Studio Dentistico In Crisi Con Apparecchiature In Leasing E Debiti Fiscali: Rateizzazione O Composizione Negoziata Secondo Uno Studio Legale?

Perché, per uno studio dentistico in difficoltà, contano più le sentenze che gli slogan

Chi gestisce uno studio dentistico in crisi di liquidità si trova di solito davanti a due fronti che si alimentano a vicenda. Da una parte ci sono le apparecchiature in leasing – il riunito, l’ortopantomografo, la CBCT, lo scanner intraorale, a volte l’intero arredo clinico – i cui canoni scadono ogni mese con la regolarità di un metronomo. Dall’altra ci sono i debiti fiscali: IVA non versata sulle prestazioni che non ne sono esenti, ritenute, IRPEF o IRES, avvisi bonari diventati cartelle. Quando la cassa non basta per entrambi, la domanda arriva puntuale: conviene chiedere la rateizzazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure aprire una composizione negoziata della crisi?

La risposta “da manuale” è che sono due strumenti diversi per obiettivi diversi. Ma la risposta utile, quella che evita errori costosi, sta nelle decisioni dei giudici. Sono i tribunali e la Corte di Cassazione ad aver chiarito se un odontoiatra persona fisica possa davvero accedere alla composizione negoziata, se una società tra professionisti sia “impresa” ai fini del Codice della crisi, cosa succede ai contratti di leasing quando scattano le misure protettive, quanto pesa sul futuro la semplice presentazione di un’istanza di rateizzazione e, da ultimo, come il tribunale controlla l’accordo transattivo con il Fisco raggiunto durante la composizione negoziata.

La promessa di questa analisi è semplice: ti presentiamo le decisioni che devi conoscere e le traduciamo, una per una, in conseguenze pratiche per lo studio dentistico. Non un elenco di massime, ma un ragionamento: cosa è stato deciso, perché, e cosa cambia per chi ha un riunito in leasing e un estratto di ruolo che cresce.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo incrocio di materie, e non per una generica “esperienza nel settore”. La composizione negoziata è il terreno dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abilitazione posseduta dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo; quando lo studio dentistico è condotto da un professionista individuale e la composizione negoziata è preclusa, la strada passa per gli strumenti del sovraindebitamento, che l’Avvocato conosce dall’interno come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC; e la parte bancaria e fiscale – leasing, cartelle, transazione con l’Erario – è presidiata dallo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina.

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Il quadro normativo in breve: tre discipline che si toccano

Per capire su cosa si sono pronunciati i giudici servono solo pochi punti fermi, presi da tre corpi normativi diversi.

1. La rateizzazione delle cartelle (art. 19 D.P.R. 602/1973). La disciplina è stata riscritta dal D.Lgs. 110/2024 con effetto dalle istanze presentate dal 2025. Per somme fino a 120.000 euro per singola richiesta basta dichiarare la temporanea difficoltà economica e si ottiene un piano fino a 84 rate mensili per le domande presentate nel 2025 e nel 2026 (il tetto sale a 96 rate per il biennio 2027-2028 e a 108 dal 2029). Documentando la difficoltà si può arrivare fino a 120 rate; oltre i 120.000 euro la documentazione è sempre necessaria. La decadenza scatta con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. La rateizzazione non riduce il debito: lo dilaziona, con sanzioni e interessi che continuano a fare il loro corso.

2. La composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-undecies CCII). È un percorso stragiudiziale, riservato, nel quale un esperto indipendente nominato dalla Camera di commercio agevola le trattative tra imprenditore e creditori. Il punto decisivo per il nostro tema è il soggetto: l’art. 12 CCII parla di imprenditore commerciale e agricolo, e l’art. 25-quater estende il percorso anche alle imprese sotto soglia. L’imprenditore può chiedere misure protettive (art. 18) che il tribunale conferma, modifica o revoca (art. 19) per una durata da 30 a 120 giorni, prorogabile entro un massimo complessivo di 240. Il comma 5 dell’art. 18 è quello che interessa chi ha beni in leasing: i creditori colpiti dalle misure non possono, da soli, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli a danno dell’imprenditore per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. Il D.Lgs. 136/2024 ha poi inserito nell’art. 23 il comma 2-bis, che consente di concludere durante la composizione negoziata un accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate e con l’Agente della riscossione, con riduzione e/o dilazione dei debiti tributari, soggetto ad autorizzazione del tribunale.

3. Il leasing finanziario (art. 1, commi 136-140, L. 124/2017). La legge ha tipizzato il contratto e fissato la soglia del grave inadempimento: per i leasing non immobiliari – quindi per le apparecchiature odontoiatriche – bastano quattro canoni mensili non pagati, anche non consecutivi, o un importo equivalente. In caso di risoluzione il concedente riprende il bene, lo vende o lo ricolloca a valori di mercato e restituisce all’utilizzatore quanto ricavato, dedotti i canoni scaduti, i canoni a scadere in linea capitale, il prezzo di riscatto e le spese di recupero e conservazione.

A queste tre discipline si aggiunge una norma del codice civile che fa da cerniera: l’art. 2238 c.c., secondo cui le regole sull’impresa si applicano al professionista intellettuale quando l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa. È proprio su questa cerniera che si gioca la prima, decisiva questione: lo studio dentistico è un’impresa oppure no?


L’orientamento consolidato: il professionista non è imprenditore, finché l’organizzazione non prende il sopravvento

La regola di partenza

L’orientamento si è consolidato nel senso che il professionista intellettuale – e l’odontoiatra lo è, perché il rapporto con il paziente è un contratto d’opera intellettuale con prestazione personale – non diventa imprenditore per il solo fatto di avere dipendenti, attrezzature costose o un fatturato rilevante. Diventa imprenditore commerciale solo quando l’attività di organizzazione dei fattori produttivi assume un ruolo distinto e prevalente rispetto alla prestazione tecnica: quando il professionista, cioè, non si limita a curare pazienti servendosi di una struttura, ma coordina e controlla una struttura che “produce” il servizio sanitario, alla quale il suo apporto personale è funzionale e non più centrale.

