Non esiste una risposta unica a questa domanda: dipende da chi sei, da come sono intestati i tuoi automezzi e da quale forma ha la tua impresa. Lo stesso preavviso di fermo amministrativo produce effetti molto diversi su un titolare di ditta individuale con due autospurghi, su una snc in cui i soci rispondono con il proprio patrimonio, su una piccola srl con un solo canal-jet in leasing, su un’impresa strutturata che lavora in appalto per comuni e multiutility, e sul socio che ha firmato le fideiussioni dei contratti di leasing.
Qualche esempio lampo. Se il tuo autospurgo è ancora in leasing, l’Agente della riscossione non può iscrivere il fermo su un veicolo che non è tuo, ma può prosciugarti i conti e farti saltare i canoni, e a quel punto il mezzo lo perdi comunque, per mano della società di leasing. Se invece il mezzo è già riscattato, il fermo può arrivare, ma la legge ti dà trenta giorni per dimostrare che quel camion è il cuore della tua attività. Se sei socio di una snc, il debito fiscale della società può arrivare sulla tua auto personale. Se sei un’impresa sopra le soglie del Codice della crisi, puoi chiedere al tribunale misure che bloccano insieme l’Erario e la società di leasing.
In questa guida trovi prima le regole comuni a tutti, poi cinque sezioni dedicate:
- il titolare di ditta individuale di autospurgo;
- la società di persone (snc e sas) e i suoi soci;
- la piccola srl sotto le soglie dell’impresa minore;
- l’impresa strutturata che lavora in appalto;
- il socio, l’amministratore o il familiare che ha garantito i leasing.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché il caso dell’impresa di spurghi in crisi è un incrocio di tre competenze che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede in modo certificato. La crisi di un’impresa con flotta e debiti erariali si governa con la composizione negoziata, e l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Quando l’impresa è piccola o individuale, la strada passa per il concordato minore, e l’Avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. Il debito fiscale e i contratti di leasing richiedono competenze tributarie e bancarie, che lo Studio presidia attraverso lo staff multidisciplinare nazionale coordinato dall’Avvocato in diritto bancario e tributario.
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Le regole del gioco valgono per tutti: fermo, leasing e debito fiscale
Prima di entrare nel tuo profilo, serve una base comune. Le regole che seguono si applicano a chiunque gestisca un’impresa di spurghi, pulizia fognature, videoispezioni o trasporto di fanghi; nelle sezioni dedicate verranno richiamate, non ripetute.
Il fermo amministrativo. Il fermo dei beni mobili registrati è disciplinato dall’art. 86 del D.P.R. 602/1973, la cui disciplina è confluita nell’art. 187 del Testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025) con un impianto sostanzialmente analogo quanto a preavviso e strumentalità. L’Agente della riscossione, decorso inutilmente il termine per pagare la cartella, può iscrivere il fermo al Pubblico Registro Automobilistico sui veicoli del debitore o dei coobbligati. Prima di farlo deve notificare un preavviso che concede trenta giorni per pagare o per dimostrare che il veicolo è strumentale all’attività d’impresa o professionale. Se la prova è fornita, il fermo non può essere iscritto.
Gli effetti pratici sono pesanti: il veicolo sottoposto a fermo non può circolare, e chi lo usa comunque rischia una sanzione amministrativa che va da 1.984 a 7.937 euro con sequestro del mezzo. Per un’impresa di spurghi, un autospurgo fermo significa interventi di pronto intervento persi, contratti con condomini e comuni non onorati, penali.
La strumentalità secondo la Cassazione. La Corte di cassazione ha adottato un’interpretazione rigorosa del concetto di bene strumentale. Con le ordinanze n. 34813 del 29 dicembre 2024 e n. 7156 del 2025 ha chiarito che non basta essere imprenditori, né basta che il mezzo sia iscritto nel registro dei beni ammortizzabili o acquistato con fattura come bene strumentale: occorre provare che il veicolo è necessario alla produzione dei ricavi tipici dell’attività, non semplicemente utile per spostarsi. La Corte ha portato proprio l’esempio del camion per la ditta di trasporti e dell’escavatore per l’impresa edile. Un autospurgo o un canal-jet è, per natura, il prototipo del bene strumentale: senza quel mezzo un’impresa di spurghi non fattura un euro. Ma la prova va costruita, specie quando l’impresa ha più mezzi con caratteristiche simili.
Il leasing. Il veicolo in leasing appartiene alla società concedente fino al riscatto. Il fermo, che colpisce i beni del debitore, non può quindi essere legittimamente iscritto su un mezzo di proprietà della società di leasing. Questo è il primo dato che rassicura. Il secondo dato, che preoccupa, riguarda il contratto: la L. 124/2017 (art. 1, commi 136-140) ha tipizzato il leasing finanziario e stabilito che, per i leasing diversi da quelli immobiliari, costituisce grave inadempimento il mancato pagamento di quattro canoni mensili, anche non consecutivi, o di un importo equivalente. A quel punto il concedente può risolvere il contratto, riprendersi il mezzo, venderlo o ricollocarlo, e restituire all’utilizzatore solo l’eventuale eccedenza tra quanto ricavato e il proprio credito residuo. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 2061 del 28 gennaio 2021, hanno chiarito che questa disciplina vale per le risoluzioni i cui presupposti si sono verificati dopo l’entrata in vigore della legge; la Cassazione lo ha ribadito con l’ordinanza n. 28546/2024.
Il debito fiscale e i suoi strumenti. Per chi ha cartelle, gli strumenti ordinari sono la rateizzazione e, per chi vi ha aderito entro il 30 aprile 2026, la rottamazione-quinquies introdotta dalla Legge di bilancio 2026. La rateizzazione, riformata dal D.Lgs. 110/2024, consente fino a 84 rate mensili su semplice richiesta per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026 e per debiti fino a 120.000 euro, e fino a 120 rate quando la temporanea difficoltà è documentata. Per le istanze presentate nel 2027 e nel 2028 il numero massimo su semplice richiesta sale a 96. Con la presentazione dell’istanza l’Agente non può iscrivere nuovi fermi; con il pagamento della prima rata il fermo già iscritto viene sospeso; la decadenza scatta con otto rate non pagate, anche non consecutive.
Gli strumenti della crisi. Quando la rateizzazione non basta, entra in gioco il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII): la composizione negoziata con le misure protettive (artt. 12-25-quinquies), il concordato minore per le imprese sotto soglia (artt. 74-83), il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione per le imprese maggiori. Le misure protettive, una volta pubblicata l’istanza nel Registro delle imprese, impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari, e quindi anche al Fisco di iscrivere fermi; inoltre, ai sensi dell’art. 18, comma 5, CCII, i creditori interessati non possono risolvere i contratti pendenti, leasing compresi, per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 ha precisato che le misure non impediscono all’Amministrazione di accertare e notificare i debiti tributari: bloccano l’esecuzione, non la formazione della pretesa.
I termini processuali. Il preavviso di fermo per debiti tributari è impugnabile davanti alla Corte di giustizia tributaria entro sessanta giorni dalla notifica, come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 11087 del 7 maggio 2010 e confermato da una giurisprudenza costante. Per i fermi fondati su crediti non tributari, come i contributi previdenziali, la competenza è del giudice ordinario. Ai termini processuali si applica la sospensione feriale, che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Il termine di trenta giorni per provare la strumentalità all’Agente, invece, è un termine amministrativo e va rispettato comunque.
