Un raggruppamento temporaneo di imprese nasce con una firma sull’offerta e, da quel momento, lega il destino economico di aziende che restano giuridicamente distinte. Finché i SAL vengono pagati e i fornitori incassano, nessuno si chiede chi risponda di cosa. La domanda arriva sempre dopo: quando una delle imprese smette di pagare, deposita una domanda di concordato o viene raggiunta da una sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. A quel punto le altre scoprono che il cantiere non si ferma, che la stazione appaltante chiede conto a tutte e che i fornitori della consorella in crisi bussano alla loro porta.
Questa guida ricostruisce la vicenda in ordine cronologico, dall’offerta congiunta fino all’ultimo credito recuperato in via di regresso. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: nella crisi di un’ATI il calendario vale quanto il diritto.
La timeline, in sintesi, è questa. Tutto comincia con l’offerta congiunta, che fa nascere la responsabilità solidale. Seguono l’aggiudicazione, il mandato collettivo e la stipula. Poi l’esecuzione, dove compaiono i primi segnali di difficoltà di un componente. Arriva l’evento di crisi vero e proprio (concordato, liquidazione giudiziale, perdita dei requisiti), con effetti diversi a seconda che colpisca la mandataria, una mandante o l’impresa cooptata. Si apre la finestra di riorganizzazione del raggruppamento, poi quella dei pagamenti e delle pretese dei terzi. Si chiude con collaudo, garanzie e regolamento dei conti interni tra le imprese.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché la crisi di un componente di un’ATI si colloca esattamente all’incrocio tra diritto dei contratti pubblici e diritto della crisi d’impresa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura pensata per intervenire prima che l’insolvenza travolga i contratti in corso; ed è avvocato cassazionista, il che consente di seguire il contenzioso su solidarietà, regresso e legittimazione processuale fino all’ultimo grado di giudizio. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando la crisi dell’impresa consorella si riflette su garanzie, fideiussioni e posizione fiscale del raggruppamento.
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La mappa temporale: dall’offerta congiunta al regresso
Prima di entrare nelle singole tappe, conviene avere sotto gli occhi l’intero percorso. La tabella che segue riassume le fasi, gli atti che le scandiscono, le norme di riferimento e le finestre in cui l’impresa ancora in bonis può muoversi. Ogni riga rimanda a una sezione di dettaglio.
Un’avvertenza di metodo. Le norme citate sono quelle del Codice dei contratti pubblici vigente (D.Lgs. 36/2023, come modificato dal correttivo D.Lgs. 209/2024) e del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII). Per le gare bandite prima del 1° luglio 2023 continua ad applicarsi il D.Lgs. 50/2016, e molte delle sentenze citate riguardano proprio quel regime o quelli ancora precedenti: i principi sulla solidarietà e sul mandato, però, sono rimasti sostanzialmente stabili attraverso i diversi codici.
| Tappa | Momento | Atto o evento chiave | Norma di riferimento | Finestra per l’impresa in bonis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorno 0 | Offerta congiunta | Art. 68, commi 1 e 9, D.Lgs. 36/2023 | Scegliere partner, quote e patti interni |
| 2 | Dall’aggiudicazione alla stipula | Mandato collettivo, stipula, eventuale cooptazione | Art. 68, commi 5-7 e 12; art. 18 | Blindare il mandato e l’accordo interno |
| 3 | Durante l’esecuzione | Primi segnali di crisi di un componente | Art. 68, commi 6-9; art. 11 | Monitorare, documentare, attivare la composizione negoziata |
| 4 | Giorno della domanda di concordato | Deposito della domanda, anche con riserva | Art. 124, comma 5; art. 95 CCII | Verificare la prosecuzione del contratto |
| 5 | Giorno della sentenza di liquidazione giudiziale | Apertura della procedura su mandataria o mandante | Art. 183 e 186 CCII; art. 124, commi 1 e 4 | Capire se il mandato si è sciolto |
| 6 | Le settimane successive | Riorganizzazione del raggruppamento | Art. 68, commi 15-17; art. 97 | Recesso, estromissione, prosecuzione |
| 7 | Fino alla chiusura dei conti | Pagamenti, fornitori, subappaltatori | Art. 68, commi 6 e 9; art. 119 | Difendersi dalle pretese dei terzi |
| 8 | Collaudo e dopo | Garanzie, vizi, regresso, insinuazione al passivo | Art. 117; art. 1299 c.c.; art. 201 CCII | Recuperare quanto pagato per l’altra impresa |
Due domande attraversano tutta la tabella. La prima: verso chi risponde ciascuna impresa (stazione appaltante, fornitori, subappaltatori)? La seconda: chi sopporta, alla fine, il costo della crisi di una sola di esse? La risposta alla prima è quasi sempre “tutte, in solido”. La risposta alla seconda dipende da cosa le imprese hanno fatto, e soprattutto da quando lo hanno fatto.
Giorno 0: l’offerta congiunta e la nascita della solidarietà
Cosa succede
Tutto comincia con un documento che, nella fretta della gara, molti firmano senza misurarne il peso. Le imprese che intendono concorrere insieme sottoscrivono un’offerta unica, con l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, un mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, la mandataria. In sede di offerta vanno indicate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che ciascuna eseguirà.
È in questo momento, e non più tardi, che nasce il vincolo che conterà quando le cose andranno male. Non è la firma del contratto a far nascere la solidarietà: è la firma dell’offerta.
La norma
L’art. 68, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 ammette le offerte di raggruppamenti non ancora costituiti, purché sottoscritte da tutti i futuri componenti e corredate dall’impegno a conferire il mandato. Il comma 9 stabilisce che l’offerta degli operatori raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché del subappaltatore e dei fornitori.
Il testo del 2023 non ripropone più la distinzione, contenuta nei codici precedenti, tra raggruppamenti orizzontali (solidarietà piena) e verticali (responsabilità della mandante limitata alle proprie prestazioni, ferma la solidarietà della mandataria). La giurisprudenza amministrativa più recente legge il comma 9 come solidarietà di tutti i componenti per l’intera prestazione: il Consiglio di Stato, sez. V, 5 dicembre 2025, n. 9599, e poi la sentenza 5 gennaio 2026, n. 57, hanno valorizzato proprio questa previsione per escludere, negli appalti di servizi e forniture, un obbligo legale di corrispondenza tra requisiti e quote di esecuzione. Resta aperto il dibattito su come trattare le prestazioni specialistiche nei raggruppamenti che, di fatto, restano “verticali”: è un terreno su cui le difese vanno costruite caso per caso.
La Cassazione, dal canto suo, ha precisato che la solidarietà deriva dal solo fatto dell’offerta presentata congiuntamente, anche quando poi il contratto viene eseguito tramite una società consortile costituita tra le imprese (Cass. civ., sez. I, ord. 25 dicembre 2024, n. 34433; nello stesso senso, per i subappaltatori, ord. n. 34434 di pari data).
I termini che si attivano
In questa fase non corrono termini perentori a carico delle imprese, salvo quelli di gara. Ma si fissa un dato che diventerà decisivo: la ripartizione delle quote dichiarata in offerta. Negli appalti di lavori vige il principio di corrispondenza tra qualificazione posseduta e quota eseguita (art. 30 dell’Allegato II.12, richiamato dall’art. 68, comma 11). Quando un componente cade, la prima verifica sarà se chi resta ha i requisiti per coprire anche la sua parte: quella verifica si prepara il giorno dell’offerta.
Cosa può fare l’impresa ora
Le mosse disponibili al giorno 0 sono tutte preventive, e sono le più economiche dell’intera timeline:
- scegliere i partner anche in base alla loro solidità finanziaria, non solo ai requisiti che portano in dote (visure, bilanci, DURC, eventuali segnalazioni in Centrale Rischi quando accessibili);
- redigere un accordo interno di raggruppamento che disciplini ripartizione dei costi, flussi finanziari, garanzie reciproche, sorte delle quote in caso di crisi di un componente, diritto di regresso e modalità di compensazione;
- valutare in anticipo la possibilità che chi resta subentri nelle prestazioni altrui, verificando se ha o potrà avere la qualificazione necessaria.
