Pignoramento Dello Stipendio A Dipendente Privato: Cosa Fare Per Difendersi Immediatamente

Introduzione

Il pignoramento presso terzi dello stipendio è una delle forme più invasive di esecuzione forzata. Per il debitore che vive del proprio lavoro subordinato è particolarmente grave, perché comporta il blocco di una quota del reddito destinata a bisogni essenziali. Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto vari limiti e tutele per i lavoratori dipendenti, ma la materia resta complessa e ricca di trappole. Molti debitori, intimoriti dalle notifiche, commettono errori che compromettono la difesa: non contestano i vizi dell’atto, non si attivano per chiedere la riduzione della trattenuta o non conoscono gli strumenti per sospendere o annullare il pignoramento.

Scrivere un articolo aggiornato a aprile 2026 significa tenere conto delle recenti modifiche normative (dal D.L. 83/2015 che ha introdotto la tutela della tripla soglia per i salari accreditati sul conto alle più recenti leggi sul sovraindebitamento e sulla composizione negoziata della crisi) e di decisioni giurisprudenziali fondamentali che hanno cambiato l’interpretazione dei pignoramenti presso terzi. Di seguito troverai un’analisi dettagliata delle norme e delle sentenze, con consigli pratici su come difendersi subito.

Questo articolo propone una guida operativa dal punto di vista del debitore o contribuente, con soluzioni concrete per limitare la perdita di reddito e, quando possibile, bloccare o annullare l’esecuzione. Nella seconda parte troverai tabelle riassuntive, domande frequenti e simulazioni numeriche per capire quanto potrà essere trattenuto sul tuo stipendio e come ridurre l’impatto.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’autore di queste analisi è Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista iscritto all’Albo di Catanzaro, con esperienza pluriennale nel diritto bancario e tributario. È gestore della crisi da sovraindebitamento (ex L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti in tutta Italia, specializzati in difesa del contribuente, esdebitazione e diritto finanziario. La squadra si occupa quotidianamente di analizzare atti di pignoramento, predisporre opposizioni, negoziare piani di rientro con banche e agenti della riscossione e avviare procedure di composizione della crisi.

Grazie all’esperienza maturata, lo Studio Monardo è in grado di individuare rapidamente gli errori dell’atto, proporre ricorsi per vizi formali o sospensioni giudiziali, gestire trattative stragiudiziali e accompagnare i clienti nelle procedure di esdebitazione (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, liquidazioni del patrimonio). La priorità è sempre quella di proteggere il reddito e il patrimonio del debitore e offrirgli una prospettiva di risanamento e ripartenza.

📩 Contatta subito qui di seguito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

La disciplina del pignoramento presso terzi – e, in particolare, del pignoramento dello stipendio del dipendente privato – è contenuta nel Codice di procedura civile (c.p.c.) e in varie leggi speciali. In questa sezione vengono illustrate le norme di riferimento, aggiornate al 22 aprile 2026, e la giurisprudenza più recente che ha interpretato tali norme.

1.1 Forma e contenuto del pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.)

La procedura esecutiva inizia con la notifica dell’atto di pignoramento al debitore (lavoratore dipendente) e al terzo (datore di lavoro o banca). L’art. 543 c.p.c. disciplina la forma del pignoramento presso terzi. L’atto deve contenere:

  • l’indicazione del titolo esecutivo e del credito per cui si procede;
  • l’invito al terzo a rendere la dichiarazione delle somme dovute al debitore o dei beni detenuti;
  • l’avvertimento che il debitore può proporre opposizione e che, in mancanza, l’atto diverrà definitivo;
  • l’ordine al terzo di non disporre delle somme fino alla decisione del giudice.

Il creditore deve depositare l’atto nella cancelleria del tribunale entro 30 giorni dalla notifica; in difetto, il pignoramento diventa inefficace . Questa previsione impedisce ai creditori di lasciare pendente la procedura all’infinito e offre al debitore la possibilità di controllare la tempestività.