Come si legge un preavviso di fermo. Prima di decidere qualunque mossa, il preavviso va letto con metodo, perché contiene tutte le informazioni che servono per la difesa. Il primo elemento è la data di notifica, che si ricava dalla relata (raccomandata, PEC o messo) e non dal giorno in cui hai aperto la busta: da lì decorrono i trenta giorni per la strumentalità e i sessanta per il ricorso. Il secondo elemento è l’elenco delle cartelle o degli avvisi sottostanti: va confrontato con l’estratto di ruolo, perché capita che vi siano carichi già pagati, già rateizzati, già sgravati o prescritti, e ciascuno di questi casi è un motivo di contestazione autonomo. Il terzo elemento è il veicolo indicato: targa, tipo, intestatario. Se la targa corrisponde a un mezzo in leasing, a un mezzo venduto o a un mezzo intestato a un soggetto diverso dal debitore, l’atto è viziato nell’oggetto. Il quarto elemento è l’importo: va verificato che non includa somme non dovute, come sanzioni già definite o interessi calcolati su carichi sospesi.
Il rapporto tra fermo e pignoramento. Il fermo è una misura cautelare: blocca il veicolo ma non lo vende. L’Agente, per soddisfarsi sul mezzo, dovrebbe avviare un pignoramento mobiliare con successiva vendita all’asta, ed è un percorso che, per i beni registrati strumentali, viene usato meno spesso del pignoramento dei crediti. Questo spiega perché, nella pratica delle imprese di spurghi, il colpo più pesante arriva quasi sempre dai conti e dai committenti, mentre il fermo serve all’Agente soprattutto come leva per indurre al pagamento. Saperlo cambia le priorità: difendere il mezzo è necessario, ma proteggere la liquidità è spesso più urgente.
Da qui in avanti, ogni profilo ti dirà come queste regole si applicano a te.
Se sei titolare di una ditta individuale di autospurgo
La tua situazione
Hai una partita IVA individuale, lavori con uno o due mezzi, magari con un dipendente o un collaboratore familiare. Fai spurghi di fosse biologiche, disostruzioni, pulizia di pozzetti e condotte per condomini, ristoranti, privati. Uno dei mezzi è tuo, riscattato anni fa; l’altro è in leasing. Negli ultimi due o tre anni il carburante, l’assicurazione e la manutenzione delle pompe hanno mangiato i margini, hai pagato i canoni e i fornitori e hai lasciato indietro IVA e IRPEF. Ora sono arrivate le cartelle e, da ultimo, un preavviso di fermo.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: tu e la tua impresa siete la stessa persona. Il debito fiscale della ditta è il tuo debito personale, e il fermo può colpire indistintamente il mezzo da lavoro e la tua auto privata, perché sono tutti beni tuoi.
Questo ha due conseguenze. La prima: per il mezzo da lavoro di proprietà hai lo scudo della strumentalità, per l’auto di famiglia no. Se ricevi preavvisi su entrambi, la difesa va differenziata. La seconda: il mezzo in leasing non è tuo e non può essere sottoposto a fermo, ma il contratto di leasing è a tuo nome, e se salti quattro canoni lo perdi.
La regola più importante per te è questa: entro trenta giorni dalla notifica del preavviso devi presentare all’Agente della riscossione la prova documentale che l’autospurgo è indispensabile alla tua attività. Il modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (istanza di annullamento del preavviso per bene strumentale) va corredato da documenti. Dopo le ordinanze della Cassazione n. 34813/2024 e n. 7156/2025, il registro dei cespiti da solo non basta. Nel tuo settore, però, hai documenti che altri imprenditori non hanno: l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali per il trasporto dei rifiuti, che riporta i mezzi autorizzati per targa; i formulari di identificazione dei rifiuti che indicano il veicolo utilizzato per ogni conferimento di fanghi; le fatture degli interventi; il libretto con l’allestimento speciale (cisterna, pompa del vuoto, gruppo idrodinamico).
Sul fronte della crisi, sei quasi certamente un imprenditore minore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII: un’impresa che nei tre esercizi precedenti non ha superato 300.000 euro di attivo patrimoniale annuo, 200.000 euro di ricavi lordi annui e 500.000 euro di debiti anche non scaduti. Per te sono quindi disponibili il concordato minore, la composizione negoziata in forma semplificata prevista per le imprese sotto soglia (art. 25-quater CCII) e, se l’attività non può proseguire, la liquidazione controllata con esdebitazione.
I numeri
Facciamo un esempio. Hai cartelle per 47.860 euro. Con la rateizzazione su semplice richiesta, se presenti l’istanza entro il 31 dicembre 2026, puoi ottenere 84 rate: 47.860 / 84 = circa 569,76 euro al mese (al lordo degli interessi di dilazione, che vanno calcolati sul piano effettivo). Se aspetti gennaio 2027 avresti accesso a 96 rate, cioè circa 498,54 euro al mese. Ma attendere tre mesi con un preavviso di fermo già notificato è un rischio che non vale settanta euro di rata: la presentazione dell’istanza è proprio ciò che impedisce all’Agente di iscrivere il fermo.
Il fascicolo della strumentalità, per un titolare di ditta individuale, va costruito come se dovesse essere letto da un funzionario che non conosce il settore. Funziona meglio un dossier ordinato in quattro parti. Nella prima parte si identifica il mezzo: carta di circolazione con la destinazione d’uso e l’allestimento, eventuale certificato di collaudo delle attrezzature, fotografie del veicolo che mostrino cisterna, pompa e tubazioni. Nella seconda parte si dimostra l’abilitazione: provvedimento di iscrizione all’Albo gestori ambientali nella categoria pertinente, con l’elenco dei mezzi autorizzati in cui compare quella targa. Nella terza parte si dimostra l’uso: un campione di formulari di identificazione dei rifiuti degli ultimi mesi in cui il veicolo è indicato come mezzo di trasporto, e le fatture corrispondenti agli interventi. Nella quarta parte si dimostra l’indispensabilità: un prospetto che mostri quale quota dei ricavi deriva da interventi eseguiti con quel mezzo, e una breve dichiarazione che spieghi perché l’attività non può essere svolta senza di esso. È esattamente il nesso con i ricavi caratteristici che la Cassazione richiede, e nel settore degli spurghi si dimostra con documenti che l’impresa possiede già.
Il canone del mezzo in leasing è di 1.640 euro al mese. Quattro canoni arretrati, la soglia del grave inadempimento, sono 6.560 euro. Se il tuo arretrato è già di due o tre canoni, la priorità finanziaria è il leasing, non la cartella: la cartella si rateizza con un’istanza, il canone non pagato porta alla risoluzione.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è il pignoramento del conto corrente. L’Agente della riscossione può pignorare presso la banca o presso i tuoi clienti (pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973) senza passare dal giudice. Se ti bloccano il conto il giorno in cui parte l’addebito del canone, l’insoluto si accumula e il mezzo in leasing è a rischio anche se il fermo non lo può toccare.
Il secondo rischio è usare il mezzo dopo l’iscrizione del fermo, contando sul fatto che “tanto è strumentale”. Finché la strumentalità non è riconosciuta dall’Agente o dal giudice, il fermo iscritto produce i suoi effetti, e la circolazione espone a sanzione e sequestro.
Il terzo rischio è il più sottovalutato: riscattare il mezzo in leasing proprio nel momento peggiore. Il giorno in cui paghi il prezzo di riscatto, il veicolo diventa tuo ed entra nel perimetro del fermo.
Le mosse giuste
- Leggi la data di notifica del preavviso e segna due scadenze: trenta giorni per l’istanza di strumentalità all’Agente, sessanta giorni per l’eventuale ricorso alla Corte di giustizia tributaria.
- Prepara il fascicolo della strumentalità con iscrizione all’Albo gestori ambientali, formulari, fatture degli interventi, documentazione dell’allestimento.
- Presenta l’istanza di rateizzazione prima che il fermo venga iscritto, e paga la prima rata.
