Società Di Comodo E Società In Perdita Sistematica: Le Domande Più Frequenti Su Tasse E Crisi

Chi ha una società con immobili, partecipazioni o macchinari e pochi ricavi prima o poi si sente dire dal commercialista una frase che gela il sangue: “quest’anno non superiamo il test, siamo di comodo”. Da lì in poi le domande si moltiplicano: quanto si paga, cosa succede all’IVA, se la crisi che si sta attraversando conta qualcosa, se esiste ancora la famosa “perdita sistematica”, se l’Agenzia delle Entrate può davvero tassare un reddito che non è mai entrato in cassa.

In questa guida abbiamo raccolto le domande che ci vengono poste più spesso, con risposte complete, scritte nel modo in cui le daremmo a voce durante un primo incontro. Il quadro normativo, in sintesi, è questo: la disciplina delle società non operative è contenuta nell’art. 30 della L. 724/1994; il D.Lgs. 192/2024 ne ha dimezzato quasi tutti i coefficienti a partire dal periodo d’imposta 2024; la fattispecie autonoma delle società in perdita sistematica (art. 2, commi 36-decies e seguenti, D.L. 138/2011) è stata abrogata dall’art. 9 del D.L. 73/2022 dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022; sul fronte IVA, la Corte di Giustizia UE (causa C-341/22) ha smontato gran parte delle limitazioni automatiche al credito.

Perché ce ne occupiamo proprio noi? Perché questo tema sta esattamente all’incrocio di tre competenze che lo Studio Monardo può mettere in campo insieme. È un tema tributario, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, con avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo. È un tema di crisi d’impresa, perché la società “di comodo” è spesso una società in difficoltà reale, e l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Ed è un tema che si decide spesso in Cassazione, dove l’Avvocato, in quanto cassazionista, può seguire personalmente la controversia fino all’ultimo grado.

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Blocco A — Le basi

“Cosa vuol dire, in parole semplici, che la mia società è ‘di comodo’?”

Vuol dire che il Fisco presume che la società non faccia davvero impresa, ma serva solo a tenere dei beni, e per questo le impone di dichiarare un reddito minimo calcolato sul patrimonio, non sui ricavi reali.

Il ragionamento del legislatore è semplice, quasi brutale. Se una società possiede immobili per un milione e mezzo e incassa ogni anno ventimila euro, delle due l’una: o è gestita male, o in realtà quegli immobili li usano i soci (la casa al mare, l’ufficio del figlio, l’auto di famiglia) e la società è solo uno schermo per spesare costi e recuperare IVA. L’art. 30 della L. 724/1994 non indaga su quale delle due ipotesi sia vera: fissa un livello di ricavi “normale” in rapporto ai beni posseduti e, se la società resta sotto quella soglia, la considera non operativa, cioè “di comodo”.

Le conseguenze sono tre, e le vedremo una per una nelle risposte successive:

  • la società deve dichiarare un reddito minimo presunto, anche se il bilancio è in perdita;
  • su quel reddito paga l’IRES con un’aliquota maggiorata (24% ordinario più 10,5% di maggiorazione, per un totale del 34,5%) e un valore della produzione minimo ai fini IRAP;
  • sul fronte IVA la legge prevede ancora limitazioni al credito, che però oggi vanno lette alla luce della giurisprudenza europea (ne parliamo più avanti, ed è una delle notizie migliori degli ultimi anni).

Un punto va chiarito subito, perché genera molta confusione: “di comodo” non è un’accusa di frode. È una presunzione legale relativa, cioè una regola che si può superare con la prova contraria. La Cassazione lo ripete da anni: il contribuente può vincere la presunzione dimostrando che situazioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà, gli hanno impedito di raggiungere i ricavi minimi. Tutto il gioco, come vedremo, si svolge su cosa significhi “oggettivo” e su come lo si dimostra.

“Ma la ‘società in perdita sistematica’ esiste ancora o l’hanno abolita?”

È stata abolita: dal periodo d’imposta 2022 (per le società con esercizio coincidente con l’anno solare) una società non diventa più “di comodo” solo perché chiude in perdita fiscale per cinque anni di fila.

Fino al 2021 esistevano due strade per diventare “di comodo”. La prima, tuttora in vigore, è il test di operatività dell’art. 30 L. 724/1994, basato sul rapporto tra ricavi e patrimonio. La seconda era la cosiddetta perdita sistematica, introdotta dal D.L. 138/2011: se una società presentava cinque dichiarazioni consecutive in perdita fiscale (oppure quattro in perdita e una con reddito inferiore al minimo), dal sesto anno veniva trattata come non operativa, a prescindere da quanti ricavi avesse.

L’art. 9, comma 1, del D.L. 73/2022 (convertito dalla L. 122/2022) ha cancellato questa seconda ipotesi con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Tradotto: una società “solare” che era in perdita dal 2017 al 2021 non è stata considerata in perdita sistematica per il 2022; il 2021 è stato l’ultimo anno in cui la regola ha operato.

Allora perché se ne parla ancora? Per tre motivi molto concreti.

  1. I controlli arrivano in ritardo. Gli anni fino al 2021 possono essere ancora oggetto di contenzioso pendente, e parecchie cause sulla perdita sistematica sono tuttora davanti alle Corti di giustizia tributaria o in Cassazione.
  2. Le perdite ripetute restano un indizio. Anche senza la presunzione automatica, una società che perde per anni attira l’attenzione dei controlli e, se non supera il test di operatività, dovrà comunque spiegare perché i ricavi non arrivano.
  3. Le regole per difendersi sono le stesse. La giurisprudenza formatasi sulla perdita sistematica (per esempio sulla prova delle situazioni oggettive) continua a essere usata per le società non operative “classiche”.

Quindi, se oggi le dicono che la sua società è “in perdita sistematica” per un anno dal 2022 in avanti, la prima cosa da fare è chiedere su quale norma si basa la contestazione.

