vizi di motivazione, mancanza di prova, violazione di legge (es. richiesta di documenti già in possesso dell’amministrazione ) o errori di calcolo.
2.4 Ricorso alla commissione tributaria
Se si decide di impugnare, il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario (20 giorni in caso di notifica dell’atto di accertamento esecutivo o di ingiunzione fiscale). Il termine è sospeso di 90 giorni per la fase del contraddittorio obbligatorio (salvo casi di urgenza) . Il ricorso va depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale e notificato all’Agenzia delle Entrate tramite PEC o raccomandata. Nel ricorso si devono indicare i motivi di diritto e di fatto, esporre le ragioni per cui la minusvalenza è correttamente dedotta e chiedere la cancellazione delle imposte e delle sanzioni. È consigliabile chiedere anche la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 39 DPR 602/1973, allegando la prova del grave pregiudizio che deriverebbe dal pagamento immediato e la fondatezza delle censure .
2.5 Decorso del termine e iscrizione a ruolo
Se il contribuente non paga né impugna l’avviso bonario entro i termini, l’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute e alla notifica della cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’omesso o tardivo pagamento dell’avviso comporta la perdita della riduzione delle sanzioni e l’applicazione di sanzioni ordinarie (70 % o 120 % a seconda dell’epoca dell’infrazione). La cartella potrà essere impugnata entro 60 giorni dalla notifica e potrà essere sospesa solo con provvedimento dell’ufficio o con ordinanza del giudice tributario.
3 Difese e strategie legali: come impugnare, sospendere o definire il debito
3.1 Motivi di impugnazione dell’avviso bonario
I motivi per i quali è possibile contestare un avviso bonario per minusvalenze errate possono essere molteplici. Di seguito i principali:
- Erroneità del calcolo o della detrazione – La motivazione più frequente riguarda la corretta determinazione delle minusvalenze. Può accadere che l’ufficio non abbia considerato la quota compensabile del 5 % o del 40 % (in base al tipo di partecipazione) e abbia disconosciuto l’intera minusvalenza, oppure non abbia considerato il riporto pluriennale consentito per quattro periodi d’imposta .
- Mancata considerazione di documenti giustificativi – L’art. 36‑ter prevede che l’Agenzia non possa richiedere documenti già in suo possesso . Se l’avviso bonario deriva da una richiesta di documenti già inviati (es. contratti, attestazioni di costo), è possibile contestare la violazione di legge.
- Violazione del contraddittorio e difetto di motivazione – L’atto deve indicare in modo chiaro le irregolarità, i motivi e i criteri di calcolo. In mancanza, l’avviso è nullo per violazione dell’obbligo di motivazione. Laddove la comunicazione costituisca atto autonomamente impugnabile (es. manifesta una pretesa certa), l’ufficio dovrebbe offrire al contribuente la possibilità di contraddittorio preventivo ai sensi dell’art. 6‑bis; la mancata convocazione può costituire vizio procedimentale.
- Sotto‑imposizione o abuso del diritto – Talvolta la minusvalenza è stata disconosciuta perché ritenuta artificiosa o abusiva. Il contribuente deve dimostrare l’assenza di finalità elusive e documentare la ragionevolezza economica dell’operazione. La giurisprudenza (Cass. 27499/2024) ha affermato che la cessione di partecipazioni preceduta da distribuzione di utili può essere considerata elusiva se mira solo a generare minusvalenze. Tuttavia, se vi sono elementi economici oggettivi (es. ristrutturazione societaria), la contestazione può essere superata.
- Errori di diritto dell’amministrazione – L’ufficio può errate interpretare normative come l’art. 109 TUIR, escludendo la deducibilità a fronte di minusvalenze legittime. La Cass. 27096/2025 ha riconosciuto la deducibilità di perdite su crediti in presenza di elementi certi . Pertanto, se il contribuente possiede documentazione sufficiente (verbali di transazione, piani di ristrutturazione, stato patrimoniale del debitore), può far valere tale giurisprudenza.