- Metti in sicurezza i canoni di leasing, contattando subito la società concedente se sei vicino alla soglia dei quattro canoni.
- Se il debito complessivo non è sostenibile neanche a rate, valuta con un professionista il concordato minore: ti permette di proporre al Fisco un pagamento parziale, e la Cassazione con la sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026 ha chiarito che non devi passare per la transazione fiscale prevista per il concordato preventivo.
Giurisprudenza dedicata
La Cassazione, con l’ordinanza n. 34813 del 29 dicembre 2024, ha stabilito che la qualifica di imprenditore non basta a escludere il fermo: serve la prova che il mezzo sia necessario a generare i ricavi. Per una ditta individuale di spurghi questa prova è alla portata, purché sia documentata e non semplicemente affermata. Con l’ordinanza n. 32062 del 12 dicembre 2024 la stessa Corte ha precisato che il fermo non è illegittimo per la sola sproporzione tra valore del mezzo e importo del debito: non puoi quindi contare sull’argomento “il mio camion vale dieci volte la cartella”, ma devi giocare la carta della strumentalità.
Se sei socio di una snc o di una sas
La tua situazione
L’impresa di spurghi l’hai fondata con un fratello, un cugino, un socio storico. È una snc, oppure una sas in cui tu sei accomandatario. I mezzi sono intestati alla società o in leasing alla società. Le cartelle sono intestate alla società. Eppure ti è arrivato un preavviso di fermo sulla tua auto personale.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione la differenza decisiva è la responsabilità illimitata. Nella snc tutti i soci rispondono personalmente delle obbligazioni sociali; nella sas ne rispondono gli accomandatari. La regola civilistica (art. 2304 c.c.) prevede che il creditore sociale debba prima escutere il patrimonio della società, ma una volta verificata l’insufficienza di quel patrimonio può rivolgersi a te. Nella riscossione dei tributi questo significa che il debito della società può essere iscritto a ruolo anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, che diventano coobbligati.
La regola più importante per te: il fermo può colpire i veicoli dei coobbligati, quindi anche i tuoi, ma l’Agente deve rispettare il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale e notificare a te gli atti che ti rendono responsabile. Se il preavviso ti arriva senza che ti sia mai stata notificata una cartella o un atto che ti chiama in causa come socio, c’è un vizio da far valere entro sessanta giorni.
C’è poi una conseguenza sulla strumentalità. La tua auto personale, se non è usata per l’attività sociale, non è strumentale. Lo è invece l’autospurgo intestato alla snc, per il quale la difesa è quella illustrata nella parte comune.
Sul fronte della crisi, una snc di spurghi è quasi sempre impresa minore. Il concordato minore della società può essere costruito tenendo conto della posizione dei soci, e se la crisi è anche personale i soci possono valutare un proprio percorso di sovraindebitamento. Va ricordato che l’apertura di una procedura liquidatoria della società si estende ai soci illimitatamente responsabili: per questo, nelle società di persone, la scelta dello strumento è anche una scelta sul patrimonio personale di ciascun socio.
I numeri
Per chi è nella tua posizione conta anche il modo in cui la crisi della società si intreccia con la tua. Se la snc accede al concordato minore e il piano viene omologato ed eseguito, gli effetti si estendono, salvo patto contrario, anche ai soci illimitatamente responsabili per i debiti sociali: è un vantaggio decisivo, perché la falcidia ottenuta dalla società protegge anche il tuo patrimonio per quei debiti. Al contrario, se la società finisce in liquidazione, la procedura coinvolge anche i soci. Per questo nelle società di persone la scelta dello strumento non può essere lasciata a uno solo dei soci: va condivisa, documentata, e se tra i soci c’è conflitto, va gestita prima che la situazione precipiti. Un altro aspetto spesso trascurato riguarda i debiti personali del socio, diversi da quelli sociali: mutuo della casa, finanziamenti, carte di credito. Questi restano fuori dal concordato della società e, se pesano, richiedono un percorso personale coordinato con quello della snc.
Immagina una snc con due soci al 50%. Debito erariale della società: 88.430 euro. Patrimonio sociale aggredibile: un autospurgo riscattato del valore di realizzo stimato di 29.000 euro e crediti verso clienti per 11.700 euro. Totale: 40.700 euro, insufficiente. L’Agente può quindi rivolgersi ai soci per la parte non coperta: 88.430 − 40.700 = 47.730 euro, per i quali ciascun socio risponde verso l’Erario per l’intero, salvo regresso verso l’altro.
Se sei tu a pagare 47.730 euro, puoi rivalerti per metà, 23.865 euro, sull’altro socio. Ma se l’altro socio è a sua volta in difficoltà, quel regresso resta sulla carta.
Sul piano del fermo: se la tua auto personale vale 14.200 euro e il preavviso indica un debito di 47.730 euro, non potrai contestare la sproporzione (Cass. n. 32062/2024), ma potrai contestare la mancata escussione del patrimonio sociale se l’Agente non ha prima aggredito il camion e i crediti della società.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è scoprire troppo tardi di essere coobbligato. Molti soci di snc pensano che la cartella “della ditta” riguardi solo la ditta e ignorano gli atti, o li lasciano gestire all’altro socio. Se un atto ti viene notificato e non lo impugni, il debito si consolida anche nei tuoi confronti.
Il secondo rischio riguarda il recesso: uscire dalla società non ti libera dalle obbligazioni sociali anteriori, e il socio receduto continua a rispondere dei debiti sorti fino al momento in cui il recesso è opponibile ai terzi.
Il terzo rischio è il conflitto tra soci: se uno vuole liquidare e l’altro vuole continuare, la società rischia di non scegliere nessuno strumento mentre le azioni esecutive avanzano.
Le mosse giuste
- Ricostruisci quali atti ti sono stati notificati come socio e quali solo alla società: la differenza determina le tue difese.
- Verifica se l’Agente ha prima escusso il patrimonio sociale, e in caso contrario valuta il ricorso.
- Proteggi l’autospurgo della società con l’istanza di strumentalità: è anche il bene che tiene in piedi la capacità della società di pagare, e quindi la tua protezione indiretta.
- Allinea i soci su un’unica strategia prima che le azioni individuali dei creditori decidano per voi.
- Valuta la rateizzazione intestata alla società, che sospende i fermi anche nei confronti dei coobbligati per i medesimi carichi.
Giurisprudenza dedicata
La sentenza delle Sezioni Unite n. 11087 del 7 maggio 2010 ha stabilito che il preavviso di fermo è impugnabile davanti al giudice tributario, senza dover attendere l’iscrizione: per te, socio che riceve un preavviso per un debito della società, significa poter contestare subito la legittimità della pretesa nei tuoi confronti, senza aspettare che l’auto sia già bloccata. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 245 del 2019, ha eliminato il divieto di falcidia dell’IVA nelle procedure da sovraindebitamento, aprendo anche ai soci e alle società di persone la possibilità di ridurre l’IVA non versata in un concordato minore.
Se la tua impresa è una piccola srl sotto soglia
La tua situazione
Sei amministratore di una srl di spurghi e pulizia reti fognarie. Hai tre o quattro mezzi: un combinato canal-jet in leasing, un autospurgo riscattato, un furgone per le videoispezioni. Fatturi tra 150.000 e 200.000 euro l’anno, hai due dipendenti. Le cartelle sono intestate alla società. Tu, personalmente, non sei coobbligato per le imposte della srl, salvo casi specifici.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi. La srl ha un patrimonio separato da quello dei soci: il fermo per i debiti fiscali della società colpisce i veicoli della società, non la tua auto. Le eccezioni riguardano ipotesi tipizzate di responsabilità personale degli amministratori e dei liquidatori (art. 36 del D.P.R. 602/1973) o, sul piano penale, gli omessi versamenti oltre soglia, che vanno esaminati a parte.
