Introduzione: perché la composizione negoziata è cruciale per il debitore
La recente evoluzione legislativa in materia di crisi d’impresa ha rivoluzionato il modo in cui le imprese italiane possono affrontare squilibri patrimoniali, finanziari o gestionali. Con l’entrata in vigore del decreto‑legge 24 agosto 2021 n. 118 (convertito nella legge 21 ottobre 2021 n. 147) è stato introdotto uno strumento completamente nuovo: la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Si tratta di una procedura stragiudiziale e volontaria alla quale può accedere l’imprenditore commerciale o agricolo che si trovi in situazione di crisi o persino in semplice squilibrio patrimoniale . Il legislatore ha previsto la nomina di un esperto indipendente, scelto da una commissione istituita presso la camera di commercio del capoluogo di regione, con il compito di affiancare il debitore nelle trattative con i creditori .
Questa procedura serve a prevenire il deterioramento della crisi, a mantenere la continuità aziendale e a contenere i costi sociali ed economici del fallimento. La composizione negoziata consente, infatti, di ottenere misure protettive del patrimonio e agevolazioni fiscali importanti; l’imprenditore continua a gestire l’impresa ma beneficia dell’assistenza di un esperto e di una piattaforma telematica nazionale . Anche i creditori pubblici (Agenzia delle Entrate, Dogane e riscossione) possono partecipare alle trattative e, grazie al D.Lgs. 136/2024, l’imprenditore può proporre una transazione fiscale sui debiti tributari .
Molti debitori, però, non conoscono la procedura o commettono gravi errori: attendono troppo prima di reagire, presentano istanze incomplete, non richiedono misure protettive o credono che la composizione negoziata sia alternativa alle difese giudiziali. Inoltre, recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno valorizzato questo strumento sia in ambito civile sia in ambito penale‑tributario. La sentenza n. 30109/2025, ad esempio, ha confermato l’annullamento di un sequestro preventivo da 13 milioni di euro perché l’azienda era stata ammessa alla composizione negoziata, evidenziando che la procedura, accompagnata da una relazione positiva dell’esperto, esclude il periculum in mora . D’altro canto, la sentenza n. 31856/2025 ha sancito l’inammissibilità dell’istanza di composizione negoziata proposta in pendenza di un concordato preventivo, richiamando l’art. 23 del D.L. 118/2021 . Queste pronunce mostrano quanto sia delicata la scelta strategica e come gli errori di procedura possano compromettere la tutela del patrimonio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff
Per orientarsi in un quadro normativo così complesso è fondamentale l’assistenza di un professionista qualificato. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati a livello nazionale in diritto bancario, tributario e diritto della crisi d’impresa. È professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Il suo studio offre ai debitori un’assistenza completa che comprende:
Analisi dell’atto o della cartella esattoriale, studio della posizione debitoria e individuazione delle vie percorribili.
Predisposizione e presentazione dell’istanza di composizione negoziata tramite la piattaforma nazionale, con allegazione della documentazione prevista dall’art. 17 CCII .
Richiesta di misure protettive e cautelari al tribunale competente .
Ricorsi contro pignoramenti, fermi o ipoteche e sospensioni delle procedure esecutive.
Trattative con l’Agenzia delle Entrate, la riscossione e i creditori, nonché predisposizione di piani di rientro, convenzioni di moratoria e accordi di ristrutturazione.
Difesa in giudizio in caso di procedure concorsuali (concordato preventivo, concordato semplificato, liquidazione giudiziale) e redazione di piani del consumatore o accordi di sovraindebitamento per soggetti non fallibili.
Grazie alla competenza maturata l’Avv. Monardo è in grado di valutare tempestivamente la fattibilità del risanamento, guidare le trattative e individuare la soluzione più adatta al debitore.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale aggiornato a marzo 2026
1.1 Evoluzione normativa: dal D.L. 118/2021 al terzo correttivo
La composizione negoziata nasce con il decreto‑legge 24 agosto 2021 n. 118, convertito nella legge 21 ottobre 2021 n. 147. L’obiettivo era introdurre un istituto volontario e stragiudiziale per aiutare l’imprenditore in stato di crisi o insolvenza a trovare un accordo con i creditori senza ricorrere subito al tribunale. Il sito della Camera di Commercio di Firenze ricorda che il D.L. 118/2021 è stato poi integrato dal D.Lgs. 83/2022, che ha aggiornato il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) e stabilito che l’accesso è ammesso anche per imprese agricole e commerciali in squilibrio patrimoniale . L’istituto è definitivamente confluito nel CCII agli articoli 12‑25‑quinquies .
Nel 2024 il legislatore è intervenuto con il D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (terzo correttivo al CCII), che ha esteso in modo significativo la portata dello strumento. Questo decreto ha:
- Introdotto il comma 2‑bis all’art. 23 CCII, consentendo all’imprenditore di proporre una transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate, le Dogane e la riscossione nel corso delle trattative . La norma prevede che la proposta sia corredata dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza dell’accordo rispetto alla liquidazione giudiziale .
- Stabilito che la proposta non può riguardare i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea o i contributi previdenziali .
- Stabilito che, dopo l’omologazione dell’accordo, il giudice ne autorizza l’esecuzione con decreto; l’accordo è risolto se l’imprenditore non paga integralmente le rate entro sessanta giorni .
- Ribadito che l’accesso alla composizione negoziata è aperto anche in caso di semplice squilibrio patrimoniale .
