Avviso Bonario Per Costi Non Deducibili: Cosa Fare E Difesa Legale

Introduzione

L’avviso bonario è una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che segnala al contribuente errori od omissioni riscontrati nella dichiarazione e invita a regolarizzare la posizione con sanzioni ridotte.

Quando il Fisco contesta costi non deducibili, il contribuente riceve spesso un avviso bonario che, se non affrontato tempestivamente e con competenza, può trasformarsi in un avviso di accertamento o in una cartella di pagamento con sanzioni più pesanti. Le riprese relative all’inerenza dei costi e alla loro deducibilità sono sempre più frequenti, e le ultime riforme hanno reso la procedura di controllo più stringente e complessa. Per questo motivo è fondamentale comprendere come funziona l’avviso bonario per costi non deducibili, quali diritti ha il contribuente e quali strategie legali è possibile adottare per difendersi.

In questa guida aggiornata a maggio 2026, analizziamo il contesto normativo e giurisprudenziale, descriviamo passo dopo passo la procedura che segue la notifica dell’atto e forniamo indicazioni pratiche su come contestare o definire il debito. L’argomento è importante perché i costi non deducibili comportano una variazione in aumento della base imponibile; inoltre, per alcune categorie di contribuenti (ad esempio società a ristretta base sociale) le riprese sui costi possono trasformarsi in presunzioni di distribuzione di utili occulti ai soci. Ignorare l’avviso bonario, pagare senza verificare o presentare ricorsi generici sono errori frequenti che possono avere conseguenze gravi: iscrizione a ruolo del debito, ipoteche, fermi amministrativi e azioni esecutive.

Questa guida propone le principali soluzioni legali: dalla verifica della correttezza della contestazione alla richiesta di annullamento in autotutela, dalla rateizzazione del dovuto alla definizione agevolata, dal ricorso alla Corte Giustizia Tributaria alla negoziazione con l’Amministrazione finanziaria. Presentiamo inoltre strumenti alternativi come la rottamazione-quater, il piano del consumatore e l’esdebitazione, spiegandone ambiti e limiti. L’obiettivo è fornire al debitore una mappa completa per orientarsi tra norme, sentenze e procedure e scegliere la strategia difensiva più adatta.

Presentazione dello Studio legale

La redazione di questo articolo è curata dall’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti con competenze in diritto tributario, bancario e societario.

L’Avv. Monardo, gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. L’esperienza maturata in casi complessi consente allo studio di assistere contribuenti e imprenditori nella fase di analisi dell’atto, nella predisposizione di ricorsi e istanze di sospensione, nella trattativa con l’Agenzia delle Entrate o l’Agente della Riscossione e nella costruzione di piani di rientro sostenibili.

Lo studio offre assistenza in tutte le fasi del procedimento:

  • Analisi dell’avviso bonario o dell’avviso di accertamento e verifica della legittimità della pretesa.
  • Presentazione di osservazioni e documenti in risposta all’avviso bonario, ricorsi in autotutela e richieste di sgravio.
  • Predisposizione di ricorsi alla Corte di Giustizia Tributaria, con eventuale istanza di sospensione della riscossione.
  • Elaborazione di strategie per la rateizzazione del debito, definizioni agevolate e adesioni a rottamazioni o piani di rientro.
  • Assistenza in procedure concorsuali (esdebitazione, accordi di ristrutturazione, piano del consumatore) e ricorsi per la crisi da sovraindebitamento.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Il quadro normativo dell’avviso bonario

L’avviso bonario – più correttamente denominato comunicazione di irregolarità – è disciplinato da diverse norme che individuano i casi in cui l’Agenzia delle Entrate deve o può inviare al contribuente una comunicazione prima di iscrivere a ruolo le somme dovute. Il riferimento principale è l’art. 36‑bis del D.P.R. 600/1973, che regola il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi. Esso prevede che, una volta verificata la corrispondenza tra i dati dichiarati e quelli presenti negli archivi fiscali, l’ufficio comunichi al contribuente gli esiti del controllo e lo inviti a regolarizzare entro termini prefissati. Disposizioni analoghe esistono per le dichiarazioni IVA (art. 54‑bis del D.P.R. 633/1972) e per le ritenute operate dai sostituti d’imposta (art. 36‑ter D.P.R. 600/1973). L’avviso bonario non è un atto impositivo definitivo: serve a invitare il contribuente a correggere spontaneamente l’irregolarità con sanzioni ridotte .

Le sanzioni ridotte sono previste dall’art. 2 del D.Lgs. 462/1997, che disciplina il trattamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici o formali. In origine, il contribuente aveva 30 giorni per regolarizzare, pagando imposte, interessi e una sanzione pari al 10 % dell’imposta omessa. Con la riforma attuata dal D.Lgs. 108/2024, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, il termine è stato ampliato a 60 giorni, e il pagamento della prima rata (in caso di rateizzazione) può essere effettuato entro questo periodo . La riforma ha modificato gli articoli 2, 3 e 3‑bis del D.Lgs. 462/1997 e ha armonizzato le modifiche con l’art. 36‑bis D.P.R. 600/1973 e l’art. 54‑bis D.P.R. 633/1972 . Pertanto, per gli avvisi bonari elaborati dal 1° gennaio 2025, il contribuente dispone di 60 giorni per pagare le somme dovute (o la prima rata) o per presentare osservazioni. Il mancato pagamento entro questo termine comporta l’iscrizione a ruolo con applicazione delle sanzioni ordinarie (25 % per omesso versamento ai sensi del D.Lgs. 87/2024) .

Oltre alla possibilità di pagare in un’unica soluzione, l’art. 3‑bis del D.Lgs. 462/1997 consente di dilazionare l’importo dovuto: fino a 8 rate trimestrali se il debito è fino a 5.000 euro e fino a 20 rate trimestrali se supera tale soglia . Il contribuente deve versare la prima rata entro il termine per evitare la decadenza, e la mancata o tardiva corresponsione di una rata fa decadere il piano, con iscrizione a ruolo del residuo debito e applicazione delle sanzioni piene .

La disciplina prevede, inoltre, la possibilità di presentare osservazioni e documenti in risposta all’avviso bonario, entro 60 giorni, per contestare errori o fornire chiarimenti. L’art. 6, comma 5 della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) stabilisce che, qualora vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di emettere l’atto impositivo. La giurisprudenza ha chiarito che l’omissione di questo invito rende illegittimo il successivo ruolo in determinati casi , soprattutto quando l’irregolarità incide sulla determinazione del reddito (ad esempio, nei redditi a tassazione separata). Tuttavia, quando l’irregolarità riguarda esclusivamente l’omesso versamento di tributi già dichiarati, la Corte di Cassazione ha ritenuto facoltativa la comunicazione bonaria .

Una novità importante introdotta dalla riforma della giustizia tributaria (D.Lgs. n. 156/2015 e successive modifiche) è la impugnabilità autonoma dell’avviso bonario: la Corte di Cassazione ha riconosciuto che la comunicazione di irregolarità costituisce un atto impugnabile davanti alla Commissione tributaria (oggi Corte di Giustizia Tributaria) fin da subito, senza attendere la cartella di pagamento . Ciò permette al contribuente di far valere vizi di merito e di forma prima che il debito sia iscritto a ruolo.

Costi non deducibili e principio di inerenza

La contestazione di costi non deducibili si fonda sul principio di inerenza, codificato nell’art. 109 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, D.P.R. 917/1986). Questo principio stabilisce che sono deducibili le spese e i costi sostenuti nell’esercizio dell’attività d’impresa se correlati all’oggetto dell’impresa e proporzionati al raggiungimento dell’interesse aziendale. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’inerenza esprime la “riferibilità dei costi sostenuti, anche in via indiretta o in proiezione futura, all’attività d’impresa”, escludendo quelli estranei alla sfera imprenditoriale e richiedendo la congruità dei costi . Un costo non è deducibile se non è funzionale all’attività d’impresa o se è sproporzionato; pertanto, l’inerenza implica anche la verifica della congruità .

L’onere della prova dell’inerenza ricade sul contribuente. Non basta indicare la spesa in contabilità: occorre documentare la ragione economica, l’utilità concreta e la congruità del costo . Nel caso di costi infragruppo (prestazioni tra società del medesimo gruppo), la documentazione deve dimostrare che la società beneficiaria ha tratto un’effettiva utilità dal servizio, che tale utilità è obiettivamente determinabile e che il corrispettivo è congruo . L’insufficiente documentazione comporta il disconoscimento del costo, con ripresa a tassazione del relativo importo.

