Concordato preventivo e stato di crisi: cosa fare con l’avvocato nel 2026

INTRODUZIONE: La crisi d’impresa e la proposta di concordato preventivo sono materie cruciali per qualsiasi imprenditore o professionista debitore. Tali situazioni comportano rischi elevati – azioni esecutive, pignoramenti, interessi di mora e sanzioni – e richiedono soluzioni tempestive. Un errore comune è sottovalutare le tempistiche o non avvalersi di consulenza specializzata, con il risultato di aggravare la posizione debitoria. In questo articolo vedremo perché è importante intervenire subito, illustreremo le principali strategie (dal concordato agli strumenti alternativi), e anticiperemo come il team dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possa assistervi concretamente.

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Con il suo team, l’Avv. Monardo analizza il vostro caso (atto di precetto, cartella, atto di pignoramento, ecc.) e valuta ogni opzione difensiva: ricorsi e opposizioni (Tribunale, Commissione Tributaria, TAR), istanze di sospensione degli atti esecutivi, trattative con l’Amministrazione Finanziaria, piani di rientro personalizzati o soluzioni giudiziali come il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione. L’obiettivo è bloccare le pretese illegittime del creditore, definire i carichi con strumenti agevolati e avviare percorsi di risanamento credibile.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Il concordato preventivo e gli altri strumenti di composizione della crisi sono disciplinati dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12/1/2019, n. 14, in vigore dal 28/9/2024) e successive modifiche. Secondo l’art. 84 c.c.i.i., «l’imprenditore … in stato di crisi o di insolvenza può proporre un concordato» i cui piani soddisfano i creditori in misura non inferiore a quella della liquidazione giudiziale . L’art. 84 chiarisce le finalità (continuità aziendale, liquidazione del patrimonio) e i requisiti minimi dei piani. Ad esempio, nel concordato in continuità i creditori possono essere soddisfatti «in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale» , mentre nel concordato liquidatorio è previsto almeno un apporto esterno (ad es. fondi propri) che accresca l’attivo del 10% e garantisca almeno il 20% ai creditori privi di garanzia .

Oltre al codice, rilevano le modifiche legislative più recenti. Il Decreto correttivo (D.Lgs. 136/2024) ha precisato, ad esempio, l’art. 88 c.c.i.i. sulla gestione dei crediti tributari nel concordato. Questa norma consente di includere nel piano il pagamento «parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori», a patto che il loro trattamento sia «non inferiore a quello realizzabile in liquidazione giudiziale» . Il decreto stabilisce altresì le modalità e i controlli sull’attestazione del professionista incaricato (art. 88 c.c.i.i.).

Dal punto di vista giurisprudenziale, la Cassazione ha fornito diversi orientamenti chiave: ad esempio, la sent. n. 35938/2025 della III Sez. Penale afferma che la semplice presentazione del concordato non legittima l’omesso versamento dell’IVA . In altri termini, il debitore continua ad avere l’obbligo di pagamento dei tributi: solo un provvedimento giudiziale, emesso prima della scadenza fiscale, può giustificare la mancata versamento. La Corte ha confermato che lo stato di crisi o i pagamenti successivi non spengono la rilevanza penale del reato tributario . Per il debitore, ciò significa che è fondamentale chiedere subito gli strumenti di definizione agevolata fiscale (rottamazioni, transazioni) anziché sperare di regolarizzare i pagamenti in un ipotetico piano.

Sul fronte civile, numerosi Tribunali hanno interpretato gli effetti della domanda di concordato. L’art. 54 c.c.i.i. stabilisce che la presentazione del ricorso (pubblicato nel registro delle imprese) consente la sospensione delle azioni esecutive da parte dei creditori muniti di titolo anteriore, purché il Tribunale confermi le misure protettive. Recentemente (Trib. Milano, 16 set. 2025), un Giudice ha inibito a un ente pubblico la riscossione di debiti (da violazioni stradali) anteriori alla domanda, riconoscendo che anche l’Erario deve rispettare l’effetto sospensivo del concordato . Inoltre, la Procura Generale presso la Cassazione ha chiarito che l’omologazione del concordato blocca la prescrizione dei crediti concordatari fino al termine previsto dal piano : in pratica, i tempi per pagare ripartono dall’effettiva esigibilità dopo l’omologa.

