Poche domande, nel mondo delle imprese in difficoltà, generano tanta confusione quanto questa. Chi ha un debito IVA importante e sta valutando un concordato preventivo sente circolare versioni opposte: c’è chi giura che il deposito della domanda “congeli” tutto, compreso il rischio penale, e c’è chi sostiene che il concordato non serva a nulla, perché l’IVA “va pagata comunque al centesimo”. Entrambe le affermazioni contengono un frammento di verità, ed è proprio questo a renderle pericolose: suonano plausibili, vengono ripetute da colleghi imprenditori, a volte persino da consulenti non specializzati, e finiscono per orientare decisioni che hanno conseguenze penali personali per l’amministratore.
Il tema, del resto, è tecnicamente complicato. Si intrecciano tre discipline diverse: il diritto penale tributario (l’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000, riscritto dal D.Lgs. 87/2024), il diritto della crisi d’impresa (il Codice della crisi, D.Lgs. 14/2019) e il diritto tributario sostanziale, con la transazione fiscale e la possibilità, oggi riconosciuta, di trattare anche l’IVA nel piano concordatario. In più, la Cassazione ha oscillato per anni tra orientamenti opposti, e solo di recente il quadro si è assestato su una linea più netta.
Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi lascia scadere il termine penale contando su una domanda di concordato che non lo protegge si ritrova con un reato consumato e con meno strumenti per difendersi.
In questa guida mettiamo alla prova, una per una, le sette convinzioni più diffuse:
- “Basta depositare la domanda di concordato per essere al riparo dal reato.”
- “Il concordato sana anche l’IVA non versata negli anni passati.”
- “Se l’ammissione arriva prima della scadenza, il reato non c’è mai.”
- “Nel concordato l’IVA va pagata per intero; e se invece la si falcidia, il reato si cancella.”
- “La crisi di liquidità è una giustificazione” (oppure, all’opposto, “non conta nulla”).
- “Il reato scatta alla scadenza del saldo IVA, e dal 2026 è cambiato tutto con il Testo unico.”
- “Se non presento la dichiarazione IVA, il reato di omesso versamento non può esserci.”
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché il punto di contatto tra concordato preventivo e omesso versamento IVA richiede insieme tre competenze che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede in modo certificato: è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi lavora quotidianamente sugli strumenti di regolazione della crisi; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile per gestire il debito IVA e la transazione fiscale; ed è avvocato cassazionista, il che consente di seguire l’eventuale procedimento penale fino all’ultimo grado di giudizio senza cambi di difensore e di linea.
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Mito n. 1 — “Ho depositato la domanda di concordato: sul piano penale sono al sicuro”
Il mito: “Una volta depositato il ricorso per concordato preventivo, anche con riserva, non posso più pagare nessun creditore, quindi l’IVA non versata non può essere reato.”
Perché ci credono in tanti
È una convinzione comprensibile, e nasce da un dato vero. Con il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi l’impresa entra in una fase “protetta”: i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari se il debitore chiede e ottiene le misure protettive, e la gestione dei pagamenti dei debiti anteriori cambia radicalmente, perché la soddisfazione dei creditori passa ormai attraverso il piano. Da qui il ragionamento, intuitivo ma errato: se non posso pagare i fornitori anteriori, non posso pagare nemmeno l’Erario; e se non posso pagare, non posso essere punito per non aver pagato.
Il passaparola ha poi amplificato alcune pronunce del passato, favorevoli al contribuente, che hanno fatto notizia e sono state lette come una regola generale: “il concordato salva dal reato”. Persino una circolare dell’Agenzia delle Entrate di qualche anno fa venne riassunta, da alcuni siti divulgativi, con titoli che lasciavano intendere uno “stop” generalizzato al reato per chi presenta la domanda. Ma quei titoli semplificavano molto.
La realtà
In realtà la norma penale non guarda alla domanda, ma a un fatto preciso: il mancato versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale, oltre la soglia di 250.000 euro per periodo d’imposta, alla scadenza del termine fissato dall’art. 10-ter. La presentazione del ricorso, di per sé, non sospende quell’obbligo, non sposta quella scadenza e non rende il versamento giuridicamente impossibile.
La giurisprudenza più recente è netta. La sola domanda di concordato non impedisce il perfezionarsi del reato: per invocare un vero impedimento giuridico occorre che, prima della scadenza, il Tribunale abbia adottato un provvedimento che vieti il pagamento o neghi una specifica richiesta di autorizzazione a pagare. Solo in quel caso il mancato versamento si presenta come adempimento di un dovere imposto dal giudice, con l’operatività della scriminante dell’art. 51 c.p.
Il ragionamento della Corte ha una logica precisa: se bastasse il deposito di un ricorso per neutralizzare la sanzione penale, l’imprenditore che ha provocato il dissesto potrebbe “comprarsi” l’impunità con un atto unilaterale, magari depositando una domanda con riserva a pochi giorni dalla scadenza, senza alcun vaglio del giudice. L’ordinamento non lo consente.
Questo significa che il debitore che si trova in procedura e vede avvicinarsi il termine penale non deve restare inerte: deve porre il problema al Tribunale, chiedendo espressamente se e come possa versare l’IVA, oppure ottenere una pronuncia che chiarisca il divieto. È una mossa procedurale concreta, che cambia la posizione dell’amministratore.
Lo stesso ragionamento vale, a maggior ragione, per la composizione negoziata della crisi. Anche lì l’imprenditore può chiedere misure protettive, che impediscono ai creditori di aggredire il patrimonio; ma la composizione negoziata non sottrae all’imprenditore la gestione dell’impresa e non introduce, di per sé, alcun divieto di pagare i debiti tributari. Chi entra in composizione negoziata convinto di avere “congelato” anche il rischio penale dell’IVA commette lo stesso errore di chi deposita la domanda di concordato e poi attende: la scadenza penale continua a correre. La differenza, semmai, è che la composizione negoziata offre un tempo e un contesto, quello delle trattative assistite dall’esperto, in cui il debito IVA può essere affrontato con l’Erario prima che maturi il termine, ad esempio programmando una rateazione o individuando le risorse per riportare l’omissione sotto soglia.
