Uno studio legale può davvero evitare il pignoramento a un’impresa che ha posato cappotti termici, si è vista contestare i lavori da uno o più condomini e nel frattempo ha accumulato debiti verso i fornitori di pannelli, collanti, rasanti e ponteggi? La domanda è legittima, ed è quasi sempre posta nel momento peggiore: quando il primo decreto ingiuntivo è già stato notificato, il secondo fornitore minaccia il precetto e i condomini, contestando infiltrazioni, distacchi o fessurazioni della finitura, hanno smesso di pagare il saldo.
Non esiste una risposta valida per tutte le imprese, ed è proprio questo il punto: le strade per fermare o prevenire il pignoramento sono più d’una, hanno costi, tempi e rischi diversi, e la scelta giusta dipende dai numeri e dai documenti dell’impresa, non da una regola generale. Accanto alla difesa processuale classica contro il singolo creditore (opposizione al decreto ingiuntivo, opposizione all’esecuzione, sospensione), il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza mette a disposizione la composizione negoziata con le misure protettive e, più in là, gli strumenti di regolazione della crisi veri e propri. Ciascuna di queste strade presenta un rovescio della medaglia che va soppesato prima, non dopo.
Lo Studio Monardo lavora su questo esatto incrocio tra contenzioso d’appalto e crisi d’impresa per ragioni che si possono verificare. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è abilitato a svolgere la funzione che il Codice pone al centro della composizione negoziata e del procedimento sulle misure protettive; è inoltre avvocato cassazionista, il che consente di sostenere la stessa linea difensiva, sui vizi dell’opera come sulla protezione del patrimonio, fino all’ultimo grado di giudizio. E per le imprese più piccole, che rientrano nella nozione di impresa minore, la sua qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di professionista fiduciario di un OCC è direttamente pertinente, perché è attraverso l’Organismo di Composizione della Crisi che passano sia la composizione negoziata “sotto soglia” sia il concordato minore.
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Il quadro di partenza: tre fronti aperti contemporaneamente
Prima di confrontare le opzioni conviene isolare gli elementi che le accomunano, perché sono gli stessi dati su cui ciascuna di esse dovrà poggiare.
Il fronte dei condomini: l’impresa è creditrice, ma un creditore contestato
Nel contratto di appalto per la posa di un cappotto termico l’impresa è appaltatrice e il condominio (o, a seconda di come è stato strutturato l’affidamento, i singoli condòmini) è committente. Quando i condòmini contestano i lavori, entrano in gioco due piani distinti che spesso vengono confusi.
Il primo è quello della garanzia per vizi e difformità degli artt. 1667 e 1668 c.c.: il committente deve denunciare i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, a pena di decadenza, e l’azione si prescrive in due anni dalla consegna dell’opera; può chiedere l’eliminazione dei vizi a spese dell’appaltatore, la riduzione del prezzo e, se i vizi rendono l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione, la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno in caso di colpa.
Il secondo piano è quello dei gravi difetti dell’art. 1669 c.c., che riguarda le opere destinate per loro natura a lunga durata: la responsabilità dell’appaltatore opera per dieci anni dal compimento, la denuncia va fatta entro un anno dalla scoperta e l’azione si prescrive in un anno dalla denuncia. Per il cappotto termico la distinzione non è accademica: un distacco diffuso dei pannelli o infiltrazioni che compromettono il godimento delle unità abitative possono essere ricondotti ai gravi difetti, con un orizzonte temporale di esposizione molto più lungo.
Sul piano della crisi d’impresa, il dato da trattenere è un altro. Finché i condòmini contestano, il credito dell’impresa per il saldo dei lavori è un credito in bilico: vale sulla carta, ma non produce cassa, e anzi può trasformarsi in un debito risarcitorio se le contestazioni sono fondate. È questo che, nella maggior parte dei casi, apre il buco di liquidità da cui nascono i debiti verso i fornitori.
C’è però un rovescio della medaglia a favore dell’impresa: la Corte di cassazione ha più volte ricordato che, quando il committente si difende sollevando l’eccezione di inadempimento, è l’appaltatore che chiede il pagamento a dover provare di avere eseguito l’opera a regola d’arte. Il che significa che la contestazione dei condomini pesa sull’impresa non solo come rischio risarcitorio, ma anche come ostacolo probatorio all’incasso.
Il fronte dei fornitori: i creditori che possono pignorare per primi
I fornitori di materiale (pannelli isolanti, collanti, tasselli, reti, rasanti, finiture) e di servizi (noleggio ponteggi, subappaltatori di posa) hanno di regola crediti documentati da fatture e documenti di trasporto. Sono i creditori che più rapidamente ottengono un titolo esecutivo: il decreto ingiuntivo su fatture, spesso con la provvisoria esecuzione, è lo strumento tipico.
Dal titolo al pignoramento il percorso è noto: notifica del titolo, notifica del precetto, decorso del termine di dieci giorni, pignoramento. Gli obiettivi più frequenti sono i conti correnti aziendali, i mezzi e le attrezzature e, soprattutto, i crediti dell’impresa verso i condomini, che possono essere colpiti con un pignoramento presso terzi in cui il condominio committente assume la veste di terzo pignorato.
Va soppesato un aspetto che gli imprenditori sottovalutano: se i vizi lamentati dai condòmini dipendono da un difetto del materiale fornito, l’impresa ha a sua volta una difesa verso il fornitore. Nella compravendita la denuncia dei vizi va fatta entro otto giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive in un anno dalla consegna (art. 1495 c.c.); nei rapporti con un eventuale subappaltatore, l’art. 1670 c.c. impone all’appaltatore di comunicargli la denuncia ricevuta dal committente entro sessanta giorni dal ricevimento. Il fronte dei fornitori e quello dei condomini sono quindi spesso collegati: la stessa contestazione tecnica può diventare un’eccezione verso il fornitore e una difesa verso il committente.