Il principio, calato nella pratica, significa che il dentista titolare di partita IVA individuale, con due assistenti alla poltrona, un’igienista collaboratrice e tre apparecchiature in leasing, resta di regola un professionista e non un imprenditore. Con una conseguenza che molti scoprono troppo tardi: la composizione negoziata, riservata dall’art. 12 CCII agli imprenditori, per lui non è di norma una strada percorribile.

Una conferma dal versante fiscale: Cass. 27 giugno 2017, n. 15992

La vicenda nasce da un odontoiatra che lavorava all’interno di un ambulatorio gestito da una società di cui era anche esponente di vertice, usando i beni strumentali della società. La Suprema Corte ha chiarito che non esistono automatismi: spetta al giudice di merito verificare in concreto se, attraverso quella struttura, il professionista fosse in grado di accrescere la propria capacità di produrre reddito. Il principio affermato è che l’organizzazione rileva per come incide realmente sull’attività del professionista, non per la sua mera esistenza formale.

La pronuncia riguarda l’IRAP, non la crisi d’impresa, e va letta con questo limite. Ma il metodo è lo stesso che i tribunali applicano quando devono decidere se uno studio è “impresa”: guardano alla sostanza dell’organizzazione, non all’etichetta. In altre parole, se ti trovi a dover dimostrare (o contestare) che il tuo studio è un’impresa, conteranno l’organigramma reale, i contratti, chi dirige chi, da dove arriva il fatturato – non la ragione sociale.

Il rovescio della medaglia: la società di capitali che gestisce la clinica

Quando lo studio dentistico è esercitato attraverso una società di capitali ordinaria – la classica s.r.l. che gestisce la clinica, con un direttore sanitario odontoiatra (figura che la stessa L. 124/2017 ha reso obbligatoria per le società operanti nel settore odontoiatrico) – il problema si capovolge. La società commerciale è imprenditore per definizione, e quindi può accedere alla composizione negoziata, chiedere le misure protettive e proporre al Fisco l’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis. Sopra le soglie dell’impresa minore è esposta, all’opposto, anche alla liquidazione giudiziale.

La zona grigia della società tra professionisti: Trib. Forlì, decreto 25 maggio 2017, n. 61/2017 e Trib. Mantova, decreto 5 febbraio 2026

Tra i due estremi sta la STP. La prima pronuncia di rilievo, del Tribunale di Forlì, riguardava una s.r.l. tra professionisti con oggetto l’attività di commercialista: il tribunale ha escluso che potesse fallire, perché la STP, per come la configura la L. 183/2011, esercita un’attività professionale e non commerciale. Il principio di allora: la forma societaria non trasforma la professione in impresa.

La giurisprudenza più recente ha però spostato l’accento. Con il decreto del 5 febbraio 2026 il Tribunale di Mantova ha ricondotto una STP nell’area dell’imprenditore commerciale, valorizzando l’ampiezza dell’oggetto sociale e i servizi concretamente svolti, che eccedevano il perimetro delle prestazioni riservate ai professionisti iscritti. Il principio affermato è che l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo non vale da scudo automatico: decide la natura dell’attività effettivamente esercitata.

Il principio, calato nella pratica, significa che una STP odontoiatrica che si limita alle prestazioni cliniche dei soci tende a restare fuori dal perimetro dell’impresa; una STP che, accanto alle cure, gestisce in modo strutturato servizi ulteriori (vendita di prodotti, laboratorio, servizi a terzi, catene di sedi con gestione manageriale) rischia di essere qualificata impresa – con i vantaggi della composizione negoziata, ma anche con l’esposizione alla liquidazione giudiziale.


Prima questione aperta: il dentista individuale può usare la composizione negoziata per fermare la società di leasing?

La questione

Il dubbio, posto come lo porrebbe il titolare dello studio, suona così: “Ho già tre canoni del leasing della CBCT non pagati, al quarto la società può risolvere il contratto e portarmi via la macchina. Se apro la composizione negoziata e chiedo le misure protettive, la blocco?”

Cosa hanno deciso i giudici

Sul versante soggettivo, la risposta passa da quanto visto: per il professionista individuale, il cui studio non è organizzato in forma d’impresa, l’accesso alla composizione negoziata è di regola precluso dall’art. 12 CCII. Un’istanza presentata comunque espone a un rischio concreto: che l’esperto rilevi l’assenza dei presupposti e che il tribunale, investito della conferma delle misure, non le confermi. E le misure protettive, ricordiamolo, non nascono da sole: il Tribunale di Brescia, già con l’ordinanza n. 17142/2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso per la conferma delle misure quando non era stato depositato secondo la sequenza e i tempi previsti dalla legge, precisando che il percorso si considera avviato solo con l’accettazione dell’esperto.

Sul versante oggettivo – per chi invece è imprenditore, come la s.r.l. che gestisce la clinica – i giudici hanno chiarito che cosa le misure possono fare e cosa no rispetto ai contratti in corso. Con l’ordinanza del 26 dicembre 2022 il Tribunale di Modena ha esaminato la richiesta di una società in composizione negoziata che pretendeva la prosecuzione di prestazioni contrattuali: il principio affermato è che l’art. 18, comma 5, CCII impedisce al contraente di sciogliersi dal contratto per i soli inadempimenti anteriori, ma non può imporre la prosecuzione di un rapporto già cessato per scadenza del suo termine naturale. Più di recente, il Tribunale di Brescia, con l’ordinanza del 17 aprile 2025, confermando le misure protettive a favore di società in composizione negoziata, ha richiamato espressamente il divieto per i creditori di provocare la risoluzione dei contratti pendenti, anticiparne la scadenza o modificarli in danno delle società istanti.

