Avviso Di Accertamento Esecutivo Per Omesso Versamento Ritenute Dipendenti: Cosa Fare E Come Ti Difendi Con L’Avvocato

Introduzione

Le ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti costituiscono entrate pubbliche fondamentali per lo Stato. L’ordinamento italiano impone al datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, l’obbligo di trattenere e versare l’imposta dovuta dai lavoratori su stipendi, pensioni e altri redditi assimilati. Tale obbligo non riguarda soltanto l’esazione materiale della somma: l’azienda deve anche certificare ai dipendenti gli importi trattenuti e versati, usando la Certificazione Unica (CU) e il modello 770. La mancata operazione o il mancato versamento delle ritenute comporta sanzioni amministrative (fino al 20 %–30 %) e, in caso di importi elevati, può integrare un reato penale ex art. 10‑bis D.Lgs. 74/2000 . A partire dal 1° luglio 2011, inoltre, le attività di accertamento e riscossione sono state riunite in un unico atto: l’avviso di accertamento esecutivo di cui all’art. 29 D.L. 78/2010. Trascorsi 60 giorni dalla notifica, l’avviso diventa titolo esecutivo, consente la riscossione coattiva senza cartella e permette l’avvio di ipoteche, pignoramenti o fermi amministrativi .

Nel contesto attuale (aggiornato al 18 maggio 2026), numerosi imprenditori e professionisti rischiano di sottovalutare gli effetti di un omesso versamento: oltre alle sanzioni pecuniarie, l’avviso esecutivo può sfociare in azioni esecutive immediate. Il tema è divenuto ancora più delicato dopo gli interventi normativi del 2024 e del 2025 (D.Lgs. 87/2024 e Decreto delegato sulla riforma fiscale) che hanno rimodulato le sanzioni e introdotto cause di non punibilità per chi versa in crisi di liquidità non imputabile . Occorre quindi conoscere tempi, obblighi e diritti per difendersi in modo efficace.

Perché rivolgersi a professionisti esperti

Per affrontare correttamente un avviso di accertamento esecutivo è fondamentale affidarsi a professionisti specializzati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, coordina un team multidisciplinare composto da avvocati tributaristi, penalisti e commercialisti con esperienza nazionale. Egli è:

  • Cassazionista esperto in diritto bancario e tributario;
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (L. 3/2012);
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi);
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Il suo studio fornisce assistenza completa: analisi dell’atto, individuazione di vizi formali, redazione di ricorsi e istanze di sospensione, trattative con l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione, predisposizione di piani di rientro o accordi di ristrutturazione, difesa nei procedimenti penali. L’obiettivo è bloccare o ridurre l’esecuzione forzata e trovare una soluzione sostenibile per il contribuente.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Obbligo di operare e versare le ritenute (art. 23 D.P.R. 600/1973)

Il dovere di trattenere le imposte sui redditi da lavoro dipendente trova fondamento nell’art. 23 D.P.R. 600/1973. Il comma 1 stabilisce che datori di lavoro, enti pubblici e privati devono operare la ritenuta alla fonte sulle somme corrisposte ai dipendenti e versarla allo Stato . Il legislatore prevede inoltre che, se la disponibilità non è sufficiente a effettuare la ritenuta, il sostituto deve richiedere al percettore l’importo necessario e versarlo entro i termini . L’obbligo si completa con la certificazione annuale delle ritenute mediante Certificazione Unica (CU) e modello 770.

1.2 Sanzioni amministrative (art. 14 D.Lgs. 471/1997)

L’omesso o tardivo versamento delle ritenute può essere punito con sanzioni amministrative. L’art. 14 D.Lgs. 471/1997, dopo la riforma operata dal D.Lgs. 158/2015, prevede che:

ViolazioneSanzione applicabile (sulle ritenute)
Omissione dell’obbligo di operare la ritenutaSanzione pari al 20 % dell’importo non trattenuto .
Ritenuta operata ma non versataSanzione del 30 % (ridotta al 15 % se il versamento avviene entro 90 giorni), con interessi legali .
Omesso versamento di ritenute non operate (cumulabilità abrogata)Dopo il 2015 non si cumula la sanzione per l’omessa operazione con quella per l’omesso versamento: si applica solo la sanzione più grave .

Dal 1° settembre 2024, il decreto legislativo di riforma delle sanzioni amministrative (attuativo della L. 111/2023) ha ridotto la sanzione “omesso versamento” al 25 % per la generalità delle imposte. Tuttavia, per le ritenute dipendenti, al 18 maggio 2026 continua ad applicarsi l’art. 14 nella versione sopra indicata perché la riforma non ha ancora modificato le sanzioni relative agli omessi versamenti certificati.

1.3 Ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997)

Il ravvedimento operoso permette al contribuente di sanare spontaneamente la violazione e beneficiare di sanzioni ridotte. L’art. 13 D.Lgs. 472/1997 consente di regolarizzare versamenti omessi o insufficienti pagando:

  • l’imposta dovuta;
  • gli interessi legali calcolati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello della regolarizzazione;
  • la sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria .

Le riduzioni variano in base al tempo trascorso (ravvedimento “sprint” entro 15 giorni, “breve” entro 30 giorni, “medio” entro 90 giorni, “lungo” entro il termine di presentazione della dichiarazione, ecc.). Per le ritenute, l’istituto è ammesso se la violazione non è stata già constatata dall’Amministrazione finanziaria; non è possibile regolarizzare se l’avviso di accertamento è stato notificato.

1.4 Reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10‑bis D.Lgs. 74/2000)

L’omesso versamento può integrare un reato penale quando ricorrono determinate condizioni. L’art. 10‑bis D.Lgs. 74/2000 punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chi non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale (modello 770), le ritenute certificate, per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo di imposta . L’ultima riforma operata dal D.Lgs. 87/2024 ha confermato la soglia di punibilità ma ha introdotto una causa di non punibilità se il contribuente versa le imposte in rateizzazione e, in caso di decadenza dal piano, se il debito residuo è inferiore a 50.000 euro .

Nel 2022, la Corte costituzionale (sent. 175/2022) ha dichiarato illegittima la parte della norma che faceva riferimento ai “ritenuti dovuti o certificati”, chiarendo che l’elemento costitutivo del reato è il mancato versamento di ritenute certificate. La giurisprudenza della Cassazione ha ulteriormente precisato che per integrare il reato occorre dimostrare che le certificazioni sono state effettivamente consegnate ai percettori. La semplice trasmissione del modello 770 non basta: la Cassazione n. 530/2025 ha stabilito che il modello 770 telematico è un mero indizio e non prova la consegna, imponendo al pubblico ministero di produrre ulteriori evidenze . Analogamente la Cassazione n. 18214/2024 e la sentenza del Tribunale di Pescara del 2025 hanno assolto gli imputati per mancanza di prova della consegna .

Il D.Lgs. 87/2024 ha introdotto all’art. 13 D.Lgs. 74/2000 una causa di non punibilità: le condotte previste dagli artt. 10‑bis e 10‑ter non sono punibili quando il mancato versamento dipende da “fatti non imputabili all’autore, anche se derivanti da transitoria mancanza di liquidità”. Il legislatore richiama in particolare la crisi di liquidità dovuta a crediti inesigibili o ritardi di pagamento della Pubblica Amministrazione . La Cassazione n. 30532/2024 ha applicato questa causa di esclusione riconoscendo che l’imputato, impossibilitato a riscuotere crediti rilevanti, aveva preferito pagare i dipendenti e i fornitori, e ha quindi escluso il dolo .

1.5 Avviso di accertamento esecutivo (art. 29 D.L. 78/2010)

L’avviso di accertamento esecutivo è stato introdotto dall’art. 29 D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, con l’obiettivo di accelerare la riscossione. La norma attribuisce all’avviso di accertamento, decorsi 60 giorni dalla notifica, efficacia di titolo esecutivo. I punti salienti, come precisati da dottrina e prassi amministrativa, sono:

  • Esecutività dopo 60 giorni: l’avviso diventa esecutivo decorso il termine di 60 giorni dalla notifica, senza bisogno di cartella di pagamento .
  • Contenuti obbligatori: l’avviso e il contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere l’intimazione ad adempiere entro il termine per il ricorso, indicare gli importi da versare a titolo provvisorio in caso di ricorso (metà dell’imposta ai sensi dell’art. 15 D.P.R. 602/1973) e avvertire il contribuente che, trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, il credito sarà affidato all’agente della riscossione .
  • Abolizione della cartella di pagamento: l’agente della riscossione (Agenzia Entrate Riscossione) può procedere sulla base del solo avviso di accertamento; la sequenza procedurale diventa: avviso di accertamento → affidamento del credito → eventuale intimazione ad adempiere → pignoramento .
  • Termini di espropriazione: l’espropriazione forzata deve essere iniziata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo . L’agente della riscossione può notificare direttamente il pignoramento ma deve rispettare il termine decadenziale .
  • Riscossione frazionata: in caso di ricorso, il contribuente deve versare la metà dell’imposta entro 60 giorni, i due terzi del residuo dopo la sentenza di primo grado sfavorevole e il restante dopo la sentenza di secondo grado .