1.2 Fonti primarie del Codice della crisi (artt. 12‑25‑quinquies CCII)
Per comprendere la composizione negoziata è necessario richiamare alcune disposizioni del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), aggiornate dagli ultimi correttivi. La tavola seguente riassume gli articoli principali, la loro rubrica e il contenuto sintetico:
| Articolo CCII | Oggetto della norma | Contenuto essenziale |
|---|---|---|
| Art. 12 | Ambito di applicazione e finalità | Qualsiasi imprenditore commerciale o agricolo, anche in semplice squilibrio patrimoniale, può chiedere la nomina di un esperto per agevolare le trattative con i creditori . |
| Art. 13 | Piattaforma telematica e elenco degli esperti | La procedura si svolge tramite una piattaforma telematica nazionale gestita da Unioncamere; la piattaforma include checklist, test di autovalutazione e mantiene l’elenco degli esperti indipendenti . |
| Art. 17 | Contenuto della domanda | L’imprenditore deve presentare l’istanza allegando bilanci, dichiarazioni fiscali, elenco dei creditori, progetto di piano di risanamento e certificazioni dei debiti . |
| Art. 18 | Misure protettive | L’imprenditore può chiedere al tribunale la sospensione di azioni esecutive e cautelari; la sospensione non riguarda i crediti salariali e le banche devono motivare eventuali revoche di linee di credito . |
| Art. 19 | Procedimento per le misure protettive | Il ricorso al tribunale deve essere depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza; il giudice convoca udienza, può confermare o modificare le misure e prorogarle fino a un massimo di 240 giorni . |
| Art. 23 | Esiti della composizione negoziata e transazione fiscale | La procedura può concludersi con un contratto di continuità, una convenzione di moratoria, un accordo controfirmato dall’esperto, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione, il concordato semplificato o la liquidazione giudiziale; il comma 2‑bis introdotto dal D.Lgs. 136/2024 consente una transazione fiscale con pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari . |
Queste norme costituiscono l’ossatura della disciplina. Va evidenziato che l’imprenditore non perde la gestione dell’impresa: l’art. 21 CCII stabilisce che egli continua a esercitare l’attività ordinaria e straordinaria sotto la vigilanza dell’esperto .
1.3 Decreti attuativi e piattaforma telematica
Oltre al D.L. 118/2021 e al CCII, la composizione negoziata è stata completata da decreti attuativi del Ministero della Giustizia. In particolare, il decreto dirigenziale 28 settembre 2021 ha definito il contenuto della piattaforma telematica, la check‑list per la redazione del piano di risanamento e le modalità per l’esecuzione del test pratico di autodiagnosi. Il provvedimento attua gli artt. 3 e 5 del D.L. 118/2021, stabilendo che:
la piattaforma contiene un test per verificare la perseguibilità del risanamento;
l’istanza deve essere presentata tramite la piattaforma, allegando la documentazione prevista (bilanci, elenco dei creditori, certificazioni);
* l’iscrizione nell’elenco degli esperti richiede una specifica formazione .
La Camera di Commercio di Firenze ricorda che l’istanza va presentata esclusivamente online, allegando la documentazione elencata all’art. 5 comma 3 del D.L. 118/2021 . Dal 16 giugno 2022 è dovuto un diritto di segreteria di € 252 per la presentazione dell’istanza e un’imposta di bollo telematica da € 16 .
1.4 Misure protettive e cautelari (art. 7 D.L. 118/2021 – artt. 18‑19 CCII)
Uno degli elementi di maggiore interesse per il debitore è la possibilità di richiedere misure protettive a tutela del patrimonio. Le misure impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive, cautelari o anche acquisitive (come pignoramenti e sequestri) mentre si svolgono le trattative. Secondo la guida dell’Unioncamere :
- La durata complessiva delle misure protettive non può superare 240 giorni, comprese eventuali proroghe .
- La durata iniziale non può essere inferiore a 30 giorni né superiore a 120 giorni .
- Le misure possono cessare se non viene depositato il ricorso nei termini, se il tribunale ne dichiara l’inefficacia o se decorre il termine massimo .
- Il tribunale può revocarle o abbreviarne la durata su istanza del creditore o su segnalazione dell’esperto quando non appaiono proporzionate .
L’imprenditore deve depositare il ricorso al tribunale entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza; se non lo fa, le misure decadono . La durata massima delle misure (240 giorni) non coincide con la durata dell’incarico dell’esperto (180 giorni), quindi è possibile che le misure cessino mentre l’esperto è ancora in carica .
1.5 Esiti delle trattative: contratti, accordi e concordati
L’art. 11 del D.L. 118/2021 (oggi art. 23 CCII) disciplina le possibili soluzioni della composizione negoziata. Secondo il documento dell’Unioncamere , l’esperto redige una relazione finale entro 180 giorni, prorogabili una volta se tutte le parti lo richiedono. Le trattative possono concludersi con:
- Contratto finalizzato alla continuità aziendale (lett. a) – L’imprenditore e uno o più creditori stipulano un contratto che assicuri la continuità aziendale per almeno due anni. L’imprenditore beneficia delle misure premiali fiscali previste dall’art. 14 CCII (riduzione delle sanzioni e interessi, rateazione fino a 72 rate mensili, detassazione delle sopravvenienze) .
- Convenzione di moratoria (lett. b) – Ai sensi dell’art. 182 octies della legge fallimentare, introdotto dall’art. 20 del D.L. 118/2021, l’imprenditore e i creditori stipulano un accordo per sospendere o dilazionare temporaneamente i crediti; la disciplina è ripresa dall’art. 62 CCII .
- Accordo controfirmato dall’esperto (lett. c) – L’accordo firmato dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto produce gli effetti del piano attestato senza necessità di attestazione ulteriore; è riservato agli imprenditori fallibili .
- Accordi di ristrutturazione – L’imprenditore può chiedere l’omologazione di un accordo ex art. 182‑bis L.F., di un accordo ad efficacia estesa (art. 61 CCII) o di un accordo agevolato (art. 182‑novies L.F.), come previsto dal comma 2 dell’art. 11 .
- Piano attestato di risanamento o concordato – Se le trattative non vanno a buon fine, l’imprenditore può presentare un piano attestato di risanamento, un concordato preventivo (anche con riserva) o accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, istituito dall’art. 18 del D.L. 118/2021 .