Se c’è contrasto

Sul profilo dei contratti il quadro è sostanzialmente uniforme: la protezione dell’art. 18, comma 5, opera solo se le misure sono state chieste e solo verso i creditori nei cui confronti sono efficaci. Il contrasto vero riguarda la qualificazione soggettiva (professionista o imprenditore?), che si risolve caso per caso. L’assunzione prudenziale è questa: il dentista individuale non deve fondare la propria strategia sulla composizione negoziata, se non dopo una verifica rigorosa – documenti alla mano – della natura imprenditoriale della propria organizzazione.

Cosa significa per te

Se sei un professionista individuale, il tempo che separa il terzo canone non pagato dal quarto è il tempo utile per agire, ma non con la composizione negoziata. La protezione del patrimonio, per te, passa dagli strumenti del sovraindebitamento: il concordato minore (artt. 74-83 CCII), anche in continuità professionale, consente di inserire nel piano sia il debito verso la società di leasing sia i debiti fiscali, con misure protettive richieste nel procedimento e la possibilità di omologazione anche senza l’adesione del Fisco quando la proposta è più conveniente dell’alternativa liquidatoria. La scelta tra composizione negoziata e concordato minore non è una preferenza: dipende da chi sei giuridicamente, e sbagliarla significa perdere settimane che il contratto di leasing non concede.

È su questo bivio che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, può valutare dall’interno entrambe le strade e indicare quella effettivamente accessibile allo studio.

Se invece lo studio è una s.r.l., le misure protettive vanno chieste contestualmente all’istanza di nomina dell’esperto, con il ricorso per la conferma depositato senza ritardi, indicando espressamente le società di leasing tra i creditori destinatari: la protezione selettiva verso alcune categorie di creditori è ammessa dall’art. 18, comma 3, CCII.


Seconda questione aperta: chiedere la rateizzazione “costa” qualcosa oltre alle rate?

La questione

“Se presento subito l’istanza di rateizzazione per prendere tempo, rinuncio a contestare le cartelle? E se poi non riesco a pagare, cosa succede?”

Cosa hanno deciso i giudici

La Suprema Corte ha chiarito con un orientamento ormai stabile che la domanda di rateizzazione produce due effetti distinti. Il primo: non vale come acquiescenza, quindi non impedisce di contestare la fondatezza della pretesa. Il secondo: vale come riconoscimento del debito ai sensi dell’art. 2944 c.c., e quindi interrompe la prescrizione.

La linea è stata tracciata da Cass. 16 giugno 2022, n. 19401, ribadita da Cass. n. 11338/2023 e da Cass. 23 ottobre 2024, n. 27504. Quest’ultima nasce da un contribuente che, dopo aver ottenuto e poi perso per mancati pagamenti una rateizzazione, contestava la notifica delle cartelle: la Corte ha ritenuto la richiesta di dilazione incompatibile con l’eccezione di non aver mai ricevuto le cartelle, perché chi chiede di rateizzare un debito dimostra di conoscerne il titolo. Sul fronte opposto, Cass. n. 3414/2024 ha ribadito che le domande di rateizzazione o di altri benefici non possono precludere ogni contestazione sull’an della pretesa.

C’è poi il profilo della concessione. Con Cass. n. 9907/2025 la Corte ha ritenuto legittimo il diniego di rateizzazione opposto a una società che aveva precedenti cartelle non regolarizzate, considerando i debiti pregressi insoluti un indice di difficoltà non temporanea, e ha precisato che l’estratto di ruolo non costituisce prova legale del pagamento.

Se c’è contrasto

Non c’è un vero contrasto: c’è una distinzione da tenere ben presente. La rateizzazione non chiude la porta alle contestazioni di merito, ma chiude quella sui vizi di notifica e azzera il decorso della prescrizione. Quanto a Cass. 9907/2025, va letta sapendo che la vicenda era regolata dalla disciplina precedente: oggi, per debiti fino a 120.000 euro per istanza, la legge si accontenta della dichiarazione di temporanea difficoltà. L’assunzione prudenziale è che sopra quella soglia, o quando servono più rate di quelle “automatiche”, la storia dei pagamenti pregressi peserà sull’istruttoria.

Cosa significa per te

Prima di presentare l’istanza di rateizzazione, fai verificare le cartelle: notifiche, prescrizione già maturata, eventuali vizi. Dopo, alcune eccezioni non saranno più spendibili. E considera che la rateizzazione, da sola, non tocca il leasing: se lo studio destina alla rata fiscale la liquidità che serviva per il canone, il quarto canone insoluto arriverà comunque, con la risoluzione del contratto. La rateizzazione è uno strumento eccellente quando il problema è solo fiscale e la cassa regge; diventa una trappola quando il problema è sistemico e si finisce per decadere dopo otto rate, con l’intero residuo immediatamente esigibile.


Terza questione aperta: cosa resta al dentista se il leasing viene risolto?

La questione

“Se la società di leasing risolve il contratto e si riprende il riunito, perdo tutto quello che ho pagato? E devo pagare anche i canoni futuri?”

Cosa hanno deciso i giudici

Qui la giurisprudenza è netta e, per molti versi, favorevole all’utilizzatore in buona fede. Le Sezioni Unite, con la sentenza 28 gennaio 2021, n. 2061, hanno stabilito che la disciplina dei commi 136-140 della L. 124/2017 non ha effetti retroattivi: si applica alle risoluzioni i cui presupposti si sono verificati dopo l’entrata in vigore della legge (29 agosto 2017). Per i contratti risolti prima, si continua ad applicare per analogia l’art. 1526 c.c. al leasing traslativo, salvo che il caso concreto non si presti a soluzioni diverse.

