Esdebitazione E Concordato Nella Liquidazione Giudiziale: I Debiti Residui Si Cancellano?


Introduzione: una procedura che si legge solo con il calendario in mano

La domanda arriva quasi sempre nello stesso momento: quando la liquidazione giudiziale è già aperta da mesi, il curatore ha venduto quel che c’era da vendere e il debitore guarda l’elenco dei creditori ammessi al passivo chiedendosi una cosa sola. Quando tutto questo sarà finito, quei debiti mi inseguiranno per il resto della vita?

La risposta breve è: no, se si arriva all’esdebitazione o a un concordato omologato ed eseguito; sì, se si lasciano scorrere i momenti giusti senza fare nulla. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) offre due strade per chiudere il conto con il passato: il concordato nella liquidazione giudiziale (artt. 240-253) e l’esdebitazione (artt. 278-281). Ma entrambe si aprono e si chiudono in date precise.

Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. È il filo di questa ricostruzione.

La timeline, in sintesi: al giorno 0 la sentenza di apertura; nei mesi successivi l’accertamento del passivo; dopo un anno si apre la finestra in cui anche il debitore può proporre un concordato, che resta aperta fino a due anni dall’esecutività dello stato passivo; al terzo anno matura il diritto all’esdebitazione anche a procedura pendente; alla chiusura il tribunale decide sull’istanza; dopo il decreto restano trenta giorni per il reclamo e, poi, la strada fino in Cassazione.

Perché lo Studio Monardo segue proprio questa materia? Perché la liquidazione giudiziale è l’esito della crisi d’impresa non risolta, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la crisi dall’interno, dalla fase in cui si poteva ancora evitare a quella in cui si tratta di uscirne. Ed è avvocato cassazionista, il che consente di seguire l’istanza di esdebitazione, il reclamo e l’eventuale ricorso per cassazione con lo stesso difensore. La sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento completa il quadro quando, accanto all’impresa, ci sono debiti personali o familiari da trattare con gli strumenti della liquidazione controllata.

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La mappa temporale: tutte le tappe in un colpo d’occhio

Prima di entrare nelle singole fasi, conviene vedere il percorso intero. La liquidazione giudiziale non è un evento: è una sequenza. E ogni tappa apre o chiude una possibilità.

La tabella che segue riassume le tappe sviluppate nelle sezioni successive. La colonna “finestra” indica che cosa il debitore può fare in quel momento; la colonna “rischio” ciò che perde se resta fermo.

TappaQuandoNorma chiaveFinestra per il debitoreRischio se si resta fermi
1. Sentenza di aperturaGiorno 0artt. 49, 51, 142, 149 CCIIReclamo entro 30 giorni; inizio della collaborazioneSentenza definitiva; prime condotte valutate ai fini dell’art. 280
2. Accertamento del passivoPrimi mesi, fino all’esecutività dello stato passivoartt. 198-203 CCIIFornire documenti, verificare i crediti insinuatiPassivo gonfiato; addebito di scarsa collaborazione
3. Finestra del concordato del debitoreDa 1 anno dalla sentenza a 2 anni dall’esecutività dello stato passivoart. 240 CCIIProposta con apporto di almeno il 10% dell’attivoLa finestra si chiude definitivamente
4. Voto e omologazioneSettimane/mesi dopo la propostaartt. 241-247 CCIISilenzio-assenso dei creditori; difesa dalle opposizioniProposta respinta o non omologata
5. Esecuzione del concordatoDopo l’omologazione, secondo il pianoartt. 248-251 CCIIAdempiere puntualmente; esdebitazione da concordatoRisoluzione (entro 1 anno dall’ultimo adempimento) o annullamento
6. Terzo anniversario3 anni dall’aperturaartt. 279, 280, 281 c. 2 CCIIIstanza di esdebitazione a procedura apertaSi attende la chiusura, anche per anni
7. Chiusura e decretoAl decreto di chiusura (o subito dopo)art. 281 c. 1, 3, 4 CCII; Corte cost. 74/2026Istanza; 15 giorni per le osservazioni dei creditoriIstanza tardiva e contestabile
8. Dopo il decreto30 giorni per il reclamo; poi Cassazioneartt. 124, 278, 281 c. 4-6 CCIIDifendere il decreto o impugnare il diniegoDecreto definitivo, in un senso o nell’altro
9. Gli anni successiviDa 5 anni in avantiart. 280 lett. d-e CCIINuova esdebitazione solo dopo 5 anni e mai oltre due voltePreclusione per chi ricade in insolvenza troppo presto

Due avvertenze generali valgono per tutta la timeline. La prima: di regola la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi (art. 9 CCII), salvo diversa previsione. Chi conta trenta giorni di reclamo come se agosto non esistesse rischia di trovarsi fuori termine. La seconda: le procedure aperte prima del 15 luglio 2022 restano fallimenti, regolati dalla legge fallimentare anche per l’esdebitazione (lo vedremo alla tappa 8). Questa cronologia riguarda le liquidazioni giudiziali vere e proprie.


Giorno 0: la sentenza che apre la liquidazione giudiziale

Cosa succede

È il giorno in cui il calendario comincia a correre. Il tribunale, su ricorso di un creditore, del pubblico ministero o dello stesso debitore, accerta lo stato di insolvenza e dichiara aperta la liquidazione giudiziale. La sentenza nomina il giudice delegato e il curatore, fissa l’udienza per l’esame dello stato passivo e assegna ai creditori il termine per insinuarsi.

Da quel momento il debitore perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione (art. 142 CCII): lo “spossessamento”. I beni passano nella gestione del curatore. Le azioni esecutive individuali si bloccano: i creditori non possono più pignorare per conto proprio, devono partecipare al concorso.

C’è un effetto meno visibile, ma decisivo per il seguito. Dal giorno 0 il comportamento del debitore entra nel fascicolo che il tribunale leggerà quando dovrà decidere sull’esdebitazione. L’art. 280 CCII subordina il beneficio a condizioni di condotta, e una di queste riguarda proprio l’atteggiamento verso gli organi della procedura.

La norma

Gli articoli da tenere a mente sono quattro. L’art. 49 CCII disciplina il contenuto della sentenza. L’art. 51 regola il reclamo contro di essa. L’art. 142 stabilisce lo spossessamento. L’art. 149 fissa gli obblighi del debitore, tra cui quello di comunicare al curatore ogni cambiamento di residenza o domicilio e di presentarsi quando convocato.

A questi si aggiunge, sullo sfondo, l’art. 278 comma 1: l’apertura della liquidazione giudiziale fa scattare cause di ineleggibilità e di decadenza, che vengono meno proprio con l’esdebitazione. È un dettaglio che spesso sfugge, e che rende l’esdebitazione importante anche per chi non ha creditori aggressivi alle calcagna.

I termini che si attivano

Il primo termine è il più breve e il più severo. Contro la sentenza di apertura il reclamo va proposto entro trenta giorni (art. 51 CCII): termine perentorio. Il conteggio, salvo diversa previsione, non si ferma ad agosto.

Gli obblighi di collaborazione, invece, non hanno una scadenza: sono continui. Cominciano il giorno 0 e durano fino alla chiusura.

Cosa può fare il debitore ora

La prima finestra difensiva è il reclamo, se esistono ragioni per contestare l’insolvenza, la competenza, la qualità di imprenditore assoggettabile o il superamento delle soglie. È una valutazione da fare subito, sugli atti, senza illusioni: il reclamo ha senso solo se ci sono vizi concreti.

La seconda finestra, quasi sempre trascurata, è impostare da subito una collaborazione documentata con il curatore. Consegnare le scritture contabili, l’elenco dei creditori, le informazioni sui beni; rispondere per iscritto alle richieste; conservare traccia di tutto. Non è cortesia: è la base probatoria su cui, anni dopo, si giocherà la concessione del beneficio.

Ciò che è precluso: disporre dei beni compresi nella liquidazione, pagare singoli creditori “preferiti”, trasferire somme a familiari. Ogni atto del genere è inefficace verso i creditori e, peggio, può trasformarsi in una causa ostativa all’esdebitazione.

