Il calendario dei documenti: dal primo inventario contabile all’omologazione
Un ricorso per concordato preventivo non nasce il giorno in cui viene depositato. Nasce settimane, spesso mesi prima, quando qualcuno apre gli armadi dell’amministrazione e comincia a chiedersi se le scritture contabili sono aggiornate, se le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni sono tutte reperibili, se l’elenco dei creditori corrisponde davvero a quello che risulta dalla contabilità. È in quel momento, lontano dalle aule del tribunale, che si decide gran parte dell’esito della procedura.
Chi sa quali documenti servono, e in quale momento vanno depositati, agisce al momento giusto invece di subire una dichiarazione di inammissibilità. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, il cosiddetto “correttivo ter”) non chiede tutto subito: distingue tra ciò che va allegato alla domanda “piena” e ciò che può essere depositato in un secondo tempo, se l’impresa sceglie la strada della domanda con riserva. Ma ogni rinvio ha una scadenza, e quasi tutte quelle scadenze non conoscono la sospensione feriale.
La cronologia che ricostruiamo in questa guida segue sei passaggi: la raccolta preventiva della documentazione contabile e fiscale; la decisione degli amministratori e la scelta tra domanda piena e domanda con riserva; il giorno del deposito; i primi dieci giorni dopo il decreto del tribunale; la finestra di trenta-sessanta giorni (prorogabile) per completare il fascicolo; il vaglio di ammissibilità, con il possibile termine di quindici giorni per le integrazioni, fino all’apertura, al voto e all’omologazione.
Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa, che deriva dalle competenze certificate del suo titolare: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi lavora quotidianamente sulla documentazione contabile e sui piani delle imprese in difficoltà, nella fase che precede e prepara gli strumenti di regolazione della crisi. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, nel quale avvocati e commercialisti lavorano insieme proprio sui documenti che l’art. 39 del Codice impone di depositare: bilanci, dichiarazioni, certificazioni dei debiti fiscali e contributivi, elenchi dei creditori.
📩 Se state preparando un ricorso per concordato preventivo, o temete che i tempi stiano già correndo, scriveteci adesso: tutti i riferimenti per contattare lo studio sono riportati in fondo a questa pagina.
La mappa temporale: tutte le tappe in una sola tabella
Prima di entrare nel dettaglio di ciascuna fase, conviene avere sotto gli occhi l’intero percorso. La tabella che segue mette in fila le tappe, i documenti che entrano in gioco in ciascuna, la norma di riferimento e la natura del termine. Ogni riga rimanda alla sezione che la sviluppa.
Il dato da tenere a mente è uno: la legge consente di dividere il deposito dei documenti in due momenti, ma non consente di dividerlo all’infinito. La domanda con riserva dell’art. 44 permette di partire con un fascicolo leggero (bilanci e elenco dei creditori), ma fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile solo a determinate condizioni, entro il quale tutto il resto deve arrivare in cancelleria.
| Tappa | Quando | Documenti e atti | Norma | Natura del termine |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Settimane o mesi prima del deposito | Scritture contabili e fiscali, dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni, bilanci dei tre esercizi, richiesta delle certificazioni dei debiti tributari e contributivi | Art. 39, co. 1 CCII; artt. 363-364 CCII | Nessun termine di legge, ma condiziona tutto il resto |
| 2 | Pochi giorni prima del deposito | Decisione degli amministratori con verbale notarile (per le società), procura al difensore, scelta del tribunale competente, scelta tra domanda piena e con riserva | Artt. 27, 40, 120-bis CCII | Nessun termine di legge |
| 3 | Giorno 0 | Ricorso; con la domanda con riserva solo bilanci (o dichiarazioni) del triennio ed elenco nominativo dei creditori; con la domanda piena anche proposta, piano, attestazione e documentazione completa | Artt. 39, co. 3; 40; 44; 54 CCII | Il ricorso è pubblicato nel registro delle imprese entro il giorno successivo |
| 4 | Entro 10 giorni dal decreto (domanda con riserva) | Versamento del fondo spese; avvio degli obblighi informativi mensili | Art. 44, co. 1, lett. c) e d) CCII | Perentorio, non soggetto a sospensione feriale |
| 5 | Da 30 a 60 giorni dall’iscrizione del decreto, più eventuale proroga fino a ulteriori 60 | Proposta, piano, attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità, documentazione dell’art. 39, commi 1 e 2 | Art. 44, co. 1, lett. a) CCII; art. 87 CCII | Non soggetto a sospensione feriale |
| 6 | Vaglio di ammissibilità | Eventuali integrazioni del piano e nuovi documenti | Art. 47 CCII | Termine non superiore a 15 giorni |
| 7 | Entro 15 giorni dal decreto di apertura | Deposito della somma pari al 50% delle spese presunte (o minor somma non inferiore al 20%) | Art. 47, co. 2, lett. d) CCII | Perentorio |
| 8 | Fino all’omologazione | Documenti per il voto e per il giudizio di omologazione; eventuale reclamo | Artt. 48, 51, 107-112 CCII | Reclamo entro 30 giorni |
Questa tabella è la bussola dell’intero articolo. Da qui in avanti seguiamo il calendario giorno per giorno.
Settimane prima del deposito: l’inventario dei documenti contabili e fiscali
Cosa succede
Siamo ancora lontani dal tribunale. Nessun atto è stato depositato, nessun creditore sa nulla. Eppure è questa la fase in cui si costruisce, o si compromette, la credibilità dell’intera procedura. L’impresa, o meglio chi la amministra insieme ai propri consulenti, deve radunare un insieme di documenti che la legge elenca in modo preciso e che il tribunale, più avanti, esaminerà non come una formalità ma come la base su cui valutare se il concordato può essere aperto.
Il primo nucleo è contabile: libro giornale, libro degli inventari, registri IVA, libro dei beni ammortizzabili, schede di mastro dei conti clienti e fornitori. Il secondo nucleo è fiscale: dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IRAP, dichiarazioni annuali IVA. Il terzo è societario: i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi. A questi si aggiungono documenti che non esistono già pronti nell’archivio e vanno costruiti o richiesti: la situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, lo stato analitico ed estimativo delle attività, l’elenco dei creditori con i rispettivi crediti e le cause di prelazione, l’elenco di chi vanta diritti reali o personali sui beni in possesso dell’impresa, la relazione sugli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le certificazioni dei debiti tributari, contributivi e per premi assicurativi.
La norma
La base giuridica è l’art. 39 CCII, che detta gli obblighi documentali del debitore che chiede l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Il comma 1, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, impone il deposito delle scritture contabili e fiscali obbligatorie; delle dichiarazioni dei redditi relative ai tre esercizi o anni precedenti (oppure all’intera vita dell’impresa, se più breve); delle dichiarazioni IRAP e delle dichiarazioni annuali IVA relative agli stessi periodi; dei bilanci degli ultimi tre esercizi. Lo stesso comma richiede una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività, un’idonea certificazione dei debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l’elenco nominativo dei creditori con i crediti e le cause di prelazione e l’elenco nominativo dei titolari di diritti reali e personali su cose in possesso del debitore, con l’indicazione delle cose e del titolo. Gli elenchi devono riportare anche il domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti che ne sono muniti: un dettaglio che sembra burocratico e che invece serve a rendere possibili tutte le comunicazioni successive della procedura.
Il comma 2 aggiunge la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione indicati dall’art. 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore: mutui, transazioni, compromessi, alienazioni di immobili e di partecipazioni di controllo, concessioni di ipoteche e pegni, fideiussioni, rinunce alle liti, e in generale gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione.
Le certificazioni dei debiti verso il fisco e gli enti previdenziali hanno una disciplina specifica negli artt. 363 e 364 CCII, che regolano rispettivamente la certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi e quella dei debiti tributari. Sono documenti che non si producono in casa: vanno chiesti agli enti competenti, e i tempi di rilascio non dipendono dall’impresa.