Resta preclusa, invece, qualsiasi pattuizione interna che pretenda di limitare la solidarietà verso la stazione appaltante, i fornitori o i subappaltatori: la norma è posta a tutela dei terzi e un accordo tra le imprese non è loro opponibile.
L’errore tipico di questa fase
Firmare l’offerta confidando che “ognuno risponde della sua parte”. È la convinzione più diffusa e la più costosa. L’impresa che esegue il 30% delle lavorazioni scopre, mesi dopo, di poter essere chiamata a pagare l’intero debito della consorella verso un fornitore che non ha mai conosciuto.
Quanto dura realmente
La fase di gara dura quanto la procedura: da qualche settimana per le procedure negoziate a diversi mesi per le procedure aperte con offerta economicamente più vantaggiosa e contenzioso sull’aggiudicazione. È tempo prezioso: è l’unico momento in cui le regole interne del raggruppamento si scrivono senza la pressione di una crisi in atto.
Dall’aggiudicazione alla stipula: mandato collettivo, cooptazione e prime crepe
Cosa succede
Il calendario ora corre verso la firma del contratto. Arriva l’aggiudicazione; le imprese costituiscono formalmente il raggruppamento conferendo il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria; la stazione appaltante verifica i requisiti e fissa la stipula. In questa stessa fase può affacciarsi una terza figura, spesso dimenticata: l’impresa cooptata.
La norma
L’art. 68, comma 5, richiede un unico atto di conferimento del mandato; il comma 6 impone la scrittura privata autenticata e qualifica il mandato come gratuito e irrevocabile, precisando che la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto verso la stazione appaltante. Lo stesso comma 6 contiene però una valvola che tornerà utile più avanti: in caso di inadempimento della mandataria è ammessa la revoca del mandato per consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto alle altre imprese.
Il comma 7 attribuisce alla mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti verso la stazione appaltante per tutte le operazioni dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo e fino all’estinzione di ogni rapporto; la stazione appaltante può comunque far valere direttamente le responsabilità dei mandanti. Il comma 8 chiarisce che il mandato non crea un’organizzazione o un’associazione: ogni impresa conserva la propria autonomia gestionale, fiscale e contributiva.
Quanto alla cooptazione, l’art. 68, comma 12, consente al concorrente singolo o ai componenti del raggruppamento che abbiano i requisiti di “raggruppare” altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli del bando, a due condizioni: che i lavori affidati a queste ultime non superino il 20% dell’importo complessivo e che ciascuna possieda qualificazioni almeno pari all’importo dei lavori che le vengono affidati.
I termini che si attivano
La stipula deve avvenire entro il termine fissato dall’art. 18, comma 2, del Codice (di regola trenta giorni dall’aggiudicazione efficace, salvo diverso termine previsto nel bando o concordato). Questo termine non è solo un adempimento: è il limite entro cui il curatore di un’impresa in liquidazione giudiziale deve ottenere l’autorizzazione a stipulare, e oltre il quale si considera sciolto da ogni vincolo (art. 124, comma 4).
Cosa può fare l’impresa ora
Tra aggiudicazione e stipula si aprono tre finestre concrete.
La prima riguarda il contenuto del mandato e dell’accordo interno, che vanno allineati: il mandato disciplina i rapporti con la stazione appaltante, l’accordo interno quelli tra le imprese. È qui che conviene prevedere conti dedicati, modalità di ribaltamento dei pagamenti dalla mandataria alle mandanti, tempi di trasferimento e garanzie reciproche.
La seconda riguarda l’emersione di una crisi prima della firma. Se un componente perde i requisiti generali (tra cui, ai sensi dell’art. 94, comma 5, lett. d, la sottoposizione a liquidazione giudiziale o concordato preventivo, fatte salve le deroghe dell’art. 95 CCII e dell’art. 124), l’art. 97 consente al raggruppamento di comprovare di averlo estromesso o sostituito, purché le misure siano tempestive e l’offerta non subisca modifiche sostanziali. La giurisprudenza richiede una resipiscenza spontanea e tempestiva: la sostituzione chiesta solo dopo che la stazione appaltante ha rilevato il difetto non salva il raggruppamento.
La terza riguarda la posizione della cooptata, che conviene regolare per iscritto con il cooptante: la cooptata non firma l’offerta e non stipula il contratto, quindi i suoi rapporti economici passano integralmente attraverso l’impresa che l’ha coinvolta.
L’errore tipico di questa fase
Trattare il mandato come una formalità notarile e rimandare “a dopo” l’accordo interno. Quando la crisi arriva, l’assenza di regole scritte su pagamenti, compensazioni e regresso trasforma ogni euro in una controversia.
Quanto dura realmente
Nella pratica la distanza tra aggiudicazione e stipula oscilla da poche settimane a qualche mese, specie quando la verifica dei requisiti o un contenzioso sull’aggiudicazione rallentano i tempi. È un intervallo breve, e proprio per questo va usato bene.
Durante l’esecuzione: i primi segnali di crisi di un componente
Cosa succede
Sono passati alcuni mesi dalla consegna dei lavori o dall’avvio del servizio. Il contratto procede, i SAL maturano, la stazione appaltante paga la mandataria. Poi, quasi sempre in modo graduale, qualcosa si incrina: un DURC irregolare di una mandante, fornitori che sollecitano pagamenti, maestranze che non si presentano in cantiere, un ritardo nel ribaltamento delle somme dalla mandataria alle consorelle. Nessuna procedura concorsuale è ancora aperta, ma la crisi è in corso.
La norma
In questa fase lavorano insieme più disposizioni. L’art. 68, comma 9, rende ogni impresa garante verso fornitori e subappaltatori degli altri componenti. L’art. 11 del Codice, sui contratti collettivi, e la disciplina dell’intervento sostitutivo per le inadempienze contributive e retributive, consentono alla stazione appaltante di trattenere e pagare direttamente enti previdenziali e lavoratori. L’art. 119 disciplina il pagamento diretto del subappaltatore nei casi previsti.
Sul piano del diritto della crisi, per l’impresa in difficoltà si apre la strada della composizione negoziata (artt. 12 e seguenti CCII, di derivazione dal D.L. 118/2021), con la nomina di un esperto indipendente e la possibilità di chiedere misure protettive.
La Cassazione ha chiarito un punto che in questa fase fa la differenza: il raggruppamento non è un soggetto autonomo né un centro di imputazione distinto dalle imprese, e il mandato alla capogruppo opera solo verso la stazione appaltante, non verso i terzi fornitori. Ne deriva che, salvo prova che il contratto di fornitura sia stato concluso da una sola impresa impegnandosi in via esclusiva, tutti i componenti rispondono in solido (Cass. civ., sez. II, ord. 26 gennaio 2024, n. 2508).
I termini che si attivano
Non esiste un termine unico, ma se ne attivano diversi, indipendenti tra loro: il termine di pagamento dei SAL da parte della stazione appaltante; i termini interni di ribaltamento previsti dall’accordo tra le imprese; i termini di pagamento dei fornitori, oltre i quali decorrono interessi moratori. Sul fronte processuale, se un fornitore ottiene un decreto ingiuntivo contro un’impresa del raggruppamento, il termine per l’opposizione è di 40 giorni dalla notifica, perentorio e soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
Cosa può fare l’impresa ora
Questa è, con ogni probabilità, la fase in cui un’impresa in bonis ha il massimo margine di manovra. Ogni mossa fatta prima che si apra una procedura concorsuale costa meno e rende di più di qualsiasi mossa fatta dopo.
Le opzioni concrete:
- documentare con precisione ogni flusso: SAL incassati dalla mandataria, somme ribaltate, somme trattenute, pagamenti eseguiti per conto della consorella;
- chiedere alla consorella informazioni sulla situazione debitoria verso fornitori e subappaltatori, per stimare l’esposizione solidale;
- valutare la sospensione dei ribaltamenti o la compensazione, se l’accordo interno la prevede, con attenzione a non esporsi a future azioni revocatorie;
- sollecitare la consorella ad attivare la composizione negoziata, che consente di gestire la crisi con un esperto e con possibili misure protettive, senza la perdita di controllo tipica della liquidazione giudiziale;
- preparare lo scenario di riorganizzazione: verificare se l’impresa che resta ha i requisiti per eseguire anche la quota dell’altra.
