Avviso Di Accertamento Esecutivo Per Omesso Versamento Ritenute Autonomi: Cosa Fare E Come Ti Difendi Con L’avvocato

Introduzione

Ricevere un avviso di accertamento esecutivo per omesso versamento delle ritenute dei lavoratori autonomi è una delle situazioni più delicate per chi esercita un’attività professionale o imprenditoriale. Questo atto combina in un unico documento la funzione impositiva, sanzionatoria e esecutiva: non si tratta di un semplice avviso bonario, ma di un vero e proprio titolo esecutivo che permette all’Agenzia delle Entrate o all’agente della riscossione di procedere, dopo un periodo di sospensione, con iscrizioni ipotecarie, pignoramenti e altre azioni coattive. L’omesso versamento delle ritenute operate sui compensi di professionisti e collaboratori può integrare un reato tributario (art. 10‑bis del D.Lgs. 74/2000), punito con la reclusione, quando l’importo non pagato supera determinate soglie e siano state effettivamente rilasciate le certificazioni ai percipienti . Ignorare l’atto o sottovalutare i termini procedurali significa esporsi a conseguenze molto serie: sanzioni amministrative, interessi, responsabilità penale, iscrizioni a ruolo e azioni esecutive. Per evitare errori è fondamentale capire la portata dell’avviso, i diritti del contribuente e le possibili strategie difensive.

In questo articolo ti guideremo passo per passo attraverso la normativa vigente (aggiornata al 18 maggio 2026), la giurisprudenza più recente e gli strumenti pratici disponibili. Approfondiremo l’evoluzione dell’art. 10‑bis dopo la riforma del D.Lgs. 87/2024, le modifiche del D.Lgs. 108/2024 in tema di rateazione e decadenza, la disciplina dell’avviso di accertamento esecutivo introdotta dall’art. 29 del D.L. 78/2010, gli adempimenti del sostituto d’imposta (artt. 23 e 25 del DPR 600/1973), le procedure di riscossione (DPR 602/1973), i rimedi giudiziali e stragiudiziali, nonché le alternative come la definizione agevolata o la procedura di sovraindebitamento. L’obiettivo è fornire un quadro completo e pratico, dal punto di vista del debitore, con esempi numerici, tabelle riepilogative e risposte ai quesiti più frequenti.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutarti

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista, iscritto all’albo dei difensori presso la Corte di Cassazione e le giurisdizioni superiori. Da oltre vent’anni assiste contribuenti e imprese in materia bancaria e tributaria, con particolare esperienza nei contenziosi relativi a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, esecuzioni immobiliari e piani di rientro. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro operativi su tutto il territorio nazionale. È gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo team integra competenze giuridiche, contabili e finanziarie per proporre soluzioni su misura: analisi dell’atto, istanze di autotutela, ricorsi tributari, sospensive, accordi stragiudiziali con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, piani di rientro, accordi di ristrutturazione dei debiti e procedure di esdebitazione.

Se hai ricevuto un avviso di accertamento esecutivo o temi di riceverne uno, non aspettare: ogni giorno perso riduce le opzioni difensive. L’Avv. Monardo può esaminare la tua posizione, verificare se l’atto contiene vizi di legittimità, avviare immediatamente le procedure di ricorso e negoziare con l’Agenzia per sospendere le azioni esecutive. Nei casi più gravi, il suo staff può assisterti nella crisi da sovraindebitamento predisponendo un piano del consumatore o un accordo di composizione della crisi.

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1. Contesto normativo

1.1 Origine e natura dell’avviso di accertamento esecutivo

L’avviso di accertamento esecutivo è stato introdotto dall’art. 29 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010 n. 122, con l’obiettivo di concentrare in un unico atto la fase di accertamento dell’imposta e quella della riscossione . Prima di tale riforma l’Agenzia delle Entrate, dopo aver notificato l’avviso di accertamento, doveva iscrivere a ruolo le somme dovute e far notificare dall’agente della riscossione una cartella di pagamento. Con la concentrazione della riscossione si è voluto eliminare la cartella, contenendo i tempi e i costi. L’art. 29 prevede che l’avviso di accertamento:

  • Contenga l’intimazione ad adempiere entro il termine previsto per proporre ricorso (normalmente 60 giorni dalla notifica); decorso tale periodo l’atto diventa titolo esecutivo .
  • Diventi esecutivo dopo 60 giorni dalla notifica. Se il contribuente presenta ricorso, deve comunque versare le somme contestate provvisoriamente dovute ai sensi dell’art. 15 del DPR 602/1973.
  • Sia affidato all’agente della riscossione decorsi 30 giorni dal termine per proporre ricorso . L’agente può iscrivere ipoteca o adottare misure cautelari ma l’esecuzione forzata è sospesa per 180 giorni dall’affidamento.

L’avviso di accertamento esecutivo non riguarda tutti i tributi. In origine si applicava all’IRPEF, alle addizionali, all’IRES, all’IRAP, all’IVA e alle imposte sostitutive. Il D.Lgs. 110/2024 ha esteso la procedura ad altri atti (p.es. atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente compensati) e dal 2025 anche agli atti locali (TARI, IMU) emessi dai comuni in forma esecutiva. È fondamentale verificare se l’imposta contestata rientri tra quelle per cui è prevista la concentrazione della riscossione.

1.2 Obblighi del sostituto d’imposta e ritenute sui redditi di lavoro autonomo

Il presupposto dell’accertamento esecutivo per omesso versamento di ritenute è il mancato pagamento di ritenute operate sui compensi corrisposti. La normativa fondamentale è contenuta nel DPR 600/1973, in particolare negli artt. 23 e 25. L’art. 25, aggiornato al 2026, stabilisce che i soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23 (imprese, enti, professionisti) devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 % a titolo di acconto sull’IRPEF dovuta dai percipienti residenti . La ritenuta sale al 30 % a titolo d’imposta quando i compensi sono corrisposti a soggetti non residenti . Dal 2028, in attuazione della riforma fiscale, è prevista un’ulteriore ritenuta dello 0,5 % (1 % dal 2029) sui corrispettivi di imprese non aderenti al concordato preventivo . L’obbligo di ritenuta si estende anche ai condomìni per i compensi dell’amministratore e ad altre figure assimilate .

