Escussione delle garanzie personali: cosa comporta e come difendersi

Introduzione

L’escussione di una garanzia personale è uno degli snodi più delicati del rapporto tra creditore e debitore. È il momento in cui il garante – spesso un imprenditore, un professionista o un semplice familiare – viene chiamato a rispondere dei debiti altrui. Questo passaggio espone chi si è obbligato per altri al rischio di vedere pregiudicato il proprio patrimonio e, se non gestito con prudenza, può trascinare il garante in una spirale di debiti da cui è difficile uscire.

Il quadro normativo italiano è complesso: il Codice civile disciplina la fideiussione (artt. 1936‑1957 c.c.) precisando, tra l’altro, che il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore ma può chiedere che prima siano escussi i beni del debitore se è stato pattuito il “beneficio di escussione” . La stessa disciplina fissa il termine di decadenza entro il quale il creditore deve agire contro il debitore per non perdere la garanzia (sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita o due mesi per le fideiussioni ad tempus) . Gli ultimi anni hanno visto un fiorire di pronunce giurisprudenziali: la Cassazione ha stabilito che la clausola di pagamento “a prima richiesta” non è decisiva per qualificare il contratto come autonoma garanzia e che occorre indagare la volontà delle parti ; ha affermato che la rinuncia al termine di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c. non richiede la doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. e non è vessatoria ; e ha riconosciuto che, quando viene escussa una garanzia pubblica, il garante (Mediocredito Centrale o altro Fondo) si surroga nel credito con natura privilegiata e può ricorrere alla riscossione esattoriale .

Dal punto di vista del contribuente e del debitore, conoscere la procedura e le possibilità di difesa è fondamentale per non subire passivamente l’azione di rivalsa. La predisposizione tempestiva di strategie difensive può consentire di sospendere l’esecuzione, ridurre l’esposizione o accedere a procedure alternative (rateazioni, definizione agevolata, sovraindebitamento). Per questi motivi l’argomento è di estrema attualità per chiunque abbia prestato una garanzia o sia destinatario di richieste di pagamento.

Chi siamo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff

L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza maturata a livello nazionale nel diritto bancario, finanziario e tributario. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a tali qualifiche, l’Avv. Monardo è in grado di assistere debitori, consumatori e imprenditori nel prevenire l’escussione delle garanzie personali o nel contenerne gli effetti attraverso ricorsi, opposizioni agli atti esecutivi, sospensive, trattative bancarie e con l’Agenzia delle Entrate–Riscossione, piani di rientro e procedure giudiziali e stragiudiziali.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Le fonti legali sulle garanzie personali

La principale garanzia personale prevista dal nostro ordinamento è la fideiussione, disciplinata dagli articoli 1936‑1957 del Codice civile. In base all’art. 1944 c.c., il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale . Ciò significa che, salvo patto contrario, il creditore può rivolgersi indifferentemente al debitore o al garante; tuttavia le parti possono accordarsi affinché il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore (beneficio di escussione) . L’articolo 1957 c.c. prevede che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale solo se, entro sei mesi, il creditore abbia proposto le proprie istanze contro il debitore con diligenza continuata; se la garanzia è limitata al termine dell’obbligazione, il creditore deve agire entro due mesi . La norma tutela il garante da un’esposizione indefinita e impone al creditore un onere di attivarsi tempestivamente.

Oltre alla fideiussione, nella prassi bancaria vengono utilizzati anche il contratto autonomo di garanzia e la garanzia a prima richiesta. Nel contratto autonomo la prestazione del garante è svincolata dalla sorte dell’obbligazione principale: il garante paga “a prima richiesta” del creditore e non può opporre le eccezioni relative al rapporto principale, salvo quelle di nullità del contratto o di abuso nell’escussione. La distinzione fra fideiussione e garanzia autonoma non è sempre agevole e la Corte di cassazione, con la sentenza n. 31105/2024, ha precisato che la sola presenza della clausola “a prima richiesta” non basta per qualificare l’accordo come garanzia autonoma: occorre ricostruire la volontà delle parti con gli ordinari strumenti interpretativi . Quando la garanzia resta una fideiussione, si applicano le norme del Codice civile, incluso l’art. 1957.

Negli ultimi anni la disciplina della fideiussione è stata oggetto di attenzione da parte della Banca d’Italia e dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Nel 2005 la Banca d’Italia ha censurato tre clausole dello schema di fideiussione predisposto dall’ABI (art. 2 – reviviscenza; art. 6 – rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c.; art. 8 – clausola di reviviscenza) ritenendole anticoncorrenziali; numerosi tribunali e corti d’appello hanno dichiarato la nullità parziale delle fideiussioni conformi al modello ABI. Nel 2025 il primo presidente della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa alla nullità delle fideiussioni ABI, ma l’esito non è ancora definitivo; per ora la giurisprudenza oscilla fra l’invalidità delle clausole e la nullità dell’intero contratto. Anche questo tema rientra nelle potenziali difese del garante.