L’errore tipico di questa fase

Pensare che, aperta la liquidazione, “ormai non c’è più niente da fare” e sparire. Il debitore che non si presenta, che non risponde alle PEC del curatore, che consegna documenti incompleti, sta già scrivendo la motivazione del futuro diniego. La giurisprudenza di legittimità è netta: la mancata collaborazione, da sola, basta a negare il beneficio anche quando altri requisiti ci sono.

Quanto dura realmente

Il giorno 0 è un giorno, ma i suoi effetti si consolidano nelle settimane successive. La sentenza diventa definitiva se non reclamata nei trenta giorni. Nella prassi, il primo incontro con il curatore avviene in tempi brevi, spesso entro poche settimane, ed è il momento in cui si forma la prima impressione sulla disponibilità del debitore. Non esistono dati statistici ufficiali uniformi sui tempi delle singole fasi nei diversi tribunali; ciò che è certo è che le scelte compiute in questo primo mese pesano per anni.


Dai primi mesi all’esecutività dello stato passivo: l’accertamento dei debiti

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase: bisogna stabilire chi sono i creditori e per quanto. I creditori presentano le domande di ammissione al passivo; il curatore le esamina e predispone il progetto di stato passivo; all’udienza fissata il giudice delegato decide su ciascuna domanda. Con il decreto che lo rende esecutivo, lo stato passivo diventa la fotografia ufficiale dei debiti concorsuali.

Questa fotografia è la base di tutto ciò che verrà dopo. Sul passivo si calcolano i riparti; sul passivo si misura la convenienza di un concordato; sul passivo si valuta, alla fine, quanto i creditori sono stati soddisfatti e quanto resta da dichiarare inesigibile.

La norma

La disciplina si trova agli artt. 198-203 CCII: progetto di stato passivo, udienza di discussione, decreto di esecutività. Le impugnazioni (opposizione, impugnazione, revocazione) sono regolate dagli articoli successivi.

L’art. 240 comma 1 aggiunge un dettaglio rilevante per la timeline: creditori e terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, a condizione che il debitore abbia tenuto la contabilità e che i dati disponibili consentano al curatore di preparare un elenco provvisorio dei creditori. Il debitore, invece, deve aspettare.

I termini che si attivano

Il termine che conta di più, in questa tappa, non è uno di quelli che si annotano sull’agenda per difendersi: è la data del decreto di esecutività dello stato passivo. Da quel decreto decorre il termine massimo di due anni entro cui il debitore può proporre un concordato (art. 240 comma 1). Va segnato con la stessa cura di una scadenza processuale.

Il debitore non è parte necessaria del procedimento di accertamento del passivo nello stesso modo dei creditori, ma può e deve fornire al curatore gli elementi per contestare crediti inesistenti, già pagati o gonfiati.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra difensiva, qui, è informativa: aiutare il curatore a non ammettere crediti che non esistono. Un passivo gonfiato danneggia il debitore due volte. Riduce la percentuale di soddisfazione dei creditori reali (e quindi rende più fragile la futura valutazione sul requisito oggettivo dell’esdebitazione, quando si applicano le regole della legge fallimentare). E rende più costoso qualunque concordato, perché la percentuale offerta va moltiplicata per una base più alta.

In concreto: confrontare ogni domanda di ammissione con i documenti contabili; segnalare pagamenti già effettuati, compensazioni, interessi calcolati in modo errato, garanzie inesistenti; trasmettere tutto per iscritto al curatore prima dell’udienza.

L’errore tipico di questa fase

Considerare lo stato passivo “una faccenda tra creditori e curatore”. Chi la pensa così scopre, al momento di valutare un concordato, che il passivo include crediti contestabili ormai cristallizzati. Oppure, peggio, si vede rimproverare di non aver fornito le informazioni che avrebbero consentito una ricostruzione corretta: e l’art. 280 lett. c) richiede proprio che il debitore abbia fornito agli organi della procedura tutte le informazioni utili e i documenti necessari.

Quanto dura realmente

La sentenza fissa l’udienza di verifica, ma i tempi effettivi dipendono dal numero dei creditori, dal carico del tribunale e dalle domande tardive, che possono allungare il quadro. Nella prassi, l’esecutività dello stato passivo arriva in genere nell’arco di alcuni mesi dall’apertura; nelle procedure con molti creditori o con crediti complessi i tempi si allungano sensibilmente. È proprio per questa variabilità che conviene annotare la data reale del decreto, non quella “prevista”.


Dopo dodici mesi: si apre la finestra del concordato per il debitore

Cosa succede

Sono passati dodici mesi dalla sentenza. Il calendario ora corre in una direzione diversa: per la prima volta, anche il debitore può prendere l’iniziativa per chiudere la liquidazione con un accordo, invece di subirne l’esito.

Il concordato nella liquidazione giudiziale non è una procedura nuova: è un modo alternativo di chiudere la liquidazione in corso. Al posto della vendita di tutti i beni e della ripartizione del ricavato, i creditori ricevono ciò che la proposta prevede, nei modi che la proposta prevede. Se il concordato viene approvato, omologato ed eseguito, il debitore resta liberato per la parte di debito che il concordato non copre.

La norma

L’art. 240 comma 1 CCII fissa tre condizioni per la proposta del debitore, delle società a cui partecipa o di quelle sottoposte a comune controllo:

  1. non prima di un anno dalla sentenza di apertura;
  2. non oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo;
  3. apporto di risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento.

La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, trattamenti differenziati tra classi diverse (motivati), la ristrutturazione dei debiti in qualsiasi forma: cessione di beni, accollo, operazioni straordinarie, attribuzione di azioni, quote o strumenti finanziari (art. 240 comma 2).

I creditori privilegiati possono essere soddisfatti anche non integralmente, ma mai in misura inferiore a quanto otterrebbero dalla liquidazione del bene su cui grava la prelazione, al netto delle spese, secondo la relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale; e il trattamento delle classi non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione (art. 240 comma 4, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024).

Diversamente dal concordato preventivo liquidatorio, non è prevista una soglia minima di soddisfazione dei chirografari. Il “prezzo” dell’iniziativa del debitore è un altro: l’apporto esterno del dieci per cento.

I termini che si attivano

È la finestra temporale più rigida dell’intera procedura, e merita un calcolo preciso. Il termine iniziale (un anno dalla sentenza) e quello finale (due anni dall’esecutività dello stato passivo) sono entrambi requisiti di ammissibilità: una proposta fuori finestra è inammissibile.

Esempio di calcolo: sentenza depositata il 14 febbraio 2023, stato passivo reso esecutivo il 9 novembre 2023. La proposta del debitore può essere depositata dal 14 febbraio 2024 e non oltre il 9 novembre 2025. Prima è troppo presto; dopo è troppo tardi.

Attenzione a un caso particolare: se lo stato passivo viene reso esecutivo molto presto, i due anni possono scadere ben prima di quanto si immagini. Se viene reso esecutivo tardi, la finestra si allunga. La data da annotare è sempre quella del decreto.

Cosa può fare il debitore ora

È la finestra difensiva più “attiva” di tutta la timeline: costruire una proposta di concordato che convenga ai creditori più della liquidazione. In concreto:

  • reperire le risorse esterne: un familiare, un socio, un investitore, una società collegata che apporti denaro o beni pari almeno al dieci per cento dell’attivo;
  • stimare l’attivo realisticamente, partendo dalle perizie del curatore e dagli esiti delle vendite già fatte;
  • valutare se proporre classi, per dare un trattamento più favorevole a creditori strategici (fornitori, dipendenti) senza alterare le prelazioni;
  • verificare se i crediti privilegiati possano essere “degradati” nei limiti dell’art. 240 comma 4, con la relazione giurata;
  • considerare l’intervento di un terzo assuntore, che si accolli l’obbligo di adempiere.

C’è anche un’alternativa: che sia un terzo (un investitore interessato all’azienda, per esempio) o un creditore a presentare la proposta. In quel caso non serve l’apporto del dieci per cento e la proposta può comprendere anche la cessione delle azioni di pertinenza della massa, come le revocatorie, se autorizzate dal giudice delegato (art. 240 comma 5). Il debitore non è proponente, ma può favorire l’iniziativa.