Perché si configuri il reato di omesso versamento è necessario che le ritenute siano certificate. A seguito della riforma del 2015, la Corte costituzionale con sentenza n. 175/2022 ha dichiarato incostituzionale la parte dell’art. 10‑bis che considerava reato anche l’omesso versamento basato sulla dichiarazione del sostituto. La Corte ha ribadito che il reato sussiste solo se le ritenute risultano da certificazioni rilasciate ai sostituiti . La Cassazione ha sottolineato che il modello 770 trasmesso telematicamente non è sufficiente a dimostrare il rilascio; occorre la prova dell’effettiva consegna delle certificazioni . Nel 2024 la Cassazione ha chiarito che la consegna elettronica tramite “cassetto fiscale” è equiparata alla consegna materiale , purché il lavoratore possa accedere al documento.

1.3 Il reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10‑bis D.Lgs. 74/2000)

L’art. 10‑bis del D.Lgs. 74/2000 punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chi non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate per importi superiori a determinate soglie . La disciplina vigente (aggiornata al D.Lgs. 87/2024) prevede:

  • Soglia di punibilità: il reato sussiste se le ritenute certificate non versate superano 150.000 € per ciascun periodo d’imposta. Tuttavia, se il contribuente accede ad un piano di rateazione ai sensi dell’art. 3‑bis del D.Lgs. 462/1997, non commette reato finché versa regolarmente le rate. In caso di decadenza dal piano, la soglia si riduce a 50.000 € .
  • Termine di consumazione: per le annualità fino al 2022 il reato si perfezionava alla scadenza del termine di versamento (31 dicembre dell’anno successivo alla dichiarazione). Per le annualità dal 2023 la riforma ha anticipato la consumazione al 30 giugno dell’anno successivo alla presentazione della CU, ma il D.Lgs. 87/2024 ha introdotto la non punibilità se il contribuente dimostra di avere subito una crisi di liquidità non imputabile e di essersi attivato per reperire fondi.
  • Esimenti e cause di non punibilità: la riforma ha introdotto la causa speciale di non punibilità quando l’imputato dimostra di aver agito in presenza di una situazione di illiquidità non imputabile e ha presentato istanza di rateazione. Viene inoltre prevista la disapplicazione della pena se il contribuente integra e paga i debiti tributari prima della sentenza definitiva (c.d. causa di non punibilità per estinzione del debito).

Va precisato che l’art. 10‑bis è un reato omissivo a carattere “unisussistente”: unico autore può essere il soggetto che riveste la qualità di legale rappresentante o amministratore alla scadenza del termine; in caso di cessazione, risponde il curatore fallimentare . La Cassazione 13135/2025 ha infatti affermato che il soggetto attivo è il legale rappresentante in carica al momento della scadenza annuale, e nel caso di fallimento è il curatore ad essere responsabile .

1.4 Rateizzazione e decadenza (art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997 e art. 15‑ter DPR 602/1973)

Per evitare il reato o ridurre le sanzioni, il sostituto d’imposta può accedere alla rateizzazione dei debiti derivanti dai controlli automatizzati. L’art. 3‑bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 462 consente di pagare le somme dovute a seguito di controllo automatico o formale in 20 rate trimestrali . La prima rata va pagata entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione; le successive scadono ogni tre mesi con l’applicazione di interessi. Dal 2025, per le somme che danno luogo al reato di omesso versamento (art. 10‑bis e 10‑ter), il contribuente può comunque procedere al pagamento spontaneo di almeno un ventesimo dell’importo per ogni trimestre prima della comunicazione e la rateizzazione prosegue anche dopo la comunicazione .

L’art. 15‑ter del DPR 602/1973 disciplina la decadenza dal beneficio della rateazione. Se il contribuente non paga la prima rata entro la scadenza o una delle rate successive entro il termine della rata successiva, decade dalla rateazione e l’intero importo residuo viene iscritto a ruolo con interessi e sanzioni piene . La decadenza è esclusa in caso di lieve inadempimento, ossia quando l’insufficiente versamento è inferiore al 3 % (e comunque fino a 10.000 €) o quando il ritardo della prima rata non supera sette giorni . Se il contribuente effettua un ravvedimento operoso entro il termine della rata successiva, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita .

1.5 Procedure di riscossione e sospensione (DPR 602/1973)

Il DPR 29 settembre 1973 n. 602 disciplina la riscossione delle imposte sul reddito. Dopo l’avviso di accertamento esecutivo, trascorsi 60 giorni senza pagamento, l’Agenzia delle Entrate affida il carico all’agente della riscossione che avvia la procedura coattiva. In caso di ricorso, il contribuente può chiedere al giudice la sospensione della riscossione ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 546/1992; se la sospensione viene concessa, l’agente non può procedere all’esecuzione.

Il D.L. 39/2024, convertito nella L. 67/2024, ha introdotto un importante divieto di compensazione: i contribuenti con carichi affidati all’agente della riscossione superiori a 100.000 € non possono compensare in F24 crediti e debiti finché non riducono il debito al di sotto di tale soglia. La circolare 10/7/2024 dello Studio Cantoni – basata sui chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate – spiega che per gli avvisi di accertamento esecutivo il pagamento deve avvenire entro 90 giorni dalla notifica (60 giorni per il ricorso + 30 giorni prima dell’affidamento) e che la compensazione è ripristinata solo dopo il pagamento .