Il fronte dell’impresa: stato di crisi, insolvenza o semplice tensione di cassa
Il terzo elemento comune è la diagnosi dell’impresa. Il Codice della crisi distingue tra crisi, intesa come squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza (con l’orizzonte dei dodici mesi successivi), e insolvenza, intesa come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. A questi stati si aggiunge la situazione dell’impresa che non è né in crisi né insolvente, ma vive una tensione di cassa temporanea legata a un singolo contenzioso.
Il dato è dirimente per il confronto, perché:
- la difesa processuale individuale è compatibile con qualunque stato, ma ha senso pieno soprattutto quando il problema è circoscritto a pochi creditori e a contestazioni effettivamente sostenibili;
- la composizione negoziata richiede che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile;
- gli strumenti di regolazione della crisi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e, per le imprese minori, concordato minore) presuppongono uno stato di crisi o di insolvenza e una proposta ai creditori.
Un ultimo concetto è necessario: la soglia dell’impresa minore (art. 2, lett. d, CCII). Un’impresa che nei tre esercizi precedenti ha avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro non accede al concordato preventivo ma alle procedure da sovraindebitamento, e può chiedere la nomina dell’esperto per la composizione negoziata tramite l’OCC. Molte imprese di cappotti termici, specie nella stagione dei bonus edilizi, hanno superato la soglia dei ricavi in almeno un esercizio: la verifica va fatta sui bilanci, non a memoria.
Opzione 1 — La difesa processuale contro il singolo creditore
In cosa consiste
È la strada più tradizionale: l’impresa non attiva alcuna procedura collettiva, ma reagisce creditore per creditore con gli strumenti del processo civile. Gli strumenti principali sono quattro.
L’opposizione al decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.), da proporre entro quaranta giorni dalla notifica, apre un giudizio ordinario in cui il fornitore deve provare il proprio credito e l’impresa può far valere eccezioni e domande riconvenzionali (vizi del materiale, compensazione, inadempimento). Il termine di quaranta giorni è soggetto alla sospensione feriale, che opera esclusivamente dal 1° al 31 agosto. Se il decreto è stato munito di provvisoria esecuzione, l’impresa può chiederne la sospensione al giudice dell’opposizione (art. 649 c.p.c.) quando ricorrono gravi motivi.
L’opposizione a precetto e all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) consente di contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione; accompagnata dall’istanza di sospensione (art. 624 c.p.c., o art. 615, primo comma, per l’opposizione preventiva), può arrestare il pignoramento. Va però tenuto presente che, quando il titolo è un decreto ingiuntivo, in sede di opposizione all’esecuzione non si possono far valere le ragioni che si sarebbero dovute proporre con l’opposizione al decreto, ma solo fatti sopravvenuti.
L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), entro venti giorni dal compimento dell’atto, serve a far valere vizi formali di notifica, del precetto o del pignoramento.
Infine, sul fronte dei condomini, l’impresa può agire per recuperare il proprio saldo, sapendo che il committente opporrà con ogni probabilità l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) e che la prova dell’esatto adempimento ricadrà sull’appaltatore.
Quando ha senso: tre scenari concreti
Il primo scenario è quello dell’impresa sostanzialmente sana con un solo fornitore aggressivo il cui credito è contestabile nel merito: ad esempio perché una partita di collante o di pannelli è risultata difettosa e i vizi sono stati tempestivamente denunciati. Qui l’opposizione al decreto ingiuntivo non è una tattica dilatoria ma la sede naturale per far valere una difesa reale.
Il secondo scenario è quello in cui il titolo o il precetto presentano vizi formali o sostanziali evidenti: importi non dovuti, interessi calcolati in modo errato, notifiche irregolari, pignoramento su beni impignorabili o eccedente il credito.
Il terzo scenario è quello in cui la tensione di cassa è temporanea e legata a un evento preciso, come l’incasso atteso di un saldo condominiale o la definizione di una contestazione tecnica in via transattiva: la difesa processuale guadagna il tempo necessario senza esporre l’impresa al peso di una procedura collettiva.
Come si esegue, in sintesi
Si parte dalla raccolta della documentazione del rapporto con il fornitore (ordini, DDT, fatture, comunicazioni di contestazione) e con i condomini (contratto, SAL, verbali, perizie, denunce dei vizi). Si verificano i termini: quaranta giorni per l’opposizione al decreto, dieci giorni dal precetto prima che il creditore possa pignorare, venti giorni per gli atti esecutivi. Si redige l’atto con le relative istanze cautelari (sospensione della provvisoria esecuzione o dell’esecuzione) e si deposita.
Vantaggi motivati
A fronte di un costo di accesso contenuto (i soli costi di giustizia previsti dalla legge, a partire dal contributo unificato commisurato al valore della causa), la difesa processuale presenta vantaggi chiari: non espone l’impresa al mercato (nessuna pubblicazione nel registro delle imprese), lascia intatta la gestione, consente di calibrare la reazione sul singolo creditore e, quando il credito è effettivamente contestabile, può portare non solo a guadagnare tempo ma a ridurre o eliminare il debito.
Rischi e svantaggi onesti
Il rovescio della medaglia è altrettanto netto. La difesa individuale protegge solo dal creditore contro cui è diretta: se i fornitori sono cinque, servono cinque difese, e ciascuna ha il suo esito. La sospensione non è automatica: il giudice la concede se ritiene fondati i motivi e se ricorrono i presupposti, altrimenti il pignoramento prosegue. Un’opposizione proposta senza argomenti reali espone alla condanna alle spese e, nei casi più gravi, alla responsabilità aggravata. Infine, la difesa processuale non affronta la causa strutturale della crisi: se il buco di cassa è profondo, rinvia il problema senza risolverlo.
Pronunce a supporto
La Cassazione (Sez. II, ord. 23 settembre 2024, n. 25410) ha ribadito che l’appaltatore che chiede il pagamento del corrispettivo deve dimostrare di avere eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte, quando il committente eccepisce l’inadempimento: un principio che pesa sull’impresa nel recupero verso i condomini, ma che si ribalta a suo favore nei confronti del fornitore che agisce per il prezzo di un materiale contestato. La Cassazione (Sez. III, ord. 2 dicembre 2025, n. 31470) ha inoltre ricordato che opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, anche se decise nella stessa sentenza, seguono regimi di impugnazione diversi: un errore nella scelta del mezzo può costare l’inammissibilità.
Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa con pochi creditori aggressivi, contestazioni documentate e fondate, e una crisi di liquidità circoscritta nel tempo.
Opzione 2 — La composizione negoziata con le misure protettive
In cosa consiste
La composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII, che hanno raccolto l’impianto del D.L. 118/2021) è un percorso stragiudiziale e riservato in cui l’imprenditore, affiancato da un esperto indipendente, tratta con i creditori una soluzione per il superamento della crisi. Vi accede l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. L’istanza si presenta sulla piattaforma telematica gestita dalle Camere di commercio; per le imprese sotto soglia la nomina dell’esperto può essere chiesta all’OCC (art. 25-quater CCII).
Il punto che interessa per il pignoramento è l’art. 18 CCII: con l’istanza o successivamente, l’imprenditore può chiedere le misure protettive. Dalla pubblicazione della richiesta nel registro delle imprese, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa o sui beni e diritti con cui è esercitata l’attività. Dopo il correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024) le misure possono riguardare tutti i creditori oppure solo determinati creditori, categorie o iniziative; restano esclusi i crediti dei lavoratori.
L’effetto è immediato ma provvisorio: entro il giorno successivo alla pubblicazione l’imprenditore deve depositare ricorso al tribunale per la conferma (art. 19 CCII); il tribunale, sentite le parti e l’esperto, conferma o revoca e, se conferma, fissa una durata da trenta a centoventi giorni, prorogabile fino a un massimo complessivo di duecentoquaranta giorni. Sopra tutto opera il tetto di sistema dell’art. 8 CCII: dodici mesi complessivi di misure protettive, comprese proroghe e rinnovi.
Un ulteriore effetto, prezioso per un’impresa che lavora con i fornitori, è quello dell’art. 18, comma 5, CCII: i creditori interessati dalle misure non possono rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, né risolverli o anticiparne la scadenza per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori.
Quando ha senso: tre scenari concreti
Il primo scenario è l’impresa con più fornitori in contemporanea pronti a pignorare, in cui la difesa individuale moltiplicherebbe i fronti senza fermarli tutti.
Il secondo scenario è quello in cui l’impresa ha commesse in corso o in arrivo e un margine operativo positivo, ma la cassa è bloccata dai saldi condominiali contestati: le misure protettive impediscono ai fornitori di pignorare proprio quei crediti verso i condomini, mentre si tratta con loro e con i committenti.
Il terzo scenario è quello in cui esiste un accordo possibile con i principali creditori (dilazioni, stralci parziali, cessione di crediti verso i condomini a saldo, rinegoziazione con la banca) che però richiede tempo e un interlocutore terzo credibile, quale è l’esperto.
Come si esegue, in sintesi
Si predispone la documentazione richiesta dalla piattaforma (bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori, piano finanziario per i sei mesi successivi, relazione sull’attività e sulle iniziative da adottare, dichiarazione sulle procedure pendenti). Si presenta l’istanza con la richiesta di misure protettive, si deposita il ricorso per la conferma entro il giorno successivo alla pubblicazione e si prepara l’udienza, in cui il parere dell’esperto sulla funzionalità delle misure alle trattative è spesso l’elemento decisivo. Le trattative proseguono poi sotto la guida dell’esperto fino all’individuazione di uno sbocco: contratto con uno o più creditori, convenzione di moratoria, accordo, piano attestato, accordo di ristrutturazione o, se le trattative falliscono, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
Vantaggi motivati
Il vantaggio principale è la protezione collettiva: un solo procedimento ferma tutti i creditori interessati, compresi quelli che non hanno ancora agito. Inoltre il percorso è riservato nella sua parte negoziale, lascia all’imprenditore la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa (con gli obblighi di informazione verso l’esperto) e, cosa non secondaria, non presuppone l’insolvenza: anzi, funziona meglio quanto prima vi si accede. Anche in sedi diverse da quella civile la composizione negoziata viene presa sul serio come segnale di serietà dell’impresa: la Cassazione penale (Sez. III, n. 30109/2025, udienza del 9 luglio 2025) ha ritenuto non irragionevole la valutazione del giudice di merito che aveva escluso il pericolo nel ritardo, ai fini di un sequestro preventivo, proprio in considerazione dell’ammissione dell’impresa alla composizione negoziata con misure confermate.
Rischi e svantaggi onesti
Il rovescio della medaglia va però detto con chiarezza. Le misure protettive sospendono, non cancellano: un pignoramento già perfezionato resta in piedi e le somme già vincolate presso il terzo (la banca o il condominio) restano indisponibili finché non interviene una specifica misura cautelare di svincolo. Le misure non sono concesse a chi non ha un progetto: se il tribunale ritiene che il risanamento non sia ragionevolmente perseguibile, o che l’istanza miri soltanto a bloccare le esecuzioni, non le conferma. Il tempo è contingentato (duecentoquaranta giorni nella composizione negoziata, dodici mesi complessivi tra tutti gli strumenti). E la protezione non funziona come scudo universale contro le domande di liquidazione giudiziale: la Cassazione (Sez. I, sent. 6 dicembre 2025, n. 31856) ha chiarito che spetta al tribunale investito della domanda di apertura della procedura concorsuale verificare in via incidentale se l’istanza di composizione negoziata con misure protettive fosse ammissibile, e che un’istanza proposta quando era già pendente una domanda di concordato non produce l’effetto di impedire la pronuncia.
Infine, la composizione negoziata non risolve da sola il contenzioso tecnico con i condomini: lo porta al tavolo, ma se i vizi sono reali e gravi l’impresa dovrà comunque farsene carico nel piano.
