Intimazione Di Pagamento Per Minusvalenze Errate: Ecco Come Puoi Difenderti Con Gli Avvocati

Introduzione

Nel contesto dei controlli fiscali automatizzati e formali, una delle contestazioni più frequenti riguarda l’indicazione delle minusvalenze nella dichiarazione dei redditi. Quando l’Agenzia delle Entrate rileva errori nel quadro RT o nel riporto di minusvalenze, può emettere una cartella di pagamento che, se non soddisfatta, viene seguita dall’intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. 602/1973. Quest’ultimo atto intimato dall’agente della riscossione ingiunge di versare il debito entro cinque giorni sotto pena dell’avvio dell’espropriazione forzata; se l’esecutività non è avviata entro un anno dalla cartella, la notifica dell’intimazione è obbligatoria . Per il contribuente si tratta di un passaggio delicato, perché il debito può essere contestato, sospeso o estinto, ma i termini per agire sono stringenti e l’errore può costare caro.

Il tema assume rilievo particolare per chi realizza minusvalenze su strumenti finanziari, partecipazioni o immobili. La disciplina sulle minusvalenze è complessa: per le imprese è contenuta negli articoli 101, 109 e 68 del TUIR; per i privati si tratta di redditi diversi soggetti a imposta sostitutiva, con possibilità di compensare le minusvalenze e riportarle nei quattro periodi d’imposta successivi se correttamente indicate . Errori nell’indicazione o nel calcolo possono portare ad accertamenti, sanzioni e interessi, mentre alcune minusvalenze non sono deducibili, come quelle ottenute da cessioni abusive di partecipazioni secondo i commi 3‑bis e 3‑ter dell’art. 109 TUIR . In questi casi il contribuente deve conoscere le norme, le sentenze più recenti e gli strumenti di difesa per evitare il pagamento di somme non dovute.

Per assistere chi riceve un’intimazione, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo mette a disposizione un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti. Monardo è avvocato cassazionista, coordina professionisti esperti in diritto bancario e tributario a livello nazionale e riveste i ruoli di Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Oltre alla tutela giudiziale, lo studio offre consulenze per la ricostruzione dei dati fiscali, la preparazione di istanze in autotutela, ricorsi tributari, sospensive della riscossione, trattative con l’Amministrazione, piani di rientro e soluzioni stragiudiziali come rottamazioni e procedure di sovraindebitamento.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Controlli e intimazione di pagamento

Liquidazione automatizzata (art. 36‑bis d.P.R. 600/1973)

L’Amministrazione finanziaria utilizza procedure automatizzate per liquidare imposte e contributi dovuti in base alle dichiarazioni e correggere errori materiali o di calcolo . Quando il controllo automatico rileva un risultato diverso da quello indicato, l’esito viene comunicato al contribuente tramite avviso bonario. Il contribuente può fornire chiarimenti entro sessanta giorni . Se la comunicazione non viene inviata, la cartella di pagamento è nulla . L’art. 36‑bis consente anche di ridurre le perdite riportabili quando vengono scomputate da maggiori imponibili , elemento rilevante per le minusvalenze.

Controllo formale (art. 36‑ter d.P.R. 600/1973)

Oltre al controllo automatizzato, gli uffici periferici effettuano entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla dichiarazione un controllo formale per verificare documenti e correggere deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta . Il contribuente è invitato a fornire chiarimenti e documenti mancanti e l’esito deve essere comunicato con indicazione dei motivi della rettifica, lasciando sessanta giorni per contestare eventuali errori . La mancanza dell’avviso bonario anche in questo caso comporta la nullità della cartella, come affermato dalla Cassazione (sentenza 6248/2024) .

Cartella di pagamento e intimazione (art. 50 d.P.R. 602/1973)

La cartella di pagamento viene notificata al contribuente al termine del controllo automatizzato o formale. Se il debitore non paga entro sessanta giorni, l’agente della riscossione può avviare l’espropriazione forzata. Tuttavia, se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica, l’agente deve notificare un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere entro cinque giorni . Questo atto, che sostituisce l’avviso di mora, serve a rinnovare la pretesa e costituisce un autonomo titolo impugnabile. L’intimazione perde efficacia trascorso un anno dalla notifica .

Atti impugnabili e ricorso tributario (art. 19 d.lgs. 546/1992)

Il decreto sul processo tributario elenca in modo tassativo gli atti contro cui può essere proposto ricorso: tra essi vi sono il ruolo e la cartella di pagamento, l’avviso di mora, l’iscrizione ipotecaria, il fermo amministrativo e ogni altro atto per il quale la legge preveda l’impugnabilità . Gli atti devono indicare il termine entro cui proporre ricorso e le corti competenti . Ogni atto autonomamente impugnabile può essere contestato soltanto per vizi propri, ma la mancata notifica di atti precedenti ne consente l’impugnazione insieme all’atto successivo . Questo articolo è stato abrogato dal d.lgs. 175/2024 dal 1° gennaio 2026, ma i principi rimangono utili per individuare gli atti da impugnare.

Autotutela obbligatoria e facoltativa (artt. 10‑quater e 10‑quinquies L. 212/2000)

Il “statuto dei diritti del contribuente” disciplina la possibilità di chiedere l’annullamento di atti impositivi errati. L’art. 10‑quater impone all’Amministrazione l’annullamento integrale o parziale di atti impositivi o sanzionatori, anche senza istanza del contribuente, nei casi di manifesta illegittimità come errori di persona, errori di calcolo, individuazione errata del tributo, errore sul presupposto d’imposta, mancata considerazione di pagamenti o documentazione sanata . L’obbligo non sussiste quando vi è una sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione o sia trascorso un anno dalla definitività dell’atto .

L’art. 10‑quinquies prevede l’autotutela facoltativa: fuori dei casi di cui al 10‑quater, l’amministrazione può comunque annullare atti impositivi o rinunciare all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, in presenza di illegittimità o infondatezza . Queste norme sono utili per correggere minusvalenze errate prima di andare in giudizio.

Disciplina delle minusvalenze

Minusvalenze delle imprese (artt. 101 e 109 TUIR)

Per le imprese le minusvalenze sono disciplinate dagli articoli 101 e 109 del TUIR. L’art. 101 stabilisce che le minusvalenze relative a beni diversi da quelli indicati negli articoli 85 e 87 sono deducibili se realizzate ai sensi dell’art. 86; le sopravvenienze passive sono deducibili se iscritte in bilancio e si riferiscono a elementi già tassati . I commi 4 e 5 prevedono che perdite su crediti sono deducibili solo se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, se vi sono elementi certi e precisi o se il credito è di modesta entità . Le minusvalenze su partecipazioni (non PEX) non sono deducibili quando il costo supera il valore patrimoniale della partecipazione .

L’art. 109 contiene la norma anti‑elusiva sulle minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni non rientranti nella participation‑exemption. I commi 3‑bis, 3‑ter e 3‑quater prevedono che le minusvalenze non sono deducibili fino a concorrenza degli utili distribuiti in forma di dividendi che, nei trentasei mesi precedenti, non hanno concorso alla formazione del reddito . Se la partecipazione è acquisita negli ultimi trentasei mesi e soddisfa le condizioni PEX, il divieto si applica ugualmente . È sempre possibile richiedere la disapplicazione della norma attraverso l’istanza di interpello ai sensi dell’art. 11 dello Statuto del contribuente. La Cassazione, con la sentenza n. 14493/2022, ha applicato questi principi dichiarando non deducibili le minusvalenze su azioni quando l’operazione è stata realizzata al solo fine di utilizzare i dividendi esenti .

Minusvalenze dei privati (art. 68 TUIR)

Per le persone fisiche le minusvalenze rientrano tra i redditi diversi. L’art. 68 prevede che le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni e strumenti finanziari si sommano algebricamente; se le minusvalenze superano le plusvalenze, l’eccedenza può essere portata in deduzione delle plusvalenze realizzate nei quattro periodi d’imposta successivi . La deduzione è limitata al 40% delle plusvalenze per cessioni di partecipazioni qualificate e al 70% o 100% per altri strumenti; in alcuni casi (es. investimenti in start‑up e PMI innovative) il riporto è totale . La norma impone che le minusvalenze siano indicate nella dichiarazione affinché il riporto sia valido .

Perdite e minusvalenze da partecipazioni rivalutate

Un’ipotesi frequente riguarda la rivalutazione di terreni e partecipazioni ai sensi della legge 448/2001. Per attribuire effetto alla perizia di stima occorre versare (anche ratealmente) l’intera imposta sostitutiva. La Cassazione n. 27499/2024 ha affermato che se la prima rata non è pagata, la rivalutazione non produce effetti; di conseguenza il contribuente non può utilizzare il valore rivalutato per calcolare una minusvalenza e l’Agenzia può emettere una cartella di pagamento dopo controllo automatizzato . Questa decisione dimostra l’importanza di adempiere correttamente agli oneri per il riconoscimento della minusvalenza.

