Ditta Di Trivellazione Pozzi In Crisi Con Macchinari Fermi E Debiti Bancari: Quale Strategia Costruisce Uno Studio Legale?

Perché, in una crisi come questa, contano più le sentenze che gli articoli di legge

Una ditta di trivellazione pozzi vive di macchine. Una perforatrice idraulica su cingoli, un compressore ad alta pressione, le aste, il camion di supporto: sono loro a produrre fatturato, e quando restano ferme in piazzale per mancanza di commesse, per un guasto non riparato o perché il fornitore di gasolio non fa più credito, il conto economico crolla in poche settimane. Nel frattempo le rate del leasing continuano a scadere, il conto anticipi è sconfinato, il mutuo con garanzia pubblica ha già due rate arretrate e i soci hanno firmato fideiussioni personali che la banca è pronta a escutere.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza offre strumenti precisi, ma su quasi ognuno di essi la parola decisiva l’hanno detta i giudici: come si calcola il debito residuo del leasing quando la macchina viene ripresa, se la composizione negoziata ferma davvero banche e creditori, quando il finanziamento concesso a un’impresa già in difficoltà diventa “abusivo”, fino a che punto sono valide le fideiussioni sottoscritte dai soci. In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, ciascuna tradotta in una conseguenza pratica per chi gestisce un’impresa di perforazione in difficoltà.

Lo Studio Monardo segue esattamente questo intreccio di materie per ragioni che derivano dalle competenze certificate dell’Avvocato. La crisi di un’impresa ancora operativa è il terreno della composizione negoziata, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la procedura dall’interno, dal lato di chi la conduce. I debiti dell’impresa sono in larga parte bancari, e lo Studio opera attraverso il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario. Infine, gli orientamenti che esamineremo si consolidano o si ribaltano in Cassazione, dove l’Avvocato, in quanto cassazionista, può difendere la stessa linea fino all’ultimo grado.

📩 La tua impresa ha mezzi fermi e la banca ha già scritto? Contatta subito lo Studio Monardo: trovi tutti i riferimenti per raggiungerci in fondo a questa pagina.

Il quadro normativo in breve: su quali norme si sono pronunciati i giudici

Prima di entrare nella giurisprudenza serve una mappa essenziale delle norme coinvolte, perché la crisi di una ditta di trivellazione tocca contemporaneamente quattro aree.

Il Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019). È la cornice generale, più volte modificata, da ultimo con il D.Lgs. 136/2024 (il cosiddetto correttivo-ter). Per un’impresa che vuole continuare a lavorare, gli strumenti rilevanti sono:

  • la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII), percorso stragiudiziale e riservato condotto con l’assistenza di un esperto indipendente nominato dalla Camera di commercio;
  • le misure protettive e cautelari (artt. 18 e 19 CCII), che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sui beni con cui si esercita l’impresa e, secondo l’art. 18, comma 5, di risolvere o modificare i contratti pendenti per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori;
  • gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e seguenti), il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis) e il concordato preventivo in continuità aziendale (artt. 84 e seguenti);
  • il concordato semplificato per la cessione dei beni (art. 25-sexies), accessibile solo al termine di una composizione negoziata condotta correttamente;
  • per le imprese di piccole dimensioni sotto le soglie dell’art. 2 CCII, il concordato minore (artt. 74 e seguenti).

Una regola processuale va ricordata subito: l’art. 9 CCII esclude la sospensione feriale dei termini per i procedimenti disciplinati dal Codice. Nelle ordinarie cause civili con le banche (ad esempio un’opposizione a decreto ingiuntivo), invece, la sospensione feriale opera e copre solo il periodo dal 1° al 31 agosto.

Il leasing finanziario (art. 1, commi 136-140, L. 124/2017). È la disciplina che regola la risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore: il concedente ha diritto alla restituzione del bene, ma deve poi venderlo o ricollocarlo a valori di mercato e restituire all’utilizzatore quanto ricavato, al netto dei canoni scaduti e non pagati, dei canoni a scadere attualizzati, del prezzo di riscatto e delle spese. Per l’utilizzatore che finisce in liquidazione giudiziale si applica l’art. 177 CCII.

L’espropriazione dei beni strumentali (art. 515, comma 3, c.p.c.). Gli strumenti indispensabili per l’esercizio dell’attività sono pignorabili solo entro un quinto e solo se gli altri beni non bastano. Ma attenzione: il limite non opera per i debitori costituiti in forma societaria né quando nell’attività prevale il capitale investito sul lavoro. Una ditta di trivellazione, con macchinari che valgono centinaia di migliaia di euro, ricade quasi sempre fuori da questa protezione. Ecco perché la difesa dei mezzi passa per gli strumenti della crisi, non per l’impignorabilità.

Il diritto bancario dei contratti e delle garanzie. Le norme sugli interessi e sull’anatocismo (art. 1283 c.c., art. 120 TUB), sul merito creditizio (art. 124-bis TUB e principi di sana e prudente gestione), sulla fideiussione (artt. 1936 e seguenti c.c., in particolare l’art. 1957 sulla decadenza del creditore) e sulla nullità delle intese anticoncorrenziali (legge 287/1990) sono il terreno su cui si combatte la partita del “quanto si deve davvero”.

Su ciascuna di queste aree la Cassazione è intervenuta di recente. Vediamo dove l’orientamento è stabile e dove, invece, la questione è ancora aperta.

L’orientamento consolidato: nel leasing la macchina è la misura del debito

Per una ditta di perforazione il leasing è quasi sempre il primo debito per importo: una perforatrice nuova costa quanto un appartamento, e raramente viene acquistata in contanti. Quando i canoni restano insoluti, la domanda che l’imprenditore si pone è sempre la stessa: se la società di leasing si riprende la macchina, devo ancora tutto il resto? Su questo punto l’orientamento della Suprema Corte si è consolidato in modo netto.

