Profumeria In Crisi Per Il Calo Dei Consumi: Cosa Può Fare Uno Studio Legale

Quando gli scontrini si assottigliano, una profumeria non va in crisi in un giorno solo. Prima rallentano le rotazioni del magazzino, poi si allungano i pagamenti alle case e ai distributori, poi il fido di cassa diventa una presenza fissa invece che un polmone di emergenza. Ed è esattamente in questa fase che i creditori iniziano a muoversi: non per cattiveria, ma perché ognuno di loro, osservando gli stessi segnali che osservi tu, fa i propri calcoli e decide come proteggere il proprio credito. La banca valuta se ridurre l’esposizione, il fornitore del marchio se chiudere le consegne, il proprietario del locale se intimare lo sfratto prima che i canoni non pagati diventino troppi.

Chi gestisce un’attività commerciale in difficoltà tende a vivere queste iniziative come colpi che arrivano dall’esterno, uno dopo l’altro, senza possibilità di prevederli. È un errore di prospettiva. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. Ogni creditore ha un arsenale limitato, una sequenza tipica, dei costi da sostenere e soprattutto dei vincoli di legge che non può scavalcare. Conoscerli significa sapere in anticipo dove colpirà, quando, e dove la sua azione è più fragile.

Questo articolo ricostruisce la partita dal punto di vista di chi ti sta di fronte: le sei mosse che, nella prassi, i creditori di una profumeria in crisi compiono più spesso, i limiti che la legge e la giurisprudenza impongono a ciascuna di esse e le contromosse che il titolare dell’attività può giocare. I debiti tributari e contributivi seguono regole proprie e restano fuori da questa analisi, che si concentra sui rapporti di diritto civile e commerciale: banche, fornitori, locatori, garanzie.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché la crisi di una piccola impresa commerciale si gioca contemporaneamente su tre tavoli che lo Studio presidia con competenze certificate: il tavolo bancario (affidamenti, fideiussioni, segnalazioni), seguito dallo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo; il tavolo delle soluzioni concordate della crisi, dove l’Avvocato opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; il tavolo del contenzioso, dove la qualifica di avvocato cassazionista consente di difendere l’impresa dalle opposizioni di primo grado fino all’ultimo grado di giudizio.

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Chi hai di fronte: i creditori di una profumeria e i loro calcoli

Una profumeria indipendente, o un piccolo gruppo di due o tre punti vendita, ha una struttura del debito molto riconoscibile. Conviene guardarla con gli occhi di chi siede dall’altra parte del tavolo, perché la convenienza economica di ciascun creditore è la chiave di lettura di tutto ciò che seguirà.

La banca. Di solito è il creditore più esposto e il più strutturato. Ha concesso un’apertura di credito in conto corrente, magari un anticipo su POS o su fatture, spesso un mutuo chirografario per il rinnovo dell’arredo o per l’acquisto dello stock iniziale, quasi sempre garantito dalla fideiussione personale del titolare o dei soci. La banca ragiona per classi di rischio: finché la posizione è “in bonis” le conviene mantenerla e incassare interessi; quando i suoi modelli interni segnalano un deterioramento (sconfinamenti ripetuti, calo dei flussi sul conto, rate pagate in ritardo), la sua convenienza si sposta verso la riduzione dell’esposizione. Il motivo è anche regolamentare: un credito classificato come deteriorato le costa in termini di accantonamenti e di patrimonio. Da qui la sua sequenza tipica: riduzione o revoca dei fidi, richiesta di rientro, segnalazione in Centrale dei Rischi, escussione delle garanzie, e infine, spesso, la cessione del credito a un operatore specializzato.

Il fornitore del marchio. Le profumerie selettive vivono di rapporti con le case cosmetiche e con i loro distributori, spesso regolati da contratti di distribuzione selettiva con obiettivi di acquisto, standard di esposizione, condizioni di pagamento rigide. Il fornitore ha due leve: interrompere le consegne (che per un punto vendita significa scaffali vuoti nei periodi di maggiore vendita) e agire per il recupero con decreto ingiuntivo. La sua convenienza è ambivalente: da un lato non vuole perdere un punto vendita che presidia una zona, dall’altro teme di accumulare un credito che in caso di procedura concorsuale diventerebbe chirografario e falcidiato.

Il locatore. Il negozio è quasi sempre in affitto, in una via commerciale o in un centro. Il proprietario ragiona in termini di rendimento e di tempo: ogni mese di canone non pagato è un mancato reddito che difficilmente recupererà, e ogni mese in cui il locale resta occupato da un conduttore moroso è un mese in cui non può locarlo a un altro. Per lui la mossa dello sfratto per morosità è rapida e relativamente economica.

Gli altri. Società di leasing (arredi, impianti, registratori e sistemi gestionali), fornitori di servizi, eventualmente dipendenti per retribuzioni e TFR. Ciascuno con logiche proprie, ma con un tratto comune: nessuno di loro vuole essere l’ultimo ad agire. Il vero motore delle mosse dei creditori non è l’ostilità, è la paura di arrivare tardi. Quando un creditore percepisce che altri si stanno muovendo, accelera; quando percepisce che esiste un tavolo ordinato in cui tutti verranno trattati secondo regole note, rallenta.

Ed è proprio questa dinamica, che gli economisti chiamano “corsa all’escussione”, che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII) cerca di disinnescare con i suoi strumenti di protezione. Capire dove ciascun creditore si trova in questa corsa, e quanto gli costa proseguire, è la premessa per decidere quale contromossa giocare e in quale momento.

Un’ultima avvertenza di metodo: dal punto di vista del creditore, la profumeria in crisi da calo dei consumi presenta un profilo particolare. Non è un’impresa decotta per cattiva gestione strutturale; è spesso un’attività con avviamento, clientela fidelizzata, magazzino di valore e una posizione commerciale apprezzabile, colpita da una contrazione della domanda. Questo significa che il valore dell’impresa “in funzionamento” è quasi sempre superiore al valore che i creditori ricaverebbero da una liquidazione atomistica: lo stock di profumi e cosmetici venduto in blocco vale una frazione del prezzo al pubblico, l’arredo su misura vale pochissimo fuori da quel locale, l’avviamento si dissolve con la chiusura. Questa differenza di valore è la tua carta più forte, e il creditore lo sa. Il problema è dimostrarglielo nelle forme e nei tempi che la legge riconosce.

Prima mossa: la banca revoca il fido e ti segnala in Centrale dei Rischi

La mossa

La prima cosa che il creditore bancario farà, quando i suoi indicatori interni segnalano un peggioramento, è intervenire sugli affidamenti. Le forme sono diverse: riduzione dell’importo del fido, mancato rinnovo di una linea a scadenza, revoca dell’apertura di credito con richiesta di rientro immediato, sospensione degli anticipi. La base normativa è l’art. 1845 c.c., che regola il recesso dall’apertura di credito: se il contratto è a tempo determinato, la banca può recedere prima della scadenza solo per giusta causa, salvo patto contrario; se è a tempo indeterminato, può recedere con il preavviso previsto dal contratto, dagli usi o, in mancanza, di quindici giorni. In ogni caso il recesso sospende immediatamente l’utilizzo del credito, ma la banca deve lasciare al cliente almeno quindici giorni per restituire quanto utilizzato.

Accanto alla revoca, o subito dopo, arriva spesso la seconda leva: la segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, che rende visibile a tutto il sistema bancario la difficoltà dell’impresa.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene ridurre l’esposizione finché il debitore ha ancora flussi in entrata: i versamenti degli incassi giornalieri sul conto affidato vanno a ridurre il saldo negativo, e ogni euro rientrato prima di un’eventuale procedura concorsuale è un euro sottratto alla falcidia. La segnalazione a sofferenza, a sua volta, protegge la banca nei confronti del sistema e della vigilanza.

