Quando Il Concordato Preventivo Può Essere Risolto O Annullato? I 6 Errori Che Fanno Perdere Il Diritto Di Reagire

La maggior parte dei creditori che restano incastrati in un concordato preventivo non pagato non perde perché ha torto, ma perché ha sbagliato strumento, tempi o bersaglio. Il concordato omologato non è un monumento intoccabile: il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) prevede due vie per farlo cadere. La risoluzione (art. 119 CCII), quando il debitore non adempie in modo significativo. L’annullamento (art. 120 CCII), quando si scopre che il quadro patrimoniale su cui i creditori hanno votato era stato falsato con dolo. Due rimedi diversi, con presupposti, legittimati e termini diversi, e con conseguenze molto pesanti per chi li confonde o li attiva in ritardo.

Questi sono gli errori che si incontrano più spesso, in ordine di gravità:

  1. Lasciar scadere il termine di un anno per chiedere la risoluzione, convinti che “tanto il concordato è già saltato”.
  2. Confondere risoluzione e annullamento, e usare lo strumento sbagliato per il problema sbagliato.
  3. Pretendere la risoluzione per un inadempimento di scarsa importanza, o leggere come “promessa” una percentuale che il debitore non aveva garantito.
  4. Chiedere direttamente la liquidazione giudiziale senza passare dalla risoluzione, applicando regole che valevano solo con la legge fallimentare.
  5. Restare spettatori durante l’esecuzione del piano, senza usare i poteri di sorveglianza e di impulso previsti dall’art. 118 CCII.
  6. Agire per l’annullamento su meri sospetti, oppure lasciar passare i sei mesi dalla scoperta del dolo.

Perché lo Studio Monardo si occupa specificamente di questa materia? Perché la risoluzione e l’annullamento del concordato stanno esattamente all’incrocio tra due competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Da un lato, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 significa conoscere dall’interno come si costruiscono piani, proposte e percentuali, e quindi dove un piano si incrina. Dall’altro, la qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire il giudizio di risoluzione o di annullamento dal ricorso in tribunale fino al reclamo e alla Corte di Cassazione, senza cambiare difensore né linea. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, essenziale quando i creditori coinvolti sono banche o enti impositori e i numeri del piano vanno ricalcolati voce per voce.

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Errore n. 1 — “Aspetto che finisca tutto, poi vedrò”: il termine di un anno che scade in silenzio

L’errore

Una fornitrice di materiale edile vanta un credito chirografario di oltre quarantamila euro verso una società in concordato. Il piano omologato prevede pagamenti scaglionati, l’ultimo dei quali fissato a una data precisa. Le prime rate arrivano a singhiozzo, poi si fermano. La creditrice pensa che “il concordato è ormai morto da solo” e attende che qualcun altro si muova. Quando, oltre un anno dopo la data dell’ultimo pagamento previsto, decide di agire, scopre che la strada della risoluzione è chiusa.

Perché è un errore

L’art. 119 CCII stabilisce che il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato. Si tratta di un termine di decadenza: non si interrompe con una diffida, non si sospende per trattative, non si “riapre” perché il debitore continua a non pagare. La stessa regola valeva già nell’art. 186 della legge fallimentare, che continua ad applicarsi ai concordati aperti prima del 15 luglio 2022 per effetto della disciplina transitoria dell’art. 390 CCII.

Il concordato inadempiuto, in altre parole, non si risolve da solo. Fino a quando un tribunale non pronuncia la risoluzione, l’omologazione continua a produrre i suoi effetti, e tra questi il più importante per il creditore: la riduzione del credito alla misura concordataria.

Le conseguenze

Il prezzo del ritardo è la cristallizzazione della falcidia. La Cassazione (Sez. I, 6 giugno 2024, n. 15862), richiamando il principio fissato dalle Sezioni Unite n. 4696 del 14 febbraio 2022, ha chiarito che quando il termine per chiedere la risoluzione è scaduto, l’effetto esdebitatorio parziale dell’omologazione diventa definitivo: il debitore resta obbligato solo nei limiti di quanto previsto dal piano, e il creditore che si insinua in una successiva procedura concorsuale non può più far valere l’intero credito originario. Nella stessa direzione si è mossa la Cassazione con l’ordinanza n. 18185 del 2025, che ha legato l’ammontare del credito ammissibile proprio al momento in cui era scaduto (o meno) il termine annuale.

Tradotto: se il credito originario era di 44.000 euro e il piano prometteva il 20%, chi lascia scadere il termine conserva, al massimo, il diritto ai residui 8.800 euro concordatari, non ai 44.000 euro originari.

Cosa fare invece

Il calendario va costruito nel giorno stesso in cui il concordato viene omologato, non quando le cose si mettono male. Occorre individuare con precisione, leggendo proposta, piano e sentenza di omologazione, qual è “l’ultimo adempimento previsto” e annotare la data di scadenza annuale. La regola operativa più sicura è non arrivare mai in prossimità della scadenza: il ricorso va preparato non appena l’inadempimento diventa significativo, perché nulla impedisce di chiedere la risoluzione prima della scadenza dell’ultimo termine, quando è già evidente che il piano non può più essere rispettato.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il termine non si “anticipa” a danno del creditore. La Cassazione (Sez. VI-1, 29 maggio 2019, n. 14601) ha escluso che il dies a quo dell’anno possa essere spostato indietro al momento in cui l’impossibilità di adempiere sia diventata evidente: il creditore può agire prima, ma il termine per farlo resta quello fissato dalla legge, ancorato all’ultimo adempimento. E quando la proposta non indica una data finale certa (tipico dei concordati liquidatori legati alla vendita dei beni), la giurisprudenza di legittimità ha individuato la decorrenza nell’esaurimento effettivo delle operazioni di liquidazione, cioè vendite, riparti e pagamenti. È un dettaglio che può trasformare una domanda apparentemente tardiva in una domanda tempestiva, ma va dimostrato con i documenti della procedura, non dato per scontato.

C’è poi un secondo dettaglio, ancora meno noto: la Cassazione (Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175) ha affermato che l’omologa, rendendo temporaneamente inesigibili i crediti anteriori fino alle nuove scadenze, sospende il decorso della prescrizione; ma ha anche precisato che il creditore può tutelarsi prima di quelle scadenze quando risulta evidente che le modalità di pagamento del piano sono inattuabili. Aspettare, dunque, non è mai obbligatorio.

In pratica: come leggere l'”ultimo adempimento previsto”

Il punto che sfugge quasi sempre è che “l’ultimo adempimento previsto dal concordato” non coincide necessariamente con la rata indicata nella tabella dei pagamenti allegata al piano. Occorre leggere insieme tre documenti: la proposta, che contiene gli impegni assunti verso i creditori; il piano, che descrive tempi e modalità di attuazione; la sentenza di omologazione, che può fissare modalità di esecuzione e di sorveglianza. Se il piano prevede, ad esempio, il pagamento integrale dei privilegiati entro un certo anno e quello dei chirografari entro un anno successivo, l’ultimo adempimento è quello dei chirografari. Se prevede la vendita di un compendio immobiliare “entro” una certa data, con riparto nei sei mesi successivi, l’ultimo adempimento è il riparto, non la vendita.

