La domanda che arriva sul tavolo di amministratori, sindaci, revisori, dirigenti degli enti soci e creditori è quasi sempre la stessa: una società partecipata da un Comune, da una Regione o da un altro ente pubblico, quando non riesce più a pagare, può davvero finire in liquidazione giudiziale come qualsiasi impresa privata? La risposta breve è sì: l’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, TUSP) assoggetta queste società alle procedure concorsuali ordinarie, e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII) include espressamente la “società pubblica” tra i soggetti cui si applica, escludendo soltanto lo Stato e gli enti pubblici. La risposta completa, però, è molto più articolata, perché la liquidazione giudiziale è solo una delle strade possibili, e spesso non è la prima da percorrere.
Davanti a una partecipata in difficoltà si aprono infatti almeno tre percorsi: il risanamento interno previsto dallo stesso TUSP (eventualmente accompagnato dalla composizione negoziata), uno strumento di regolazione della crisi come il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, oppure la liquidazione giudiziale. Ciascuno ha presupposti, tempi, costi di giustizia e conseguenze diverse, anche per l’ente pubblico socio. Non esiste una risposta valida per tutte le partecipate, ed è proprio questo il punto: la strada giusta dipende dai numeri, dal tipo di servizio svolto, dai vincoli di finanza pubblica e dal momento in cui si interviene.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché essa si colloca esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: la crisi d’impresa e la sua gestione negoziale (è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè il professionista abilitato a guidare la composizione negoziata), i profili contabili e finanziari che nelle partecipate sono decisivi (coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario), e le impugnazioni che una sentenza di apertura della liquidazione giudiziale può innescare fino all’ultimo grado (è avvocato cassazionista). Per le partecipate di piccole dimensioni che rientrano nella nozione di impresa minore, entra in gioco anche la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
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Il quadro di partenza: perché una società “pubblica” resta un’impresa
Per soppesare le opzioni occorre fissare tre concetti, senza i quali il confronto non regge.
La regola: la forma societaria porta con sé le procedure concorsuali
Per molti anni la giurisprudenza si è divisa. Un filone, valorizzando la funzione pubblica dei servizi gestiti, tendeva a sottrarre le società pubbliche al fallimento; un altro le considerava a pieno titolo imprenditori commerciali. La svolta è arrivata con Cass. 27 settembre 2013 n. 22209, che ha ritenuto fallibile una società di gestione dei rifiuti partecipata al 51% da un ente pubblico, osservando che l’ente che sceglie lo strumento societario privatistico deve accettarne tutte le conseguenze, compreso il rischio dell’insolvenza. Il legislatore ha poi codificato questa impostazione: l’art. 14, comma 1, TUSP dispone che le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo e, ove ne ricorrano i presupposti, all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi (D.Lgs. 270/1999). Con l’entrata in vigore del CCII il riferimento al fallimento va letto come riferimento alla liquidazione giudiziale.
Il CCII, a sua volta, all’art. 1, comma 1, include tra i destinatari delle sue regole anche la società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici; e al comma 3 fa salve le disposizioni di leggi speciali in materia di crisi d’impresa delle società pubbliche. Il punto di partenza, dunque, è che una società partecipata in stato di insolvenza è, in linea di principio, assoggettabile a liquidazione giudiziale come ogni altra società commerciale che superi le soglie dell’impresa minore.
Le società in house: la questione più dibattuta
Il dubbio più insistente ha riguardato le società in house, quelle cioè interamente pubbliche, che operano prevalentemente per l’ente socio e sono soggette al cosiddetto “controllo analogo”. In materia di responsabilità degli amministratori, le Sezioni Unite (Cass. SU 25 novembre 2013 n. 26283) le hanno descritte come articolazioni della pubblica amministrazione, attribuendo alla Corte dei conti la giurisdizione sul danno arrecato al loro patrimonio. Ne era nato il timore, o la speranza, che anche sul piano concorsuale le in house andassero trattate come enti pubblici, e dunque sottratte alla liquidazione.
La Prima Sezione civile ha risolto la questione in senso opposto: con Cass. 7 febbraio 2017 n. 3196 e poi con Cass. 22 febbraio 2019 n. 5346, ha chiarito che il controllo analogo serve a consentire all’ente pubblico un’influenza dominante, ma non cancella l’alterità soggettiva tra ente e società, che resta un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici. La società in house, quindi, può essere dichiarata insolvente e sottoposta alla procedura liquidatoria come qualsiasi altra società di capitali, mentre la giurisdizione contabile sulla responsabilità dei suoi amministratori resta un profilo distinto, che riguarda chi ha causato il danno e non la sorte concorsuale della società.