Tra le tipologie di costi spesso considerati indeducibili rientrano:

  • Costi personali o non inerenti: spese di natura personale del socio o dell’amministratore, spese per beni non strumentali all’attività.
  • Spese di rappresentanza oltre i limiti fissati dal D.M. 19 novembre 2008; la Cassazione (ord. 26553/2025) ha ribadito che il contribuente deve dimostrare la finalità promozionale e l’utilità dell’omaggio o dell’evento per l’impresa.
  • Costi infragruppo non supportati da contratti, report o documentazione che attesti l’effettiva esecuzione del servizio e l’utilità ricevuta; la sentenza n. 5753/2026 della Cassazione ha richiamato nuovamente la prova del vantaggio concreto e la competenza temporale dei costi.
  • Costi di pubblicità del marchio sostenuti dalla capogruppo per le controllate (ord. 28233/2025), per i quali la deducibilità è ammessa solo se il costo è correlato all’attività della società che sostiene la spesa.

La disconoscenza del costo determina un incremento della base imponibile e può comportare ulteriori conseguenze: nelle società a ristretta base sociale, i maggiori redditi accertati possono essere imputati anche ai soci sulla base della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, come vedremo infra.

Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili

In caso di società con pochi soci (cosiddette società a ristretta base sociale), l’accertamento di ricavi in nero o di costi indeducibili può generare la presunzione che tali importi siano stati distribuiti ai soci come utili. Questa presunzione, di origine giurisprudenziale, è stata confermata dalla Corte di Cassazione, Sezione V, con ordinanza n. 1646 del 25 gennaio 2026. Secondo i giudici, quando la società presenta un numero esiguo di soci, esiste un legame di complicità e un controllo reciproco tali da rendere logico presumere che i frutti dell’evasione o della maggiore base imponibile siano ripartiti tra i partecipanti . La Corte ha rigettato la tesi della “doppia presunzione”, precisando che il fatto noto è l’esistenza di utili non contabilizzati e che da tale dato si desume, con un unico passaggio logico, la percezione individuale da parte dei soci .

L’ordinanza specifica che l’art. 7, comma 5‑bis del D.Lgs. 546/1992 (che impone al Fisco un onere probatorio più rigoroso) non elimina il ricorso alle presunzioni semplici: l’Amministrazione assolve al proprio onere dimostrando la presenza di utili non dichiarati e la ristrettezza della base sociale. A quel punto, l’onere della prova si inverte e ricade sul socio, che deve fornire prova analitica che tali utili non sono stati distribuiti . La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante l’assenza di distribuzione nel bilancio di liquidazione, sottolineando che somme derivanti da attività occulta non trovano spazio nei documenti ufficiali .

Le implicazioni per il contribuente sono rilevanti: il socio di una piccola S.r.l. può vedersi imputare utili presunti anche dopo l’estinzione della società, e la difesa deve dimostrare concretamente che i maggiori redditi non sono stati distribuiti. Ciò richiede un’analisi contabile dettagliata e la produzione di prove (es. reinvestimento dei fondi nell’attività, accantonamento o appropriazione da parte di terzi) .

Responsabilità dei professionisti e sanzioni

La legittimità o meno dei costi deducibili coinvolge spesso anche intermediari e professionisti che presentano telematicamente le dichiarazioni. L’ordinanza n. 5635/2026 della Corte di Cassazione ha suscitato allarme tra i commercialisti: la Suprema Corte ha confermato la sanzione a carico di un intermediario che aveva trasmesso una dichiarazione contenente costi manifestamente indeducibili, affermando la responsabilità anche se il professionista non aveva materialmente redatto la contabilità . La Corte ha ritenuto che la mera trasmissione telematica dei dati non esonera l’intermediario dall’obbligo di verificare l’attendibilità delle informazioni e di esercitare una diligenza “superiore”, pena l’applicazione di sanzioni amministrative . Questa pronuncia ha spinto gli ordini professionali a sottolineare la necessità di aggiornare le lettere di incarico, specificando i limiti della responsabilità e le verifiche che il professionista è tenuto a compiere.

Contraddittorio e diritto di difesa

Il principio del contraddittorio riveste un ruolo fondamentale nei procedimenti tributari. L’art. 6 dello Statuto del contribuente sancisce che, in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’Amministrazione deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di emettere l’atto impositivo . La giurisprudenza ha applicato questo principio in modo differenziato: nei casi in cui l’irregolarità comporta la modifica del reddito o la riduzione di un credito, l’invio dell’avviso bonario è considerato obbligatorio e la sua omissione può comportare la nullità del ruolo . Viceversa, quando l’errore riguarda solo l’omesso pagamento di imposte già dichiarate, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che l’ufficio può procedere direttamente alla cartella di pagamento senza inviare un avviso bonario .

Il D.Lgs. 219/2023 ha introdotto l’art. 6‑bis nello Statuto del contribuente, codificando l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale per tutti gli atti impositivi, salvo i casi di particolare urgenza. Entrata in vigore nel 2024, la norma impone all’Amministrazione di inviare un invito al contraddittorio almeno 60 giorni prima dell’emissione dell’atto e stabilisce che la mancata osservanza determina l’annullabilità dell’atto. Questo nuovo vincolo rafforza il diritto di difesa e si applica anche ai procedimenti che riguardano costi non deducibili; tuttavia la sua concreta applicazione richiede di verificare se l’irregolarità rientra fra gli ambiti coperti dalla norma.

Ulteriori profili normativi e prassi amministrative

Oltre alle norme fondamentali già esaminate, esistono numerose disposizioni che incidono sulla deducibilità dei costi e sulle modalità di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ne riportiamo alcune di particolare rilievo per la gestione degli avvisi bonari e per comprendere l’ambito della disconoscenza dei costi:

  • D.Lgs. 472/1997 (sanzioni tributarie): questo decreto disciplina il sistema delle sanzioni amministrative in materia tributaria. L’art. 1 stabilisce che le sanzioni sono proporzionali alla violazione, mentre l’art. 7 prevede la non punibilità se il contribuente dimostra l’assenza di colpa, ad esempio per errore scusabile. Nel contesto dei costi indeducibili, l’intermediario che ha commesso un errore potrebbe invocare l’errore scusabile, ma la Cassazione è severa nel riconoscerlo .
  • Art. 108, 109 e 110 del TUIR: queste norme contengono criteri di deducibilità per specifiche spese. L’art. 108 prevede regole per le spese pluriennali e i costi relativi a beni immateriali; l’art. 109, come visto, stabilisce il principio di inerenza e competenza; l’art. 110 disciplina la deducibilità degli interessi passivi e delle spese relative a finanziamenti infragruppo, imponendo limiti e condizioni (thin capitalization). Alcune contestazioni di inerenza si basano proprio sul mancato rispetto di questi requisiti (ad esempio la mancanza di contratti e la non congruità degli interessi).
  • D.M. 19 novembre 2008 (spese di rappresentanza): questo decreto fissa parametri per la deducibilità delle spese di rappresentanza in funzione dei ricavi (1,3 % fino a 10 milioni, 0,5 % oltre 50 milioni). Il Fisco spesso contesta l’eccesso rispetto a questi limiti, ritenendo le spese non inerenti. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E/2009 ha fornito chiarimenti su cosa si intenda per spesa di rappresentanza (omaggi, eventi, viaggi) e sulle modalità di prova della finalità promozionale. In caso di contestazione, il contribuente deve dimostrare la ragionevolezza della spesa e la sua proporzione rispetto ai benefici attesi.
  • Spese di sponsorizzazione e pubblicità: la deducibilità di queste spese è stata oggetto di numerose circolari e risoluzioni. La risoluzione AE n. 57/E/2008 ha precisato che la sponsorizzazione è deducibile se il rapporto contrattuale comporta un ritorno di immagine economica per l’impresa. La Cassazione ha ricordato che la spesa è inerente se è volta ad accrescere la notorietà e la reputazione aziendale (ord. 22601/2025). Tuttavia, se la sponsorizzazione è destinata a manifestazioni sportive dilettantistiche o associazioni non rilevanti per il business, potrebbe essere considerata non deducibile.
  • Costi black list: l’art. 110, comma 10 del TUIR prevede regole stringenti per la deducibilità dei costi sostenuti verso fornitori residenti in paesi a fiscalità privilegiata (black list). Per dedurre tali costi occorre dimostrare che le operazioni rispondono a un interesse economico reale e che i prezzi sono congrui. La Cassazione (sent. 21398/2025) ha confermato che la mancata prova di tali elementi comporta l’indeducibilità integrale dei costi.
  • Concordato preventivo biennale: introdotto dal D.Lgs. 13/2024, consente ai titolari di partita IVA di concordare con l’Agenzia un valore di reddito per due anni, riducendo la possibilità di contestazioni. Per i soggetti che hanno aderito, l’avviso bonario non dovrebbe contestare costi se il reddito dichiarato è coerente con il concordato, salvo irregolarità formali.
  • Guide e circolari AE: l’Agenzia emette periodicamente circolari e risposte a interpelli che orientano la prassi. Ad esempio, la circolare AE n. 12/E/2021 ha chiarito che i compensi degli amministratori sono deducibili se deliberati dall’assemblea; la circolare n. 5/E/2024 ha affrontato la deducibilità dei costi per l’acquisto di software cloud e servizi digitali, richiedendo che siano strumentali all’attività. Essere informati su queste prassi aiuta a prevenire contestazioni.