È in questa fase che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, può affiancare sia l’impresa in difficoltà sia quella in bonis nel valutare se e come un percorso negoziato consenta di mettere in sicurezza il contratto pubblico prima che la crisi diventi insolvenza conclamata.
Resta precluso, invece, qualsiasi “accordo tra le imprese” che pretenda di far sparire la solidarietà verso i terzi: un fornitore non pagato potrà comunque rivolgersi a chi è più solvibile.
L’errore tipico di questa fase
Continuare a ribaltare i pagamenti alla consorella in difficoltà senza verificare che questa paghi a sua volta i propri fornitori. È il modo più rapido per pagare due volte: prima alla consorella, poi al suo fornitore che agisce in via solidale.
Quanto dura realmente
La fase dei “segnali deboli” può durare mesi, talvolta più di un anno. La composizione negoziata, se attivata, ha una durata tipica di 180 giorni, prorogabile di ulteriori 180 in presenza dei presupposti (art. 17 CCII). Le misure protettive, quando richieste, hanno durate stabilite dal tribunale entro i limiti di legge.
Il giorno del concordato: la domanda è depositata
Cosa succede
Siamo al giorno in cui una delle imprese del raggruppamento deposita in tribunale la domanda di accesso al concordato preventivo, eventualmente con riserva di presentare in seguito proposta e piano (art. 44, comma 1, CCII). La notizia arriva alla stazione appaltante, alle consorelle e ai fornitori, spesso per vie diverse e in momenti diversi.
La norma
L’art. 124, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di concordato preventivo (anche con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII) si applicano i commi 1 e 2 dell’art. 95 CCII. In sostanza: il deposito della domanda non scioglie di per sé il contratto pubblico, ma la sua prosecuzione è subordinata a un’attestazione di un professionista indipendente sulla conformità al piano e sulla ragionevole capacità di adempimento.
Se la domanda è depositata dopo l’aggiudicazione ma prima della stipula, la stipula deve essere autorizzata entro il termine dell’art. 124, comma 4, ai sensi dell’art. 95, commi 3 e 4, CCII.
Sul fronte della partecipazione in raggruppamento, il nuovo Codice ha inciso sull’art. 95 CCII consentendo all’impresa in concordato di concorrere anche come mandataria, mantenendo però la condizione che nessuna delle altre imprese del raggruppamento sia soggetta a procedura concorsuale.
Per le gare bandite sotto il vecchio codice, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (25 maggio 2021, n. 9) aveva affermato che la mandante che avesse presentato domanda di concordato “in bianco” poteva essere sostituita in gara solo attraverso l’estromissione, senza ingresso di soggetti esterni, e che la stazione appaltante doveva assegnare un congruo termine per la riorganizzazione. Il nuovo art. 97 ha superato questa impostazione aprendo anche alla sostituzione con altro soggetto, con i limiti già visti.
I termini che si attivano
Con il deposito della domanda con riserva il tribunale fissa un termine per il deposito di proposta, piano e documentazione (tra 30 e 60 giorni, prorogabile in presenza di giustificati motivi e in assenza di istanze di liquidazione giudiziale, fino a ulteriori 60 giorni). Per le imprese consorelle questo è il periodo in cui capire se l’impresa in concordato conserverà la propria parte del contratto o se occorre prepararsi a subentrare.
Cosa può fare l’impresa in bonis ora
La consorella non in crisi deve muoversi su tre piani:
- verificare se l’attestazione richiesta dall’art. 95 CCII è stata o sarà depositata, perché da essa dipende la possibilità per l’impresa in concordato di proseguire nell’esecuzione della propria quota;
- quantificare i propri crediti verso l’impresa in concordato (ribaltamenti non dovuti, anticipazioni, pagamenti fatti in sua vece), perché dovranno essere fatti valere nella procedura con le regole del concorso;
- prendere contatto con la stazione appaltante attraverso la mandataria (o direttamente, se la mandataria è proprio l’impresa in concordato) per rappresentare la disponibilità e la capacità di garantire la prosecuzione.
Resta preclusa, per la consorella, la possibilità di “espellere” unilateralmente dal contratto l’impresa in concordato: la sorte del rapporto dipende dalla disciplina di legge e dalle scelte della stazione appaltante, non da una decisione delle altre imprese.
L’errore tipico di questa fase
Pensare che il concordato “chiuda la partita” della solidarietà. Non è così: i crediti dei fornitori dell’impresa in concordato, anche se falcidiati nella procedura, restano esigibili per intero verso i coobbligati solidali. Il concordato preventivo, infatti, non libera i coobbligati (art. 117, comma 2, CCII, per il concordato omologato; principio già noto alla legge fallimentare). I fornitori, quindi, potranno rivolgersi per la differenza alle imprese del raggruppamento che non sono in procedura.
Quanto dura realmente
Tra deposito con riserva e omologazione passano di regola molti mesi, spesso più di un anno quando il piano è contestato. Durante tutto questo periodo il contratto pubblico continua, con l’impresa in concordato dentro o fuori dall’esecuzione a seconda dei casi.
Il giorno della sentenza: la liquidazione giudiziale colpisce un componente
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Il tribunale apre la liquidazione giudiziale nei confronti di una delle imprese del raggruppamento. È il momento in cui la differenza tra mandataria e mandante smette di essere una questione di organigramma e diventa una questione di sopravvivenza del contratto.
La norma
Il punto di partenza è l’art. 183 CCII sul contratto di mandato: il mandato si scioglie automaticamente per l’apertura della liquidazione giudiziale del mandatario; se invece la procedura colpisce il mandante, il rapporto rimane sospeso e il curatore può scegliere se subentrarvi (in tal caso il credito del mandatario per l’attività successiva è soddisfatto in prededuzione).
Sul contratto d’appalto in quanto tale, l’art. 186 CCII prevede lo scioglimento per l’apertura della liquidazione giudiziale di una delle parti, salvo che il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, dichiari di voler subentrare entro sessanta giorni offrendo idonee garanzie; se la procedura colpisce l’appaltatore, il rapporto si scioglie comunque quando la qualità soggettiva dell’appaltatore è stata motivo determinante, salvo che il committente consenta la prosecuzione.
Il Codice dei contratti aggiunge la disciplina speciale dell’art. 124: il curatore autorizzato all’esercizio provvisorio può, su autorizzazione del giudice delegato, eseguire i contratti già stipulati dall’impresa in liquidazione (comma 4); quando invece l’esecuzione non può proseguire con l’esecutore designato, la stazione appaltante interpella progressivamente i concorrenti in graduatoria per affidare il completamento, se tecnicamente ed economicamente possibile, alle stesse condizioni dell’offerta originaria (commi 1 e 2). Per i lavori sopra soglia e per servizi e forniture da almeno un milione di euro il comma 3 rinvia, in deroga, all’art. 216, commi 2 e 3.
Il quadro va poi letto insieme all’art. 68, commi 15-17: le modifiche del raggruppamento sono ammesse nei limiti dell’art. 97 e del recesso di uno o più componenti, sempre che chi resta abbia i requisiti per ciò che rimane da eseguire, anche se il raggruppamento si riduce a un solo soggetto.
Due scenari, due destini
Se in liquidazione è la mandataria, il mandato collettivo si scioglie ex lege. Il raggruppamento perde il suo rappresentante esclusivo verso la stazione appaltante. La prosecuzione del contratto passa per una riorganizzazione (una mandante assume il ruolo di mandataria, se ha i requisiti) o, in mancanza, per la risoluzione e lo scorrimento della graduatoria.