La seconda particolarità è che, sotto le soglie dell’impresa minore, hai a disposizione due strade diverse per gestire la crisi, e la scelta non è indifferente.
La prima è la composizione negoziata in forma semplificata (art. 25-quater CCII): nomina di un esperto, trattative riservate con i creditori, possibilità di chiedere misure protettive. Dal 2024 la composizione negoziata consente anche un accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sui debiti tributari, introdotto dal correttivo D.Lgs. 136/2024 e commentato dall’Agenzia con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026.
La seconda è il concordato minore, che si svolge davanti al tribunale con l’assistenza dell’OCC. Qui il Fisco vota come ogni altro creditore e, se vota contro, il giudice può omologare comunque quando il piano risulta più conveniente per l’Erario della liquidazione controllata (art. 80, comma 3, CCII).
La regola più importante per te: nel concordato minore non serve una proposta formale di transazione fiscale. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026: il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità, e la relazione dell’OCC svolge il ruolo che nel concordato preventivo spetta all’attestatore. È una semplificazione decisiva per una piccola srl che non ha la struttura per sostenere un’istruttoria fiscale complessa.
I numeri
Debito erariale della srl: 126.300 euro. Debito verso INPS: 21.850 euro. TFR e retribuzioni arretrate ai dipendenti: 6.940 euro. Fornitori: 18.400 euro. Canoni di leasing arretrati: due, per 2.270 euro ciascuno, cioè 4.540 euro.
Piano di concordato minore in continuità: la srl destina ai creditori 1.950 euro al mese per sessanta mesi, cioè 117.000 euro, più 9.000 euro di finanza esterna apportata dal socio. Totale risorse: 126.000 euro. Il piano prevede il pagamento integrale di dipendenti (6.940) e INPS (21.850), cioè 28.790 euro; restano 97.210 euro, di cui 28.800 euro destinati alla continuazione dei canoni del leasing (necessari per tenere il canal-jet), e 68.410 euro da ripartire tra Erario e fornitori. All’Erario vanno 63.150 euro, pari al 50% del credito; ai fornitori chirografari 5.260 euro, pari al 28,6%. Verifica: 63.150 + 5.260 = 68.410. L’Erario, che è in parte privilegiato, riceve una percentuale superiore ai chirografari, come impone l’ordine delle cause di prelazione.
Alternativa liquidatoria: mezzi di proprietà 31.500 euro, crediti verso clienti 14.200 euro, attrezzatura 3.800 euro, totale 49.500 euro; costi di procedura 9.900 euro; residuo 39.600 euro; prima i dipendenti (6.940) e l’INPS (21.850), poi resta per l’Erario 10.810 euro, pari all’8,56%. Il piano offre al Fisco 52.340 euro in più, quasi sei volte l’incasso liquidatorio. È questo differenziale, documentato dall’OCC, che consente al giudice di omologare anche contro il voto dell’Agenzia.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è la tentazione di usare la composizione negoziata solo come scudo temporaneo. Le misure protettive durano al massimo 240 giorni complessivi, e il Tribunale di Vicenza, con una pronuncia del 31 dicembre 2025, ha ribadito che quel tetto non si aggira chiamando cautelari misure che in realtà sono protettive. Se allo scadere non hai un accordo o un piano pronto, ti ritrovi con le stesse azioni esecutive, e mesi in meno.
Il secondo rischio è sottovalutare l’INPS: i contributi non versati hanno un privilegio che li colloca davanti ai tributi, e nella composizione negoziata l’accordo transattivo riguarda i debiti tributari, non quelli contributivi.
Il terzo rischio è proprio dell’amministratore: continuare a operare senza un piano quando la crisi è evidente espone a responsabilità verso la società e i creditori. Attivarsi tempestivamente con uno strumento del Codice della crisi è anche una tutela personale.
Le mosse giuste
- Fai calcolare al commercialista se la srl è sotto le soglie dell’impresa minore nei tre esercizi precedenti: da qui dipende quali strumenti hai.
- Separa i mezzi di proprietà da quelli in leasing in un prospetto: per i primi prepari l’istanza di strumentalità, per i secondi verifichi lo stato dei canoni.
- Se l’azienda ha un futuro, valuta la composizione negoziata con misure protettive, che blocca insieme le azioni del Fisco e la risoluzione dei leasing per arretrati anteriori.
- Se serve ridurre il debito erariale e non solo dilazionarlo, il concordato minore con relazione OCC accurata è lo strumento più adatto alla tua dimensione.
- Fai stimare il valore di realizzo dei mezzi con dati di mercato reali: è il cuore del confronto con la liquidazione controllata. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, conosce dall’interno come si costruisce la relazione su cui il giudice decide.
Giurisprudenza dedicata
La sentenza della Cassazione n. 14555 del 16 maggio 2026 è la pronuncia di riferimento per la tua posizione: esclude che nel concordato minore occorra la procedura di transazione fiscale con il parere della Direzione regionale, e affida all’OCC la verifica della convenienza. Il Tribunale di Vicenza, il 31 dicembre 2025, ha fissato l’altro paletto: la protezione nella composizione negoziata ha un limite temporale inderogabile, e va usata per costruire una soluzione, non per rinviarla.
Se guidi un’impresa strutturata che lavora in appalto
La tua situazione
La tua impresa ha superato da tempo la dimensione artigiana. Gestisci una flotta di dieci, quindici mezzi: autospurghi, combinati aspira-lava, canal-jet, furgoni per videoispezione e risanamento condotte. Una parte è di proprietà, la maggior parte è in leasing. Lavori in appalto per comuni, gestori del servizio idrico, consorzi di bonifica, grandi condomini e aziende. Hai dipendenti, una certificazione ambientale, contratti con penali. La crisi è arrivata per una combinazione nota: pagamenti della pubblica amministrazione in ritardo, aumento dei costi, debiti IVA e ritenute non versati per sostenere la liquidità. Sei sopra le soglie dell’impresa minore.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: per te il fermo di un mezzo non è il problema principale, è il sintomo. Il vero pericolo è l’effetto domino: un pignoramento presso terzi sui crediti verso un committente blocca la cassa, la cassa bloccata fa saltare i canoni di leasing, i canoni saltati portano alla risoluzione dei contratti, la perdita dei mezzi rende impossibile eseguire gli appalti, l’inadempimento negli appalti porta a penali e risoluzioni. In poche settimane l’impresa perde la flotta senza che nessuno abbia mai iscritto un fermo.
Per questo, a te serve uno strumento che blocchi tutti i creditori insieme. La regola più importante per te è l’art. 18, comma 5, CCII: con la pubblicazione dell’istanza di misure protettive nella composizione negoziata, le società di leasing non possono risolvere i contratti né rifiutarne l’adempimento per il solo mancato pagamento di canoni anteriori, e il Fisco non può iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. Il Tribunale di Brescia, con il provvedimento del 17 aprile 2025, ha confermato misure protettive con questo contenuto, compreso il divieto di risolvere i contratti pendenti o di modificarli in danno delle società istanti. Attenzione al limite fissato dal Tribunale di Modena con l’ordinanza del 26 dicembre 2022: la protezione riguarda i contratti ancora in corso, non può far rivivere un rapporto già cessato per scadenza naturale.
Il secondo elemento specifico è il rapporto con le stazioni appaltanti. Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) prevede l’esclusione dalle gare per gravi violazioni definitivamente accertate in materia di imposte e contributi, salvo che l’operatore abbia pagato o si sia impegnato in modo vincolante a pagare prima della scadenza per la presentazione dell’offerta. Una rateizzazione concessa o un accordo con il Fisco nell’ambito di uno strumento della crisi cambiano quindi la tua posizione di gara. Inoltre le pubbliche amministrazioni, prima di pagare importi superiori a 5.000 euro, verificano se il beneficiario è inadempiente verso l’Agente della riscossione (art. 48-bis del D.P.R. 602/1973) e, in caso positivo, sospendono il pagamento: ecco perché i tuoi incassi dai comuni possono fermarsi anche senza un pignoramento.
