Che cos’è il concordato preventivo per un’azienda in crisi?

Introduzione: perché parlarne e chi può aiutarti

Quando un’impresa soffre di una crisi di liquidità o si trova sovraindebitata, spesso il legislatore chiede all’imprenditore di reagire tempestivamente e utilizzare gli strumenti che la legge mette a disposizione per evitare il fallimento. Uno di questi strumenti è il concordato preventivo, disciplinato storicamente dagli articoli 160 e seguenti della legge fallimentare e oggi dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Mentre la procedura porta a salvaguardare la continuità aziendale o a consentire una liquidazione ordinata, dall’altra impone adempimenti stringenti, scadenze e strategie difensive mirate. Ignorare o sottovalutare queste regole può portare alla revoca del concordato o addirittura alla dichiarazione di fallimento.

Dal punto di vista di chi amministra un’azienda o di chi ha debiti fiscali e bancari, il concordato preventivo rappresenta un’opportunità ma anche un percorso complesso. È necessario conoscere a fondo le norme vigenti, che nel 2024 e 2025 sono state riformate più volte (in particolare con il d.lgs. 136/2024 e con il d.lgs. 13/2024 sul concordato preventivo biennale), e comprendere l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, del Tribunale e, se applicabile, della Corte costituzionale.

Presentazione dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo è un cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. Coordina un team di avvocati e commercialisti specializzati a livello nazionale in diritto bancario e tributario, ed è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).

Inoltre è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021). Questo profilo multidisciplinare consente di seguire il cliente in tutte le fasi: dall’analisi dell’atto di accertamento e della posizione debitoria, alle difese giudiziali e stragiudiziali, fino alla negoziazione con creditori e Agenzia delle Entrate.

Grazie a questa competenza integrata, lo studio dell’avv. Monardo può:

  • Analizzare gli atti: valutare la legittimità delle cartelle o degli atti impositivi, verificare la regolarità delle notifiche e individuare eventuali vizi formali o di merito.
  • Promuovere ricorsi e opposizioni: impugnare decreti ingiuntivi, pignoramenti o ipoteche; sospendere l’efficacia dei provvedimenti esecutivi; proporre reclami, opposizioni ex art. 161 l.fall. o ex art. 44 CCII.
  • Gestire la procedura di concordato: predisporre il piano, elaborare la proposta, trattare con i creditori, presentare la richiesta in Tribunale, redigere la certificazione di veridicità e fattibilità.
  • Trattare con creditori e Agenzia delle Entrate: negoziare transazioni fiscali, rateazioni, accordi di ristrutturazione del debito, definizioni agevolate e rottamazioni; predisporre piani di rientro.
  • Proporre soluzioni alternative: in caso di insuccesso, valutare la composizione negoziata, il concordato semplificato, l’accordo di ristrutturazione dei debiti o, per i privati consumatori, il piano del consumatore e l’esdebitazione.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Evoluzione storica: dalla legge fallimentare al Codice della crisi d’impresa

Il concordato preventivo nasce come istituto della legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267). L’articolo 160 l.fall. stabilisce che l’imprenditore può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti o di cessione dei beni e che la proposta può prevedere il pagamento parziale dei privilegiati, purché sia assicurato un trattamento non inferiore al valore di realizzo del bene e, per i chirografari, non inferiore al 20 % del credito . Il successivo articolo 161 fissa i contenuti della domanda di concordato: relazione sulla situazione patrimoniale, elenco dei creditori e descrizione dettagliata del piano; quest’ultimo dev’essere attestato da un professionista indipendente .

Nel 2019 è entrato in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), che ha riscritto molte procedure e ha collocato il concordato preventivo in una struttura sistematica più ampia. Gli articoli 44 e 48 del CCII regolano, rispettivamente, l’accesso alla procedura con riserva e il procedimento di omologazione. Le più recenti riforme del 2024 (d.lgs. 136/2024) hanno apportato importanti modifiche: ad esempio, l’art. 44 ora stabilisce che il Tribunale concede da 30 a 60 giorni (prorogabili) per depositare la proposta e il piano, designa un commissario giudiziale e impone obblighi di report mensili; il termine decorre dalla data di presentazione e non è soggetto a sospensioni . Inoltre, il comma 1-bis estende gli effetti protettivi sin dal deposito della domanda e specifica che non si applicano alcune norme societarie; i commi 1-ter e 1-quater regolano gli atti urgenti e le opzioni per chi presenta il piano .

Tra le novità normative più recenti troviamo il concordato preventivo biennale (CPB) introdotto dal d.lgs. 13/2024 e dal decreto legge 17 giugno 2025 n. 84 (conv. in L. 108/2025). Il CPB consente ai titolari di partita IVA che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di versare in forma agevolata due anni di imposta, ottenendo, in cambio, l’esonero da controlli per il periodo. L’Agenzia delle Entrate ha disciplinato la procedura con la risoluzione n. 72/E del 18 dicembre 2025, che istituisce i codici tributo (4089, 4090, 4091) per il versamento e chiarisce che l’adesione avviene tramite pagamento con F24 . Un articolo di dottrina evidenzia che il ravvedimento speciale consente ai contribuenti in concordato biennale di regolarizzare le violazioni commesse fino al periodo d’imposta 2023, purché si aderisca entro il 30 settembre 2025 .

