Avviso Di Accertamento Per Errori Dichiarazioni Multiple: Cosa Fare E Difesa Con Gli Avvocati

Introduzione

L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Amministrazione finanziaria notifica al contribuente la pretesa tributaria derivante da controlli delle dichiarazioni fiscali. Quando l’avviso riguarda errori o omissioni in più dichiarazioni – ad esempio la mancata presentazione delle dichiarazioni annuali, la presentazione di più dichiarazioni integrative errate oppure l’indicazione di redditi in modo non coerente – il rischio per il debitore cresce in modo esponenziale: l’atto cumula imposte, sanzioni e interessi per diversi anni, comporta termini perentori di impugnazione e può essere seguito rapidamente da procedure esecutive come pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi. La recente riforma della riscossione (d.lgs. 87/2024, 108/2024, 110/2024, 219/2023) ha inasprito le sanzioni per chi non presenta la dichiarazione, fissando una sanzione pari al 120 % dell’imposta evasa , e ha introdotto un contraddittorio obbligatorio che impone motivazioni più dettagliate e un termine di 60 giorni per fornire chiarimenti . La Corte di Cassazione ha inoltre ribadito che l’intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile e che, se non viene contestato entro 60 giorni, il debito si cristallizza .

L’obiettivo di questo articolo, aggiornato al 12 maggio 2026, è fornire una guida completa e operativa su come difendersi dagli avvisi di accertamento emessi a seguito di errori in più dichiarazioni. Verranno analizzate le norme di riferimento, le pronunce giurisprudenziali più recenti, la procedura da seguire dopo la notifica dell’atto, le strategie difensive e gli strumenti alternativi per definire il debito. Si affronteranno inoltre gli errori più comuni da evitare, le domande frequenti e alcune simulazioni pratiche.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello staff multidisciplinare

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con un’esperienza consolidata nel diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che assiste i contribuenti su tutto il territorio italiano. Tra le sue qualifiche:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (Legge 3/2012);
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021;
  • Assistente in procedure di mediazione e conciliazione presso le Corti di giustizia tributaria.

Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo staff possono analizzare l’atto, verificare i vizi di motivazione e di notifica, predisporre ricorsi e istanze di sospensione, assistere nelle trattative con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, predisporre piani di rientro e ricorrere agli strumenti della legge sulla crisi da sovraindebitamento. Offrono inoltre consulenza per acquiescenza, accertamento con adesione, definizione agevolata e concordato preventivo biennale introdotto dalla riforma fiscale.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere come difendersi da un avviso di accertamento per errori in più dichiarazioni è necessario analizzare il quadro normativo e le recenti pronunce della giurisprudenza che disciplinano la materia.

1.1 Fonti normative essenziali

1.1.1 DPR 600/1973 – Accertamento delle imposte sui redditi

Il DPR 29 settembre 1973 n. 600 contiene le regole di base sull’accertamento delle imposte dirette. L’art. 43 stabilisce i termini entro cui l’Amministrazione può notificare gli avvisi di accertamento. La norma prevede che l’avviso debba essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; il termine si estende a sette anni in caso di omessa o nulla dichiarazione e a otto anni per il recupero di aiuti di Stato . Fino al termine di decadenza l’Amministrazione può modificare l’avviso sulla base di nuovi elementi raccolti .

L’art. 41 disciplina l’accertamento d’ufficio in caso di omessa dichiarazione. L’art. 42 impone che l’avviso di accertamento sia motivatamente indicato e che contenga l’ammontare delle maggiori imposte, le ragioni di fatto e di diritto della pretesa e l’indicazione dell’ufficio che lo emette. L’atto deve essere firmato dal capo dell’ufficio o da un funzionario delegato.

1.1.2 DPR 602/1973 – Riscossione delle imposte

Il DPR 29 settembre 1973 n. 602 regola la riscossione. L’art. 50 stabilisce che l’agente della riscossione deve notificare un’intimazione ad adempiere se l’esecuzione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella; l’intimazione deve concedere al contribuente un termine di cinque giorni per pagare . Dal 2024 la norma è stata modificata dal d.lgs. 110/2024: la riscossione è affidata agli agenti su atti esecutivi e, se non si procede entro cinque anni, il credito viene automaticamente discaricato . L’intimazione è comunque necessaria per gli atti affidati dopo un anno . In presenza di più cartelle riferite a differenti annualità, l’intimazione può cumulare debiti e interessi.

1.1.3 D.lgs. 546/1992 – Contenzioso tributario

Il decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 disciplina il processo tributario. L’art. 19 elenca gli atti impugnabili davanti alla Corte di giustizia tributaria: tra questi vi sono l’avviso di accertamento, l’avviso di liquidazione, la cartella di pagamento, l’avviso di mora, le iscrizioni ipotecarie e l’avviso di intimazione . Il comma 3 precisa che gli atti non impugnati autonomamente non possono essere contestati in seguito, determinando la cosiddetta cristallizzazione del debito: se l’intimazione non viene impugnata nei termini, non si potranno più eccepire vizi della cartella o la prescrizione . L’art. 21 (abrogato dal 2026 ma ancora applicabile agli atti anteriori) prevedeva che il ricorso dovesse essere proposto entro sessanta giorni dalla notifica ; la riforma ha portato a novanta giorni per alcuni atti ma il termine ordinario rimane di 60 giorni per gli avvisi di accertamento.

1.1.4 D.lgs. 218/1997 – Accertamento con adesione e conciliazione

Il d.lgs. 19 giugno 1997 n. 218 introduce l’istituto dell’accertamento con adesione. L’art. 6 consente al contribuente, dopo avere ricevuto l’avviso di accertamento, di presentare un’istanza di adesione prima di proporre ricorso; l’istanza sospende per novanta giorni i termini per impugnare e dà avvio a un contraddittorio con l’ufficio . Se l’accertamento è preceduto da invito al contraddittorio, l’istanza deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento dell’atto . L’accordo raggiunto consente una riduzione delle sanzioni e il pagamento rateale.