La regola temporale: Cass., Sezioni Unite, 28 gennaio 2021, n. 2061. La vicenda nasceva da un contratto risolto prima del 2017 e da un successivo fallimento dell’utilizzatore. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la disciplina della legge 124 del 2017 non è retroattiva: si applica alle risoluzioni i cui presupposti si sono verificati dopo la sua entrata in vigore, mentre per i contratti risolti prima resta la vecchia distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. a quest’ultimo. Il principio, calato nella pratica, significa che la prima verifica sul tuo fascicolo è una data: quando si è verificato l’inadempimento che ha legittimato la risoluzione. Per una ditta che ha contratti stipulati e risolti negli ultimi anni, vale quasi sempre la legge del 2017, con il suo meccanismo di vendita e restituzione dell’eccedenza.

Il controllo sulle penali: Cass., Sez. III, ordinanza 10 gennaio 2025, n. 588. Il caso riguardava un leasing traslativo risolto prima del 2017 e una clausola che consentiva al concedente di trattenere i canoni e insieme di pretendere importi ulteriori senza un’effettiva detrazione del valore del bene. La Corte ha ribadito che è compatibile con l’art. 1526 c.c. la penale che prevede la trattenuta dei canoni con detrazione dal dovuto del ricavato della vendita del bene restituito, mentre è contraria alla ratio della norma la clausola che produce un arricchimento del concedente, e ha confermato la nullità della clausola esaminata. In altre parole, il contratto di leasing va letto riga per riga: le clausole che sbilanciano il rapporto non sono intoccabili.

La misura del credito nella procedura concorsuale: Cass., 19 settembre 2025, n. 25701. È la pronuncia più recente su questo filone. La Corte ha ricostruito i rapporti tra leasing e fallimento (oggi liquidazione giudiziale) dell’utilizzatore e ha confermato che, sia quando il contratto si risolve prima della procedura sia quando si scioglie dopo, il parametro decisivo per determinare quanto il concedente può pretendere è il valore effettivamente realizzato dal bene recuperato. La ricaduta concreta è immediata: il concedente non può insinuarsi al passivo per l’intero residuo contrattuale e contemporaneamente tenersi la macchina; ciò che ottiene dalla vendita o dalla ricollocazione va scomputato.

La continuità dell’orientamento. Accanto a queste pronunce, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito, anche nel 2024, che quando la risoluzione è anteriore alla legge del 2017 e il bene è stato venduto prima del fallimento, il giudice deve tener conto del ricavato nella quantificazione del residuo. Le corti di merito hanno seguito la stessa linea.

Che cosa significa per la tua impresa. Se la perforatrice in leasing è ferma e i canoni sono arretrati, il rischio non è soltanto perdere la macchina, ma perderla e restare debitori di una cifra gonfiata. La difesa si costruisce pretendendo trasparenza sulla vendita del bene: a quale prezzo, con quale procedura, con quale stima. Una perforatrice venduta in fretta a un valore di realizzo basso lascia un residuo elevato a carico dell’impresa e, spesso, dei soci fideiussori. Chiedere la documentazione della ricollocazione, contestare stime non coerenti con il mercato dell’usato specializzato, verificare l’attualizzazione dei canoni a scadere: sono attività che possono cambiare in modo significativo il saldo finale.

E se la perforatrice è di proprietà e un creditore la pignora? Il ragionamento cambia, ma l’esito pratico è simile. Come visto nel quadro normativo, per una società il limite del quinto previsto dall’art. 515, comma 3, c.p.c. non opera, e il macchinario può essere pignorato e venduto all’asta per intero. In una vendita forzata, però, una perforatrice specializzata raramente realizza il suo valore di mercato: il bacino di acquirenti è ristretto, i tempi sono quelli della procedura e il bene, nel frattempo, resta fermo e si deprezza. Il risultato è doppiamente negativo, perché l’impresa perde lo strumento con cui produce reddito e il debito si riduce solo in minima parte. È questa la ragione per cui, nelle crisi delle imprese di perforazione, la tutela dei mezzi non si costruisce tanto con le opposizioni nel singolo pignoramento, quanto con le misure protettive che bloccano l’insieme delle azioni esecutive e consentono di trattare con tutti i creditori allo stesso tavolo. Il principio, calato nella pratica, significa che conviene muoversi prima del pignoramento, non dopo l’asta. Quando l’esecuzione è già avviata restano comunque verificabili la regolarità del titolo e della notifica, la corretta individuazione dei beni e la congruità della stima.

Prima questione aperta: la composizione negoziata ferma davvero banche e creditori?

La questione

Il dubbio, come lo porrebbe il titolare di una ditta di trivellazione, è semplice: “se presento domanda di composizione negoziata, la banca smette di chiedermi il rientro, la società di leasing non può riprendersi la macchina e il fornitore non può chiedere la mia liquidazione giudiziale?”. La risposta, alla luce delle pronunce più recenti, è sì, ma a condizioni precise e con limiti che i giudici hanno reso molto più rigorosi.

Cosa hanno deciso i giudici

Cass., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. La Corte ha esaminato il caso di un’impresa che aveva chiesto la composizione negoziata con misure protettive mentre era ancora pendente una sua domanda di concordato preventivo con riserva, in violazione della regola che vieta di sovrapporre i due percorsi. La Suprema Corte ha chiarito che spetta al tribunale investito della domanda di apertura della procedura liquidatoria valutare, in via incidentale, se l’istanza di composizione negoziata fosse ammissibile; se il presupposto di accesso mancava fin dall’inizio, le misure protettive non possono paralizzare la decisione. In altre parole, le misure protettive non sono uno scudo automatico: il giudice può guardare dietro l’istanza e verificare se il debitore ne aveva diritto.