Su questa linea si collocano Cass. n. 28546/2024 e Cass. 10 gennaio 2025, n. 588: quest’ultima ha confermato la nullità di una clausola di un leasing traslativo che consentiva al concedente di trattenere sia l’intero finanziamento sia il valore del bene, perché ciò produce un arricchimento ingiustificato. Il principio affermato è che il concedente non può ottenere più di quanto avrebbe ricevuto con l’esatto adempimento del contratto.

Infine, Cass. 19 settembre 2025, n. 25701, pronunciata in un caso di fallimento dell’utilizzatore, ha ribadito che il credito del concedente, in caso di risoluzione o scioglimento, va determinato tenendo conto di quanto ricavato dalla vendita o ricollocazione del bene: il bene, in sostanza, è la misura del credito.

Se c’è contrasto

Per i contratti risolti dopo il 2017 non c’è contrasto: si applica il comma 138, con il meccanismo di vendita o ricollocazione a valori di mercato e restituzione dell’eccedenza. Il terreno di discussione riguarda piuttosto le modalità di stima e ricollocazione del bene (il comma 139 rinvia a pubbliche rilevazioni di mercato o, in mancanza, a una stima di un perito indipendente). L’assunzione prudenziale è che il valore attribuito a un’apparecchiatura odontoiatrica usata – che si svaluta rapidamente – sarà spesso basso, e che il saldo finale potrà essere a debito dell’utilizzatore.

Cosa significa per te

Non perdi automaticamente tutto, ma la risoluzione è quasi sempre lo scenario peggiore per uno studio dentistico: perdi l’apparecchiatura che produce fatturato e, se il valore di realizzo è basso, resti con un debito residuo. Per questo l’obiettivo, nei limiti consentiti dalla legge, è evitare di arrivare al quarto canone insoluto senza uno strumento che sospenda le iniziative del concedente o che ne renda conveniente la rinegoziazione. Se la risoluzione è già avvenuta, va controllato il conteggio del concedente – prezzo di ricollocazione, spese addebitate, canoni a scadere considerati solo in linea capitale – perché è lì che si annidano gli importi contestabili.


La pronuncia più recente e rilevante: il controllo del tribunale sull’accordo con il Fisco nella composizione negoziata

L’evoluzione più importante dell’ultimo anno riguarda l’accordo transattivo fiscale dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, cioè la possibilità – per chi è imprenditore – di definire i debiti tributari, IVA compresa, con riduzione e/o dilazione, direttamente dentro la composizione negoziata. Per una clinica dentale organizzata in società, è la vera differenza rispetto alla rateizzazione: non solo più tempo, ma potenzialmente meno debito.

Il contesto

La norma richiede una proposta corredata da due attestazioni – sulla veridicità dei dati aziendali e sulla maggiore convenienza dell’accordo rispetto alla liquidazione giudiziale – e l’autorizzazione del tribunale perché l’accordo produca effetti. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, ha precisato che le due attestazioni vanno affidate a professionisti diversi e che la disciplina si applica anche all’imprenditore sotto soglia che accede alla composizione negoziata.

Le decisioni

Nel giro di pochi mesi si sono succeduti diversi provvedimenti di merito che compongono un quadro coerente:

  • il Tribunale di Roma, sez. XIV civile, con il provvedimento del 7 marzo 2026, ha ritenuto che l’Amministrazione finanziaria possa approvare la proposta anche dopo il decorso del termine massimo della composizione negoziata, purché prima del deposito della relazione finale dell’esperto;
  • il Tribunale di Brescia, con decreto del 3 aprile 2026, ha autorizzato l’esecuzione dell’accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate dopo averne verificato la sottoscrizione e la regolarità della documentazione allegata;
  • il Tribunale di Milano, con decreto del 21 maggio 2026, ha autorizzato l’esecuzione di un accordo con Agenzia delle Entrate e Agente della riscossione soffermandosi sui presupposti della doppia attestazione;
  • il Tribunale di Lanciano, con decreto del 9 luglio 2026, ha precisato che il controllo del giudice si concentra sulla regolarità dell’accordo e che in questa sede non è previsto il cram down: senza il consenso del Fisco, l’accordo non c’è.

La motivazione in linguaggio piano

Messe in fila, queste decisioni dicono tre cose. Primo: l’accordo fiscale nella composizione negoziata è uno strumento reale, già applicato dai tribunali, non una previsione sulla carta. Secondo: è un accordo, non un’imposizione: a differenza del concordato preventivo o del concordato minore, il tribunale non può superare il dissenso dell’Erario. Terzo: la partita si vince sull’istruttoria – dati contabili affidabili, attestazioni solide, una dimostrazione credibile che il Fisco incasserà di più accettando che opponendosi.

Cosa cambia rispetto a prima

Fino al 2024 la clinica dentale in società che voleva ridurre il debito fiscale doveva necessariamente approdare a uno strumento giudiziale (accordo di ristrutturazione o concordato) con transazione fiscale. Oggi lo può fare restando nella cornice riservata e flessibile della composizione negoziata, mentre le misure protettive tengono ferme le società di leasing. Per lo studio dentistico organizzato in forma d’impresa, questa è la ragione principale per preferire la composizione negoziata alla semplice rateizzazione, quando il debito fiscale non è sostenibile neppure in 84 o 120 rate.