La banca preferisce invece non revocare quando la posizione è assistita da garanzie solide e immediatamente escutibili (ipoteche, pegni, garanzie pubbliche) oppure quando valuta che la revoca precipiterebbe l’impresa in una procedura in cui le sue ragioni sarebbero trattate peggio. Una revoca “brutale” può infatti esporla a responsabilità, ed è un rischio che gli uffici legali bancari conoscono bene.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge e la giurisprudenza gli impongono paletti precisi.

Primo: anche quando il contratto consente il recesso senza giusta causa, la banca deve esercitarlo secondo buona fede, e un recesso del tutto imprevisto e arbitrario è illegittimo. È il principio affermato dalla Cassazione fin dalla sentenza n. 4538 del 21 maggio 1997 e ripreso, tra le altre, da Cass. n. 21250 del 6 agosto 2008, che invita a leggere il recesso nel contesto complessivo del rapporto: se il cliente non ha superato il limite di fido e la banca ha tenuto per anni un comportamento che ingenerava un ragionevole affidamento sulla prosecuzione, la revoca improvvisa può configurare un abuso del diritto con obbligo di risarcire il danno.

Secondo: nelle aperture di credito a tempo determinato serve una giusta causa effettiva e indicata. La Cassazione, con la sentenza n. 5415 del 29 febbraio 2024 (Sez. I), ha collegato l’indicazione della giusta causa al rispetto dei canoni di correttezza e buona fede, distinguendo nettamente questa ipotesi dal recesso libero.

Terzo: l’accesso dell’impresa alla composizione negoziata della crisi non costituisce, di per sé, causa di sospensione o revoca degli affidamenti bancari (art. 16, comma 5, CCII). La banca che revoca il fido in risposta all’istanza di composizione negoziata deve dunque poter indicare ragioni diverse dalla semplice apertura del percorso.

Quarto, sul fronte della segnalazione: la segnalazione a sofferenza non è una conseguenza automatica del singolo ritardo. Richiede una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente, che deve apparire di grave e non transitoria difficoltà, assimilabile (anche se non coincidente) all’insolvenza. E la disciplina di vigilanza impone alla banca di informare il cliente quando lo segnala per la prima volta a sofferenza. L’Arbitro Bancario Finanziario ha ripetutamente dichiarato illegittime segnalazioni prive del preavviso: tra le più recenti, ABF Torino, decisione n. 1101 del 29 gennaio 2025, e ABF Milano, decisione n. 5208 del 29 maggio 2025, quest’ultima anche per difetto della valutazione sostanziale della situazione del cliente.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa si articola su tre livelli.

Il primo è documentale: prima ancora di contestare, occorre ricostruire il rapporto, cioè recuperare il contratto di apertura di credito (per verificare se è a tempo determinato o indeterminato e se contiene clausole di recesso), gli estratti conto degli ultimi anni, la visura della Centrale dei Rischi e qualsiasi comunicazione della banca. Senza questa base, ogni contestazione resta generica.

Il secondo è difensivo: se la revoca è arbitraria, è possibile chiedere al giudice un provvedimento d’urgenza che ripristini temporaneamente la linea di credito per il tempo necessario a reperire finanziamenti alternativi, e agire per il risarcimento del danno da recesso abusivo. Analogamente, una segnalazione in Centrale dei Rischi priva di preavviso o di presupposti sostanziali può essere contestata davanti all’ABF o al giudice, anche in via cautelare, chiedendone la rettifica o la cancellazione. Va però ricordato che il danno da segnalazione illegittima non è automatico: la giurisprudenza richiede la prova concreta del pregiudizio subito e del nesso causale (ad esempio, il rifiuto di nuovi finanziamenti motivato proprio dalla segnalazione).

Il terzo livello è strategico, ed è quello che molti trascurano: se la revoca è il primo segnale di una crisi che coinvolgerà anche gli altri creditori, la contromossa più efficace non è la causa contro la banca, ma l’apertura tempestiva di un tavolo ordinato, tipicamente la composizione negoziata della crisi, con richiesta di misure protettive. In quel contesto, la banca non può revocare gli affidamenti per il solo fatto dell’accesso al percorso e diventa un interlocutore obbligato della trattativa guidata dall’esperto.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. 21 maggio 1997 n. 4538 e Cass. 6 agosto 2008 n. 21250 (buona fede nel recesso e divieto di revoca arbitraria); Cass. Sez. I, 29 febbraio 2024 n. 5415 (giusta causa nell’apertura di credito); ABF Torino 29 gennaio 2025 n. 1101 e ABF Milano 29 maggio 2025 n. 5208 (preavviso e presupposti della segnalazione a sofferenza).

Seconda mossa: il fornitore del marchio chiude le consegne e chiede il decreto ingiuntivo

La mossa

La seconda mossa arriva quasi sempre dal fornitore principale: la casa cosmetica o il distributore che rifornisce i marchi più venduti. La sequenza tipica è questa. Prima il fornitore blocca le consegne, o le subordina al pagamento anticipato, o pretende il saldo dello scaduto prima di evadere nuovi ordini. Poi invia una diffida. Infine deposita un ricorso per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e seguenti c.p.c., allegando le fatture e, per ottenere l’ingiunzione, l’estratto autentico delle proprie scritture contabili (art. 634 c.p.c.). Se riesce a ottenere la provvisoria esecuzione (art. 642 c.p.c.), può procedere subito a precetto e pignoramento; altrimenti deve attendere che decorrano i quaranta giorni per l’opposizione (art. 641 c.p.c.).

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene muoversi presto per due ragioni. La prima è che il decreto ingiuntivo, una volta esecutivo, gli consente di iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore (art. 655 c.p.c.) e di trasformare un credito chirografario in un credito con una prelazione. La seconda è che, se la profumeria dovesse finire in una procedura concorsuale, i suoi crediti anteriori verrebbero soddisfatti in percentuale insieme agli altri chirografari, e allora meglio incassare prima ciò che si può.

Il fornitore preferisce invece non arrivare al decreto ingiuntivo quando il punto vendita ha un valore strategico per il marchio (zona presidiata, buona immagine, clientela fedele), quando teme che l’opposizione allunghi i tempi senza benefici, o quando intravede la possibilità di un piano di rientro credibile. Per molti marchi selettivi, perdere un punto vendita in una città significa lasciare spazio a un concorrente: è un costo che il fornitore mette sulla bilancia.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe in più punti.

Il decreto ingiuntivo non chiude la partita: con l’opposizione si apre un giudizio ordinario in cui il fornitore, pur essendo formalmente convenuto, resta attore in senso sostanziale e deve provare il proprio credito. Le fatture e gli estratti contabili che bastano per ottenere l’ingiunzione non bastano, da soli, a vincere il giudizio di opposizione, quando il debitore contesta in modo specifico le forniture, le quantità, i prezzi, le condizioni di reso o gli sconti contrattuali. Nei rapporti di distribuzione selettiva, inoltre, capita spesso che il conteggio del fornitore non tenga conto di note di credito, premi di fine anno, contributi per l’allestimento delle vetrine o resi di merce invenduta pattuiti.

La provvisoria esecuzione ante causam non è automatica: l’art. 642 c.p.c. la riserva ai crediti fondati su cambiale, assegno, atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure ai casi di pericolo di grave pregiudizio nel ritardo o di documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto. Se il fornitore ha ottenuto la clausola senza che ricorressero questi presupposti, il debitore può chiederne la sospensione all’inizio del giudizio di opposizione (art. 649 c.p.c.).