L’esperienza insegna che i dubbi nascono soprattutto in tre situazioni. La prima è quella dei piani modificati in corso di procedura, quando la proposta definitiva differisce da quella iniziale: conta la versione omologata. La seconda è quella dei concordati con più classi e scadenze differenziate: il termine è unico e si aggancia all’ultima scadenza complessiva, non a quella della classe del singolo creditore. La terza è quella dei piani privi di una data finale espressa, dove la ricostruzione richiede l’esame delle operazioni effettivamente compiute. In tutti questi casi, il calcolo va fatto per iscritto, con i documenti alla mano, e conservato nel fascicolo: è la prima cosa che il giudice verificherà, e spesso la prima eccezione che il debitore solleverà.

Un ultimo accorgimento: il termine annuale riguarda la proposizione del ricorso, non la decisione. Ciò che conta è il deposito tempestivo. Ma un ricorso depositato all’ultimo giorno, magari incompleto nella documentazione, espone a difficoltà che un deposito anticipato avrebbe evitato. È qui che molti compromettono la propria posizione: non perché manchino le ragioni, ma perché le ragioni arrivano in ritardo e male argomentate.


Errore n. 2 — Usare il martello per avvitare: confondere risoluzione e annullamento

L’errore

Un istituto di credito si accorge, dopo l’omologazione, che la società debitrice aveva intestato a una controllata un immobile di valore rilevante poco prima di depositare la domanda, e che nella relazione sul patrimonio quel bene non compariva. Nel frattempo, il piano viene pagato regolarmente. La banca deposita un ricorso per la risoluzione “per inadempimento”, sostenendo che il debitore non ha messo a disposizione tutti i suoi beni. Il ricorso viene respinto: le rate sono pagate, l’inadempimento non c’è. Il vero problema, quello della dissimulazione dell’attivo, rimane senza risposta.

Perché è un errore

Risoluzione e annullamento rispondono a patologie diverse e non sono intercambiabili.

La risoluzione (art. 119 CCII) riguarda l’esecuzione: il piano era corretto quando è stato votato, ma il debitore non lo rispetta. Presuppone un inadempimento di non scarsa importanza. La possono chiedere ciascun creditore e il commissario giudiziale, ma quest’ultimo solo su istanza di uno o più creditori. Il termine è di un anno dall’ultimo adempimento previsto.

L’annullamento (art. 120 CCII) riguarda la formazione del consenso: il piano è stato votato su una rappresentazione patrimoniale falsata. Presuppone che si scopra che il passivo è stato dolosamente esagerato oppure che una parte rilevante dell’attivo è stata sottratta o dissimulata. Lo possono chiedere il commissario o qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore. Il termine è di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento. La legge aggiunge una frase che chiude ogni scorciatoia: non è ammessa altra azione di nullità.

Le conseguenze

Chi sbaglia rimedio non perde solo il giudizio: perde tempo, e in questa materia il tempo è il bene più scarso. Mentre si discute di un inadempimento che non c’è, i sei mesi dalla scoperta del dolo continuano a decorrere. Il rischio concreto è arrivare al rigetto della domanda di risoluzione quando ormai il termine per l’annullamento è scaduto, restando con un concordato valido su un patrimonio che si sa essere stato nascosto.

C’è anche una differenza di effetti che va valutata in anticipo. L’annullamento travolge retroattivamente gli effetti dell’omologazione, perché colpisce un vizio originario. La risoluzione elimina il concordato per un inadempimento sopravvenuto. In entrambi i casi il creditore recupera la possibilità di far valere il credito originario, ma la prova da fornire è radicalmente diversa: nel primo caso il dolo, nel secondo l’inadempimento.

Cosa fare invece

Prima di depositare qualsiasi ricorso occorre rispondere a una domanda semplice: il problema è che il debitore non paga, oppure che i creditori hanno votato su numeri falsi? Se è vero il primo, si va verso l’art. 119. Se è vero il secondo, si va verso l’art. 120. Se sono veri entrambi, si valuta se proporre le due domande in modo coordinato, rispettando per ciascuna il proprio termine e i propri presupposti, senza affidare all’una il compito dell’altra.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’elenco dell’art. 120 sembra chiuso, ma la giurisprudenza lo ha letto con una certa ampiezza. La Cassazione (Sez. I, 14 settembre 2016, n. 18090), pronunciandosi sul testo della legge fallimentare che il CCII ha sostanzialmente riprodotto, ha ricondotto all’annullamento anche l’omessa denuncia di crediti e gli altri atti di frode idonei a ingannare i creditori sulla fattibilità e sulla convenienza della proposta, purché incidano sulla rappresentazione patrimoniale su cui si è votato. Non si tratta di una licenza a impugnare ogni irregolarità: si tratta di riconoscere che ciò che conta è l’inganno sul patrimonio, non l’etichetta formale della condotta.

In pratica: come si introduce il giudizio

Sia la risoluzione sia l’annullamento si chiedono con ricorso al tribunale che ha omologato il concordato, in contraddittorio con il debitore. Il ricorso deve indicare con precisione il rimedio scelto, la norma su cui si fonda, i fatti e le prove. Nella risoluzione il cuore del ricorso è la dimostrazione dell’inadempimento e della sua importanza: quali pagamenti sono mancati, in che misura, con quale incidenza sulla funzione del piano. Nell’annullamento il cuore è la prova della condotta dolosa e della sua rilevanza, insieme alla prova della data della scoperta, che serve a dimostrare la tempestività.

Un errore frequente è confezionare un unico ricorso “a doppia uscita”, che chiede risoluzione o in subordine annullamento senza distinguere fatti e prove dell’una e dell’altra domanda. Il cumulo non è vietato in sé, ma ogni domanda deve reggersi da sola: presupposti propri, termine proprio, prova propria. Un ricorso confuso indebolisce entrambe le domande, perché il giudice è costretto a separare ciò che il ricorrente ha mescolato, e ogni incertezza va a vantaggio del debitore.

Va poi valutato il ruolo del commissario giudiziale. Nella risoluzione, il commissario può proporre la domanda solo su istanza di uno o più creditori; nell’annullamento, la legge lo indica tra i legittimati accanto a qualunque creditore. In entrambi i casi, coinvolgerlo per tempo significa poter contare su un soggetto che conosce la procedura dall’interno, ha accesso ai documenti e ha già redatto le relazioni che spesso contengono le prime tracce dell’inadempimento o della dissimulazione.


Errore n. 3 — Chiedere la risoluzione per un’inezia, o per una percentuale mai promessa

L’errore

Un creditore chirografario riceve, alla chiusura delle operazioni di un concordato con cessione dei beni, una somma pari al 16% del suo credito, contro il 18% indicato nel piano come previsione. Si sente tradito e chiede la risoluzione. Il tribunale respinge: lo scostamento è modesto, il piano parlava di una stima e non di una garanzia, e l’inadempimento viene qualificato di scarsa importanza.