1.2 Dichiarazione del terzo (art. 547 c.p.c.) e conseguenze dell’omissione (artt. 547–548 c.p.c.)

Una volta notificato l’atto, il datore di lavoro (o il terzo pignorato) è tenuto a inviare al creditore e al tribunale, entro 10 giorni, una dichiarazione con cui indica:

  • l’ammontare delle somme dovute al debitore (stipendio netto, ferie maturate, indennità di fine rapporto);
  • la presenza di eventuali ulteriori pignoramenti o cessioni del quinto già in corso;
  • la quota di stipendio impignorabile.

L’art. 547 c.p.c. stabilisce che la dichiarazione va inviata tramite raccomandata o PEC e deve essere completa e veritiera . Se la dichiarazione è omessa o incompleta, trova applicazione l’art. 548 c.p.c.: il giudice fissa un’ulteriore udienza per sentire il terzo; se questi non compare o continua a non dichiarare, la pretesa del creditore è considerata non contestata e il giudice può procedere all’assegnazione del credito .

Obbligo di custodia del terzo (art. 546 c.p.c.)

L’art. 546 c.p.c. attribuisce al terzo pignorato (datore di lavoro o banca) una qualità di custode delle somme dovute al debitore, entro il limite del credito precettato. Dal momento della notifica, il terzo deve trattenere le somme fino al provvedimento del giudice, a pena di responsabilità. La norma chiarisce che per stipendi o pensioni accreditati su conto corrente prima del pignoramento l’obbligo di custodia non opera per un ammontare pari al triplo dell’assegno sociale (1.638,72 € nel 2026, essendo l’assegno sociale di 546,24 €), mentre per le somme accreditate dopo la notifica si applicano i limiti ordinari dell’art. 545 . Il debitore può chiedere al giudice la riduzione dei pignoramenti multipli.

1.3 Limiti alla pignorabilità dello stipendio e della pensione (art. 545 c.p.c.)

L’art. 545 c.p.c. è il cuore della disciplina. Al fine di tutelare la dignità del lavoratore, prevede che:

  • I salari, stipendi e altre indennità relative al rapporto di lavoro dipendente possono essere pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare, quando il credito del pignorante deriva da imposte o tasse o da altri crediti. Questa quota massima del 20 % tutela il sostentamento del lavoratore .
  • Se sono presenti più pignoramenti, la somma delle quote non può superare la metà dello stipendio netto.
  • Sussidi di disoccupazione, malattia, maternità e altre provvidenze assistenziali sono impignorabili, salvo per il recupero delle tasse dovute.
  • Per quanto riguarda le pensioni, la norma afferma che sono impignorabili nella misura pari al doppio dell’assegno sociale (ovvero almeno 1.092,48 € nel 2026), con un minimo di 1.000 €. La parte eccedente può essere pignorata entro il limite di un quinto .
  • Per le somme accreditate su conto corrente a titolo di stipendio o pensione prima dell’atto di pignoramento, l’articolo stabilisce l’impignorabilità fino a tre volte l’assegno sociale (1.638,72 € nel 2026). Ciò significa che, se sul conto sono presenti 2.000 € derivanti da stipendi arretrati, solo la parte eccedente 1.638,72 € potrà essere bloccata. Le somme accreditate dopo la notifica sono invece soggette ai limiti di un quinto e rientrano nella custodia del terzo .

La violazione di questi limiti rende il pignoramento parzialmente inefficace: il giudice può dichiarare nulla la trattenuta eccedente, restituendo al debitore quanto indebitamente sequestrato.

1.4 Limiti speciali per la riscossione tributi (artt. 72‑bis e 72‑ter DPR 602/1973)

La procedura di pignoramento dello stipendio da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha connotati peculiari. Gli articoli 72‑bis e 72‑ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 regolano la riscossione delle imposte e dei tributi.