1.1.5 Legge 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente

La Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente) stabilisce i principi cardine della relazione tra fisco e contribuente. L’art. 7 impone che gli atti siano motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche . Se l’atto si riferisce a un precedente provvedimento non conosciuto, questo deve essere allegato o riprodotto. L’atto deve indicare il tipo di tributo, l’ammontare degli interessi, la norma che li prevede, l’ufficio emittente e i termini di ricorso .

L’art. 6 tutela il diritto alla conoscenza degli atti: l’amministrazione deve comunicare al contribuente i fatti che possono portare alla negazione di un credito o all’irrogazione di sanzioni, concedendo un termine di 60 giorni per fornire chiarimenti . L’art. 6‑bis (introdotto dal d.lgs. 219/2023) prevede il contraddittorio obbligatorio per tutti gli atti autonomamente impugnabili: l’amministrazione deve inviare una bozza di atto e concedere al contribuente almeno 60 giorni per presentare osservazioni . La mancata osservanza di tale procedimento comporta l’annullabilità dell’atto.

1.1.6 Decreti attuativi della riforma fiscale 2024‑2025

Nell’ambito della riforma fiscale avviata nel 2023, diversi decreti hanno modificato la disciplina dell’accertamento e della riscossione:

  • D.lgs. 87/2024 – Riforma delle sanzioni: per l’omessa dichiarazione la sanzione è ora del 120 % dell’imposta evasa . Il ravvedimento operoso resta possibile ma consente solo riduzioni limitate .
  • D.lgs. 108/2024 – Procedimento di accesso, ispezione e verifica: rafforza i diritti del contribuente, imponendo la verbalizzazione delle operazioni e l’indicazione delle ragioni della verifica.
  • D.lgs. 110/2024 – Riforma della riscossione: affida la riscossione agli agenti su atti esecutivi, prevede la discarica automatica dei crediti non riscossi entro il quinto anno e conferma l’obbligo di intimazione per atti affidati da più di un anno .
  • D.lgs. 219/2023 – Rafforzamento dello Statuto del contribuente: ha introdotto l’art. 6‑bis sul contraddittorio obbligatorio e ha imposto l’indicazione puntuale degli interessi e delle norme applicate negli atti della riscossione .

Queste riforme hanno reso la procedura più formale e hanno ampliato gli strumenti difensivi del contribuente, ma hanno anche irrigidito alcune scadenze (es. sanzioni più elevate, termini ridotti per la riscossione).

1.2 Giurisprudenza rilevante

1.2.1 Emendabilità della dichiarazione dei redditi

La giurisprudenza ha più volte affermato che la dichiarazione dei redditi è un atto di scienza e, come tale, può essere emendata e ritrattata. Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 15063/2002 e 17394/2002) avevano già stabilito che il contribuente può correggere la propria dichiarazione quando l’errore comporti un’imposta maggiore. L’ordinanza n. 8959 del 9 aprile 2026 ha riaffermato che la dichiarazione è sempre emendabile in sede processuale, anche oltre i termini previsti per la dichiarazione integrativa, se l’errore comporta un maggiore onere tributario . La Corte ha precisato che i termini decadenziali (5/7/8 anni) operano solo nella fase amministrativa e non nel processo . Inoltre, la Corte ha distinto tra errori di fatto o di diritto, sempre emendabili, ed errori negoziali (manifestazione di volontà), che richiedono la prova dei requisiti civilistici dell’errore .

Questa pronuncia è fondamentale per chi riceve un avviso per errori in più dichiarazioni: anche se l’avviso è stato emesso oltre il termine per la dichiarazione integrativa, il contribuente può eccepire l’errore e chiedere in giudizio la corretta quantificazione del reddito, allegando la documentazione probatoria . L’emendabilità è però subordinata all’onere di prova: il contribuente deve fornire documenti, contabilità e altri elementi che dimostrino l’errore .

1.2.2 Motivazione per relationem e onere della prova

L’ordinanza n. 9595/2025 ha affrontato il tema della motivazione dell’avviso per relationem. La Corte ha stabilito che l’Amministrazione può motivare l’avviso richiamando il contenuto di un processo verbale di constatazione (PVC), purché quest’ultimo venga allegato o messo a disposizione del contribuente . La stessa ordinanza ha ribadito che l’Amministrazione non ha bisogno di una verifica diretta per emettere l’avviso e che, in caso di operazioni inesistenti, l’onere della prova grava sul contribuente . Ciò significa che, per contestare l’esistenza di fatture o operazioni fittizie, il contribuente deve dimostrare la reale esistenza delle transazioni.

1.2.3 Termini di decadenza per tributi locali (TARI)

L’ordinanza n. 1781 del 26 gennaio 2026 ha chiarito i termini di decadenza per gli avvisi di accertamento emessi dagli enti locali per la TARI. La Cassazione ha stabilito che la notifica deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati . Ha inoltre precisato che il termine triennale previsto dall’art. 1, comma 163, della legge 296/2006 si applica solo alla fase di riscossione coattiva e non all’accertamento . In caso di più annualità accertate con unico atto, occorre verificare il rispetto dei termini per ciascun anno.

1.2.4 Impugnabilità dell’intimazione di pagamento e cristallizzazione del debito

La Cassazione ha sottolineato che l’intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973) è un atto autonomamente impugnabile e che l’assenza di ricorso entro 60 giorni comporta la cristallizzazione del debito . Le ordinanze nn. 22108/2024, 26817/2024, 20476/2025 e 29594/2025 hanno confermato che l’intimazione è assimilata all’avviso di mora e che la sua impugnazione è necessaria; la mancata impugnazione impedisce di contestare successivamente la cartella o la prescrizione . Con la riforma, l’intimazione è diventata un passaggio fondamentale nel procedimento esecutivo.