1.2 L’ordinanza Cass. 2683/2025 e la rinuncia al termine di decadenza

L’ordinanza n. 2683 del 4 febbraio 2025 (relatrice Valentino) ha affrontato la questione se la clausola con cui il fideiussore rinuncia al termine di decadenza stabilito dall’art. 1957 c.c. sia vessatoria e necessiti della doppia sottoscrizione. La Corte ha ricordato che il creditore può agire oltre i termini previsti dall’art. 1957 se il fideiussore lo consente e ha stabilito due principi:

  • La decadenza del creditore dall’obbligazione fideiussoria per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore può essere rinunciata preventivamente da parte del fideiussore. Si tratta di una pattuizione lecita che non viola l’ordine pubblico, essendo frutto dell’autonomia negoziale e comportando soltanto l’assunzione di un rischio maggiore da parte del garante .
  • La clausola di rinuncia non rientra tra quelle particolarmente onerose per cui l’art. 1341, comma 2, c.c. richiede la specifica approvazione per iscritto. Pertanto non è necessaria la “doppia firma”, soprattutto se la clausola è richiamata espressamente e distintamente nel testo della fideiussione .

La pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale già affermato (Cass. n. 21983/2019, n. 20156/2020, n. 34201/2022) secondo cui la rinuncia alla decadenza è valida, ma conferma che l’onere della prova sull’inequivoca volontà di rinuncia spetta al creditore.

1.3 La surrogazione del garante pubblico e l’esecuzione esattoriale

Nei finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche (Fondo di garanzia per le PMI, Mediocredito Centrale, SACE), il pagamento del garante determina la surrogazione ex lege del Fondo nel credito verso il debitore. La Cassazione, con l’ordinanza n. 1005/2023, ha chiarito che l’escussione della garanzia pubblica fa nascere un credito di natura pubblica destinato a riacquisire risorse al Fondo e non più all’istituto bancario. Di conseguenza, il recupero può avvenire tramite riscossione esattoriale (ruolo e cartella) ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 46/1999 . Nel caso esaminato la Suprema Corte ha censurato la sentenza di merito che aveva ritenuto necessaria la notifica dell’ingiunzione ex R.D. 639/1910, precisando che la surrogazione non richiede la notifica dell’ingiunzione e che la cartella è sufficiente per avviare l’esecuzione . Questa pronuncia è importante perché consente a Mediocredito Centrale o SACE di utilizzare gli strumenti dell’Agenzia delle Entrate–Riscossione per il recupero, con evidenti ricadute sui debitori e sui garanti.

1.4 La riforma della riscossione e la “rottamazione quater”

Il D.Lgs. 110/2024 ha avviato un riordino del sistema nazionale della riscossione; tra le novità figurano un termine di nove mesi per il tentativo di notifica delle cartelle (da parte dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione) e la riapertura delle rateazioni e definizioni agevolate. A partire dal 1° gennaio 2025 l’Agente della riscossione deve tentare la notifica della cartella entro il nono mese successivo all’affidamento del carico e seguire le modalità ordinarie dell’art. 26 del D.P.R. 602/1973 . Il decreto deriva dalla legge delega fiscale (L. 111/2023) e mira a rendere più tempestiva la riscossione, prevedendo comunque la sospensione dei termini in caso di eventi straordinari.

Il medesimo provvedimento ha riaperto i termini per versare le rate della definizione agevolata (“rottamazione quater”) introdotta dalla legge 197/2022. Possono essere riammessi i contribuenti decaduti che versano le somme dovute entro il 30 aprile 2025; la misura consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo versando solo il capitale e gli interessi legali, senza sanzioni. Secondo il documento di ricerca del Consiglio nazionale dei commercialisti del 18 aprile 2025, la rottamazione quater può essere una soluzione per chi non riesce a onorare la garanzia escussa, perché permette di rientrare in bonis e di evitare l’aggressione del proprio patrimonio .

1.5 La disciplina della crisi da sovraindebitamento

Per i debitori non fallibili (consumatori, professionisti, imprese minori), la Legge 3/2012 (oggi integrata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) offre strumenti per ristrutturare i debiti e liberarsi dal peso delle garanzie personali. Il piano del consumatore e l’accordo di composizione della crisi consentono di proporre ai creditori un pagamento parziale dei debiti con cessione del patrimonio e con sospensione delle azioni esecutive. Secondo l’art. 12‑bis L. 3/2012, il giudice fissa l’udienza per l’omologazione del piano dopo aver verificato che il piano rispetti i requisiti degli artt. 7‑9, dispone la comunicazione ai creditori almeno 30 giorni prima e può sospendere le esecuzioni forzate fino all’omologazione . L’art. 12‑ter precisa che il piano omologato obbliga i creditori anteriori e sospende le azioni esecutive; tuttavia non pregiudica i diritti dei coobbligati e dei fideiussori . La legge prevede anche la liquidazione del patrimonio (artt. 14‑ter ss.), che consente di liquidare i beni del debitore con controllo del tribunale e di ottenere l’esdebitazione al termine della procedura.