Cass., ordinanza 13 maggio 2026, n. 13997. È la prima pronuncia di legittimità sull’art. 40, comma 10, ultimo periodo, CCII. In pendenza di un’istanza di liquidazione giudiziale proposta da un creditore, il debitore che vuole accedere a uno strumento di regolazione deve farlo entro la prima udienza, salvo che la domanda arrivi “all’esito” della composizione negoziata entro sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto. Nel caso esaminato i debitori avevano chiesto essi stessi l’archiviazione della composizione e subito dopo avevano depositato una domanda di accesso a uno strumento di regolazione. La Corte ha affermato che la finestra dei sessanta giorni presuppone che le trattative siano giunte a conclusione con la relazione finale dell’esperto, e non può decorrere dalla semplice rinuncia del debitore alla composizione, valorizzando la funzione anti-abuso della norma. Il risultato concreto, per quell’impresa, è stato l’apertura della liquidazione giudiziale.

Cass. pen., Sez. III, ud. 9 luglio 2025, dep. 2 settembre 2025, n. 30109. Una pronuncia penale con un riflesso civilistico importante: la Corte ha ritenuto che l’ammissione dell’impresa alla composizione negoziata in continuità, con misure protettive confermate dal giudice, potesse rilevare per escludere il pericolo che giustifica un sequestro preventivo sui beni aziendali. È un segnale di fiducia verso lo strumento: un percorso di risanamento serio e controllato viene riconosciuto anche fuori dalla sede concorsuale.

Il raccordo con il concordato in continuità: Cass., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. Quando la composizione negoziata non basta e si passa al concordato in continuità, la Corte si è pronunciata sull’omologazione forzosa del piano in presenza del voto favorevole della classe di creditori privilegiati che sarebbe penalizzata dalla liquidazione giudiziale. È la conferma che il percorso di risanamento può superare il dissenso di alcuni creditori, purché siano rispettati i presupposti di legge sulle classi e sulla convenienza.

C’è contrasto?

Sul punto deciso dall’ordinanza n. 13997/2026 la dottrina ha espresso perplessità: si è osservato che la composizione rischia di diventare meno attraente se il debitore perde la possibilità di accedere ad altri strumenti quando le trattative si interrompono per ragioni che non dipendono da lui, e che l’art. 18, comma 4, CCII dà invece rilievo all’archiviazione senza distinguere chi l’abbia chiesta. Ma il principio enunciato dalla Cassazione è oggi l’unico precedente di legittimità e i tribunali lo seguiranno. L’assunzione prudenziale è chiara: chi entra in composizione negoziata con un’istanza di liquidazione già pendente deve essere pronto a condurla fino alla relazione finale dell’esperto, senza abbandonarla a metà.

Cosa significa per te

Per una ditta di trivellazione con mezzi fermi, la composizione negoziata è spesso lo strumento più adatto: è riservata, non spossessa l’imprenditore, consente di trattare con banche e società di leasing con l’esperto come facilitatore e, con le misure protettive, impedisce che la perforatrice venga pignorata o che il contratto di leasing venga risolto per i soli canoni pregressi. L’art. 16, comma 5, CCII stabilisce inoltre che l’accesso alla composizione non è di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari. Ma la tempistica è tutto. La composizione va avviata prima che un creditore depositi l’istanza di liquidazione giudiziale, o comunque gestita come un percorso da portare a termine, mai come un espediente per guadagnare tempo. Un’istanza presentata in modo irregolare o abbandonata a metà può lasciare l’impresa più esposta di prima.

Seconda questione aperta: il finanziamento concesso a un’impresa già in difficoltà è “abusivo”? E chi può farlo valere?

La questione

Molte ditte di perforazione hanno ricevuto, negli anni difficili, nuova finanza bancaria: consolidamenti di scoperti, mutui con garanzia del Fondo centrale, linee per anticipare fatture di committenti pubblici. A volte quei finanziamenti sono serviti soprattutto a rientrare di esposizioni precedenti della stessa banca, senza un piano di risanamento credibile. La domanda è: la banca ne risponde? E se sì, chi può contestarlo: solo il curatore in caso di liquidazione, o anche l’impresa e i soci che hanno garantito?

Cosa hanno deciso i giudici

Cass., Sez. I, 30 giugno 2021, n. 18610. È la pronuncia da cui parte l’orientamento moderno. La Corte ha riconosciuto la legittimazione del curatore ad agire direttamente contro la banca per abusiva concessione del credito, quando il finanziamento erogato a un’impresa ormai priva di prospettive di risanamento ne abbia aggravato il dissesto, a titolo di danno al patrimonio dell’impresa e non solo in concorso con gli amministratori. In altre parole, la banca che tiene artificialmente in vita un’impresa decotta può essere chiamata a rispondere del danno incrementale.

Cass., Sez. I, 11 giugno 2026, n. 19302. La Corte è tornata sulle conseguenze dell’abusiva concessione di credito verso un’impresa in crisi poi fallita, con finanziamenti assistiti da garanzia pubblica. Il giudice delegato aveva escluso dal passivo il credito della banca accogliendo l’eccezione del curatore; il tribunale, in sede di opposizione, lo aveva ammesso. La Cassazione ha cassato con rinvio, aderendo all’orientamento recente (richiamando anche Cass. n. 3174/2026) secondo cui l’abusiva concessione di credito può avere, nei finanziamenti con garanzia statale, anche conseguenze demolitorie sul contratto, e non solo risarcitorie.