Normativa di riferimento: articoli fondamentali

Per comprendere il concordato preventivo è essenziale richiamare alcuni articoli chiave:

  • Art. 160 l.fall. (oggi confluito negli artt. 74 e seguenti CCII): definisce i presupposti del concordato. L’imprenditore può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione o di cessione dei beni; il piano può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e trattamenti differenziati, purché sia garantito il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e il pagamento non inferiore a quanto otterrebbero in caso di liquidazione .
  • Art. 161 l.fall.: disciplina la domanda di concordato; richiede una dettagliata relazione sulla situazione economico-patrimoniale, l’elenco dei creditori, l’indicazione dei beni e dei diritti reali, nonché il piano e la proposta. È ammessa la domanda “in bianco” con riserva, cioè senza piano, purché il debitore presenti almeno gli ultimi tre bilanci e l’elenco dei creditori entro un termine stabilito dal Tribunale (60-120 giorni prorogabili) .
  • Art. 44 CCII: regola l’accesso con riserva (“prenotativa”). Il Tribunale fissa da 30 a 60 giorni per depositare la proposta e il piano (termine prorogabile di 60 giorni), nomina un commissario giudiziale e impone al debitore l’obbligo di depositare ogni mese una situazione finanziaria aggiornata. Dal deposito della domanda scattano gli effetti protettivi (sospensione delle azioni esecutive e cautelari) e non si applicano alcune norme societarie . Il comma 1-ter consente al debitore di compiere atti urgenti previa autorizzazione del tribunale, e il 1-quater prevede la possibilità di aderire al regime della procedura scelta fin dalla fase in bianco .
  • Art. 48 CCII: disciplina il procedimento di omologazione. Quando la proposta è approvata dai creditori o su richiesta del debitore, il Tribunale convoca l’udienza e fissa il termine per eventuali opposizioni (almeno 10 giorni prima). Dopo aver sentito il commissario giudiziale e le parti, il Tribunale decide con sentenza. Se respinge, può aprire la liquidazione giudiziale .
  • Art. 25 sexies CCII (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio): introdotto dal d.l. 118/2021, consente al debitore che ha intrapreso una composizione negoziata e non è riuscito a trovare un accordo di depositare, entro 60 giorni, una proposta di concordato semplificato senza voto dei creditori. Il tribunale omologa se la proposta non arreca pregiudizio rispetto alla liquidazione e garantisce un utilità anche minima a ciascun creditore .

Giurisprudenza recente: come interpretare le norme

La giurisprudenza riveste un ruolo centrale nell’interpretare la disciplina del concordato e nel risolvere controversie sull’applicazione concreta. Di seguito vengono riepilogati alcuni orientamenti significativi degli ultimi anni (2024‑2026):

  • Cass., Sez. 1, 6 agosto 2024, n. 22169: la Corte ha stabilito che l’attivo generato dalla continuazione dell’attività in un concordato preventivo in continuità economica non può essere distribuito ai creditori chirografari prima dell’integrale soddisfacimento dei privilegiati, se non con il consenso dei creditori di grado superiore. La Corte ha ricordato che il surplus prodotto rappresenta un “bene futuro” che rientra nella garanzia patrimoniale e che l’ordine delle cause di prelazione deve essere rispettato .
  • Cass., Sez. 1, 8 gennaio 2025, n. 348: in tema di concordato in continuità, la Cassazione ha precisato che la continuità richiede il mantenimento della identità della gestione: il piano deve prevedere la prosecuzione dell’impresa originaria o di una sua parte funzionalmente autonoma e non può trasformarsi in un’attività del tutto diversa. Inoltre, se il piano non indica le modalità di vendita di beni non funzionali, il tribunale può nominare un liquidatore e applicare le regole di vendita previste per il fallimento .
  • Cass., Sez. 1, 6 agosto 2024, n. 22169 (principi sul superfluo di cassa): la Corte ha ribadito la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento dei creditori secondo l’art. 2741 c.c., escludendo che l’imprenditore possa distribuire liberamente il surplus della continuità .
  • Cass., Sez. 1, 17 luglio 2025, n. 19981: affrontando una controversia sulla ripartizione del ricavato in un concordato liquidatorio, la Corte ha chiarito che non si applicano gli artt. 110 e 117 l.fall. (che disciplinano la ripartizione dell’attivo nel fallimento); la questione attiene alla giurisdizione ordinaria e non a quella concorsuale .
  • Cass., Sez. 1, 19 luglio 2025, n. 22415: la massima di questa sentenza ha chiarito che la disposizione sul cram down fiscale (art. 180, comma 4 l.fall., oggi 112 CCII) non comporta l’annullamento del voto negativo della pubblica amministrazione, ma consente al giudice di sostituire la valutazione di convenienza espressa dall’ente solo se il voto della PA è determinante per il risultato e se la proposta è più vantaggiosa della liquidazione .
  • Cass., Sez. 1, 25 settembre 2025, n. 19216: la Corte ha precisato che il decreto con cui il tribunale liquida il compenso del commissario giudiziale in un concordato con riserva deve essere adeguatamente motivato, indicando i criteri seguiti e rapportandoli alla quantità e qualità dell’attività svolta .
  • Cass., Sez. 1, 15 gennaio 2026, n. 620: riguardo al concordato semplificato, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7 Cost. avverso il decreto con cui la corte d’appello ha dichiarato inammissibile la proposta. La Corte ha osservato che il provvedimento non decide diritti con effetti di giudicato e che tutte le questioni possono essere riproposte nell’impugnazione del decreto di apertura della liquidazione; inoltre, ha chiarito che la rinuncia del socio al diritto di prededuzione per finanziamenti soci non costituisce apporto di finanza esterna ai sensi dell’art. 84, comma 4 CCII .