2. Procedura passo‑passo dell’escussione e diritti del garante

2.1 Fasi dell’escussione in ambito bancario

  1. Inadempimento del debitore principale. La banca o il creditore accertano il mancato pagamento delle rate o delle obbligazioni. In caso di finanziamenti con garanzia pubblica (Fondo PMI, MCC, SACE) la banca deve notificare l’inadempimento al Fondo per chiedere l’ escussione.
  2. Diffida e messa in mora. Il creditore invia al debitore e al garante (quando previsto dalla garanzia) una diffida ad adempiere, indicando l’importo dovuto e il termine per il pagamento. Nelle fideiussioni ordinarie il garante non è obbligato a pagare immediatamente salvo che la garanzia sia “a prima richiesta”.
  3. Richiesta di escussione al garante. Se il debitore non paga, il creditore chiede al fideiussore il pagamento del debito. Se la garanzia è con beneficio di escussione, il fideiussore può pretendere che il creditore agisca prima contro il debitore. Deve però indicare i beni del debitore da sottoporre a esecuzione .
  4. Azioni giudiziali. Se il garante non paga, il creditore può promuovere un decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore o agire con ricorso ex art. 633 c.p.c. In caso di garanzia pubblica, dopo l’escussione del Fondo, l’Agenzia delle entrate‑Riscossione può iscrivere a ruolo il credito privilegiato e notificare una cartella di pagamento .
  5. Opposizione agli atti esecutivi. Il garante può proporre opposizione al decreto ingiuntivo entro 40 giorni o può impugnare la cartella esattoriale entro 60 giorni davanti al giudice competente (tribunale ordinario o commissione tributaria a seconda della natura del credito). Può invocare la decadenza ex art. 1957, la nullità della fideiussione, l’abusività delle clausole, la prescrizione, la mancata prova dell’inadempimento del debitore o la violazione della procedura di notifica.
  6. Sospensione e mediazione. Il garante può chiedere la sospensione dell’esecuzione al giudice invocando gravi motivi; può anche avviare una trattativa con il creditore per rinegoziare il debito, ottenere una dilazione o accedere alle procedure di definizione agevolata.

2.2 Tempi e termini

  • Termini ex art. 1957 c.c. Il creditore deve agire contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione; se la fideiussione è ad tempus, l’azione deve essere promossa entro due mesi . La mancata osservanza comporta la decadenza dalla garanzia, salvo rinuncia valida del fideiussore .
  • Opposizione a decreto ingiuntivo. Il fideiussore può proporre opposizione entro quaranta giorni dalla notifica del decreto (art. 645 c.p.c.).
  • Opposizione a cartella esattoriale. In materia tributaria, l’opposizione va proposta entro 60 giorni se la cartella è stata preceduta da un avviso di accertamento, entro 30 giorni se l’atto è un intimazione di pagamento, e al più tardi entro 365 giorni se si contesta solo la notificazione.
  • Rateazione e definizione agevolata. Le domande di rateazione devono essere presentate all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione entro sessanta giorni dalla notifica della cartella, salvo proroghe. Per la riapertura della rottamazione quater è prevista la scadenza del 30 aprile 2025 .

2.3 Diritti e obblighi del fideiussore

Il fideiussore ha diritto di ricevere copia del contratto di finanziamento e degli estratti conto per verificare l’esistenza e l’entità del debito. Può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quelle esclusivamente personali (art. 1945 c.c.). Ha altresì il diritto di essere informato di eventuali modifiche dell’obbligazione principale. È obbligato a pagare nei limiti della garanzia prestata e può chiedere il regresso contro il debitore dopo il pagamento.

3. Difese e strategie legali

3.1 Eccezioni opponibili e nullità delle fideiussioni

Eccezioni relative al rapporto principale. Il fideiussore può opporre tutte le eccezioni che il debitore avrebbe potuto proporre (ad esempio, nullità del contratto, pagamento già avvenuto, simulazione, prescrizione). Qualora la garanzia sia un contratto autonomo di garanzia o a prima richiesta, la possibilità di opporre eccezioni si riduce alle sole eccezioni “di pagamento” o di frode: la giurisprudenza riconosce che il garante può rifiutare il pagamento quando il creditore agisce fraudolentemente o fuori dai limiti dell’affidamento.

Decadenza ex art. 1957 c.c. Se il creditore non ha agito entro sei mesi (o due mesi) dalla scadenza dell’obbligazione principale, il fideiussore non è tenuto a pagare e può opporre la decadenza. In giudizio deve eccepire tale decadenza; se il creditore eccepisce la rinuncia preventiva, occorre verificare che la clausola sia stata specificamente richiamata e accettata .

Nullità delle clausole ABI. In presenza di fideiussioni conformi allo schema ABI, il garante può eccepire la nullità parziale o totale per violazione della normativa antitrust. Numerosi tribunali hanno accolto l’eccezione, riconoscendo la nullità delle clausole di reviviscenza, di derogazione all’art. 1957 c.c. e di “tacita reviviscenza”; altri hanno ravvisato la nullità dell’intero contratto. L’esito della controversia dipenderà dall’orientamento del giudice e dall’eventuale intervento delle Sezioni Unite (atteso per il 2026).

Vizi di forma e difetti di notifica. Nei procedimenti esecutivi (decreto ingiuntivo, pignoramento) è frequente che gli atti siano notificati in modo irregolare: notifiche a soggetto diverso dal fideiussore, mancanza di relazione di notifica, avvisi depositati all’ufficio postale e non ritirati. In questi casi si può proporre opposizione per nullità della notifica.

Interessi usurari e anatocismo. La Cassazione ha più volte statuito che la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo) può essere dedotta anche dal fideiussore quando la garanzia comporta il pagamento degli interessi anatocistici . Lo stesso vale per i contratti di finanziamento con interessi usurari.