1.2.5 Diritti procedurali del contribuente e contraddittorio obbligatorio

La giurisprudenza più recente valorizza il principio del contraddittorio. Diverse pronunce hanno annullato avvisi privi di contraddittorio, affermando che il contribuente deve essere messo nelle condizioni di partecipare al procedimento e di fornire chiarimenti. L’art. 6‑bis dello Statuto impone il contraddittorio salvo casi di pericolo per la riscossione. La Corte costituzionale ha già confermato la legittimità di tale istituto.

1.3 Differenze tra errori in dichiarazioni e accertamento su più annualità

Quando l’Amministrazione rileva errori in più dichiarazioni (ad esempio omesse dichiarazioni per alcuni anni, dichiarazioni con dati errati o integrative che correggono errori precedenti), l’atto impositivo può assumere diverse forme:

  1. Accertamento analitico o analitico-induttivo: l’ufficio ricostruisce il reddito per ciascun anno basandosi su contabilità, indagini bancarie e presunzioni.
  2. Accertamento sintetico (redditometro): si utilizzano indicatori di spesa per determinare un reddito presunto; la Cassazione richiede che il contribuente giustifichi i versamenti bancari anche in assenza di specifici obblighi .
  3. Cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato (art. 36‑bis DPR 600/1973): l’ufficio corregge errori materiali o compensazioni indebite e notifica l’esito della liquidazione; se il contribuente non risponde entro 30 o 60 giorni, viene emessa la cartella.
  4. Rettifica tramite dichiarazione integrativa: il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa per correggere errori o omissioni; però, se l’errore comporta un maggiore reddito, la Cassazione consente la correzione in giudizio anche oltre i termini .

È importante distinguere tra omissioni (dichiarazione non presentata) e errori (dichiarazione presentata ma con dati inesatti). L’omessa dichiarazione comporta una sanzione elevata (120 % dell’imposta) e consente all’ufficio di utilizzare l’accertamento d’ufficio (art. 41 DPR 600/1973), mentre gli errori consentono la possibilità di ritrattare la dichiarazione e di rettificare la base imponibile.

2. Procedura passo-passo dopo la notifica dell’avviso

Quando si riceve un avviso di accertamento per errori in più dichiarazioni, è fondamentale agire tempestivamente. Di seguito viene illustrata la procedura da seguire, i termini, i diritti del contribuente e le possibili scelte.

2.1 Verifica preliminare dell’atto

  1. Data di notifica: registrare la data in cui l’avviso è stato ricevuto (raccomandata, PEC, consegna a mano). Da questa data decorrono i termini di 60 giorni per presentare ricorso .
  2. Motivazione: verificare che l’avviso indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, alleghi il PVC o altri atti citati e riporti la firma del funzionario competente (art. 42 DPR 600/1973; art. 7 L. 212/2000). In caso di motivazione per relationem, il PVC deve essere allegato .
  3. Termini di decadenza: controllare se l’avviso è stato emesso entro i termini previsti (5, 7 o 8 anni) per ciascun anno d’imposta . Per tributi locali valgono termini diversi (es. TARI: 5 anni) .
  4. Contraddittorio: verificare se è stato rispettato il contraddittorio obbligatorio (art. 6‑bis L. 212/2000) con concessione di 60 giorni per presentare osservazioni .
  5. Errori macroscopici: individuare errori materiali, importi duplicati, contestazioni di annualità prescritte, vizi di notifica (notifica a soggetto diverso, mancanza di relata). In presenza di errori evidenti, si può chiedere l’annullamento in autotutela .

2.2 Scelta dello strumento difensivo

Dopo la verifica preliminare, il contribuente può scegliere tra diverse opzioni:

2.2.1 Presentare ricorso

Il ricorso alla Corte di giustizia tributaria permette di contestare l’avviso. Deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica . Con l’entrata in vigore della riforma del contenzioso, dal 2026 l’atto introduttivo si chiama “ricorso ricorso” e prevede l’obbligo di mediazione per i ricorsi fino a 50.000 euro. Nel ricorso si possono eccepire vizi formali (mancanza di contraddittorio, motivazione insufficiente, vizio di notifica) e contestare la fondatezza della pretesa (errori contabili, assenza di redditi, emendabilità della dichiarazione). La Corte può sospendere l’esecutività dell’avviso se sussistono gravi motivi (art. 47 d.lgs. 546/1992).

2.2.2 Richiedere l’accertamento con adesione

Se l’avviso appare fondato ma vi sono margini per una definizione agevolata, si può presentare un’istanza di accertamento con adesione (art. 6 d.lgs. 218/1997). L’istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica e prima della proposizione del ricorso; sospende i termini per novanta giorni . Durante il contraddittorio l’ufficio può ridurre le sanzioni fino a 1/3 e concedere il pagamento rateale. In caso di accordo, l’atto si perfeziona con il pagamento della prima rata.

2.2.3 Acquiescenza o definizione agevolata

In presenza di errori minori o quando non si desidera contestare la pretesa, si può optare per l’acquiescenza: il contribuente accetta integralmente l’avviso e versa imposta, interessi e sanzioni ridotte a 1/3. L’istituto è previsto dagli artt. 15 e 16 del d.lgs. 218/1997. L’acquiescenza deve essere esercitata entro il termine di proposizione del ricorso e comporta la rinuncia ad impugnare. Per le sanzioni si applica la riduzione a 1/3 e sono escluse le spese del processo.

Una particolare forma di definizione agevolata è rappresentata dalla rottamazione delle cartelle. La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione‑quinquies per i carichi affidati dal 2000 al 2023. La domanda andava presentata entro il 30 aprile 2026 . La misura consentiva di pagare la sola quota capitale in un massimo di 54 rate bimestrali ; tuttavia era esclusa per i debiti derivanti da attività di accertamento . Chi non ha aderito entro il 30 aprile 2026 non può più usufruire di questa rottamazione; resta possibile accedere a rateizzazioni ordinarie.