Procedura passo-passo

  1. Notifica dell’atto e verifica formale: Il processo inizia solitamente con la ricezione di un atto esecutivo (cartella di pagamento, ingiunzione fiscale, atto di precetto). Entro 60 giorni dalla notifica della cartella il contribuente può proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale per accertare vizi formali o sostanziali . Nelle sedi giurisdizionali si può contestare la validità della notifica e il quantum dovuto. È importante agire entro i termini (generalmente 60 giorni per le cartelle, 40 giorni per l’opposizione all’ingiunzione) per non perdere il diritto di difesa. Parallelamente, l’avvocato verifica se sussistono violazioni di natura procedurale (ad esempio mancata indicazione del termine di pagamento) e valuta la possibilità di istanze cautelari o di rateizzazione coatta (art. 19 D.P.R. 602/1973).
  2. Valutazione dell’ammissibilità al concordato: Se il debitore è in stato di crisi, l’Avv. Monardo prepara il ricorso per l’accesso al concordato preventivo (o agli accordi di ristrutturazione, se più opportuni). In base all’art. 84 c.c.i.i., devono essere forniti dati contabili aggiornati e un piano di ristrutturazione con un’attestazione di fattibilità di professionista indipendente. Il Tribunale valuterà che il concordato risulti conveniente (maggior soddisfazione dei creditori rispetto alla liquidazione) e ammissibile. L’omologazione è vincolata al consenso delle classi di creditori: in continuità si paga anche «in misura non prevalente», mentre in liquidazione si deve incrementare l’attivo aziendale di almeno il 10% . In queste fasi è fondamentale far luce sulle ragioni della crisi per costruire un piano credibile.
  3. Effetti protettivi immediati: Dalla pubblicazione del ricorso (registro delle imprese) in poi, opera una tutela automatica ex lege ai sensi dell’art. 46 c.c.i.i.: i creditori muniti di titolo anteriore non possono procedere con esecuzioni o pignoramenti fino a quando il decreto di omologa non diventa definitivo. Questa disciplina (art. 54 c.c.i.i. e art. 46 c.c.i.i.) garantisce la congelazione dell’attivo aziendale e consente di negoziare senza il rischio di perdere beni per vie individuali. Come confermato dalle ultime pronunce, l’accesso al concordato interrompe le azioni esecutive anche per crediti pubblici , finché il Tribunale non decide definitivamente.
  4. Termini e adempimenti successivi: Il tribunale fissa udienza per accertare legalità e fattibilità del piano concordatario. Entro questa fase, i creditori presentano eventuali opposizioni o richieste, mentre il debitore conferma gli impegni contenuti nel piano (ad esempio i versamenti offerti). In contemporanea, l’Amministrazione Finanziaria può opporsi allo stralcio di tributi a mezzo di concordato bisennale (CPB) o di altri istituti, ma il concordato preventivo ordinario rimane distinto dagli strumenti fiscali agevolati. Dal deposito alla definitiva omologa, scorrono i termini per esercitare diritti di credito: come detto, la Cassazione ha stabilito che la prescrizione dei crediti sospende la corsa prescrizionale fino all’esigibilità post-omologa .
  5. Diritti del contribuente-debitore: In questa fase va tutelato ogni diritto soggettivo del debitore: diritto ad essere ascoltato, diritto di informativa (ad es. comunicazioni dall’OCC o dal Tribunale), e diritto di sospendere atti esecutivi. L’avvocato deve controllare che gli organi delegati (OCC, Commissario) rispettino i termini legali e comunichino correttamente al debitore eventuali soluzioni proposte. Se un creditore insiste nella riscossione di debiti concorsuali in violazione delle regole (ad es. senza l’autorizzazione dell’autorità fallimentare), il Tribunale può sanzionarlo, come accade se si pagano debiti concorsuali in carenza di autorizzazione . È opportuno inoltre comunicare immediatamente all’agente della riscossione qualsiasi accordo di composizione ex art. 8 L.3/2012, per bloccare eventuali pignoramenti da cartelle (il piano del consumatore comporta sospensione generalizzata dell’esecuzione).