- Liquidazione giudiziale – Se nessuna soluzione è praticabile, l’imprenditore dovrà ricorrere alla liquidazione giudiziale (ex fallimento).
Le stesse linee guida precisano che, per gli imprenditori agricoli sopra soglia, non è accessibile la soluzione della lett. c (accordo controfirmato dall’esperto) perché presuppone la qualità di imprenditore fallibile .
1.6 Disposizioni premiali e fiscali (art. 14 CCII)
L’art. 14 del D.L. 118/2021 (ora art. 25‑quinquies CCII) prevede importanti benefici fiscali e incentivi per l’imprenditore che conclude un contratto o un accordo idoneo alla continuità aziendale. Il documento dell’Unioncamere evidenzia che:
- La pubblicazione nel Registro delle imprese del contratto di continuità o dell’accordo controfirmato consente di ottenere un piano di rateazione fino a 72 rate mensili per le imposte non ancora iscritte a ruolo .
- La stessa pubblicazione permette la detassazione delle sopravvenienze e la deducibilità delle perdite; le perdite registrate nei primi esercizi successivi non concorrono alla formazione del reddito .
- Le misure premiali si applicano anche all’accordo di ristrutturazione omologato.
Con il terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024) le agevolazioni si applicano anche agli accordi di transazione fiscale se omologati.
1.7 Transazione fiscale (art. 23 comma 2‑bis CCII)
La novità più attesa del 2024 è l’estensione della transazione fiscale alla composizione negoziata. L’art. 23 comma 2‑bis consente all’imprenditore di formulare una proposta di accordo all’Agenzia delle Entrate, alla riscossione e alle Dogane durante le trattative . L’accordo può prevedere il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari, ma non può includere i tributi che costituiscono risorse proprie dell’UE. La proposta deve essere accompagnata da una relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale; il giudice verifica la regolarità della documentazione e autorizza l’esecuzione dell’accordo .
Questa possibilità conferisce nuova forza alla procedura, poiché permette di negoziare un abbattimento del debito con il fisco durante la fase stragiudiziale, evitando così la liquidazione. Restano escluse le proposte di falcidia dell’IVA, per le quali continua ad applicarsi la disciplina dell’art. 182‑ter L.F. (oggi art. 88 CCII) come interpretata dalla Corte costituzionale .
1.8 Giurisprudenza recente
Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha riconosciuto alla composizione negoziata un valore sempre più incisivo, anche in ambito penale‑tributario e concorsuale. Le principali pronunce rilevanti per il debitore sono:
- Cass., sez. III penale, sentenza 9 luglio 2025 n. 30109 – La Corte ha confermato l’annullamento di un sequestro preventivo di 13,8 milioni di euro. Ha affermato che la composizione negoziata, corredata da una relazione positiva dell’esperto e da dati contabili verificabili, esclude il periculum in mora perché l’azienda rimane in continuità e il patrimonio non è in pericolo; di conseguenza, il sequestro non può essere disposto . La stessa sentenza sottolinea che la procedura non è confinata al diritto concorsuale ma assume una funzione trasversale, incidendo anche sulle valutazioni in sede penale .
- Cass., sez. I civile, sentenza 6 dicembre 2025 n. 31856 – La Corte ha dichiarato inammissibile un’istanza di composizione negoziata presentata mentre pendeva un concordato preventivo. Ha precisato che, una volta pubblicata l’istanza, la composizione negoziata costituisce un fatto impeditivo della dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 6 comma 4 D.L. 118/2021, ma spetta al tribunale verificare se tale effetto si sia validamente prodotto . La Corte ha affermato che il tribunale può valutare l’inammissibilità dell’istanza quando è stata depositata in violazione dell’art. 23 comma 2 D.L. 118/2021 .
- Cass., sez. V penale, sentenza 2025 n. 31274 – In tema di sequestro preventivo, la Corte ha stabilito che il sequestro di denaro contante è illegittimo se il nesso di pertinenzialità con il reato è solo presuntivo e che il tempo trascorso e la “metamorfosi” del denaro (da bonifico a contanti) escludono la confisca .
- Cass., sez. III penale, sentenza 2025 n. 26095 – La Corte ha annullato un sequestro disposto in un procedimento di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, affermando che se, anche dopo la vendita di un bene, il patrimonio residuo è sufficiente a coprire il debito con il fisco, non vi è pericolo e il sequestro deve essere revocato .
Queste pronunce confermano che la composizione negoziata, se avviata tempestivamente e con elementi oggettivi, può diventare un “scudo” contro le misure cautelari e una carta decisiva nelle strategie difensive.
2. Procedura passo‑passo: dalla domanda alle soluzioni
2.1 Preparazione e autodiagnosi
La procedura inizia con una valutazione interna dell’impresa. Il legislatore ha previsto che la piattaforma telematica offra un test pratico e una check‑list particolareggiata per verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento . È consigliabile che il debitore, assistito dal proprio consulente, analizzi:
- Situazione economico‑finanziaria: bilanci degli ultimi esercizi, stato patrimoniale, conto economico, flussi di cassa e proiezioni.
- Posizione debitoria: elenco dei creditori, suddividendo i debiti per tipologia (tributari, bancari, fornitori, lavoro) e individuando eventuali privilegi o garanzie.
- Procedure pendenti: eventuali azioni esecutive in corso (pignoramenti, ipoteche, fermo amministrativo), procedure concorsuali o cause civili.
- Prospettive di risanamento: individuazione delle linee di business profittevoli, analisi del mercato di riferimento, possibilità di cessione di rami d’azienda o di nuove iniezioni di capitale.
Il test di autodiagnosi non è vincolante, ma aiuta l’imprenditore a comprendere se esistono margini per recuperare la continuità aziendale e se conviene attivare la composizione negoziata.