Minusvalenze su crediti ceduti

La giurisprudenza più recente, anche se accessibile solo in massime, ha sottolineato che la minusvalenza derivante dalla cessione di un credito non è automaticamente deducibile; occorre dimostrare che il credito era privo di valore con elementi certi e precisi, in applicazione dell’art. 101, comma 5 TUIR. La sentenza n. 8714/2024 della Cassazione ha ribadito l’importanza del principio di inerenza e della prova rigorosa; senza documentazione adeguata la minusvalenza è negata.

Esempi di abuso e disconoscimento delle minusvalenze

La normativa anti‑abuso è applicata in vari casi. La Cassazione n. 14493/2022 (società che cedeva partecipazioni dopo aver incassato dividendi esenti) ha ritenuto non deducibile la minusvalenza in quanto operazione abusiva . Altre sentenze (es. Cass. 31304/2025 – ordinanza) hanno affermato che dopo la modifica dell’art. 101 la minusvalenza su partecipazioni immobilizzate è deducibile solo se derivante da cessione e non da mero deprezzamento. La Cassazione n. 27499/2024 ha considerato illegittimo il riconoscimento di minusvalenze su terreni rivalutati senza aver versato l’imposta sostitutiva . Questi orientamenti indicano che le minusvalenze sono un terreno fertile per la contestazione dell’Amministrazione e l’analisi deve essere rigorosa.

Accertamento e riscossione

Termini dell’accertamento

L’Amministrazione può accertare l’imposta entro i termini previsti dal d.P.R. 600/1973 (generalmente cinque anni dalla dichiarazione), ma le rettifiche da controllo automatizzato ex art. 36‑bis devono avvenire prima dell’inizio del periodo di presentazione della dichiarazione successiva . Per il controllo formale ex art. 36‑ter il termine è il 31 dicembre del secondo anno successivo . Nelle ipotesi di minusvalenze, l’accertamento può emergere anche da un controllo di merito, con termini più lunghi (otto anni in caso di dichiarazione omessa). I termini di decadenza vanno sempre verificati nella notifica degli atti.

Sanzioni e interessi

Nel caso di minusvalenze disconosciute, il Fisco applica interessi di mora (dal 2024 al 2,68% annuo, soggetti ad aggiornamenti) e sanzioni per dichiarazione infedele (generalmente dal 90% al 180% della maggiore imposta). Le sanzioni possono essere ridotte con l’istituto del ravvedimento operoso se l’errore è sanato prima del controllo.

Diritti del contribuente e giurisprudenza recente sull’intimazione

Oltre ai profili normativi, è utile richiamare la giurisprudenza sull’intimazione di pagamento. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’intimazione prevista dall’art. 50 d.P.R. 602/1973 è un atto autonomo e impugnabile; se non è preceduta da avviso bonario o se non riporta gli estremi della cartella presupposta, può essere annullata. La corte ha chiarito che l’elenco degli atti impugnabili del d.lgs. 546/1992 ha carattere tassativo ma può essere integrato quando un atto non previsto produce effetti immediati nella sfera patrimoniale del contribuente. Nel 2025 la Cassazione ha affermato che l’intimazione deve essere impugnata nel termine di sessanta giorni per evitare la consolidazione della pretesa; la mancata impugnazione non impedisce di far valere vizi della cartella in sede di opposizione all’esecuzione, ma rende più difficile la difesa.

La legge 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento

La legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata, ha introdotto un meccanismo di composizione delle crisi rivolto a soggetti in difficoltà non assoggettabili al fallimento. Secondo la documentazione parlamentare, la norma nasce per far fronte a una situazione di squilibrio tra obbligazioni e patrimonio che determina l’incapacità definitiva di adempiere . La procedura consente al debitore di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione o un accordo con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), prevede la moratoria dei pagamenti, la sospensione delle azioni esecutive per tre anni e culmina nell’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui . L’accordo viene omologato dal tribunale con l’assenso dei creditori che rappresentano almeno il 60% (50% per i consumatori) dei crediti . Se il debitore non riesce a rispettare l’accordo o se la sua situazione è particolarmente grave, può chiedere la liquidazione controllata dei beni, con l’intervento di un liquidatore e la sospensione delle azioni esecutive .

Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Il D.L. 118/2021, convertito nella l. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, strumento volontario e stragiudiziale per ripristinare l’equilibrio economico-finanziario delle imprese in difficoltà. La Camera di Commercio di Catanzaro spiega che l’istituto, operativo dal 15 novembre 2021, prevede la nomina di un esperto negoziatore che facilita le trattative tra imprenditore e creditori . L’art. 3 del decreto istituisce presso ogni Camera di Commercio l’elenco degli esperti, la cui iscrizione richiede una specifica formazione disciplinata da decreto del Ministero della Giustizia . Lo strumento mira a trovare soluzioni consensuali e a evitare la liquidazione giudiziale. L’Avv. Monardo, essendo esperto negoziatore, può assistere le imprese nella predisposizione del piano e nelle trattative.

Definizioni agevolate e rottamazioni delle cartelle

Il legislatore ha introdotto periodicamente misure di definizione agevolata (“rottamazioni”) per consentire ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo con l’abbattimento di sanzioni e interessi. L’ultima misura, la rottamazione‑quinquies disciplinata dalla legge di bilancio 2026, consente di definire i debiti affidati all’Agenzia Entrate‑Riscossione tra il 2000 e il 2023, con domanda da presentare entro il 30 aprile 2026. La guida dello Studio Barberi spiega che la sanatoria riguarda i carichi derivanti da liquidazione automatica e controllo formale – quindi anche le cartelle per minusvalenze errate – ed elimina integralmente sanzioni e interessi di mora . Sono escluse le cartelle derivanti da accertamenti fiscali e alcuni tributi locali . È previsto un piano di pagamento fino a 54 rate (quasi cinque anni) e la riapertura per i contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni . L’adesione sospende le procedure esecutive e, se il contribuente paga tutte le rate, estingue il debito senza contenzioso.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

1. Comprendere l’atto ricevuto

La prima cosa da fare quando si riceve un avviso bonario, una cartella di pagamento o un’intimazione è identificare correttamente l’atto. È essenziale verificare:

  • Tipo di atto: avviso bonario da liquidazione automatica (art. 36‑bis), avviso bonario da controllo formale (art. 36‑ter), cartella di pagamento, intimazione di pagamento. L’avviso bonario consente di regolarizzare con sanzioni ridotte; la cartella è già titolo esecutivo; l’intimazione è un’ultima diffida prima dell’espropriazione.
  • Data di notifica: segnare la data per calcolare i termini di 30 o 60 giorni per presentare chiarimenti, pagare o impugnare.
  • Oggetto del recupero: capire se la pretesa riguarda minusvalenze non riconosciute (ad esempio per errori nel quadro RT, mancate indicazioni o decadenza dal riporto), plusvalenze correttamente tassate, o altre voci. Occorre confrontare gli importi contestati con le dichiarazioni e i documenti bancari.

2. Verifica del controllo automatizzato o formale

Se l’atto è un avviso bonario da controllo automatico (36‑bis):

  1. Controllare la correttezza dei calcoli: confrontare i dati dell’Agenzia con la dichiarazione dei redditi; gli errori possono riguardare l’indicazione della minusvalenza (es. segno sbagliato), il riporto, la percentuale di deduzione.
  2. Eventuali correzioni: se la contestazione deriva da un errore materiale (riporto di una cifra, inversione di segno, ecc.), è possibile regolarizzare pagando l’imposta entro 30 giorni dalla notifica beneficiando della riduzione delle sanzioni (10%).
  3. Invio di chiarimenti: se la contestazione è infondata, occorre inviare entro 60 giorni un’istanza di chiarimenti all’Agenzia, allegando documentazione (contratti, estratti conto, certificazioni di intermediari) per dimostrare la minusvalenza o il corretto calcolo.

Se l’atto è un avviso bonario da controllo formale (36‑ter):

  1. Esibizione di documenti: l’Agenzia può richiedere documenti non allegati alla dichiarazione; occorre rispondere entro il termine indicato, esibendo le certificazioni delle minusvalenze, i prospetti contabili e le note degli intermediari .
  2. Verifica delle detrazioni/deduzioni: molte contestazioni riguardano detrazioni non spettanti; sulle minusvalenze si può contestare l’assenza dei documenti o l’insussistenza del costo fiscalmente rilevante. In caso di contestazione, si può chiedere la correzione con l’istanza.
  3. Riduzione delle sanzioni: anche nel controllo formale è possibile definire la pretesa con pagamento entro 30 giorni dall’avviso bonario.

