Ventiquattro mesi. È il tempo che separa, in molte storie d’impresa, il brindisi dal notaio per la costituzione della società e la prima lettera della banca che revoca il fido. Nel mezzo c’è quasi sempre la stessa sequenza: un avvio più lento del previsto, un finanziamento bancario chiesto per “partire bene”, fornitori pagati sempre più tardi, un secondo bilancio che chiude con una perdita che erode il capitale. E poi, all’improvviso, il calendario accelera: decreti ingiuntivi, precetti, conti pignorati, un ricorso per liquidazione giudiziale.
Questa inchiesta ricostruisce quella sequenza tappa per tappa, con un’idea guida precisa: chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Il diritto della crisi d’impresa, riformato dal Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) e dal correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024), offre alla società giovane in difficoltà strumenti potenti — composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo o minore — ma quasi tutti hanno una finestra temporale. Aperta per qualche mese, poi chiusa.
La timeline che segue in sintesi: nei mesi 1-18 si accumulano i segnali che nessuno legge; tra il mese 18 e il 24 il bilancio certifica la perdita; al “giorno 0” la banca chiude i rubinetti; nei 130 giorni successivi arrivano decreti ingiuntivi e pignoramenti; in qualunque momento di questo arco la società può scegliere la composizione negoziata, che dura 180 giorni prorogabili; da lì si esce verso un accordo, un piano o una procedura giudiziale; se nessuno sceglie, sceglie il creditore, con il ricorso per liquidazione giudiziale. E dopo la sentenza, il conto arriva ad amministratori e soci garanti.
Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che conduce dall’interno la composizione negoziata, e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, essenziale quando il creditore principale è una banca. Se la società è “sotto soglia” o i soci hanno firmato fideiussioni, entrano in gioco le sue qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC; se la partita arriva al reclamo o in Cassazione, quella di avvocato cassazionista.
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La mappa temporale: dove si trova oggi la tua società
Prima di entrare nelle singole tappe, serve una mappa. Non tutte le società in crisi percorrono il calendario per intero: alcune si fermano alla tappa 5 e si salvano, altre saltano direttamente dalla tappa 3 alla 8. Ma l’ordine logico degli eventi è quasi sempre questo, e riconoscere la propria posizione è il primo atto di difesa.
Un’avvertenza di metodo che vale per tutto l’articolo: i termini dei procedimenti regolati dal Codice della crisi non sono soggetti a sospensione feriale (art. 9 CCII). La sospensione dall’1 al 31 agosto continua invece a valere per i giudizi civili ordinari collegati, come l’opposizione a decreto ingiuntivo. Due calendari diversi corrono in parallelo, e confonderli è uno degli errori più costosi.
| Tappa | Quando | Evento chiave | Termine o finestra | Norma di riferimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesi 1-18 | Segnali di crisi non letti | Nessun termine, ma obbligo continuo di assetti adeguati | Art. 2086 c.c.; artt. 2-3 CCII |
| 2 | Mesi 18-24 | Bilancio con perdita del capitale | Assemblea “senza indugio”; scioglimento se capitale sotto il minimo | Artt. 2482-bis, 2482-ter, 2484, 2486 c.c. |
| 3 | Giorno 0 | Recesso dal fido, decadenza dal termine, Centrale rischi | Preavviso contrattuale; pagamento a richiesta | Artt. 1845, 1186 c.c. |
| 4 | Giorni 1-130 | Decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti | 40 giorni per opporsi; 10 giorni dal precetto; 90 giorni di efficacia | Artt. 641, 480, 481, 543 c.p.c. |
| 5 | Qualunque giorno utile | Istanza di composizione negoziata | Misure protettive da 30 a 120 giorni, fino a 240 | Artt. 12-19 CCII |
| 6 | Giorno 180 (max 360) | Esito della composizione negoziata | 60 giorni per il concordato semplificato | Artt. 17, 23, 25-sexies CCII |
| 7 | Binario giudiziale | Concordato preventivo o minore | Riserva 30-60 giorni + 60 | Artt. 44, 74-83, 84 ss. CCII |
| 8 | Ricorso del creditore | Liquidazione giudiziale | Almeno 15 giorni prima dell’udienza; reclamo 30 giorni | Artt. 37-51, 121 CCII |
| 9 | Dopo la sentenza | Responsabilità e garanzie personali | Revocatorie; azioni di responsabilità; fideiussioni | Artt. 166, 255 CCII; art. 2476 c.c. |
Le sezioni che seguono sviluppano una tappa alla volta. Per ciascuna: che cosa accade concretamente, la norma, i termini che si attivano, che cosa può fare la società in quel preciso momento, l’errore tipico e quanto dura davvero la fase nella pratica dei tribunali.
Mesi 1-18: la società nasce, i numeri non tornano e nessuno li legge
Cosa succede
La società è stata costituita con entusiasmo e con un capitale spesso minimo. Il business plan prevedeva il pareggio entro il primo anno; nella realtà, i ricavi arrivano più lenti, i costi fissi sono già pieni. Per coprire lo scarto si usa la leva più vicina: un fido di cassa, un finanziamento chirografario assistito da garanzia pubblica, qualche dilazione concordata a voce con i fornitori. Il conto economico perde, ma la cassa ancora regge. È la fase in cui la crisi esiste già nei numeri e non ancora nelle lettere degli avvocati.
La norma
Dal 2019 l’art. 2086, secondo comma, c.c. obbliga l’imprenditore che opera in forma societaria a dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche per rilevare tempestivamente la crisi. L’art. 3 CCII traduce l’obbligo in segnali concreti: debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà del monte salari mensile; debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quelli non scaduti; esposizioni verso banche scadute o sconfinanti da più di sessanta giorni, se pari almeno al 5% del totale delle esposizioni. L’art. 2 CCII definisce la crisi come lo stato che rende probabile l’insolvenza, e la collega all’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni dei dodici mesi successivi.
I termini che si attivano
In questa fase non scatta un termine processuale. Scatta qualcosa di più insidioso: un obbligo continuo, il cui inadempimento verrà misurato a posteriori. Quando, tra due o tre anni, un curatore o un creditore ricostruirà la storia della società, la domanda sarà sempre la stessa: da quale mese gli amministratori avrebbero dovuto accorgersi che qualcosa non andava?
Cosa può fare la società ora
È la finestra più ampia e meno sfruttata dell’intera timeline. Con la cassa ancora disponibile e nessun creditore in azione, la società può: costruire un budget di tesoreria a dodici mesi (lo strumento che l’art. 2 CCII considera il vero termometro della crisi); rinegoziare in bonis le linee bancarie, quando la banca vede ancora un cliente regolare e non una posizione da recuperare; usare il test pratico pubblicato sulla piattaforma della composizione negoziata per misurare il debito da ristrutturare rispetto ai flussi liberi attesi. Nessuno di questi passaggi richiede un tribunale. Tutti richiedono qualcuno che legga i numeri con occhio giuridico.
L’errore tipico di questa fase
Pensare che una società giovane “debba” perdere nei primi anni, e che quindi la perdita non sia un segnale. È vero che una start-up assorbe cassa; non è vero che l’ordinamento sospenda per questo gli obblighi degli amministratori. La giurisprudenza recente qualifica la mancata adozione di assetti adeguati come violazione gestoria non protetta dalla discrezionalità imprenditoriale, pur richiedendo poi la prova del danno e del nesso causale. Tradotto: l’assetto non salva l’impresa da sola, ma la sua assenza diventa l’argomento principale di chi, domani, chiederà conto agli amministratori.
I segnali che arrivano da fuori
C’è un’altra ragione per cui la tappa 1 non resta a lungo una faccenda interna. Se la società ha un organo di controllo — collegio sindacale o sindaco unico, obbligatorio al superamento di determinati parametri — l’art. 25-octies CCII gli impone di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la composizione negoziata, fissando un termine non superiore a trenta giorni entro cui gli amministratori devono riferire sulle iniziative intraprese. Anche alcuni creditori pubblici qualificati, al superamento di soglie di ritardo previste dall’art. 25-novies CCII, inviano all’impresa una segnalazione formale che invita a valutare l’accesso alla composizione negoziata. Una segnalazione ricevuta e ignorata è, a posteriori, la prova documentale più netta che gli amministratori sapevano. Chi riceve una di queste comunicazioni ha davanti a sé una finestra breve per rispondere con un’iniziativa concreta: verbalizzare l’analisi, incaricare un consulente, predisporre il test di risanabilità. Rispondere con il silenzio non sospende nulla; sposta soltanto il momento in cui qualcun altro deciderà al posto della società.
Un’avvertenza pratica per le società giovani: molte di loro nascono senza organo di controllo e con un solo amministratore, spesso socio di maggioranza. In questa configurazione nessuno “dall’interno” segnalerà la crisi, e il compito di leggere gli indicatori ricade interamente su chi amministra. È proprio la configurazione in cui un confronto esterno — legale e contabile insieme — produce il valore maggiore, perché sostituisce un presidio che la struttura societaria non prevede.
Quanto dura realmente
Le rilevazioni di Unioncamere sulla composizione negoziata danno una misura indiretta ma eloquente: le imprese che vi accedono sono in sofferenza in media da circa un anno e mezzo, quelle che arrivano al concordato da circa due anni e mezzo, quelle che finiscono in liquidazione giudiziale da quasi quattro anni. Gli stessi dati mostrano che le imprese che si muovono entro il primo mese di difficoltà hanno tassi di successo sensibilmente più alti. Il tempo perso qui non si recupera dopo.
Mesi 18-24: il secondo bilancio e la perdita del capitale
Cosa succede
Siamo al mese 18, più o meno. L’organo amministrativo predispone il bilancio del secondo esercizio e il commercialista mette nero su bianco ciò che la cassa nascondeva: le perdite cumulate superano un terzo del capitale, o lo azzerano. Nelle società costituite con capitale ridotto il cuscinetto è sottilissimo e basta una perdita modesta per far scattare le regole più severe del codice civile. Da questo momento la crisi non è più una sensazione: è un dato contabile, approvato o da approvare, che chiunque potrà leggere al registro delle imprese.
La norma
Per la S.r.l., l’art. 2482-bis c.c. impone agli amministratori, quando la perdita supera un terzo del capitale, di convocare senza indugio l’assemblea; l’art. 2482-ter c.c. prevede che, se la perdita porta il capitale sotto il minimo legale, l’assemblea deliberi la riduzione e il contemporaneo aumento, o la trasformazione; in mancanza, scatta la causa di scioglimento dell’art. 2484, primo comma, n. 4 c.c. Dal momento in cui la causa di scioglimento si verifica, l’art. 2486 c.c. limita i poteri degli amministratori alla sola conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio. Il terzo comma dello stesso articolo, introdotto dal Codice della crisi, quantifica presuntivamente il danno da prosecuzione indebita dell’attività con il criterio del differenziale dei patrimoni netti.
I termini che si attivano
La convocazione dell’assemblea va fatta senza indugio: non è un termine in giorni, ma la prassi giudiziaria lo legge in modo stretto. L’accertamento della causa di scioglimento, ai sensi dell’art. 2485 c.c., va fatto anch’esso senza indugio, con iscrizione al registro delle imprese. Ogni settimana di gestione “non conservativa” dopo quel momento entra, potenzialmente, nel calcolo del danno.
Cosa può fare la società ora
Qui si apre una finestra tecnica che pochi conoscono. Se la società presenta istanza di composizione negoziata, può dichiarare che dalla pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative non si applicano gli obblighi di ricapitalizzazione e la causa di scioglimento per perdita del capitale (art. 20 CCII). Un effetto analogo è previsto dall’art. 89 CCII dal deposito della domanda di concordato fino all’omologazione. È lo strumento che consente agli amministratori di non scegliere tra due mali — mettere in liquidazione un’impresa ancora risanabile o proseguire esponendosi a responsabilità — ma di aprire un percorso protetto e trasparente. In alternativa, se i soci hanno risorse, la ricapitalizzazione resta la via più semplice; se non le hanno, la messa in liquidazione volontaria non chiude la partita con i creditori e va valutata con estrema prudenza.
L’errore tipico di questa fase
Rinviare l’approvazione del bilancio, o approvarlo “abbellito” con capitalizzazioni di costi e crediti sopravvalutati, per guadagnare qualche mese. Il risultato è doppio: si sposta in avanti il momento in cui la perdita emerge, ma non quello in cui, secondo un giudice, sarebbe dovuta emergere. E il differenziale dei netti patrimoniali viene calcolato proprio da quel momento. La Cassazione ha chiarito che il criterio dell’art. 2486, terzo comma, c.c. si applica anche ai giudizi già pendenti alla sua entrata in vigore: non è una regola per il futuro, è il metro con cui oggi si misura qualunque prosecuzione indebita.
Quanto dura realmente
Tra la chiusura dell’esercizio e l’approvazione del bilancio passano ordinariamente 120 giorni, che lo statuto può estendere a 180. In concreto, quindi, la perdita del secondo esercizio “esplode” tra il mese 4 e il mese 6 dell’anno successivo. È esattamente il periodo in cui le banche ricevono il bilancio e rivalutano il merito di credito: la tappa 2 è, quasi sempre, l’innesco diretto della tappa 3.
Giorno 0: la banca chiude i rubinetti
Cosa succede
Arriva una raccomandata, o una PEC. La banca comunica il recesso dall’apertura di credito, chiede il rientro immediato dello scoperto, dichiara la decadenza dal beneficio del termine sul finanziamento chirografario e intima il pagamento dell’intero residuo. Spesso, nella stessa settimana, arriva la comunicazione di preavviso di segnalazione a sofferenza in Centrale dei rischi della Banca d’Italia. Gli altri istituti, che consultano la Centrale ogni mese, reagiscono a catena: riducono le linee, bloccano l’anticipo fatture. Chiamiamo questo momento “giorno 0” perché da qui il calendario non si misura più in mesi, ma in giorni.
La norma
Il recesso dall’apertura di credito è regolato dall’art. 1845 c.c.: se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedere con il preavviso pattuito o, in mancanza, di quindici giorni; se è a tempo determinato, la banca può recedere prima della scadenza solo per giusta causa. La decadenza dal beneficio del termine nei finanziamenti discende dall’art. 1186 c.c. e, quasi sempre, da clausole contrattuali che la collegano all’insolvenza o alla diminuzione delle garanzie. La segnalazione a sofferenza presuppone, secondo la disciplina di vigilanza, una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente, non il semplice ritardo su una rata.
I termini che si attivano
Il preavviso di recesso previsto dal contratto (o i quindici giorni di legge) è il primo termine da verificare: un recesso “a effetto immediato” da un fido a tempo indeterminato senza giusta causa è contestabile. Se il finanziamento è assistito da garanzia del Fondo di garanzia per le PMI, la banca attiverà anche la procedura di escussione nei tempi della disciplina del Fondo, e lo Stato, una volta pagato, diventerà a sua volta creditore con un privilegio.
Cosa può fare la società ora
Nei giorni successivi alla revoca la società ha ancora una finestra per contestare, negoziare o proteggersi. Può verificare la legittimità del recesso e della segnalazione, a partire dai presupposti contrattuali e dalla correttezza del preavviso; può far analizzare i rapporti di conto corrente per individuare addebiti contestabili, che pesano sulla trattativa; può, soprattutto, depositare l’istanza di composizione negoziata, che cambia il quadro dei rapporti con le banche. L’art. 16, quinto comma, CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti, e il correttivo-ter ha rafforzato l’obbligo delle banche di motivare le proprie decisioni. Un tribunale di merito, il Tribunale di Crotone con ordinanza del 4 gennaio 2025, ha concesso misure cautelari in composizione negoziata anche per impedire la segnalazione a sofferenza in Centrale rischi e nelle banche dati private.
L’errore tipico di questa fase
Pagare la banca che “fa più rumore” svuotando la cassa destinata ai fornitori strategici o agli stipendi, oppure — peggio — firmare in fretta un piano di rientro con nuove garanzie personali dei soci o ipoteche su beni della società. Se la società era già insolvente, quei pagamenti e quelle garanzie sono gli atti tipici che un curatore impugnerà con la revocatoria, e che possono esporre gli amministratori al rischio di bancarotta preferenziale. La regola pratica è semplice: dopo il giorno 0, nessun pagamento selettivo e nessuna nuova garanzia senza una strategia complessiva.