I termini che si attivano
In questa fase non corre alcun termine di legge. Ed è proprio questa assenza a renderla insidiosa: il tempo sembra infinito, ma non lo è. Le scadenze arriveranno tutte dopo il deposito, e a quel punto ogni documento mancante dovrà essere prodotto entro finestre strette. Il tempo che si perde prima del deposito non si recupera dopo, perché dopo il deposito i termini sono brevi e, per la domanda con riserva, non subiscono neppure la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è la finestra in cui il debitore ha la massima libertà di manovra. Può verificare la tenuta della contabilità e sanare le irregolarità prima che diventino elementi di valutazione negativa; può richiedere le certificazioni agli enti con anticipo; può ricostruire l’elenco dei creditori incrociando contabilità, estratti conto, atti giudiziari ricevuti e cartelle di pagamento; può far redigere la perizia di stima dei beni che alimenterà lo stato estimativo delle attività; può individuare il professionista indipendente che dovrà attestare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano, verificandone fin da subito l’indipendenza.
Può anche, e conviene ricordarlo, valutare se la strada giusta sia davvero il concordato preventivo o se la crisi si presti a un percorso diverso, come la composizione negoziata della crisi, che però non è più accessibile una volta pendente una domanda di concordato.
Ciò che in questa fase è già precluso, o fortemente sconsigliato, è il compimento di atti di straordinaria amministrazione non necessari: tutto ciò che viene fatto ora finirà nella relazione quinquennale dell’art. 39, comma 2, e sarà esaminato dal commissario giudiziale.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è pensare all’elenco dei creditori come a una semplice estrazione del partitario fornitori. Non lo è. L’elenco deve contenere tutti i creditori, compresi quelli contestati, quelli con crediti sorti da fideiussioni, gli enti previdenziali e fiscali, i lavoratori per TFR e retribuzioni arretrate, i professionisti; e per ciascuno deve indicare l’importo e la causa di prelazione. Un elenco incompleto non solo indebolisce il piano, ma altera il calcolo delle maggioranze e la formazione delle classi.
Un secondo errore, altrettanto diffuso, è trattare lo stato estimativo delle attività come una copia dello stato patrimoniale dell’ultimo bilancio. Lo stato estimativo richiede una valutazione aggiornata dei singoli beni: i crediti verso clienti devono essere vagliati nella loro effettiva esigibilità, il magazzino nel suo valore di realizzo, gli immobili nel loro valore di mercato. È esattamente su questo terreno che la Cassazione, con l’ordinanza n. 16358 del 26 maggio 2026, ha confermato l’inammissibilità di una proposta il cui piano non conteneva indicazioni analitiche sulla concreta possibilità di incassare i crediti vantati verso la clientela.
Quanto dura realmente
La legge non fissa un tempo per questa fase. Nella pratica, la durata dipende da tre variabili: lo stato della contabilità, la complessità del patrimonio e i tempi di risposta degli enti per le certificazioni. Un’impresa con contabilità in ordine e pochi asset può completare l’inventario in alcune settimane; un’impresa con contabilità arretrata, partecipazioni, immobili da stimare e contenziosi aperti può richiedere diversi mesi. È per questo che la domanda con riserva esiste: permette di proteggere l’impresa mentre il lavoro documentale si completa. Ma la riserva non sostituisce questa fase: la sposta in avanti di qualche settimana, dentro un termine perentorio.
Pochi giorni prima del deposito: la decisione, la procura e la scelta della strada
Cosa succede
Il calendario ora corre. L’inventario è avanzato, la situazione è chiara almeno nelle sue linee essenziali, e l’impresa deve prendere tre decisioni formali: chi decide di presentare la domanda, chi la sottoscrive, e in quale forma la presenta.
Per le società, la decisione di accedere al concordato preventivo spetta agli amministratori. Non è una decisione informale: deve risultare da un verbale redatto da notaio, che va depositato e iscritto nel registro delle imprese. È il primo documento che il ricorso deve poter esibire, perché dimostra che chi chiede l’accesso alla procedura ne ha il potere.
Il ricorso, poi, non può essere presentato personalmente dall’imprenditore: deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura. La procura è il secondo documento indispensabile.
Infine, la scelta della strada. Qui il debitore ha davanti un bivio: presentare subito la domanda “piena”, con proposta, piano, attestazione e tutta la documentazione dell’art. 39; oppure presentare la domanda con riserva dell’art. 44, con il solo corredo minimo previsto dall’art. 39, comma 3, riservandosi di depositare il resto nel termine fissato dal tribunale.
La norma
L’art. 120-bis CCII disciplina l’accesso delle società agli strumenti di regolazione della crisi e attribuisce la decisione in via esclusiva agli amministratori, imponendo la forma del verbale notarile e la pubblicità nel registro delle imprese. L’art. 40 CCII regola la domanda di accesso: il ricorso è sottoscritto dal difensore munito di procura ed è comunicato al pubblico ministero e pubblicato nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito.
Sulla competenza territoriale, l’art. 27 CCII la attribuisce al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. La Cassazione ha precisato nel 2025 come si individua quel luogo. Con l’ordinanza n. 6620 del 12 marzo 2025 ha chiarito che conta la sede effettiva dell’attività, cioè il luogo in cui si assumono le decisioni di gestione, che di regola coincide con la sede legale salvo prova contraria fondata su elementi riconoscibili dai terzi. Con l’ordinanza n. 21865 del 29 luglio 2025 ha ribadito che la presunzione di coincidenza tra centro degli interessi e sede legale può essere superata solo se si dimostra sia la diversa collocazione effettiva, sia la sua percepibilità da parte dei terzi.
I termini che si attivano
Anche qui non ci sono termini processuali in senso stretto, ma c’è un vincolo temporale implicito: il verbale degli amministratori deve essere iscritto nel registro delle imprese, e il ricorso non può partire prima che la decisione sia formalmente assunta. Se pende già un ricorso di un creditore per l’apertura della liquidazione giudiziale, ogni giorno di ritardo pesa, perché il tribunale potrebbe trovarsi a decidere su quel ricorso prima che la domanda di concordato sia depositata.
Cosa può fare il debitore ora
In questa finestra il debitore sceglie la propria strada processuale, ed è una scelta che determina il calendario dei mesi successivi. Se la documentazione è completa e il piano è pronto, la domanda piena evita i costi e i vincoli della fase prenotativa e porta direttamente al vaglio di ammissibilità. Se il piano è ancora in costruzione ma l’impresa ha bisogno di protezione immediata, perché ci sono pignoramenti in corso o istanze di liquidazione giudiziale pendenti, la domanda con riserva è lo strumento appropriato.
Il debitore può anche decidere di chiedere, già nel ricorso, le misure protettive dell’art. 54 CCII, che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio. La richiesta va formulata espressamente: non scatta da sola.
Dopo il correttivo ter, c’è un’ulteriore possibilità: l’art. 44, comma 1-quater, consente al debitore di chiedere di beneficiare fin da subito del regime proprio dello strumento che intende utilizzare, depositando insieme alla domanda (o anche dopo) un progetto redatto in conformità alle regole di quello strumento. Per chi punta a un concordato in continuità aziendale, questa opzione può avere effetti rilevanti sui contratti pendenti.
Ciò che invece si chiude, in questa fase, è la porta della composizione negoziata: la Cassazione, con la sentenza n. 31856 del dicembre 2025, ha affermato che l’istanza di composizione negoziata presentata quando è già pendente una domanda di concordato, anche con riserva, è inammissibile e non produce alcun effetto di blocco rispetto alla liquidazione giudiziale. La scelta tra i due percorsi va quindi fatta prima.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è depositare la domanda con riserva come mossa difensiva “per prendere tempo”, senza avere un’idea concreta del piano che si intende presentare. La riserva concede trenta-sessanta giorni, non di più, salvo una proroga che richiede giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto. Chi arriva alla scadenza senza piano non ottiene un’altra possibilità: ottiene, nella migliore delle ipotesi, una declaratoria di inammissibilità; nella peggiore, l’apertura della liquidazione giudiziale su ricorso dei creditori.
Un secondo errore riguarda il tribunale. Depositare il ricorso davanti al tribunale della sede legale quando l’attività si svolge stabilmente altrove, oppure trasferire la sede poco prima della domanda, espone la procedura a una contestazione sulla competenza che può costare settimane.
Quanto dura realmente
Questa fase dura pochi giorni se l’organo amministrativo è operativo e il notaio è disponibile; può allungarsi se la società ha un consiglio di amministrazione con posizioni divergenti, o se ci sono soci che contestano la scelta. In ogni caso, la decisione degli amministratori e l’iscrizione nel registro delle imprese vanno programmate con qualche giorno di margine rispetto alla data di deposito prevista.