Perché è un errore

L’art. 119 CCII è netto: il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza. La norma riprende un principio generale dei contratti (art. 1455 c.c.) e lo applica a un istituto che, pur essendo giudiziale, conserva un’impronta negoziale. Non basta quindi dimostrare che qualcosa non è andato come previsto: occorre dimostrare che il concordato è venuto meno alla sua funzione, cioè che i creditori non possono più essere soddisfatti nella misura promessa, o comunque in una misura non lontana da quella prospettata.

Nei concordati liquidatori con cessione dei beni, poi, la questione della percentuale è delicata. La giurisprudenza di legittimità, in un orientamento ormai consolidato (tra le altre Cass., Sez. I, 31 luglio 2019, n. 20652), afferma che la percentuale indicata dal debitore non è di per sé vincolante, salvo che il debitore abbia assunto una specifica obbligazione di garantirla; ma è comunque il punto di riferimento per valutare se l’inadempimento sia o non sia di scarsa importanza. Il risultato della liquidazione non è mai certo in partenza, e i creditori che hanno approvato la proposta ne hanno accettato il margine di alea.

Le conseguenze

La domanda infondata non è innocua. Il rigetto di una domanda di risoluzione, se interviene quando il termine annuale è ormai prossimo o scaduto, consolida la falcidia: la Cassazione n. 15862/2024 equipara espressamente, quanto agli effetti, la scadenza del termine e il rigetto della domanda. Inoltre una domanda costruita male si porta dietro i costi del giudizio e la possibile condanna alle spese, e brucia la credibilità del creditore nel caso in cui, più avanti, si verifichi un inadempimento davvero grave.

Cosa fare invece

Prima di agire, va misurato lo scostamento con numeri alla mano, non con l’impressione di essere stati danneggiati. Occorre confrontare la percentuale prospettata e quella realisticamente conseguibile, verificare se il piano contenesse impegni vincolanti (garanzie, assunzioni di obbligo da parte di terzi, soglie minime), esaminare i rapporti periodici del commissario per capire se il divario è destinato a crescere o a ridursi. Nei concordati in continuità, la valutazione riguarda anche il rispetto dei flussi e dei tempi previsti dal piano industriale.

Il dettaglio che pochi conoscono

La scarsa importanza non si misura solo sul singolo creditore che agisce, ma sulla funzione complessiva del concordato. Un ritardo di qualche mese nel pagamento di una rata, se il piano resta sostanzialmente attuabile, difficilmente basta. Al contrario, la giurisprudenza ha confermato risoluzioni di concordati liquidatori nei quali la liquidazione si trascinava ben oltre i tempi previsti, con beni residui difficilmente vendibili: il concordato, è stato osservato, non può diventare uno scudo per rinviare all’infinito una liquidazione che non produce risultati. Il tempo che passa senza risultati è, a certe condizioni, esso stesso un inadempimento.

Va ricordato infine che le regole sulla risoluzione non si applicano quando gli obblighi del concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore: in quel caso il creditore deve rivolgersi al terzo assuntore, e una domanda di risoluzione verso il debitore originario è destinata a fallire.

Il caso particolare del concordato in continuità

Nei concordati in continuità aziendale la valutazione dell’inadempimento è più articolata. Il piano non promette soltanto pagamenti, ma descrive un’impresa che continua a operare e genera i flussi con cui quei pagamenti saranno effettuati. Un ritardo in una singola rata può essere il sintomo di una difficoltà passeggera oppure il primo segnale che il piano industriale non regge. Il punto che sfugge quasi sempre è che il creditore non deve aspettare che manchino i pagamenti per accorgersi che il piano sta fallendo: i rapporti periodici del commissario, i bilanci intermedi, l’andamento degli ordini e degli incassi sono indicatori che anticipano l’inadempimento vero e proprio.

Al tempo stesso, proprio perché il piano è dinamico, la valutazione della scarsa importanza tiene conto della capacità dell’impresa di recuperare. Uno slittamento compensato nei mesi successivi, in un’impresa che rispetta nel complesso gli obiettivi del piano, difficilmente giustifica la risoluzione. Uno scostamento sistematico tra flussi previsti e flussi realizzati, invece, è l’indizio di un concordato che sta perdendo la sua funzione. La prova, in questi casi, si costruisce con i numeri del piano messi a confronto con i numeri dell’impresa, ed è il terreno su cui la collaborazione tra avvocato e commercialista fa la differenza.

C’è infine un profilo da non trascurare: nei concordati in continuità i nuovi debiti contratti dopo l’omologa sono frequenti. Se l’impresa non riesce a pagarli, si apre lo scenario dell’art. 119, comma 7, CCII, che consente la liquidazione giudiziale senza previa risoluzione quando l’insolvenza deriva da debiti successivi alla domanda. Per il creditore anteriore si tratta di un elemento da monitorare con attenzione, perché può cambiare radicalmente la strategia.


Errore n. 4 — Saltare la risoluzione e chiedere subito la liquidazione giudiziale

L’errore

Un creditore legge che le Sezioni Unite della Cassazione hanno ammesso il fallimento del debitore in concordato anche senza previa risoluzione. Ne deduce che può saltare un passaggio: deposita direttamente un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società il cui concordato, aperto nel 2023, non viene più pagato. Il tribunale dichiara la domanda improponibile: per quel concordato il passaggio dalla risoluzione era obbligatorio.

Perché è un errore

Le regole sono cambiate, e confonderle è uno degli sbagli più insidiosi perché si fonda su giurisprudenza autorevole ma riferita a un altro regime.

Con la legge fallimentare, le Sezioni Unite (Cass., SS.UU., 14 febbraio 2022, n. 4696) hanno stabilito che il debitore con concordato omologato che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o propria, anche prima e indipendentemente dalla risoluzione. È il cosiddetto fallimento “omisso medio”. La Cassazione lo ha poi ribadito, ad esempio con l’ordinanza n. 14525 del 2024 e con l’ordinanza 29 maggio 2024, n. 15029, secondo cui l’omologazione del piano liquidatorio non impedisce al creditore di chiedere il fallimento quando il piano è oggettivamente inattuabile.

Con il Codice della crisi, però, il legislatore ha fatto una scelta diversa. L’art. 119, comma 7, CCII stabilisce che il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza derivi da debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo. La risoluzione diventa così, per i debiti anteriori, una condizione di procedibilità.

Le conseguenze

Chi applica al concordato regolato dal CCII le regole pensate per la legge fallimentare rischia una domanda dichiarata improponibile e, soprattutto, mesi persi mentre il termine annuale per la risoluzione continua a decorrere. Nei casi peggiori, il creditore si ritrova con la liquidazione negata e il termine di risoluzione scaduto: la combinazione che rende definitiva la falcidia.

