Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire. Se amministri una società a responsabilità limitata in difficoltà, se un creditore ti ha minacciato di “portare i libri in tribunale”, se hai ricevuto un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale o se stai pensando di cancellare la società per chiudere la partita, la domanda che ti fai — “la mia SRL può fallire oppure no?” — ha una risposta precisa. Solo che quella risposta non te la dà il tribunale: devi costruirla tu, con documenti, entro termini che non aspettano nessuno.
Partiamo da un chiarimento di parole. Dal 15 luglio 2022 il “fallimento” non esiste più con questo nome: il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) lo ha sostituito con la liquidazione giudiziale. Quando ti chiedi se la tua SRL “può fallire”, in realtà ti stai chiedendo se può essere assoggettata a liquidazione giudiziale. E la risposta dipende da cinque fattori che verificheremo uno per uno: la natura dell’attività, le dimensioni della società nel triennio, l’ammontare dei debiti scaduti, la data dell’eventuale cancellazione e — elemento che quasi tutti sottovalutano — la qualità della prova che sei in grado di depositare.
Ti faccio una promessa operativa: al termine di questo piano saprai in quale delle situazioni di esenzione rientra la tua SRL, quali documenti devi avere sul tavolo, entro quale data devi muoverti e cosa ti succede se la società resta fuori dalla liquidazione giudiziale, perché “non fallire” non significa affatto “restare senza procedura”.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo confine per una ragione che discende dalle competenze certificate dell’Avvocato: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 interviene sulla SRL quando è ancora possibile risanarla; come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC governa proprio lo sbocco riservato alla SRL che non può fallire, cioè concordato minore e liquidazione controllata; come avvocato cassazionista porta la stessa linea difensiva dal tribunale fino al giudizio di legittimità. Il punto in cui una SRL smette di essere “fallibile” sta esattamente all’incrocio di queste tre abilitazioni.
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Prima di muoverti: la diagnosi della tua SRL
Non tutte le SRL partono dallo stesso punto, e partire dalla mossa sbagliata ti fa perdere proprio i giorni che servono. Rispondi a queste quattro domande con i documenti davanti, non a memoria.
Prima domanda: la tua SRL è ancora iscritta nel registro delle imprese? Apri la visura camerale storica. Se la società risulta attiva o in liquidazione volontaria, sei nel perimetro ordinario e devi lavorare su attività, numeri e prova. Se invece risulta cancellata, la prima cosa da fare è segnare la data esatta di iscrizione della cancellazione: da quella data decorre l’anno entro il quale la liquidazione giudiziale può ancora essere aperta. Superato l’anno, la porta della procedura maggiore si chiude; ma, come vedrai, se ne aprono altre.
Seconda domanda: che cosa fa davvero la tua SRL? La liquidazione giudiziale riguarda gli imprenditori commerciali. Una SRL agricola che coltiva, alleva o trasforma prevalentemente prodotti propri resta fuori, quale che sia la sua dimensione. Lo stesso vale, entro i limiti della normativa speciale, per la start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese. Ma attenzione: per una società di capitali conta molto quello che c’è scritto nello statuto, e un oggetto sociale commerciale pesa contro di te anche se in concreto svolgi altro.
Terza domanda: negli ultimi tre esercizi la tua SRL è rimasta sotto tutte e tre le soglie? Attivo patrimoniale non oltre 300.000 euro annui, ricavi non oltre 200.000 euro annui, debiti — anche non scaduti — non oltre 500.000 euro. Tutte e tre insieme. Se ne superi una sola, anche in un solo esercizio, la SRL torna “fallibile”.
Quarta domanda: quanti sono, in totale, i debiti scaduti e non pagati? Non il credito di chi ti ha fatto causa: tutti i debiti già esigibili e insoluti, verso chiunque. Se il totale è sotto i 30.000 euro, la liquidazione giudiziale non può essere aperta nemmeno se la SRL è grande e insolvente.
Tabella di orientamento
| Se la tua situazione è… | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| SRL cancellata dal registro delle imprese | Mossa 1 | La data della cancellazione può chiudere la partita prima di ogni discorso sui numeri |
| SRL con oggetto o attività agricola, o start-up innovativa | Mossa 2 | Se l’attività non è commerciale, le soglie non ti riguardano |
| SRL attiva, bilanci depositati, numeri apparentemente bassi | Mossa 3 | Devi trasformare l’impressione in tre colonne di numeri verificabili |
| Debiti scaduti modesti, creditore istante con un credito piccolo | Mossa 4 | La soglia dei 30.000 euro è una difesa autonoma e veloce |
| Bilanci non approvati, non depositati o contabilità disordinata | Mossa 5 | La prova alternativa esiste, ma va costruita con fonti terze |
| Stai pensando di cancellare la SRL per “chiudere tutto” | Mossa 6 | La cancellazione non è uno scudo e può chiuderti le strade migliori |
| Sei socio o amministratore e temi per il tuo patrimonio | Mossa 7 | La posizione personale si protegge con scelte precise e tempestive |
| Ricorso già notificato o sentenza già pronunciata | Mossa 8 | Prima i termini, poi tutto il resto |
Un’avvertenza vale per tutte le mosse. I procedimenti regolati dal Codice della crisi non godono della sospensione feriale dei termini. La sospensione feriale, nei giudizi ordinari, copre il periodo dal 1° al 31 agosto; ma se il ricorso contro la tua SRL arriva il 3 agosto, non hai un mese di respiro. Hai esattamente i giorni che il tribunale ti ha assegnato nel decreto di convocazione.
Mossa 1 — Fissa la data che decide tutto: la SRL è attiva o cancellata?
OBIETTIVO DELLA MOSSA: stabilire se, per ragioni di tempo, la liquidazione giudiziale della tua SRL è ancora possibile. È la verifica più rapida e, quando funziona, la più radicale: se è trascorso più di un anno dalla cancellazione, la procedura maggiore non può più essere aperta.
Quando va fatta
Oggi stesso. Bastano la visura storica e un calendario. Se hai già ricevuto un ricorso, questa verifica va fatta prima di leggerne il contenuto, perché ne condiziona l’intera difesa.
Come si esegue
Richiedi la visura camerale storica della società e individua tre date: la data di messa in liquidazione volontaria (se c’è stata), la data di approvazione e deposito del bilancio finale di liquidazione, e la data di iscrizione della cancellazione. È quest’ultima che conta. Per le società, la cessazione dell’attività rilevante ai fini della liquidazione giudiziale coincide con la cancellazione dal registro delle imprese.
Poi confronta quella data con la data di deposito del ricorso del creditore (o con la data odierna, se il ricorso non c’è ancora). Il conto è semplice: se tra cancellazione e deposito del ricorso è trascorso più di un anno, la liquidazione giudiziale non può essere aperta. Se l’anno non è ancora trascorso, la procedura è possibile a una condizione ulteriore: che l’insolvenza si sia manifestata prima della cancellazione o entro l’anno successivo. Nella pratica, per una SRL cancellata con debiti residui, quella condizione è quasi sempre soddisfatta.
Controlla infine la PEC. Il Codice impone all’imprenditore di mantenere attivo l’indirizzo di posta elettronica certificata per un anno dalla cancellazione, proprio per consentire la notifica degli atti, tra cui il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Se hai chiuso la PEC della SRL il giorno dopo la cancellazione, non hai reso la società irraggiungibile: hai solo aumentato il rischio di scoprire il ricorso quando i termini per difenderti sono già scaduti.
Il calendario di una liquidazione volontaria fatta bene
Se la SRL è in liquidazione volontaria e stai pensando di arrivare alla cancellazione, metti in fila le tappe e verifica che ciascuna sia stata rispettata, perché ognuna lascia una traccia che il creditore o il curatore potranno esaminare.
La prima tappa è la delibera di scioglimento e la nomina del liquidatore, iscritte nel registro delle imprese. Da quel momento il liquidatore deve gestire la società con il solo obiettivo di realizzare l’attivo e pagare i debiti, rispettando l’ordine delle cause di prelazione. La seconda tappa è la redazione dei bilanci annuali di liquidazione, che restano obbligatori finché la società non è estinta. La terza è la realizzazione dell’attivo: vendita dei beni, incasso dei crediti, chiusura dei contratti. La quarta è il pagamento dei creditori sociali; e qui sta il punto critico, perché se l’attivo non basta a pagare tutti, la liquidazione volontaria non è più lo strumento adatto, e pagare alcuni creditori lasciandone altri insoddisfatti è proprio la condotta che, in caso di successiva liquidazione giudiziale, viene contestata al liquidatore. La quinta tappa è il bilancio finale di liquidazione con il piano di riparto; la sesta, la richiesta di cancellazione.
Se scopri che la tua liquidazione volontaria ha saltato una di queste tappe, o che l’attivo non bastava e alcuni creditori sono stati pagati prima di altri, non cancellare la società sperando che l’anno passi in silenzio: è esattamente lo scenario in cui il creditore insoddisfatto deposita il ricorso entro l’anno, e il curatore ricostruisce a ritroso ogni pagamento. In quel caso la mossa 7 diventa prioritaria.