“Quali società rischiano e quali invece sono escluse per legge?”

Rischiano le società di capitali e le società di persone commerciali; sono escluse per legge numerose categorie, e la più interessante per chi è in difficoltà riguarda le società sottoposte a procedure concorsuali.

La disciplina si applica a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., S.n.c., S.a.s. e alle società ed enti non residenti con stabile organizzazione in Italia. Non si applica alle società semplici, che non svolgono attività commerciale.

Le principali cause di esclusione, cioè i casi in cui il test non va nemmeno fatto, sono:

  • società nel primo periodo d’imposta (e, secondo la Cassazione più recente, di fatto nell’intero primo triennio: ne parliamo nel Blocco C);
  • società con almeno 10 dipendenti in ciascuno dei due esercizi precedenti;
  • società con almeno 50 soci;
  • società con valore della produzione (voce A del conto economico) superiore all’attivo patrimoniale;
  • società in liquidazione giudiziale (ex fallimento), in liquidazione coatta amministrativa, in concordato preventivo, in amministrazione straordinaria;
  • società partecipate per almeno il 20% da enti pubblici, società controllate o controllanti di quotate, società consortili, società di trasporto pubblico;
  • società che raggiungono il livello di affidabilità ISA richiesto per il regime premiale (almeno 9) e società che aderiscono al concordato preventivo biennale.

Accanto alle esclusioni esistono poi le cause di disapplicazione automatica individuate dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (14 febbraio 2008 e 11 giugno 2012): si tratta di situazioni tipizzate, tra cui alcune legate a percorsi di risanamento concordati con i creditori o alla messa in liquidazione con impegno alla cancellazione, che consentono di non applicare la disciplina senza chiedere nulla a nessuno. I codici da indicare in dichiarazione cambiano con i modelli annuali, quindi vanno sempre verificati sulle istruzioni dell’anno.

Attenzione a un equivoco frequente: essere “in crisi” non è di per sé una causa di esclusione. Lo diventa se la crisi sfocia in una procedura concorsuale, oppure se viene documentata in modo da costituire prova delle situazioni oggettive. È una differenza che vale migliaia di euro.

“Quando si fa il test e dove lo trovo?”

Il test si fa ogni anno, in sede di dichiarazione dei redditi, nell’apposito prospetto del quadro RS dei modelli Redditi SC e SP.

Non esiste una “comunicazione” dell’Agenzia che le dice se è di comodo: è la società stessa, tramite chi prepara la dichiarazione, che deve fare il calcolo e trarne le conseguenze. Per il periodo d’imposta 2025 il riferimento è il modello Redditi 2026. Se il test è negativo e non ricorre alcuna causa di esclusione o disapplicazione, la società deve dichiarare almeno il reddito minimo e compilare di conseguenza anche IRAP e IVA.

Il punto delicato è che molti imprenditori scoprono di essere “di comodo” solo quando ricevono un questionario o un avviso di accertamento, anni dopo. Il motivo è banale: il prospetto è compilato, magari con qualche forzatura, oppure non è compilato affatto. Come vedremo nella sezione dedicata alla “domanda che nessuno fa”, un test fatto con valori sbagliati è la causa più comune di contestazioni evitabili.


Blocco B — La procedura

“Come si fa, in pratica, il test di operatività?”

Si confrontano i ricavi effettivi della società con dei ricavi “minimi” calcolati applicando percentuali fisse al valore medio dei beni posseduti negli ultimi tre esercizi.

Il meccanismo è in tre passaggi.

Primo passaggio: individuare i beni. Si prendono quattro “famiglie” di beni: titoli, partecipazioni e crediti finanziari; immobili (anche in leasing); navi; altre immobilizzazioni (anche in leasing). Il valore da usare è quello fiscale ex art. 110 TUIR, cioè il costo al lordo degli ammortamenti, ragguagliato ai giorni di possesso. Per gli oneri pluriennali, invece, conta il costo al netto di quanto già dedotto.

Secondo passaggio: calcolare la media triennale. Per ciascuna famiglia si fa la media tra l’esercizio in verifica e i due precedenti.

Terzo passaggio: applicare le percentuali e confrontare. Alla media si applicano le percentuali dell’art. 30, comma 1, L. 724/1994. Se la somma dei ricavi effettivi (più gli incrementi di rimanenze e i proventi ordinari, al netto degli straordinari) è inferiore al totale ottenuto, il test è negativo.

Dal periodo d’imposta 2024 le percentuali sono state ridotte dall’art. 20 del D.Lgs. 192/2024. Ecco il confronto:

Categoria di beniRicavi minimi fino al 2023Ricavi minimi dal 2024Reddito minimo fino al 2023Reddito minimo dal 2024
Titoli, partecipazioni, crediti finanziari2%1%1,5%0,75%
Immobili (anche in leasing)6%3%4,75%2,375% (spesso indicato 2,38%)
Immobili A/10 (uffici)5%2,5%4%2%
Abitativi acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti4%2%3%1,5%
Immobili in comuni sotto i 1.000 abitanti1%0,5%0,9%0,45%
Navi6%6%4,75%4,75%
Altre immobilizzazioni15%15%12%12%

La lettura giusta di questa tabella è: le società immobiliari “di gestione” sono quelle che hanno beneficiato di più della riforma; chi ha soprattutto macchinari e attrezzature (le “altre immobilizzazioni”) è rimasto esattamente dove era. Un’azienda manifatturiera ferma, con impianti per 800.000 euro, deve ancora dimostrare ricavi per 120.000 euro l’anno per non essere considerata di comodo.

“Se non supero il test, quanto pago davvero?”

Paga le imposte su un reddito minimo calcolato sul patrimonio dell’anno, con l’IRES al 34,5%, e non può usare le perdite pregresse per azzerarlo.

Il reddito minimo si calcola in modo simile ai ricavi minimi, ma con due differenze: le percentuali sono quelle più basse della tabella (colonne “reddito minimo”) e si applicano al valore dei beni del solo esercizio in verifica, non alla media triennale.