Giorno 0: il deposito del ricorso
Cosa succede
Siamo al giorno del deposito. Il ricorso viene trasmesso telematicamente alla cancelleria del tribunale competente. Entro il giorno successivo è comunicato al pubblico ministero e pubblicato nel registro delle imprese. Da quel momento la crisi dell’impresa diventa un fatto pubblico: clienti, fornitori, banche e concorrenti possono venirne a conoscenza.
Il contenuto del fascicolo cambia radicalmente a seconda della strada scelta. È qui che la domanda posta nel titolo di questa guida trova la sua risposta più diretta.
Se la domanda è con riserva (art. 44 CCII), il debitore deposita unicamente:
- i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi oppure, per le imprese non obbligate a redigere il bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP dei tre esercizi precedenti;
- l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti, delle cause di prelazione e del domicilio digitale, se ne sono muniti.
A questi si aggiungono gli atti che legittimano il ricorso: il verbale notarile della decisione degli amministratori, la procura al difensore, la visura camerale aggiornata.
Se la domanda è piena, il debitore deposita invece l’intero corredo:
- la proposta di concordato e il piano, con il contenuto prescritto dall’art. 87 CCII;
- l’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano;
- le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti;
- i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata;
- lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività;
- la certificazione dei debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- l’elenco nominativo dei creditori con crediti, cause di prelazione e domicilio digitale;
- l’elenco dei titolari di diritti reali e personali su beni in possesso del debitore;
- la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione del quinquennio;
- se il piano prevede il trattamento di crediti tributari e contributivi, la documentazione e l’attestazione richieste dall’art. 88 CCII.
La tabella che segue mette a confronto i due fascicoli.
| Documento | Domanda con riserva (giorno 0) | Domanda piena (giorno 0) |
|---|---|---|
| Verbale notarile della decisione degli amministratori | Sì | Sì |
| Procura al difensore | Sì | Sì |
| Bilanci ultimi tre esercizi (o dichiarazioni redditi e IRAP) | Sì | Sì |
| Elenco nominativo creditori con crediti, prelazioni, domicilio digitale | Sì | Sì |
| Scritture contabili e fiscali obbligatorie | Entro il termine fissato | Sì |
| Dichiarazioni redditi, IRAP, IVA del triennio | Entro il termine fissato | Sì |
| Situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata | Entro il termine (e mensilmente nella fase prenotativa) | Sì |
| Stato particolareggiato ed estimativo delle attività | Entro il termine fissato | Sì |
| Certificazione debiti fiscali, contributivi, assicurativi | Entro il termine fissato | Sì |
| Elenco titolari di diritti reali e personali | Entro il termine fissato | Sì |
| Relazione atti di straordinaria amministrazione (5 anni) | Entro il termine fissato | Sì |
| Proposta e piano (art. 87) | Entro il termine fissato | Sì |
| Attestazione di veridicità e fattibilità | Entro il termine fissato | Sì |
Come si presentano, in concreto, i documenti
Elencare i documenti non basta: ciascuno deve essere depositato in una forma che il tribunale e il commissario possano usare. Nella prassi, alcuni accorgimenti fanno la differenza tra un fascicolo consultabile e uno che genera richieste di chiarimento.
L’elenco dei creditori funziona meglio se è predisposto anche in formato tabellare elaborabile, con una colonna per ciascun dato richiesto dalla legge: nominativo, codice fiscale o partita IVA, importo del credito, causa di prelazione, domicilio digitale. Il commissario dovrà usarlo per le comunicazioni ai creditori e per il calcolo delle maggioranze: un elenco già ordinato per classi e per grado di privilegio accorcia il suo lavoro e riduce il rischio di errori.
Lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività deve indicare, per ogni bene, il valore contabile e il valore stimato, con il criterio utilizzato e il riferimento alla perizia o alla fonte da cui il valore deriva. I crediti verso clienti vanno distinti per anzianità e per probabilità di incasso; le rimanenze per categoria; gli immobili con i dati catastali e le eventuali iscrizioni pregiudizievoli.
La relazione sugli atti di straordinaria amministrazione del quinquennio non è un semplice elenco: per ciascun atto conviene indicare data, controparte, corrispettivo e ragione economica. È il documento su cui il commissario misurerà eventuali atti pregiudizievoli per i creditori, e una ricostruzione trasparente sottrae spazio a sospetti e contestazioni.
Le dichiarazioni fiscali vanno depositate con le ricevute di trasmissione telematica, così da documentare non solo il contenuto ma anche la regolarità della presentazione. Le certificazioni dei debiti tributari e contributivi vanno affiancate da una riconciliazione con i dati contabili: se la contabilità indica un debito verso l’erario diverso da quello certificato, la differenza va spiegata prima che sia il commissario a rilevarla.
Infine, il deposito telematico impone una cura particolare nell’indicizzazione degli allegati. Un fascicolo di centinaia di file senza un indice ragionato costringe chi lo esamina a cercare i documenti uno per uno; un fascicolo con un indice che rinvia ai singoli punti dell’art. 39 consente di verificare la completezza in pochi minuti. La forma del deposito è parte della sostanza: un tribunale che trova ordinata la documentazione è un tribunale che può concentrarsi sul merito del piano.
La norma
Il fascicolo della domanda con riserva è definito dall’art. 39, comma 3, CCII, che precisa anche che l’ulteriore documentazione dei commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell’art. 44. La domanda con riserva è disciplinata dall’art. 44, il contenuto del piano dall’art. 87, l’attestazione dall’art. 87, comma 3. Le misure protettive, se richieste, sono regolate dagli artt. 54 e 55. Gli effetti della domanda sono quelli dell’art. 46, che il correttivo ter ha espressamente esteso, tramite il nuovo comma 1-bis dell’art. 44, alla fase compresa tra il deposito della domanda con riserva e la scadenza del termine.
I termini che si attivano
Con il deposito si attivano gli effetti protettivi e si apre la fase in cui il debitore non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del tribunale. Il correttivo ter è stato molto netto: nella fase prenotativa, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci, e il tribunale revoca il decreto che ha concesso il termine (art. 44, comma 1-ter). Durante lo stesso periodo sono sospesi gli obblighi civilistici di ricapitalizzazione per perdite e non opera la causa di scioglimento per riduzione del capitale.
Cosa può fare il debitore ora
Dal giorno 0, il debitore può contare sulla protezione del patrimonio, se ha chiesto le misure protettive, ma deve muoversi dentro un perimetro stretto. Può proseguire la gestione ordinaria dell’impresa; può chiedere al tribunale l’autorizzazione per gli atti urgenti di straordinaria amministrazione; può chiedere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili o a pagare fornitori strategici, nei limiti previsti per il concordato in continuità.
Non può, invece, disporre liberamente del patrimonio, né pagare creditori anteriori fuori dalle ipotesi consentite.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più comune nel giorno del deposito è un elenco dei creditori sommario, privo delle cause di prelazione o del domicilio digitale. Nella domanda con riserva quell’elenco è uno dei due soli documenti richiesti: la sua qualità è il primo segnale che il tribunale e il futuro commissario giudiziale ricevono sulla serietà del debitore.
Un altro errore frequente è non chiedere le misure protettive nel ricorso, confidando che la sola pubblicazione della domanda basti a fermare i creditori. Le misure protettive vanno domandate, e la loro conferma passa per un provvedimento del tribunale.
Quanto dura realmente
Il deposito è un atto istantaneo, ma la sua efficacia si dispiega nelle ore successive: la pubblicazione nel registro delle imprese avviene entro il giorno successivo, e da quel momento decorrono gli effetti verso i terzi. Il tribunale, per la domanda con riserva, provvede con decreto in tempi che dipendono dal carico della sezione: in alcune sedi bastano pochi giorni, in altre serve qualche settimana.
Entro dieci giorni dal decreto: il fondo spese e gli obblighi informativi mensili
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Il tribunale ha esaminato la domanda con riserva e ha pronunciato il decreto previsto dall’art. 44, comma 1. Con quel decreto fa quattro cose: fissa il termine per completare il fascicolo; nomina un commissario giudiziale; stabilisce gli obblighi informativi periodici del debitore; ordina il versamento di una somma per le spese della procedura.