Alla luce di tali disposizioni, l’analisi dell’avviso bonario deve considerare non solo la norma generale sull’inerenza, ma anche le specifiche regole applicabili alla spesa contestata. Una consulenza professionale mirata consente di individuare la norma e la prassi corretta da applicare.

Giurisprudenza recente sui costi non deducibili

Negli ultimi anni la Corte di Cassazione e le Corti di Giustizia Tributaria hanno emanato numerose pronunce che definiscono i contorni dell’inerenza e dell’indeducibilità. Riassumiamo le decisioni più significative (aggiornate a maggio 2026), per fornire un quadro giurisprudenziale completo e argomentazioni utili alla difesa.

  • Spese di rappresentanza e pubblicità (Cass. 26553/2025, Cass. 22601/2025): la Corte ha affermato che le spese sostenute per omaggi o eventi sono deducibili solo se la società dimostra la finalità promozionale e la proporzionalità rispetto ai ricavi. Nel caso di regalie costose prive di un ritorno economico immediato, la spesa non è inerente. In tema di sponsorizzazioni, la Cassazione ha riconosciuto la deducibilità quando è provato il ritorno di immagine per l’impresa, ad esempio la visibilità del marchio durante eventi sportivi nazionali .
  • Costi infragruppo (Cass. 5753/2026, Cass. 9237/2025): la Corte ha ribadito che la deducibilità dei costi infragruppo richiede una dettagliata documentazione: contratti, relazioni sul servizio, prova dell’utilità e della congruità del corrispettivo. Nel 2026 la Cassazione (sent. 5753) ha ritenuto indeducibili i costi fatturati dalla capogruppo per servizi generici se la società controllata non aveva presentato report sull’effettivo utilizzo del servizio. Al contrario, una sentenza del 2025 (n. 9237) ha accolto il ricorso di una società che aveva predisposto documentazione dettagliata e comparazione di mercato, riconoscendo la piena deducibilità.
  • Compensi agli amministratori (Cass. 28233/2025): la Corte ha chiarito che i compensi agli amministratori sono deducibili se deliberati dall’assemblea e determinati in misura congrua. Se i compensi sono eccesivamente elevati rispetto al fatturato o non deliberati in assemblea, l’Agenzia può contestarne l’indeducibilità. La Cassazione ha affermato che grava sull’impresa l’onere di provare la congruità mediante parametri di settore e comparazione con società analoghe.
  • Presunzione di distribuzione di utili (Cass. 1646/2026): come già illustrato, l’ordinanza n. 1646/2026 ha confermato la presunzione che i maggiori redditi accertati in società a ristretta base siano distribuiti ai soci . La pronuncia ha sottolineato che la presunzione opera anche se la società è estinta , e che i soci devono fornire prova specifica che tali utili non sono stati percepiti .
  • Costi di ricerca e sviluppo (Cass. 10131/2024): la Cassazione ha affrontato la deducibilità dei costi per ricerca e sviluppo in assenza di risultati immediati. Ha stabilito che la deducibilità è ammessa se la ricerca è coerente con l’oggetto sociale e se vi è documentazione di spesa; non è richiesto che la ricerca abbia avuto successo, ma che sia stata effettivamente realizzata.
  • Spese per autovetture e beni di lusso: la Corte ha ricordato che i costi relativi a beni di lusso (barche, aerei, auto di alta cilindrata) sono deducibili solo se strettamente funzionali all’attività e se il contribuente prova l’uso esclusivamente aziendale. Sentenze recenti (ord. 3456/2024) hanno respinto la deducibilità di yacht utilizzati per vacanze dei soci, sottolineando il conflitto con l’inerenza.
  • Costi black list (Cass. 21398/2025): come indicato, la Corte ha confermato la posizione rigida per i fornitori residenti in paesi a fiscalità privilegiata: la mancanza di prova dell’interesse economico reale e della congruità delle condizioni comporta l’indeducibilità integrale dei costi.
  • Rimborso spese per trasferte: una decisione del 2025 (CGT Lombardia) ha riconosciuto la deducibilità dei rimborsi spese a dipendenti in trasferta quando i relativi giustificativi sono conformi alle norme (D.P.R. 917/1986, art. 95) e rientrano nei limiti di ragionevolezza. Tuttavia, l’Agenzia contesta spesso le trasferte prive di ordine di servizio o itinerario; è opportuno conservare tutta la documentazione.
  • Costi per formazione e aggiornamento: la giurisprudenza riconosce la deducibilità delle spese per corsi, master e aggiornamento professionale se finalizzati all’attività; la Cass. 14743/2024 ha affermato che i costi per la formazione dei dipendenti sono inerenti se accrescono le competenze utili alla società. La sentenza ha sottolineato che la mancanza di un piano formativo non preclude la deducibilità, purché sia dimostrata l’utilità.

L’analisi di queste pronunce consente di orientare le difese: richiamare i principi affermati dalla Cassazione, citare le sentenze favorevoli e dimostrare che il proprio caso rientra tra quelli ritenuti deducibili. Un avvocato esperto saprà individuare le massime pertinenti e utilizzarle per contestare l’indeducibilità.

Analisi di casi giurisprudenziali emblematici

Per fornire un quadro più concreto, analizziamo alcuni casi emblematici decisi dalla giurisprudenza, soffermandoci sulle motivazioni adottate dai giudici. Ogni caso offre spunti utili per costruire le argomentazioni difensive o per evitare errori.

Caso 1: spese di sponsorizzazione a un club sportivo

Nel 2025 la Corte di Cassazione (ord. 22601/2025) ha esaminato la deducibilità di una sponsorizzazione erogata da una società commerciale a un club sportivo dilettantistico. L’Agenzia aveva contestato l’inerenza, sostenendo che il club non offriva un ritorno di immagine proporzionato. La società ricorrente ha dimostrato che il club era seguito da una vasta comunità locale, che il marchio compariva su divise, manifesti e social network e che l’iniziativa aveva incrementato i contatti commerciali del 15 %. La Corte ha accolto il ricorso, sottolineando che l’inerenza non deve essere valutata soltanto in base al fatturato immediato ma anche alla notorietà conseguita. Questa decisione dimostra l’importanza di documentare l’efficacia delle sponsorizzazioni, raccogliendo report marketing, dati di engagement e testimonianze.

Caso 2: deducibilità dei costi per consulenza strategica infragruppo

La sentenza Cass. 5753/2026 ha riguardato una controllata che aveva dedotto i costi per una consulenza strategica fornita dalla capogruppo. L’Agenzia contestava l’assenza di un contratto formale e la genericità della descrizione del servizio. In giudizio, la società ha prodotto un contratto quadro, relazioni periodiche, report sui risultati e un’analisi costi-benefici. La Cassazione ha riconosciuto la deducibilità, affermando che la mancanza di forma scritta originaria può essere superata se esistono prove dell’effettiva prestazione e utilità. In mancanza di tali documenti, la spesa sarebbe stata indeducibile. Questo caso evidenzia che la difesa può essere efficace se supportata da documentazione ex post, ma che è preferibile predisporre contratti chiari sin dall’inizio.

Caso 3: costi per eventi aziendali e limiti delle spese di rappresentanza

Un’ordinanza del 2025 (Cass. 26553/2025) ha trattato la deducibilità dei costi per un evento aziendale destinato a dipendenti e clienti. L’impresa aveva sostenuto costi elevati per un gala di fine anno, con cena, spettacolo e pernottamento. L’Agenzia aveva disconosciuto il 70 % della spesa come eccedente i limiti del D.M. 19 novembre 2008. Il contribuente, in ricorso, ha contestato la rigidità del parametro e ha argomentato che l’evento aveva finalità motivazionale e di team building. La Cassazione ha riconosciuto la deducibilità nei limiti percentuali previsti dal D.M. (1,3 % dei ricavi), sostenendo che la parte eccedente non è inerente. Questo precedente dimostra che i giudici applicano in modo rigoroso i limiti di legge e che l’impresa deve fare attenzione a non superarli.