Difese e strategie legali

  • Impugnazioni giudiziarie: Se la cartella o l’intimazione fiscale presenta vizi (omessa notifica, cifre errate, prescrizione), si può proporre ricorso in Commissione Tributaria o opposizione all’ingiunzione davanti al pretore/Tribunale Amministrativo. L’assistenza legale permette di sollevare eccezioni come competenza territoriale del creditore, nullità della cartella, doppia notifica, ecc. Quando possibile, il debitore può richiedere la sospensione dell’atto ai sensi dell’art. 47 c.p.c. (inibitoria provvisoria delle misure esecutive), allegando grave danno imminente.
  • Sospensione cautelare: Nei giudizi tributari, si può ottenere la sospensione provvisoria dell’esecuzione del pignoramento o del fermo auto motivando l’urgenza. Un avvocato può anche chiedere misure urgenziali come il mandato al cassiere (art. 55 c.p.c.) o la segnalazione ai tribunali civili per ipoteca giudiziale (art. 70 L.326/2003). In pratica, si bloccano i sequestri fino alla decisione di merito.
  • Accordi stragiudiziali: Il debitore può avviare trattative con creditori e Fisco. Ad esempio:
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 c.c.i.i.) con almeno il 60% dei creditori . Tali accordi, omologati dal Tribunale, prevedono un piano in 120 giorni per pagare i creditori dissentienti . Sono utili se l’imprenditore ha tempi rapidi di ripresa.
  • Composizione negoziata della crisi ex D.L. 118/2021: in sede extra-giudiziale, un esperto negoziatore (ruolo che ricopre l’Avv. Monardo) assiste nella redazione di un progetto di piano, con vantaggi premiali (sospensione accertamenti per 180 gg, esdebitazione facilitata).
  • Accordo con l’Agenzia Entrate: è possibile cercare una definizione agevolata (rottamazione delle cartelle, adesione alla pace fiscale). Ad esempio, la Legge di Bilancio 2026 prevede una nuova “rottamazione-quinquies” per i carichi affidati agli agenti della riscossione (adesione entro 30/4/2026) . Questi istituti permettono di dilazionare o scontare tributi e sanzioni senza aprire una procedura concorsuale.
  • Piani L.3/2012 e esdebitazione: Se il debitore è persona fisica o piccolo imprenditore, può valutare la procedura di composizione della crisi (accordo con i creditori) o il piano del consumatore . In questa soluzione paraconcorsuale il debitore impresa non imprenditore ottiene dilazioni e remissioni di debiti, con possibilità di esdebitazione finale (cancellazione dei residui) al completamento del piano. L’avvocato valuta i requisiti (assenza di immobili o beni strumentali insufficiente per la fattibilità) e coinvolge gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC).
  • Previo esperimenti di soluzioni minori: Il debitore può presentare istanze di rateizzazione al concessionario (art. 19 D.P.R. 602/1973), chiedere la compensazione di crediti fiscali, ottenere l’intervento del Collegio di Garanzia e Conciliazione dell’Agenzia (reclami) o dell’Agenzia territoriale competente. Talvolta una nuova verifica contabile o un’istanza di sgravio possono rilevare errori del fisco.