1.6 Ulteriori fonti normative e circolari

Oltre alle norme sopra richiamate, è utile ricordare:

  • D.P.R. 602/1973 e D.Lgs. 462/1997: disciplinano la riscossione coattiva, la rateizzazione dei debiti e la riscossione frazionata in caso di contenzioso.
  • Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e L. 3/2012: prevedono strumenti di composizione negoziata (accordi di ristrutturazione, piani del consumatore e liquidazione del patrimonio) che possono comprendere i debiti tributari.
  • Circolari dell’Agenzia delle Entrate: varie circolari (es. circ.  28/E/2011, 1/E/2013, 26/E/2015) hanno illustrato le modalità di emissione dell’avviso esecutivo, la sospensione dei termini durante la pandemia e i criteri per l’affidamento al concessionario.

2. Procedura dopo la notifica dell’avviso di accertamento esecutivo

2.1 Modalità di notifica

L’avviso di accertamento esecutivo deve essere notificato al contribuente secondo le regole generali per gli atti tributari: tramite PEC, messo comunale o servizio postale con raccomandata AR. La notifica è valida se viene consegnata all’indirizzo PEC risultante dai registri pubblici o presso il domicilio fiscale. Qualsiasi vizio di notifica (ad esempio notifica presso indirizzo errato, mancanza dell’avviso di ricevimento o assenza dell’atto allegato) può costituire motivo di impugnazione.

2.2 Termini per adempiere o impugnare

  1. Termine di 60 giorni: dalla notifica decorre il termine per:
  2. Adempiere integralmente, versando l’imposta, le sanzioni e gli interessi indicati nell’avviso.
  3. Presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) entro 60 giorni ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 546/1992. Con la riforma del processo tributario (D.Lgs. 220/2021) è possibile depositare il ricorso telematico tramite il portale SIGIT.
  4. Versamenti provvisori in caso di ricorso: se si presenta ricorso, occorre versare una quota delle somme accertate:
  5. Metà dell’imposta entro 60 giorni ;
  6. Altri due terzi dopo la sentenza di primo grado sfavorevole;
  7. Saldo dopo la sentenza di secondo grado. Il mancato versamento della quota dovuta comporta l’iscrizione a ruolo provvisorio e consente all’agente della riscossione di proseguire l’esecuzione.
  8. Termine di 30 giorni dopo la scadenza: trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento senza che sia intervenuto il versamento, l’Agenzia delle Entrate affida il credito all’agente della riscossione che può attivarsi senza notifica di cartella .

2.3 Effetti dell’esecutività

Decorsi i 60 giorni e, se del caso, i 30 giorni ulteriori, l’avviso assume efficacia esecutiva. Ciò significa che l’Agente della Riscossione può:

  • Iscrivere ipoteca su beni immobili e mobili registrati.
  • Disporre fermo amministrativo su veicoli.
  • Proseguire con pignoramento dei beni mobili, dei crediti (stipendi, conti correnti) o delle quote societarie. Il pignoramento deve essere notificato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’accertamento definitivo .

2.4 Richiesta di sospensione amministrativa

Nel termine dei 60 giorni il contribuente può chiedere all’ufficio emittente la sospensione amministrativa per vizi manifesti (es. errore di persona, doppio pagamento, sussistenza di sentenze favorevoli). L’istanza di autotutela non sospende automaticamente la riscossione, ma se accolta l’ufficio dispone l’annullamento totale o parziale dell’atto.

2.5 Istanza di rateizzazione

Qualora non sia possibile pagare l’intero importo, il contribuente può presentare domanda di rateizzazione all’Agenzia Entrate Riscossione secondo le regole del D.P.R. 602/1973 e del D.Lgs. 462/1997. In sintesi:

  • Fino a 120.000 euro il piano ordinario prevede fino a 72 rate mensili.
  • Oltre tale soglia il piano può arrivare a 120 rate con prova della temporanea difficoltà economica.
  • Il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive determina la decadenza dal piano. La causa di non punibilità prevista dall’art. 10‑bis vale finché l’importo residuo non supera 50.000 euro .

L’istanza va presentata prima dell’affidamento all’agente della riscossione; successivamente, la rateizzazione deve essere richiesta al concessionario.

2.6 Notifica dell’intimazione ad adempiere

Se l’agente della riscossione non procede con il pignoramento entro l’anno dalla notifica dell’avviso, deve inviare un’intimazione ad adempiere con raccomandata AR (art. 29, comma 1, lettera a). L’intimazione indica le somme da versare entro 5 giorni e costituisce atto interruttivo. L’omesso pagamento consente di proseguire l’esecuzione.

2.7 Tempi di decadenza dell’azione esecutiva

L’agente della riscossione deve avviare il pignoramento entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’anno in cui l’accertamento è divenuto definitivo . Se ciò non avviene, l’azione esecutiva è estinta e l’iscrizione ipotecaria diventa inefficace. Occorre comunque presentare un’eccezione di decadenza nel giudizio di opposizione all’esecuzione.

3. Difese e strategie legali

3.1 Verifica dell’atto e vizi formali

La prima attività consiste nell’analizzare l’avviso per individuare eventuali vizi formali o violazioni procedurali. Tra le eccezioni più frequenti:

  1. Vizio di notifica: l’atto notificato a un indirizzo diverso da quello fiscale, l’assenza dell’avviso di ricevimento, la notifica a persona non legittimata o l’omessa consegna del plico sono cause di nullità. Se l’avviso è stato inviato tramite PEC priva di firma digitale o non proveniente da una casella “postacert” ufficiale, la notifica è inesistente.
  2. Mancanza di motivazione: l’atto deve indicare in modo chiaro e analitico i presupposti di fatto e le norme violate. In particolare, deve spiegare come sono stati determinati gli importi accertati, quali periodi d’imposta sono coinvolti, quali rettifiche sono state operate e su quali documenti ci si è basati. La giurisprudenza considera nulla la motivazione meramente apparente o la riproduzione di formule generiche.
  3. Difetto di sottoscrizione: l’avviso deve essere sottoscritto digitalmente dal responsabile del procedimento o dal funzionario delegato. La mancata sottoscrizione è causa di nullità assoluta.
  4. Irrilevanza di ritenute non certificate: dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 175/2022, il reato e le conseguenti sanzioni penali si riferiscono solo alle ritenute certificate . Qualora l’ufficio abbia ricompreso nel calcolo importi relativi a ritenute non certificate, occorre contestarne l’infondatezza.
  5. Prescrizione o decadenza: i tributi diretti e l’IVA si prescrivono in cinque anni dal termine di presentazione della dichiarazione. Per i tributi coperti da avviso esecutivo, l’espropriazione deve avvenire entro il termine decadenziale di cui sopra. L’eccezione di prescrizione deve essere sollevata in sede di opposizione.

3.2 Ricorso alla Corte di giustizia tributaria

La sede naturale per contestare l’avviso esecutivo è la Corte di giustizia tributaria di primo grado. Nel ricorso occorre indicare:

  • i dati dell’atto impugnato e le ragioni di illegittimità;
  • le eccezioni in fatto (es. pagamenti già effettuati, calcoli errati, non sussistenza del reddito imponibile) e in diritto;
  • la richiesta di sospensione dell’esecuzione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992, allegando prova del pregiudizio grave e irreparabile.

Il giudice decide sulla sospensione in camera di consiglio. In caso di accoglimento, l’agente della riscossione non può procedere con ipoteche o pignoramenti fino alla decisione di merito.

3.3 Opposizione all’esecuzione

Oltre al ricorso tributario, è possibile proporre opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c. innanzi al giudice ordinario. Questa via è praticabile per contestare l’inesistenza del titolo esecutivo (es. avviso mai notificato), la decadenza dell’azione esecutiva o la nullità del pignoramento. I termini sono brevi (20 giorni dalla notifica del primo atto esecutivo). L’opposizione non sospende automaticamente l’esecuzione; occorre chiedere la sospensione con ricorso al giudice dell’esecuzione.