Sul versante della protezione, però, i giudici chiedono serietà. Il Tribunale di Piacenza, con l’ordinanza del 5 gennaio 2024, ha confermato le misure protettive valorizzando il fatto che la società, nel frattempo, non avesse aggravato le proprie passività; il Tribunale di Prato, con l’ordinanza n. 1105/2025, ha dato rilievo alla condotta pregressa dell’impresa nella valutazione delle misure; e il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto di non poter più decidere sulla conferma delle misure dopo che l’esperto aveva archiviato la composizione negoziata per carenza di buona fede e correttezza nelle trattative. Il messaggio è inequivocabile: la composizione negoziata usata come semplice “scudo” dilatorio non regge.

Il confronto tra i tre strumenti, alla luce delle pronunce

Messe insieme, le decisioni esaminate consentono di confrontare in modo ordinato i tre strumenti tra cui uno studio dentistico in crisi si trova a scegliere. Il confronto non serve a stabilire quale sia “il migliore” in astratto, ma a capire quale sia accessibile e sufficiente nella situazione concreta.

AspettoRateizzazione (art. 19 D.P.R. 602/1973)Composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII)Concordato minore (artt. 74-83 CCII)
Chi può usarlaQualsiasi contribuenteImprenditore commerciale o agricolo, anche sotto sogliaProfessionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo
Dentista individualeSìDi regola noSì
Clinica in s.r.l.SìSìSolo se impresa minore
Riduzione del debito fiscaleNoSì, con accordo dell’Erario ex art. 23, co. 2-bisSì, anche senza adesione se più conveniente della liquidazione
Effetti sul leasingNessunoDivieto di risoluzione per canoni anteriori, se le misure protettive sono confermateIl contratto entra nel piano; protezione nel procedimento
RiservatezzaRapporto solo con l’Agente della riscossioneTrattative riservateProcedura giudiziale pubblica
Rischio principaleDecadenza dopo otto rate non pagateArchiviazione e revoca delle misure in caso di condotta non correttaMancata omologa se il piano non è attendibile
Costi di giustiziaNessunoContributo per l’esperto e, se chiesta la conferma delle misure, contributo unificatoContributo unificato e compenso dell’OCC secondo i parametri di legge

Il principio, calato nella pratica, significa che la rateizzazione è l’unico strumento disponibile per tutti, ma anche l’unico che non incide né sull’ammontare del debito né sui contratti di leasing. È adatta allo studio che ha un problema prevalentemente fiscale e una cassa che regge i canoni. Quando invece il fronte del leasing e quello fiscale si sommano, gli strumenti del Codice della crisi diventano necessari: la composizione negoziata per chi è impresa, il concordato minore per chi è professionista.

C’è anche una sequenza temporale da rispettare. La scelta va fatta prima del quarto canone insoluto e prima di presentare l’istanza di rateizzazione: dopo il quarto canone il concedente può risolvere, e dopo l’istanza di rateizzazione alcune difese sulle cartelle non sono più spendibili. Chi si muove in quella finestra conserva tutte le opzioni; chi si muove dopo deve lavorare con quelle che restano.


I principi applicati agli studi dentistici: tre simulazioni

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con numeri realistici per mostrare come i principi giurisprudenziali visti sopra si traducono in scelte concrete. Non descrivono casi reali e non anticipano l’esito di nessuna pratica.

Ipotesi 1 – Odontoiatra individuale, CBCT in leasing e cartelle per 87.640,32 euro

Dati di partenza. Professionista con partita IVA individuale, studio con due assistenti. Cartelle esattoriali per 87.640,32 euro. Due leasing: CBCT con canone mensile di 1.284 euro e riunito con canone di 917,60 euro (totale 2.201,60 euro al mese). Canoni della CBCT di luglio, agosto e settembre 2026 non pagati; il quarto scade il 15 ottobre. Margine mensile disponibile per i debiti, dedotte spese di studio e minimo vitale familiare: 2.940 euro.

Strada A – solo rateizzazione. Alla luce dell’art. 19 D.P.R. 602/1973, per un’istanza presentata nel 2026 sotto i 120.000 euro bastano la dichiarazione di difficoltà e 84 rate: circa 1.043,34 euro al mese di sola quota capitale, oltre agli interessi di dilazione. Sommando i canoni correnti (2.201,60 euro) si arriva a 3.244,94 euro al mese, a fronte di 2.940 disponibili: mancano 304,94 euro ogni mese, e gli arretrati della CBCT restano scoperti. Il quarto canone insoluto integra il grave inadempimento del comma 138 e la società di leasing può risolvere. Ipotizziamo la risoluzione: canoni scaduti 5.136 euro (4 × 1.284), canoni a scadere in linea capitale 38.910 euro, riscatto 2.150 euro, spese di recupero e stima 1.870 euro, per un totale di 48.066 euro; ricollocazione della CBCT a 41.300 euro. Saldo: 6.766 euro ancora dovuti dal dentista, che ha perso la macchina. In più, per Cass. 27504/2024, l’istanza di rateizzazione ha chiuso ogni discussione sulla notifica delle cartelle.

Strada B – composizione negoziata. Per quanto visto nella prima questione aperta, l’accesso è di regola precluso a un professionista individuale non organizzato in forma d’impresa. Puntare su questa strada significherebbe bruciare le settimane decisive.