Pronunce a supporto
Oltre alle due pronunce già citate, va segnalato l’orientamento dei tribunali di merito sull’ampiezza oggettiva della protezione. Il Tribunale di Brindisi (G.D., 3 marzo 2025) ha ricostruito il perimetro dell’art. 18 CCII sottolineando che l’ombrello copre anche i beni e i diritti con cui è esercitata l’impresa e che la misura opera su due piani, l’improponibilità di nuove iniziative esecutive e cautelari e l’arresto di quelle in corso, senza però potersi estendere indiscriminatamente al patrimonio di terzi.
Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa con più creditori in movimento, un’attività che ha ancora valore (commesse, avviamento, squadre operative) e una ragionevole possibilità di accordo, che chiede tempo protetto per costruirlo.
Opzione 3 — Gli strumenti di regolazione della crisi (e, per l’impresa minore, il concordato minore)
In cosa consiste
Quando lo squilibrio non si risolve con un accordo stragiudiziale, il Codice offre gli strumenti di regolazione della crisi in senso proprio. Per l’impresa sopra soglia i principali sono il concordato preventivo (in continuità o liquidatorio), gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. L’accesso avviene con domanda al tribunale, eventualmente “con riserva” di depositare piano e proposta entro un termine fissato dal giudice (art. 44 CCII).
Sul pignoramento interviene l’art. 54, comma 2, CCII: se il debitore lo chiede nella domanda, dalla pubblicazione nel registro delle imprese i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui è esercitata l’impresa. Il giudice deve confermare o revocare le misure entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda (art. 55 CCII), e anche qui vale il tetto complessivo dei dodici mesi.
Per l’impresa minore la strada corrispondente è il concordato minore (artt. 74 ss. CCII), che si propone con l’ausilio dell’OCC e nel cui decreto di apertura il giudice, su istanza del debitore, dispone che fino alla definitività dell’omologazione non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali. Se la continuità non è sostenibile, l’alternativa è la liquidazione controllata.
Quando ha senso: tre scenari concreti
Il primo scenario è quello dell’impresa già insolvente, con un’esposizione che non può essere pagata integralmente e una proposta di soddisfazione parziale ai creditori, eventualmente sostenuta da finanza esterna o dalla prosecuzione dell’attività.
Il secondo scenario è quello in cui la composizione negoziata è stata tentata e le trattative hanno portato all’adesione di una parte significativa dei creditori, ma non di tutti: l’accordo di ristrutturazione, con i suoi meccanismi di estensione ai non aderenti nei limiti di legge, o il concordato diventano lo sbocco naturale.
Il terzo scenario è quello dell’impresa sotto soglia (ad esempio una ditta individuale o una piccola società di posatori) per la quale il concordato minore consente di proseguire l’attività destinando ai creditori i flussi futuri, con la protezione dalle esecuzioni che il decreto di apertura può disporre.
Come si esegue, in sintesi
Si costruisce il piano: situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, elenco dei creditori con le rispettive cause di prelazione, valutazione realistica dei crediti verso i condomini (al netto delle contestazioni), stima dei costi per eliminare i vizi, flussi attesi dalla continuità. Si deposita la domanda con richiesta delle misure protettive e, nei concordati, la relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. Seguono il voto o l’adesione dei creditori e il giudizio di omologazione.
Vantaggi motivati
A fronte di una complessità maggiore, questi strumenti offrono ciò che le altre due opzioni non garantiscono: una soluzione vincolante anche per i creditori dissenzienti, nei limiti e con le maggioranze previste dalla legge, e la possibilità di ridurre il debito, non solo di dilazionarlo. Dopo l’omologazione il creditore concorsuale è vincolato ai tempi e ai modi previsti dal piano. Per l’impresa minore, il concordato minore conserva una disciplina più snella e un’interlocuzione con l’OCC che accompagna il debitore lungo tutto il percorso.
Rischi e svantaggi onesti
Il rovescio della medaglia è significativo. Si tratta di procedure pubbliche, con effetti reputazionali verso clienti, banche e fornitori. Richiedono un piano rigoroso: la Cassazione (Sez. I, sent. 28 ottobre 2025, n. 28574) ha chiarito che anche nel concordato minore la proposta deve rispettare la responsabilità patrimoniale e l’ordine delle cause di prelazione, e che la violazione di queste regole rende la proposta inammissibile fin dall’inizio, con rilievo anche d’ufficio. Se il piano fallisce, l’esito può essere la liquidazione. E le misure protettive non sono automatiche: vanno chieste nella domanda e confermate nei termini.
Va però riconosciuto anche un correttivo a favore del debitore: la Cassazione (Sez. I, 30 giugno 2025, n. 17721) ha affermato che nel concordato minore il mancato versamento del fondo spese non determina di per sé l’improcedibilità della procedura, perché le norme del concordato preventivo vi si applicano solo in quanto compatibili.
Pronunce a supporto
Le due sentenze appena citate (n. 28574/2025 e n. 17721/2025) delineano il perimetro del concordato minore; la sentenza n. 31856/2025 ricorda che il rapporto tra domande diverse (composizione negoziata, concordato, liquidazione giudiziale) va governato con attenzione all’ordine cronologico, perché un passo nella sequenza sbagliata può privare l’impresa della protezione che cercava.
Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa il cui debito non è sostenibile per intero, che ha bisogno di una riduzione vincolante per tutti i creditori e che dispone di un piano credibile, in continuità o di liquidazione ordinata.
Un elemento trasversale alle tre opzioni: il destino dei crediti verso i condomini
Qualunque strada si scelga, c’è un bene dell’impresa che merita un’attenzione specifica: i saldi ancora dovuti dai condomini. Per un’impresa di cappotti termici sono spesso la voce più consistente dell’attivo e, al tempo stesso, quella più esposta.
Nella difesa processuale questi crediti restano aggredibili da qualunque fornitore munito di titolo: basta un pignoramento presso terzi notificato all’amministratore perché il condominio debba accantonare le somme dovute, nei limiti della sua dichiarazione. Il condominio, peraltro, potrà dichiarare di non dovere nulla o di dovere meno, opponendo le stesse contestazioni sui vizi, e la questione si sposterà sull’accertamento dell’obbligo del terzo.