Poi entrano in gioco tre regole che, sommate, fanno male:

  1. Aliquota IRES maggiorata. Sul reddito delle società di comodo si applica una maggiorazione di 10,5 punti, per un’aliquota complessiva del 34,5%.
  2. Perdite pregresse limitate. Le perdite degli anni precedenti possono essere utilizzate solo per la parte di reddito che eccede il minimo. Tradotto: il reddito minimo lo si paga comunque.
  3. IRAP minima. Il valore della produzione netta non può essere inferiore al reddito minimo, aumentato di retribuzioni del personale, compensi di collaboratori e interessi passivi.

Nelle società di persone (S.n.c., S.a.s.) il reddito minimo viene imputato ai soci per trasparenza: significa che finisce direttamente nella loro dichiarazione IRPEF, in proporzione alla quota. È per questo che, in una S.n.c. immobiliare, il test di operatività negativo si trasforma in un problema personale del socio.

Il calcolo concreto lo trova nella sezione “Mi fa vedere un esempio concreto?”, più avanti.

“E l’IVA? È vero che perdo il credito?”

Sulla carta la norma c’è ancora; nella sostanza, dopo la sentenza della Corte di Giustizia del 7 marzo 2024 (causa C-341/22), le limitazioni automatiche al credito IVA non possono più essere applicate.

Qui serve un po’ di storia. L’art. 30, comma 4, L. 724/1994 prevede che la società di comodo non possa chiedere a rimborso, compensare o cedere il credito IVA annuale; e che, se per tre anni consecutivi resta non operativa e non effettua operazioni IVA almeno pari ai ricavi minimi, il credito non sia più nemmeno riportabile, cioè si perde definitivamente.

La Corte di Giustizia UE, nel caso Feudi di San Gregorio, ha stabilito che una normativa nazionale non può negare il diritto alla detrazione solo perché l’impresa non raggiunge una soglia di ricavi fissata per presunzione: la qualità di soggetto passivo IVA dipende dall’esercizio di un’attività economica, non dal suo successo, e la detrazione è il cuore della neutralità dell’imposta.

La Cassazione si è allineata con una serie di pronunce (tra cui l’ordinanza n. 24442 dell’11 settembre 2024, la sentenza n. 22249 del 6 agosto 2024, l’ordinanza n. 4756 del 24 febbraio 2025 e l’ordinanza n. 33725 del 23 dicembre 2025): la norma italiana va disapplicata nella parte in cui preclude in automatico la detrazione o rovescia sul contribuente l’onere della prova ai fini IVA. Il diritto alla detrazione può essere negato solo se l’Ufficio accerta, caso per caso, che l’attività economica manca davvero o che c’è abuso.

Anche l’Agenzia ha preso atto: nel modello IVA 2026 (periodo d’imposta 2025) la casella del rigo VA15 va semplicemente barrata dalle società non operative, ma non produce più effetti preclusivi sul credito come accadeva con i vecchi codici.

Due avvertenze pratiche. Primo: per gli anni passati in cui il credito è stato “bloccato” o perso, occorre valutare con attenzione se e come recuperarlo, perché i termini non sono infiniti. Secondo: la disapplicazione vale per l’IVA, non per le imposte dirette. Una società può avere il credito IVA salvo e, nello stesso anno, dover pagare l’IRES sul reddito minimo.

“Posso chiedere all’Agenzia di non applicarmi la disciplina? L’interpello serve ancora?”

Per la grande maggioranza delle società l’interpello “probatorio” non è più disponibile dal 2024; ma questo non toglie il diritto di disapplicare la disciplina, né di difendersi in giudizio.

Fino al 2023 la strada classica era questa: la società che non superava il test, ma riteneva di avere ragioni oggettive, presentava un interpello all’Agenzia per ottenere la disapplicazione. La riscrittura dell’art. 11 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) ad opera del D.Lgs. 219/2023 ha ristretto l’interpello probatorio a pochi soggetti, in particolare quelli che aderiscono all’adempimento collaborativo e quelli che presentano interpelli sui nuovi investimenti.

Per tutti gli altri, oggi funziona così:

  • la società si autodisapplica la disciplina in dichiarazione, indicando che ricorrono situazioni oggettive;
  • conserva in modo ordinato tutta la documentazione che prova quelle situazioni;
  • se arriva un controllo, porta quella prova nel contraddittorio con l’Ufficio e, se serve, davanti al giudice.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 25992 del 24 settembre 2025, ha confermato un principio che vale oro: l’interpello non è mai stato una condizione per potersi difendere in giudizio. Chi non l’ha presentato (o non poteva presentarlo) può comunque dimostrare davanti alla Corte di giustizia tributaria le circostanze che hanno reso impossibile conseguire i ricavi presunti.

Il rovescio della medaglia è che, senza interpello, tutto il peso della prova si sposta sul “dopo”. Se la documentazione non è stata raccolta nel momento in cui i fatti accadevano (lettere delle banche, dinieghi comunali, perizie, contratti), ricostruirla anni dopo è molto più difficile.

“Mi è arrivato un atto che mi tratta da società di comodo: cosa faccio e in quanto tempo?”

Non lasci passare giorni: i termini sono brevi, e ogni fase ha una sua finestra per portare le prove.

Dal 2024 l’art. 6-bis dello Statuto del contribuente prevede, per la generalità degli atti impugnabili, un contraddittorio preventivo: l’Ufficio deve prima comunicare uno schema di atto e concedere un termine per le osservazioni. È il momento più prezioso, perché si discute con l’Ufficio prima che l’atto esista.