Ciò che è precluso: presentare la proposta prima che sia decorso l’anno, o dopo i due anni dall’esecutività dello stato passivo. E presentarla senza l’apporto esterno, se il proponente è il debitore.

L’errore tipico di questa fase

Aspettare. È l’errore più comune e più costoso. Il debitore pensa che il concordato “si possa sempre fare”, lascia passare i mesi in attesa di vedere come vanno le vendite, e quando decide di muoversi scopre che il termine di due anni è scaduto. A quel punto resta solo l’esdebitazione, che però non consente di salvare i beni né di negoziare con i creditori.

Il secondo errore è sottovalutare il requisito del dieci per cento: una proposta con un apporto insufficiente, o con un apporto solo promesso e non garantito, rischia di non superare il vaglio di ammissibilità.

Quanto dura realmente

La finestra, sulla carta, può durare da pochi mesi a oltre un anno, a seconda di quando è stato reso esecutivo lo stato passivo. Il lavoro di preparazione di una proposta seria, con perizie, garanzie e reperimento delle risorse, richiede comunque settimane, spesso mesi. Per questo conviene cominciare a lavorarci prima che la finestra si apra: il giorno 365 dovrebbe essere quello del deposito, non quello in cui si inizia a pensarci.


Le settimane del voto e dell’omologazione: il concordato davanti ai creditori

Cosa succede

Depositata la proposta, il percorso ha una sequenza precisa. Il giudice delegato acquisisce il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, e quello del comitato dei creditori. Poi ordina che la proposta sia comunicata ai creditori, fissando il termine entro cui possono votare. Raccolti i voti, se la proposta è approvata, si passa al giudizio di omologazione davanti al tribunale, nel quale chi è contrario può proporre opposizione.

La norma

Gli articoli da 241 a 247 CCII governano questa fase. L’art. 241 disciplina l’esame della proposta e la comunicazione ai creditori; l’art. 243 il voto; l’art. 244 l’approvazione; gli articoli successivi l’omologazione, le opposizioni e il reclamo contro la decisione.

Due regole fanno la differenza rispetto al concordato preventivo.

La prima: la proposta è approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se ci sono classi, serve anche la maggioranza nel maggior numero di classi (art. 244).

La seconda, decisiva: vale il silenzio-assenso. Il creditore che non vota entro il termine si considera favorevole. Nella comunicazione ai creditori il curatore deve avvisarli espressamente di questa conseguenza. Se vengono sottoposte al voto più proposte, prevale quella che ottiene la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; a parità, quella presentata per prima.

I termini che si attivano

In questa tappa i termini sono fissati in gran parte dai provvedimenti del giudice: il termine per il voto è indicato nel decreto del giudice delegato, quello per le opposizioni dal tribunale. Ciò che conta, per il debitore proponente, è annotarli tutti al momento della comunicazione. I termini per le opposizioni e per il reclamo contro la decisione sull’omologazione sono perentori, e la loro decorrenza va verificata sul singolo provvedimento.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra difensiva è duplice: sostenere la proposta presso i creditori e difenderla dalle opposizioni.

Sul primo fronte: il silenzio-assenso premia le proposte che non suscitano reazioni negative. Un creditore importante che vota contro può bastare a far cadere la maggioranza. Conviene quindi individuare in anticipo i creditori decisivi (spesso una banca, l’erario, un grande fornitore) e verificare che la proposta sia per loro migliore dell’alternativa liquidatoria, con numeri chiari.

Sul secondo fronte: l’opposizione di un creditore dissenziente si combatte con la dimostrazione che la proposta rispetta le prelazioni, che il trattamento delle classi è giustificato, che l’apporto del dieci per cento è reale e garantito. Il parere del curatore, se favorevole, è un alleato prezioso.

Ciò che è precluso: modificare la proposta a piacimento dopo la comunicazione ai creditori. Eventuali modifiche richiedono una nuova comunicazione e un nuovo voto.

L’errore tipico di questa fase

Contare sul silenzio-assenso come se fosse una garanzia. Il silenzio aiuta, ma i creditori con importi rilevanti normalmente votano. E un creditore che si sente trattato in modo ingiusto non si limita a votare contro: si oppone all’omologazione, allungando i tempi e rimettendo in discussione l’intero impianto.

Quanto dura realmente

Dal deposito della proposta all’omologazione passano, nella prassi, alcuni mesi: il tempo per i pareri, la comunicazione, il voto, l’udienza di omologazione. Le opposizioni e l’eventuale reclamo possono allungare significativamente questa fase. Non esistono statistiche nazionali affidabili sui tempi medi; ciò che si può dire è che una proposta ben costruita e condivisa in anticipo con i creditori principali riduce i rischi di contenzioso e quindi i tempi.


Dopo l’omologazione: esecuzione, risoluzione, annullamento

Cosa succede

Da questo momento in poi la liquidazione giudiziale si chiude e comincia la vita del concordato. Il debitore (o l’assuntore) deve pagare ciò che ha promesso, nei tempi promessi. Il curatore, il giudice delegato e il comitato dei creditori sorvegliano l’adempimento.

L’effetto più importante per la domanda di questo articolo è scritto nell’art. 248 CCII, che riproduce nella sostanza la disciplina dell’art. 135 della vecchia legge fallimentare: il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. Anche loro subiscono la falcidia concordataria: possono pretendere solo la percentuale prevista.

È qui che si colloca la risposta alla prima metà del titolo. Con il concordato eseguito, il debitore è liberato dalla parte di debiti che il concordato non copre, senza bisogno di un separato procedimento di esdebitazione. La giurisprudenza di merito formatasi sull’art. 135 l.fall. lo aveva già chiarito: l’esecuzione del concordato fallimentare omologato produce l’esdebitazione come effetto legale.

La norma

Oltre all’art. 248, contano l’art. 249 (esecuzione e sorveglianza), l’art. 250 (risoluzione) e l’art. 251 (annullamento).

Tre limiti dell’effetto esdebitatorio vanno sottolineati:

  • le garanzie date da terzi nel concordato non si estendono ai creditori non insinuati: questi possono pretendere la percentuale, ma solo dal debitore;
  • i creditori conservano l’azione per l’intero credito contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso: il fideiussore del debitore non beneficia della riduzione;
  • se il proponente è un terzo che ha limitato i propri impegni ai soli creditori ammessi al passivo (art. 240 comma 5), verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, fermo quanto previsto in caso di esdebitazione.

I termini che si attivano

La legge non fissa un termine unico per l’esecuzione: lo fissa la proposta. Da quella scadenza, però, partono due termini che il debitore deve conoscere.

La risoluzione per inadempimento può essere chiesta entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento. Dopo quella data, il concordato non è più risolubile per inadempimento.

L’annullamento, per dolo consistente nell’occultamento o nella dissimulazione di attivo o nell’esagerazione dolosa del passivo, può essere chiesto entro sei mesi dalla scoperta del dolo e comunque non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento.

Se il concordato viene risolto o annullato, la liquidazione giudiziale si riapre (art. 252) e il debitore torna, in sostanza, al punto di partenza: con gli effetti della riapertura e la possibilità, in presenza dei presupposti, di una nuova proposta (art. 253).

Cosa può fare il debitore ora

La finestra difensiva è una sola: adempiere esattamente, e documentare ogni pagamento. Conviene predisporre un calendario dei pagamenti allineato alle scadenze del piano, conservare le quietanze, informare per iscritto il curatore di ogni adempimento.

Se emergono difficoltà, non bisogna aspettare l’inadempimento: un ritardo grave può portare alla risoluzione, ma un inadempimento di scarsa importanza, a determinate condizioni, non consente di risolvere il concordato. Valutare tempestivamente la situazione, magari reperendo nuove garanzie, è molto meglio che subire un’istanza di risoluzione.

Il fideiussore che ha garantito i debiti dell’impresa deve sapere che il concordato non lo libera. Per lui va costruita una strategia separata: una trattativa con il creditore, uno strumento di composizione della crisi personale, o, se è un consumatore sovraindebitato, gli strumenti della crisi da sovraindebitamento.