Cass., Sez. III, ordinanza 24 giugno 2026, n. 21651. È la pronuncia più rilevante per i soci di una piccola impresa. La Corte ha affermato che il fideiussore può opporre alla banca, in via di eccezione, il concorso colposo di quest’ultima nella concessione o nel mantenimento abusivo del finanziamento, ottenendo la riduzione o anche l’esclusione della pretesa garantita; e ha precisato che tale difesa, fondata sull’art. 1227 c.c., può essere rilevata dal giudice anche d’ufficio se emerge dagli atti. Viene così superata l’idea che la contestazione fosse riservata alla sola curatela.

C’è contrasto?

Sì, e va detto con chiarezza. Sulle conseguenze dell’abusiva concessione esistono due indirizzi: quello tradizionale, per cui la violazione delle regole di sana e prudente gestione produce solo un obbligo di risarcire il danno; e quello più recente, seguito da Cass. n. 19302/2026, che ammette anche la nullità del contratto, almeno per i finanziamenti assistiti da garanzia pubblica. Le corti di merito, nel 2026, hanno applicato entrambi gli approcci, e alcune hanno escluso qualunque automatismo tra concessione imprudente e nullità del mutuo. L’assunzione prudenziale è costruire la difesa su entrambi i piani: chiedere in via principale la riduzione o l’esclusione della pretesa per concorso colposo della banca, e prospettare la nullità solo dove la documentazione la sostiene in modo solido.

Cosa significa per te

Se la tua ditta ha ricevuto nuova finanza quando i bilanci erano già in perdita strutturale, le macchine già ferme e il fatturato già crollato, quella circostanza può diventare un argomento difensivo concreto: nella trattativa all’interno della composizione negoziata, nell’opposizione al decreto ingiuntivo, nella difesa dei soci fideiussori. Ma si tratta di un argomento che vive di documenti: centrale rischi, pratiche di fido, bilanci consegnati alla banca, piani presentati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, imposta questa verifica unendo la lettura giuridica dell’istruttoria di fido all’analisi contabile dei commercialisti dello staff. Il punto chiave è che l’abusiva concessione non si afferma, si dimostra: chi raccoglie per tempo la documentazione dell’istruttoria bancaria ha in mano un’eccezione che oggi la Cassazione riconosce anche ai garanti.

Terza questione aperta: il saldo che la banca pretende è davvero quello dovuto?

La questione

Quando una ditta di perforazione entra in crisi, la banca presenta il conto: saldo passivo del conto corrente, residuo del mutuo, interessi di mora. L’imprenditore si chiede se quella cifra sia corretta, se gli interessi applicati negli anni fossero legittimi, se il mutuo con ammortamento “alla francese” nasconda un anatocismo. Su questi temi la giurisprudenza ha fissato alcuni punti fermi, chiudendo alcune strade e aprendone altre.

Cosa hanno deciso i giudici

Cass., Sezioni Unite, 29 maggio 2024, n. 15130. Le Sezioni Unite, su rinvio pregiudiziale, hanno deciso la questione del mutuo con piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato. Il principio affermato è che la mancata indicazione nel contratto del regime di capitalizzazione composta degli interessi non rende indeterminato l’oggetto del contratto né lo rende nullo, se il contratto consente di conoscere l’importo delle rate e il loro meccanismo di calcolo. La giurisprudenza successiva, anche nel 2025, ha confermato che l’ammortamento alla francese non integra di per sé anatocismo. Calato nella pratica, significa che contestare il mutuo soltanto perché “alla francese” è oggi una strada sostanzialmente chiusa: le verifiche vanno spostate su altri profili, come il rispetto delle soglie usurarie o la conformità tra piano allegato e rate effettivamente addebitate.

Cass., Sez. I, 28 maggio 2025, n. 14269. Il caso riguardava un correntista che chiedeva la restituzione di somme indebitamente addebitate senza disporre di tutti gli estratti conto, ma producendo scritture contabili e mastrini. La Corte ha cassato la decisione di merito ribadendo che in mancanza degli estratti iniziali il saldo del primo periodo documentato va considerato pari a zero, salva prova contraria, e che il giudice deve motivare in modo adeguato se esclude il valore probatorio della documentazione contabile alternativa. È il cosiddetto principio del “saldo zero”, che nasce dal riparto dell’onere della prova: chi pretende un saldo deve documentarne la formazione.

L’applicazione nel giudizio di opposizione. Nella stessa linea, la Cassazione ha più volte affermato che la banca (o il cessionario del credito) che agisce per il saldo passivo di un conto corrente deve produrre gli estratti dall’apertura del rapporto, e che la mancata contestazione analitica dei conteggi da parte del correntista non colma il deficit di prova.

C’è contrasto?

Sul saldo zero alcune corti di merito hanno adottato soluzioni diverse quando banca e correntista avanzano domande contrapposte, applicando il beneficio in modo differenziato a seconda di chi agisce. La Cassazione, però, mantiene ferma la regola dell’onere della prova in capo a chi pretende il credito. L’assunzione prudenziale è che la banca debba documentare l’intera storia del rapporto; dove non lo fa, il saldo si ricostruisce da zero.

Cosa significa per te

Per una ditta con conti correnti affidati aperti da molti anni, la verifica del saldo può modificare in modo rilevante l’esposizione reale, e quindi la proposta da presentare ai creditori in una composizione negoziata o in un accordo di ristrutturazione. Prima di negoziare un saldo, bisogna sapere se quel saldo è dimostrabile. Una perizia econometrica sugli estratti, condotta dai commercialisti insieme agli avvocati, serve proprio a questo: separare ciò che è dovuto da ciò che la banca non è in grado di provare.