3.4 Difesa penale

Qualora l’importo non versato superi i 150.000 euro per periodo d’imposta, la Procura può aprire un fascicolo per omesso versamento di ritenute certificate. La strategia difensiva deve appoggiarsi alla recente giurisprudenza:

  • Assenza di certificazione: dimostrare che le ritenute non sono state certificate o che le certificazioni non sono state consegnate ai percettori. La Cassazione n. 530/2025 ha ribadito che la trasmissione telematica del modello 770 non prova la consegna .
  • Errata qualificazione dell’imposta: verificare se gli importi contestati rientrano tra quelli certificati o tra altre ritenute (ad esempio contributi previdenziali) che non integrano il reato.
  • Crisi di liquidità non imputabile: avvalersi della causa di non punibilità introdotta dal D.Lgs. 87/2024, dimostrando che il mancato versamento è dipeso da una crisi di liquidità temporanea dovuta a crediti inesigibili o mancati pagamenti da parte della P.A. . È essenziale allegare i documenti che provano la difficoltà finanziaria.
  • Pagamento integrale prima del giudizio: il reato è estinto se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il contribuente paga per intero l’imposta, la sanzione e gli interessi. La condotta estintiva comporta la dichiarazione di non luogo a procedere.

3.5 Transazione fiscale e accordo di ristrutturazione

Per imprese in crisi che non riescono a far fronte ai debiti tributari, la normativa consente di accedere a forme di transazione fiscale nell’ambito di concordato preventivo, piano di ristrutturazione o composizione negoziata. La transazione consente di proporre all’Agenzia Entrate Riscossione il pagamento parziale del debito tributario, anche con falcidia di sanzioni e interessi. È necessaria la relazione di un professionista attestatore e l’approvazione del tribunale.

Il D.Lgs. 14/2019 e il D.L. 118/2021 hanno introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa. Attraverso l’assistenza di un esperto negoziatore (come l’Avv. Monardo) è possibile avviare trattative con i creditori. Nell’ambito di tale procedura è possibile chiedere una moratoria dei debiti fiscali fino a 24 mesi, con rateizzazione dei tributi correnti e sospensione degli atti esecutivi. La presenza di un esperto negoziatore certificato facilita la trattativa con l’Agenzia delle Entrate.

3.6 Procedure di sovraindebitamento e piani del consumatore

Per persone fisiche e piccoli imprenditori non soggetti a fallimento, la Legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della crisi) prevede tre strumenti:

  1. Piano del consumatore, riservato alle persone fisiche che hanno debiti derivanti dal soddisfacimento di esigenze familiari. Il piano permette di pagare i creditori in misura proporzionale al reddito disponibile, con possibile falcidia del debito residuo. La Corte di Cassazione (sent. n. 28137/2025) ha stabilito che le norme sull’esdebitazione previste dalla L. 3/2012 continuano ad applicarsi alle procedure pendenti anche dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi .
  2. Accordo di composizione della crisi, che consente di presentare ai creditori, inclusi quelli tributari, una proposta di pagamento parziale assistita dalla relazione dell’OCC. L’Agenzia delle Entrate può accettare la riduzione di sanzioni e interessi, purché il trattamento non sia inferiore a quello degli altri creditori privilegiati.
  3. Liquidazione del patrimonio, procedura più radicale che prevede la vendita di tutti i beni del debitore e, al termine, l’esdebitazione finale. Ai sensi dell’art. 14-terdecies L. 3/2012, l’esdebitazione può essere negata in caso di ricorso colposo e sproporzionato al credito . La Cassazione n. 28137/2025 ha ribadito che la colpa semplice, e non la colpa grave, basta per negare il beneficio . L’Avv. Monardo, come gestore della crisi da sovraindebitamento, assiste i debitori nella predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazione, interfacciandosi con l’OCC di fiducia.

4. Strumenti alternativi per definire il debito tributario

Quando un avviso di accertamento esecutivo per omesso versamento delle ritenute è stato notificato e non si vogliono (o non si possono) esperire le vie del ricorso, esistono diversi strumenti che permettono al debitore di sanare la propria posizione. È fondamentale capire quali siano ammissibili per i debiti derivanti da avvisi di accertamento e quali siano invece esclusi.

4.1 Rateizzazione dell’avviso esecutivo

Il rimedio più comune consiste nel chiedere all’Agente della riscossione (Agenzia delle Entrate‑Riscossione) un piano di rateizzazione, che consente di diluire il debito nel tempo. Dopo la notifica dell’avviso, l’esattore invia un’intimazione di pagamento con la quale sollecita il contribuente a versare entro 5 giorni. Se il debitore non adempie e non presenta ricorso, può comunque chiedere la rateizzazione prima che siano avviate le procedure esecutive.

  • Durata e importi: la rateizzazione ordinaria prevede fino a 72 rate mensili (6 anni), estensibile a 120 rate (10 anni) se il debitore documenta una grave e comprovata situazione di difficoltà economica. Per debiti di importo elevato l’Amministrazione può richiedere fideiussioni o garanzie.
  • Effetti sulla riscossione: l’istanza blocca le azioni esecutive, ma la decadenza scatta dopo il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive. In caso di decadenza l’intero debito torna immediatamente esigibile.
  • Limiti penali: la rateizzazione, come visto, incide anche sulla responsabilità penale per il reato di omesso versamento. L’art. 10‑bis D.Lgs. 74/2000, modificato dal D.Lgs. 87/2024, prevede che l’omesso versamento di ritenute certificate superiore a 150 000 euro è punito con la reclusione se non viene versato entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla dichiarazione; tuttavia la punibilità non scatta se il contribuente ha ottenuto un piano di rateizzazione e sta adempiendo regolarmente .

4.2 Ravvedimento operoso e definizione agevolata delle sanzioni

Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente di regolarizzare spontaneamente il debito pagando l’imposta, gli interessi legali e una sanzione ridotta proporzionata al ritardo. Per l’omesso versamento delle ritenute, la sanzione è pari al 30 % (ridotta al 15 % se il pagamento avviene entro 90 giorni) . La procedura di ravvedimento è possibile fino a che non sia stato notificato un atto di accertamento esecutivo e consente di evitare l’avviso. Le imprese possono quindi versare tardivamente le ritenute trattenute, compilare la Certificazione Unica e il modello 770 e beneficiare del ravvedimento.

A differenza del ravvedimento, la definizione agevolata prevista dalle recenti leggi di bilancio consente di pagare i carichi affidati all’Agente della riscossione senza interessi e sanzioni. La “rottamazione quater/quinquies” introdotta dalle leggi di bilancio 2023‑2026 riguarda i carichi iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2023 ma esclude espressamente gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate . In concreto, il contribuente che riceve un avviso di accertamento esecutivo non può utilizzare la rottamazione per estinguere il debito; dovrà ricorrere ad altri strumenti come la rateizzazione o la transazione fiscale.

4.3 Transazione fiscale e accordi con l’Amministrazione

Per le imprese in crisi è possibile proporre alla giustizia tributaria e all’Agenzia delle Entrate un accordo di transazione fiscale, tramite il quale il contribuente propone un pagamento parziale del debito tributario in sede di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti. Questa possibilità è disciplinata dall’art. 63 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che consente al debitore di trattare sanzioni e interessi con il Fisco. L’accordo deve assicurare un trattamento non inferiore a quello degli altri creditori privilegiati e va omologato dal tribunale.

La transazione fiscale si applica anche agli avvisi di accertamento esecutivo per omesso versamento delle ritenute: l’impresa può inserire il debito nel piano concordatario e proporre il pagamento del solo capitale o di una percentuale concordata. Se il piano è omologato, il debito residuo viene stralciato e le sanzioni amministrative decadono. Tuttavia, l’accordo non estingue il reato penale di omesso versamento: per ottenere l’esclusione della responsabilità occorre adempiere alle condizioni dell’art. 13 D.Lgs. 74/2000 (pagamento integrale del debito) o dimostrare la non punibilità per crisi di liquidità (art. 13 comma 3‑bis) .

4.4 Procedure di sovraindebitamento: piano del consumatore, accordo e liquidazione

La Legge 3/2012 consente a consumatori, professionisti e piccoli imprenditori non fallibili di accedere a procedure di composizione della crisi. Le più importanti sono:

  1. Piano del consumatore (art. 12‑bis L. 3/2012): riservato alle persone fisiche consumatrici, permette di proporre ai creditori un piano di rientro parziale basato sulla capacità di reddito. L’OCC redige una relazione sulla fattibilità e il tribunale omologa il piano se valuta meritevole il debitore. Nel piano si possono inserire anche debiti tributari derivanti da avvisi di accertamento; l’Agenzia delle Entrate può essere vincolata a ricevere soltanto una percentuale.
  2. Accordo di composizione della crisi (art. 11 L. 3/2012): rivolto a imprenditori commerciali e professionisti, consente di raggiungere con i creditori un accordo assistito dall’OCC. Anche qui i debiti tributari possono essere falcidiati previo consenso dell’ente pubblico.
  3. Liquidazione del patrimonio (artt. 14‑ter e seguenti L. 3/2012): il debitore mette a disposizione tutti i propri beni per soddisfare i creditori e, al termine, può chiedere l’esdebitazione (art. 14‑terdecies). La Corte di Cassazione n. 28137/2025 ha chiarito che l’esdebitazione può essere negata anche per colpa semplice; non è richiesta la colpa grave . Pertanto il debitore deve dimostrare di aver agito con diligenza.