2.2 Presentazione dell’istanza
L’istanza deve essere presentata tramite la piattaforma telematica nazionale gestita da Unioncamere. Occorre disporre di un dispositivo di firma digitale e allegare la documentazione richiesta. In sintesi:
- Documenti obbligatori – Bilanci degli ultimi tre esercizi, dichiarazioni fiscali (IVA, IRES/IRAP), elenco dei creditori, stato patrimoniale aggiornato, elenco degli organi societari, dichiarazione sull’assenza di procedure concorsuali pendenti, relazioni sulla posizione debitoria (debiti tributari e previdenziali) .
- Pagamento del diritto di segreteria – € 252 e bollo telematico di € 16 .
- Test di autovalutazione – Se non superato, l’esperto può comunque essere nominato ma potrà concludere subito la procedura se non riscontra concrete prospettive di risanamento.
Una volta inviata l’istanza, la piattaforma rilascia un protocollo di presentazione; entro due giorni la Commissione regionale nomina un esperto e il segretario generale della camera di commercio comunica la nomina alle parti . L’esperto deve accettare l’incarico entro due giorni .
2.3 Nomina dell’esperto e avvio delle trattative
L’esperto è scelto da una commissione composta da un magistrato, un membro della camera di commercio e un prefetto . Egli verifica la sussistenza di prospettive di risanamento e convoca l’imprenditore e i principali creditori. Durante le riunioni:
- L’esperto promuove un confronto costruttivo tra le parti, invita alla trasparenza e verifica la serietà delle proposte.
- Può avvalersi di ausiliari (ad esempio, un perito o un commercialista) con l’autorizzazione del tribunale.
- Se ravvisa che non esistono prospettive di risanamento o che le parti non collaborano, può dichiarare conclusa la composizione negoziata; in tal caso redige una relazione e ne dà comunicazione al giudice .
L’esperto non può imporre decisioni, ma la sua relazione ha un valore forte: può incidere sulla concessione delle misure protettive, sull’accesso alle agevolazioni fiscali e sulla valutazione dell’eventuale concordato.
2.4 Richiesta di misure protettive e cautelari
Durante le trattative l’imprenditore può chiedere misure protettive al tribunale competente. La richiesta è depositata con ricorso entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza . L’esperto deve dare parere motivato sulla necessità delle misure. Il giudice:
- Convalida o modifica le misure entro breve termine.
- Può nominare un ausiliario per assistere l’esperto.
- Può prorogare le misure fino a 240 giorni .
- Può revocarle se non sono più necessarie o sono sproporzionate .
Le misure protettive sospendono le azioni esecutive e inibiscono ai creditori di revocare affidamenti bancari. In questa fase il debitore deve continuare a pagare i crediti privilegiati (stipendi, contributi) e i debiti contratti durante la procedura, pena la revoca delle misure.
2.5 Negoziazione con i creditori e transazione fiscale
Con l’assistenza dell’esperto, l’imprenditore inizia le trattative con i creditori. È fondamentale presentare un piano di risanamento realistico, con business plan, analisi dei flussi di cassa e garanzie di continuità. Alcune regole pratiche:
- Contratto di continuità – Deve assicurare un orizzonte minimo di due anni e può prevedere riduzione del capitale, conversione del debito in capitale, dilazioni, riduzione di interessi. L’esperto attesta la fattibilità; la pubblicazione nel registro delle imprese consente gli incentivi fiscali .
- Convenzione di moratoria – È un accordo volto a sospendere temporaneamente le scadenze; vincola anche i creditori non aderenti se approvato dai creditori rappresentanti almeno il 75% dei crediti della stessa categoria .
- Accordo controfirmato dall’esperto – Produce gli effetti del piano attestato di cui all’art. 67 L.F. senza l’attestazione di un professionista indipendente; richiede l’unanimità dei creditori coinvolti .
- Accordi di ristrutturazione – In base alla nuova disciplina, l’imprenditore può optare per l’accordo di ristrutturazione agevolato (art. 182‑novies), con efficacia estesa (art. 61 CCII) o con modelli tradizionali (art. 182‑bis).
- Transazione fiscale – Se l’impresa ha debiti tributari rilevanti, può proporre la transazione. Deve allegare la relazione del professionista che attesta la convenienza della proposta, specificare importi e tempi di pagamento e dimostrare che le somme offerte sono superiori a quelle ottenibili in liquidazione. L’accordo non può includere l’IVA e le risorse proprie dell’UE . L’autorità fiscale si pronuncia entro 60 giorni; se l’accordo non è approvato, si può accedere a un accordo di ristrutturazione oppure al concordato.
Il successo della trattativa dipende dalla tempestività dell’iniziativa, dalla credibilità del piano e dalla collaborazione dei creditori. Le banche e i fornitori, ad esempio, sono più propensi a partecipare se l’imprenditore dimostra di avere adeguati assetti organizzativi e un piano sostenibile.
2.6 Conclusione della procedura
Al termine delle trattative l’esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma telematica; la relazione deve illustrare le iniziative intraprese, la soluzione individuata (o le ragioni dell’insuccesso) e le eventuali misure da adottare . La procedura può concludersi con:
- Accordo raggiunto (contratto, convenzione, accordo controfirmato, accordo di ristrutturazione) – In questo caso l’impresa prosegue l’attività, beneficia delle misure fiscali e, se previsto, dell’omologazione giudiziale.
- Concordato semplificato – Se non si riesce a raggiungere un accordo ma l’esperto ritiene che la liquidazione sia inevitabile, l’imprenditore può chiedere l’accesso al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 18 D.L. 118/2021), caratterizzato da una procedura più rapida e costi ridotti.
- Liquidazione giudiziale – È l’ultima risorsa: si apre con sentenza del tribunale e comporta la nomina di un curatore, la vendita dei beni e il pagamento dei creditori secondo l’ordine di graduazione.
- Archiviazione della procedura – Se l’esperto rileva l’assenza di prospettive di risanamento, la procedura si chiude e l’imprenditore dovrà valutare altri strumenti (accordi di ristrutturazione, concordato, liquidazione controllata).