3.2 Richieste di sospensione e opposizione

Nel momento in cui il garante riceve un atto di precetto, un pignoramento o una cartella, può chiedere la sospensione dell’esecuzione. In ambito civile la sospensione può essere disposta dal giudice dell’esecuzione in presenza di gravi motivi (art. 615 c.p.c.). È opportuno allegare documenti che provino la probabile fondatezza delle eccezioni (decadenza, nullità della garanzia, vizi del titolo). In materia tributaria si può presentare istanza di sospensione all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (in caso di richiesta di rateazione) o al giudice tributario unitamente al ricorso.

Opposizione all’atto esecutivo. Se il creditore agisce con decreto ingiuntivo, il fideiussore deve depositare l’opposizione entro 40 giorni, deducendo tutte le eccezioni. In caso di cartella esattoriale, il ricorso va presentato alla commissione tributaria o al giudice ordinario (a seconda del tipo di credito) entro i termini previsti (di norma 60 giorni). Nel ricorso occorre contestare sia la notifica sia la fondatezza del credito e chiedere la sospensione.

3.3 Trattative con il creditore e piani di rientro

Spesso l’escussione della garanzia può essere affrontata mediante una trattativa bonaria con il creditore. La banca o l’istituto finanziatore potrebbero accettare una dilazione del pagamento (rateazione) o una riduzione del debito se dimostri l’impossibilità di pagare integralmente. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione prevede la rateazione ordinaria fino a 72 rate e, per situazioni di grave difficoltà, rateazioni straordinarie sino a 120 rate. Nelle rateazioni superiori a 72 rate occorre provare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Quando interviene una garanzia pubblica (MCC o SACE), dopo l’escussione la banca può cedere il credito residuo al Fondo e l’ente pubblico può avviare la riscossione esattoriale. In tal caso è consigliabile avviare subito la trattativa con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per presentare un piano di rientro o richiedere la definizione agevolata.

4. Strumenti alternativi alla garanzia: rateazioni, definizioni agevolate e sovraindebitamento

4.1 Rateizzazione e dilazioni

L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione consente ai contribuenti di rateizzare i debiti iscritti a ruolo. La rateazione ordinaria prevede un massimo di 72 rate mensili; la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica della cartella. È possibile accedere a una rateazione straordinaria (fino a 120 rate) dimostrando la temporanea situazione di difficoltà economica. Durante il piano di rateazione vengono sospese le procedure esecutive per i debiti rateizzati. La riforma del 2024 ha previsto la possibilità di presentare la domanda anche telematicamente e di ottenere una risposta entro 60 giorni.

4.2 Definizione agevolata (“rottamazione quater” e “quinquies”)

La definizione agevolata permette di estinguere i debiti iscritti a ruolo versando solo l’imposta e gli interessi legali, senza sanzioni né interessi di mora. La “rottamazione quater” (legge 197/2022) riguarda i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e prevede il pagamento in un massimo di 18 rate. Il termine ordinario per presentare la domanda era il 30 aprile 2023, ma la legge di bilancio 2025 ha riaperto i termini per i contribuenti decaduti consentendo il versamento della rata scaduta entro il 30 aprile 2025 .

È probabile che nel 2026 venga introdotta la “rottamazione quinquies”, estendendo il perimetro delle cartelle fino al 31 dicembre 2023 e introducendo rate più lunghe. Per accedere alla definizione agevolata occorre essere in regola con le dichiarazioni fiscali; restano esclusi i debiti derivanti da sentenze penali di condanna e i carichi affidati per aiuti di Stato.

4.3 Transazione fiscale e bancaria

In sede di procedura concorsuale o di sovraindebitamento è possibile proporre ai creditori una transazione fiscale ai sensi dell’art. 182‑ter della Legge fallimentare (ora art. 63 CCII) che consente di ridurre l’importo dei debiti fiscali e contributivi. La transazione può essere integrata con la transazione bancaria ex art. 67 L.F. (ora art. 120 CCII) mediante la quale i creditori bancari accettano un soddisfacimento parziale in cambio dell’esdebitazione del debitore.

4.4 Procedure di sovraindebitamento

Per le persone fisiche e le micro‑imprese in difficoltà, la Legge 3/2012 (come modificata dal D.Lgs. 14/2019) offre quattro procedure:

  1. Accordo di composizione della crisi. Richiede il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi. Può prevedere la ristrutturazione integrale dei debiti o la loro falcidia. L’approvazione comporta la sospensione delle azioni esecutive e l’obbligatorietà dell’accordo per tutti i creditori anteriori.
  2. Piano del consumatore. È riservato ai consumatori (persone fisiche non imprenditori) e non richiede il voto dei creditori: il giudice valuta la fattibilità del piano e lo omologa se ricorrono i requisiti. Il giudice convoca l’udienza, verifica l’assenza di atti in frode e può sospendere le esecuzioni in corso . L’omologazione produce effetti obbligatori nei confronti dei creditori, ma non pregiudica i diritti dei fideiussori e coobbligati .
  3. Liquidazione del patrimonio. Consiste nella liquidazione controllata di tutti i beni del debitore per soddisfare i creditori. È richiesta dal debitore o dai creditori quando il piano o l’accordo non sono proponibili. La procedura si conclude con l’esdebitazione, cioè con la liberazione definitiva del soggetto dai debiti residui.
  4. Esdebitazione del debitore incapiente. Introdotta nel 2021, consente al debitore privo di patrimonio di ottenere la cancellazione dei debiti senza dover accedere ad altre procedure; è concessa una sola volta nella vita.