Queste sentenze rappresentano linee guida importanti che ogni imprenditore e professionista dovrebbe conoscere: da esse discendono regole su continuità aziendale, priorità dei creditori, ruoli del commissario, controllo giudiziale e corretta interpretazione delle norme.

Procedura del concordato: passo dopo passo dalla domanda all’omologa

1. Verifica della situazione e scelta della strategia

La procedura di concordato inizia con una attenta valutazione della posizione debitoria e delle prospettive aziendali. In questa fase lo studio legale analizza:

  1. Quantità e natura dei debiti: bancari, fiscali, previdenziali, fornitori, finanziatori, crediti privilegiati e chirografari.
  2. Valore e liquidabilità dei beni: immobili, impianti, crediti, partecipazioni, disponibilità finanziarie.
  3. Stato della contabilità e fatturato: utili o perdite, andamento del ciclo economico.
  4. Prospettive di continuità: se l’attività può proseguire (concordato in continuità) oppure se è opportuno cedere il patrimonio (concordato liquidatorio).

È consigliabile predisporre un business plan che evidenzi come la procedura permetterà di preservare il valore aziendale e ottenere la migliore soddisfazione per i creditori. Qualora la situazione sia grave ma vi sia ancora un nucleo sano di azienda, potrebbe essere preferibile il concordato in continuità, che consente di continuare l’attività e salvaguardare posti di lavoro. Viceversa, se l’azienda ha cessato l’attività o ha beni che possono essere ceduti, si può optare per il concordato liquidatorio.

2. Presentazione della domanda: modalità ordinaria e con riserva

Domanda completa

La domanda di concordato si presenta depositando un ricorso al Tribunale del luogo in cui ha sede l’impresa. Deve contenere:

  • relazione sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’azienda;
  • elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti;
  • elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni del debitore;
  • indicazione del valore dei beni e delle garanzie esistenti;
  • piano con la descrizione analitica delle modalità di attuazione e proposta ai creditori;
  • attestazione di veridicità e fattibilità redatta da un professionista indipendente (dottore commercialista, avvocato, revisore contabile).

I documenti devono essere sottoscritti digitalmente e depositati telematicamente; il tribunale nominerà un commissario giudiziale e fisserà l’udienza per l’adunanza dei creditori.

Domanda con riserva (“prenotativa”)

Se l’imprenditore non dispone ancora del piano definitivo, può presentare la domanda con riserva (o “in bianco”) ai sensi dell’art. 161, comma 6 l.f. e dell’art. 44 CCII. In tal caso:

  • si deposita il ricorso allegando almeno gli ultimi tre bilanci approvati e un elenco dei creditori;
  • il Tribunale concede da 30 a 60 giorni per depositare la proposta, il piano e la documentazione integrativa (termine prorogabile per non più di 60 giorni, se ricorrono giustificati motivi) ;
  • contemporaneamente nomina un commissario giudiziale e stabilisce il compenso e il fondo spese; impone al debitore di depositare relazioni mensili sull’andamento della gestione ;
  • dal deposito della domanda operano gli effetti protettivi previsti dall’art. 46 CCII (divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore), e non si applicano alcune norme societarie (es.: riduzione del capitale per perdite) ;
  • il debitore può compiere atti di ordinaria amministrazione e, se necessari, atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione .

È fondamentale rispettare i termini stabiliti: la mancata presentazione del piano nel termine comporta l’improcedibilità e, su richiesta dei creditori, l’apertura della liquidazione giudiziale.

3. Ammissione alla procedura e nomina del commissario giudiziale

Dopo la verifica preliminare della domanda, il Tribunale emette decreto di ammissione alla procedura e nomina il commissario giudiziale. Il commissario:

  • controlla la gestione dell’impresa;
  • verifica l’elenco dei creditori e i relativi crediti;
  • redige un inventario dei beni e un programma di liquidazione (nel concordato liquidatorio);
  • relaziona al Tribunale su eventuali irregolarità e propone misure cautelari;
  • convoca i creditori all’adunanza.

Per il concordato in continuità, il commissario deve verificare che la gestione non arrechi pregiudizio ai creditori. Se ritiene che l’attività pregiudichi la garanzia patrimoniale, può richiedere al Tribunale la revoca dell’ammissione e la apertura della liquidazione giudiziale.

Il ruolo del commissario è remunerato; la Cassazione ha chiarito che il decreto che liquida il compenso deve indicare i criteri adottati (quantità e qualità del lavoro, difficoltà della procedura) .