Nella composizione negoziata, le misure protettive possono coprire proprio questi crediti, che rientrano tra i beni e i diritti con cui l’impresa esercita la sua attività; il loro incasso, anche parziale e in via transattiva, diventa spesso la principale fonte di finanziamento dell’accordo con i fornitori.
Negli strumenti di regolazione, infine, i crediti verso i condomini entrano nel piano per il loro valore realistico, non nominale: un credito contestato va stimato al netto dei costi di ripristino e del rischio di causa, e un’attestazione seria non può fare altrimenti. A fronte di questo, la qualità della documentazione tecnica (verbali di consegna, SAL approvati, perizie) incide sul valore del credito in tutte e tre le strade: è il primo fascicolo da mettere in ordine.
Le opzioni alla prova dei conti
Le tre ipotesi che seguono applicano gli stessi dati di partenza alle tre strade. Sono esercizi dimostrativi costruiti su cifre verosimili, non casi reali: servono a vedere dove ciascuna opzione regge e dove si incrina.
Dati comuni. Una S.r.l. specializzata nella posa di cappotti termici, con ricavi superiori a 200.000 euro in almeno uno degli ultimi tre esercizi (quindi non impresa minore), presenta al 13 ottobre 2026 questa situazione:
- debiti verso fornitori per 287.430 €, di cui 94.610 € verso il fornitore A (pannelli e collante), che ha ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo notificato il 9 settembre 2026; 38.270 € verso il fornitore B (noleggio ponteggi), che ha notificato precetto il 2 ottobre 2026; 154.550 € verso altri fornitori ancora privi di titolo;
- uno scoperto bancario di 61.900 €;
- crediti verso tre condomini per saldi lavori pari a 236.940 €, tutti contestati: il condominio 1 (saldo 112.380 €) lamenta distacchi della finitura sulla facciata nord, il condominio 2 (saldo 67.420 €) e il condominio 3 (saldo 57.140 €) lamentano difetti minori di rifinitura;
- una stima tecnica dei costi di ripristino pari a 41.760 €, riferita quasi interamente alla facciata nord del condominio 1, con indizi che il distacco dipenda da un lotto di collante fornito da A, già contestato al fornitore con una PEC del 14 maggio 2026, cinque giorni dopo il sopralluogo del perito;
- un margine operativo netto sulle commesse in corso di circa 3.400 € al mese.
Prima ipotesi — La strada della difesa processuale
Il termine per opporsi al decreto di A scade il 19 ottobre 2026 (quaranta giorni dal 9 settembre; il periodo non attraversa agosto, quindi la sospensione feriale non incide). Se lo stesso decreto fosse stato notificato il 20 luglio, i giorni dal 21 al 31 luglio (undici) si sarebbero sommati ai ventinove successivi al 31 agosto, con scadenza al 29 settembre: la sospensione opera solo dal 1° al 31 agosto. L’impresa propone opposizione facendo valere i vizi del collante, denunciati entro otto giorni dalla scoperta, e chiede la sospensione della provvisoria esecuzione. I costi di giustizia sono quelli di legge: per una causa di valore 94.610 € il contributo unificato è di 759 €, oltre all’anticipazione forfettaria.
Con B la situazione è diversa: il credito per i ponteggi non è contestabile nel merito. Il termine di dieci giorni dal precetto si è esaurito il 12 ottobre, e dal 13 ottobre B può pignorare. Le uniche difese disponibili riguardano eventuali errori nel conteggio degli interessi. Se B pignora presso il condominio 2, il saldo di 67.420 € resta vincolato nel procedimento esecutivo fino a concorrenza del credito precettato maggiorato secondo legge.
Esito: verso A l’impresa ha una difesa reale e, se la sospensione viene concessa, protegge 94.610 €; verso B non ha difese e perde la disponibilità di una parte del credito verso il condominio 2; verso gli altri fornitori (154.550 €) non ha alcuna protezione, e ciascuno potrà agire in qualsiasi momento. La strada regge se gli altri fornitori restano fermi, si incrina se si muovono.
Seconda ipotesi — La strada della composizione negoziata
L’impresa presenta l’istanza con richiesta di misure protettive verso i fornitori e la banca; la pubblicazione nel registro delle imprese avviene il 15 ottobre 2026, il ricorso per la conferma è depositato il 16 ottobre. Il tribunale conferma le misure per centoventi giorni, con scadenza ipotetica al 12 febbraio 2027, prorogabili fino al tetto complessivo dei duecentoquaranta giorni (12 giugno 2027).
Il calendario cambia il quadro rispetto a B: se B ha pignorato il 14 ottobre presso il condominio 2, il pignoramento resta valido ma l’esecuzione si arresta; le somme vincolate restano però indisponibili finché l’impresa non ottiene una specifica misura di svincolo, da chiedere motivandola sul fabbisogno del piano. Se invece B non ha ancora pignorato, dal 15 ottobre non può più farlo. Gli altri fornitori interessati dalle misure non possono iniziare esecuzioni né rifiutare l’adempimento dei contratti in corso per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori.
Durante le trattative, con l’esperto, l’impresa ipotizza: con A, la definizione della contestazione sul collante con uno stralcio del 30% (pagamento di 66.227 € in 24 rate da 2.759,46 €); con il condominio 1, una transazione con riduzione del prezzo pari ai costi di ripristino (incasso di 112.380 − 41.760 = 70.620 €); con la banca, una moratoria di dodici mesi.
Esito: la protezione è collettiva e il tempo è utilizzabile, ma ogni accordo deve stare dentro il margine di 3.400 € mensili: la sola rata con A ne assorbe oltre l’80%, il che significa che senza l’incasso transattivo dal condominio 1 il piano non regge. È l’elemento dirimente: la composizione negoziata funziona se i numeri chiudono, non perché sospende le esecuzioni.