3.2 Richiesta di sospensione e tutela cautelare
Per evitare l’esazione mentre è pendente il contenzioso, il contribuente può:
- Richiedere all’ufficio la sospensione dell’esecuzione – L’art. 39 DPR 602/1973 consente alla direzione provinciale di sospendere, con provvedimento motivato, la riscossione fino alla decisione di primo grado . È necessario dimostrare la fondatezza del ricorso e il pregiudizio grave derivante dal pagamento immediato (es. rischio di crisi di liquidità). L’ufficio può subordinare la sospensione alla prestazione di garanzie (fideiussione, ipoteca).
- Chiedere la sospensione giudiziale – Nel ricorso alla commissione tributaria è possibile chiedere la sospensione dell’atto impugnato. La commissione, in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora, può sospendere il pagamento con ordinanza provvisoria. In caso di rigetto, si può proporre reclamo o appello.
- Rivolgersi al Tar e al giudice ordinario – In ipotesi di illegittimità per violazioni costituzionali o per vizi che eccedono la semplice materia tributaria (es. violazione del diritto di difesa), il contribuente potrebbe promuovere azioni dinanzi ad altri giudici; tuttavia tali ipotesi sono residuali e richiedono un’analisi specializzata.
3.3 Risoluzioni stragiudiziali: definizione agevolata e rottamazioni
Se il contenzioso appare incerto o i costi legali sono eccessivi, il contribuente può valutare la definizione agevolata.
3.3.1 Rottamazione delle cartelle (quater e quinquies)
La Legge di bilancio 2023 aveva introdotto la rottamazione quater, che consentiva di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione fino al 30 giugno 2022, versando solo l’imposta e gli interessi legali, ma escludendo sanzioni e interessi di mora. Le scadenze per la quater prevedevano pagamenti entro fine 2024.
La Legge di bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione quinquies, estendendo la possibilità di definire i debiti iscritti a ruolo tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Come ricordato dalle fonti informative, la rottamazione quinquies consente di pagare solo le somme a titolo di capitale e le spese di notifica, eliminando sanzioni e interessi. Possono essere incluse anche le cartelle derivanti da avvisi bonari. Alcune tipologie di debiti restano escluse: recupero di aiuti di Stato, importi dovuti per sentenze penali di condanna, recupero di risorse europee e contributi previdenziali.
La domanda di adesione deve essere presentata entro il 30 aprile 2026, utilizzando la piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione; si può optare per il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o per rateizzare fino a 54 rate bimestrali (4 anni e mezzo). Gli interessi di dilazione sono pari al 3 % annuo a partire dal 1 agosto 2026 . Il mancato pagamento della prima rata determina l’inefficacia della definizione; il piano di rateazione può essere revocato in caso di mancato pagamento di una rata entro cinque giorni.
Nella rottamazione quater e quinquies non è inclusa la rottamazione “super‑rottamazione” di cui al 2023, ormai esaurita. Il contribuente deve valutare attentamente l’esigibilità e l’anzianità dei debiti, nonché la convenienza economica della definizione.
3.3.2 Definizioni agevolate e ravvedimento operoso
L’Agenzia delle Entrate prevede meccanismi di ravvedimento operoso che permettono di regolarizzare violazioni pagando sanzioni ridotte. Per gli avvisi bonari, la sanzione può essere ridotta al 25 % (o al 16,67 % se il pagamento avviene entro 30 giorni) grazie alla riforma introdotta dal D.Lgs. 87/2024. I contribuenti che si accorgono di aver utilizzato minusvalenze non spettanti possono correggere la dichiarazione con un modello Redditi integrativo e pagare l’imposta non versata con sanzioni ridotte prima della notifica dell’avviso, così da evitare il contenzioso e la maggiore sanzione.
Le definizioni agevolate previste dalla riforma fiscale includono anche la regolarizzazione di irregolarità formali (art. 4 D.Lgs. 87/2024) e la conciliazione giudiziale agevolata (art. 9), che consente di chiudere le liti pendenti con l’Agenzia delle Entrate con riduzione delle sanzioni e degli interessi.