Partecipare a una procedura di sovraindebitamento richiede l’assistenza di un professionista iscritto negli elenchi dei Gestori della crisi; l’Avv. Monardo, in quanto gestore e professionista fiduciario di un OCC, può accompagnare il debitore nella predisposizione della domanda, nella convocazione dei creditori e nell’omologazione del piano, garantendo la sospensione delle esecuzioni e il successivo esdebitazione.

5. Errori comuni e consigli pratici

5.1 Errori da evitare quando si presta una garanzia

  1. Sottoscrivere garanzie indefinite. Molti garantiscono un finanziamento senza fissare un importo massimo o una durata limitata. È consigliabile inserire un importo massimo garantito e una data di scadenza; in mancanza, si applica l’art. 1957 c.c. ma il creditore può agire per un periodo indefinito se il fideiussore ha rinunciato alla decadenza .
  2. Rinunciare al beneficio di escussione senza consapevolezza. Accettare clausole “a prima richiesta” o rinunciare al termine di decadenza implica che il creditore possa rivolgersi direttamente al garante e agire oltre i termini. Prima di firmare bisogna negoziare la presenza del beneficio di escussione.
  3. Non leggere le clausole relative a reviviscenza e revoca. Alcune fideiussioni prevedono che il garante resti obbligato anche per obbligazioni future o revocate. Queste clausole possono essere nulle in quanto abusive. Occorre verificare se la fideiussione riproduce lo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia.
  4. Trascurare di monitorare il rapporto principale. Il fideiussore dovrebbe chiedere periodicamente al debitore principale e al creditore lo stato dei pagamenti. Se la banca aumenta il fido o modifica il contratto senza informare il fideiussore, quest’ultimo può essere liberato dalla garanzia (art. 1956 c.c.).
  5. Non reagire tempestivamente alle notifiche. Ricevere una cartella o un decreto ingiuntivo e non fare nulla è l’errore più grave: i termini per le opposizioni decorrono dalla notifica e, una volta scaduti, il titolo diventa definitivo.

5.2 Consigli pratici per i garanti e per i debitori

  • Verificare la validità del contratto di garanzia: controllare la presenza di clausole abusive, l’indicazione dell’importo massimo garantito, l’assenza di rinunce inconsapevoli. In caso di dubbio, rivolgersi a un avvocato.
  • Richiedere la documentazione bancaria: il garante ha diritto di ricevere copia degli estratti conto e del contratto principale; se la banca non li fornisce, si può richiedere l’esibizione in giudizio.
  • Inviare una diffida al creditore: se il credito è prescritto, se non è stato rispettato il termine di decadenza o se vi è un vizio, occorre formalizzare l’eccezione prima di pagare.
  • Valutare la rateazione o la definizione agevolata: se non è possibile contestare la garanzia, può essere conveniente accettare la rateizzazione o aderire alla rottamazione per ridurre l’importo dovuto.
  • Considerare le procedure di sovraindebitamento: se i debiti sono superiori alle capacità di rimborso, il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione possono offrire una soluzione strutturale con esdebitazione.
  • Affidarsi a professionisti esperti: l’assistenza di un avvocato esperto in diritto bancario e tributario, come l’Avv. Monardo, è fondamentale per individuare le strategie più efficaci e proteggere il proprio patrimonio.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Principali norme della fideiussione

NormaContenuto essenzialePunti chiave
Art. 1936 c.c.Definisce la fideiussione: “È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui”.Stabilisce la natura accessoria della garanzia.
Art. 1944 c.c.Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale, ma le parti possono convenire che non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore .Introduce il beneficio di escussione e l’obbligo per il fideiussore di indicare i beni del debitore.
Art. 1957 c.c.Il fideiussore resta obbligato dopo la scadenza dell’obbligazione principale solo se il creditore agisce entro sei mesi (o due mesi per le fideiussioni ad tempus) .Stabilisce un termine di decadenza a tutela del garante.
Cass. 31105/2024La clausola “a prima richiesta” non basta a qualificare il contratto come garanzia autonoma; occorre indagare la volontà delle parti .Differenza fra fideiussione e contratto autonomo di garanzia.
Cass. 2683/2025La rinuncia al termine di decadenza non è vessatoria e non richiede doppia firma; la clausola è valida se espressamente richiamata .Conferma la possibilità di pattuire la rinuncia all’art. 1957 c.c.
Cass. 1005/2023L’escussione di una garanzia pubblica genera un credito di natura pubblica e legittima la riscossione esattoriale ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 46/1999 .La surrogazione del Fondo consente all’Agenzia delle entrate‑Riscossione di iscrivere a ruolo e notificare la cartella.
Art. 12‑bis L. 3/2012Disciplina l’omologazione del piano del consumatore: il giudice fissa l’udienza, verifica i requisiti e può sospendere le esecuzioni .Protegge il consumatore, ma non pregiudica i diritti dei coobbligati.