Il decreto viene comunicato al debitore, al pubblico ministero e ai creditori che hanno chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale, e viene iscritto nel registro delle imprese. Dall’iscrizione del decreto decorre il termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione completa: è la novità che il correttivo ter ha introdotto per chiudere un lungo dibattito sul punto di partenza del termine.
La norma
L’art. 44, comma 1, lettera d), CCII impone al debitore di versare, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, una somma per le spese della procedura nella misura necessaria fino alla scadenza del termine principale. La lettera c) stabilisce che il debitore assolva obblighi informativi con periodicità almeno mensile, sotto la vigilanza del commissario, e depositi ogni mese una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, che la cancelleria fa iscrivere nel registro delle imprese entro il giorno successivo. La lettera b) affida al commissario giudiziale il compito di segnalare immediatamente al tribunale atti di frode non dichiarati e condotte che pregiudicano una soluzione efficace della crisi.
L’art. 44, comma 2, prevede la revoca del termine concesso quando il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario o del pubblico ministero, accerta gli atti di frode o le condotte pregiudizievoli, oppure una grave violazione degli obblighi informativi; e prevede lo stesso esito in caso di mancato versamento del fondo spese.
Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che i termini delle lettere a), c) e d) non sono soggetti alla sospensione feriale. Chi deposita una domanda con riserva a metà luglio deve sapere che agosto non gli concederà alcuna tregua.
I termini che si attivano
Il primo termine perentorio della procedura è quello del fondo spese: dieci giorni al massimo, ma il tribunale può fissarne uno più breve. È un termine perentorio e, in base alla norma, il suo mancato rispetto è causa di revoca del provvedimento di concessione dei termini.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 12523 dell’8 maggio 2024, ha chiarito che il decreto che liquida il fondo spese non è reclamabile autonomamente: le contestazioni sull’importo vanno fatte valere, se del caso, nel reclamo contro la sentenza che apre la liquidazione giudiziale. Per le procedure ancora regolate dalla legge fallimentare, l’ordinanza n. 12352 del 9 maggio 2025 ha escluso che il mancato o insufficiente deposito delle spese comportasse automaticamente l’inammissibilità della domanda, proprio perché quella sanzione è stata introdotta solo con il Codice della crisi. Il confronto tra le due pronunce mostra quanto sia cambiato il quadro: oggi il fondo spese è un adempimento con conseguenze espresse.
Contemporaneamente parte il ciclo degli obblighi informativi: almeno una volta al mese il debitore deve riferire sull’attività compiuta per predisporre proposta e piano, sulla gestione finanziaria dell’impresa e depositare la situazione economico-patrimoniale aggiornata.
Cosa può fare il debitore ora
Nei dieci giorni successivi al decreto la prima mossa è garantire la liquidità per il fondo spese, eventualmente con l’apporto dei soci o di terzi. La seconda è organizzare il flusso informativo verso il commissario: un’impresa che fornisce dati tempestivi e coerenti costruisce un rapporto di fiducia che peserà quando il commissario dovrà esprimere il proprio parere sul piano.
Il debitore può inoltre, in questa fase, chiedere autorizzazioni per atti urgenti, avviare le interlocuzioni con i creditori principali, presentare agli enti fiscali e previdenziali le istanze per le certificazioni ancora mancanti.
Ciò che non può fare è considerare gli obblighi informativi come un adempimento formale: una grave violazione di questi obblighi è, per espressa previsione di legge, causa di revoca del termine.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più insidioso è il calcolo sbagliato della scadenza del fondo spese, specie quando il decreto arriva in prossimità di agosto. Chi ragiona come nei normali processi civili, sommando i giorni di sospensione feriale, rischia di versare in ritardo. Il secondo errore è depositare relazioni mensili generiche, che si limitano a ripetere i dati del ricorso senza documentare i progressi nella costruzione del piano.
Quanto dura realmente
Dieci giorni al massimo per il fondo spese; un ciclo mensile per gli obblighi informativi, che prosegue fino alla scadenza del termine principale. In concreto, la fase si sovrappone alla successiva: mentre l’impresa adempie agli obblighi informativi, i consulenti lavorano al piano, all’attestazione e al completamento della documentazione.
Dal giorno 30 al giorno 60 (più l’eventuale proroga): il deposito del fascicolo completo
Cosa succede
Siamo nel cuore della procedura prenotativa. Il termine fissato dal tribunale, compreso tra trenta e sessanta giorni dall’iscrizione del decreto, si sta consumando. Entro la scadenza il debitore deve depositare la proposta di concordato, il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità, e tutta la documentazione dell’art. 39, commi 1 e 2, che il giorno 0 aveva potuto rinviare.
È il momento in cui il fascicolo si trasforma: dai due documenti iniziali si passa a un dossier che, per un’impresa di medie dimensioni, conta spesso migliaia di pagine tra contabilità, perizie, contratti e relazioni. Le settimane che separano il decreto dalla scadenza sono quelle in cui i consulenti dell’impresa lavorano in parallelo su tre fronti: la chiusura della documentazione contabile e fiscale, la costruzione del piano con i suoi numeri, la verifica dell’attestatore su quei numeri.
La norma
L’art. 44, comma 1, lettera a), CCII definisce il termine e il suo oggetto: entro la scadenza il debitore deposita proposta, piano, attestazione e documentazione dei commi 1 e 2 dell’art. 39, oppure, se cambia strada, chiede l’omologazione di un accordo di ristrutturazione o di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione con la documentazione corrispondente.
Il termine è prorogabile, su istanza del debitore, fino a ulteriori sessanta giorni, ma solo in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi. Il correttivo ter ha eliminato il precedente divieto di proroga in pendenza di ricorsi per la liquidazione giudiziale, che aveva reso il termine particolarmente rigido.
Il contenuto del piano è fissato dall’art. 87 CCII. Tra gli elementi necessari, uno è diventato centrale nella giurisprudenza più recente: il valore di liquidazione del patrimonio alla data della domanda, cioè quanto i creditori otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale, comprensivo dell’eventuale maggior valore ricavabile dalla cessione dell’azienda in esercizio e delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese. L’art. 87, comma 3, richiede poi la relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
Se il piano prevede un trattamento dei crediti tributari e contributivi, l’art. 88 CCII impone una documentazione aggiuntiva e un’attestazione specifica sulla convenienza del trattamento proposto rispetto all’alternativa liquidatoria. È un capitolo del fascicolo che va costruito in dialogo con gli enti creditori, e che quindi richiede tempo.
I termini che si attivano
Il termine è uno solo, ma va letto con attenzione. Decorre dall’iscrizione del decreto nel registro delle imprese, non dal deposito della domanda né dalla comunicazione del decreto al debitore. Non è soggetto alla sospensione feriale. E la sua natura è stata ribadita dalla Cassazione con l’ordinanza n. 16358 del 26 maggio 2026: nel caso esaminato, relativo al testo dell’art. 44 anteriore al correttivo ter, la Corte ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui escludeva la proroga in pendenza di istanze di liquidazione giudiziale, e ha confermato l’inammissibilità di un piano che il tribunale aveva ritenuto manifestamente inidoneo, tra l’altro, per la mancata indicazione del valore di liquidazione e per l’inidoneità dell’attestazione.
L’istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza e deve essere sostenuta da un progetto concreto. Non è una formalità: il tribunale verifica che il lavoro sia davvero avviato.
Cosa può fare il debitore ora
In questa finestra il debitore ha tre opzioni: depositare il fascicolo completo, chiedere la proroga documentando lo stato del progetto, oppure cambiare strumento. Il cambio di strumento è una possibilità concreta: se nel corso delle trattative emerge che un accordo di ristrutturazione con i creditori principali è più realistico di un concordato, la legge consente di depositare entro lo stesso termine la domanda di omologazione dell’accordo.
Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce dall’interno la costruzione dei piani e il dialogo con i creditori che precede la loro presentazione: è proprio il lavoro che si concentra nelle settimane della riserva.
Il debitore può anche usare questa fase per verificare l’attestazione prima del deposito. L’attestatore non deve limitarsi a recepire i dati forniti dall’impresa: deve controllarli, a campione e nei punti critici, e spiegare con quali criteri lo ha fatto. Un’attestazione debole, depositata in fretta all’ultimo giorno, è uno dei motivi più frequenti di inammissibilità.