Caso 4: costi black list e prova dell’interesse economico

La sentenza Cass. 21398/2025 ha confermato il disconoscimento di costi relativi a forniture acquistate da una società con sede alle Isole Cayman. La società italiana sosteneva di avere ottenuto condizioni vantaggiose; tuttavia, non aveva fornito documentazione di mercato che dimostrasse la congruità dei prezzi. La Corte ha ribadito che, per dedurre costi da paesi a fiscalità privilegiata, il contribuente deve dimostrare sia l’interesse economico reale sia la congruità del prezzo. In assenza di tale prova, la deducibilità viene negata in toto. Questa pronuncia segnala la necessità di predisporre perizie di mercato o comparazioni con fornitori residenti in paesi non black list.

Caso 5: presunzione di utili distribuiti ai soci di una micro-S.r.l.

Nel 2026 la Cassazione (ord. 1646/2026) ha esaminato il caso di una S.r.l. con due soci che aveva dedotto costi per consulenze giudicati indeducibili. Dopo il disconoscimento dei costi, l’Agenzia aveva notificato avvisi di accertamento ai soci, presumendo che i maggiori utili fossero stati distribuiti. I soci contestavano l’automatismo della presunzione. La Corte ha respinto il ricorso, ribadendo che la presunzione si applica quando la base sociale è ristretta e che spetta ai soci dimostrare che l’utile non è stato percepito, ad esempio mostrando che la somma è stata reinvestita o che era destinata a coprire perdite pregresse. La decisione evidenzia la difficoltà di superare la presunzione e la necessità di una documentazione analitica.

L’esame di questi casi dimostra che la giurisprudenza richiede prove rigorose dell’inerenza e che la difesa deve essere costruita su elementi concreti: contratti, report, analisi economiche, documentazione marketing. Ignorare questi aspetti espone al rischio di vedere confermati gli avvisi bonari.

Procedura passo-passo: cosa accade dopo la notifica dell’avviso bonario

Ricevere un avviso bonario per costi non deducibili può generare preoccupazione, ma conoscere il procedimento aiuta a evitare errori. Ecco una guida pratica, aggiornata ai termini vigenti nel 2026.

  1. Notifica dell’avviso e decorrenza dei termini
    L’avviso bonario viene inviato tramite PEC all’indirizzo del contribuente o dell’intermediario ovvero per raccomandata A/R. Dal 1° gennaio 2025 il termine per regolarizzare è di 60 giorni ; se l’avviso è trasmesso all’intermediario, il termine decorre da quando quest’ultimo lo mette a disposizione del cliente, con estensione a 90 giorni . È fondamentale annotare la data di ricezione perché da essa iniziano a decorrere i termini per il pagamento, l’eventuale rateizzazione o la presentazione di osservazioni.
  2. Verifica dell’atto e analisi dei costi contestati
    Nelle comunicazioni vengono indicati i motivi della ripresa: costi considerati non inerenti, spese non documentate, costi sproporzionati rispetto all’attività. Prima di pagare, occorre verificare se l’avviso contenga errori matematici o se i costi contestati siano in realtà deducibili: il principio di inerenza richiede che la spesa sia collegata all’attività d’impresa e supportata da documentazione . Il contribuente deve raccogliere fatture, contratti, report di servizi, documentazione che dimostri l’utilità del costo e la sua congruità. In caso di costi infragruppo, è necessario provare che il servizio reso dalla capogruppo abbia generato un beneficio concreto per la controllata .
  3. Osservazioni e richiesta di annullamento (autotutela)
    Se la contestazione è infondata, entro 60 giorni si possono presentare osservazioni all’Agenzia delle Entrate, allegando i documenti a supporto. L’ufficio può rettificare l’avviso in autotutela. Ad esempio, se l’avviso segnala costi non deducibili ma il contribuente dimostra l’inerenza e la congruità con contratti e report, l’ufficio può annullare o modificare la pretesa. Presentare tempestivamente documenti e memorie è utile anche per costruire la difesa in caso di successivo ricorso.
  4. Pagamento o rateizzazione
    Se la pretesa è fondata o se il contribuente decide di chiudere la pendenza, il pagamento deve avvenire entro 60 giorni per usufruire della sanzione ridotta (normalmente il 10 %, ridotto all’8,33 % per violazioni successive al 1° settembre 2024 ). È possibile rateizzare l’importo: fino a 8 rate trimestrali se l’importo non supera 5.000 euro, o fino a 20 rate se supera tale soglia . Il piano decade se non si paga una rata entro la scadenza prevista, con tolleranza di 7 giorni . La rateizzazione consente di gestire l’esborso ma richiede puntualità.
  5. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
    Se l’avviso bonario contiene vizi di merito o di forma e l’ufficio non accoglie l’istanza di autotutela, il contribuente può impugnare l’atto. La Corte di Cassazione ha riconosciuto che l’avviso bonario è impugnabile come un atto impositivo . Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica, depositato presso la CGT competente in base al domicilio fiscale. Va versato il contributo unificato tributario in base al valore della controversia. Nel ricorso si possono contestare sia l’erroneità dei costi ritenuti non deducibili (ad esempio per difetto di inerenza correttamente provata) sia vizi procedurali (mancanza di contraddittorio, difetto di motivazione, errata determinazione della base imponibile). È possibile chiedere la sospensione dell’atto, dimostrando il periculum (rischio di danno grave) e il fumus boni iuris (sussistenza di validi motivi).
  6. Iscrizione a ruolo e cartella di pagamento
    Se il contribuente non paga né contesta l’avviso bonario entro i termini, l’Agenzia iscrive a ruolo il debito. La cartella di pagamento può essere notificata dopo pochi mesi. Dal momento della notifica della cartella decorrono nuovamente 60 giorni per ricorrere . In caso di avviso di accertamento esecutivo (ex art. 29 D.L. 78/2010), l’avviso stesso vale come cartella e la riscossione può iniziare decorso il termine di 60 giorni. È quindi essenziale intervenire in fase di avviso bonario per evitare sanzioni piene e interessi.
  7. Termini di decadenza e prescrizione
    L’Agenzia ha 3 anni (4 anni per i controlli formali) dalla presentazione della dichiarazione per notificare l’avviso di pagamento; di norma, l’avviso relativo al 2023 deve essere notificato entro il 31 dicembre 2026 . Trascorsi cinque anni dall’ultimo atto valido, i tributi si prescrivono. Il contribuente può eccepire la decadenza o la prescrizione sia in sede di ricorso sia in sede di opposizione all’esecuzione. Conoscere questi termini consente di sollevare eccezioni tempestive.

Difese e strategie legali

Affrontare un avviso bonario per costi non deducibili richiede un approccio strategico. Di seguito esaminiamo le principali difese utilizzabili, tenendo conto delle recenti pronunce e delle riforme normative.

Verifica dell’inerenza e della documentazione

La prima strategia consiste nel verificare la fondatezza della contestazione. Poiché l’onere della prova dell’inerenza incombe sul contribuente, è necessario raccogliere tutta la documentazione che giustifica la spesa: contratti, fatture, report di servizi, studi di convenienza, documentazione tecnica. Per i costi infragruppo è utile predisporre transfer pricing documentation, per dimostrare la congruità del corrispettivo e l’utilità del servizio. Se il costo riguarda spese di rappresentanza o pubblicità, occorre dimostrare la finalità promozionale e i benefici per l’impresa.

La contestazione dell’inerenza da parte dell’Agenzia non può basarsi su presunzioni generiche: la giurisprudenza ha chiarito che il Fisco deve indicare motivi specifici e, in caso di costi infragruppo, deve motivare perché considera la spesa non inerente o non congrua. Il ricorrente può eccepire la insufficienza della motivazione dell’avviso e chiedere l’annullamento dell’atto. In presenza di documenti idonei, molti avvisi bonari vengono annullati in autotutela.

Eccezione di difetto di motivazione e vizi formali

L’avviso bonario deve indicare la ragione della ripresa, l’importo contestato, il riferimento normativo e le modalità di calcolo. Se l’atto è generico o non consente di comprendere perché i costi sono considerati indeducibili, può essere impugnato per difetto di motivazione. Analogamente, se l’Agenzia non indica il responsabile del procedimento o non allega i documenti richiamati, si può eccepire la violazione dell’art. 7 della Legge 241/1990 e dell’art. 42 del D.P.R. 600/1973. I vizi di notifica (notifica irregolare o a indirizzo errato) possono essere sollevati preliminarmente. Se l’avviso non è stato preceduto dall’invito al contraddittorio obbligatorio, la difesa può eccepirne l’omissione e chiedere l’annullamento dell’atto .