Strada C – concordato minore in continuità professionale. Ipotizziamo che il confronto con l’alternativa liquidatoria, attestato dal Gestore della crisi, giustifichi il pagamento del 46% dei debiti fiscali in 60 mesi: 40.314,55 euro, cioè 671,91 euro al mese. I contratti di leasing proseguono con i canoni correnti; gli arretrati della CBCT (3.852 euro) vengono regolati nel piano. Totale mensile: 2.873,51 euro, sotto il margine disponibile di 2.940 euro. Se l’Agente della riscossione non aderisce, l’art. 80, comma 3, CCII consente al tribunale di omologare ugualmente quando la proposta è più conveniente della liquidazione: è quanto ha fatto, ad esempio, il Tribunale di Grosseto nel 2025 nel procedimento n. 79-1/2024, omologando un concordato minore in continuità nonostante il dissenso determinante del creditore pubblico. L’esito dipende da piano, attestazione e verifica del giudice: la simulazione mostra solo perché la strada C è l’unica che, con questi numeri, tiene insieme fisco e leasing.

Ipotesi 2 – Clinica dentale in s.r.l., tre leasing e debito tributario di 312.480 euro

Dati di partenza. S.r.l. che gestisce una clinica con direttore sanitario, tre contratti di leasing (riuniti, radiologia, sterilizzazione) con canoni complessivi di 4.736,80 euro al mese, debiti tributari per 312.480 euro, in gran parte IVA e ritenute.

Strada A – rateizzazione. Sopra i 120.000 euro serve la documentazione della difficoltà; nella migliore delle ipotesi, 120 rate da circa 2.604 euro al mese di capitale, senza alcuna riduzione del debito e senza alcun effetto sui leasing. Se la società ha cartelle pregresse non regolarizzate, la lettura di Cass. 9907/2025 suggerisce prudenza sull’esito dell’istruttoria.

Strada B – composizione negoziata con accordo fiscale. La società presenta l’istanza con richiesta di misure protettive estese alle tre società di leasing (art. 18, comma 3, CCII). Ottenuta la conferma, i concedenti non possono risolvere i contratti per i canoni anteriori (art. 18, comma 5, CCII, nella lettura di Trib. Brescia 17 aprile 2025), e si apre lo spazio per rinegoziarne durata e importo. Parallelamente si propone al Fisco, ex art. 23, comma 2-bis, il pagamento del 52% in 96 rate: 162.489,60 euro, pari a 1.692,60 euro al mese. Rispetto alla rateizzazione, il debito fiscale si riduce di 149.990,40 euro e la rata mensile scende di oltre 900 euro. Ma, come ha chiarito Trib. Lanciano 9 luglio 2026, senza la firma dell’Agenzia non c’è accordo e non c’è cram down: per questo la proposta va costruita sulle due attestazioni richieste e sulla dimostrazione della maggiore convenienza.

Ipotesi 3 – La decadenza dalla rateizzazione

Dati di partenza. Rateizzazione concessa il 18 marzo 2025 in 72 rate da 1.217,45 euro (debito di 87.656,40 euro). Il dentista paga regolarmente 11 rate, da aprile 2025 a febbraio 2026, per 13.391,95 euro. Da marzo 2026, per far fronte ai canoni di leasing, smette di pagare.

Sviluppo. Alla scadenza dell’ottava rata non pagata, in ottobre 2026, il piano decade: 74.264,45 euro diventano esigibili in un’unica soluzione e l’Agente della riscossione può riprendere le azioni esecutive. Il dentista vorrebbe ora contestare due cartelle per difetto di notifica, ma alla luce di Cass. 27504/2024 e dell’orientamento che essa consolida, l’aver chiesto la rateizzazione è incompatibile con l’eccezione di non averle mai ricevute. Restano contestabili solo eventuali vizi propri delle cartelle e, nei limiti di Cass. 3414/2024, il merito della pretesa.

Esito. Il tempo “guadagnato” con la rateizzazione si è trasformato in un debito più rigido e in eccezioni perdute. Se la rateizzazione è stata chiesta senza un piano che la rendesse sostenibile insieme al leasing, la decadenza è solo questione di mesi.