1.4.1 Ordine di pagamento dell’ente impositore (art. 72‑bis)

In caso di debiti fiscali iscritti a ruolo, l’Agenzia delle Entrate può emettere un ordine di pagamento diretto al terzo (datore di lavoro o banca) senza l’intervento del giudice. L’art. 72‑bis prevede che l’atto indichi il credito, l’importo dovuto e ordini al terzo di pagare entro 60 giorni le somme già maturate e, alle rispettive scadenze, le somme future . L’ordine può essere firmato anche da un funzionario diverso dal dirigente . Si tratta di una procedura stragiudiziale: il contribuente non riceve un invito a comparire e, se non si oppone nei termini, il pignoramento diventa esecutivo.

La giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. 28520/2025) ha stabilito che l’ordine ex 72‑bis ha durata limitata a 60 giorni: il terzo deve trattenere tutte le somme maturate e quelle che matureranno nei successivi sessanta giorni (c.d. periodo di cattura). Se il pagamento non viene effettuato entro tale termine, la procedura si estingue .

1.4.2 Percentuali di prelievo (art. 72‑ter)

Il comma 1 dell’art. 72‑ter prevede percentuali di pignoramento più favorevoli per i debitori fiscali con redditi bassi. Le percentuali vigenti nel 2026 sono le seguenti:

  • 1/10 (10 %) del reddito netto quando questo non supera 2.500 €;
  • 1/7 (circa 14,28 %) per redditi tra 2.500 € e 5.000 €;
  • 1/5 (20 %) per redditi superiori a 5.000 € .

La norma stabilisce inoltre che l’ultimo stipendio accreditato prima dell’ordine di pignoramento è integralmente impignorabile . Questa tutela è spesso ignorata dalle banche, ma la Cassazione ha ribadito l’obbligo di rispettarla.

1.5 Giurisprudenza fondamentale

1.5.1 Cassazione civile Sezioni Unite n. 17178/2012

Prima del D.L. 83/2015, la Cassazione (Sezioni Unite) aveva affermato che le somme relative a stipendi e pensioni accreditate su conto corrente potevano essere pignorate interamente perché, una volta depositate, perdevano la natura retributiva. La sentenza n. 17178/2012 confermò questa posizione, che però è stata superata dal legislatore con l’introduzione della tutela del triplo assegno sociale.

1.5.2 Cass. civ. Sez. III n. 13021/1992

Questa sentenza stabilì che il pignoramento presso terzi è possibile solo per crediti esistenti o determinabili: il creditore non può agire su somme future indefinite. L’orientamento è ancora valido per il pignoramento di TFR o premi non ancora maturati.

1.5.3 Cass. civ. ord. n. 26549/2021

L’ordinanza 26549/2021 ha chiarito che, nel pignoramento fiscale ex art. 72‑bis, il terzo pignorato non può sollevare eccezioni (come la non pignorabilità), che sono riservate al solo debitore . La procedura è di natura esecutiva e l’unica via di difesa è l’opposizione da parte del contribuente .

1.5.4 Cass. civ. Sez. Unite n. 28520/2025

Le Sezioni Unite hanno stabilito che l’ordine di pignoramento emesso dall’Agenzia delle Entrate ha effetto non solo sulle somme presenti sul conto alla data di notifica, ma anche su tutti i versamenti che pervengono nei successivi sessanta giorni . La banca deve trattenere e versare queste somme all’ente riscossore entro tale termine ; in mancanza, il pignoramento diventa inefficace e le somme devono essere restituite .

1.5.5 Cass. civ. ord. n. 30214/2025

Pochi mesi dopo, la Cassazione ha precisato che se il terzo (banca o datore) non esegue il versamento nei 60 giorni, il pignoramento ex 72‑bis perde efficacia e le somme devono essere restituite . Questo chiarimento è stato determinante per molti contribuenti che avevano il conto bloccato oltre i 60 giorni.