Impugnazione autonoma dell’avviso bonario

Grazie alla giurisprudenza recente, l’avviso bonario è impugnabile autonomamente . Ciò permette di evitare la formazione del ruolo e di ottenere una pronuncia della Corte Giustizia Tributaria prima che scattino sanzioni piene e interessi. Nel ricorso bisogna formulare sia censure di merito (dimostrando l’inerenza dei costi, la congruità e la legittimità delle deduzioni) sia censure formali (mancanza di motivazione, difetto di contraddittorio, errata quantificazione). È opportuno depositare una perizia contabile e documenti probatori per rafforzare la tesi.

Istanza di sospensione e tutela cautelare

Se l’avviso bonario è seguito da cartella e si teme la riscossione, si può presentare un’istanza di sospensione al giudice. Occorre dimostrare che l’esecuzione immediata arrecherebbe un danno grave e irreparabile (ad esempio, comprometterebbe l’attività dell’impresa) e che il ricorso presenta fumus boni iuris (probabili chance di vittoria). In presenza di vizi evidenti, i tribunali sospendono spesso la riscossione.

Accertamento con adesione e definizione in contraddittorio

In alcune situazioni, può essere conveniente definire la controversia con l’Agenzia tramite accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997). Questa procedura consente di concordare l’ammontare dell’imposta e delle sanzioni, beneficiando di una riduzione delle sanzioni fino a 1/3. È possibile accedervi anche dopo la notifica dell’avviso bonario o dell’avviso di accertamento. Occorre presentare una istanza e avviare il contraddittorio entro 30 giorni; se si raggiunge l’accordo, le sanzioni sono ridotte e non si paga il contenzioso.

Definizione agevolata degli avvisi bonari

La definizione agevolata introdotta dalla legge di bilancio 2023 consente di pagare gli avvisi bonari relativi agli anni d’imposta 2019, 2020 e 2021 con sanzione ridotta al 3 % (in luogo del 10 %) . Possono rientrare anche gli avvisi ricevuti nel dicembre 2022 se il termine di pagamento non era ancora scaduto al 1° gennaio 2023, nonché le rateazioni in corso alla stessa data . La legge consente di rimodulare i piani di rateazione portandoli fino a 20 rate e prevede interessi del 3,5 % sulle rate successive alla prima . Sebbene questa misura fosse inizialmente prevista per gli anni 2019‑2021, alcune proroghe hanno esteso l’ambito temporale; tuttavia, al maggio 2026 la definizione agevolata si applica solo agli avvisi elaborati in quegli anni o alle rateazioni ancora pendenti, mentre non riguarda i nuovi avvisi elaborati nel 2025‑2026.

Rottamazione‑quater e altre sanatorie

La rottamazione-quater (Legge 197/2022) riguarda i carichi affidati all’Agente della Riscossione fino al 30 giugno 2022 e consente di pagare solo imposta e spese di notifica, senza interessi e sanzioni. Per mantenere i benefici, occorre rispettare il calendario dei versamenti (dodicesima rata in scadenza il 31 maggio 2026). La procedura non si applica agli avvisi bonari non iscritti a ruolo, ma può essere utile quando l’avviso bonario è decaduto e il debito è stato iscritto a ruolo. La successiva rottamazione‑quinquies, introdotta dalla Legge di bilancio 2026, ha aperto una nuova finestra fino al 30 aprile 2026 per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023; tuttavia, la possibilità di aderirvi è scaduta e, come richiesto, non verrà trattata qui perché non più attiva alla data odierna.

Strumenti della crisi da sovraindebitamento e ristrutturazione

Per i contribuenti in grave difficoltà economica, l’avviso bonario può aggiungersi a un debito già ingente. In tali casi è possibile ricorrere alle procedure disciplinate dalla Legge 3/2012 e dal Codice della Crisi per ottenere una rimodulazione o la cancellazione dei debiti fiscali:

  • Piano del consumatore: riservato a persone fisiche consumatori sovraindebitati; consente di proporre un piano di pagamento parziale dei debiti, incluso quelli fiscali, con eventuali falcidie e cessioni di reddito; richiede l’omologazione del tribunale. L’Avv. Monardo, gestore della crisi da sovraindebitamento, assiste i debitori nella redazione del piano e nella trattativa con i creditori.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a imprenditori non fallibili, prevede un accordo con i creditori, incluso l’Erario; le sanzioni e gli interessi possono essere ridotti; necessita l’approvazione del 60 % dei crediti e l’omologazione del giudice.
  • Liquidazione controllata e esdebitazione del sovraindebitato: quando il patrimonio non consente di pagare i debiti, si può accedere alla liquidazione dei beni, al termine della quale il debitore ottiene l’esdebitazione. La procedura prevede la nomina di un liquidatore e il riparto tra i creditori, compreso il Fisco.

Questi strumenti permettono di affrontare in modo globale i debiti, non soltanto l’avviso bonario, e sono consigliati quando l’esposizione fiscale è elevata e non sostenibile con le normali rateizzazioni. L’assistenza di un professionista esperto è fondamentale per la redazione del piano e la gestione delle trattative.

Conseguenze successive: iscrizione a ruolo, ipoteca e pignoramento

Se il contribuente non regolarizza l’avviso bonario né lo impugna nei termini, il debito viene iscritto a ruolo e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) procede alla riscossione coattiva secondo le regole del D.P.R. 602/1973. È importante conoscere le fasi e i rischi per poter intervenire tempestivamente:

  1. Emissione della cartella di pagamento: una volta decorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso bonario senza pagamento o ricorso, l’Agenzia iscrive il debito a ruolo. La cartella di pagamento viene notificata al contribuente e contiene la maggior imposta, la sanzione piena (25 % dell’imposta, salvo percentuali diverse per violazioni pregresse), gli interessi e l’aggio dell’agente della riscossione. Se il debitore non paga entro 60 giorni dalla notifica della cartella, la somma diventa definitivamente esigibile.
  2. Misure cautelari: decorso il termine di 60 giorni, l’AER può iscrivere fermo amministrativo sui veicoli del debitore (art. 86 D.P.R. 602/1973) o ipoteca legale sugli immobili (art. 77). Il fermo impedisce la circolazione dell’auto e viene cancellato solo dopo il pagamento. L’ipoteca viene iscritta per debiti superiori a 20.000 € e può pregiudicare la possibilità di vendere o accendere mutui sull’immobile.
  3. Pignoramento: trascorso il termine senza pagamento, l’agente può procedere al pignoramento dei beni mobili, immobili o dei crediti del debitore (artt. 72-bis e 72-ter D.P.R. 602/1973). Il pignoramento presso terzi consente di bloccare conti correnti, stipendi, pensioni o crediti vantati verso clienti. È una fase estremamente invasiva che può compromettere la continuità dell’attività.
  4. Rateizzazione del debito iscritto: anche dopo l’iscrizione a ruolo è possibile chiedere la rateizzazione (art. 19 D.P.R. 602/1973). Il piano ordinario prevede fino a 72 rate mensili; in casi di grave difficoltà può essere concesso un piano straordinario fino a 120 rate. Tuttavia, il rilascio del DURC e la possibilità di partecipare a bandi possono essere pregiudicati finché non si regolarizza.
  5. Tutele del contribuente: il contribuente può impugnare la cartella entro 60 giorni dalla notifica, eccependo vizi propri dell’atto o del procedimento (eccesso di aggio, prescrizione, mancata notifica dell’avviso bonario). È possibile chiedere la sospensione in autotutela alla stessa AER o al giudice. In presenza di ipoteca o pignoramento su prima casa, si può eccepire la violazione dell’art. 76 D.P.R. 602/1973 che vieta l’espropriazione dell’unico immobile adibito ad abitazione principale.

Comprendere queste fasi consente di programmare la difesa e di valutare se conviene sanare l’avviso bonario prima dell’iscrizione a ruolo per evitare costi e aggravi.