La giurisprudenza in tabella

La tabella riassume tutte le pronunce richiamate nell’analisi. Va letta tenendo presenti due cautele. La prima: molte decisioni sulla composizione negoziata e sull’accordo fiscale sono di merito, quindi orientano ma non vincolano altri tribunali. La seconda: le pronunce in materia di leasing riguardano spesso vicende diverse dallo studio dentistico (immobili, beni industriali), ma il principio – il valore del bene come misura del credito del concedente – vale per qualsiasi bene concesso in leasing, apparecchiature odontoiatriche comprese.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza per lo studio dentistico
Cass. 27 giugno 2017, n. 15992Odontoiatra in struttura societaria (IRAP)L’organizzazione conta per come incide davvero sull’attività, non per la sua esistenza formaleMetodo per stabilire se lo studio è “impresa”
Trib. Forlì, decr. 25 maggio 2017, n. 61/2017STP e fallimentoLa STP che esercita solo attività professionale non è impresa commercialeLimite all’accesso agli strumenti dell’impresa per la STP
Trib. Mantova, decr. 5 febbraio 2026STP e Codice della crisiL’iscrizione all’albo non esclude la natura commerciale se l’attività esorbita da quella riservataSTP odontoiatrica con servizi ulteriori: possibile composizione negoziata, ma anche liquidazione giudiziale
Trib. Brescia, ord. n. 17142/2021Ricorso per conferma misure protettiveSenza la sequenza corretta di istanza, accettazione dell’esperto e ricorso, le misure non si confermanoTempi e forme non sono un dettaglio
Trib. Modena, ord. 26 dicembre 2022Contratti pendenti e misure protettiveL’art. 18, co. 5 vieta lo scioglimento per inadempimenti anteriori, non impone di proseguire rapporti scadutiCosa le misure possono fare sui leasing
Trib. Piacenza, ord. 5 gennaio 2024Conferma misure protettiveLe misure si confermano se non pregiudicano i creditori e l’impresa non aggrava il passivoServe una gestione corretta durante le trattative
Trib. Milano, ord. 19 febbraio 2025Archiviazione per mala fedeDopo l’archiviazione per carenza di buona fede, il tribunale non decide più sulla confermaNiente uso dilatorio della composizione
Trib. Brescia, ord. 17 aprile 2025Conferma misure e contrattiConfermate le misure con divieto per i creditori di risolvere o modificare i contratti pendentiProtezione dei leasing della clinica in s.r.l.
Trib. Prato, ord. n. 1105/2025Misure protettive e condottaLa condotta pregressa dell’impresa rileva nella valutazione delle misureStoria dei pagamenti sotto la lente
Cass. 16 giugno 2022, n. 19401Effetti dell’istanza di rateizzazioneNon è acquiescenza, ma riconoscimento del debito che interrompe la prescrizionePrima di rateizzare, verificare le cartelle
Cass. n. 11338/2023Rateizzazione e notificaLa richiesta di dilazione presuppone la conoscenza degli attiSi perde l’eccezione di omessa notifica
Cass. n. 3414/2024Atti di riconoscimento e meritoDomande di rateizzazione o benefici non precludono la contestazione dell’anIl merito resta contestabile
Cass. 23 ottobre 2024, n. 27504Rateizzazione decaduta e notificaL’istanza interrompe la prescrizione ed è incompatibile con la tesi della mancata notificaEffetti duraturi anche dopo la decadenza
Cass. n. 9907/2025Diniego di rateizzazioneDebiti pregressi insoluti indicano difficoltà non temporanea; l’estratto di ruolo non prova il pagamentoRischio di diniego nelle istanze documentate
Cass. S.U. 28 gennaio 2021, n. 2061Irretroattività della L. 124/2017Il comma 138 si applica alle risoluzioni maturate dopo l’entrata in vigore della leggeRegime applicabile al leasing dello studio
Cass. n. 28546/2024Leasing traslativo risolto prima del 2017Si applica per analogia l’art. 1526 c.c.Contratti datati: regole diverse
Cass. 10 gennaio 2025, n. 588Clausola penale nel leasingNulla la clausola che dà al concedente finanziamento e valore del beneConteggi del concedente contestabili
Cass. 19 settembre 2025, n. 25701Credito del concedente e proceduraIl credito si determina tenendo conto del ricavato dalla ricollocazione del beneIl bene è la misura del credito
Trib. Brescia, 25 settembre 2024Concordato minore in continuitàIl debitore deve provare la reale prosecuzione dell’attivitàIl dentista deve dimostrare la continuità dello studio
Trib. Grosseto, proc. n. 79-1/2024 (2025)Concordato minore e dissenso del FiscoOmologa anche senza adesione dell’Erario se la proposta è più convenienteVia d’uscita per il professionista individuale
Trib. Roma, sez. XIV, 7 marzo 2026Accordo fiscale ex art. 23, co. 2-bisApprovazione possibile oltre il termine massimo, prima della relazione finaleTempi più elastici per l’accordo con il Fisco
Trib. Brescia, decr. 3 aprile 2026Autorizzazione accordo fiscaleAutorizzata l’esecuzione previa verifica di sottoscrizione e documentazioneL’accordo è operativo
Trib. Milano, decr. 21 maggio 2026Doppia attestazioneAutorizzato l’accordo verificati i presupposti delle due attestazioniIstruttoria tecnica decisiva
Trib. Lanciano, decr. 9 luglio 2026Limiti del controllo giudizialeControllo sulla regolarità dell’accordo; nessun cram downSenza il sì del Fisco, nessun accordo

La sintesi operativa

Dall’intera giurisprudenza esaminata si possono estrarre alcuni principi pratici, validi per qualunque studio dentistico che si trovi stretto tra leasing e Fisco:

  • Prima di scegliere lo strumento, stabilisci chi sei giuridicamente: professionista individuale, STP o società di capitali. La composizione negoziata è uno strumento per imprenditori; il concordato minore è lo strumento del professionista.
  • La qualifica di impresa si decide sulla sostanza dell’organizzazione, non sulla forma: contano chi dirige, cosa si vende, quanto pesa la prestazione personale.
  • Nei leasing di apparecchiature, quattro canoni mensili non pagati bastano per la risoluzione: il conto alla rovescia parte dal primo insoluto.
  • Le misure protettive bloccano la risoluzione dei leasing solo se richieste, confermate e rivolte anche alle società di leasing.
  • Le misure non sono uno scudo dilatorio: condotta pregressa, buona fede nelle trattative e mancato aggravamento del passivo vengono valutati dal giudice.
  • La rateizzazione dilaziona, non riduce: interrompe la prescrizione e preclude l’eccezione di omessa notifica, ma lascia aperta la contestazione del merito.
  • Otto rate non pagate, anche non consecutive, fanno decadere il piano e rendono esigibile l’intero residuo.
  • Se il leasing viene risolto, il conteggio del concedente va verificato: il valore di ricollocazione del bene è la misura del credito, e le clausole che portano il concedente oltre l’esatto adempimento sono nulle.
  • Per la clinica in società, l’accordo fiscale ex art. 23, comma 2-bis, può ridurre il debito tributario, IVA compresa, ma richiede il consenso dell’Erario e due attestazioni di professionisti diversi.
  • Per il dentista individuale, il concordato minore consente di superare il dissenso del Fisco se la proposta è più conveniente della liquidazione.

Le domande sul “quindi, in pratica?”

Sono un dentista con partita IVA individuale: posso davvero chiedere la composizione negoziata?

Di regola no. L’art. 12 CCII riserva la composizione negoziata all’imprenditore commerciale e agricolo, e la giurisprudenza – nel solco dell’art. 2238 c.c. e del metodo sostanziale seguito anche da Cass. 15992/2017 – considera il professionista imprenditore solo quando l’organizzazione prevale sulla prestazione personale. Nella grande maggioranza degli studi individuali questo non accade. La strada alternativa è il concordato minore o, se l’attività non è più sostenibile, la liquidazione controllata.