Il blocco delle consegne non è sempre libero. Se il rapporto è regolato da un contratto di durata, la sospensione delle forniture deve rispettare le regole sull’eccezione di inadempimento, che va sollevata in modo proporzionato e secondo buona fede (art. 1460 c.c.). E se la profumeria si trova in una posizione di dipendenza economica rispetto al fornitore, l’interruzione arbitraria del rapporto o l’imposizione di condizioni ingiustificatamente gravose può integrare l’abuso di dipendenza economica vietato dall’art. 9 della L. 192/1998, con conseguente nullità dei patti abusivi e diritto al risarcimento.

Infine, un limite che opera solo se il debitore lo attiva: durante le misure protettive della composizione negoziata, i creditori interessati non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli a danno dell’impresa per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori (art. 18, comma 5, CCII). Per un fornitore che voglia chiudere le consegne, è un vincolo molto forte.

La tua contromossa

La prima contromossa è temporale: il termine di quaranta giorni per opporsi al decreto ingiuntivo è perentorio, e se decorre inutilmente il decreto diventa definitivo e non più contestabile nel merito. Il termine è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali, che va dal 1° al 31 agosto: un decreto notificato a metà luglio scade quindi più tardi di quanto il calendario lascerebbe pensare, ma il conteggio va fatto con precisione, non a memoria.

La seconda contromossa è contabile: confrontare l’estratto conto fornitore con la contabilità della profumeria, verificando ogni documento: fatture, documenti di trasporto, note di credito, accordi di fine anno, condizioni di reso. Una differenza documentata, anche parziale, cambia la posizione negoziale.

La terza è strategica: quando il fornitore è un partner necessario per la sopravvivenza commerciale del negozio, la contromossa più utile è spesso trasformare il contenzioso in una rinegoziazione strutturata, proponendo un piano di rientro dello scaduto collegato alla ripresa delle forniture a condizioni sostenibili (pagamento alla consegna per i nuovi ordini, rientro graduale dei debiti pregressi). Se la crisi coinvolge più creditori, è la composizione negoziata a offrire la cornice in cui questa rinegoziazione diventa credibile, perché il fornitore sa che la trattativa è sorvegliata da un esperto indipendente e che le misure protettive impediscono ad altri creditori di “passargli davanti”.

Le pronunce che ti proteggono

Sul piano del rapporto con i creditori durante la crisi, la giurisprudenza di legittimità più recente ha mostrato attenzione alla composizione negoziata come strumento di tutela dell’impresa, purché attivata nei tempi corretti: Cass. Sez. I, 6 dicembre 2025 n. 31856 ha chiarito che spetta al tribunale investito della domanda di apertura della procedura liquidatoria valutare, in via incidentale, l’ammissibilità della composizione negoziata e delle misure protettive invocate dal debitore, e che l’istanza non produce effetti impeditivi se presentata quando era già pendente una domanda di concordato. Il messaggio per il debitore è netto: la protezione esiste, ma va chiesta nel momento giusto e con i presupposti giusti.

Terza mossa: il locatore intima lo sfratto per morosità

La mossa

La terza mossa è quella che spaventa di più, perché tocca il luogo stesso in cui l’attività vive. Quando i canoni non pagati si accumulano, il proprietario del locale notifica un’intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida (art. 658 c.p.c.), spesso accompagnata dalla richiesta di decreto ingiuntivo per i canoni scaduti. Se il conduttore non compare o compare senza opporsi, il giudice convalida lo sfratto e fissa la data di esecuzione; se si oppone, il giudice può comunque emettere ordinanza provvisoria di rilascio quando l’opposizione non si fonda su prova scritta (art. 665 c.p.c.), e il procedimento prosegue nelle forme del rito ordinario delle locazioni.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene agire presto perché ogni mese di attesa è un mese di canone perso e un mese in più di locale indisponibile per una nuova locazione. Lo sfratto per morosità è, tra le azioni giudiziali, una delle più rapide e meno costose per il creditore.

Il locatore preferisce non procedere quando il mercato delle locazioni commerciali nella zona è debole e teme di restare con il locale sfitto per mesi, quando il conduttore ha sempre pagato e la morosità è recente, o quando intravede la possibilità di un accordo (riduzione temporanea del canone, rateizzazione degli arretrati) che gli garantisca un flusso certo. In molte vie commerciali, in fasi di calo dei consumi, il proprietario sa che la vetrina vuota vale meno di un inquilino in difficoltà che continua a pagare almeno in parte.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, anche se meno che in altre mosse. Va detto con chiarezza: nelle locazioni ad uso diverso dall’abitazione non si applica il “termine di grazia” dell’art. 55 della L. 392/1978, cioè la possibilità di sanare la morosità in udienza o entro un termine concesso dal giudice. È un orientamento consolidato della Cassazione, che lascia al conduttore commerciale molto meno spazio rispetto al conduttore di un’abitazione. Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto non vessatoria la clausola risolutiva espressa collegata al mancato pagamento del canone nei contratti ad uso non abitativo, e compatibile con la scelta del procedimento di sfratto.

I limiti del locatore, quindi, vanno cercati altrove:

  • la morosità deve esistere ed essere esattamente quantificata: se l’intimazione include somme non dovute (oneri accessori non documentati, aggiornamenti ISTAT non richiesti nelle forme contrattuali, importi già compensati), il conduttore può opporsi con prova scritta e impedire l’ordinanza di rilascio;
  • se non c’è una clausola risolutiva espressa, la risoluzione richiede un inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.), valutato dal giudice nella fase a cognizione piena; il pagamento tardivo non cancella di per sé l’inadempimento, ma entra nella valutazione complessiva;
  • l’intimazione deve rispettare i requisiti formali dell’art. 660 c.p.c. e il termine a comparire previsto dalla legge, pena la nullità della procedura;
  • durante le misure protettive della composizione negoziata, il locatore non può avviare né proseguire azioni esecutive sui beni dell’impresa e, per il solo fatto del mancato pagamento di canoni anteriori, non può provocare unilateralmente la risoluzione del contratto (art. 18 CCII): la portata esatta di questo divieto rispetto al procedimento di convalida va però valutata caso per caso, perché le misure vanno chieste, confermate dal tribunale e possono essere modulate.

La tua contromossa

La prima contromossa riguarda un aspetto che molti titolari ignorano: l’avviamento. In base all’art. 34 della L. 392/1978, quando la locazione di un immobile con contatto diretto con il pubblico cessa per cause diverse dalla risoluzione per inadempimento o dalla disdetta o dal recesso del conduttore, il conduttore ha diritto a un’indennità per la perdita dell’avviamento. Se il contratto si risolve per morosità, quell’indennità si perde. Per una profumeria in una buona posizione commerciale, si tratta di un valore che può essere significativo e che va messo sulla bilancia prima di lasciar correre la morosità.

La seconda contromossa è negoziale e va giocata prima della notifica dell’intimazione: una proposta scritta al locatore, motivata con dati reali sull’andamento dell’attività, di riduzione temporanea del canone o di rateizzazione degli arretrati, eventualmente collegata a un impegno di durata. Il locatore razionale confronta questa proposta con il costo e i tempi dello sfratto e con il rischio di sfitto.

La terza riguarda l’uscita ordinata: se il calo dei consumi rende il punto vendita strutturalmente insostenibile, il conduttore può valutare il recesso per gravi motivi previsto dall’art. 27, ultimo comma, della L. 392/1978, con preavviso di sei mesi. I gravi motivi devono essere sopravvenuti, imprevedibili ed estranei alla volontà del conduttore, e la giurisprudenza è rigorosa nel verificarli: la semplice contrazione degli affari non basta automaticamente, ma circostanze oggettive e non prevedibili possono rilevare. È una valutazione da fare con prudenza, perché un recesso illegittimo espone a responsabilità per i canoni residui.