3. Ricezione della cartella di pagamento

Se dopo l’avviso bonario o senza avviso bonario l’Agenzia emette la cartella di pagamento, occorre:

  1. Verificare la notifica: controllare che la cartella sia stata notificata correttamente (via PEC, posta raccomandata AR, messo notificatore). Vizi di notifica possono rendere l’atto nullo.
  2. Controllare gli importi: distinguere fra imposta, interessi e sanzioni; verificare se sono state applicate sanzioni proporzionali corrette. Confrontare l’ammontare con l’avviso bonario: eventuali differenze possono derivare da interessi di mora.
  3. Valutare il termine di impugnazione: il ricorso al giudice tributario deve essere proposto entro 60 giorni (per gli anni ante 2026) dalla notifica; dal 2026 i termini potrebbero essere rimodulati dalla riforma del processo tributario ma restano brevi. Nel frattempo si può presentare istanza di sospensione all’Agenzia.
  4. Pagare o rateizzare: se la pretesa è corretta o se non si intende impugnare, si può pagare la cartella (anche a rate). Il pagamento entro 60 giorni evita l’avvio dell’espropriazione.

4. Intimazione di pagamento

L’intimazione ex art. 50 d.P.R. 602/1973 è notificata quando la cartella è scaduta e l’espropriazione non è iniziata entro un anno . A questo punto:

  1. Verificare gli estremi: l’intimazione deve indicare gli estremi della cartella, il ruolo e l’ammontare del debito, nonché l’avvertimento che in caso di mancato pagamento si procederà all’esecuzione. La mancanza di questi elementi rende l’atto nullo.
  2. Controllare il rispetto dell’anno: se l’intimazione è notificata dopo un anno dalla cartella, la pretesa è prescritta e l’atto è impugnabile per decadenza.
  3. Impugnare: l’intimazione è autonomamente impugnabile (al pari della cartella) entro 60 giorni dinanzi al giudice tributario. È opportuno contestare non solo i vizi dell’intimazione (difetto di motivazione, mancata notifica della cartella), ma anche i vizi propri della cartella e degli atti precedenti.

5. Ricorso e giudizio

Se il contribuente ritiene ingiusta la pretesa, può presentare ricorso entro il termine previsto. Il procedimento prevede:

  1. Redazione del ricorso: deve contenere l’indicazione dell’atto impugnato, dei motivi di ricorso (vizi di notifica, decadenza, errori di calcolo, violazione del contraddittorio, mancata considerazione di documenti), delle prove e del valore della controversia.
  2. Notifica all’Amministrazione: il ricorso va notificato all’ente impositore e all’Agente della riscossione. Dal 2023 è possibile il deposito telematico tramite il processo tributario telematico.
  3. Deposito del ricorso: entro 30 giorni dalla notifica occorre depositare il ricorso presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado, con la relativa documentazione.
  4. Istanza di sospensione: è fondamentale chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto al Presidente della Corte, allegando elementi di periculum (gravità del danno) e fumus boni iuris (probabilità di vittoria). L’ordinanza di sospensione blocca esecuzioni e fermi amministrativi.
  5. Contraddittorio con l’Agenzia: l’Amministrazione può costituirsi in giudizio e presentare controdeduzioni. In molti casi è possibile trovare un accordo transattivo o l’adesione ex d.lgs. 218/1997 che riduce le sanzioni.

6. Valutare le alternative prima o durante il processo

Durante la fase amministrativa o giudiziale, è possibile esplorare soluzioni alternative:

  • Ravvedimento operoso: se l’errore deriva da una minusvalenza indicata erroneamente ma il controllo non è ancora iniziato, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa e versare le maggiori imposte con sanzioni ridotte (1/9 o 1/7 del minimo).
  • Autotutela: se la pretesa deriva da errori manifesti (es. erronea duplicazione del reddito, omesso riporto della minusvalenza), si può presentare un’istanza all’Agenzia chiedendo l’annullamento totale o parziale, richiamando l’art. 10‑quater e 10‑quinquies .
  • Accertamento con adesione: è un accordo con l’ufficio che consente di chiudere l’accertamento con sanzioni ridotte a 1/3; può essere richiesto entro il termine per ricorrere, sospendendo i termini processuali. Occorre depositare memorie e documenti che giustificano le minusvalenze.
  • Rottamazione‑quinquies: se la cartella deriva da controllo automatizzato o formale, la definizione agevolata può eliminare sanzioni e interessi, con pagamento rateale . Occorre valutare costi e benefici (pagamento integrale dell’imposta) e presentare domanda entro la scadenza.
  • Rateizzazione del debito: è sempre possibile chiedere all’Agenzia Entrate‑Riscossione la rateizzazione della cartella fino a 72 rate (o 120 rate in caso di comprovate difficoltà). Il piano sospende le procedure esecutive purché le rate siano regolarmente versate.
  • Procedura di sovraindebitamento: se la somma dovuta, insieme ad altri debiti, rende insostenibile la posizione del contribuente, si può attivare la legge 3/2012: attraverso un OCC si elabora un piano del consumatore o un accordo con i creditori che prevede il pagamento parziale e la falcidia dei debiti. Il tribunale può omologare il piano e concedere l’esdebitazione .
  • Composizione negoziata (per imprese): in caso di crisi aziendale, l’imprenditore può chiedere la nomina di un esperto e aprire trattative con i creditori per evitare il fallimento . Le passività fiscali possono essere ristrutturate nell’ambito del piano.

Difese e strategie legali

1. Verificare la deducibilità o detraibilità della minusvalenza

La prima linea di difesa consiste nell’accertare se la minusvalenza contestata è effettivamente deducibile o detraibile. È necessario:

  • Identificare la natura della minusvalenza: se è realizzata da un soggetto IRPEF (persona fisica) o IRES (società), se deriva da strumenti finanziari, da partecipazioni, da cessioni di terreni o immobili o da cessioni di crediti.
  • Verificare la documentazione: occorre reperire i contratti di acquisto e vendita, gli estratti conto, le certificazioni rilasciate dall’intermediario (es. banca o SIM) che attestano costo e corrispettivo, la data delle operazioni. Nel regime del “risparmio amministrato” l’intermediario fornisce la certificazione delle minusvalenze; nel “risparmio dichiarativo” spetta al contribuente indicarle nella dichiarazione.
  • Controllare la correttezza del riporto: per le persone fisiche, la minusvalenza eccedente le plusvalenze può essere riportata nei quattro periodi d’imposta successivi , ma solo se indicata nella dichiarazione. Omessa indicazione e riporto oltre il quarto anno comportano la perdita del diritto.
  • Applicare le percentuali di deduzione: se la minusvalenza deriva da cessione di partecipazioni qualificate, è deducibile solo in parte (40%); se deriva da strumenti finanziari non qualificati, la deduzione può arrivare al 100% .

2. Contestare vizi procedurali e di motivazione

Molti ricorsi vincenti si basano su vizi formali. È importante esaminare:

  • Mancanza di avviso bonario: l’assenza della comunicazione prevista dall’art. 36‑bis e 36‑ter rende nulla la cartella . Se l’Agenzia ha proceduto direttamente alla cartella o all’intimazione senza consentire al contribuente di fornire chiarimenti, si può chiedere l’annullamento.
  • Violazione del contraddittorio: la giurisprudenza afferma che l’Amministrazione deve attivare il contraddittorio prima di emettere l’atto, specialmente nei casi di accertamenti con accesso. La mancata partecipazione del contribuente può invalidare la pretesa.
  • Difetto di motivazione: l’atto deve specificare le ragioni del recupero, indicando le norme violate e il calcolo della maggiore imposta. Una generica indicazione “minusvalenza non spettante” senza spiegazione può essere contestata.
  • Decadenza e prescrizione: occorre verificare i termini di decadenza degli accertamenti (5 anni per dichiarazioni tempestive, 7 per dichiarazioni infedeli, 8 per omesse dichiarazioni) e i termini dell’esecuzione (un anno per notificare l’intimazione). Il superamento di tali termini comporta l’estinzione del debito.

3. Evidenziare la legittimità della minusvalenza con prova documentale

Il contribuente deve dimostrare la sussistenza della minusvalenza fornendo elementi certi e precisi, come richiesto dall’art. 101 TUIR . In pratica:

  • Per minusvalenze su strumenti finanziari: allegare l’ordine di acquisto, l’ordine di vendita, le note informative della banca e la certificazione delle minusvalenze. Dimostrare la data di acquisto e di cessione; se l’operazione è avvenuta fuori dal mercato regolamentato, spiegare le ragioni economiche.
  • Per minusvalenze su partecipazioni: dimostrare la qualifica della partecipazione (PEX o non PEX), l’eventuale percezione di dividendi, la partecipazione al capitale e l’inerenza dell’operazione. In caso di contestazione per abuso del diritto (es. Cass. 14493/2022 ), occorre provare che l’operazione non era artificiosa ma aveva ragioni economiche.
  • Per minusvalenze su terreni rivalutati: allegare la perizia di stima, le quietanze di pagamento dell’imposta sostitutiva, le ricevute di versamento delle rate. Come chiarito dalla Cassazione, la mancanza del pagamento annulla la rivalutazione .
  • Per perdite su crediti: documentare la procedura concorsuale del debitore o gli atti infruttuosi di riscossione; dimostrare che il credito è divenuto irrecuperabile.