4. Adunanza dei creditori, votazione e classi

Dopo la verifica dei crediti, il commissario convoca l’adunanza dei creditori. La convocazione avviene tramite PEC o raccomandata e deve contenere:

  • il piano e la proposta;
  • il parere del commissario giudiziale;
  • l’indicazione del termine entro cui i creditori possono esprimere il proprio voto anche con modalità telematiche.

I creditori possono essere suddivisi in classi in base alla posizione giuridica e agli interessi economici (es.: privilegiati, ipotecari, chirografari, crediti tributari). La proposta può prevedere trattamenti differenziati tra classi purché sia rispettato l’ordine delle cause di prelazione e i creditori di pari grado ricevano lo stesso trattamento .

Perché il concordato sia approvato occorre che:

  • sia raggiunto il voto favorevole della maggioranza dei creditori ammessi al voto, calcolata per testa e per valore (il doppio quorum);
  • i creditori privilegiati non partecipano se sono pagati integralmente (salvo che rinuncino al privilegio);
  • se vi sono classi, è richiesta l’approvazione della maggioranza delle classi e, in ogni caso, il voto favorevole dei creditori rappresentanti almeno i due terzi del totale.

La legge prevede strumenti di cram down: se una classe dissenziente può essere soddisfatta in modo non inferiore alla liquidazione giudiziale, il giudice può omologare il concordato anche senza il suo voto (cram down verticale). Con la riforma del 2022 è stato introdotto il cram down fiscale (art. 180, comma 4 l.f.), applicabile ai tributi e ai contributi; la Cassazione ha precisato che non si annulla automaticamente il voto negativo del Fisco, ma si sostituisce la valutazione solo se il voto è decisivo .

5. Omologazione: giudizio del tribunale e possibili opposizioni

Una volta acquisito il voto dei creditori, il commissario giudiziale redige una relazione finale; il debitore chiede l’omologazione (o l’ufficio la dispone d’ufficio). Il procedimento, regolato dagli artt. 180 l.f. e 48 CCII, prevede:

  1. Fissazione dell’udienza: il Tribunale fissa la data per la comparizione delle parti e dispone la notificazione ai creditori dissenzienti e al debitore.
  2. Opposizioni: i creditori o altri interessati possono proporre opposizione entro il termine fissato (almeno 10 giorni prima dell’udienza); devono eccepire eventuali vizi della procedura, del piano o delle operazioni di voto.
  3. Parere del commissario: depositato almeno 5 giorni prima dell’udienza .
  4. Decisione: all’udienza il giudice sente il commissario, il debitore e gli opponenti; se ritiene che i creditori saranno soddisfatti in misura non inferiore rispetto alla liquidazione e che la procedura sia conforme alla legge, omologa il concordato con sentenza (nel CCII); diversamente, può dichiarare l’improcedibilità e aprire la liquidazione giudiziale.

Nell’ambito delle opposizioni, la giurisprudenza ha affrontato vari temi: la distribuzione del surplus nei concordati in continuità , la legittimità di alcune clausole di trattamento dei crediti privilegiati, l’applicabilità del cram down fiscale e la contestazione della prededuzione per i finanziamenti soci .

6. Esecuzione del concordato e adempimenti successivi

Una volta omologato, il concordato diventa vincolante per tutti i creditori (anche per quelli dissenzienti o non votanti). Inizia la fase di esecuzione del piano:

  • Il debitore, con la supervisione del commissario (o del liquidatore nelle forme liquidatorie), procede alla realizzazione degli attivi previsti e alla ripartizione secondo il piano.
  • I creditori presentano le domande di ammissione al passivo se devono essere inclusi; eventuali contestazioni vengono esaminate dal Tribunale o dal giudice delegato.
  • Nella continuità, l’azienda prosegue l’attività; il commissario verifica periodicamente il rispetto dei flussi di cassa e delle scadenze. Se la continuità è compromessa, può chiedere la revoca dell’omologa e la liquidazione giudiziale.
  • Le somme da ripartire ai creditori sono versate in un conto vincolato e distribuite secondo i riparti parziali e finali. La Cassazione ha stabilito che, nel concordato liquidatorio, le controversie sulla distribuzione appartengono alla giurisdizione ordinaria .

Se l’esecuzione è completata, il tribunale dichiara l’avvenuto adempimento e il debitore è liberato dai debiti residui. In caso di mancato adempimento grave, i creditori possono chiedere la risoluzione del concordato e l’apertura della liquidazione giudiziale.

Difese e strategie legali per il debitore

Affrontare un concordato significa adottare fin dall’inizio una strategia di difesa per tutelare l’azienda, limitare le responsabilità personali degli amministratori e massimizzare la soddisfazione dei creditori.

Valutazione preliminare e piani alternativi

Il primo passo è valutare se il concordato sia davvero l’istituto più adatto. Lo studio legale analizza alternative quali:

  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (ex artt. 57 e ss. CCII), più snelli e meno costosi, efficaci se l’impresa ha pochi creditori e accordi con la maggioranza qualificata (60 %).
  • Piani attestati di risanamento (art. 56 CCII), privi di omologazione ma con effetti protettivi limitati.
  • Composizione negoziata della crisi (art. 12 CCII e d.l. 118/2021): procedura volontaria in cui l’imprenditore, assistito dall’esperto, ricerca un accordo con i creditori; se fallisce, può accedere al concordato semplificato .
  • Concordato preventivo biennale (CPB): strumento fiscale che consente di determinare in anticipo il reddito e le imposte per i due anni successivi; aderendo si ottengono esoneri da accertamenti e la possibilità di regolarizzare violazioni pregresse con un’imposta sostitutiva .

