Reti Di Imprese In Crisi: Rete-contratto E Rete-soggetto A Confronto Con Guida Legale

Quando un’impresa che fa parte di una rete entra in difficoltà, la prima domanda che tutti si fanno è sempre la stessa: “e adesso chi paga?”. La risposta onesta è che non esiste una regola unica per le reti di imprese in crisi: tutto dipende da chi sei dentro (o fuori) dalla rete e da come la rete è stata costruita.

Basta qualche esempio per capirlo. Lo stesso debito da 87.340 euro, contratto dall’organo comune per acquistare un macchinario, può finire interamente sulle spalle di un’impresa sana della rete, può restare confinato nel fondo comune senza toccare nessun partecipante, oppure può diventare un problema esclusivo della rete come soggetto autonomo. Un lavoratore assunto in codatorialità può trovarsi con tre datori di lavoro obbligati in solido, mentre il dipendente “ordinario” di un retista in liquidazione giudiziale ha come interlocutore soltanto la procedura. Un fornitore che ha venduto alla rete-soggetto non può bussare alla porta dei singoli retisti, mentre chi ha venduto all’organo comune “per conto” di un partecipante sì.

Per questo la guida è organizzata per profili. Dopo una parte comune, troverai una sezione dedicata a ciascuno di questi lettori:

  1. l’impresa retista in crisi dentro una rete-contratto;
  2. l’impresa retista in crisi dentro una rete-soggetto;
  3. chi amministra una rete-soggetto (l’organo comune) quando è la rete stessa ad andare in crisi;
  4. il partner sano, che vede crollare un’altra impresa della rete;
  5. il creditore della rete o di un retista (fornitore, banca, committente);
  6. il lavoratore in regime di codatorialità.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché la crisi di un’impresa in rete è, prima di tutto, una crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e la composizione negoziata è spesso il luogo naturale in cui si decide la sorte del contratto di rete, del fondo comune e dei rapporti tra retisti. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando la rete ha un fondo patrimoniale, una soggettività fiscale e rapporti con le banche, e la qualifica di cassazionista per seguire il contenzioso che nasce tra retisti, curatori e creditori fino all’ultimo grado.

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Le regole che valgono per tutti: la base comune delle reti di imprese

Prima di entrare nei singoli profili, conviene fissare una volta sola la cornice normativa. Ogni sezione successiva rimanderà a questi punti.

Che cos’è il contratto di rete

Il contratto di rete è disciplinato dall’art. 3, commi 4-ter e seguenti, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, poi modificato in modo rilevante dal D.L. 83/2012 e dal D.L. 179/2012. Con questo contratto più imprenditori si obbligano, sulla base di un programma comune, a collaborare in ambiti predeterminati, a scambiarsi informazioni o prestazioni industriali, commerciali, tecniche o tecnologiche, oppure a esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto delle rispettive imprese. Lo scopo dichiarato dalla legge è accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato.

Il contenuto minimo comprende: le imprese partecipanti, gli obiettivi strategici e i criteri per misurarne l’avanzamento, il programma di rete con diritti e obblighi di ciascuno, la durata, le modalità di adesione di nuovi imprenditori, le cause facoltative di recesso anticipato e le regole per l’assunzione delle decisioni. Il contratto va iscritto nel registro delle imprese.

I due elementi facoltativi: fondo comune e organo comune

La legge consente (non impone) due strumenti:

  • un fondo patrimoniale comune, alimentato dai conferimenti dei partecipanti;
  • un organo comune, incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di sue singole fasi.

Al fondo comune si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2614 e 2615, secondo comma, c.c., dettati per i consorzi con attività esterna. Questo rinvio è decisivo nella crisi, per due ragioni:

  • per l’art. 2614 c.c., finché dura il contratto i partecipanti non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori particolari di un singolo partecipante non possono soddisfarsi sul fondo comune;
  • per l’art. 2615, secondo comma, c.c., per le obbligazioni assunte dall’organo comune per conto dei singoli partecipanti rispondono questi ultimi in solido con il fondo, e se uno di loro è insolvente il suo debito si ripartisce tra gli altri in proporzione delle quote.

La stessa norma aggiunge poi una regola di chiusura: per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune. Il coordinamento tra questa regola e la solidarietà dell’art. 2615, secondo comma, è uno dei punti più discussi in dottrina e sarà centrale in diversi profili.

Le reti dotate di fondo comune hanno inoltre un obbligo contabile: entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio l’organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando in quanto compatibili le regole sul bilancio della società per azioni, e la deposita al registro delle imprese.

La grande distinzione: rete-contratto e rete-soggetto

Dal 2012 la rete con fondo comune può scegliere di acquisire soggettività giuridica, iscrivendosi nella sezione ordinaria del registro delle imprese del luogo in cui ha sede. Ne nascono due modelli molto diversi:

  • rete-contratto: resta un contratto tra imprese. Gli atti compiuti in esecuzione del programma producono effetti direttamente nella sfera dei partecipanti. È il modello che la legge considera “naturale”: anche se prevede organo e fondo comune, la rete non ha soggettività salvo opzione espressa;
  • rete-soggetto: diventa un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, titolare dei diritti e degli obblighi nati dall’attuazione del programma. L’organo comune agisce in rappresentanza della rete stessa.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 20/E del 18 giugno 2013, ha tratto le conseguenze fiscali di questa distinzione: la rete-soggetto è un autonomo soggetto passivo d’imposta (IRES e IRAP se ente commerciale), mentre nella rete-contratto ogni operazione è imputata pro quota ai partecipanti, tanto che i fornitori devono emettere una fattura per ciascuna impresa rappresentata dall’organo comune, con la parte di prezzo di sua competenza.

La cornice della crisi: il Codice della crisi d’impresa

Sul versante della crisi, la disciplina di riferimento è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dai correttivi, da ultimo dal D.Lgs. 136/2024. I passaggi che ritornano in tutti i profili sono:

  • la composizione negoziata (artt. 12 e seguenti CCII), percorso stragiudiziale con l’esperto, con possibilità di misure protettive e cautelari;
  • gli strumenti di regolazione della crisi (accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo);
  • la liquidazione giudiziale, che ha sostituito il fallimento, con la disciplina dei rapporti pendenti all’art. 172 CCII: l’esecuzione del contratto resta sospesa finché il curatore, autorizzato dal comitato dei creditori, decide se subentrare o sciogliersi;
  • per le imprese minori e gli imprenditori agricoli, le procedure da sovraindebitamento (concordato minore e liquidazione controllata).

Un’avvertenza vale per tutti: una rete di imprese non è un gruppo di imprese. Il gruppo, per il Codice della crisi, si fonda sulla direzione e coordinamento esercitata da una società sulle altre; la rete si fonda invece su un programma comune tra imprese che restano autonome e paritarie. Le procedure di gruppo (artt. 284 e seguenti CCII) e la composizione negoziata di gruppo (art. 25 CCII) non si applicano quindi alla rete in quanto tale, ma solo se i retisti sono anche legati da rapporti di controllo.

Il lavoro dentro la rete

Infine, l’art. 30, comma 4-ter, D.Lgs. 276/2003 prevede due istituti propri delle reti: il distacco “agevolato” (l’interesse del distaccante si presume per effetto della rete) e la codatorialità dei dipendenti ingaggiati secondo regole stabilite nel contratto di rete. Le modalità operative sono state fissate dal D.M. 29 ottobre 2021, n. 205. Come vedremo nel profilo del lavoratore, la codatorialità comporta la responsabilità solidale di tutti i codatori per gli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi.

Recesso, esclusione e scioglimento: le regole d’uscita

Nella crisi, la domanda più frequente non è come si entra in una rete, ma come se ne esce. La legge lascia questo terreno quasi interamente al contratto: tra i contenuti obbligatori figurano le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per esercitarlo, mentre esclusione, liquidazione della quota e scioglimento sono regolati da clausole che le parti scrivono, spesso in modo sommario, al momento della costituzione.