Terza ipotesi — La strada del concordato preventivo in continuità
Se le trattative non portano alle adesioni necessarie, l’impresa può depositare domanda di concordato preventivo con richiesta delle misure dell’art. 54 CCII. Ipotizzando che fornitori e banca siano tutti chirografari, la proposta potrebbe prevedere il pagamento del 40% in quarantotto mesi:
- fornitori: 287.430 € × 40% = 114.972 €;
- banca: 61.900 € × 40% = 24.760 €;
- totale: 139.732 €, pari a 2.911,08 € al mese per 48 mesi.
La rata rientra nel margine di 3.400 €, ma il piano deve tener conto anche dei crediti privilegiati (lavoratori, eventuali altri titolari di prelazione), che vanno soddisfatti secondo l’ordine di legge, e degli incassi dai condomini al netto delle contestazioni. È esattamente il punto su cui la sentenza n. 28574/2025 ha richiamato il rispetto delle prelazioni: il piano si costruisce partendo dalla mappa dei privilegi, non dalla capacità di pagamento.
Esito: la riduzione del debito è vincolante per tutti i creditori se il concordato viene approvato e omologato, ma il percorso è pubblico, più lungo e più oneroso sul piano documentale e delle attestazioni.
Variante per l’impresa minore: se la stessa impresa avesse avuto nei tre esercizi un attivo non superiore a 300.000 €, ricavi non superiori a 200.000 € e debiti non superiori a 500.000 € (qui 349.330 € tra fornitori e banca), la strada equivalente sarebbe stata il concordato minore con l’ausilio dell’OCC, con il blocco delle esecuzioni disposto su istanza nel decreto di apertura.
Il confronto in tabella
La tabella riassume le differenze strutturali tra le tre strade. I costi indicati sono esclusivamente quelli di giustizia previsti dalla legge; le altre voci non sono monetizzabili in astratto e dipendono dal caso. Va letta insieme alle sezioni precedenti: una riga favorevole a un’opzione non compensa automaticamente una riga sfavorevole.
| Criterio | Opzione 1 — Difesa processuale | Opzione 2 — Composizione negoziata con misure protettive | Opzione 3 — Strumenti di regolazione (e concordato minore) |
|---|---|---|---|
| Tempi di attivazione | Termini brevi e rigidi: 40 giorni per l’opposizione al decreto, 20 giorni per gli atti esecutivi | Effetto dalla pubblicazione dell’istanza; ricorso entro il giorno successivo | Effetto dalla pubblicazione della domanda con richiesta di misure; conferma entro 30 giorni |
| Durata della protezione | Solo verso il creditore opposto, se e finché il giudice sospende | 30-120 giorni, prorogabili fino a 240; tetto complessivo di 12 mesi | Fino alla conferma e per la durata fissata; tetto complessivo di 12 mesi; dopo l’omologa vincolo del piano |
| Complessità | Bassa-media per singolo giudizio, cresce con il numero dei creditori | Media: piattaforma, piano finanziario, esperto, udienza di conferma | Alta: piano, attestazione, voto o adesioni, omologazione |
| Rischi in caso di esito negativo | Condanna alle spese; esecuzione che riprende | Revoca delle misure; esecuzioni che riprendono dal punto in cui erano | Possibile apertura della liquidazione |
| Effetti sull’esecuzione | Sospensione solo se concessa dal giudice | Sospensione generalizzata o selettiva; pignoramenti già perfezionati congelati, non cancellati | Divieto di iniziare o proseguire esecuzioni per crediti anteriori; dopo l’omologa vincolo del piano |
| Reversibilità | Alta: si può passare in seguito alle altre opzioni | Media: dalla composizione si può passare a uno strumento di regolazione | Bassa: l’esito negativo pesa sulle opzioni successive |
| Pubblicità | Nessuna | Istanza di misure pubblicata; trattative riservate | Procedura pubblica |
| Costi di giustizia | Contributo unificato secondo il valore (es. 759 € per 94.610 €) | Diritti per l’accesso alla piattaforma e costi del procedimento di conferma | Contributo e spese di procedura; compensi degli organi della procedura previsti per legge |
I criteri per scegliere
Non esiste una gerarchia fissa tra le tre strade. Esistono però alcuni criteri che, applicati alla situazione concreta, spostano la scelta in una direzione o nell’altra. Il ragionamento è necessariamente condizionale.
Primo criterio: il numero dei creditori in grado di pignorare a breve. Se il rischio esecutivo si concentra su uno o due fornitori, la difesa processuale mirata può essere sufficiente e meno invasiva. Se i fornitori titolati o pronti a esserlo sono molti, la protezione collettiva diventa generalmente più efficiente, perché una difesa per ciascuno non garantisce un esito uniforme.
Secondo criterio: la fondatezza tecnica delle contestazioni. Se la perizia indica che i vizi lamentati dai condòmini derivano da un materiale difettoso, tempestivamente denunciato al fornitore, l’opposizione al decreto di quel fornitore è una difesa di merito, non una mossa dilatoria. Se invece i vizi derivano dalla posa, la contestazione dei condomini pesa sull’impresa e va prezzata nel piano: in questo caso, generalmente, la sede della trattativa è più adatta del giudizio.
Terzo criterio: la sostenibilità dei numeri. Se il margine operativo copre il debito con una semplice dilazione, la composizione negoziata o un accordo bilaterale possono bastare. Se il debito non è sostenibile per intero nemmeno in tempi lunghi, serve una riduzione vincolante, e lo sbocco è uno strumento di regolazione della crisi. L’elemento dirimente non è quanto l’impresa deve, ma quanto può pagare in modo credibile e in quanto tempo.
Quarto criterio: il calendario delle esecuzioni già avviate. Un pignoramento già perfezionato non viene cancellato da nessuna delle tre strade; un pignoramento non ancora notificato può essere evitato. Se tra il precetto e la scadenza dei dieci giorni restano pochi giorni, la tempestività dell’istanza conta più della scelta perfetta.
Quinto criterio: la dimensione dell’impresa. Il superamento o meno delle soglie dell’impresa minore cambia l’elenco degli strumenti disponibili e il soggetto con cui si interloquisce (piattaforma camerale o OCC). È una verifica preliminare, da fare sui bilanci degli ultimi tre esercizi.
A fronte di questi criteri, va soppesato anche un elemento meno tecnico: la relazione commerciale con i fornitori strategici. Un fornitore di pannelli con cui l’impresa intende continuare a lavorare può essere più disponibile a un accordo dentro una cornice protetta e assistita da un esperto che in un’aula di tribunale; un fornitore occasionale, al contrario, può essere gestito con la sola difesa processuale senza che il rapporto ne risenta.
Lo Studio Monardo affronta questa scelta con un presidio verificabile su entrambi i fronti: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà? Spesso sì, ma non sempre senza costi. Dalla difesa processuale si può passare alla composizione negoziata in qualsiasi momento, purché ne ricorrano i presupposti. Dalla composizione negoziata si può passare a uno strumento di regolazione, anche come sbocco naturale delle trattative. Il percorso inverso è più difficile, e il tempo di protezione già utilizzato si somma nel tetto dei dodici mesi.
E se scelgo la strada sbagliata? Il rischio più frequente non è scegliere male, ma scegliere tardi. Una difesa processuale proposta senza argomenti espone alle spese; una composizione negoziata avviata senza un progetto viene respinta e lascia l’impresa più esposta di prima; una domanda di concordato con un piano non rispettoso delle prelazioni rischia l’inammissibilità. Ciascuno di questi errori si previene con un’analisi preliminare dei numeri e dei documenti.
I condomini possono bloccare la composizione negoziata? I condomini sono di regola debitori dell’impresa, non creditori, salvo che vantino pretese risarcitorie per i vizi. In quest’ultimo caso partecipano alle trattative come gli altri creditori. Non possono impedire l’accesso, ma la loro posizione incide sulla credibilità del piano: un piano che conta su incassi contestati senza scontarli non regge.
Il fornitore può smettere di consegnarmi il materiale? Fuori da ogni procedura, il fornitore non pagato può sospendere le forniture secondo le regole generali del contratto. Con le misure protettive confermate, i creditori interessati non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, né risolverli o anticiparne la scadenza per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori: un effetto che, per un’impresa di cantiere, può valere quanto la sospensione delle esecuzioni.
Le contestazioni dei condomini sono già decadute? Dipende dalle date. Per i vizi ordinari la denuncia va fatta entro sessanta giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive in due anni dalla consegna; per i gravi difetti la denuncia va fatta entro un anno dalla scoperta, nei dieci anni dal compimento. La verifica di queste date, e della prova della denuncia, è spesso il primo argomento difensivo dell’impresa.
Le pronunce che orientano la scelta
I riferimenti che seguono sono raggruppati in base all’opzione che contribuiscono a illuminare. I principi sono riformulati in sintesi e non riproducono le massime ufficiali.
Sul rapporto con i condomini e con i fornitori (rilevanti soprattutto per l’opzione 1)
Cass. civ., Sez. II, ord. 23 settembre 2024, n. 25410. Quando l’appaltatore chiede il corrispettivo e il committente eccepisce l’inadempimento, è l’appaltatore a dover dimostrare di avere eseguito l’opera secondo il contratto e la regola dell’arte. Rilevanza: pesa sull’impresa nel recupero dei saldi verso i condomini e, simmetricamente, sul fornitore che agisce per il prezzo di un materiale contestato.
Cass. civ., Sez. II, ord. 14 maggio 2025, n. 12922. In presenza di difetti che incidono in modo rilevante sul godimento dell’immobile trova applicazione la responsabilità per gravi difetti, e più imprese intervenute sull’opera possono risponderne in solido verso il condominio. Rilevanza: il rischio risarcitorio per un cappotto mal posato può estendersi oltre la garanzia ordinaria e coinvolgere più soggetti della filiera.
Cass. civ., Sez. II, ord. 4 febbraio 2025, n. 2774. L’azione contrattuale di garanzia per i difetti dell’opera spetta al committente; quando committenti sono i singoli condòmini, la legittimazione è loro e non dell’amministratore nell’interesse comune. Rilevanza: chi sia davvero il committente del contratto di posa incide su chi può contestare e su chi è legittimato a farlo.
Cass. civ., 22 luglio 2024, n. 20221. La tempestività della denuncia dei vizi è condizione per far valere la garanzia, e la sua prova grava sul committente. Rilevanza: verificare se e quando i condomini hanno denunciato i vizi è spesso il primo argomento di difesa dell’impresa.
Cass. civ., ord. 18 ottobre 2023, n. 28958. Il termine per la denuncia decorre dalla scoperta dei vizi, intesa come conoscenza apprezzabile della loro esistenza e della loro causa, non dal primo sospetto. Rilevanza: individua il momento da cui contare i termini, sia nei rapporti con i condomini sia nei rapporti con i fornitori.
Trib. Nocera Inferiore, sent. 15 aprile 2025. In una controversia tra condominio e impresa edile, il giudice di merito ha ribadito che, a fronte dell’eccezione di decadenza dell’appaltatore, spetta al committente provare di avere denunciato tempestivamente i vizi. Rilevanza: conferma l’applicazione concreta del principio da parte dei tribunali.
Cass. civ., Sez. III, ord. 2 dicembre 2025, n. 31470. Le statuizioni su opposizione all’esecuzione e su opposizione agli atti esecutivi seguono regimi di impugnazione distinti, anche se contenute nella stessa sentenza. Rilevanza: nella difesa processuale la scelta del mezzo e della via di impugnazione va calibrata con precisione.
Sulla composizione negoziata e le misure protettive (rilevanti soprattutto per l’opzione 2)
Cass. civ., Sez. I, sent. 6 dicembre 2025, n. 31856. Spetta al tribunale chiamato a decidere sull’apertura della procedura concorsuale valutare in via incidentale l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive; l’istanza proposta quando è già pendente una domanda di concordato non è idonea a impedire la pronuncia. Rilevanza: l’ordine con cui si attivano gli strumenti è decisivo.