2.2.4 Autotutela

L’autotutela è il potere dell’Amministrazione di annullare o rettificare gli atti illegittimi o infondati anche in assenza di ricorso. Può essere richiesta quando l’avviso presenta errori evidenti (vizio di notifica, calcolo errato, doppia imposizione, violazione del contraddittorio). In base alla circolare dell’Agenzia delle Entrate (circ. n. 1/2017), l’autotutela è obbligatoria in presenza di errori palesi e l’ufficio deve provvedere in tempi rapidi . Non sospende i termini di ricorso, pertanto è consigliabile presentare contestualmente un ricorso.

2.2.5 Ravvedimento operoso e regolarizzazione

Se l’avviso non è stato ancora notificato e ci si accorge dell’errore o dell’omissione, è possibile presentare una dichiarazione integrativa e avvalersi del ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs. 472/1997, versando imposte e sanzioni ridotte. La riforma ha esteso il ravvedimento anche alle violazioni plurime con applicazione del cumulo giuridico .

2.3 Termini e scadenze

La seguente tabella riassume i principali termini che il contribuente deve considerare (si applicano le norme vigenti a maggio 2026).

Fase o attoTermini ordinariRiferimenti normativi
Presentazione della dichiarazione dei redditiEntro il 30 novembre dell’anno successivo (modello Redditi) o entro il 30 settembre (modello 730)art. 2 DPR 322/1998
Dichiarazione integrativa “a favore”Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazioneart. 2, comma 8‑bis, DPR 322/1998
Notifica avviso di accertamento5 anni (dichiarazione presentata), 7 anni (omessa/nulla), 8 anni (aiuti di Stato)art. 43 DPR 600/1973
Ricorso avverso avviso di accertamento60 giorni dalla notificaart. 19 e art. 21 d.lgs. 546/1992
Istanza di accertamento con adesioneEntro 60 giorni dalla notifica (o 30 giorni se preceduto da invito)art. 6 d.lgs. 218/1997
Sospensione termini per adesione90 giorniart. 6 d.lgs. 218/1997
Domanda rottamazione‑quinquiesScaduta il 30 aprile 2026Legge di Bilancio 2026
Pagamento prima rata rottamazione31 luglio 2026AdER
Impugnazione dell’intimazione di pagamento60 giorni dalla notificaart. 19 d.lgs. 546/1992

3. Difese e strategie legali

Affrontare un avviso di accertamento per errori in più dichiarazioni richiede una strategia personalizzata. Di seguito sono illustrate le principali difese e strategie legali da considerare.

3.1 Vizi formali dell’avviso

  1. Mancanza di motivazione: se l’avviso non espone in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche o non allega il PVC richiamato, può essere dichiarato nullo. L’art. 7 L. 212/2000 richiede la motivazione e l’allegazione dei documenti . La Cassazione ha specificato che la motivazione per relationem è ammessa solo se il PVC è allegato . L’assenza di motivazione comporta la nullità dell’atto.
  2. Vizio di notifica: l’avviso deve essere notificato al domicilio fiscale mediante raccomandata o PEC; la notifica a soggetto diverso o con relata irregolare può essere eccepita nel ricorso. La giurisprudenza ritiene insanabile la notifica effettuata a indirizzo PEC non valido.
  3. Violazione del contraddittorio: l’art. 6‑bis L. 212/2000 impone che l’avviso sia preceduto da un contraddittorio nei casi di accertamento non automatizzato. Se la bozza non è stata comunicata o il termine per le osservazioni è inferiore a 60 giorni, l’atto è annullabile .
  4. Decadenza: se l’avviso è notificato oltre i termini di decadenza (5/7/8 anni) per ciascuna annualità, il contribuente può eccepire la tardività. È necessario verificare la data di presentazione della dichiarazione, l’anno d’imposta e la data di notifica dell’avviso.
  5. Difetto di legittimazione e competenza: l’atto deve essere emesso dall’ufficio territorialmente competente; un avviso emesso da un ufficio diverso è nullo. Inoltre, deve essere firmato dal funzionario delegato.

3.2 Vizi sostanziali e contestazione del merito

  1. Contestazione della ricostruzione del reddito: se l’ufficio ha ricostruito il reddito in modo induttivo, è possibile dimostrare che i versamenti bancari derivano da prestiti, vendite di beni personali o altre fonti non imponibili. La Cassazione riconosce la piena emendabilità della dichiarazione e consente di correggere gli errori di calcolo anche in giudizio .
  2. Prova delle spese deducibili: presentare documenti contabili, fatture, contratti di locazione per dimostrare l’esistenza delle spese. Se l’avviso contesta la deducibilità di costi, è necessario dimostrare che le spese sono inerenti all’attività.
  3. Operazioni inesistenti: l’Amministrazione può contestare operazioni inesistenti; l’ordinanza 9595/2025 ha stabilito che l’onere della prova grava sul contribuente . Pertanto, occorre esibire prove della reale esistenza delle operazioni (contratti, bonifici, consegne).
  4. Omessa dichiarazione: se l’Amministrazione emette un accertamento d’ufficio per omessa dichiarazione, è possibile dimostrare che la dichiarazione è stata presentata (es. prova della trasmissione telematica) o che l’omissione è dovuta a cause di forza maggiore. In caso di omessa dichiarazione, è consigliabile presentare una dichiarazione tardiva e versare le imposte con il ravvedimento operoso.
  5. Cumulo di più annualità: quando l’avviso riguarda più anni, verificare se l’ufficio ha applicato correttamente i termini e se ha motivato adeguatamente per ciascun anno. Per ogni annualità devono essere indicati gli elementi specifici; l’assenza di motivazione separata può costituire vizio dell’atto.