Se chiedo la rateizzazione, posso ancora contestare le cartelle?

Puoi contestarne il merito, perché la richiesta non è acquiescenza (Cass. 19401/2022; Cass. 3414/2024). Non potrai più sostenere di non averle mai ricevute (Cass. 27504/2024; Cass. 11338/2023), e la prescrizione riparte da capo. Per questo le cartelle vanno esaminate prima dell’istanza, non dopo.

La società di leasing può riprendersi il riunito anche se ho aperto una procedura?

Dipende da quale procedura e da quali misure. Nella composizione negoziata, se le misure protettive sono confermate e operano verso il concedente, l’art. 18, comma 5, CCII gli impedisce di risolvere il contratto per i canoni anteriori (Trib. Brescia 17 aprile 2025); non può però costringerlo a proseguire un contratto già scaduto (Trib. Modena 26 dicembre 2022). Senza misure, il concedente resta libero di agire.

Se perdo l’apparecchiatura, devo pagare tutti i canoni futuri?

No, non in modo automatico. Per le risoluzioni successive alla L. 124/2017 (Cass. S.U. 2061/2021), il concedente deve vendere o ricollocare il bene a valori di mercato e restituirti l’eventuale eccedenza; i canoni futuri si considerano solo in linea capitale. Se il ricavato è basso resterà un debito residuo, ma il conteggio è verificabile e le clausole che fanno guadagnare al concedente più dell’esatto adempimento sono nulle (Cass. 588/2025).

La mia clinica è una s.r.l.: conviene la composizione negoziata o la rateizzazione?

Se il debito fiscale è sostenibile in 84-120 rate e i leasing sono in regola, la rateizzazione può bastare. Se invece la liquidità non regge contemporaneamente rate e canoni, la composizione negoziata offre ciò che la rateizzazione non dà: protezione dei contratti di leasing e possibilità di ridurre il debito con l’accordo dell’art. 23, comma 2-bis, già autorizzato in concreto dai tribunali di Brescia, Milano e Lanciano nel 2026 – a condizione che l’Agenzia delle Entrate aderisca.


Cosa può fare lo Studio Monardo per il tuo studio dentistico

Applichiamo gli orientamenti analizzati al tuo fascicolo, con attività concrete e verificabili:

  1. Qualifichiamo giuridicamente lo studio: esaminiamo forma giuridica, contratti di collaborazione, organigramma, fonti di fatturato e oggetto sociale per stabilire se sei professionista o imprenditore ai fini del Codice della crisi.
  2. Analizziamo ogni contratto di leasing: data di stipula, canoni insoluti, soglia del grave inadempimento, clausole penali e di risoluzione, per sapere quanto tempo resta e quali clausole sono contestabili.
  3. Verifichiamo le cartelle prima di qualsiasi istanza: notifiche, prescrizione, decadenze e vizi propri, così da non perdere eccezioni con una rateizzazione affrettata.
  4. Costruiamo il confronto numerico tra rateizzazione, composizione negoziata e concordato minore sui flussi reali dello studio, con lo staff di commercialisti.
  5. Predisponiamo l’istanza di rateizzazione quando è lo strumento sostenibile, calibrando numero di rate e documentazione.
  6. Prepariamo l’accesso alla composizione negoziata per la clinica in società, con istanza, piano, richiesta di misure protettive mirate alle società di leasing e ricorso per la conferma nei tempi di legge.
  7. Impostiamo la proposta di accordo fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII, coordinando la documentazione necessaria alle due attestazioni.
  8. Strutturiamo il concordato minore in continuità professionale per il dentista individuale, con il piano di pagamento di fisco e leasing e, se necessario, la richiesta di omologa nonostante il dissenso dell’Erario.
  9. Contestiamo i conteggi del concedente in caso di risoluzione già avvenuta: valore di ricollocazione, spese, canoni a scadere, clausole penali.
  10. Difendiamo lo studio nelle opposizioni e nei reclami, dalla conferma delle misure protettive fino all’ultimo grado di giudizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di cassazionista ha un peso particolare in una materia, come questa, che vive di orientamenti giurisprudenziali in movimento: la qualificazione della STP, i limiti delle misure protettive, i conteggi del leasing e gli effetti della rateizzazione sono questioni che possono arrivare fino alla Corte di Cassazione. Lo stesso difensore segue il caso dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado, con un’unica linea strategica, senza passaggi di mano che disperdono argomenti ed eccezioni.

Accanto all’Avvocato lavora uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i primi costruiscono la strategia giuridica, i secondi ricostruiscono i flussi, il debito fiscale e il valore delle apparecchiature, perché nella crisi di uno studio dentistico diritto e numeri non si possono separare.


In chiusura

Per uno studio dentistico in crisi, la domanda “rateizzazione o composizione negoziata?” ha una risposta solo dopo averne posta un’altra: chi sei, giuridicamente, e quanto tempo ti lascia il contratto di leasing. La giurisprudenza esaminata mostra che la rateizzazione è uno strumento prezioso ma limitato e con effetti duraturi, che la composizione negoziata è potente ma riservata a chi è imprenditore e va condotta in buona fede, e che per il professionista individuale la vera alternativa è il concordato minore.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo bivio perché le competenze certificate dell’Avvocato coprono tutte le strade: Esperto Negoziatore della crisi d’impresa per la clinica organizzata in società, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC per il dentista individuale, coordinatore dello staff nazionale in diritto bancario e tributario per leasing e cartelle, cassazionista per difendere le scelte fatte fino all’ultimo grado.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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