La pronuncia più recente e rilevante: le Sezioni Unite del 28 agosto 2026 sulle fideiussioni dei soci

Il contesto

In una ditta di trivellazione organizzata come società a responsabilità limitata, i debiti bancari dell’impresa raramente restano solo dell’impresa. Quasi sempre i soci, e talvolta i loro familiari, hanno firmato fideiussioni: omnibus, a garanzia di tutte le esposizioni presenti e future, oppure specifiche, a garanzia di un singolo mutuo o di una singola linea. Quando l’impresa smette di pagare, la banca si rivolge ai garanti, e la crisi aziendale diventa una crisi personale e familiare.

Da anni la difesa dei fideiussori si fonda sul provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, che aveva censurato come anticoncorrenziali tre clausole dello schema ABI di fideiussione omnibus: la clausola di “reviviscenza”, quella di “sopravvivenza” e la deroga all’art. 1957 c.c., la norma che obbliga il creditore ad attivarsi contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, pena la perdita della garanzia. Con la sentenza Cass., Sezioni Unite, 30 dicembre 2021, n. 41994, la Corte aveva stabilito che le fideiussioni “a valle” dell’intesa sono parzialmente nulle, limitatamente alle clausole riproduttive di quelle censurate, mentre il resto della garanzia sopravvive.

Dopo quella sentenza, però, la giurisprudenza si era divisa. Un orientamento restrittivo (tra le altre, Cass. 25 novembre 2024, n. 30383) limitava la forza probatoria del provvedimento della Banca d’Italia alle sole fideiussioni omnibus stipulate nel periodo esaminato; un orientamento più estensivo valorizzava la semplice derivazione dall’intesa anche per le garanzie specifiche. Sul piano processuale, Cass., Sez. III, ordinanza 10 gennaio 2025, n. 675 aveva inoltre ribadito che spetta al garante allegare lo schema ABI e il provvedimento della Banca d’Italia e dimostrare la natura omnibus della garanzia: in mancanza, l’eccezione non può essere accolta.

La decisione: Cass., Sezioni Unite, 28 agosto 2026, n. 24825

Su rinvio pregiudiziale di un tribunale, sorto in due opposizioni a decreto ingiuntivo promosse da fideiussori di un’impresa individuale per garanzie specifiche del 2015, le Sezioni Unite hanno risposto a tre domande. Ne riassumiamo il contenuto in linguaggio piano.

Primo: il perimetro temporale. Il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 vale come prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale solo per il periodo che ha esaminato, cioè il triennio 2002-2005. Per le fideiussioni stipulate prima o dopo quel periodo il provvedimento resta utilizzabile, ma da solo non basta: chi invoca la nullità deve dimostrare con ulteriori mezzi che l’intesa esisteva o persisteva al momento della firma, anche chiedendo al giudice di ordinare alla banca l’esibizione di documenti.

Secondo: omnibus e specifiche. Le fideiussioni specifiche non sono escluse in radice dalla tutela, ma non beneficiano automaticamente della prova privilegiata. Il garante deve provare che la pratica concordata si estendeva anche a quel tipo di garanzia, ad esempio dimostrando l’uso standardizzato delle stesse clausole nelle garanzie specifiche del periodo.

Terzo: la clausola “a prima richiesta” e la decadenza. Se la fideiussione contiene anche la clausola di pagamento “a prima richiesta”, il creditore evita la decadenza dell’art. 1957 c.c. con una semplice richiesta stragiudiziale inviata al garante entro i sei mesi, anche quando la clausola di deroga ai termini è nulla. La Corte ha distinto le due clausole per funzione: la deroga ai termini addossava al garante le conseguenze dell’inerzia della banca ed è stata censurata; la clausola “a prima richiesta” semplifica soltanto le modalità con cui il creditore si attiva e resta valida, salvo che le due pattuizioni risultino inscindibilmente collegate nel singolo contratto.

Cosa cambia rispetto a prima

La sentenza restringe lo spazio delle eccezioni “di serie” basate sulla sola coincidenza testuale con lo schema ABI. Per i soci di una ditta di trivellazione, che nella grande maggioranza dei casi hanno firmato garanzie dopo il 2005, la nullità parziale resta possibile ma richiede un lavoro probatorio più impegnativo. Diventa invece decisivo un controllo che spesso viene trascurato: verificare le date. Quando è scaduta l’obbligazione principale, quando la banca ha scritto al garante, se la fideiussione contiene la clausola “a prima richiesta”. Se la banca non ha inviato alcuna richiesta entro i sei mesi, la decadenza dell’art. 1957 c.c. può ancora liberare il garante, una volta dichiarata nulla la deroga.

Va infine letta insieme all’ordinanza n. 21651/2026 esaminata sopra: oggi il fideiussore ha due linee difensive autonome e cumulabili, quella sulla validità della garanzia e quella sul concorso colposo della banca nella concessione abusiva del credito.

I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni per una ditta di perforazione

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, costruiti per mostrare come i principi giurisprudenziali incidono sui numeri. Non descrivono casi reali.

Simulazione 1: la perforatrice in leasing ripresa dal concedente

Ipotesi. Una S.r.l. di trivellazione utilizza una perforatrice idraulica in leasing con contratto stipulato nel 2021. Dopo cinque canoni insoluti da 6.418 €, il concedente comunica la risoluzione il 14 febbraio 2026, quindi dopo l’entrata in vigore della L. 124/2017: si applica il comma 138. La pretesa del concedente è così composta:

  • canoni scaduti e non pagati: 5 × 6.418 € = 32.090 €
  • canoni a scadere attualizzati: 148.730 €
  • prezzo di riscatto: 21.400 €
  • spese di recupero e trasporto: 3.260 €
  • totale: 205.480 €

La macchina viene ricollocata a 117.900 €. Residuo chiesto all’impresa e ai soci fideiussori: 205.480 − 117.900 = 87.580 €.