L’Avv. Monardo, quale Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, assiste i clienti nella redazione del piano o dell’accordo, negozia con l’Agenzia delle Entrate e cura l’istruttoria presso l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Grazie alla collaborazione con commercialisti e consulenti del lavoro, lo studio valuta la fattibilità economica e la convenienza di tali procedure rispetto ad altre soluzioni.

4.5 Tabella riepilogativa degli strumenti

La seguente tabella sintetizza i principali strumenti alternativi al ricorso e le relative caratteristiche. Si noti che non include la rottamazione quinquies, poiché non applicabile agli avvisi di accertamento esecutivo .

StrumentoDestinatari e presuppostiVantaggi principaliLimiti / esclusioni
RateizzazioneContribuenti con avviso esecutivo; richiesta all’ADER; possibile fino a 72 o 120 rateDilazione del debito; sospende le azioni esecutive; evita il reato se l’importo è sopra €150 000 e la rateizzazione è in corsoDecadenza dopo 5 rate; necessarie garanzie; interessi di mora
Ravvedimento operosoContribuenti che non hanno ancora ricevuto l’avviso; pagamento spontaneo dell’imposta con sanzione ridottaEvita l’accertamento; sanzione ridotta (30 % o 15 %) ; nessun contenziosoNon possibile dopo la notifica dell’avviso; occorre versare integralmente l’imposta
Transazione fiscaleImprese in crisi che accedono a concordato preventivo o accordo di ristrutturazionePossibilità di pagare solo una parte del debito; stralcio di sanzioni e interessi; omologazione del tribunaleNon estingue il reato penale; occorre convincere l’Agenzia delle Entrate
Piano del consumatore / Accordo di composizione (L. 3/2012)Consumatori e piccole imprese non fallibili in stato di sovraindebitamentoRiduzione del debito con percentuali variabili; protezione da azioni esecutive; eventuale esdebitazione finaleNecessaria la meritevolezza; occorre relazione OCC; l’esdebitazione può essere negata per colpa semplice
Liquidazione del patrimonioDebitori senza capacità di rimborsoVende i beni per soddisfare i creditori e consente l’esdebitazione dopo tre anniPerdita integrale del patrimonio; controlli rigorosi; esdebitazione non garantita

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

Affrontare un avviso di accertamento esecutivo è complesso e può indurre in errore. Di seguito alcuni errori frequenti e i consigli pratici per evitarli:

  • Ignorare la notifica o rispettare i termini sbagliati. Spesso i contribuenti lasciano trascorrere i 60 giorni per proporre ricorso o non rispettano i 30 giorni dell’intimazione di pagamento. Questo comporta la decadenza delle tutele e l’avvio di pignoramenti . Leggete attentamente le date indicate e annotate le scadenze.
  • Confondere il ravvedimento con la definizione agevolata. Il ravvedimento operoso è possibile solo prima della notifica; dopo, non si può accedere. La rottamazione quinquies non riguarda gli avvisi di accertamento, per cui chi riceve un avviso non deve attendere la definizione agevolata .
  • Trascurare l’onere probatorio della certificazione. Le sentenze della Corte di Cassazione n. 530/2025 e n. 30532/2024 hanno chiarito che il reato di omesso versamento riguarda solo le ritenute certificate; è necessario provare la consegna delle certificazioni ai dipendenti . Se l’azienda non ha consegnato le CU, l’avviso potrebbe essere illegittimo; occorre sollevare tale eccezione nel ricorso.
  • Non verificare la legittimità della notifica. L’avviso deve contenere tutti gli elementi richiesti (motivazione, calcolo degli interessi e delle sanzioni, termini di impugnazione) e deve essere notificato secondo la legge (PEC o messo notificatore). Notifiche via PEC prive di firma digitale o attestazione di conformità possono essere annullate.
  • Non considerare la prescrizione e la decadenza. Prima di pagare, verificate se il debito è prescritto (es. 5 anni per tributi erariali) o se sono trascorsi i termini per la decadenza dell’azione di riscossione (art. 29 D.L. 78/2010). L’Avv. Monardo effettua queste verifiche preliminari.
  • Pagare senza rateizzare. Versare l’intero importo può mettere in crisi l’azienda. Meglio valutare la rateizzazione o la transazione fiscale per preservare la liquidità e limitare l’impatto economico.
  • Sottovalutare la responsabilità penale. Se le ritenute certificate superano €150 000 per periodo d’imposta e non esiste un piano di rateizzazione, scatta il reato ex art. 10‑bis . Occorre coinvolgere subito un penalista esperto.
  • Non rivolgersi a un professionista. Un avvocato esperto in diritto tributario e bancario individua la strategia più efficace, valuta le eccezioni, cura la sospensione della riscossione e negozia soluzioni alternative. Rivolgersi tardi può pregiudicare la difesa.

6. Domande frequenti (FAQ)

Di seguito una raccolta di domande ricorrenti che riceviamo dai nostri assistiti. Le risposte sono basate sulla normativa vigente al 18 maggio 2026 e sulla giurisprudenza recente.

1. Cos’è un avviso di accertamento esecutivo?
È un atto dell’Agenzia delle Entrate che accerta un’imposta dovuta e, trascorsi 60 giorni dalla notifica senza pagamento o ricorso, diventa titolo esecutivo. A differenza del passato non è più emessa la cartella di pagamento: l’avviso stesso consente di procedere a ipoteche, fermi o pignoramenti .

2. Ho 60 giorni per presentare il ricorso o per pagare?
La legge concede 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria o per pagare. Decorso tale termine, l’avviso diventa esecutivo e l’Agente della riscossione invia l’intimazione di pagamento (30 giorni) . Per il ricorso, è consigliabile agire subito per ottenere la sospensione.

3. Posso impugnare l’avviso per vizi di notifica o di motivazione?
Sì. L’atto deve essere motivato e indicare i presupposti dell’imposta, l’ammontare del tributo, gli interessi, le sanzioni e i termini per l’impugnazione. Errori nell’indicazione del responsabile, nella motivazione, nella determinazione del tributo o nella notifica tramite PEC possono rendere nullo l’atto.

4. Sono previste sanzioni amministrative per l’omesso versamento delle ritenute?
Sì. L’art. 14 D.Lgs. 471/1997 prevede una sanzione del 20 % dell’importo non trattenuto o non versato quando il datore non effettua le ritenute. Se le ritenute sono state operate ma non versate, la sanzione è del 30 % (15 % se il versamento avviene entro 90 giorni) .

5. Cosa accade se non pago un debito superiore a €150 000?
Per importi complessivi di ritenute certificate superiori a 150 000 euro per singolo periodo d’imposta, l’omesso versamento entro il 31 dicembre dell’anno successivo integra il reato di cui all’art. 10‑bis D.Lgs. 74/2000. La pena va da 6 mesi a 2 anni di reclusione . La punibilità è esclusa se il debitore ha ottenuto e sta adempiendo un piano di rateizzazione o se il ritardo dipende da una crisi di liquidità non imputabile, come riconosciuto dalla norma e dalla Cassazione .

6. Il reato sussiste anche se non ho consegnato la Certificazione Unica ai dipendenti?
No. La Corte di Cassazione ha affermato che il reato di omesso versamento riguarda solo le ritenute certificate. Se la certificazione non è stata consegnata, l’importo non può essere considerato ai fini penali. La telematizzazione del modello 770 non prova l’effettiva consegna; occorrono documenti attestanti la consegna delle CU . Ciò non impedisce l’accertamento amministrativo, ma esclude la responsabilità penale.

7. Posso rateizzare le sanzioni e gli interessi?
La rateizzazione riguarda il debito complessivo (imposta, interessi e sanzioni). Tuttavia, la sanzione continua a maturare interessi fino alla concessione del piano; pertanto è consigliabile presentare l’istanza il prima possibile.

8. La rottamazione quinquies 2026 consente di estinguere l’avviso di accertamento?
No. La definizione agevolata introdotta dalla legge di bilancio 2026 riguarda i carichi affidati a ruolo fino al 31 dicembre 2023 e esclude gli avvisi di accertamento . Quindi il debito derivante da un avviso esecutivo non può essere rottamato; occorre utilizzare altre procedure.

9. È possibile sospendere le procedure esecutive pendenti?
Sì, presentando ricorso e richiesta di sospensione alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni o chiedendo la sospensione amministrativa all’Agente della riscossione per motivi di illegittimità o prescrizione. In caso di sovraindebitamento, l’apertura della procedura comporta la sospensione automatica delle azioni esecutive.

10. Cosa succede se presento ricorso ma non pago?
L’impugnazione sospende l’esecutività solo se il giudice concede la sospensione. In mancanza, l’Agente potrà procedere comunque alla riscossione. È quindi essenziale chiedere la sospensione e depositare la cauzione se richiesta.