L’errore tipico di questa fase

Credere che, omologato il concordato, la partita sia chiusa. Fino a un anno dopo l’ultimo adempimento il concordato può essere risolto, e fino a due anni può essere annullato in caso di dolo. Il secondo errore è dimenticare i coobbligati: l’imprenditore esce dalla procedura, ma la moglie fideiussore o il socio garante restano esposti per l’intero.

Quanto dura realmente

Dipende dal piano: un concordato con pagamento immediato tramite assuntore si esaurisce in pochi mesi; uno con pagamenti dilazionati può durare anni. A questo periodo vanno aggiunti l’anno per la risoluzione e i due anni massimi per l’annullamento. Solo allora l’effetto esdebitatorio è davvero al riparo.


Al terzo anniversario: l’esdebitazione si può chiedere anche a procedura aperta

Cosa succede

Torniamo alla strada principale: quella del debitore che non ha proposto un concordato, o lo ha visto respinto. La liquidazione giudiziale prosegue. Il curatore vende, recupera crediti, promuove azioni revocatorie e di responsabilità. Le procedure con contenziosi pendenti possono restare aperte per molti anni.

Il legislatore ha previsto che questa durata non debba ricadere sul debitore meritevole. Sono passati tre anni dalla sentenza di apertura: da questo momento il debitore ha diritto a chiedere l’esdebitazione anche se la procedura è ancora aperta.

La norma

L’art. 279 CCII stabilisce che il debitore ha diritto a conseguire l’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della procedura, oppure al momento della chiusura, se questa arriva prima. L’art. 281 comma 2 aggiunge che, decorsi almeno tre anni dall’apertura, il tribunale provvede sull’istanza con le stesse modalità previste per la chiusura.

Le condizioni di merito sono quelle dell’art. 280 comma 1. Il debitore:

  • a) non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione; se è in corso un procedimento penale per uno di questi reati, il tribunale rinvia la decisione sull’esdebitazione fino all’esito del procedimento;
  • b) non deve aver distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, o fatto ricorso abusivo al credito;
  • c) non deve aver ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e deve aver fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
  • d) non deve aver beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione;
  • e) non deve aver già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.

Se il debitore è una società, le condizioni vanno verificate in capo ai soci illimitatamente responsabili e ai legali rappresentanti (art. 278 comma 4); e l’esdebitazione della società ha efficacia anche per i soci illimitatamente responsabili (art. 278 comma 5).

Una differenza rispetto alla vecchia legge fallimentare va sottolineata: nel Codice della crisi non compare più, tra le condizioni, il requisito del soddisfacimento almeno parziale dei creditori che l’art. 142 comma 2 l.fall. prevedeva. Le condizioni dell’art. 280 sono di meritevolezza della condotta.

I termini che si attivano

Il terzo anniversario è un termine “a favore”: non scade, matura. Dal compimento dei tre anni dalla sentenza di apertura l’istanza è proponibile. Calcolarlo è semplice: sentenza del 14 febbraio 2023, istanza proponibile dal 14 febbraio 2026.

Il termine di cinque anni della lett. d) va invece calcolato a ritroso: si guarda se, nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione, il debitore abbia già ottenuto un altro beneficio.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra difensiva più importante di questa tappa è non aspettare la chiusura, se la procedura è destinata a durare. L’esdebitazione anticipata non ferma la liquidazione: il curatore continua a vendere e a riscuotere, e i giudizi in corso proseguono. Ma il debitore smette di essere esposto, per il futuro, alle pretese residue dei creditori concorsuali, e soprattutto vengono meno le cause di ineleggibilità e decadenza collegate all’apertura della procedura (art. 278 comma 1). Chi vuole ricominciare un’attività, assumere cariche, ottenere credito, guadagna anni.

Prima di depositare l’istanza conviene fare un controllo preliminare delle condizioni dell’art. 280, punto per punto: certificato del casellario e dei carichi pendenti, verifica delle eventuali contestazioni del curatore nelle relazioni periodiche, ricostruzione documentata della collaborazione prestata. Se c’è un procedimento penale pendente per bancarotta, va valutata la strategia, sapendo che il tribunale rinvierà la decisione.

Come osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, “l’istanza di esdebitazione si vince o si perde con i documenti raccolti nei tre anni precedenti, non con quelli cercati il giorno del deposito”.

Ciò che è precluso: ottenere l’esdebitazione se ricorre una delle cause ostative; ottenerla una terza volta; ottenerla se se ne è già beneficiato nei cinque anni precedenti.

L’errore tipico di questa fase

Confondere la liquidazione giudiziale con la liquidazione controllata del sovraindebitato. In quest’ultima, l’art. 282 CCII prevede un’esdebitazione che opera di diritto, alla chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura. Nella liquidazione giudiziale non c’è alcun automatismo: serve l’istanza del debitore. Chi aspetta che “il beneficio arrivi da solo” rischia di non vederlo mai arrivare.

Quanto dura realmente

Il procedimento sull’istanza anticipata segue le regole del comma 1 dell’art. 281 (comunicazione ai creditori, osservazioni entro quindici giorni, decreto). Nella prassi, la decisione arriva in tempi che dipendono dal carico del tribunale e dalla completezza dell’istruttoria: un’istanza ben documentata e accompagnata da relazioni favorevoli del curatore viene decisa più rapidamente di una che costringe il tribunale a chiedere integrazioni.


Alla chiusura della procedura: l’istanza, i quindici giorni, il decreto

Cosa succede

La liquidazione giudiziale si chiude, di regola, per uno dei motivi previsti dall’art. 233 CCII: perché non sono state proposte domande di ammissione al passivo, perché i creditori sono stati integralmente soddisfatti, perché è stato compiuto il riparto finale dell’attivo, o perché la prosecuzione non consente di soddisfare in alcuna misura i creditori. Il curatore deposita il rapporto riepilogativo finale; il tribunale pronuncia il decreto di chiusura.

È il momento previsto dalla legge per decidere sull’esdebitazione, se il debitore non l’ha già chiesta e ottenuta al terzo anno.

La norma

L’art. 281 comma 1 CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, dispone che il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura, sentiti gli organi della procedura e verificate le condizioni degli artt. 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. L’istanza è comunicata dal curatore ai creditori ammessi al passivo, che possono presentare osservazioni entro quindici giorni.

Il comma 3 impone al curatore di dare atto, nel rapporto riepilogativo finale, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. È il documento che il tribunale leggerà per primo.

Fino a pochi mesi fa, la parola “contestualmente” era il problema. Che succede se il debitore presenta l’istanza dopo la chiusura? Il Tribunale di Arezzo, con ordinanza del 25 giugno 2025, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma, nel caso di un’imprenditrice individuale la cui liquidazione era stata chiusa il 13 dicembre 2024 e che aveva depositato l’istanza il 31 marzo 2025.

La risposta è arrivata con la sentenza della Corte costituzionale 12 maggio 2026, n. 74, che ha dichiarato infondata la questione offrendo un’interpretazione costituzionalmente orientata. La contestualità richiesta dall’art. 281 va intesa in senso logico-funzionale, non meramente cronologico: l’istanza può essere decisa anche se presentata subito dopo la chiusura, purché resti collegata alla procedura concorsuale. La Corte ha valorizzato anche un dato concreto: il debitore non sempre viene informato in tempo dell’imminente chiusura.

I termini che si attivano

In questa tappa scattano due termini, uno a favore dei creditori e uno a favore di tutti.

Il primo: quindici giorni dalla comunicazione del curatore, entro cui i creditori ammessi al passivo possono presentare osservazioni sull’istanza.

Il secondo, dopo il decreto: trenta giorni per il reclamo (art. 281 comma 4, con rinvio all’art. 124), che può essere proposto dal debitore, dai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti e dal pubblico ministero.