Strumenti alternativi di risoluzione della crisi

  • Piani di rientro e definizioni agevolate: Oltre al concordato, il contribuente può accedere a strumenti “amministrativi” agevolati. Oggi esistono varie definizioni agevolate (rottamazioni) di cartelle e ruoli, che consentono di rateizzare o cancellare interessi/sanzioni pagando l’imposta dovuta (definizione agevolata 2023, proroga 2026, definizione tributi locali). Il credito di imposta ricevuto (bonus impresa) può essere compensato. È utile richiedere semmai il cumulo dei debiti con adesione ai piani PA e INPS per dilazioni fino a 120 rate senza aggravi.
  • Accordi di ristrutturazione e continuità negoziata: Come detto, l’accordo di ristrutturazione ex art. 57 c.c.i.i. consente di rinegoziare con i creditori (anche non concordatari) i tempi di pagamento, convertendo il debito in piano entro 120 giorni . È una procedura meno onerosa del concordato e può essere svolta anche con procedure all’estero se gruppi di imprese. Recenti modifiche normative permettono anche la conversione di piani negoziati in concordato (Decreto legislativo 83/2022).
  • Piano del consumatore (L.3/2012) e altri accordi: Per debitori privati o professionisti in sovraindebitamento, l’unica strada può essere il piano L.3/2012 , che permette la ristrutturazione di piccoli debiti (ad es. carte di credito, finanziamenti) con l’aiuto di garanti esterni. Al termine, il Tribunale concede l’esdebitazione dei residui. Tale procedura ha effetti cancellatori dei debiti residui e blocca i pignoramenti fino alla decisione.
  • Liquidazione giudiziale e Amministrazione straordinaria: Se tutte le altre strade falliscono, può rendersi necessario l’avvio della liquidazione (art. 94 c.c.i.i.) o, per grandi imprese, il ricorso all’amministrazione straordinaria. In questi casi l’Avv. Monardo e il suo team assisteranno il debitore per arginare i danni e raggiungere la soluzione più rapida per i creditori garantiti (saldi e stralci concordati con il commissario).

Errori comuni e consigli pratici

  • Sottovalutare la tempistica: Molti debitori attendono troppo a lungo. Appena ricevuta la cartella, è essenziale consultare un esperto. I termini di impugnazione (60 giorni per i ricorsi tributari, 40 giorni per le opposizioni) sono perentori. Iniziare subito un contenzioso può sospendere gli atti esecutivi. Non rimandate la decisione: il tempo agisce in favore dei creditori.
  • Pagare indebitamente crediti concorsuali: È vietato, nel periodo di concordato pendente, eseguire pagamenti verso creditori ammessi al piano senza l’autorizzazione del Tribunale. La Cassazione ha stabilito che il professionista che omette di informare il debitore di questo divieto incorre in inadempimento professionale . In altre parole, non pagate creditori privi di autorizzazione: ciò potrebbe far dichiarare inammissibile il concordato o porre le basi per responsabilità del consulente.
  • Confondere il concordato con la sanatoria fiscale: L’accesso al concordato preventivo non è in sé una sanatoria; esso non sospende automaticamente i tributi. Come chiarito in Cassazione, se l’IVA non è stata versata alla scadenza, non c’è causa di non punibilità . Il debitore deve distinguere i debiti fiscali: non esitate a valutare i vari patti con il fisco (es. il nuovo concordato biennale Fisco-contribuente) se la situazione tributaria è critica.
  • Non verificare le condizioni del piano: Il piano deve essere fattibile e redditizio. Spesso il debitore presenta proposte irrealistiche (ad es. versare quote troppo basse sui debiti privilegiati). L’attestazione di un professionista indipendente deve attestare la fattibilità. È perciò fondamentale un’analisi economico-finanziaria realistica (flusso di cassa, nuove fonti di liquidità). Il nostro ufficio effettua simulazioni e stress-test del piano.
  • Escludere l’assistenza multidisciplinare: Il concordato tocca tematiche fiscali, bancarie, commerciali. Affidarsi a un solo consulente tecnico può limitare le opzioni. L’Avv. Monardo coordina commercialisti e avvocati per coprire ogni aspetto (definizione del debito fiscale, rinegoziazione con banche, calcolo interessi, ecc.).