6.2 Scadenze e termini del processo esecutivo

Atto o faseTermineRiferimento normativo
Azioni del creditore contro il debitore per conservare la garanzia6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita; 2 mesi se la fideiussione ha durata fissaArt. 1957 c.c.
Opposizione a decreto ingiuntivo40 giorni dalla notificaArt. 645 c.p.c.
Opposizione a cartella esattoriale60 giorni dalla notifica (termini specifici per tipo di atto)D.Lgs. 546/1992; D.Lgs. 46/1999
Presentazione domanda di rateazione60 giorni dalla notifica della cartellaArt. 19 D.P.R. 602/1973
Domanda di definizione agevolata (rottamazione quater)30 aprile 2025 per la riammissioneLegge 197/2022; Legge di bilancio 2025
Omologazione del piano del consumatoreIl giudice convoca l’udienza e deve omologare entro 6 mesi dal deposito della propostaArt. 12‑bis L. 3/2012

7. Domande frequenti (FAQ)

7.1 Che cos’è la fideiussione?

La fideiussione è il contratto con cui una persona si obbliga verso il creditore a garantire l’adempimento di un’obbligazione altrui. È una garanzia personale accessoria: il fideiussore risponde in solido con il debitore principale, salvo che sia pattuito il beneficio di escussione .

7.2 Qual è la differenza tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia?

Nella fideiussione il garante può opporre al creditore tutte le eccezioni del debitore e beneficia dei termini di decadenza previsti dall’art. 1957 c.c. Nel contratto autonomo di garanzia, invece, il garante si impegna a pagare “a prima richiesta” senza poter sollevare eccezioni relative al rapporto principale, salvo casi di frode o abuso. La Cassazione ha chiarito che la mera clausola “a prima richiesta” non basta per considerare il contratto autonomo ; occorre valutare il contesto contrattuale.

7.3 Cosa accade se il creditore non agisce entro i termini dell’art. 1957 c.c.?

Se il creditore non propone le proprie istanze contro il debitore entro sei mesi (o due mesi per le fideiussioni a scadenza), il fideiussore è liberato dalla garanzia . Tuttavia è possibile che il fideiussore abbia rinunciato a questo termine; in tal caso la garanzia resta efficace .

7.4 È valida la clausola con cui il fideiussore rinuncia al termine di decadenza?

Sì. Secondo l’ordinanza Cass. 2683/2025, la rinuncia al termine di decadenza è legittima e non richiede la doppia sottoscrizione; non è una clausola vessatoria, purché sia espressamente richiamata e accettata .

7.5 Se firmo una garanzia “a prima richiesta” posso opporre eccezioni al creditore?

In una garanzia a prima richiesta il garante si impegna a pagare immediatamente alla richiesta del creditore e non può opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, salvo eccezioni di nullità, pagamento avvenuto o abuso. Tuttavia, se dal contratto risulta che le parti volevano stipulare una fideiussione e non un contratto autonomo, il garante può far valere le eccezioni del debitore .

7.6 La fideiussione ABI è nulla?

Molte fideiussioni predisposte dalle banche secondo lo schema ABI del 2002 contengono clausole ritenute anticoncorrenziali dalla Banca d’Italia. Molti tribunali hanno dichiarato la nullità parziale o totale di tali garanzie; tuttavia non esiste ancora una pronuncia definitiva delle Sezioni Unite. È possibile eccepire la nullità in giudizio, ma l’esito dipenderà dall’orientamento del giudice e dalle prove fornite.

7.7 Cosa succede se viene escussa una garanzia pubblica (MCC/SACE)?

Quando la garanzia pubblica viene escussa, il Fondo (MCC o SACE) paga alla banca e si surroga nel credito nei confronti del debitore. La Cassazione ha stabilito che questo credito ha natura pubblica e può essere recuperato tramite riscossione esattoriale con cartella . Ciò significa che l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può notificare una cartella al debitore e ai fideiussori per recuperare le somme versate dal Fondo.

7.8 Posso rateizzare il debito derivante da una garanzia escussa?

Sì. È possibile chiedere la rateizzazione alla banca o all’agenzia di riscossione. L’Agenzia delle entrate‑Riscossione concede piani di 72 rate (ordinarie) o 120 rate (straordinarie). Durante il piano le azioni esecutive vengono sospese. È anche possibile aderire alla definizione agevolata per ridurre le sanzioni.

7.9 Cos’è la rottamazione quater e chi può aderirvi?

La rottamazione quater è una definizione agevolata introdotta dalla legge 197/2022 che consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo versando solo il capitale e gli interessi legali. Possono aderire i contribuenti con carichi affidati dal 2000 al 30 giugno 2022. La legge di bilancio 2025 ha riaperto i termini per i contribuenti decaduti che versano le rate entro il 30 aprile 2025 .

7.10 Quando conviene utilizzare la procedura di sovraindebitamento?

Se i debiti (incluse le garanzie escusse) sono superiori alla capacità di rimborso e se non si hanno i requisiti per l’esdebitazione fallimentare, la procedura di sovraindebitamento può consentire di proporre un piano di pagamento sostenibile e ottenere l’esdebitazione finale. Il piano del consumatore si applica alle persone fisiche e può sospendere le azioni esecutive .

7.11 Il piano del consumatore pregiudica i fideiussori?

No. L’omologazione del piano del consumatore non pregiudica i diritti dei coobbligati e dei fideiussori . Ciò significa che il garante resta obbligato, ma può a sua volta proporre un piano di sovraindebitamento o negoziare con il creditore.