Applicazione dei principi. Alla luce di Cass. SU n. 2061/2021 e di Cass. n. 25701/2025, il valore del bene recuperato è la misura del credito. Se una stima tecnica indipendente, basata sul mercato dell’usato delle perforatrici di pari modello, ore di lavoro e stato di manutenzione, indica un valore di 154.300 €, la difesa contesta la congruità della ricollocazione. Ricalcolato su quel valore, il residuo scende a 205.480 − 154.300 = 51.180 €, con una differenza di 36.400 € che incide direttamente anche sulla posizione dei garanti. Se poi il contratto contiene clausole che consentono al concedente di trattenere somme senza scomputare il ricavato, si apre anche il fronte della loro validità, nella linea di Cass. n. 588/2025.

Simulazione 2: l’istanza di liquidazione del fornitore e la composizione negoziata

Ipotesi. Un fornitore di aste e utensili di perforazione, creditore di 46.815 €, deposita il 3 marzo 2026 un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale della ditta; l’udienza è fissata al 28 aprile 2026. L’impresa presenta istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive il 10 marzo 2026, l’esperto accetta, l’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese e il tribunale conferma le misure.

Percorso A: trattative portate a termine. L’esperto comunica la relazione finale il 22 settembre 2026. In base all’art. 40, comma 10, CCII, come letto da Cass. n. 13997/2026, l’impresa può depositare la domanda di accesso a un accordo di ristrutturazione o a un concordato in continuità entro sessanta giorni, cioè entro il 21 novembre 2026, anche se la prima udienza del procedimento di liquidazione è ormai superata. Poiché l’art. 9 CCII esclude la sospensione feriale, il calcolo non subisce alcuna sospensione.

Percorso B: rinuncia anticipata. Supponiamo invece che il 15 luglio 2026 l’impresa, scoraggiata dall’andamento delle trattative con la banca, chieda essa stessa l’archiviazione e il 20 luglio depositi una domanda di concordato. Secondo l’ordinanza n. 13997/2026, la finestra dei sessanta giorni non decorre dalla rinuncia del debitore: il termine della prima udienza è scaduto e la domanda rischia di essere dichiarata inammissibile, con apertura della liquidazione giudiziale. La differenza tra i due percorsi non sta nei numeri del debito, ma nella gestione del calendario.

Simulazione 3: il socio fideiussore escusso per il mutuo con garanzia pubblica

Ipotesi. Nel luglio 2022 la banca eroga alla ditta un mutuo chirografario di 243.900 € con garanzia pubblica, in larga parte utilizzato per estinguere uno scoperto della stessa banca. Il bilancio 2021, consegnato in istruttoria, chiudeva con una perdita di 186.470 € e due perforatrici risultavano già inattive per mancanza di commesse. Contestualmente il socio di maggioranza firma una fideiussione specifica con clausola “a prima richiesta” e deroga all’art. 1957 c.c. L’impresa smette di pagare; l’obbligazione principale scade per decadenza dal beneficio del termine il 30 novembre 2025. La banca invia la prima richiesta di pagamento al garante il 4 giugno 2026, per un residuo di 211.350 €.

Applicazione dei principi. Primo profilo, la decadenza. Se la deroga all’art. 1957 c.c. viene dichiarata nulla, il termine di sei mesi dalla scadenza è tornato operativo e scadeva il 30 maggio 2026. Per Cass. SU n. 24825/2026 bastava una richiesta stragiudiziale, ma questa è arrivata il 4 giugno, cioè in ritardo: il garante può eccepire la decadenza. Attenzione, però: essendo una fideiussione specifica del 2022, fuori dal periodo 2002-2005, la nullità della deroga richiede la prova ulteriore dell’intesa indicata dalle Sezioni Unite; è il passaggio su cui si concentra il lavoro istruttorio. Secondo profilo, autonomo dal primo: alla luce di Cass. n. 21651/2026, il socio può eccepire il concorso colposo della banca che ha erogato nuova finanza a un’impresa già in perdita strutturale e con mezzi fermi, chiedendo la riduzione o l’esclusione della pretesa. Se l’impresa dovesse poi finire in liquidazione giudiziale, Cass. n. 19302/2026 apre anche il tema della sorte del contratto di finanziamento assistito da garanzia statale.