3.3.3 Transazioni fiscali nelle procedure concorsuali e negli accordi di ristrutturazione
Per le imprese in stato di crisi, l’art. 63 del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa) e l’art. 182‑ter L.Fall. (oggi art. 356 CCII) consentono di proporre una transazione fiscale che preveda il pagamento parziale dei tributi e delle sanzioni. La transazione deve essere approvata dall’organo giudiziale e, se accettata, consente la falcidia dei debiti tributari. Questa opzione è particolarmente utile quando la minusvalenza errata genera un debito tributario insostenibile e si vuole evitare il fallimento.
Nell’ambito della composizione della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012), il contribuente persona fisica o piccolo imprenditore può proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione dei debiti; tali procedure, coordinate dagli organismi di composizione della crisi (OCC), consentono la falcidia e la rateizzazione dei debiti fiscali, previa adesione dell’Agenzia delle Entrate. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, fornisce assistenza sia nella predisposizione dei piani che nelle negoziazioni con i creditori, inclusa l’Agenzia delle Entrate.
3.4 Esempi pratici e simulazioni numeriche
Per comprendere meglio l’impatto degli avvisi bonari per minusvalenze errate, proponiamo alcune simulazioni che analizzano situazioni tipiche.
Esempio A: minusvalenza non ammessa per persona fisica
Scenario: Mario, investitore non professionista, nel 2024 vende una partecipazione non qualificata riportando una minusvalenza di 10 000 €. Nella dichiarazione 2025 riporta erroneamente l’intera minusvalenza nella sezione RT, senza applicare il limite del 5 %. L’Agenzia delle Entrate, dopo controllo automatizzato, emette nel 2026 un avviso bonario contestando l’utilizzo irregolare della minusvalenza.
Calcoli: Poiché il 5 % di 10 000 € è 500 €, la minusvalenza compensabile nell’anno è 500 €. Mario, avendo compensato una minusvalenza di 10 000 €, ha ridotto il suo reddito imponibile di 9 500 € in più. Supponendo un’aliquota IRPEF del 43 %, l’imposta recuperata è 4 085 €. La sanzione base (70 % dopo la riforma) sarebbe 2 859,50 €; ma mediante l’avviso bonario la sanzione è ridotta al 25 % (1 021,25 €) se paga entro 60 giorni.
Strategia: Mario verifica la correttezza dell’avviso e, non avendo documenti ulteriori, decide di pagare l’imposta e la sanzione ridotta. Se si accorge dell’errore prima di ricevere l’avviso, avrebbe potuto inviare una dichiarazione integrativa con ravvedimento operoso, riducendo la sanzione al 5 %.
Esempio B: minusvalenza contestata a società per applicazione della clausola anti‑elusiva
Scenario: Alfa S.r.l. ha ceduto nel 2023 una partecipazione non quotata in Beta S.p.A., realizzando una minusvalenza di 2 000 000 €. Nei tre anni precedenti Alfa aveva ricevuto da Beta dividendi per 1 500 000 €. Nel 2025 l’Agenzia disconosce la minusvalenza per l’importo pari ai dividendi (1 500 000 €) ai sensi dell’art. 109, commi 3‑bis e 3‑ter TUIR .
Calcoli: La minusvalenza deducibile è quindi limitata a 500 000 €; l’imposta recuperata (IRES al 24 %) è 1 440 000 € × 24 % = 345 600 €. La sanzione base per dichiarazione infedele (70 %) è 241 920 €; con l’avviso bonario ridotta al 25 % (60 480 €).
Strategia: Alfa può impugnare l’avviso sostenendo che la distribuzione di dividendi non era parte di un’operazione elusiva ma derivava da utili accumulati; tuttavia dovrà dimostrare la ragionevolezza economica delle operazioni. Valuterà se aderire a definizioni agevolate per evitare il contenzioso.
Esempio C: perdita su crediti e Cass. 27096/2025
Scenario: Beta S.r.l. nel 2022 ha un credito di 500 000 € verso un cliente insolvente. Nel 2023, mediante transazione, incassa solo 100 000 € rinunciando al saldo; registra così una minusvalenza di 400 000 €. L’Agenzia contesta la deducibilità, sostenendo che la perdita su credito non è certa né definitiva.