Le eccezioni: enti pubblici travestiti da società e leggi speciali
L’esenzione resta per i soggetti che, pur avendo veste societaria, sono qualificati da una legge come enti pubblici o sottoposti a un regime derogatorio (le cosiddette società “legali” o di diritto singolare), e per le ipotesi in cui una legge speciale preveda la liquidazione coatta amministrativa. Nemmeno la qualifica di organismo di diritto pubblico, rilevante per gli appalti, è sufficiente a evitare la procedura: Cass. 28 marzo 2023 n. 8794 ha confermato che la partecipata resta assoggettabile anche quando presenta tali caratteristiche.
I vincoli di finanza pubblica che condizionano ogni scelta
Ciò che rende la crisi di una partecipata diversa da quella di un’impresa privata non è la procedura applicabile, ma il contesto. L’art. 6, comma 2, TUSP impone alle società a controllo pubblico di predisporre programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale. L’art. 14, commi 2-4, obbliga l’organo amministrativo, quando emergono indicatori di crisi, ad adottare senza indugio i provvedimenti necessari attraverso un idoneo piano di risanamento; l’inerzia costituisce grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c. Soprattutto, il comma 5 introduce il divieto di soccorso finanziario: le amministrazioni non possono, salvo eccezioni tassative, ripianare le perdite, aumentare il capitale, rilasciare garanzie o effettuare trasferimenti straordinari a favore di società che abbiano registrato perdite per tre esercizi consecutivi o utilizzato riserve disponibili per coprire perdite, anche infrannuali. Infine, il comma 6 prevede che nei cinque anni successivi alla dichiarazione di insolvenza di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le amministrazioni controllanti non possano costituire nuove società o acquisire o mantenere partecipazioni in società che gestiscono i medesimi servizi.
Questi vincoli, uniti al CCII, definiscono il perimetro entro cui le tre opzioni vanno pesate.
Opzione 1 — Il risanamento “interno”: piano ex art. 14 TUSP ed eventuale composizione negoziata
In cosa consiste
È il percorso che il TUSP indica come prioritario. Quando il programma di valutazione del rischio fa emergere indicatori di crisi, l’organo amministrativo deve predisporre un piano di risanamento che individui le cause dello squilibrio e le misure correttive: riduzione dei costi, revisione dei contratti di servizio, rinegoziazione dei debiti, dismissione di rami non strategici, eventualmente aggregazione con altre partecipate. Se il piano prevede interventi finanziari dell’ente socio, questi non possono limitarsi al ripiano delle perdite: secondo l’art. 14, comma 4, tali misure sono ammesse solo se accompagnate da un piano di ristrutturazione aziendale che dimostri concretamente le prospettive di recupero dell’equilibrio economico. Se la società è in perdita reiterata, i trasferimenti straordinari sono possibili solo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o programmi di investimento, contemplati in un piano di risanamento approvato dall’autorità di regolazione di settore, ove esistente, comunicato alla Corte dei conti e idoneo a raggiungere l’equilibrio finanziario entro tre anni.
A questo percorso interno può affiancarsi la composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII), aperta all’imprenditore commerciale che si trovi in condizioni di squilibrio tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza e che abbia prospettive di risanamento. La composizione negoziata è uno strumento stragiudiziale e riservato: un esperto indipendente, nominato dalla commissione presso la Camera di commercio, agevola le trattative con creditori e altre parti interessate. Durante le trattative la società può chiedere misure protettive che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari. L’incarico dell’esperto ha una durata ordinaria di 180 giorni, prorogabile in presenza dei presupposti di legge.
Quando ha senso: tre scenari
Il primo scenario è quello della partecipata che ha uno squilibrio di cassa ma un’attività ancora redditizia, ad esempio una società di trasporto locale che subisce ritardi nei pagamenti del contratto di servizio e accumula debiti verso fornitori. Qui la crisi è soprattutto di liquidità, e un piano che riallinei i flussi può bastare.
Il secondo scenario è quello della società che ha perdite di esercizio non ancora reiterate per tre anni: il divieto di soccorso finanziario non è ancora scattato nella sua forma più rigida, e l’ente socio può valutare interventi purché coerenti con i principi di buon andamento e accompagnati da un piano credibile.