La giurisprudenza in tabella

La tabella riepiloga tutte le pronunce esaminate in questa analisi, nell’ordine in cui compaiono. Serve come strumento di consultazione rapida: per ciascuna indica la questione decisa, il principio in una riga, riformulato rispetto alle massime ufficiali, e la ricaduta concreta per una ditta di trivellazione in crisi. Va ricordato che le pronunce di legittimità orientano i giudici di merito ma non li vincolano in modo assoluto, salvo i principi enunciati dalle Sezioni Unite su rinvio pregiudiziale, che vincolano il giudice del procedimento in cui la questione è stata rimessa e, nei fatti, orientano in modo uniforme il contenzioso pendente. Per questo, nei temi dove esiste contrasto, la tabella va letta insieme alle sezioni che lo descrivono.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza pratica
Cass. SU, 28 gennaio 2021, n. 2061Leasing: ambito temporale della L. 124/2017La legge del 2017 si applica solo alle risoluzioni maturate dopo la sua entrata in vigorePrima verifica: la data dell’inadempimento
Cass. Sez. III, ord. 10 gennaio 2025, n. 588Leasing traslativo: validità della penaleValida la penale che scomputa il ricavato del bene; nulla quella che arricchisce il concedenteLeggere e contestare le clausole penali
Cass., 19 settembre 2025, n. 25701Leasing e liquidazione dell’utilizzatoreIl credito del concedente si misura sul valore realizzato dal benePretendere trasparenza sulla ricollocazione
Cass. Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856Composizione negoziata in pendenza di concordatoIl tribunale verifica in via incidentale l’ammissibilità dell’istanzaLe misure protettive non sono automatiche
Cass., ord. 13 maggio 2026, n. 13997Art. 40, comma 10, CCIII 60 giorni decorrono dalla relazione finale, non dalla rinuncia del debitorePortare a termine la composizione
Cass. pen. Sez. III, dep. 2 settembre 2025, n. 30109Sequestro e composizione negoziataLa composizione in continuità può escludere il pericolo che giustifica il sequestroIl percorso serio protegge anche i beni aziendali
Cass. Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663Concordato in continuità: omologazione forzosaIl piano può superare il dissenso nel rispetto delle regole sulle classiIl risanamento non dipende dal sì di tutti
Cass. Sez. I, 30 giugno 2021, n. 18610Abusiva concessione: legittimazione del curatoreIl curatore può agire contro la banca che ha aggravato il dissestoLa banca risponde del danno incrementale
Cass. Sez. I, 11 giugno 2026, n. 19302Abusiva concessione e finanziamenti con garanzia pubblicaPossibili conseguenze anche demolitorie sul contrattoTema aperto, da valutare caso per caso
Cass. Sez. III, ord. 24 giugno 2026, n. 21651Eccezioni del fideiussoreIl garante può opporre il concorso colposo della bancaDifesa autonoma per i soci garanti
Cass. SU, 29 maggio 2024, n. 15130Mutuo con ammortamento alla franceseL’omessa indicazione della capitalizzazione composta non causa nullitàLe contestazioni vanno spostate su altri profili
Cass. Sez. I, 28 maggio 2025, n. 14269Saldo di conto corrente senza estratti inizialiIl primo saldo documentato si azzera, salvo prova contrariaLa banca deve provare la storia del conto
Cass. SU, 30 dicembre 2021, n. 41994Fideiussioni conformi allo schema ABINullità parziale limitata alle clausole censurateBase di ogni difesa del garante
Cass., 25 novembre 2024, n. 30383Portata del provvedimento Banca d’ItaliaProva privilegiata circoscritta alle omnibus del periodo esaminatoOrientamento poi recepito dalle SU
Cass. Sez. III, ord. 10 gennaio 2025, n. 675Onere di allegazione del garanteIl garante deve produrre schema ABI, provvedimento e prova della natura omnibusEccezioni documentate fin dal primo atto
Cass. SU, 28 agosto 2026, n. 24825Fideiussioni ABI: perimetro, specifiche, art. 1957 c.c.Fuori dal 2002-2005 serve prova ulteriore; la richiesta stragiudiziale evita la decadenza se c’è la clausola “a prima richiesta”Controllare date e clausole della garanzia

La sintesi operativa: i principi da tenere a mente

Dall’insieme delle pronunce esaminate si ricavano alcune regole pratiche per chi guida una ditta di trivellazione in difficoltà:

  • Una macchina ferma perde valore ogni mese: il tempo gioca contro l’impresa, sia nel leasing sia nell’esecuzione.
  • I macchinari di una società non sono protetti dall’impignorabilità parziale dell’art. 515 c.p.c.: la loro difesa passa per le misure protettive della composizione negoziata.
  • Nel leasing risolto, il debito residuo si calcola scomputando il valore realizzato dalla macchina: la vendita va controllata, non subita.
  • Le clausole penali del leasing che arricchiscono il concedente possono essere contestate.
  • La composizione negoziata va avviata presto e condotta fino alla relazione finale dell’esperto; abbandonarla a metà può costare l’accesso agli altri strumenti.
  • Le misure protettive non sono automatiche: il giudice può verificare se l’istanza era ammissibile fin dall’inizio.
  • Il finanziamento concesso a un’impresa già decotta può diventare un argomento difensivo, per l’impresa, per il curatore e anche per i soci fideiussori.
  • Il mutuo “alla francese” non è nullo per questo solo motivo: le verifiche devono concentrarsi su usura, trasparenza e coerenza tra piano e addebiti.
  • Sul conto corrente, la banca deve provare il saldo dall’apertura del rapporto; dove mancano gli estratti, si riparte da zero.
  • Per le fideiussioni firmate dopo il 2005 o specifiche, la nullità delle clausole ABI richiede prove ulteriori; ma la data della prima richiesta della banca al garante può decidere la partita.
  • Ogni contestazione bancaria pesa anche sul tavolo della trattativa: un debito ridimensionato rende sostenibile un piano che prima non lo era.

Le domande sul “quindi, in pratica?”

Se avvio la composizione negoziata, la società di leasing può comunque riprendersi la perforatrice? Con le misure protettive confermate dal tribunale, i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sui beni con cui si esercita l’impresa e, per l’art. 18, comma 5, CCII, non possono risolvere i contratti pendenti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. La tutela, però, presuppone un’istanza ammissibile (Cass. n. 31856/2025) e una gestione corretta del percorso. I canoni che maturano dopo l’accesso vanno di regola onorati.

Un creditore ha già chiesto la liquidazione giudiziale: è troppo tardi? Non necessariamente. La composizione negoziata può essere avviata anche in pendenza di un’istanza di liquidazione e impedisce la pronuncia della sentenza fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione. Ma, secondo Cass. n. 13997/2026, per beneficiare della finestra di sessanta giorni dopo la chiusura bisogna arrivare alla relazione finale dell’esperto, senza rinunciare a metà strada.