Cosa fare invece

Il primo controllo è sempre lo stesso: qual è la legge applicabile a questo concordato? Se la domanda di concordato è stata depositata prima del 15 luglio 2022, si applica, per effetto dell’art. 390 CCII, la legge fallimentare, con l’art. 186 e i principi delle Sezioni Unite. Se è stata depositata dopo, si applica il CCII, e la strada ordinaria passa per la domanda di risoluzione, eventualmente accompagnata dalla contestuale richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, che il tribunale può disporre insieme alla risoluzione se ne ricorrono i presupposti. È quanto accaduto, ad esempio, nel caso deciso dal Tribunale di Cosenza con sentenza del 30 luglio 2024, che ha dichiarato risolto un concordato liquidatorio e contestualmente aperto la liquidazione giudiziale, decisione poi confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza dell’11 aprile 2025.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’eccezione del comma 7 è più ampia di quanto sembri. La Corte d’Appello di Firenze (Sez. II, 10 marzo 2025, n. 436) ha riconosciuto che anche il creditore anteriore che non ha chiesto tempestivamente la risoluzione può domandare l’apertura della liquidazione giudiziale, nei limiti del credito falcidiato, se dimostra uno stato di insolvenza che deriva da debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato. È la situazione tipica del concordato in continuità che, dopo l’omologa, accumula nuovi debiti verso fornitori, dipendenti o enti: in quel caso la porta della liquidazione resta aperta anche senza risoluzione, ma solo per il credito nella misura concordataria. Si tratta di una pronuncia di merito, che non chiude il dibattito interpretativo, ma che indica una via concreta quando il termine annuale è ormai alle spalle.

In pratica: come si prova l’insolvenza nella domanda congiunta

Quando insieme alla risoluzione si chiede l’apertura della liquidazione giudiziale, il ricorso deve dimostrare anche lo stato di insolvenza, cioè l’incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Non basta l’inadempimento al concordato in sé: occorre un quadro più ampio. Gli elementi che si utilizzano più spesso sono il mancato pagamento di debiti concordatari e di debiti successivi, i protesti, le procedure esecutive pendenti, i debiti verso dipendenti ed enti previdenziali, i bilanci che mostrano perdite strutturali, la cessazione o la riduzione dell’attività.

L’esperienza insegna che la domanda di liquidazione giudiziale costruita solo sull’inadempimento concordatario è fragile: il debitore può sostenere di essere in grado di pagare i debiti correnti e di aver solo rallentato l’esecuzione del piano. Una domanda solida affianca alla prova dell’inadempimento una ricostruzione documentata della situazione finanziaria complessiva. E poiché la risoluzione e la liquidazione possono essere dichiarate con la stessa sentenza, preparare fin dall’inizio entrambe le prove evita che, ottenuta la risoluzione, si debba ricominciare da capo per dimostrare l’insolvenza.


Errore n. 5 — Guardare il piano fallire senza muovere un dito: ignorare l’art. 118 CCII

L’errore

Durante l’esecuzione di un concordato in continuità, i creditori ricevono i rapporti del commissario giudiziale che segnalano ritardi crescenti: una vendita immobiliare non conclusa, un incasso slittato, un’operazione societaria rinviata. Nessuno reagisce. Si attende la scadenza finale “per vedere come va”. Quando la scadenza arriva, il patrimonio residuo si è ridotto e le possibilità di recupero con esso.

Perché è un errore

La fase esecutiva non è una sala d’attesa. L’art. 118 CCII stabilisce che, dopo l’omologazione, il commissario giudiziale sorveglia l’adempimento secondo le modalità fissate nella sentenza di omologazione, trasmette rapporti periodici ai creditori e, se rileva che il debitore non compie gli atti necessari o li ritarda, deve riferirne senza indugio al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario i poteri necessari per compiere quegli atti al posto del debitore. Se la proposta approvata e omologata era stata presentata da un creditore (proposta concorrente), il proponente può denunciare direttamente al tribunale ritardi e omissioni e chiedere l’attribuzione di poteri sostitutivi al commissario o, se il debitore è una società, la revoca dell’organo amministrativo con la nomina di un amministratore giudiziario.

Le conseguenze

Chi resta passivo durante l’esecuzione rinuncia agli strumenti che permettono di salvare il piano prima di doverlo distruggere. Il risultato più comune della passività è arrivare alla risoluzione con un patrimonio già eroso, quando invece un intervento tempestivo avrebbe potuto far vendere quell’immobile o incassare quel credito. La risoluzione resta possibile, ma diventa una vittoria su un campo ormai vuoto.

Cosa fare invece

Il creditore deve leggere ogni rapporto periodico del commissario come un documento strategico, non come una formalità. Quando emergono ritardi o omissioni, la mossa corretta è segnalarli per iscritto al commissario, sollecitandolo a riferire al tribunale e, se i presupposti ci sono, a chiedere l’attribuzione dei poteri sostitutivi. Nello stesso tempo, va tenuto aggiornato il fascicolo che servirà per una eventuale domanda di risoluzione: le date, gli importi, le promesse non mantenute. Il commissario può anche proporre lui stesso la domanda di risoluzione, ma solo su istanza di uno o più creditori: l’iniziativa, quindi, resta sempre nelle mani dei creditori.

È proprio in questa fase che conta l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: saper leggere un piano dall’interno permette di distinguere un ritardo fisiologico da un segnale di deriva.

Il dettaglio che pochi conoscono

La sorveglianza del commissario segue le modalità fissate nella sentenza di omologazione: significa che è nella fase di omologazione che si decide quanto sarà efficace il controllo successivo. Un creditore attento, già nel giudizio di omologazione, può sollecitare l’indicazione di cadenze e contenuti dei rapporti periodici, di report mensili o trimestrali del debitore, di soglie di allerta. Una volta passata in giudicato la sentenza, quegli spazi si chiudono. Per questo la tutela del creditore in caso di inadempimento comincia, paradossalmente, prima che il concordato sia omologato.

In pratica: cosa chiedere al commissario giudiziale

Il rapporto con il commissario non è un rapporto di attesa passiva. Il creditore può chiedere chiarimenti sui rapporti periodici, segnalare fatti di cui è venuto a conoscenza, sollecitare verifiche su specifiche operazioni. Le domande più utili riguardano lo stato delle vendite previste dal piano, gli incassi realizzati rispetto a quelli attesi, i pagamenti effettuati per ciascuna classe, gli scostamenti rispetto al cronoprogramma e le loro cause, eventuali nuovi debiti accumulati dopo l’omologa.

Ogni segnalazione va fatta per iscritto e conservata: servirà a dimostrare, in un eventuale giudizio di risoluzione, che il creditore si è attivato tempestivamente e che l’inadempimento era noto e documentato. Se il commissario ritiene i ritardi rilevanti, riferirà al tribunale; se il creditore ritiene che la situazione abbia superato la soglia della scarsa importanza, potrà chiedere al commissario di proporre la domanda di risoluzione oppure proporla direttamente. In entrambi i casi, il lavoro di monitoraggio fatto durante l’esecuzione diventa la base probatoria della domanda.