Il terzo scenario è la partecipata che ha un nucleo di creditori concentrato (banche, pochi grandi fornitori, l’Erario) con cui una trattativa assistita da un esperto può produrre un accordo senza passare per il tribunale.
Come si esegue in sintesi
L’organo amministrativo, rilevati gli indicatori, informa i soci e l’ente controllante, predispone il piano e lo sottopone all’assemblea. Se si sceglie la composizione negoziata, la società presenta istanza sulla piattaforma telematica nazionale, allegando la documentazione prevista (bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, elenco creditori, progetto di piano). L’esperto, accettato l’incarico, convoca l’imprenditore e valuta le prospettive di risanamento. Le trattative possono chiudersi con un contratto con uno o più creditori, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto anche dall’esperto o, se falliscono, con l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi, compreso il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
Vantaggi motivati
Il vantaggio principale è la riservatezza: la crisi non diventa pubblica come accade con il deposito di una domanda concordataria, e questo protegge il rapporto con utenti, fornitori e lavoratori. Il secondo vantaggio è la flessibilità: il piano può essere modellato sulle esigenze della specifica partecipata. Il terzo è il rapporto con il divieto di soccorso finanziario: un piano di risanamento ben costruito, che rispetti i requisiti dell’art. 14, comma 5, è l’unica via per rendere legittimi i trasferimenti straordinari dell’ente socio. A fronte di questo vantaggio, la composizione negoziata consente di ottenere misure protettive senza le rigidità di una procedura giudiziale.
Rischi e svantaggi onesti
Il rovescio della medaglia è che il risanamento interno non vincola i creditori dissenzienti: un fornitore insoddisfatto può continuare ad agire, salvo le misure protettive temporanee. Inoltre il piano richiede numeri attendibili e tempi brevi; un piano costruito per guadagnare tempo, senza reali prospettive, espone gli amministratori a responsabilità (davanti al giudice ordinario o, per le in house, alla Corte dei conti) e, se la crisi sfocia in insolvenza, a contestazioni sull’aggravamento del dissesto. Infine, la composizione negoziata presuppone che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile: se l’insolvenza è già irreversibile, lo strumento non è adatto.
Pronunce a supporto
La Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 31 depositata il 24 febbraio 2022, ha ribadito che il soccorso finanziario a favore di organismi in perdita reiterata è di norma precluso e che questo principio vale anche per le società in liquidazione e per quelle a partecipazione pubblica totalitaria. Nel giudizio deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 110 del 2023, l’art. 14, comma 5, TUSP è stato evocato come norma interposta espressiva di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, a conferma del peso sistematico del divieto.
Profilo ideale per l’Opzione 1: partecipata con crisi di liquidità o squilibrio ancora reversibile, attività con prospettive di continuità, creditori concentrati e un ente socio disposto a intervenire nei limiti del piano di risanamento.
Opzione 2 — Gli strumenti di regolazione della crisi: concordato preventivo e accordi di ristrutturazione
In cosa consiste
Quando la crisi è più seria o l’insolvenza già presente, ma l’attività conserva un valore, la partecipata può accedere agli strumenti giudiziali di regolazione della crisi previsti dal CCII. L’art. 14, comma 1, TUSP menziona espressamente il concordato preventivo; il CCII mette inoltre a disposizione gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 e seguenti) e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.
Il concordato preventivo può essere in continuità aziendale (diretta, se prosegue la stessa società, o indiretta, se l’azienda passa a un terzo) o liquidatorio. Nel concordato in continuità, la proposta si fonda su un piano che consente di superare lo stato di crisi o insolvenza mantenendo l’attività; nel liquidatorio, il patrimonio viene liquidato con un apporto di risorse esterne che deve incrementare in misura apprezzabile l’attivo disponibile. La società può depositare una domanda con riserva (art. 44 CCII), ottenendo un termine per presentare proposta e piano, durante il quale opera la protezione del patrimonio.
Gli accordi di ristrutturazione sono negoziati con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, poi omologati dal tribunale; i creditori estranei devono essere pagati integralmente nei termini di legge. Esistono anche varianti agevolate, con soglie ridotte, e ad efficacia estesa.
Quando ha senso: tre scenari
Il primo scenario è la partecipata che gestisce un servizio essenziale (rifiuti, acqua, trasporti) con debiti superiori all’attivo ma con un contratto di servizio che genera flussi stabili: il concordato in continuità permette di preservare il servizio e di vincolare anche i creditori dissenzienti, attraverso il meccanismo delle classi.