Organizzazione della procedura

Nella fase di preparazione è cruciale:

  1. Selezionare un attestatore indipendente e di comprovata esperienza, che certifichi la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.
  2. Prevedere un adeguato piano finanziario: in un concordato in continuità devono essere indicati i flussi di cassa attesi, con margini di sicurezza per eventuali imprevisti.
  3. Negoziare in anticipo con i principali creditori, in particolare banche e Agenzia delle Entrate, per ottenere l’appoggio necessario alla maggioranza.
  4. Determinare la classe dei crediti fiscali: la transazione fiscale può prevedere l’abbattimento di interessi e sanzioni; tuttavia la proposta deve essere “congrua e conveniente” per l’Erario, altrimenti la PA può opporsi. Il giudice può sostituire il voto negativo solo se l’offerta è più vantaggiosa rispetto alla liquidazione .

Difendersi dai creditori e tutelare il patrimonio

Un aspetto delicato riguarda la gestione dei beni durante la procedura. Dal deposito della domanda:

  • Sono sospese le azioni esecutive e cautelari su tutto il patrimonio; i pignoramenti e i sequestri in corso restano cristallizzati e non possono proseguire.
  • Non si applicano alcune norme societarie relative alla riduzione del capitale per perdite. Ciò evita la messa in liquidazione della società .
  • Il debitore può compiere solo atti di ordinaria amministrazione; per gli atti eccedenti (ad esempio la vendita di un immobile o la stipula di un mutuo) necessita dell’autorizzazione del giudice o del commissario.

È fondamentale evitare comportamenti che possano essere considerati distrazioni di patrimonio (ad esempio cessioni simulate, pagamenti preferenziali), poiché potrebbero portare alla revoca del concordato e all’azione revocatoria. La Cassazione richiede il mantenimento dell’identità della gestione nel concordato in continuità .

Transazione fiscale e crediti pubblici

Una delle questioni più frequenti riguarda la posizione del Fisco e degli enti previdenziali. La legge consente di proporre una transazione fiscale nella proposta di concordato: ciò permette di ridurre interessi e sanzioni e, in alcuni casi, anche il capitale; tuttavia la proposta deve assicurare il pagamento di almeno il valore di realizzo del patrimonio gravato da privilegio e prevedere la soddisfazione dei crediti tributari e previdenziali in misura non inferiore a quanto otterrebbero in caso di liquidazione .

La riforma ha introdotto il cram down fiscale (oggi art. 112, comma 3 CCII), che consente al tribunale di omologare il concordato anche se la pubblica amministrazione ha votato negativamente, purché il piano sia più conveniente della liquidazione. La Cassazione ha precisato che ciò non annulla il voto del Fisco: il giudice deve verificare la convenienza e la decisività del voto .

Gli errori da evitare

Tra gli errori più frequenti che possono compromettere la procedura di concordato si segnalano:

  • Presentare un piano poco realistico: sovrastimare gli incassi o sottovalutare i costi può condurre alla mancata esecuzione e alla risoluzione del concordato.
  • Trascurare la comunicazione con i creditori: molti concordati falliscono perché i creditori non comprendono o non condividono la proposta; è fondamentale fornire informazioni chiare e, se possibile, negoziare il consenso prima dell’adunanza.
  • Omettere il pagamento delle prededuzioni: i crediti prededucibili (es.: spese legali, compensi professionisti) devono essere integralmente pagati; ignorarli può portare all’insoddisfazione dei professionisti e alla revoca.
  • Non rispettare i termini: la mancata presentazione del piano nel termine stabilito o il mancato deposito delle relazioni mensili comportano l’improcedibilità .
  • Effettuare pagamenti preferenziali: pagare alcuni creditori a scapito di altri può essere impugnato come atto di mala gestio.

Strumenti alternativi e complementari

Il concordato preventivo non è l’unica via. Ecco una panoramica degli strumenti che possono essere valutati in combinazione o in alternativa:

Accordi di ristrutturazione dei debiti (ARD)

Previsti dagli artt. 57‑61 CCII, consentono di raggiungere un accordo con i creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti. Dopo l’omologazione, l’accordo è vincolante per tutti e impedisce l’apertura della liquidazione giudiziale. Sono meno onerosi del concordato ma richiedono il consenso delle banche o dei principali creditori; non prevedono il voto di tutte le categorie e sono quindi più rapidi.

Piani attestati di risanamento

Disciplinati dall’art. 56 CCII, sono accordi stragiudiziali che non necessitano di omologazione ma devono essere portati a conoscenza di tutti i creditori interessati. Il vantaggio è la rapidità, ma l’assenza di un provvedimento giudiziale rende più debole la protezione da azioni esecutive.

Composizione negoziata della crisi e concordato semplificato

Introdotta nel 2021, la composizione negoziata consente all’imprenditore di farsi affiancare da un esperto nominato dalla Camera di Commercio al fine di ricercare accordi con i creditori. È una procedura confidenziale che può sfociare in vari esiti: accordi di moratoria, ristrutturazioni, cessione d’azienda o accesso al concordato semplificato. Quest’ultimo, regolato dall’art. 25 sexies CCII, è riservato alle ipotesi in cui la composizione negoziata non è andata a buon fine e prevede la presentazione di un piano liquidatorio senza voto dei creditori. Il tribunale valuta solo se la proposta è non pregiudizievole e garantisce un’utilità ai creditori . La Cassazione ha precisato che il ricorso straordinario al Supremo è inammissibile contro il decreto di inammissibilità della proposta .

Concordato preventivo biennale (CPB) e ravvedimento speciale

Il CPB non è un concordato concorsuale, ma uno strumento fiscale previsto dal d.lgs. 13/2024 e dall’art. 12-ter del d.l. 84/2025. È rivolto ai titolari di partita IVA che applicano gli ISA e consente di stabilire il reddito per i due anni successivi, versando un’imposta sostitutiva agevolata. Il legislatore ha abbinato al CPB un ravvedimento speciale che permette di regolarizzare le violazioni dichiarative dei periodi precedenti versando una somma forfettaria. La risoluzione 72/E/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo e ha chiarito che l’adesione avviene tramite pagamento con modello F24 . Come notato in dottrina , il termine per aderire è il 30 settembre 2025 e l’adesione evita accertamenti futuri.

Piani del consumatore, accordi per i privati e esdebitazione

Per i privati e i piccoli imprenditori non assoggettabili a fallimento esistono altri strumenti:

  • Piano del consumatore (art. 71 CCII) per il sovraindebitamento di persone fisiche non imprenditrici. Prevede l’omologazione di un piano di ristrutturazione senza voto dei creditori, con l’intervento dell’OCC.
  • Accordo di composizione della crisi (art. 67 CCII) per i debiti personali o professionali fino a 500 mila euro.
  • Procedura di esdebitazione (art. 282 CCII) che consente a chi ha già affrontato una liquidazione controllata di ottenere la liberazione dai debiti residui una volta liquidato l’intero patrimonio.

Questi strumenti offrono soluzioni diversificate per situazioni diverse e sono spesso complementari al concordato preventivo.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Norme principali sul concordato (aggiornamento marzo 2026)

NormaOggettoContenuto essenziale
Art. 160 l.fall.Presupposti del concordatoL’imprenditore può proporre la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti secondo un piano che può prevedere la divisione in classi e trattamenti differenziati nel rispetto dell’ordine delle prelazioni .
Art. 161 l.fall.Domanda di concordatoRichiede relazione patrimoniale, elenco creditori, elenco diritti reali, piano dettagliato e attestazione di veridicità/fattibilità; consente la domanda con riserva con termine per depositare il piano .
Art. 44 CCIIAccesso con riservaPrevede deposito di ricorso con bilanci; il Tribunale concede 30-60 giorni (prorogabili) per depositare proposta e piano, nomina commissario, impone report mensili e sospende le azioni esecutive .
Art. 48 CCIIProcedimento di omologazioneIl Tribunale convoca l’udienza, fissa termine per opposizioni e, se ritiene la proposta conforme alla legge e conveniente, omologa con sentenza .
Art. 25 sexies CCIIConcordato semplificatoDopo la composizione negoziata infruttuosa, consente al debitore di proporre un piano liquidatorio senza voto dei creditori; omologa se non arreca pregiudizio e garantisce un’utilità per ciascun creditore .
Art. 112 CCII (ex art. 180, comma 4 l.fall.)Cram down fiscaleIl giudice può omologare il concordato anche contro il voto negativo della PA se la proposta è più conveniente della liquidazione; non neutralizza il voto, ma sostituisce la valutazione .

Tabella 2 – Termini principali e scadenze nella procedura

FaseTermineRiferimento
Presentazione del piano (domanda con riserva)30‑60 giorni prorogabili di ulteriori 60Art. 44 CCII
Convocazione adunanza creditoriFissata dal commissario giudiziale dopo l’ammissioneArt. 172 l.fall. / Art. 107 CCII
Deposito opposizioni all’omologaAlmeno 10 giorni prima dell’udienzaArt. 48 CCII
Termine per la proposta di concordato semplificatoEntro 60 giorni dalla relazione finale dell’espertoArt. 25 sexies CCII
Adesione al concordato preventivo biennaleFino al 30 settembre 2025Art. 12-ter d.l. 84/2025

Tabella 3 – Strumenti alternativi e requisiti principali

StrumentoSoggetti destinatariRequisitiVantaggi
Accordo di ristrutturazione (ARD)Imprese di qualsiasi dimensioneAssenso di creditori rappresentanti ≥ 60 % del passivo; attestazione di fattibilitàProcedura snella; tutela dai creditori; non coinvolge tutti i creditori
Piano attestato di risanamentoImprese in temporanea difficoltàAccordo con creditori sufficiente per la continuità; attestazione indipendenteRapidità; nessuna procedura giudiziaria
Composizione negoziataImprese in crisi ma non insolventiNomina di esperto; buona fede; piano di risanamentoProtezione temporanea; flessibilità; possibile accesso a concordato semplificato
Concordato semplificatoDebitori che hanno sperimentato la composizione negoziataProposta entro 60 giorni dalla relazione dell’esperto; piano liquidatorioNiente voto dei creditori; procedura rapida
Concordato preventivo biennale (CPB)Titolari di partita IVA che applicano gli ISAAdesione entro 30/09/2025; versamento imposta sostitutiva; rispetto parametriStabilità fiscale per due anni; ravvedimento speciale
Piano del consumatore/accordo di composizionePersone fisiche sovraindebitate non fallibiliValutazione OCC; piano sostenibileEsdebitazione; rateizzazione; nessun voto dei creditori

FAQ (domande frequenti)

1. Cos’è il concordato preventivo?
È una procedura concorsuale che consente all’imprenditore in crisi di proporre ai creditori un piano per ristrutturare i debiti o cedere il patrimonio, evitando la liquidazione giudiziale (fallimento) e ottenendo l’esdebitazione al termine dell’adempimento.

2. Quali sono i requisiti per accedere al concordato?
Bisogna essere imprenditori in stato di crisi o insolvenza; essere iscritti al registro imprese; non aver commesso gravi irregolarità nella tenuta delle scritture e non avere sentenze penali che impediscano l’accesso.

3. Cosa differenzia il concordato in continuità da quello liquidatorio?
Nel concordato in continuità l’attività prosegue e si punta a ripagare i creditori con i proventi futuri; nel liquidatorio si procede alla vendita dei beni e alla distribuzione del ricavato. La continuità richiede il mantenimento dell’identità aziendale .

4. È possibile presentare una domanda di concordato senza piano?
Sì, la domanda con riserva consente di depositare solo i bilanci e l’elenco dei creditori e di presentare piano e proposta entro un termine concesso dal Tribunale (30‑60 giorni prorogabili) .

5. Cosa accade alle azioni esecutive e ai pignoramenti già in corso?
Dal deposito della domanda scatta l’automatic stay: tutte le azioni esecutive e cautelari sono sospese e non possono essere intraprese nuove azioni .

6. Posso vendere beni aziendali durante il concordato?
Solo previa autorizzazione del giudice o del commissario giudiziale; sono consentiti gli atti di ordinaria amministrazione e quelli urgenti .

7. Cosa succede se non presento il piano nel termine fissato?
La procedura viene dichiarata improcedibile e, su istanza dei creditori, può essere aperta la liquidazione giudiziale (fallimento).

8. Come viene suddiviso il voto dei creditori?
Ogni creditore vota proporzionalmente all’ammontare del proprio credito; per l’approvazione è necessaria la maggioranza sia in termini di teste sia di valori. I creditori privilegiati votano solo se rinunciano al privilegio o se il piano non li paga integralmente.

9. È possibile proporre trattamenti diversi tra creditori?
Sì, purché i creditori siano suddivisi in classi omogenee e siano rispettate le cause di prelazione. Il piano può prevedere la suddivisione in classi e trattamenti differenziati .

10. Che cos’è la transazione fiscale?
È la parte della proposta che regola i debiti tributari e previdenziali: è possibile ridurre sanzioni, interessi e (in casi particolari) anche il capitale, ma occorre dimostrare che l’offerta sia più conveniente della liquidazione. Il giudice può omologare anche senza l’assenso della PA se ricorrono i presupposti .

11. Cos’è il cram down fiscale?
È l’istituto che permette al giudice di sostituire la valutazione negativa della pubblica amministrazione se la proposta di concordato è più conveniente della liquidazione; non annulla il voto ma lo supera .

12. Qual è la sorte dei finanziamenti soci?
I finanziamenti dei soci sono considerati postergati; in alcuni casi i soci possono rinunciare al diritto di prededuzione, ma tale rinuncia non costituisce apporto di finanza esterna .

13. Quali controlli svolge il commissario giudiziale?
Vigila sulla gestione, verifica i crediti, redige l’inventario, relaziona al tribunale e formula un parere sulla proposta. Deve segnalare eventuali condotte pregiudizievoli; il suo compenso viene determinato dal Tribunale con provvedimento motivato .

14. Cosa succede dopo l’omologazione?
Il piano diventa vincolante; il debitore (o il liquidatore) attua le operazioni previste: vendita dei beni, pagamento ai creditori secondo i riparti, proseguimento dell’attività se in continuità. In caso di inadempimento, i creditori possono chiedere la risoluzione e l’apertura della liquidazione giudiziale.

15. Posso proporre un concordato se sono già stato dichiarato fallito?
No, la proposta di concordato preventivo si presenta prima della liquidazione giudiziale. Tuttavia, durante la procedura di fallimento è possibile proporre un concordato fallimentare o un accordo di ristrutturazione.

16. Quanto costa il concordato?
Dipende dalla complessità: occorre considerare il compenso del commissario giudiziale, delle figure professionali (avvocati, commercialisti, attestatore) e le spese di giustizia. Tali costi sono prededucibili e vanno previsionali nel piano.

17. Il concordato influisce sulla posizione degli amministratori?
Gli amministratori devono vigilare sulla corretta gestione; se omettono di presentare tempestivamente la domanda o distraggono beni, rischiano responsabilità civili e penali per bancarotta. Il concordato rappresenta anche un’opportunità di ridurre tali rischi, dimostrando di aver agito con diligenza.

18. In cosa consiste il concordato semplificato?
È una procedura riservata alle imprese che hanno sperimentato la composizione negoziata senza esito: consente di proporre un piano di liquidazione con la nomina di un ausiliario e senza il voto dei creditori; l’omologazione è concessa se la proposta non reca pregiudizio e garantisce un’utilità per i creditori .

19. Cosa implica aderire al concordato preventivo biennale?
Il CPB è un istituto fiscale che determina in via preventiva il reddito e l’Iva per due anni, con esonero dagli accertamenti; per aderire occorre applicare gli ISA e versare un’imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2025 .

20. Come posso contattare l’avvocato?
È possibile richiedere una consulenza immediata compilando il form a fine articolo o chiamando lo studio. L’avv. Monardo e il suo team risponderanno entro 24 ore.

Esempi e simulazioni numeriche

Per comprendere meglio l’impatto del concordato, presentiamo due simulazioni, una relativa al concordato in continuità e l’altra al concordato liquidatorio.

Simulazione A – Concordato in continuità per una PMI

  • Situazione iniziale: Società Beta S.r.l., operante nel settore meccanico, presenta debiti verso banche e fornitori per 1 milione di euro (di cui 400 mila privilegiati e 600 mila chirografari). L’azienda dispone di immobilizzazioni per 500 mila euro, magazzino per 200 mila e un flusso di cassa previsto di 300 mila euro annui.
  • Piano proposto: La società intende continuare l’attività, mantenendo tutti i 20 dipendenti, con l’obiettivo di generare un surplus di 500 mila euro in 3 anni. Propone di pagare integralmente i creditori privilegiati (400 mila euro) entro 18 mesi e offrire ai chirografari il 40 % del credito, pagando 240 mila euro in 5 anni. La differenza verrà generata dalla continuità.
  • Valutazione: L’attestatore verifica la sostenibilità del flusso di cassa e l’adeguatezza dei margini; il commissario giudiziale conferma. I creditori privilegiati votano a favore; i chirografari, considerando che in caso di liquidazione riceverebbero circa il 20 %, approvano la proposta. Il Tribunale omologa, nonostante l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate, applicando il cram down fiscale in quanto la proposta offre più del valore di realizzo .
  • Risultato: l’azienda prosegue l’attività, ristruttura i debiti e, dopo 5 anni, è esdebitata. Gli amministratori dimostrano di aver agito tempestivamente e non incorrono in responsabilità.

Simulazione B – Concordato liquidatorio per impresa edile

  • Situazione iniziale: Impresa Gamma S.p.a., del settore costruzioni, ha debiti per 3 milioni di euro (1 milione privilegiati, 2 milioni chirografari) e ha cessato l’attività. Gli immobili valgono 1,5 milioni, i crediti verso la clientela 200 mila euro; il magazzino è in esaurimento.
  • Piano proposto: si prevede la vendita degli immobili tramite asta competitiva, con prezzo minimo di 1,4 milioni, e la cessione dei crediti. I creditori privilegiati vengono soddisfatti al 100 % entro 12 mesi; ai chirografari è offerto il 20 % (400 mila euro). È costituito un fondo di 100 mila euro per i costi di procedura.
  • Votazione: I creditori votano favorevolmente in quanto in caso di liquidazione avrebbero un recupero stimato del 15 %. La proposta prevede la suddivisione in classi; i fornitori accettano un pagamento differenziato (25 %) rispetto alle banche (20 %), giustificando la diversità di trattamento per le garanzie.
  • Risultato: il Tribunale omologa; il liquidatore procede alle vendite e distribuisce 1,5 milioni ai privilegiati e 400 mila ai chirografari. Dopo 18 mesi la procedura si conclude. L’impresa è esdebitata e i soci chiudono la società senza ulteriori responsabilità.

Conclusione: agire subito per salvare l’azienda e tutelare i tuoi diritti

Il concordato preventivo costituisce uno strumento fondamentale per le imprese in crisi, capace di evitare la liquidazione giudiziale, preservare il valore aziendale e offrire una prospettiva di risanamento. Tuttavia, la procedura è complessa e richiede tempestività, pianificazione accurata e conoscenza delle regole. La recente evoluzione normativa (CCII, riforme 2024‑2025, concordato semplificato e concordato preventivo biennale) impone di aggiornarsi costantemente. La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito molti aspetti – dalla continuità aziendale al cram down fiscale – ma rimangono margini di interpretazione che solo professionisti esperti possono gestire.

In questo contesto, l’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare rappresentano un punto di riferimento per imprenditori, professionisti e privati. Grazie alla qualifica di cassazionista, al ruolo di gestore della crisi da sovraindebitamento e di esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’avv. Monardo offre consulenze complete: analisi degli atti, redazione di piani e proposte, negoziazioni con creditori e Agenzia delle Entrate, difese giudiziali e alternative come gli accordi di ristrutturazione o la composizione negoziata.

Agire tempestivamente significa massimizzare le chance di successo: se stai vivendo una situazione di crisi o prevedi difficoltà future, non aspettare che i creditori agiscano. La legge offre strumenti efficaci, ma è fondamentale muoversi prima che i debiti diventino ingestibili.

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