Tabelle riepilogative

StrumentoNormativaRequisiti principali ed effetti
Concordato preventivoD.Lgs. 14/2019, artt. 84-117Debitore in stato di crisi: piano con continuità o liquidazione; voto creditori (min ⅔); effetti sospensivi su esecuzioni; omologa con efficacia erga omnes.
Accordi di ristrutturazioneD.Lgs. 14/2019, art. 57Accordo con ≥60% creditori; piano rimborsi in max 120 giorni (per crediti scaduti o a scadenza) ; omologazione giudiziale; salvaguardia creditori esterni (pagamento integrale).
Composizione negoziata (ACN)D.L. 118/2021 (conv. L. 147/2021)Trattativa assistita da esperto negoziatore; benefici fiscali (es. sospensione CA 180gg); possibile conversione in concordato se esito positivo; finalizzata all’accordo con creditori e istituzioni finanziarie.
Piano del consumatoreL. 3/2012, art. 8Solo per persone fisiche/imprenditori non soggetti a fallimento: piano di ristrutturazione debiti di modesta entità ; eventuale intervento di terzi per garanzie; fine con esdebitazione residui.
Rottamazioni/definizioniLegge 225/2010 e successiveStrumenti amministrativi con varia modalità (rottamazione ter/quinquies, definizione tributi locali, ecc.); riducono interessi/sanzioni dietro versamento imposte dovute; si richiedono entro termini stabiliti (es. 30/4/26 per rott. quinquies) .
TermineOggettoNormativa di riferimento
60 giorni dalla notificaRicorso in Commissione Tributaria (cartella)D.Lgs. 546/1992, artt. 18-22; DPR 602/1973, art. 21
40 giorni dall’ingiunzioneOpposizione all’ingiunzione e al fermoD.Lgs. 546/1992, art. 19 (atti esecutivi tributari)
Senza limitazioni specifichePresentazione domanda di concordatoCodice Crisi (D.Lgs.14/2019)
Variabile (es. 90 giorni)Accordi di ristrutturazione (adesioni)Codice Crisi, art. 57
30 aprile 2026Adesione alla Rottamazione-quinquiesLegge Bilancio 2026

Domande e risposte (FAQ)

1. Cos’è il concordato preventivo e quando può convienirmi? Il concordato è una procedura giudiziale in cui il debitore presenta un piano di pagamento dei debiti ai creditori, mantenendo l’esercizio dell’impresa. Conviene quando l’azienda è in crisi ma ha prospettive di recupero: ad esempio, può salvare l’azienda attraverso la continuità aziendale o massimizzare la soddisfazione dei creditori rispetto a una liquidazione coatta. La disciplina odierna (art. 84 c.c.i.i.) tutela sia i creditori privilegiati che gli altri, con regole minime (continuità o nuovo apporto di almeno il 10% dell’attivo) .

2. Cosa succede se protesto il debito anziché pagarlo perché sono in crisi? Protestare (ad esempio, non pagare l’IVA perché sei in concordato) può esporre a reati tributari. La Cassazione (Cass. 35938/2025) ha chiarito che il solo stato di crisi non giustifica l’omesso versamento dell’IVA . In pratica, devi continuare a pagare le imposte dovute, o al massimo ricorrere a definizioni agevolate. L’indicazione è: affronta subito la posizione fiscale (piani di rateizzazione, rottamazione, transazione fiscale), invece di aspettare che il concordato risolva tutto.

3. Il concordato può bloccare i pignoramenti in corso? Sì. Dalla pubblicazione del ricorso per concordato (Registro delle imprese) fino all’omologa definitiva, non si possono eseguire azioni esecutive sui crediti anteriori alla domanda, a condizione che il Tribunale confermi le misure protettive (art. 54 c.c.i.i.). In pratica, il pignoramento o l’ingiunzione si sospende. Un recente decreto del Tribunale di Milano (16/9/25) ha confermato che anche un ente pubblico deve rispettare questa sospensione . Se sei debitore, comunica subito all’ufficiale giudiziario il ricorso depositato, in modo da fermare ogni procedura esecutiva.

4. Posso impugnare la cartella fiscale se ho già chiesto il concordato? Sì, anzi la presentazione del concordato non sostituisce il ricorso tributario. Se la cartella è viziata (notifica irregolare, tributo non dovuto, prescrizione), occorre impugnarla entro i termini (di regola 60 giorni ) tramite ricorso in Commissione Tributaria. Il concordato e il ricorso sono paralleli: il primo riduce l’esposizione, il secondo può azzerarla se il tributo è illegittimo. Un consulente legale valuterà se conviene tentare l’annullamento o procedere a una definizione agevolata.