Errore n. 6 — Annullamento: agire sui sospetti, oppure aspettare troppo dopo la scoperta

L’errore

Due scenari opposti, lo stesso esito. Nel primo, un creditore sente dire che l’imprenditore “aveva messo qualcosa da parte” e deposita subito un ricorso per annullamento senza alcun documento: il ricorso viene respinto per mancanza di prova del dolo. Nel secondo, un altro creditore riceve una visura che dimostra un trasferimento immobiliare occultato, ma attende di “raccogliere più elementi” per otto mesi: il ricorso viene dichiarato tardivo.

Perché è un errore

L’art. 120 CCII richiede che si scopra la dolosa esagerazione del passivo o la sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell’attivo. Tre elementi vanno dimostrati da chi agisce: la condotta (passivo gonfiato o attivo nascosto), la sua rilevanza, il dolo del debitore. E va dimostrata anche la tempestività: il ricorso deve essere proposto entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato. Secondo un orientamento costante, la “scoperta” presuppone una conoscenza certa del fatto, non semplici voci o sospetti; ma dal momento in cui quella conoscenza c’è, il termine corre.

Le conseguenze

Nel primo scenario, il ricorso respinto non è solo una sconfitta: è la dimostrazione al debitore di quali carte il creditore ha in mano, con il rischio che le tracce residue vengano cancellate. Nel secondo, la tardività è una preclusione definitiva, e dopo la scadenza dei due anni dall’ultimo adempimento non esiste nessun’altra azione per contestare la validità del concordato: la legge esclude espressamente ogni altra azione di nullità.

Cosa fare invece

Il momento della scoperta va documentato e datato, e da quel giorno si lavora con un calendario a ritroso di sei mesi. Nel frattempo si raccolgono le prove essenziali: visure, atti di trasferimento, bilanci delle società collegate, confronto tra l’inventario allegato alla domanda e i beni effettivamente esistenti, eventuali rilievi del commissario nella relazione sulle cause del dissesto. Se la scoperta avviene a ridosso dei due anni dall’ultimo adempimento, il termine utile è il più breve dei due, e la priorità è depositare un ricorso solido ma tempestivo.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’annullamento non richiede che il creditore sia stato danneggiato in una misura precisa: richiede che la rappresentazione patrimoniale sulla quale i creditori hanno votato fosse falsata in modo rilevante e doloso. Il parametro non è “quanto ho perso io”, ma “su quali numeri abbiamo votato”. Per questo, nella ricostruzione, il confronto più utile è tra la relazione del commissario giudiziale prodotta prima del voto e ciò che emerge dopo: è in quello scarto che si trova, spesso, la prova della dissimulazione.

In pratica: le forme più comuni di dissimulazione dell’attivo

Per orientarsi, è utile conoscere le forme in cui la sottrazione o dissimulazione dell’attivo si presenta più spesso. La prima è il trasferimento di beni a società collegate o a familiari poco prima della domanda di concordato, senza che l’operazione venga rappresentata nella situazione patrimoniale. La seconda è l’omessa indicazione di crediti verso terzi, magari verso società dello stesso gruppo, che avrebbero potuto essere incassati a beneficio dei creditori. La terza è la sottovalutazione sistematica di beni, come magazzino, partecipazioni o immobili, in modo da rendere più “conveniente” una proposta che in realtà offriva meno di quanto il patrimonio consentisse. La quarta, sul lato del passivo, è l’inserimento di debiti inesistenti o gonfiati verso soggetti compiacenti, che alterano le maggioranze di voto e riducono la percentuale per i creditori reali.

Non ogni errore di valutazione è dissimulazione: la legge richiede il dolo e la rilevanza. La differenza tra un’errata stima e una dissimulazione dolosa si dimostra con le circostanze: la vicinanza temporale dell’operazione alla domanda, il rapporto tra le parti, l’assenza di un corrispettivo adeguato, il silenzio sull’operazione nei documenti depositati. Più questi elementi convergono, più solida è la domanda di annullamento.


Gli errori in cifre: tre simulazioni dimostrative

Le simulazioni che seguono sono ipotesi costruite a scopo dimostrativo, non casi reali. Servono a mostrare quanto costa, in euro e in possibilità, un errore di tempi o di strumento.

Simulazione A — Il termine annuale

Ipotesi: credito chirografario originario di 47.380 €. Il concordato omologato prevede il pagamento del 22% ai chirografari, pari a 10.423,60 €, con ultimo pagamento fissato al 30 giugno 2025. Il termine annuale per la risoluzione scade quindi il 30 giugno 2026. Il creditore ha ricevuto, fino all’interruzione dei pagamenti, 3.120 €.

  • Creditore che deposita il ricorso il 12 maggio 2026 (entro l’anno): se la risoluzione viene pronunciata, il credito torna a essere fatto valere nella misura originaria, al netto di quanto incassato: 47.380 − 3.120 = 44.260 € da far valere nella successiva liquidazione giudiziale.
  • Creditore che si muove il 15 settembre 2026 (oltre l’anno): la risoluzione è preclusa e la falcidia si consolida. Il credito residuo azionabile è quello concordatario: 10.423,60 − 3.120 = 7.303,60 €.

Differenza tra le due posizioni: 36.956,40 € di credito che resta o scompare a seconda di una data sul calendario.

Simulazione B — La scarsa importanza

Ipotesi: concordato con cessione dei beni, percentuale prevista per i chirografari del 18%, nessuna garanzia assunta dal debitore. Credito chirografario di 31.760 €. Percentuale attesa: 5.716,80 €.

  • Scenario 1: la liquidazione si chiude con un realizzo pari al 16,4%, cioè 5.208,64 €. Lo scostamento è di 508,16 €, circa il 9% di quanto atteso. Con buona probabilità l’inadempimento viene considerato di scarsa importanza, e la domanda di risoluzione rischia il rigetto.
  • Scenario 2: la liquidazione si chiude con un realizzo pari al 6,9%, cioè 2.191,44 €. Lo scostamento è di 3.525,36 €, oltre il 60% di quanto atteso. Il concordato è venuto meno alla sua funzione, e la domanda di risoluzione poggia su basi serie, da confermare con l’analisi delle cause.

Il calcolo, prima di agire, vale più di qualsiasi impressione.

Simulazione C — I due termini dell’annullamento

Ipotesi: ultimo adempimento previsto dal concordato al 31 dicembre 2024. Il limite assoluto per l’annullamento è quindi il 31 dicembre 2026.

  • Scoperta del dolo il 3 febbraio 2026 (ad esempio, una visura che rivela un immobile intestato a una società collegata e non dichiarato): il termine di sei mesi scade il 3 agosto 2026, prima del limite biennale. È questo il termine da rispettare. Attenzione: in queste procedure non conviene fare affidamento sulla sospensione feriale (1-31 agosto), che nei procedimenti concorsuali è normalmente esclusa; la data va considerata come scadenza effettiva.
  • Scoperta del dolo il 10 settembre 2026: i sei mesi porterebbero al 10 marzo 2027, ma il limite biennale tronca il termine al 31 dicembre 2026. Il creditore ha, in realtà, meno di quattro mesi.