Quanto dura realmente
Nella prassi, tra la lettera di revoca e il primo atto giudiziale della banca passano da trenta a novanta giorni: il tempo di passare la pratica all’ufficio legale interno o a una società di recupero. I fornitori, che vedono le fatture non pagate ma non la Centrale rischi, reagiscono in modo meno prevedibile: alcuni aspettano mesi, altri depositano il ricorso per decreto ingiuntivo appena scaduta la seconda fattura. Questa è la finestra di silenzio che separa la lettera dal tribunale: chi la usa, decide; chi la spreca, viene deciso.
Dal giorno 1 al giorno 130: decreti ingiuntivi, precetti e pignoramenti
Cosa succede
Il calendario ora corre. Il primo fornitore notifica un decreto ingiuntivo per le fatture insolute; la banca ne ottiene un altro, spesso provvisoriamente esecutivo perché fondato su estratti conto certificati. Seguono gli atti di precetto: l’intimazione a pagare entro dieci giorni, con l’avvertimento che in mancanza si procederà a esecuzione forzata. Poi il pignoramento presso terzi, che colpisce i conti correnti e i crediti verso clienti: la liquidità sparisce in un giorno, l’attività operativa si blocca, i dipendenti non vengono pagati.
La norma
Il decreto ingiuntivo è disciplinato dagli artt. 633 ss. c.p.c.: l’art. 641 assegna al debitore un termine per l’opposizione, l’art. 642 consente la provvisoria esecutorietà quando il credito è fondato su documenti qualificati. Il precetto è regolato dall’art. 480 c.p.c.; l’art. 481 ne fissa l’efficacia in novanta giorni. Il pignoramento presso terzi segue gli artt. 543 ss. c.p.c. Le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dagli artt. 615 e 617 c.p.c.
I termini che si attivano
Quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo per proporre opposizione: termine perentorio, decorso il quale il decreto diventa definitivo e il credito non è più contestabile nel merito. Qui, a differenza delle procedure concorsuali, la sospensione feriale dall’1 al 31 agosto si applica: un decreto notificato il 20 luglio non scade il 29 agosto ma, sospeso il computo per tutto agosto, il 29 settembre. Dieci giorni dalla notifica del precetto prima che il creditore possa pignorare; novanta giorni entro cui il pignoramento deve essere eseguito, altrimenti il precetto perde efficacia. Venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi dal compimento dell’atto contestato.
Cosa può fare la società ora
Nella finestra dei quaranta giorni, l’opposizione a decreto ingiuntivo è l’unico modo per mantenere aperta la discussione sul credito. Con la banca questo significa poter far valere, se fondate, contestazioni su interessi, commissioni, capitalizzazioni o sulla stessa legittimità del recesso; con il fornitore, vizi della merce o inadempimenti contrattuali. Contro un decreto provvisoriamente esecutivo si può chiedere la sospensione dell’esecutorietà nel giudizio di opposizione. Sul piano esecutivo, l’istanza di conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) consente di sostituire ai beni pignorati una somma, anche rateizzata, ma presuppone liquidità che una società in questa fase raramente ha. Soprattutto: il deposito dell’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive impedisce ai creditori, dal giorno della pubblicazione, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio (art. 18 CCII). Il pignoramento già eseguito resta, ma si ferma.
L’errore tipico di questa fase
Lasciar diventare definitivi i decreti ingiuntivi “tanto il debito c’è”. È l’errore più frequente e quello con effetti più lunghi. Un credito accertato con decreto non opposto non è più contestabile nel merito in nessuna sede successiva; e un credito incontestato, nella successiva istruttoria per liquidazione giudiziale, è la prova più semplice dell’insolvenza. La Cassazione, con la sentenza n. 10581 del 23 aprile 2025, ha ricordato che anche un solo inadempimento può rivelare lo stato di insolvenza e che solo una contestazione ragionevole del credito, in assenza di titolo giudiziale, toglie significato all’inadempimento: chi non si è opposto, quella contestazione non potrà più spenderla.
Quanto dura realmente
Un ricorso per decreto ingiuntivo viene deciso, nella maggior parte dei tribunali, in un periodo che va da qualche settimana a due o tre mesi. Dalla notifica del precetto al pignoramento presso terzi possono passare pochi giorni. Sommando i tempi, dal giorno 0 al primo conto pignorato trascorrono tipicamente tra i sessanta e i centotrenta giorni: è l’intervallo che dà il titolo a questa tappa, ed è anche il tempo massimo entro cui conviene aver già attivato uno strumento di protezione.
Il giorno in cui si sceglie: l’istanza di composizione negoziata
Cosa succede
Questa tappa non ha una data fissa. Può cadere al mese 15, quando la società vede i primi sconfinamenti, o al giorno 95, con due conti già pignorati. È il giorno in cui l’organo amministrativo smette di reagire agli eventi e decide di governarli. L’istanza si deposita esclusivamente online, sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio, con i documenti richiesti: bilanci, situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, elenco dei creditori, piano di risanamento con le iniziative che si intendono adottare, certificati dei debiti fiscali e contributivi, estratto della Centrale rischi.
La norma
La composizione negoziata, introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dagli artt. 12-25-undecies CCII, è accessibile all’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, quando il risanamento è ragionevolmente perseguibile. Una commissione presso la Camera di commercio nomina un esperto indipendente, che ha il compito di agevolare le trattative con i creditori. Gli artt. 18 e 19 CCII disciplinano le misure protettive e cautelari; l’art. 21 la gestione dell’impresa durante le trattative.
I termini che si attivano
La commissione nomina l’esperto entro pochi giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza; l’esperto, accettato l’incarico, convoca senza indugio l’imprenditore e valuta la concreta perseguibilità del risanamento. Se la società chiede misure protettive, l’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto e la protezione decorre dal giorno della pubblicazione. Contestualmente, nei tempi strettissimi fissati dall’art. 19 CCII, la società deve depositare il ricorso al tribunale per la conferma delle misure: se il ricorso non viene depositato tempestivamente, gli effetti protettivi cessano. Il tribunale fissa l’udienza e, se conferma, stabilisce una durata tra trenta e centoventi giorni, prorogabile fino a una durata complessiva di duecentoquaranta giorni. Il correttivo-ter ha introdotto un tetto ulteriore: le misure protettive, sommando composizione negoziata e successivi strumenti di regolazione, non possono superare complessivamente dodici mesi. Il Tribunale di Bologna ha applicato con rigore questo limite, negando la conferma a una società che, già protetta in una precedente composizione negoziata, ne aveva avviata una seconda.
Cosa può fare la società ora
Dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari; non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, salvo revoca delle misure; i creditori interessati non possono rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti né risolverli per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. È la finestra in cui la società smette di difendersi creditore per creditore e torna a negoziare con tutti, contemporaneamente, davanti a un terzo imparziale. Il Tribunale di Como, con provvedimento del giugno 2025 (R.G. 974/2025), ha confermato misure protettive per centoventi giorni facendone decorrere gli effetti dalla data di pubblicazione dell’istanza, e ha ricordato che banche e intermediari non possono sospendere le linee per il solo accesso alla procedura. La protezione ha un riflesso persino sul piano penale-tributario: la Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza n. 30109 (udienza 9 luglio 2025, deposito 2 settembre 2025), ha considerato la composizione negoziata con misure confermate un elemento idoneo a escludere il pericolo che giustifica un sequestro preventivo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce la composizione negoziata dall’interno: sa che cosa un esperto deve vedere nel piano per considerare il risanamento ragionevolmente perseguibile, e su questo costruisce l’istanza.
Come si gestisce la società durante le trattative
Durante la composizione negoziata la società non viene spossessata: l’organo amministrativo continua a gestire, ma con regole precise. L’art. 21 CCII stabilisce che, finché esiste una prospettiva di risanamento, l’imprenditore gestisce l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività; quando invece emerge che l’impresa è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, la gestione deve avvenire nel prevalente interesse dei creditori. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti non coerenti con le trattative vanno comunicati preventivamente per iscritto all’esperto, che può segnalare il proprio dissenso e, se l’atto viene compiuto ugualmente, iscriverlo nel registro delle imprese. Questo passaggio è una tutela anche per gli amministratori: le scelte condivise con l’esperto e documentate costituiscono la migliore difesa contro future contestazioni di mala gestio.
Su richiesta della società, il tribunale può inoltre autorizzare finanziamenti prededucibili, finanziamenti dei soci prededucibili e il trasferimento dell’azienda o di rami di essa senza gli effetti dell’art. 2560, secondo comma, c.c. sulla responsabilità dell’acquirente per i debiti pregressi (art. 22 CCII). Per una società giovane, che spesso ha un ramo d’azienda sano e uno in perdita, la possibilità di cedere o separare l’attività redditizia in un contesto protetto è uno degli strumenti più concreti offerti dalla procedura.
L’errore tipico di questa fase
Usare la composizione negoziata come uno scudo per prendere tempo, senza un progetto. I tribunali stanno rispondendo con fermezza: il Tribunale di Milano, con un provvedimento del 14 dicembre 2025, ha negato la conferma delle misure protettive in mancanza di un progetto di risanamento concreto, serio e attendibile, ritenendo che le misure non possano servire alla sola liquidazione disordinata del patrimonio. Allo stesso tempo, un piano liquidatorio non è di per sé escluso: il Tribunale di Perugia, con la sentenza n. 299 del 15 luglio 2024, ha confermato le misure in favore di una società in liquidazione, perché la soluzione proposta risultava potenzialmente migliore per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale. La differenza la fa la qualità del piano, non l’etichetta.
Quanto dura realmente
Secondo i dati diffusi da Unioncamere nel novembre 2025, le istanze presentate dall’avvio dell’istituto hanno superato quota 3.600, con oltre 400 imprese risanate; la durata media delle procedure è di circa 228 giorni, e la maggioranza delle imprese ricorre alla proroga. Nei casi con esito sfavorevole la durata media scende intorno ai 207 giorni. Il tasso di successo medio si colloca intorno al 20%, in crescita nel 2025. Il dato più utile per una società giovane è un altro: le imprese che arrivano alla composizione negoziata da poche settimane di sofferenza hanno probabilità di successo nettamente superiori a quelle che arrivano dopo anni.
Giorno 180 (al massimo giorno 360): come finisce la composizione negoziata
Cosa succede
Siamo al giorno 180 dall’accettazione dell’esperto. Le trattative sono durate sei mesi: incontri con le banche, proposte ai fornitori, aggiornamenti del piano. A questo punto la procedura entra in una nuova fase: l’esperto deve tirare le somme. O le parti hanno trovato una soluzione, o l’incarico si chiude e l’esperto redige la relazione finale, che viene inserita nella piattaforma e comunicata all’imprenditore.
La norma
L’art. 17 CCII prevede che l’incarico dell’esperto si consideri concluso se, decorsi centottanta giorni dall’accettazione, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata; il termine può essere prorogato per non oltre ulteriori centottanta giorni quando tutte le parti lo chiedono o quando la prosecuzione è necessaria per assicurare il buon esito delle trattative. L’art. 23 CCII elenca le possibili uscite: un contratto con uno o più creditori che, se l’esperto lo ritiene idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni, produce effetti premiali; una convenzione di moratoria ai sensi dell’art. 62; un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto, con l’effetto di sottrarre a revocatoria gli atti compiuti in esecuzione. In alternativa, la società può predisporre un piano attestato di risanamento (art. 56), domandare l’omologazione di accordi di ristrutturazione (artt. 57, 60, 61), accedere a uno strumento di regolazione della crisi o, se le trattative sono fallite, proporre il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies).
I termini che si attivano
Centottanta giorni dall’accettazione, prorogabili una sola volta fino a ulteriori centottanta: è il perimetro massimo delle trattative. Se le trattative falliscono, si apre una finestra breve e perentoria: sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale per depositare la proposta di concordato semplificato, possibile solo se l’esperto dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziali non sono praticabili. Negli accordi di ristrutturazione, i creditori estranei devono essere pagati integralmente entro centoventi giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti, ed entro centoventi giorni dalla scadenza per quelli non ancora scaduti.
Cosa può fare la società ora
Il giorno 180 non è una scadenza da subire ma un traguardo da preparare dal primo giorno. Le scelte concrete dipendono dal tipo di debito. Se il problema è concentrato sulle banche, l’accordo di ristrutturazione è spesso lo strumento naturale: richiede l’adesione di creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti (art. 57), percentuale che scende al 30% negli accordi agevolati se la società non chiede moratorie ai creditori estranei né misure protettive (art. 60); con l’accordo a efficacia estesa (art. 61) le condizioni concordate con una maggioranza qualificata di una categoria omogenea, ad esempio le banche, si estendono anche ai non aderenti della stessa categoria, e quando l’accordo nasce da una composizione negoziata la soglia richiesta per l’estensione si riduce. Se il problema è diffuso tra molti fornitori, il piano attestato o il concordato possono essere più adatti. Se l’impresa non è risanabile, il concordato semplificato consente una liquidazione ordinata senza il voto dei creditori, ma sotto il controllo del tribunale.
L’errore tipico di questa fase
Arrivare al giorno 180 con un accordo “quasi chiuso” e chiedere la proroga senza aver costruito un piano B. La proroga è possibile una volta sola, e il tetto complessivo di dodici mesi alle misure protettive vale anche per gli strumenti successivi: un tempo consumato male in composizione negoziata è tempo sottratto alla protezione del successivo concordato. Un secondo errore riguarda la scelta dei creditori aderenti: la Cassazione, con la sentenza n. 31892/2025, ha escluso che nel calcolo dei creditori aderenti a un accordo di ristrutturazione possano essere conteggiati i professionisti il cui credito nasce dalla stessa procedura, negando in quel caso l’omologazione forzosa. Un terzo riguarda la tenuta dell’accordo nel tempo: con la sentenza n. 32996/2024 la Suprema Corte ha affermato che la successiva dichiarazione di fallimento risolve per impossibilità sopravvenuta gli accordi di ristrutturazione omologati. Un accordo che non sta in piedi sui numeri è un rinvio, non una soluzione.
Quanto dura realmente
Le rilevazioni nazionali indicano che le composizioni negoziate concluse positivamente durano in media più di quelle archiviate senza esito, avvicinandosi a un anno: è il segno che un accordo vero richiede tempo per essere costruito con banche, garanti pubblici e fornitori. L’omologazione degli accordi di ristrutturazione aggiunge i tempi del tribunale: pubblicazione nel registro delle imprese, trenta giorni per le opposizioni dei creditori, decisione. In pratica, dalla prima istanza all’omologa di un accordo passano spesso tra i dieci e i quattordici mesi.
Il binario del tribunale: concordato preventivo, concordato minore e domanda con riserva
Cosa succede
Non tutte le crisi passano dalla composizione negoziata. Alcune società arrivano tardi, con una liquidazione giudiziale già chiesta da un creditore; altre hanno bisogno fin da subito della forza di uno strumento che vincoli la minoranza dissenziente. Da questo momento in poi il palcoscenico cambia: non più una trattativa privata con un esperto, ma un procedimento davanti al tribunale, con un commissario giudiziale che vigila sulla gestione.
La norma
Il concordato preventivo è disciplinato dagli artt. 84 ss. CCII, in continuità aziendale o liquidatorio. L’art. 44 CCII consente di depositare una domanda “con riserva” di presentare la proposta, il piano e la documentazione entro un termine fissato dal tribunale. Per le società “sotto soglia” la strada è diversa: l’impresa minore, definita dall’art. 2 CCII, non può accedere al concordato preventivo né essere assoggettata a liquidazione giudiziale, ma dispone del concordato minore (artt. 74-83) e della liquidazione controllata (artt. 268 ss.). Per qualificarsi come impresa minore occorre, congiuntamente: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Per una società costituita da due anni conta un dettaglio decisivo: i limiti di attivo e ricavi si misurano sugli esercizi dall’inizio dell’attività, se questa ha durata inferiore a tre anni.