5. Quali alternative ci sono al concordato? Dipende dalla situazione:
Accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 57 c.c.i.i.): se raccogli almeno il 60% dei creditori e proponi un piano di pagamento in 120 giorni , puoi omologarlo senza chiudere l’azienda.
Composizione negoziata (D.L.118/2021): procedura preventiva assistita da un esperto (anche chiamata “negoziatore della crisi”), con benefici premiali (protezione delle trattative, supporto tecnico).
Piano del consumatore (L.3/2012): per debiti personali o da piccoli imprenditori, si fa un accordo extra-giudiziale di ristrutturazione che può prevedere la cancellazione di parte dei debiti.
Definizione agevolata/rottamazione: istituti amministrativi per pagare le imposte in forma agevolata (es. paghi imposta corrente e non sanzioni). La Legge di Bilancio 2026 ha previsto una nuova “rottamazione-quinquies” fino al 30/4/2026 . Con un avvocato si studia la migliore strategia fiscale.

6. Come funziona l’esdebitazione prevista dalla legge? Nel quadro della L.3/2012 (accordo o piano del consumatore), una volta approvato e portato a termine il piano di rientro concordato, il Tribunale concede l’esdebitazione dei residui. Ciò significa che i debiti residui (anche con gli istituti di credito) sono cancellati, mentre vengono pagati solo quelli inclusi nel piano. In sostanza, è una “seconda occasione” per il debitore personale. L’avvocato verifica se puoi accedere a questo beneficio (es. non avere beni immobili strumentali o garantirne la cessione).

7. Cos’è l’attestazione di fattibilità del piano e perché è importante? L’attestazione (art. 161 L.F., ora art. 121 c.c.i.i.) è un documento redatto da un professionista indipendente (commercialista o avvocato specializzato) che certifica la veridicità dei dati contabili e la praticabilità del piano concordatario. Essa deve dimostrare che il piano realizzerebbe un soddisfacimento almeno pari a una liquidazione ordinaria. Il Tribunale controlla tale attestazione: una relazione superficiale o carente può portare al rigetto del concordato. Perciò è fondamentale che il consulente incaricato (anche parte del team Monardo) prepari un piano realistico e documentato.

8. Se ratifico piani di pagamento parziali senza autorizzazione, posso rimanere escluso dalla procedura? Sì. Durante il concordato, il debitore non può pagare creditori inclusi nel piano senza l’ok del Tribunale. La Cassazione (sent. 18020/2025) ha affermato che il professionista che non avverte il debitore di questo divieto perde il diritto al compenso , e ancor più grave è che i pagamenti effettuati potrebbero essere revocati dal Giudice delegato. In pratica, se intendi recuperare attraverso pagamenti un creditore “di corsa”, rischi di compromettere l’intero piano. Sempre consultare l’avvocato prima di qualsiasi pagamento in dissenso.

9. Quali percentuali servono per approvare il concordato? Il concordato ordinario richiede il voto favorevole di creditori che rappresentino almeno un terzo del passivo ammesso (art. 101 L.F., ora art. 110 c.c.i.i.) con maggioranza delle classi preminenti. Nel concordato con continuità, i creditori che accettano devono rappresentare almeno il 60% dei crediti (come per l’accordo di ristrutturazione). Il Tribunale può anche omologare un concordato minore (gratuito) senza trattamenti differenziati. L’Avv. Monardo spiega al debitore quali classi vanno convinte (bancarie, fiscali, fornitori) e studia anche soluzioni miste.

10. Cos’è l’Amministrazione Straordinaria e come si collega al concordato? È una procedura speciale, riservata alle grandi imprese in crisi (art. 43 L. 3/2012), distinta dal concordato. Se un’impresa supera certi parametri dimensionali, in alternativa al concordato può ricorrere all’amministrazione straordinaria (che prevede un commissario nominato dallo Stato). Tale procedura richiede un piano di continuità approvato dai ministeri. Nel nostro contesto, è sufficiente sapere che l’avvocato valuta insieme al debitore la strada migliore: per imprese medio-piccole, si favorisce il concordato; per grandi gruppi, può essere sollevato il tema dell’amministrazione straordinaria.