È importante sottolineare che la composizione negoziata non è incompatibile con altri strumenti di regolazione: l’esito delle trattative può sfociare in un piano attestato, in un accordo di ristrutturazione o in un concordato semplificato, e la procedura conserva efficacia anche se poi si accede a un concordato preventivo.
3. Difese e strategie legali per il debitore
3.1 Perché agire tempestivamente
La casistica giurisprudenziale dimostra che il fattore tempo è determinante. L’istituto è stato concepito per anticipare la crisi e prevenire l’insolvenza: attivare la composizione negoziata prima dell’apertura di procedure esecutive o concorsuali consente di bloccare i pignoramenti e di avviare trattative con i creditori in un contesto di riservatezza. Ritardare l’istanza può comportare:
- Perdita dell’effetto “scudo” – Una volta aperta una procedura concorsuale o notificato un sequestro, l’attivazione tardiva della composizione negoziata potrebbe non essere sufficiente a ottenere la revoca delle misure, come dimostrato dalla sentenza n. 31856/2025 .
- Aggravamento dei costi – Maggiore è lo squilibrio, più complesso sarà redigere un piano di risanamento e convincere i creditori.
- Deterioramento della reputazione – La mancata attivazione di strumenti preventivi può essere valutata negativamente dagli istituti di credito e dai fornitori.
Per questi motivi l’Avv. Monardo consiglia ai propri assistiti di monitorare costantemente gli indicatori di crisi (margini, flussi di cassa, indebitamento) e di avviare la procedura appena emergono segnali di allerta.
3.2 Utilizzare le misure protettive per sospendere le azioni esecutive
Le misure protettive costituiscono il principale strumento di difesa per bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e sequestri. La richiesta deve essere motivata e corredata dalla relazione dell’esperto, ma una volta concessa produce effetti nei confronti di tutti i creditori.
Nella prassi, l’Avv. Monardo consiglia di allegare al ricorso:
- Elenco dettagliato delle procedure esecutive in corso (pignoramenti immobiliari, mobiliari, presso terzi).
- Prospetto aggiornato dei crediti privilegiati (stipendi, TFR, contributi) per dimostrare che l’impresa può continuarne il pagamento.
- Relazione dell’esperto con indicazione dell’attivo disponibile, del piano finanziario e dell’assenza di pericolo di dispersione del patrimonio.
L’esperienza professionale dimostra che i giudici sono più inclini a concedere le misure quando l’istanza è supportata da documenti chiari e quando la richiesta è depositata tempestivamente. La sentenza 30109/2025 testimonia che, in presenza di una relazione positiva e di una continuità aziendale verificata, il sequestro preventivo deve essere revocato .
3.3 Evitare l’inammissibilità in caso di procedura concorsuale pendente
La sentenza n. 31856/2025 ha affermato che l’istanza di composizione negoziata presentata durante un concordato preventivo in pendenza è inammissibile . Ciò significa che l’imprenditore deve valutare attentamente l’ordine delle procedure: una volta depositato un concordato (anche con riserva), non è più possibile attivare la composizione negoziata per sospendere la dichiarazione di fallimento. In tal caso, l’unica strada sarà proseguire con il concordato o la liquidazione giudiziale.
Per evitare questa situazione, occorre:
- Verificare se un concordato è già pendente – Se è stata presentata una domanda di concordato in bianco, non si può più attivare la composizione negoziata.
- Avviare la composizione negoziata prima del concordato – La pubblicazione dell’istanza costituisce un fatto impeditivo della dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 6 comma 4 D.L. 118/2021 .
- Coordinare gli strumenti – In alcuni casi può essere opportuno utilizzare la composizione negoziata per negoziare un accordo di ristrutturazione e poi, se necessario, accedere al concordato con una base di consensi già formata.
3.4 Gestire i debiti tributari: transazione fiscale e rottamazioni
I debiti tributari costituiscono spesso la parte più onerosa del passivo. La transazione fiscale introdotta dal terzo correttivo consente di proporre il pagamento parziale o dilazionato delle imposte verso Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e ADER . Tuttavia, occorre rispettare alcuni requisiti:
- La proposta non può comprendere l’IVA e le risorse proprie dell’UE .
- L’importo offerto deve essere maggiore di quello che l’amministrazione fiscale percepirebbe in caso di liquidazione giudiziale (principio di convenienza).
- È necessaria la relazione di un professionista indipendente; in mancanza di tale attestazione, la proposta è inammissibile .
- Il giudice autorizza l’esecuzione dell’accordo con decreto e vigila sull’adempimento; se l’imprenditore non paga entro 60 giorni dalle scadenze, l’accordo si risolve .
Oltre alla transazione fiscale, restano disponibili le definizioni agevolate (rottamazioni) introdotte dalle leggi di bilancio. Nel 2023 e nel 2024 il legislatore ha previsto la rottamazione quater delle cartelle esattoriali, la possibilità di definire i debiti con una sanzione agevolata e la stralcio dei mini‑debiti. Queste misure non sono parte della composizione negoziata ma possono integrarsi con essa: l’imprenditore può, ad esempio, definire i carichi esattoriali residui e trattare nella composizione negoziata i debiti relativi alle ultime annualità. È essenziale valutare con il proprio consulente quale strumento consenta il maggior risparmio.
3.5 Rapporti con le banche: continuità e responsabilità
Il D.L. 118/2021 stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari, salvo che la banca dimostri motivi prudenziali; anzi, il legislatore incoraggia gli istituti a mantenere la continuità, soprattutto se l’imprenditore presenta un piano serio . La prassi, però, dimostra che alcune banche tendono a ridurre le linee di credito. Per difendere il debitore occorre:
- Informare tempestivamente la banca dell’avvio della composizione negoziata e fornire la relazione dell’esperto.
- Dimostrare che la continuità dell’impresa è assicurata e che la revoca degli affidamenti potrebbe compromettere la possibilità di risanamento.
- Valutare la possibilità di presentare un ricorso al tribunale in caso di revoca ingiustificata.