Il terzo elemento è la scelta dello strumento. Oltre alla composizione negoziata, con il possibile accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate sui debiti tributari, hai il concordato preventivo in continuità, in cui la transazione fiscale è disciplinata dall’art. 88 CCII e i contratti di leasing possono essere sospesi o sciolti con autorizzazione ai sensi dell’art. 97 CCII, e gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e 63 CCII). La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 ha chiarito che l’Agenzia guarda con favore ai percorsi di risanamento effettivo, non a quelli dilatori.
I numeri
Flotta: 12 mezzi, di cui 8 in leasing con canoni complessivi di 18.640 euro al mese e 4 di proprietà. Debito erariale: 412.600 euro. Pignoramento presso terzi notificato a un gestore del servizio idrico su crediti per 96.300 euro. Il terzo pignorato, in base all’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973, deve versare le somme all’Agente entro sessanta giorni.
Se quei 96.300 euro vengono distratti, l’impresa perde poco più di cinque mesi di canoni di leasing (96.300 / 18.640 = 5,17). In assenza di altre entrate sufficienti, in quattro mesi si raggiunge la soglia di grave inadempimento su tutti gli otto contratti: 4 × 18.640 = 74.560 euro di arretrati. A quel punto ogni concedente può risolvere.
Con l’istanza di composizione negoziata pubblicata il 3 novembre 2026 e misure protettive confermate per 120 giorni, la protezione arriverebbe al 3 marzo 2027; con le proroghe, il tetto massimo di 240 giorni complessivi porterebbe la scadenza indicativamente al 1° luglio 2027. In quella finestra devi pagare i canoni correnti, perché la protezione copre i crediti anteriori, non quelli che maturano durante le trattative.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è arrivare alla composizione negoziata quando la flotta è già persa. Se le società di leasing hanno già comunicato la risoluzione prima della pubblicazione dell’istanza, le misure protettive non la cancellano.
Il secondo rischio è la perdita dei requisiti per gli appalti: un’esclusione da una gara strategica può rendere irrealistico il piano di risanamento su cui stai trattando.
Il terzo rischio riguarda la protezione che scade: l’esperto e il tribunale vogliono vedere un piano credibile, e se allo scadere dei 240 giorni non c’è un accordo, le azioni riprendono tutte insieme.
Le mosse giuste
- Mappa la flotta: per ogni mezzo, proprietà o leasing, canoni arretrati, scadenza, valore di mercato, contratti di appalto su cui è impiegato.
- Intervieni prima del quarto canone non pagato sul contratto più esposto: è la data che decide.
- Valuta la composizione negoziata con misure protettive come primo strumento, perché blocca insieme Fisco e concedenti e preserva la continuità.
- Prepara l’istanza di strumentalità per i mezzi di proprietà già colpiti da preavviso: anche in composizione negoziata, la difesa sul singolo atto resta utile.
- Costruisci la proposta al Fisco (accordo transattivo, transazione fiscale nel concordato o rateizzazione) in parallelo con gli accordi con le società di leasing: le due trattative si condizionano a vicenda.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Brescia, 17 aprile 2025, ha confermato misure protettive estese al divieto di risolvere i contratti pendenti: è il precedente che descrive esattamente la protezione di cui una flotta in leasing ha bisogno. Il Tribunale di Modena, 26 dicembre 2022, ne ha segnato il confine sui rapporti già scaduti. Il Tribunale di Vicenza, 31 dicembre 2025, ha ribadito l’inderogabilità del tetto dei 240 giorni.
Se hai garantito i leasing come socio, amministratore o familiare
La tua situazione
Non sei tu l’impresa, ma hai firmato. Quando la società di spurghi ha preso in leasing il canal-jet da 260.000 euro, la società concedente ha chiesto una fideiussione personale: l’ha firmata il socio di maggioranza, l’amministratore, magari il coniuge o il padre che aveva un immobile. Oggi l’impresa è in crisi e tu temi due cose: che la società di leasing venga a cercare te, e che il Fisco possa arrivare ai tuoi beni.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione bisogna distinguere nettamente due debiti. Il debito fiscale della società di capitali non è un tuo debito: come garante del leasing non diventi coobbligato per le imposte, e il fermo per le cartelle della srl non può essere iscritto sulla tua auto, salvo che tu non sia responsabile per un titolo diverso (socio illimitatamente responsabile di una società di persone, amministratore o liquidatore nelle ipotesi dell’art. 36 del D.P.R. 602/1973). Il debito del leasing, invece, ti riguarda direttamente: se la società non paga e il contratto viene risolto, il concedente, dopo aver venduto o ricollocato il mezzo, può chiedere a te la differenza non recuperata, nei limiti della fideiussione.
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. Le misure protettive che l’impresa ottiene nella composizione negoziata riguardano il patrimonio dell’impresa; non si estendono automaticamente ai garanti. Esistono però provvedimenti di merito che hanno esaminato richieste di misure protettive e cautelari formulate anche a tutela di terzi, come quello del Tribunale di Brescia del 17 aprile 2025. È una strada da chiedere espressamente e da motivare, con esito non scontato.
C’è poi il tuo eventuale percorso personale. Se l’escussione della garanzia ti rende sovraindebitato, puoi accedere agli strumenti del Codice della crisi per le persone fisiche: la procedura corretta (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata con esdebitazione) dipende dalla natura dei tuoi debiti e dal legame tra la garanzia e l’attività d’impresa, e va verificata caso per caso.
I numeri
Canal-jet in leasing a nome della srl, fideiussione del socio fino a 180.000 euro. Al momento della risoluzione il debito residuo verso il concedente (canoni scaduti e non pagati, canoni a scadere attualizzati, prezzo di riscatto) è di 151.420 euro. Il concedente riprende il mezzo e lo ricolloca a 104.000 euro. Aggiunte le spese di recupero e ricollocazione documentate, ipotizzate in 6.880 euro, il credito residuo è: 151.420 + 6.880 − 104.000 = 54.300 euro.
Quei 54.300 euro sono ciò che può esserti chiesto come fideiussore. Ma se la ricollocazione fosse avvenuta a un prezzo inferiore al valore di mercato, il saldo crescerebbe a tuo carico: per questo la verifica della stima e delle modalità di vendita del mezzo, che la L. 124/2017 vuole condotte secondo valori di mercato, è una difesa concreta del garante.
Il conteggio va controllato voce per voce, perché è lì che si annidano gli errori a danno del garante. I canoni scaduti devono corrispondere a quelli effettivamente non pagati, al netto di eventuali pagamenti parziali. I canoni a scadere vanno attualizzati alla data della risoluzione, secondo quanto prevede la L. 124/2017, e non sommati per il loro valore nominale. Il prezzo di riscatto va considerato per il suo importo contrattuale. Le spese di recupero devono essere documentate e ragionevoli. Il valore di ricollocazione deve risultare da una vendita o da una nuova locazione condotta secondo valori di mercato, con stima di un perito scelto secondo le modalità previste dalla legge. Ognuno di questi punti, se non è rispettato, sposta migliaia di euro a favore o a sfavore del fideiussore.
Viceversa, se il mezzo fosse ricollocato a 162.000 euro, l’eccedenza (162.000 − 158.300 = 3.700 euro) spetterebbe all’utilizzatore e nulla potrebbe esserti chiesto.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è che la tua garanzia diventi il vero oggetto della trattativa, a tua insaputa. Molte società di leasing preferiscono risolvere ed escutere il garante solvibile piuttosto che negoziare con l’impresa in crisi.