11. Dopo quanto tempo il concordato “bloccato” diventa definitivo? Dopo l’omologa da parte del Tribunale, c’è un termine per i reclami (10 giorni dalla pubblicazione, art. 112 c.c.i.i.) entro cui la pronuncia può essere impugnata. Se nessuno si oppone, dopo quel termine l’omologa diventa efficace. Solo a quel punto il concordato è definitivo e i pagamenti del piano diventano obbligatori per tutti i creditori. L’Avv. Monardo si assicurerà che il debitore e i creditori ricevano la comunicazione formale dell’omologa e che il piano si avvii secondo le scadenze prefissate.

12. È vero che l’imprenditore perde la legittimazione a stare in giudizio dopo il concordato? No. Recenti sentenze (es. Cass. Civ., sez. III, 27/6/2025 n. 17326) hanno confermato che l’omologazione del concordato non spossessa l’imprenditore: egli conserva la capacità di agire in giudizio anche dopo l’apertura della procedura . In altre parole, il debitore può difendersi nei propri procedimenti (ad es. ricorsi tributari pendenti) anche dopo l’accesso al concordato. Questa conferma è importante perché tutela i diritti difensivi del debitore come soggetto titolare di rapporti contrattuali preesistenti.

13. Come vengono trattati i debiti verso l’Agenzia delle Entrate nel concordato? Nel concordato preventivo i debiti tributari possono essere inseriti nel piano, con pagamento dilazionato. L’art. 88 c.c.i.i. (modificato dal correttivo 2024) afferma che si possono proporre pagamenti parziali o dilazionati «dei tributi e dei relativi accessori», purché non inferiori a quelli liquidabili . Questo significa che anche l’erario sarà soddisfatto in misura congrua e che i crediti tributari rimangono prededucibili (debiti da pagare comunque per primi). L’avvocato valuta l’inclusione delle cartelle nel piano concordatario, definisce con l’Agenzia le quote conciliabili e fornisce attestazioni da professionisti per dimostrare la fattibilità del piano fiscale.

14. Posso evitare il fallimento con il concordato? Sì. L’obiettivo principale del concordato è appunto evitare il fallimento. Se il Tribunale omologa il piano, si verifica l’esdebitazione dei creditori ammessi (gli altri concorsuali); il debitore esce dalla procedura con i debiti ristrutturati secondo il piano. Solitamente si dichiara il fallimento solo se il concordato è dichiarato inammissibile o revocato. L’Avv. Monardo mette in evidenza tutti i vantaggi di questa procedura: il patrimonio aziendale viene preservato, i lavoratori tutelati (continuità produttiva) e i debiti onerosi spalmati.

15. Quali documenti servono per valutare la crisi con l’avvocato? Per un’analisi accurata, l’avvocato raccoglie bilanci degli ultimi anni, flussi di cassa previsti, estratti conti bancari, piani di pagamento con banche/fornitori, visure catastali e ipotecarie, elenco completo dei debiti con relative scadenze, atti giudiziari pendenti, ecc. Con questi dati, lo staff di professionisti (commercialisti e avvocati) può redigere simulazioni numeriche del piano di concordato o dei piani alternativi, verificare la sostenibilità finanziaria e consigliare la strategia ottimale.

16. Se l’azienda è in crisi, perché devo comunque presentare ricorso tributario? Anche in crisi hai il diritto di contestare tributi illegittimi. Il concordato non elimina i termini ordinari di impugnazione: se ad esempio sono stati richiesti crediti di dolo o cartelle prescritte, devi proporre ricorso entro 60 giorni . In caso contrario, la cartella rimane definitiva e andrà pagata (anche tramite il piano concordatario). Non fare questo errore: ogni credito contestabile abbassa l’esposizione debitoria complessiva, migliorando il piano proposto.