Quanto al termine per depositare l’istanza dopo la chiusura, la sentenza n. 74/2026 non ne individua uno preciso. Il messaggio è chiaro: il decreto di chiusura non è una preclusione assoluta, ma l’istanza deve restare collegata alla procedura. Più ci si allontana dalla chiusura, più il collegamento diventa discutibile. La prudenza suggerisce di depositare prima del decreto o, al più tardi, immediatamente dopo.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra difensiva principale è depositare l’istanza prima che il tribunale pronunci il decreto di chiusura. Per farlo bisogna sapere quando la chiusura è vicina: dopo il riparto finale, il rendiconto del curatore e la sua approvazione, la chiusura si avvicina rapidamente. Tenersi in contatto con il curatore e monitorare il fascicolo è essenziale.

La seconda finestra è il contraddittorio sulle osservazioni dei creditori. Se un creditore contesta la meritevolezza (per esempio sostenendo che il debitore ha nascosto beni o non ha collaborato), il debitore deve poter replicare con documenti. È il momento in cui la documentazione raccolta dal giorno 0 fa la differenza.

La terza riguarda il rapporto riepilogativo del curatore: se contiene affermazioni inesatte sulla condotta del debitore, vanno contestate subito, nel procedimento, con elementi precisi.

Se la chiusura è già avvenuta senza istanza, la strada non è sbarrata: alla luce della Corte costituzionale l’istanza può ancora essere presentata, ma senza ulteriori indugi.

L’errore tipico di questa fase

Scoprire a cose fatte che la procedura è stata chiusa. Succede più spesso di quanto si pensi: il debitore ha perso i contatti con il curatore, non legge la PEC, non sa che il riparto finale è stato eseguito. Prima della sentenza n. 74/2026 questo errore poteva costare l’esdebitazione; oggi la Corte ha aperto uno spiraglio, ma non ha fissato un termine, e un’istanza molto tardiva può essere contestata.

Quanto dura realmente

Il procedimento di esdebitazione contestuale alla chiusura ha tempi brevi sulla carta (quindici giorni per le osservazioni, poi la decisione), ma nella prassi dipende dal carico del tribunale. L’intera liquidazione giudiziale, invece, ha durate molto variabili: le procedure senza contenziosi possono chiudersi in pochi anni; quelle con azioni giudiziarie pendenti possono durare molto di più. È proprio questa variabilità che rende prezioso il comma 2 dell’art. 281 e il terzo anniversario.


Dopo il decreto: cosa si cancella davvero, e cosa no

Cosa succede

Il tribunale ha pronunciato il decreto. Se l’esdebitazione è concessa, il decreto viene comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, ed è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere (art. 281 comma 4).

Ora la domanda del titolo trova la sua risposta tecnica. L’esdebitazione non estingue i debiti: li rende inesigibili nei confronti del debitore (art. 278 comma 1). I creditori non possono più agire contro di lui per la parte rimasta insoddisfatta. Ma il debito, in sé, non scompare per tutti.

La norma

L’art. 278 CCII disegna il perimetro con precisione.

I creditori che hanno partecipato al concorso non possono più pretendere nulla dal debitore per la parte non soddisfatta.

I creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso non perdono tutto: l’esdebitazione opera nei loro confronti solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado (comma 2). Se i chirografari hanno ricevuto il 6%, anche il chirografario non insinuato può pretendere il 6% del suo credito.

Coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso restano esposti: i diritti dei creditori nei loro confronti sono salvi (comma 6).

Restano esclusi dall’esdebitazione (comma 7):

  • gli obblighi di mantenimento e alimentari;
  • i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale;
  • le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Il comma 5 dell’art. 281 aggiunge che l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se proseguono dopo la chiusura ai sensi dell’art. 234. E il comma 6 chiarisce che, se da quei giudizi deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l’esdebitazione opera solo per la parte definitivamente non soddisfatta.

E i debiti fiscali? Il Codice non li esclude espressamente. Già sotto la legge fallimentare, la Cassazione con la sentenza 30 ottobre 2014, n. 23129 aveva riconosciuto che i crediti tributari non sono esclusi dall’esdebitazione per il solo fatto della loro natura. A livello europeo, la Corte di giustizia (8 maggio 2024, C-20/23) si è occupata della facoltà degli Stati di escludere categorie specifiche di debiti dalla liberazione, ammessa dalla Direttiva (UE) 2019/1023 solo se debitamente giustificata. Nel sistema del CCII le esclusioni sono quelle tassative dell’art. 278 comma 7.

I termini che si attivano

Il reclamo contro il decreto va proposto entro trenta giorni (art. 281 comma 4, con rinvio all’art. 124). Il reclamo contro i decreti del tribunale si propone alla corte d’appello; contro la decisione della corte d’appello è possibile il ricorso per cassazione.

Il debitore deve contare questo termine sia quando l’esdebitazione è negata (per reclamare) sia quando è concessa (per sapere quando il decreto diventa stabile, in assenza di reclami dei creditori o del pubblico ministero).

Cosa può fare il debitore ora

Se il beneficio è negato: valutare il reclamo entro i trenta giorni, partendo dalle ragioni del diniego. Se il diniego si fonda su una causa ostativa non prevista dalla legge, o su una lettura distorta della collaborazione, le possibilità sono concrete: la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che le cause ostative sono tassative e che il favore per l’istituto ispira l’intera disciplina.

Se il beneficio è concesso: opporre il decreto a qualunque creditore concorsuale che tenti di agire per il residuo. Un pignoramento promosso dopo l’esdebitazione per un credito concorsuale si contesta con l’opposizione all’esecuzione, producendo il decreto.

Per i debiti esclusi (mantenimento, risarcimenti da illecito, sanzioni non accessorie) e per i coobbligati, serve una strategia diversa: trattative, piani di pagamento, o strumenti della crisi da sovraindebitamento se ne ricorrono i presupposti.

L’errore tipico di questa fase

Pensare che “si cancella tutto”. Il socio fideiussore che riceve un decreto ingiuntivo dopo l’esdebitazione della società non può opporre il beneficio: l’art. 278 comma 6 è chiaro. Lo stesso vale per l’ex coniuge creditore dell’assegno di mantenimento.

C’è poi un errore di diritto intertemporale. Se la procedura è stata aperta prima del 15 luglio 2022, è un fallimento, e l’esdebitazione resta regolata dalla legge fallimentare anche se la domanda è presentata dopo quella data (Cass., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835). Chi costruisce l’istanza sull’art. 280 CCII invece che sull’art. 142 l.fall. sbaglia i requisiti. E il fallito rimasto senza esdebitazione fallimentare non può aggirare il problema chiedendo l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII (Cass., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108).

Il caso delle società e dei soci illimitatamente responsabili

Una parte rilevante delle liquidazioni giudiziali non riguarda imprenditori individuali, ma società. Qui la timeline ha una particolarità che va messa a fuoco, perché cambia la risposta alla domanda del titolo.

Il Codice della crisi ha esteso l’esdebitazione a tutti i debitori indicati dall’art. 1 comma 1 (art. 278 comma 3), comprese le società e gli altri enti: è una novità rispetto alla legge fallimentare, che riservava il beneficio al fallito persona fisica. Ma per una società di capitali che, chiusa la liquidazione, viene cancellata dal registro delle imprese, il beneficio ha un peso pratico limitato: l’ente non ha un futuro economico da proteggere.

Ben diverso è il caso delle società di persone. Nella s.n.c. e nella s.a.s. i soci illimitatamente responsabili rispondono dei debiti sociali con il proprio patrimonio, e la liquidazione giudiziale della società si estende a loro. Per questi soci la domanda “i debiti si cancellano?” è decisiva. L’art. 278 comma 5 stabilisce che l’esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili; il comma 4 richiede, a monte, che le condizioni dell’art. 280 sussistano anche in capo a loro e ai legali rappresentanti.

La conseguenza pratica per la timeline è chiara. La condotta di ciascun socio illimitatamente responsabile conta quanto quella dell’imprenditore individuale: la collaborazione con il curatore, l’assenza di distrazioni, l’assenza di condanne per bancarotta. Un solo socio che non collabora, o che ha distratto beni, può compromettere il beneficio per la società e, di riflesso, per gli altri soci. Per questo, nelle società di persone, la strategia va impostata dal giorno 0 per tutti i soci insieme, e i documenti della collaborazione vanno raccolti per ciascuno di loro.