La quarta, quando la crisi è generale, è ancora una volta il tavolo collettivo: inserire il locatore nella trattativa della composizione negoziata o, per le imprese minori, nella proposta di concordato minore, dove il credito per canoni pregressi viene trattato insieme a quello degli altri creditori e la prosecuzione del contratto diventa parte del piano di continuità.

Le pronunce che ti proteggono

Su questa mossa la giurisprudenza protegge meno il conduttore commerciale che quello abitativo, ed è proprio per questo che la difesa si gioca soprattutto sulla quantificazione della morosità, sui requisiti formali dell’intimazione e sulla tempestività della trattativa. Sul piano delle misure protettive, Cass. Sez. I, 6 dicembre 2025 n. 31856 ricorda che la loro efficacia dipende dalla correttezza dei presupposti di accesso alla composizione negoziata, che il giudice può verificare in qualunque sede in cui vengano opposte.

Quarta mossa: la banca bussa alla porta del titolare con la fideiussione

La mossa

Quando il rientro dalla società non arriva, la banca sposta l’attacco dalla profumeria a chi l’ha garantita. Nella grande maggioranza dei casi, infatti, gli affidamenti concessi a una piccola impresa commerciale sono assistiti dalla fideiussione personale del titolare, dei soci o di un familiare. La mossa consiste nell’escussione: una lettera con cui la banca chiede al garante il pagamento dell’intero debito garantito, seguita, in caso di mancato pagamento, da un ricorso per decreto ingiuntivo contro il fideiussore e, ottenuto il titolo, da pignoramenti sul suo patrimonio personale: conto corrente, quinto dello stipendio o della pensione se presenti, immobili.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene escutere il garante perché il patrimonio personale del titolare è spesso più aggredibile di quello della società: una casa di proprietà, un conto con risparmi, redditi da lavoro o da pensione. La fideiussione omnibus, poi, copre tutte le obbligazioni presenti e future del debitore principale entro un importo massimo, e consente alla banca di non dover inseguire la società.

La banca preferisce invece non escutere, o rallentare, quando sa che il garante è privo di patrimonio aggredibile (e allora l’azione costa più di quanto rende), quando teme contestazioni serie sulla validità della garanzia, o quando il garante è anche l’amministratore della società e un’aggressione al suo patrimonio personale comprometterebbe la possibilità di risanamento dell’impresa, da cui la banca ricaverebbe di più.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, ed è un terreno che negli ultimi anni è stato ridisegnato dalle Sezioni Unite.

Il primo limite riguarda le clausole riprodotte dallo schema ABI. Con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 le Sezioni Unite hanno affermato che i contratti di fideiussione “a valle” che riproducono le clausole dello schema ABI dichiarate anticoncorrenziali dalla Banca d’Italia (provvedimento n. 55/2005) sono parzialmente nulli, limitatamente a quelle clausole, salvo che risulti che le parti non avrebbero concluso il contratto senza di esse. Le clausole in questione sono la cosiddetta “reviviscenza”, la “sopravvivenza” e, soprattutto, la deroga all’art. 1957 c.c., cioè alla norma che impone al creditore di agire contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione per non perdere la garanzia.

Ma il secondo limite, che ora è anche un limite per il garante, è stato fissato dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026, resa su rinvio pregiudiziale. La nullità non è più un automatismo che discende dal semplice confronto tra il testo della fideiussione e lo schema ABI: fuori dal periodo coperto dall’istruttoria della Banca d’Italia, e per le fideiussioni specifiche, il giudice deve accertare in concreto che il modello negoziale utilizzato rispondesse a un’intesa anticoncorrenziale, e l’onere di allegazione e prova ricade su chi invoca la nullità. Inoltre, sul piano dell’art. 1957 c.c., le Sezioni Unite hanno chiarito che, se nella fideiussione è presente una valida clausola di pagamento “a prima richiesta”, la banca può evitare la decadenza anche con una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento inviata al garante nei termini di legge, senza necessità di agire in giudizio, pur se la clausola di deroga all’art. 1957 è nulla.

Già prima, la Cassazione aveva insistito sul punto della prova: con l’ordinanza n. 675 del 10 gennaio 2025 (Sez. III) ha ribadito che il garante che invoca la nullità deve produrre lo schema ABI e il provvedimento della Banca d’Italia e deve dimostrare che la propria fideiussione è di tipo omnibus; con la sentenza n. 1170 del 2025 (Sez. I) aveva escluso l’estensione automatica della nullità alle fideiussioni specifiche.

Rimangono, dunque, limiti reali ma più stretti: la banca che non si è attivata nei sei mesi dell’art. 1957 c.c., né giudizialmente né con una richiesta scritta valida in presenza di clausola “a prima richiesta”, perde la garanzia se la deroga contrattuale è nulla; la banca deve rispettare l’importo massimo garantito; il garante può opporre le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo che si tratti di un contratto autonomo di garanzia.

La tua contromossa

La contromossa, in questa fase, richiede due competenze insieme: quella bancaria, per leggere la garanzia e il rapporto garantito, e quella processuale, per costruire l’opposizione nei termini. È qui che l’impostazione dello Studio Monardo fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, segue la contestazione della fideiussione con la stessa linea dal primo atto fino all’eventuale giudizio di legittimità.

In concreto, la contromossa si costruisce così:

  • ricostruzione della garanzia: data di sottoscrizione, natura (omnibus o specifica), importo massimo, presenza di clausole “a prima richiesta”, di deroga all’art. 1957 c.c., di reviviscenza e sopravvivenza;
  • ricostruzione cronologica: quando è scaduta l’obbligazione principale (ad esempio con il recesso dal fido), quando la banca ha inviato la prima richiesta al garante, se l’ha inviata nei sei mesi e in quale forma;
  • verifica del debito garantito: il garante può contestare l’ammontare del saldo, gli interessi applicati e le commissioni, perché la sua obbligazione non può eccedere quella del debitore principale;
  • coordinamento con la crisi dell’impresa: se la profumeria accede alla composizione negoziata, le misure protettive riguardano di regola l’impresa e non si estendono automaticamente ai garanti; alcuni tribunali (ad esempio il Giudice delegato del Tribunale di Brindisi, provvedimento del 3 marzo 2025) hanno esaminato l’estensione al fideiussore qualificabile come imprenditore di fatto, ma si tratta di valutazioni casistiche. Più spesso, la protezione del garante passa da un accordo con la banca che preveda la sua liberazione o la limitazione della sua esposizione in cambio del sostegno al piano dell’impresa;
  • valutazione degli strumenti personali: se l’esposizione del garante persona fisica supera stabilmente le sue capacità, il titolare può valutare le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal CCII, nelle quali la competenza dell’OCC e del Gestore della crisi è centrale.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. SU 30 dicembre 2021 n. 41994 (nullità parziale delle clausole ABI); Cass. SU 28 agosto 2026 n. 24825 (prova dell’intesa e istanza stragiudiziale ex art. 1957 c.c.); Cass. Sez. III, ord. 10 gennaio 2025 n. 675 (onere probatorio del garante); Cass. Sez. I n. 1170/2025 (fideiussioni specifiche); Corte d’Appello di Milano, 26 febbraio 2025, e Tribunale di Lecce, 23 gennaio 2025 n. 228, come esempi di applicazione della nullità parziale anche fuori dallo stretto perimetro dell’omnibus 2002-2005, oggi da rileggere alla luce delle Sezioni Unite del 2026.

Quinta mossa: il pignoramento del conto, degli incassi e della merce

La mossa

Ottenuto un titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o divenuto definitivo, oppure una sentenza), il creditore notifica l’atto di precetto, che intima il pagamento entro dieci giorni (art. 480 c.p.c.) e perde efficacia se l’esecuzione non inizia entro novanta giorni dalla notifica (art. 481 c.p.c.). Scaduti i dieci giorni, il creditore sceglie dove colpire. Per una profumeria le scelte tipiche sono tre:

  1. il pignoramento presso terzi del conto corrente aziendale (art. 543 c.p.c.), notificato alla banca, che blocca le somme presenti;
  2. il pignoramento presso terzi dei crediti verso i circuiti di pagamento, cioè le somme che la società che gestisce il POS deve accreditare al negozio per le vendite con carta: per un esercizio che incassa in gran parte con carte, è la leva più dolorosa;
  3. il pignoramento mobiliare nel negozio (artt. 513 e seguenti c.p.c.), con cui l’ufficiale giudiziario sottopone a vincolo la merce esposta e in magazzino, con l’obiettivo di farla vendere all’asta.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene il pignoramento presso terzi perché è rapido, economico e, se il terzo dichiara un credito capiente, porta a un’assegnazione diretta delle somme. Il pignoramento mobiliare della merce è invece meno conveniente di quanto sembri: profumi e cosmetici venduti all’asta realizzano una frazione del loro valore commerciale, hanno scadenze e richiedono custodia. Spesso il creditore lo usa più come strumento di pressione che come vero mezzo di realizzo.

Il creditore preferisce non pignorare quando ha già iscritto ipoteca su un immobile capiente, quando sa che il conto è in rosso e i flussi sono già vincolati da altri, o quando teme che il pignoramento faccia precipitare l’impresa in una procedura concorsuale in cui gli atti esecutivi verrebbero bloccati e i pagamenti ricevuti potrebbero essere esposti a contestazioni.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché l’espropriazione presso terzi, dopo la riforma Cartabia, è piena di adempimenti a carico del creditore, ciascuno presidiato da una sanzione.

Il creditore deve depositare nei termini la nota di iscrizione a ruolo con le copie conformi del titolo, del precetto e dell’atto di pignoramento; se non lo fa, il pignoramento perde efficacia. La Cassazione, Sez. III, con la pronuncia n. 28513 del 27 ottobre 2025, ha confermato l’inefficacia del pignoramento in caso di mancato deposito tempestivo delle copie conformi degli atti. Inoltre il creditore deve notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo: in mancanza, il pignoramento è inefficace nei confronti del terzo a cui l’avviso non è stato dato.

Il vincolo non è illimitato: il terzo pignorato custodisce le somme nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà (art. 546 c.p.c.); se il creditore pignora presso più banche o più terzi per lo stesso credito, il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione la riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.).

Il pignoramento dei crediti futuri richiede un rapporto già esistente al momento della notifica: i crediti verso il circuito POS che nasceranno dalle vendite successive possono essere colpiti in quanto derivano da un contratto di convenzionamento già in essere, ma l’estensione temporale del vincolo e la sua quantificazione sono terreno di contestazione, specie quando il blocco degli incassi impedisce all’impresa di pagare forniture e stipendi.

Il pignoramento mobiliare incontra limiti di pignorabilità per i beni strumentali dell’impresa individuale in cui il lavoro prevale sul capitale (art. 515 c.p.c.), anche se la merce destinata alla vendita, di regola, non rientra tra questi beni protetti.

E infine, come nelle mosse precedenti, dalla pubblicazione dell’istanza di misure protettive nella composizione negoziata i creditori interessati non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa (art. 18, comma 1, CCII), fino alla conclusione delle trattative o alla revoca delle misure, con durata fissata dal giudice tra 30 e 120 giorni e prorogabile entro un tetto complessivo.

La tua contromossa

La prima contromossa è sul tempo: dalla notifica del precetto ci sono dieci giorni prima che il creditore possa pignorare, e sono i dieci giorni più preziosi dell’intera partita. In quel lasso si valuta se esistono vizi del titolo o del precetto da far valere con opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), eventualmente chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, o se è il momento di depositare l’istanza di composizione negoziata con misure protettive.

La seconda contromossa, a pignoramento avvenuto, è il controllo formale degli adempimenti del creditore: deposito degli atti, notifiche dell’avviso di iscrizione a ruolo, rispetto dei limiti dell’art. 546 c.p.c. I vizi formali si fanno valere con opposizione agli atti esecutivi, entro il termine perentorio di venti giorni (art. 617 c.p.c.).

La terza contromossa è la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): il debitore può chiedere di sostituire ai beni o crediti pignorati una somma pari all’importo dovuto al creditore procedente e agli intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e spese, versando una quota iniziale e ottenendo, se ricorrono giustificati motivi, una rateizzazione mensile. Per una profumeria che ha bisogno di sbloccare gli incassi del POS per continuare a lavorare, è spesso la via più rapida per tornare operativa con un costo prevedibile.

La quarta, per la merce: chiedere che il debitore sia nominato custode dei beni pignorati, in modo da non svuotare il negozio, e valutare istanze che evitino vendite all’asta a valori irrisori.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. Sez. III, 27 ottobre 2025 n. 28513 (inefficacia del pignoramento per omesso deposito tempestivo delle copie conformi); sul versante concorsuale, Cass. Sez. I, 6 dicembre 2025 n. 31856, che ricorda come le misure protettive operino solo se l’accesso alla composizione negoziata è ammissibile, cioè attivato nei tempi e con i presupposti di legge.

Sesta mossa: l’istanza di liquidazione giudiziale

La mossa

L’ultima mossa, la più radicale, è il ricorso di un creditore per l’apertura della liquidazione giudiziale, la procedura che ha preso il posto del fallimento (artt. 37 e 121 e seguenti CCII). Il creditore non chiede di essere pagato: chiede che il tribunale accerti lo stato di insolvenza e nomini un curatore che sottragga all’imprenditore la gestione dei beni per liquidarli a beneficio di tutti i creditori.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, l’istanza di liquidazione giudiziale è soprattutto uno strumento di pressione. Pochi creditori chirografari hanno davvero interesse a far aprire una procedura in cui riceveranno, se va bene, una percentuale modesta dopo anni. Ma la minaccia concreta di perdere l’impresa spinge molti debitori a pagare il creditore istante, che spesso rinuncia al ricorso dopo l’incasso. Per alcuni creditori, poi, la procedura è utile per far valere azioni che solo il curatore può esercitare, come le revocatorie dei pagamenti preferenziali fatti ad altri.

Il creditore preferisce non presentare l’istanza quando sa che l’impresa è sotto le soglie dimensionali, quando i debiti scaduti sono modesti, o quando l’impresa ha già avviato un percorso di composizione della crisi credibile.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe in modo netto, specie per una profumeria.

L’impresa minore non è soggetta a liquidazione giudiziale. L’art. 2, comma 1, lett. d), CCII definisce impresa minore quella che, congiuntamente, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell’istanza (o dall’inizio dell’attività se più breve) ha avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Molte profumerie indipendenti a punto vendita singolo rientrano in questi parametri, o vi rientrano per alcuni di essi. Attenzione, però: l’onere di dimostrare di non superare le soglie grava sul debitore (art. 121 CCII), che deve farlo con bilanci e documentazione contabile attendibile; un’impresa con contabilità disordinata rischia di non riuscire a provare un dato che, nella sostanza, sarebbe dalla sua parte.

Non si apre la liquidazione giudiziale se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria è complessivamente inferiore a 30.000 euro (art. 49, comma 5, CCII).

Serve lo stato di insolvenza, cioè un’incapacità non transitoria di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, che il tribunale deve accertare: una tensione di liquidità temporanea, con prospettive concrete di ripresa, non basta.

Durante le misure protettive della composizione negoziata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata (art. 18, comma 4, CCII), salvo che il tribunale revochi le misure. Ma qui torna l’insegnamento di Cass. Sez. I, 6 dicembre 2025 n. 31856: il tribunale della liquidazione può verificare in via incidentale se l’accesso alla composizione negoziata era ammissibile, e un’istanza presentata in modo strumentale o in pendenza di altre procedure non blocca nulla.

La tua contromossa

La contromossa dipende dalla dimensione dell’impresa.

Se la profumeria è un’impresa minore, la prima difesa è documentale: depositare bilanci, dichiarazioni e situazione debitoria che dimostrino il mancato superamento delle soglie. Ma attenzione: l’impresa minore sottratta alla liquidazione giudiziale resta esposta alla liquidazione controllata (art. 268 CCII), che un creditore può chiedere a determinate condizioni. La vera contromossa per l’impresa minore è giocare in attacco con il concordato minore (artt. 74 e seguenti CCII), che consente, tramite un Organismo di Composizione della Crisi, di proporre ai creditori un piano che preveda la prosecuzione dell’attività e il pagamento dei debiti in misura e tempi sostenibili, con un meccanismo di approvazione a maggioranza e la possibilità di omologazione anche in presenza di contestazioni, quando la proposta risulta più conveniente dell’alternativa liquidatoria. Le imprese minori possono inoltre accedere alla composizione negoziata (art. 25-quater CCII).

Se la profumeria supera le soglie, la contromossa è anticipare l’istanza del creditore con l’accesso alla composizione negoziata e la richiesta di misure protettive, prima che il ricorso per liquidazione giudiziale sia depositato o comunque prima dell’udienza, con un piano di risanamento credibile e un test pratico di ragionevole perseguibilità. All’esito, se l’accordo con tutti i creditori non è possibile, si può accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII) o ad altri strumenti di regolazione della crisi.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. Sez. I, 6 dicembre 2025 n. 31856 (rapporti tra composizione negoziata, misure protettive e procedimento per l’apertura della procedura liquidatoria); sul riparto dell’onere della prova delle soglie dimensionali, la giurisprudenza di merito e di legittimità è costante nell’addossarlo al debitore, in linea con l’art. 121 CCII.

La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati verosimili, non casi reali. Servono a vedere come cambia la convenienza del creditore quando il debitore gioca la contromossa nel momento giusto.

Simulazione 1 — La revoca del fido e la composizione negoziata. Ipotesi: profumeria in forma di S.r.l., due punti vendita, ricavi in calo, apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato per 78.500 euro, utilizzata per 71.230 euro. La banca comunica il recesso il 4 febbraio 2026 con il preavviso minimo di quindici giorni: il rientro è richiesto entro il 19 febbraio. Contestualmente il fornitore principale ha uno scaduto di 41.360 euro e il locatore del secondo punto vendita lamenta tre canoni non pagati per 8.427 euro.

Scenario A, inerzia: il 20 febbraio la banca segnala la posizione a sofferenza, a marzo escute la fideiussione del titolare per l’intero importo e il fornitore deposita il ricorso per decreto ingiuntivo. Il negozio resta senza fido e senza consegne nella stagione primaverile.

Scenario B, contromossa: il 12 febbraio l’impresa deposita sulla piattaforma telematica l’istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive e, nei termini di legge, il ricorso al tribunale per la conferma. Dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese nessun creditore può avviare esecuzioni; la banca non può giustificare la revoca con il solo accesso al percorso (art. 16, comma 5, CCII); il fornitore non può rifiutare le consegne per il solo mancato pagamento dello scaduto (art. 18, comma 5, CCII). Per la banca, a questo punto, la convenienza si sposta: proseguire significa confrontarsi con un tribunale e un esperto; trattare significa trasformare il saldo di 71.230 euro in un piano di ammortamento garantito dai flussi di un’impresa che continua a lavorare.

Simulazione 2 — Il decreto ingiuntivo del fornitore. Ipotesi: decreto ingiuntivo per 37.840 euro notificato il 9 marzo 2026, senza provvisoria esecuzione. Il termine di quaranta giorni scade il 18 aprile 2026. Il 14 aprile la profumeria notifica l’atto di opposizione, documentando note di credito non contabilizzate dal fornitore per 6.215 euro e un premio di fine anno contrattualmente previsto per 2.980 euro. La parte effettivamente contestata è dunque di 9.195 euro; la parte non contestata è di 28.645 euro.

Dal punto di vista del fornitore il quadro cambia: per incassare l’intero importo dovrà affrontare un giudizio ordinario di durata pluriennale, in cui dovrà provare le proprie pretese; nel frattempo il cliente potrebbe accedere a uno strumento di regolazione della crisi. Se la profumeria propone di pagare i 28.645 euro in diciotto rate mensili da circa 1.591 euro, con forniture future pagate alla consegna, il fornitore incassa più rapidamente di quanto farebbe con la causa e conserva il punto vendita. La rinuncia reciproca al giudizio diventa per lui la scelta economicamente razionale.

Simulazione 3 — Lo sfratto e la fideiussione insieme. Ipotesi: canone mensile di 3.140 euro, quattro mensilità arretrate per 12.560 euro; intimazione di sfratto notificata il 2 maggio 2026, con udienza di convalida fissata a giugno. Il 20 maggio la banca invia al titolare-garante una richiesta scritta di pagamento per 64.300 euro in forza di una fideiussione omnibus con clausola “a prima richiesta”. L’obbligazione principale è scaduta il 19 febbraio con il recesso dal fido.

Prima verifica: la richiesta della banca è arrivata entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale (il termine cadrebbe il 19 agosto). Alla luce di Cass. SU 28 agosto 2026 n. 24825, con una valida clausola “a prima richiesta” la richiesta stragiudiziale tempestiva basta a evitare la decadenza: la difesa del garante non può puntare sull’art. 1957 c.c. e deve concentrarsi sull’ammontare del debito garantito e sulla prova di eventuali nullità. Seconda verifica, sul locale: se il contratto non contiene una clausola risolutiva espressa e l’intimazione include oneri accessori non documentati per 1.870 euro, l’opposizione fondata su prova scritta può evitare l’ordinanza di rilascio e aprire lo spazio per la proposta al locatore: saldo degli arretrati effettivi in sei rate e riduzione temporanea del canone per dodici mesi. Terza verifica: perdere il locale per risoluzione significherebbe perdere anche l’indennità di avviamento. La contromossa coordinata (opposizione mirata allo sfratto, trattativa con il locatore, contestazione dell’importo verso la banca) trasforma tre attacchi separati in una sola trattativa.

Quando all’avversario conviene trattare

C’è un errore che molti debitori commettono: proporre un accordo nel momento sbagliato. Troppo presto, quando il creditore non percepisce ancora il rischio, la proposta viene ignorata. Troppo tardi, quando il creditore ha già un titolo esecutivo e un pignoramento in corso, la sua convenienza è proseguire. Il momento giusto per trattare è quello in cui il costo di proseguire, per il creditore, supera il beneficio atteso. E questo momento si può riconoscere.

La banca è più disposta a trattare in tre finestre. La prima è prima della classificazione a sofferenza, quando la posizione è ancora “inadempienza probabile” e una ristrutturazione concordata le consente di migliorare la classificazione. La seconda è quando l’impresa ha attivato la composizione negoziata: l’esperto può proporre misure che la banca valuta con i propri criteri interni, e la presenza di un percorso sorvegliato riduce il rischio che i pagamenti siano poi contestati. La terza è quando la banca ha deciso di cedere il credito deteriorato a un operatore specializzato: chi acquista crediti in blocco lo fa a una frazione del valore nominale e ha interesse a chiudere rapidamente le posizioni con un saldo e stralcio. In quella fase il cessionario deve anche essere in grado di dimostrare che il credito specifico rientra nella cessione, e su questo punto la contestazione è spesso fruttuosa.

Il fornitore del marchio è più disposto a trattare quando il debitore si è opposto al decreto ingiuntivo con contestazioni documentate, quando il punto vendita ha un valore commerciale per il marchio nella zona, e quando il debitore propone di riprendere gli acquisti con pagamento alla consegna. Il fornitore ragiona sul margine futuro, non solo sul credito passato.

Il locatore è più disposto a trattare prima di notificare l’intimazione, quando la zona ha un tasso di sfitto significativo, e quando il conduttore offre garanzie nuove (un deposito integrativo, una fideiussione di terzi) in cambio di una riduzione temporanea del canone.

Tutti i creditori insieme sono più disposti a trattare quando esiste un tavolo comune in cui sanno di essere trattati secondo regole note: è la funzione della composizione negoziata, in cui l’esperto indipendente favorisce le trattative, e del concordato minore per le imprese sotto soglia. Dal punto di vista del singolo creditore, la paura di essere l’ultimo si attenua quando nessuno può più correre avanti.

Una regola pratica: ogni proposta deve essere supportata da numeri verificabili. Un piano di rientro “a fiducia” non convince nessuno; un piano costruito su un budget di cassa realistico, su dati di vendita documentati e su un’analisi di cosa il creditore otterrebbe nell’alternativa liquidatoria è una proposta che un ufficio crediti può portare in delibera. È qui che il lavoro congiunto di avvocato e commercialista diventa decisivo: la convenienza del creditore è materia economica prima che giuridica.

La partita in tabella

La tabella che segue riassume le sei mosse analizzate, il vincolo principale che limita il creditore, la contromossa chiave e la finestra temporale in cui giocarla. I termini indicati sono quelli di legge; il calcolo concreto va sempre fatto sul singolo atto, tenendo conto anche della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto per i termini processuali.

Mossa del creditoreTermine o condizione che lo vincolaContromossa del debitoreFinestra utile
Revoca del fido e richiesta di rientroBuona fede; giusta causa se a tempo determinato; almeno 15 giorni per la restituzione (art. 1845 c.c.); l’accesso alla composizione negoziata non giustifica da solo la revoca (art. 16 c. 5 CCII)Ricostruzione del rapporto; azione per recesso abusivo; composizione negoziata con misure protettiveDal ricevimento della comunicazione, prima della scadenza del termine di rientro
Segnalazione a sofferenza in Centrale dei RischiValutazione della situazione complessiva; informativa al clienteReclamo, ricorso ABF o azione giudiziale anche cautelare per la rettificaAppena la segnalazione emerge dalla visura
Blocco consegne e decreto ingiuntivo del fornitoreProva piena del credito nell’opposizione; limiti alla provvisoria esecuzione (art. 642 c.p.c.); divieti dell’art. 18 c. 5 CCII durante le misure protettiveOpposizione documentata; istanza di sospensione; rinegoziazione strutturata40 giorni dalla notifica del decreto (art. 641 c.p.c.)
Intimazione di sfratto per morositàMorosità esatta; requisiti formali dell’intimazione; gravità dell’inadempimento se manca clausola risolutiva espressaOpposizione con prova scritta; proposta di riduzione e rateizzazione; tutela dell’avviamentoPrima della notifica (trattativa) e fino all’udienza di convalida
Escussione della fideiussioneImporto massimo garantito; termine semestrale dell’art. 1957 c.c.; nullità parziale delle clausole ABI se provataVerifica di garanzia, cronologia e debito; opposizione al decreto ingiuntivo; accordo di liberazioneDalla prima richiesta della banca e comunque entro 40 giorni dal decreto
Pignoramento di conto, POS, merceDeposito tempestivo degli atti; avviso di iscrizione a ruolo; limite della metà in più (art. 546 c.p.c.); blocco durante le misure protettiveOpposizione all’esecuzione o agli atti (20 giorni); riduzione; conversione del pignoramentoDieci giorni dal precetto; venti giorni dall’atto viziato
Istanza di liquidazione giudizialeSoglie dell’impresa minore; debiti scaduti non pagati di almeno 30.000 euro; prova dell’insolvenza; divieto durante le misure protettiveProva delle soglie; concordato minore; composizione negoziata anticipataPrima del deposito dell’istanza e comunque prima dell’udienza

Le domande di chi è sotto attacco

“La banca può togliermi il fido da un giorno all’altro?” Può sospendere subito l’utilizzo, ma non può pretendere il rientro immediato. L’art. 1845 c.c. impone almeno quindici giorni per la restituzione, e il recesso deve rispettare la buona fede: una revoca arbitraria, in un rapporto che non presentava sconfinamenti, può essere contestata e dare diritto al risarcimento.

“Il fornitore può smettere di mandarmi la merce se ho delle fatture scadute?” In linea generale sì, ma con limiti. La sospensione deve essere proporzionata all’inadempimento; se c’è dipendenza economica, l’interruzione arbitraria può essere abusiva; e durante le misure protettive della composizione negoziata il fornitore non può rifiutare l’adempimento del contratto per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori.

“Se pago gli affitti arretrati all’udienza, evito lo sfratto del negozio?” Non necessariamente. Per le locazioni commerciali non esiste il termine di grazia previsto per le abitazioni. Il pagamento tardivo può pesare nella valutazione dell’inadempimento solo se non c’è una clausola risolutiva espressa e la causa prosegue nel merito. Per questo la trattativa con il locatore va aperta prima dell’intimazione.

“La banca può chiedere a me personalmente tutto il debito della società?” Sì, se hai firmato una fideiussione, entro l’importo massimo garantito. Puoi però verificare se la banca ha rispettato i termini dell’art. 1957 c.c., se il debito garantito è corretto e se la garanzia contiene clausole nulle; dopo le Sezioni Unite del 28 agosto 2026, la prova della nullità va costruita con cura e non è più automatica.

“Possono bloccarmi gli incassi del POS?” Sì, con un pignoramento presso terzi notificato alla società che gestisce i pagamenti. Il vincolo è limitato all’importo precettato aumentato della metà, il creditore deve rispettare adempimenti precisi a pena di inefficacia e puoi chiedere la conversione del pignoramento versando una somma iniziale e rateizzando il resto.

“Una piccola profumeria può fallire?” Se rispetta congiuntamente le soglie dell’impresa minore, non può essere sottoposta a liquidazione giudiziale, ma resta esposta alla liquidazione controllata. L’onere di dimostrare le soglie è tuo: tieni in ordine bilanci e contabilità, perché in quella sede sono la tua prima difesa.

I paletti fissati dai giudici

Raccogliamo qui le pronunce citate nel corso dell’articolo, ordinate in base alla mossa del creditore che ciascuna limita. Per ognuna indichiamo gli estremi, il principio riformulato e il motivo per cui conta per una profumeria in crisi.

Sulla revoca degli affidamenti e sulle segnalazioni

  1. Cass. civ., 21 maggio 1997, n. 4538. Anche quando il contratto ammette il recesso senza giusta causa, la banca non può esercitarlo in modo del tutto imprevisto e arbitrario, in contrasto con la buona fede nell’esecuzione del contratto. Rilevanza: è la pronuncia capostipite su cui si fonda ogni contestazione di revoca “brutale” del fido a un esercizio commerciale.
  2. Cass. civ., 6 agosto 2008, n. 21250. La legittimità del recesso va valutata nel contesto complessivo del rapporto: un recesso da un’apertura di credito non sconfinata, consentito dal contratto ma imprevedibile e arbitrario, è illegittimo. Rilevanza: valorizza la storia del rapporto tra la profumeria e la sua banca.
  3. Cass. civ., Sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5415. Nell’apertura di credito, il recesso fondato su giusta causa richiede che questa sia indicata, come espressione dei doveri di correttezza, e va tenuto distinto dal recesso libero. Rilevanza: nei fidi a scadenza, la banca deve spiegare perché recede.
  4. ABF Torino, decisione 29 gennaio 2025, n. 1101. La segnalazione a sofferenza non preceduta dal preavviso al cliente è stata ritenuta illegittima, con valorizzazione della natura recettizia della comunicazione. Rilevanza: verificare se e come la banca ha comunicato la segnalazione è il primo passo per contestarla.
  5. ABF Milano, decisione 29 maggio 2025, n. 5208. Segnalazione dichiarata illegittima sia per difetto del preavviso sia per mancanza di un’adeguata valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente. Rilevanza: la sofferenza non può fondarsi sul solo ritardo, ma su una valutazione globale.

Sull’escussione delle fideiussioni

  1. Cass. civ., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994. Le fideiussioni che riproducono le clausole dello schema ABI censurate dalla Banca d’Italia sono nulle limitatamente a quelle clausole, salvo prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza di esse. Rilevanza: è la base della contestazione della deroga all’art. 1957 c.c. nelle garanzie prestate dai titolari.
  2. Cass. civ., Sez. Un., 28 agosto 2026, n. 24825. Fuori dal perimetro dell’accertamento della Banca d’Italia la nullità va provata accertando in concreto l’intesa anticoncorrenziale; con una valida clausola “a prima richiesta”, la banca evita la decadenza dell’art. 1957 c.c. anche con una richiesta stragiudiziale tempestiva al garante. Rilevanza: ridisegna le difese di chi ha garantito i debiti della propria profumeria.
  3. Cass. civ., Sez. III, ord. 10 gennaio 2025, n. 675. Il garante che invoca la nullità deve produrre lo schema ABI e il provvedimento della Banca d’Italia e dimostrare la natura omnibus della garanzia. Rilevanza: senza i documenti giusti, l’eccezione di nullità cade.
  4. Cass. civ., Sez. I, n. 1170 del 2025. La nullità parziale per conformità allo schema ABI non si estende automaticamente alle fideiussioni specifiche. Rilevanza: occorre qualificare correttamente la garanzia prima di scegliere la difesa.
  5. Corte d’Appello di Milano, 26 febbraio 2025, e Tribunale di Lecce, 23 gennaio 2025, n. 228. Due esempi di merito in cui è stata riconosciuta la nullità parziale di clausole riproduttive dello schema ABI in garanzie diverse da quelle del triennio 2002-2005 o di tipo specifico. Rilevanza: mostrano lo spazio difensivo esistente prima delle Sezioni Unite del 2026, oggi da riesaminare con i nuovi criteri probatori.
  6. Tribunale di Brindisi, Giudice delegato, provvedimento 3 marzo 2025. Esaminata l’estensione delle misure protettive al fideiussore qualificabile come imprenditore di fatto. Rilevanza: la protezione del garante nella crisi dell’impresa è eccezionale e dipende da presupposti specifici.

Sui pignoramenti

  1. Cass. civ., Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28513. Il mancato deposito tempestivo delle copie conformi degli atti dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento. Rilevanza: il controllo degli adempimenti del creditore può liberare conto e incassi bloccati.

Sulla composizione negoziata e sulle procedure concorsuali

  1. Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. Il tribunale investito della domanda di apertura della procedura liquidatoria valuta in via incidentale l’ammissibilità della composizione negoziata e delle misure protettive; l’istanza proposta in pendenza di una domanda di concordato non produce effetti impeditivi. Rilevanza: la protezione dai creditori funziona solo se attivata nei tempi e nei modi corretti.

Cosa può fare lo Studio Monardo: giocare la partita al posto tuo

Quando la profumeria è sotto pressione, il titolare deve continuare a gestire il negozio, i dipendenti, i clienti e la stagione. Lo Studio gioca la partita sul fronte dei creditori, con strumenti precisi:

  1. Ricostruiamo la mappa dei creditori: per ciascuno individuiamo il titolo del credito, le garanzie, gli atti già notificati, i termini già decorsi e quelli ancora aperti.
  2. Analizziamo i rapporti bancari: contratti di affidamento, estratti conto, condizioni applicate, visure della Centrale dei Rischi, per verificare la legittimità di revoche e segnalazioni.
  3. Contestiamo i recessi abusivi e le segnalazioni illegittime con reclami, ricorsi all’ABF e, quando serve, azioni giudiziali anche d’urgenza.
  4. Esaminiamo ogni fideiussione del titolare e dei familiari: natura, clausole, cronologia delle richieste, importo garantito, alla luce delle Sezioni Unite n. 24825/2026.
  5. Redigiamo e depositiamo le opposizioni a decreti ingiuntivi, precetti e pignoramenti, presidiando ogni termine perentorio, compresa la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
  6. Verifichiamo gli adempimenti del creditore nei pignoramenti di conto, POS e merce, e predisponiamo istanze di riduzione e di conversione.
  7. Difendiamo il locale: verifichiamo l’intimazione di sfratto, quantifichiamo la morosità reale, impostiamo la trattativa con il locatore e tuteliamo l’avviamento.
  8. Valutiamo la dimensione dell’impresa rispetto alle soglie dell’impresa minore e prepariamo la documentazione per dimostrarle.
  9. Impostiamo il percorso di regolazione della crisi: composizione negoziata con misure protettive, concordato minore, accordi con i creditori o, quando necessario, gli altri strumenti del Codice della crisi.
  10. Apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la convenienza del creditore si sposta, con proposte sostenute da numeri verificabili.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per una profumeria in crisi, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa significa conoscere dall’interno il funzionamento della composizione negoziata: come si costruisce un piano credibile, come si chiedono e si difendono le misure protettive, come si conduce una trattativa con banche e fornitori sotto la sorveglianza di un esperto indipendente. Per le imprese più piccole, la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC consente di impostare con cognizione di causa il concordato minore e gli strumenti di sovraindebitamento, anche per i garanti persone fisiche.

Accanto a queste competenze, la qualifica di avvocato cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore, la stessa linea, dalla prima opposizione all’ultimo grado. E il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, perché leggere la convenienza del creditore, costruire un budget di cassa e verificare le soglie dell’impresa minore sono attività economiche tanto quanto giuridiche.

Chiusura

La crisi di una profumeria causata dal calo dei consumi non è una condanna, ma è una partita con regole precise, tempi stretti e avversari che conoscono bene il proprio arsenale. Nella procedura esecutiva e nella crisi d’impresa non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti. La banca, il fornitore, il locatore hanno ciascuno una sequenza prevedibile di mosse; ciascuna di quelle mosse incontra limiti di legge; e per ciascuna esiste una contromossa che funziona solo se giocata nella finestra giusta.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché la crisi di una piccola impresa commerciale si colloca all’incrocio delle competenze certificate dell’Avvocato: l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa per la composizione negoziata, il Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC per il concordato minore e la tutela dei garanti, il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario per affidamenti e fideiussioni, il cassazionista per difendere ogni scelta in giudizio fino all’ultimo grado.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

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