Ciò che è precluso è depositare un piano incompleto contando di sistemarlo dopo. La possibilità di integrazione prevista dall’art. 47 esiste, ma è limitata a quindici giorni e non può rimediare a carenze strutturali.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è sottovalutare il valore di liquidazione. Molti piani indicano un valore di liquidazione basso per far apparire più conveniente il concordato. È un’impostazione che la Cassazione ha esplicitamente censurato: con l’ordinanza n. 22960 del 9 luglio 2026, la Corte ha affermato che il tribunale, già in sede di ammissione del concordato in continuità, deve verificare con un criterio di legalità sostanziale anche il modo in cui è stato determinato il valore di liquidazione, e che il valore ricavabile dalla cessione dell’azienda in esercizio non può essere artificialmente sottratto allo scenario liquidatorio se potrebbe essere realizzato anche da un curatore. La stessa pronuncia ha precisato che l’attestazione del professionista non vincola il giudice.
Un secondo errore riguarda i documenti fiscali: dichiarazioni mancanti, certificazioni non ancora rilasciate, debiti tributari non riconciliati con gli estratti dell’agente della riscossione. Ogni discrepanza tra elenco dei creditori e certificazioni è un elemento che il commissario evidenzierà.
Un terzo errore, più sottile, è depositare il fascicolo l’ultimo giorno utile. Un deposito anticipato anche di pochi giorni lascia margine per correggere un allegato mancante o un file corrotto nel deposito telematico; un deposito all’ultimo minuto trasforma ogni inconveniente tecnico in un rischio per l’intera procedura.
Quanto dura realmente
Il termine legale va da trenta a sessanta giorni, con una possibile proroga fino a ulteriori sessanta: il massimo teorico è dunque di centoventi giorni dall’iscrizione del decreto. Nella pratica, i tribunali tendono a concedere un termine più ampio quando la domanda è accompagnata da elementi che dimostrano un lavoro già avviato, e a concedere la proroga solo se il progetto depositato con l’istanza è sufficientemente definito. Chi entra nella riserva senza aver completato la fase dell’inventario scopre presto che sessanta giorni sono pochi.
Il vaglio di ammissibilità: i quindici giorni per integrare il piano
Cosa succede
Il fascicolo completo è stato depositato. Da questo momento in poi la parola passa al tribunale, che deve decidere se aprire la procedura di concordato. Il commissario giudiziale, già nominato nella fase prenotativa, esprime il proprio parere. Il tribunale esamina la proposta, il piano, l’attestazione e i documenti.
Se rileva carenze sanabili, può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se le carenze non sono sanabili, o se l’integrazione non le risolve, dichiara inammissibile la proposta e, se pendono ricorsi dei creditori, può aprire la liquidazione giudiziale.
La norma
L’art. 47 CCII regola l’apertura del concordato preventivo. Nel concordato liquidatorio il tribunale verifica l’ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati; per il liquidatorio l’art. 84 richiede inoltre un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda e assicuri ai chirografari almeno il 20% dei loro crediti. Nel concordato in continuità aziendale la domanda è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali.
Lo stesso art. 47 consente la concessione del termine non superiore a quindici giorni per integrazioni e nuovi documenti, e prevede che il decreto di inammissibilità sia reclamabile davanti alla corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione.
I termini che si attivano
Il termine per le integrazioni è fissato dal giudice entro il massimo di quindici giorni ed è l’ultima occasione per correggere il fascicolo prima della decisione. Chi lo riceve deve sapere che si tratta di un’occasione mirata, non di una riapertura generale dei termini. Contro il decreto di inammissibilità il reclamo va proposto entro trenta giorni dalla comunicazione.
Cosa può fare il debitore ora
Se riceve il termine di quindici giorni, il debitore deve rispondere punto per punto ai rilievi del tribunale e del commissario, producendo i documenti richiesti e, se necessario, un aggiornamento dell’attestazione che copra le parti modificate del piano.
Deve però sapere che alcune carenze non sono emendabili. La Cassazione, con l’ordinanza n. 7878 del 25 marzo 2025, ha definito l’attestazione di veridicità dei dati come il perno su cui si fonda il consenso informato dei creditori, e ha affermato che la mancata corrispondenza tra dati contabili e consistenza effettiva del patrimonio, rendendo inattendibile l’intera rappresentazione aziendale, compromette la valutazione di fattibilità e conduce all’inammissibilità senza che una successiva nuova attestazione possa rimediare.
Sul piano più generale del controllo, la Cassazione ha chiarito con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025 (relativa al concordato semplificato, ma con un principio che riguarda direttamente la documentazione dell’art. 39) che il giudizio di ammissibilità non si esaurisce nel verificare che i documenti siano stati depositati: deve estendersi al loro contenuto, secondo un criterio di legalità sostanziale. L’ordinanza n. 22960 del 9 luglio 2026, che richiama anche la n. 9605 del 15 aprile 2026, ha applicato lo stesso criterio al concordato in continuità, estendendo il controllo al contenuto della proposta e dei documenti con un’ampiezza paragonabile a quella del giudizio di omologazione.
Se la proposta viene dichiarata inammissibile senza che il tribunale apra la liquidazione giudiziale, il debitore deve sapere che non potrà rivolgersi direttamente alla Cassazione: con la sentenza n. 31176 del 28 novembre 2025 la Suprema Corte ha escluso che quella declaratoria, confermata in sede di reclamo, sia impugnabile con ricorso straordinario, perché non ha natura decisoria e non impedisce di ripresentare la domanda. La n. 22960 del 2026 ha confermato che si tratta di un orientamento ormai stabile. In concreto, la via d’uscita è una nuova domanda costruita su una documentazione corretta.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è usare i quindici giorni per riscrivere il piano da capo, invece di rispondere ai rilievi specifici. Il tribunale ha indicato cosa manca: introdurre modifiche non richieste allunga i tempi di esame e può aprire nuovi fronti di contestazione. L’errore opposto è limitarsi a depositare i documenti mancanti senza far aggiornare l’attestazione: se l’integrazione modifica dati o previsioni del piano, l’attestazione originaria non li copre più.
Quanto dura realmente
La legge non fissa un termine al tribunale per pronunciarsi dopo il deposito del fascicolo completo. Nella pratica, il vaglio può richiedere da alcune settimane a qualche mese, a seconda della complessità del piano, del parere del commissario e del carico della sezione. Il termine per le integrazioni, quando concesso, aggiunge al massimo quindici giorni, a cui segue un nuovo esame.
Entro quindici giorni dal decreto di apertura: il secondo deposito delle spese
Cosa succede
Il tribunale ha aperto la procedura. Con il decreto di apertura nomina il giudice delegato, nomina o conferma il commissario giudiziale, stabilisce la data iniziale e finale del voto dei creditori, fissa il termine per comunicare il decreto ai creditori e ordina al debitore un nuovo deposito di somme per le spese della procedura.
È una tappa che molti dimenticano quando programmano il fabbisogno finanziario della procedura: dopo il fondo spese della fase prenotativa arriva un secondo versamento, di regola più consistente, perché commisurato all’intera procedura.
La norma
L’art. 47, comma 2, lettera d), CCII impone il deposito, entro il termine perentorio non superiore a quindici giorni, di una somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura, ovvero della minor somma, non inferiore al 20%, determinata dal tribunale. Il versamento è ulteriore rispetto a quello già effettuato nella fase prenotativa.
I termini che si attivano
Il termine di quindici giorni decorre dal decreto ed è perentorio. Parallelamente si apre la fase del voto: il commissario giudiziale prepara la propria relazione sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte e sulle garanzie offerte, che i creditori riceveranno prima di votare. I creditori che rappresentano almeno il 10% dei crediti possono presentare proposte concorrenti nei termini previsti dall’art. 90 CCII.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore deve garantire il secondo deposito nei quindici giorni: è la condizione perché la procedura prosegua. Contemporaneamente può collaborare con il commissario fornendo ogni chiarimento sulla documentazione depositata, perché la relazione del commissario sarà il principale strumento di informazione dei creditori e una relazione critica può spostare il voto.