Va infine ricordato che il deposito della domanda non è un atto neutro sul piano probatorio. Nel processo penale la data della domanda, il contenuto del ricorso e le eventuali istanze rivolte al Tribunale diventano documenti che il giudice leggerà per capire se l’amministratore ha agito in buona fede o ha cercato una scorciatoia. Una domanda che affronta apertamente il tema del debito IVA e delle sue scadenze racconta una storia molto diversa da una domanda che lo ignora.
La prova
La Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza n. 35938 del 4 novembre 2025, ha ribadito che né la presentazione né l’ammissione al concordato escludono di per sé il reato, e che la causa di giustificazione richiede un provvedimento giudiziale di divieto intervenuto prima della scadenza tributaria. Lo stesso principio è stato riaffermato nell’estate 2026, quando la Corte ha precisato che gli effetti protettivi della procedura bloccano le azioni dei creditori ma non rendono automaticamente inesigibile il versamento dell’imposta, restando configurabile il dolo generico. Già la sentenza n. 13744/2018 della Sez. III aveva escluso che un concordato “in bianco”, depositato prima della scadenza ma ammesso dopo, potesse evitare il reato.
Cosa rischia chi ci crede
Chi deposita la domanda e “si dimentica” della scadenza penale rischia di trovarsi con il reato consumato il giorno successivo al termine, con la pena della reclusione da sei mesi a due anni, l’esposizione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca e, soprattutto, con una difesa molto più stretta: non potrà sostenere di aver obbedito a un ordine del giudice, perché quell’ordine non c’era.
Mito n. 2 — “Il concordato sistema anche l’IVA non versata negli anni passati”
Il mito: “Con il concordato metto a posto tutto il debito con il Fisco, quindi anche il reato per l’IVA che non ho versato due o tre anni fa sparisce.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità, qui, è di natura civilistica e fiscale. Il concordato preventivo è davvero uno strumento che permette di regolare l’intero debito tributario, anche quello maturato in anni precedenti, con la transazione fiscale: l’Erario può essere pagato in misura parziale o dilazionata, e il piano omologato diventa obbligatorio per tutti i creditori anteriori. Chi sente dire “con il concordato sistemi il debito IVA” non sente una cosa falsa.
L’errore sta nel passaggio successivo: dall’idea che il debito si possa regolare all’idea che si possa cancellare anche il reato già commesso. Sono due piani diversi. Il debito è un rapporto obbligatorio, che il concordato può rimodulare; il reato è un fatto storico, che si è perfezionato nel giorno in cui è scaduto il termine senza il versamento.
La realtà
L’omesso versamento IVA è un reato omissivo istantaneo: si consuma nel momento in cui scade il termine previsto dalla norma senza che l’imposta sia stata versata oltre la soglia. Ciò che accade dopo quel giorno, concordato compreso, non può far “tornare indietro” il fatto: un concordato chiesto successivamente non scrimina un reato già consumato.
Questo non significa che quanto avviene dopo sia irrilevante. Il pagamento successivo ha effetti, ma su un piano diverso: l’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 74/2000 prevede la non punibilità quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia estinto mediante integrale pagamento, comprese sanzioni amministrative e interessi. Se il debito è in fase di estinzione mediante rateizzazione, il giudice concede un termine di tre mesi, prorogabile una sola volta, per completare il pagamento. I versamenti parziali, invece, non riportano il fatto sotto soglia, ma possono pesare nella valutazione della particolare tenuità.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è dunque questo: il concordato non è una causa di estinzione del reato. Può essere il veicolo attraverso cui si paga il debito, e il pagamento (integrale e tempestivo rispetto al processo) può portare alla non punibilità; ma è il pagamento a contare, non la procedura in sé.
C’è poi un profilo che il passaparola trascura quasi sempre: quello del sequestro. Quando l’omesso versamento supera la soglia, la Procura può chiedere il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto, che nel reato di omesso versamento coincide con l’imposta non versata, anche per equivalente sui beni dell’amministratore se non è possibile aggredire quelli della società. L’apertura del concordato non rende automaticamente impossibile questa misura, e il giudice penale deve coordinarsi con le regole della procedura concorsuale. La legge prevede che la confisca non operi per la parte che il contribuente si impegna a versare all’Erario, anche in presenza di sequestro: è un’indicazione importante, perché collega in modo diretto la proposta concordataria sul debito IVA e la tutela del patrimonio personale dell’amministratore. Un piano che preveda in modo chiaro e credibile il pagamento dell’Erario è, anche sotto questo profilo, un elemento difensivo da valorizzare.
La prova
La già citata Cass. pen., Sez. III, n. 35938 del 4 novembre 2025 riguardava proprio annualità IVA (2016 e 2017) le cui scadenze erano anteriori alla domanda di concordato: la Corte ha escluso qualunque rilevanza della procedura e ha precisato che i pagamenti successivi non incidono sulla soglia di punibilità, potendo rilevare solo ai fini dell’art. 13, se integrali e anteriori all’apertura del dibattimento. In senso conforme si era espressa Cass. pen., Sez. III, n. 13744/2018, sottolineando la natura istantanea del reato.
Cosa rischia chi ci crede
L’imprenditore che “conta sul concordato” per chiudere anche la partita penale delle annualità passate rischia di non attivarsi in tempo sul terreno che conta davvero: la ricostruzione del debito, la verifica della soglia, la pianificazione di un pagamento integrale entro l’apertura del dibattimento o la preparazione degli argomenti per la particolare tenuità. Quando si accorge che il concordato non ha effetti sul processo, spesso il dibattimento è già aperto.
Mito n. 3 — “Se l’ammissione arriva prima della scadenza, il reato non c’è mai”
Il mito: “Se il Tribunale mi ammette al concordato prima della data in cui scatta il reato, sono automaticamente al sicuro.”
Perché ci credono in tanti
Questa è la convinzione con il fondo di verità più consistente, ed è giusto riconoscerlo. Per anni la Cassazione si è divisa. Un filone, che negli anni centrali del decennio scorso ha avuto grande eco, ha affermato che il reato non è configurabile quando il debitore è stato ammesso al concordato prima della scadenza e il piano include il debito IVA, con interessi e sanzioni. Un’altra pronuncia ha qualificato il divieto di pagare i crediti anteriori, discendente dall’accoglimento della domanda presentata prima del termine, come adempimento di un dovere ai sensi dell’art. 51 c.p. Un’altra ancora ha escluso il fumus del reato, in sede di sequestro, quando l’ammissione era anteriore alla scadenza e il piano prevedeva il pagamento dilazionato o parziale dell’imposta.
Chi ha letto queste sentenze, o ne ha sentito parlare, ha concluso che “l’ammissione prima della scadenza salva”. È vero, ma solo a metà.
La realtà
Accanto a quel filone favorevole ne è sempre esistito un altro, più rigoroso, che negava rilievo all’ammissione anche quando anteriore alla scadenza. E l’evoluzione più recente ha spostato il baricentro su un criterio più preciso: non conta l’etichetta “ammissione”, conta l’esistenza, prima della scadenza, di un provvedimento del giudice che renda giuridicamente doveroso il non pagamento. Ciò che protegge non è la data dell’ammissione in sé, ma un divieto giudiziale di pagare (o un diniego di autorizzazione) che preceda il termine penale e copra proprio quel debito IVA.
In concreto, quando l’ammissione precede la scadenza, la posizione dell’amministratore è molto più forte, perché il piano concordatario disciplina il trattamento del credito IVA e il pagamento al di fuori del piano altererebbe l’ordine e la parità tra creditori. Ma la protezione va costruita e documentata: occorre verificare che cosa preveda il piano per quel debito, se il Tribunale si sia pronunciato sui pagamenti dei crediti anteriori, se sia stata chiesta un’autorizzazione e con quale esito. Senza questi elementi, il rischio che il giudice penale aderisca all’orientamento restrittivo resta concreto.
Nella nostra esperienza professionale, chi si muove nel concordato preventivo con un debito IVA rilevante ha bisogno che la strategia concorsuale e quella penale siano pensate insieme: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e avvocato cassazionista, imposta la domanda tenendo conto fin dall’inizio delle scadenze penali dell’IVA.
C’è poi un aspetto temporale che il mito ignora: poiché il D.Lgs. 87/2024 ha spostato in avanti il termine di consumazione (lo vediamo nel Mito n. 6), la finestra tra la scadenza “fiscale” del saldo IVA e la scadenza “penale” è oggi molto ampia. Un’impresa che deposita la domanda nel corso di quella finestra ha tempo per ottenere un provvedimento del Tribunale sui pagamenti prima del termine penale, ma deve chiederlo.
La prova
Il filone favorevole è rappresentato da Cass. pen., Sez. III, n. 15853/2015 (udienza 12 marzo 2015), da Cass. pen. n. 52542/2017 (udienza 17 ottobre 2017, depositata il 17 novembre 2017) e da Cass. pen., Sez. III, n. 36320/2019 (depositata il 22 agosto 2019). Quello restrittivo da Cass. pen., Sez. III, n. 44283/2013 (udienza 14 maggio 2013, depositata il 31 ottobre 2013), n. 39101/2013 (udienza 24 aprile 2013) e n. 12912/2016 (udienza 4 febbraio 2016). La sintesi attuale è nella sentenza n. 35938/2025 e nella giurisprudenza dell’estate 2026, che individuano nel provvedimento giudiziale anteriore alla scadenza il vero discrimine.
Cosa rischia chi ci crede
Chi si affida alla sola data di ammissione, senza verificare il contenuto del piano e senza un provvedimento esplicito sui pagamenti, si espone al rischio di incappare nell’orientamento rigoroso. Inoltre, se il concordato viene poi dichiarato inammissibile, revocato o non omologato, l’argomento della “ammissione anteriore” perde gran parte della sua forza, e il debito IVA torna a pesare per intero.
Mito n. 4 — “Nel concordato l’IVA va pagata al 100%; e se invece si falcidia, il reato si cancella”
Il mito, nelle sue due versioni: “L’IVA è intoccabile, nel concordato devi pagarla tutta, quindi il concordato non ti serve” — oppure — “Se nel concordato l’IVA viene pagata solo in parte, il reato si estingue con l’omologa.”
Perché ci credono in tanti
La prima versione è una regola che è stata vera, e che molti continuano a ripetere senza sapere che è cambiata. Per anni la transazione fiscale prevista dalla vecchia legge fallimentare consentiva, per l’IVA, soltanto la dilazione del pagamento e non la riduzione, in nome della natura “europea” dell’imposta. La giurisprudenza civile dell’epoca lo aveva confermato. Molte pronunce penali di quel periodo si fondavano proprio su questo presupposto: se l’IVA doveva comunque essere pagata per intero, non c’era ragione di considerare il concordato un ostacolo al versamento.
La seconda versione nasce dal cambiamento successivo: una volta ammessa la falcidia dell’IVA, si è diffusa l’idea che il pagamento “secondo il piano” equivalga a un pagamento completo anche per il giudice penale.
La realtà
Sul primo punto, la regola è cambiata da tempo. La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 7 aprile 2016 nella causa C-546/14 (Degano Trasporti), ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione il pagamento parziale di un debito IVA da parte di un imprenditore insolvente nell’ambito di un concordato preventivo, purché un professionista indipendente attesti che l’Erario non riceverebbe di più in caso di liquidazione. Il legislatore ha poi adeguato la disciplina e oggi il Codice della crisi, con l’art. 88, consente il trattamento dei crediti tributari, IVA compresa, anche con pagamento parziale, nel rispetto della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. L’IVA, dunque, non è più “intoccabile” nel concordato: può essere ridotta e dilazionata, a condizioni precise.
Sul secondo punto, invece, serve cautela. La causa di non punibilità dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 74/2000 parla di estinzione del debito mediante integrale pagamento degli importi dovuti, comprese sanzioni e interessi, prima dell’apertura del dibattimento. Un pagamento parziale, anche se previsto da un piano omologato, non integra automaticamente quella causa di non punibilità. Il pagamento in esecuzione del piano non è però irrilevante: la giurisprudenza del 2026 ha chiarito che i versamenti successivi al reato vanno considerati nella valutazione della particolare tenuità del fatto, e la crisi documentata dalla procedura concorsuale è uno degli elementi che il giudice deve pesare.
Resta, sullo sfondo, un argomento difensivo che alcune pronunce hanno valorizzato: sarebbe contraddittorio che il giudice penale punisse chi si limita a eseguire un accordo omologato dal giudice civile. È un argomento serio, ma va usato nel contesto giusto, cioè quando l’ammissione e l’omologa sono anteriori al termine penale.
La prova
Oltre alla sentenza CGUE del 7 aprile 2016, C-546/14, il quadro è delineato da Cass. pen. n. 52542/2017, che ha richiamato proprio la pronuncia europea per superare l’idea dell’IVA non falcidiabile, e da Cass. pen., Sez. III, n. 28651/2026, che ha affermato che i pagamenti effettuati dopo la commissione del reato non possono essere ignorati nel giudizio sulla particolare tenuità. Cass. pen., Sez. III, n. 15853/2015 ha sottolineato l’incoerenza di sanzionare penalmente l’esecuzione di un concordato omologato.
Cosa rischia chi ci crede
Chi crede alla prima versione rinuncia a uno strumento che, invece, potrebbe permettergli di regolare il debito IVA in modo sostenibile, e magari sceglie strade peggiori. Chi crede alla seconda rischia di presentarsi al processo convinto di essere “a posto” perché sta pagando le rate del concordato, senza aver preparato né il pagamento integrale entro l’apertura del dibattimento né una richiesta argomentata di particolare tenuità.
Mito n. 5 — “La crisi di liquidità mi giustifica” (oppure: “la crisi non conta nulla”)
Il mito, nelle sue due facce opposte: “Se l’impresa non aveva soldi, non può essere reato” — oppure — “Per il giudice penale la crisi è irrilevante, tanto vale non documentarla.”
Perché ci credono in tanti
La prima faccia del mito ha una radice di buon senso: nessuno può essere punito per non aver fatto ciò che era impossibile fare. Ed è vero che il diritto penale conosce la forza maggiore e l’impossibilità di adempiere. Chi ha visto la propria impresa travolta dai mancati incassi trova naturale pensare che il giudice debba tenerne conto.
La seconda faccia nasce dall’esperienza opposta: per molti anni la Cassazione ha respinto quasi sistematicamente l’argomento della crisi di liquidità, ricordando che l’IVA è un’imposta incassata dai clienti e che l’imprenditore avrebbe dovuto accantonarla anziché usarla per pagare stipendi o fornitori. Da qui la conclusione rassegnata: “tanto la crisi non conta”.
La realtà
Entrambe le versioni sono superate dal D.Lgs. 87/2024, che ha inserito nell’art. 13 del D.Lgs. 74/2000 due commi decisivi.
Il comma 3-bis prevede che i reati di omesso versamento non siano punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore, sopravvenute rispetto all’incasso dell’imposta. Il giudice, nel valutarlo, deve tener conto della crisi non transitoria di liquidità dovuta all’inesigibilità di crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi, oppure al mancato pagamento di crediti maturati verso pubbliche amministrazioni, e della non esperibilità di azioni idonee a superare la crisi. La crisi di liquidità oggi ha un riconoscimento di legge, ma solo se è sopravvenuta, non imputabile all’imprenditore e documentata insieme all’impossibilità di superarla con altre azioni.
Il comma 3-ter, a sua volta, indica al giudice i parametri da considerare per la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e per la valutazione del comma 3-bis: l’entità del debito residuo, l’eventuale adempimento integrale della rateizzazione, l’ammontare delle somme non versate e la durata dell’inadempimento, e la situazione di crisi come definita dal Codice della crisi d’impresa.
Ecco perché la seconda faccia del mito è particolarmente dannosa: la crisi conta, eccome, ma conta se è provata. La Cassazione continua a richiedere che il contribuente dimostri di aver tentato ogni iniziativa possibile, anche con risorse personali, per adempiere; senza questa prova la crisi resta una “evenienza gestionale” priva di effetti scriminanti. Allo stesso tempo, la giurisprudenza del 2026 ha valorizzato la crisi emersa dalla procedura concorsuale ai fini della particolare tenuità.
In pratica, che cosa significa “documentare” la crisi? Significa poter mostrare al giudice una cronologia dei flussi finanziari che spieghi perché, nel momento in cui l’IVA è stata incassata, l’impresa aveva ragionevoli aspettative di poterla versare, e quali eventi successivi le hanno rese vane: il fallimento o la liquidazione giudiziale di un cliente importante, il blocco dei pagamenti di un ente pubblico, la revoca improvvisa di un affidamento bancario. Significa provare le iniziative tentate: richieste di finanziamento respinte, apporti dei soci, cessioni di beni, tentativi di recupero dei crediti, rateazioni chieste. E significa, soprattutto, dimostrare che le risorse disponibili non sono state destinate in via preferenziale ad altri creditori in modo da sacrificare l’Erario per scelta.
Il concordato, da questo punto di vista, può diventare un alleato prezioso: la relazione del professionista attestatore, la situazione patrimoniale depositata con la domanda, le relazioni del commissario giudiziale sono documenti redatti da soggetti terzi, che fotografano lo stato di crisi con un’autorevolezza che le dichiarazioni dell’imprenditore non possono avere. Portarli nel processo penale, nel modo e nel momento giusto, è uno dei compiti principali della difesa.
La prova
Cass. pen., Sez. III, n. 35938 del 4 novembre 2025 ha ribadito che la crisi di liquidità rileva solo se il contribuente prova di aver esperito tutte le iniziative possibili per adempiere. Cass. pen., Sez. III, n. 29126 del 31 luglio 2026 ha accolto il ricorso di un imprenditore con un debito IVA superiore al milione e mezzo, ritenendo che la crisi di liquidità dimostrata dal concordato preventivo in corso dovesse essere valutata ai fini della particolare tenuità, senza che il mancato pagamento di alcune rate fosse di per sé decisivo. Nella stessa stagione la Corte ha annullato una condanna limitatamente alla causa di non punibilità, rinviando al giudice di merito l’esame delle condizioni economico-finanziarie dell’impresa secondo i parametri dell’art. 13, comma 3-ter.
Cosa rischia chi ci crede
Chi crede che la crisi lo giustifichi “di per sé” arriva al processo con un racconto e non con una prova, e perde. Chi crede che la crisi non conti nulla non raccoglie la documentazione che oggi la legge rende utilizzabile: crediti insoluti, insolvenze dei clienti, ritardi della pubblica amministrazione, dinieghi bancari, tentativi di finanziamento. In entrambi i casi spreca la carta difensiva più importante introdotta dalla riforma.
Mito n. 6 — “Il reato scatta alla scadenza del saldo IVA, e dal 2026 è tutto cambiato con il Testo unico”
Il mito: “Se a marzo non verso il saldo IVA ho già commesso il reato” — e, per chi si è informato a metà, “dal 1° gennaio 2026 le regole sono quelle del nuovo Testo unico delle sanzioni”.
Perché ci credono in tanti
La prima parte del mito confonde la scadenza fiscale con la scadenza penale. Il saldo IVA ha termini ordinari di versamento che cadono nella primavera dell’anno successivo (con le possibilità di differimento previste dalla legge), e chi non paga a quella data è certamente inadempiente sul piano tributario, con sanzioni amministrative e interessi. Da qui l’idea che anche il reato nasca in quel momento.
La seconda parte nasce da una notizia vera ma superata: il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (D.Lgs. 173/2024) era stato annunciato come operativo dal 1° gennaio 2026, e molte guide, scritte prima della proroga, continuano a indicarlo come già vigente.
La realtà
Il reato non si consuma alla scadenza del saldo. Dopo la riforma del D.Lgs. 87/2024, l’art. 10-ter punisce chi non versa l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per un ammontare superiore a 250.000 euro per periodo d’imposta. Prima della riforma il termine coincideva con la scadenza dell’acconto IVA dell’anno successivo (di regola il 27 dicembre): oggi il contribuente “guadagna” circa un anno. Per l’IVA dell’anno 2024, dichiarata nel 2025, il termine penale è quindi il 31 dicembre 2026.
La riforma ha introdotto anche un meccanismo legato alla rateizzazione: se il debito è in fase di estinzione mediante rateazione (in particolare quella che segue gli avvisi bonari dei controlli automatizzati), il reato non è punibile; in caso di decadenza dalla rateazione, la punibilità scatta solo se il debito residuo supera 75.000 euro. La rateazione regolarmente in corso alla scadenza penale è oggi uno degli strumenti più efficaci per evitare il reato, ma va attivata in tempo.
Quanto al Testo unico, il D.L. 200/2025 (cosiddetto Milleproroghe) ha rinviato al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore dei testi unici tributari, compreso quello delle sanzioni. Per tutto il 2026 continua dunque ad applicarsi l’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000, nella versione riformata dal D.Lgs. 87/2024. Il Testo unico, quando entrerà in vigore, riordinerà queste stesse regole in una nuova numerazione, senza stravolgerne la sostanza; resta comunque prudente verificare il testo vigente al momento di ciascuna scadenza.
La prova
Il nuovo termine di consumazione è chiaramente indicato nel testo dell’art. 10-ter come riformulato dal D.Lgs. 87/2024. Cass. pen., Sez. III, n. 14721/2026 ha riconosciuto l’applicabilità retroattiva della disciplina più favorevole ai processi in corso, ma ha escluso effetti “automatici” quando alla scadenza non era in essere alcun piano di rateizzazione. Il rinvio del Testo unico è disposto dall’art. 4, commi 1-5, del D.L. 200/2025.
Cosa rischia chi ci crede
Chi pensa che il reato sia già consumato a marzo rischia di rinunciare a mesi preziosi in cui potrebbe ancora rientrare sotto soglia, avviare una rateazione o ottenere dal Tribunale della procedura un provvedimento sui pagamenti. Chi applica regole del Testo unico non ancora in vigore rischia di sbagliare riferimenti normativi in atti e istanze, con conseguenze sulla credibilità della difesa.
Mito n. 7 — “Se non presento la dichiarazione IVA, il reato di omesso versamento non può esserci”
Il mito: “Il reato di omesso versamento richiede la dichiarazione: se non la presento, sono fuori dalla norma.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è perfino confermato dalla Cassazione: l’art. 10-ter riguarda l’IVA “dovuta in base alla dichiarazione annuale”, e senza dichiarazione quel reato non si configura. Qualcuno, nelle fasi più acute della crisi, quando l’impresa sta per entrare in concordato e l’amministrazione è disordinata, arriva a pensare che omettere la dichiarazione sia una scorciatoia.
La realtà
È vero che l’omesso versamento non può essere contestato in assenza di dichiarazione. Ma chi non presenta la dichiarazione annuale non evita il penale: si espone al reato di omessa dichiarazione dell’art. 5 del D.Lgs. 74/2000, punito con la reclusione da due a cinque anni quando l’imposta evasa supera 50.000 euro, cioè con una soglia molto più bassa e una pena molto più alta. La scorciatoia, insomma, porta in un territorio peggiore.
Nel contesto del concordato, poi, la dichiarazione IVA corretta è indispensabile anche sul piano civilistico: il piano deve fotografare con precisione il debito tributario, l’attestatore deve verificarlo, e l’Agenzia delle Entrate deve poter esprimere il proprio voto sulla proposta di trattamento. Un’impresa che omette le dichiarazioni compromette la stessa fattibilità della procedura.
La prova
Cass. pen., Sez. III, n. 10289 del 18 marzo 2026 ha stabilito che il delitto di omesso versamento IVA non può configurarsi senza la dichiarazione annuale da cui emerge il debito, precisando che il fatto deve semmai essere ricondotto ad altre fattispecie, tra cui l’omessa dichiarazione.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di trasformare un reato punito fino a due anni, con soglia a 250.000 euro e con ampie possibilità di non punibilità, in un reato punito fino a cinque anni con soglia a 50.000 euro, compromettendo anche il percorso concordatario.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia ma coerenti con i termini di legge, per mostrare cosa accade davvero a chi agisce sulla base di uno dei miti.
Simulazione A — La domanda con riserva “di dicembre”. Ipotesi: società con IVA dovuta per l’anno 2024 pari a 312.480 €, risultante dalla dichiarazione presentata il 30 aprile 2025; nessun versamento. Termine penale: 31 dicembre 2026. Convinto che basti la domanda (Mito n. 1), l’amministratore deposita il 9 dicembre 2026 una domanda di concordato con riserva, senza chiedere al Tribunale alcuna pronuncia sui pagamenti dei crediti anteriori. Il 31 dicembre 2026 passa senza provvedimenti. Esito: alla luce della giurisprudenza più recente il reato si considera consumato il 1° gennaio 2027, per un importo che supera la soglia di 62.480 €. Se, invece, nella stessa domanda l’amministratore avesse chiesto espressamente al Tribunale di pronunciarsi sul versamento dell’IVA e avesse ottenuto un divieto (o un diniego di autorizzazione) entro il 31 dicembre, avrebbe potuto invocare la scriminante dell’adempimento di un dovere. In alternativa, con un versamento di almeno 62.481 € prima della scadenza il debito sarebbe sceso sotto soglia.
Simulazione B — L’IVA “vecchia” e il concordato successivo. Ipotesi: IVA anno 2023 non versata per 278.915 €, dichiarazione presentata nel 2024, termine penale scaduto il 31 dicembre 2025. Domanda di concordato depositata il 16 marzo 2026, con proposta di pagare l’Erario al 40% (111.566 €) in quattro anni. Convinto che il concordato sani il passato (Mito n. 2), l’amministratore non fa altro. Esito: il reato era già consumato; il concordato non lo scrimina. Le strade reali sono due: pagare integralmente debito, sanzioni e interessi prima dell’apertura del dibattimento (art. 13, comma 1), eventualmente con il termine di tre mesi prorogabile se il debito è in rateizzazione; oppure costruire una difesa sulla particolare tenuità, documentando i pagamenti effettuati in esecuzione del piano e la crisi certificata dalla procedura. Si noti che l’eccedenza sulla soglia (28.915 €) è contenuta: un dato che, insieme ai pagamenti successivi, può pesare a favore.
Simulazione C — Rateazione e decadenza. Ipotesi: IVA anno 2024 dovuta per 287.940 €; ricevuto l’avviso bonario, la società avvia la rateazione prima del 31 dicembre 2026 e paga regolarmente. Alla scadenza penale il debito è in fase di estinzione mediante rateazione: il reato non è punibile. Nel 2027 la società entra in tensione e decade dal piano. Prima variante: debito residuo 68.310 € → sotto la soglia di 75.000 €, nessuna punibilità. Seconda variante: debito residuo 91.250 € → sopra soglia, il fatto torna punibile. Chi credeva che “il reato scatta comunque a marzo” (Mito n. 6) non avrebbe neppure avviato la rateazione, perdendo l’intera protezione.
Il fondo di verità
Ogni mito che abbiamo esaminato nasce da un frammento vero. Rimettere insieme quei frammenti nel quadro corretto è il modo migliore per capire come muoversi.
È vero che la procedura concorsuale cambia le regole sui pagamenti: dopo la domanda il debitore non può soddisfare liberamente i creditori anteriori, e il piano determina come e quanto ciascuno sarà pagato. Ma questo effetto diventa rilevante sul piano penale solo quando si traduce in un provvedimento del giudice che, prima del termine dell’art. 10-ter, vieta il pagamento o nega l’autorizzazione a eseguirlo. Il frammento vero del Mito n. 1 e del Mito n. 3 è proprio questo: la procedura può proteggere, ma attraverso un atto del Tribunale, non attraverso un atto del debitore.
È vero che il concordato può regolare l’intero debito IVA, anche pregresso, e anche con pagamento parziale. Dal 2016 la falcidia dell’IVA è compatibile con il diritto europeo, e il Codice della crisi la consente nel rispetto della convenienza per l’Erario. Ma la regolazione del debito non cancella il reato già consumato: il frammento vero dei Miti n. 2 e n. 4 vive sul terreno civilistico, mentre sul terreno penale contano il pagamento integrale (art. 13, comma 1) o, in mancanza, la valutazione di tenuità.
È vero che la crisi di liquidità conta. Lo ha detto il legislatore con il comma 3-bis dell’art. 13, e lo dice la giurisprudenza più recente quando chiede al giudice di merito di valutare le condizioni economico-finanziarie dell’impresa. Ma conta se è non imputabile, sopravvenuta, documentata, e se non c’erano alternative praticabili.
È vero che le regole sono cambiate e che un Testo unico riordinerà la materia. Ma il cambiamento rilevante, oggi, è quello del D.Lgs. 87/2024: il termine penale spostato al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, il ruolo della rateazione, la soglia dei 75.000 euro in caso di decadenza. Il Testo unico arriverà solo dal 1° gennaio 2027.
Ed è vero, infine, che senza dichiarazione non c’è omesso versamento. Ma c’è un reato più grave.
C’è un ultimo frammento di verità, trasversale a tutti i miti: il sistema, dopo la riforma del 2024, è diventato più attento alla situazione reale dell’impresa. Il legislatore ha spostato in avanti la scadenza penale, ha dato rilievo alla rateazione, ha codificato la crisi di liquidità e ha indicato al giudice parametri precisi per la particolare tenuità. Chi descrive il reato di omesso versamento IVA come una trappola automatica, in cui qualsiasi impresa in crisi cade senza scampo, sbaglia tanto quanto chi lo considera neutralizzato dal concordato. La verità sta in mezzo: il reato c’è, ma gli spazi per evitarlo o per ridurne le conseguenze sono oggi più ampi che in passato, a condizione di usarli con metodo e nei tempi giusti.
La sintesi che emerge è semplice da enunciare e meno semplice da applicare: nel concordato preventivo il rischio penale per l’IVA esiste, ma si governa con il tempo. Tra la scadenza fiscale e la scadenza penale c’è una finestra ampia, in cui si può pagare, rateizzare, chiedere al Tribunale un provvedimento sui pagamenti, impostare il piano in modo che il trattamento del debito IVA sia chiaro e costruire la documentazione della crisi. Chi usa quella finestra ha strumenti; chi la lascia scorrere, confidando in uno dei miti, arriva al 31 dicembre senza difese.
Mito contro realtà: la tabella
Per chi ha bisogno di un colpo d’occhio, ecco i sette miti messi a confronto con le regole effettive. La tabella non sostituisce l’analisi del caso concreto, che dipende sempre dalle date, dagli importi e dal contenuto dei provvedimenti del Tribunale, ma aiuta a fissare i punti fermi.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Basta depositare la domanda di concordato | La domanda da sola non impedisce il reato; serve un provvedimento del Tribunale di divieto o diniego anteriore alla scadenza penale |
| Il concordato sana l’IVA non versata negli anni passati | Il reato già consumato non viene scriminato; conta il pagamento integrale prima del dibattimento (art. 13) o la valutazione di tenuità |
| L’ammissione prima della scadenza salva sempre | Vero a metà: rafforza la posizione, ma la protezione dipende dal contenuto del piano e da un provvedimento sui pagamenti |
| L’IVA nel concordato va pagata al 100% | Falso dal 2016: l’IVA può essere falcidiata (CGUE C-546/14; art. 88 CCII) |
| Se l’IVA è falcidiata, il reato si estingue | Il pagamento parziale non integra l’art. 13, comma 1, ma pesa sulla particolare tenuità |
| La crisi di liquidità giustifica / non conta | Conta se sopravvenuta, non imputabile e documentata (art. 13, commi 3-bis e 3-ter) |
| Il reato scatta alla scadenza del saldo; dal 2026 vale il Testo unico | Termine penale: 31 dicembre dell’anno successivo alla dichiarazione; Testo unico rinviato al 1° gennaio 2027 |
| Senza dichiarazione non c’è reato | Non c’è omesso versamento, ma c’è omessa dichiarazione (art. 5), più grave |
Le domande di verifica
Quindi è vero che, se il Tribunale mi vieta di pagare i crediti anteriori prima del 31 dicembre, non commetto il reato? Sì, in linea di principio. Se un provvedimento del giudice della procedura, anteriore alla scadenza penale, vieta il pagamento del debito IVA o nega l’autorizzazione a eseguirlo, il mancato versamento si inquadra nell’adempimento di un dovere (art. 51 c.p.). È essenziale che il provvedimento esista, sia anteriore al termine e riguardi effettivamente quel debito.
Quindi è vero che, se pago tutto prima del processo, non vengo punito anche se il reato era già consumato? Sì, con precise condizioni. L’art. 13, comma 1, richiede l’estinzione integrale del debito, comprese sanzioni e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Se il debito è in rateizzazione, il giudice può concedere tre mesi, prorogabili una volta, per completare il pagamento.
Quindi è vero che i pagamenti parziali non servono a nulla? No. Non riportano il fatto sotto soglia e non integrano la causa di non punibilità per pagamento integrale, ma la Cassazione ha chiarito nel 2026 che devono essere considerati nella valutazione della particolare tenuità del fatto, insieme agli altri parametri del comma 3-ter.
Quindi è vero che la rateazione mi protegge anche se poi non pago le rate? Dipende. Se alla scadenza penale il debito è in fase di estinzione mediante rateazione, il reato non è punibile; in caso di successiva decadenza, la punibilità rinasce solo se il debito residuo supera 75.000 euro.
Quindi è vero che l’amministratore che subentra durante il concordato risponde dell’IVA non versata prima? Dipende dalle date. Il reato si consuma alla scadenza penale: risponde, in linea generale, chi riveste la qualità di legale rappresentante in quel momento ed è tenuto al versamento. Per questo chi assume la carica nel corso della crisi deve conoscere subito le scadenze penali aperte e gli strumenti per gestirle.
Le sentenze che smontano i miti
Raccogliamo qui le pronunce citate, con l’indicazione del mito che ciascuna demolisce o ridimensiona. I principi sono riformulati in sintesi e non riproducono le massime ufficiali.
1. Cass. pen., Sez. III, n. 35938 del 4 novembre 2025. Principio: né la domanda né l’ammissione al concordato escludono di per sé il reato; la scriminante richiede un provvedimento giudiziale di divieto anteriore alla scadenza; i pagamenti successivi rilevano solo ai sensi dell’art. 13; la crisi di liquidità conta solo se si prova di aver tentato ogni via per pagare. Rilevanza: smonta i Miti n. 1, n. 2 e la prima faccia del Mito n. 5.
2. Cass. pen., Sez. III, n. 29126 del 31 luglio 2026. Principio: la crisi di liquidità dimostrata da un concordato in corso deve essere valutata ai fini della particolare tenuità, anche con un debito IVA rilevante; il mancato pagamento di alcune rate non è di per sé decisivo. Rilevanza: smonta la seconda faccia del Mito n. 5 (“la crisi non conta”).
3. Cass. pen., Sez. III, n. 28651/2026. Principio: dopo il D.Lgs. 87/2024, i pagamenti effettuati successivamente al reato non possono essere ignorati nel giudizio di particolare tenuità. Rilevanza: ridimensiona il Mito n. 4 nella versione “i pagamenti parziali non servono”.
4. Cass. pen., Sez. III, n. 14721/2026. Principio: la disciplina più favorevole introdotta dalla riforma si applica anche ai fatti pregressi, ma senza effetti automatici quando alla scadenza non esisteva un piano di rateizzazione. Rilevanza: chiarisce il Mito n. 6 e il ruolo della rateazione.
5. Cass. pen., Sez. III, n. 10289 del 18 marzo 2026. Principio: senza dichiarazione annuale il reato di omesso versamento IVA non è configurabile, ma il fatto va ricondotto ad altre fattispecie. Rilevanza: smonta il Mito n. 7.
6. Cass. pen., Sez. III, n. 13744/2018. Principio: un concordato chiesto prima della scadenza ma ammesso dopo non impedisce il reato, che si perfeziona istantaneamente al termine. Rilevanza: Miti n. 1 e n. 2.
7. Cass. pen., Sez. III, n. 15853/2015 (udienza 12 marzo 2015). Principio: il reato non è configurabile se l’ammissione al concordato precede la scadenza e il piano include il debito IVA con interessi e sanzioni; non è coerente punire l’esecuzione di un accordo omologato. Rilevanza: è il fondo di verità del Mito n. 3.
8. Cass. pen. n. 52542/2017 (udienza 17 ottobre 2017, dep. 17 novembre 2017). Principio: se la domanda presentata prima del termine viene accolta, il divieto di pagare i crediti anteriori può integrare l’adempimento di un dovere ex art. 51 c.p.; richiama la sentenza europea sulla falcidia dell’IVA. Rilevanza: Miti n. 3 e n. 4.
9. Cass. pen., Sez. III, n. 36320/2019 (dep. 22 agosto 2019). Principio: in sede di sequestro manca il fumus del reato se il debitore è stato ammesso al concordato prima della scadenza con pagamento dilazionato o parziale dell’imposta. Rilevanza: Mito n. 3, versante favorevole.
10. Cass. pen., Sez. III, n. 44283/2013 (udienza 14 maggio 2013, dep. 31 ottobre 2013). Principio: anche l’ammissione anteriore alla scadenza non esclude il reato per l’IVA scaduta e da versare. Rilevanza: mostra perché il Mito n. 3 è vero solo a metà.
11. Cass. pen., Sez. III, n. 12912/2016 (udienza 4 febbraio 2016). Principio: conferma l’orientamento rigoroso sull’irrilevanza dell’ammissione anteriore. Rilevanza: Mito n. 3.
12. Cass. pen., Sez. III, n. 39101/2013 (udienza 24 aprile 2013). Principio: nello stesso solco restrittivo, nega effetti scriminanti automatici all’ammissione al concordato. Rilevanza: Mito n. 3.
13. Cass. pen., Sez. III, n. 39310/2019. Principio: la mera presentazione o ammissione al concordato non esclude il reato, né sul piano oggettivo né su quello soggettivo. Rilevanza: precedente su cui si fonda la sentenza del 2025; Miti n. 1 e n. 2.
14. Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti). Principio: il pagamento parziale del debito IVA in un concordato preventivo è compatibile con il diritto dell’Unione, se un esperto indipendente attesta che l’Erario non otterrebbe di più dalla liquidazione. Rilevanza: smonta il Mito n. 4 nella versione “l’IVA è intoccabile”.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e trasformiamo le regole corrette in mosse concrete. Ecco come lavoriamo quando un’impresa in crisi ha un debito IVA che si avvicina, o ha già superato, la soglia penale.
- Calcoliamo la scadenza penale esatta per ogni annualità, partendo dalla data di presentazione di ciascuna dichiarazione IVA e verificando quali debiti sono ancora nella finestra utile e quali hanno già superato il termine.
- Ricostruiamo il debito IVA rilevante ai fini della soglia, distinguendo imposta, sanzioni e interessi e confrontando dichiarazioni, liquidazioni periodiche, avvisi bonari e versamenti effettuati.
- Verifichiamo la possibilità di rientrare sotto soglia o di attivare la rateazione prima della scadenza penale, controllando gli avvisi bonari ricevuti e i termini per la prima rata.
- Impostiamo la domanda di concordato tenendo conto delle scadenze penali, chiedendo espressamente al Tribunale, quando serve, di pronunciarsi sul pagamento del debito IVA prima del termine dell’art. 10-ter.
- Costruiamo, con i commercialisti dello staff, la proposta di trattamento del credito IVA ai sensi dell’art. 88 del Codice della crisi, curando il confronto con l’alternativa liquidatoria che l’attestatore dovrà verificare.
- Raccogliamo e ordiniamo la documentazione della crisi di liquidità (crediti insoluti, insolvenze dei clienti, ritardi della pubblica amministrazione, dinieghi bancari, iniziative tentate) per renderla utilizzabile ai sensi dell’art. 13, commi 3-bis e 3-ter.
- Pianifichiamo il pagamento integrale entro l’apertura del dibattimento, quando è sostenibile, e la richiesta del termine di tre mesi in caso di rateizzazione in corso.
- Prepariamo la difesa sulla particolare tenuità del fatto, valorizzando i pagamenti successivi, la misura del superamento della soglia e la crisi certificata dalla procedura.
- Contestiamo i sequestri preventivi finalizzati alla confisca, verificando il fumus del reato alla luce delle date e dei provvedimenti del Tribunale concorsuale.
- Seguiamo il procedimento in ogni grado, dal riesame fino al ricorso per Cassazione, mantenendo la stessa strategia dall’analisi iniziale all’ultima parola.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come questa pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno gli strumenti di regolazione della crisi permette di scegliere il percorso (composizione negoziata, concordato con riserva, concordato pieno) e i tempi più compatibili con le scadenze penali dell’IVA. Accanto a questa, la qualifica di avvocato cassazionista consente di garantire la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, senza la dispersione che nasce dal passaggio del fascicolo tra professionisti diversi.
Il lavoro è sempre di squadra: avvocati e commercialisti dello staff operano insieme sullo stesso caso, perché il debito IVA si governa con i numeri tanto quanto con le norme, e una proposta concordataria efficace deve reggere sia al vaglio del Tribunale sia a quello del giudice penale.
Chiusura
Rispondere alla domanda del titolo, a questo punto, è possibile: sì, il reato di omesso versamento IVA si rischia anche in concordato preventivo, ma non in modo ineluttabile. Il rischio dipende dalle date, dal contenuto del piano, dall’esistenza di un provvedimento del Tribunale sui pagamenti, dalla rateazione e dalla capacità di documentare la crisi. L’informazione corretta è la prima difesa: chi conosce la vera scadenza penale e sa che cosa la procedura può e non può fare ha a disposizione strumenti concreti; chi si affida al passaparola rischia di scoprirne i limiti quando è troppo tardi.
È per questo che lo Studio Monardo affronta questa materia con un approccio che unisce le competenze certificate dell’Avvocato: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), per scegliere e impostare lo strumento concorsuale; il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, per gestire il debito IVA e la transazione fiscale; e la qualifica di cassazionista, per difendere l’amministratore in ogni grado del procedimento penale.
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