Tre conseguenze pratiche valgono per ogni profilo.

La prima: se il contratto tace, recuperare la propria quota del fondo prima della scadenza è molto difficile, perché l’art. 2614 c.c. vieta la divisione del fondo per tutta la durata della rete. Chi esce, salvo diversa pattuizione, rischia di lasciare il conferimento a disposizione degli altri fino allo scioglimento.

La seconda: le clausole che escludono automaticamente il partecipante sottoposto a procedura concorsuale devono essere coordinate con il Codice della crisi, che protegge la continuità dei contratti in corso e limita l’efficacia dei patti che ne fanno dipendere lo scioglimento dalla sola apertura della procedura. Una clausola ben scritta valorizza invece l’inadempimento concreto agli obblighi del programma, non la mera condizione di crisi.

La terza: lo scioglimento della rete, per scadenza, per impossibilità di realizzare il programma o per decisione dei partecipanti, apre una fase di liquidazione in cui si pagano prima i creditori che possono soddisfarsi sul fondo e solo dopo si ripartisce il residuo. Nella rete-soggetto questa fase segue regole analoghe a quelle degli enti collettivi e deve risultare dal registro delle imprese.

Chi si trova in crisi, o vede in crisi un partner, dovrebbe quindi leggere queste clausole per prime: sono loro a determinare quanto vale la partecipazione, quanto costa uscire e quanto si rischia restando.

Con questa base comune, ogni profilo può concentrarsi su ciò che cambia davvero per chi lo vive.


Se sei un’impresa retista in crisi dentro una rete-contratto

La tua situazione

Sei un’impresa (società o ditta individuale) che ha firmato un contratto di rete con altri imprenditori. La rete non si è mai iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese: è una rete-contratto. Magari c’è un organo comune che firma ordini e contratti, magari c’è anche un fondo comune a cui hai conferito una somma. Oggi i tuoi conti non reggono più: ritardi con i fornitori, una banca che chiede il rientro, il timore di un’istanza di liquidazione giudiziale.

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: nella rete-contratto i rapporti nati dal programma comune sono, almeno in parte, rapporti tuoi. Non esiste un soggetto “rete” che faccia da schermo.

Cosa cambia per te

Le regole che ti riguardano più da vicino sono tre.

Primo: i debiti assunti dall’organo comune in tuo nome sono debiti tuoi. Se l’organo comune opera come mandatario con rappresentanza e ha firmato un contratto in nome e per conto dei partecipanti, l’obbligazione ricade nella tua sfera. Se c’è un fondo comune e l’obbligazione è relativa al programma di rete, la legge circoscrive la responsabilità verso i terzi al fondo; ma se l’obbligazione è stata assunta per conto tuo, l’art. 2615, secondo comma, c.c. ti rende responsabile in solido con il fondo. La giurisprudenza sui consorzi, a cui la norma rinvia, ha chiarito questo meccanismo: quando l’organo consortile tratta con i terzi per conto dei partecipanti opera come loro mandatario, e il partecipante risponde anche senza che il suo nome sia stato speso, purché l’obbligazione sia stata assunta nel suo interesse (Cass. civ., sez. III, 21 febbraio 2006, n. 3664).

Secondo: la tua quota nel fondo comune è “bloccata”. Per l’art. 2614 c.c., finché dura il contratto non puoi chiedere la divisione del fondo, e i tuoi creditori personali non possono pignorarlo. È una protezione per la rete, non per te: quella somma non è disponibile per pagare i tuoi debiti, né per te né per i tuoi creditori, fino a quando non esci dalla rete o la rete si scioglie.

Terzo: in caso di liquidazione giudiziale, il contratto di rete diventa un rapporto pendente. Il curatore valuterà se proseguire o sciogliersi ai sensi dell’art. 172 CCII. Molti contratti di rete prevedono poi clausole di esclusione automatica del partecipante sottoposto a procedura concorsuale: vanno lette con attenzione, perché il Codice della crisi limita l’efficacia delle clausole che fanno dipendere lo scioglimento dalla sola apertura della procedura.

I numeri

Facciamo un esempio. La tua impresa ha conferito 21.500 euro al fondo comune e si è impegnata a versare contributi annuali di 8.400 euro per le spese del programma. L’organo comune, in tuo nome e in nome di altre due imprese, ha ordinato forniture per 63.180 euro, ripartite in fatture separate: la tua quota è il 40%, pari a 25.272 euro.

  • I 21.500 euro conferiti non sono aggredibili dai tuoi creditori personali e non puoi riprenderli finché resti nella rete.
  • I 25.272 euro di forniture fatturate a te sono un tuo debito ordinario, che entra nel tuo piano di risanamento o nel passivo della procedura.
  • I contributi annuali non ancora versati (8.400 euro) sono un debito verso la rete o verso gli altri partecipanti: se ti sciogli dal contratto, si apre il tema della liquidazione della tua posizione e di eventuali penali.

Se sei un’impresa di piccole dimensioni, verifica subito se rientri nella nozione di impresa minore (art. 2, comma 1, lett. d, CCII): nei tre esercizi precedenti, attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro annui, ricavi lordi non superiori a 200.000 euro annui, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro. In questo caso non sei soggetto a liquidazione giudiziale e hai accesso al concordato minore o alla liquidazione controllata.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è scoprire troppo tardi di essere obbligato per debiti che consideravi “della rete”. Nella rete-contratto il confine tra debito comune e debito del singolo dipende dalla redazione del contratto, dai poteri dell’organo comune e da come sono stati firmati i singoli ordini. Una lettura superficiale può far apparire il tuo passivo più leggero di quanto è.

Altri rischi tipici:

  • l’esclusione dalla rete proprio nel momento in cui il programma comune era la tua principale fonte di commesse;
  • le azioni di regresso degli altri retisti che hanno pagato debiti solidali anche per tua parte;
  • la perdita del valore della tua quota nel fondo, se il contratto prevede che il recedente o l’escluso non abbia diritto alla liquidazione o la riceva solo a scadenza;
  • in caso di codatorialità, il fatto che i tuoi partner chiedano a te, in regresso, la tua parte dei costi del personale condiviso.

Le mosse giuste

  1. Fai una ricognizione documentale completa: contratto di rete, eventuali modifiche iscritte, verbali dell’organo comune, ordini firmati, fatture ricevute, situazione patrimoniale del fondo. Serve a separare con precisione i debiti tuoi, quelli solidali e quelli che gravano solo sul fondo.
  2. Valuta la composizione negoziata prima che la situazione precipiti. Il percorso con l’esperto ti consente di trattare con banche e fornitori, ma anche con gli altri retisti, sul futuro della tua partecipazione. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), l’Avv. Monardo conosce dall’interno il funzionamento di questo strumento e i suoi tempi.
  3. Rinegozia la tua posizione nella rete prima che scatti l’esclusione: sospensione temporanea dei contributi, riduzione degli impegni, uscita concordata con liquidazione della quota a condizioni sostenibili.
  4. Chiedi, se necessario, misure protettive che impediscano ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive mentre tratti.
  5. Se sei impresa minore, valuta il concordato minore, la cui proposta ha contenuto libero ma deve rispettare i limiti fissati dalla legge (Cass. civ. n. 28574/2025).

La giurisprudenza dedicata

Oltre a Cass. n. 3664/2006, già citata, è rilevante Cass. civ., sez. I, 27 gennaio 2014, n. 1636: nel ricostruire l’art. 2615 c.c., la Corte distingue le obbligazioni assunte dall’organo in nome del consorzio, per le quali risponde solo il fondo, da quelle assunte per conto dei singoli partecipanti, per le quali questi rispondono in solido con il fondo. E sottolinea che l’organizzazione comune resta estranea alle obbligazioni che il singolo partecipante assume per conto proprio. Trasposto alla rete: i tuoi debiti personali non diventano debiti della rete, ma alcuni debiti “della rete” possono diventare tuoi.


Se sei un’impresa retista in crisi dentro una rete-soggetto

La tua situazione

La tua impresa partecipa a una rete che ha un fondo comune, un organo comune e si è iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese: è una rete-soggetto, con propria partita IVA, propria contabilità e capacità di contrarre in nome proprio. Tu però sei in difficoltà, mentre la rete potrebbe essere perfettamente in salute (o viceversa).

Per chi è nella tua posizione, la prima cosa da sapere è che la rete-soggetto è un altro soggetto rispetto a te. I suoi debiti non sono tuoi, i tuoi debiti non sono suoi.

Cosa cambia per te

La regola più importante: per le obbligazioni contratte dalla rete-soggetto risponde la rete con il proprio patrimonio, e tu non sei obbligato verso i terzi salvo che tu abbia prestato garanzie personali. È l’effetto dell’acquisto della soggettività: la rete è titolare dei rapporti nati dall’attuazione del programma.

Questo ha due conseguenze speculari per la tua crisi:

  • i debiti che la rete ha verso fornitori, banche e committenti non entrano nel tuo passivo (a meno che tu non abbia firmato fideiussioni o lettere di patronage);
  • il tuo conferimento nel fondo non è più “tuo” in senso proprio: è patrimonio della rete, e i tuoi creditori non possono aggredirlo direttamente. Ciò che hai è una posizione partecipativa, il cui valore emerge solo in caso di recesso, esclusione o scioglimento.

Restano invece pienamente tuoi:

  • gli obblighi contributivi verso la rete previsti dal contratto;
  • gli eventuali debiti per forniture che la rete ti ha fatto (la rete può essere tua creditrice);
  • le obbligazioni da codatorialità, se la rete-soggetto ha previsto l’impiego condiviso di personale.

In liquidazione giudiziale, il curatore subentra nella tua posizione contrattuale e può valutare se mantenerla o sciogliersi dal contratto di rete, secondo la disciplina dei rapporti pendenti (art. 172 CCII). Se l’apertura della procedura è prevista dal contratto come causa di esclusione, la rete dovrà liquidare la tua posizione secondo le regole pattuite, e quel credito entrerà nell’attivo della procedura.

I numeri

Ipotizziamo che tu abbia conferito 34.250 euro nel fondo della rete-soggetto, pari a un quarto del fondo complessivo di 137.000 euro. La rete ha debiti verso terzi per 96.400 euro e crediti e attività per 151.800 euro. Tu hai personalmente debiti per 412.900 euro e un attivo di 268.300 euro.

  • I 96.400 euro di debiti della rete non si sommano ai tuoi 412.900: sono un problema della rete.
  • I tuoi creditori non possono pignorare i 34.250 euro conferiti, che appartengono al patrimonio della rete.
  • Se però hai firmato una fideiussione a favore della banca che ha finanziato la rete per 60.000 euro, quella garanzia è un tuo debito potenziale: in caso di escussione, la banca si insinuerà nel tuo passivo per l’importo garantito.
  • Se il contratto prevede che, in caso di esclusione, la tua posizione sia liquidata sulla base della situazione patrimoniale della rete, il valore teorico della tua quota è pari al 25% del patrimonio netto: (151.800 − 96.400) × 25% = 13.850 euro, non i 34.250 conferiti.

I rischi specifici

Il rischio principale è sopravvalutare la protezione della soggettività dimenticando le garanzie personali. Nelle reti-soggetto le banche chiedono frequentemente fideiussioni ai retisti: in quel caso, la crisi della rete diventa anche la tua.

Altri rischi:

  • perdere la partecipazione proprio quando la rete è l’unico canale di accesso a una commessa (pensa agli appalti pubblici, dove la rete partecipa come aggregazione e la tua uscita può incidere sui requisiti);
  • un valore di liquidazione della quota molto inferiore al conferimento;
  • contestazioni della rete per inadempimento degli obblighi contrattuali verso il programma comune, con richieste risarcitorie che si aggiungono al tuo passivo.

Le mosse giuste

  1. Censisci tutte le garanzie che hai prestato a favore della rete (fideiussioni, patronage, pegni sulle quote). Sono il vero ponte tra la crisi della rete e la tua.
  2. Leggi le clausole su recesso, esclusione e liquidazione della posizione: da qui dipende quanto vale la tua partecipazione e se puoi usarla nel piano.
  3. Coinvolgi la rete nella soluzione: un accordo che preveda la cessione della tua posizione a un altro retista o a un nuovo entrante può generare liquidità e salvare la commessa comune.
  4. Valuta la composizione negoziata o uno strumento di regolazione che tenga conto del valore della partecipazione e dei rapporti con la rete.
  5. Se la rete è tua creditrice, negozia con l’organo comune la stessa dilazione che chiedi agli altri creditori, evitando che proprio la rete sia il soggetto che chiede l’apertura della tua liquidazione giudiziale.

La giurisprudenza dedicata

Sulla rete-soggetto mancano ancora pronunce di legittimità specifiche. Un parametro utile viene dalla giurisprudenza sulle società consortili: Cass. civ., sez. I, 23 marzo 2017, n. 7473 ha stabilito che, quando l’organismo consortile assume la forma di una società a responsabilità limitata, la responsabilità solidale dei partecipanti prevista dall’art. 2615, secondo comma, c.c. non si applica, perché prevale il principio per cui delle obbligazioni risponde solo l’ente con il proprio patrimonio. Lo stesso principio era già stato affermato da Cass. civ., sez. I, 27 novembre 2003, n. 18113. Per la rete-soggetto il parallelo non è automatico (la rete non è una società di capitali), ma indica la direzione: più l’organizzazione comune è autonoma, più la responsabilità si concentra sull’ente.


Se amministri una rete-soggetto e la crisi è della rete stessa

La tua situazione

Fai parte dell’organo comune di una rete-soggetto, oppure sei il legale rappresentante dell’impresa che svolge questo ruolo. La rete ha contratto debiti in nome proprio, ha dipendenti in codatorialità o in forza alla rete, ha magari partecipato a gare pubbliche. Ora il patrimonio della rete non basta: i debiti superano le risorse, i retisti non versano i contributi, i creditori iniziano a chiedere.

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri: la rete-soggetto può trovarsi in crisi come qualsiasi ente, e chi la gestisce ha doveri precisi.

Cosa cambia per te

Il primo nodo è capire a quale procedura è esposta la rete. Il Codice della crisi si applica agli imprenditori che esercitano attività commerciale, artigiana o agricola, operando come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo. La rete-soggetto che svolge in concreto attività d’impresa commerciale, e supera le soglie dell’impresa minore, è esposta alla liquidazione giudiziale; quella sotto soglia accede alle procedure da sovraindebitamento. La giurisprudenza, in generale, guarda all’attività effettivamente svolta più che alla qualificazione formale dell’ente: lo ha ribadito Cass. civ., sez. VI, 10 febbraio 2022, n. 4418 a proposito degli enti senza scopo di lucro che esercitano attività commerciale. La questione per le reti resta aperta in dottrina, ma è prudente ragionare come se l’esposizione alla procedura concorsuale fosse concreta.

Il secondo nodo riguarda gli obblighi di chi gestisce. Anche in assenza di una disciplina specifica, l’organo comune deve:

  • tenere la contabilità e depositare la situazione patrimoniale annuale;
  • rilevare tempestivamente i segnali di crisi, come richiede l’art. 3 CCII a ogni imprenditore che operi in forma collettiva, attraverso assetti organizzativi adeguati;
  • evitare di aggravare il dissesto con nuove obbligazioni non sostenibili;
  • attivarsi per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi quando ne ricorrono i presupposti.

Il terzo nodo è la responsabilità. Chi gestisce un ente in modo negligente risponde dei danni verso l’ente e verso i creditori: nella liquidazione giudiziale il curatore può promuovere le azioni di responsabilità contro chi ha amministrato. Per la rete-soggetto il regime va ricostruito per analogia, ma il rischio è concreto.

I numeri

Consideriamo una rete-soggetto con un attivo di 312.700 euro nell’ultimo esercizio, ricavi di 486.000 euro e debiti per 541.300 euro, di cui 74.900 scaduti e non pagati.

  • Supera tutte e tre le soglie dell’impresa minore (attivo oltre 300.000, ricavi oltre 200.000, debiti oltre 500.000): non può accedere alle procedure da sovraindebitamento.
  • I debiti scaduti e non pagati superano i 30.000 euro: la soglia sotto la quale, ai sensi dell’art. 49, comma 5, CCII, non si apre la liquidazione giudiziale è superata.
  • Lo sbilancio è di 228.600 euro (541.300 − 312.700). I retisti, in assenza di garanzie, non sono obbligati a coprirlo; ma se il contratto prevede contributi annuali non versati per, poniamo, 58.200 euro, quei crediti sono attivo della rete e vanno riscossi.

Composizione negoziata della rete: cosa portare al tavolo dell’esperto

Se la rete-soggetto decide di accedere alla composizione negoziata, la qualità della documentazione iniziale fa la differenza. La piattaforma telematica richiede, tra l’altro, i bilanci o le situazioni patrimoniali degli ultimi esercizi, un progetto di piano di risanamento, l’elenco dei creditori con i relativi importi e una situazione aggiornata dei debiti fiscali e contributivi. Per una rete, a questi documenti conviene affiancare:

  • il contratto di rete con tutte le modifiche iscritte, perché l’esperto deve capire chi decide e con quali maggioranze;
  • un prospetto dei contributi dovuti e non versati da ciascun retista, che sono un attivo da recuperare;
  • l’elenco delle garanzie prestate dai retisti a favore della rete, perché i garanti sono interlocutori essenziali della trattativa;
  • la mappa dei rapporti di lavoro in codatorialità o in forza alla rete, con la ripartizione dei costi;
  • le commesse in corso, in particolare quelle pubbliche, con i requisiti di partecipazione che la rete deve continuare a garantire.

L’esperto, soggetto terzo e indipendente, agevola le trattative tra la rete, i creditori e gli altri interessati. Il suo compito non è decidere al posto della rete, ma verificare che esista una ragionevole prospettiva di risanamento e accompagnare le parti verso una soluzione: un accordo con i creditori, un contratto con uno o più di essi, oppure l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Per la rete, che vive di equilibri tra imprese autonome, questa funzione di mediazione è spesso l’unico modo per evitare che ciascun retista cerchi una soluzione individuale a danno degli altri.

I rischi specifici

Il rischio principale è continuare a operare come se la soggettività della rete fosse uno scudo assoluto, mentre la gestione in perdita espone chi amministra a responsabilità personali.

Altri rischi tipici:

  • conflitti di interesse: l’organo comune è spesso espressione di uno dei retisti, e le scelte possono favorire quel retista a danno della rete;
  • pagamenti preferenziali a fornitori legati ai retisti, contestabili in sede concorsuale;
  • mancata riscossione dei contributi dovuti dai partecipanti, che il curatore potrebbe imputare a negligenza;
  • uscita a catena dei retisti sani, che svuota il programma e rende impossibile il risanamento.

Le mosse giuste

  1. Fotografa la situazione patrimoniale aggiornata e confrontala con le soglie e con il piano dei prossimi dodici mesi.
  2. Riscuoti i crediti verso i retisti (contributi, rimborsi di costi in codatorialità) e documenta ogni sollecito.
  3. Valuta l’accesso alla composizione negoziata per la rete come ente. È lo strumento più adatto a un tavolo con molti attori (retisti, banche, committenti, lavoratori).
  4. Coinvolgi i retisti in un piano di rafforzamento: nuovi conferimenti, ingresso di nuovi partecipanti, ridimensionamento del programma.
  5. Se il risanamento non è possibile, gestisci lo scioglimento in modo ordinato invece di attendere un’istanza di liquidazione giudiziale dei creditori.

La giurisprudenza dedicata

Un orientamento utile viene dal merito: il Tribunale di Milano, con provvedimento del 15 luglio 2025, ha esaminato l’accesso alla composizione negoziata di un fondo comune d’investimento tramite la società di gestione che lo amministra, valutando l’ammissibilità delle misure protettive. Il caso è diverso, ma dimostra l’attenzione della giurisprudenza verso strumenti di gestione della crisi per patrimoni organizzati in forme non societarie. Sul rapporto tra composizione negoziata e altri procedimenti, Cass. civ. 6 dicembre 2025, n. 31856 ha chiarito che spetta al tribunale investito della domanda di apertura del procedimento liquidatorio valutare, in via incidentale, se l’istanza di composizione negoziata con misure protettive sia inammissibile, ad esempio perché presentata mentre era pendente una domanda di concordato preventivo: un monito a scegliere lo strumento giusto al momento giusto.


Se sei il partner sano: un’altra impresa della rete sta crollando

La tua situazione

La tua impresa sta bene, ha onorato tutti gli impegni verso la rete, ma un partner è in crisi: non versa più i contributi, non consegna la sua parte di lavorazioni, oppure ha già ricevuto un’istanza di liquidazione giudiziale. Ti chiedi se dovrai pagare anche per lui e come proteggere il lavoro costruito insieme.

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il rischio per te non dipende dalla crisi del partner, ma dalla struttura della rete e dalle obbligazioni solidali che avete assunto insieme.

Cosa cambia per te

Le regole cambiano molto secondo il modello.

Nella rete-contratto senza fondo comune, se l’organo comune ha assunto obbligazioni in nome di tutti i partecipanti in forma unitaria, il creditore potrebbe invocare nei tuoi confronti l’intero importo, sostenendo la solidarietà passiva che l’art. 1294 c.c. presume tra più condebitori. Se invece gli ordini e le fatture sono stati frazionati per quota (come la prassi fiscale indicata dalla circolare 20/E del 2013 suggerisce), rispondi solo della tua parte. La differenza, nella crisi di un partner, è enorme.

Nella rete-contratto con fondo comune, per le obbligazioni relative al programma di rete i terzi possono soddisfarsi soltanto sul fondo. Ma attenzione all’art. 2615, secondo comma, c.c.: se l’obbligazione è stata assunta per conto di singoli partecipanti e uno di loro è insolvente, il suo debito si ripartisce tra gli altri in proporzione delle quote. In altre parole, la regola di ripartizione dell’insolvenza può farti pagare una parte del debito del partner caduto.

Nella rete-soggetto, la crisi del partner non ti espone verso i terzi: la rete risponde con il suo patrimonio. Il problema diventa interno: chi coprirà i contributi mancanti, chi eseguirà la parte del programma che il partner non svolge più.

In tutti i modelli, il partner in liquidazione giudiziale è un contraente il cui rapporto è sospeso: il curatore deciderà se subentrare o sciogliersi. Fino a quella decisione, la rete vive in un limbo. Puoi però sollecitare la scelta del curatore, chiedendo al giudice delegato di fissargli un termine, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

I numeri

Tre retisti, quote 50% (partner in crisi), 30% (tu), 20%. L’organo comune ha assunto per conto dei partecipanti un’obbligazione di 52.830 euro, garantita dal fondo comune, che contiene 18.600 euro.

  • Il creditore si soddisfa anzitutto sul fondo: restano scoperti 34.230 euro.
  • Se l’obbligazione rientra nell’art. 2615, secondo comma, c.c., i partecipanti rispondono in solido con il fondo. Il debito del partner insolvente si ripartisce tra te e il terzo retista in proporzione delle rispettive quote (30 e 20, cioè 60% e 40% del residuo tra voi due).
  • La tua esposizione finale, nei rapporti interni, è il 60% di 34.230 euro: 20.538 euro. Potrai insinuare al passivo del partner il credito di regresso per la parte che avrebbe dovuto sopportare.

Se invece si applica la regola della responsabilità esclusiva del fondo, il creditore resta con 34.230 euro scoperti e tu non devi nulla. Ecco perché la qualificazione dell’obbligazione è il primo terreno su cui si gioca la tua difesa.

L’esclusione del partner: come farla senza esporsi

Escludere il partner in crisi può sembrare la soluzione più rapida, ma va fatto con metodo. Il contratto di rete deve prevedere l’esclusione e le sue cause; l’organo o l’assemblea competente deve deliberarla secondo le maggioranze pattuite; la delibera va motivata con riferimento a inadempimenti concreti agli obblighi del programma (contributi non versati, prestazioni non eseguite, violazione di esclusive) e non soltanto allo stato di crisi. Infine, la modifica soggettiva va comunicata al registro delle imprese.

Un’esclusione affrettata, fondata solo sulla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o sull’apertura della liquidazione giudiziale, rischia di essere contestata dal partner o dal curatore e di trasformarsi in un contenzioso risarcitorio. Al contrario, un’esclusione ben documentata consente di liquidare la posizione del partner secondo il contratto, di sostituirlo nel programma e di presentarsi al committente con un assetto chiaro.

Prima di escludere, vale sempre la pena chiedersi se esista un’alternativa: una sospensione temporanea della partecipazione, la cessione della posizione a un nuovo entrante, una riduzione degli obblighi. Sono soluzioni che il partner in composizione negoziata può accettare e che preservano il valore della rete per tutti.

I rischi specifici

Il rischio principale è pagare debiti del partner per effetto di una solidarietà che il contratto di rete non ha escluso con chiarezza.

Altri rischi:

  • perdere una commessa pubblica o privata perché il partner non è più in grado di eseguire la sua parte;
  • subire l’azione revocatoria del curatore del partner su pagamenti o compensazioni avvenuti nei mesi precedenti la procedura;
  • vedersi opporre dal curatore una compensazione o un’eccezione di inadempimento;
  • in codatorialità, dover pagare per intero le retribuzioni dei lavoratori condivisi, con un regresso verso il partner che vale solo quanto il riparto della sua procedura.

Le mosse giuste

  1. Rileggi il contratto di rete con un obiettivo preciso: solidarietà, ripartizione dell’insolvenza, esclusione del partner, sostituzione con nuovi entranti.
  2. Classifica ogni debito comune (programma di rete o per conto dei singoli) e ricostruisci la tua esposizione massima.
  3. Attiva i meccanismi interni: diffida al partner, convocazione dell’organo comune, delibera di esclusione nei casi in cui il contratto la consente e la legge non la paralizza.
  4. Insinua al passivo i crediti di regresso e i contributi non versati, nei termini fissati dalla procedura.
  5. Proteggi la commessa: valuta l’ingresso di un nuovo retista o la riorganizzazione del programma, informando il committente.

La giurisprudenza dedicata

Sulle conseguenze della scelta del debitore in crisi e sui tempi, è utile Cass. civ., sez. I, ord. 1 luglio 2024, n. 17997: in materia di concordato preventivo, la Corte ha escluso che lo scioglimento dei contratti in corso possa derivare dalla sola manifestazione di volontà del debitore contenuta nel piano, richiedendo un provvedimento autorizzativo del tribunale. Se il partner in crisi tenta di uscire dalla rete attraverso un concordato, lo scioglimento del contratto di rete non è automatico. Sui rapporti pendenti in liquidazione giudiziale, la questione degli effetti della domanda di risoluzione proposta prima della procedura è stata rimessa alle Sezioni Unite da Cass. civ., sez. I, ord. interlocutoria 5 febbraio 2025, n. 2931, a conferma che la materia è in evoluzione e richiede aggiornamento costante.


Se sei un creditore della rete o di un retista

La tua situazione

Sei un fornitore che ha consegnato merce ordinata dall’organo comune, una banca che ha finanziato il programma di rete, un committente che ha pagato anticipi per una prestazione mai eseguita. Il tuo debitore, o uno dei debitori, è in crisi. Vuoi sapere a chi puoi rivolgerti.

Per chi è nella tua posizione, la domanda decisiva è: con chi ho contrattato davvero?

Cosa cambia per te

Se hai contrattato con una rete-soggetto, il tuo debitore è la rete. Puoi agire sul suo patrimonio, compreso il fondo comune, ma non sui singoli retisti, salvo che abbiano prestato garanzie. Se la rete è insolvente e svolge attività commerciale sopra soglia, puoi chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti.

Se hai contrattato con l’organo comune di una rete-contratto con fondo, per le obbligazioni relative al programma di rete puoi soddisfarti esclusivamente sul fondo comune. Se invece puoi dimostrare che l’obbligazione è stata assunta per conto di singoli partecipanti, l’art. 2615, secondo comma, c.c. ti consente di agire anche contro di loro, in solido con il fondo.

Se hai contrattato con l’organo comune di una rete-contratto senza fondo, i tuoi debitori sono i retisti rappresentati. Occorre capire se l’obbligazione sia parziaria (ognuno per la sua quota) o solidale.

Se sei creditore personale di un retista, non puoi aggredire il fondo comune della rete (art. 2614 c.c.), ma puoi agire su tutto il resto del suo patrimonio e, in caso di procedura, il credito alla liquidazione della quota rientrerà nell’attivo.

I numeri

Hai fornito materiali per 52.316 euro. L’ordine è firmato dall’organo comune “in nome e per conto della rete”, la rete ha un fondo comune di 29.400 euro ma non è iscritta nella sezione ordinaria: è una rete-contratto.

  • Se l’obbligazione è relativa al programma di rete, puoi agire solo sul fondo: recuperi al massimo 29.400 euro, ne restano scoperti 22.916.
  • Se dimostri che la fornitura era destinata a un retista specifico e assunta per suo conto, quel retista risponde in solido con il fondo per l’intero.
  • Se quel retista è in liquidazione giudiziale, insinui il credito al passivo: nell’ipotesi di un riparto del 15%, sul residuo di 22.916 euro recuperi 3.437,40 euro.

Come si muove il creditore nelle procedure

Se il debitore accede alla composizione negoziata, il creditore non subisce passivamente le misure protettive: può partecipare al procedimento di conferma davanti al tribunale, contestarne i presupposti e chiederne la revoca o la riduzione quando non sono funzionali alle trattative. Il tribunale, infatti, conferma o modifica le misure con un procedimento in contraddittorio e può limitarle a determinate iniziative o a determinati creditori.

Se il debitore propone un accordo di ristrutturazione o un concordato preventivo, il creditore valuta la proposta, vota e, se dissenziente, può opporsi all’omologazione facendo valere che la sua soddisfazione è inferiore a quella che otterrebbe nell’alternativa liquidatoria. Nella liquidazione giudiziale, il creditore presenta la domanda di ammissione al passivo nei termini fissati dalla sentenza di apertura, indicando con precisione l’importo, il titolo e l’eventuale privilegio, e può impugnare lo stato passivo se la domanda è respinta in tutto o in parte.

Per il creditore di una rete, la difficoltà aggiuntiva è che possono esistere più procedure parallele: quella della rete-soggetto, quelle dei singoli retisti obbligati in solido o come garanti. In questi casi conviene insinuarsi in tutte le procedure in cui il credito ha titolo, per l’intero, tenendo conto delle regole sul concorso tra coobbligati, e coordinare le azioni per non perdere nessuna fonte di soddisfazione.

I rischi specifici

Il rischio principale è agire contro il soggetto sbagliato, perdendo tempo e spese mentre il patrimonio utile si disperde.

Altri rischi:

  • non accorgerti che la rete ha acquisito soggettività, e citare i retisti invece della rete;
  • vedere bloccate le tue azioni esecutive da misure protettive concesse nell’ambito di una composizione negoziata;
  • insinuarti tardivamente al passivo di una procedura che non avevi monitorato.

Le mosse giuste

  1. Visura camerale immediata: verifica se la rete è iscritta come rete-soggetto, chi sono i retisti, se esiste un fondo e chi compone l’organo comune.
  2. Ricostruisci il titolo: ordini, contratti, fatture e corrispondenza servono a stabilire per conto di chi è stata assunta l’obbligazione.
  3. Controlla l’esistenza di garanzie personali dei retisti o di terzi.
  4. Monitora le procedure: se un retista o la rete accedono alla composizione negoziata o a uno strumento di regolazione, partecipa attivamente alle trattative.
  5. Insinua il credito tempestivamente e verifica il grado (privilegio, chirografo, prededuzione).

La giurisprudenza dedicata

Il ruolo dell’organo comune come mandatario è stato ricostruito dalla giurisprudenza sui consorzi: Cass. civ., sez. V, 9 marzo 2020 ha affermato che il consorzio non assorbe le imprese partecipanti in un organismo unitario, ma costituisce un’organizzazione comune che, contrattando con i terzi, agisce come mandataria dei partecipanti senza necessità di spenderne il nome, sicché l’obbligazione sorge in capo al partecipante per il solo fatto di essere stata assunta nel suo interesse. Sul fronte delle misure protettive, il Tribunale di Brindisi, 3 marzo 2025 si è occupato della possibile estensione delle misure al fideiussore qualificabile come imprenditore di fatto: un tema che il creditore di una rete con garanti deve tenere presente.


Se sei un lavoratore in codatorialità

La tua situazione

Sei stato assunto da una delle imprese della rete, o dalla rete-soggetto, con un accordo di codatorialità previsto dal contratto di rete: lavori per più imprese, ricevi direttive da diversi responsabili, il tuo costo è ripartito tra i retisti. Ora l’impresa che ti paga materialmente lo stipendio è in crisi e le buste paga arrivano in ritardo.

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi.

Cosa cambia per te

L’art. 30, comma 4-ter, D.Lgs. 276/2003 ammette la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite nel contratto di rete. Nella ricostruzione dell’Agenzia delle Entrate (risposta n. 136 del 19 maggio 2025), che richiama il D.M. 205/2021 e le indicazioni di INAIL e Ispettorato, tutte le imprese retiste che hanno accettato le regole di ingaggio sono tuoi datori di lavoro e tutti i codatori sono responsabili in solido per gli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, con diritto di regresso reciproco.

In pratica: se l’impresa referente che ti paga va in liquidazione giudiziale, puoi chiedere le retribuzioni arretrate agli altri codatori in bonis, senza attendere il riparto della procedura.

Diverso è il caso del distacco: il distaccante resta l’unico datore di lavoro responsabile del tuo trattamento economico e normativo, e il distaccatario non è codatore. Capire se sei in codatorialità o in distacco è quindi la prima verifica.

C’è poi un aspetto che riguarda tutti i dipendenti delle imprese in liquidazione giudiziale: per l’art. 189 CCII, l’apertura della procedura non scioglie di per sé i rapporti di lavoro subordinato, che restano sospesi finché il curatore comunica il subentro o il recesso; decorso il termine previsto senza scelte, i rapporti si intendono risolti con effetto dalla data di apertura, salvo le proroghe che la legge consente. Per il lavoratore in codatorialità questo significa che il rapporto con il codatore in liquidazione può essere sospeso, mentre gli altri codatori restano obbligati: la ricostruzione del rapporto, e di chi deve cosa, va fatta con precisione per non perdere diritti.

I numeri

Hai una retribuzione mensile di 1.940 euro lordi. L’impresa referente non paga gli ultimi tre mesi (5.820 euro) e ha maturato nei tuoi confronti un TFR di 11.260 euro. Viene aperta la sua liquidazione giudiziale.

  • In codatorialità, puoi chiedere i 5.820 euro di arretrati e le differenze contributive agli altri codatori, che rispondono in solido.
  • Puoi anche insinuarti al passivo della procedura dell’impresa referente, dove i crediti di lavoro godono di privilegio generale.
  • Per il TFR e le ultime mensilità, quando il datore di lavoro è insolvente, è previsto l’intervento del Fondo di garanzia INPS secondo regole e limiti propri: va verificato come si coordina con la presenza di altri codatori solvibili.

I rischi specifici

Il rischio principale è non sapere di essere in codatorialità, perché l’accordo non ti è stato comunicato con chiarezza, e rivolgersi solo all’impresa in crisi.

Altri rischi: termini di decadenza per l’impugnazione di eventuali licenziamenti; contestazioni sui periodi effettivamente lavorati per ciascun codatore; difficoltà a ricostruire le regole di ingaggio.

Le mosse giuste

  1. Chiedi copia della comunicazione obbligatoria e dell’accordo di codatorialità, o verifica nel contratto di rete l’elenco dei lavoratori coinvolti.
  2. Metti in mora per iscritto tutti i codatori, non solo l’impresa che paga.
  3. Insinua i crediti al passivo della procedura dell’impresa in crisi, in parallelo.
  4. Verifica i presupposti per il Fondo di garanzia per il TFR.
  5. Rispetta i termini di impugnazione di eventuali atti datoriali.

La giurisprudenza dedicata

La Cassazione ha costruito la figura della codatorialità “atipica” nei gruppi: Cass. civ., sez. lav., 9 gennaio 2019, n. 267 l’ha collegata all’inserimento del lavoratore nell’organizzazione complessiva e alla condivisione della prestazione tra più imprese che esercitano i poteri datoriali; Cass. civ., sez. lav., 11 febbraio 2019, n. 3899 ha affermato che, quando la prestazione è resa indistintamente a più imprese, tutte rispondono in solido delle obbligazioni del rapporto; Cass. civ. 25 maggio 2022, n. 16975 ha confermato l’orientamento. La codatorialità di rete è invece “tipica”, prevista dalla legge e fondata sulle regole di ingaggio del contratto: i principi della Cassazione sulla solidarietà offrono comunque un argomento di sostegno importante.


Stesso debito, tre reti, tre esiti: i conti fatti a confronto

Per capire quanto conti il modello di rete, applichiamo lo stesso problema a tre strutture diverse. Sono ipotesi dimostrative, costruite con importi realistici. Dato comune: l’organo comune ha acquistato un macchinario per 87.340 euro, mai pagato; tre retisti con quote 50% (Alfa), 30% (Beta), 20% (Gamma); Alfa è in liquidazione giudiziale e il riparto atteso per i chirografari è del 12%.

Ipotesi A, rete-contratto senza fondo, obbligazione assunta in nome dei tre. Se le fatture sono emesse per quota, il fornitore ha tre crediti distinti: 43.670 euro verso Alfa, 26.202 verso Beta, 17.468 verso Gamma. Beta e Gamma pagano la loro parte; verso Alfa il fornitore si insinua al passivo e recupera il 12%, cioè 5.240,40 euro. Perdita del fornitore: 38.429,60 euro. Se invece l’obbligazione è solidale, il fornitore chiede tutti gli 87.340 euro a Beta. Beta paga, recupera da Gamma 17.468 euro e insinua al passivo di Alfa 43.670 euro, recuperandone 5.240,40. Perdita di Beta: 38.429,60 euro, che il fornitore non subisce più. Lo stesso debito, a seconda della redazione dell’ordine, colpisce il creditore o il partner sano.

Ipotesi B, rete-contratto con fondo comune di 64.500 euro, obbligazione relativa al programma di rete. Il fornitore può soddisfarsi solo sul fondo: recupera 64.500 euro e resta scoperto per 22.840 euro, che non può chiedere ai retisti. I creditori personali di Alfa non possono toccare il fondo. Il partner sano non perde nulla oltre il conferimento già versato; il rischio residuo resta al fornitore. Se però l’acquisto fosse stato fatto per conto di Alfa, Alfa risponderebbe in solido con il fondo e, in caso di sua insolvenza, il debito si ripartirebbe tra Beta e Gamma in proporzione delle quote (60% e 40%): sui 22.840 euro residui, 13.704 a carico di Beta e 9.136 a carico di Gamma.

Ipotesi C, rete-soggetto con patrimonio di 112.900 euro e debiti complessivi di 241.600 euro. Il fornitore è creditore della rete. La liquidazione giudiziale di Alfa non tocca il credito: Alfa non è debitrice. Ma la rete è a sua volta in squilibrio: se i suoi debiti scaduti superano i 30.000 euro e supera le soglie dell’impresa minore, il fornitore può chiedere la liquidazione giudiziale della rete, con un riparto stimabile, a parità di grado e al lordo dei costi di procedura, intorno al 46,7% (112.900 / 241.600). Sul suo credito di 87.340 euro recupererebbe circa 40.787 euro. Se Alfa avesse firmato una fideiussione di 60.000 euro per la rete a favore della banca, la banca potrebbe insinuarsi anche al passivo di Alfa.

La lezione dei numeri: la stessa somma, nella stessa crisi, può pesare su soggetti completamente diversi. Per questo la prima analisi deve sempre partire dal contratto di rete e dagli atti di esecuzione, non dalla percezione che le parti hanno dei loro rapporti.


I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

La realtà è raramente lineare. Ecco le combinazioni più frequenti.

Il retista che è anche creditore della rete. Un’impresa ha fornito alla rete-soggetto lavorazioni per 41.700 euro e ne è anche partecipante. Se la rete va in crisi, il suo credito concorre con quello degli altri creditori; il suo conferimento, invece, è capitale di rischio e viene dopo. Attenzione ai finanziamenti dei partecipanti: un giudice potrebbe valutarne la postergazione se erogati quando la rete era già in squilibrio.

Il retista che partecipa a due reti. La crisi dell’impresa colpisce entrambi i contratti. Le due reti potrebbero avere regole diverse su esclusione e liquidazione della quota, e il curatore potrebbe scegliere di proseguire un rapporto e sciogliere l’altro. Il piano di risanamento deve considerarle separatamente.

Il retista che fa parte anche di un gruppo. Se due imprese della rete sono legate da un rapporto di controllo, alla crisi del gruppo si applicano le regole di gruppo del Codice della crisi, mentre la rete resta disciplinata dal contratto. Il concordato o la composizione negoziata di gruppo può includere la riorganizzazione dei rapporti di rete.

L’amministratore dell’organo comune che è anche titolare di un retista. Il conflitto di interessi è strutturale: le scelte per la rete possono favorire la sua impresa. In crisi, questa doppia veste aumenta il rischio di contestazioni sia dalla rete sia dai creditori.

Il retista che ha garantito personalmente la rete. È il caso più delicato: la soggettività della rete protegge la sua impresa dai debiti comuni, ma la fideiussione lo riporta dentro. Nella composizione negoziata, le misure protettive richieste dalla rete non si estendono automaticamente ai garanti, e la questione va trattata espressamente.

L’impresa agricola o minore in rete con imprese commerciali. Il partner piccolo non è esposto alla liquidazione giudiziale, mentre i partner più grandi sì. Una crisi comune può quindi svolgersi su binari diversi: concordato minore per uno, strumenti ordinari per gli altri. Coordinare i piani è essenziale per non far saltare il programma.

Il lavoratore in codatorialità che è anche socio di un retista. Capita nelle piccole imprese a base familiare. I crediti da lavoro mantengono la loro tutela, ma i rapporti tra la qualità di socio e quella di dipendente vanno documentati con cura, perché in sede concorsuale possono essere contestati.


Il confronto tra profili in una tabella

Dopo aver visto ogni profilo da vicino, mettiamoli uno accanto all’altro. La tabella riassume gli aspetti chiave: chi risponde dei debiti, quali tutele operano, quali rischi dominano, quale strumento è tipico per ciascuno.

AspettoRetista in rete-contrattoRetista in rete-soggettoOrgano comune di rete-soggettoPartner sanoCreditoreLavoratore in codatorialità
Chi risponde dei debiti comuniIl fondo, oppure i retisti se l’obbligazione è per loro contoLa rete con il suo patrimonioLa rete; chi gestisce risponde per mala gestioDipende da solidarietà e art. 2615 c.c.Va individuato il vero debitoreTutti i codatori in solido
Tutela principaleArt. 2614 c.c. sul fondoSeparazione dei patrimoniStrumenti di regolazione della crisiRegresso e insinuazione al passivoAzione sul fondo o sulla reteSolidarietà ex art. 30, c. 4-ter
Norma chiaveArt. 3, c. 4-ter D.L. 5/2009Iscrizione nella sezione ordinariaCCII, artt. 3 e 12 ss.Art. 2615, c. 2, c.c.Artt. 2614-2615 c.c.D.Lgs. 276/2003, D.M. 205/2021
Rischio principaleDebiti “della rete” che sono tuoiGaranzie personali prestateResponsabilità personaleRipartizione dell’insolvenzaAgire contro il soggetto sbagliatoNon sapere di essere in codatorialità
Strumento tipicoComposizione negoziata / concordato minoreComposizione negoziataComposizione negoziata della reteGestione interna della retePartecipazione alle trattativeMessa in mora di tutti i codatori

Le domande che valgono per tutti

La crisi di un retista fa automaticamente cessare il contratto di rete? No. Il contratto prosegue tra gli altri partecipanti, se il programma resta realizzabile. Per il retista sottoposto a liquidazione giudiziale si applica la disciplina dei rapporti pendenti: il curatore sceglie se subentrare o sciogliersi. Le clausole di esclusione previste nel contratto vanno valutate alla luce del Codice della crisi.

Una rete-contratto può diventare rete-soggetto durante la crisi per proteggere i retisti? L’acquisto della soggettività vale per il futuro: i debiti già sorti in capo ai retisti restano loro. Un’operazione del genere, se compiuta allo scopo di sottrarre beni ai creditori, può esporre a contestazioni, incluse le azioni revocatorie.

Cosa succede ai beni acquistati con il fondo comune se la rete si scioglie? Lo scioglimento apre la fase di liquidazione: si pagano prima i creditori che hanno diritto di soddisfarsi sul fondo, poi il residuo è ripartito tra i partecipanti secondo il contratto. Il creditore personale di un retista può far valere i suoi diritti solo sulla quota che spetta al suo debitore dopo la liquidazione.

La composizione negoziata di un retista blocca anche le azioni dei creditori della rete? Le misure protettive riguardano i creditori dell’imprenditore che le ha chieste. Se la rete è un soggetto distinto, le sue obbligazioni non sono coperte. Nella rete-contratto, invece, le obbligazioni che ricadono sul retista sono, in linea di principio, interessate dalle misure.

Se esco dalla rete prima della crisi, sono al sicuro? L’uscita non cancella le obbligazioni già assunte e, a seconda del contratto, può non dare diritto alla restituzione immediata della quota. Inoltre, un recesso o pagamenti a ridosso dell’insolvenza possono essere oggetto di verifica da parte del curatore.

Il curatore di un retista può chiedere la restituzione dei contributi versati alla rete? In linea generale i contributi versati in esecuzione del contratto sono adempimenti di un’obbligazione regolarmente assunta. Il curatore può però verificare se pagamenti, conferimenti o rinunce compiuti a ridosso dell’insolvenza abbiano arrecato pregiudizio ai creditori e agire, nei casi previsti, con le azioni revocatorie. Per questo ogni versamento straordinario alla rete in un periodo di difficoltà va documentato e giustificato con il programma comune.

La rete può partecipare a una gara se uno dei retisti è in crisi? Dipende dalla disciplina dei contratti pubblici e dal ruolo del retista nell’aggregazione. Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) applica alle reti, in quanto compatibili, le regole dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari: la crisi di un partecipante può incidere sui requisiti generali e speciali e imporre la sua sostituzione o estromissione. È uno dei casi in cui la gestione tempestiva della crisi del singolo protegge l’intera rete.


La giurisprudenza profilo per profilo

Raccogliamo qui tutte le pronunce richiamate, ordinate per il profilo a cui si applicano più direttamente. I principi sono riformulati in parole nostre.

Per il retista in rete-contratto

  • Cass. civ., sez. I, 27 gennaio 2014, n. 1636. Nell’organizzazione consortile con attività esterna, il fondo risponde in via esclusiva per le obbligazioni assunte in nome dell’ente, mentre per quelle assunte per conto dei singoli partecipanti questi rispondono in solido con il fondo; l’ente resta estraneo alle obbligazioni assunte dal partecipante per conto proprio. Rilevanza: è la chiave di lettura del rinvio all’art. 2615 c.c. contenuto nella disciplina della rete.
  • Cass. civ., sez. III, 21 febbraio 2006, n. 3664. L’organizzazione consortile che tratta con i terzi per conto dei partecipanti agisce come loro mandataria, e i partecipanti rispondono anche senza spendita del nome. Rilevanza: spiega perché il retista può trovarsi obbligato per ordini firmati dall’organo comune.
  • Cass. civ. n. 28574/2025. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, ma entro i limiti fissati dalla legge. Rilevanza: è il riferimento per il retista impresa minore che cerca una soluzione negoziale.

Per il retista in rete-soggetto

  • Cass. civ., sez. I, 23 marzo 2017, n. 7473. Quando l’organizzazione consortile assume la forma della società a responsabilità limitata, non si applica la responsabilità solidale dei partecipanti dell’art. 2615, secondo comma, c.c., perché prevale l’autonomia patrimoniale dell’ente. Rilevanza: indica la direzione in cui la soggettività sposta il rischio.
  • Cass. civ., sez. I, 27 novembre 2003, n. 18113. Aveva già affermato lo stesso principio, facendo salve le ipotesi in cui norme speciali prevedono la responsabilità dei partecipanti. Rilevanza: conferma la stabilità dell’orientamento.

Per l’organo comune della rete-soggetto in crisi

  • Cass. civ., sez. VI, ord. 10 febbraio 2022, n. 4418. Ai fini dell’assoggettamento alle procedure concorsuali conta l’attività commerciale effettivamente svolta dall’ente, anche se privo di scopo di lucro. Rilevanza: è un argomento per valutare l’esposizione della rete-soggetto alla liquidazione giudiziale.
  • Cass. civ., 6 dicembre 2025, n. 31856. Il tribunale investito della domanda di apertura della procedura liquidatoria valuta in via incidentale l’inammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive, ad esempio se presentata durante la pendenza di un concordato. Rilevanza: la scelta e la tempistica dello strumento sono decisive.
  • Trib. Milano, 15 luglio 2025. Ha esaminato l’accesso alla composizione negoziata di un patrimonio separato gestito da un soggetto terzo e le relative misure protettive. Rilevanza: apre spazi di ragionamento per enti organizzati in forma non societaria.

Per il partner sano

  • Cass. civ., sez. I, ord. 1 luglio 2024, n. 17997. Nel concordato preventivo lo scioglimento dei contratti pendenti richiede un provvedimento autorizzativo del tribunale, non bastando la previsione del piano. Rilevanza: il partner in concordato non esce dalla rete per propria scelta unilaterale.
  • Cass. civ., sez. I, ord. interlocutoria 5 febbraio 2025, n. 2931. Ha rimesso alle Sezioni Unite la questione degli effetti, nella procedura, della domanda di risoluzione proposta prima dell’apertura. Rilevanza: per il partner sano che ha già agito per la risoluzione verso il retista inadempiente.

Per il creditore

  • Cass. civ., sez. V, 9 marzo 2020. L’organizzazione consortile non assorbe le imprese partecipanti e, contrattando con i terzi, agisce come loro mandataria: l’obbligazione sorge in capo al partecipante nel cui interesse è stata assunta. Rilevanza: aiuta il creditore a individuare il debitore effettivo.
  • Trib. Brindisi, 3 marzo 2025. Si è occupato dell’estensione delle misure protettive al fideiussore qualificabile come imprenditore di fatto. Rilevanza: per il creditore garantito da retisti.

Per il lavoratore in codatorialità

  • Cass. civ., sez. lav., 9 gennaio 2019, n. 267. La codatorialità presuppone l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione complessiva e la condivisione della prestazione tra più imprese che esercitano i poteri datoriali. Rilevanza: definisce gli elementi della figura.
  • Cass. civ., sez. lav., 11 febbraio 2019, n. 3899. Se la prestazione è resa indistintamente a più datori, tutti rispondono in solido delle obbligazioni del rapporto. Rilevanza: fonda la pretesa del lavoratore verso i codatori in bonis.
  • Cass. civ. 25 maggio 2022, n. 16975. Conferma l’orientamento sulla responsabilità solidale dei codatori. Rilevanza: consolida la tutela.

Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua rete

Ogni profilo ha bisogno di un intervento diverso. Questi sono gli strumenti concreti che lo Studio mette in campo:

  1. Analizziamo il contratto di rete e tutte le sue modifiche iscritte, individuando il modello (rete-contratto o rete-soggetto), i poteri dell’organo comune, le clausole su solidarietà, recesso, esclusione e liquidazione della quota.
  2. Ricostruiamo la mappa delle obbligazioni confrontando ordini, contratti e fatture, per stabilire quali debiti gravano sul fondo, quali sul singolo retista, quali sono solidali.
  3. Per i retisti in crisi, impostiamo e seguiamo la composizione negoziata, preparando la documentazione, il piano di risanamento e la trattativa con banche, fornitori e partner di rete.
  4. Predisponiamo le istanze di misure protettive e cautelari e le sosteniamo nel procedimento di conferma davanti al tribunale.
  5. Per le imprese minori e agricole in rete, costruiamo il concordato minore o valutiamo la liquidazione controllata, coordinandoli con la posizione della rete.
  6. Per l’organo comune, verifichiamo l’esposizione della rete-soggetto alle procedure concorsuali e impostiamo il percorso di risanamento o di scioglimento ordinato.
  7. Per i partner sani, calcoliamo l’esposizione massima in caso di insolvenza di un retista e gestiamo esclusione, regresso e insinuazioni al passivo.
  8. Per i creditori, individuiamo il debitore corretto con visure e analisi documentale, e agiamo sul fondo, sulla rete o sui retisti a seconda del titolo.
  9. Per i lavoratori in codatorialità, verifichiamo l’accordo e le comunicazioni obbligatorie e mettiamo in mora tutti i codatori, coordinando le azioni con l’insinuazione al passivo.
  10. Seguiamo il contenzioso in ogni grado: opposizioni allo stato passivo, reclami, giudizi di responsabilità e ricorsi per Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per le reti di imprese in crisi pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore: la composizione negoziata è il tavolo in cui retisti, organo comune, banche e lavoratori possono trovare una soluzione condivisa prima che una procedura liquidatoria disperda il valore del programma comune. Per i retisti di piccole dimensioni, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC consentono di conoscere dall’interno i percorsi da sovraindebitamento.

La continuità della strategia è garantita dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore imposta la linea nella fase stragiudiziale e la sostiene in ogni grado di giudizio, senza passaggi di consegne.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i profili contabili della situazione patrimoniale della rete, i riflessi fiscali della rete-soggetto e della rete-contratto, i rapporti con le banche vengono affrontati insieme agli aspetti giuridici, non in compartimenti separati.


In chiusura: prima capisci chi sei nella rete, poi agisci secondo le tue regole

Le reti di imprese sono uno strumento di crescita, ma nella crisi mostrano il loro lato più complesso. Il primo passo è capire quale profilo è il tuo: retista in rete-contratto o in rete-soggetto, organo comune, partner sano, creditore o lavoratore. Il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, senza applicare soluzioni pensate per un’altra posizione.

Lo Studio Monardo affronta questa materia perché si colloca esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avvocato: la crisi d’impresa, che chiama in causa la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il sovraindebitamento delle imprese minori, che richiama la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC; i rapporti bancari e fiscali delle reti, affidati allo staff multidisciplinare coordinato dall’Avvocato; il contenzioso fino in Cassazione, che il patrocinio da cassazionista consente di seguire senza interruzioni.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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