Diversa ancora è la posizione dei soci di una società di capitali che abbiano garantito personalmente i debiti sociali, per esempio con una fideiussione bancaria. Non sono soci illimitatamente responsabili: sono fideiussori. L’esdebitazione della società, o il concordato, non li libera (art. 278 comma 6; art. 248). È una delle sorprese più amare per chi ha amministrato una s.r.l. e ha firmato garanzie personali: la procedura della società si chiude, ma la banca si rivolge al garante per l’intero. Per loro la timeline è un’altra, ed eventualmente passa per gli strumenti della crisi da sovraindebitamento.

Quanto dura realmente

Il decreto diventa stabile dopo i trenta giorni senza reclamo. In caso di reclamo, il giudizio davanti alla corte d’appello e l’eventuale ricorso per cassazione possono richiedere tempi ulteriori significativi: è il motivo per cui conviene che lo stesso difensore segua il caso dall’istanza fino all’ultimo grado, senza dispersioni di linea.


Gli anni successivi: il conto alla rovescia dei cinque anni

Cosa succede

L’esdebitazione è ottenuta. Il debitore ricomincia: un nuovo lavoro, una nuova attività, a volte una nuova impresa. Ma la legge guarda anche al futuro, e il calendario non smette di contare.

La norma

L’art. 280 lett. d) ed e) CCII fissa due limiti: non si può ottenere una nuova esdebitazione se se ne è beneficiato nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione; e non si può ottenerla più di due volte.

I termini che si attivano

Il termine di cinque anni si misura a ritroso dalla scadenza del termine per la nuova esdebitazione. Se un debitore ottiene l’esdebitazione il 3 luglio 2026 e, con una nuova attività, finisce in una seconda liquidazione giudiziale aperta nel 2028, il beneficio potrà maturare solo se il termine per la nuova esdebitazione cade oltre i cinque anni dalla precedente.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra difensiva, qui, è preventiva: usare gli strumenti di composizione della crisi prima che una nuova insolvenza diventi irreversibile. La composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021, oggi trasfusa nel Codice, consente di affrontare la crisi con un esperto indipendente prima che si arrivi alla liquidazione. Per chi ha già “speso” una esdebitazione, prevenire è l’unica strategia sensata.

L’errore tipico di questa fase

Ripetere gli stessi schemi gestionali che hanno portato alla prima insolvenza, contando su una seconda esdebitazione. Il limite dei cinque anni e quello delle due volte rendono questa scommessa pericolosa.

Cosa resta da gestire dopo la liberazione

Anche con il decreto definitivo in mano, il debitore esdebitato ha alcune attività da compiere, che spesso vengono trascurate.

La prima riguarda le banche dati creditizie e le segnalazioni. Il decreto è iscritto nel registro delle imprese, ma le posizioni presso le centrali rischi private e le segnalazioni pregresse seguono le proprie regole. Conviene verificare come risultano i debiti dichiarati inesigibili e, se necessario, chiedere che lo stato delle posizioni sia aggiornato in modo coerente con il decreto.

La seconda riguarda i creditori che agiscono comunque. Capita che un creditore concorsuale, o un suo cessionario che ha acquistato il credito in un portafoglio di crediti deteriorati, notifichi un precetto o avvii un pignoramento ignorando l’esdebitazione. Il decreto va opposto subito, con l’opposizione all’esecuzione, perché il creditore non ha più diritto di procedere per la parte inesigibile. Lasciar correre i termini dell’esecuzione significa rischiare il pignoramento di stipendio, conto o beni acquistati dopo la procedura.

La terza riguarda i creditori non insinuati. Per loro l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (art. 278 comma 2). Se un creditore che non ha partecipato al concorso si fa avanti, la difesa consiste nel limitare la sua pretesa a quella percentuale, documentando gli esiti dei riparti.

La quarta riguarda i giudizi ancora pendenti. Se la liquidazione è stata chiusa con giudizi in corso ai sensi dell’art. 234, gli eventuali ricavi andranno ai creditori, e l’esdebitazione opererà solo per la parte definitivamente non soddisfatta (art. 281 comma 6). Il debitore ha interesse a seguire anche questi giudizi, perché il loro esito non tocca la sua liberazione per il residuo, ma ne definisce i confini.

Quanto dura realmente

Cinque anni sono il periodo minimo per una nuova esdebitazione; il limite delle due volte, invece, vale per tutta la vita. Le attività successive al decreto, come le opposizioni a eventuali azioni dei creditori, hanno i tempi propri dei giudizi di esecuzione: brevi per i termini di opposizione, più lunghi per la decisione nel merito.


La stessa procedura, due calendari

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati inventati ma coerenti con i termini di legge. Non descrivono casi reali. Mostrano come la stessa liquidazione possa portare a esiti opposti a seconda delle date in cui il debitore si muove.

Simulazione A — L’imprenditore che lascia correre

Dati di partenza. Impresa individuale. Sentenza di apertura depositata il 14 febbraio 2023. Passivo dichiarato dai creditori: 612.480 €. Attivo stimato: 187.340 €. Stato passivo reso esecutivo il 9 novembre 2023.

  • 14 febbraio 2023 (giorno 0). Il debitore non reclama la sentenza, e fin qui la scelta può essere corretta. Ma non consegna l’elenco completo dei creditori né la documentazione bancaria degli ultimi due anni; risponde con ritardo alle richieste del curatore.
  • 9 novembre 2023. Lo stato passivo diventa esecutivo includendo per intero un credito di 38.900 € di un fornitore già parzialmente pagato, che il debitore non ha segnalato.
  • 14 febbraio 2024 – 9 novembre 2025. La finestra del concordato è aperta. Un familiare sarebbe disposto ad apportare 25.000 €, ma il debitore rinvia. Il 10 novembre 2025 la finestra è chiusa.
  • 14 febbraio 2026. Maturano i tre anni. Nessuna istanza.
  • 3 luglio 2026. Il tribunale pronuncia il decreto di chiusura dopo il riparto finale. Il debitore lo scopre settimane dopo.
  • Ottobre 2026. Il debitore deposita l’istanza. Alla luce di Corte cost. n. 74/2026 non è automaticamente inammissibile, ma è distante dalla chiusura e il rapporto del curatore segnala ritardi nella collaborazione. Il rischio di diniego, ai sensi dell’art. 280 lett. c), è concreto.

Esito. Il debitore ha perso la possibilità del concordato, ha atteso inutilmente oltre il terzo anniversario e affronta l’istanza nella posizione più debole.

Simulazione B — L’imprenditore che agisce alle finestre giuste

Stessi dati di partenza.

  • 14 febbraio 2023 (giorno 0). Il debitore non reclama, ma entro dieci giorni consegna al curatore l’elenco dei creditori, gli estratti conto e le scritture, con lettera di accompagnamento via PEC.
  • Settembre-ottobre 2023. Prima dell’udienza, segnala per iscritto che il credito del fornitore di 38.900 € è stato pagato per 14.260 €. Il credito viene ammesso per 24.640 €. Passivo ammesso: 598.220 €.
  • 9 novembre 2023. Stato passivo esecutivo. Il debitore annota la scadenza: 9 novembre 2025.
  • Febbraio-marzo 2024. Si lavora sulla proposta: il dieci per cento dell’attivo stimato è 18.734 €. Il familiare garantisce un apporto di 41.250 €, versato su conto vincolato.
  • 19 marzo 2024. Deposito della proposta: attivo e apporto esterno destinati ai creditori secondo l’ordine delle prelazioni; i chirografari ricevono una percentuale superiore a quella stimata dal curatore per la liquidazione.
  • Maggio-giugno 2024. Pareri favorevoli, comunicazione ai creditori, voto. Silenzio-assenso dei piccoli creditori, voto favorevole della banca principale.
  • Autunno 2024. Omologazione. Pagamento in unica soluzione entro novanta giorni.
  • Gennaio 2025. Ultimo adempimento. Gennaio 2026: scade l’anno entro cui si poteva chiedere la risoluzione.

Esito. Il debitore è liberato dalla parte dei debiti concorsuali non coperta dal concordato (art. 248 CCII), circa un anno prima che, nella simulazione A, maturasse anche solo il diritto all’esdebitazione anticipata.