11. Quali sono i termini di prescrizione del debito da ritenute?
Le ritenute operate e non versate sono tributi erariali soggetti a prescrizione decennale. Tuttavia, per le sanzioni amministrative la prescrizione è quinquennale. La notifica dell’avviso interrompe il termine, che ricomincia a decorrere dalla data di notifica.

12. Posso compensare il debito con crediti fiscali?
In linea generale, i debiti oggetto di avviso di accertamento esecutivo non possono essere compensati direttamente. Tuttavia, è possibile utilizzare il credito IVA o altri crediti in sede di rateizzazione o concordato; occorre rivolgersi a un professionista per le procedure di compensazione.

13. Il pagamento delle ritenute è prioritario rispetto ad altri debiti?
Sì. Ai sensi dell’art. 23 D.P.R. 600/1973, il datore deve trattenere le imposte dai dipendenti e versarle all’Erario; se non dispone di sufficienti risorse deve invitare i lavoratori a versare le somme per consentire la ritenuta . Pertanto, il pagamento delle ritenute è considerato prioritario rispetto ad altri debiti commerciali.

14. È possibile aderire alla transazione fiscale se ho già un pignoramento?
Sì. Il pignoramento in corso può essere sospeso se il debitore presenta un piano di concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione contenente la transazione fiscale. Una volta omologato, il piano prevale sulle procedure esecutive in corso. Tuttavia, eventuali ipoteche e fermi possono rimanere iscritti fino all’esecuzione del piano.

15. Cosa succede se l’azienda è in una crisi di liquidità non imputabile?
L’art. 13 comma 3‑bis D.Lgs. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. 87/2024, prevede l’inesigibilità penale se il mancato versamento deriva da eventi non imputabili al debitore (ad esempio crediti insoluti, mancati pagamenti della Pubblica Amministrazione). La Cassazione n. 30532/2024 ha applicato questa norma, ritenendo non punibile l’imputato che aveva preferito pagare gli stipendi con le risorse limitate e non disponeva di liquidità sufficiente per versare le ritenute . La prova della crisi deve essere documentata e non transitoria.

16. Posso impugnare il pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973?
Sì. Il pignoramento presso terzi è un atto autonomo soggetto a impugnazione. Deve essere notificato sia al debitore sia al terzo pignorato; in mancanza, è nullo. È possibile proporre opposizione ex art. 57 D.P.R. 602/1973 dinanzi al giudice dell’esecuzione (corte di giustizia tributaria), eccependo vizi di notifica o l’inesistenza del credito.

17. Il mio debito rientra nella procedura di esdebitazione?
Sì se il debitore è persona fisica e accede alla liquidazione del patrimonio o alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente. Tuttavia, la Corte di Cassazione (sent. 28137/2025) ha chiarito che l’esdebitazione può essere negata per colpa semplice . Inoltre, i debiti per sanzioni amministrative e tributi riscuotibili mediante iscrizione a ruolo non vengono sempre azzerati; occorre la valutazione del giudice.

18. Posso pagare solo il capitale senza le sanzioni?
Solo in presenza di una transazione fiscale o di una definizione agevolata (se applicabile). L’avviso di accertamento esecutivo comporta il pagamento integrale di imposta, sanzioni e interessi salvo che l’atto venga annullato o ridotto in giudizio.

19. Che differenza c’è tra il piano del consumatore e l’accordo di composizione?
Il piano del consumatore è riservato ai consumatori (persone fisiche che non esercitano attività di impresa) e non richiede l’approvazione dei creditori; l’accordo di composizione è rivolto ai professionisti e piccoli imprenditori e richiede il consenso della maggioranza dei creditori. Entrambe le procedure prevedono l’intervento dell’OCC e l’omologazione del tribunale.

20. Come posso contattare l’Avv. Monardo per una consulenza?
Alla fine di questo articolo troverai i riferimenti per contattare l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare. Puoi telefonare, inviare una e‑mail o compilare il form di contatto per ricevere una valutazione preliminare e pianificare le successive strategie di difesa.

7. Simulazioni pratiche e numeriche

Per capire meglio gli effetti dell’omesso versamento delle ritenute e delle possibili difese, presentiamo alcune simulazioni. I dati sono indicativi e servono a illustrare le logiche di calcolo di imposta, sanzioni e interessi.

7.1 Azienda Alfa: omesso versamento sotto soglia

Scenario: La società Alfa S.r.l. non versa le ritenute mensili trattenute ai dipendenti per un importo complessivo di €40 000 riferito all’anno 2024. L’Agenzia delle Entrate invia un avviso di accertamento esecutivo a maggio 2025. L’azienda non ha mai consegnato le CU ai dipendenti.

Calcoli:

  1. Imposta dovuta: €40 000.
  2. Sanzione amministrativa: poiché le ritenute sono state operate ma non versate, si applica il 30 % (art. 14 D.Lgs. 471/1997), quindi €12 000. Se l’azienda provvede al versamento entro 90 giorni dalla notifica dell’avviso, la sanzione può essere ridotta al 15 % (ravvedimento operoso), quindi €6 000 .
  3. Interessi legali: ipotizzando un tasso dell’1 % annuo e un ritardo di un anno, gli interessi sono €400.
  4. Totale dovuto: €40 000 (imposta) + €6 000 (sanzione ridotta) + €400 (interessi) = €46 400.

Strategia: Essendo l’importo sotto la soglia penale di €150 000, non è configurabile il reato di omesso versamento. L’azienda dovrebbe:

  • Eseguire il ravvedimento operoso prima della notifica dell’avviso (se possibile) o comunque entro 90 giorni per ottenere la sanzione ridotta.
  • Contestare l’avviso eccependo l’assenza di certificazioni: la Cassazione ha affermato che le ritenute non certificate non integrano la fattispecie penale .
  • In alternativa, chiedere la rateizzazione per diluire il pagamento in 72 rate.

7.2 Impresa Beta: omesso versamento oltre soglia con rateizzazione

Scenario: La società Beta S.p.A. non versa le ritenute certificate ai dipendenti per un importo di €200 000 nell’anno 2024. Le CU sono state consegnate regolarmente. L’Agenzia notifica l’avviso di accertamento esecutivo a giugno 2025.

Calcoli:

  1. Imposta dovuta: €200 000.
  2. Sanzione amministrativa: 30 % = €60 000 (ridotta al 15 % se paga entro 90 giorni).
  3. Interessi: 1 % = €2 000.
  4. Totale dovuto: €200 000 + €60 000 + €2 000 = €262 000.

Implicazioni penali: L’importo supera la soglia di €150 000, quindi l’omesso versamento integra il reato ex art. 10‑bis. Tuttavia la società può evitare la condanna se ottiene un piano di rateizzazione entro il 31 dicembre 2025 e lo rispetta . In sede penale, la società può anche invocare la causa di non punibilità per crisi di liquidità (art. 13 comma 3‑bis) dimostrando che l’assenza di versamento è dovuta a crediti insoluti .

Strategia:

  • Presentare immediatamente istanza di rateizzazione per 120 rate, fornendo la documentazione della difficoltà finanziaria.
  • Affiancare l’istanza con un ricorso alla corte di giustizia tributaria per chiedere la sospensione dell’esecuzione e far valere eventuali vizi dell’avviso.
  • In ambito penale, depositare la documentazione sulla crisi di liquidità e i piani di rientro; in caso di condanna, proporre il pagamento integrale prima della sentenza per beneficiare del proscioglimento ex art. 13 D.Lgs. 74/2000.

7.3 Professionista Gamma: sovraindebitamento e piano del consumatore

Scenario: Un libero professionista (architetto) ha trattenuto e non versato ritenute d’acconto ai collaboratori per €80 000. L’attività professionale subisce un calo a causa di un cliente insolvente. Ricevuto l’avviso di accertamento esecutivo, il professionista non può sostenere l’intero pagamento e rischia l’esecuzione. Decide quindi di attivare la procedura di sovraindebitamento.

Calcoli:

  1. Imposta dovuta: €80 000.
  2. Sanzione: 30 % = €24 000 (riducibile al 15 %).
  3. Totale debito: €104 000 più interessi.

Soluzione: Il professionista, con l’assistenza dell’Avv. Monardo (gestore della crisi da sovraindebitamento), avvia un piano del consumatore presentato all’OCC. Il piano propone di pagare il 40 % del debito (ad esempio €40 000) in 8 anni mediante cessione di un quinto della pensione e dei compensi futuri. L’OCC verifica la fattibilità e il giudice omologa il piano. Il restante 60 % viene stralciato. Dal momento dell’apertura della procedura, ogni azione esecutiva è sospesa e l’avviso di accertamento viene integrato nel piano. Al termine, il professionista ottiene l’esdebitazione, salvo colpa grave.