Se in liquidazione è una mandante, il mandato non si scioglie automaticamente nel regime del CCII: la sorte dipende dalla scelta del curatore. Sotto la legge fallimentare la regola era diversa: la Cassazione (sez. I, n. 3546/2023, richiamata da Trib. Bari 2026) ha affermato che il fallimento della mandante scioglieva il mandato ai sensi dell’art. 78 l. fall., con perdita dei poteri rappresentativi della capogruppo verso l’impresa fallita, che recuperava una propria autonoma legittimazione. Per le procedure aperte prima del 16 luglio 2022 resta applicabile la legge fallimentare, con conseguenze diverse: la data della sentenza è la prima cosa da verificare.
Chi risponde di cosa, a seconda di chi cade
Il quadro si legge meglio con una tabella. Le colonne indicano chi è entrato in crisi; le righe indicano le principali conseguenze nel regime del D.Lgs. 36/2023 e del CCII. Si tratta di una sintesi orientativa: ogni caso va verificato sui documenti di gara, sul mandato e sull’accordo interno.
| Conseguenza | Crisi della mandataria | Crisi di una mandante | Crisi della cooptata |
|---|---|---|---|
| Sorte del mandato collettivo (liquidazione giudiziale) | Si scioglie per legge (art. 183 CCII) | Resta sospeso, decide il curatore | Non c’è mandato: la cooptata non è parte del raggruppamento |
| Interlocutore della stazione appaltante | Va individuata una nuova mandataria tra le imprese residue | Resta la mandataria | Resta il concorrente cooptante |
| Chi risponde verso la stazione appaltante | Tutte le imprese del raggruppamento, in solido | Tutte le imprese del raggruppamento, in solido | Il cooptante (Cons. Stato n. 742/2024) |
| Chi risponde verso fornitori e subappaltatori dell’impresa in crisi | Le altre imprese, in solido, se il rapporto è collegato all’appalto | La mandataria e le altre mandanti, in solido | Il cooptante risponde dei rapporti che ha assunto; la solidarietà del raggruppamento non si estende automaticamente ai debiti propri della cooptata |
| Rischio sul contratto | Alto: senza nuova mandataria qualificata si apre l’art. 124 | Medio: prosecuzione se le imprese residue hanno i requisiti | Basso: il cooptante può eseguire direttamente o con altra impresa autorizzata |
| Somme già incassate e non ribaltate | Il credito delle mandanti entra di regola nel concorso | La mandataria deve regolare i conti con la procedura della mandante | I crediti della cooptata verso il cooptante seguono le regole ordinarie |
Il curatore in esercizio provvisorio: un attore da non sottovalutare
Non sempre la liquidazione giudiziale significa uscita immediata dal contratto. L’art. 124, comma 4, consente al curatore autorizzato all’esercizio provvisorio dell’impresa di eseguire, su autorizzazione del giudice delegato, i contratti già stipulati. È un’ipotesi che si verifica soprattutto quando la quota dell’impresa in liquidazione è redditizia e l’esecuzione può generare attivo per i creditori.
Per le consorelle questo scenario presenta vantaggi e rischi. Il vantaggio è la continuità: il cantiere non si ferma, la quota non va riassegnata, la stazione appaltante non deve scorrere la graduatoria. Il rischio è l’incertezza: il curatore agisce nell’interesse dei creditori della procedura, non del raggruppamento, e può decidere di interrompere l’esercizio provvisorio se la gestione diventa antieconomica. Chi resta nel raggruppamento con un curatore in esercizio provvisorio deve pretendere regole chiare su tempi, pagamenti e garanzie, e preparare comunque un piano alternativo.
Nella prassi è utile formalizzare con il curatore un protocollo operativo: chi emette le fatture per la quota dell’impresa in liquidazione, su quale conto confluiscono i pagamenti, come si ripartiscono i costi comuni di cantiere, cosa succede ai materiali e alle attrezzature se l’esercizio provvisorio cessa. Senza queste regole, anche un subentro riuscito rischia di trasformarsi in una nuova fonte di contenzioso.
I lavoratori dell’impresa in crisi
Un capitolo a parte riguarda i dipendenti dell’impresa caduta, impegnati nell’esecuzione. Con l’apertura della liquidazione giudiziale i rapporti di lavoro restano sospesi fino alla decisione del curatore (art. 189 CCII). Nel frattempo, se l’impresa non ha pagato retribuzioni o contributi relativi all’appalto, la stazione appaltante può attivare l’intervento sostitutivo previsto dall’art. 11 del Codice, trattenendo le somme dai pagamenti dovuti al raggruppamento e versandole direttamente. L’effetto pratico per le consorelle è una riduzione degli importi incassati sul SAL, che va poi regolata in via interna con l’impresa in crisi o con la sua procedura.
I termini che si attivano
- Sessanta giorni dall’apertura per la dichiarazione di subentro del curatore nel contratto d’appalto (art. 186 CCII).
- Il termine per le domande di ammissione al passivo, da depositare almeno trenta giorni prima dell’udienza di verifica fissata con la sentenza (art. 201 CCII); oltre, si entra nel regime delle domande tardive.
- Il termine per la stipula, se l’aggiudicazione era intervenuta ma il contratto non ancora firmato (art. 124, comma 4).
Cosa può fare l’impresa in bonis ora
Sessanta giorni sono pochi: è la finestra in cui si decide se il contratto prosegue con il raggruppamento ridotto o passa ad altri. L’impresa in bonis può:
- chiedere al curatore di pronunciarsi sul subentro, anche mettendolo in mora;
- rappresentare alla stazione appaltante la propria disponibilità a proseguire, documentando i requisiti per la quota residua;
- se la mandataria è caduta, deliberare con le altre mandanti l’individuazione di una nuova mandataria;
- predisporre la domanda di ammissione al passivo per i crediti verso l’impresa in liquidazione.
L’errore tipico di questa fase
Aspettare che sia la stazione appaltante a “decidere tutto”. L’art. 124 fa dello scorrimento della graduatoria un potere sostanzialmente vincolato quando l’esecutore non può proseguire: il raggruppamento che non si riorganizza in tempo rischia di vedersi sottrarre il contratto, pur restando esposto in solido per il pregresso.
Quanto dura realmente
Tra apertura della liquidazione e prima udienza di verifica passano di regola alcuni mesi; la decisione della stazione appaltante sulla prosecuzione è spesso più rapida, perché il cantiere o il servizio non possono attendere.
Le settimane della riorganizzazione: recesso, estromissione, prosecuzione
Cosa succede
Sono passate alcune settimane dalla sentenza o dal deposito della domanda. Il raggruppamento deve decidere come presentarsi alla stazione appaltante: con la stessa composizione (se il curatore o l’impresa in concordato proseguono), ridotto, o con una diversa mandataria.
La norma
L’art. 68, comma 17, ammette il recesso di una o più imprese raggruppate purché le rimanenti abbiano i requisiti per le prestazioni ancora da eseguire, anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto; il comma 18 estende la regola ai consorzi. L’art. 97, comma 2, consente l’estromissione o la sostituzione del componente che si trova in una causa di esclusione, a condizione di tempestività e senza modifiche sostanziali dell’offerta. La Relazione illustrativa al Codice presenta queste disposizioni come corrispondenti e superative dei vecchi commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, che disciplinavano espressamente la prosecuzione con altro mandatario o con le mandanti residue in caso di fallimento.
Sotto il vecchio codice, l’Adunanza Plenaria (25 gennaio 2022, n. 2) aveva ammesso la modifica soggettiva del raggruppamento anche per perdita dei requisiti generali di un componente, ma sempre in forma “interna”. Il nuovo sistema è più aperto, ma la giurisprudenza sottolinea il limite dell’immodificabilità sostanziale dell’offerta: ad esempio, un subentrante che applichi un CCNL diverso altera i costi della manodopera e quindi l’offerta.
I termini che si attivano
La legge non fissa un termine unico per la riorganizzazione in fase esecutiva; lo fissano di fatto la stazione appaltante (che assegna un congruo termine) e la scadenza dei sessanta giorni dell’art. 186 CCII. La tempestività è una condizione di legittimità della sostituzione: chi si muove dopo che la carenza è stata rilevata d’ufficio rischia di non potersi più salvare.