La mappa degli errori

Ogni errore ha un momento preciso in cui si commette, e quasi sempre è un momento in cui nessuno si sente ancora in pericolo. La tabella mette in fila questi momenti, le conseguenze e la possibilità concreta di rimediare. La colonna finale è la più importante: indica se, una volta commesso l’errore, esiste ancora una via d’uscita.

ErroreQuando si commetteConseguenzaRimedio possibile
Termine annuale scadutoNei mesi dopo l’ultimo adempimentoFalcidia definitiva, risoluzione preclusaParziale: liquidazione per insolvenza da debiti successivi (art. 119, c. 7) nei limiti del credito falcidiato
Confusione risoluzione/annullamentoAl momento di scegliere l’azioneRigetto, perdita di tempo, termini che scadonoSì, se i termini dell’altro rimedio sono ancora aperti
Inadempimento di scarsa importanzaAlla prima delusione sulla percentualeRigetto, spese, falcidia consolidata se il termine scadeSì, nuova domanda se l’inadempimento si aggrava entro il termine
Liquidazione senza risoluzione (CCII)Quando si applica la legge sbagliataImproponibilità della domandaSì, se il termine annuale è ancora aperto
Passività nell’esecuzioneDurante tutta la fase esecutivaPatrimonio eroso, recupero ridottoParziale: sempre possibile attivarsi, ma ciò che è perso non torna
Annullamento su sospetti o tardivoAlla scoperta del doloRigetto per difetto di prova o tardivitàSì nel primo caso (entro i termini); no nel secondo

La checklist preventiva: prima di agire, verifica che…

Questa lista può essere conservata e riletta ogni volta che un concordato in cui sei creditore mostra segni di cedimento.

  • [ ] Hai individuato la legge applicabile: domanda di concordato depositata prima o dopo il 15 luglio 2022?
  • [ ] Hai individuato l'”ultimo adempimento previsto” leggendo proposta, piano e sentenza di omologazione, e hai calcolato la scadenza annuale.
  • [ ] Hai verificato se gli obblighi sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore: in quel caso la risoluzione verso il debitore non è possibile.
  • [ ] Hai qualificato il problema: inadempimento nell’esecuzione (art. 119) o rappresentazione patrimoniale falsata (art. 120)?
  • [ ] Hai misurato lo scostamento tra quanto previsto e quanto realisticamente conseguibile, con numeri e non con impressioni.
  • [ ] Hai verificato se la percentuale era garantita o solo stimata, e se esistevano impegni vincolanti.
  • [ ] Hai letto tutti i rapporti periodici del commissario giudiziale e annotato ritardi e omissioni.
  • [ ] Hai segnalato per iscritto i ritardi al commissario, chiedendo che riferisca al tribunale ai sensi dell’art. 118 CCII.
  • [ ] In caso di sospetto dolo, hai fissato la data della scoperta e calcolato i sei mesi e il limite biennale.
  • [ ] Hai raccolto le prove documentali (visure, atti, bilanci, relazione del commissario) prima di depositare.
  • [ ] Hai valutato se chiedere insieme alla risoluzione l’apertura della liquidazione giudiziale, verificando lo stato di insolvenza.
  • [ ] Hai considerato i tempi delle impugnazioni: reclamo e ricorso per cassazione hanno termini brevi, e la sospensione feriale normalmente non vi si applica.

E se l’errore l’ho già fatto?

Non tutti gli errori sono definitivi. Alcuni chiudono una porta ma ne lasciano aperta un’altra; altri, purtroppo, sono irreversibili. Distinguere con lucidità tra le due situazioni è il primo passo per non aggiungere un secondo errore al primo.

Se il termine annuale per la risoluzione è scaduto, la falcidia è consolidata, ma il credito concordatario resta un credito: il debitore continua a essere obbligato a pagare quanto previsto dal piano, e quel credito può essere azionato. Inoltre, se lo stato di insolvenza dipende da debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato, la via della liquidazione giudiziale resta aperta anche senza risoluzione, come riconosciuto dalla Corte d’Appello di Firenze nel 2025, sia pure nei limiti del credito falcidiato. Per i concordati regolati dalla legge fallimentare, il quadro delle Sezioni Unite del 2022 consente l’istanza di fallimento per insolvenza nel pagamento dei debiti concordatari, con gli effetti sulla misura del credito chiariti dalla Cassazione n. 15862/2024.

Se è stata respinta una domanda di risoluzione per scarsa importanza dell’inadempimento, il rigetto riguarda quella situazione di fatto. Se l’inadempimento si aggrava e il termine annuale è ancora aperto, una nuova domanda fondata su fatti nuovi resta possibile. Va però costruita con la consapevolezza che la precedente valutazione del tribunale peserà, e che occorre dimostrare un salto di gravità.

Se è stata scelta l’azione sbagliata, la via d’uscita dipende dai termini dell’altra. Chi ha chiesto la risoluzione quando doveva chiedere l’annullamento può ancora agire per l’annullamento se non sono trascorsi sei mesi dalla scoperta e due anni dall’ultimo adempimento. Chi ha fatto il contrario può chiedere la risoluzione se il termine annuale è ancora aperto.

Se la sentenza che decide sulla risoluzione o sull’annullamento è sfavorevole, esistono le impugnazioni. Il provvedimento che dichiara o nega la risoluzione è soggetto a reclamo davanti alla Corte d’appello (il caso Cosenza-Catanzaro ne è un esempio), e poi al ricorso per cassazione. I termini sono brevi: la Cassazione, con l’ordinanza n. 17995 del 2024, ha ribadito che il ricorso contro il provvedimento della Corte d’appello in materia di concordato preventivo va proposto entro trenta giorni, computati senza sospensione feriale. Quando poi l’errore nasce da una svista materiale del giudice, come l’omologazione di una versione superata della proposta, lo strumento corretto può essere la revocazione e non il ricorso per cassazione (Cass., ord. n. 14961 del 2024).

Quando invece la preclusione è definitiva? Quando sono scaduti sia il termine annuale per la risoluzione sia il limite biennale per l’annullamento, e non ricorrono debiti successivi che consentano la liquidazione per insolvenza. In quel caso resta l’azione per il credito concordatario, nulla di più. Per questo la regola d’oro resta la prevenzione: ogni errore di questo articolo diventa irrimediabile soltanto se si lascia passare il tempo.

E se l’errore l’ha fatto il debitore?

Gli errori non sono un’esclusiva dei creditori. Anche l’impresa in concordato può compromettere la propria posizione, e spesso lo fa nella fase esecutiva. Il primo errore del debitore è il silenzio: quando il piano incontra difficoltà, nascondere i ritardi al commissario e ai creditori trasforma uno scostamento gestibile in un inadempimento che appare grave e volontario. Comunicare tempestivamente le difficoltà, documentarne le cause e indicare come si intende recuperare è la difesa più efficace contro una futura domanda di risoluzione, perché sposta la valutazione dalla mera constatazione del ritardo alla prova dell’attuabilità del piano.