Simulazione C — Il bivio al terzo anno

Se nella simulazione B il concordato non fosse stato possibile (nessun apporto disponibile), la strategia sarebbe cambiata: collaborazione documentata e istanza di esdebitazione depositata il 16 febbraio 2026, due giorni dopo il terzo anniversario, a procedura ancora aperta per una revocatoria pendente. La liquidazione prosegue, ma il debitore, se le condizioni dell’art. 280 ricorrono, recupera la piena capacità e la protezione dai creditori concorsuali per il residuo, senza attendere la chiusura.

DataCalendario ACalendario B
14/02/2023Sentenza; collaborazione scarsaSentenza; documenti consegnati in 10 giorni
09/11/2023Passivo con credito erratoPassivo corretto (-14.260 €)
2024-2025Finestra concordato inutilizzataProposta depositata il 19/03/2024
Autunno 2024—Omologazione
Gennaio 2026—Risoluzione non più proponibile
14/02/2026Tre anni maturati, nessuna istanzaDebitore già liberato
03/07/2026Chiusura senza istanza—
Ottobre 2026Istanza tardiva, esito incerto—

I binari paralleli: come cambia la timeline se il debitore attiva un rimedio

La timeline descritta è quella “di base”. Ma il debitore può deviarla, attivando uno strumento che apre un binario parallelo.

Primo binario: il reclamo contro la sentenza di apertura. Entro trenta giorni dal giorno 0. Se accolto, la liquidazione viene revocata e l’intera timeline si azzera. Se respinto, la procedura prosegue come se nulla fosse, ma si è perso tempo prezioso per impostare la collaborazione. Conviene percorrerlo solo se i vizi sono concreti.

Secondo binario: il concordato proposto dal debitore. Tra il primo anno dalla sentenza e il secondo anno dall’esecutività dello stato passivo. È il binario che più accorcia la timeline: un concordato omologato ed eseguito chiude la liquidazione e libera il debitore, senza attendere il terzo anniversario o la chiusura. Il prezzo è l’apporto di almeno il dieci per cento dell’attivo e la necessità di convincere i creditori.

Terzo binario: il concordato proposto da un terzo o da un creditore. Può partire anche prima che lo stato passivo diventi esecutivo. Il debitore non lo controlla, ma può favorirlo: un investitore interessato all’azienda, un operatore che vuole rilevarne i rami, una società collegata. Il terzo può limitare i suoi impegni ai creditori ammessi al passivo (e a quelli opponenti o tardivi al tempo della proposta); verso gli altri resta responsabile il debitore, salvo esdebitazione.

Quarto binario: l’esdebitazione anticipata. Dal terzo anniversario. Non chiude la liquidazione, ma sgancia la sorte personale del debitore dalla durata della procedura. È il binario per le liquidazioni destinate a durare a lungo per contenziosi pendenti.

Quinto binario: gli strumenti per i coobbligati. Il fideiussore persona fisica non è liberato né dal concordato né dall’esdebitazione del debitore principale. Se è un consumatore sovraindebitato, può accedere agli strumenti dedicati: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata con esdebitazione di diritto (art. 282). Per lui comincia, di fatto, una timeline separata, che va coordinata con quella dell’impresa.

Sesto binario, a monte: la composizione negoziata. Non riguarda chi è già in liquidazione giudiziale, ma chi rischia di arrivarci (o di tornarci). È lo strumento con cui la crisi si affronta prima che diventi insolvenza conclamata, con l’assistenza di un esperto indipendente.

Il punto è che questi binari non si escludono tutti a vicenda. Un concordato respinto non impedisce di chiedere poi l’esdebitazione; l’esdebitazione dell’imprenditore non esclude un percorso di sovraindebitamento per il coniuge fideiussore. La strategia efficace è quella che li coordina.


Le 5 finestre critiche

  1. Il primo mese: il reclamo e l’impostazione della collaborazione. Trenta giorni per reclamare la sentenza; lo stesso periodo per mettere agli atti, per iscritto, la disponibilità a collaborare con il curatore. Ciò che si fa o non si fa qui pesa sull’art. 280 lett. c) per tutta la procedura.
  2. Prima dell’udienza di verifica: correggere il passivo. Segnalare al curatore crediti inesistenti, pagati o gonfiati prima che lo stato passivo diventi esecutivo. Dopo, correggere è molto più difficile.
  3. La finestra del concordato: da un anno dalla sentenza a due anni dall’esecutività dello stato passivo. È l’unica in cui il debitore può proporre di chiudere la liquidazione con un accordo. Una volta chiusa, non si riapre.
  4. Il terzo anniversario: l’esdebitazione a procedura aperta. Dal compimento dei tre anni dalla sentenza, l’istanza è proponibile. Ogni mese di attesa è un mese in più di esposizione e di incapacità.
  5. La chiusura e i trenta giorni che seguono. L’istanza va depositata prima del decreto di chiusura o subito dopo (Corte cost. n. 74/2026); il reclamo contro il decreto va proposto entro trenta giorni, senza contare su agosto.

Le domande sul tempo

Sono passati quattro anni dall’apertura e la liquidazione è ancora aperta: posso chiedere l’esdebitazione? Sì. Dal terzo anniversario l’art. 279 riconosce il diritto e l’art. 281 comma 2 prevede che il tribunale decida anche a procedura aperta. Le condizioni dell’art. 280 restano da verificare; se è pendente un procedimento penale per bancarotta, la decisione viene rinviata.

La procedura è stata chiusa tre mesi fa e non ho fatto l’istanza: è troppo tardi? Non necessariamente. La Corte costituzionale, con la sentenza 12 maggio 2026, n. 74, ha chiarito che l’istanza presentata dopo la chiusura non è inammissibile per questo solo motivo, purché resti collegata alla procedura. La Corte non ha però fissato un termine: tre mesi non sono un’eternità, ma ogni ulteriore ritardo indebolisce il collegamento. Va depositata subito.

Sono passati diciotto mesi dalla sentenza e venti dall’esecutività dello stato passivo: posso ancora proporre un concordato? Il primo requisito (un anno dalla sentenza) è soddisfatto. Il secondo dipende dalla data esatta del decreto di esecutività: se ne sono passati venti mesi, restano circa quattro mesi prima dei due anni. Il tempo per preparare una proposta seria, con l’apporto del dieci per cento, è stretto ma può bastare.

Quanto dura in tutto, dalla sentenza alla liberazione dai debiti? Con un concordato del debitore ben costruito, la liberazione può arrivare tra il secondo e il terzo anno, a seconda dei tempi di omologazione ed esecuzione. Con l’esdebitazione, il diritto matura al più tardi al terzo anno, o prima se la procedura si chiude prima. A questi tempi vanno aggiunti i trenta giorni per il reclamo e gli eventuali gradi di impugnazione.

Il concordato è stato eseguito due anni fa: un creditore può ancora chiederne la risoluzione? Per inadempimento, no, se è decorso più di un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento. L’annullamento per dolo (occultamento di attivo, esagerazione del passivo) è possibile entro sei mesi dalla scoperta e comunque non oltre due anni dalla scadenza dell’ultimo adempimento: superato quel limite, l’effetto liberatorio è al riparo.


Le pronunce che scandiscono la procedura

I riferimenti sono ordinati secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. I principi sono riformulati e sintetizzati.