Il debitore può anche, entro i limiti di legge, modificare la proposta prima del voto se le interlocuzioni con i creditori lo suggeriscono, accompagnando le modifiche con un aggiornamento dell’attestazione se toccano la fattibilità del piano.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è non aver previsto il secondo deposito nel fabbisogno finanziario. Un piano che non contempla le spese della procedura è un piano che rischia di fermarsi proprio dopo l’apertura. Un secondo errore è sottovalutare il ruolo della relazione del commissario: il debitore che risponde in ritardo o in modo incompleto alle sue richieste rischia di trovare, nella relazione, rilievi che i creditori leggeranno prima di votare.
Quanto dura realmente
Il deposito va eseguito entro quindici giorni. La fase del voto, che si apre con il decreto, dura il tempo stabilito dal tribunale tra data iniziale e data finale, preceduto dal deposito della relazione del commissario. Nel complesso, dall’apertura al voto passano di norma alcuni mesi.
Fino a dodici mesi dal ricorso: il voto, l’omologazione e i documenti dell’ultimo miglio
Cosa succede
Il calendario si avvicina alla sua conclusione. I creditori votano sulla proposta, divisi per classi se il piano lo prevede (nel concordato in continuità la suddivisione in classi è obbligatoria). Se la proposta raggiunge le maggioranze, o se ricorrono le condizioni per l’omologazione anche in presenza di classi dissenzienti, il tribunale fissa l’udienza e decide sull’omologazione con sentenza.
Anche questa fase ha i suoi documenti. Il debitore deve dimostrare che le condizioni del piano sono ancora attuali; l’attestatore può essere chiamato ad aggiornare le proprie valutazioni se nel frattempo sono intervenute modifiche; i creditori dissenzienti possono opporsi contestando la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale.
La norma
Il voto è regolato dagli artt. 107-109 CCII, l’omologazione dagli artt. 48 e 112. L’art. 112, comma 2, disciplina l’omologazione del concordato in continuità anche in presenza di classi dissenzienti, a determinate condizioni. L’art. 88 regola il trattamento dei crediti tributari e contributivi, con il voto espresso dagli enti competenti. La sentenza di omologazione è reclamabile davanti alla corte d’appello nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 51.
La legge fissa anche una cornice temporale complessiva: il giudizio di omologazione deve concludersi entro dodici mesi dalla presentazione del ricorso.
Sul terreno dei crediti tributari, la Cassazione si è occupata nel 2026 del rapporto tra il trattamento dei crediti fiscali e contributivi previsto dall’art. 88 e l’omologazione forzosa nel concordato in continuità: è il caso esaminato dalla pronuncia n. 15593 pubblicata il 21 maggio 2026, relativa a una procedura nata proprio da una domanda con riserva. È un segnale di quanto la documentazione fiscale depositata all’inizio continui a pesare fino all’ultima udienza.
I termini che si attivano
Il reclamo contro la sentenza di omologazione o di rigetto va proposto entro trenta giorni. Il termine complessivo di dodici mesi dalla presentazione del ricorso funziona come cornice per l’intera procedura e spiega perché ogni ritardo nelle fasi precedenti si riflette sulla fase finale.
Cosa può fare il debitore ora
In questa fase il debitore difende il piano davanti ai creditori e al tribunale. Può rispondere alle opposizioni con documenti aggiornati, chiedere all’attestatore un aggiornamento se sono cambiate le condizioni di mercato, illustrare le ragioni per cui la proposta è più conveniente della liquidazione. Se il tribunale rigetta l’omologazione, può proporre reclamo alla corte d’appello e, contro la decisione di quest’ultima, ricorso per cassazione.
Ciò che è precluso è introdurre a questo punto elementi nuovi non coperti dall’attestazione e non sottoposti al voto.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è considerare chiusa la partita documentale con l’apertura della procedura. L’omologazione è un giudizio che verifica anche la persistenza delle condizioni del piano: se la situazione dell’impresa è peggiorata, o se alcuni dati si sono rivelati inesatti, il quadro documentale va aggiornato. Un’attestazione che omette la valutazione di beni rilevanti, anche se non destinati ai creditori nel piano, priva i creditori di un termine di confronto essenziale e può diventare motivo di impugnazione dell’omologa da parte dei dissenzienti.
Quanto dura realmente
La cornice è di dodici mesi dal ricorso. In concreto, il rispetto di quel termine dipende in larga misura dalla qualità della documentazione iniziale: un fascicolo completo e coerente riduce le richieste di integrazione, le contestazioni dei creditori e le occasioni di ritardo. Ai dodici mesi va poi aggiunto l’eventuale reclamo.
La stessa procedura, due calendari
Per capire come il tempo cambi l’esito, mettiamo a confronto due ipotesi dimostrative costruite sulla stessa impresa. Non sono casi reali: sono esercizi asciutti, con dati inventati ma coerenti con i termini di legge.
Dati di partenza comuni. Una società a responsabilità limitata con debiti complessivi per 1.847.320 euro, di cui 612.480 euro verso l’erario e gli enti previdenziali, 943.115 euro verso fornitori e banche chirografari e 291.725 euro verso dipendenti e professionisti privilegiati. Centoquarantatré creditori. Un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale depositato da un fornitore. L’impresa intende proporre un concordato in continuità.
Calendario A: il debitore che agisce alle finestre giuste
- Ottobre-dicembre 2026. L’amministratore, con i consulenti, avvia l’inventario: richiede le certificazioni dei debiti tributari e contributivi, ricostruisce l’elenco dei 143 creditori con cause di prelazione e domicili digitali, fa stimare il magazzino e i crediti verso clienti, individua l’attestatore e ne verifica l’indipendenza.
- 12 gennaio 2027. Decisione dell’amministratore con verbale notarile, iscritta nel registro delle imprese.
- 18 gennaio 2027 (giorno 0). Deposito della domanda con riserva con bilanci 2023-2025, elenco dei creditori, verbale e procura; richiesta delle misure protettive.
- 21 gennaio 2027. Decreto del tribunale: termine di 60 giorni, nomina del commissario, obblighi informativi mensili, fondo spese di 18.640 euro.
- 22 gennaio 2027. Iscrizione del decreto nel registro delle imprese: da qui decorre il termine principale.
- 27 gennaio 2027. Versamento del fondo spese, entro il limite del 31 gennaio (dieci giorni dal decreto).
- 20 marzo 2027. Deposito del fascicolo completo: proposta, piano con valore di liquidazione analiticamente motivato, attestazione, documentazione dell’art. 39, commi 1 e 2, documentazione ex art. 88 per i crediti fiscali. Il termine sarebbe scaduto il 23 marzo (22 gennaio + 60 giorni).
- 9 aprile 2027. Il tribunale concede quindici giorni per integrare due punti del piano.
- 22 aprile 2027. Integrazione depositata, con aggiornamento dell’attestazione sulle parti modificate (scadenza 24 aprile).
- 5 maggio 2027. Decreto di apertura; secondo deposito spese entro il 20 maggio.
- Entro il 18 gennaio 2028. Cornice dei dodici mesi per la conclusione del giudizio di omologazione.
Calendario B: il debitore che lascia correre
- Ottobre-dicembre 2026. Nessuna attività preparatoria. L’impresa confida di risolvere con le banche.
- 18 gennaio 2027 (giorno 0). Deposito della domanda con riserva con un elenco di 97 creditori ricavato dal partitario fornitori, senza cause di prelazione per i dipendenti e senza domicili digitali.
- 21-22 gennaio 2027. Decreto e iscrizione, con termine di 60 giorni.
- 27 febbraio 2027. Prima relazione mensile generica; il commissario segnala che l’elenco dei creditori non coincide con la contabilità.
- 20 marzo 2027. Il debitore chiede la proroga, ma senza allegare un progetto di piano: l’istanza non dimostra i giustificati motivi richiesti dall’art. 44.
- 23 marzo 2027. Scadenza. Viene depositato un piano privo di valore di liquidazione analitico, con un’attestazione che recepisce i dati forniti dall’impresa senza verificarli; mancano due dichiarazioni IVA e la certificazione dei debiti contributivi.
- Aprile 2027. Il tribunale rileva carenze strutturali: valore di liquidazione non determinato, attestazione inattendibile. Non concede il termine per integrazioni, perché le carenze non sono sanabili, e dichiara inammissibile la proposta.