I termini che si attivano
Nella domanda con riserva, il tribunale concede un termine tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza, in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale, di non oltre sessanta giorni. Durante questo periodo la società ha obblighi informativi periodici e gli atti di straordinaria amministrazione richiedono autorizzazione. Nel concordato minore la domanda passa attraverso un Organismo di composizione della crisi (OCC), che redige la relazione sulla proposta; il giudice, se la ritiene ammissibile, apre la procedura e i creditori votano: la proposta è approvata se riporta il consenso dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Cosa può fare la società ora
Per la società sopra soglia, la domanda con riserva è il modo più rapido per ottenere protezione quando un ricorso per liquidazione giudiziale è già pendente: l’art. 7 CCII impone al tribunale di esaminare in via prioritaria la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Per la società sotto soglia, il concordato minore consente di proseguire l’attività destinando ai creditori i flussi futuri, oppure di liquidare con l’apporto di risorse esterne. Due pronunce della Cassazione del 2025 ne hanno precisato i confini: la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025 ha stabilito che anche nel concordato minore va rispettato l’ordine legale delle cause di prelazione, escludendo trattamenti che degradino i privilegiati senza il loro consenso; l’ordinanza n. 17721/2025 ha escluso che il mancato versamento del fondo spese comporti di per sé l’improcedibilità del concordato minore. Nel concordato preventivo, inoltre, dal deposito della domanda e fino all’omologazione non si applicano le regole sulla riduzione obbligatoria del capitale e sullo scioglimento per perdite (art. 89 CCII).
L’errore tipico di questa fase
Depositare una domanda con riserva “nuda”, senza un piano già impostato, contando sui sessanta giorni più sessanta per costruirlo. I termini sono stretti, le proroghe non sono automatiche e, se la domanda viene dichiarata inammissibile o la società non deposita la proposta nel termine, il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale nello stesso contesto. Per le società sotto soglia, l’errore speculare è non verificare con precisione i tre parametri: chi si dichiara impresa minore deve provarlo. Secondo la Corte d’Appello di Catania (27 giugno 2025), l’onere di dimostrare di non essere assoggettabili a liquidazione giudiziale grava sul debitore, e la mancata produzione dei bilanci non gioca a suo favore.
Quanto dura realmente
Tra il deposito della domanda con riserva e il decreto di apertura del concordato passano, nella prassi, da tre a sei mesi; il voto e l’omologazione richiedono altri mesi, con tempi che variano molto da tribunale a tribunale. Nel concordato minore i tempi dipendono anche dall’OCC: la sola predisposizione della relazione può richiedere qualche mese. Complessivamente, dal deposito all’omologa, un concordato di una piccola società richiede di rado meno di nove-dodici mesi.
Quando il creditore deposita il ricorso: dall’udienza alla sentenza di liquidazione giudiziale
Cosa succede
Se nessuno sceglie, sceglie il creditore. Un fornitore con un decreto ingiuntivo definitivo, una banca con un credito di centinaia di migliaia di euro, a volte il pubblico ministero: uno di loro deposita il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, l’istituto che ha sostituito il fallimento. Il tribunale fissa l’udienza, il ricorso viene notificato alla società, che ha pochi giorni per costituirsi e difendersi. All’udienza si discute di una sola cosa: la società è insolvente?
La norma
La liquidazione giudiziale si applica all’imprenditore commerciale che non dimostra di essere impresa minore e che si trova in stato di insolvenza (art. 121 CCII). Il ricorso può essere proposto dal debitore, dagli organi di controllo, da uno o più creditori o dal pubblico ministero (art. 37). Il procedimento è regolato dagli artt. 40 e 41; la sentenza dall’art. 49, il cui quinto comma esclude l’apertura se l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria è inferiore a 30.000 euro. La sentenza è impugnabile con reclamo alla Corte d’appello (art. 51). L’art. 33 consente l’apertura entro un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.
I termini che si attivano
Tra la notifica del ricorso e l’udienza devono intercorrere almeno quindici giorni, salvo abbreviazione disposta dal presidente per ragioni d’urgenza. Trenta giorni per il reclamo contro la sentenza di apertura, decorrenti dalla notifica per le parti. Trenta giorni per il ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’appello. Nessuno di questi termini è sospeso in agosto: valgono le regole del Codice della crisi.
Cosa può fare la società ora
Anche con il ricorso notificato, la partita non è chiusa. La società può contestare la legittimazione del creditore e l’esistenza del credito; dimostrare di rientrare nei parametri dell’impresa minore; provare che i debiti scaduti sono sotto i 30.000 euro; contestare lo stato di insolvenza documentando la capacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni. Soprattutto, può depositare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, che il tribunale deve esaminare prioritariamente. Occorre però misurarsi con un orientamento rigoroso della Cassazione: per l’ordinanza n. 15029 del 29 maggio 2024, persino l’omologazione di un concordato liquidatorio non impedisce al creditore di chiedere l’apertura della procedura maggiore quando il piano è oggettivamente inattuabile; per la sentenza n. 10581 del 23 aprile 2025, l’insolvenza può emergere anche da un solo inadempimento significativo; e per la sentenza n. 31638 del 4 dicembre 2025, il pubblico ministero può agire ogni volta che apprende la notizia dell’insolvenza nell’esercizio delle sue funzioni, anche fuori da un procedimento penale. Per le società che hanno già cessato l’attività, l’ordinanza n. 23290/2024 ha ricordato che l’insolvenza si valuta con un criterio essenzialmente patrimoniale: conta se l’attivo basta a pagare tutti i debiti.
L’errore tipico di questa fase
Non costituirsi all’udienza, o costituirsi con contestazioni generiche. La Cassazione ha più volte confermato sentenze di apertura in cui le contestazioni del debitore erano state ritenute pretestuose. Un altro errore è cancellare in fretta la società dal registro delle imprese pensando di sottrarla alla procedura: per un anno dalla cancellazione la liquidazione giudiziale resta possibile, e la cancellazione trasforma i problemi della società in problemi dei soci.
Quanto dura realmente
Dal deposito del ricorso alla sentenza passano, nella maggior parte dei tribunali, da uno a quattro mesi. Il reclamo viene deciso dalla Corte d’appello nell’arco di alcuni mesi, ma non sospende automaticamente gli effetti della sentenza: il curatore prende possesso dei beni, i contratti pendenti si sospendono, i dipendenti ricevono le comunicazioni. Il giorno della sentenza, il controllo della società passa di mano: tutto ciò che si poteva fare prima, da quel giorno lo decide il curatore.
Dopo la sentenza: amministratori, soci e garanti
Cosa succede
Sono passati sei mesi dalla sentenza. Il curatore ha ricostruito la contabilità e depositato la relazione al giudice delegato. Le banche si sono insinuate al passivo per i loro crediti e, contemporaneamente, hanno scritto ai soci che avevano firmato le fideiussioni: il pagamento è richiesto a loro, per intero. In parallelo, il curatore valuta le azioni di responsabilità contro gli amministratori e le revocatorie sui pagamenti dell’ultimo periodo. La società è chiusa nella sua gestione; le persone, invece, sono ancora tutte lì.
La norma
L’art. 255 CCII legittima il curatore a promuovere l’azione sociale di responsabilità e quella dei creditori sociali; per la S.r.l., la responsabilità degli amministratori è regolata dall’art. 2476 c.c., e il danno da prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale si misura, salvo prova di un diverso ammontare, con il criterio del differenziale dei patrimoni netti dell’art. 2486, terzo comma, c.c. Gli artt. 163 ss. CCII disciplinano le revocatorie, con periodi sospetti che si calcolano a ritroso dal deposito della domanda cui è seguita l’apertura della procedura (art. 170), non dalla sentenza. Il socio di S.r.l. non è coinvolto dalla liquidazione giudiziale della società, ma risponde in proprio dei debiti che ha garantito con fideiussione.
I termini che si attivano
Gli atti a titolo oneroso con prestazioni sproporzionate compiuti nell’anno anteriore al deposito della domanda e i pagamenti di debiti scaduti compiuti nei sei mesi anteriori, se il creditore conosceva lo stato di insolvenza, sono gli atti tipicamente esposti alla revocatoria. Per la fideiussione, l’art. 1957 c.c. prevede che il garante resti obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale solo se il creditore propone le sue istanze entro sei mesi, ma i moduli bancari derogano spesso a questa regola: la verifica va fatta sul contratto firmato.
Cosa può fare il debitore ora
Qui il “debitore” cambia volto: non è più la società, ma l’amministratore o il socio. Per il socio garante, il sovraindebitamento è spesso l’unica via per chiudere la propria posizione personale. Va però scelta la procedura giusta. La Cassazione, con la sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025, ha negato la qualifica di consumatore al socio-amministratore che aveva garantito i debiti della propria società, escludendo l’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore; nella stessa direzione si era già mossa la pronuncia n. 23533/2024, che valorizza il legame funzionale tra garante e impresa. La strada resta quella del concordato minore o della liquidazione controllata con successiva esdebitazione. Per gli amministratori, la difesa si costruisce documentando le decisioni prese e i tempi in cui sono state prese: chi ha attivato una composizione negoziata o uno strumento di regolazione al momento giusto ha un argomento forte; chi ha proseguito senza fare nulla dopo la perdita del capitale dovrà confrontarsi con il differenziale dei netti. Se la società viene cancellata senza procedura, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025, hanno ribadito che il socio di società di capitali estinta risponde dei debiti sociali nei limiti di quanto ha riscosso dal bilancio finale di liquidazione.
L’errore tipico di questa fase
Il socio garante che aspetta, convinto che la liquidazione della società “chiuda” anche il suo debito. Non è così: la fideiussione è un’obbligazione autonoma, che sopravvive alla procedura e alla cancellazione della società. E il tempo gioca contro di lui, perché nel frattempo la banca ottiene un decreto ingiuntivo personale, iscrive ipoteca sulla casa, pignora un quinto dello stipendio.
Quanto dura realmente
Una liquidazione giudiziale di una piccola società dura spesso diversi anni. Le azioni di responsabilità hanno tempi propri, legati ai giudizi civili ordinari. Per il socio garante, una liquidazione controllata consente l’esdebitazione, di regola, alla chiusura della procedura o comunque decorsi tre anni dalla sua apertura. È un orizzonte lungo, ma con una data finale certa: l’alternativa è un debito personale senza scadenza.
La stessa procedura, due calendari
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con importi e date verosimili per mostrare come lo stesso punto di partenza produca esiti opposti a seconda delle finestre usate. Non descrivono casi reali.
Il punto di partenza comune. Alfa S.r.l. è costituita il 3 settembre 2024. Al 30 maggio 2026 ha debiti per complessivi 512.380 euro: fido di cassa con la Banca A per 87.300 euro, finanziamento chirografario con garanzia pubblica per 168.950 euro, scoperto con la Banca B per 61.220 euro, fornitori per 148.460 euro, debiti tributari e previdenziali per 46.450 euro. Il totale supera la soglia di 500.000 euro dei debiti: Alfa non è impresa minore. Il socio di maggioranza, amministratore unico, ha firmato una fideiussione omnibus di 250.000 euro a favore della Banca A. Il bilancio 2025, approvato il 29 aprile 2026, ha certificato perdite che hanno azzerato il capitale.
Calendario A — la società che agisce alle finestre giuste.
- 15 giugno 2026: l’amministratore rileva sconfinamenti verso la Banca A da oltre sessanta giorni, segnale di allerta dell’art. 3 CCII.
- 22 giugno 2026: deposito dell’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive e dichiarazione di sospensione delle regole sul capitale (art. 20 CCII).
- 30 giugno 2026: l’esperto accetta l’incarico. Dal giorno successivo decorrono i centottanta giorni delle trattative, che scadono il 27 dicembre 2026.
- 1° luglio 2026: pubblicazione nel registro delle imprese; contestuale ricorso per la conferma delle misure.
- Metà luglio 2026: il tribunale conferma le misure per centoventi giorni dalla pubblicazione, fino al 29 ottobre 2026. Agosto non sospende nulla: i termini del Codice della crisi corrono.
- 14 settembre 2026: un fornitore, che aveva depositato il ricorso monitorio a giugno, notifica un decreto ingiuntivo per 46.870 euro. Il decreto non può essere messo in esecuzione per effetto delle misure; Alfa lo oppone comunque entro quaranta giorni, il 26 ottobre 2026 (il quarantesimo giorno cade di sabato e il termine slitta al lunedì), per mantenere aperta la contestazione su una parte della fornitura.
- 27 ottobre 2026: proroga delle misure per ulteriori sessanta giorni, entro il tetto complessivo.
- 3 dicembre 2026: sottoscrizione di accordi con le due banche e con i fornitori rappresentativi del 63% dei crediti; il garante pubblico aderisce.
- 10 dicembre 2026: deposito del ricorso per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione.
- Esito atteso: rateizzazione del debito bancario in sette anni, stralcio parziale dei fornitori aderenti, pagamento integrale degli estranei entro centoventi giorni dall’omologa, fideiussione del socio non escussa finché l’accordo è rispettato.
Calendario B — la società che lascia correre.
- 15 giugno 2026: stessi segnali. L’amministratore li considera fisiologici per una società giovane.
- 6 luglio 2026: la Banca A comunica il recesso dal fido con preavviso di quindici giorni e la decadenza dal beneficio del termine sul finanziamento; preavviso di segnalazione a sofferenza.
- 20 luglio 2026: notifica del decreto ingiuntivo della Banca A, provvisoriamente esecutivo, per 256.250 euro. Il termine per l’opposizione, per effetto della sospensione feriale dall’1 al 31 agosto, scade il 29 settembre 2026. Alfa non si oppone.
- 14 settembre 2026: decreto ingiuntivo del fornitore per 46.870 euro. Nessuna opposizione: diventa definitivo dopo il 26 ottobre 2026.
- 5 ottobre 2026: precetto della Banca A. Il 15 ottobre scadono i dieci giorni.
- 20 ottobre 2026: pignoramento presso terzi dei conti e dei crediti verso i due principali clienti. La liquidità si azzera; gli stipendi di ottobre non vengono pagati.
- 9 novembre 2026: il fornitore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Udienza fissata per il 3 dicembre 2026, oltre quindici giorni dopo la notifica.
- 3 dicembre 2026: Alfa si costituisce senza una domanda di accesso a uno strumento di regolazione; i debiti scaduti superano ampiamente i 30.000 euro.
- 17 dicembre 2026: sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Termine per il reclamo: trenta giorni dalla notifica.
- Gennaio 2027: la Banca A chiede al socio garante il pagamento di 250.000 euro.
Il confronto. Lo stesso debito, lo stesso giorno di partenza. Nel calendario A la società guadagna un anno di protezione e chiude con un accordo; nel calendario B, in sei mesi, perde l’impresa e trasferisce il debito sul patrimonio personale del socio. La differenza tra i due calendari non sta nei numeri, ma in due date: il 22 giugno e il 29 settembre.
I binari paralleli: come cambia la timeline se si attiva un rimedio
La timeline descritta finora è quella “naturale”, che si compie quando nessuno interviene. Ogni rimedio la devia su un binario diverso, con regole e tempi propri.
Primo binario: l’opposizione a decreto ingiuntivo. Non ferma la crisi, ma ne cambia la geografia. Se proposta nei quaranta giorni, impedisce che il credito diventi definitivo; se accompagnata da una richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione accolta, blocca il pignoramento. La timeline dell’esecuzione si allunga di mesi, ma il giudizio di opposizione dura a sua volta anni: è uno strumento difensivo, non risolutivo. Funziona meglio quando la contestazione è seria — interessi non dovuti, commissioni illegittime, merce difettosa — e quando viene usata per guadagnare il tempo necessario a impostare uno strumento di regolazione.
Secondo binario: la composizione negoziata. È il binario che, più di ogni altro, ferma il calendario dei creditori. Dalla pubblicazione dell’istanza con richiesta di misure protettive, le esecuzioni si arrestano, la liquidazione giudiziale non può essere dichiarata, i contratti essenziali proseguono. La timeline diventa quella dell’esperto: centottanta giorni, al massimo trecentossessanta. Il prezzo è la trasparenza: la società deve mettere a disposizione dati veri e aggiornati, e la gestione degli atti straordinari va comunicata all’esperto.