Cass. pen., Sez. III, n. 30109/2025 (ud. 9 luglio 2025, dep. 2 settembre 2025). È stata ritenuta congrua la motivazione del giudice che, ai fini di un sequestro preventivo, aveva escluso il pericolo nel ritardo considerando l’ammissione dell’impresa alla composizione negoziata con misure protettive confermate. Rilevanza: la composizione negoziata è valutata come indice di serietà del percorso di risanamento anche fuori dalla sede civile.
Trib. Brindisi, G.D., 3 marzo 2025. Le misure protettive dell’art. 18 CCII si estendono ai beni e ai diritti con cui è esercitata l’impresa e operano sia impedendo nuove iniziative esecutive sia arrestando quelle in corso, ma non possono estendersi indiscriminatamente al patrimonio di terzi. Rilevanza: il perimetro della protezione va disegnato sui beni realmente funzionali all’attività.
Sugli strumenti di regolazione e il concordato minore (rilevanti soprattutto per l’opzione 3)
Cass. civ., Sez. I, sent. 28 ottobre 2025, n. 28574. Anche nel concordato minore la proposta deve rispettare la responsabilità patrimoniale e l’ordine delle prelazioni; la violazione rende la proposta inammissibile, rilevabile d’ufficio fin dalla fase di ammissione. Rilevanza: il piano va costruito sulla mappa dei privilegi.
Cass. civ., Sez. I, 30 giugno 2025, n. 17721. Nel concordato minore il mancato versamento del fondo spese non comporta l’automatica improcedibilità, perché la disciplina del concordato preventivo vi si applica solo se compatibile. Rilevanza: per l’impresa minore, l’accesso al concordato non è precluso da un ostacolo puramente procedurale.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a un’impresa di cappotti termici stretta tra condomini che contestano e fornitori che pignorano, lo Studio lavora con strumenti precisi:
- Ricostruiamo la mappa dei creditori e del calendario esecutivo: per ogni fornitore verifichiamo titolo, data di notifica, provvisoria esecuzione, precetto e scadenza dei dieci giorni, per stabilire cosa è ancora evitabile e cosa è già vincolato.
- Analizziamo la contestazione tecnica dei condomini, confrontando contratto, SAL, verbali e perizie con le date di consegna e di denuncia, per verificare decadenze, prescrizioni e fondatezza dei vizi lamentati.
- Verifichiamo la catena delle responsabilità verso i fornitori: se i vizi dipendono dal materiale o dal subappalto, controlliamo la tempestività delle denunce ai sensi degli artt. 1495 e 1670 c.c. e costruiamo le relative eccezioni.
- Redigiamo le opposizioni (al decreto ingiuntivo, a precetto, all’esecuzione, agli atti esecutivi) con le istanze di sospensione, quando la difesa ha un fondamento di merito o formale.
- Verifichiamo i requisiti dimensionali dell’impresa sui bilanci degli ultimi tre esercizi, per stabilire se l’impresa rientra nella nozione di impresa minore e quali strumenti sono realmente disponibili.
- Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata e il ricorso per la conferma delle misure protettive, disegnandone il perimetro (generale o selettivo) sui creditori e sui beni che contano, compresi i crediti verso i condomini.
- Chiediamo le misure cautelari di svincolo delle somme già pignorate quando sono necessarie al piano, motivandole sul fabbisogno di cassa.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontandole sugli stessi numeri, come nelle simulazioni di questa guida.
- Impostiamo il piano per gli strumenti di regolazione (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, concordato minore) rispettando l’ordine delle prelazioni, con il coordinamento dei commercialisti dello staff sulla parte economico-finanziaria.
- Seguiamo le trattative con fornitori, condomini e banca, costruendo accordi transattivi coerenti con il margine reale dell’impresa.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia in cui la scelta fatta oggi va difesa domani, la leva che pesa di più è la continuità di strategia fino in Cassazione: l’opposizione al decreto del fornitore, il giudizio sui vizi con i condomini e il procedimento sulle misure protettive sono fronti che si influenzano a vicenda, e lo stesso difensore li segue dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado, senza cambiare mani e senza cambiare linea. Accanto a questo, la qualifica di Esperto Negoziatore consente di conoscere dall’interno il ruolo dell’esperto nella composizione negoziata, mentre quelle di Gestore della crisi e fiduciario OCC sono direttamente pertinenti quando l’impresa rientra nella soglia dell’impresa minore. Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso caso: il piano di cassa, la valutazione dei crediti contestati e la sostenibilità del debito sono parte della strategia legale, non un allegato. Non promettiamo esiti: analizziamo, verifichiamo e costruiamo la strategia più difendibile alla luce delle regole e degli orientamenti vigenti.
Chiusura
Un’impresa di cappotti termici con lavori contestati e fornitori non pagati ha davanti più strade per evitare o arrestare il pignoramento: la difesa mirata contro il singolo creditore, la protezione collettiva della composizione negoziata, la ristrutturazione vincolante degli strumenti di regolazione. Ciascuna ha un profilo ideale e un rovescio della medaglia. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla, o rinviarla, costa tempo e diritti che non sempre si recuperano.
Lo Studio Monardo è attrezzato per questa scelta per ragioni che derivano dalle competenze certificate dell’Avvocato: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda proprio lo strumento che consente di proteggere l’impresa dai pignoramenti mentre si tratta; l’abilitazione di avvocato cassazionista consente di portare avanti la difesa sui vizi e sulle opposizioni con la stessa linea fino all’ultimo grado; e le qualifiche di Gestore della crisi e fiduciario OCC coprono il versante dell’impresa minore.
📩 Prima che il prossimo fornitore notifichi il precetto, mettiamo a confronto le tre strade sui numeri della tua impresa: scrivici oggi stesso, i contatti dello Studio Monardo sono riportati al termine di questa guida.