La base giuridica
Art. 33 del Codice della crisi: la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività del debitore, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo. È la stessa regola che, sotto la vecchia legge fallimentare, stava nell’art. 10, ora estesa con un’unica disciplina all’imprenditore individuale e a quello collettivo. Il comma 4 dello stesso articolo aggiunge una regola che vedremo alla mossa 6: la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi presentata dall’imprenditore cancellato è inammissibile.
Se qualcosa va storto
Il primo imprevisto è la “cancellazione della cancellazione”. Se la tua SRL è stata cancellata in modo irregolare — per esempio senza una liquidazione effettiva, lasciando rapporti aperti o beni non liquidati — il giudice del registro può ordinare la rimozione della cancellazione. E qui la Cassazione è stata netta: con la sentenza n. 8647 del 1° aprile 2025 ha affermato che l’iscrizione del decreto che cancella la pregressa cancellazione fa presumere, fino a prova contraria, la continuazione dell’attività d’impresa, con effetto retroattivo, perché l’estinzione della società si considera mai avvenuta. Tradotto: l’anno non è mai iniziato a decorrere e la SRL torna pienamente esposta alla procedura. Una cancellazione costruita per sfuggire ai creditori non ti protegge: si ritorce contro di te.
Il secondo imprevisto è la prova della prosecuzione dell’attività dopo la cancellazione. Il creditore può sostenere che, nonostante la cancellazione formale, la società abbia continuato a operare, anche solo con atti liquidatori. Se dopo la cancellazione hai incassato crediti, venduto beni o pagato fornitori a nome della SRL, preparati a spiegare ogni singola operazione con documenti.
Check di completamento
Hai la visura storica con la data esatta di iscrizione della cancellazione? Hai calcolato i giorni tra quella data e il deposito del ricorso? Hai verificato che, dopo la cancellazione, non risultino operazioni riconducibili alla società che possano far presumere la prosecuzione dell’attività?
Mossa 2 — Verifica se la tua SRL è davvero un imprenditore commerciale
OBIETTIVO DELLA MOSSA: accertare se la tua SRL rientra in una delle categorie che la legge sottrae alla liquidazione giudiziale indipendentemente dalle dimensioni: impresa agricola e start-up innovativa. Se vinci su questo terreno, le soglie diventano irrilevanti.
Quando va fatta
Subito dopo la mossa 1 e comunque nei primi tre o quattro giorni dalla notifica del ricorso. La scelta tra una difesa “sulla natura” e una difesa “sui numeri” cambia l’intera struttura della memoria, e non puoi cambiarla a metà strada.
Come si esegue
Metti sul tavolo tre documenti: lo statuto con l’oggetto sociale, la visura con il codice di attività e la sezione di iscrizione, e il dettaglio dei ricavi degli ultimi tre esercizi diviso per tipologia.
Inizia dallo statuto, perché per una SRL è il documento che pesa di più. A differenza dell’imprenditore individuale, che diventa commerciale solo esercitando in concreto un’attività commerciale, la società costituita con un oggetto commerciale acquista quella qualità fin dalla nascita. È il principio applicato dalla Corte d’Appello di Bari con la sentenza depositata l’8 luglio 2025, che ha confermato l’apertura della liquidazione giudiziale di una società con oggetto statutario commerciale, ritenendo irrilevante l’attività agricola che la società sosteneva di svolgere in concreto. Se il tuo statuto descrive un’attività commerciale, la tua difesa “agricola” parte in salita.
Se invece lo statuto è agricolo, passa ai fatti. Una SRL agricola non va in liquidazione giudiziale, qualunque sia la sua dimensione: è un debitore sovraindebitato, che accede agli strumenti minori. Ma la denominazione “società agricola” non basta. Decide l’attività effettivamente svolta: coltivazione, allevamento, silvicoltura e attività connesse, cioè trasformazione e commercializzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla propria produzione. Se la SRL compra da terzi e rivende, se la componente commerciale è diventata prevalente, la protezione si perde. La Cassazione, con la sentenza n. 5342 del 2019, ha affermato che lo svolgimento di attività agricola non esonera dalla procedura l’impresa che eserciti anche un’attività commerciale, quanto meno quando quest’ultima prevale.
Al contrario, quando la prevalenza agricola è documentata, i tribunali la riconoscono anche in presenza di attività commerciali accessorie. Il Tribunale di Ivrea, con la sentenza n. 113/2025 del 18 dicembre 2025, ha respinto la domanda di liquidazione giudiziale nei confronti di un ente che svolgeva in prevalenza attività agricola, giudicando ancillare la commercializzazione dei prodotti, e ha aperto in sua vece la liquidazione controllata.
Infine, verifica se la tua SRL è iscritta come start-up innovativa. La normativa speciale sottrae la start-up innovativa alle procedure concorsuali maggiori, collocandola nell’area del sovraindebitamento, e il Codice della crisi la richiama espressamente tra i soggetti sovraindebitati. Ma la protezione segue l’iscrizione nella sezione speciale e la permanenza dei requisiti: se la società ha perso la qualifica, la protezione è venuta meno con essa. Controlla la data di iscrizione e quella dell’eventuale cancellazione dalla sezione speciale.
La base giuridica
Art. 121 del Codice della crisi, che limita la liquidazione giudiziale agli imprenditori commerciali. Art. 2, comma 1, lett. c), che include tra i soggetti in stato di sovraindebitamento l’imprenditore agricolo e le start-up innovative. Art. 2135 c.c. per la nozione di imprenditore agricolo e di attività connesse.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è che il creditore contesti la natura agricola sostenendo la prevalenza dell’attività commerciale. Non rispondere con affermazioni: rispondi con la disaggregazione dei ricavi esercizio per esercizio, con le fatture di acquisto di materia prima di terzi confrontate con la produzione propria, con le dichiarazioni di produzione e i registri di magazzino. Se in un esercizio la componente acquistata è stata eccezionalmente alta, spiegalo con l’evento che l’ha causata — una grandinata, una fitopatia, un reimpianto — e documentalo.
Se la tua SRL agricola opera in forma cooperativa, sappi che il quadro cambia: la cooperativa agricola che non svolge attività commerciale prevalente è esposta alla liquidazione coatta amministrativa, non alla liquidazione giudiziale. È un binario diverso, che richiede una difesa costruita su presupposti diversi.
Check di completamento
Hai confrontato l’oggetto sociale dello statuto con l’attività effettivamente svolta? Hai la ripartizione dei ricavi del triennio tra attività agricola, connessa e commerciale, con documenti a supporto? Se la SRL è o è stata start-up innovativa, conosci le date di iscrizione e di eventuale uscita dalla sezione speciale?
Mossa 3 — Misura la tua SRL sulle tre soglie, esercizio per esercizio
OBIETTIVO DELLA MOSSA: ottenere nove numeri difendibili — attivo, ricavi e debiti per ciascuno dei tre esercizi rilevanti — e verificare che nessuno superi la soglia. È la mossa centrale per la SRL commerciale, e la più tecnica.
Quando va fatta
Nella prima settimana dalla notifica del ricorso, in parallelo alla mossa 4. Se il ricorso non è ancora arrivato, falla adesso: conoscere in anticipo la posizione dimensionale della tua SRL ti consente di scegliere lo strumento giusto prima che lo scelga il creditore.
Come si esegue
Costruisci una tabella con tre colonne, una per ciascuno dei tre esercizi antecedenti la data di deposito del ricorso, e tre righe.
Riga uno: attivo patrimoniale. Prendi il totale dell’attivo dello stato patrimoniale. Non il patrimonio netto, non il capitale sociale: il totale dell’attivo. È l’errore più frequente e più dannoso, perché chi confonde le due grandezze si presenta in udienza con un valore molto più basso del reale e perde credibilità su tutto il resto. La soglia è 300.000 euro per ciascun esercizio.
Riga due: ricavi. La norma dice “in qualunque modo essi risultino”: non solo i ricavi delle vendite e delle prestazioni, ma i proventi comunque conseguiti. La soglia è 200.000 euro per ciascun esercizio.
Riga tre: debiti. Qui la formula è la più ampia: “debiti anche non scaduti”. Nel conto entrano fornitori, banche, finanziamenti con rate future, debiti verso l’erario e gli enti previdenziali, debiti verso i soci, debiti contestati ma non formalmente impugnati. La soglia è 500.000 euro.
Ora applica la regola d’oro: i tre requisiti devono ricorrere congiuntamente. Non esiste media e non esiste compensazione. Un attivo di 120.000 euro non salva una SRL con 540.000 euro di debiti. Un esercizio “buono” non riscatta un esercizio in cui i ricavi hanno toccato 214.000 euro. Basta sforare un parametro, in un esercizio, perché la SRL perda la qualifica di impresa minore.
Se la tua SRL è nata da meno di tre anni, la norma ti aiuta: i parametri si misurano dall’inizio dell’attività se la durata è inferiore al triennio. Non devi inventare esercizi che non esistono, ma devi coprire tutto il periodo di vita della società.
Se la tua SRL è in liquidazione volontaria, attenzione: lo stato di liquidazione non ti esonera dalla redazione e dal deposito dei bilanci, e la liquidazione volontaria non impedisce l’apertura della liquidazione giudiziale se la società è insolvente. I bilanci intermedi di liquidazione sono documenti utili per la prova delle soglie: se non li hai redatti, la tua prova parte già più debole.