- Stesso periodo. Il tribunale esamina il ricorso del fornitore per la liquidazione giudiziale, ora non più bloccato dalla procedura concordataria.
Una variante d’estate
Stessa impresa, ma domanda con riserva depositata a luglio. Decreto iscritto nel registro delle imprese il 20 luglio 2027, termine di 45 giorni. Chi applicasse la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto calcolerebbe la scadenza a inizio ottobre. Ma l’art. 44, comma 3, esclude la sospensione feriale: il termine scade il 3 settembre 2027 (20 luglio + 45 giorni). Chi deposita il 4 ottobre ha perso un mese e, con ogni probabilità, la procedura.
La lezione dei due calendari
Lo scarto tra i due calendari non nasce dopo il deposito: nasce nei tre mesi precedenti. Il debitore del calendario A ha usato la fase senza termini per preparare ciò che la fase con termini avrebbe richiesto; il debitore del calendario B ha usato la domanda con riserva per guadagnare tempo che non aveva modo di sfruttare. Il primo arriva al vaglio di ammissibilità con carenze marginali e sanabili, il secondo con carenze strutturali che nessun termine di quindici giorni può colmare.
Un controllo numerico sul concordato liquidatorio
Se la stessa impresa scegliesse un concordato liquidatorio, il calendario resterebbe identico ma cambierebbero i requisiti. Ipotizziamo un attivo disponibile al momento della domanda di 412.800 euro. L’apporto di risorse esterne dovrebbe incrementarlo di almeno il 10%, cioè di almeno 41.280 euro; e ai chirografari, titolari di 943.115 euro di crediti, dovrebbe essere assicurato almeno il 20%, cioè almeno 188.623 euro. Il piano dovrebbe documentare l’origine delle risorse esterne con impegni vincolanti: un’altra serie di documenti da raccogliere prima del deposito.
I binari paralleli: come cambia il calendario se il debitore cambia strada
La timeline ricostruita fin qui è quella del concordato preventivo passato per la domanda con riserva. Ma lungo il percorso il debitore può imboccare binari diversi, e ciascuno modifica i documenti richiesti e i tempi.
Binario 1: la domanda piena fin dal primo giorno
Se il debitore deposita subito proposta, piano, attestazione e documentazione completa, la fase prenotativa scompare. Non c’è il primo fondo spese dell’art. 44, non ci sono gli obblighi informativi mensili della riserva, non c’è il termine di trenta-sessanta giorni. Il tribunale passa direttamente al vaglio dell’art. 47. Il calendario si accorcia di uno o due mesi, ma richiede che tutto il lavoro sia stato fatto prima. È la scelta adatta quando l’impresa non ha urgenza di protezione e ha già costruito il piano, ad esempio al termine di una composizione negoziata.
Binario 2: dalla riserva all’accordo di ristrutturazione
Durante il termine della riserva, il debitore può constatare che i creditori principali, tipicamente le banche, sono disposti a sottoscrivere un accordo. L’art. 44, comma 1, lettera a), consente di depositare entro lo stesso termine la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione dell’art. 39, comma 1. Il fascicolo cambia: la norma non richiama la relazione quinquennale sugli atti di straordinaria amministrazione del comma 2, ma servono gli accordi sottoscritti e l’attestazione richiesta per quello strumento.
Binario 3: dalla riserva al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
Un’ulteriore uscita è il piano di ristrutturazione dell’art. 64-bis CCII, che richiede la documentazione dell’art. 39, commi 1 e 2. Il correttivo ter ha chiarito che gli effetti della domanda prenotativa valgono anche quando la destinazione finale è uno strumento diverso dal concordato.
Binario 4: il progetto depositato con la domanda
Con il comma 1-quater dell’art. 44, il debitore che deposita già nella fase prenotativa un progetto redatto secondo le regole dello strumento prescelto può chiedere di beneficiare subito del relativo regime. È un binario che anticipa parte del lavoro documentale ma può offrire vantaggi concreti, ad esempio sul fronte dei contratti pendenti nel concordato in continuità.
Binario 5: la composizione negoziata prima del concordato
Infine, il binario che si percorre prima e non dopo: la composizione negoziata della crisi. Va attivata prima di qualsiasi domanda di concordato, perché, come ha ricordato la Cassazione con la sentenza n. 31856 del dicembre 2025, l’istanza presentata quando il concordato è già pendente è inammissibile. Se la composizione negoziata non porta a un accordo, l’impresa può arrivare al concordato con un patrimonio informativo già costruito, oppure valutare il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, il cui vaglio documentale, come ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025, è comunque sostanziale e non formale.
Cosa resta uguale su tutti i binari
Su ogni binario restano fermi due punti: la documentazione contabile e fiscale dell’art. 39, comma 1, è sempre richiesta; e l’attestazione del professionista indipendente resta il documento su cui si regge la credibilità dello strumento.
Le cinque finestre critiche
Lungo tutto il calendario, ci sono cinque momenti in cui agire o non agire cambia l’esito.
- La finestra dell’inventario, prima del deposito. È l’unica fase senza termini di legge, ed è quella in cui si raccolgono bilanci, dichiarazioni, scritture, certificazioni e stime. Ogni documento mancante oggi diventa un problema perentorio domani.
- La finestra della scelta, nei giorni che precedono il ricorso. Domanda piena o con riserva, misure protettive sì o no, composizione negoziata o concordato: sono decisioni che vanno prese prima del deposito, perché alcune strade si chiudono nel momento in cui il ricorso viene depositato.
- La finestra dei dieci giorni dopo il decreto. Il fondo spese va versato nel termine perentorio fissato dal tribunale, senza sospensione feriale. Il mancato versamento comporta la revoca del termine.
- La finestra dei trenta-sessanta giorni, più l’eventuale proroga. È il momento in cui il fascicolo si completa. La proroga richiede un progetto concreto e va chiesta prima della scadenza. Il valore di liquidazione e l’attestazione sono i due punti su cui la giurisprudenza più recente si concentra.
- La finestra dei quindici giorni per le integrazioni. È l’ultima occasione per correggere il piano prima della decisione sull’apertura. Serve a sanare carenze puntuali, non a ricostruire un piano strutturalmente debole.
Le domande sul tempo
Ho depositato la domanda con riserva il 10 luglio: agosto sospende il termine per il piano?
No. L’art. 44, comma 3, CCII esclude la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto per il termine di deposito della proposta e del piano, per gli obblighi informativi e per il fondo spese. Il termine si calcola in giorni di calendario a partire dall’iscrizione del decreto nel registro delle imprese.
Da quando si contano i trenta-sessanta giorni?
Dall’iscrizione del decreto del tribunale nel registro delle imprese, come stabilito dal correttivo ter. Non dal deposito della domanda e non dalla data del decreto. Conviene verificare la data di iscrizione dalla visura camerale e calcolare la scadenza da lì.
Posso chiedere la proroga se mancano tre giorni alla scadenza?
Sì, purché l’istanza sia presentata prima della scadenza e sia sostenuta da giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi. Una richiesta generica, senza progetto, difficilmente sarà accolta. La proroga può arrivare fino a ulteriori sessanta giorni.
Se il tribunale mi concede quindici giorni per le integrazioni, posso cambiare tutto il piano?
Il termine serve ad apportare integrazioni al piano e a produrre nuovi documenti. Non è una nuova domanda. Se le carenze rilevate sono strutturali, come un’attestazione inattendibile sui dati aziendali, la giurisprudenza ritiene che non siano emendabili con un’integrazione successiva.
Quanto dura in tutto, dal ricorso all’omologazione?
La legge prevede che il giudizio di omologazione si concluda entro dodici mesi dalla presentazione del ricorso. A questo vanno aggiunte le settimane o i mesi della preparazione documentale, che precedono il deposito e che la legge non misura, ed eventualmente i tempi del reclamo.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le decisioni che seguono sono ordinate secondo la tappa del calendario a cui si riferiscono. Per ciascuna indichiamo gli estremi, il principio riformulato in parole nostre e la sua rilevanza per la documentazione del ricorso.