Cosa può fare l’impresa in bonis ora
- comunicare formalmente alla stazione appaltante l’evento e la proposta di riorganizzazione, con la documentazione dei requisiti;
- negoziare con il curatore o con l’impresa in concordato il recesso concordato e la regolazione dei rapporti economici (lavori eseguiti, materiali in cantiere, attrezzature);
- verificare l’impatto sulla garanzia definitiva: la polizza è intestata a tutto il raggruppamento, e la sua sorte va concordata con il garante.
Resta precluso l’ingresso di soggetti esterni privi dei requisiti o che modifichino in modo sostanziale l’offerta.
L’errore tipico di questa fase
Riorganizzarsi “di fatto”, lasciando che l’impresa in bonis esegua anche la quota della consorella senza alcuna formalizzazione. Si crea un’esecuzione non corrispondente al contratto, con rischi sia sul piano dei pagamenti sia su quello della qualificazione.
Quanto dura realmente
Nei casi gestiti bene, la riorganizzazione si chiude in poche settimane. Quando manca un accordo con il curatore, può trascinarsi per mesi, con sospensioni dell’esecuzione e contestazioni sui SAL.
Fino alla chiusura dei conti: pagamenti, fornitori, subappaltatori
Cosa succede
Il calendario ora corre sul fronte dei soldi. La stazione appaltante deve sapere a chi pagare; i fornitori e i subappaltatori della consorella caduta cercano un debitore solvibile; la mandataria deve decidere cosa fare delle somme già incassate e non ancora ribaltate.
La norma
A chi paga la stazione appaltante. Di regola alla mandataria, che ha la rappresentanza esclusiva anche per l’incasso. L’art. 68, comma 6, consente però, in caso di inadempimento della mandataria, la revoca del mandato per permettere il pagamento diretto alle altre imprese. La giurisprudenza di merito ha precisato che i componenti possono pattuire internamente che anche la mandante incassi direttamente, patto non opponibile alla stazione appaltante ma idoneo a rendere liberatorio il pagamento che questa decida di eseguire (Trib. Ravenna, 2025); altra pronuncia ha escluso che una semplice prassi di pagamenti diretti deroghi alla rappresentanza esclusiva, dato il vincolo della forma scritta dei contratti pubblici (Trib. Napoli, 2026).
Chi può agire in giudizio. La legittimazione verso la stazione appaltante spetta alla mandataria (Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2018, n. 11949): è stato dichiarato nullo il decreto ingiuntivo ottenuto dalla sola mandante. La stazione appaltante, però, può agire direttamente contro la mandante per le responsabilità che le fanno capo (art. 68, comma 7; sul punto Cass. civ., sez. I, ord. n. 24594/2025, che ricorda come la rappresentanza esclusiva serva a garantire all’amministrazione un unico interlocutore).
Chi paga fornitori e subappaltatori. Tutti i componenti, in solido (art. 68, comma 9). La solidarietà resiste anche alla costituzione di una società consortile per l’esecuzione (Cass. civ., sez. II, ord. 22 gennaio 2024, n. 2173) e, nell’ATI costituita per eseguire un subappalto, la mandataria risponde in solido delle obbligazioni assunte dalla mandante per l’esecuzione (Cass. civ., sez. III, ord. 21 ottobre 2022, n. 31135).
Le somme incassate e non ribaltate: di chi sono? È una delle domande più frequenti e più delicate. Quando la mandataria incassa l’intero SAL e poi entra in liquidazione giudiziale prima di trasferire alle mandanti la loro parte, queste si trovano in una posizione scomoda. Il denaro, bene fungibile per eccellenza, si confonde di regola nel patrimonio di chi lo riceve: il credito della mandante alla restituzione tende quindi a diventare un credito concorsuale da insinuare al passivo, con le percentuali di riparto che la procedura consentirà. Margini diversi possono aprirsi quando le somme sono transitate su conti dedicati, separati e chiaramente riferibili alla quota della mandante, o quando l’accordo interno prevede meccanismi di pagamento diretto: si tratta però di questioni controverse, da valutare sui documenti. Il conto dedicato alla commessa, obbligatorio ai fini della tracciabilità, diventa in questa fase anche uno strumento di prova: più i flussi sono separati e documentati, più forte è la posizione della mandante.
Il pagamento diretto dopo la revoca del mandato. L’art. 68, comma 6, prevede che in caso di inadempimento della mandataria sia ammessa la revoca del mandato per consentire il pagamento diretto alle altre imprese. È uno strumento pensato proprio per la crisi della capogruppo: la mandante che teme di non ricevere più la propria quota può, documentando l’inadempimento, chiedere che la stazione appaltante le paghi direttamente la parte di corrispettivo corrispondente alle prestazioni eseguite. La revoca va comunicata alla stazione appaltante e motivata con precisione; il suo effetto riguarda i pagamenti successivi, non restituisce le somme già incassate dalla mandataria.
Subappaltatori e pagamento diretto. L’art. 119 del Codice prevede ipotesi in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite, tra cui l’inadempimento dell’appaltatore. Quando il subappaltatore è stato autorizzato su richiesta dell’impresa poi entrata in crisi, il pagamento diretto riduce le somme disponibili per il raggruppamento ma, allo stesso tempo, estingue in quella misura il debito verso il subappaltatore, riducendo l’esposizione solidale delle consorelle. Anche qui il coordinamento con la stazione appaltante evita pagamenti doppi.
I termini che si attivano
- 40 giorni per opporsi a un decreto ingiuntivo del fornitore o subappaltatore (sospensione feriale 1-31 agosto).
- I termini di pagamento dei SAL e dello stato finale, fissati dall’art. 125 del Codice.
- La prescrizione decennale dei crediti contrattuali, salvo diversi termini specifici.
Cosa può fare l’impresa in bonis ora
- verificare ogni pretesa solidale: la prestazione è effettivamente collegata all’appalto? Il contratto con il fornitore è stato concluso “per il raggruppamento” o dalla consorella in via esclusiva? La Cassazione (ord. n. 2508/2024) fa salva proprio la prova di un impegno esclusivo;
- opporre le eccezioni personali della consorella (vizi della fornitura, prescrizione, pagamenti parziali) quando il fornitore agisce contro l’impresa in bonis;
- chiedere, quando ne ricorrono i presupposti, la revoca del mandato per ottenere il pagamento diretto della propria quota;
- coordinarsi con la stazione appaltante sui pagamenti diretti a subappaltatori e sugli interventi sostitutivi, per evitare duplicazioni.
L’errore tipico di questa fase
Pagare il fornitore della consorella senza conservare la prova del pagamento e della sua causa, compromettendo il successivo regresso e l’insinuazione al passivo.
Quanto dura realmente
Il contenzioso con fornitori e subappaltatori si sviluppa spesso per anni: un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado dura mediamente da uno a tre anni, cui si aggiungono appello ed eventuale ricorso in Cassazione.
Collaudo e dopo: garanzie, vizi, regresso e il caso della cooptata
Cosa succede
L’opera è ultimata o il servizio concluso. Arriva il collaudo o la verifica di conformità. Ma i rapporti non si estinguono: la mandataria mantiene la rappresentanza fino all’estinzione di ogni rapporto (art. 68, comma 7), la garanzia definitiva resta in piedi fino al collaudo, emergono eventuali vizi e, soprattutto, si apre la partita dei conti tra le imprese.
La norma
Garanzia definitiva. L’art. 117 disciplina la garanzia definitiva, escutibile dalla stazione appaltante per inadempimenti e maggiori spese. È intestata a tutti i componenti: l’escussione per l’inadempimento di uno ricade su tutti, salvo regresso interno.
Regresso. Tra condebitori solidali opera l’art. 1299 c.c.: chi ha pagato l’intero può ripetere dagli altri la parte di ciascuno. Se uno dei condebitori è insolvente, la perdita si ripartisce tra gli altri (art. 1299, comma 2, c.c.). Nei confronti dell’impresa in liquidazione giudiziale il credito di regresso si fa valere con la domanda di ammissione al passivo; se il pagamento avviene dopo l’apertura della procedura, occorre valutare con attenzione le regole del concorso e i limiti dell’art. 154 e seguenti CCII.