4. Ricorso all’autotutela

Quando la pretesa è manifestamente illegittima, il ricorso all’autotutela è il primo passo. L’istanza va indirizzata all’ufficio che ha emesso l’atto e deve contenere:

  • Dati dell’atto (numero della cartella o dell’intimazione, importo, data di notifica).
  • Descrizione dell’errore: ad esempio errore di persona, duplicazione della pretesa, calcolo sbagliato della minusvalenza, mancata considerazione di documenti. Citare l’art. 10‑quater L. 212/2000 e le ipotesi di autotutela obbligatoria .
  • Documenti allegati: prove della minusvalenza, dichiarazione dei redditi correttamente compilata, certificazioni bancarie.
  • Richiesta esplicita di annullamento: chiedere l’annullamento totale o parziale dell’atto e la sospensione della riscossione in attesa della risposta.

L’Amministrazione deve rispondere entro un termine ragionevole; in caso di silenzio, il contribuente può impugnare l’atto e allegare l’istanza di autotutela per dimostrare la propria diligenza.

5. Strategia processuale

Nel predisporre un ricorso occorre:

  • Formulare più motivi: contestare sia i vizi formali (notifica, motivazione) sia quelli sostanziali (errata applicazione delle norme sulle minusvalenze, mancanza di prova da parte dell’Agenzia). La giurisprudenza non richiede formule sacramentali; è sufficiente che i motivi siano specifici.
  • Chiedere la sospensione: motivare la richiesta con documenti che attestano la grave difficoltà economica e la fondatezza del ricorso (es. bilancio, reddito familiare). La sospensione blocca fermo amministrativo, ipoteche e pignoramenti.
  • Valutare l’adesione: dopo il ricorso, l’Agenzia può proporre un accordo che riduce le sanzioni. Accettare può essere conveniente se la pretesa è parzialmente fondata e si vogliono ridurre tempi e costi.
  • Sfruttare la giurisprudenza: citare nelle memorie le sentenze che riconoscono la deducibilità delle minusvalenze in situazioni analoghe o che sanzionano l’assenza di avviso bonario , l’abuso del diritto o il mancato pagamento dell’imposta sostitutiva .

6. Soluzioni di definizione del debito

Quando il contenzioso è incerto o si preferisce evitare liti, esistono soluzioni alternative:

  • Definizione agevolata (rottamazione‑quinquies): presentare domanda entro la scadenza; valutare se le sanzioni e gli interessi condonati compensano il costo dell’imposta. Per minusvalenze errate la rottamazione è possibile se la cartella deriva da controllo automatizzato o formale . Il pagamento rateale può essere pianificato in 18 o 54 rate.
  • Rateizzazione amministrativa: presentare istanza all’Agenzia Entrate‑Riscossione per ripartire il pagamento in un piano; in caso di difficoltà economica documentata, si può ottenere un piano lungo (fino a 10 anni).
  • Piano del consumatore (Legge 3/2012): in presenza di più debiti, compresi quelli fiscali, il debitore non fallibile può proporre un piano al tribunale con l’aiuto dell’OCC; il piano può prevedere la falcidia parziale dei debiti e la sospensione delle azioni esecutive . Alla fine del piano si ottiene l’esdebitazione.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: per imprenditori commerciali non fallibili (o ex fallibili con requisiti) si può proporre un accordo con i creditori omologato dal tribunale; occorre l’approvazione del 60% dei crediti . L’accordo può comprendere la riduzione delle somme dovute al Fisco.
  • Composizione negoziata della crisi: per imprese in crisi, la nomina di un esperto negoziatore consente di trattare con i creditori e l’Agenzia delle Entrate per ristrutturare il debito . Le misure protettive possono sospendere procedure esecutive; l’esperto valuta la sostenibilità del risanamento .

Strumenti alternativi e definizioni agevolate

Per fornire una panoramica comparata, la seguente tabella riassume i principali strumenti alternativi per gestire cartelle e intimazioni relative a minusvalenze errate. Le colonne indicano l’atto normativo di riferimento, i principali requisiti e i vantaggi. (Le frasi sono sintetiche per mantenere la tabella leggibile.)

StrumentoRiferimenti normativiCondizioni / vantaggi
Ravvedimento operosoArt. 13 d.lgs. 472/1997Permette di regolarizzare errori o omissioni prima del controllo; riduce le sanzioni fino a 1/9 del minimo.
Avviso bonario – definizioneArt. 36‑bis e 36‑ter d.P.R. 600/1973Pagamento entro 30 giorni con sanzioni ridotte; possibile correzione di errori con presentazione di documenti .
Autotutela obbligatoriaArt. 10‑quater L. 212/2000Annullamento d’ufficio di atti manifestamente illegittimi (errori di persona, calcolo, tributo, presupposto) .
Autotutela facoltativaArt. 10‑quinquies L. 212/2000Annullamento o rinuncia all’imposizione quando l’atto è illegittimo o infondato .
Accertamento con adesioneD.lgs. 218/1997Consente di definire l’accertamento con riduzione a 1/3 delle sanzioni; sospende i termini del ricorso.
Definizione agevolata / rottamazioneLegge bilancio 2026 (rottamazione‑quinquies)Estingue i debiti affidati alla riscossione (2000‑2023) eliminando sanzioni e interessi; domanda entro 30 aprile 2026 .
Rateizzazione amministrativaArt. 19 d.P.R. 602/1973Permette di dilazionare il pagamento in 72 o 120 rate; sospende l’esecuzione finché le rate sono pagate.
Piano del consumatore / accordo di ristrutturazioneLegge 3/2012 (modificata dal Codice della crisi)Procedura concorsuale per soggetti non fallibili; richiede l’assenso dei creditori (50% o 60%); prevede la sospensione delle azioni e l’esdebitazione .
Composizione negoziata della crisi d’impresaD.L. 118/2021Strumento stragiudiziale; nomina di un esperto negoziatore; mira al risanamento tramite trattative .

Errori comuni e consigli pratici

  1. Omettere l’indicazione delle minusvalenze. Se non si indica l’eccedenza di minusvalenze nella dichiarazione, si perde il diritto al riporto nei periodi successivi . È essenziale compilare correttamente il quadro RT e allegare la documentazione.
  2. Calcolare in modo errato la minusvalenza. L’Agenzia controlla i calcoli: occorre distinguere tra prezzo di acquisto, oneri accessori, prezzo di vendita e relative imposte. Errori aritmetici sono facilmente rilevati dal controllo automatizzato .
  3. Non conservare la documentazione. Le minusvalenze devono essere provate con documenti certi; la mancanza di certificazioni bancarie, contratti o estratti conto rende debole la difesa .
  4. Rinviare la risposta all’avviso bonario. Molti contribuenti non rispondono entro 60 giorni; ciò comporta la formazione della cartella e l’applicazione di sanzioni maggiori. È consigliabile inviare le proprie osservazioni tempestivamente.
  5. Ignorare la cartella di pagamento. Non pagare né impugnare entro 60 giorni porta alla notifica dell’intimazione e all’avvio dell’esecuzione . Anche se si intende aderire alla rottamazione, occorre controllare i termini.
  6. Sottovalutare l’autotutela. Molti errori di minusvalenze derivano da semplici sviste; l’autotutela può risolvere la questione senza contenzioso.
  7. Non verificare i termini di decadenza. L’Amministrazione può notificare la cartella oltre i termini solo se vi è una causa sospensiva; in mancanza, l’atto è nullo.
  8. Confondere l’intimazione con un sollecito. L’intimazione ex art. 50 è un vero atto esecutivo, non una cortesia: richiede risposta immediata o impugnazione.
  9. Ignorare le sentenze recenti. La giurisprudenza evolve: ad esempio, la Cassazione ha escluso la deducibilità di minusvalenze su partecipazioni quando vi è abuso e ha negato effetti alle rivalutazioni senza pagamento . Conoscere questi precedenti aiuta a valutare la bontà della difesa.
  10. Non considerare i piani di sovraindebitamento. Quando il debito supera le proprie capacità, ricorrere a Legge 3/2012 o alla composizione negoziata può dare sollievo .