Vantaggi:

  • Protezione immediata dai pignoramenti.
  • Riduzione significativa del debito e pagamento sostenibile.
  • Possibilità di ricominciare l’attività professionale senza l’onere del debito.

8. Conclusione e call to action

L’omesso versamento delle ritenute dei dipendenti è una questione delicata che mette in gioco sanzioni amministrative elevate, responsabilità penale e azioni esecutive aggressive. Con l’avvento dell’avviso di accertamento esecutivo, l’Agenzia delle Entrate non ha più bisogno di emettere una cartella di pagamento; basta un unico atto per accertare, liquidare e avviare la riscossione . I contribuenti devono quindi agire con tempestività, informandosi sui propri diritti e doveri e scegliendo la strategia più adatta.

L’analisi normativa e giurisprudenziale svolta in questo articolo evidenzia che:

  • Le sanzioni per l’omesso versamento possono arrivare al 30 % e, per importi superiori a €150 000, è previsto il reato di cui all’art. 10‑bis D.Lgs. 74/2000 . Tuttavia, la punibilità è esclusa se vi è un piano di rateizzazione in corso o una comprovata crisi di liquidità .
  • Le ritenute non certificate non concorrono al reato: la Cassazione richiede la prova della consegna delle certificazioni .
  • L’avviso di accertamento esecutivo si impugna entro 60 giorni; decorsi i termini, la riscossione può procedere senza ulteriori atti .
  • Gli strumenti difensivi includono il ravvedimento operoso, le rateizzazioni, le transazioni fiscali e le procedure di sovraindebitamento, mentre la rottamazione delle cartelle non si applica agli avvisi .

In tale contesto, il supporto di un professionista qualificato è decisivo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare (avvocati cassazionisti, commercialisti e consulenti del lavoro) sono specializzati in diritto tributario e bancario, procedure esecutive e crisi d’impresa. L’Avvocato è anche Gestore della crisi da sovraindebitamento (iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia), professionista fiduciario di un OCC e Esperto negoziatore della crisi d’impresa. Grazie all’esperienza maturata nei ricorsi contro avvisi di accertamento e cartelle esattoriali, lo studio è in grado di:

  • Analizzare gli atti ricevuti, verificare vizi di notifica, calcoli errati e prescrizione;
  • Predisporre ricorsi completi e tecnicamente fondati, richiedendo la sospensione della riscossione;
  • Negoziare con l’Agenzia delle Entrate piani di rateizzazione, transazioni fiscali e accordi di ristrutturazione;
  • Assistere nella predisposizione di piani del consumatore, accordi di composizione e procedure di liquidazione, agendo come gestore della crisi;
  • Difendere il cliente nei procedimenti penali per omesso versamento, facendo valere le cause di esclusione della punibilità.

Call to action finale

Se hai ricevuto un avviso di accertamento esecutivo per omesso versamento delle ritenute o temi di riceverlo, non perdere tempo. Ogni giorno conta per salvaguardare la tua azienda e la tua vita professionale. Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per ottenere una consulenza personalizzata: lui e il suo team ti aiuteranno a valutare la tua situazione, ad impugnare l’atto e a scegliere la strategia più efficace, che sia un ricorso, una rateizzazione, una transazione fiscale o un piano di sovraindebitamento.

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9. Approfondimenti normativi e giurisprudenziali (2024‑2026)

Negli ultimi anni il legislatore e la giurisprudenza hanno apportato numerose modifiche alla disciplina dell’accertamento esecutivo e delle sanzioni per omesso versamento delle ritenute. Questa sezione riepiloga le novità principali dal 2024 al 2026, con particolare riferimento al decreto riscossione 110/2024, al Testo Unico della riscossione 36/2025 e alla riforma del processo tributario, oltre che alle più recenti pronunce della Corte di Cassazione.

9.1 Decreto legislativo 110/2024: “decreto riscossione”

Il D.Lgs. 110/2024, in vigore dal 1° settembre 2024, ha riformato profondamente la riscossione, estendendo l’ambito dell’accertamento esecutivo e disciplinando nuove forme di rateizzazione.

  • Estensione dell’ambito oggettivo: prima della riforma l’art. 29 D.L. 78/2010 riguardava principalmente IRPEF, IVA e IRAP. Con il decreto riscossione, la procedura esecutiva è stata estesa anche a recupero di crediti compensati indebitamente, imposte ipotecarie e catastali, contributi previdenziali, sanzioni amministrative e tributi locali . In pratica quasi tutte le entrate tributarie e parafiscali possono essere riscosse mediante un unico avviso esecutivo.
  • Nuovi termini e sospensioni: l’avviso diventa esecutivo dopo 60 giorni se il contribuente non paga o non impugna; trascorsi ulteriori 30 giorni, il debito viene affidato all’Agente della riscossione senza necessità di iscrizione a ruolo . L’esecuzione è sospesa per 180 giorni dal termine di pagamento; l’Agente può anticipare l’esecuzione solo in caso di grave pericolo per la riscossione (fondato timore che il patrimonio venga disperso) .
  • Rateizzazione potenziata: il decreto ha aggiornato l’art. 19 D.P.R. 602/1973. Per il biennio 2025‑2026, l’Agente della riscossione può concedere fino a 84 rate mensili per debiti fino a 120 000 euro; 96 rate per domande presentate nel 2027‑2028 e 108 rate dal 2029 . Chi versa in comprovate difficoltà finanziarie può ottenere fino a 120 rate (10 anni) . È prevista la decadenza dopo otto rate non pagate.
  • Obbligo di contraddittorio preventivo: prima di emettere l’avviso esecutivo, l’Agenzia delle Entrate deve notificare uno schema di accertamento e concedere almeno 60 giorni per presentare osservazioni. Questo contraddittorio è obbligatorio e la sua omissione è causa di nullità dell’atto .
  • Potere di autotutela rinforzato: la riforma obbliga l’amministrazione a annullare d’ufficio gli atti manifestamente illegittimi; il rifiuto di annullamento può essere impugnato dinanzi al giudice tributario . Il contribuente può quindi presentare un’istanza di autotutela prima di ricevere l’avviso esecutivo.

9.2 Testo Unico della riscossione 36/2025

A partire dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il D.Lgs. 36/2025, un testo unico che racchiude la disciplina della riscossione in 243 articoli. Questa codificazione rappresenta un passo importante verso la semplificazione e la certezza del diritto. Le principali novità sono:

  • Cancellazione automatica dei piccoli debiti: i debiti inferiori a 30 euro saranno automaticamente cancellati senza necessità di domanda . Ciò serve a evitare la gestione di microcrediti la cui riscossione sarebbe antieconomica.
  • Discarico automatico dopo 5 anni: i crediti inesigibili verranno discaricati d’ufficio dopo 5 anni, riducendo l’accumulo di ruoli pendenti .
  • Digitalizzazione e comunicazioni telematiche: tutte le comunicazioni di riscossione (notifiche, intimazioni, avvisi) saranno effettuate tramite PEC o portale telematico con firma elettronica. Il contribuente potrà accedere alla propria area riservata e monitorare la posizione debitoria.
  • Termini più lunghi per la rateizzazione: il Testo unico conferma la possibilità di rateizzare il debito fino a 10 anni anche al di fuori dei casi di grave difficoltà . La rateizzazione potrà essere richiesta direttamente dal sito dell’Agente della riscossione con calcolo automatico delle rate.
  • Riforma del processo tributario: il D.Lgs. 175/2024, collegato alla riforma della riscossione, ha abrogato l’art. 19 D.Lgs. 546/1992, sostituendolo con una disciplina che prevede la piena impugnabilità di tutti gli atti dell’esattore. L’intimazione di pagamento rimane un atto impugnabile, ma i termini possono ridursi a 30 giorni secondo la riforma processuale .

9.3 Giurisprudenza recente: impugnabilità della nota di presa in carico e dell’intimazione

Con l’espansione dell’accertamento esecutivo, la Corte di Cassazione è intervenuta per definire l’impugnabilità degli atti intermedi della riscossione.

  • Nota di presa in carico: le ordinanze della Cassazione nn. 21254/2023, 6589/2025 e 4903/2025 hanno precisato che la nota di presa in carico – la comunicazione con cui l’agente informa il contribuente che il debito è stato preso in carico – è un atto interno e non è autonomamente impugnabile, salvo che sia il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza del debito o che vi siano errori propri della nota . In assenza di questi presupposti, l’impugnazione è inammissibile.
  • Intimazione di pagamento: l’ordinanza n. 29594/2025 ha affermato che la mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento comporta la cristallizzazione definitiva del credito. Se il contribuente non propone ricorso entro il termine (60 giorni, ridotto a 30 giorni dal D.Lgs. 175/2024), non potrà più contestare i vizi della cartella o dell’accertamento . La Corte ha ribadito il principio di esaurimento delle tutele: chi non si attiva nel termine per impugnare perde definitivamente ogni difesa.

9.4 Sanzioni e ravvedimento dopo il D.Lgs. 87/2024

Abbiamo visto che l’art. 14 D.Lgs. 471/1997 prevede una sanzione del 20 % per l’omessa operazione delle ritenute e del 30 % (o 15 %) per l’omesso versamento . Per altre imposte, come IRES e IVA, il D.Lgs. 87/2024 ha ridotto la sanzione per omesso versamento al 25 %, con riduzioni ulteriori per chi paga entro 90 giorni . È dunque importante verificare la norma applicabile al proprio tributo.

Il ravvedimento operoso rimane uno strumento fondamentale: l’art. 13 D.Lgs. 472/1997 consente di sanare spontaneamente il debito prima della notifica dell’avviso, con sanzioni che variano da 1/15 a 1/5 del minimo a seconda del tempo trascorso . Dopo la notifica, il ravvedimento non è più possibile; occorre ricorrere o rateizzare.

9.5 Contraddittorio preventivo e autotutela: difesa prima dell’avviso

La riforma fiscale ha potenziato il contraddittorio preventivo, garantendo al contribuente la possibilità di difendersi prima dell’emissione dell’avviso di accertamento. L’Agenzia delle Entrate deve inviare una comunicazione di possibile accertamento e concedere almeno 60 giorni per presentare osservazioni. Se l’ufficio non risponde o rifiuta l’osservazione senza motivare, l’atto finale può essere annullato in via giudiziale .

Inoltre, l’istituto dell’autotutela è stato rafforzato: l’Agenzia è tenuta ad annullare d’ufficio gli atti illegittimi o infondati. Il rifiuto all’annullamento può essere impugnato dinanzi alla Corte di giustizia tributaria. Questa strada consente di evitare il contenzioso e ridurre i tempi di soluzione del problema.

9.6 Altri orientamenti della Corte di Cassazione (2024‑2026)

La giurisprudenza recente presenta ulteriori decisioni rilevanti:

  • Conferma dell’onere della certificazione: la Cassazione (ord. 530/2025) ha ribadito che per il reato di omesso versamento è necessario che le ritenute siano state certificate ai dipendenti: la trasmissione telematica del modello 770 non costituisce prova della consegna . In mancanza, l’importo non concorre al superamento della soglia di punibilità. Questa pronuncia ha importanti riflessi anche in sede amministrativa, perché l’avviso di accertamento deve basarsi solo sulle ritenute certificate.
  • Necessità di prova della consegna: la Corte di Appello di Pescara (sentenza 2025) e numerose ordinanze (Cass. 18214/2024, 23438/2024) hanno confermato che, se il datore non prova l’invio delle Certificazioni Uniche, l’imputato deve essere assolto . Ciò richiede alle imprese un attento archivio della consegna delle certificazioni per evitare accertamenti infondati.
  • Applicazione del nuovo art. 13 comma 3‑bis: la Corte di Cassazione n. 30532/2024 ha applicato la causa di non punibilità per crisi di liquidità non imputabile. Ha stabilito che, quando l’imprenditore dimostra di non aver pagato le ritenute per cause esterne (ritardo nei pagamenti di un committente, crediti verso la Pubblica Amministrazione), il giudice deve escludere la punibilità . Tuttavia, resta dovuto il tributo e la sanzione amministrativa.
  • Esdebitazione e colpa semplice: la sentenza n. 28137/2025 della Cassazione, già citata, ha sancito che l’esdebitazione può essere negata anche per colpa semplice del debitore nella produzione del sovraindebitamento . La decisione incide sulle procedure di liquidazione e richiede ai debitori di dimostrare un comportamento diligente.

9.7 Implicazioni per i contribuenti

Le novità normative e giurisprudenziali evidenziate impongono ai contribuenti e ai professionisti di aggiornare le proprie strategie difensive. In particolare:

  1. Monitorare le scadenze: con l’abrogazione dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 e la riforma del processo tributario, i termini per impugnare certi atti (come l’intimazione di pagamento) potrebbero ridursi a 30 giorni . Occorre verificare la disciplina vigente al momento della notifica.
  2. Richiedere sempre il contraddittorio: presentare osservazioni allo schema di atto può evitare l’emissione dell’avviso. Le imprese devono predisporre adeguate difese, eventualmente con l’assistenza di un consulente.
  3. Conservare le prove di consegna delle certificazioni: per i sostituti d’imposta è essenziale conservare le ricevute di consegna delle CU per dimostrare l’avvenuta certificazione. La mancanza di tali prove può escludere la responsabilità penale e fornire argomenti di difesa amministrativa.
  4. Documentare la crisi di liquidità: se le difficoltà a versare le ritenute derivano da insolvenza dei debitori o da ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione, è necessario raccogliere tutta la documentazione (fatture non pagate, solleciti, evidenze contabili). Questa documentazione potrà essere utilizzata per invocare la causa di non punibilità ex art. 13 comma 3‑bis .
  5. Valutare la rateizzazione lunga e la transazione fiscale: con il decreto riscossione e il Testo unico la rateizzazione può arrivare a 10 anni e l’accordo di transazione può ridurre la sanzione. È opportuno calcolare l’impatto delle diverse opzioni, tenendo conto anche dei costi dell’interesse di rateizzazione.
  6. Non trascurare l’autotutela: un’istanza ben motivata può portare all’annullamento dell’avviso senza ricorso e senza costi. Tuttavia, se l’ufficio rifiuta, occorre impugnare l’avviso entro i termini.

10. Ulteriori domande frequenti

Per fornire una panoramica ancora più ampia, rispondiamo ad altre domande che emergono spesso dalle richieste dei contribuenti.

21. Il contraddittorio preventivo è obbligatorio per tutti gli avvisi?
Sì. Dal 2024 l’Agenzia delle Entrate deve inviare lo schema di avviso e garantire un contraddittorio di almeno 60 giorni . La mancata attivazione del contraddittorio è causa di nullità dell’avviso.

22. Cosa succede se ricevo solo la nota di presa in carico?
La nota è un atto interno e non è normalmente impugnabile . Può essere contestata solo se non si è ricevuto l’avviso di accertamento o se la nota contiene errori gravi (ad esempio un importo inesatto).

23. Qual è la differenza tra intimazione di pagamento e pignoramento presso terzi?
L’intimazione di pagamento è l’avviso con cui l’Agente della riscossione invita a pagare entro 5 giorni prima di procedere. Il pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 consente all’Agente di prelevare le somme dovute direttamente dai conti correnti o dai creditori del debitore. La Cassazione ha affermato che il pignoramento deve essere notificato al debitore e al terzo; in mancanza è nullo. Si può impugnare la misura dinanzi al giudice dell’esecuzione.

24. Posso presentare ricorso anche se ho già pagato una parte?
Sì. Il pagamento parziale o la rateizzazione non precludono la possibilità di impugnare l’avviso per contestare il residuo. Tuttavia, la presentazione del ricorso non sospende automaticamente l’esecuzione; occorre chiedere la sospensione.

25. È possibile cumulare il piano del consumatore con il concordato preventivo?
No. Le procedure di sovraindebitamento sono alternative: chi accede al concordato preventivo (imprese soggette al fallimento) non può utilizzare il piano del consumatore. Tuttavia, il professionista può valutare la soluzione più adatta alla situazione del debitore.

26. Se sono socio amministratore e non ho materialmente operato le ritenute, posso essere responsabile?
Sì. Il reato di omesso versamento è un reato proprio del sostituto d’imposta (rappresentante legale della società). La responsabilità ricade sull’amministratore che ha il potere di gestione, anche se il compito di versare è affidato a terzi (es. al commercialista). Tuttavia, se si prova che un altro soggetto aveva l’esclusivo potere di gestire i pagamenti, si può chiedere l’assoluzione.

27. Come si calcolano gli interessi sulle rate?
Gli interessi di rateizzazione sono determinati al tasso fissato annualmente dal Ministero dell’Economia (attualmente 3 %). Si applicano solo sulle rate successive alla prima e si calcolano sul capitale residuo. L’interesse può incidere sensibilmente sull’importo finale; per questo conviene, se possibile, versare importi maggiori nelle prime rate.

28. È possibile impugnare un pignoramento immobiliare avviato dall’Agenzia dopo l’avviso esecutivo?
Sì. Il pignoramento immobiliare può essere contestato per vizi di notifica, violazione delle regole sulla proporzionalità (pignoramento di immobili di valore superiore al debito) o violazione dell’art. 76 D.P.R. 602/1973 (limiti alla pignorabilità della prima casa). Il ricorso va presentato al giudice dell’esecuzione.

29. Qual è il ruolo dell’OCC nella procedura di sovraindebitamento?
L’Organismo di Composizione della Crisi valuta la fattibilità del piano del consumatore, dell’accordo o della liquidazione; redige una relazione e sorveglia l’esecuzione. L’OCC è imparziale e assicura la tutela di tutti i creditori. L’Avv. Monardo, come professionista fiduciario di un OCC, può assistere il debitore nel contatto con l’Organismo e nella predisposizione del piano.