Il secondo rischio è firmare nuove garanzie o accordi di rientro “per salvare l’azienda” senza una valutazione della sostenibilità complessiva: puoi trasformare un debito potenziale in un debito certo.
Il terzo rischio riguarda i beni intestati a te ma usati dall’impresa: se un mezzo dell’attività è intestato a te personalmente, quel veicolo resta esposto ai tuoi creditori personali.
Le mosse giuste
- Recupera il testo della fideiussione e verifica massimale, durata, rinunce, eventuali clausole conformi a schemi contestati.
- Chiedi all’impresa di coinvolgerti nella strategia sui leasing: il tuo interesse è che il contratto prosegua, non che venga risolto.
- Se la società accede alla composizione negoziata, valuta con l’esperto la richiesta di misure anche in favore dei garanti.
- In caso di risoluzione, pretendi la documentazione della ricollocazione del mezzo e della stima: è la base per contestare il saldo.
- Se il tuo patrimonio non regge l’escussione, fai verificare quale procedura di sovraindebitamento è adatta alla tua posizione.
Giurisprudenza dedicata
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 2061 del 28 gennaio 2021, hanno chiarito che la disciplina della risoluzione del leasing introdotta dalla L. 124/2017 si applica ai contratti i cui presupposti di risoluzione si sono verificati dopo la sua entrata in vigore, con il meccanismo della restituzione dell’eccedenza ricavata dalla vendita: è la regola che determina quanto può esserti chiesto. La Cassazione, con l’ordinanza n. 28546/2024, ha ribadito che quella disciplina non è retroattiva: per i contratti risolti prima resta il diverso regime ricostruito dalla giurisprudenza, e il conto del garante cambia.
Tre flotte, tre esiti: i numeri a confronto
Mettiamo lo stesso problema, un debito fiscale non pagato e mezzi in parte in leasing, davanti a tre profili diversi. Sono ipotesi dimostrative, non casi reali.
Ipotesi A — Ditta individuale con due mezzi. Debito iscritto a ruolo: 61.340 euro. Autospurgo di proprietà, valore 38.500 euro. Secondo mezzo in leasing, canone 1.870 euro al mese, tre canoni arretrati (5.610 euro). Preavviso di fermo sull’autospurgo notificato il 9 settembre 2026.
Scadenza per provare la strumentalità: 9 ottobre 2026. Il titolare presenta il 2 ottobre l’istanza con iscrizione all’Albo gestori ambientali, formulari degli ultimi sei mesi e fatture degli interventi: il fermo non viene iscritto. Nello stesso giorno chiede la rateizzazione in 84 rate: 61.340 / 84 = 730,24 euro al mese di quota capitale. Con il quarto canone non pagato l’arretrato salirebbe a 7.480 euro e il concedente potrebbe risolvere: il titolare concorda un piano di rientro con la società di leasing.
Esito: autospurgo libero, leasing in regola, debito fiscale dilazionato. Se invece non avesse fatto nulla, dal 10 ottobre il fermo avrebbe potuto essere iscritto, e l’uso del mezzo avrebbe esposto a una sanzione da 1.984 a 7.937 euro e al sequestro.
Ipotesi B — Piccola srl sotto soglia. Il 15 luglio 2026 l’Agente notifica un pignoramento presso terzi a un comune committente su crediti della srl per 23.480 euro; il comune dovrà versare all’Agente entro sessanta giorni, cioè entro il 13 settembre 2026. Canone del canal-jet: 2.270 euro; arretrati: due canoni. Senza l’incasso del comune, la srl non paga i canoni di agosto e settembre: a fine settembre gli arretrati sono quattro, 9.080 euro, e il leasing può essere risolto.
Se invece la srl accede alla composizione negoziata e pubblica l’istanza di misure protettive il 28 luglio 2026, il pignoramento non può proseguire, e il concedente non può risolvere il leasing per i due canoni anteriori. La srl paga i canoni correnti e utilizza il periodo di protezione per costruire l’accordo con il Fisco o, se serve una falcidia con il voto dei creditori, per preparare un concordato minore.
Esito: canal-jet conservato a condizione di pagare i canoni correnti; debito fiscale da regolare entro il limite massimo di protezione.
Ipotesi C — Impresa strutturata in appalto. I numeri sono quelli visti nel profilo dedicato: 12 mezzi, canoni per 18.640 euro al mese, debito erariale di 412.600 euro, pignoramento su 96.300 euro di crediti, preavvisi di fermo su quattro mezzi di proprietà. L’istanza di composizione negoziata è pubblicata il 3 novembre 2026; la protezione arriva al 3 marzo 2027 e, con proroghe, fino al tetto dei 240 giorni.
Nel frattempo: per i quattro mezzi di proprietà si presenta l’istanza di strumentalità; con le società di leasing si negozia la riscadenzazione degli arretrati; con l’Agenzia delle Entrate si imposta l’accordo transattivo previsto per la composizione negoziata; con le stazioni appaltanti si gestisce la posizione di regolarità fiscale.
Esito: la flotta resta operativa per tutta la durata delle trattative; il risultato finale dipende dalla credibilità del piano.
Il confronto mostra il punto: lo stesso debito fiscale si gestisce con un’istanza amministrativa nel primo caso, con uno strumento della crisi semplificato nel secondo, con una procedura negoziale strutturata nel terzo. Sbagliare profilo significa sbagliare strumento.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
La realtà raramente rispetta le categorie. Ecco le combinazioni più frequenti nel settore degli spurghi.
Il titolare di ditta individuale che usa il furgone anche per la famiglia. Il mezzo a uso promiscuo è il terreno più difficile per la prova della strumentalità: dopo le ordinanze del 2024 e 2025 della Cassazione, l’uso anche privato rende più arduo dimostrare l’indispensabilità. La difesa va concentrata sui mezzi allestiti, che non lasciano dubbi, e per il veicolo promiscuo si valutano rateizzazione e sospensione.
Il socio di snc che ha anche garantito i leasing della società. Qui si sommano due esposizioni: come socio illimitatamente responsabile per i debiti fiscali della snc, come fideiussore per i leasing. Se la società entra in un concordato minore, va costruita una strategia che tenga insieme la posizione della società e quella personale del socio, perché i creditori, Fisco e concedenti, guarderanno al suo patrimonio da due direzioni.
L’amministratore di srl che ha anche una ditta individuale. Capita che l’amministratore della srl di spurghi abbia in parallelo una ditta individuale, ad esempio di noleggio mezzi o di videoispezioni, e che i mezzi circolino tra le due. È una situazione pericolosa: i debiti fiscali della ditta individuale sono personali e possono portare al fermo dei veicoli intestati a lui, anche se usati dalla srl. Prima di qualsiasi strategia va fatta chiarezza su intestazioni, contratti di noleggio infragruppo e flussi di pagamento.
L’impresa che ha aderito alla rottamazione-quinquies e ha saltato le rate. Chi ha aderito entro il 30 aprile 2026 paga in rate bimestrali, fino a un massimo di 54 in nove anni, e decade con il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive; la decadenza preclude nuove rateizzazioni per quei carichi e riapre la possibilità per l’Agente di agire, fermo compreso. Per chi è in questa situazione, la rateizzazione ordinaria non è più la via d’uscita: restano gli strumenti della crisi.
Il mezzo riscattato durante la crisi. Se il leasing termina e l’impresa esercita il riscatto mentre ha cartelle non pagate, il mezzo entra nel patrimonio aggredibile. In alcune situazioni conviene rinviare il riscatto, negoziare con il concedente una proroga, o programmarlo in coincidenza con la presentazione di un’istanza di rateizzazione o di misure protettive. È una decisione da prendere con i numeri, non d’istinto.