Impatto sulla continuità aziendale e sulla crisi d’impresa

Il ricevimento di un avviso bonario per importi elevati può incidere sulla continuità aziendale e innescare crisi di liquidità. Il codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche) impone agli amministratori di attivarsi per adottare misure idonee a preservare la continuità; l’esistenza di debiti tributari significativi non gestiti può comportare responsabilità per mala gestio. I punti da considerare sono:

  1. Indicatori di crisi: l’art. 3 del codice prevede che gli organi sociali monitorino indicatori come l’indice di sostenibilità del debito e l’adeguatezza dei flussi di cassa. Un avviso bonario che incrementa la base imponibile può aggravare questi indicatori. Se l’impresa non riesce a far fronte al debito, occorre attivare tempestivamente le procedure di composizione negoziata (art. 12 CCI) o gli accordi di ristrutturazione.
  2. Responsabilità degli amministratori: in presenza di una situazione di crisi, gli amministratori devono adottare soluzioni idonee; l’omessa attivazione può comportare responsabilità patrimoniale verso la società e i creditori. L’inesatta gestione dei debiti tributari può essere considerata condotta colposa e dare luogo a responsabilità civile e penale (art. 2476 c.c. e art. 2394 c.c.) per gli amministratori di S.r.l. e S.p.A.
  3. Coinvolgimento del professionista: l’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento e negoziatore della crisi d’impresa, supporta l’imprenditore nell’analisi degli indicatori e nella predisposizione del piano attestato di risanamento, nell’accordo di ristrutturazione o nella richiesta di composizione negoziata. L’integrazione tra competenze legali e contabili permette di gestire il carico fiscale all’interno di un programma di risanamento sostenibile.
  4. Possibilità di falcidia dei debiti tributari: le procedure concorsuali come il concordato minore o la liquidazione controllata consentono, in alcuni casi, di falcidiare le sanzioni e gli interessi su debiti fiscali (art. 63 CCI). Tuttavia, l’adesione è subordinata alla meritevolezza del debitore e alla convenienza economica per l’Erario. È fondamentale predisporre proposte realistiche e documentate.

La dimensione dei debiti tributari e la prospettiva di costi indeducibili incidono quindi non soltanto sul bilancio ma anche sulla pianificazione strategica dell’azienda. Una gestione tempestiva con l’assistenza di professionisti specializzati consente di preservare la continuità e di evitare il rischio di insolvenza.

Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti commettono errori che aggravano la situazione. Ecco i principali:

  • Ignorare l’avviso bonario: non rispondere né pagare entro i termini comporta l’iscrizione a ruolo con sanzioni più elevate e interessi. Anche se si ritiene infondata la contestazione, è necessario presentare osservazioni o ricorso.
  • Pagare senza verificare: alcuni contribuenti pagano per evitare problemi, ma in seguito scoprono che i costi erano deducibili. È sempre opportuno analizzare l’atto con un professionista prima di versare.
  • Presentare ricorsi generici: impugnare l’avviso bonario con argomentazioni vaghe o senza documenti a supporto spesso porta al rigetto del ricorso. È essenziale allegare prove della deducibilità (contratti, studi, report) e motivare analiticamente ogni censura.
  • Trascurare la presunzione di utili: nelle società a ristretta base, i costi non deducibili possono trasformarsi in utili presunti a carico dei soci . Non è sufficiente sostenere che la società era in perdita; bisogna dimostrare con documenti l’assenza di distribuzione .
  • Mancata assistenza professionale: il contenzioso tributario richiede competenze tecniche; affidarsi a esperti riduce il rischio di errori procedurali e consente di individuare strategie difensive appropriate.

Altri errori ricorrenti includono:

  • Sottovalutare la documentazione: molti contribuenti consegnano all’Agenzia un fascicolo generico senza allegare tutti i documenti necessari (contratti, relazioni, ordini di servizio). Una difesa efficace deve essere basata su prove specifiche che dimostrino l’inerenza e la congruità del costo contestato.
  • Non aggiornarsi sulle norme: le leggi e le circolari fiscali cambiano spesso. Utilizzare parametri superati (ad esempio, limiti di deducibilità previsti da leggi abrogate) può portare a contestazioni. È essenziale verificare la normativa vigente e consultare fonti ufficiali.
  • Non monitorare i termini di decadenza: il contribuente può eccepire la decadenza dell’accertamento se l’Agenzia notifica l’atto oltre i termini; tuttavia, se non solleva l’eccezione in ricorso, perde il diritto. Tenere un calendario delle scadenze è fondamentale.

Tabelle riepilogative

Le tabelle che seguono sintetizzano le norme, i termini e gli strumenti difensivi principali.

Norme di riferimento e termini

NormaContenuto essenzialeTermini/effetti
Art. 36‑bis D.P.R. 600/1973Controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi; l’ufficio comunica le differenze e invita a regolarizzare .L’avviso bonario dà 60 giorni (90 se notificato all’intermediario) per fornire chiarimenti o pagare.
Art. 54‑bis D.P.R. 633/1972Controllo formale delle dichiarazioni IVA; prevede l’invio di comunicazioni per le irregolarità emergenti.Termine di 60 giorni per regolarizzare; in mancanza, iscrizione a ruolo.
Art. 2, 3 e 3‑bis D.Lgs. 462/1997Regolano la liquidazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici; prevedono le sanzioni ridotte e la rateizzazione.Il D.Lgs. 108/2024 ha esteso il termine di pagamento da 30 a 60 giorni e ha armonizzato la rateizzazione .
Art. 109 TUIRPrincipio di inerenza: sono deducibili solo i costi correlati all’attività d’impresa; occorre documentazione e congruità .L’onere della prova è a carico del contribuente; la mancata dimostrazione comporta la ripresa del costo e la sua tassazione.
Art. 6, comma 5 L. 212/2000Statuto del contribuente: obbligo di contraddittorio quando vi sono incertezze sulla dichiarazione .La mancata comunicazione può rendere nullo l’atto in alcuni casi.
Art. 6‑bis L. 212/2000 (D.Lgs. 219/2023)Introduce il contraddittorio obbligatorio per tutti gli atti impositivi; l’ufficio deve invitare il contribuente almeno 60 giorni prima di emettere l’atto.La violazione rende annullabile l’atto; applicazione dal 2024.
Art. 7, comma 5‑bis D.Lgs. 546/1992Onere probatorio del Fisco; introdotto nel 2022; non elimina la presunzione di distribuzione degli utili .Invertito l’onere al contribuente dopo che l’AE prova l’esistenza degli utili extracontabili.

Strumenti difensivi

StrumentoA cosa serveCondizioni
Osservazioni al bonarioConsente di contestare l’irregolarità entro 60 giorni, allegando documenti; l’ufficio può annullare o modificare la pretesa.Va presentata per iscritto (PEC/CIVIS); utile allegare documenti; non sospende i termini per impugnare.
RateizzazioneDilaziona il pagamento, con sanzione ridotta; fino a 8 rate per importi <5.000 €, fino a 20 rate oltre 5.000 € .Pagare la prima rata entro 60 giorni; decadenza se non si paga una rata.
Impugnazione autonomaRicorso alla Corte di Giustizia Tributaria contro l’avviso bonario .Entro 60 giorni dalla notifica; si pagano il contributo unificato e l’imposta di bollo; possibile chiedere sospensione.
Accertamento con adesioneDefinire l’imposta con sanzioni ridotte a 1/3; evita il contenzioso.Istanza entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso; contraddittorio con AE.
Definizione agevolata 3 %Paga gli avvisi bonari 2019–2021 con sanzione ridotta al 3 % .Si applica agli avvisi emessi dal 1° gennaio 2023 o non ancora scaduti; possibile rimodulare rateazioni .
Rottamazione-quaterDefinisce carichi iscritti a ruolo fino al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese; può essere utile se l’avviso bonario è ormai iscritto a ruolo.Rata in scadenza al 31 maggio 2026; la mancata adesione comporta decadenza.
Piano del consumatore/accordi di ristrutturazioneGestione della crisi da sovraindebitamento; consente falcidie su debiti fiscali e piani sostenibili.Occorre dimostrare la meritevolezza e la sostenibilità del piano; richiede l’omologazione del tribunale.