30. Quando conviene avvalersi della transazione fiscale?
La transazione fiscale è conveniente quando il debito è elevato e l’impresa versa in una crisi temporanea ma può garantire una percentuale ai creditori. Permette di ridurre sanzioni e interessi e di ottenere l’omologazione del tribunale, che vincola l’Agenzia delle Entrate. Tuttavia richiede tempi lunghi e spese legali: per questo è consigliabile valutarla con un professionista.

31. Che differenza c’è tra esdebitazione e prescrizione?
La prescrizione estingue il debito perché trascorso un certo tempo senza azioni di riscossione; la esdebitazione è un istituto che opera al termine della procedura di sovraindebitamento: il debitore viene liberato dai debiti residui anche se non sono prescritti. La prescrizione può essere eccepita in qualunque fase (tranne dopo la cristallizzazione del credito), mentre l’esdebitazione richiede la liquidazione del patrimonio o il rispetto del piano.

11. Ulteriori simulazioni di calcolo

Per raggiungere la completezza richiesta e fornire strumenti concreti, proponiamo altre simulazioni che mostrano gli effetti delle ultime riforme sulla rateizzazione e sulle sanzioni.

11.1 Azienda Delta: rateizzazione lunga con il Testo Unico

Scenario: L’impresa Delta ha ricevuto a febbraio 2026 un avviso di accertamento esecutivo per omesso versamento di ritenute certificate pari a €90 000 relativo al 2025. Intende rateizzare il debito. Grazie al D.Lgs. 36/2025, potrà ottenere un piano fino a 10 anni (120 rate).

Calcolo delle rate: Supponendo di accettare 120 rate mensili, l’importo per la sola imposta (esclusi interessi e sanzioni) sarà ripartito in rate da €750 al mese (€90 000 / 120). A questa cifra vanno aggiunti gli interessi di rateizzazione (3 %) e la sanzione del 30 % ridotta tramite ravvedimento. Il piano prevede:

  • Importo capitale: €90 000.
  • Sanzione ridotta (15 %): €13 500.
  • Interessi di rateizzazione (3 % annuo sul debito residuo): circa €16 500 totali.
  • Totale in 10 anni: circa €120 000.
    La rata mensile complessiva si attesta intorno a €1 000. Pur prolungando il pagamento, la rateizzazione lunga consente di gestire l’uscita di cassa con maggiore serenità.

Vantaggi: Possibilità di mantenere la continuità aziendale, evitare procedure esecutive e programmare il rimborso. Attenzione però alla decadenza dopo 8 rate non pagate : è fondamentale rispettare le scadenze.

11.2 Impresa Epsilon: contraddittorio preventivo per evitare l’avviso

Scenario: A settembre 2025 l’Agenzia delle Entrate invia alla società Epsilon una comunicazione di irregolarità per omesso versamento di ritenute pari a €50 000. La comunicazione indica che, in mancanza di osservazioni, sarà emesso un avviso di accertamento esecutivo.

Strategia: L’azienda, assistita dall’Avv. Monardo, attiva il contraddittorio preventivo presentando memorie difensive e documenti che dimostrano come l’omissione sia dovuta a un errore di imputazione di pagamenti già effettuati. L’ufficio riconosce l’errore e annulla l’atto preliminare in autotutela . Grazie a questa azione tempestiva, l’azienda evita l’emissione dell’avviso esecutivo e le relative sanzioni, risparmiando tempi e costi.

Considerazioni: Il caso evidenzia l’importanza di sfruttare gli strumenti prevenivi introdotti dalla riforma, come il contraddittorio e l’autotutela, per evitare l’aggravarsi della posizione debitoria.

11.3 Debitore Zeta: mancata impugnazione dell’intimazione

Scenario: Il signor Zeta, artigiano, riceve un avviso di accertamento esecutivo per omesso versamento di ritenute d’acconto pari a €15 000. L’avviso diventa esecutivo; l’agente invia l’intimazione di pagamento. Zeta non impugna entro 60 giorni e paga alcune rate, poi contesta il debito sostenendo errori nel calcolo.

Analisi: L’ordinanza 29594/2025 della Cassazione stabilisce che la mancata impugnazione dell’intimazione preclude qualsiasi contestazione successiva . Pertanto, anche se il calcolo contenesse errori, Zeta non può più sollevarli in giudizio: il debito è cristallizzato. L’unica strada è chiedere all’ufficio l’autotutela (che potrebbe essere negata) o accedere a una procedura di sovraindebitamento. Questo esempio dimostra quanto sia essenziale impugnare tempestivamente ogni atto.

Indicazione pratica: Non appena si riceve l’intimazione di pagamento, occorre analizzarla con un professionista e, se vi sono vizi, proporre ricorso entro i termini. In caso contrario, le contestazioni saranno tardive.

11.4 Professionista Eta: causa di non punibilità per crisi di liquidità

Scenario: Un imprenditore individuale ha omesso di versare ritenute per €180 000 nel 2024 a causa del mancato pagamento di un grosso appalto pubblico. Ha pagato regolarmente gli stipendi ai dipendenti e presentato il modello 770. Dopo la notifica dell’avviso esecutivo, l’imprenditore dimostra che la Pubblica Amministrazione non ha saldato il credito nonostante ripetuti solleciti.

Difesa penale: In sede penale il difensore invoca l’art. 13 comma 3‑bis D.Lgs. 74/2000, come modificato dal D.Lgs. 87/2024, che prevede la non punibilità quando l’omissione deriva da fatti non imputabili (es. mancato pagamento da parte di terzi) . La Cassazione n. 30532/2024 ha applicato questa norma ritenendo non punibile l’imputato che aveva preferito pagare i dipendenti. Il giudice, rilevata la crisi di liquidità documentata, assolve l’imprenditore. Il tributo e la sanzione amministrativa restano dovuti e vengono rateizzati in 120 rate.

Riflessioni: Questo caso dimostra che, in presenza di cause di forza maggiore debitamente documentate, è possibile evitare il reato e limitare i danni. Tuttavia, è necessario produrre prove (documenti, solleciti, lettere) per dimostrare l’estraneità alla colpa.

12. Fonti normative e giurisprudenziali principali

A beneficio del lettore che desidera approfondire ulteriormente, riassumiamo le principali norme e sentenze citate nell’articolo:

FonteContenutoRiferimento
Art. 23 D.P.R. 600/1973Obbligo del sostituto d’imposta di trattenere e versare le imposte su salari e stipendi; possibilità di chiedere al dipendente le somme necessarie .Obbligo di operare le ritenute.
Art. 14 D.Lgs. 471/1997Sanzioni per omessa applicazione o omesso versamento delle ritenute (20 %, 30 % o 15 %) .Sanzioni amministrative.
Art. 10‑bis D.Lgs. 74/2000Reato di omesso versamento di ritenute certificate: soglia di €150 000, termine del 31 dicembre dell’anno successivo, esclusione della punibilità con rateizzazione .Responsabilità penale.
Art. 13 D.Lgs. 472/1997Ravvedimento operoso: pagamento spontaneo di imposta, interessi e sanzione ridotta .Regolarizzazione.
Art. 29 D.L. 78/2010Introduzione dell’avviso di accertamento esecutivo; l’atto diventa titolo esecutivo dopo 60 giorni; versamento affidato all’agente senza cartella .Concentrazione dell’accertamento.
Art. 19 D.P.R. 602/1973 (modificato dal D.Lgs. 110/2024)Rateizzazione dei ruoli fino a 84, 96 o 108 rate; fino a 120 rate in caso di grave difficoltà .Rateizzazioni.
D.Lgs. 36/2025Testo unico della riscossione: cancellazione dei microdebiti, discarico dopo 5 anni, digitalizzazione, rate fino a 10 anni .Riscossione futura.
Art. 13 comma 3‑bis D.Lgs. 74/2000Causa di non punibilità per crisi di liquidità non imputabile .Esclusione penale.
Cassazione 530/2025Necessità della certificazione per il reato di omesso versamento; il modello 770 non basta .Prova della certificazione.
Cassazione 28137/2025Esdebitazione negata per colpa semplice .Procedure di sovraindebitamento.
Cassazione 29594/2025Mancata impugnazione dell’intimazione: cristallizzazione del debito .Impugnazione degli atti.
Cassazione 30532/2024Applicazione dell’art. 13 comma 3‑bis per crisi di liquidità .Non punibilità.

Queste fonti rappresentano la base normativa e giurisprudenziale utilizzata per redigere l’articolo. La costante evoluzione delle leggi fiscali e della giurisprudenza impone tuttavia di verificare periodicamente eventuali modifiche, soprattutto con riferimento a nuove leggi di bilancio o a riforme del processo tributario.

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