Questa strategia è confermata dalla prassi giurisprudenziale: la sentenza 30109/2025 ha sottolineato che l’ammissione alla composizione negoziata con relazione positiva dell’esperto costituisce una garanzia sufficiente ad escludere il pericolo di dispersione del patrimonio .
3.6 Interazioni con altre procedure: piano del consumatore, accordi di sovraindebitamento ed esdebitazione
Per i soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, ditte individuali sotto soglia) restano applicabili le procedure di sovraindebitamento disciplinate dalla L. 3/2012 e confluite nel CCII. Tali strumenti consentono di proporre un piano del consumatore, un accordo di composizione dei debiti o una liquidazione controllata. Sono procedure giudiziali che richiedono l’omologazione del tribunale, ma possono interagire con la composizione negoziata: ad esempio, un imprenditore agricolo sotto soglia può prima tentare la composizione negoziata e, se non individua soluzioni, ricorrere a un piano del consumatore.
La dottrina ha evidenziato che l’esdebitazione – ossia la liberazione dai debiti residui dopo la liquidazione – trova fondamento costituzionale nel principio del fresh start e si applica anche ai consumatori . È quindi opportuno, soprattutto per i piccoli imprenditori e i professionisti, valutare insieme al proprio consulente la soluzione più adatta.
3.7 Errori comuni da evitare
Nel corso della propria attività, l’Avv. Monardo ha individuato alcuni errori ricorrenti che compromettono la procedura:
- Presentare un’istanza incompleta – La mancanza di bilanci, di elenco dei creditori o di documenti fiscali provoca lo scarto dell’istanza o il rigetto delle misure protettive.
- Sottovalutare il ruolo dell’esperto – Alcuni imprenditori pensano di poter gestire da soli le trattative; al contrario, il parere dell’esperto è decisivo per ottenere le misure protettive e per convincere i creditori.
- Non comunicare con i creditori pubblici – L’Agenzia delle Entrate e l’ADER devono essere informate sin dall’inizio; la mancanza di dialogo può pregiudicare la transazione fiscale.
- Trascurare i debiti prescritti – La Cassazione ha ricordato che, nella composizione negoziata, i debiti prescritti non vanno conteggiati ai fini del piano ; non tenerne conto può compromettere la sostenibilità del piano.
- Avviare la procedura troppo tardi – L’assenza di liquidità o la pendenza di procedure esecutive rende difficile negoziare; inoltre, se è pendente un concordato, l’istanza è inammissibile .
3.8 Suggerimenti pratici
Per aumentare le chance di successo si consiglia di:
- Attivare un controllo interno sugli indici di crisi (indicatori di allerta, margine operativo lordo, flussi di cassa).
- Coinvolgere tempestivamente i professionisti (avvocati, commercialisti, revisori) per redigere il piano di risanamento.
- Mantenere trasparenza con i creditori: fornire documentazione aggiornata e comunicare le strategie.
- Utilizzare la piattaforma telematica per archiviare documenti e tracciare le comunicazioni.
- Richiedere le misure protettive solo quando esiste un piano serio, per evitare rigetti che potrebbero compromettere la credibilità dell’impresa.
- Valutare la transazione fiscale quando i debiti tributari sono preponderanti, confrontandola con le rottamazioni e con gli accordi di ristrutturazione.
4. Strumenti alternativi e complementari
4.1 Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 56 CCII) sono accordi stragiudiziali sottoscritti con una parte significativa dei creditori e omologati dal tribunale. Possono avere efficacia estesa nei confronti dei creditori dissenzienti se approvati dalla maggioranza prevista dalla legge. A differenza della composizione negoziata, sono procedure giudiziali e richiedono il deposito presso il tribunale. Possono essere avviati anche dopo la chiusura della composizione negoziata e costituiscono una valida alternativa quando si raggiunge un accordo con una percentuale rilevante dei creditori ma non con tutti.
I piani attestati di risanamento (art. 56 CCII) sono elaborati da un professionista indipendente e non richiedono omologazione; sono efficaci se ragionevolmente idonei a riequilibrare la situazione e garantiscono l’esenzione dalle azioni revocatorie. Il piano attestato può essere preparato durante o dopo la composizione negoziata e può essere pubblicato nel registro delle imprese per ottenere alcune misure premiali.
4.2 Convenzione di moratoria
La convenzione di moratoria è un accordo con i creditori che mira a sospendere o dilazionare temporaneamente i pagamenti e a sospendere le azioni esecutive. È regolata dall’art. 182 octies L.F. e, nel CCII, dall’art. 62. Può essere utilizzata all’interno della composizione negoziata (art. 11 lett. b) o come strumento autonomo. Richiede l’adesione di creditori rappresentanti almeno il 75% dei crediti della stessa categoria; vincola anche i creditori dissenzienti.
4.3 Piano del consumatore e accordo di sovraindebitamento
Per i soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori sotto soglia) la L. 3/2012 (oggi confluita nel CCII) prevede tre procedure:
- Accordo di composizione dei debiti – Consente al debitore sovraindebitato di proporre un accordo con i creditori, con l’intervento di un organismo di composizione della crisi (OCC) che redige un piano e lo sottopone ai creditori.
- Piano del consumatore – È rivolto ai consumatori e non richiede l’approvazione dei creditori: il tribunale valuta la sostenibilità del piano e, se lo approva, l’accordo diventa vincolante.
- Liquidazione controllata – Prevede la liquidazione del patrimonio del debitore con conseguente esdebitazione alla fine della procedura.
Questi strumenti possono essere combinati con la composizione negoziata: un imprenditore sotto soglia può tentare la composizione per negoziare con i creditori e, se non raggiunge un accordo, accedere al piano del consumatore.