Ecco la sequenza tipica, in tabella:

FaseAttoTermineDavanti a chi
1. ControlloQuestionario o invito a comparireQuello indicato nell’atto (di solito 15-30 giorni)Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
2. Contraddittorio preventivoSchema di atto (art. 6-bis L. 212/2000)Almeno 60 giorni per osservazioni e controdeduzioniUfficio dell’Agenzia delle Entrate
3. Definizione in via amministrativaIstanza di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997, come riformato nel 2024)Finestre ed effetti sospensivi diversi a seconda che l’atto sia stato preceduto o meno dallo schemaUfficio dell’Agenzia delle Entrate
4. ImpugnazioneRicorso contro l’avviso di accertamento60 giorni dalla notifica (sospensione feriale dal 1° al 31 agosto)Corte di giustizia tributaria di primo grado
5. AppelloAtto di appello60 giorni dalla notifica della sentenza, o 6 mesi dal deposito se non notificataCorte di giustizia tributaria di secondo grado
6. LegittimitàRicorso per cassazione60 giorni dalla notifica della sentenza, o 6 mesi dal depositoCorte di Cassazione, Sezione tributaria

Tre consigli pratici, come quelli che daremmo al telefono. Primo: conservi la busta o la PEC con la data esatta di notifica, perché tutto parte da lì. Secondo: non risponda al questionario “a braccio”; le risposte date all’Ufficio restano agli atti e possono pesare nel giudizio. Terzo: se nell’anno contestato la società era in crisi, era nel primo triennio di vita o aveva beni oggettivamente improduttivi, questi argomenti vanno portati già nel contraddittorio preventivo, con documenti, non tenuti “per il ricorso”.


Blocco C — I casi particolari

“La mia società è nata da poco: il Fisco può già considerarla di comodo?”

No, se non ha ancora alle spalle tre esercizi “utili”: è uno dei punti su cui la Cassazione, tra il 2024 e il 2025, ha dato ragione ai contribuenti.

La legge esclude espressamente dalla disciplina il primo periodo d’imposta. Ma cosa succede nel secondo e nel terzo? L’Agenzia, per anni, ha applicato il test anche lì, facendo la media triennale con gli anni disponibili (compreso quello di avvio).

La Cassazione ha corretto la rotta in più tappe. Con la sentenza n. 34472 del 2024 ha affermato che il periodo di osservazione deve comprendere l’esercizio in verifica e i due precedenti: se la società non ha chiuso almeno due esercizi prima di quello accertato, il test non si può applicare. Con l’ordinanza n. 11426 del 2025 ha ribadito che, in questi casi, la presunzione legale cade e tocca all’Amministrazione dimostrare con altri mezzi, anche indiziari, che la società non è operativa. Con l’ordinanza n. 22007 del 30 luglio 2025 ha fatto un passo ulteriore: il primo esercizio, essendo di avvio, non è mai rappresentativo e non può entrare nel triennio di calcolo, sicché per tutto il primo triennio di vita la disciplina non opera con il suo meccanismo presuntivo.

Esempio pratico: una S.r.l. costituita nel 2023 non può essere sottoposta al test per il 2025, perché il 2023 è l’anno di avvio e mancano tre esercizi “vitali”.

Attenzione però: questo non è uno scudo assoluto. L’Agenzia può ancora contestare la non operatività, ma deve provarla lei, senza la scorciatoia della presunzione. E una società “nata vecchia” (per esempio una newco che riceve per conferimento immobili già esistenti) potrebbe vedersi contestare un uso strumentale della data di costituzione. Il principio è favorevole; va però maneggiato con attenzione, anche perché su profili collegati la Sezione tributaria ha rinviato alcune questioni a pubblica udienza, segno che l’orientamento è ancora in assestamento.

“Ho dato in affitto l’azienda o gli immobili a un canone basso: sono al sicuro?”

No, non automaticamente: affittare non basta, se il canone è così basso da non consentire di superare il test.

È una delle situazioni più frequenti. La società proprietaria dell’albergo, del capannone o del negozio smette di gestirlo direttamente e lo affitta, magari a una società collegata o a un conduttore in difficoltà, a un canone “di favore”. Il ragionamento dell’imprenditore è: “ora la società incassa canoni, quindi è operativa”.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 7619 del 2025, ha detto chiaramente che l’affitto dell’azienda a un canone incongruo non è, di per sé, prova sufficiente per sfuggire alla disciplina. La società deve dimostrare, con elementi oggettivi, che quel canone era l’unico ottenibile sul mercato, oppure che c’erano ragioni economiche valide e documentabili per accettarlo.

Come si costruisce questa prova? Con strumenti concreti:

  • confronto con le quotazioni OMI e con canoni di immobili analoghi nella stessa zona;
  • perizia sullo stato dei beni (un immobile che richiede lavori importanti vale meno anche in locazione);
  • documentazione delle ricerche di conduttori (incarichi ad agenzie, annunci, offerte rifiutate);
  • se il conduttore è una parte correlata, prova che le condizioni erano comunque di mercato.

Discorso diverso per l’immobile inutilizzabile. Con una pronuncia commentata nel dicembre 2025, la Cassazione ha precisato che l’inagibilità di un singolo bene va distinta dall’inoperatività strutturale dell’intera azienda: se l’impedimento riguarda un solo immobile, occorre dimostrare perché anche il resto del patrimonio non ha prodotto ricavi. Tradotto: la prova va costruita bene per bene, non “in blocco”.

“La società è in crisi: questo mi protegge dalla disciplina?”

Può proteggerla, ma solo se la crisi è reale, documentata e non dipende da scelte dell’imprenditore: la Cassazione, nell’ottobre 2025, lo ha riconosciuto espressamente.

Qui il tema fiscale incontra quello della crisi d’impresa, ed è il punto in cui le difese si vincono o si perdono.

Da un lato ci sono le esclusioni “formali”: le società in liquidazione giudiziale, in concordato preventivo, in liquidazione coatta amministrativa sono fuori dalla disciplina. Dall’altro c’è la zona grigia, molto più ampia: la società che non è (ancora) in una procedura, ma è in affanno serio.

Con l’ordinanza n. 28313 del 24 ottobre 2025 la Sezione tributaria ha stabilito che il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi (nel caso deciso, prima un piano attestato di risanamento e poi un concordato preventivo) può integrare proprio la prova delle circostanze oggettive, estranee alla volontà dell’imprenditore, che impediscono di conseguire i ricavi presunti. In quel caso la società, una immobiliare di gestione, ha visto cadere la presunzione per l’anno 2012.

Ma attenzione all’altra faccia della medaglia. Con l’ordinanza n. 8856 del 2024 la Cassazione ha respinto le ragioni di una società edile in perdita per cinque anni che invocava una generica crisi del settore: la crisi “di mercato” raccontata a parole non basta. E con l’ordinanza n. 26115 del 25 settembre 2025 ha ribadito che non sono situazioni oggettive la totale assenza di pianificazione aziendale o una completa “inettitudine produttiva”, perché l’imprenditore ha l’obbligo di organizzare i mezzi di produzione in vista del profitto e della continuità.

La lezione pratica è una sola: la crisi va messa nero su bianco mentre accade. Un piano attestato, un accordo con i creditori, un percorso di composizione negoziata, relazioni dell’organo di controllo, carteggio con le banche: sono documenti che nascono per gestire la crisi, ma che anni dopo diventano la prova regina contro la presunzione fiscale.

Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, “chi affronta la crisi con uno strumento formale costruisce, nello stesso momento, la migliore difesa fiscale per gli anni difficili”.

“Se aderisco al concordato preventivo biennale o ho un buon punteggio ISA, sono fuori?”

Sì: l’adesione al concordato preventivo biennale e il raggiungimento del livello di affidabilità ISA richiesto per il regime premiale (almeno 9) escludono l’applicazione della disciplina, nei periodi coperti.

Nel modello Redditi 2026 questa situazione ha un suo codice di esclusione dedicato, che copre sia le società con ISA pari almeno a 9 (per il 2025 o come media 2024-2025) sia quelle che hanno aderito al concordato preventivo biennale.

Per molte società questo è diventato un vero strumento di pianificazione, anche perché il D.Lgs. 148/2026 (il correttivo cosiddetto “Omnibus”) ha reso più conveniente il rinnovo del concordato per il biennio 2026-2027, con premialità ampliate per chi prosegue.

Tre cautele, però:

  1. Il concordato preventivo biennale è riservato ai soggetti ISA, quindi non tutte le società possono accedervi; le immobiliari di mero godimento, per esempio, spesso non hanno i requisiti.
  2. Aderire significa accettare un reddito proposto dall’Agenzia, che potrebbe essere più alto di quello reale: va fatto un confronto numerico serio tra “reddito concordato” e “reddito minimo da comodo”.
  3. Le cause di decadenza (per esempio debiti tributari non pagati oltre certe soglie) fanno venir meno anche l’effetto protettivo. Una società in crisi di liquidità è proprio quella più esposta alla decadenza.

Morale: il concordato biennale è una porta d’uscita, ma va attraversata con i conti fatti, non per sollievo.


Blocco D — Le paure finali

“Rischio di pagare le tasse su soldi che non ho mai incassato?”

Sì, è esattamente questo che fa la disciplina, se non la si contrasta: tassa un reddito presunto, non quello reale. Ma è una presunzione che si può superare.

Non vogliamo addolcire la pillola: una società con un bilancio in perdita può trovarsi a pagare IRES al 34,5% su un reddito minimo di decine di migliaia di euro. È la ragione per cui la disciplina è così temuta, e per cui è così importante capire subito se ci sono argomenti per disapplicarla.

La rassicurazione fondata è questa: la presunzione è relativa. La giurisprudenza richiede una prova “in termini economici”, legata alle effettive condizioni di mercato, non una prova impossibile in termini assoluti. E il giudice non può trasformare la presunzione in un sindacato sulle scelte imprenditoriali: non deve dirle se avrebbe fatto meglio a vendere, affittare o investire, ma verificare se c’erano ostacoli oggettivi.

Il limite reale è altrettanto chiaro: le affermazioni generiche non bastano. Con l’ordinanza n. 5467 del 2024 la Cassazione ha confermato l’accertamento a una società che sosteneva di non aver trovato i finanziamenti per avviare un progetto industriale, senza produrre un solo diniego bancario né prove di ricerca di soci. Con l’ordinanza n. 26115 del 2025 ha escluso che bastino le difficoltà burocratiche non documentate. Il principio è sempre lo stesso: chi ha le carte vince spesso, chi racconta perde quasi sempre.

“Come socio o amministratore, rischio in prima persona?”

Dipende dal tipo di società: nelle società di persone il reddito minimo arriva direttamente nella dichiarazione del socio; nelle società di capitali il debito resta della società, salvo le responsabilità specifiche di amministratori e liquidatori.

Nelle S.n.c. e S.a.s. vige la trasparenza fiscale: il reddito della società, compreso quello minimo, è imputato ai soci in proporzione alle quote, che lo tassano ai fini IRPEF. Quindi sì, il socio “paga in prima persona”, anche se non ha ricevuto un euro.

Nelle S.r.l. e S.p.A. il debito è della società. Il socio rischia sul piano patrimoniale solo in casi particolari: se ha optato per la trasparenza, se ha ricevuto beni o somme in sede di liquidazione (con i limiti fissati dalla legge), se ci sono abusi della personalità giuridica. Gli amministratori e i liquidatori, invece, possono essere chiamati a rispondere se, per esempio, hanno pagato altri creditori o distribuito attivo senza prima soddisfare i debiti tributari.

E il penale? Le soglie dei reati tributari sono legate all’imposta evasa, e in linea di principio le presunzioni fiscali non si trasferiscono automaticamente nel processo penale, dove il giudice deve accertare in modo autonomo i fatti. In concreto, il vero rischio per l’amministratore nasce più spesso da comportamenti successivi (occultamento di beni, pagamenti preferenziali) che dal semplice test negativo. Per questo le mosse che si fanno quando arriva l’accertamento contano quanto l’accertamento stesso.

“Non sarebbe meglio chiudere la società e basta?”

A volte sì, ma chiudere non è un gesto neutro: va pianificato, perché anche la chiusura ha un costo fiscale e non cancella i controlli sugli anni passati.

Le strade possibili, in sintesi:

  • Liquidazione volontaria. Mettere la società in liquidazione non è di per sé una causa di esclusione; i provvedimenti dell’Agenzia prevedono però un’ipotesi di disapplicazione per le società in liquidazione che si impegnano a chiedere la cancellazione entro termini precisi. Va valutata con attenzione, perché se l’impegno non viene rispettato si perde il beneficio.
  • Assegnazione agevolata dei beni ai soci o trasformazione in società semplice. La Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, commi 35-41) ha riaperto il regime, con imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi precedenti). La finestra si chiude il 30 settembre 2026, quindi per chi legge oggi è ormai alle battute finali; non è detto che venga riproposta, e in ogni caso è una scelta da ponderare prima, non da improvvisare.
  • Cancellazione dal registro delle imprese. Attenzione: per cinque anni dalla richiesta di cancellazione, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti tributari, l’estinzione della società non ha effetto nei confronti dell’Amministrazione. Gli accertamenti sugli anni passati possono quindi arrivare anche dopo la chiusura.

La domanda giusta non è “chiudo o non chiudo”, ma “cosa ne faccio dei beni”. Se gli immobili servono ai soci, tenerli in una società di capitali che non fa impresa è quasi sempre la scelta più costosa. Se invece la società ha una prospettiva di rilancio, la chiusura brucia un valore che potrebbe essere salvato con uno strumento di gestione della crisi.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Le propongo due simulazioni dimostrative, con numeri realistici ma ipotetici: non sono casi reali, servono solo a far vedere come girano i calcoli e i termini.

Simulazione 1 — La S.r.l. immobiliare che affitta sotto soglia (periodo d’imposta 2025)

Dati di partenza. Una S.r.l. possiede alcuni immobili non A/10 e una piccola partecipazione.

  • Valore fiscale medio degli immobili nel triennio 2023-2025 (al lordo degli ammortamenti): 1.270.400 €
  • Valore medio delle partecipazioni nel triennio: 84.300 €
  • Ricavi effettivi 2025 (canoni di locazione): 31.620 €
  • Valore degli immobili nel solo 2025: 1.282.000 €; partecipazioni nel 2025: 86.100 €
  • Reddito fiscale effettivo 2025: 4.210 €; perdite pregresse riportabili: 18.700 €

Test di operatività (coefficienti dal 2024).

  • Immobili: 1.270.400 × 3% = 38.112 €
  • Partecipazioni: 84.300 × 1% = 843 €
  • Ricavi minimi: 38.955 €. Ricavi effettivi 31.620 € → test negativo, per 7.335 €.

Reddito minimo.

  • Immobili: 1.282.000 × 2,375% = 30.447,50 €
  • Partecipazioni: 86.100 × 0,75% = 645,75 €
  • Reddito minimo: 31.093,25 €. Le perdite pregresse non possono intaccarlo, perché il reddito dichiarato non eccede il minimo.
  • IRES al 34,5%: 10.727,17 €.

Confronto. Senza la disciplina, con il reddito reale di 4.210 € e l’utilizzo delle perdite pregresse nel limite dell’80%, l’imponibile sarebbe stato di 842 € e l’IRES di circa 202 €. La differenza, oltre 10.500 €, è il “costo” della presunzione. Con i coefficienti in vigore fino al 2023 i ricavi minimi sarebbero stati 77.910 € e il reddito minimo 62.186,50 €: la riforma ha quindi dimezzato il problema, ma non l’ha eliminato.

Come cambia l’esito con la prova. Se la società dimostra che i canoni praticati sono allineati alle quotazioni OMI della zona, che una parte degli immobili è rimasta sfitta nonostante incarichi documentati ad agenzie, e che un immobile era in ristrutturazione con titolo edilizio in corso, può autodisapplicare la disciplina in dichiarazione e conservare il fascicolo probatorio per l’eventuale controllo. Senza quei documenti, la stessa storia raccontata a voce ha scarse possibilità.

Simulazione 2 — La S.r.l. di produzione in crisi e i termini della difesa (periodo d’imposta 2024)

Dati di partenza. Una S.r.l. di produzione ha rallentato l’attività nel 2024 dopo la perdita del cliente principale.

  • Altre immobilizzazioni (impianti e attrezzature), media 2022-2024: 412.800 €
  • Ricavi minimi: 412.800 × 15% = 61.920 €
  • Ricavi effettivi 2024: 47.350 € → test negativo.
  • Altre immobilizzazioni nel 2024: 405.600 € → reddito minimo 405.600 × 12% = 48.672 € → IRES al 34,5% pari a 16.791,84 €, a fronte di un bilancio in perdita.

Cosa ha in mano la società. Nel marzo 2024 ha avviato una composizione negoziata della crisi, con relazioni periodiche dell’esperto, e ha poi raggiunto un accordo con le banche; ci sono le comunicazioni del cliente che ha interrotto gli ordini e i verbali dell’organo amministrativo sulla riorganizzazione.

La sequenza dei termini (ipotesi).

  • Mercoledì 14 ottobre 2026: notifica dello schema di atto per il 2024. Da qui decorrono almeno 60 giorni per le osservazioni: la scadenza cade domenica 13 dicembre 2026, quindi è prudente depositare entro venerdì 11 dicembre, allegando tutta la documentazione della crisi e richiamando il principio dell’ordinanza n. 28313/2025.
  • Lunedì 8 febbraio 2027: se l’Ufficio non accoglie le osservazioni, notifica l’avviso di accertamento, che deve dare conto delle osservazioni ricevute.
  • Venerdì 9 aprile 2027: scade il termine di 60 giorni per il ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Se la notifica fosse avvenuta, per esempio, a luglio, il termine si allungherebbe di 31 giorni per la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.

Esito possibile. Con una crisi documentata in modo formale e contemporaneo ai fatti, la società ha un argomento forte per superare la presunzione. Se invece avesse solo dichiarato “c’è stata una crisi del settore”, la giurisprudenza (ordinanza n. 8856/2024) le darebbe probabilmente torto. I calcoli dei termini qui proposti sono indicativi: nel caso concreto vanno sempre verificati sull’atto notificato.


La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare

“Il test di operatività della mia società è stato fatto sui numeri giusti?”

Quasi tutti chiedono “come mi difendo se sono di comodo”. Pochissimi chiedono se lo sono davvero. Eppure una parte significativa dei test negativi nasce da errori nel calcolo, non da una reale inoperatività.

Gli errori più comuni sono questi:

  • Valori presi dal bilancio e non dal fisco. Il test usa il costo fiscale al lordo degli ammortamenti; ma occorre anche ragguagliare ai giorni di possesso i beni acquistati o venduti in corso d’anno. Un immobile venduto a marzo pesa per poco più di due mesi, non per dodici.
  • Beni classificati nella famiglia sbagliata. Un ufficio A/10 ha coefficienti diversi da un capannone; un immobile in un comune con meno di 1.000 abitanti ha coefficienti molto più bassi; un abitativo rivalutato o acquistato nel triennio ha coefficienti ridotti. Una riclassificazione corretta può spostare l’esito.
  • Ricavi dimenticati. Nel confronto rientrano anche gli incrementi delle rimanenze e i proventi ordinari, non solo i ricavi “di vendita”.
  • Anni che non dovevano entrare. Se la società è nel primo triennio di vita, secondo la Cassazione il test non si applica proprio.
  • Cause di esclusione non verificate. Dieci dipendenti, ISA pari a 9, adesione al concordato biennale, valore della produzione superiore all’attivo: a volte la società è fuori dalla disciplina e nessuno se ne è accorto.
  • Beni oggettivamente improduttivi non neutralizzati. Alcune situazioni tipizzate dai provvedimenti dell’Agenzia (per esempio immobili in costruzione o inutilizzabili per cause documentate) consentono di escludere quei beni dal calcolo.

Perché questa domanda è così importante? Perché un test sbagliato “contro” la società produce imposte non dovute; un test sbagliato “a favore” produce un accertamento con sanzioni. In entrambi i casi, rifare il calcolo con metodo è la prima cosa da fare, prima ancora di costruire la difesa sulle situazioni oggettive.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco i riferimenti su cui oggi si gioca la partita. Per ciascuno trova gli estremi, il principio espresso con parole nostre e il motivo per cui conta in questo tema.

1. Corte di Giustizia UE, sentenza 7 marzo 2024, causa C-341/22 (Feudi di San Gregorio) Principio: una normativa nazionale non può negare il diritto alla detrazione IVA solo perché i ricavi non raggiungono una soglia presunta; la qualità di soggetto passivo dipende dall’esercizio di un’attività economica, non dal suo rendimento. Perché conta: è la sentenza che ha svuotato le preclusioni automatiche dell’art. 30, comma 4, sul credito IVA delle società non operative.

2. Cass., Sez. V, sentenza n. 22249 del 6 agosto 2024 Principio: recepisce il dictum europeo e afferma che la limitazione italiana alla detrazione va disapplicata dal giudice nazionale. Perché conta: è uno dei primi approdi della Cassazione dopo la Corte UE, richiamato dalle pronunce successive.

3. Cass., Sez. V, ordinanza n. 24442 dell’11 settembre 2024 Principio: alla luce della sentenza C-341/22, lo status di società non operativa non basta a escludere la soggettività passiva IVA e il diritto alla detrazione. Perché conta: consolida l’orientamento favorevole al recupero del credito IVA.

4. Cass., Sez. V, ordinanza n. 4756 del 24 febbraio 2025 Principio: dopo la pronuncia della Corte UE perdono rilevanza, ai fini IVA, le contestazioni basate sulla sola applicazione del test di operatività. Perché conta: è utile nei giudizi pendenti in cui l’Ufficio insiste sulle vecchie preclusioni.

5. Cass., Sez. V, ordinanza n. 33725 del 23 dicembre 2025 Principio: la presunzione dell’art. 30, comma 4-bis, se usata ai fini IVA per negare la detrazione o per rovesciare automaticamente l’onere della prova sul contribuente, è incompatibile con il diritto dell’Unione e va disapplicata. Perché conta: chiarisce che anche il meccanismo probatorio, non solo la preclusione, cede sul fronte IVA.

6. Cass., Sez. V, sentenza n. 34472 del 2024 Principio: il periodo di osservazione del test comprende l’esercizio in verifica e i due precedenti; se la società non ha chiuso almeno due esercizi prima di quello accertato, la presunzione non si applica e l’Ufficio deve provare la non operatività con mezzi ordinari. Perché conta: ha aperto la strada alla tutela delle società giovani.

7. Cass., Sez. V, ordinanza n. 11426 del 2025 Principio: per le società di recente costituzione, venuta meno la presunzione, la prova della natura non operativa grava interamente sull’Amministrazione, anche con elementi indiziari. Perché conta: ribalta l’onere della prova nei primi anni di vita della società.

8. Cass., Sez. V, ordinanza n. 22007 del 30 luglio 2025 Principio: il primo esercizio, essendo di avvio, non è indicativo e non può essere incluso nel triennio del test; per l’intero primo triennio la disciplina non opera con il meccanismo presuntivo. Perché conta: estende la protezione dal solo primo anno all’intero triennio iniziale.

9. Cass., Sez. V, ordinanza n. 25992 del 24 settembre 2025 Principio: l’interpello disapplicativo non è una condizione per agire in giudizio; la prova contraria va valutata in termini economici e oggettivi, senza sindacare le scelte dell’imprenditore. Perché conta: è decisiva ora che l’interpello probatorio non è più disponibile per la maggior parte delle società.

10. Cass., Sez. V, ordinanza n. 26115 del 25 settembre 2025 Principio: l’assenza di pianificazione aziendale o una totale inettitudine produttiva non sono situazioni oggettive idonee a superare la presunzione. Perché conta: segna il confine: la difesa non può fondarsi sulle inefficienze gestionali della società stessa.

11. Cass., Sez. V, ordinanza n. 28313 del 24 ottobre 2025 Principio: il ricorso a strumenti di regolazione della crisi, come un piano attestato di risanamento seguito da un concordato preventivo, può provare le circostanze oggettive che impediscono di conseguire i ricavi presunti. Perché conta: è il ponte tra disciplina fiscale e crisi d’impresa, e valorizza i percorsi di risanamento documentati.

12. Cass., Sez. V, ordinanza n. 7619 del 2025 Principio: l’affitto dell’azienda a un canone incongruo non basta, da solo, a giustificare il mancato superamento del test; occorre provare che era il canone di mercato o che c’erano ragioni economiche valide. Perché conta: smonta una delle strategie più diffuse tra le società immobiliari e le società “svuotate” dall’affitto d’azienda.

13. Cass., Sez. V, ordinanza n. 8856 del 2024 Principio: per una società in perdite ripetute, la generica crisi del settore o i cambiamenti organizzativi interni non integrano la prova delle situazioni oggettive. Perché conta: chiarisce che la crisi va provata in modo specifico, non evocata.

14. Cass., Sez. V, ordinanza n. 5467 del 2024 Principio: affermare di non aver reperito i mezzi finanziari, senza documenti a supporto come dinieghi bancari o ricerche di soci, non vince la presunzione. Perché conta: indica con precisione quali documenti servono per una difesa credibile.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Lo diciamo senza giri di parole, perché è la domanda più legittima di tutte. Su un fascicolo di società di comodo o di ex perdita sistematica, questo è il lavoro che lo Studio Monardo svolge.

  1. Rifacciamo il test di operatività da zero, con il commercialista dello staff, ricostruendo i valori fiscali bene per bene, il ragguaglio ai giorni e la corretta classificazione catastale.
  2. Verifichiamo tutte le cause di esclusione e di disapplicazione automatica, anno per anno, comprese quelle legate a ISA, concordato preventivo biennale, procedure concorsuali e primo triennio di vita.
  3. Costruiamo il fascicolo delle situazioni oggettive: raccogliamo e ordiniamo perizie, quotazioni OMI, dinieghi bancari, titoli edilizi, incarichi ad agenzie, carteggi con enti pubblici.
  4. Analizziamo la posizione IVA alla luce della sentenza C-341/22 e della giurisprudenza successiva, e verifichiamo se e come recuperare crediti bloccati o persi negli anni precedenti.
  5. Redigiamo le risposte ai questionari e le osservazioni allo schema di atto nel contraddittorio preventivo, perché le prove entrino nel fascicolo prima che l’atto venga emesso.
  6. Valutiamo con i numeri gli strumenti deflattivi, confrontando accertamento con adesione, concordato preventivo biennale e prosecuzione del contenzioso.
  7. Coordiniamo la difesa fiscale con la gestione della crisi: quando la società è in difficoltà reale, valutiamo gli strumenti di regolazione della crisi e ne curiamo la documentazione in modo che servano anche come prova contro la presunzione.
  8. Proponiamo ricorso e seguiamo il giudizio davanti alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, calcolando i termini e verificando la legittimità formale degli atti.
  9. Portiamo la controversia in Cassazione, quando serve, con lo stesso difensore e la stessa linea dall’inizio alla fine.
  10. Pianifichiamo il “dopo”: valutiamo se tenere, riorganizzare, trasformare o liquidare la società, tenendo conto dei beni, dei soci e delle responsabilità di amministratori e liquidatori.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesano in particolare due di queste abilitazioni. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto tributario significa che il test, il reddito minimo e la posizione IVA vengono esaminati insieme da avvocati e commercialisti, sullo stesso fascicolo e nello stesso momento, senza passaggi di carte tra studi diversi. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di leggere la società “di comodo” anche per quello che spesso è davvero: un’impresa in difficoltà, per la quale gli strumenti di risanamento possono essere, nello stesso tempo, la soluzione alla crisi e la prova che neutralizza la presunzione fiscale.

La continuità è il valore aggiunto: chi analizza il test in fase di controllo è lo stesso che scrive le osservazioni, il ricorso, l’appello e, se necessario, il ricorso per cassazione. Una sola strategia, costruita dall’inizio, senza dover ricominciare da capo a ogni grado di giudizio.


Chiusura: tre cose da portare a casa

Se dovessimo riassumere tutte le risposte in tre messaggi, sarebbero questi.

Primo: la perdita sistematica non esiste più dal 2022, ma la società di comodo sì, e con coefficienti più bassi dal 2024. Chi ha una società patrimoniale deve rifare i conti con le nuove percentuali, e chi ha contenziosi sugli anni passati deve sapere che la giurisprudenza, oggi, è più attenta alla realtà dei fatti.

Secondo: l’IVA è la notizia buona. Dopo la sentenza C-341/22 e le pronunce della Cassazione, il credito IVA della società non operativa non può più essere bloccato o perso in automatico.

Terzo: la prova si costruisce mentre le cose accadono. Primo triennio di vita, beni improduttivi, canoni di mercato, crisi affrontata con strumenti formali: sono tutti argomenti vincenti, ma solo se documentati.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si colloca esattamente dove si incontrano le sue competenze certificate: il diritto tributario, seguito dallo staff multidisciplinare coordinato dall’Avvocato; la crisi d’impresa, in cui l’Avvocato opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; e il contenzioso fino all’ultimo grado, che l’Avvocato, in quanto cassazionista, può seguire personalmente fino in Cassazione.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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