1.5.6 Cass. civ. ord. n. 4622/2024

L’ordinanza 4622/2024 ha affrontato il rapporto fra piani del consumatore e pignoramenti presso terzi: il piano può prevedere la soddisfazione dei creditori oltre il termine annuale dell’opposizione agli atti esecutivi, purché sia omologato dal giudice. Ciò consente di sospendere o ridurre le trattenute.

1.5.7 Corte costituzionale sent. n. 248/2015

La Corte dichiarò illegittimo l’art. 1, comma 1, del D.L. 185/2008 che prevedeva l’impignorabilità integrale delle pensioni: stabilì invece che le pensioni sono impignorabili fino al doppio dell’assegno sociale . È una sentenza fondamentale perché definisce il minimo vitale dei pensionati.

1.5.8 Corte costituzionale sent. n. 216/2025

Nel 2025 la Corte ha respinto la richiesta di estendere il minimo vitale anche al recupero indebiti contributivi dell’INPS: ha confermato che in tali casi l’ente può trattenere un quinto della pensione sull’intero importo, senza applicare il limite del doppio assegno sociale .

1.6 Leggi speciali e riforme recenti

Oltre al Codice di procedura civile e al DPR 602/1973, esistono altre norme che influiscono sulla difesa del debitore.

1.6.1 D.L. 83/2015

Il decreto ha introdotto la protezione della tripla soglia dell’assegno sociale per i salari e le pensioni accreditati in banca, rafforzando la posizione dei lavoratori e pensionati pignorati. Inoltre, ha ridotto i margini di discrezionalità degli istituti di credito.

1.6.2 Legge 3/2012 (sovraindebitamento)

La L. 3/2012 permette a consumatori, professionisti e piccole imprese in sovraindebitamento di accedere a tre strumenti: accordo con i creditori, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio. Queste procedure prevedono la sospensione delle azioni esecutive e la possibile esdebitazione finale .

1.6.3 D.L. 118/2021 (composizione negoziata della crisi d’impresa)

Introdotta nel 2021, la composizione negoziata consente all’imprenditore in difficoltà di ottenere la nomina di un esperto che lo assista nella negoziazione con i creditori. Durante la procedura si possono chiedere misure protettive per sospendere pignoramenti e altre azioni esecutive . È una misura rivolta a imprese e società.

1.6.4 Definizioni agevolate e rottamazioni (2023–2026)

Negli ultimi anni sono state approvate varie rottamazioni (quater e quinquies) e definizioni agevolate che consentono di saldare i debiti fiscali con sanzioni e interessi ridotti o azzerati. Il pagamento della prima rata (anche di soli 50 €) sospende le procedure esecutive, compresi i pignoramenti .

1.7 Cessione del quinto e cumulo con i pignoramenti

Se il lavoratore ha un prestito con cessione del quinto, l’importo trattenuto viene pagato direttamente dal datore di lavoro al finanziatore. Quando sopraggiunge un pignoramento, la somma delle trattenute (cessione + pignoramenti) non può superare la metà dello stipendio netto. Se il limite è superato, il debitore può chiedere al giudice di ridurre il pignoramento.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica del pignoramento

Conoscere le fasi della procedura permette di organizzare la difesa in modo tempestivo.

2.1 Ricezione della notifica

L’atto viene notificato tramite ufficiale giudiziario o messo notificatore. Contiene il titolo esecutivo e l’ordine al terzo di non pagare. Il debitore deve controllare subito:

  1. Validità del titolo: verifica che esista un provvedimento esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo non opposto, cartella esattoriale definitiva).
  2. Regolarità della notifica: eventuali errori possono rendere nullo l’atto.
  3. Importo e calcoli: verifica interessi e spese.
  4. Tempestività del deposito: l’atto va depositato in cancelleria entro 30 giorni .
  5. Documentazione: procurati buste paga, estratti conto, contratti di cessione del quinto.

2.2 Dichiarazione del terzo

Il datore di lavoro deve inviare la dichiarazione entro 10 giorni . In caso di omissione, il giudice può procedere comunque . È importante che le informazioni siano corrette per calcolare la quota pignorabile.

2.3 Udienza e assegnazione

Il giudice fissa un’udienza per sentire le parti. Dopo aver valutato opposizioni e dichiarazioni, emette l’ordinanza di assegnazione. Nel pignoramento fiscale non c’è udienza, ma si può fare opposizione al tribunale competente.

2.4 Pagamenti e durata

Il datore di lavoro versa la quota al creditore ogni mese fino a estinzione. Nel pignoramento fiscale, la banca o il datore devono versare entro 60 giorni tutte le somme maturate nei due mesi successivi . Se non lo fanno, il pignoramento si estingue .

2.5 Spese della procedura

Il creditore anticipa il contributo unificato e le spese di notifica. Il debitore può sostenere spese se propone opposizione. È possibile chiedere il patrocinio a spese dello Stato.

3. Difese e strategie legali

3.1 Vizi formali

Contestare errori nell’atto di pignoramento (mancanza del titolo, notifica irregolare, descrizione errata del credito). L’opposizione si propone ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni.

3.2 Prescrizione o estinzione

Dimostrare che il credito è prescritto o già pagato. È una difesa frequente per cartelle esattoriali scadute.

3.3 Riduzione della quota

Chiedere al giudice di ridurre la quota pignorata per garantire il sostentamento. Nel pignoramento fiscale, contestare l’errata applicazione delle fasce dell’art. 72‑ter .

3.4 Liberazione delle somme in banca

Presentare istanza al giudice per sbloccare le somme impignorabili (triplo o doppio assegno sociale) . Allegare prove della provenienza retributiva.

3.5 Opposizione nell’ordine 72‑bis

Per debiti fiscali, proporre opposizione al tribunale contestando il difetto di notifica, l’errata applicazione del 10/7/5 % o la prescrizione. Chiedere la sospensione dell’esecuzione.

3.6 Accordi e piani di rientro

Negoziare con il creditore una rateizzazione o aderire a una definizione agevolata. Pagando la prima rata si sospende il pignoramento .

3.7 Sovraindebitamento

Ricorrere al piano del consumatore, all’accordo con i creditori o alla liquidazione del patrimonio . La domanda presentata all’OCC sospende le azioni esecutive. Al termine, i debiti residui vengono cancellati.

3.8 Composizione negoziata

Per le imprese, richiedere la composizione negoziata con l’assistenza di un esperto nominato dalla Camera di commercio . Le misure protettive impediscono i pignoramenti durante la trattativa.

4. Strumenti alternativi e agevolazioni

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate

Approfittare delle rottamazioni quater e quinquies e delle definizioni agevolate vigenti nel 2026. Il pagamento della prima rata sospende i pignoramenti .

4.2 Transazioni fiscali nel concordato preventivo

Per le imprese in crisi, proporre transazioni fiscali in seno al concordato preventivo: si paga solo una parte del debito tributario e le azioni esecutive vengono sospese.

4.3 Rinegoziazione di prestiti

Rinegoziare la cessione del quinto o accedere a un prestito di consolidamento può ridurre la quota trattenuta e liberare margine per il pignoramento.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare l’atto: reagire tempestivamente.
  2. Sottovalutare i vizi: un avvocato può rilevare errori.
  3. Affidarsi a consulenti inesperti.
  4. Non contestare il blocco del conto: ricordare la tripla soglia .
  5. Non comunicare altre trattenute.
  6. Ignorare le procedure di sovraindebitamento.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Limiti di pignorabilità dello stipendio e della pensione

TipologiaSoglia impignorabilePercentuale massimaNote
Stipendio (creditori privati)3 × assegno sociale (1.638,72 €)20 %Cumulabilità fino al 50 %
Stipendio (debiti fiscali)ultimo stipendio impignorabile10 % / 14,28 % / 20 %Durata ordine 60 gg
Pensione2 × assegno sociale (1.092,48 €)20 %Minimo 1.000 €

6.2 Percentuali art. 72‑ter

Reddito netto mensilePercentualeEsempio
≤ 2.500 €10 %2.000 € → 200 €
2.501–5.000 €1/73.000 € → ≈428 €
> 5.000 €20 %6.000 € → 1.200 €

7. Domande frequenti (FAQ)

Seguono alcune risposte a domande comuni.

7.1 Quanto possono pignorare?

Per creditori privati fino al 20 %, per debiti fiscali secondo le fasce 10/14,28/20 % .

7.2 Posso subire pignoramento con cessione del quinto?

Sì, ma la somma delle trattenute non può superare il 50 % dello stipendio.

7.3 Il TFR è pignorabile?

Solo per la parte maturata; non per maturazioni future (Cass. 13021/1992).

7.4 Posso trasferire il conto?

No se c’è un pignoramento in corso; i fondi sono vincolati.

7.5 L’ultimo stipendio accreditato è impignorabile?

Nel pignoramento fiscale sì . Serve documentare la provenienza.

7.6 Posso bloccare il pignoramento se la banca trattiene tutto?

Sì, presentando istanza di sblocco al giudice .

7.7 Percentuali applicate dall’Agenzia

Se applicano il 20 % su stipendio < 2.500 €, puoi opporre violazione dell’art. 72‑ter .

7.8 Costi di opposizione

Contributo unificato e onorari; puoi chiedere il patrocinio a spese dello Stato.

7.9 Interessi e spese

Vanno indicati nell’atto; possono essere contestati.

7.10 Responsabilità del datore

Se non versa, risponde verso il creditore.

7.11 Lasciare il lavoro

Non risolve il problema e peggiora la situazione economica.

7.12 Part‑time

Valgono le stesse regole calcolate sul netto.

7.13 Fermo amministrativo

È diverso dal pignoramento; riguarda i veicoli.

7.14 Arbitro Bancario Finanziario

Puoi ricorrere per contestare la banca, ma la decisione non annulla il pignoramento.

7.15 Rateizzazione dopo il pignoramento

Per debiti fiscali sì: la prima rata sospende il pignoramento .

7.16 Piano del consumatore

Può essere proposto anche dopo l’avvio dell’esecuzione, sospendendo le trattenute .

7.17 Conto cointestato

Si pignora solo la quota del debitore.

7.18 Indennità chilometrica

È impignorabile.

7.19 Pignoramento per chi vive all’estero

Valgono le stesse regole; attenzione alla corretta notifica.

7.20 Differenza stipendio/pensione

Le pensioni godono di un minimo vitale di due volte l’assegno sociale ; per indebiti contributivi non si applica la soglia .

8. Simulazioni pratiche

8.1 Dipendente con cessione del quinto

Stipendio 1.800 €, cessione 360 €. Pignoramento da creditore privato: quota pignorabile massima 540 € per non superare metà stipendio. Il giudice può fissare 180 € al mese.

8.2 Pignoramento fiscale su stipendio 2.000 €

Prelievo 200 € (10 %). Durata 25 mesi. Possibile definizione agevolata.

8.3 Pensionato 1.200 €

Minimo vitale 1.092,48 €; pignorabile 107,52 €; un quinto → rata 21,50 €.

8.4 Saldo 2.500 € sul conto

Parte impignorabile 1.638,72 € ; solo 861,28 € possono essere bloccati.

8.5 Sovraindebitato con piano del consumatore

Debiti totali 50.000 €; propone pagamento di 20.000 € in 5 anni; saldo cancellato al termine .

9. Conclusione

Il pignoramento dello stipendio può sembrare una condanna inevitabile, ma la legge offre molte tutele: limiti percentuali, minimi vitali, termini di durata e strumenti alternativi. Conoscere le norme e la giurisprudenza consente di difendersi efficacemente.

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