1.6 Principali sentenze di Cassazione e giurisprudenza recente

Per comprendere l’ambito applicativo dell’avviso di accertamento esecutivo e del reato di omesso versamento, è utile richiamare alcune sentenze degli ultimi anni:

Anno e decisionePrincipio espresso
Corte Costituzionale n. 175/2022Ha dichiarato incostituzionale la parte dell’art. 10‑bis che puniva l’omesso versamento “dovuto sulla base della dichiarazione”, limitando il reato alle ritenute certificate .
Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 24782/2018Il solo modello 770 non prova il rilascio delle certificazioni; è necessaria la prova della consegna ai dipendenti .
Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 5020/2025L’inserimento della certificazione unica nel cassetto fiscale dei lavoratori equivale alla consegna per il reato di omesso versamento .
Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 530/2025L’inoltro telematico della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate non basta per integrare il reato; occorre la prova del rilascio delle certificazioni .
Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 18214/2024Il reato sussiste solo se il sostituto ha consegnato la CU ai dipendenti; in mancanza si configura solo violazione amministrativa .
Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 13135/2025In caso di fallimento della società, risponde il curatore fallimentare, in quanto unico soggetto a poter versare le ritenute entro il termine legale .
Cass. Civ. Sez. V, ord. n. 5971/2026In tema di accertamenti bancari, la Corte ha precisato che le indagini su conti familiari possono estendersi al contribuente; tale principio può riflettersi sul recupero di tributi in caso di rapporti intestati a terzi .

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso di accertamento esecutivo

2.1 Ricezione e analisi dell’atto

L’avviso di accertamento esecutivo viene notificato tramite servizio postale o messo notificatore. Dal momento della notifica decorrono due termini fondamentali:

  1. Termine per proporre ricorso: 60 giorni (90 giorni se il destinatario risiede all’estero). All’interno di questo periodo il contribuente può presentare ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale) per contestare l’avviso. La proposizione del ricorso comporta l’obbligo di versare un terzo delle imposte o una quota minima prevista dall’art. 15 del DPR 602/1973. In mancanza di ricorso, l’avviso diventa definitivo.
  2. Termine di pagamento: coincide con il termine per il ricorso; l’avviso contiene l’intimazione a pagare entro tale termine, altrimenti diventa titolo esecutivo . L’atto deve indicare le somme dovute per imposte, interessi e sanzioni, distinguendo la parte provvisoriamente esecutiva (1/3 delle imposte) dalla parte che potrà essere richiesta solo dopo la sentenza di primo grado.

Appena ricevi l’avviso:

  • Verifica la correttezza formale (data, firma del funzionario, motivazione, indicazione delle norme violate, contraddittorio preventivo). Un vizio dell’atto può determinarne l’annullamento in autotutela o in sede giurisdizionale.
  • Controlla la notifica: se l’atto è stato notificato a mani a un soggetto non legittimato o se la notifica per posta presenta vizi (mancata raccomandata, indirizzo errato), potresti eccepire l’inesistenza o la nullità della notificazione.
  • Valuta se le ritenute non versate superano la soglia penale (150.000 € o 50.000 € in caso di decadenza). Se non supera la soglia, non si configura reato ma resta la sanzione amministrativa.
  • Confronta le somme con i versamenti effettuati: talvolta le ritenute sono state versate ma non correttamente imputate a causa di errori di codice tributo. È possibile chiederne la correzione.
  • Verifica la presenza di rateazioni in corso: se hai aderito a una dilazione ex art. 3‑bis, controlla di essere in regola con i pagamenti per evitare la decadenza . In caso di lievi inadempimenti, il beneficio può essere conservato.

2.2 Presentazione del ricorso e richiesta di sospensione

Se ritieni illegittimo l’avviso, puoi presentare ricorso entro 60 giorni presso la Corte di Giustizia Tributaria. Il ricorso deve essere depositato telematicamente tramite il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) e deve contenere:

  1. L’indicazione dell’atto impugnato e dell’autorità che lo ha emanato.
  2. I motivi di ricorso, che possono riguardare questioni formali (nullità della notifica, difetto di motivazione, violazione del contraddittorio) o sostanziali (errata qualificazione dei compensi, carenza di prova del rilascio delle certificazioni, applicazione errata delle aliquote, prescrizione).
  3. La richiesta di sospensione della riscossione ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 546/1992. Devi dimostrare che il pagamento immediato arrecherebbe un grave e irreparabile danno e che il ricorso è fondato. La corte può concedere la sospensione totale o parziale; in caso contrario dovrai versare le somme richieste a titolo provvisorio.
  4. Il versamento del contributo unificato. Per gli atti tributari l’importo varia in base al valore della controversia.

Presentare ricorso non sospende automaticamente la riscossione: dovrai versare una quota pari a un terzo delle imposte (non delle sanzioni), salvo che la corte disponga diversamente. Se il ricorso è accolto, ti verrà restituito quanto versato. Se è respinto, dovrai versare anche le somme residue oltre a interessi e sanzioni.

2.3 Riscossione e misure esecutive

Dopo 60 giorni senza pagamento e dopo l’eventuale ricorso senza sospensione, l’avviso di accertamento esecutivo viene affidato all’agente della riscossione. Decorsi 30 giorni dall’affidamento, l’agente può iscrivere fermo amministrativo, ipoteca o avviare pignoramenti. L’esecuzione forzata è tuttavia sospesa per 180 giorni dalla data di affidamento . Questo periodo è pensato per consentire al contribuente di avviare trattative o procedimenti per rateizzare il debito. Durante la sospensione l’agente può adottare solo misure cautelari (pignoramenti presso terzi non oltre 1/10 dello stipendio) ma non può procedere con la vendita dei beni.

Se nel frattempo il contribuente presenta ricorso e ottiene la sospensione dal giudice, l’agente deve astenersi da qualsiasi azione esecutiva. Se invece il ricorso viene rigettato o non si ottiene la sospensione, trascorsi i 180 giorni, l’agente può procedere con pignoramenti immobiliari, mobiliari, presso terzi e con iscrizioni ipotecarie per il recupero del credito.