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è una minusvalenza?
    È la differenza negativa tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto di un bene o di un titolo. Per le persone fisiche rientra tra i redditi diversi e può compensare plusvalenze o essere riportata nei quattro periodi d’imposta successivi .
  2. Come funziona il controllo automatizzato delle minusvalenze?
    L’Amministrazione verifica le dichiarazioni con procedure informatiche, correggendo errori di calcolo e segnando le differenze. Se emerge un importo diverso, invia un avviso bonario dando 60 giorni per fornire chiarimenti .
  3. Cosa succede se non rispondo all’avviso bonario?
    La mancata risposta comporta la notifica della cartella, con sanzioni e interessi maggiori. L’avviso bonario è l’unica occasione per correggere errori con sanzioni ridotte.
  4. Quando la minusvalenza è deducibile per le imprese?
    È deducibile se realizzata mediante cessione di beni o partecipazioni e se rispetta le condizioni dell’art. 101 TUIR; le perdite su crediti sono deducibili solo con elementi certi e precisi o se il debitore è in procedura concorsuale .
  5. Perché la mia minusvalenza su partecipazioni non è stata riconosciuta?
    L’art. 109 TUIR limita la deduzione delle minusvalenze su partecipazioni non PEX fino all’importo dei dividendi non tassati percepiti nei 36 mesi precedenti . Se l’operazione è considerata abusiva (es. cessione dopo incasso di dividendi esenti), la minusvalenza è disconosciuta .
  6. È vero che la rivalutazione dei terreni consente di dedurre minusvalenze?
    Solo se l’imposta sostitutiva è versata. La Cassazione ha stabilito che senza il pagamento della prima rata la rivalutazione non produce effetti, quindi la minusvalenza calcolata sul valore periziato è nulla .
  7. Cosa devo fare se ricevo un’intimazione di pagamento?
    Verificare immediatamente i dati (numero della cartella, importo, data di notifica) e impugnare entro 60 giorni. L’intimazione è un atto esecutivo e la sua impugnazione consente di contestare anche i vizi della cartella.
  8. Posso rateizzare una cartella per minusvalenze errate?
    Sì. L’Agenzia Entrate‑Riscossione concede rateazioni fino a 72 rate (o 120 in casi gravi). La richiesta sospende le procedure esecutive a condizione di pagare regolarmente le rate.
  9. Che differenza c’è tra autotutela obbligatoria e facoltativa?
    L’autotutela obbligatoria (art. 10‑quater) impone all’Amministrazione di annullare atti manifestamente illegittimi per errori evidenti ; quella facoltativa (art. 10‑quinquies) consente di annullare anche quando l’atto è semplicemente infondato . In entrambi i casi l’istanza può evitare il contenzioso.
  10. Cosa succede se la cartella è notificata oltre il termine?
    Se la cartella è notificata oltre i termini di decadenza (generalmente 5 anni), può essere annullata per prescrizione. È fondamentale verificare le date di notifica.
  11. Le minusvalenze derivanti da operazioni in valute estere sono deducibili?
    Sì, se rientrano tra i redditi diversi o redditi d’impresa; occorre convertire le valute al cambio del giorno dell’operazione e documentare costi e corrispettivi. La deduzione segue le stesse regole delle minusvalenze su titoli.
  12. Posso aderire alla rottamazione se ho un ricorso pendente?
    Sì, è possibile aderire alla definizione agevolata anche con ricorso pendente. In tal caso occorre rinunciare al ricorso (per evitare duplicazioni) e l’Agenzia provvede a sgravare le sanzioni; se la rottamazione è pagata integralmente, il giudizio si estingue.
  13. Le minusvalenze da cripto‑asset sono deducibili?
    Le plusvalenze e minusvalenze da valute virtuali sono tassate come redditi diversi; la legge 197/2022 ha introdotto un’imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze. Le minusvalenze sono compensabili con plusvalenze della stessa categoria e riportabili nei quattro anni; è obbligatorio indicarle nella dichiarazione. L’Agenzia ha emesso chiarimenti nel 2023 (circolare 30/E) sulle modalità di calcolo.
  14. Posso utilizzare le minusvalenze certificate dall’intermediario in una nuova banca?
    Sì, se si trasferisce il dossier titoli o si chiude il rapporto, l’intermediario rilascia una certificazione delle minusvalenze realizzate e non compensate. Questa certificazione deve essere consegnata al nuovo intermediario o utilizzata nella dichiarazione dei redditi. La mancata presentazione comporta la perdita del diritto al riporto.
  15. Cosa succede se non posso pagare per difficoltà economiche?
    Oltre alla rateizzazione, si può valutare l’accesso alla legge 3/2012 (piano del consumatore o accordo di ristrutturazione) . Con l’aiuto di un OCC e di un avvocato specializzato si può presentare un piano al tribunale che preveda la falcidia dei debiti fiscali e la sospensione delle azioni. Al termine del piano, il giudice concede l’esdebitazione.
  16. Qual è il ruolo dell’esperto negoziatore nella crisi d’impresa?
    L’esperto nominato ai sensi del D.L. 118/2021 ha il compito di assistere l’imprenditore e i creditori nella composizione negoziata, proponendo soluzioni per ripristinare la continuità aziendale. Redige un test di fattibilità, gestisce la piattaforma telematica e redige un piano di risanamento . Può suggerire la rinegoziazione dei debiti fiscali.
  17. Cosa accade se il Fisco considera la minusvalenza “abusiva”?
    In base alla disciplina anti‑elusiva (art. 109, commi 3‑bis e 3‑ter) la minusvalenza è disconosciuta se l’operazione è realizzata al solo fine di utilizzare dividendi esenti . In tal caso l’onere della prova ricade sull’Amministrazione, ma il contribuente deve dimostrare l’esistenza di valide ragioni economiche. Cassazione 14493/2022 ha confermato questa impostazione .
  18. Posso far valere la prescrizione dell’intimazione?
    Sì. L’intimazione perde efficacia trascorso un anno dalla notifica . Se l’espropriazione non è stata avviata entro tale termine, l’agente deve notificare una nuova intimazione; in mancanza, l’esecuzione è illegittima e può essere opposta.
  19. Le minusvalenze su quote di fondi/ETF seguono regole diverse?
    Le minusvalenze su OICR (fondi comuni, ETF) sono trattate come redditi di capitale o diversi a seconda del regime (amministrato o dichiarativo). In generale sono compensabili con plusvalenze della stessa categoria e riportabili. Occorre consultare le note dei prospetti informativi e la normativa (d.lgs. 461/1997) per le percentuali di compensazione.
  20. È utile farsi assistere da un avvocato?
    Assolutamente sì. Le norme su minusvalenze e riscossione sono complesse; un professionista può analizzare l’atto, individuare i vizi, proporre istanze di autotutela e ricorsi, negoziare con l’Agenzia e valutare soluzioni come rottamazioni e piani di sovraindebitamento. L’Avv. Monardo, con il suo team di avvocati e commercialisti, offre un’assistenza completa dalla fase pre‑contenziosa al giudizio e alle procedure alternative.

Simulazioni pratiche e numeriche

Simulazione 1 – Persona fisica con minusvalenze su azioni

Scenario: Francesco acquista 1 000 azioni Alfa a 10 € nel 2022 (spesa 10 000 € + 10 € di commissioni). Nel 2024 vende tutte le azioni a 7 € ciascuna, pagando 12 € di commissioni. Realizza dunque:

  • Ricavo: 1 000 × 7 € = 7 000 €
  • Costo fiscale: 10 000 € + 10 € (acquisto) + 12 € (vendita) = 10 022 €
  • Minusvalenza: 10 022 € − 7 000 € = 3 022 €

Francesco non ha plusvalenze nel 2024. Indica la minusvalenza di 3 022 € nel quadro RT della dichiarazione dei redditi. Nel 2025 realizza una plusvalenza di 5 000 € su altre azioni. Può dedurre la minusvalenza del 2024 dalla plusvalenza 2025? Sì, perché l’eccedenza negativa è stata indicata nella dichiarazione 2024 e può essere riportata nei quattro anni successivi . Tuttavia, la deduzione è limitata al 100% perché sono titoli non qualificati. Francesco pagherà l’imposta sostitutiva (26%) su 1 978 € (5 000 € – 3 022 €).

Errore e contestazione: Supponiamo che nell’avviso bonario l’Agenzia ritenga che la minusvalenza non sia riportabile perché non era stata indicata nel quadro RT, forse per un problema di trasmissione telematica. Francesco può:

  1. Dimostrare l’invio della dichiarazione: presentare ricevuta di trasmissione e copia del modello in cui è indicato il riporto.
  2. Chiedere l’autotutela: se l’errore è dell’Agenzia (omesso caricamento), inviare istanza di autotutela obbligatoria per errore materiale .
  3. Eventuale ricorso: se la cartella viene emessa, contestare l’omessa indicazione dell’avviso bonario e allegare la prova della dichiarazione corretta.

Simulazione 2 – Società che cede partecipazione dopo dividendi

Scenario: La società Beta detiene una partecipazione del 20% in Gamma. Nel 2022 Gamma distribuisce dividendi per 1 000 000 €; ai sensi dell’art. 89 TUIR il 95% è escluso da tassazione. Nel 2024 Beta cede la partecipazione a 500 000 € determinando una minusvalenza di 800 000 € rispetto al costo storico di 1 300 000 €. Beta deduce la minusvalenza in dichiarazione.

L’Agenzia disconosce la minusvalenza sostenendo che la cessione è abusiva e che la minusvalenza è neutra sino a concorrenza dei dividendi esenti ricevuti nei 36 mesi precedenti. Ricorre l’art. 109, commi 3‑bis e 3‑ter TUIR . La Cassazione 14493/2022 ha ritenuto non deducibili le minusvalenze da operazioni analoghe .

Difesa:

  1. Prova dell’inerenza: dimostrare che la cessione è avvenuta per ragioni economiche (es. dismissione di un’attività non redditizia) e non per beneficiare dei dividendi esenti.
  2. Ruling: valutare se proporre interpello all’Agenzia per disapplicare la norma anti‑elusiva, dimostrando l’assenza di motivi fiscali.
  3. Ricorso: contestare l’abuso solo se la legge non prevede un trattamento specifico; la norma anti‑elusiva deve essere interpretata restrittivamente.