L’impresa che vuole trasferire i mezzi a una nuova società. È la tentazione più comune e più rischiosa. Il cessionario di un’azienda o di un ramo d’azienda risponde in solido, entro limiti stabiliti dalla legge, per i debiti tributari del cedente, e il trasferimento dei beni a ridosso della crisi può essere contestato come atto pregiudizievole per i creditori, con possibili conseguenze anche penali. Ogni riorganizzazione va inserita in uno strumento della crisi, dove può essere valutata e protetta.
Il confronto tra profili
La tabella riassume come cambiano le regole a seconda di chi sei. Le voci sono sintetiche: per il dettaglio torna alla sezione del tuo profilo.
| Aspetto | Ditta individuale | Snc / sas | Srl sotto soglia | Impresa strutturata in appalto | Garante dei leasing |
|---|---|---|---|---|---|
| Chi rischia il fermo | Tutti i veicoli del titolare, anche privati | Veicoli della società e dei soci illimitatamente responsabili, dopo escussione | Solo i veicoli della società | Solo i veicoli della società | Non per le imposte della srl; sì per propri debiti personali |
| Mezzi in leasing | Non soggetti a fermo; risoluzione dopo 4 canoni non pagati | Come ditta individuale, contratto intestato alla società | Come sopra; tutelabili con misure protettive | Tutelabili con art. 18, c. 5, CCII | Escussione della garanzia dopo la risoluzione |
| Prova della strumentalità | Albo gestori, formulari, fatture | Stessa prova per i mezzi sociali; non per l’auto privata del socio | Stessa prova, mezzo per mezzo | Stessa prova, con nesso mezzo-appalto | Non pertinente |
| Strumento della crisi principale | Rateizzazione, concordato minore, liquidazione controllata | Concordato minore della società, percorsi personali dei soci | Composizione negoziata semplificata, concordato minore | Composizione negoziata, concordato preventivo, accordi | Procedure da sovraindebitamento personali |
| Trattamento del debito fiscale | Dilazione o falcidia nel concordato minore | Idem, con riflessi sui soci | Falcidia nel concordato minore senza transazione fiscale formale | Accordo transattivo, transazione fiscale ex art. 88 CCII | Non coinvolto |
| Rischio principale | Pignoramento del conto e perdita del leasing | Scoprirsi coobbligato tardi | Usare la protezione senza un piano | Effetto domino sulla flotta | Diventare il bersaglio della trattativa |
| Pronuncia chiave | Cass. n. 34813/2024 | Cass. S.U. n. 11087/2010 | Cass. n. 14555/2026 | Trib. Brescia 17.4.2025 | Cass. S.U. n. 2061/2021 |
Le domande che valgono per tutti
Il mio mezzo è in leasing: posso ignorare il preavviso di fermo? No. Se il preavviso indica un veicolo in leasing, è probabile un errore nell’individuazione del bene, e va segnalato con un’istanza all’Agente e, se necessario, con ricorso nei termini. Ma soprattutto il preavviso ti dice che l’Agente si sta muovendo: il passo successivo può essere un pignoramento presso terzi che colpisce la liquidità con cui paghi i canoni.
La rateizzazione fa cancellare il fermo già iscritto? Lo sospende, con il pagamento della prima rata, e ti permette di circolare; la cancellazione definitiva arriva con il pagamento integrale del debito. Se decadi, con otto rate non pagate, il fermo torna efficace e l’Agente può proseguire.
Cosa succede se perdo un appalto durante la procedura? Il piano di risanamento va aggiornato: nella composizione negoziata l’esperto valuta in itinere la perdurante possibilità di risanamento, nel concordato minore e nel concordato preventivo il venir meno dei flussi su cui si fonda il piano incide sulla sua fattibilità. Prima si comunica, più margine c’è per correggere la proposta.
Posso essere escluso da una gara per i debiti fiscali? Sì, quando le violazioni sono gravi e definitivamente accertate, salvo che tu abbia pagato o ti sia impegnato in modo vincolante a pagare prima della scadenza per l’offerta. Una rateizzazione concessa e rispettata è il modo più semplice per rimuovere l’ostacolo.
Il comune per cui lavoro può trattenere i miei pagamenti? Le pubbliche amministrazioni, prima di pagare somme superiori a 5.000 euro, verificano se il creditore è inadempiente verso l’Agente della riscossione per importi almeno pari a quella soglia e, in caso positivo, sospendono il pagamento per consentire all’Agente di agire. È una delle ragioni per cui la regolarizzazione della posizione fiscale, anche con una semplice dilazione, ha effetti immediati sulla cassa.
Posso continuare a usare il mezzo mentre aspetto la risposta all’istanza di strumentalità? Se l’istanza è presentata entro i trenta giorni dal preavviso e il fermo non è ancora stato iscritto, il veicolo è libero. Il punto delicato è il momento successivo: se l’Agente respinge l’istanza e iscrive il fermo, da quel momento la circolazione è vietata. Per questo, dopo la presentazione, conviene verificare periodicamente lo stato del veicolo al PRA e, in caso di rigetto, valutare subito il ricorso con richiesta di sospensione.
Pagare una parte del debito evita il fermo? Un pagamento parziale riduce il debito ma, da solo, non impedisce il fermo per la parte residua. Ciò che lo impedisce è la presentazione di un’istanza di rateizzazione sull’intero carico, oppure la prova della strumentalità, oppure l’accesso a uno strumento della crisi con misure protettive. Spendere la liquidità in pagamenti parziali non coordinati è uno degli errori più costosi, perché svuota la cassa senza ottenere protezione.
Gli importi dovuti all’INPS seguono le stesse regole? I contributi affidati all’Agente della riscossione possono portare a preavvisi di fermo con la stessa procedura, ma la competenza a giudicare le contestazioni sul merito spetta al giudice ordinario, non a quello tributario. Inoltre, nella composizione negoziata l’accordo transattivo con il Fisco non riguarda i contributi, che vanno trattati con l’INPS secondo le regole proprie.
La giurisprudenza profilo per profilo
Le pronunce che seguono sono ordinate in base al profilo a cui si applicano con maggiore immediatezza. Per ciascuna trovi estremi, principio riformulato e motivo di rilevanza.
Per la ditta individuale e per tutti i mezzi di proprietà
Cass., ord. n. 34813 del 29 dicembre 2024. La strumentalità che impedisce il fermo non si presume dalla qualità di imprenditore: il debitore deve dimostrare che il veicolo è necessario all’attività da cui ricava il reddito, non semplicemente utile per spostarsi. Rilevanza: un autospurgo rientra nel modello del bene necessario, ma la prova deve essere specifica e documentata.
Cass., ord. n. 7156/2025. Non sono sufficienti l’acquisto con fattura come bene strumentale o l’iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili; se l’impresa dispone di più mezzi simili, va dimostrato il nesso del singolo veicolo con i risultati economici. Rilevanza: per le imprese con flotta, la prova va costruita mezzo per mezzo, collegando ciascun veicolo agli interventi e ai formulari.
Cass., ord. n. 32062 del 12 dicembre 2024. La legge non fissa un rapporto di proporzione tra valore del bene e importo del debito: la sola sproporzione non rende illegittimo il fermo, fermo il limite della ragionevolezza. Rilevanza: la difesa va spostata sulla strumentalità e sui vizi dell’atto, non sul valore del mezzo.