2.4 Pagamento e rateazione dopo l’avviso

Anche dopo la notifica dell’avviso di accertamento esecutivo è possibile chiedere una rateazione del debito. Se si tratta di somme da controllo automatizzato (ruoli derivanti dall’avviso), si applica l’art. 19 del DPR 602/1973, che consente piani fino a 72 rate. Per debiti inferiori a 60.000 € la rateazione è concessa automaticamente su richiesta; per importi superiori occorre dimostrare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Se il debito deriva da reato (art. 10‑bis), la rateazione può impedire la consumazione del reato solo se viene chiesta prima della scadenza del termine di pagamento delle ritenute (31 dicembre dell’anno successivo o 30 giugno per le annualità successive). La richiesta di rateazione dopo la scadenza ha effetto solo sulla sanzione amministrativa ma non preclude la responsabilità penale.

2.5 Ricorso in autotutela e istanze all’Agenzia

Oltre al ricorso giudiziale, il contribuente può rivolgersi all’ufficio che ha emesso l’avviso con un’istanza di autotutela per chiedere l’annullamento totale o parziale dell’atto. L’autotutela non sospende i termini per il ricorso, pertanto è sempre consigliabile depositare il ricorso per interrompere la decadenza e successivamente sollecitare l’ufficio a riesaminare l’atto. I motivi di autotutela possono essere:

  • Errore di persona o di identificazione del contribuente.
  • Errata quantificazione delle imposte o delle sanzioni (p.es. importi già pagati o duplicati).
  • Vizi procedurali (notifica nulla, violazione del principio del contraddittorio preventivo, incompetenza).
  • Prescrizione o decadenza.

L’Agenzia può anche concedere sospensione amministrativa in caso di annullamento o sgravio parziale. Se l’ufficio non risponde entro 90 giorni, l’istanza si intende rigettata.

3. Difese e strategie legali

3.1 Contestare l’esistenza del reato

Per contestare il reato di omesso versamento di ritenute certificate, occorre dimostrare che almeno uno degli elementi costitutivi manca:

  1. Insussistenza del presupposto oggettivo: se le ritenute non sono state certificate o non sono state rilasciate ai percipienti. Le sentenze della Cassazione hanno stabilito che il mero invio del modello 770 non prova il rilascio , mentre il deposito nel cassetto fiscale costituisce consegna .
  2. Ammontare inferiore alla soglia di punibilità: occorre calcolare le ritenute certificate non versate. Se l’importo non supera 150.000 € (o 50.000 € dopo la decadenza), non si configura reato ma solo sanzione amministrativa.
  3. Cause di non punibilità: dimostrare che il mancato versamento è dipeso da una crisi di liquidità non imputabile (p.es. insolvenza dovuta a mancati pagamenti dei clienti) e che sono state adottate tutte le misure per adempiere: accesso al credito, vendita di beni personali, richiesta di rateazione. In tal caso il giudice può dichiarare la non punibilità.

3.2 Contestare l’atto di accertamento

L’avviso di accertamento esecutivo deve contenere tutti gli elementi essenziali previsti dagli articoli 42 e 43 del DPR 600/1973 (motivazione, elementi di fatto e di diritto, sottoscrizione del dirigente, indicazione del responsabile del procedimento). I principali vizi da eccepire sono:

  • Difetto di motivazione: se l’atto non spiega le ragioni della pretesa o non indica le fonti di prova.
  • Violazione del contraddittorio: la giurisprudenza (anche europea) ha riconosciuto la necessità del contraddittorio preventivo per gli accertamenti standardizzati. Se l’ufficio non ha offerto la possibilità al contribuente di esporre le proprie ragioni, l’avviso è nullo.
  • Violazione di norme procedurali: ad esempio, mancata sottoscrizione da parte del dirigente delegato, tardiva emanazione dell’avviso oltre i termini decadenziali, notificazione irregolare.

3.3 Sospensioni e misure cautelari

Il contribuente può chiedere la sospensione cautelare sia in fase amministrativa sia in fase giudiziale. È fondamentale allegare documentazione che provi il pregiudizio grave (pignoramento di un bene strumentale, impossibilità di pagare stipendi) e la fondatezza del ricorso. In caso di accoglimento, il giudice sospende l’esecutività dell’atto anche oltre i 180 giorni previsti dall’art. 29. La sospensione può riguardare l’intero importo o soltanto la parte eccedente le somme provvisorie.

3.4 Negoziazione con l’agente della riscossione

Anche quando l’avviso è già esecutivo, è possibile raggiungere un accordo con l’Agenzia delle Entrate Riscossione. Le principali modalità sono:

  • Rateazione ex art. 19 DPR 602/1973: consente di dilazionare il pagamento fino a 120 rate mensili per importi elevati. L’agente può subordinare la concessione alla presentazione di garanzie o fideiussioni.
  • Transazione ex art. 182‑ter L.F. (ora art. 63 CCII): per i debitori in crisi, è possibile proporre un piano di ristrutturazione omologato dal tribunale in cui l’erario accetta un pagamento parziale del credito con falcidia di sanzioni e interessi. Richiede la predisposizione di un piano attestato da un professionista indipendente.
  • Definizione agevolata (“rottamazione”): negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie definizioni agevolate (rottamazione ter, quater, ecc.). Al momento (maggio 2026) è in corso la rottamazione quater prevista dalla L. 197/2022, con rate fino al 2027. La rottamazione quinquies prevista dalla L. 199/2025 ha avuto scadenza di adesione il 30 aprile 2026; pertanto non è più possibile aderirvi, ma restano attive le rate per chi ha presentato domanda.