17. In che modo l’Avv. Monardo può aiutarmi concretamente? Il nostro studio fornisce assistenza completa: dal primo colloquio per individuare la soluzione (analisi gratuita del vostro stato debitorio), alla redazione delle comunicazioni legali (ricorsi, opposizioni), fino alla stipula di accordi stragiudiziali o alla presentazione della domanda di concordato. Il nostro intervento può comprendere la sospensione delle azioni esecutive (mediante istanze urgenti), la verifica della conformità formale dell’atto (eventuale annullamento per nullità di notifica) e la negoziazione con creditori e fisco. Se necessario, elaboriamo i piani dettagliati di rientro (con tabelle di riparto e simulazioni), assicuriamo l’ottimizzazione fiscale (piani triennali, crediti compensabili), e gestiamo ogni fase del concordato fino all’omologa.

18. Cosa succede se fallisce il piano di concordato? Se il Tribunale rigetta la domanda o il piano non è approvato dai creditori, l’imprenditore rischia di essere dichiarato fallito. Tuttavia, anche in questo caso l’intervento legale ha un valore preventivo: molte volte la sola presentazione del concordato e le trattative ostacola gli strumenti del creditore (come pignoramenti) e può indurre i creditori a valutare più favorevolmente un accordo senza arrivare al fallimento. L’Avv. Monardo assiste in tutti i gradi di giudizio: se il piano viene impugnato, propone le controdeduzioni; se resta in giudizio, affianca il debitore nel fallimento, anche partecipando al curatore per tutelare eventuali beni aziendali di rilievo (ad es. licenze o brevetti).

19. Il concordato è utile anche per un privato debitore? Il concordato preventivo in senso stretto è riservato agli imprenditori. Tuttavia, per i privati/debitori non imprenditori il legislatore ha previsto procedure analoghe (vedi L.3/2012). In particolare, il piano del consumatore e l’accordo di composizione della crisi consentono ai privati di ristrutturare i debiti con procedure extragiudiziali. L’Avv. Monardo può indirizzare un debitore privato verso queste soluzioni anziché il fallimento (che non è applicabile ai non-imprenditori).

20. Esiste un limite minimo di debito per accedere al concordato? No, non c’è un limite minimo legale: anche un piccolo imprenditore con debiti modesti può chiedere il concordato se si trova in crisi. Tuttavia, data la complessità e i costi della procedura (tribunali, professionisti, pubblicità), conviene valutare se strumenti più semplici (piano del consumatore, transazione fiscale, rateizzazione) possano ottenere risultati analoghi. L’Avv. Monardo valuta sempre caso per caso il rapporto costi/benefici: in alcune situazioni potrà suggerire piani stragiudiziali piuttosto che il concordato formale.

Conclusione

In sintesi, agire tempestivamente è fondamentale: chi riceve una cartella di pagamento o un atto esecutivo non deve perdere tempo. Grazie a strumenti come il concordato preventivo o gli accordi stragiudiziali, è possibile bloccare pignoramenti, ridurre gli interessi e rinegoziare il debito. Gli interventi di cui abbiamo parlato – opposizioni a cartelle, piani di rientro, mediazione fiscale, concordato – devono essere coordinati con cura da un professionista esperto.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti offrono un supporto completo: analisi dell’atto notificato, valutazione delle difese possibili, redazione dei ricorsi, definizione di proposte concordatarie, assistenza nelle trattative con banche e fisco, fino alla preparazione del piano di concordato e alla sua omologazione. Con le loro competenze (cassazionista, esperto in diritto bancario e tributario, Gestore della crisi, fiduciario OCC e negoziatore della crisi), garantiscono una tutela adeguata per bloccare azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche e fermi.

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Fonti normative e giurisprudenziali: D.Lgs. 12/1/2019, n. 14 (Codice della crisi) ; D.Lgs. 136/2024 (Decreto correttivo); Legge 3/2012 (crisi da sovraindebitamento) ; Cass. 35938/2025 (omesso versamento IVA in concordato) ; Cass. 18020/2025 (divieto pagamenti non autorizzati nel concordato) ; Provvedimento Trib. Milano 16/9/2025 (inibizione esecuzione crediti tributari) ; Proc. Cass. 20/5/2025 (sospensione prescrizione nel concordato) ; sentenze concordato biennale.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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