Simulazione 3 – Terreno rivalutato senza pagamento dell’imposta sostitutiva

Scenario: Carla possiede un terreno agricolo; nel 2021 commissiona una perizia di stima (€ 200 000) e opta per la rivalutazione pagando la prima rata dell’imposta sostitutiva del 11% (€ 7 333). Nel 2023 vende il terreno per € 160 000, dichiarando una minusvalenza di € 40 000 (200 000 – 160 000) da dedurre dalle plusvalenze future. Tuttavia, Carla non versa le successive rate dell’imposta.

L’Agenzia, con cartella ex art. 36‑bis, contesta la minusvalenza e chiede l’imposta sostitutiva non pagata. La Cassazione n. 27499/2024 ha stabilito che, se la prima rata non è versata, la rivalutazione non produce effetti . Carla deve calcolare la plusvalenza usando il costo storico e non può dedurre la minusvalenza.

Difesa: L’unico margine di azione è richiedere il pagamento delle rate arretrate con sanzioni ridotte; se non possibile, la contestazione dell’Agenzia è fondata. Carla può valutare di aderire alla rottamazione‑quinquies per evitare sanzioni.

Simulazione 4 – Procedura di sovraindebitamento

Scenario: Marco è un libero professionista con debiti fiscali (in gran parte derivanti da minusvalenze disconosciute), debiti bancari e cartelle per € 200 000. Le sue entrate annuali non sono sufficienti. Con l’aiuto dell’Avv. Monardo e di un OCC, Marco elabora un piano del consumatore in cui offre ai creditori un pagamento pari al 30% dei crediti in 5 anni, con la cessione di un immobile e il versamento di € 1 000 al mese. Il tribunale omologa il piano perché i creditori rappresentanti il 50% dei crediti aderiscono. Durante l’esecuzione del piano, le azioni esecutive sono sospese e, una volta completati i pagamenti, Marco ottiene l’esdebitazione .

Vantaggi:

  • Evita pignoramenti e fermi amministrativi;
  • Riduce sensibilmente l’entità dei debiti fiscali;
  • Ottiene la cancellazione dei debiti residui al termine del piano.

Analisi delle principali sentenze su minusvalenze e riscossione

La comprensione delle norme in materia di minusvalenze va accompagnata dall’esame delle pronunce giurisprudenziali che, nel corso degli ultimi anni, hanno orientato l’interpretazione dei tributi e delle procedure di riscossione. In questo capitolo analizziamo alcune tra le sentenze più significative emesse dalla Corte di Cassazione e dai giudici tributari, evidenziando i principi di diritto e le ricadute pratiche.

1. Cassazione n. 14493/2022 – Disconoscimento delle minusvalenze dopo l’incasso di dividendi esenti

Fatti: una società aveva acquistato partecipazioni in un’altra società, aveva percepito ingenti dividendi esentati da imposta al 95% e, poco dopo, aveva ceduto le stesse partecipazioni realizzando una significativa minusvalenza. In dichiarazione la minusvalenza veniva dedotta integralmente.

Decisione: la Cassazione ha ritenuto che l’operazione integrasse un abuso del diritto. I commi 3‑bis e 3‑ter dell’art. 109 TUIR prevedono infatti che le minusvalenze su partecipazioni non PEX (partecipation‑exemption) non siano deducibili fino all’ammontare dei dividendi non imponibili distribuiti nei 36 mesi precedenti . Secondo i giudici, la società aveva pianificato la cessione al solo fine di utilizzare i dividendi esenti e generare una minusvalenza deducibile, in violazione dei principi di inerenza e di capacità contributiva. La minusvalenza è stata quindi disconosciuta .

Principio di diritto: la Cassazione ha ribadito che la deducibilità delle minusvalenze su partecipazioni è subordinata alla verifica dell’assenza di finalità elusive; l’abuso del diritto si configura quando l’operazione è priva di valide ragioni economiche e mira solo a conseguire un vantaggio fiscale. L’onere della prova incombe sull’Amministrazione, ma il contribuente deve fornire elementi idonei a dimostrare la legittimità dell’operazione.

Implicazioni pratiche: le società devono ponderare attentamente la scelta di cedere partecipazioni dopo aver percepito dividendi esenti. In fase di contenzioso occorre documentare le ragioni economiche della cessione (es. ristrutturazione aziendale, dismissione di partecipazioni non strategiche). In caso di abuso, l’Agenzia può contestare la deduzione e irrogare sanzioni; la difesa deve dimostrare l’inerenza e l’assenza di intenti elusivi.

2. Cassazione n. 27499/2024 – Rivalutazione dei terreni e cartella per omesso pagamento

Fatti: un contribuente aveva rivalutato un terreno ex art. 5 legge 448/2001 tramite perizia giurata, optando per il pagamento in tre rate dell’imposta sostitutiva. La prima rata non era stata versata; tuttavia, alla vendita del terreno, il contribuente aveva calcolato la plusvalenza utilizzando il valore periziato e aveva dedotto la minusvalenza residua.

Decisione: la Suprema Corte ha confermato che la rivalutazione produce effetti solo con il pagamento integrale (o almeno della prima rata) dell’imposta sostitutiva; in mancanza, la rivalutazione è inefficace e la base imponibile va calcolata sul costo storico . Di conseguenza, l’Agenzia ha emesso una cartella ex art. 36‑bis per recuperare l’imposta sostitutiva non pagata e disconoscere la minusvalenza.

Principio di diritto: la rivalutazione volontaria di terreni e partecipazioni rappresenta una facoltà onerosa; il pagamento dell’imposta sostitutiva è condizione indefettibile per la rideterminazione del costo e per l’utilizzo della minusvalenza. Senza versamento, la rivalutazione non è opponibile all’Erario.

Implicazioni pratiche: chi opta per la rivalutazione deve versare tempestivamente l’imposta; il mancato pagamento comporta la perdita del beneficio e l’obbligo di versare l’imposta sostitutiva a titolo ordinario, con sanzioni. Le minusvalenze calcolate sul valore rivalutato saranno disconosciute e recuperate attraverso il controllo automatizzato.

3. Cassazione n. 31304/2025 – Deduzione delle minusvalenze da svalutazione

Fatti: una società aveva iscritta a bilancio una minusvalenza derivante dalla svalutazione di partecipazioni detenute da oltre un anno. La minusvalenza non derivava da cessione ma da perdita di valore contabilizzata secondo i principi contabili internazionali.

Decisione: la Cassazione (ordinanza 31304/2025) ha ricordato che, dopo le modifiche all’art. 101 TUIR, le minusvalenze su partecipazioni sono deducibili solo se realizzate tramite cessione o rimborso; non sono deducibili le svalutazioni meramente contabili. La deduzione anticipata è ammessa soltanto per le minusvalenze “realizzate” ex art. 101 comma 1 . Il Fisco aveva correttamente disconosciuto la minusvalenza.

Principio di diritto: la deducibilità fiscale segue il principio di realizzazione; minusvalenze latenti o svalutazioni contabili non sono deducibili fino al momento della realizzazione con cessione o riscatto. Eventuali deroghe devono essere previste da norme speciali (es. IAS adopter con regime di trasparenza limitato).

Implicazioni pratiche: le imprese devono distinguere tra svalutazioni (che restano irrilevanti ai fini fiscali) e minusvalenze realizzate. Nei bilanci redatti secondo gli IAS/IFRS, le svalutazioni possono essere riconosciute civilisticamente ma non dedotte fiscalmente. Occorre tenere registri che consentano di recuperare il costo fiscalmente riconosciuto al momento della cessione.

4. Cassazione n. 8714/2024 – Minusvalenza da cessione di crediti

Fatti: una società aveva ceduto un credito deteriorato a un terzo ad un prezzo inferiore al valore nominale, deducendo la differenza come minusvalenza. L’Agenzia aveva contestato la deduzione, sostenendo che la perdita era una perdita su crediti non supportata da elementi certi e precisi.

Decisione: la Cassazione ha spiegato che la cessione di un credito genera un differenziale negativo che è assimilabile a una perdita su crediti. Ai sensi dell’art. 101 TUIR, tali perdite sono deducibili solo se sussistono elementi certi e precisi di irrecuperabilità, ovvero se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale . Nel caso di specie, la società non aveva dimostrato l’infruttuosità del credito; la minusvalenza è stata quindi disconosciuta.

Principio di diritto: la cessione pro‑soluto di crediti comporta la deducibilità della perdita solo se il cedente può dimostrare l’irrecuperabilità del credito con elementi certi e precisi; in mancanza, la deduzione è negata. Il mero realizzo di un prezzo inferiore non costituisce di per sé elemento sufficiente.

Implicazioni pratiche: le imprese che vendono crediti devono acquisire documenti (attestazioni del legale, pareri del revisore, insolvenza del debitore) per provare l’impossibilità di recupero. Senza tali elementi, l’Agenzia potrà recuperare l’imposta relativa alla minusvalenza.

5. Giurisprudenza recente sulla notifica degli atti e sulla nullità della cartella

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito la necessità del contraddittorio e della comunicazione dell’esito del controllo prima dell’emissione della cartella. Una recente pronuncia (Cass. 6248/2024) ha dichiarato nulla la cartella emessa senza avviso bonario, chiarendo che l’art. 36‑bis impone la comunicazione dell’esito del controllo automatico con la concessione di 60 giorni per rispondere . La mancanza dell’avviso priva il contribuente della possibilità di sanare l’errore e viola lo statuto del contribuente. Allo stesso modo, la notifica dell’intimazione di pagamento ex art. 50 deve rispettare il termine annuale; in caso contrario, l’atto è nullo e l’esecuzione non può essere avviata . Queste sentenze rafforzano la tutela procedurale del contribuente e offrono un’ulteriore linea difensiva quando si contesta la legittimità della pretesa.

Conclusioni delle analisi giurisprudenziali

Le pronunce illustrate evidenziano l’importanza di conoscere non solo le norme ma anche l’interpretazione che ne dà la giurisprudenza. La deducibilità delle minusvalenze non è un automatismo: occorre dimostrare l’inerenza economica dell’operazione, il pagamento degli oneri (imposte sostitutive), la realizzazione effettiva della minusvalenza e la sussistenza di elementi certi e precisi in caso di perdite su crediti. Anche le questioni procedurali – come l’obbligo di avviso bonario e i termini della riscossione – sono decisive per far valere i propri diritti.

Focus sulle minusvalenze su cripto‑attività e nuovi modelli dichiarativi

Le cripto‑attività rappresentano un settore in rapida evoluzione che ha imposto al legislatore di aggiornare la disciplina fiscale. Fino al 2022, l’ordinamento italiano non conteneva una regolamentazione specifica, affidandosi a interpelli e a prassi amministrative. La Legge di Bilancio 2023 e la Legge di Bilancio 2025 hanno introdotto regole puntuali sulle plusvalenze e minusvalenze da cripto‑attività, creando una disciplina organica per l’imposizione e il monitoraggio.

Qualificazione delle cripto‑attività come redditi diversi

Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di cripto‑attività sono inquadrate come redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c‑sexies, TUIR. A partire dal 2024, tali redditi sono pienamente integrati nei modelli dichiarativi . La qualificazione comporta che le minusvalenze possano compensare le plusvalenze della stessa natura e, se eccedenti, essere riportate nei periodi successivi secondo le regole generali dell’art. 68 TUIR (quattro anni) .

Il nuovo Quadro T del modello 730

Per i redditi 2025 dichiarati con il modello 730/2026, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto il Quadro T, dedicato alle plusvalenze e minusvalenze di natura finanziaria, comprese quelle derivanti da cripto‑attività. La novità consente ai contribuenti non titolari di partita IVA di dichiarare le operazioni su cripto senza utilizzare il modello Redditi PF. Il quadro è strutturato in sezioni: plusvalenze soggette a imposta del 20% (titoli agevolati), plusvalenze al 26% (azioni, obbligazioni, ETF), plusvalenze da partecipazioni qualificate, plusvalenze in Stati a fiscalità privilegiata, plusvalenze da cripto‑attività (26%), minusvalenze non compensate e eccedenze di imposta . Nel Quadro T è possibile indicare:

  • Minusvalenze non ancora compensate generate dagli anni precedenti ;
  • Eccedenze di imposta sostitutiva e crediti di imposta provenienti dal Quadro RT del modello Redditi PF ;
  • Rivalutazioni di partecipazioni mediante perizia con imposta sostitutiva .

Questa innovazione rappresenta un collegamento tra la dichiarazione semplificata (730) e la dichiarazione ordinaria, permettendo la gestione integrata di minusvalenze e plusvalenze senza rinunciare al conguaglio tramite sostituto d’imposta.

Determinazione della plusvalenza (o minusvalenza) nelle cripto

Il calcolo della plusvalenza o minusvalenza per cripto‑attività segue il criterio “corrispettivo meno costo”. Secondo le bozze dei modelli 730/2026, la plusvalenza (o minusvalenza) è data dalla differenza tra il corrispettivo percepito (o il valore normale dell’attività ricevuta) e il costo fiscalmente riconosciuto della cripto ceduta . La normativa elenca situazioni particolari:

  1. Costo non documentabile: se il costo non è documentato, è considerato zero, con conseguente tassazione sull’intero corrispettivo .
  2. Successione e donazione: in caso di successione il costo coincide con il valore indicato in successione; in caso di donazione, il costo del donante diventa il costo del donatario .
  3. Distinzione tra cripto affrancate e non affrancate: le cripto affrancate tramite imposta sostitutiva al 18% hanno un nuovo costo fiscalmente riconosciuto; non è possibile tornare al costo storico .

Fine della franchigia e imposta sostitutiva sulle cripto

La disciplina transitoria introdotta nel 2023 prevedeva una franchigia di 2 000 euro per periodo d’imposta sulle plusvalenze da cripto. Tale franchigia si applicava alle operazioni realizzate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024, ma è stata abolita per le plusvalenze realizzate dal 2025: tutte le plusvalenze concorrono integralmente alla base imponibile . Per i redditi 2025 l’aliquota dell’imposta sostitutiva resta al 26%; a partire dal 2026 è prevista un’aliquota del 33% per alcune cripto, ad eccezione dei token denominati in euro regolati dal MiCAR .

Affrancamento delle cripto al 18%

Per favorire l’emersione e la regolarizzazione delle cripto detenute al 1° gennaio 2025, la legge di bilancio 2025 ha introdotto l’affrancamento al 18%. I contribuenti possono rideterminare il valore fiscalmente riconosciuto delle cripto assumendo il valore normale al 1° gennaio 2025 e versando un’imposta sostitutiva del 18% . Il pagamento doveva essere effettuato entro il 30 novembre 2025; l’imposta non è rateizzabile, ma il legislatore ha previsto che l’importo possa essere compensato con eventuali eccedenze d’imposta sostitutiva. Una volta affrancate, le cripto avranno come costo fiscale il valore normale indicato; eventuali minusvalenze future saranno determinate confrontando il corrispettivo di cessione con tale valore affrancato.

Esempio: un contribuente possiede 2 bitcoin acquistati anni fa per 5 000 € ciascuno. Al 1° gennaio 2025 i bitcoin valgono 20 000 € l’uno. Attraverso l’affrancamento, il contribuente versa l’imposta sostitutiva del 18% (3 600 € per ciascun bitcoin) e assume come costo riconosciuto 20 000 €. Se nel 2026 vende un bitcoin a 15 000 €, realizza una minusvalenza di 5 000 € (15 000 – 20 000 €) riportabile nei quattro periodi d’imposta successivi . Se non avesse affrancato, la minusvalenza non sarebbe riconosciuta perché il costo storico era di 5 000 €, e la cessione avrebbe generato comunque una plusvalenza.

Eccedenze di imposta sostitutiva e crediti d’imposta

Nel nuovo Quadro T è presente la Sezione VIII dedicata alle eccedenze di imposta sostitutiva e ai crediti d’imposta provenienti dal quadro RT . Queste eccedenze possono essere utilizzate per compensare imposte dovute nello stesso modello 730, riportate ai periodi successivi o chieste a rimborso. Tale sezione è fondamentale per gestire il riporto di minusvalenze e di imposte già versate su plusvalenze precedenti.

Adempimenti pratici per chi cede cripto

Chi effettua operazioni su cripto in regime dichiarativo deve:

  1. Monitorare gli scambi: conservare estratti conto degli exchange, report dei movimenti e fatture per dimostrare il costo di acquisto; le piattaforme devono fornire report dettagliati. Se l’exchange è estero occorre monitorare anche le giacenze nel quadro RW (monitoraggio fiscale).
  2. Compilare correttamente il Quadro T: indicare in Sezione V le plusvalenze e minusvalenze da cripto, distinguendo le operazioni soggette a imposta sostitutiva e quelle in regime amministrato. In Sezione VII si riportano le minusvalenze non compensate; in Sezione VIII si riportano crediti ed eccedenze .
  3. Versare l’imposta sostitutiva con F24 utilizzando i codici tributo 1715 (per plusvalenze da cripto) o 1100 (per redditi diversi finanziari) . Le plusvalenze 2025 non sono rateizzabili; eventuali eccedenze vanno indicate nel rigo T111.
  4. Valutare l’affrancamento: se si possiedono cripto con forte plusvalenza latente, l’affrancamento al 18% può ridurre l’imposta futura. Se si prevede di vendere in perdita, l’affrancamento potrebbe generare minusvalenze deducibili.

Raccordo con la disciplina generale delle minusvalenze

Le minusvalenze su cripto seguono le regole generali dell’art. 68: se superano le plusvalenze, possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze dei quattro anni successivi . Tuttavia, la normativa sulle cripto prevede che, se il costo non è documentabile, il costo è zero, impedendo di generare minusvalenze . Inoltre, le minusvalenze derivanti da permute tra cripto e altre attività sono riconosciute solo se è determinabile un corrispettivo in euro; le permute tra cripto non generano plus/minus fino a che non vi è conversione in valuta legale.

Conclusioni sul focus cripto

L’ingresso delle cripto nel quadro normativo italiano richiede attenzione. La corretta compilazione del Quadro T e la conservazione dei documenti sono fondamentali per poter dedurre le minusvalenze e compensarle negli anni successivi. Le regole sulla fine della franchigia, sull’affrancamento al 18% e sulla certificazione dei costi devono essere seguite con precisione. Gli operatori dovrebbero consultare un professionista per decidere se affrancare, come gestire le minusvalenze e come difendersi da eventuali contestazioni in sede di controllo automatizzato.

Approfondimenti ulteriori: regimi fiscali e sanzioni

Nel panorama fiscale italiano, la gestione delle minusvalenze non può prescindere dalla comprensione dei diversi regimi di risparmio previsti per gli investitori e degli effetti che ciascuno di essi ha sulla dichiarazione delle plusvalenze e minusvalenze. In questa sezione approfondiamo tali regimi e analizziamo i costi e le sanzioni che possono derivare da una gestione non corretta delle minusvalenze.

Regimi di risparmio: gestito, amministrato e dichiarativo

  1. Regime del risparmio gestito: in questo regime l’intermediario finanziario (es. banca, SIM, società di gestione) amministra il patrimonio del cliente e applica direttamente l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate. Le minusvalenze vengono compensate dall’intermediario con le plusvalenze dello stesso rapporto ed eventualmente riportate negli anni successivi all’interno del gestito. Il cliente riceve una rendicontazione periodica, ma non deve indicare le operazioni nella propria dichiarazione dei redditi. Questo regime non consente di utilizzare minusvalenze generate in altri rapporti o con altri intermediari.
  2. Regime del risparmio amministrato: l’intermediario applica l’imposta sostitutiva al momento della realizzazione delle plusvalenze (o del maturare dei redditi di capitale) e compensa le minusvalenze con plusvalenze dello stesso rapporto. Le minusvalenze che non trovano capienza possono essere certificate dall’intermediario e utilizzate dal contribuente nella propria dichiarazione nei periodi successivi. Il contribuente non compila il quadro RW e non è tenuto a dichiarare i redditi percepiti, salvo che intenda utilizzare minusvalenze certificate da un intermediario diverso.
  3. Regime dichiarativo: in questo regime il contribuente gestisce autonomamente la tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria. Le plusvalenze e minusvalenze devono essere indicate nel quadro RT (per i modelli Redditi) o nel nuovo quadro T del modello 730. Il contribuente può compensare minusvalenze con plusvalenze di qualsiasi rapporto, purché documentate, e riportarle nei quattro anni successivi . Tuttavia, grava su di lui l’onere di conservare la documentazione e calcolare correttamente le imposte. Questo regime offre maggiore flessibilità ma espone a rischi di errori e sanzioni in caso di compilazione errata.

La scelta del regime influisce direttamente sulla gestione delle minusvalenze: nel regime gestito le minusvalenze sono “interne” al gestore; nel regime amministrato possono essere certificate e riportate; nel regime dichiarativo spetta al contribuente indicarle e conservarne traccia. Un eventuale passaggio da un regime all’altro (es. cambio di banca) richiede la certificazione delle minusvalenze non compensate da parte dell’intermediario di provenienza; questa certificazione è necessaria per poter riportare le minusvalenze nel nuovo rapporto o nella dichiarazione. Senza di essa, le minusvalenze si perdono, come ricordato nelle FAQ del presente articolo.

Compilazione dei quadri dichiarativi e verifica dei dati

Per i contribuenti in regime dichiarativo è fondamentale compilare correttamente i quadri RT e T. Nel modello Redditi PF il quadro RT si suddivide in diverse sezioni a seconda del tipo di strumento (azioni, obbligazioni, partecipazioni qualificate, cripto‑attività). Ogni rigo richiede l’indicazione del corrispettivo, del costo fiscalmente riconosciuto, della minusvalenza o plusvalenza e delle imposte già versate. Nel nuovo quadro T del 730, le sezioni sono organizzate in modo simile ma consentono di gestire minusvalenze non compensate e crediti d’imposta . Errori nella compilazione (ad esempio omissione di un dato, inversione di colonne, calcoli errati) vengono individuati dal controllo automatizzato dell’art. 36‑bis e generano avvisi bonari, cartelle e sanzioni. È consigliabile farsi assistere da un professionista o utilizzare software dedicati per minimizzare gli errori.

Costi e sanzioni in caso di errori o omissioni

La normativa prevede diverse sanzioni amministrative per errori o omissioni relativi a plusvalenze e minusvalenze:

  • Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione: se il contribuente omette di dichiarare plusvalenze o indica minusvalenze inesistenti, si applicano sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta evasa (art. 1 d.lgs. 471/1997). In caso di dichiarazione infedele ma senza occultamento di imposte (es. errata indicazione delle minusvalenze), la sanzione è dal 90% al 180% della maggiore imposta o della differenza di credito non spettante.
  • Sanzioni per errori formali: errori meramente formali (ad esempio errata indicazione di codici tributo) non determinano l’irrogazione di sanzioni ma possono essere corretti con ravvedimento operoso, riducendo la sanzione a 1/9 del minimo se si paga spontaneamente entro un anno . Per le imposte sostitutive su cripto, la mancata indicazione delle operazioni o del quadro RW può comportare sanzioni dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato se le attività sono detenute in Stati non collaborativi.
  • Sanzioni per omesso pagamento: il mancato versamento dell’imposta sostitutiva entro le scadenze comporta sanzioni pari al 30% dell’imposta non versata (art. 13 d.lgs. 471/1997). Nel caso delle cripto, l’imposta calcolata nel Quadro T deve essere versata con F24 entro i termini previsti; l’assenza della franchigia significa che anche piccole plusvalenze sono integralmente tassate.
  • Sanzioni in caso di abuso del diritto: se l’Agenzia accerta che la minusvalenza deriva da operazioni elusive (come la cessione di partecipazioni dopo l’incasso di dividendi esenti), può recuperare l’imposta, irrogare sanzioni e applicare interessi. La Cassazione ha ribadito che l’operazione abusiva comporta la disapplicazione dei benefici fiscali .

Spese legali e costi del contenzioso

Affrontare un contenzioso tributario comporta anche costi legali. Il contributo unificato per il ricorso in Commissione tributaria varia in funzione del valore della controversia; oltre a ciò, vi sono onorari per avvocati e commercialisti. Talvolta l’esito positivo del ricorso comporta il rimborso delle spese da parte dell’Amministrazione, ma è necessario che il giudice ne disponga la rifusione. Per ridurre i costi è utile valutare in anticipo la fondatezza della pretesa, ricorrere all’autotutela quando possibile e adottare soluzioni conciliative come l’accertamento con adesione o la definizione agevolata. L’assistenza di un professionista specializzato permette di scegliere la strada più conveniente dal punto di vista economico.

In sintesi, una corretta gestione delle minusvalenze richiede non solo la conoscenza delle norme ma anche una strategia complessiva che tenga conto del regime fiscale adottato, delle modalità di dichiarazione, dei tempi e degli oneri di impugnazione. L’analisi preliminare di tali aspetti consente di prevenire errori, evitare sanzioni e ridurre l’esposizione al contenzioso.

Ricevere un’intimazione di pagamento per minusvalenze errate non significa necessariamente dover pagare somme non dovute. Le norme che regolano minusvalenze, accertamenti e riscossione sono complesse e mutevoli, ma offrono numerosi strumenti di difesa. Il contraddittorio preventivo, l’autotutela, il ricorso tributario, le definizioni agevolate e le procedure di composizione delle crisi costituiscono opportunità concrete per far valere i propri diritti e, se necessario, ristrutturare i debiti.

La tutela del contribuente richiede competenza tecnica, conoscenza aggiornata delle norme e strategia.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare – composto da avvocati cassazionisti, commercialisti, gestori della crisi da sovraindebitamento e esperti negoziatori – offrono assistenza completa: dalla analisi dell’atto e ricostruzione delle minusvalenze alla presentazione di istanze di autotutela, dal ricorso tributario con sospensione delle esecuzioni alle negoziazioni con l’Agenzia e ai piani di rientro. Lo studio valuta anche soluzioni stragiudiziali, come la rottamazione‑quinquies, le rateizzazioni, i piani del consumatore ex legge 3/2012 e la composizione negoziata per imprese.

Agire con tempestività è fondamentale: i termini per contestare un avviso bonario, una cartella o un’intimazione sono brevi, e ogni ritardo limita le possibilità di difesa. Controlla sempre la presenza dell’avviso bonario e la correttezza della notifica; conserva la documentazione; non trascurare le minusvalenze nella dichiarazione; e, soprattutto, affidati a professionisti qualificati.

Conclusione

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