Tappa 2: competenza e scelta della strada
1. Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2025, n. 6620. Principio: la domanda va proposta al tribunale della sede effettiva dell’impresa, cioè del luogo in cui si assumono le decisioni di gestione; la sede legale vale come presunzione superabile con elementi riconoscibili dai terzi. Rilevanza: la scelta del tribunale è il primo atto del ricorso; sbagliarla costa tempo prezioso.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. 29 luglio 2025, n. 21865. Principio: il centro degli interessi principali coincide presuntivamente con la sede legale; per superare la presunzione occorre dimostrare sia la diversa collocazione effettiva sia la sua percepibilità da parte dei terzi. Rilevanza: chiarisce l’onere probatorio di chi intende depositare il ricorso in un tribunale diverso da quello della sede legale.
3. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 31856/2025 (dicembre 2025). Principio: l’istanza di composizione negoziata della crisi presentata mentre pende una domanda di concordato, anche con riserva, è inammissibile e non impedisce l’apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: impone di scegliere tra composizione negoziata e concordato prima del deposito.
Tappa 4: il fondo spese della fase prenotativa
4. Cass. civ., Sez. I, ord. 8 maggio 2024, n. 12523. Principio: il decreto che ordina il versamento del fondo spese ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera d), non è soggetto a reclamo autonomo; le doglianze sull’importo si fanno valere impugnando l’eventuale sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: il fondo spese va versato nel termine; contestarlo non sospende l’obbligo.
5. Cass. civ., Sez. I, ord. 9 maggio 2025, n. 12352. Principio: nelle procedure regolate dalla legge fallimentare, il mancato o insufficiente deposito delle spese nella fase con riserva non comportava automaticamente l’inammissibilità della domanda, mancando una previsione espressa. Rilevanza: per contrasto, evidenzia che con il Codice della crisi la conseguenza è oggi espressamente prevista.
Tappa 5: il termine e il contenuto del piano
6. Cass. civ., Sez. I, ord. 26 maggio 2026, n. 16358. Principio: nel regime anteriore al correttivo ter era legittima l’esclusione della proroga del termine in pendenza di istanze di liquidazione giudiziale; è confermata l’inammissibilità di un piano manifestamente inidoneo, privo del valore di liquidazione e sorretto da un’attestazione inidonea. Rilevanza: mostra come la mancanza di un elemento richiesto dall’art. 87 incida sull’esito dell’intera procedura.
7. Cass. civ., Sez. I, ord. 9 luglio 2026, n. 22960. Principio: nel concordato in continuità il controllo di ammissibilità è di legalità sostanziale e investe anche il modo in cui è stato calcolato il valore di liquidazione; il maggior valore ottenibile dalla cessione dell’azienda in esercizio non può essere escluso dallo scenario liquidatorio se realizzabile anche dal curatore; l’attestazione non vincola il giudice. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento per la redazione del piano e della sua documentazione di supporto.
8. Cass. civ., Sez. I, n. 9605 del 15 aprile 2026. Principio: richiamata dalla n. 22960/2026 nel medesimo filone sull’ampiezza del controllo del tribunale in fase di ammissione. Rilevanza: conferma che il vaglio sul contenuto del piano è ormai un orientamento consolidato.
Tappa 6: il vaglio di ammissibilità
9. Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2025, n. 7878. Principio: l’attestazione di veridicità dei dati aziendali è il fondamento del consenso informato dei creditori e una condizione di ammissibilità; se i dati non corrispondono alla consistenza effettiva del patrimonio, la carenza non si sana con una nuova attestazione successiva. Rilevanza: spiega perché l’attestazione deve essere solida al momento del deposito.
10. Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641. Principio: nel concordato semplificato, il giudizio sull’ammissibilità non è un controllo formale sull’avvenuto deposito dei documenti, ma un esame sostanziale anche del contenuto della documentazione richiesta dall’art. 39. Rilevanza: il principio sul contenuto dei documenti dell’art. 39 vale come indicazione generale per ogni ricorso.
11. Cass. civ., Sez. I, sent. 28 novembre 2025, n. 31176. Principio: il provvedimento che dichiara inammissibile la proposta di concordato senza aprire la liquidazione giudiziale non ha natura decisoria e non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. Rilevanza: chi riceve una declaratoria di inammissibilità deve valutare il reclamo e, se possibile, una nuova domanda con documentazione corretta.
Tappa 8: voto e omologazione
12. Cass. civ., Sez. I, n. 15593, pubblicata il 21 maggio 2026. Principio: la Corte ha esaminato il trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell’art. 88 nel concordato in continuità e il suo rapporto con l’omologazione forzosa dell’art. 112, comma 2, in una procedura nata da domanda con riserva. Rilevanza: la documentazione fiscale depositata con il ricorso incide fino al giudizio di omologazione.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Interveniamo alla tappa in cui l’impresa si trova. Se siete ancora nella fase dell’inventario, lavoriamo sulla raccolta dei documenti; se avete già depositato una domanda con riserva, lavoriamo sul termine che sta correndo; se avete ricevuto un decreto con richiesta di integrazioni, lavoriamo sui quindici giorni.
- Ricostruiamo il calendario della vostra procedura: verifichiamo la data di iscrizione del decreto nel registro delle imprese, calcoliamo ogni scadenza senza sospensione feriale e segnaliamo i termini perentori ancora aperti.
- Verifichiamo la completezza della documentazione dell’art. 39: confrontiamo scritture contabili, dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, bilanci e certificazioni con l’elenco richiesto dalla legge, documento per documento.
- Ricostruiamo l’elenco dei creditori: incrociamo contabilità, estratti degli enti, atti giudiziari e cartelle, indicando importi, cause di prelazione e domicili digitali.
- Coordiniamo con i commercialisti dello staff lo stato estimativo delle attività e il valore di liquidazione, con particolare attenzione ai criteri indicati dalla Cassazione nel 2026.
- Esaminiamo l’indipendenza e il metodo dell’attestatore prima del deposito, verificando che i dati siano controllati e non semplicemente recepiti.
- Prepariamo l’istanza di proroga quando ne ricorrono i presupposti, allegando un progetto di regolazione della crisi che dimostri i giustificati motivi.
- Gestiamo gli obblighi informativi mensili della fase prenotativa e il rapporto con il commissario giudiziale.
- Rispondiamo ai rilievi del tribunale nei quindici giorni concessi per le integrazioni, punto per punto e con l’aggiornamento dell’attestazione dove necessario.
- Valutiamo i binari alternativi: accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, composizione negoziata quando è ancora possibile.
- Seguiamo i reclami e i giudizi di impugnazione, con la stessa linea difensiva dal primo deposito all’ultimo grado.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il tema di questa guida, la qualifica più pertinente è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è il ruolo che il D.L. 118/2021 attribuisce a chi accompagna le imprese nella fase di emersione della crisi, quella in cui si costruiscono i dati, i piani e il dialogo con i creditori su cui poi si fonda il ricorso per concordato. A questo si collega direttamente il lavoro dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, perché una parte rilevante della documentazione dell’art. 39 riguarda proprio i debiti fiscali, contributivi e bancari.
La continuità della strategia è parte del metodo: la stessa linea difensiva impostata al momento della raccolta dei documenti viene portata avanti nel reclamo e, se necessario, fino alla Cassazione, grazie alla qualifica di avvocato cassazionista del titolare. Non ci sono passaggi di consegne tra un grado e l’altro.
Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: l’avvocato presidia i termini, la forma degli atti e la strategia processuale; il commercialista presidia la coerenza dei dati contabili, delle stime e delle certificazioni. È la combinazione che il ricorso per concordato richiede.
Chiusura: il tempo dei documenti
Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, ed è anche quella che viene sprecata più spesso. Nel concordato preventivo lo spreco avviene quasi sempre prima del deposito: si aspetta, si spera in una soluzione bancaria, si rinvia la raccolta dei documenti. Poi il ricorso parte, i termini cominciano a correre senza sospensione feriale, e ciò che non è stato preparato nei mesi precedenti deve essere costruito in poche settimane.
La documentazione del ricorso per concordato si colloca esattamente nel punto in cui si incontrano le competenze certificate dell’Avv. Monardo: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che riguarda la costruzione dei piani e dei dati nella fase di emersione della crisi; il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, che lavora sulle certificazioni e sui debiti fiscali e bancari che l’art. 39 impone di documentare; l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che garantisce la continuità della difesa fino all’ultimo grado.
📩 Ogni settimana che passa prima del deposito è una settimana che non tornerà durante la procedura: contattate oggi lo studio, trovate tutti i riferimenti al termine di questa guida.