Terzo binario: l’accordo diretto con la banca. È il binario più rapido, ma anche il più fragile. Un piano di rientro sottoscritto senza alcuna cornice legale non vincola gli altri creditori, non protegge dalle revocatorie se la società era già insolvente e, spesso, richiede nuove garanzie dei soci. Diventa solido se inserito in un piano attestato (art. 56), che rende non revocabili i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione, o in un accordo di ristrutturazione omologato. La Cassazione, con l’ordinanza n. 26620/2025, ha riconosciuto natura concorsuale agli accordi di ristrutturazione, con le conseguenze che ne derivano sulla prededuzione dei finanziamenti erogati in funzione dell’accordo.
Quarto binario: la domanda con riserva. È il binario di emergenza quando il ricorso per liquidazione giudiziale è già depositato. Sposta il baricentro sul concordato e impone al tribunale di esaminare prima la domanda del debitore. Ma i tempi sono compressi — trenta-sessanta giorni più un’eventuale proroga — e senza un piano già abbozzato il binario conduce dritto alla liquidazione giudiziale.
Binario intermedio: il piano attestato di risanamento. È lo strumento meno conosciuto e, per molte società giovani, il più adatto. Non richiede l’omologazione del tribunale né una percentuale minima di adesioni: è un piano predisposto dalla società, la cui veridicità dei dati e fattibilità sono attestate da un professionista indipendente (art. 56 CCII), e che viene poi negoziato con i creditori interessati. Il suo effetto principale è la protezione degli atti compiuti in esecuzione: pagamenti e garanzie coerenti con il piano non sono revocabili in un’eventuale procedura successiva, e gli amministratori che vi danno attuazione beneficiano dell’esenzione dai reati di bancarotta preferenziale e semplice prevista dall’art. 324 CCII. Il limite è speculare: il piano non vincola chi non aderisce e non offre misure protettive proprie, se non quelle eventualmente ottenute nella composizione negoziata da cui nasce. La timeline si accorcia rispetto al concordato — nessuna udienza di omologa, nessun voto — ma regge solo se i creditori principali, tipicamente le banche, accettano di entrare.
Quinto binario: la società sotto soglia. Se Alfa avesse avuto debiti per 487.600 euro anziché 512.380, e attivo e ricavi entro i limiti, sarebbe stata un’impresa minore. La liquidazione giudiziale sarebbe stata esclusa; il creditore avrebbe potuto chiedere solo la liquidazione controllata, e la società avrebbe avuto a disposizione il concordato minore tramite un OCC. La timeline si sposta su un altro codice di regole, con tempi diversi e un ruolo centrale dell’Organismo di composizione della crisi.
Come si combinano i binari. Nella pratica i binari non si escludono: si innestano uno sull’altro. Una società può opporre il decreto ingiuntivo della banca per contestare gli interessi, depositare nelle settimane successive l’istanza di composizione negoziata, chiudere le trattative con un accordo di ristrutturazione e, se un creditore dissenziente blocca l’esito, ripiegare su un concordato. La regola che governa le combinazioni è una sola: ogni passaggio deve essere pensato sapendo quale sarà il successivo, perché il tetto di dodici mesi di protezione, i termini perentori delle opposizioni e i sessanta giorni del concordato semplificato non si sommano all’infinito. Una strategia che tiene insieme il calendario civile ordinario, con la sua sospensione feriale dall’1 al 31 agosto, e il calendario del Codice della crisi, che invece corre anche d’estate, è ciò che distingue una difesa ordinata da una sequenza di reazioni.
Le 5 finestre critiche
- La finestra dei segnali (mesi 1-18): agire quando la crisi è solo probabile. È l’unico momento in cui la società negozia da una posizione di forza, con la banca che vede ancora un cliente regolare.
- La finestra del bilancio (mesi 18-24): non lasciar maturare la causa di scioglimento senza una scelta. Ricapitalizzare, aprire la composizione negoziata con la sospensione delle regole sul capitale, o gestire in modo rigorosamente conservativo: tutto, tranne proseguire come se nulla fosse.
- La finestra di silenzio dopo il giorno 0: i trenta-novanta giorni tra la revoca del fido e il primo atto giudiziale. È il tempo ideale per depositare l’istanza di composizione negoziata, prima che i conti vengano pignorati.
- La finestra dei quaranta giorni: opporsi al decreto ingiuntivo quando c’è qualcosa da contestare. Ricordando che in questo caso la sospensione feriale dall’1 al 31 agosto si applica, mentre nei procedimenti del Codice della crisi no.
- La finestra dell’udienza: arrivare davanti al tribunale con uno strumento già pronto. Tra la notifica del ricorso per liquidazione giudiziale e l’udienza passano almeno quindici giorni: è l’ultimo momento utile per una domanda di accesso a uno strumento di regolazione.
Le domande sul tempo
La società ha due anni e i conti sono già pignorati: è troppo tardi per la composizione negoziata? No, purché il risanamento sia ancora ragionevolmente perseguibile. Dal giorno della pubblicazione dell’istanza con richiesta di misure protettive, le esecuzioni in corso si fermano. Il pignoramento già eseguito non si cancella da solo, ma non può proseguire. Conta però la qualità del piano: i tribunali negano la conferma delle misure quando manca un progetto serio.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato il 25 luglio: entro quando posso oppormi? Il computo si ferma dal 1° al 31 agosto. Dal 26 al 31 luglio decorrono sei giorni; gli altri trentaquattro decorrono dal 1° settembre, con scadenza il 4 ottobre. Se il giorno finale cade di sabato o in un festivo, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo. Diverso il discorso per i termini delle procedure del Codice della crisi, che corrono anche in agosto.
Quanto può durare, al massimo, la protezione dai creditori? In composizione negoziata, le misure protettive confermate dal tribunale durano tra trenta e centoventi giorni, prorogabili fino a duecentoquaranta. Sommando composizione negoziata e strumenti successivi, il tetto complessivo è di dodici mesi.
Il creditore ha già depositato il ricorso per liquidazione giudiziale: posso ancora fare qualcosa? Sì, fino alla sentenza. Si può contestare il credito e lo stato di insolvenza, dimostrare di essere impresa minore o di avere debiti scaduti sotto i 30.000 euro, e soprattutto depositare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione, che il tribunale esamina con priorità.
Ho firmato una fideiussione: quanto tempo ho dopo la chiusura della società? La fideiussione non si estingue con la liquidazione o la cancellazione della società. La banca può agire contro il garante finché il suo credito non è prescritto e nei limiti del contratto. Prima si imposta una procedura di sovraindebitamento personale, prima si ferma la catena di decreti e pignoramenti.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. I principi sono riformulati in sintesi.
Tappa 2 — Perdita del capitale e responsabilità
- Cass. civ., ordinanza sul criterio dell’art. 2486, terzo comma, c.c. (applicazione ai giudizi pendenti). Principio: la quantificazione presuntiva del danno con il differenziale dei patrimoni netti si applica anche ai processi iniziati prima dell’introduzione della norma. Rilevanza: chiunque prosegua l’attività dopo la perdita del capitale va valutato oggi con questo metro.
Tappa 3 — Banche e Centrale rischi
- Trib. Crotone, ordinanza 4 gennaio 2025. Principio: nell’ambito della composizione negoziata possono essere concesse misure cautelari che impediscono alla banca di segnalare a sofferenza l’impresa in Centrale rischi e nelle banche dati private. Rilevanza: la protezione si estende al merito creditizio, non solo ai beni.
Tappa 4 — Decreti ingiuntivi e insolvenza
- Cass. civ., Sez. I, sentenza 23 aprile 2025, n. 10581. Principio: lo stato di insolvenza può emergere anche da un solo inadempimento e prescinde dal numero dei creditori; solo una contestazione ragionevole del credito, in assenza di titolo giudiziale, ne attenua il valore indiziario. Rilevanza: spiega perché lasciare diventare definitivi i decreti ingiuntivi indebolisce la difesa futura.
Tappa 5 — Composizione negoziata e misure protettive
- Trib. Como, provvedimento del giugno 2025 (R.G. 974/2025). Principio: misure protettive confermate per centoventi giorni, con effetti decorrenti dalla pubblicazione dell’istanza; banche e intermediari non possono sospendere le linee per il solo accesso alla procedura. Rilevanza: fotografa in concreto il calendario delle misure.
- Trib. Milano, provvedimento 14 dicembre 2025. Principio: senza un progetto di risanamento serio e attendibile le misure protettive non vengono confermate, perché non possono servire alla sola liquidazione disordinata del patrimonio. Rilevanza: la composizione negoziata non è uno scudo per guadagnare tempo.
- Trib. Perugia, sentenza 15 luglio 2024, n. 299. Principio: anche un piano liquidatorio consente l’accesso alle misure protettive, se potenzialmente migliore per i creditori della liquidazione giudiziale. Rilevanza: la società non risanabile ha comunque uno spazio negoziale.
- Trib. Bologna, provvedimento 2025 sulla reiterazione delle misure. Principio: il limite massimo di dodici mesi di protezione opera anche quando l’impresa avvia una nuova composizione negoziata. Rilevanza: il tempo di protezione è una risorsa finita.
- Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 30109/2025 (udienza 9 luglio 2025, deposito 2 settembre 2025). Principio: l’ammissione alla composizione negoziata con misure confermate può escludere il pericolo che giustifica il sequestro preventivo. Rilevanza: gli effetti della procedura si riflettono anche sul versante penale.
Tappa 6 — Accordi di ristrutturazione
- Cass. civ., sentenza n. 31892/2025. Principio: tra i creditori aderenti all’accordo di ristrutturazione non si contano quelli il cui credito nasce dalla procedura stessa; senza aderenti anteriori l’omologazione forzosa non è possibile. Rilevanza: la base di consenso va costruita con i creditori veri.
- Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 32996/2024. Principio: la successiva dichiarazione di fallimento rende impossibile l’attuazione dell’accordo omologato, che si risolve per impossibilità sopravvenuta. Rilevanza: l’accordo deve reggere sui numeri, non solo sulla firma.
- Cass. civ., ordinanza n. 26620/2025. Principio: gli accordi di ristrutturazione hanno natura concorsuale, con conseguenze sulla prededuzione dei crediti sorti in loro funzione. Rilevanza: rafforza la posizione di chi finanzia il risanamento.
- Cass. civ., ordinanza n. 2112/2025. Principio: il controllo del tribunale in sede di omologa degli accordi non è meramente formale, ma investe la fattibilità e la posizione dei creditori estranei. Rilevanza: l’accordo va preparato per superare un vaglio effettivo.
Tappa 7 — Concordato minore
- Cass. civ., Sez. I, sentenza 28 ottobre 2025, n. 28574. Principio: la proposta di concordato minore deve rispettare l’ordine legale delle cause di prelazione. Rilevanza: la società sotto soglia non può proporre percentuali uguali per tutti.
- Cass. civ., ordinanza n. 17721/2025. Principio: il mancato versamento del fondo spese non comporta automaticamente l’improcedibilità del concordato minore. Rilevanza: le regole del concordato preventivo valgono solo se compatibili.
Tappa 8 — Liquidazione giudiziale
- Cass. civ., ordinanza 29 maggio 2024, n. 15029. Principio: l’omologazione di un piano liquidatorio non priva il creditore della possibilità di chiedere l’apertura della procedura maggiore se il piano è oggettivamente inattuabile. Rilevanza: lo strumento scelto deve essere eseguibile.
- Cass. civ., Sez. I, sentenza 4 dicembre 2025, n. 31638. Principio: il pubblico ministero può chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale ogni volta che apprende la notizia dell’insolvenza nell’esercizio delle sue funzioni. Rilevanza: l’iniziativa non è riservata ai creditori.
- Cass. civ., ordinanza n. 23290/2024. Principio: per la società non più operativa l’insolvenza si valuta con criterio patrimoniale, confrontando attivo e passivo. Rilevanza: la messa in liquidazione non sottrae alla verifica.
Tappa 9 — Soci e garanti
- Cass. civ., Sez. I, sentenza 11 novembre 2025, n. 29746. Principio: il socio-amministratore che ha garantito i debiti della propria società non è consumatore e non accede alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. Rilevanza: orienta il garante verso concordato minore o liquidazione controllata.
- Cass. civ., n. 23533/2024. Principio: il collegamento funzionale tra garante e società esclude la qualifica di consumatore per il debito di garanzia. Rilevanza: la scelta della procedura dipende dal ruolo avuto nella società al momento della firma.
- Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza 12 febbraio 2025, n. 3625. Principio: dopo l’estinzione della società di capitali, il socio risponde dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Rilevanza: chiarisce che cosa rischia il socio non garante se la società viene cancellata.
Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa
Interveniamo nel punto della timeline in cui si trova oggi la società, con strumenti diversi a seconda della fase:
- Ricostruiamo la posizione temporale della società: esaminiamo bilanci, Centrale rischi, contratti bancari e atti notificati per stabilire a quale tappa ci si trova e quali termini stanno correndo.
- Se siete ancora nei mesi dei segnali, verifichiamo gli indicatori dell’art. 3 CCII insieme ai commercialisti dello staff e impostiamo il budget di tesoreria a dodici mesi e il test di risanabilità.
- Se il bilancio ha certificato la perdita del capitale, valutiamo con l’organo amministrativo le alternative: ricapitalizzazione, gestione conservativa documentata o istanza di composizione negoziata con sospensione delle regole sul capitale.
- Se la banca ha revocato il fido, analizziamo il recesso, la decadenza dal termine e la segnalazione in Centrale rischi, e con lo staff bancario verifichiamo i rapporti per individuare addebiti contestabili da portare al tavolo.
- Se è stato notificato un decreto ingiuntivo, calcoliamo il termine esatto, tenendo conto della sospensione feriale dall’1 al 31 agosto, e predisponiamo l’opposizione quando esistono contestazioni fondate.
- Prepariamo e depositiamo l’istanza di composizione negoziata con il piano, la documentazione e il ricorso per la conferma delle misure protettive nei tempi previsti.
- Conduciamo le trattative con banche, garante pubblico e fornitori per arrivare, entro il giorno 180, a un accordo, una moratoria, un piano attestato o un accordo di ristrutturazione da omologare.
- Se la società è sotto soglia, impostiamo il concordato minore in raccordo con l’Organismo di composizione della crisi, rispettando l’ordine delle prelazioni.
- Se è già pendente un ricorso per liquidazione giudiziale, costruiamo la difesa all’udienza e, se praticabile, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione da esaminare con priorità.
- Tuteliamo amministratori e soci garanti: valutiamo le esposizioni da responsabilità e, per i garanti, la procedura di sovraindebitamento più adatta fino all’esdebitazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una crisi d’impresa la qualifica di Esperto Negoziatore pesa più delle altre: significa conoscere i criteri con cui un esperto valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento e la tenuta di un accordo, e scrivere istanza e piano sapendo che cosa verrà controllato. Le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC diventano decisive quando la società è impresa minore o quando la crisi si sposta sul patrimonio personale dei soci garanti.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta l’istanza, l’opposizione o la difesa all’udienza segue anche il reclamo e l’eventuale ricorso di legittimità, senza passaggi di consegne. Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo — consente di tenere insieme i numeri del piano e le regole del procedimento.
Chiusura
La storia di una società in crisi dopo due anni è quasi sempre una storia di date: quella in cui i segnali erano visibili, quella in cui il bilancio li ha certificati, quella in cui la banca ha scritto, quella in cui scadevano i quaranta giorni, quella dell’udienza. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, ed è anche quella che viene sprecata più spesso. Ogni tappa di questa timeline offre almeno una possibilità di cambiare rotta; nessuna la offre per sempre.
Lo Studio Monardo affronta questa materia partendo da competenze certificate e pertinenti: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la composizione negoziata, il coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario per i rapporti con le banche, le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC per le società sotto soglia e per i soci garanti, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione per seguire la difesa fino all’ultimo grado.
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