Calcoli: La perdita su crediti sarebbe deducibile in base all’art. 101 TUIR se vi fossero elementi certi; in assenza, l’Agenzia la recupera a tassazione determinando un maggiore reddito imponibile di 400 000 € e un’imposta (IRES 24 %) di 96 000 €. La sanzione base (70 %) è 67 200 €, ridotta a 16 800 € con avviso bonario.
Strategia: Beta può impugnare l’avviso riferendosi alla Cass. 27096/2025, che ritiene deducibili le perdite su crediti se il contribuente dimostra mediante elementi certi e precisi l’inesigibilità del credito . Beta produce la transazione, la documentazione contabile e le lettere di sollecito nonché la relazione di un revisore, e chiede l’annullamento dell’avviso.
3.5 Consigli pratici e errori da evitare
- Conservare tutta la documentazione – Contratti, visure, fatture, estratti conto, verbali assembleari e bilanci devono essere conservati per supportare la minusvalenza.
- Verificare il riporto corretto delle minusvalenze – Controllare le istruzioni ministeriali per indicare correttamente le minusvalenze nel quadro RT/RU/RV o RF e la percentuale di utilizzo. Le minusvalenze non utilizzate vanno sempre riportate nelle dichiarazioni successive.
- Monitorare i termini – Registrare la data di ricezione dell’avviso; il termine per la risposta o il ricorso è perentorio. Non rispondere o rispondere in ritardo comporta la perdita delle riduzioni e la formazione del ruolo.
- Utilizzare il ravvedimento operoso – Se l’errore è rilevato autonomamente, presentare una dichiarazione integrativa prima dell’avviso riduce drasticamente la sanzione.
- Valutare la convenienza dell’impugnazione – Quando la somma contestata è modesta e l’errore è evidente, spesso conviene pagare usufruendo della sanzione ridotta. Se invece vi sono solide ragioni e importi elevati, è opportuno impugnare.
- Non trascurare il contraddittorio – Anche se non obbligatorio per l’avviso bonario, il contraddittorio può essere richiesto e costituisce un’opportunità per chiarire e documentare l’operazione.
- Attenzione alle strategie elusive – Operazioni come la vendita di partecipazioni dopo distribuzione di dividendi o l’acquisto/vendita di titoli a breve termine per generare minusvalenze possono essere qualificate come elusive. Pianificare con attenzione e documentare la ragione economica.
- Valutare l’adesione a rottamazioni – Per cartelle già iscritte a ruolo, la rottamazione quinquies rappresenta un’opportunità per chiudere il debito eliminando sanzioni e interessi, ma bisogna valutare la sostenibilità delle rate.
- Considerare gli strumenti di composizione della crisi – In caso di debiti elevati e difficoltà finanziarie, la legge 3/2012 consente piani di ristrutturazione che includono anche tributi e sanzioni.
- Affidarsi a professionisti esperti – La consulenza di avvocati e commercialisti specializzati consente di valutare in modo tecnico il caso, predisporre ricorsi efficaci e proporre soluzioni alternative.
4 Strumenti alternativi per la gestione delle minusvalenze e la risoluzione dei debiti fiscali
4.1 Ravvedimento operoso e dichiarazioni integrative
Il ravvedimento operoso è lo strumento principale per sanare spontaneamente le irregolarità. Consente di correggere le dichiarazioni o integrare redditi e deduzioni non corretti pagando l’imposta e sanzioni ridotte. I vantaggi includono:
- sanzione ridotta sino al 5 % (riduzione di un quindicesimo) se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni;
- riduzione al 3,75 % se avviene entro il termine per la dichiarazione successiva;
- riduzione a 1/7 se la violazione è stata commessa da più di un anno ma da meno di due;
- ulteriore riduzione al 1/15 se il pagamento avviene entro 15 giorni (ravvedimento sprint).
La riforma (D.Lgs. 87/2024) ha previsto la possibilità di avvalersi del ravvedimento anche dopo la notifica del processo verbale di constatazione, purché il contribuente paghi entro 60 giorni dalla notifica.
4.2 Accordi di rateizzazione
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione consente piani di rateizzazione automatica per importi fino a 120 000 €, con dilazione fino a 72 rate mensili, e rateizzazioni ordinarie più estese per importi maggiori previa istruttoria. Nella valutazione di un piano di rientro occorre considerare:
- la sostenibilità delle rate;
- l’eventuale applicazione di interessi di dilazione (4,5 % al 2026);
- la presenza di garanzie richieste (fideiussioni, ipoteche).
La rottamazione quater e quinquies offrono condizioni più vantaggiose ma sono temporanee.
4.3 Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazione del patrimonio (Legge 3/2012)
In situazioni di sovraindebitamento, la Legge 3/2012 consente a privati e piccoli imprenditori di accedere a procedure di:
- Piano del consumatore – Rivolto a consumatori sovraindebitati, non richiede l’approvazione dei creditori e può prevedere falcidie significative dei debiti fiscali previa autorizzazione del giudice e parere dell’Agenzia delle Entrate;
- Accordo di ristrutturazione dei debiti – Necessita del voto favorevole dei creditori rappresentanti almeno il 60 % dei debiti e può prevedere la riduzione dei debiti fiscali;
- Liquidazione del patrimonio – È l’ultima ratio, permette di cancellare tutti i debiti (anche fiscali) mediante la liquidazione dei beni del debitore.
Lo Studio Monardo, grazie all’esperienza in materia di composizione delle crisi, supporta i clienti nella predisposizione dei piani, nella negoziazione con l’Agenzia delle Entrate e nella gestione delle procedure dinanzi agli OCC e al tribunale.
4.4 Conciliazione giudiziale e transazione fiscale
Nelle liti pendenti, il D.Lgs. 87/2024 introduce la conciliazione giudiziale agevolata, che consente alle parti di definire la controversia con sanzioni ridotte e pagamento rateale. La transazione fiscale nel contesto del Codice della Crisi d’Impresa permette di inserire nel piano concordatario proposte di pagamento parziale dei tributi, con tagli sulle sanzioni e sugli interessi, subordinata all’approvazione dell’Agenzia.
In sede di contenzioso tributario, infine, è possibile la mediazione obbligatoria per controversie di valore non superiore a 50 000 €; la parte può presentare un reclamo mediazione che, se accettato dall’amministrazione, definisce la lite con riduzione delle sanzioni al 35 %.
4.5 Strumenti di pianificazione e prevenzione
Per evitare errori nelle minusvalenze e ricevere avvisi bonari, è consigliabile adottare pratiche di pianificazione fiscale:
- Due diligence periodiche sui portafogli titoli e sulle partecipazioni;
- Verifiche interne sui metodi di contabilizzazione delle minusvalenze e sul rispetto dei requisiti PEX;
- Implementazione di procedure interne di controllo, con check‑list per il riporto corretto delle minusvalenze;
- Consulenza preventiva prima di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, cessioni) per valutare l’impatto fiscale e prevenire contestazioni.
5 Tabelle riepilogative
Le tabelle che seguono sintetizzano norme, scadenze e strumenti difensivi in modo rapido e leggibile. Le tabelle contengono parole chiave, numeri e date; i dettagli e le spiegazioni sono presenti nel testo.
Tabella 1 – Principali norme e riferimenti sulle minusvalenze
| Normativa | Contenuto essenziale | Elementi chiave |
|---|---|---|
| Art. 36‑bis DPR 600/1973 | Controllo automatizzato delle dichiarazioni, correzione errori e comunicazione di irregolarità | Avviso bonario; termine di 60 giorni per rispondere; nullità della cartella in assenza di comunicazione |
| Art. 36‑ter DPR 600/1973 | Controllo formale con invito a produrre documenti | Comunicazione con indicazione delle ragioni; termine di 60 giorni; divieto di richiedere documenti già posseduti |
| Art. 6‑bis L. 212/2000 | Diritto al contraddittorio per gli atti impugnabili | Invio di proposta di accertamento; 60 giorni per osservazioni; esclusi atti ex art. 36‑bis/ter |
| Art. 101 TUIR | Deduzione delle minusvalenze di beni d’impresa | Deduzione se realizzate con cessione; minusvalenze su partecipazioni PEX; perdite su crediti deducibili solo se definitivamente inesigibili |
| Art. 109 TUIR | Anti‑elusione su minusvalenze | Limite alla deducibilità per partecipazioni non PEX; non deducibili fino agli utili distribuiti nei 36 mesi precedenti |
| Art. 68 TUIR | Minusvalenze di privati | Compensazione con plusvalenze; riporto fino a 4 anni; percentuali 5 % o 40 % |
| Art. 39 DPR 602/1973 | Sospensione della riscossione | Ricorso non sospende automaticamente; ufficio può sospendere con provvedimento motivato; interessi al 7 % |
| D.Lgs. 87/2024 | Riforma delle sanzioni | Sanzione per infedele dichiarazione ridotta al 70 %; sanzione minima 25 % con avviso bonario |
| D.Lgs. 108/2024 | Riforma dei termini e digitalizzazione | Termini per rispondere agli avvisi aumentati a 60/90 giorni ; obbligo di utilizzo del cassetto fiscale |
| Cass. 3466/2021 | Avviso bonario impugnabile | L’elenco dell’art. 19 è non tassativo; ricorso facoltativo |
| Cass. 7226/2026 | Facoltatività dell’impugnazione | Ricorso non obbligatorio; cartella impugnabile anche se avviso non impugnato |
| Cass. 2092/2025 | Avviso impugnabile ma non sospensivo | L’avviso può essere impugnato; ricorso non blocca la cartella |
| Cass. 27096/2025 | Deduzione delle perdite su crediti | Perdita su credito deducibile con elementi certi e precisi |
| Cass. 3878/2025 | Indeducibilità di minusvalenza da devalutazione | La perdita non è deducibile se è mera svalutazione e non cessione |
| Cass. 27499/2024 | Abuso del diritto | Disconoscimento di minusvalenza se la cessione è preceduta da distribuzione di utili |
Tabella 2 – Termini e scadenze principali (post riforma)
| Fase/procedura | Termine standard | Eccezioni e note |
|---|---|---|
| Risposta ad avviso bonario (art. 36‑bis/ter) | 60 giorni | 90 giorni se comunicazione a intermediario |
| Proposizione del ricorso | 60 giorni dalla notifica | Termini sospesi per 90 giorni per contraddittorio ex art. 6‑bis |
| Richiesta di sospensione (ufficio) | Entro la decisione di primo grado | Ufficio può revocare se vi è pericolo nel ritardo |
| Rateizzazione cartelle | 72 rate (ordinaria) | Fino a 120 rate con comprovata difficoltà |
| Rottamazione quinquies – presentazione domanda | 30 aprile 2026 | Domanda telematica; include debiti 2000‑2023 |
| Rottamazione quinquies – pagamento prima rata | 31 luglio 2026 | Possibile pagamento unico; 54 rate bimestrali; interesse 3 % |
| Rottamazione quinquies – scadenze successive | 30 settembre e 30 novembre 2026; prosegue bimestralmente | Mancato pagamento della prima rata comporta decadenza |
Tabella 3 – Sanzioni per dichiarazioni irregolari
| Violazione | Sanzione ordinaria (post riforma) | Sanzione ridotta con avviso bonario | Note | |—|—|—| | Dichiarazione infedele | 70 % della maggiore imposta | 25 % (16,67 % se pagamento entro 30 giorni) | Se errori sanati con ravvedimento operoso, sanzioni ulteriormente ridotte | | Omessa dichiarazione | 120 % della maggiore imposta | 100 % con avviso bonario? (dipende da periodo) | Dal 2024 sanzioni rimodulate con riforma fiscale | | Violazioni formali | 200 € per ogni violazione | Riduzioni in caso di definizione agevolata | Nuova disciplina D.Lgs. 87/2024 |
6 Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è un avviso bonario e quando viene emesso?
È la comunicazione che l’Agenzia delle Entrate invia dopo il controllo automatizzato (art. 36‑bis) o formale (art. 36‑ter) della dichiarazione. L’avviso segnala irregolarità e invita il contribuente a correggerle pagando l’imposta dovuta con sanzione ridotta . - L’avviso bonario è impugnabile?
Sì. La giurisprudenza della Corte di cassazione (es. Cass. 3466/2021, 7226/2026) considera l’avviso bonario un atto impugnabile perché manifesta una pretesa tributaria certa . Tuttavia l’impugnazione è facoltativa; si può impugnare direttamente la cartella. - L’impugnazione dell’avviso sospende la riscossione?
No. L’impugnazione non blocca l’iscrizione a ruolo né la notifica della cartella . È possibile chiedere la sospensione all’ufficio o al giudice, ma non è automatica . - Quali sono i termini per rispondere all’avviso bonario?
Dal 1 gennaio 2025 sono 60 giorni dalla notifica; diventano 90 giorni se la comunicazione è inviata all’intermediario . - Cosa succede se non pago o non impugno l’avviso?
L’Agenzia iscrive a ruolo le somme dovute; ti verrà notificata una cartella di pagamento con sanzioni piene (70 % o 120 %) e interessi. Potrai ancora impugnare la cartella entro 60 giorni, ma perderai la riduzione di sanzione offerta dall’avviso. - Posso pagare solo in parte e contestare il resto?
In linea di principio, il pagamento parziale può essere interpretato come accettazione dell’intera pretesa; è opportuno presentare un’istanza di autotutela e, se necessario, un ricorso per la parte contestata. - Come si calcolano le minusvalenze compensabili?
Per le persone fisiche le minusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate compensano plusvalenze della stessa natura; l’eventuale eccedenza può essere riportata nei quattro anni successivi nella misura del 5 % . Per le imprese occorre rispettare le regole dell’art. 101 e le limitazioni dell’art. 109 . - Come dimostrare la deducibilità di una minusvalenza?
Occorre documentare l’operazione (contratti di cessione, perizie di stima, verbali di assemblea), i costi sostenuti e la ragione economica. Nel caso di perdite su crediti, bisogna dimostrare l’inesigibilità del credito con elementi certi e precisi come previsto dalla Cass. 27096/2025 . - La minusvalenza derivante da svalutazione di partecipazioni è deducibile?
No. La Cass. 3878/2025 ha chiarito che la svalutazione di partecipazioni non comporta una minusvalenza deducibile; solo le minusvalenze realizzate con cessione o rinuncia al credito sono deducibili . - Come funziona la rottamazione quinquies?
Permette di estinguere i debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 2023 pagando solo imposta e spese, senza sanzioni né interessi. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 e si può pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio o in 54 rate bimestrali . - Posso includere le cartelle derivanti da avvisi bonari nella rottamazione quinquies?
Sì, se le cartelle sono state affidate all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2023 e rientrano nell’ambito oggettivo della rottamazione. - Cos’è la transazione fiscale e quando è utile?
È un accordo nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione che prevede il pagamento parziale dei debiti tributari; è utile per imprese in crisi che vogliono evitare il fallimento e definire i debiti fiscali con falcidia. - Il contraddittorio preventivo è sempre obbligatorio?
È obbligatorio per tutti gli atti impugnabili, salvo i controlli automatizzati e formali (art. 36‑bis/ter) e altre eccezioni . L’avviso bonario, se considerato atto impugnabile, può beneficiare del contraddittorio su richiesta del contribuente. - Cosa succede se pago entro 30 giorni dall’avviso?
Con il pagamento tempestivo la sanzione è ridotta al 16,67 % (un sesto della sanzione ordinaria). Pagando dopo 30 giorni ma entro 60 giorni, la sanzione è al 25 %. - Posso rateizzare l’avviso bonario?