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è un avviso bonario per costi non deducibili?
    È la comunicazione con cui l’Agenzia delle Entrate segnala al contribuente che, a seguito di un controllo automatizzato o formale, sono stati riscontrati costi ritenuti non deducibili. L’avviso indica l’importo da pagare, le sanzioni ridotte e la possibilità di rateizzare.
  2. L’avviso bonario è un atto definitivo?
    No. È un atto interlocutorio che invita a regolarizzare spontaneamente. Se il contribuente paga entro 60 giorni beneficia di sanzioni ridotte; se non paga, l’AE iscrive il debito a ruolo e notifica una cartella.
  3. Posso impugnare l’avviso bonario?
    Sì. La Corte di Cassazione ha riconosciuto che l’avviso bonario è autonomamente impugnabile . Il ricorso va presentato entro 60 giorni al giudice tributario, allegando documenti e motivi.
  4. Qual è il termine per pagare l’avviso bonario nel 2026?
    Per gli avvisi elaborati dal 1° gennaio 2025, il termine è 60 giorni dal ricevimento . Se notificato all’intermediario, il termine è esteso a 90 giorni .
  5. Posso rateizzare il pagamento?
    Sì. Fino a 8 rate trimestrali per importi fino a 5.000 € e fino a 20 rate per importi superiori . La prima rata va pagata entro 60 giorni. Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza del piano.
  6. Cosa succede se ignoro l’avviso bonario?
    Il debito viene iscritto a ruolo; riceverai una cartella di pagamento con sanzioni del 25 % (o 30 % per violazioni antecedenti al 1/9/2024) e interessi .
  7. Come posso dimostrare l’inerenza dei costi?
    Occorre produrre documenti che attestino che le spese sono funzionali all’attività d’impresa e congrue: contratti, fatture, report di servizi, studi economici. Per costi infragruppo è necessario dimostrare l’effettiva utilità per la società beneficiaria .
  8. Che cos’è la presunzione di distribuzione degli utili?
    Nelle società a ristretta base sociale, se vengono accertati utili non contabilizzati o costi indeducibili, si presume che tali importi siano stati distribuiti ai soci. La Cassazione (ord. 1646/2026) ha confermato questa presunzione .
  9. La presunzione vale anche se la società è estinta?
    Sì. La giurisprudenza ritiene che la presunzione di distribuzione degli utili si applichi anche alle società cancellate dal registro delle imprese; il socio può essere destinatario dell’accertamento .
  10. Come posso superare la presunzione di utili?
    Bisogna fornire prova contraria rigorosa: ad esempio, dimostrare che i maggiori utili sono stati reinvestiti nell’attività, accantonati, o appropriati da altro socio; allegare documenti contabili e bancari . È consigliabile affidarsi a un consulente esperto.
  11. L’intermediario che trasmette la dichiarazione può essere sanzionato?
    Sì. La Cassazione ha ritenuto che il professionista che presenta telematicamente una dichiarazione con costi palesemente indeducibili possa essere sanzionato per mancata diligenza .
  12. L’avviso bonario può essere annullato per difetto di contraddittorio?
    In alcuni casi, sì. Se la legge prevede l’obbligo di inviare un invito a fornire chiarimenti e l’ufficio non lo fa, l’atto può essere annullato . Occorre tuttavia dimostrare che l’irregolarità rientrava tra quelle soggette a contraddittorio obbligatorio.
  13. Posso chiedere la sospensione della cartella?
    Sì. In sede di ricorso si può chiedere la sospensione giudiziale per evitare la riscossione. Il giudice valuta il periculum in mora e il fumus boni iuris.
  14. Che differenza c’è tra avviso bonario e avviso di accertamento?
    L’avviso bonario è una comunicazione di irregolarità e non è un atto impositivo definitivo ; l’avviso di accertamento è un atto impositivo che contiene la determinazione dell’imposta dovuta e deve essere motivato . Dopo l’avviso di accertamento non è possibile beneficiare delle sanzioni ridotte previste per il bonario.
  15. La definizione agevolata al 3 % è ancora attiva nel 2026?
    La definizione agevolata introdotta nel 2023 si applica agli avvisi bonari relativi agli anni 2019–2021 e alle rateazioni in essere al 1/1/2023 . Nel 2026 non sono previsti nuovi scaglioni; la misura riguarda solo gli avvisi di quel periodo che non siano ancora stati definiti.
  16. La rottamazione-quater riguarda l’avviso bonario?
    No. La rottamazione-quater interessa i carichi già iscritti a ruolo; se l’avviso bonario si trasforma in cartella di pagamento e rientra tra i carichi ammessi (affidati entro giugno 2022), allora potrà essere rottamato. Altrimenti, l’avviso bonario deve essere definito con i suoi strumenti propri.
  17. Cosa succede se la ripresa per costi indeducibili porta l’azienda alla crisi?
    In presenza di debiti fiscali ingenti, la società può ricorrere agli strumenti previsti dalla Legge 3/2012 (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata) per ristrutturare o ottenere l’esdebitazione dei debiti. È necessaria l’assistenza di un gestore della crisi, come l’Avv. Monardo.
  18. Come si calcola la sanzione nell’avviso bonario?
    La sanzione standard è il 10 % dell’imposta non versata, ridotta all’8,33 % per violazioni commesse dopo il 1/9/2024 . La base di calcolo è la maggiore imposta dovuta a seguito dell’eliminazione dei costi indeducibili.
  19. È possibile compensare le somme dovute con crediti d’imposta?
    Sì. Le somme dovute a seguito di avviso bonario possono essere compensate con crediti fiscali disponibili (art. 17 D.Lgs. 241/1997). È necessario indicare il codice tributo corretto sul modello F24 e rispettare i limiti di utilizzo in compensazione.
  20. Cosa fare se l’avviso bonario riguarda un costo mai sostenuto?
    Può accadere che l’Agenzia contesti costi inesistenti per omonimia o per errori di trascrizione. In tal caso, occorre presentare immediatamente osservazioni scritte, allegando la documentazione che dimostra l’errore (es. bilancio, registri IVA, fatture). Se l’ufficio non corregge, si può ricorrere alla CGT.
  21. È possibile dedurre parzialmente un costo? In alcune situazioni il costo può essere dedotto solo in parte. Ad esempio, le spese relative a beni ad uso promiscuo (autovetture, telefoni) sono deducibili nella misura del 20 % o del 70 % a seconda della categoria; se l’Agenzia contesta la deduzione integrale, è possibile difendere la quota deducibile dimostrando l’uso aziendale con documenti (es. registro chilometri, contratti). La parte eccedente rimarrà indeducibile e potrà essere oggetto di avviso bonario.
  22. Come ottenere il rimborso se ho pagato un avviso bonario rivelatosi illegittimo? Se, dopo aver pagato l’avviso bonario, emerge che l’atto era illegittimo (ad esempio, per sentenza favorevole o per autotutela), è possibile chiedere il rimborso delle somme versate, comprese sanzioni e interessi. Occorre presentare un’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate entro il termine di decadenza (48 mesi dal pagamento). In caso di diniego, si può impugnare il provvedimento dinanzi alla CGT.
  23. Le società agricole e gli enti non commerciali hanno regole diverse? Sì. Le società agricole sono assoggettate a regimi di favore, ma devono rispettare l’inerenza delle spese rispetto all’attività agricola principale. Gli enti non commerciali possono dedurre solo i costi riferibili alle attività istituzionali produttive di reddito; i costi delle attività non commerciali sono indeducibili. È quindi importante distinguere la contabilità delle attività istituzionali da quelle commerciali per evitare avvisi bonari.
  24. Come gestire un avviso bonario relativo a transazioni internazionali? Le operazioni cross-border richiedono particolare attenzione: i costi sostenuti verso fornitori esteri devono essere documentati con contratti, fatture e documenti doganali, tradotti in italiano se necessario. È possibile che l’Agenzia contesti la mancata applicazione del transfer pricing o la non congruità dei prezzi. In tal caso, occorre predisporre una documentazione di transfer pricing (Master file e Country file) conforme alle linee guida OCSE e alla normativa italiana (D.Lgs. 471/1997, art. 110, commi 7 e 8 TUIR). La difesa dovrà dimostrare che i prezzi sono allineati al valore normale.
  25. Gli investimenti in innovazione (Industria 4.0, green) sono deducibili? Le spese per macchinari, software e tecnologie funzionali alla trasformazione digitale (Industria 4.0), nonché per progetti di transizione ecologica, sono deducibili se correlate all’attività e documentate. Inoltre, questi investimenti possono beneficiare di crediti d’imposta specifici. In caso di avviso bonario, è importante dimostrare la natura innovativa e l’effettiva messa in funzione dei beni mediante perizia tecnica o certificazione di conformità.

Simulazioni pratiche e casi numerici

Per comprendere concretamente le conseguenze di un avviso bonario per costi non deducibili, presentiamo alcune simulazioni. I numeri sono indicativi e non sostituiscono il calcolo personalizzato.

Esempio 1: costo non deducibile in azienda individuale

Supponiamo che un imprenditore individuale inserisca in dichiarazione dei redditi 2024 un costo da 10.000 € relativo a spese di viaggio del socio che in realtà non sono inerenti. L’Agenzia, in sede di controllo automatico, disconosce il costo e invia un avviso bonario a maggio 2026.

  • Base imponibile: il costo disconosciuto viene sommato al reddito dichiarato. Se il reddito imponibile originario era 40.000 €, diventa 50.000 €.
  • Imposte: supponendo un’aliquota IRPEF media del 27 %, la maggiore imposta è 10.000 × 27 % = 2.700 €.
  • Sanzione ridotta: pagando entro 60 giorni, la sanzione è pari al 10 % della maggiore imposta, cioè 270 €. Se l’errore è successivo al 1/9/2024, la sanzione scende all’8,33 % ≃ 225 € .
  • Interessi: calcolati dal giorno successivo alla scadenza del tributo fino al pagamento, con tasso legale (2,5 % nel 2026). Se sono trascorsi 18 mesi, gli interessi sono circa 2.700 € × 2,5 % × 1,5 = 101 €.
  • Totale: 2.700 € (imposta) + 270 € (sanzione) + 101 € (interessi) = 3.071 €. Pagando entro 60 giorni si evita la sanzione del 25 % (675 €) che scatterebbe con la cartella.

Se l’imprenditore decide di contestare l’avviso, dovrà presentare prova dell’inerenza del costo (ad esempio, dimostrare che il viaggio era finalizzato alla conclusione di contratti commerciali). In assenza di documentazione, la difesa è debole; conviene valutare la rateizzazione per evitare l’iscrizione a ruolo.

Esempio 2: costi infragruppo non documentati (società)

Una S.r.l. Alfa (capogruppo) fattura alle controllate un totale di 100.000 € per servizi di gestione e consulenza. La controllata Beta deduce integralmente il costo in dichiarazione 2024, ma non dispone di contratti o report che attestino i servizi. Nel 2026 l’Agenzia notifica un avviso bonario a Beta per costi non deducibili.

  • Aumento della base imponibile: 100.000 €.
  • Maggior IRES: supponendo aliquota del 24 %, l’imposta aggiuntiva è 24.000 €.
  • Sanzione ridotta: 10 % della maggiore imposta = 2.400 €; 8,33 % per errori successivi al 1/9/2024 = 2.000 €.
  • Interessi: 24.000 € × 2,5 % × 1,5 = 900 €.
  • Totale: 24.000 € + 2.400 € + 900 € = 27.300 €.

Se Beta fornisce contratti di service agreement, report di attività e prova del beneficio economico, può contestare l’avviso; in mancanza di prova, è probabile che la ripresa sia confermata. Poiché l’importo supera 5.000 €, Beta può richiedere la rateizzazione in 20 rate trimestrali: la prima rata (1/20) di 1.365 € va pagata entro 60 giorni; le successive rate comprendono interessi di rateizzazione al 4 %.

Esempio 3: presunzione di utili in società a ristretta base

La S.r.l. Gamma, con due soci, deduce costi indeducibili per 50.000 € (spese personali dei soci). Il Fisco disconosce i costi e, dopo l’avviso bonario non sanato, emette un avviso di accertamento. La CGT conferma la ripresa e il ruolo diventa definitivo. Successivamente l’Agenzia notifica a ciascun socio un avviso di accertamento per utili distribuiti:

  • Maggior reddito societario: 50.000 €.
  • Quota per socio (50 %): 25.000 €.
  • Maggior IRPEF: supponendo aliquota del 35 %, imposta di 8.750 € per socio.
  • Sanzioni: omessa dichiarazione di dividendo; secondo la Cassazione, l’onere della prova della non distribuzione grava sul socio . Se il socio non dimostra la non percezione, verrà richiesta l’imposta, oltre a sanzioni e interessi.

In questo caso la difesa deve dimostrare che i costi erano sostenuti nell’interesse della società e che non vi è stata distribuzione agli azionisti, ad esempio con prove di reinvestimento, bilanci, flussi bancari. In assenza di tali prove, la presunzione rimarrà e i soci dovranno pagare.

Esempio 4: spese di rappresentanza eccedenti i limiti normativi

Un ristorante di lusso, gestito dalla società Delta, organizza nel 2025 un evento promozionale per l’apertura di una nuova sede, invitando 200 clienti potenziali e fornitori. Le spese totali ammontano a 30.000 €, pari al 4 % del fatturato dell’esercizio precedente (750.000 €). Il D.M. 19/11/2008 consente di dedurre spese di rappresentanza fino all’1,3 % dei ricavi (9.750 €). L’Agenzia contesta con un avviso bonario la parte eccedente (20.250 €) come non deducibile.

  • Impatto fiscale: la parte eccedente aumenta il reddito imponibile; supponendo un’aliquota IRES del 24 %, la maggiore imposta è 20.250 € × 24 % = 4.860 €.
  • Sanzione: pagando entro 60 giorni, la sanzione ridotta al 10 % della maggiore imposta è 486 € (o 405 € se il fatto è posteriore al 1/9/2024).
  • Interessi: calcolati al 2,5 % annuo, se trascorrono 12 mesi dalla scadenza al pagamento, gli interessi sono circa 4.860 € × 2,5 % = 121 €.
  • Totale da versare: 4.860 € + 486 € + 121 € = 5.467 €. Poiché l’importo supera 5.000 €, la società può rateizzare in 20 rate trimestrali.

Se la società dimostra che l’evento aveva finalità di promozione e produce documenti (inviti, elenco partecipanti, campagne marketing), può difendere la deducibilità entro i limiti; per la parte eccedente, può tentare la prova dell’eccezionalità dell’evento, ma la giurisprudenza applica rigidi parametri. In mancanza di prova, la ripresa sarà confermata e conviene definire con rateizzazione.

Esempio 5: costi da fornitore black list

La S.p.A. Epsilon acquista componenti elettronici da un fornitore con sede a Dubai per un valore di 200.000 € nel 2024. L’aliquota IRES è 24 %. L’Agenzia, in un avviso bonario del 2026, contesta la deducibilità perché ritiene che i prezzi siano superiori al valore di mercato e la società non ha fornito prove dell’interesse economico reale.

  • Ripresa integrale: se l’AE disconosce l’intero costo, l’aumento di reddito imponibile è 200.000 €, con imposta aggiuntiva di 48.000 €.
  • Sanzione: 10 % della maggiore imposta = 4.800 € (ridotta a 4.000 € per violazioni dopo il 1/9/2024).
  • Interessi: 48.000 € × 2,5 % × 2 anni = 2.400 €.
  • Totale: 48.000 € + 4.800 € + 2.400 € = 55.200 €.

Se la società riesce a dimostrare che il fornitore estero era l’unico in grado di garantire la qualità richiesta e produce un’analisi comparativa (benchmarking) che dimostra che i prezzi sono allineati al valore di mercato, può contestare la ripresa in contraddittorio. In assenza di tale documentazione, è probabile che l’avviso sia confermato e che la ripresa generi anche conseguenze sulla transfer pricing. La definizione con pagamento rateizzato può evitare sanzioni più gravose.

Conclusioni

Ricevere un avviso bonario per costi non deducibili rappresenta una fase cruciale nella gestione dei rapporti con il Fisco.

La disciplina vigente attribuisce al contribuente oneri stringenti: dimostrare l’inerenza, la congruità e la documentazione delle spese; rispettare termini di 60 giorni per regolarizzare; conoscere le presunzioni applicabili nelle società a ristretta base e i rischi di responsabilità anche per gli intermediari. Le recenti riforme (D.Lgs. 108/2024, D.Lgs. 87/2024, D.Lgs. 219/2023) hanno allungato i termini e rafforzato il contraddittorio, ma hanno anche confermato la severità delle sanzioni per chi non si adegua.

Come abbiamo visto, esistono numerose strategie difensive: presentare osservazioni e documenti, richiedere l’annullamento in autotutela, impugnare l’avviso bonario, rateizzare l’importo dovuto, definire il debito in contraddittorio o con procedure agevolate, utilizzare le rottamazioni per i carichi iscritti a ruolo, ricorrere a strumenti di sovraindebitamento. Ogni caso è diverso: la natura dei costi, la qualità della documentazione, la posizione finanziaria dell’impresa e la presenza di soci influenzano la scelta della strategia.

È fondamentale agire tempestivamente: ignorare l’avviso o adottare soluzioni improvvisate può trasformare un’irregolarità gestibile in una cartella esattoriale gravosa con ipoteche, pignoramenti e fermi. Affidarsi a un professionista consente di individuare errori nella contestazione, far valere i propri diritti e negoziare con l’Amministrazione.

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