3.5 Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Per i soggetti non fallibili (professionisti, imprese individuali, start‑up innovative) e per le persone fisiche con debiti fiscali importanti, la Legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019) offre strumenti di composizione della crisi:

  1. Piano del consumatore: consente di ristrutturare i debiti senza accordo dei creditori, con l’omologazione del tribunale. Il debitore deve dimostrare di essere “meritevole” e di non aver causato la crisi con colpa grave. È applicabile alle persone fisiche che non svolgono attività d’impresa.
  2. Accordo di composizione della crisi: prevede una proposta ai creditori che deve essere approvata dalla maggioranza; in caso di omologazione anche i dissenzienti sono vincolati. Può prevedere la falcidia dei crediti fiscali se l’Amministrazione aderisce.
  3. Liquidazione controllata del patrimonio: consente di liquidare i beni del debitore sotto la supervisione di un liquidatore. Al termine, il debitore può ottenere l’esdebitazione.

L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi, può assisterti nella predisposizione di un piano che includa la falcidia dei debiti fiscali e l’eventuale rientro dell’avviso di accertamento. Grazie alla sua iscrizione negli elenchi del Ministero della Giustizia e alla collaborazione con un Organismo di Composizione della Crisi, può proporre soluzioni che sospendono automaticamente le azioni esecutive e consentono di ridurre il debito.

3.6 Difese penali e strategie processuali

Se il debito supera la soglia di punibilità e non si riesce a versarlo entro i termini, il contribuente rischia un procedimento penale. È indispensabile nominare un avvocato penalista esperto in reati tributari. Le strategie possono includere:

  • Dimostrare l’insussistenza del dolo: il reato di omesso versamento richiede dolo generico (coscienza e volontà di non versare). La difesa può provare che l’imputato non era consapevole dell’importo dovuto, ad esempio per contabilità errata o delega a terzi.
  • Dimostrare la crisi di liquidità non imputabile: il D.Lgs. 87/2024 ha introdotto una causa di non punibilità se il sostituto dimostra di aver subito una crisi di liquidità non dovuta a colpa propria e di avere attivato ogni possibile rimedio. In giudizio occorre produrre la documentazione (bilanci, estratti conto, tentativi di finanziamento, piani di rientro) che provano l’impossibilità oggettiva di pagare.
  • Accedere a riti alternativi: in presenza di ammissione di colpa e di pagamento integrale del debito prima della sentenza, si può chiedere l’applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) con attenuanti, o chiedere la messa alla prova.
  • Puntare alla prescrizione: il reato di omesso versamento si prescrive in sette anni e mezzo (pena massima due anni + un quarto). Eventuali ritardi o nullità nel procedimento possono portare all’estinzione del reato.

4. Strumenti alternativi e definizioni agevolate

4.1 Definizione agevolata (“rottamazione quater”)

La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la rottamazione quater, una definizione agevolata delle cartelle e degli avvisi di accertamento esecutivo affidati agli agenti della riscossione entro il 30 giugno 2022. Chi aderisce può pagare l’importo residuo delle imposte senza sanzioni e interessi di mora, con rate fino a 18 scadenze. La scadenza per aderire si è chiusa il 30 aprile 2023; tuttavia il D.L. 202/2023 ha riaperto i termini per i debitori decaduti concedendo un’ulteriore possibilità di rientro. Nel 2026 sono ancora in pagamento le rate residue: il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza e il ripristino del debito integrale.

4.2 Rottamazione quinquies (non più attiva)

La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la rottamazione quinquies per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2023, con domanda da presentare entro il 30 aprile 2026 e prima rata entro il 31 luglio 2026 . Questa definizione agevolata prevedeva la cancellazione di sanzioni e interessi, la possibilità di pagare in 54 rate bimestrali e la sospensione delle azioni esecutive. Dal momento che il termine per aderire è scaduto (30 aprile 2026), per chi non ha presentato domanda la rottamazione quinquies non è più attiva e non può essere proposta come soluzione. Nel nostro articolo, per rispetto alle disposizioni normative, la citiamo solo a titolo informativo, chiarendo che non è accessibile a chi riceve oggi un avviso di accertamento esecutivo.

4.3 Ravvedimento operoso

Prima della notifica dell’avviso di accertamento esecutivo, il sostituto può regolarizzare spontaneamente l’omesso versamento mediante il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Il ravvedimento comporta la riduzione delle sanzioni in misura proporzionale al ritardo e consente di evitare l’iscrizione a ruolo. Per le ritenute operate e non versate è prevista una sanzione del 30 % ridotta all’1,5 % se il versamento avviene entro 15 giorni e al 1/10 del minimo se avviene entro 90 giorni. Dopo la notifica dell’avviso non è possibile ravvedersi, ma si può comunque pagare per attenuare le conseguenze penali.

4.4 Transazione fiscale e concordato preventivo

Per le società e le imprese in crisi, la transazione fiscale prevista dall’art. 182‑ter della Legge Fallimentare (oggi art. 63 CCII) consente di proporre all’Amministrazione finanziaria un pagamento parziale del credito con falcidia di sanzioni e interessi. La proposta deve essere accompagnata da un piano attestato e deve assicurare il pagamento integrale dell’IVA e delle ritenute operate. La transazione è uno strumento complesso ma efficace per ridurre il debito fiscale e ottenere l’omologazione del concordato preventivo.

4.5 Soluzioni stragiudiziali: accordi e piani di rientro

Spesso è possibile evitare il giudizio ricorrendo a piani di rientro stragiudiziali con l’Agenzia delle Entrate Riscossione. Questi accordi prevedono il pagamento a rate dell’intero debito, con la possibilità di sospendere le azioni esecutive. Per ottenere condizioni favorevoli è importante presentare una documentazione economico‑finanziaria che dimostri la sostenibilità del piano. L’Avv. Monardo può assisterti nella negoziazione e nella redazione di un accordo che tenga conto delle tue esigenze e della tua capacità di pagamento.