No, l’avviso bonario deve essere pagato in unica soluzione. È possibile però rateizzare la successiva cartella. - Quanto tempo ho per utilizzare le minusvalenze?
Le minusvalenze delle persone fisiche possono essere riportate per quattro periodi d’imposta successivi . Quelle delle imprese si deducono nell’esercizio in cui sono realizzate; eventuali eccedenze si riportano senza limiti se derivanti da svalutazioni di titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, ma con limitazioni. - È possibile far valere errori nelle dichiarazioni presentate oltre cinque anni fa?
Generalmente i termini di accertamento si prescrivono in cinque anni. Tuttavia, se l’Agenzia rileva elementi che configurano violazioni tributarie, potrebbe procedere a recuperi entro il termine di decadenza. I diritti del contribuente a dedurre minusvalenze si prescrivono con il decorso del quarto anno successivo per i privati; per le imprese, la prescrizione segue i termini ordinari. - È necessario il supporto di un avvocato?
Per presentare ricorso è consigliabile farsi assistere da un avvocato o da un commercialista esperto in diritto tributario, soprattutto in materia di minusvalenze e clausole anti‑elusive, per evitare errori procedurali e valorizzare le tesi difensive. - Come posso prevenire l’emissione di avvisi bonari?
Curando la compilazione delle dichiarazioni, verificando i dati con l’assistenza di professionisti, predisponendo documentazione a supporto delle minusvalenze e monitorando il cassetto fiscale per rispondere tempestivamente ad eventuali comunicazioni. - È ancora possibile aderire alla rottamazione quater?
A maggio 2026 la rottamazione quater si è conclusa; è attiva la rottamazione quinquies per i carichi 2000‑2023. Chi ha aderito alla quater deve rispettare le scadenze di pagamento previste; l’adesione decadrebbe in caso di mancato pagamento.
7 Conclusione
Gli avvisi bonari per minusvalenze errate rappresentano un passaggio cruciale nella gestione dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate. Se correttamente utilizzati, consentono al contribuente di regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte e senza incorrere in misure esecutive; al contrario, se ignorati o gestiti superficialmente, possono trasformarsi in cartelle di pagamento gravose e dare luogo a pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi. La normativa è complessa e in continua evoluzione: l’introduzione dell’obbligo di contraddittorio, l’allungamento dei termini per rispondere, la riduzione delle sanzioni e l’avvento delle definizioni agevolate cambiano profondamente il panorama.
Chi riceve un avviso bonario deve innanzitutto verificare l’esattezza dei dati, comprendere la natura delle minusvalenze contestate e agire nei termini stabiliti. È essenziale conoscere le disposizioni degli artt. 36‑bis e 36‑ter del DPR 600/1973 e delle norme sostanziali (artt. 101, 109 e 68 TUIR), così come la giurisprudenza più recente – dalla Cass. 3466/2021 alla Cass. 7226/2026 – che riconosce la facoltà di impugnare l’avviso e stabilisce i limiti della pretesa erariale .
La difesa del contribuente può articolarsi in varie strategie: dal pagamento con sanzione ridotta, all’istanza di autotutela, al ricorso dinanzi alla commissione tributaria con eventuale richiesta di sospensione. In alternativa, si possono utilizzare strumenti come il ravvedimento operoso, la definizione agevolata, la rottamazione quinquies o, in casi di crisi economica, i piani di ristrutturazione e gli accordi con l’agenzia di riscossione. Agire tempestivamente è determinante: i termini sono perentori e la perdita della riduzione delle sanzioni comporta costi elevati.
Per i contribuenti con posizioni complesse, la consulenza di un professionista è irrinunciabile. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare offrono un’assistenza completa: dalla verifica del contenuto dell’avviso alla predisposizione dei ricorsi e delle istanze di sospensione, dalla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate alla strutturazione di piani di rientro e di soluzioni concorsuali.
Grazie alla sua esperienza di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo può fornire un supporto qualificato e personalizzato, individuando la miglior strategia per salvaguardare il patrimonio e garantire la continuità dell’attività.
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