Dove trovi i numeri nel bilancio della SRL
Non improvvisare la lettura del bilancio: sbagliare la voce significa sbagliare la soglia. Procedi così, esercizio per esercizio.
Per l’attivo, prendi il “Totale attivo” dello stato patrimoniale, che somma crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, rimanenze, crediti, attività finanziarie non immobilizzate, disponibilità liquide, ratei e risconti attivi. Se la SRL redige il bilancio in forma abbreviata o come micro-impresa, la voce esiste comunque: cambia solo il livello di dettaglio. Non sottrarre i fondi di ammortamento due volte e non escludere i crediti che consideri difficili da incassare se in bilancio non li hai svalutati: il giudice legge il bilancio che hai approvato, non quello che vorresti aver approvato.
Per i ricavi, parti dalla voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” del conto economico e aggiungi gli “Altri ricavi e proventi”. Se la SRL ha conseguito proventi straordinari, contributi in conto esercizio, plusvalenze da cessione di beni o rimborsi assicurativi, verifica come sono stati contabilizzati: la formula legislativa “in qualunque modo essi risultino” ti espone al rischio che il tribunale li sommi. Meglio affrontare il punto tu, spiegando la natura di ciascuna voce, che lasciarlo scoprire al creditore.
Per i debiti, prendi la voce “Debiti” del passivo e controlla che comprenda tutte le categorie: banche, fornitori, debiti tributari, debiti verso istituti previdenziali, debiti verso soci per finanziamenti, altri debiti. Poi confronta il totale con la situazione aggiornata, perché il bilancio fotografa la data di chiusura dell’esercizio e nel frattempo l’esposizione può essere cresciuta. Valuta anche i fondi rischi: se esiste un contenzioso in cui la SRL rischia una condanna, il debito potenziale non compare tra i debiti ma pesa sulla credibilità complessiva del documento se non è stato considerato.
Una cautela finale riguarda i finanziamenti dei soci. Nelle SRL in difficoltà è frequente che i soci abbiano sostenuto la società con versamenti. Se sono stati qualificati come finanziamenti, sono debiti e concorrono alla soglia dei 500.000 euro; se sono stati qualificati come versamenti in conto capitale, non lo sono. La qualificazione deve risultare dalle delibere e dalla contabilità dell’epoca: riqualificarli a posteriori, a ridosso del ricorso, è un’operazione che il tribunale guarda con diffidenza.
La base giuridica
Art. 2, comma 1, lett. d) del Codice della crisi, che definisce l’impresa minore come quella che presenta congiuntamente: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi antecedenti il deposito dell’istanza o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; ricavi annui non superiori a 200.000 euro nello stesso periodo; debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Gli importi sono aggiornabili periodicamente con decreto. Art. 121, che sottopone alla liquidazione giudiziale l’imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto di questi requisiti.
Se qualcosa va storto
Il primo imprevisto è la scoperta che un parametro è davvero oltre la soglia. Non nasconderlo e non costruirci sopra una difesa fragile: sposta subito il peso sulla mossa 4, perché la soglia dei 30.000 euro di debiti scaduti è un terreno indipendente, e valuta con la mossa 7 se convenga anticipare il creditore con uno strumento di regolazione.
Il secondo imprevisto è la duplicazione dei debiti. Capita spesso che la stessa pretesa compaia due volte nel conto: per esempio come atto presupposto e come cartella che ne deriva, oppure come decreto ingiuntivo e come atto di precetto fondato su quel decreto. Se la duplicazione esiste, va dimostrata affiancando i due atti e mostrando che riguardano la stessa obbligazione. Un’affermazione generica non toglie un euro dal conto.
Il terzo imprevisto riguarda l’ultimo esercizio “costruito” in prossimità del ricorso. Un bilancio infrannuale chiuso in fretta, magari con valori sorprendentemente bassi, non sostituisce gli esercizi rilevanti: i giudici guardano ai tre esercizi antecedenti la data di deposito del ricorso, e diffidano dei documenti confezionati quando la procedura era ormai alle porte.
Check di completamento
Hai una tabella con nove valori, ciascuno collegato a un documento contabile preciso? Hai verificato che nessuno dei nove valori superi la soglia corrispondente? Se un valore la supera, hai già deciso su quale altra mossa sposterai la difesa?
Mossa 4 — Fai il conto dei debiti scaduti: la soglia dei 30.000 euro
OBIETTIVO DELLA MOSSA: verificare se la liquidazione giudiziale della tua SRL è procedibile. Anche una SRL grande, sopra tutte le soglie dimensionali e palesemente insolvente, non può essere assoggettata alla procedura se i debiti scaduti e non pagati sono complessivamente inferiori a 30.000 euro.
Quando va fatta
Insieme alla mossa 3, e prima di scrivere una sola riga della memoria difensiva. Richiede poche ore e può valere quanto tutto il resto del piano.
Come si esegue
Elenca tutti i debiti della SRL che, alla data in cui il tribunale decide, risultano scaduti e non pagati. Non l’esposizione complessiva, che serve per la soglia dei 500.000 euro della mossa 3: solo la parte già esigibile e rimasta insoluta. Somma.
Ora correggi due errori di prospettiva che fanno perdere molte difese.
Il primo errore è guardare solo al credito di chi ha presentato il ricorso. La soglia non riguarda il singolo creditore ma il totale dei debiti scaduti che emergono dall’istruttoria. Un fornitore con 6.800 euro di fatture insolute può ottenere l’apertura della liquidazione giudiziale della tua SRL, se dagli atti risultano altri debiti scaduti — previdenziali, erariali, bancari — che portano il totale oltre i 30.000 euro.
Il secondo errore è credere che basti mettersi in regola all’ultimo momento, magari in sede di impugnazione. La Cassazione, con l’ordinanza n. 2223 del 30 gennaio 2025, ha chiarito che la condizione dei 30.000 euro va verificata con riferimento al momento della decisione di primo grado, e ha escluso che la prova dell’adesione a una definizione agevolata possa essere recuperata per la prima volta in sede di reclamo. Se intendi ridurre lo scaduto — con pagamenti, transazioni, rateizzazioni — devi farlo e documentarlo prima dell’udienza.
Fatte queste premesse, depura il conto con precisione. Escludi i debiti non ancora scaduti. Escludi quelli estinti, producendo le quietanze. Escludi le duplicazioni dimostrate. Verifica le rate di eventuali piani di dilazione: le rate future non sono scadute, quelle scadute e non pagate sì. Non contare sul fatto che una rateizzazione, da sola, faccia sparire il debito dal conto: ciò che conta è quanto risulta scaduto e insoluto in quel momento.
La base giuridica
Art. 49, comma 5, del Codice della crisi: non si fa luogo all’apertura della liquidazione giudiziale se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è complessivamente inferiore a 30.000 euro. La norma riprende quella che, nella legge fallimentare, stava nell’art. 15, ultimo comma. Per la liquidazione controllata chiesta da un creditore la soglia è diversa e più alta: l’art. 268, comma 2, la fissa in 50.000 euro di debiti scaduti e non pagati.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è l’emersione in udienza di debiti che non avevi considerato: un avviso dell’ente previdenziale, un decreto ingiuntivo dimenticato, il credito di un ex dipendente. Se tutta la tua difesa poggiava sulla soglia dei 30.000 euro, in quel momento crolla. Per questo la mossa 4 non va mai giocata da sola: va sempre affiancata alla mossa 3, in modo che la caduta di una linea non travolga l’altra.
Il secondo imprevisto è il debito scaduto ma contestato. La contestazione meramente affermata non lo toglie dal conto. Se lo ritieni infondato, devi averlo impugnato formalmente nella sede competente, e devi essere in grado di mostrare al tribunale perché l’impugnazione è seria.
Check di completamento
Hai l’elenco completo dei debiti scaduti alla data dell’udienza, con la fonte di ciascuno? Hai verificato le posizioni verso enti previdenziali, erario e banche, e non solo verso i fornitori? Il totale è sopra o sotto i 30.000 euro con un margine che non dipende da una singola posta discutibile?
Mossa 5 — Costruisci la prova: bilanci, e se mancano, fonti terze
OBIETTIVO DELLA MOSSA: mettere il tribunale nella condizione di verificare i numeri della tua SRL senza doverti credere sulla parola. L’onere di provare di essere sotto soglia è tuo, non del creditore e non del giudice: se la prova manca o non convince, la SRL è trattata come fallibile anche quando, nella realtà, non lo era.
Quando va fatta
In parallelo alle mosse 3 e 4, con chiusura tassativa entro il termine che il decreto di convocazione ti assegna per depositare memorie e documenti. Non contare sul reclamo per rimediare: come vedrai alla mossa 8, il giudizio di impugnazione non è una seconda istruttoria. Se il ricorso non è ancora arrivato, questa mossa è la più redditizia che tu possa fare oggi: approvare e depositare i bilanci arretrati, riconciliare la contabilità con gli estratti conto e mettere ordine nella situazione debitoria costa molto meno prima che dopo.
Come si esegue
Parti dalla regola, che non lascia margini. L’art. 121 del Codice della crisi non dice che la liquidazione giudiziale si applica alle SRL che superano le soglie: dice che si applica agli imprenditori commerciali che non dimostrino di essere sotto soglia. È un’inversione dell’onere della prova voluta dal legislatore, in continuità con la vecchia legge fallimentare. La Cassazione lo ha ribadito con l’ordinanza n. 10646 del 2025: la dimostrazione dei requisiti che escludono l’assoggettabilità grava sempre e solo sul debitore, i bilanci non sono una prova legale, e se risultano inattendibili o mancano l’onere resta non assolto.
La prova privilegiata, per una SRL, sono i bilanci dei tre esercizi rilevanti, regolarmente approvati e depositati al registro delle imprese. Se li hai, il fascicolo si costruisce in poco tempo: bilanci con nota integrativa, libro giornale, situazione debitoria aggiornata, visura, eventuale relazione dell’organo di controllo o del revisore. Ma averli non basta: devono essere coerenti con il resto. Un bilancio che non riporta debiti noti, che non apposta fondi a fronte di contenziosi già pendenti o che è stato rettificato in fretta poco prima del ricorso rischia di essere giudicato inattendibile, e a quel punto vale quanto un bilancio inesistente. Prima di depositare, confronta riga per riga i debiti di bilancio con i debiti che il creditore ha indicato nel ricorso e con quelli risultanti dagli estratti degli enti: ogni discrepanza che non spieghi tu, la spiegherà il creditore a modo suo.
Se i bilanci non li hai — non approvati, non depositati, depositati in ritardo — non sei automaticamente perduto. La Cassazione, con l’ordinanza n. 10576 del 23 aprile 2025, ha chiarito che il debitore può dimostrare di essere sotto soglia anche con strumenti alternativi ai bilanci depositati, che restano fonte privilegiata ma non esclusiva. Nel caso deciso, la Corte ha censurato i giudici di merito che avevano ritenuto non assolto l’onere solo perché la società, posta in liquidazione, aveva smesso di depositare i bilanci.
I giudici di merito applicano il principio. Il Tribunale di Como, con la sentenza n. 54/2025 pubblicata il 20 maggio 2025, ha esaminato il caso di una SRL i cui bilanci più recenti non risultavano approvati né depositati, e ha comunque riconosciuto la qualifica di impresa minore sulla base degli altri elementi prodotti, rigettando la liquidazione giudiziale e aprendo la liquidazione controllata chiesta in subordine dal creditore. Il Tribunale di Terni, con la sentenza n. 29/2025, ha valorizzato i bilanci depositati in atti come principio di prova dei requisiti dimensionali.
Su questa mossa la qualità del fascicolo fa la differenza tra una SRL che resta fuori dalla procedura maggiore e una che ci finisce dentro con gli stessi numeri: per questo lo Studio Monardo, coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, fa lavorare insieme avvocati e commercialisti sulla ricostruzione documentale delle soglie.
Concretamente, la prova alternativa si costruisce con fonti verificabili da terzi. Ecco l’elenco di lavoro, da spuntare una voce alla volta:
- dichiarazioni dei redditi e IVA della SRL per il triennio, con ricevuta di trasmissione telematica;
- estratti conto di tutti i rapporti bancari, compresi quelli chiusi nel triennio;
- elenco delle fatture elettroniche emesse e ricevute, scaricato dai canali telematici;
- estratti delle posizioni debitorie presso gli enti previdenziali e l’agente della riscossione;
- contratti di finanziamento e piani di ammortamento, con l’indicazione del debito residuo;
- visure ipotecarie e catastali per gli immobili, e documentazione dei beni strumentali di valore;
- libri sociali con le delibere sui finanziamenti dei soci e sugli eventuali versamenti.
Il criterio di valutazione è la convergenza: se tre fonti indipendenti portano allo stesso valore, il giudice ha un motivo per crederci. Se invece l’unico documento che sostiene un numero è un prospetto che hai preparato tu, quel numero vale pochissimo. Accompagna il fascicolo con un prospetto riassuntivo in cui, accanto a ciascuno dei nove valori della mossa 3, indichi il documento e la pagina da cui è tratto: un giudice che può verificare in mezz’ora è un giudice che non è costretto a dichiarare la prova non raggiunta.
La base giuridica
Art. 121 del Codice della crisi, che pone a carico dell’imprenditore la dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti. Art. 2697 c.c. sul riparto generale dell’onere della prova. Artt. 40 e 41 del Codice sul procedimento unitario e sui termini per le difese assegnati con il decreto di convocazione. Artt. 2423 e seguenti c.c. sulla redazione del bilancio, il cui obbligo permane anche durante la liquidazione volontaria.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la contabilità custodita da un professionista che non risponde più o che trattiene i documenti. Formalizza subito per iscritto la richiesta di consegna e deposita la richiesta insieme alla memoria: dimostri diligenza e giustifichi un’eventuale istanza di termine. Nel frattempo ricostruisci dalle fonti terze, che non dipendono da lui.
Il secondo imprevisto è la tentazione di “aggiustare”. Una situazione patrimoniale redatta in proprio, senza riscontri, con valori che stanno tutti un pelo sotto le soglie, è il documento che un giudice guarda con più sospetto. Meglio una lacuna dichiarata e spiegata che una ricostruzione di comodo che non regge il confronto con gli estratti conto.
Il terzo imprevisto è il bilancio approvato all’ultimo momento. Approvare e depositare i bilanci arretrati è giusto e utile, ma se lo fai a ricorso già notificato, preparati a spiegare come sono stati redatti e su quali documenti si fondano: un bilancio che compare due giorni prima dell’udienza viene letto con la stessa diffidenza di un prospetto interno, se non è accompagnato dalle sue fonti.
Check di completamento
Ogni valore della tabella della mossa 3 ha un documento a supporto, numerato e richiamato nella memoria? Se mancano i bilanci, hai almeno due fonti terze indipendenti che convergono su ciascun valore? Il fascicolo contiene una situazione debitoria aggiornata alla data più vicina possibile all’udienza, coerente con quella indicata nei bilanci?
Mossa 6 — Non usare la cancellazione come scudo
OBIETTIVO DELLA MOSSA: evitare l’errore più diffuso tra gli amministratori di SRL in crisi, cioè cancellare la società convinti che la cancellazione chiuda i debiti. Non li chiude, non ferma la liquidazione giudiziale per un anno e, soprattutto, ti toglie gli strumenti migliori per uscire dalla crisi.
Quando va fatta
Prima di presentare qualunque istanza di cancellazione e, se la SRL è in liquidazione volontaria, prima di approvare il bilancio finale di liquidazione. Se la cancellazione è già avvenuta, questa mossa serve a capire quali porte restano aperte e quali si sono chiuse.
Come si esegue
Metti in fila le conseguenze della cancellazione, una per una, e valutale prima di decidere.
Prima conseguenza: per un anno la SRL resta esposta alla liquidazione giudiziale. Lo abbiamo visto alla mossa 1: l’art. 33 consente l’apertura entro un anno dalla cessazione. In quell’anno la società estinta “sopravvive” ai soli fini della procedura, e il curatore potrà esaminare tutto ciò che è accaduto prima, comprese le operazioni compiute durante la liquidazione volontaria: pagamenti preferenziali, cessioni di beni a prezzi non congrui, rimborsi ai soci.
Seconda conseguenza: la cancellazione ti preclude gli strumenti di regolazione della crisi. Il comma 4 dell’art. 33 dichiara inammissibile la domanda di accesso agli strumenti di regolazione presentata dall’imprenditore cancellato. La Cassazione, con l’ordinanza n. 11202 del 2025, ha esaminato il caso di una SRL cancellata dal registro che, raggiunta da un’istanza di fallimento dell’agente della riscossione, aveva tentato la strada del concordato: la Corte ha confermato che la cancellazione volontaria è una scelta consapevole di cessare l’attività, incompatibile con uno strumento che presuppone un piano per la prosecuzione. Se oggi la tua SRL potrebbe ancora proporre un accordo ai creditori, cancellarla significa rinunciarvi.
Terza conseguenza: i debiti non si estinguono, cambiano debitore. La cancellazione estingue la società: le Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 11453 del 30 aprile 2025, hanno ribadito che la cancellazione ha effetto costitutivo dell’estinzione, in modo irreversibile; e con la sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025 hanno chiarito che la società cancellata perde la capacità di stare in giudizio, con prosecuzione dei processi nei confronti dei soci quali successori. I soci di una SRL rispondono dei debiti sociali residui nei limiti di quanto hanno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione; e i creditori possono agire contro i liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa. Per i debiti fiscali e contributivi, inoltre, la legge prevede che l’estinzione abbia effetto solo dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione: la Cassazione, con l’ordinanza n. 13861 del 24 maggio 2025, ha descritto questa regola come una finzione legale di sopravvivenza della società, analoga a quella che l’art. 33 del Codice prevede per la liquidazione giudiziale.
Quarta conseguenza: dopo l’anno, la SRL non può fallire, ma questo non la rende intoccabile. Quando l’anno è trascorso la liquidazione giudiziale non è più possibile; restano però le azioni dei creditori contro soci e liquidatori, e resta l’esposizione personale di chi ha amministrato.
Fatto questo bilancio, confronta la cancellazione con le alternative. Se la SRL è sopra soglia ma ha ancora un’attività o un patrimonio da valorizzare, la composizione negoziata o un accordo con i creditori possono condurre a un esito ordinato. Se la SRL è sotto soglia e non ha più prospettive, una liquidazione controllata chiesta dalla società stessa, preparata con il supporto di un organismo di composizione della crisi, chiude la vicenda con un procedimento in cui i creditori concorrono secondo le regole e l’amministratore non resta esposto a contestazioni per una liquidazione volontaria condotta in modo approssimativo. In molti casi è un esito più protettivo per chi ha gestito la società di una cancellazione che lascia tutte le questioni aperte.
La base giuridica
Art. 33 del Codice della crisi, commi 1 e 4. Art. 2495 c.c. sugli effetti della cancellazione e sulla responsabilità di soci e liquidatori verso i creditori sociali non soddisfatti. Art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014 sul differimento quinquennale dell’estinzione ai fini degli atti tributari e contributivi. Art. 2191 c.c. sul potere del giudice del registro di ordinare la cancellazione di un’iscrizione avvenuta senza le condizioni di legge.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la cancellazione già avvenuta senza una vera liquidazione, con beni o crediti rimasti in capo alla società. In questo caso il rischio è doppio: la cancellazione può essere rimossa dal giudice del registro, con il ritorno della SRL “in vita” e la ripartenza del termine come ha spiegato la Cassazione nella sentenza n. 8647 del 2025; e le sopravvenienze attive possono essere aggredite dai creditori. Se sei in questa situazione, il piano B è far emergere tu le sopravvenienze e valutare con un professionista come governarle, prima che lo faccia un creditore.
Il secondo imprevisto è la cancellazione d’ufficio, che il registro dispone per esempio quando la società non deposita i bilanci per anni. Non è una “chiusura pulita”: produce gli stessi effetti estintivi, ma ti trova di solito senza un bilancio finale di liquidazione e senza una ricostruzione delle poste, cioè nella posizione peggiore per difenderti.
Check di completamento
Hai valutato, prima di cancellare, se la SRL avrebbe ancora accesso alla composizione negoziata, al concordato minore o a un accordo con i creditori? Sai quanto ciascun socio ha riscosso in base al bilancio finale di liquidazione? Hai verificato che non restino beni, crediti o rapporti aperti in capo alla società?
Mossa 7 — Proteggi soci e amministratori e scegli tu lo strumento
OBIETTIVO DELLA MOSSA: trasformare la non fallibilità della SRL da esito difensivo a scelta strategica. Una SRL che non può fallire non resta senza procedura: resta esposta agli strumenti del sovraindebitamento, e conviene sceglierli prima che li scelga un creditore. Nello stesso tempo, metti in sicurezza la posizione personale di soci e amministratori.
Quando va fatta
Idealmente prima che arrivi qualunque ricorso. Se il ricorso è già arrivato, questa mossa va valutata immediatamente, perché nel procedimento unitario le domande possono convivere e l’esito può ancora essere orientato.
Come si esegue
Comincia dalla mappa degli strumenti, che dipende dal risultato delle mosse precedenti.
Se la tua SRL è sopra soglia ma ancora risanabile, la strada naturale è la composizione negoziata della crisi: un percorso stragiudiziale, riservato, in cui un esperto indipendente affianca l’impresa nelle trattative con i creditori. È lo strumento che il D.L. 118/2021 ha introdotto e che il Codice della crisi ha assorbito. Il suo vantaggio è il tempo: consente di trattare con i creditori in una cornice ordinata, con la possibilità di chiedere misure protettive, prima che la situazione si trasformi in un ricorso.
Se la tua SRL è impresa minore, non va in liquidazione giudiziale, ma può accedere — o essere sottoposta — agli strumenti del sovraindebitamento. Il concordato minore (artt. 74 e seguenti) consente di proporre ai creditori un accordo, anche con l’apporto di risorse esterne, eventualmente proseguendo l’attività. La liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti) è lo strumento liquidatorio: un liquidatore, lo spossessamento dei beni, la ripartizione del ricavato. Anche le imprese sotto soglia possono accedere alla composizione negoziata, nella forma semplificata prevista per loro.
Il punto che molti amministratori scoprono troppo tardi è che la liquidazione controllata non è un rifugio. Può essere chiesta anche da un creditore, purché i debiti scaduti e non pagati siano almeno 50.000 euro; e i creditori ormai formulano abitualmente un unico ricorso con domanda principale di liquidazione giudiziale e domanda subordinata di liquidazione controllata. Il risultato è che dimostrare di essere impresa minore non fa uscire la tua SRL dal tribunale: la sposta da una procedura all’altra. Lo mostrano le pronunce di Como e di Ivrea citate prima, che hanno respinto la liquidazione giudiziale e aperto contestualmente quella controllata.
Per scegliere, rispondi a tre domande. La SRL ha ancora un’attività capace di generare flussi? Se sì, guarda alla composizione negoziata o al concordato minore in continuità. Esiste un soggetto — un socio, un terzo, un acquirente dell’azienda — disposto a mettere risorse esterne? Se sì, quelle risorse possono rendere il concordato minore conveniente per i creditori rispetto alla liquidazione. L’attività è ormai ferma e il patrimonio è modesto? In quel caso la liquidazione controllata chiesta dalla società stessa, preparata con un organismo di composizione della crisi, è spesso la via più ordinata, perché ti permette di decidere tempi e documentazione invece di subirli.
Passa poi alle persone.
I soci della SRL non vengono coinvolti personalmente nella procedura. L’estensione della liquidazione giudiziale ai soci riguarda soltanto i soci illimitatamente responsabili delle società di persone; il socio di una SRL risponde nei limiti del conferimento. Le eccezioni sono quelle che la legge ricollega a situazioni specifiche: garanzie personali prestate alle banche, che restano obbligazioni del socio garante e sopravvivono alla procedura della società; somme riscosse in sede di liquidazione; responsabilità per atti di gestione se il socio ha di fatto amministrato. Fai l’inventario delle fideiussioni firmate dai soci: è lì che si annida, quasi sempre, il vero rischio personale. E ricorda che il socio persona fisica con debiti personali derivanti da garanzie ha a sua volta accesso agli strumenti del sovraindebitamento per la propria posizione.
Gli amministratori sono la posizione da presidiare con più attenzione. Nella liquidazione giudiziale il curatore esamina la gestione e può esercitare le azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci per i danni causati alla società e ai creditori, per esempio per aver proseguito l’attività quando il capitale era perso o per aver pagato alcuni creditori a danno di altri. Ci sono poi i profili penali delle condotte di bancarotta, che presuppongono l’apertura della procedura. È anche per questo che la scelta tra difendersi sulle soglie e accedere tempestivamente a uno strumento di regolazione non è solo processuale: riguarda il patrimonio personale di chi ha firmato. Il codice civile, con l’art. 2086, impone all’imprenditore che opera in forma societaria di dotarsi di assetti adeguati a rilevare tempestivamente la crisi e di attivarsi senza indugio per uno degli strumenti previsti: aver agito per tempo è anche la migliore difesa personale dell’amministratore.
La base giuridica
Art. 2, comma 1, lett. c) e d) del Codice della crisi (sovraindebitamento e impresa minore); artt. 12 e seguenti (composizione negoziata); artt. 74 e seguenti (concordato minore); art. 268 (liquidazione controllata, con la soglia di 50.000 euro per la domanda del creditore); art. 120-bis sulla competenza degli amministratori a decidere l’accesso agli strumenti di regolazione nelle società; art. 2086 c.c. sul dovere di istituire assetti adeguati a rilevare tempestivamente la crisi.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il creditore che si muove mentre stai ancora valutando. Il piano B è depositare comunque, entro il termine, la difesa dimensionale (mosse 3, 4 e 5) e chiedere contestualmente un termine per presentare la domanda di accesso allo strumento scelto, quando la legge lo consente. Una SRL che si presenta con una proposta concreta viene valutata in modo diverso da una SRL che si limita a negare.
Il secondo imprevisto è la relazione inadeguata dell’organismo di composizione della crisi, che negli strumenti minori accompagna la domanda. Una relazione generica espone la domanda a rilievi e rinvii: va costruita su dati verificabili e coerenti con il fascicolo delle soglie.
Il terzo imprevisto è il disaccordo tra i soci sulla strada da prendere. Nelle società, la decisione di accedere a uno strumento di regolazione spetta agli amministratori; ma se l’operazione richiede risorse dei soci, un socio contrario può farla saltare. Affronta il tema per tempo e documenta le ragioni della scelta: anche questo fa parte della protezione dell’amministratore.
Check di completamento
Sai, con la tabella della mossa 3 alla mano, se la tua SRL è impresa minore? Hai valutato quale strumento — composizione negoziata, concordato minore, liquidazione controllata — conviene chiedere per primo? Hai censito le garanzie personali prestate dai soci e le possibili contestazioni di gestione verso gli amministratori?
Mossa 8 — Presidia il procedimento e reagisci alla sentenza nei termini
OBIETTIVO DELLA MOSSA: non perdere per ragioni processuali una partita che potresti vincere nel merito. Il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale è rapido, i termini sono brevi e non si fermano ad agosto.
Quando va fatta
Dal giorno in cui la PEC della SRL riceve il ricorso e il decreto di convocazione. La prima cosa da fare non è leggere le accuse: è segnare la data dell’udienza e il termine per il deposito di memorie e documenti, e contare quanti giorni di lavoro effettivo ti restano.
Come si esegue
Verifica per prima cosa la competenza. È competente il tribunale del luogo in cui la SRL ha il centro degli interessi principali, che si presume coincidente con la sede legale. Se la sede legale è solo un indirizzo di comodo e l’attività reale si svolge altrove, puoi eccepire l’incompetenza, ma devi provarlo con elementi concreti: contratti dei locali operativi, utenze, sede dell’amministrazione effettiva. Ricorda che i trasferimenti di sede avvenuti a ridosso della crisi sono guardati con sospetto e, entro certi limiti, non spostano la competenza.
Verifica poi la notifica. Il ricorso si notifica alla PEC della società risultante dal registro delle imprese. Se la notifica telematica non è possibile, si seguono le forme alternative previste. Controlla che siano state rispettate: un vizio che ti ha impedito di difenderti è un motivo di impugnazione serio. Ma non fare l’errore opposto: se la notifica è arrivata regolarmente su una PEC che non leggevi più, la responsabilità è della società.
Costruisci la memoria su due livelli. In via principale, la non assoggettabilità: natura dell’attività (mossa 2), soglie dimensionali documentate (mosse 3 e 5), soglia dei 30.000 euro (mossa 4), decorso dell’anno se la SRL è cancellata (mosse 1 e 6). In via subordinata, l’assenza di insolvenza: la SRL che dimostra di poter pagare regolarmente le proprie obbligazioni non va in liquidazione giudiziale anche se è sopra soglia. L’insolvenza non coincide con la presenza di debiti né con un patrimonio netto negativo: è l’incapacità non transitoria di adempiere regolarmente. Se la tua SRL ha linee di credito disponibili, crediti esigibili a breve, un piano di rientro concordato e rispettato, documentali. Presentati in udienza: la contumacia, sommata alla mancata produzione dei documenti, è la combinazione che perde più spesso.
Se la sentenza di apertura arriva, il reclamo alla Corte d’Appello si propone entro 30 giorni. Calcolali senza applicare la sospensione feriale del periodo 1°-31 agosto, perché ai procedimenti del Codice della crisi non si applica. E sappi che il reclamo non è una seconda occasione per produrre ciò che non hai prodotto prima: l’ordinanza n. 2223 del 2025, già vista alla mossa 4, ne è un esempio concreto. Il ricorso per cassazione, poi, è limitato ai vizi di legittimità: non si chiede alla Corte di ricontare i debiti, ma di censurare l’errata applicazione della regola sull’onere della prova, l’omesso esame di un fatto decisivo, una nullità del procedimento. La stessa ordinanza n. 10576 del 2025 è un esempio di ricorso accolto proprio perché i giudici di merito avevano applicato in modo troppo formalistico la regola sulla prova.
La base giuridica
Art. 27 del Codice della crisi sulla competenza; artt. 40 e 41 sul procedimento unitario; art. 2, comma 1, lett. b) sulla nozione di insolvenza; art. 49 sulla sentenza di apertura e sulla soglia dei 30.000 euro; art. 51 sul reclamo nel termine di 30 giorni; art. 9 sull’inapplicabilità della sospensione feriale ai procedimenti regolati dal Codice.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il termine troppo breve per ricostruire il triennio. Deposita comunque, entro la scadenza, ciò che hai, indicando la documentazione in corso di acquisizione e chiedendo un breve termine per completarla. Un deposito parziale tempestivo vale molto più di un deposito completo tardivo.
Il secondo imprevisto è la scoperta della sentenza a cose fatte, magari tramite una comunicazione del curatore. Ricostruisci subito la catena delle notifiche e la data da cui decorrono i 30 giorni: se il vizio di notifica ti ha impedito di partecipare, quello diventa il motivo principale del reclamo.
Il terzo imprevisto è l’amministratore che ha lasciato la carica. Se la SRL ha cambiato amministratore o il liquidatore si è dimesso, verifica chi è legittimato a rappresentarla nel procedimento: una società senza rappresentante effettivo è una società che non si difende, e il tempo per rimediare è quello del termine assegnato, non di più.
Check di completamento
Hai a calendario, per iscritto, la data dell’udienza, il termine per il deposito e — se serve — la scadenza del reclamo calcolata senza sospensione feriale? Hai verificato competenza, notifica e legittimazione di chi rappresenta la SRL? La memoria contiene sia la difesa principale sulla non assoggettabilità sia la difesa subordinata sull’insolvenza?
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili. Non sono casi reali seguiti dallo Studio: servono a mostrare come cambia l’esito, a parità di situazione economica, a seconda di quando e come esegui le mosse.
Situazione di partenza comune. SRL commerciale, ricorso di un fornitore per 8.740 € depositato il 17 marzo. Esercizi rilevanti: i tre chiusi prima del deposito. Attivo: 214.380 €, 236.910 €, 251.470 €. Ricavi: 162.300 €, 178.640 €, 191.215 €. Debiti complessivi, compresi i non scaduti: 463.820 €. Debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria: 71.560 €.
Ipotesi A — Prova completa, depositata in tempo. La SRL deposita entro il termine i tre bilanci approvati, il libro giornale, gli estratti dei debiti previdenziali e verso la riscossione, i contratti di finanziamento. I nove valori sono tutti sotto soglia e coerenti con le fonti terze. La soglia dei 30.000 € è superata, quindi il ricorso è procedibile; ma la SRL dimostra di essere impresa minore. Esito: niente liquidazione giudiziale. Il fornitore, però, ha chiesto in subordine la liquidazione controllata: i debiti scaduti superano i 50.000 €, e l’insolvenza è evidente. Chi esegue bene le mosse 3 e 5 ma ignora la mossa 7 evita la procedura maggiore e finisce comunque in una procedura scelta dal creditore. Se invece la SRL avesse depositato, prima dell’udienza, una domanda di concordato minore con un apporto esterno di 38.900 €, il tribunale avrebbe valutato quella proposta invece di subire soltanto la domanda del fornitore.
Ipotesi B — Stessi numeri, bilanci mai depositati. La SRL produce soltanto un prospetto interno redatto dall’amministratore, non riconciliato con gli estratti conto, senza situazione debitoria verso enti e banche. Il tribunale ritiene la prova inattendibile e quindi non fornita. Esito: apertura della liquidazione giudiziale, benché i numeri reali fossero sotto soglia. Se la stessa SRL avesse ricostruito i valori con dichiarazioni fiscali, estratti conto e fatturazione elettronica — la strada che la Cassazione ha ammesso con l’ordinanza n. 10576 del 2025 — l’esito sarebbe potuto essere quello dell’ipotesi A.
Ipotesi C — Il debito che sfonda la soglia per duplicazione. Il tribunale calcola i debiti complessivi in 517.260 €, oltre il limite di 500.000 €. L’amministratore individua una duplicazione: 41.380 € compaiono una volta come decreto ingiuntivo e una seconda come precetto fondato sullo stesso decreto. Se deposita i due atti affiancati, dimostrando che si tratta della stessa obbligazione, il totale scende a 475.880 € e la SRL resta impresa minore. Se si limita ad affermarlo in udienza, il totale resta 517.260 € e la procedura si apre. Stessa realtà economica, esito opposto: la differenza è un documento prodotto prima della scadenza.
Ipotesi D — La cancellazione affrettata. Dopo una liquidazione volontaria sbrigativa, la SRL viene cancellata il 22 giugno con 63.470 € di debiti scaduti verso fornitori e banche. Se un creditore deposita il ricorso il 14 febbraio dell’anno successivo, l’anno non è trascorso: la liquidazione giudiziale è ancora possibile e la società, estinta, non può più proporre alcuno strumento di regolazione. Se il creditore si muove il 9 settembre dell’anno successivo, la liquidazione giudiziale non può più essere aperta; ma i creditori possono agire contro i soci nei limiti delle somme riscosse con il bilancio finale e contro il liquidatore per colpa. E se risultasse un credito della SRL rimasto non incassato, il rischio della rimozione della cancellazione riaprirebbe la partita da capo. La cancellazione non ha eliminato nessun debito: ha solo eliminato le opzioni.
Ipotesi E — La soglia dei 30.000 € giocata in tempo, oppure no. Una SRL diversa, sopra soglia per ricavi (243.900 € nell’ultimo esercizio), riceve un ricorso per 12.630 €. Dall’istruttoria risultano debiti scaduti per 34.180 €, di cui 9.270 € verso un ente previdenziale. Se l’amministratore, prima dell’udienza, salda la posizione previdenziale e ne deposita la quietanza, lo scaduto scende a 24.910 € e la liquidazione giudiziale non può essere aperta, nonostante la SRL sia sopra soglia. Se invece paga lo stesso importo dopo la sentenza, confidando di farlo valere in reclamo, la quietanza arriva tardi: la condizione si verifica al momento della decisione, come ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 2223 del 2025. Lo stesso pagamento, fatto dieci giorni prima o dieci giorni dopo, produce due esiti opposti.
Il piano in una pagina
Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania fino alla chiusura della vicenda. Ogni riga è una mossa, con il suo termine e il prezzo dell’omissione.
Il filo che tiene insieme tutto è uno: una SRL “non può fallire” solo se lo dimostra, con documenti, entro la data fissata dal tribunale; e anche quando lo dimostra, resta esposta agli strumenti del sovraindebitamento. Non stai chiedendo un favore al giudice: stai esercitando un onere che la legge ha messo a tuo carico. In concreto, le situazioni in cui una SRL non può essere assoggettata a liquidazione giudiziale sono cinque: è decorso più di un anno dalla cancellazione; l’attività è agricola o la società è una start-up innovativa iscritta; la SRL dimostra di essere impresa minore; i debiti scaduti e non pagati sono inferiori a 30.000 euro; la SRL non è insolvente. Ognuna va provata, nessuna si presume.
| Mossa | Obiettivo | Termine operativo | Rischio se saltata |
|---|---|---|---|
| 1. Data di cancellazione | Verificare se l’anno dell’art. 33 è trascorso | Subito, con la visura storica | Difendersi sui numeri quando bastava il calendario |
| 2. Natura dell’attività | Escludere la procedura per SRL agricola o start-up | Entro 3-4 giorni dalla notifica | Rinunciare alla difesa più radicale |
| 3. Le tre soglie | Nove valori sotto 300.000 / 200.000 / 500.000 € | Prima settimana | Presentarsi con stime che non provano nulla |
| 4. Soglia dei 30.000 € | Verificare la procedibilità | Insieme alla mossa 3, prima dell’udienza | Perdere una difesa autonoma e veloce |
| 5. La prova | Rendere i numeri verificabili | Entro il termine del decreto di convocazione | SRL trattata come fallibile per inerzia probatoria |
| 6. Niente cancellazioni scudo | Conservare gli strumenti di regolazione | Prima di qualunque istanza di cancellazione | Perdere concordato e accordi, senza eliminare i debiti |
| 7. Strumento e persone | Scegliere la procedura e proteggere soci e amministratori | Prima possibile, meglio prima del ricorso | Finire nella procedura scelta dal creditore |
| 8. Procedimento e reclamo | Competenza, notifica, memoria, 30 giorni | Dal giorno della notifica | Rendere definitiva la sentenza di apertura |
Quando il piano devia: tre imprevisti e il piano B
Imprevisto 1 — Il creditore deposita mentre stai trattando. Stavi negoziando un piano di rientro e il fornitore, invece di firmare, deposita il ricorso. Non interrompere la trattativa: un accordo raggiunto e documentato pesa sulla valutazione dell’insolvenza e sul conto dei debiti scaduti, a patto che sia perfezionato e provato prima dell’udienza, non dopo. Nello stesso tempo deposita la difesa dimensionale entro il termine e valuta subito l’accesso alla composizione negoziata, se la SRL è risanabile: è lo strumento in cui l’Esperto Negoziatore previsto dal D.L. 118/2021 ha un ruolo tecnico definito e che, quando praticabile, cambia la cornice in cui il tribunale guarda alla tua società. Se il creditore che ha depositato è uno solo e il suo credito è modesto, chiediti se una transazione con lui, unita alla regolarizzazione di poche altre posizioni, non riporti lo scaduto sotto i 30.000 euro: è l’uscita più rapida, ma va eseguita e documentata prima dell’udienza.
Imprevisto 2 — La sentenza è già stata pronunciata. Hai saputo dell’apertura dal curatore, oppure non hai depositato in tempo. Calcola i 30 giorni per il reclamo dalla data di comunicazione, senza sospensione feriale. Ricostruisci la catena delle notifiche: se c’è un vizio che ti ha impedito di partecipare, è il tuo motivo più forte. Se invece il termine è scaduto per tua inerzia, la strada dei documenti nuovi è stretta: concentra il reclamo sugli errori di diritto, come un’applicazione eccessivamente formalistica della regola sulla prova, il punto su cui la Cassazione ha accolto il ricorso con l’ordinanza n. 10576 del 2025. Nel frattempo collabora con il curatore: consegnare scritture e documenti è un obbligo, e il modo in cui lo adempi pesa sulla tua posizione personale di amministratore.
Imprevisto 3 — La contabilità è irreperibile. Il commercialista che teneva i libri della SRL non risponde, oppure i documenti sono andati perduti. Formalizza per iscritto la richiesta di consegna e allegala alla memoria. Ricostruisci da fonti terze: dichiarazioni con ricevuta telematica, estratti conto richiesti alle banche, fatturazione elettronica, estratti delle posizioni verso enti e riscossione, visure. Dichiara apertamente le lacune che non puoi colmare. Non sostituirle con prospetti di comodo: una ricostruzione che non regge il riscontro incrociato fa più danni di un buco spiegato.
Le domande di chi sta eseguendo il piano
La mia SRL ha un capitale di 10.000 euro: per questo non può fallire? No. Il capitale sociale non è uno dei parametri. Contano l’attivo patrimoniale totale, i ricavi e i debiti complessivi nei tre esercizi rilevanti. Una SRL con 10.000 euro di capitale può avere debiti per centinaia di migliaia di euro ed essere pienamente assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
La mia SRL è semplificata o unipersonale: cambia qualcosa? No. La SRL semplificata e la SRL con un solo socio sono società di capitali a tutti gli effetti: si applicano le stesse soglie, la stessa regola sull’onere della prova e lo stesso termine annuale dopo la cancellazione. Il socio unico, di regola, risponde nei limiti del conferimento, salvo le garanzie personali che ha firmato.
Se la mia SRL supera una sola soglia per pochi euro, posso comunque difendermi? Sulle soglie no: il requisito è congiunto e il superamento anche minimo di un parametro, anche in un solo esercizio, esclude la qualifica di impresa minore. Puoi però difenderti sulla soglia dei 30.000 euro di debiti scaduti, sulla natura dell’attività, sul decorso dell’anno se la società è cancellata e sull’assenza di insolvenza.
Posso fare la mossa 4 prima della mossa 3? Sì, ed è consigliabile se i debiti scaduti sembrano modesti: è una verifica veloce che può chiudere la partita. Ma non fermarti lì, perché la soglia dei 30.000 euro si raggiunge sommando posizioni che spesso non consideri, e a quel punto ti serve comunque la tabella del triennio.
Una SRL in liquidazione volontaria può fallire? Sì. La liquidazione volontaria è una fase della vita della società, non una protezione. Se la SRL in liquidazione è insolvente e non dimostra di essere sotto soglia, la liquidazione giudiziale può essere aperta. Lo stato di liquidazione, poi, non ti esonera dal depositare i bilanci, che restano la prova principale.
Una SRL inattiva da anni può fallire? Sì, finché è iscritta e per un anno dopo la cancellazione. L’inattività non dimostra di per sé il rispetto delle soglie, e i debiti accumulati prima dell’interruzione restano nel conto. Anzi, una SRL ferma da anni con bilanci non depositati è proprio quella che più fatica a fornire la prova.
Se cancello la SRL, i debiti spariscono? No. Per un anno la società resta esposta alla liquidazione giudiziale; i debiti residui si trasferiscono ai soci nei limiti di quanto hanno riscosso dalla liquidazione; il liquidatore può rispondere per colpa; per i debiti fiscali e contributivi l’estinzione è differita di cinque anni. E la cancellazione ti preclude gli strumenti di regolazione della crisi.
Come socio di SRL rischio il mio patrimonio personale? Di regola no: la liquidazione giudiziale della SRL non si estende ai soci a responsabilità limitata. Il rischio personale nasce da fattori diversi: garanzie personali firmate in banca, somme ricevute dalla liquidazione, gestione di fatto della società. Se sei anche amministratore, la tua posizione va esaminata a parte, perché il curatore può promuovere azioni di responsabilità.
Una SRL agricola può essere assoggettata a liquidazione giudiziale? Non se è davvero agricola: in quel caso accede solo agli strumenti del sovraindebitamento. Ma se lo statuto prevede un oggetto commerciale, o se in concreto l’attività commerciale è diventata prevalente, la protezione si perde. La forma cooperativa segue invece le regole della liquidazione coatta amministrativa.
Se dimostro di essere impresa minore, la vicenda è chiusa? No. Il creditore può chiedere la liquidazione controllata, spesso con lo stesso ricorso, se i debiti scaduti superano i 50.000 euro. Per questo la difesa sulle soglie va accompagnata da una scelta consapevole sullo strumento: concordato minore, composizione negoziata o, se l’attività non è recuperabile, una liquidazione controllata chiesta e preparata da te, nei tempi e con i documenti che decidi tu.
Posso rimediare in reclamo ai documenti che non ho depositato? Con molta difficoltà. Il reclamo non è una seconda istruttoria e la Cassazione, con l’ordinanza n. 2223 del 2025, ha escluso il recupero tardivo della prova di un’adesione a una definizione agevolata ai fini della soglia dei 30.000 euro. Costruisci la prova per l’udienza di primo grado.
Le sentenze su cui poggia il piano
I riferimenti sono organizzati per mossa. I principi sono riassunti con parole nostre: per il testo integrale occorre consultare le pronunce.
Mossa 1 e mossa 6 — Cancellazione della SRL e termine annuale.
- Cass. civ., sent. 1° aprile 2025, n. 8647 — Se il giudice del registro ordina la rimozione di una cancellazione irregolare, si presume fino a prova contraria che la società abbia continuato l’attività, e l’estinzione si considera mai avvenuta con effetto retroattivo. Rilevante perché neutralizza le cancellazioni costruite per far decorrere l’anno.
- Cass. civ., ord. n. 11202/2025 — La cancellazione volontaria della SRL dal registro è una scelta di cessare l’attività, incompatibile con il concordato. Rilevante perché mostra quali strumenti l’amministratore perde cancellando la società.
- Cass. civ., Sez. Un., ord. 30 aprile 2025, n. 11453 — La cancellazione produce l’estinzione irreversibile della società. Rilevante per capire perché, dopo la cancellazione, il confronto con i creditori si sposta su soci e liquidatori.
- Cass. civ., Sez. Un., sent. 12 febbraio 2025, n. 3625 — La società cancellata perde la capacità di stare in giudizio; i processi pendenti si interrompono e possono proseguire nei confronti dei soci quali successori. Rilevante per le liti in corso al momento della cancellazione.
- Cass. civ., Sez. V, ord. 24 maggio 2025, n. 13861 — Il differimento quinquennale dell’estinzione ai fini degli atti tributari e contributivi è una finzione legale di sopravvivenza della società, analoga a quella che l’art. 33 del Codice della crisi prevede per la liquidazione giudiziale. Rilevante per chi confida nella cancellazione per chiudere le posizioni con il fisco.
Mossa 2 — Natura dell’attività.
- Cass. civ., sent. n. 5342/2019 — L’attività agricola non esonera dalla procedura l’impresa che svolge anche attività commerciale, almeno quando quest’ultima è prevalente. Rilevante per le SRL agricole con forte componente di rivendita.
- Corte d’Appello di Bari, sent. depositata l’8 luglio 2025 — La società costituita con oggetto statutario commerciale acquista la qualità di imprenditore commerciale dalla costituzione, a prescindere dall’attività agricola che dichiara di svolgere. Rilevante perché per le SRL lo statuto pesa più che per l’imprenditore individuale.
- Tribunale di Ivrea, sent. n. 113/2025 del 18 dicembre 2025 — L’ente che svolge in prevalenza attività agricola, con commercializzazione meramente ancillare, è sottratto alla liquidazione giudiziale; aperta in sua vece la liquidazione controllata. Rilevante come esempio di prevalenza agricola documentata.
Mosse 3, 4 e 5 — Soglie, debiti scaduti e prova.
- Cass. civ., ord. 23 aprile 2025, n. 10576 — I bilanci depositati sono prova privilegiata ma non esclusiva: il debitore può dimostrare di essere sotto soglia anche con strumenti alternativi, e il mancato deposito dei bilanci non basta, da solo, a ritenere non assolto l’onere. È la pronuncia che tiene aperta la strada per le SRL senza bilanci.
- Cass. civ., ord. n. 10646/2025 — L’onere di provare i requisiti di esenzione grava solo sul debitore; i bilanci non sono prova legale e, se inattendibili o mancanti, l’onere resta non assolto. Va letta in coppia con la precedente: la prova alternativa è ammessa, ma deve convincere.
- Cass. civ., ord. 30 gennaio 2025, n. 2223 — La condizione dei 30.000 euro di debiti scaduti va verificata al momento della decisione; la prova dell’adesione a una definizione agevolata non può essere recuperata per la prima volta in reclamo. Rilevante per chi pensa di “mettersi in regola” dopo la sentenza.
- Tribunale di Como, sent. n. 54/2025 pubblicata il 20 maggio 2025 — Una SRL con bilanci recenti non approvati né depositati è stata comunque riconosciuta impresa minore sulla base degli altri elementi prodotti; respinta la liquidazione giudiziale, aperta la liquidazione controllata chiesta in subordine. Rilevante come applicazione concreta della prova alternativa e dell’approdo subordinato.
- Tribunale di Terni, sent. n. 29/2025 — I bilanci depositati in atti costituiscono principio di prova dei requisiti dimensionali dell’impresa minore. Rilevante per l’impostazione del fascicolo documentale.
Mossa 8 — Procedimento e impugnazioni. Per il reclamo e il ricorso per cassazione valgono in particolare l’ordinanza n. 2223/2025, sui limiti del recupero probatorio in reclamo, e l’ordinanza n. 10576/2025, come esempio di ricorso accolto per un’applicazione troppo formalistica della regola sull’onere della prova.
Cosa fa lo Studio Monardo quando la tua SRL rischia la liquidazione giudiziale
Ecco gli strumenti concreti che lo Studio mette in campo su questa materia. Non “ti aiutiamo a capire”: ecco che cosa facciamo.
- Ricostruiamo la storia registrale della SRL sulla visura storica, individuando la data di cancellazione, il decorso dell’anno previsto dall’art. 33 e gli eventuali rischi di rimozione della cancellazione.
- Confrontiamo statuto e attività effettiva per verificare se la SRL possa qualificarsi come agricola o start-up innovativa, disaggregando i ricavi e documentando la prevalenza.
- Costruiamo la tabella dei nove valori — attivo, ricavi e debiti per ciascun esercizio rilevante — collegando ogni numero alla sua fonte documentale.
- Calcoliamo i debiti scaduti e non pagati ai fini della soglia dei 30.000 euro, verificando posizioni verso fornitori, banche, enti previdenziali e riscossione ed eliminando le duplicazioni con prova documentale.
- Ricostruiamo la prova alternativa ai bilanci quando mancano, incrociando dichiarazioni fiscali, estratti conto, fatturazione elettronica e posizioni debitorie verificabili da terzi.
- Redigiamo la memoria difensiva su due livelli, non assoggettabilità in via principale e assenza di insolvenza in via subordinata, con indice dei documenti numerato.
- Valutiamo prima della cancellazione se convenga chiudere la SRL o accedere a uno strumento di regolazione, per non perdere le opzioni che la cancellazione preclude.
- Predisponiamo la domanda di accesso allo strumento più adatto — composizione negoziata, concordato minore, liquidazione controllata — per governare l’esito invece di subire quello scelto dal creditore.
- Esaminiamo la posizione personale di soci e amministratori, censendo garanzie, somme riscosse in liquidazione e possibili contestazioni di gestione.
- Proponiamo il reclamo entro 30 giorni e il ricorso per cassazione, selezionando i motivi di diritto realmente spendibili e calcolando i termini senza sospensione feriale.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su una domanda come “quando una SRL non può fallire”, l’abilitazione che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, perché consente di intervenire sulla SRL quando è ancora risanabile e di evitare che la questione delle soglie diventi l’unica difesa disponibile. Accanto a essa, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e il ruolo di fiduciario OCC riguardano esattamente lo sbocco della SRL sotto soglia — concordato minore e liquidazione controllata — che è ciò che attende la società dopo aver dimostrato di non poter fallire.
La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore imposta la memoria in tribunale, il reclamo in Corte d’Appello e, se serve, il ricorso di legittimità, senza ripartire da capo quando i termini si stringono.
Lo staff è multidisciplinare perché questa materia lo richiede: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, dato che la difesa della SRL si gioca contemporaneamente sul piano giuridico — onere della prova, qualificazione dell’attività, effetti della cancellazione — e su quello contabile — attivo, ricavi, debiti, riconciliazioni. Lo Studio si impegna sui mezzi e non sui risultati: analizziamo la posizione della società, verifichiamo i parametri, costruiamo la strategia.
Chiusura
Ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude. Per una SRL in crisi questo vale due volte: la legge non ti chiede di convincere il giudice che la tua società è piccola, ti chiede di dimostrarlo entro una data, con documenti verificabili; e non ti promette che, dimostrato questo, la vicenda finisca, perché la SRL che non può fallire resta esposta agli strumenti del sovraindebitamento. Chi arriva all’udienza con la visura, la tabella del triennio, il conto dei debiti scaduti e uno strumento già scelto discute di numeri e di soluzioni. Chi arriva senza discute della propria inerzia.
Lo Studio Monardo lavora su questo confine perché le competenze certificate dell’Avvocato lo coprono per intero: Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la SRL ancora risanabile; Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC per la SRL sotto soglia, che dopo aver dimostrato di non poter fallire deve affrontare concordato minore o liquidazione controllata; avvocato cassazionista per sostenere la stessa linea dal tribunale fino all’ultimo grado.
📩 La tua SRL ha ricevuto un ricorso, o stai valutando di cancellarla? Scrivici prima che i termini decidano al posto tuo: i recapiti per raggiungere lo Studio Monardo sono indicati al termine di questa pagina.