4.4 Rottamazioni e definizioni agevolate
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate (rottamazioni ter e quater, stralcio dei mini‑debiti) che consentono di estinguere i debiti fiscali con riduzione di sanzioni e interessi. Queste misure non sono parte della composizione negoziata ma possono essere sfruttate in parallelo. L’imprenditore dovrebbe valutare se aderire alla rottamazione per i carichi già iscritti a ruolo e utilizzare la composizione negoziata per i debiti più recenti o per quelli non ancora iscritti. Spesso il mix di strumenti consente un risparmio maggiore rispetto all’uso di un solo istituto.
4.5 Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è stato introdotto dall’art. 18 del D.L. 118/2021 per agevolare la liquidazione delle imprese che non riescono a risanarsi. Si tratta di una procedura giudiziale più rapida del concordato preventivo ordinario: non prevede votazione dei creditori e si limita alla vendita dei beni con ripartizione del ricavato. Può essere richiesto solo dopo la composizione negoziata e ha costi ridotti. È una soluzione di ultima istanza, da considerare quando l’imprenditore non riesce a raggiungere un accordo con i creditori.
5. Domande frequenti (FAQ)
- Chi può accedere alla composizione negoziata?
Può accedere qualsiasi imprenditore commerciale o agricolo, anche in stato di semplice squilibrio patrimoniale . Le imprese sotto soglia fallimentare e i professionisti possono invece utilizzare le procedure di sovraindebitamento. - Posso presentare l’istanza se ho già chiesto un concordato preventivo?
No. La Cassazione ha stabilito che l’istanza è inammissibile se presentata in pendenza di un concordato preventivo . È consigliabile attivare la composizione negoziata prima di depositare il concordato. - Cosa succede se non supero il test di autodiagnosi?
Il test serve solo come valutazione preliminare; l’esperto potrà comunque essere nominato. Tuttavia, se non vi sono concrete prospettive di risanamento, l’esperto può concludere subito la procedura . - Quanto costa presentare l’istanza?
È previsto un diritto di segreteria di € 252 e un’imposta di bollo telematica di € 16 . Il compenso dell’esperto è determinato in percentuale sull’attivo dell’impresa secondo scaglioni e può essere aumentato in base al numero dei creditori . - Le misure protettive sospendono anche i pagamenti dei dipendenti?
No. Le misure protettive non riguardano i crediti salariali; l’imprenditore deve continuare a pagare stipendi e contributi . - Quanto durano le misure protettive?
La durata complessiva non può superare 240 giorni, comprese eventuali proroghe; la durata iniziale è compresa tra 30 e 120 giorni . - Cosa succede se un creditore non vuole aderire all’accordo?
Il creditore non è obbligato a partecipare, ma può essere vincolato in caso di convenzione di moratoria approvata dai creditori rappresentanti almeno il 75% della stessa categoria . In alternativa, si può proporre un accordo di ristrutturazione omologato. - Posso proporre una transazione fiscale su tutti i miei debiti?
La transazione fiscale è limitata ai debiti tributari gestiti da Agenzia delle Entrate, Dogane e riscossione; non può includere l’IVA e i tributi UE e deve essere corredata dalla relazione di un professionista indipendente . - Quali sono le principali misure premiali?
La pubblicazione nel registro delle imprese del contratto o dell’accordo consente la detassazione delle sopravvenienze, la deducibilità delle perdite e la rateazione fino a 72 rate delle imposte non versate . - L’esperto può essere sostituito?
Sì, in caso di revoca motivata o di dimissioni. In tal caso il termine di 180 giorni decorre dall’accettazione del primo esperto . - L’imprenditore può continuare a gestire l’impresa?
Sì. L’art. 21 CCII stabilisce che l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa . Tuttavia, deve rispettare le indicazioni dell’esperto e non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza informarlo; l’esperto può manifestare dissenso tramite iscrizione nel registro delle imprese . - Cosa succede se i creditori non accettano il piano?
L’esperto redige la relazione finale e la procedura si chiude. L’imprenditore può ricorrere a un piano attestato, a un accordo di ristrutturazione o al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio . - La composizione negoziata è riservata?
Sì. Le trattative sono riservate; solo l’istanza e le misure protettive vengono pubblicate nel registro delle imprese . - È possibile revocare le misure protettive?
Il tribunale può revocare o abbreviare le misure su istanza del creditore o su segnalazione dell’esperto quando non sono più necessarie o risultano sproporzionate . - Quali garanzie offrono le sentenze recenti?
Le sentenze della Cassazione del 2025 (n. 30109, n. 31274, n. 26095 e n. 31856) hanno riconosciuto che la composizione negoziata, se accompagnata da una relazione positiva dell’esperto e da dati concreti, può evitare il sequestro preventivo e sospendere l’efficacia delle misure cautelari, ma non può essere utilizzata per aggirare le regole del concordato . - Posso utilizzare contemporaneamente composizione negoziata e piano del consumatore?
Per i soggetti non fallibili è possibile attivare prima la composizione negoziata e, se non si raggiunge un accordo, presentare un piano del consumatore o un accordo di sovraindebitamento; le due procedure non possono sovrapporsi ma possono succedersi nel tempo. - I soci devono prestare garanzie personali?
La procedura non impone obblighi ai soci, ma spesso i creditori richiedono garanzie; l’esperto può suggerire soluzioni equilibrate per tutelare la continuità aziendale. - Che ruolo ha l’OCC?
L’OCC interviene solo nelle procedure di sovraindebitamento (piani del consumatore, accordi e liquidazioni) e non nella composizione negoziata, salvo che l’esperto sia scelto tra gli iscritti all’OCC. - La composizione negoziata sostituisce il fallimento?
No. È uno strumento preventivo e stragiudiziale che mira a evitare la liquidazione; se non funziona, resta la possibilità di accedere al concordato o alla liquidazione giudiziale. - È possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate mutuo durante la procedura?
Non esiste una sospensione automatica. Occorre negoziare con la banca, dimostrando che la continuità aziendale sarà favorita dal rinvio delle rate. L’esperto può facilitare l’accordo.
6. Simulazioni pratiche e numeriche
6.1 Caso 1 – Impresa manifatturiera con debiti tributari e bancari
Situazione: l’impresa Alfa S.r.l., attiva nel settore manifatturiero, presenta un fatturato di 1,2 milioni di euro ma accumula debiti per 800 mila euro (400 mila verso banche, 250 mila debiti tributari e 150 mila verso fornitori). Ha ricevuto cartelle esattoriali per IVA e IRES, oltre a minacce di pignoramento dai fornitori.
Strategia: l’azienda decide di avviare la composizione negoziata a marzo 2026. Dopo aver superato il test di autodiagnosi, presenta l’istanza sulla piattaforma, allegando bilanci, elenco dei creditori e piano di risanamento. L’esperto nominato riscontra la sostenibilità del piano e consiglia di:
- Richiedere misure protettive per sospendere i pignoramenti e il revoca degli affidamenti.
- Presentare una transazione fiscale: la proposta prevede il pagamento di 120 mila euro sui 250 mila dovuti, dilazionati in 60 rate mensili; si offre la garanzia di un’ipoteca volontaria su un capannone. La relazione del professionista indipendente attesta che, in caso di liquidazione giudiziale, l’erario otterrebbe solo 70 mila euro, per cui la proposta è conveniente .
- Negoziare con le banche la conversione di 200 mila euro di esposizione in un prestito chirografario con durata di 8 anni e con i fornitori la dilazione dei pagamenti con riduzione degli interessi.
Esito: le misure protettive vengono concesse per 180 giorni; la transazione fiscale è accettata dall’Agenzia delle Entrate; si stipula un contratto con i fornitori che assicura la continuità dell’azienda per 3 anni. L’impresa può così riassorbire il debito e mantenere i livelli occupazionali. Grazie alla pubblicazione del contratto, beneficia delle misure premiali: deduce le perdite fiscali e ottiene la rateazione delle imposte residua .
6.2 Caso 2 – Professionista con studio associato e debiti bancari
Situazione: il professionista Beta opera in uno studio associato. Ha debiti bancari per 150 mila euro e cartelle esattoriali per 60 mila euro, ma la sua attività genera flussi di cassa stabili. Intende evitare l’esecuzione e preservare il proprio patrimonio immobiliare.
Strategia: Beta non è imprenditore commerciale ma rientra tra i soggetti che possono accedere alla composizione negoziata perché la sua attività professionale è organizzata in forma di impresa. Presenta l’istanza e ottiene l’esperto. Il piano prevede:
- Richiesta di misure protettive per sospendere un pignoramento sulla prima casa.
- Stipula di una convenzione di moratoria con la banca: dilazione delle rate di mutuo con prolungamento della durata e riduzione del tasso.
- Offerta all’ADER di un pagamento di 30 mila euro in due anni, con garanzia ipotecaria, e adesione alla rottamazione quater per le cartelle residue.
Esito: le misure protettive vengono concesse; il pignoramento è sospeso. La convenzione di moratoria è approvata con il voto del 80% dei creditori bancari; l’ADER accetta la proposta in quanto più conveniente della liquidazione. Il professionista mantiene la gestione dello studio e può estinguere i debiti in modo sostenibile.
6.3 Caso 3 – Impresa agricola in squilibrio patrimoniale
Situazione: la società Gamma S.a.s. gestisce un’azienda agricola e ha subito un calo di fatturato a causa di eventi climatici. Presenta uno squilibrio patrimoniale (attivo di 500 mila euro e passivo di 620 mila euro) ma non è insolvente.
Strategia: Gamma avvia la composizione negoziata per ottenere il sostegno dei creditori. L’esperto verifica che l’azienda ha potenzialità di ripresa se riesce a riconvertire alcune colture. Il piano propone:
- Accesso a misure protettive per evitare la revoca degli affidamenti bancari.
- Richiesta di un contratto finalizzato alla continuità aziendale: un accordo di 300 mila euro con un fondo di investimento interessato alla filiera agricola, che immette capitali freschi e fornisce assistenza nella riconversione.
- Convenzione di moratoria con i fornitori di concimi e macchinari per sospendere i pagamenti per 12 mesi.
Esito: la relazione dell’esperto è positiva; viene stipulato un contratto che garantisce la continuità per almeno tre anni e l’azienda beneficia delle misure premiali (detassazione e rateazione) . L’intervento del fondo consente la riconversione produttiva e l’impresa torna in equilibrio dopo due anni.
7. Conclusione: agire con competenza e tempestività
La composizione negoziata della crisi rappresenta uno dei più importanti strumenti introdotti dal legislatore italiano per favorire il risanamento delle imprese, tutelare i lavoratori e salvaguardare il valore economico. È un percorso volontario, riservato e flessibile che consente all’imprenditore di trattare con i creditori sotto la guida di un esperto indipendente, ottenere misure protettive e benefici fiscali, e, se del caso, proporre una transazione fiscale con il fisco .
Le norme del CCII e le sentenze della Cassazione richiedono però attenzione: la procedura va avviata in tempo, con documentazione completa e un piano di risanamento realistico. La giurisprudenza del 2025 ha riconosciuto alla composizione negoziata la capacità di bloccare i sequestri e di costituire un fattore impeditivo della dichiarazione di fallimento, ma ha anche stabilito limiti precisi (inammissibilità in caso di concordato pendente) .
Agire da soli o affidarsi a operatori improvvisati può portare a errori fatali.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff, grazie alla qualifica di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa, offrono una consulenza completa: analisi dell’atto, presentazione dell’istanza, richiesta di misure protettive, ricorsi contro pignoramenti, trattative con l’Agenzia delle Entrate, piani di rientro e soluzioni giudiziali e stragiudiziali.
Per le imprese in difficoltà e per i professionisti sovraindebitati, il tempo è il bene più prezioso: muoversi tempestivamente e con il supporto di esperti consente di bloccare azioni esecutive, evitare l’aggravarsi dei debiti e salvaguardare l’attività.
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