7.12 In quale giudice devo presentare l’opposizione alla cartella per garanzia pubblica?

Le cartelle emesse per il recupero di garanzie pubbliche sono tributarie perché il credito ha natura pubblica. L’opposizione va presentata al giudice tributario entro 60 giorni dalla notifica, contestando la mancata comunicazione dell’avviso di escussione, l’erronea quantificazione e ogni vizio formale.

7.13 Se ho firmato una fideiussione, posso essere liberato dalla garanzia se la banca modifica il contratto principale?

Sì. Ai sensi dell’art. 1956 c.c., il fideiussore è liberato se il creditore modifica l’obbligazione principale senza il suo consenso e tale modifica rende più gravosa la prestazione. Ad esempio, se la banca aumenta l’importo del fido o concede nuova finanza senza informare il fideiussore, quest’ultimo può chiedere la liberazione.

7.14 Cosa succede se il debitore principale fallisce?

Il fallimento del debitore principale non estingue la fideiussione. Il creditore può insinuarsi al passivo del fallimento e, se non ottiene il pagamento, può agire contro il fideiussore. Il garante può insinuarsi a sua volta al passivo in via di regresso dopo aver pagato. Nel fallimento del fideiussore, il credito del garantito può essere insinuato al passivo in via privilegiata in determinate ipotesi.

7.15 Posso revocare la mia fideiussione?

La fideiussione può essere revocata solo se è a tempo indeterminato e non è stata accettata dal creditore; in caso contrario, la revoca non produce effetti e il garante resta obbligato per le obbligazioni sorte fino alla revoca. È sempre preferibile prevedere nel contratto una durata massima e un diritto di recesso.

7.16 È possibile contestare gli interessi e le spese richieste dal creditore?

Sì. È possibile contestare l’applicazione di interessi usurari, anatocistici o non pattuiti contrattualmente. La Cassazione ha sottolineato che il garante può opporre l’eccezione di anatocismo anche se la clausola è stata approvata dall’utente . Inoltre, le spese devono essere documentate dal creditore.

7.17 Posso fare qualcosa prima che il creditore escuta la garanzia?

Sì. Puoi chiedere al debitore principale di estinguere il debito o di sostituire la garanzia. Puoi inoltre negoziare con la banca per la liberazione anticipata se il debito si riduce. Se temi l’inadempimento, puoi revocare la tua disponibilità a prestare nuova garanzia per future operazioni.

7.18 Quali documenti servono per preparare un’opposizione?

È necessario reperire il contratto di garanzia, il contratto principale, gli estratti conto, la lettera di escussione, eventuali comunicazioni relative alla garanzia, la cartella o il decreto ingiuntivo e le ricevute di notifica. Con questi documenti l’avvocato potrà verificare i vizi formali e sostanziali.

7.19 In caso di escussione di garanzia pubblica, il fideiussore privato è liberato?

No. Il Fondo pubblico si surroga nel credito ma la banca mantiene il diritto al rimborso dell’eventuale residuo. Il fideiussore privato resta obbligato nei limiti della garanzia prestata. È quindi possibile trovarsi di fronte a due creditori: la banca per la parte non coperta dalla garanzia pubblica e l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per la parte coperta .

7.20 Posso estinguere il debito utilizzando la dación in pagamento?

In teoria sì, ma è necessaria l’accettazione del creditore. Nel diritto italiano non esiste un obbligo del creditore di accettare il trasferimento di beni in pagamento (datio in solutum). Tuttavia, nelle trattative stragiudiziali è possibile proporre il trasferimento di un immobile o di altri beni per estinguere il debito; la banca valuterà la convenienza. In procedure concorsuali il giudice può autorizzare la dación in pagamento se rientra nel piano.

8. Simulazioni pratiche

8.1 Esempio 1 – Fideiussione bancaria con beneficio di escussione

Scenario. Un imprenditore stipula un mutuo di 200.000 € con una banca e un familiare presta fideiussione con beneficio di escussione e importo massimo garantito di 80.000 €. Dopo alcuni anni l’imprenditore smette di pagare le rate per un importo residuo di 50.000 €.

Procedura. La banca deve inviare una diffida ad adempiere all’imprenditore e, se non ottiene il pagamento, deve escutere il fideiussore entro sei mesi dalla scadenza delle rate. Poiché è stato pattuito il beneficio di escussione, la banca deve prima promuovere le azioni esecutive sui beni dell’imprenditore, indicati dal garante (ad esempio, un capannone). Solo se l’esecuzione sul bene non soddisfa il debito o se non è indicato alcun bene, la banca può chiedere al garante il pagamento dei 50.000 €. Se il creditore non agisce entro sei mesi, il garante può eccepire la decadenza .

Possibili difese. Il garante può verificare se il contratto prevede clausole abusive (reviviscenza, rinuncia al termine di decadenza), se la banca ha modificato il mutuo senza informarlo (aumento del tasso di interesse), se gli interessi richiesti sono usurari o anatocistici .

8.2 Esempio 2 – Garanzia a prima richiesta con clausola di rinuncia all’art. 1957

Scenario. Un’azienda ottiene un’apertura di credito in conto corrente di 300.000 € garantita da due amministratori mediante “fideiussione a prima richiesta” con clausola di rinuncia al termine di decadenza. Dopo il recesso della banca, il saldo debitorio è di 100.000 € e la banca notifica ai garanti una richiesta di pagamento “a prima richiesta”.

Procedura. Poiché la garanzia è “a prima richiesta” e i garanti hanno rinunciato al beneficio di escussione e al termine di decadenza, la banca può esigere il pagamento immediato dagli amministratori senza dover agire prima contro la società. I garanti, se non pagano, possono essere destinatari di un decreto ingiuntivo e, in mancanza di opposizione, la banca potrà pignorare i loro beni.

Possibili difese. I garanti possono contestare che il contratto sia in realtà una fideiussione e non un contratto autonomo; in tal caso possono opporre le eccezioni del debitore e invocare l’art. 1957. Possono inoltre verificare se la rinuncia al termine di decadenza è stata specificamente accettata (ad esempio, con doppia firma). In base alla Cassazione 2683/2025, la rinuncia è valida anche senza doppia firma se la clausola è espressa , ma resta possibile contestare l’assenza di informazione.

8.3 Esempio 3 – Escussione di garanzia pubblica e cartella esattoriale

Scenario. Una start‑up ottiene un finanziamento di 500.000 € garantito dal Fondo PMI al 80%. La società fallisce e la banca escute il Fondo che versa 400.000 €. Il Fondo si surroga nei diritti della banca e trasmette il credito all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Dopo alcuni mesi, il socio garante riceve una cartella per 400.000 €.

Procedura. L’escussione della garanzia pubblica ha creato un credito di natura pubblica; l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione ha iscritto a ruolo il credito e ha notificato la cartella. Il socio può proporre ricorso alla commissione tributaria entro 60 giorni contestando la mancata comunicazione della surrogazione, l’inesistenza del presupposto o l’erronea quantificazione. Tuttavia la Cassazione ha stabilito che non è necessario notificare l’ingiunzione e che la cartella è sufficiente .

Possibili difese. Il ricorso può evidenziare che la società fallita non è stata coinvolta nella notifica, che il credito è prescritto, che il Fondo non ha rispettato i requisiti di ammissibilità. Si può chiedere la rateizzazione o la definizione agevolata.

8.4 Esempio 4 – Piano del consumatore e liberazione dalle garanzie

Scenario. Una persona fisica ha prestato garanzia personale a favore del coniuge per un mutuo di 150.000 € e ha debiti fiscali per 30.000 €. Dopo il fallimento dell’impresa del coniuge, la banca escute la garanzia per 80.000 €. La persona non ha reddito sufficiente e rischia il pignoramento della casa.

Procedura. Può presentare un piano del consumatore ai sensi della L. 3/2012. Con l’aiuto di un OCC, propone ai creditori di pagare 30.000 € in cinque anni utilizzando il suo stipendio e di cedere alla banca la casa. Il giudice convoca l’udienza, verifica l’assenza di frode e sospende le procedure esecutive . Dopo l’omologazione, i creditori (banca compresa) non possono procedere esecutivamente. Il piano non pregiudica i diritti degli altri coobbligati , ma consente al garante di uscire dal debito una volta eseguito il piano.

Possibili difese. Nel piano si può chiedere la falcidia dei debiti fiscali, l’esdebitazione finale e la liberazione dalle garanzie.

9. Conclusioni

L’escussione delle garanzie personali costituisce una fase critica per chi ha garantito un’obbligazione altrui. Il quadro normativo – dal Codice civile alla legislazione speciale in materia di garanzie pubbliche – offre strumenti di difesa che il garante deve conoscere e utilizzare con tempestività. L’art. 1957 c.c., interpretato dalla giurisprudenza recente, impone al creditore di agire tempestivamente per non decadere dalla garanzia; la Cassazione ha però confermato che tale termine può essere validamente rinunciato . La distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia resta centrale e va accertata caso per caso . Le fideiussioni conformi al modello ABI possono essere impugnate per violazione della normativa antitrust, ma occorre attendere l’intervento delle Sezioni Unite per un orientamento definitivo.

Dal punto di vista pratico, chi riceve una richiesta di pagamento come fideiussore non dovrebbe mai pagare senza avere analizzato il contratto e il procedimento. È possibile eccepire la decadenza, contestare clausole abusive, chiedere la sospensione dell’esecuzione e avviare trattative per la rateizzazione o la definizione agevolata. Le procedure di sovraindebitamento, infine, offrono un’ancora di salvezza per le persone fisiche e le micro‑imprese che non riescono più a far fronte ai debiti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff, grazie all’esperienza maturata nel diritto bancario e tributario e alla qualifica di gestore della crisi da sovraindebitamento, sono in grado di assistere concretamente chi si trova nella posizione di garante o contribuente. L’assistenza può spaziare dall’analisi dell’atto di escussione alla predisposizione di ricorsi e opposizioni, dalla sospensione delle azioni esecutive alla rinegoziazione dei debiti, fino all’elaborazione di piani di rientro o di procedure di sovraindebitamento.

Agire tempestivamente è essenziale: più passa il tempo, più il creditore può consolidare il proprio titolo e procedere a pignoramenti, ipoteche o fermi. Rivolgendoti a professionisti esperti potrai valutare tutte le possibilità di difesa e scegliere la strategia più adatta alla tua situazione.

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