Io socio ho firmato la fideiussione nel 2020: posso dire che è nulla perché copia lo schema ABI? Puoi sollevare l’eccezione, ma dopo Cass. SU n. 24825/2026 la sola coincidenza testuale non basta per le garanzie stipulate fuori dal triennio 2002-2005: serve la prova che l’intesa anticoncorrenziale fosse ancora operante. Indipendentemente da questo, puoi verificare se la banca ha rispettato i termini dell’art. 1957 c.c. e se ha concesso credito in modo abusivo (Cass. n. 21651/2026).

La banca ha finanziato l’impresa quando era già in perdita: posso non pagare? Non è un esonero automatico. L’abusiva concessione del credito richiede la prova che il finanziamento sia stato erogato o mantenuto in assenza di concrete prospettive di risanamento e abbia aggravato il dissesto. Sulle conseguenze esiste un contrasto tra la tesi risarcitoria e quella della nullità (Cass. n. 19302/2026). Ciò che oggi è certo è che l’argomento può essere usato sia dall’impresa sia dai garanti, purché documentato.

Il mio mutuo è “alla francese”: è una buona ragione per contestarlo? Da sola no. Le Sezioni Unite (n. 15130/2024) hanno escluso la nullità per la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta quando le rate sono determinabili. Restano verificabili il rispetto delle soglie di usura, la corrispondenza tra il piano allegato e le rate addebitate e la correttezza degli interessi di mora.

Dalla giurisprudenza al tuo fascicolo: cosa fa concretamente lo Studio Monardo

Gli orientamenti esaminati diventano utili solo se applicati ai documenti della tua impresa. Ecco gli strumenti con cui lo Studio lavora su una crisi come quella descritta:

  1. Mappiamo l’intera esposizione: raccogliamo contratti di leasing, mutui, affidamenti, fideiussioni e centrale rischi, e costruiamo un quadro unico di chi pretende cosa, con quali garanzie e con quali scadenze.
  2. Valutiamo con te lo strumento della crisi più adatto: composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, piano soggetto a omologazione, concordato in continuità o, per le imprese sotto soglia, concordato minore, confrontandone requisiti, tempi ed effetti sui macchinari.
  3. Prepariamo l’istanza di composizione negoziata e la richiesta di misure protettive, curando i presupposti di ammissibilità che i giudici verificano, e ne gestiamo la conferma davanti al tribunale.
  4. Presidiamo il calendario processuale, in particolare in presenza di un’istanza di liquidazione già pendente, per non perdere le finestre previste dall’art. 40 CCII come interpretato dalla Cassazione.
  5. Verifichiamo i contratti di leasing: individuiamo la disciplina applicabile, esaminiamo le clausole penali e contestiamo le ricollocazioni dei macchinari a valori non coerenti con il mercato.
  6. Facciamo ricostruire i saldi bancari dai commercialisti dello staff, con analisi di usura, anatocismo e principio del saldo zero, per ridurre il debito su cui si negozia.
  7. Esaminiamo l’istruttoria di fido per individuare eventuali profili di abusiva concessione del credito e li spendiamo nella trattativa e nel contenzioso.
  8. Difendiamo i soci fideiussori: verifichiamo data, natura e clausole delle garanzie alla luce di Cass. SU n. 24825/2026, controlliamo i termini dell’art. 1957 c.c. ed eccepiamo il concorso colposo della banca.
  9. Proponiamo opposizione ai decreti ingiuntivi e alle esecuzioni sui beni aziendali, con eccezioni documentate fin dal primo atto.
  10. Conduciamo le trattative con banche e società di leasing, traducendo le contestazioni giuridiche in proposte di saldo e stralcio o di riscadenzamento sostenibili.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di cassazionista ha un peso particolare in questo tipo di analisi: gli orientamenti che abbiamo visto, dal leasing alle fideiussioni fino all’abusiva concessione del credito, si consolidano o cambiano davanti alla Suprema Corte. Lo stesso difensore che imposta la strategia nella fase iniziale può portarla, con la stessa linea e la stessa conoscenza del fascicolo, fino al giudizio di Cassazione, senza passaggi di consegne che disperdano argomenti e documenti.

Accanto all’Avvocato lavora uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso caso: i primi costruiscono eccezioni, istanze e ricorsi; i secondi ricostruiscono saldi, attestano numeri e verificano la sostenibilità del piano. È questa integrazione che permette di trasformare una sentenza in un risultato misurabile sul debito della tua impresa, nei limiti di ciò che la legge e i documenti consentono.

Chiusura

Una ditta di trivellazione con i mezzi fermi e i debiti bancari in scadenza non ha bisogno di formule generiche, ma di una strategia che tenga insieme la crisi dell’impresa, il diritto bancario e la difesa dei soci garanti. Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo incrocio per ragioni verificabili: l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce dall’interno la composizione negoziata che può proteggere macchinari e continuità; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, che consente di verificare leasing, mutui, conti e fideiussioni; è cassazionista, e può difendere gli orientamenti favorevoli fino all’ultimo grado di giudizio.

Le pronunce esaminate mostrano che i tempi contano quanto gli argomenti: una composizione avviata tardi, una richiesta della banca non contestata, una vendita del macchinario accettata senza verifiche possono chiudere strade che oggi sono ancora aperte. Analizzeremo i tuoi documenti e costruiremo con te la strategia più adatta alla tua impresa.

📩 Ogni settimana di macchine ferme pesa sul bilancio e sui termini di legge: scrivi oggi allo Studio Monardo, tutti i contatti per raggiungerci sono qui sotto, al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO