Spa In Crisi: Strumenti Di Risanamento E Liquidazione Giudiziale Per Le Società Per Azioni

Quando una società per azioni comincia a non pagare puntualmente fornitori, banche e dipendenti, il problema non è soltanto finanziario: è un problema di tempo e di responsabilità. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza chiede agli amministratori di accorgersi dello squilibrio prima che diventi irreversibile e di attivarsi con uno degli strumenti previsti dalla legge. Chi non lo fa resta esposto su due fronti: la società rischia di essere trascinata in liquidazione giudiziale da un creditore o dal pubblico ministero, e gli amministratori rischiano di rispondere con il proprio patrimonio del danno prodotto dal ritardo. Il rischio principale, per una Spa in difficoltà, non è il debito in sé: è continuare a gestire l’impresa come se nulla fosse mentre il patrimonio netto si erode, perché quella erosione diventa poi la misura del risarcimento chiesto agli amministratori.

Lo Studio Monardo opera esattamente su questo terreno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato alla funzione che il legislatore ha costruito per condurre le trattative di risanamento delle imprese in squilibrio: conosce dall’interno il percorso della composizione negoziata, il test di risanabilità e il modo in cui il tribunale valuta le misure protettive. È inoltre avvocato cassazionista, condizione decisiva in una materia in cui l’apertura della liquidazione giudiziale si impugna con il reclamo e poi con il ricorso per cassazione, e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operante a livello nazionale, perché un piano di risanamento di una società per azioni si regge su numeri e attestazioni tanto quanto su atti difensivi.

📩 Se la tua Spa sta perdendo liquidità, capitale o controllo della situazione, scrivici oggi stesso: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono in fondo a questa pagina.


Il quadro normativo: che cosa disciplina la crisi di una società per azioni

Sul piano normativo, la materia è governata dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in breve CCII), entrato in vigore il 15 luglio 2022 e più volte modificato, da ultimo con il c.d. correttivo-ter, D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. A questo impianto si affiancano le norme del codice civile sulle società per azioni, che il CCII presuppone e in parte sospende nei periodi di ristrutturazione.

La definizione da tenere ferma è quella dell’art. 2 CCII: la “crisi” è lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi; l'”insolvenza” è invece lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. La distinzione non è accademica. La crisi apre l’accesso agli strumenti di risanamento in continuità; l’insolvenza conclamata restringe le alternative e legittima l’apertura della liquidazione giudiziale.

Un esempio chiarisce la differenza. Una Spa manifatturiera con ordini in portafoglio, margini positivi e un piano di rimborso bancario troppo concentrato nei prossimi otto mesi è in crisi: i flussi prospettici non reggono le scadenze, ma l’impresa è risanabile rinegoziando il debito. La stessa Spa che ha perso i clienti principali, non paga gli stipendi da tre mesi e ha protesti in corso è insolvente: lì il tema non è più la rinegoziazione, ma la scelta tra una regolazione concordata e la liquidazione.

Va precisato che il dovere di attrezzarsi precede la crisi. L’art. 2086, comma 2, del codice civile impone all’imprenditore che opera in forma societaria di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. L’art. 3 CCII specifica il contenuto minimo di quegli assetti e gli indici da monitorare. Nella Spa il dovere si articola secondo l’art. 2381 c.c.: gli organi delegati curano l’adeguatezza degli assetti, il consiglio li valuta, i consiglieri senza deleghe hanno il dovere di agire in modo informato e di chiedere informazioni.

La disciplina prevede poi un ventaglio di strumenti, ordinati per intensità crescente di intervento giudiziale:

  • composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-quinquies CCII): percorso riservato e volontario, con un esperto indipendente nominato su piattaforma telematica;
  • piano attestato di risanamento (art. 56 CCII): atto stragiudiziale, pubblicabile, con attestazione di un professionista indipendente;
  • accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-61 CCII), nelle varianti ordinaria, agevolata e ad efficacia estesa;
  • piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII), il c.d. PRO, che consente di derogare alle regole di distribuzione se tutte le classi approvano;
  • concordato preventivo (artt. 84 e seguenti CCII), in continuità diretta o indiretta oppure liquidatorio;
  • concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), accessibile solo all’esito negativo della composizione negoziata;
  • liquidazione giudiziale (artt. 121 e seguenti CCII), che ha sostituito il fallimento.

Va precisato che la sostituzione del termine non è soltanto lessicale: la Cassazione ha chiarito che il nuovo impianto non è integralmente sovrapponibile a quello della legge fallimentare, con conseguenze concrete, ad esempio, sulla disciplina dell’esdebitazione, applicabile alle procedure aperte secondo il nuovo regime e non a quelle anteriori.

Presupposti, soglie e scadenze da calcolare con precisione

In termini operativi, la prima verifica riguarda l’assoggettabilità. Una società per azioni è, di regola, impresa commerciale non minore: i parametri dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII (attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro per ciascuno degli ultimi tre esercizi, ricavi non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro) sono raramente compatibili con una Spa operativa, che per legge ha un capitale minimo di 50.000 euro e una struttura organizzativa più articolata. Conseguenza pratica: la Spa è normalmente soggetta a liquidazione giudiziale e non a liquidazione controllata.

Il presupposto oggettivo è l’insolvenza (art. 121 CCII). A questo si aggiunge la soglia dell’art. 49, comma 1, CCII: il tribunale non apre la liquidazione giudiziale se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è complessivamente inferiore a 30.000 euro. È una soglia di non meritevolezza della procedura, non un indicatore di salute: può essere superata da un solo fornitore non pagato.

La legittimazione a chiedere l’apertura spetta al debitore, agli organi e alle autorità amministrative con funzioni di controllo e vigilanza, ai creditori e al pubblico ministero (artt. 37 e 38 CCII). Nella Spa, la domanda “in proprio” è deliberata dall’organo amministrativo, e la giurisprudenza di legittimità ha precisato tanto i presupposti dell’iniziativa dell’amministratore quanto la legittimazione dell’amministratore giudiziario nominato in sede di misure di prevenzione.

Quanto ai termini, qui si concentrano gli errori più costosi. La sospensione feriale dei termini processuali copre esclusivamente il periodo dal 1° al 31 agosto: non esistono altre finestre e non esiste alcun periodo di quarantacinque giorni. Va aggiunto che molti procedimenti concorsuali sono trattati con criteri di urgenza, per cui l’operatività della sospensione va verificata caso per caso; ciò che non può mai accadere è che il periodo venga calcolato oltre il 31 agosto.

Tabella dei termini

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Incarico dell’esperto nella composizione negoziata: 180 giorni, prorogabili di ulteriori 180Accettazione dell’incaricoOrdinatorio, con limite massimo legaleArchiviazione dell’istanza e perdita delle misure protettive
Conferma o revoca delle misure protettive: udienza entro 30 giorni dall’iscrizione dell’istanzaIscrizione dell’istanza nel registro delle impresePerentorio per l’effetto protettivoInefficacia delle misure protettive
Durata delle misure protettive: 4 mesi iniziali, prorogabili fino a 12 mesi complessiviPubblicazione dell’istanzaPerentorioRipresa delle azioni esecutive e cautelari dei creditori
Termine per il deposito di proposta, piano e documentazione dopo la domanda “con riserva” (art. 44 CCII): da 30 a 60 giorni, prorogabili di ulteriori 60Decreto del tribunalePerentorioInammissibilità della domanda e possibile apertura della liquidazione giudiziale
Proposta di concordato semplificato (art. 25-sexies CCII): 60 giorniComunicazione della relazione finale dell’espertoPerentorioDecadenza dall’accesso allo strumento
Notifica del ricorso e del decreto di convocazione (art. 41 CCII): almeno 15 giorni liberi prima dell’udienzaData dell’udienzaPerentorio a tutela del contraddittorioNullità della notificazione e rinvio dell’udienza
Memorie difensive e documenti: fino a 7 giorni prima dell’udienzaData dell’udienzaPerentorioInutilizzabilità delle difese tardive
Reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (art. 51 CCII): 30 giorniNotificazione della sentenza al debitore; iscrizione nel registro delle imprese per gli altri interessatiPerentorioDefinitività della sentenza di apertura
Ricorso per cassazione contro il provvedimento della Corte d’appello: 30 giorniNotificazione del provvedimentoPerentorioIrrevocabilità della decisione
Apertura della liquidazione giudiziale della società cancellata: entro 1 annoCancellazione dal registro delle impreseDecadenzialeImprocedibilità della domanda

Il termine più critico resta quello dell’art. 44 CCII: la domanda con riserva protegge il patrimonio ma apre un conto alla rovescia, e il mancato deposito del piano entro il termine fissato dal tribunale espone la società all’immediata trattazione delle istanze di liquidazione giudiziale pendenti.

Come si muove, passo per passo, una Spa che entra in difficoltà

  1. Rilevazione interna. Gli organi delegati verificano gli indici dell’art. 3 CCII: sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa a sei mesi, esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da oltre trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile, debiti verso fornitori scaduti da oltre novanta giorni superiori a quelli non scaduti, esposizioni verso banche scadute da oltre sessanta giorni. Vanno considerate anche le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (art. 25-novies CCII) e quelle dell’organo di controllo (art. 25-octies CCII).
  2. Delibera consiliare documentata. Il consiglio di amministrazione prende atto dello squilibrio, incarica i professionisti e delibera il percorso. Questo verbale è il primo documento che il curatore leggerà in caso di liquidazione giudiziale: la sua assenza è già un indizio di gestione inerte.
  3. Scelta dello strumento. La selezione dipende da tre variabili: presenza o meno di continuità aziendale prospettica, composizione del ceto creditorio (quanto pesa il debito bancario, quanto quello fiscale e contributivo, quanto quello commerciale), disponibilità di finanza esterna o di un acquirente del ramo d’azienda.
  4. Composizione negoziata. L’istanza si presenta sulla piattaforma telematica nazionale, con la documentazione dell’art. 17 CCII e il test pratico di risanabilità. La commissione nomina l’esperto, che convoca senza indugio l’imprenditore e valuta se esistono concrete prospettive di risanamento. L’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, con obblighi di informazione all’esperto per gli atti di straordinaria amministrazione.
  5. Misure protettive e cautelari. Si chiedono con l’istanza o successivamente (artt. 18 e 19 CCII), si pubblicano nel registro delle imprese e vanno confermate dal tribunale. La giurisprudenza di merito ha chiarito che la conferma presuppone una finalità effettivamente risanatoria: se il percorso mira a una mera liquidazione atomistica del patrimonio, le misure non vengono confermate.
  6. Effetti sul capitale sociale. Dalla pubblicazione dell’istanza e sino alla conclusione delle trattative, su dichiarazione dell’imprenditore, non si applicano gli artt. 2446, commi secondo e terzo, e 2447 c.c. e non opera la causa di scioglimento per riduzione del capitale (art. 20 CCII). Previsioni analoghe valgono per gli accordi di ristrutturazione (art. 64 CCII) e per il concordato preventivo (art. 89 CCII). Restano invece fermi gli obblighi informativi: l’organo amministrativo deve comunque convocare l’assemblea e sottoporle la situazione patrimoniale.
  7. Esito della composizione negoziata. Se le trattative riescono, si può concludere un contratto con uno o più creditori, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto, oppure accedere a un piano attestato, a un accordo di ristrutturazione, a un PRO o a un concordato. Se falliscono, si apre la finestra del concordato semplificato.
  8. Accesso allo strumento giudiziale. La domanda si propone con ricorso al tribunale competente, nel procedimento unitario degli artt. 40 e seguenti CCII, eventualmente con riserva ai sensi dell’art. 44. Il ricorso deve contenere i dati identificativi della società, le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei crediti, l’elenco dei titolari di diritti reali e personali sui beni, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata e lo stato particolareggiato delle attività.
  9. Giudice competente. È competente il tribunale nel cui circondario si trova il centro degli interessi principali del debitore (art. 27 CCII), che per una società si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese. Il trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito della domanda non rileva. Per le imprese in amministrazione straordinaria e per i gruppi di imprese di rilevante dimensione la competenza si sposta sul tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa. La presunzione legata alla sede legale è superabile con la prova che l’attività direzionale era stabilmente svolta altrove: è uno dei motivi di reclamo più frequenti contro le sentenze di apertura.
  10. Istruttoria sulla domanda di liquidazione giudiziale. Il tribunale convoca le parti, assume informazioni, verifica insolvenza e soglia dei 30.000 euro. La società può difendersi contestando la qualifica, la soglia, l’insolvenza, la competenza o l’esistenza del credito del ricorrente, oppure chiedendo termine per accedere a uno strumento di regolazione.
  11. Sentenza di apertura e organi. Con la sentenza ex art. 49 CCII il tribunale nomina giudice delegato e curatore, ordina il deposito delle scritture contabili e fissa l’udienza di verifica dello stato passivo. Gli amministratori perdono l’amministrazione e la disponibilità del patrimonio; i rapporti sociali restano in vita ma svuotati, mentre il curatore gestisce liquidazione, azioni revocatorie (art. 166 CCII) e azioni di responsabilità (art. 255 CCII).
  12. Impugnazione. Il reclamo si propone alla Corte d’appello entro trenta giorni. La fase è cruciale perché consente di introdurre fatti e documenti sopravvenuti e di rimettere in discussione i presupposti. Da qui il passaggio eventuale in Cassazione, con un termine ugualmente breve.

Che cosa cambia dentro la società dopo la sentenza di apertura

In termini operativi, l’apertura della liquidazione giudiziale non estingue la società per azioni: ne congela il funzionamento. L’assemblea resta in vita ma non ha più un patrimonio su cui deliberare; il consiglio di amministrazione conserva la carica e i doveri informativi, senza poteri dispositivi; il collegio sindacale continua a esistere ma la vigilanza si sposta sul curatore e sugli organi della procedura. Tutti gli atti compiuti dagli amministratori dopo l’apertura sono inefficaci rispetto ai creditori.

La disciplina prevede inoltre una serie di effetti automatici che incidono sull’operatività. I contratti pendenti restano sospesi finché il curatore non dichiara di subentrare o di sciogliersi dal rapporto, salvo le discipline speciali per locazione, affitto d’azienda, leasing e appalto. Le azioni esecutive e cautelari individuali non possono essere iniziate né proseguite: i creditori devono insinuarsi al passivo. Gli interessi convenzionali e legali sono sospesi agli effetti del concorso, salvo le eccezioni per i crediti assistiti da privilegio, pegno e ipoteca. I finanziamenti erogati dai soci nelle condizioni dell’art. 2467 c.c. sono postergati rispetto agli altri crediti, e il curatore può chiederne la restituzione se rimborsati nell’anno anteriore.

Va precisato che la gestione dell’impresa non si interrompe necessariamente. Il tribunale può autorizzare l’esercizio provvisorio dell’attività, anche limitato a specifici rami, quando l’interruzione provocherebbe un danno grave e la prosecuzione non pregiudica i creditori; il curatore può inoltre affittare l’azienda in attesa della vendita. Per una Spa con commesse in corso e maestranze qualificate, l’esercizio provvisorio e l’affitto sono spesso gli unici strumenti che conservano valore all’attivo: vanno chiesti subito, non quando il valore di avviamento si è già dissolto.

Due avvertenze decisive. La prima: una domanda di concordato pendente preclude l’accesso alla composizione negoziata, e il tribunale investito dell’istanza di liquidazione giudiziale può valutarne incidentalmente l’inammissibilità. La seconda: il piano e l’attestazione non vincolano il tribunale, che conserva un potere di verifica autonomo sulla fattibilità e sulla veridicità dei dati.

Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Primo esempio — perdita del capitale e finestra di sospensione. Spa con capitale sociale di 1.480.000 euro e riserve per 212.000 euro. Il bilancio al 31 dicembre 2025, approvato il 24 aprile 2026, evidenzia una perdita di esercizio di 1.874.000 euro. Il patrimonio netto risultante è negativo per 182.000 euro: si è verificata la fattispecie dell’art. 2447 c.c., che impone agli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea per la riduzione del capitale e il contestuale aumento a una cifra non inferiore al minimo legale, oppure per la trasformazione o lo scioglimento. In mancanza, opera la causa di scioglimento dell’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c. e da quel momento gli amministratori possono gestire solo ai fini conservativi (art. 2486 c.c.). Sviluppo alternativo: il 7 maggio 2026 la società presenta istanza di composizione negoziata con la dichiarazione prevista dall’art. 20 CCII. Dalla pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative gli artt. 2446, commi secondo e terzo, e 2447 c.c. non si applicano e la causa di scioglimento non opera. L’assemblea va comunque convocata e informata. Se entro il termine dell’incarico dell’esperto la società deposita domanda di concordato preventivo, la sospensione prosegue ai sensi dell’art. 89 CCII fino all’omologazione; se invece le trattative si chiudono senza esito e nessuna domanda viene depositata, gli obblighi rivivono e la causa di scioglimento torna a operare, con decorrenza del regime di gestione conservativa.

Secondo esempio — quantificazione del danno con il criterio dei netti patrimoniali. Stessa società. Il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento (31 dicembre 2025) è negativo per 182.000 euro. L’attività prosegue senza interruzioni e senza alcuna iniziativa di regolazione della crisi. Il 18 settembre 2026 viene aperta la liquidazione giudiziale su istanza di un fornitore per crediti scaduti pari a 46.300 euro. Il patrimonio netto alla data di apertura della procedura, ricostruito dal curatore, è negativo per 1.413.000 euro. Calcolo: differenza tra i due patrimoni netti pari a 1.231.000 euro. È questo l’importo che l’art. 2486, comma terzo, c.c. presume come danno risarcibile, salva la prova di un diverso ammontare. Il meccanismo non è punitivo: sposta l’onere probatorio sugli amministratori, che possono dimostrare che una parte della perdita si sarebbe prodotta comunque, perché fisiologicamente connessa alla liquidazione, o che singoli atti non hanno avuto efficienza causale. Variante: se gli amministratori provano che 318.000 euro di quella differenza derivano da costi inerziali inevitabili anche in caso di immediata messa in liquidazione, il danno accertabile scende a 913.000 euro. Se invece le scritture contabili sono tenute in modo tale da non consentire la ricostruzione dei netti patrimoniali, il giudice può ricorrere in via equitativa al criterio del deficit, confrontando attivo e passivo accertati nella procedura.

Casi particolari: quando la regola generale non basta

Spa già in liquidazione volontaria. L’apertura della liquidazione giudiziale resta possibile, ma cambia il criterio di accertamento dell’insolvenza. Per una società che ha cessato l’attività e deve solo liquidare l’attivo, la valutazione guarda alla capienza del patrimonio rispetto ai debiti, non alla capacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni con i flussi correnti. La giurisprudenza di legittimità ha precisato i criteri applicabili, affrontando anche il caso in cui alle immobilizzazioni materiali e immateriali non possa essere attribuito alcun valore effettivo.

Spa cancellata dal registro delle imprese. L’art. 33, comma 4, CCII consente l’apertura della liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione. Se la società è estinta e manca l’organo deputato al confronto tra attivo e passivo, la Cassazione ha escluso l’impiego del criterio dell’insolvenza statica, privilegiando una valutazione dinamica. È un passaggio che gli ex amministratori sottovalutano: la cancellazione non chiude il rischio, lo sposta.

Spa appartenente a un gruppo. Gli artt. 284-292 CCII consentono il piano o la procedura unitaria di gruppo, con un’unica domanda e un unico tribunale, pur mantenendo distinte le masse attive e passive. La valutazione di convenienza va fatta per ciascuna società: un piano che avvantaggia la capogruppo a scapito di una controllata espone a contestazioni e, in caso di liquidazione, all’azione ex art. 2497, comma quarto, c.c., che il curatore può esercitare ai sensi dell’art. 255 CCII.

Spa finanziata dai soci o dalla capogruppo. I finanziamenti concessi in un momento in cui risultava un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, o in una situazione finanziaria che avrebbe reso ragionevole un conferimento, sono postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c. La regola vale anche per i finanziamenti infragruppo richiamati dall’art. 2497-quinquies c.c. Nella costruzione di un piano di risanamento questo dato va trattato con attenzione: un apporto dei soci qualificato come finanziamento ordinario, anziché come finanza esterna o come versamento in conto capitale, può alterare il trattamento delle classi e compromettere il giudizio di convenienza.

Spa che ha bisogno di nuova finanza per arrivare all’omologazione. Il CCII consente di autorizzare finanziamenti prededucibili in funzione o in esecuzione dello strumento di regolazione, oltre ai finanziamenti autorizzati nel corso della composizione negoziata. Si tratta di autorizzazioni giudiziali da chiedere con istanza motivata e documentata: senza prededuzione, nessun soggetto eroga credito a un’impresa in procedura, e il piano resta sulla carta.

Spa esercente attività bancaria, assicurativa o finanziaria vigilata. Qui la liquidazione giudiziale non si applica: operano le procedure di liquidazione coatta amministrativa e di risoluzione previste dalle leggi speciali, con un ruolo centrale delle autorità di vigilanza. La verifica del regime applicabile va fatta prima di ogni altra valutazione.

Spa con amministratore giudiziario. Quando la società è sottoposta ad amministrazione giudiziaria, la legittimazione a chiedere l’apertura della procedura spetta anche all’amministratore nominato, e l’assemblea dei soci non può impedirgli di assumere l’iniziativa.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo interviene in queste situazioni cumulando tre qualificazioni che raramente coesistono: è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare nazionale di avvocati e commercialisti in diritto bancario e tributario. La combinazione conta perché la crisi di una Spa si gioca contemporaneamente sul piano industriale, su quello contabile e su quello processuale.

Domande frequenti

Se la mia Spa ha perso tutto il capitale, devo per forza ricapitalizzare? No. L’art. 2447 c.c. offre un’alternativa: ridurre e contestualmente aumentare il capitale almeno al minimo legale, trasformare la società, oppure scioglierla. Esiste però una terza via: accedere a uno strumento di regolazione della crisi. Con la composizione negoziata, gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo, gli obblighi di ricapitalizzazione e la causa di scioglimento restano sospesi per la durata prevista dagli artt. 20, 64 e 89 CCII. Restano fermi gli obblighi informativi verso i soci.

Un solo creditore può far aprire la liquidazione giudiziale di una Spa? Sì, se il suo credito è scaduto e non pagato e se l’ammontare complessivo dei debiti scaduti risultanti dall’istruttoria supera 30.000 euro. La soglia si calcola sul totale emergente dagli atti, non sul singolo credito azionato. La difesa più efficace non è quasi mai la contestazione del singolo credito, ma la dimostrazione dell’assenza di insolvenza o l’accesso tempestivo a uno strumento di regolazione.

Il pubblico ministero può chiedere la liquidazione giudiziale anche senza un processo penale in corso? Sì. La Cassazione ha chiarito che il potere di iniziativa del pubblico ministero sussiste ogni volta che la notizia dell’insolvenza sia acquisita nell’esercizio delle funzioni istituzionali, restando esclusa soltanto la notizia appresa in via privata. È un cambiamento sostanziale rispetto ai casi tipizzati della legge fallimentare.

Che cosa succede agli amministratori dopo l’apertura della procedura? Perdono l’amministrazione e la disponibilità del patrimonio sociale, ma non la carica. Devono consegnare le scritture contabili, rispondere alle richieste del curatore e possono essere convocati per chiarimenti. Sul piano patrimoniale restano esposti all’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 255 CCII, con il rischio di misure cautelari sui beni personali. Sul piano penale rilevano le fattispecie di bancarotta previste dal CCII.

Ho già un concordato pendente: posso chiedere la composizione negoziata per guadagnare tempo? No, e il tentativo è controproducente. La pendenza di una domanda di concordato, anche con riserva, è condizione ostativa all’accesso alla composizione negoziata, anche quando l’istanza sia accompagnata dalla richiesta di misure protettive; il tribunale investito della domanda di liquidazione giudiziale può rilevarne incidentalmente l’inammissibilità. La sequenza corretta è l’inverso: prima la negoziazione, poi, se necessario, lo strumento giudiziale.

Quando conviene il PRO invece del concordato in continuità? Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione dell’art. 64-bis CCII consente di distribuire il valore in deroga alle regole di graduazione, ma a una condizione pesante: tutte le classi devono approvare. È lo strumento adatto quando il ceto creditorio è concentrato e il consenso è già stato costruito nelle trattative. Se anche una sola classe dissente, il piano non è omologabile come PRO; la legge consente però la conversione della domanda in concordato preventivo, con le regole distributive proprie di quest’ultimo. La scelta va quindi fatta dopo aver verificato il grado di adesione effettivo, non prima.

Il tribunale può rigettare il piano anche se l’attestatore lo giudica fattibile? Sì. L’attestazione del professionista indipendente è un presupposto di ammissibilità e un elemento istruttorio, non un giudizio vincolante. Il tribunale verifica autonomamente la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, e il controllo non si esaurisce nella completezza formale della documentazione. Un’attestazione incompleta o fondata su dati non verificati può condurre alla revoca dell’ammissione, e il deposito di una nuova attestazione non sana a posteriori il vizio originario.

Se le banche votano contro, il concordato in continuità è finito? Non necessariamente. Il meccanismo della ristrutturazione trasversale (artt. 109, comma 5, e 112, comma 2, CCII) consente l’omologazione anche senza il consenso di tutte le classi, a determinate condizioni di rispetto delle prelazioni e di convenienza rispetto alla liquidazione. La Cassazione ha ammesso l’omologazione fondata sull’adesione di una sola classe qualificata, quando manchi la maggioranza delle classi.

Un creditore che non si è opposto all’omologazione può impugnarla dopo? Di regola no. La legittimazione al reclamo contro la sentenza che omologa gli accordi di ristrutturazione spetta ai soggetti che hanno assunto la qualità di parti formali partecipando al giudizio di omologazione. Chi resta inerte in primo grado perde lo strumento di impugnazione: è una ragione in più per presidiare la fase di omologa fin dall’inizio.

Il quadro giurisprudenziale

Di seguito i riferimenti più utili per orientare le scelte di una società per azioni in difficoltà. Alcuni sono già stati richiamati nelle sezioni precedenti; qui il quadro completo, con il principio riformulato e la ragione della rilevanza.

Cass. civ., Sez. I, 25 novembre 2025, n. 30903. Individua il presupposto necessario perché l’iniziativa dell’amministratore valga come domanda di accesso della società alla liquidazione giudiziale, e indica quali fatti e documenti possono essere valorizzati in sede di reclamo. Rilevanza: la domanda “in proprio” di una Spa non è un atto di gestione qualunque, va costruita con il corredo documentale richiesto dagli artt. 40 e 41 CCII.

Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31638. Riconosce al pubblico ministero un potere di iniziativa ampio ai sensi dell’art. 38 CCII: è sufficiente che la notizia dell’insolvenza sia acquisita nell’esercizio delle funzioni istituzionali, anche fuori da un procedimento penale. Rilevanza: la Spa insolvente non controlla i tempi della procedura; l’attesa non è una strategia difensiva.

Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31727. Chiarisce quando la competenza territoriale per l’apertura della liquidazione giudiziale non va individuata con riferimento alla sede legale. Rilevanza: fornisce la chiave del motivo di reclamo fondato sul centro degli interessi principali effettivo.

Cass. civ., Sez. I, 2025, n. 31086. Indica i criteri per accertare l’insolvenza di una società già in liquidazione, ammettendo che neppure alle immobilizzazioni materiali e immateriali venga attribuito valore. Rilevanza: smonta la difesa fondata sui valori di bilancio di una Spa che ha cessato l’attività.

Cass. civ., Sez. I, 22 dicembre 2025, n. 33590. Esclude il criterio dell’insolvenza statica per la società in liquidazione estinta, in cui manca l’organo deputato alla comparazione tra attivo e passivo, e applica il criterio dinamico. Rilevanza: chiarisce il regime della Spa cancellata aggredibile entro l’anno.

Cass. civ., Sez. I, 2025, n. 34881. Riconosce la legittimazione dell’amministratore giudiziario a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale della società, senza che l’assemblea possa impedirlo; il socio può proporre reclamo, ma solo contestando i presupposti della procedura. Rilevanza: definisce i confini dell’iniziativa negli assetti societari sotto controllo giudiziario.

Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. Afferma che la pendenza di una domanda di concordato preventivo, anche con riserva, è ostativa all’accesso alla composizione negoziata con misure protettive, e che il tribunale investito della domanda di apertura della liquidazione può valutarne incidentalmente l’inammissibilità. Rilevanza: impone un ordine di sequenza fra gli strumenti e colpisce l’uso dilatorio della composizione negoziata.

Cass. civ., Sez. I, 9 aprile 2025, n. 9371. Fissa il momento entro il quale il giudice adito può dichiarare la propria incompetenza territoriale nel concordato con riserva, a prescindere dalla concessione dei termini e delle misure protettive. Rilevanza: evita che un’eccezione di competenza tardiva mandi all’aria mesi di lavoro sul piano.

Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892. Esclude che possano computarsi tra i creditori aderenti quelli il cui credito nasce dalla procedura stessa: senza adesione di creditori anteriori, non si accede all’omologazione forzosa. Rilevanza: delimita il perimetro del cram down negli accordi di ristrutturazione.

Cass. civ., Sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365. Qualifica come uso distorto dell’istituto la richiesta di cram down quando manchi un numero significativo di creditori aderenti e l’unico creditore interessato sia l’amministrazione finanziaria. Rilevanza: l’accordo di ristrutturazione non può ridursi a un veicolo di falcidia del debito tributario.

Cass. civ., Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309. Afferma l’applicabilità retroattiva della disciplina del cram down fiscale introdotta dall’art. 1-bis del D.L. 69/2023 alle proposte di transazione fiscale depositate dal 15 giugno 2023, con la soglia minima di pagamento ivi prevista. Rilevanza: individua il regime applicabile alle procedure a cavallo fra le riforme.

Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5828. Limita la legittimazione al reclamo contro la sentenza di omologazione degli accordi di ristrutturazione, anche ad efficacia estesa, ai soggetti che siano stati parti formali del giudizio. Rilevanza: chi non si oppone in primo grado perde l’impugnazione.

Cass. civ., Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918. Richiede, per l’omologazione forzosa nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, che vi siano altri creditori aderenti, così che l’adesione imposta all’ente pubblico risulti determinante per il raggiungimento della soglia di legge. Rilevanza: conferma che il cram down è un correttivo, non un sostituto dell’accordo.

Cass. civ., Sez. I, 26 marzo 2026, n. 7347. Conferma il rigetto dell’omologazione di un accordo fondato esclusivamente sul cram down fiscale, in assenza di altri creditori aderenti. Rilevanza: consolida l’orientamento restrittivo sull’omologazione forzosa.

Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. Ammette la ristrutturazione trasversale nel concordato in continuità anche quando approvi una sola classe di creditori collocata “in the money”, in assenza della maggioranza delle classi. Rilevanza: amplia lo spazio di omologabilità dei piani in continuità di una Spa con ceto creditorio frammentato.

Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723. Stabilisce che, nel concordato in continuità con cram down fiscale, il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e non la meritevolezza del debitore. Rilevanza: sposta il giudizio su un terreno misurabile, e impone di costruire un confronto numerico con lo scenario liquidatorio.

Cass. civ., Sez. I, 21 maggio 2026, n. 15593. Affronta l’omologazione trasversale e il trattamento della finanza esterna nel regime anteriore al correttivo-ter, oltre al diritto di voto dei privilegiati soddisfatti integralmente ma con dilazione. Rilevanza: incide sul conteggio delle maggioranze, da verificare classe per classe prima del voto.

Cass. civ., Sez. I, 29 giugno 2026, n. 22229. Esclude che il debitore possa modificare unilateralmente la proposta di concordato in continuità dopo l’omologazione. Rilevanza: impone di calibrare il piano sugli scenari peggiori, perché dopo l’omologa il margine di manovra si chiude.

Cass. civ., Sez. V, 26 maggio 2025, n. 14012, e Cass. civ., Sez. I, 3 giugno 2025, n. 14835. La prima precisa che la sostituzione del termine “fallimento” con “liquidazione giudiziale” si colloca in un quadro normativo non integralmente sovrapponibile al precedente; la seconda limita l’applicazione della disciplina dell’esdebitazione del CCII alle procedure aperte secondo il nuovo regime. Rilevanza: stabiliscono quale corpo di regole si applica alle procedure a cavallo della riforma.

Cass. civ., ord. 25 marzo 2024, n. 8069. Ribadisce che, nell’azione di responsabilità contro gli amministratori di società, spetta a questi ultimi dimostrare di avere adempiuto ai propri doveri. Rilevanza: ricorda che, una volta aperta la procedura, l’onere difensivo pesa sugli amministratori, non sul curatore.

Sul piano normativo va ricordato un punto che incide su tutte le valutazioni precedenti: al procedimento si applica il regime vigente al momento del deposito della domanda. Il correttivo-ter ha modificato in più punti la disciplina dell’omologazione forzosa, della transazione su crediti tributari e contributivi e della ristrutturazione trasversale, e molte delle pronunce sopra richiamate riguardano espressamente il regime anteriore al D.Lgs. 136/2024. In termini operativi significa che, prima di impostare la strategia, occorre fissare due date: quella del deposito della domanda e quella dell’eventuale proposta di transazione fiscale. Da lì discende quale testo normativo si applica e quale giurisprudenza è davvero pertinente al caso concreto.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio Monardo assiste società per azioni in crisi con interventi definiti, non con valutazioni generiche. In concreto:

  1. Ricostruiamo la posizione debitoria aggregata incrociando bilanci, centrale rischi, estratti conto, piani di ammortamento ed estratti di ruolo, per quantificare l’esposizione effettiva e la sua scadenza.
  2. Applichiamo gli indici dell’art. 3 CCII e il test pratico di risanabilità, verificando sostenibilità del debito e capacità dei flussi prospettici, con il supporto dei commercialisti dello staff.
  3. Predisponiamo e depositiamo l’istanza di composizione negoziata sulla piattaforma telematica, con la documentazione dell’art. 17 CCII e la dichiarazione di sospensione degli obblighi sul capitale ai sensi dell’art. 20 CCII.
  4. Redigiamo e difendiamo le istanze di misure protettive e cautelari, costruendo la prova delle concrete prospettive di risanamento che il tribunale richiede per la conferma.
  5. Costruiamo il piano, la classazione dei creditori e il confronto con lo scenario liquidatorio, calcolando il valore di liquidazione e il surplus da continuità per reggere il giudizio di convenienza.
  6. Negoziamo con banche, fornitori strategici ed enti pubblici, impostando accordi di ristrutturazione, convenzioni di moratoria e proposte di transazione su crediti tributari e contributivi ai sensi dell’art. 63 CCII.
  7. Depositiamo la domanda di concordato preventivo o di PRO e presidiamo il voto e l’omologazione, compresa l’eventuale ristrutturazione trasversale e la risposta alle opposizioni.
  8. Resistiamo alle istanze di apertura della liquidazione giudiziale, contestando soglia, insolvenza, competenza territoriale e legittimazione del ricorrente, e proponiamo reclamo ex art. 51 CCII entro i trenta giorni.
  9. Difendiamo amministratori e sindaci nelle azioni di responsabilità del curatore, contestando la ricostruzione dei netti patrimoniali e dimostrando l’incidenza causale effettiva delle singole condotte.
  10. Verifichiamo la correttezza degli atti della procedura — programma di liquidazione, stato passivo, revocatorie — e proponiamo le impugnazioni nei termini.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Nella crisi di una società per azioni pesano in modo particolare due di queste qualificazioni. L’abilitazione di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 significa conoscere dall’interno la composizione negoziata: come si costruisce il test di risanabilità, che cosa il tribunale guarda quando conferma le misure protettive, quali condotte fanno archiviare le trattative. L’abilitazione di cassazionista significa che la difesa non si ferma al reclamo in Corte d’appello: la stessa linea difensiva può essere portata fino al giudizio di legittimità, dove si decidono competenza territoriale, presupposti dell’insolvenza e limiti dell’omologazione forzosa.

La continuità della strategia è il punto: lo stesso difensore segue il caso dall’analisi iniziale della posizione debitoria fino all’eventuale ricorso per cassazione, senza passaggi di mano e senza cambi di impostazione. Accanto, lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo, perché il piano di risanamento di una Spa richiede contemporaneamente competenza processuale, contabile e bancaria.

In sintesi

Per una società per azioni in difficoltà la sequenza corretta è sempre la stessa: misurare lo squilibrio con gli assetti e gli indici di legge, scegliere lo strumento coerente con la reale prospettiva di continuità, attivarlo prima che siano i creditori o il pubblico ministero a muoversi, presidiare ogni termine processuale. Chi arriva tardi perde due cose insieme: le alternative al provvedimento che apre la liquidazione giudiziale e la possibilità di difendere gli amministratori dal criterio dei netti patrimoniali.

Lo Studio Monardo è attrezzato esattamente per questa materia: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè titolare dell’abilitazione costruita dal legislatore per guidare il risanamento delle imprese in squilibrio, ed è avvocato cassazionista, condizione necessaria per portare la difesa fino all’ultimo grado quando la sentenza di apertura o il diniego di omologazione vengono impugnati. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale di avvocati e commercialisti in diritto bancario e tributario completa il quadro, perché nella crisi di una Spa il piano industriale, l’attestazione e la strategia processuale devono reggere insieme. Analizzeremo la posizione della società, verificheremo i presupposti di ciascuno strumento e costruiremo la linea più difendibile nel merito e in legittimità.

📩 Non lasciare che siano i termini a decidere per la tua società: contatta ora lo Studio Monardo, trovi tutti i riferimenti per scriverci e chiamarci al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO