Torrefazione Di Caffè In Crisi Per Il Costo Della Materia Prima, Con Debiti Verso Gli Importatori: Quale Procedura Suggerisce Uno Studio Legale?

Una torrefazione che ha comprato caffè verde con l’Arabica sopra i 3 dollari la libbra, che ha visto i listini Horeca reggere solo in parte l’aumento e che oggi ha fatture scadute verso due o tre importatori si sente fare sempre la stessa domanda: “quale procedura devo fare?”. La risposta onesta è una sola: non esiste una procedura giusta per tutte le torrefazioni in crisi, esiste la procedura giusta per la tua torrefazione, e dipende da chi sei.

Pensa a tre casi con lo stesso problema di fondo, il caffè verde pagato troppo caro. Una ditta individuale con un piccolo laboratorio di tostatura e 400 mila euro di debiti non può essere dichiarata in liquidazione giudiziale e ha davanti il concordato minore o la liquidazione controllata. Una S.r.l. con 2,7 milioni di ricavi, ancora sana nei clienti ma strozzata dalle scadenze verso gli importatori, ha il suo strumento ideale nella composizione negoziata della crisi. Una società già insolvente ma con un marchio, una rete di bar e impianti che valgono, ha bisogno di un concordato preventivo in continuità. E poi c’è chi la torrefazione non la gestisce ma l’ha garantita con la propria firma: il socio fideiussore, che ha regole tutte sue.

In questa guida trovi sei profili:

  1. la torrefazione “piccola” (ditta individuale o società sotto le soglie di legge);
  2. la S.r.l. in crisi ma ancora in piedi, con il debito concentrato sugli importatori;
  3. la torrefazione che può chiudere un accordo con importatori e banche;
  4. la torrefazione insolvente con un’azienda che ha ancora valore;
  5. la torrefazione che non ha più margini per continuare;
  6. il socio o l’amministratore che ha firmato le garanzie.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché la crisi di una torrefazione con debiti commerciali e bancari incrocia esattamente le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che conduce la composizione negoziata, lo strumento centrale per le torrefazioni sopra soglia; è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, le qualifiche che governano concordato minore e liquidazione controllata per le imprese minori e per i soci garanti; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando al tavolo, accanto agli importatori, siedono le banche.

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La base che vale per ogni torrefazione: crisi, insolvenza e soglie

Prima di entrare nei profili, alcune regole valgono per chiunque. Le spiego qui una volta sola, così nelle sezioni dedicate potrai concentrarti su ciò che cambia per te.

Perché le torrefazioni sono in crisi proprio adesso. Il problema nasce dal mercato, non da una gestione disattenta. Secondo i dati illustrati da illycaffè al Meeting di Rimini dell’agosto 2026, l’Arabica è passata da circa 170 centesimi di dollaro per libbra nel 2021 a circa 305 nei primi mesi del 2026, mentre il prezzo medio della tazzina al bar è cresciuto molto meno. Nel 2025 le quotazioni avevano toccato livelli record, con l’associazione di categoria dei torrefattori che segnalava aumenti fino al 50% dei costi di importazione in pochi mesi; nel 2026 i prezzi sono scesi dai picchi, anche per le previsioni di un raccolto brasiliano 2026/27 molto abbondante, ma restano su livelli storicamente alti. Per una torrefazione questo significa tre cose: il capitale circolante assorbito dal magazzino di verde è più che raddoppiato; i fidi bancari dimensionati sui prezzi del 2021 non bastano più; gli importatori, che a loro volta finanziano gli acquisti a prezzi alti, sono meno disposti a concedere dilazioni. La crisi di una torrefazione oggi è spesso una crisi di liquidità prima ancora che di redditività: è il tipo di crisi che gli strumenti del Codice gestiscono meglio, se attivati in tempo.

Il testo di riferimento. Tutti gli strumenti di cui parleremo sono disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), più volte modificato, da ultimo in modo significativo dal correttivo D.Lgs. 136/2024. La legge fallimentare del 1942 resta applicabile solo alle procedure aperte prima dell’entrata in vigore del Codice: per la tua torrefazione, oggi, si parla di liquidazione giudiziale, non più di fallimento.

Crisi e insolvenza non sono la stessa cosa. L’art. 2 CCII definisce la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza, e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. L’insolvenza è invece l’incapacità, già manifesta, di adempiere regolarmente. La distinzione non è accademica: la composizione negoziata è pensata anche per chi è in pre-crisi o in crisi, mentre altri strumenti presuppongono una situazione più avanzata. Prima ti muovi, più strumenti hai a disposizione: ogni mese di attesa ne chiude qualcuno.

Le soglie dell’impresa minore. L’art. 2, comma 1, lett. d) CCII definisce impresa minore quella che presenta congiuntamente tre requisiti: un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se più breve); ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro nello stesso periodo; debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Basta superare una sola soglia per uscire dalla categoria. L’impresa minore non può essere sottoposta a liquidazione giudiziale e accede agli strumenti del sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata); l’impresa che supera anche una soglia rientra nel perimetro “maggiore” (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, liquidazione giudiziale). L’onere di dimostrare di essere sotto soglia grava sul debitore (art. 121 CCII): chi non porta bilanci e scritture attendibili rischia di essere trattato come impresa maggiore.

La composizione negoziata è aperta a tutti. Gli artt. 12 e seguenti CCII, che hanno recepito il D.L. 118/2021, consentono all’imprenditore commerciale o agricolo in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, di chiedere la nomina di un esperto indipendente tramite la piattaforma telematica delle Camere di commercio. Per le imprese sotto soglia l’art. 25-quater prevede una variante dedicata. È uno strumento riservato e stragiudiziale: l’imprenditore resta alla guida della torrefazione e tratta con i creditori con l’aiuto dell’esperto.

Le misure protettive. Quasi tutti gli strumenti consentono di chiedere al tribunale misure protettive: per un periodo determinato i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e, nella composizione negoziata, non può essere aperta la liquidazione giudiziale. L’art. 8 CCII fissa un tetto complessivo di dodici mesi, comprensivo di proroghe e rinnovi, anche se le misure si susseguono in procedure diverse.

I contratti con gli importatori non si interrompono “per ripicca”. Questa è la regola che interessa più di ogni altra a una torrefazione. Nella composizione negoziata, l’art. 18, comma 5, CCII stabilisce che i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli a danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori. Una regola analoga vale nel concordato preventivo per i contratti essenziali alla prosecuzione dell’attività (art. 94-bis CCII). Attenzione però: la norma protegge dal recesso motivato dal vecchio debito, non obbliga l’importatore a vendere a credito il nuovo caffè. Le nuove consegne vanno pagate.

Il socio garante non è la società. Nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione i creditori conservano i loro diritti contro i fideiussori e i coobbligati (artt. 59 e 117 CCII). Tradotto: la procedura della torrefazione può ridurre il debito della società, ma non libera automaticamente chi l’ha garantita. Per questo il sesto profilo ha una sezione tutta sua.

Nessuna pausa d’agosto. Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini, che negli altri processi civili va dal 1° al 31 agosto, non opera (art. 9 CCII). Una torrefazione che riceve un ricorso per liquidazione giudiziale a fine luglio non può contare sulla pausa estiva.

Gli assetti adeguati. L’art. 2086, secondo comma, c.c. impone a ogni imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili idonei a rilevare tempestivamente la crisi. Per una torrefazione significa, in concreto, saper misurare l’effetto di ogni variazione del prezzo del verde sui margini e sulla cassa dei mesi successivi. Chi lo fa, si accorge della crisi in tempo per scegliere; chi non lo fa, se la vede scegliere dai creditori.


Profilo 1 – Se la tua torrefazione è “piccola”: ditta individuale o società sotto soglia

La tua situazione

Hai un laboratorio di tostatura, magari con uno spaccio annesso, vendi a qualche decina di bar della tua zona e a un paio di negozi di alimentari. Sei titolare di una ditta individuale, oppure di una piccola S.r.l. o S.n.c. che non ha mai superato i 200 mila euro di ricavi. Fino al 2023 i conti tornavano. Poi il verde è raddoppiato, i tuoi clienti non hanno accettato listini proporzionati all’aumento e hai cominciato a pagare gli importatori a 90, poi a 120 giorni, poi con assegni postdatati. Oggi hai circa 400 mila euro di debiti, più della metà verso chi ti vende il caffè.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: se resti sotto tutte e tre le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII, nessun importatore può chiedere la tua liquidazione giudiziale. Sei un debitore “sovraindebitato” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) CCII e hai accesso a tre strade:

  • la composizione negoziata per le imprese sotto soglia (art. 25-quater CCII): puoi chiedere la nomina di un esperto per trattare con gli importatori in modo riservato, con la possibilità di chiudere le trattative con un accordo o di approdare a uno strumento del sovraindebitamento;
  • il concordato minore (artt. 74-83 CCII): presenti, tramite l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), una proposta ai creditori che può prevedere la prosecuzione dell’attività; la proposta è approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto ed è poi omologata dal tribunale;
  • la liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII): metti a disposizione dei creditori il patrimonio, sotto la guida di un liquidatore, e ottieni l’esdebitazione, che opera di diritto alla chiusura della procedura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 CCII), salvo le cause ostative previste dalla legge.

Se sei titolare di una ditta individuale, ricorda che non esiste separazione tra te e l’impresa: i tuoi debiti personali e quelli della torrefazione confluiscono nella stessa procedura.

I numeri

Le soglie si verificano su tre esercizi, non sull’ultimo. Un esempio: una ditta con ricavi di 168.400 euro nel 2023, 191.700 nel 2024 e 205.300 nel 2025 ha superato la soglia dei ricavi nell’ultimo esercizio del triennio e quindi non è più impresa minore, anche se il debito complessivo è ancora di 380 mila euro. Al contrario, una S.r.l. con attivo massimo di 247.900 euro, ricavi massimi di 186.200 euro e debiti totali per 463.800 euro resta sotto tutte e tre le soglie.

Altro numero da conoscere: perché un creditore possa chiedere la tua liquidazione controllata, i debiti scaduti e non pagati devono superare 50.000 euro (art. 268, comma 2, CCII). Due importatori con fatture scadute per 61.300 e 47.900 euro superano insieme la soglia; uno solo dei due, con il suo credito, no.

Un confronto che ti aiuta a scegliere tra concordato minore e liquidazione controllata. Supponi di avere debiti chirografari per 318.740 euro e un’attività che, tolte le spese per vivere, produce un margine netto di 1.730 euro al mese. In un concordato minore quinquennale puoi mettere a disposizione 103.800 euro (1.730 × 60), cioè circa il 32,6% dei chirografari, mantenendo il laboratorio e i clienti. In liquidazione controllata, la tostatrice usata, il furgone e il magazzino realizzano forse 47.900 euro, più la quota di reddito eccedente il mantenimento per la durata della procedura: i creditori incassano meno, ma tu ottieni l’esdebitazione e ricominci da zero, eventualmente come dipendente o con una nuova attività. Per chi è nella tua posizione, il concordato minore conviene quando l’attività produce margine anche ai prezzi attuali del verde; la liquidazione controllata conviene quando ogni mese di attività aggiunge debito. Nella scelta pesa anche il voto: il concordato minore richiede il consenso dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti, quindi con due importatori che pesano oltre metà del passivo la trattativa con loro va avviata prima del deposito, non dopo.

I rischi specifici

Il rischio principale, per chi è nella tua posizione, è perdere la qualifica di impresa minore per mancanza di prove. Se un importatore deposita un ricorso per liquidazione giudiziale e tu non porti in tribunale bilanci depositati, dichiarazioni dei redditi e una situazione debitoria aggiornata, il giudice può ritenerti impresa “maggiore”. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza del marzo 2025, ha ribadito che l’onere di dimostrare il mancato superamento di tutte le soglie spetta al debitore, che è la parte più vicina ai documenti.

Secondo rischio: cancellare la ditta prima di aver scelto la procedura. La Cassazione, con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026, ha affermato che il concordato minore proposto dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è inammissibile. Chiudere la partita IVA “per fermare tutto” ti toglie proprio lo strumento che ti avrebbe permesso di continuare a tostare.

Terzo rischio: proporre un concordato minore che paga meglio gli importatori “amici” e peggio quelli più aggressivi, in violazione dell’ordine dei privilegi. La Cassazione (n. 28574 del 28 ottobre 2025) ha chiarito che anche nel concordato minore la libertà di contenuto della proposta non consente di alterare l’ordine delle cause di prelazione.

Le mosse giuste

  1. Metti in fila i documenti dei tre esercizi: bilanci o rendiconti, dichiarazioni, estratti conto, elenco dei creditori con l’importo scaduto e a scadere. È la tua prova di essere impresa minore.
  2. Non cancellare la ditta e non cedere l’attrezzatura a parenti: entrambe le scelte possono chiudere la porta del concordato minore o compromettere l’esdebitazione.
  3. Rivolgiti a un OCC con un piano che dimostri quanto puoi pagare continuando a tostare: il flusso netto annuo realistico, non quello sperato.
  4. Valuta la composizione negoziata sotto soglia se gli importatori sono pochi e disponibili a trattare: un accordo riservato evita la pubblicità di una procedura.
  5. Se l’attività non sta in piedi, preferisci la liquidazione controllata in proprio a un’esecuzione subita: la Cassazione (n. 22074 del 31 luglio 2025) ha chiarito che l’apertura non è un premio e non può esserti negata per la sola negligenza con cui hai accumulato i debiti.

Giurisprudenza dedicata

Cass. 28574/2025 sul rispetto delle prelazioni nel concordato minore; Cass. 20141/2026 sull’inammissibilità del concordato minore dopo la cancellazione; Cass. 22074/2025 sulla natura non premiale della liquidazione controllata. Le trovi commentate, con le altre, nella sezione dedicata alla giurisprudenza.


Profilo 2 – Se guidi una S.r.l. in crisi ma ancora in piedi, con il debito concentrato sugli importatori

La tua situazione

La tua torrefazione fattura qualche milione, ha dipendenti, furgoni, un parco macchine in comodato nei bar, magari una linea di capsule compatibili. Hai superato le soglie dell’impresa minore da anni. Il problema non è la domanda: i clienti ci sono. Il problema è la cassa. Nel 2024 e nel 2025 hai riempito il magazzino di verde ai prezzi record, i contratti con i bar hanno listini rivisti solo in parte e oggi hai oltre un milione di euro verso due o tre importatori, una parte già scaduta. La banca ti ha ridotto i fidi e uno degli importatori ti ha scritto che, senza un piano di rientro, sospende le consegne.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, lo strumento d’elezione è la composizione negoziata della crisi. Le ragioni sono tre.

La prima: è riservata. L’istanza si presenta sulla piattaforma telematica nazionale e non viene pubblicata nel registro delle imprese, salvo che tu chieda le misure protettive, che invece vanno iscritte. Puoi quindi trattare con gli importatori senza che i tuoi clienti Horeca leggano “procedura concorsuale” accanto al tuo nome.

La seconda: resti alla guida. Gestisci l’impresa in modo ordinario; per gli atti di straordinaria amministrazione e per i pagamenti non coerenti con le trattative devi informare l’esperto, che può segnalare il suo dissenso (art. 21 CCII). Puoi chiedere al tribunale di autorizzare finanziamenti prededucibili (art. 22 CCII), utili per comprare il verde dei prossimi mesi.

La terza: le misure protettive e la regola dei contratti pendenti. Con l’istanza puoi chiedere misure protettive (artt. 18 e 19 CCII) che il tribunale conferma, se ne ricorrono i presupposti, per una durata da 30 a 120 giorni, prorogabili fino a un massimo di 240 giorni nella composizione negoziata e, comunque, entro il tetto complessivo di dodici mesi dell’art. 8. In questo periodo l’importatore non può pignorarti il conto né il magazzino, e soprattutto, come abbiamo visto, non può recedere dal contratto di fornitura per il solo fatto che le fatture vecchie non sono pagate.

L’incarico dell’esperto dura 180 giorni dall’accettazione, prorogabili di comune accordo per altri 180 (art. 17, comma 7, CCII). Alla fine, gli esiti possibili sono diversi (art. 23 CCII): un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni; una convenzione di moratoria; un accordo sottoscritto da te, dai creditori e dall’esperto; un piano attestato di risanamento; accordi di ristrutturazione con percentuali agevolate; e, se le trattative falliscono, l’accesso al concordato semplificato o agli altri strumenti.

Come si svolge, passo per passo

Per chi è nella tua posizione, conoscere la sequenza aiuta a non sbagliare i tempi. Si parte dalla piattaforma telematica nazionale, dove carichi i bilanci degli ultimi tre esercizi, una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni, l’elenco dei creditori con i rispettivi crediti scaduti e a scadere, un progetto di piano di risanamento e una relazione sull’attività in concreto esercitata, oltre ai certificati sui debiti verso gli enti previsti dalla legge. Una commissione costituita presso la Camera di commercio del capoluogo di regione nomina l’esperto, che verifica la propria indipendenza e accetta l’incarico. Entro pochi giorni l’esperto ti convoca, valuta se esistono concrete prospettive di risanamento e, se sì, apre le trattative con i creditori.

Se hai chiesto le misure protettive, l’istanza va pubblicata nel registro delle imprese e, entro il giorno successivo, devi chiedere al tribunale la conferma: il giudice fissa l’udienza, sente le parti e l’esperto e decide durata e perimetro delle misure. Puoi limitarle a determinati creditori, per esempio solo agli importatori che hanno minacciato azioni, lasciando fuori i fornitori con cui i rapporti sono regolari. Durante le trattative devi comportarti con lealtà e trasparenza: informazioni complete all’esperto e ai creditori, nessun atto che pregiudichi le prospettive di risanamento. I creditori, dal canto loro, hanno il dovere di partecipare alle trattative in modo attivo e di dare risposte tempestive e motivate (art. 16 CCII): un importatore che si rifiuta di sedersi al tavolo non viola solo una regola di cortesia.

I numeri

Prendiamo una S.r.l. con debiti per 1.986.400 euro: 1.142.300 verso gli importatori (di cui 673.900 scaduti), 518.700 verso le banche, 212.900 verso altri fornitori, 112.500 per altre voci. Se nella composizione negoziata ottieni l’adesione di importatori e banche, raggiungi 1.661.000 euro, cioè l’83,6% del debito: molto oltre il 60% richiesto per un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII. E se il tuo accordo coinvolge categorie omogenee, all’esito della composizione negoziata la percentuale richiesta per estendere gli effetti agli aderenti di ciascuna categoria scende dal 75% al 60% (art. 23, comma 2, lett. b, CCII).

Sul piano dei tempi: le misure protettive confermate per 120 giorni e poi prorogate di altri 90 ti danno 210 giorni di “tregua” su azioni esecutive e cautelari, all’interno dei 240 consentiti nella composizione negoziata.

I rischi specifici

Il rischio principale è arrivare tardi: la composizione negoziata presuppone che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. Se lo squilibrio è già insolvenza irreversibile, l’esperto archivierà l’istanza e il tempo speso sarà perso.

Secondo rischio: sovrapporre gli strumenti. La Cassazione (sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025) ha chiarito che l’istanza di composizione negoziata presentata quando è già pendente una domanda di concordato preventivo, anche con riserva, è inammissibile e non impedisce la dichiarazione di liquidazione giudiziale; spetta al tribunale investito del ricorso dei creditori valutarne incidentalmente l’ammissibilità. Tradotto: l’ordine delle mosse conta.

Terzo rischio: usare la tregua per pagare i fornitori “più rumorosi”. I pagamenti non coerenti con le trattative vanno segnalati all’esperto e possono compromettere tanto le trattative quanto, in seguito, la stabilità degli atti compiuti.

Le mosse giuste

  1. Prepara il test pratico messo a disposizione sulla piattaforma e una situazione patrimoniale aggiornata: servono a capire, prima ancora dell’istanza, se il risanamento è perseguibile.
  2. Fotografa i contratti con gli importatori: quantità impegnate, prezzi fissati o da fissare, clausole di risoluzione, eventuali patti di riservato dominio sul caffè consegnato.
  3. Deposita l’istanza con richiesta di misure protettive se un importatore ha già minacciato il decreto ingiuntivo o la sospensione delle consegne; altrimenti valuta di trattare senza misure, per restare del tutto riservato.
  4. Presenta agli importatori un piano che li tenga al tavolo come fornitori, non solo come creditori: rientro del pregresso più contratti futuri garantiti.
  5. Coinvolgi subito le banche, che spesso hanno garanzie pubbliche sui finanziamenti e logiche proprie.

In questa fase lo Studio può contare sulla qualifica dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: impostiamo l’istanza conoscendo dall’interno i criteri con cui l’esperto valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento.

Giurisprudenza dedicata

Cass. 31856/2025 sui rapporti tra composizione negoziata e concordato pendente; Cass. pen., sez. III, n. 30109/2025, che ha valorizzato la composizione negoziata con misure protettive confermate come elemento idoneo a escludere il pericolo che giustifica un sequestro preventivo.


Profilo 3 – Se la tua torrefazione può chiudere un accordo con importatori e banche

La tua situazione

Hai già parlato con i tuoi importatori. Uno è disposto a rinunciare a una parte del credito pur di continuare a venderti caffè per i prossimi anni; l’altro accetta una dilazione lunga; la banca è pronta a riscadenzare il mutuo se gli altri fanno la loro parte. Non hai bisogno di un giudice che imponga una soluzione a una maggioranza: hai bisogno di uno strumento che dia stabilità a un accordo che, nella sostanza, c’è già.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi: l’accordo privato, se passa per gli strumenti giusti, diventa resistente anche a una futura procedura. Le opzioni sono tre.

Il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII). Predisponi un piano idoneo a risanare l’esposizione debitoria e a riequilibrare la situazione finanziaria; un professionista indipendente ne attesta la veridicità dei dati e la fattibilità. Non c’è omologa del tribunale, non c’è pubblicità obbligatoria. Il vantaggio principale: gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano sono sottratti all’azione revocatoria in caso di successiva liquidazione giudiziale. Il limite: vincola solo chi aderisce.

L’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII). Lo concludi con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e lo sottoponi all’omologazione del tribunale. I creditori estranei devono essere pagati integralmente: entro 120 giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti, entro 120 giorni dalla scadenza per quelli non ancora scaduti. Un attestatore verifica la veridicità dei dati e la fattibilità del piano, con particolare riguardo all’idoneità a pagare gli estranei.

Le varianti. Gli accordi agevolati (art. 60 CCII) dimezzano la percentuale al 30% se rinunci alla moratoria per gli estranei e non chiedi misure protettive, o vi rinunci. Gli accordi a efficacia estesa (art. 61 CCII) consentono di estendere gli effetti ai creditori non aderenti di una categoria omogenea quando gli aderenti di quella categoria rappresentano almeno il 75% dei crediti (60% se l’accordo nasce da una composizione negoziata). Per una torrefazione la categoria omogenea tipica è proprio quella degli importatori di caffè verde, con crediti di natura identica.

I numeri

Ipotesi: debiti totali 1.427.600 euro, di cui importatori 812.400 e banche 391.700. Se aderiscono entrambi, gli aderenti sommano 1.204.100 euro, pari all’84,3%. Restano estranei 223.500 euro (altri fornitori, utenze, consulenti): se 94.700 sono già scaduti alla data dell’omologa, devi avere la liquidità per pagarli entro 120 giorni; i restanti 128.800 entro 120 giorni dalla rispettiva scadenza.

Con l’accordo agevolato basterebbe il 30%, cioè 428.280 euro di crediti aderenti: anche un solo importatore principale. Ma devi rinunciare alla moratoria e alle misure protettive, quindi ti serve cassa immediata per gli estranei.

Gli importatori non sono tutti uguali

Qui la tua situazione ha una particolarità che cambia la costruzione dell’accordo. Non tutti i crediti degli importatori hanno la stessa forza. Alcuni contratti di fornitura di caffè verde contengono un patto di riservato dominio (art. 1523 c.c.): finché non paghi il prezzo, il caffè consegnato resta di proprietà del venditore. Il patto è opponibile ai creditori solo se risulta da atto scritto con data certa anteriore al pignoramento (art. 1524 c.c.), e in una procedura concorsuale l’importatore che lo ha validamente pattuito può rivendicare la merce ancora identificabile nel tuo magazzino. Altri importatori vendono con pagamento garantito da una lettera di credito o da un affidamento bancario: in quel caso il tuo debito non è più verso l’importatore, ma verso la banca che ha pagato. Altri ancora ti hanno chiesto, in passato, una fideiussione personale dei soci.

Questa diversità va mappata prima di presentare l’accordo, perché cambia la leva negoziale: l’importatore con riservato dominio valido su un lotto di verde ancora intatto ha meno bisogno di accordarsi; quello senza garanzie ha tutto l’interesse a un accordo che gli assicuri un recupero superiore alla liquidazione e un cliente per gli anni successivi. Per chi è nella tua posizione, l’accordo migliore con un importatore unisce sempre due elementi: il rientro del vecchio credito e la prosecuzione della fornitura a condizioni sostenibili. Un fornitore che vede nel piano un cliente solvibile per i prossimi tre anni accetta stralci e dilazioni che non concederebbe mai a un debitore in uscita dal mercato.

I rischi specifici

Il rischio principale è sottovalutare la cassa necessaria per pagare integralmente gli estranei. Un accordo che regge sui numeri degli aderenti ma che non paga il fornitore di imballaggi entro 120 giorni non viene omologato o, se omologato, si risolve.

Secondo rischio: l’opposizione. La Cassazione (sentenza n. 5828 del 15 marzo 2026) ha precisato che la legittimazione a reclamare contro la sentenza sull’omologazione degli accordi spetta in linea di principio solo a chi ha assunto la veste di parte nel giudizio di omologazione, proponendo opposizione. Per te significa che i creditori estranei più combattivi devono essere individuati e gestiti prima, non dopo.

Terzo rischio: la variazione del prezzo del verde durante l’esecuzione. Un accordo calibrato su un’Arabica a 3 dollari può saltare se il mercato riparte al rialzo. L’art. 58 CCII prevede la rinegoziazione o la modifica del piano in caso di modifiche sostanziali: prevedila nel testo dell’accordo.

Le mosse giuste

  1. Scegli tra piano attestato e accordo omologato in base a chi resta fuori: se gli estranei sono pochi e piccoli, il piano attestato basta; se uno è rilevante e ostile, serve l’omologa.
  2. Costruisci la categoria degli importatori con criteri oggettivi, se vuoi usare l’efficacia estesa.
  3. Inserisci clausole di adeguamento al prezzo del verde e un meccanismo di rinegoziazione.
  4. Fai verificare all’attestatore il flusso di cassa mese per mese nei 120 giorni successivi all’omologa.
  5. Non dimenticare le garanzie personali: l’accordo della società non libera i soci fideiussori (art. 59 CCII). Negozia la loro liberazione dentro l’accordo.

Giurisprudenza dedicata

Cass. 5828/2026 sulla legittimazione al reclamo nel giudizio di omologazione degli accordi.


Profilo 4 – Se la tua torrefazione è insolvente ma l’azienda ha ancora valore

La tua situazione

I pagamenti agli importatori sono fermi da mesi, uno di loro ha già ottenuto un decreto ingiuntivo e ha depositato un ricorso per liquidazione giudiziale. Eppure la tua torrefazione ha qualcosa che vale: un marchio riconosciuto nella tua regione, centinaia di bar in comodato, una linea di tostatura moderna, dipendenti che sanno fare il loro mestiere. Se chiudi, il valore si disperde; se continui, quel valore può pagare i creditori meglio di qualunque asta.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, lo strumento è il concordato preventivo in continuità aziendale (artt. 84 e seguenti CCII). Puoi proseguire tu stesso l’attività (continuità diretta) oppure trasferirla a un terzo, tipicamente tramite affitto o cessione d’azienda (continuità indiretta).

Le regole essenziali:

  • la domanda con riserva (art. 44 CCII): se un importatore ha già depositato il ricorso, puoi depositare una domanda di accesso riservandoti di presentare proposta e piano entro un termine fissato dal tribunale tra 30 e 60 giorni, prorogabile per giustificati motivi di non oltre 60 giorni; dal deposito puoi chiedere misure protettive (art. 54 CCII);
  • le classi sono obbligatorie nel concordato in continuità (art. 85 CCII): gli importatori di verde, le banche, i fornitori di servizi e i creditori privilegiati devono essere raggruppati secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
  • i contratti essenziali proseguono: l’art. 94-bis CCII impedisce ai creditori di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti essenziali per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori; per una torrefazione l’approvvigionamento di caffè verde è il contratto essenziale per eccellenza;
  • la distribuzione del valore: il valore di liquidazione va distribuito secondo l’ordine delle prelazioni, mentre il valore eccedente prodotto dalla continuità può essere distribuito con maggiore flessibilità, purché le classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole di quelle di grado inferiore (art. 84, comma 6, CCII);
  • l’approvazione: il concordato in continuità è approvato se tutte le classi votano a favore (art. 109, comma 5, CCII); in mancanza, il tribunale può omologarlo con la ristrutturazione trasversale (art. 112, comma 2, CCII) se la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una formata da creditori privilegiati, oppure, in mancanza, da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle prelazioni anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Qui la giurisprudenza recente ti protegge più di quanto speri: la Cassazione, con la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026, ha confermato che il voto favorevole di una sola classe “interessata” è un’alternativa alla maggioranza delle classi, e non un requisito aggiuntivo. Era la stessa lettura adottata dal Tribunale di Brindisi (sentenza del 3 luglio 2025, n. 72/2025), che aveva omologato un concordato approvato da quattro classi su quindici. Per una torrefazione con importatori contrari e banche favorevoli, questa regola può fare la differenza.

I numeri

Ipotesi: debiti per 3.417.900 euro, di cui 286.400 privilegiati (lavoratori e altri crediti assistiti da privilegio) e 3.131.500 chirografari (importatori 1.734.200, banche 902.700, altri fornitori 494.600). Il valore di realizzo in liquidazione giudiziale è stimato in 1.208.600 euro, con spese di procedura prededucibili per 97.300 euro. In liquidazione, i chirografari riceverebbero: (1.208.600 − 286.400 − 97.300) ÷ 3.131.500 = 26,3%.

Il piano di continuità quinquennale genera risorse per 1.596.300 euro. Pagati integralmente privilegiati e prededucibili (383.700), restano 1.212.600 euro: abbastanza per offrire ai chirografari il 31,8% (995.817 euro), con un margine di sicurezza di circa 216 mila euro per assorbire un nuovo rialzo del verde. Ogni creditore riceve più che in liquidazione: il “test del miglior soddisfacimento” è rispettato.

La continuità indiretta: quando l’azienda passa a una nuova società

Per chi è nella tua posizione, la continuità indiretta merita un ragionamento a parte. Immagina che la tua S.r.l. abbia, oltre ai debiti verso gli importatori, un contenzioso con un ex socio e un’esposizione bancaria che rende difficile ottenere nuova finanza. Puoi affittare l’azienda (impianti, marchio, contratti con i bar, dipendenti) a una nuova società, eventualmente partecipata da un investitore, che paga un canone e si impegna ad acquistarla al termine del piano. Il canone e il prezzo finale alimentano il concordato; i dipendenti proseguono il rapporto con la nuova società nei limiti previsti dal piano; i clienti Horeca continuano a ricevere il caffè senza interruzioni.

Un esempio numerico: canone annuo di 168.400 euro per quattro anni (673.600 euro) più prezzo di acquisto finale di 917.300 euro danno risorse per 1.590.900 euro, un valore paragonabile a quello del piano di continuità diretta descritto sopra, ma con il rischio d’impresa trasferito al nuovo gestore. In cambio, la vecchia società perde il controllo dell’attività. Se l’affitto viene stipulato prima del deposito della domanda, il tribunale e il commissario ne verificano la congruità: un canone troppo basso a favore di soggetti collegati è il primo indizio di un’operazione in danno dei creditori.

I rischi specifici

Il rischio principale è il piano costruito su un prezzo del verde ottimistico. L’Arabica è scesa dai picchi del 2025, ma resta su livelli storicamente elevati; un piano che regge solo con il caffè ai minimi non supera il vaglio del commissario giudiziale né quello dei creditori.

Secondo rischio: la formazione delle classi. Mettere nella stessa classe un importatore che è anche fornitore strategico per i prossimi anni e un importatore che ha già chiuso i rapporti può essere contestato come formazione non corretta. Le classi vanno motivate.

Terzo rischio: il regime transitorio. Con l’ordinanza interlocutoria n. 15593 del 21 maggio 2026 la Cassazione ha affrontato i limiti della ristrutturazione trasversale nel testo del Codice anteriore al correttivo del 2024: se la tua domanda ricade in quel regime, alcune questioni restano aperte.

Le mosse giuste

  1. Deposita la domanda con riserva prima dell’udienza sul ricorso dell’importatore, chiedendo le misure protettive.
  2. Scegli tra continuità diretta e indiretta: l’affitto d’azienda a una nuova società può proteggere clienti e dipendenti se la tua S.r.l. ha passività che il mercato non perdona.
  3. Costruisci il piano con scenari di prezzo del verde (base, rialzo, ribasso) e una riserva per l’imprevisto.
  4. Individua la classe che può votare a favore anche se gli importatori sono contrari, con il supporto della giurisprudenza più recente.
  5. Proteggi i contratti di fornitura essenziali comunicando agli importatori gli effetti dell’art. 94-bis.

Giurisprudenza dedicata

Cass. 7663/2026 sull’omologazione forzosa del concordato in continuità; Trib. Brindisi 72/2025 sulla classe “interessata”; Cass. 15593/2026 sui limiti della ristrutturazione trasversale nel regime previgente.


Profilo 5 – Se la tua torrefazione non ha più margini per continuare

La tua situazione

Hai fatto i conti, anche con l’aiuto del commercialista, e la verità è che ogni chilo di caffè che tosti ti costa più di quanto riesci a venderlo. I clienti migliori sono passati alla concorrenza, il macchinario va sostituito, il magazzino di verde comprato ai prezzi più alti vale oggi meno di quanto l’hai pagato. Continuare significherebbe aggravare il buco.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la scelta non è più se chiudere, ma come chiudere: in modo ordinato, guidato da te, o subito, guidato dai creditori. Le strade sono tre.

Il concordato semplificato per la cessione dei beni (art. 25-sexies CCII). È accessibile solo all’esito di una composizione negoziata in cui l’esperto abbia dichiarato che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziali non erano praticabili; la domanda va presentata entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale. Non c’è voto dei creditori: il tribunale omologa se la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e assicura a ciascuno un’utilità.

Il concordato preventivo liquidatorio (art. 84, comma 4, CCII). Richiede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% il soddisfacimento dei chirografari rispetto alla liquidazione giudiziale e assicuri loro almeno il 20% dell’ammontare complessivo del credito. È adatto quando un socio o un terzo è pronto a mettere risorse proprie.

La liquidazione giudiziale in proprio (art. 37 CCII). Chiederla tu, invece di subirla su ricorso di un importatore, ti permette di consegnare al curatore un quadro ordinato e di dimostrare collaborazione: elemento che pesa sull’esdebitazione, se sei persona fisica, e sulla valutazione della tua gestione, se sei amministratore.

I numeri

Una torrefazione con attivo di realizzo stimato in 734.900 euro e debiti chirografari per 1.913.200 euro offre ai chirografari, in liquidazione giudiziale e al netto di privilegiati e spese stimate in 211.800 euro, circa il 27,3%. Per un concordato liquidatorio un terzo deve apportare risorse tali da portare i chirografari almeno al 30,1% (+10% relativo) e comunque al 20%: qui il vincolo effettivo è il primo, cioè circa 52 mila euro di apporto esterno netto.

Un’altra soglia che devi conoscere: la liquidazione giudiziale non si apre se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono complessivamente inferiori a 30.000 euro (art. 49, comma 5, CCII).

Sul concordato semplificato vale la pena aggiungere un dettaglio pratico. Il piano può prevedere la cessione dell’azienda o dei singoli beni a un acquirente già individuato; in quel caso il tribunale nomina un ausiliario che verifica l’assenza di soluzioni migliori sul mercato. Per una torrefazione è l’ipotesi tipica in cui un concorrente più grande è interessato al marchio e ai clienti Horeca, ma non vuole farsi carico dei debiti: con il semplificato l’acquisto avviene all’interno di una procedura controllata, i creditori ricevono il prezzo, e i dipendenti possono essere assorbiti dal nuovo titolare. Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi: anche quando non c’è più margine per continuare, chiudere attraverso una procedura ordinata conserva valore per i creditori e riduce i rischi personali per chi ha amministrato.

I rischi specifici

Il rischio principale, per un amministratore, è continuare a operare dopo aver perso il capitale. Se le perdite hanno azzerato il capitale sociale, l’art. 2486 c.c. impone di gestire la società solo ai fini della conservazione del patrimonio: continuare a comprare verde a credito per “provarci ancora” espone l’amministratore a responsabilità personale verso la società e i creditori.

Secondo rischio: pagare selettivamente prima della procedura, per esempio saldare l’importatore che ti ha minacciato di più o rimborsare i finanziamenti dei soci. Sono pagamenti esposti alla revocatoria e, nei casi più gravi, a conseguenze penali.

Le mosse giuste

  1. Fermati e fai fotografare la situazione da un professionista: valore di realizzo realistico di impianti, marchio, magazzino e crediti verso i bar.
  2. Valuta la composizione negoziata anche se credi di dover chiudere: è la porta d’ingresso al concordato semplificato e può far emergere un acquirente per l’azienda.
  3. Cerca un apporto esterno se vuoi un concordato liquidatorio: senza, la strada è la liquidazione giudiziale.
  4. Non vendere impianti e marchio a prezzi di favore a soggetti collegati: è l’operazione che il curatore cercherà per prima.
  5. Pensa subito alla tua posizione personale di garante (vedi Profilo 6).

Giurisprudenza dedicata

Cass. 31856/2025, rilevante anche qui: il percorso verso il concordato semplificato passa per una composizione negoziata ammissibile, e l’ordine delle iniziative va pianificato.


Profilo 6 – Se sei il socio o l’amministratore che ha firmato le garanzie

La tua situazione

Non sei la torrefazione, ma i suoi debiti sono diventati i tuoi. Hai firmato fideiussioni per i fidi bancari, magari una garanzia personale richiesta da un importatore per concedere pagamenti dilazionati, forse hai ipotecato la casa per un mutuo chirografario della società. Oggi la banca ti chiede il rientro, l’importatore ti ha notificato un precetto. Sei preoccupato per la casa, lo stipendio da amministratore, i risparmi di famiglia.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la prima cosa da sapere è che il salvataggio della società non ti salva automaticamente. Nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione i creditori conservano i diritti verso i fideiussori (artt. 59 e 117 CCII). Fanno eccezione i soci illimitatamente responsabili di S.n.c. e S.a.s., per i quali gli effetti del concordato della società si estendono, salvo patto contrario, ai debiti sociali.

La seconda cosa: se vuoi una procedura personale, sei un debitore sovraindebitato e hai accesso agli strumenti della crisi da sovraindebitamento. Ma quale? Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII) non richiede il voto dei creditori ed è il più favorevole. Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri: la Cassazione, con la sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025, ha escluso la qualifica di consumatore per la socia di maggioranza e amministratrice che aveva garantito i debiti delle proprie società, ritenendo quelle garanzie funzionalmente collegate all’attività d’impresa. Il fideiussore non è automaticamente un professionista, ma partecipazione rilevante e ruolo gestorio spostano la valutazione.

Restano allora il concordato minore (che richiede il voto della maggioranza dei crediti) e la liquidazione controllata, con l’esdebitazione finale. In alcuni casi è possibile una procedura familiare unitaria (art. 66 CCII) se i debiti hanno origine comune, ad esempio coniugi entrambi garanti.

I numeri

Ipotesi: fideiussioni per 467.300 euro (banche 318.900, un importatore 148.400), più un mutuo casa con residuo di 112.600 euro. Compenso netto di amministratore 2.140 euro mensili, nucleo con un figlio a carico. In liquidazione controllata, il giudice fissa la parte del reddito necessaria al mantenimento della famiglia (art. 268, comma 4, lett. b, CCII); se fissa 1.690 euro, la parte destinata ai creditori è 450 euro mensili, per 36 mesi 16.200 euro, oltre al ricavato dei beni. L’esdebitazione può liberarti dal residuo non soddisfatto, se ricorrono le condizioni di legge.

Le verifiche da fare su ogni garanzia

Prima di scegliere la procedura personale, ogni fideiussione va letta clausola per clausola. Le domande sono sempre le stesse: c’è un importo massimo garantito, come richiede l’art. 1938 c.c. per le garanzie di obbligazioni future? La banca ha rispettato il termine dell’art. 1957 c.c., che fa decadere il creditore se non agisce contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, o il contratto contiene una deroga, e quella deroga è valida? La fideiussione è stata rilasciata su un modulo che riproduce clausole uniformi elaborate dall’associazione bancaria e censurate in sede antitrust? Le risposte possono ridurre l’esposizione prima ancora di entrare in una procedura, e cambiare quindi i numeri su cui la procedura si costruisce.

Quanto all’esdebitazione finale, ricorda che non è un automatismo assoluto: la legge la esclude, tra l’altro, per chi ha agito con frode o ha ostacolato la procedura, e richiede collaborazione con il liquidatore. Per chi è nella tua posizione, il comportamento dei mesi che precedono la domanda conta quanto i numeri: trasparenza sui beni, nessuna cessione sospetta, nessun pagamento di favore a parenti o creditori “amici”.

I rischi specifici

Il rischio principale è pensare che la procedura della società “copra” anche te e non attivarti finché il creditore non pignora. Mentre la società tratta, la banca può agire contro di te. Il Tribunale di Brindisi (provvedimento del giudice delegato del 3 marzo 2025) si è occupato dell’estensione delle misure protettive al fideiussore qualificabile come imprenditore di fatto: segno che la tutela del garante dentro la procedura della società è una questione aperta e da costruire caso per caso, non un automatismo.

Secondo rischio: proporre un piano del consumatore che verrà dichiarato inammissibile, perdendo mesi.

Le mosse giuste

  1. Mappa ogni garanzia: chi l’ha chiesta, per quale debito, con quale ruolo firmavi, se c’è un limite d’importo.
  2. Fai verificare le fideiussioni bancarie sotto il profilo della validità e dell’escutibilità: il controllo delle clausole è lavoro da specialisti del diritto bancario.
  3. Coordina la tua procedura con quella della società: la liberazione dei garanti può diventare oggetto di trattativa nell’accordo o nella composizione negoziata.
  4. Scegli lo strumento personale con la qualifica giusta: concordato minore se puoi offrire un flusso e i creditori sono disposti a votare; liquidazione controllata se serve azzerare.
  5. Non spogliarti dei beni (donazioni, fondi patrimoniali dell’ultimo minuto): possono compromettere l’esdebitazione e sono aggredibili.

Giurisprudenza dedicata

Cass. 29746/2025 sul socio garante e la nozione di consumatore; Cass. 22074/2025 e Cass. 28576/2025 sulla liquidazione controllata; Trib. Brindisi, 3 marzo 2025, sulle misure protettive per il fideiussore.


Tre torrefazioni, tre bilanci, tre esiti

Stesso problema, il caffè verde pagato ai massimi, applicato a tre torrefazioni diverse. Sono simulazioni dimostrative, con numeri costruiti per spiegare le regole.

Simulazione A – La ditta individuale sotto soglia. Attivo massimo nel triennio 186.300 euro, ricavi massimi 171.900 euro, debiti 412.700 euro: impresa minore. Debiti: lavoratore dipendente privilegiato 9.640 euro; chirografari 403.060 euro, di cui importatore A 151.380 e importatore B 87.070. Proposta di concordato minore in continuità: flusso netto annuo disponibile 24.870 euro per 5 anni, totale 124.350 euro. Pagato integralmente il privilegiato, restano 114.710 euro per i chirografari: 28,46%. In liquidazione controllata il realizzo stimato è 61.200 euro, che dopo il privilegiato dà ai chirografari il 12,79%. I due importatori insieme pesano il 59,16% dei crediti ammessi al voto: il loro sì basta per la maggioranza, il loro no la impedisce. Esito: la trattativa con i due importatori è la procedura.

Simulazione B – La S.r.l. in crisi reversibile. Debiti 1.986.400 euro; importatori 1.142.300 (scaduti 673.900); banche 518.700. Composizione negoziata con misure protettive confermate per 120 giorni e prorogate per 90. Gli importatori accettano un rientro del pregresso in 48 rate mensili con uno stralcio del 18% e un contratto di fornitura triennale con pagamento a 30 giorni sulle nuove consegne; le banche riscadenzano. Aderenti: 83,6%. Estranei per 325.400 euro, di cui 141.800 scaduti da pagare entro 120 giorni dall’omologa: la torrefazione li copre con un finanziamento prededucibile autorizzato dal tribunale. Esito: accordo di ristrutturazione omologato, nessuna procedura concorsuale “visibile” ai clienti per i mesi delle trattative.

Simulazione C – La S.r.l. insolvente con azienda di valore. Debiti 3.417.900 euro; valore di liquidazione 1.208.600; risorse del piano 1.596.300 in 5 anni. Offerta ai chirografari 31,8% contro il 26,3% della liquidazione. Votano a favore banche e fornitori minori; gli importatori votano contro. Il concordato non è approvato da tutte le classi, ma una classe “interessata” ha votato a favore: il tribunale può procedere con la ristrutturazione trasversale, nel solco di Cass. 7663/2026. Esito: continuità salvata anche contro il voto del creditore principale, purché nessun creditore riceva meno che in liquidazione.

Le tre simulazioni mostrano una cosa: il peso dei crediti degli importatori sul totale è il numero che decide quale strumento usare. Dove gli importatori hanno la maggioranza dei crediti, il loro consenso è indispensabile; dove sono una classe tra le altre, la procedura può andare avanti anche senza.


Quando appartieni a più profili: i casi misti

La S.r.l. sopra soglia con il socio garante. È il caso più frequente. La società segue il percorso del Profilo 2, 3 o 4; il socio quello del Profilo 6. Le due strade vanno coordinate: un accordo di ristrutturazione che riduce il debito bancario della società riduce anche l’esposizione del garante solo se l’accordo lo prevede; altrimenti la banca può chiedere a te ciò che ha rinunciato a chiedere alla società. La liberazione dei garanti va negoziata come parte del pacchetto.

La ditta individuale con debiti personali. Se sei titolare di ditta individuale e hai anche un mutuo sulla casa e un prestito personale, non puoi separare i debiti: tutto confluisce nella stessa procedura di sovraindebitamento, e la casa entra nel patrimonio di cui si discute. Puoi però prevedere nel concordato minore il mantenimento del mutuo ipotecario, se il piano lo sostiene.

La torrefazione con bar o punto vendita di proprietà. Le soglie dell’impresa minore si calcolano sull’impresa nel suo complesso, non sulla sola attività di tostatura. Una ditta che tosta per 150 mila euro di ricavi e gestisce un bar che ne incassa altri 90 ha superato la soglia dei 200 mila.

L’impresa che ha superato le soglie per un solo anno. Le soglie si verificano su ciascuno dei tre esercizi: un’impresa che nel 2024 ha superato i 200 mila euro di ricavi, magari proprio perché i prezzi del caffè hanno gonfiato il fatturato, non è impresa minore per il triennio. È un effetto paradossale del rincaro: il fatturato cresce mentre il margine crolla.

L’imprenditore già fallito in passato. Se hai alle spalle un fallimento chiuso senza esdebitazione, la Cassazione (sentenza n. 14835 del 3 giugno 2025) ha escluso che tu possa chiedere l’esdebitazione per quella vecchia procedura secondo le regole del nuovo Codice: resta applicabile la disciplina della legge fallimentare. Va considerato nella scelta della strada per i nuovi debiti.

La torrefazione con contratti a prezzo da fissare o coperture finanziarie. Alcune torrefazioni acquistano il verde con contratti in cui il prezzo viene fissato in un momento successivo con riferimento alle quotazioni di borsa, oppure coprono il rischio con strumenti derivati tramite la banca. In crisi, queste posizioni vanno trattate a parte: un contratto con prezzo ancora da fissare è un contratto pendente che può pesare in un senso o nell’altro a seconda di dove va il mercato; un derivato di copertura chiuso in perdita genera un debito bancario che si somma al resto. La qualificazione di questi rapporti incide sia sulle soglie dell’impresa minore sia sulla formazione delle classi nel concordato.

Il garante che è anche amministratore di fatto. Chi non ha cariche formali ma gestisce di fatto la torrefazione rischia di essere considerato imprenditore occulto o amministratore di fatto, con conseguenze su qualifica di consumatore, responsabilità e accesso alle procedure.


Il confronto tra i profili

La tabella riassume ciò che cambia da un profilo all’altro. Leggila come una mappa: individua la colonna che ti descrive e torna alla sezione corrispondente.

Aspetto1. Sotto soglia2. S.r.l. in crisi reversibile3. Accordo con importatori e banche4. Insolvente con azienda di valore5. Senza margini6. Socio garante
Strumento principaleConcordato minore / liquidazione controllataComposizione negoziataPiano attestato / accordo ex art. 57Concordato in continuitàConcordato semplificato / liquidatorio / liquidazione giudizialeConcordato minore / liquidazione controllata
Può essere dichiarata la liquidazione giudiziale?NoSì, ma non durante le misure protettiveSì, ma non durante le misure protettiveSì, ma non durante le misure protettiveSìNo (persona fisica non imprenditore)
Consenso necessarioMaggioranza dei crediti ammessi al votoAccordo volontario60% (30% agevolato; 75% o 60% per categoria)Tutte le classi o ristrutturazione trasversaleNessun voto nel semplificatoMaggioranza (concordato minore) o nessuno (liquidazione)
Tutela dei contratti con gli importatoriMisure protettiveArt. 18, c. 5, CCIIMisure protettive (salvo agevolato)Art. 94-bis CCIILimitataNon pertinente
Rischio principalePerdere la qualifica di impresa minoreArrivare tardiCassa per gli estraneiPiano su prezzi ottimisticiResponsabilità degli amministratoriCredere di essere protetto dalla procedura della società
EsdebitazioneSì (persona fisica)———Sì per persone fisicheSì

Le domande che valgono per tutti

L’importatore mi ha sospeso le consegne: posso costringerlo a riprenderle? Non puoi obbligarlo a vendere a credito il nuovo caffè. Puoi però impedirgli, con le misure protettive nella composizione negoziata (art. 18, comma 5, CCII) o con l’accesso al concordato in continuità (art. 94-bis CCII), di risolvere o sospendere un contratto in corso per il solo mancato pagamento delle fatture vecchie. Se il contratto prevede consegne programmate e tu paghi le nuove, il recesso motivato dal pregresso è inefficace.

Durante la procedura posso continuare a comprare caffè verde? Sì, ed è essenziale. Nella composizione negoziata puoi chiedere al tribunale l’autorizzazione a finanziamenti prededucibili (art. 22 CCII); nel concordato in continuità la gestione prosegue sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Le nuove forniture, pagate regolarmente, sono la condizione perché il piano funzioni.

Se il prezzo del caffè cambia durante la procedura, il piano va rifatto? Dipende dall’entità. Un piano ben costruito prevede scenari e riserve; se le variazioni sono sostanziali, il Codice consente di modificare il piano negli accordi (art. 58 CCII) e, nel concordato, di intervenire prima dell’omologa. Un ribasso del verde, al contrario, può accelerare il rientro.

Che cosa succede ai miei dipendenti? Nelle procedure con continuità i rapporti di lavoro proseguono. I crediti dei lavoratori per retribuzioni e TFR sono privilegiati e vanno pagati secondo il loro rango. Il Codice prevede inoltre obblighi di informazione e consultazione sindacale per le imprese che superano determinate dimensioni.

Le procedure rendono pubblica la mia crisi? Dipende dallo strumento. La composizione negoziata senza misure protettive resta riservata; con le misure protettive l’istanza viene iscritta nel registro delle imprese. Il piano attestato non richiede pubblicità; gli accordi di ristrutturazione e il concordato preventivo sono pubblicati nel registro delle imprese, e così le procedure di sovraindebitamento secondo le regole loro proprie. Per una torrefazione che vive dei rapporti con i bar, il momento della pubblicità va gestito con una comunicazione preparata ai clienti principali.

Posso cambiare strumento a metà strada? Sì, entro certi limiti. Dalla composizione negoziata si può passare a un accordo di ristrutturazione, a un concordato preventivo, al concordato semplificato o, per l’impresa minore, a concordato minore e liquidazione controllata. Dal concordato preventivo si può passare agli accordi di ristrutturazione. Ma ogni passaggio va pianificato: come ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 31856/2025, presentare la domanda sbagliata nel momento sbagliato può rendere inammissibile quella successiva, e il tetto complessivo di dodici mesi per le misure protettive (art. 8 CCII) vale attraverso tutti gli strumenti.

Quanto tempo ho dopo che un importatore ha depositato il ricorso per liquidazione giudiziale? Poco. Il procedimento unitario è rapido, e nessuna sospensione estiva lo rallenta: la pausa feriale del 1°-31 agosto non si applica alle procedure del Codice della crisi. Le mosse utili vanno fatte prima dell’udienza.


La giurisprudenza profilo per profilo

Le pronunce che seguono sono state selezionate perché incidono direttamente sulle scelte dei sei profili. I principi sono riformulati in parole nostre.

Per le torrefazioni sotto soglia (Profilo 1)

  • Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. Anche nel concordato minore il contenuto libero della proposta incontra il limite del rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, in linea con il concordato preventivo. Rilevanza: non si possono trattare meglio alcuni importatori chirografari a scapito di creditori privilegiati.
  • Cass. civ., sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141. È inammissibile il concordato minore chiesto dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese. Rilevanza: chiudere la ditta prima di scegliere la procedura toglie la possibilità di continuare a tostare con un piano.
  • Trib. Pistoia, sentenza 11 marzo 2025, n. 26/2025. Nel procedimento promosso dal creditore spetta al debitore provare di non superare le soglie dimensionali, in applicazione del principio di vicinanza della prova. Rilevanza: la qualifica di impresa minore va documentata, non affermata.

Per la S.r.l. in composizione negoziata (Profilo 2)

  • Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. L’istanza di composizione negoziata presentata mentre pende una domanda di concordato preventivo, anche con riserva, è inammissibile e non blocca la liquidazione giudiziale; la valuta incidentalmente il tribunale investito del ricorso. Rilevanza: la sequenza degli strumenti va pianificata.
  • Cass. pen., sez. III, ud. 9 luglio 2025, dep. 2 settembre 2025, n. 30109. L’ammissione alla composizione negoziata in continuità, con misure protettive confermate, è stata considerata elemento idoneo a escludere il pericolo che giustifica un sequestro preventivo. Rilevanza: la composizione negoziata è letta dalla giurisprudenza come segnale di gestione responsabile della crisi.

Per gli accordi con importatori e banche (Profilo 3)

  • Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2026, n. 5828. Nel giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione, il reclamo spetta di regola solo a chi è diventato parte formale proponendo opposizione. Rilevanza: i creditori estranei potenzialmente ostili vanno gestiti nella fase di omologa.

Per il concordato in continuità (Profilo 4)

  • Cass. civ., sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. Nel concordato in continuità, il voto favorevole di almeno una classe di creditori “interessati” è alternativo alla maggioranza delle classi ai fini dell’omologazione forzosa. Rilevanza: il no degli importatori non è necessariamente decisivo.
  • Trib. Brindisi, 3 luglio 2025, n. 72/2025. Omologato un concordato in continuità approvato da quattro classi su quindici, grazie al voto di una classe che avrebbe ricevuto un recupero applicando la graduazione delle prelazioni. Rilevanza: anticipa in sede di merito la lettura poi confermata dalla Cassazione.
  • Cass. civ., sez. I, ord. interlocutoria 21 maggio 2026, n. 15593. La Corte ha esaminato i limiti della ristrutturazione trasversale nel testo del Codice anteriore al correttivo del 2024. Rilevanza: per le procedure regolate dal testo previgente alcune questioni restano aperte.

Per la torrefazione che chiude e per i garanti (Profili 5 e 6)

  • Cass. civ., sez. I, 31 luglio 2025, n. 22074. L’apertura della liquidazione controllata non ha carattere premiale e non può essere negata per una presunta immeritevolezza del debitore, che conta semmai nella fase dell’esdebitazione. Rilevanza: il titolare o il garante può accedervi anche se ha commesso errori di gestione.
  • Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28576. La completezza e l’attendibilità della relazione dell’OCC nella liquidazione controllata sono soggette a un controllo sostanziale del giudice, come requisito informativo di ammissibilità e non come giudizio sul debitore. Rilevanza: la qualità della documentazione determina l’accesso alla procedura.
  • Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. Non è consumatore il socio di maggioranza e amministratore che ha garantito i debiti delle proprie società, perché le garanzie sono funzionalmente collegate all’impresa. Rilevanza: il socio garante della torrefazione difficilmente può usare il piano del consumatore.
  • Trib. Brindisi, provvedimento del giudice delegato 3 marzo 2025. Ha esaminato l’estensione delle misure protettive al fideiussore qualificabile come imprenditore di fatto. Rilevanza: la posizione del garante dentro la procedura della società va costruita sui fatti concreti.
  • Cass. civ., sez. I, 3 giugno 2025, n. 14835. Il debitore già dichiarato fallito non può chiedere l’esdebitazione per quel fallimento secondo le regole del Codice della crisi: resta la disciplina della legge fallimentare. Rilevanza: chi ha precedenti concorsuali deve valutarli nella scelta della nuova procedura.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Ogni profilo richiede un intervento diverso. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Verifichiamo la qualifica di impresa minore ricostruendo attivo, ricavi e debiti dei tre esercizi e predisponendo la prova documentale da portare in tribunale (Profilo 1).
  2. Prepariamo e depositiamo l’istanza di composizione negoziata con la richiesta di misure protettive e la documentazione richiesta dalla piattaforma (Profilo 2).
  3. Analizziamo i contratti con gli importatori: clausole di risoluzione, riservato dominio, prezzi da fissare, e notifichiamo agli importatori gli effetti degli artt. 18, comma 5, e 94-bis CCII.
  4. Costruiamo l’accordo di ristrutturazione o il piano attestato, scegliendo la variante (ordinaria, agevolata, a efficacia estesa) e verificando con lo staff la cassa necessaria per gli estranei (Profilo 3).
  5. Impostiamo il concordato in continuità: domanda con riserva, formazione motivata delle classi, scenari sul prezzo del verde, strategia di voto alla luce della giurisprudenza più recente (Profilo 4).
  6. Valutiamo l’uscita ordinata quando la continuità non è sostenibile, confrontando concordato semplificato, liquidatorio e liquidazione giudiziale in proprio (Profilo 5).
  7. Esaminiamo le fideiussioni dei soci sotto il profilo della validità e dell’escutibilità, con lo staff di diritto bancario (Profilo 6).
  8. Coordiniamo la procedura della società con quella dei garanti, negoziando la liberazione dei soci dentro l’accordo o scegliendo per loro lo strumento personale adatto.
  9. Ci opponiamo ai ricorsi per liquidazione giudiziale e impugniamo i provvedimenti sfavorevoli, con la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per le torrefazioni sopra soglia, la qualifica di Esperto Negoziatore è la leva più pertinente: la composizione negoziata è lo strumento che consente di trattare con gli importatori in modo riservato e protetto, e conoscerne dall’interno logiche e criteri di valutazione permette di impostare l’istanza e le trattative in modo coerente con ciò che l’esperto verificherà. Per le ditte individuali e i soci garanti, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC consentono di costruire concordato minore e liquidazione controllata sapendo cosa l’Organismo richiede.

Lo stesso difensore segue la strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: dalle trattative all’omologa, dal reclamo al ricorso per cassazione, senza cambi di linea. Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono i numeri del piano, gli avvocati ne garantiscono la tenuta giuridica davanti a creditori e tribunale.


Il primo passo è capire chi sei

Il primo passo, per una torrefazione in crisi, è capire a quale profilo appartiene; il secondo è agire secondo le regole di quel profilo, non secondo quelle che valgono per altri. Una ditta sotto soglia che si comporta come una S.r.l. rischia di perdere le proprie tutele; una S.r.l. che aspetta come se fosse protetta dalle soglie rischia la liquidazione giudiziale; un socio che conta sulla procedura della società rischia di trovarsi da solo davanti alla banca.

Lo Studio Monardo si occupa di crisi delle torrefazioni perché questa materia richiede esattamente le competenze certificate dell’Avvocato: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) per la composizione negoziata, quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC per le imprese minori e i garanti, il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario per i tavoli con le banche, e l’abilitazione di avvocato cassazionista per difendere le scelte fino all’ultimo grado. Analizzeremo i tuoi numeri, verificheremo il tuo profilo e costruiremo la strategia adatta alla tua torrefazione.

📩 Il prezzo del verde non lo decidi tu, ma la strada per uscire dalla crisi sì: scrivici oggi stesso, i contatti per raggiungere lo studio sono qui sotto, in fondo alla pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

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