Il secondo errore è sottovalutare la domanda di risoluzione quando arriva. Il debitore che si limita a contestare genericamente l’inadempimento, senza produrre dati su flussi, incassi, vendite e prospettive concrete, lascia al tribunale soltanto gli elementi forniti dal creditore. Al contrario, una difesa che dimostra con numeri verificabili che lo scostamento è contenuto e recuperabile può condurre al rigetto per scarsa importanza dell’inadempimento.

Il terzo errore è non considerare le alternative prima che la situazione precipiti. Il Codice della crisi offre strumenti per gestire la crisi in modo negoziato, e la conoscenza tempestiva della situazione consente di valutarli con lucidità. Ciò che il debitore non può fare è attendere che il tempo risolva da solo i problemi del piano: il tempo, in questa materia, lavora sempre a favore di chi si muove per primo.

Sul versante dell’annullamento, infine, il debitore deve sapere che la tutela del concordato omologato è forte ma non assoluta. Se la rappresentazione patrimoniale offerta ai creditori era incompleta o alterata, l’esposizione resta aperta fino alla scadenza dei termini di legge, e un’eventuale pronuncia di annullamento travolge retroattivamente gli effetti dell’omologa. La trasparenza nella fase di proposta è, in questo senso, la migliore polizza contro il rischio successivo.


Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Il debitore ha smesso di pagare da mesi, ma l’ultima rata del piano scade fra due anni: devo aspettare?” No. Il termine annuale fissa il limite massimo entro cui agire, non il momento a partire dal quale si può agire. Se l’inadempimento è già di non scarsa importanza, la domanda di risoluzione può essere proposta subito. E la Cassazione (n. 20175/2025) riconosce al creditore la possibilità di tutelarsi prima delle scadenze quando il piano si rivela inattuabile.

“Ho lasciato passare l’anno dall’ultimo adempimento: ho perso tutto?” Hai perso la possibilità di far tornare in vita il credito originario attraverso la risoluzione, ma non il credito concordatario, che resta dovuto e azionabile. E se l’insolvenza del debitore dipende da debiti nuovi, sorti dopo la domanda di concordato, la via della liquidazione giudiziale può essere ancora percorribile, nei limiti del credito ridotto.

“Ho scoperto che il debitore aveva nascosto un immobile, ma il piano viene pagato regolarmente. Posso fare qualcosa?” Sì, ma con lo strumento giusto: non la risoluzione, che presuppone un inadempimento, bensì l’annullamento, che presuppone la sottrazione o dissimulazione dolosa di una parte rilevante dell’attivo. Hai sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dall’ultimo adempimento previsto.

“Il piano diceva 18% e ho ricevuto il 16%: posso chiedere la risoluzione?” Probabilmente no, se la percentuale non era garantita e lo scostamento è contenuto: l’inadempimento rischia di essere considerato di scarsa importanza. La percentuale serve come parametro di riferimento, non come promessa vincolante, salvo che il debitore si sia impegnato a garantirla.

“Sono creditore di un concordato aperto nel 2021: valgono le regole del Codice della crisi?” No. Per i concordati la cui domanda è stata depositata prima del 15 luglio 2022 si applica la legge fallimentare (art. 186), con i principi affermati dalle Sezioni Unite nel 2022, compresa la possibilità di chiedere il fallimento senza previa risoluzione. Le regole processuali e i legittimati, però, vanno verificati caso per caso.

“Sono io il debitore: un creditore ha chiesto la risoluzione per un ritardo di due mesi. Rischio davvero?” Il rischio dipende dalla gravità dell’inadempimento nel quadro complessivo del piano. Un ritardo circoscritto, in un piano che resta attuabile, può essere qualificato di scarsa importanza; occorre però dimostrarlo con dati, flussi e prospettive concrete di adempimento, e non limitarsi a negarlo.

“Il concordato prevedeva un terzo che si accollava i debiti: contro chi agisco?” Se gli obblighi del concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore, le regole sulla risoluzione non si applicano: il tuo interlocutore è il terzo assuntore, e la domanda di risoluzione verso il debitore originario non è la strada corretta. Occorre verificare con attenzione i termini dell’assunzione.

“Posso chiedere la risoluzione anche se gli altri creditori non sono d’accordo?” Sì. La legge legittima ciascun creditore, individualmente: non serve una maggioranza né l’adesione degli altri. Puoi anche chiedere al commissario giudiziale di proporre la domanda, ma l’iniziativa deve comunque partire da uno o più creditori.


Cosa è successo davanti ai giudici a chi ha commesso questi errori

Le pronunce che seguono documentano, errore per errore, come la giurisprudenza ha trattato chi ha agito tardi, chi ha scelto lo strumento sbagliato e chi ha frainteso le regole. I principi sono riformulati in parole nostre.

1. Cass. civ., Sezioni Unite, 14 febbraio 2022, n. 4696 Principio: nel regime della legge fallimentare, il debitore con concordato omologato che non paga i debiti concordatari può essere dichiarato fallito anche senza che il concordato sia stato prima risolto; se il fallimento interviene quando il termine per la risoluzione è già scaduto, la riduzione dei crediti resta ferma. Rilevanza: è la base del fallimento “omisso medio”, ma vale per i concordati regolati dalla legge fallimentare. Applicarla ai concordati CCII è l’errore n. 4.

2. Cass. civ., Sez. I, 6 giugno 2024, n. 15862 Principio: se il fallimento è dichiarato anni dopo la scadenza del termine annuale per la risoluzione, il creditore non può insinuarsi per il credito originario; scaduto il termine (o respinta la domanda), il debitore resta obbligato solo secondo il piano. Rilevanza: documenta il costo dell’errore n. 1 e quello del rigetto per scarsa importanza (errore n. 3).

3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18185 del 2025 Principio: la misura del credito ammissibile nel fallimento successivo al concordato dipende da un dato temporale: se il termine per chiedere la risoluzione era ancora aperto o già scaduto al momento della dichiarazione di fallimento. Rilevanza: conferma che la data dell’ultimo adempimento è il perno su cui ruota il destino del credito.

4. Cass. civ., Sez. VI-1, 29 maggio 2019, n. 14601 Principio: il termine annuale per la risoluzione decorre dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto, anche se l’impossibilità di adempiere sia emersa prima; il creditore può agire prima, ma il termine non viene anticipato a suo danno. Rilevanza: chiarisce il calcolo del termine nell’errore n. 1.

5. Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175 Principio: l’omologa rende temporaneamente inesigibili i crediti anteriori e sospende la prescrizione fino alle nuove scadenze; il creditore può comunque agire prima quando risulti evidente che il piano non è attuabile. Rilevanza: smonta l’idea che il creditore debba necessariamente attendere la fine del piano.

6. Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2019, n. 20652 Principio: il concordato va risolto quando viene meno alla sua funzione per l’impossibilità di soddisfare i creditori nella misura prospettata, purché l’inadempimento non sia di scarsa importanza; nel concordato con cessione la percentuale indicata, se non garantita, orienta la valutazione senza vincolare il debitore. Rilevanza: è il parametro per evitare l’errore n. 3.

7. Cass. civ., Sez. I, 14 settembre 2016, n. 18090 Principio: l’annullamento del concordato preventivo omologato è il rimedio contro una rappresentazione patrimoniale falsata dal debitore, che comprende anche l’omessa denuncia di crediti e altri atti di frode idonei a ingannare i creditori sulla convenienza della proposta. Rilevanza: delimita il campo dell’annullamento e aiuta a distinguere lo strumento giusto (errori n. 2 e 6).

8. Cass. civ., ord. 29 maggio 2024, n. 15029 Principio: nel regime della legge fallimentare, l’omologazione del piano liquidatorio non toglie al creditore la possibilità di chiedere il fallimento, anche prima della scadenza dei termini di esecuzione, se il piano è oggettivamente inattuabile. Rilevanza: conferma che la passività non è mai una scelta obbligata (errore n. 5), entro il regime applicabile.

9. Cass. civ., ord. n. 14525 del 2024 Principio: il debitore insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito su istanza dei legittimati anche senza la previa risoluzione formale del concordato. Rilevanza: applica le Sezioni Unite del 2022 ai concordati regolati dalla legge fallimentare; va tenuta distinta dal regime dell’art. 119, comma 7, CCII.

10. Corte d’Appello di Firenze, Sez. II, 10 marzo 2025, n. 436 Principio: in base all’art. 119, comma 7, CCII, il creditore anteriore che non ha chiesto in tempo la risoluzione può chiedere la liquidazione giudiziale, nei limiti del credito falcidiato, se prova un’insolvenza derivante da debiti sorti dopo la domanda di concordato. Rilevanza: è la via d’uscita più concreta per chi ha commesso l’errore n. 1 sotto il CCII.

11. Tribunale di Cosenza, sentenza del 30 luglio 2024, confermata da Corte d’Appello di Catanzaro, sentenza 11 aprile 2025 Principio: su ricorso di un creditore, il tribunale ha dichiarato risolto un concordato liquidatorio rimasto inadempiuto per anni e ha contestualmente aperto la liquidazione giudiziale; la Corte d’appello ha respinto il reclamo del debitore. Rilevanza: mostra il percorso corretto sotto il CCII (risoluzione e liquidazione nella stessa sentenza), opposto all’errore n. 4.

12. Cass. civ., ord. n. 17995 del 2024 Principio: il ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d’appello in materia di concordato preventivo va proposto nel termine breve di trenta giorni, senza il beneficio della sospensione feriale. Rilevanza: un errore di calendario anche nella fase delle impugnazioni può vanificare tutto il lavoro precedente.

13. Cass. civ., ord. n. 14961 del 2024 Principio: se il tribunale omologa per svista una versione superata della proposta, l’errore di fatto si fa valere con la revocazione, non con il ricorso per cassazione. Rilevanza: anche la scelta del mezzo di impugnazione è un possibile errore di strumento.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Nel contenzioso sulla risoluzione e sull’annullamento del concordato, il lavoro si muove su due piani: intercettare l’errore prima che si consumi, e verificare cosa si può ancora fare quando un termine è già scaduto. Ecco gli strumenti concreti con cui lo Studio lavora.

  1. Ricostruiamo il calendario del concordato: leggiamo proposta, piano e sentenza di omologazione, individuiamo l’ultimo adempimento previsto e calcoliamo la scadenza annuale per la risoluzione e quella biennale per l’annullamento.
  2. Verifichiamo la legge applicabile: accertiamo la data di deposito della domanda e stabiliamo se il caso è regolato dalla legge fallimentare o dal Codice della crisi, con tutte le conseguenze sulla possibilità di chiedere direttamente la liquidazione.
  3. Misuriamo l’inadempimento: confrontiamo, con l’ausilio dei commercialisti dello staff, percentuali previste e percentuali realizzabili, flussi del piano e flussi effettivi, per stabilire se l’inadempimento supera la soglia della scarsa importanza.
  4. Analizziamo i rapporti del commissario giudiziale e segnaliamo per iscritto ritardi e omissioni, sollecitando la relazione al tribunale e l’attribuzione dei poteri sostitutivi previsti dall’art. 118 CCII.
  5. Qualifichiamo il problema: distinguiamo inadempimento e dolo, scegliamo tra risoluzione e annullamento, e quando occorre coordiniamo le due azioni nel rispetto dei rispettivi termini.
  6. Costruiamo il fascicolo probatorio dell’annullamento: raccogliamo visure, atti di trasferimento, bilanci delle società collegate e documentiamo la data della scoperta del dolo.
  7. Redigiamo e depositiamo il ricorso per la risoluzione o per l’annullamento, valutando se chiedere contestualmente l’apertura della liquidazione giudiziale.
  8. Quando il termine è scaduto, verifichiamo se l’insolvenza deriva da debiti sorti dopo la domanda di concordato, e se esiste quindi la via dell’art. 119, comma 7, CCII nei limiti del credito falcidiato.
  9. Difendiamo il debitore contro domande di risoluzione fondate su inadempimenti di scarsa importanza, dimostrando con dati e prospettive l’attuabilità del piano.
  10. Seguiamo le impugnazioni con attenzione ai termini brevi: reclamo davanti alla Corte d’appello, ricorso per cassazione, revocazione quando l’errore è di fatto.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di cassazionista pesa in modo particolare in questa materia, perché molti errori si riparano o si consolidano nei gradi successivi: reclamo, ricorso per cassazione, revocazione. Lo stesso difensore che costruisce il ricorso in tribunale lo segue fino all’ultimo grado, con una sola strategia e senza dispersione di informazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di leggere un piano concordatario con gli occhi di chi i piani li costruisce, cogliendo i punti di fragilità prima che diventino inadempimenti.

Il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso fascicolo: gli uni sulla strategia processuale, gli altri sui numeri del piano, delle percentuali e dei flussi.


In chiusura

La risoluzione e l’annullamento del concordato preventivo sono strumenti potenti, ma severi: premiano chi agisce presto e con lo strumento giusto, e puniscono senza appello chi lascia scorrere i termini o confonde l’inadempimento con il dolo. Lo Studio Monardo affronta questa materia perché si colloca esattamente dove si incontrano le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che permette di capire dall’interno come un piano nasce e come si incrina, e quella di avvocato cassazionista, che garantisce la continuità della difesa dal ricorso in tribunale fino alla Corte di Cassazione. A queste si affianca lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, indispensabile quando il concordato coinvolge banche e numeri complessi.

Se sei creditore di un concordato che non viene rispettato, o debitore che si trova a difendere un piano contestato, il momento giusto per verificare la tua posizione è adesso, mentre i termini sono ancora aperti.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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