3.3 Emendabilità della dichiarazione e onere della prova

L’emendabilità della dichiarazione è uno strumento potente. La Cassazione ha chiarito che la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto è sempre ritrattabile in giudizio ; tuttavia, spetta al contribuente dimostrare l’errore e la minore imposta dovuta . È quindi fondamentale predisporre un fascicolo probatorio con documentazione contabile, dichiarazioni integrative, estratti conto bancari, perizie e testimoni. Nei giudizi relativi a più annualità, occorre dimostrare l’errore anno per anno.

3.4 Strategie procedurali

  1. Sospensione dell’esecutività: insieme al ricorso, il contribuente può presentare un’istanza di sospensione, allegando la prova del pregiudizio grave e irreparabile (es. rischio di pignoramento dell’unica abitazione). La Corte di giustizia tributaria può sospendere l’avviso; in alternativa, si può chiedere la sospensione in sede civile se si avvia una procedura di sovraindebitamento.
  2. Accordi di rateizzazione: se l’esposizione economica è rilevante, è possibile richiedere una rateizzazione sia in sede amministrativa (adesione) sia in sede esecutiva (con l’agente della riscossione). La rateizzazione non sospende il ricorso ma consente di pagare in 72 rate mensili o più se il debito è elevato.
  3. Piano del consumatore e accordi di ristrutturazione (L. 3/2012): per soggetti sovraindebitati (professionisti, imprenditori agricoli, consumatori) è possibile ricorrere agli strumenti della legge 3/2012. Il piano del consumatore consente di proporre un piano di rientro omologato dal tribunale; gli accordi di ristrutturazione richiedono il consenso dei creditori ma offrono protezione dagli atti esecutivi. L’Avv. Monardo è gestore della crisi e può assistere nella presentazione di queste domande.
  4. Concordato preventivo biennale: introdotto dalla riforma fiscale, consente alle partite IVA di concordare il reddito imponibile per due anni. Se si aderisce al concordato, non possono essere emessi avvisi per quelle annualità, salvo errori. Valutare se aderire può rappresentare una strategia di pianificazione.
  5. Transazione fiscale in ambito concorsuale: per le imprese in procedura concorsuale (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, liquidazione giudiziale), è possibile proporre una transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate per ridurre il debito tributario.
  6. Trattativa stragiudiziale: in alcuni casi, soprattutto quando l’avviso deriva da errori di calcolo o da dati parziali, è possibile trattare direttamente con l’ufficio per ottenere un annullamento parziale. È importante che la trattativa sia condotta da un professionista esperto che conosca le procedure e le circolari interne.

3.5 Difesa in caso di procedure esecutive

Se dopo l’avviso viene notificata una cartella di pagamento o un’intimazione e si avvia l’esecuzione (pignoramento, fermo, ipoteca), è necessario intervenire:

  1. Opposizione al pignoramento: il pignoramento può essere impugnato per vizi formali (difetto di notifica, mancanza di firma) o per nullità dell’atto presupposto (avviso nullo). L’opposizione si propone davanti al giudice dell’esecuzione entro termini brevi.
  2. Sospensione dell’esecuzione: l’istanza di sospensione può essere presentata sia al giudice tributario sia al giudice ordinario. Occorre dimostrare il pericolo irreparabile e la fondatezza del ricorso.
  3. Esdebitazione: per i soggetti sovraindebitati che hanno assolto ai propri doveri nell’ambito della procedura di crisi, la legge consente l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui) una volta chiuso il piano del consumatore o l’accordo. L’Avv. Monardo può assistere in questo percorso.

4. Strumenti alternativi di definizione del debito

Oltre al ricorso e all’adesione, esistono strumenti alternativi per definire la posizione tributaria, soprattutto quando l’avviso riguarda errori su più annualità e le somme richieste sono elevate.

4.1 Rottamazione e definizioni agevolate

La rottamazione‑quinquies (Legge di Bilancio 2026) ha rappresentato l’ultima forma di definizione agevolata delle cartelle di pagamento. La domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2026 . Consisteva nel pagamento della sola quota capitale del debito, senza sanzioni né interessi, in un massimo di 54 rate bimestrali . Tuttavia, erano esclusi i debiti derivanti da attività di accertamento e gli atti già definiti con adesioni o conciliazioni . Pertanto, per gli avvisi di accertamento notificati nel 2026 non era possibile aderire alla rottamazione; resta la possibilità di rateizzare il debito con l’agente della riscossione.

La Legge di Bilancio 2026 ha inoltre delegato le Regioni e i Comuni a prevedere forme autonome di definizione agevolata per i tributi locali (TARI, IMU, ecc.), ma al momento non sono state emanate norme a livello nazionale. È quindi importante verificare eventuali delibere del proprio Comune.

4.2 Definizione agevolata delle liti pendenti

In alcune annualità la legge ha previsto la definizione agevolata delle liti pendenti: il contribuente può chiudere il contenzioso pagando una percentuale dell’imposta. Ad oggi non sono in vigore definizioni agevolate generali; potrebbero essere introdotte con future leggi di bilancio. Verificare eventuali provvedimenti ministeriali.

4.3 Ravvedimento operoso su più annualità

Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare spontaneamente le violazioni riducendo le sanzioni. Con il cumulo giuridico introdotto nel 2024, chi presenta più dichiarazioni tardive può beneficiare di una sanzione unica ridotta , ma è necessario attivarsi prima che l’Amministrazione avvii la riscossione. In caso di omissione pluriennale, è consigliabile presentare tutte le dichiarazioni mancanti e pagare imposte e sanzioni con il ravvedimento.

4.4 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione

Per i contribuenti sovraindebitati che non riescono a pagare le somme richieste, la legge 3/2012 offre tre strumenti:

  1. Piano del consumatore: destinato a consumatori (privati non imprenditori). Consente di presentare al Tribunale un piano di pagamento parziale dei debiti; il giudice può omologare il piano anche senza il consenso dei creditori. È previsto l’esdebitazione al termine del piano.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: per professionisti, imprenditori minori, agricoltori. Richiede l’approvazione del 60 % dei creditori ma offre la possibilità di ridurre il debito e sospendere le esecuzioni.
  3. Liquidazione controllata del patrimonio: consente di liquidare i beni per soddisfare i creditori e ottenere l’esdebitazione finale. È utile quando non è possibile formulare un piano.

L’Avv. Monardo, essendo gestore della crisi da sovraindebitamento, può assistere nella predisposizione di questi strumenti e nella presentazione della domanda presso l’OCC.

4.5 Rateizzazione e transazione con AdER

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione consente di rateizzare il debito sino a 72 rate mensili; per debiti superiori a 120.000 euro si può richiedere un piano fino a 10 anni. La domanda va presentata attraverso il portale AdER. In presenza di più cartelle, è consigliabile presentare più domande di rateizzazione per gestire separatamente i carichi e proteggersi dall’eventuale decadenza di una richiesta. È inoltre possibile negoziare con AdER una transazione che preveda lo stralcio parziale del debito, soprattutto se si dimostra l’impossibilità di pagamento integrale.

5. Errori comuni e consigli pratici

Affrontare un avviso di accertamento per errori in più dichiarazioni richiede attenzione. Ecco gli errori più comuni da evitare e i consigli pratici:

  1. Ignorare la notifica: non leggere l’avviso o aspettare la scadenza è l’errore più grave. I termini di 60 giorni sono perentori ; scaduto il termine, il debito si cristallizza. Consiglio: registrare subito la data di notifica e consultare un professionista.
  2. Sottovalutare il contraddittorio: non rispondere alla bozza dell’avviso comporta la perdita di un’occasione per chiarire l’errore. Consiglio: inviare osservazioni dettagliate entro i 60 giorni previsti dall’art. 6‑bis .
  3. Non presentare ricorso per paura dei costi: molti contribuenti rinunciano a impugnare l’avviso. Tuttavia, se l’atto è viziato, il ricorso può portare a un annullamento totale o parziale. Consiglio: valutare con il legale la convenienza di un ricorso, anche considerando che si può ottenere la sospensione e rateizzare gli importi.
  4. Non documentare gli errori: contestare l’avviso senza prove è inutile. Consiglio: raccogliere documenti, estratti conto, fatture, dichiarazioni integrative e farli esaminare dal professionista.
  5. Confondere dichiarazione integrativa e emendabilità in giudizio: molti ritengono che una dichiarazione integrativa debba essere presentata sempre; la Cassazione ha chiarito che l’errore può essere corretto direttamente in giudizio . Consiglio: valutare la convenienza di presentare un’integrativa solo se consente la compensazione.
  6. Trascurare le sanzioni: la riforma ha aumentato le sanzioni per omessa dichiarazione (120 %) . Consiglio: considerare l’impatto delle sanzioni e verificare la possibilità di riduzione tramite adesione o ravvedimento.
  7. Rinunciare a strumenti alternativi: molti ignorano la possibilità di rateizzazione, piani del consumatore o ristrutturazione. Consiglio: in presenza di debiti elevati, esplorare tutte le opzioni con l’assistenza di un professionista.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme di riferimento e termini

Norma/istitutoContenuto essenzialeCitazione
Art. 43 DPR 600/1973Termini per notificare l’avviso: 5 anni dalla dichiarazione, 7 anni per omessa/nulla, 8 anni per aiuti di Stato; l’amministrazione può modificare l’avviso con nuovi elementi fino alla scadenza
Art. 50 DPR 602/1973L’intimazione di pagamento deve essere notificata se l’esecuzione non è iniziata entro un anno; concede 5 giorni per adempiere; la riforma affida la riscossione agli agenti su atti esecutivi e prevede la discarica dei crediti non riscossi entro 5 anni
Art. 19 d.lgs. 546/1992Elenca gli atti impugnabili (avvisi di accertamento, cartelle, intimazioni); gli atti non impugnati si cristallizzano e non possono essere contestati successivamente
Art. 6 d.lgs. 218/1997Accertamento con adesione: possibilità di presentare istanza entro 60 giorni (30 se contraddittorio); sospensione termini per 90 giorni; riduzione sanzioni e rateizzazione
Art. 7 L. 212/2000Obbligo di motivazione degli atti e indicazione dei presupposti di fatto e delle norme applicate; l’atto deve riportare gli interessi dovuti e i termini di ricorso
Art. 6‑bis L. 212/2000Contraddittorio obbligatorio: l’Amministrazione deve inviare una bozza di atto e concedere 60 giorni per osservazioni; la mancata osservanza comporta annullabilità
Cass. 8959/2026La dichiarazione è sempre emendabile in giudizio anche oltre i termini dell’integrativa; i termini decadenziali valgono solo per la fase amministrativa
Cass. 9595/2025Motivazione per relationem consentita solo se il PVC è allegato; l’onere della prova grava sul contribuente per operazioni inesistenti
Cass. 1781/2026Termini di decadenza TARI: 5 anni per la notifica; distinzione tra decadenza (accertamento) e prescrizione (riscossione)
D.lgs. 87/2024Sanzioni per omessa dichiarazione aumentate al 120 %
D.lgs. 219/2023Introduce contraddittorio obbligatorio e indica la motivazione dettagliata negli atti della riscossione

6.2 Strumenti difensivi e benefici

StrumentoDescrizioneBenefici
Ricorso tributarioImpugnazione dell’avviso entro 60 giorni; consente di contestare vizi formali e sostanziali, chiedere la sospensione e ottenere l’annullamento totale o parzialePossibilità di annullare il debito; sospensione dell’esecutività; tutela dei diritti procedurali
Accertamento con adesioneContraddittorio con l’ufficio; istanza entro 60 giorni; sospensione termini per 90 giorniRiduzione sanzioni a 1/3; pagamento rateale; definizione del contenzioso senza ricorso
AcquiescenzaAccettazione dell’avviso e pagamento di imposta, interessi e sanzioni ridotte; deve essere esercitata entro il termine di ricorsoSanzioni ridotte; chiusura rapida della controversia; evita spese processuali
AutotutelaRichiesta all’amministrazione di annullamento parziale o totale per errori evidentiAnnullamento rapido senza ricorso; obbligo per l’amministrazione in caso di errori palesi
RateizzazionePagamento dilazionato delle somme dovute; possibile fino a 72 rate mensili o piùGestione sostenibile del debito; evita l’esecuzione
Piani del consumatore/accordi di ristrutturazioneStrumenti della legge 3/2012 per soggetti sovraindebitati; prevedono piani di pagamento o liquidazioneSospensione delle esecuzioni; possibile riduzione dei debiti; esdebitazione finale
Concordato preventivo biennaleConcorda il reddito imponibile per due anni (per partite IVA)Preclude l’emissione di avvisi; maggiore certezza fiscale

7. Domande e risposte (FAQ)

  1. Cos’è un avviso di accertamento?
    È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente il risultato del controllo sulle dichiarazioni fiscali, rettificando il reddito o l’imposta dovuta e richiedendo il pagamento di imposte, sanzioni e interessi. Deve essere motivato e indicare le ragioni della pretesa.
  2. Cosa significa avviso per errori in più dichiarazioni?
    Significa che l’atto riguarda errori o omissioni commessi in diverse annualità, ad esempio omessa presentazione di dichiarazioni per alcuni anni o presentazione di dichiarazioni contenenti errori. L’avviso può cumulare somme per più anni.
  3. Quali sono i termini per impugnare l’avviso?
    Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica . In alcuni casi (invito al contraddittorio), i termini possono arrivare a 90 giorni.
  4. Cosa succede se non presento ricorso entro 60 giorni?
    L’avviso diventa definitivo e il debito si cristallizza; non sarà più possibile contestare vizi della cartella o la prescrizione .
  5. Posso correggere la dichiarazione anche in giudizio?
    Sì. La Cassazione ha ribadito che la dichiarazione è sempre emendabile in giudizio anche oltre i termini per l’integrativa . Tuttavia, occorre fornire la prova dell’errore e della minore imposta dovuta.
  6. Qual è la differenza tra dichiarazione integrativa e emendabilità in giudizio?
    La dichiarazione integrativa (art. 2 DPR 322/1998) permette di correggere errori presentando un nuovo modello entro il quinto anno. L’emendabilità in giudizio consente di correggere l’errore direttamente nel processo tributario, senza presentare un’integrativa. L’integrativa è necessaria solo per beneficiare di eventuali rimborsi.
  7. Cosa fare se l’avviso non è motivato?
    Si può eccepire la nullità dell’avviso per difetto di motivazione. L’art. 7 L. 212/2000 richiede che l’atto indichi le ragioni di fatto e di diritto ; se l’avviso rimanda a un PVC, questo deve essere allegato .
  8. Quando è obbligatorio il contraddittorio?
    Il contraddittorio è obbligatorio per tutti gli atti autonomamente impugnabili (art. 6‑bis L. 212/2000) . L’Amministrazione deve inviare una bozza di atto e concedere 60 giorni per le osservazioni; l’omissione comporta l’annullabilità dell’atto.
  9. Quali sanzioni sono previste per l’omessa dichiarazione?
    Dopo la riforma (d.lgs. 87/2024), la sanzione è del 120 % dell’imposta evasa . È possibile ridurre la sanzione tramite ravvedimento operoso, adesione o acquiescenza.
  10. Cos’è l’accertamento con adesione?
    È un istituto che permette al contribuente di evitare il contenzioso. Presentando un’istanza entro 60 giorni, si apre un contraddittorio con l’ufficio; l’accordo comporta la riduzione delle sanzioni e la possibilità di rateizzare .
  11. È ancora possibile aderire alla rottamazione‑quinquies?
    No. La scadenza per la presentazione della domanda era il 30 aprile 2026 . Oggi non è più possibile aderire, salvo eventuali riaperture future da parte del legislatore.
  12. Posso rateizzare il debito anche se presento ricorso?
    Sì. La rateizzazione con AdER può essere richiesta anche se si è proposto ricorso; tuttavia, la rateizzazione non impedisce di contestare il debito e, se il ricorso viene accolto, le somme già versate vengono restituite.
  13. Come funziona l’autotutela?
    L’autotutela consente all’Amministrazione di annullare l’atto illegittimo. Può essere richiesta tramite istanza motivata; l’ufficio è obbligato a provvedere in presenza di errori evidenti . Tuttavia, l’istanza non sospende i termini di ricorso.
  14. Quali sono i principali vizi dell’avviso?
    Vizi formali (mancanza di motivazione, violazione del contraddittorio, notifica irregolare), vizi sostanziali (errata ricostruzione del reddito, errata applicazione delle norme, duplicazione degli importi), decadenza per termini scaduti.
  15. Cosa accade se ricevo un’intimazione di pagamento dopo la cartella?
    L’intimazione è un atto autonomamente impugnabile; deve essere contestata entro 60 giorni. Se non si ricorre, il debito si cristallizza e non si potranno più eccepire vizi della cartella .
  16. È possibile impugnare l’avviso per vizi di costituzionalità?
    In alcuni casi, il contribuente può sollevare questioni di legittimità costituzionale, ad esempio per violazione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) o del diritto di difesa (art. 24 Cost.). Tuttavia, la questione deve essere rilevante e non manifestamente infondata.
  17. La riforma fiscale del 2023‑2026 ha influito sull’avviso di accertamento?
    Sì. I decreti attuativi hanno introdotto sanzioni più elevate, contraddittorio obbligatorio, discarica automatica dei crediti non riscossi entro 5 anni e cumulo giuridico per il ravvedimento . Queste novità devono essere considerate quando si impugna l’avviso.
  18. Cosa succede se l’avviso riguarda annualità molto vecchie?
    Occorre verificare i termini di decadenza: se l’avviso è emesso dopo 5/7/8 anni, è illegittimo . Nel caso di tributi locali, il termine è di 5 anni . Se l’avviso è tardivo, il ricorso verrà accolto.
  19. Posso ottenere l’esdebitazione dei debiti tributari?
    Sì, attraverso gli strumenti della legge 3/2012 (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata) e, per le imprese insolventi, attraverso la procedura di liquidazione giudiziale. L’esdebitazione finale libera il debitore dai debiti residui.
  20. Come scegliere la strategia giusta?
    È fondamentale analizzare il caso con un professionista. In generale, se l’avviso presenta vizi evidenti, conviene presentare ricorso. Se la pretesa è fondata ma le somme sono eccessive, può essere opportuno ricorrere all’adesione o alla rateizzazione. Nei casi di grave difficoltà economica, valutare i piani di sovraindebitamento.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Simulazione: correzione di errori in più dichiarazioni

Scenario: Un contribuente ha omesso di dichiarare per i periodi d’imposta 2021 e 2022 redditi da lavoro autonomo per 20.000 euro l’anno e ha presentato una dichiarazione integrativa per il 2023 indicando erroneamente un reddito di 10.000 euro in più. Nel 2026 riceve un avviso di accertamento che cumula le imposte per le tre annualità, applicando le sanzioni per omessa dichiarazione e per infedele dichiarazione.

Passaggi difensivi:

  1. Verifica termini: l’avviso per il 2021 è emesso entro 5 anni, quindi nei termini; per il 2022 e 2023 idem. Non vi sono decadenze.
  2. Omessa dichiarazione 2021 e 2022: la sanzione è del 120 % dell’imposta evasa . L’imposta calcolata dall’ufficio è 20.000 × 23 % = 4.600 euro per ciascun anno. La sanzione è 4.600 × 120 % = 5.520 euro per ciascun anno.
  3. Dichiarazione integrativa 2023: il contribuente aveva indicato 10.000 euro in più. Grazie alla pronuncia Cass. 8959/2026, può chiedere in giudizio la correzione dell’errore , dimostrando che il reddito effettivo era inferiore. Nel ricorso fornisce fatture, estratti conto e la nuova contabilità; chiede l’annullamento della maggiore imposta (2.300 euro) e la restituzione dell’ecccesso versato.
  4. Accertamento con adesione: l’avvocato consiglia di richiedere l’adesione per le annualità 2021 e 2022; l’ufficio offre una riduzione delle sanzioni a 1/3 (da 5.520 a 1.840 euro per anno) e consente un pagamento in 8 rate. Per il 2023, si insiste sulla emendabilità e si richiede lo sgravio integrale.
  5. Ricorso: qualora l’ufficio non accolga la richiesta, si presenta ricorso contestando le sanzioni sproporzionate, l’errata applicazione della norma e la mancata considerazione della documentazione.

Risultato atteso: grazie alla correzione dell’errore e alla riduzione delle sanzioni, il debito complessivo scende da oltre 20.000 euro a meno di 10.000 euro, dilazionabile in rate.

8.2 Simulazione: gestione di un avviso con più annualità e rateizzazione

Scenario: Un contribuente riceve nel 2026 un avviso di accertamento per le annualità 2018‑2022. L’imposta complessiva richiesta è 50.000 euro; la sanzione per infedele dichiarazione è del 90 %. Non dispone di liquidità immediata.

Strategia:

  1. Verifica motivazione: si riscontrano vizi nelle notifiche relative al 2018 (notifica effettuata a un indirizzo errato). Si propone eccezione di nullità per quell’anno.
  2. Accertamento con adesione: per gli altri anni, si chiede l’adesione ottenendo la riduzione delle sanzioni al 1/3 e la rateizzazione in 10 anni (72 rate). Le sanzioni scendono da 45.000 a 15.000 euro.
  3. Rateizzazione AdER: dopo l’adesione, si chiede la rateizzazione anche per la quota residua; AdER concede 72 rate mensili da circa 900 euro. Con la corretta pianificazione, il contribuente evita il pignoramento.
  4. Possibilità di piani del consumatore: se il contribuente è sovraindebitato (ha altri debiti), valuterà la presentazione di un piano del consumatore per ridurre ulteriormente il debito.

Risultato atteso: il debito iniziale di 95.000 euro (imposta più sanzioni) viene ridotto a circa 65.000 euro; la rateizzazione consente di pagare circa 900 euro al mese senza compromettere il patrimonio.

9. Conclusione

Gli avvisi di accertamento emessi per errori o omissioni in più dichiarazioni possono avere effetti devastanti sul patrimonio del contribuente: sommano imposte, sanzioni e interessi per più anni e, se non tempestivamente contestati, si cristallizzano in debiti difficilmente recuperabili. La riforma fiscale ha irrigidito le sanzioni (120 % per omessa dichiarazione), ha introdotto un contraddittorio obbligatorio e ha reso più formale la procedura di riscossione . Tuttavia, ha anche rafforzato i diritti del contribuente: la dichiarazione è sempre emendabile in giudizio , l’intimazione di pagamento è autonomamente impugnabile e l’ufficio deve motivare gli atti e allegare i documenti .

Per difendersi efficacemente occorre agire tempestivamente: verificare la data di notifica, analizzare la motivazione, controllare i termini di decadenza, esercitare il contraddittorio e scegliere la strategia più adatta (ricorso, adesione, rateizzazione, autotutela, piani di sovraindebitamento). Le pronunce recenti della Cassazione, come l’ordinanza 8959/2026, costituiscono un prezioso strumento per correggere gli errori e ridurre il carico fiscale . La collaborazione con un professionista esperto è fondamentale per valutare i vizi, predisporre la documentazione e negoziare con l’Amministrazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare offrono un supporto completo: dall’analisi dell’avviso e della documentazione alla predisposizione di ricorsi, istanze di sospensione e accertamenti con adesione, fino alla gestione dei piani del consumatore e degli accordi di ristrutturazione.

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