Tappe 1-2 — La collaborazione e il soddisfacimento dei creditori (orientamenti sulla legge fallimentare, utili come criterio di lettura)

  1. Cass., Sezioni Unite, 18 novembre 2011, n. 24214. Il requisito del soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali, previsto dalla legge fallimentare, è integrato anche se alcuni creditori non hanno ricevuto nulla: basta che i riparti abbiano coperto una parte dei debiti complessivi, con una valutazione comparativa rimessa al giudice. Rilevanza: resta il riferimento per i fallimenti aperti prima del 15 luglio 2022 e illustra il favore dell’ordinamento per l’istituto.
  2. Cass., Sez. I, 8 agosto 2016, n. 16620. L’esdebitazione può essere concessa anche quando i chirografari non hanno ricevuto alcun pagamento, se una parte dei creditori ha ottenuto un soddisfacimento parziale non irrisorio. Rilevanza: conferma che l’assenza di riparti ai chirografari non è, di per sé, ostativa nelle procedure soggette alla legge fallimentare.
  3. Cass., Sez. I, ord. 12 maggio 2022, n. 15246. L’irrisorietà del soddisfacimento va riferita a percentuali minime, sostanzialmente irrilevanti; una soddisfazione vicina al 14% di una categoria di creditori non può essere considerata irrisoria. Rilevanza: limita la discrezionalità dei giudici di merito nel diniego.
  4. Cass., Sez. I, ord. 9 ottobre 2024, n. 26303. Se sussistono i requisiti soggettivi, il beneficio va concesso salvo che i creditori siano rimasti del tutto insoddisfatti o soddisfatti in misura affatto irrisoria; una soddisfazione complessiva del 4,09% non è stata ritenuta tale, e la Corte ha concesso direttamente il beneficio. Rilevanza: rafforza il favor debitoris anche a fronte di attivi modesti.

Tappa 6 — Le condizioni e il diritto intertemporale

  1. Cass., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835. Per chi è stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022, l’esdebitazione resta regolata dalla legge fallimentare anche se chiesta dopo l’entrata in vigore del Codice, perché l’art. 390 CCII non menziona l’esdebitazione e il beneficio presuppone la procedura del rispettivo sistema. Rilevanza: determina quali requisiti applicare (art. 142 l.fall. o art. 280 CCII).
  2. Cass., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Il soggetto già fallito non può ottenere, per i debiti di quel fallimento, l’esdebitazione dell’incapiente prevista dall’art. 283 CCII: la liberazione va cercata con le regole fallimentari. Rilevanza: chiude una via alternativa che alcuni debitori avevano tentato.

Tappa 7 — L’istanza e la chiusura

  1. Trib. Arezzo, ord. 25 giugno 2025 (n. 881/2025 V.G.). Il tribunale ha dubitato della legittimità dell’art. 281 comma 1 CCII nella parte in cui sembrava imporre che l’istanza fosse decisa contestualmente al decreto di chiusura, ritenendo la norma in possibile contrasto con la legge delega, che prevedeva la domanda anche subito dopo la chiusura. Rilevanza: ha portato la questione davanti alla Consulta.
  2. Corte cost., 12 maggio 2026, n. 74 (decisa il 23 febbraio 2026). La questione è infondata perché la contestualità dell’art. 281 va intesa in senso logico-funzionale: l’istanza può essere proposta e decisa anche subito dopo la chiusura, purché collegata alla procedura concorsuale. Rilevanza: elimina la preclusione automatica per l’istanza post-chiusura, senza però fissare un termine.

Tappa 8 — Il perimetro dei debiti inesigibili

  1. Cass., 30 ottobre 2014, n. 23129. I crediti tributari non sono esclusi dall’esdebitazione per la sola loro natura, poiché gli oneri fiscali possono derivare da rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa. Rilevanza: è il punto di partenza dell’orientamento che include i debiti fiscali d’impresa nel perimetro della liberazione.
  2. Corte di giustizia UE, 8 maggio 2024, C-20/23. La Corte si è pronunciata sull’art. 23, paragrafo 4, della Direttiva (UE) 2019/1023, che consente agli Stati membri di escludere dall’esdebitazione categorie specifiche di debiti, purché l’esclusione sia debitamente giustificata. Rilevanza: inquadra le esclusioni nazionali (nel CCII, quelle tassative dell’art. 278 comma 7) nel quadro europeo.

Tappe 4-5 — Il concordato

Sul concordato nella liquidazione giudiziale, la giurisprudenza formatasi sull’art. 135 della legge fallimentare resta il riferimento interpretativo per l’art. 248 CCII, che ne riproduce la sostanza: il concordato omologato vincola anche i creditori non insinuati, mentre i diritti verso coobbligati e fideiussori restano impregiudicati. È un principio di legge prima ancora che giurisprudenziale, e non può essere derogato da clausole della proposta.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene alla tappa in cui ti trovi. Se sei al giorno 0, impostiamo subito la collaborazione; se sei al secondo anno, lavoriamo sul concordato; se sei oltre il terzo anniversario o alla chiusura, costruiamo l’istanza; se il decreto ti ha negato il beneficio, contiamo con te i trenta giorni.

  1. Ricostruiamo la tua timeline personale: individuiamo nel fascicolo la data della sentenza, quella del decreto di esecutività dello stato passivo, il terzo anniversario e lo stato della chiusura, e ti diciamo quali finestre sono aperte, quali chiuse e quali stanno per chiudersi.
  2. Valutiamo il reclamo contro la sentenza di apertura entro i trenta giorni, esaminando insolvenza, soglie, competenza e regolarità del procedimento.
  3. Organizziamo la collaborazione con il curatore: predisponiamo le consegne documentali con lettere PEC di accompagnamento, così che la tua condotta sia provata agli atti quando si deciderà sull’art. 280.
  4. Analizziamo le domande di ammissione al passivo confrontandole con la contabilità e trasmettiamo al curatore, prima dell’udienza, le contestazioni motivate su crediti pagati, inesistenti o gonfiati.
  5. Costruiamo la proposta di concordato nella finestra dell’art. 240: verifichiamo il requisito del dieci per cento, strutturiamo classi e trattamenti, coordiniamo con i commercialisti dello staff la stima dell’attivo e la relazione sui privilegiati.
  6. Sosteniamo la proposta davanti ai creditori e nel giudizio di omologazione, rispondendo alle opposizioni con i numeri della convenienza rispetto alla liquidazione.
  7. Prepariamo e depositiamo l’istanza di esdebitazione, anticipata al terzo anno o contestuale alla chiusura, verificando casellario, carichi pendenti, relazioni del curatore e, per le procedure anteriori al 15 luglio 2022, i requisiti della legge fallimentare.
  8. Replichiamo alle osservazioni dei creditori nei quindici giorni del procedimento e contestiamo le affermazioni inesatte del rapporto riepilogativo del curatore.
  9. Proponiamo reclamo contro il diniego e, se necessario, ricorso per cassazione, oppure difendiamo il decreto favorevole dai reclami dei creditori.
  10. Opponiamo il decreto di esdebitazione a ogni creditore concorsuale che agisca per il residuo e costruiamo una strategia separata per fideiussori, coobbligati e debiti esclusi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una cronologia che può durare anni e finire davanti alla Suprema Corte, la qualifica di avvocato cassazionista significa che l’istanza depositata in tribunale, il reclamo in corte d’appello e l’eventuale ricorso per cassazione restano nelle mani dello stesso difensore. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa porta nella costruzione del concordato la conoscenza delle trattative con i creditori e della valutazione di convenienza rispetto alla liquidazione.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: nessun cambio di linea, nessuna ripartenza da zero a ogni grado. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i primi sulle norme e sui termini, i secondi sulla stima dell’attivo, sul passivo e sui debiti fiscali e bancari che spesso ne costituiscono la parte maggiore.


Chiusura: il calendario non aspetta

Nella liquidazione giudiziale nessuno ti avvisa che una finestra si sta chiudendo. Il curatore fa il suo lavoro, il tribunale applica i termini, i creditori difendono i loro interessi. Chi deve tenere il calendario sei tu. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, ed è quella che viene sprecata più spesso.

I debiti residui si cancellano, nel senso che diventano inesigibili, con l’esdebitazione o con il concordato omologato ed eseguito. Ma non per tutti i creditori, non per i fideiussori, non per i debiti esclusi dalla legge. E non per chi lascia scadere il momento giusto.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché è il punto in cui si incontrano le competenze dell’Avvocato: la crisi d’impresa, che conosce come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il contenzioso che può arrivare fino all’ultimo grado, che segue come avvocato cassazionista; e i debiti personali di garanti e familiari, che richiedono gli strumenti del sovraindebitamento propri del Gestore della crisi.

📩 Non lasciare che sia il calendario a decidere al posto tuo: scrivici oggi e indicaci a che punto è la tua procedura. I contatti dello studio sono qui sotto, in fondo alla pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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