Per i soci di società di persone e per chi riceve un preavviso
Cass., S.U., sent. n. 11087 del 7 maggio 2010. Il preavviso di fermo è un atto impugnabile davanti al giudice tributario quando la pretesa ha natura tributaria, perché porta a conoscenza del contribuente una pretesa definita; l’elenco degli atti impugnabili va letto in senso estensivo. Rilevanza: il socio coobbligato e qualunque debitore possono agire subito, entro sessanta giorni, senza attendere l’iscrizione del fermo.
Corte cost., sent. n. 245 del 2019. È stato rimosso il divieto di falcidia dell’IVA nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Rilevanza: anche le società di persone e le ditte individuali, nel concordato minore, possono proporre una riduzione dell’IVA non versata, che per le imprese di spurghi è spesso la voce più pesante.
Per la piccola srl e per l’impresa minore
Cass., sent. n. 14555 del 16 maggio 2026. Nel concordato minore la riduzione dei crediti tributari non richiede la proposta di transazione fiscale del concordato preventivo né il parere della Direzione regionale; il richiamo alle norme del concordato preventivo vale solo se compatibile, e la convenienza è verificata attraverso la relazione dell’OCC. Rilevanza: il percorso è più agile e più adatto alle dimensioni di una piccola impresa di spurghi.
Cass., S.U., n. 8504 del 2021. Le controversie sulla mancata adesione dell’amministrazione finanziaria alla proposta di trattamento dei crediti fiscali nelle procedure concorsuali spettano al giudice della procedura, non al giudice tributario. Rilevanza: la contestazione del voto contrario del Fisco si gioca davanti allo stesso tribunale che omologa, senza contenziosi paralleli.
Trib. Vicenza, 31 dicembre 2025. Il limite complessivo di 240 giorni delle misure protettive nella composizione negoziata è inderogabile e non può essere eluso qualificando come cautelari misure di contenuto protettivo. Rilevanza: la protezione va usata come finestra di lavoro, con un calendario serrato.
Per l’impresa strutturata e per le flotte in leasing
Trib. Brescia, 17 aprile 2025. Il tribunale ha confermato misure protettive in una composizione negoziata comprendenti il divieto per i creditori di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, di risolverli, di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno delle imprese istanti. Rilevanza: è la protezione che tiene in vita i contratti di leasing della flotta durante le trattative.
Trib. Modena, ord. 26 dicembre 2022. La regola che impedisce ai creditori di risolvere i contratti pendenti durante le misure protettive riguarda i rapporti ancora in corso fino alla loro scadenza naturale, e non può imporre la prosecuzione di un contratto ormai cessato. Rilevanza: i leasing in scadenza vanno gestiti prima, con proroghe o riscatti programmati.
Per il garante e per chi deve misurare l’esposizione sul leasing
Cass., S.U., sent. n. 2061 del 28 gennaio 2021. La disciplina della risoluzione del leasing finanziario dettata dalla L. 124/2017 non è retroattiva: si applica ai contratti in cui i presupposti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore si sono verificati dopo la sua entrata in vigore. Rilevanza: stabilisce come si calcola il saldo dovuto dopo la ricollocazione del mezzo, e quindi quanto può essere chiesto al fideiussore.
Cass., ord. n. 28546/2024. La Corte ha ribadito, in linea con le Sezioni Unite, che per un leasing traslativo risolto prima della L. 124/2017 continua ad applicarsi in via analogica la disciplina codicistica della vendita con riserva di proprietà, senza applicazione retroattiva della nuova legge. Rilevanza: per i contratti più datati, la posizione dell’utilizzatore e del garante va ricostruita con regole diverse.
Accanto alla giurisprudenza va tenuta presente la prassi: la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 ha chiarito che le misure protettive impediscono l’esecuzione ma non l’accertamento e la notifica dei debiti tributari, e ha delineato i confini dell’accordo transattivo nella composizione negoziata.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Ogni profilo richiede interventi diversi. Ecco, concretamente, cosa fa lo Studio.
- Calcoliamo le scadenze dal giorno della notifica di ogni preavviso, cartella o pignoramento: trenta giorni per la strumentalità, sessanta per il ricorso, con il computo della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto dove si applica.
- Costruiamo il fascicolo della strumentalità mezzo per mezzo: per le ditte individuali e le società di persone colleghiamo ogni autospurgo all’iscrizione all’Albo gestori ambientali, ai formulari e alle fatture; per le imprese con flotta documentiamo il nesso tra singolo veicolo e singolo appalto, come richiesto dalla Cassazione.
- Impugniamo il preavviso o il fermo davanti al giudice competente quando ricorrono vizi di notifica, carenza di strumentalità riconosciuta, mancata escussione del patrimonio sociale per i soci di snc e sas, errori nell’individuazione del veicolo in leasing.
- Verifichiamo lo stato di ogni contratto di leasing, contando i canoni arretrati rispetto alla soglia dei quattro canoni e trattando con le società concedenti piani di rientro o riscadenzamenti prima della risoluzione.
- Predisponiamo l’istanza di rateizzazione scegliendo il numero di rate e il momento della presentazione in funzione del rischio di fermo e della cassa disponibile.
- Per le imprese sopra e sotto soglia valutiamo la composizione negoziata, predisponendo l’istanza, la richiesta di misure protettive e il ricorso per la loro conferma, con particolare attenzione alla protezione dei contratti di leasing ai sensi dell’art. 18, comma 5, CCII.
- Per le ditte individuali, le società di persone e le piccole srl costruiamo il concordato minore, ricostruendo il debito erariale per rango di privilegio e preparando con l’OCC il confronto con la liquidazione controllata che consente l’omologazione anche contro il voto dell’Agenzia.
- Per le imprese in appalto gestiamo la posizione di regolarità fiscale nei rapporti con le stazioni appaltanti, coordinando la proposta al Fisco con le scadenze delle gare.
- Per i garanti verifichiamo la fideiussione e il conteggio del saldo dopo la ricollocazione del mezzo, e chiediamo, dove funzionale, misure anche in loro favore.
- Seguiamo il contenzioso in ogni grado, dal primo atto fino al giudizio di legittimità, mantenendo la stessa linea difensiva.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per le imprese di spurghi con flotta in leasing e debiti erariali pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno la composizione negoziata significa sapere che cosa l’esperto e il tribunale si aspettano di vedere per confermare le misure protettive, e come costruire un percorso che tenga insieme Fisco, società di leasing e committenti. La qualifica di avvocato cassazionista garantisce che la strategia impostata sul primo preavviso o sulla prima istanza prosegua, con lo stesso difensore e la stessa linea, nei gradi successivi fino alla Corte di cassazione. Per le ditte individuali e le piccole società, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC permettono di impostare il concordato minore sapendo come l’Organismo valuterà la convenienza.
Lo Studio lavora con uno staff di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso fascicolo: la prova della strumentalità, il conteggio dei canoni, il piano di rientro e la proposta al Fisco sono questioni giuridiche e contabili insieme, e vengono trattate da un’unica squadra.
In conclusione: prima capisci chi sei, poi agisci con le tue regole
Il primo passo è capire il tuo profilo; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te. Il titolare di ditta individuale deve difendere subito il mezzo di proprietà con la prova della strumentalità e mettere in sicurezza il leasing. Il socio di snc deve verificare se e come è stato chiamato in causa. La piccola srl ha nel concordato minore uno strumento più semplice di quanto si creda. L’impresa in appalto deve fermare l’effetto domino con una protezione che copra insieme Fisco e società di leasing. Il garante deve sapere che il debito fiscale della srl non è suo, ma il saldo del leasing sì.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché essa richiede esattamente le competenze certificate dell’Avvocato: la composizione negoziata, governata dall’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il concordato minore, terreno del Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario di un OCC; la gestione di debiti tributari e contratti di leasing, affidata allo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; la difesa fino all’ultimo grado, assicurata dal patrocinio in Cassazione.
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