L’impresa cooptata. Qui la risposta è netta: la cooptata non è offerente né contraente, non contribuisce alla qualificazione del raggruppamento e resta estranea al rapporto con la stazione appaltante. Il Consiglio di Stato (n. 742/2024) ha affermato che il cooptato non assume responsabilità verso la stazione appaltante; il Tribunale di Firenze (2026), applicando il principio, ha escluso la sua responsabilità solidale per vizi dell’opera. Un parere ANAC del 2026 ha confermato che la cooptazione è una modalità esecutiva, non un elemento dell’offerta. In sintesi: se in crisi è la cooptata, ne risponde il cooptante; se in crisi è il cooptante, la cooptata non diventa per questo debitrice della stazione appaltante, ma i suoi crediti verso il cooptante seguono le regole del concorso.
I termini che si attivano
- Domande tardive di ammissione al passivo: entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (art. 208 CCII), salvo i casi di ritardo non imputabile.
- Opposizione allo stato passivo: trenta giorni dalla comunicazione dell’esito (art. 206 e 207 CCII), termine perentorio soggetto a sospensione feriale 1-31 agosto.
- Prescrizione del regresso: decennale, decorrente dal pagamento.
- Termini di denuncia dei vizi e responsabilità per gravi difetti dell’opera, secondo il codice civile e la disciplina del collaudo.
Cosa può fare l’impresa in bonis ora
- ricostruire il dare e avere con la consorella, voce per voce, sulla base delle quote di esecuzione e dei flussi effettivi;
- insinuarsi al passivo con domanda tempestiva, documentando la natura del credito (regresso, ribaltamenti non dovuti, anticipazioni);
- agire in regresso contro le altre imprese solvibili per la quota di perdita che grava su ciascuna;
- svincolare la garanzia definitiva appena ne maturano le condizioni.
L’errore tipico di questa fase
Dimenticare la domanda tempestiva di ammissione al passivo “perché tanto non c’è niente da recuperare”. Le percentuali di riparto possono essere modeste, ma la domanda serve anche a cristallizzare il credito e a partecipare alle scelte della procedura.
Quanto dura realmente
Una liquidazione giudiziale dura spesso diversi anni prima dei riparti finali; un’azione di regresso contro un’impresa solvibile, se contestata, segue i tempi ordinari del processo civile.
La stessa crisi, due calendari
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su numeri verosimili ma non tratte da casi reali. Partono dalla stessa situazione e divergono solo per il momento in cui l’impresa in bonis decide di muoversi.
Situazione di partenza comune. ATI aggiudicataria di un appalto di lavori di 1.846.730 €. Mandataria Alfa (quota 60%, 1.108.038 €), mandante Beta (quota 40%, 738.692 €). Alfa ha coinvolto per cooptazione l’impresa Gamma per lavorazioni di 212.400 € (circa l’11,5%, sotto il limite del 20% dell’art. 68, comma 12). Contratto stipulato il 3 febbraio 2025. Beta ha debiti verso il proprio fornitore di calcestruzzo per 94.310 €, non pagati dalla primavera 2025.
Calendario A: l’impresa che agisce alle finestre giuste
- 12 maggio 2025. Alfa riceve dal fornitore di Beta un primo sollecito “per conoscenza”. Sospende i ribaltamenti a Beta del SAL n. 3 (quota Beta 61.870 €) e chiede a Beta la situazione debitoria.
- 20 maggio 2025. Alfa e Beta concordano per iscritto che la quota Beta del SAL n. 3 sia pagata direttamente al fornitore, a parziale estinzione del debito: il debito scende a 32.440 €.
- 9 giugno 2025. Beta, su sollecitazione di Alfa, accede alla composizione negoziata. Nei mesi successivi l’esperto facilita un accordo con il fornitore per il saldo in quattro rate.
- Ottobre 2025. Beta non riesce comunque a proseguire. Il 14 ottobre comunica il recesso dal raggruppamento; Alfa documenta alla stazione appaltante i requisiti per la quota residua di Beta (lavori ancora da eseguire per 287.150 €). La stazione appaltante prende atto ai sensi dell’art. 68, comma 17.
- Esito. Il contratto prosegue con Alfa come unico esecutore. L’esposizione solidale di Alfa verso il fornitore di Beta si riduce al residuo non pagato delle rate (ipotesi: 16.220 €), che Alfa può recuperare in regresso. Gamma, cooptata, continua a lavorare per Alfa e non è mai coinvolta nei debiti di Beta.
Calendario B: l’impresa che lascia correre
- Maggio-ottobre 2025. Alfa continua a ribaltare puntualmente a Beta le sue quote dei SAL n. 3 e n. 4 (complessivi 118.540 €). Beta le usa per altre urgenze; il debito verso il fornitore sale a 127.960 €.
- 21 novembre 2025. Il tribunale apre la liquidazione giudiziale di Beta. Il curatore non ha interesse a proseguire.
- 9 dicembre 2025. Il fornitore notifica ad Alfa un decreto ingiuntivo di 127.960 € più interessi, fondato sulla solidarietà dell’art. 68, comma 9.
- Gennaio 2026. Alfa si oppone il 15 gennaio (38° giorno), ma senza documentazione sui rapporti interni l’opposizione ha poche chance sul punto della solidarietà.
- 20 gennaio 2026. Scadono i sessanta giorni dell’art. 186 CCII senza subentro. Alfa non ha ancora formalizzato una riorganizzazione; la stazione appaltante sospende i lavori e valuta la risoluzione con scorrimento della graduatoria ex art. 124.
- Esito. Alfa rischia di pagare 127.960 € al fornitore, di subire l’escussione pro quota della garanzia definitiva per i ritardi e di insinuarsi al passivo di Beta con prospettive di recupero incerte. Ha inoltre già ribaltato a Beta 118.540 € che non tornano indietro.
Il confronto giorno per giorno
| Data | Calendario A | Calendario B |
|---|---|---|
| Maggio 2025 | Sospende i ribaltamenti, chiede informazioni | Continua a ribaltare |
| Giugno 2025 | Beta in composizione negoziata | Nessuna iniziativa |
| Ottobre-novembre 2025 | Recesso di Beta, prosecuzione di Alfa | Liquidazione giudiziale di Beta |
| Dicembre 2025-gennaio 2026 | Esecuzione regolare | Decreto ingiuntivo e rischio di risoluzione |
| Esposizione finale stimata | circa 16.220 € (recuperabili in regresso) | fino a 127.960 € + interessi + garanzia |
La norma è la stessa, i fatti di partenza sono gli stessi: cambia solo il momento in cui l’impresa in bonis ha deciso di guardare i numeri.
Una variante sulla cooptata
Ipotesi: nel calendario B, oltre a Beta, anche la mandataria Alfa entra in crisi e deposita domanda di concordato il 2 marzo 2026. Gamma, cooptata, ha fatture non pagate da Alfa per 47.815 €. Gamma non può rivolgersi alla stazione appaltante né a Beta per quel credito: non è parte del contratto pubblico e non beneficia della solidarietà prevista per i fornitori del raggruppamento, salvo che il suo rapporto con Alfa sia qualificabile, in concreto, come fornitura o subappalto rispetto all’appalto. È una verifica da fare sui documenti, non una conclusione automatica. Il suo credito verso Alfa segue le regole del concordato.
Terzo calendario: quando a cadere è la mandataria
Ipotesi dimostrativa, sempre sullo stesso appalto di 1.846.730 €, ma a parti invertite: in difficoltà è Alfa, la mandataria (60%). Beta, mandante al 40%, è solida.
- 3 marzo 2026. Beta registra un ritardo di 47 giorni nel ribaltamento della propria quota del SAL n. 5 (quota Beta 83.415 €), già pagato dalla stazione appaltante ad Alfa.
- 10 marzo 2026. Beta diffida Alfa al trasferimento entro 15 giorni e, contestualmente, raccoglie la documentazione dell’inadempimento (fatture, quietanze della stazione appaltante, estratti del conto dedicato).
- 26 marzo 2026. Scaduto il termine, Beta revoca il mandato ai sensi dell’art. 68, comma 6, limitatamente all’incasso della propria quota, e ne dà comunicazione motivata alla stazione appaltante. Dal SAL n. 6 (quota Beta 71.260 €) la stazione appaltante paga direttamente Beta.
- 5 maggio 2026. Il tribunale apre la liquidazione giudiziale di Alfa. Il mandato collettivo si scioglie per legge (art. 183 CCII).
- 12 maggio 2026. Beta comunica alla stazione appaltante la disponibilità ad assumere il ruolo di mandataria e a eseguire la quota residua di Alfa (lavori da eseguire per 402.880 €), documentando la qualificazione per le categorie interessate. Gamma, cooptata da Alfa, non è più utilizzabile senza un nuovo accordo e una nuova autorizzazione: Beta valuta se proseguire con Gamma in subappalto autorizzato.
- Giugno 2026. La stazione appaltante, verificati i requisiti, prende atto della prosecuzione con Beta; Beta si insinua al passivo di Alfa per gli 83.415 € non ribaltati.
- Esito. Beta perde, con ogni probabilità, una parte degli 83.415 € (dipenderà dai riparti), ma salva il contratto, incassa direttamente i SAL successivi ed evita che la commessa passi al secondo classificato. Senza la revoca del 26 marzo avrebbe rischiato di perdere anche la quota del SAL n. 6.
I binari paralleli: come cambia la timeline quando si attiva un rimedio
Il percorso descritto finora non è un binario unico. Ogni rimedio attivato apre un binario parallelo con tempi e regole propri.
Il binario della composizione negoziata. Se l’impresa in difficoltà accede alla composizione negoziata nella fase dei primi segnali, la timeline rallenta e si sposta dal tribunale al tavolo. Le trattative con l’esperto durano di regola fino a 180 giorni, prorogabili. Con le misure protettive i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio dell’impresa, e i creditori interessati non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o risolverli per il solo mancato pagamento di crediti anteriori (art. 18, comma 5, CCII). Per le consorelle è un vantaggio netto: il contratto pubblico resta in piedi mentre si cerca una soluzione. Attenzione, però: le misure protettive riguardano l’impresa che vi accede, non le consorelle, che restano esposte alle azioni dei fornitori in forza della solidarietà.
Il binario del concordato preventivo. La domanda (anche con riserva) apre la fase dell’art. 124, comma 5, e dell’art. 95 CCII: il contratto prosegue se c’è l’attestazione. La timeline si allunga di mesi, e per le consorelle diventa decisivo il ruolo del commissario giudiziale e la fattibilità del piano.
Il binario dell’accordo interno. Il recesso concordato dell’impresa in crisi dal raggruppamento, con contestuale regolazione dei rapporti economici, può chiudere la vicenda in poche settimane. Richiede però che chi resta abbia i requisiti per la quota residua (art. 68, comma 17), e se l’impresa che recede è già in procedura servono le autorizzazioni degli organi della procedura.
Il binario dell’opposizione giudiziale. Quando un fornitore agisce contro l’impresa in bonis, l’opposizione a decreto ingiuntivo apre un giudizio di cognizione con i suoi tempi. In quel giudizio si può contestare la riferibilità del contratto al raggruppamento, la sussistenza e l’entità del credito, e si può chiamare in causa (quando consentito) l’impresa debitrice principale o la procedura.
Il binario della sostituzione in gara. Se la crisi si manifesta prima della stipula, il binario è quello dell’art. 97: estromissione o sostituzione tempestiva, senza modifiche sostanziali dell’offerta.
Le 5 finestre critiche
- La firma dell’offerta. È qui che nasce la solidarietà ed è l’ultimo momento in cui si scelgono i partner e le regole interne in totale libertà.
- I primi segnali di sofferenza della consorella. È la finestra in cui la composizione negoziata, la sospensione dei ribaltamenti e i pagamenti diretti ai fornitori riducono l’esposizione a costi minimi.
- Il deposito della domanda di concordato. È il momento di verificare l’attestazione dell’art. 95 CCII e di preparare, in parallelo, lo scenario di prosecuzione senza la consorella.
- I sessanta giorni dopo la sentenza di liquidazione giudiziale. È la finestra in cui si decide se il contratto prosegue con il raggruppamento riorganizzato o passa al secondo in graduatoria.
- La notifica del decreto ingiuntivo del fornitore. Sono 40 giorni, perentori, sospesi solo dal 1° al 31 agosto: lasciarli scadere rende definitivo il debito solidale.
Le domande sul tempo
La consorella ha depositato il concordato tre mesi fa: posso ancora chiedere che esca dal raggruppamento? Il recesso è possibile anche in fase esecutiva, purché chi resta abbia i requisiti per ciò che manca da eseguire (art. 68, comma 17). Se la consorella è in concordato servono le valutazioni degli organi della procedura e dell’attestatore. Tre mesi non precludono nulla, ma il tempo gioca contro: più il contratto avanza senza riorganizzazione, più aumentano i rischi di contestazioni e di risoluzione.
Sono passati più di sessanta giorni dall’apertura della liquidazione giudiziale della mandante: il contratto è sciolto? Il termine dell’art. 186 CCII riguarda il subentro del curatore nel rapporto dell’impresa in liquidazione. Il contratto pubblico con il raggruppamento non si estingue automaticamente per questo: la sua sorte dipende dalla possibilità di proseguire con le imprese residue e dalle determinazioni della stazione appaltante ai sensi dell’art. 124. Occorre verificare cosa è accaduto in quei sessanta giorni e se la riorganizzazione è stata comunicata.
Il fornitore della mandante mi ha scritto un anno dopo il collaudo: è troppo tardi per lui? Di regola no: i crediti contrattuali si prescrivono in dieci anni, salvo termini più brevi per specifiche tipologie. La solidarietà dell’art. 68, comma 9, non si estingue con il collaudo. Si possono però opporre eccezioni sul merito del credito e sulla sua riferibilità all’appalto.
Ho pagato il debito della consorella fallita: entro quando devo insinuarmi al passivo? Se la procedura è aperta, la domanda tempestiva va depositata almeno trenta giorni prima dell’udienza di verifica; dopo, la domanda è tardiva ed è ammessa entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. Il regresso verso le altre imprese solvibili, invece, si prescrive in dieci anni dal pagamento.
Quanto dura, in tutto, la vicenda? Dal primo segnale di crisi alla chiusura dei conti possono passare da pochi mesi (quando la crisi è gestita nella composizione negoziata o con un recesso concordato) a molti anni (quando si arriva alla liquidazione giudiziale e al contenzioso con i fornitori, magari fino in Cassazione).
La mandataria incassa i SAL ma non mi paga da due mesi: quanto posso aspettare prima di agire? Non esiste un termine legale di tolleranza: conta quanto prevede l’accordo interno sui tempi di ribaltamento. Ogni mese di attesa, però, aumenta le somme esposte al rischio di una futura procedura della mandataria. Documentare subito l’inadempimento e valutare la revoca del mandato per l’incasso (art. 68, comma 6) è in genere più prudente che attendere.
La cooptata è in crisi a metà lavori: devo avvisare la stazione appaltante? Sì, perché la cooptazione è una modalità esecutiva autorizzata e ogni variazione dell’assetto esecutivo va gestita in modo trasparente. Il cooptante resta l’unico responsabile verso la stazione appaltante e deve garantire la prosecuzione delle lavorazioni affidate alla cooptata, eseguendole direttamente o con altro soggetto autorizzato.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le decisioni che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Per ciascuna si indica il principio, riformulato, e la sua utilità concreta.
Tappa 1 – L’offerta congiunta e la solidarietà
- Cass. civ., sez. I, ord. 25 dicembre 2024, n. 34433. La responsabilità solidale delle imprese raggruppate nasce dall’offerta congiunta e non viene meno se il contratto è poi eseguito tramite una società consortile. Rilevanza: chiude la strada alla tesi che la società di esecuzione “schermi” le imprese originarie.
- Cass. civ., sez. I, ord. 25 dicembre 2024, n. 34434. La solidarietà verso subappaltatori e fornitori discende direttamente dalla partecipazione congiunta alla gara. Rilevanza: è la base delle azioni dei creditori della consorella in crisi.
- Cass. civ., sez. I, ord. 23 aprile 2024, n. 10870. Nei contratti aggiudicati ad ATI, parte contraente della stazione appaltante sono le imprese che hanno dato vita al raggruppamento. Rilevanza: conferma che il raggruppamento non è un soggetto terzo dietro cui ripararsi.
- Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2025, n. 9599, e 5 gennaio 2026, n. 57. Negli appalti di servizi e forniture non vige per legge la corrispondenza tra requisiti e quote; il comma 9 dell’art. 68 fonda la solidarietà di tutti per l’intera prestazione. Rilevanza: orienta la lettura del nuovo codice sull’estensione della solidarietà.
Tappa 2 – Il mandato e la rappresentanza
- Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2018, n. 11949. Alla mandataria spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti verso la stazione appaltante per tutti gli atti dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo. Rilevanza: la mandante non può agire da sola contro la stazione appaltante, finché il mandato è efficace.
- Cass. civ., sez. I, n. 3808/2016 (richiamata da Trib. Ravenna 2025). Il rapporto tra mandanti e mandataria è un mandato con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, che abilita la mandataria solo nei rapporti con la stazione appaltante. Rilevanza: delimita i poteri della capogruppo.
- Cass. civ., sez. I, ord. n. 24594/2025. La rappresentanza esclusiva serve a dare all’amministrazione un unico interlocutore, ferma la possibilità di agire direttamente contro la mandante; la pronuncia distingue la struttura dei raggruppamenti orizzontali e verticali. Rilevanza: utile per delimitare la responsabilità della mandante per prestazioni specialistiche.
Tappa 3 – I primi segnali di crisi e i fornitori
- Cass. civ., sez. II, ord. 26 gennaio 2024, n. 2508. L’ATI non è un centro autonomo di imputazione; il mandato non si estende ai rapporti con i fornitori terzi; salvo prova di un impegno assunto da una sola impresa in via esclusiva, rispondono in solido tutti i componenti. Rilevanza: indica la prova che l’impresa in bonis può tentare di dare per sottrarsi alla solidarietà.
- Cass. civ., sez. II, ord. 22 gennaio 2024, n. 2173. La parte contraente coincide con le imprese dell’associazione e la solidarietà verso i terzi permane anche in presenza di una società consortile esecutrice. Rilevanza: rafforza il principio della n. 34433/2024.
- Cass. civ., sez. III, ord. 21 ottobre 2022, n. 31135. Nell’ATI costituita per eseguire un subappalto, la mandataria risponde in solido delle obbligazioni assunte dalla mandante per l’esecuzione. Rilevanza: la solidarietà opera anche lungo la filiera.
Tappe 4-6 – Concordato, liquidazione giudiziale e riorganizzazione
- Cass. civ., sez. I, n. 3546/2023 (applicata da Trib. Bari 2026). Sotto la legge fallimentare, il fallimento della mandante scioglie il mandato collettivo e fa venire meno i poteri rappresentativi della capogruppo verso l’impresa fallita, che recupera legittimazione autonoma. Rilevanza: decisiva per le procedure regolate dalla legge fallimentare; nel CCII la regola per la liquidazione della mandante è diversa (art. 183).
- Cons. Stato, Ad. Plen., 25 maggio 2021, n. 9. Sotto il D.Lgs. 50/2016, la mandante che abbia depositato domanda di concordato con riserva può essere sostituita in gara solo per estromissione, con un congruo termine per riorganizzarsi. Rilevanza: resta il riferimento per le gare del vecchio codice e mostra da dove parte l’art. 97.
- Cons. Stato, Ad. Plen., 25 gennaio 2022, n. 2. La modifica soggettiva del raggruppamento è ammessa anche per perdita dei requisiti generali di un componente, in forma interna. Rilevanza: fonda la riorganizzazione “in riduzione”.
Tappa 8 – Cooptazione, collaudo e dopo
- Cons. Stato, n. 742/2024 (richiamato da Trib. Firenze 2026). Il cooptato non assume responsabilità verso la stazione appaltante, il cui unico referente è il concorrente offerente. Rilevanza: definisce il perimetro di rischio dell’impresa cooptata e del cooptante.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Interveniamo alla tappa in cui ti trovi. Se sei al giorno 0 costruiamo le regole; se sei nella crisi mettiamo in sicurezza il contratto e il patrimonio; se sei al regresso recuperiamo quanto pagato per altri.
- Redigiamo l’accordo interno di raggruppamento prima o subito dopo l’aggiudicazione: flussi finanziari, ribaltamenti, compensazioni, garanzie reciproche, regole di uscita in caso di crisi di un componente.
- Verifichiamo il mandato collettivo e la sua coerenza con l’offerta e con l’art. 68, individuando i punti deboli prima che diventino contenzioso.
- Analizziamo l’esposizione solidale: ricostruiamo i debiti della consorella verso fornitori e subappaltatori collegati all’appalto e stimiamo il rischio per l’impresa in bonis.
- Affianchiamo l’impresa in difficoltà nella composizione negoziata, valutando con l’esperto le soluzioni che consentono di proseguire il contratto pubblico.
- Gestiamo il dialogo con curatore e commissario giudiziale su subentro, recesso concordato e regolazione dei rapporti economici nei sessanta giorni decisivi.
- Predisponiamo la comunicazione di riorganizzazione alla stazione appaltante, con la documentazione dei requisiti per la quota residua ai sensi dell’art. 68, comma 17, e dell’art. 97.
- Esaminiamo ogni pretesa di fornitori e subappaltatori e, quando fondato, proponiamo opposizione entro i 40 giorni, valorizzando la prova dell’impegno esclusivo della consorella e le eccezioni sul credito.
- Depositiamo le domande di ammissione al passivo per i crediti di regresso e per i ribaltamenti non dovuti, e curiamo le eventuali opposizioni allo stato passivo.
- Promuoviamo le azioni di regresso verso le imprese del raggruppamento ancora solvibili, ripartendo la perdita secondo l’art. 1299 c.c.
- Valutiamo la posizione della cooptata, sia quando è creditrice di un cooptante in crisi sia quando è chiamata a rispondere oltre il perimetro che la legge le assegna.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la crisi di un componente di un’ATI è il caso tipico in cui intervenire prima dell’insolvenza conclamata, con gli strumenti della composizione negoziata, può salvare il contratto pubblico e ridurre l’esposizione delle consorelle. Altrettanto rilevante è la qualifica di cassazionista, perché le questioni su solidarietà, legittimazione della mandataria e sorte del mandato arrivano spesso fino alla Suprema Corte.
Garantiamo continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore segue la vicenda dalla lettura del mandato all’ultimo grado di giudizio, senza cambi di linea tra una fase e l’altra. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti, lavora sullo stesso caso: i legali sul contratto, sulle procedure e sul contenzioso, i commercialisti sulla ricostruzione dei flussi, sulle garanzie e sui profili contabili e fiscali dei rapporti tra le imprese.
Chiusura
Nella crisi di un’ATI il diritto offre molte strade, ma quasi tutte hanno una scadenza. Il tempo è la risorsa più preziosa dell’impresa coinvolta nella crisi di un’altra, ed è anche quella che si spreca più spesso. La mandataria che sospende in tempo i ribaltamenti, la mandante che si riorganizza entro i sessanta giorni, la cooptata che conosce il proprio perimetro di rischio: sono tutte imprese che hanno guardato il calendario prima di guardare le carte bollate.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si trova esattamente dove si incontrano contratti pubblici e crisi d’impresa: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di intervenire prima che l’insolvenza travolga il contratto; quella di avvocato cassazionista permette di sostenere le stesse difese fino all’ultimo grado; lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario presidia garanzie, flussi e profili fiscali del raggruppamento.
📩 Una consorella del tuo raggruppamento è in difficoltà o in procedura? Scrivici oggi stesso: i recapiti per raggiungere lo studio sono riportati al termine di questa guida.