5. Errori comuni e consigli pratici

Affrontare un avviso di accertamento esecutivo richiede precisione e tempestività. Ecco alcuni errori da evitare e consigli utili:

  1. Ignorare la notifica: non aprire l’atto o rimandare significa far decorrere i termini per il ricorso e per il pagamento, con il rischio di vedere iscritti pignoramenti e di subire il reato.
  2. Sottovalutare la soglia penale: molti imprenditori pensano che importi inferiori a 150.000 € siano irrilevanti; dimenticano che se esiste una rateazione decaduta la soglia scende a 50.000 € .
  3. Non considerare la prova della consegna della certificazione: se non si hanno prove della consegna della CU (firma di ricezione, email, accesso al cassetto fiscale), la posizione penale potrebbe essere più favorevole. Conserva sempre le ricevute e documenta la consegna.
  4. Confondere amministrativo e penale: l’avviso di accertamento esecutivo comporta obblighi fiscali ma, se le ritenute superano la soglia, dà luogo anche a responsabilità penale. Occorre gestire entrambi i profili con l’aiuto di professionisti.
  5. Fare rateazioni tardive: chiedere la rateazione dopo il termine di consumazione del reato non evita la denuncia. La richiesta deve essere fatta prima della scadenza (31 dicembre o 30 giugno).
  6. Non utilizzare strumenti di composizione della crisi: chi ha debiti elevati spesso non sa di poter accedere alle procedure di sovraindebitamento. Una consulenza specializzata può individuare soluzioni come il piano del consumatore.
  7. Non considerare la presunzione di distribuzione degli utili: per le società a ristretta base sociale, la Cassazione ritiene presunta la distribuzione di utili extrabilancio . In tali casi l’ammontare delle ritenute può essere maggiore di quello effettivamente pagato; occorre predisporre prove contrarie.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme di riferimento

ArticoloFonteContenuto chiave
Art. 29 D.L. 78/2010Concentrazione riscossioneL’avviso di accertamento esecutivo include l’intimazione a pagare entro il termine per il ricorso e diventa esecutivo dopo 60 giorni; l’affidamento all’agente avviene dopo 30 giorni , l’esecuzione è sospesa per 180 giorni .
Art. 10‑bis D.Lgs. 74/2000Reato di omesso versamentoPunisce chi non versa entro il termine ritenute certificate per importi superiori a 150.000 €; soglia ridotta a 50.000 € in caso di decadenza ; rateazione esclude il reato fino a decadenza.
Art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997Rateazione da controlloConsente di pagare somme da controllo in 20 rate trimestrali; la rateazione prosegue anche dopo la comunicazione .
Art. 15‑ter DPR 602/1973Decadenza dalla rateazioneIl mancato pagamento della prima rata o di una rata successiva entro il termine comporta la decadenza e l’iscrizione a ruolo delle somme residue ; la decadenza è esclusa in caso di lieve inadempimento ; il ravvedimento entro la rata successiva evita l’iscrizione .
Art. 25 DPR 600/1973Ritenuta su redditi di lavoro autonomoObbliga a operare una ritenuta del 20 % sui compensi a residenti e del 30 % per i non residenti ; la ritenuta è elevata allo 0,5 % dal 2028 per alcuni soggetti .
Art. 47 D.Lgs. 546/1992Sospensione giudizialePermette al giudice tributario di sospendere l’esecutività dell’avviso se il ricorso è fondato e l’esecuzione arrecherebbe grave danno.

6.2 Termini e scadenze

PassaggioTermine
Presentazione del ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria60 giorni dalla notifica (90 per residenti esteri)
Pagamento delle somme provvisorie (1/3 delle imposte)Entro il termine per il ricorso
Affidamento al agente della riscossione30 giorni dopo la scadenza del termine per il ricorso
Sospensione esecuzione dopo affidamento180 giorni
Rateazione da controllo (art. 3‑bis)Fino a 20 rate trimestrali; la prima rata entro 60 giorni dalla comunicazione
Termini per ravvedimento operosoEntro 15 giorni (sanzione 1,5 %) / 90 giorni (sanzione 1/10)
Prescrizione del reato di omesso versamento7 anni e mezzo dalla consumazione

6.3 Strategie difensive e strumenti

StrumentoFinalitàCondizioni
Ricorso tributarioImpugnare l’avviso per vizi formali o sostanziali, chiedere la sospensioneDeve essere presentato entro 60 giorni; comporta versamento di 1/3 delle imposte.
Sospensione giudiziale (art. 47)Bloccare temporaneamente l’esecuzioneRichiede prova del danno grave e fondatezza del ricorso.
Rateazione ex art. 3‑bis e art. 19Dilazionare il pagamento e evitare la consumazione del reatoRichiesta entro i termini; decadenzia se rate non pagate .
AutotutelaOttenere l’annullamento o la correzione dell’attoPuò essere proposta anche dopo i termini; non sospende il ricorso.
Transazione fiscale e concordatoRidurre il debito in un piano di ristrutturazioneNecessario piano attestato e omologazione dal tribunale.
Procedura di sovraindebitamentoRistrutturare i debiti di soggetti non fallibiliOccorre meritevolezza e attestazione; sospende azioni esecutive.

7. Domande frequenti (FAQ)

Di seguito alcune domande poste frequentemente da imprenditori e professionisti che ricevono un avviso di accertamento esecutivo per omesso versamento di ritenute. Le risposte sono basate sulla normativa vigente al 18 maggio 2026 e forniscono indicazioni pratiche; ogni caso però merita un’analisi specifica.

  1. Cos’è un avviso di accertamento esecutivo?

È un atto dell’Agenzia delle Entrate che accerta un tributo e, allo stesso tempo, costituisce titolo esecutivo. Contiene l’intimazione a pagare entro il termine per il ricorso e diventa esecutivo decorsi 60 giorni .

  1. Quali tributi possono essere oggetto di avviso esecutivo?

L’IRPEF, l’IRES, l’IRAP, l’IVA, le imposte sostitutive e, dal 2024, anche altri atti di recupero crediti e tributi locali (TARI, IMU) a seguito di estensioni normative. Verifica sempre la norma istitutiva dell’imposta.

  1. Quando si configura il reato di omesso versamento di ritenute?

Quando il sostituto d’imposta non versa entro il termine di legge (31 dicembre dell’anno successivo; 30 giugno per le annualità recenti) ritenute certificate per importi superiori a 150.000 € (o 50.000 € se vi è stata decadenza dalla rateazione) .

  1. Se invio il modello 770 ma non consegno le CU, commetto reato?

No. Il solo invio telematico del modello 770 non prova la consegna; la Cassazione ha chiarito che occorre la prova del rilascio delle certificazioni ai percipienti . Senza consegna si configura solo una violazione amministrativa.

  1. È sufficiente caricare la CU nel cassetto fiscale del lavoratore?

Sì. La sentenza n. 5020/2025 della Cassazione ha stabilito che il rilascio telematico nel cassetto fiscale equivale alla consegna della certificazione , purché il lavoratore possa accedere al documento.

  1. Posso rateizzare il debito per evitare il reato?

Sì. Se chiedi la rateazione ai sensi dell’art. 3‑bis del D.Lgs. 462/1997 e versi regolarmente le rate, il reato non si consuma. In caso di decadenza la soglia di punibilità scende a 50.000 € .

  1. Cosa succede se pago in ritardo una rata della rateazione?

Il mancato pagamento della prima rata o di una rata diversa dalla prima entro il termine della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo delle somme residue . Tuttavia, la decadenza è esclusa per lievi inadempimenti (versamento insufficiente entro il 3 % o tardivo pagamento della prima rata entro 7 giorni) .

  1. Posso proporre ricorso senza pagare nulla?

No. La presentazione del ricorso non sospende automaticamente l’esecuzione. Devi versare almeno un terzo delle imposte accertate, salvo che il giudice conceda la sospensione ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 546/1992.

  1. Entro quanto tempo l’avviso diventa esecutivo?

Dopo 60 giorni dalla notifica, l’avviso diventa titolo esecutivo se non hai presentato ricorso o se non hai pagato. L’agente della riscossione può essere incaricato 30 giorni dopo e l’esecuzione è sospesa per 180 giorni .

  1. Cosa succede se nel frattempo ricevo un pignoramento?

È possibile che l’agente notifichi un atto di pignoramento presso terzi (banca, datore di lavoro) anche durante la sospensione di 180 giorni. Tuttavia l’esecuzione (pignoramento di beni) non può proseguire prima del termine se fai ricorso e chiedi la sospensione giudiziale.

  1. Quali sono le sanzioni amministrative per l’omesso versamento?

Oltre al recupero dell’imposta non versata, è prevista una sanzione del 30 % (art. 13 D.Lgs. 471/1997). Con il ravvedimento operoso le sanzioni si riducono in proporzione al ritardo. In caso di avviso esecutivo la sanzione è comunque richiesta in misura piena, salvo eventuali definizioni agevolate.

  1. La crisi di liquidità esclude la colpevolezza?

Secondo la giurisprudenza, la semplice crisi di liquidità non esclude il dolo. Solo se la crisi è non imputabile e se il soggetto dimostra di aver fatto il possibile per ottenere risorse (p.es. vendendo beni personali) potrà beneficiare della causa di non punibilità introdotta nel 2024. Senza tali prove, la colpa resta .

  1. Come si calcola la prescrizione del reato?

La prescrizione è di sette anni e sei mesi (pena massima due anni + un quarto). Il termine decorre dal momento in cui il reato si perfeziona (31 dicembre o 30 giugno dell’anno successivo). Gli atti interruttivi (p.es. decreto di citazione) sospendono la prescrizione.

  1. Posso compensare i miei crediti con il debito evidenziato nell’avviso?

Dal 2024 i contribuenti con carichi affidati superiori a 100.000 € non possono utilizzare la compensazione in F24 fino a quando non riducono il debito. La compensazione è ripristinata solo dopo il pagamento .

  1. Cosa succede se l’avviso riguarda ritenute già prescritte?

Le ritenute si prescrivono in dieci anni. Se il termine è scaduto prima della notifica, puoi eccepire la prescrizione in giudizio. La prescrizione dev’essere formalmente eccepita dal contribuente; il giudice non può rilevarla d’ufficio.

  1. Il pagamento tardivo estingue il reato?

Se paghi integralmente le ritenute dopo la scadenza ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, puoi beneficiare della causa di non punibilità prevista dagli artt. 13 e 13‑bis del D.Lgs. 74/2000 (c.d. estinzione per pagamento integrale). Se paghi dopo l’apertura del dibattimento, il pagamento può essere valutato come attenuante.

  1. Sono socio di una società a ristretta base: posso essere ritenuto responsabile?

Sì. La Cassazione riconosce la presunzione di distribuzione di utili extrabilancio per le società a ristretta base sociale . In tal caso potresti essere coinvolto come sostituto d’imposta per le ritenute sugli utili distribuiti. Tuttavia la responsabilità penale resta in capo al legale rappresentante.

  1. È possibile rateizzare l’avviso dopo la notifica?

Sì. L’art. 19 del DPR 602/1973 consente la rateazione dei carichi iscritti a ruolo. Dopo la notifica dell’avviso esecutivo l’Agenzia delle Entrate Riscossione gestisce la rateazione; occorre presentare la domanda e dimostrare la temporanea difficoltà. Le rate possono arrivare a 120 per importi elevati.

  1. Cosa succede se sono in procedura di sovraindebitamento?

La presentazione di un piano del consumatore o di un accordo di ristrutturazione sospende le azioni esecutive e blocca i pignoramenti. L’Agenzia delle Entrate Riscossione partecipa alla procedura come creditore e la falcidia delle sanzioni può essere concordata con l’Organismo di Composizione della Crisi.

  1. Posso utilizzare la definizione agevolata per ritenute relative al 2025?

Attualmente è in corso la rottamazione quater per i carichi affidati entro il 30 giugno 2022. Gli avvisi di accertamento esecutivo relativi al 2025 non rientrano nella definizione. La rottamazione quinquies non è più accessibile (scadenza di adesione 30 aprile 2026).

8. Simulazioni pratiche

8.1 Professionista con ritenute non versate per 80.000 €

Scenario: Un commercialista ha versato regolarmente le ritenute ai professionisti a cui ha commissionato servizi nel 2024, ma a causa di un errore di codifica due bonifici sono stati imputati a codici tributo sbagliati. L’Agenzia delle Entrate gli notifica un avviso di accertamento esecutivo per omesso versamento di ritenute per 80.000 €, includendo sanzioni e interessi. La soglia di punibilità (150.000 €) non è superata.

Analisi:

  1. Verifica degli errori: il professionista può dimostrare, tramite estratti conto, di aver effettuato i pagamenti. Può quindi presentare un’istanza di autotutela per la correzione del codice tributo, allegando copia dei modelli F24.
  2. Ricorso: se l’ufficio non corregge l’errore, può presentare ricorso entro 60 giorni, eccependo l’erronea imputazione e chiedendo la sospensione. Poiché l’importo è inferiore alla soglia penale, non c’è reato.
  3. Rateazione: in via prudenziale può chiedere una rateazione amministrativa per evitare pignoramenti mentre si definisce la controversia.

8.2 Società che omette ritenute per 200.000 € con CU rilasciate

Scenario: Una SRL di consulenza ha rilasciato le CU ai consulenti esterni per l’anno 2024. A causa di difficoltà di liquidità non ha versato le ritenute entro il 31 dicembre 2025. Le ritenute certificate ammontano a 200.000 €, superiore alla soglia penale. L’azienda non ha chiesto la rateazione entro il termine.

Analisi:

  1. Conseguenze penali: si configura il reato di omesso versamento ex art. 10‑bis. Il legale rappresentante rischia la reclusione da 6 mesi a 2 anni. È possibile invocare la causa di non punibilità se dimostra che la crisi è non imputabile e che ha tentato di reperire fondi, ma la prova è rigorosa.
  2. Avviso di accertamento esecutivo: l’Agenzia notifica l’avviso con intimazione a pagare 200.000 € più sanzioni. Il ricorso va presentato entro 60 giorni; tuttavia, ai fini penali, il ricorso non incide sulla consumazione del reato.
  3. Rateazione tardiva: la società può chiedere la rateazione in fase di riscossione, ma ciò non esclude il reato. È utile comunque rateizzare per evitare azioni esecutive e per dimostrare buona fede.
  4. Difesa penale: nominare un avvocato e valutare la possibilità di estinguere il reato pagando integralmente il debito prima della sentenza (artt. 13 e 13‑bis). Se non possibile, si può tentare il patteggiamento.

8.3 Professionista in sovraindebitamento con ritenute per 60.000 €

Scenario: Un avvocato individuale ha accumulato debiti tributari e finanziari. Le ritenute certificate non versate ammontano a 60.000 €. Le ritenute sono state rilasciate e superano la soglia di 50.000 € prevista per chi è decaduto dalla rateazione (in questo caso non era stata mai richiesta). L’avvocato è inoltre debitore verso banche e fornitori per 200.000 €.

Analisi:

  1. Rischio penale: anche se l’importo è inferiore alla soglia “ordinaria” di 150.000 €, la soglia ridotta a 50.000 € si applica quando non si è ottenuta la rateazione, quindi si configura il reato .
  2. Procedura di sovraindebitamento: può presentare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione tramite un Organismo di Composizione della Crisi. Il piano potrà prevedere il pagamento parziale delle ritenute con falcidia delle sanzioni e sospensione delle azioni penali.
  3. Difesa penale: la presentazione del piano e il pagamento integrale o parziale del debito possono costituire cause di non punibilità. Sarà necessario documentare la crisi di liquidità non imputabile.

9. Conclusioni

L’avviso di accertamento esecutivo per omesso versamento delle ritenute dei lavoratori autonomi è un atto complesso e insidioso. Esso unisce la fase di accertamento e di riscossione e può dar luogo a responsabilità penale in capo al legale rappresentante se le ritenute certificate non versate superano le soglie previste . La normativa è in continua evoluzione: la riforma del 2024 ha introdotto nuove cause di non punibilità, modificato le soglie di punibilità, anticipato il termine di consumazione e ampliato la possibilità di rateazione. Le decisioni della Cassazione e della Corte Costituzionale hanno chiarito che il reato sussiste solo in presenza di certificazioni rilasciate ai percipienti e che il modello 770 o l’inoltro telematico non sono sufficienti . Al tempo stesso, la Cassazione ha riconosciuto la validità della consegna elettronica tramite cassetto fiscale .

Per il contribuente è essenziale agire tempestivamente: analizzare l’atto, verificare la sussistenza dei presupposti, valutare se presentare ricorso, chiedere la sospensione, rateizzare il debito o accedere a strumenti di composizione della crisi. Ogni ritardo riduce le opzioni e incrementa i costi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti offrono un’assistenza completa in tutte le fasi: dal controllo formale dell’avviso al ricorso giudiziale, dalle trattative con l’Agenzia delle Entrate alla predisposizione di piani di rientro o di sovraindebitamento. Grazie alla sua esperienza cassazionistica e alla qualifica di gestore della crisi, l’Avv. Monardo è in grado di elaborare strategie personalizzate che tengono conto delle specificità del caso e delle ultime novità normative.

In conclusione, affrontare un avviso di accertamento esecutivo per omesso versamento delle ritenute non è solo una questione di soldi ma soprattutto di strategia legale. Una corretta pianificazione consente di ridurre o annullare le sanzioni, evitare il reato, salvaguardare il patrimonio e, nei casi più gravi, accedere a procedure di esdebitazione.

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