Il secondo scenario è la società il cui ramo d’azienda può essere ceduto a un nuovo gestore, magari individuato con procedura a evidenza pubblica: il concordato in continuità indiretta consente il trasferimento ordinato dell’azienda senza interruzione del servizio.
Il terzo scenario è la partecipata con un’esposizione concentrata verso banche e pochi grandi creditori che sono disponibili a un accordo: gli accordi di ristrutturazione offrono una soluzione più snella del concordato, con un controllo giudiziale limitato all’omologazione.
Come si esegue in sintesi
L’organo amministrativo delibera l’accesso allo strumento (per le società di capitali la decisione sulla domanda di accesso agli strumenti di regolazione è disciplinata dall’art. 120-bis CCII e richiede la forma notarile). Si deposita il ricorso al tribunale competente, eventualmente con riserva; si redige il piano con l’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità; il tribunale apre la procedura nominando giudice delegato e commissario giudiziale; i creditori votano; segue il giudizio di omologazione. Per gli accordi, le fasi si concentrano nella negoziazione stragiudiziale e nel successivo ricorso per l’omologazione.
Nel caso delle partecipate pubbliche, un elemento ulteriore va soppesato: l’eventuale apporto dell’ente socio (finanza esterna, rinuncia a crediti, revisione del contratto di servizio) deve rispettare l’art. 14, commi 4 e 5, TUSP. Il piano concordatario e il piano di risanamento devono quindi dialogare: un apporto dell’ente non inserito in un piano conforme al TUSP rischia di essere considerato illegittimo e di esporre gli amministratori pubblici a responsabilità erariale.
Vantaggi motivati
Il vantaggio dirimente rispetto all’Opzione 1 è l’efficacia vincolante: l’omologazione rende il concordato obbligatorio per tutti i creditori anteriori, anche dissenzienti, e nel concordato in continuità il tribunale può omologare anche in presenza del dissenso di una o più classi, alle condizioni previste dalla legge. Il secondo vantaggio è la protezione: dal deposito della domanda i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio. Il terzo è la conservazione del servizio pubblico, che nella continuità prosegue senza la cesura tipica della liquidazione.
Rischi e svantaggi onesti
A fronte di questi vantaggi, il concordato è una procedura pubblica, costosa in termini organizzativi e con tempi non brevi: l’omologazione deve intervenire entro dodici mesi dal deposito della domanda, ma l’impegno di risorse interne e di professionisti è considerevole. Esiste poi il rischio che la proposta non raggiunga le maggioranze o che il tribunale la dichiari inammissibile: in tali casi, se sussiste l’insolvenza e c’è un’istanza in tal senso, si apre la liquidazione giudiziale. Infine, il concordato impone una disclosure completa della situazione, che può riflettersi sui rapporti con l’ente socio e sui controlli della Corte dei conti.
Pronunce a supporto
La giurisprudenza che riconosce l’assoggettabilità delle partecipate alle procedure concorsuali (Cass. 3196/2017; Cass. 5346/2019) vale, a maggior ragione, per l’accesso al concordato: se la società può subire la liquidazione, può anche proporre la regolazione negoziata della propria crisi. Cass. 2 maggio 2023 n. 11375 ha ribadito che la governance delle società pubbliche è regolata dal diritto commerciale e non dall’esercizio di un potere pubblico: le decisioni sull’accesso agli strumenti di regolazione spettano dunque agli organi sociali, secondo le regole civilistiche.
Profilo ideale per l’Opzione 2: partecipata già in crisi conclamata o insolvente, ma con un’attività o un servizio che conserva valore, creditori numerosi e frammentati da vincolare anche se dissenzienti, e un piano attestabile.
Opzione 3 — La liquidazione giudiziale
In cosa consiste
La liquidazione giudiziale (artt. 121 ss. CCII) è la procedura che ha sostituito il fallimento. Si applica all’imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti dell’impresa minore (attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro) e che si trovi in stato di insolvenza. Con la sentenza di apertura il tribunale nomina il giudice delegato e il curatore; la società perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni, che passano alla procedura; i creditori presentano domanda di ammissione al passivo; il curatore liquida l’attivo e ripartisce il ricavato secondo l’ordine delle prelazioni.
La procedura può essere chiesta dalla stessa società, dagli organi e autorità di controllo e vigilanza, da uno o più creditori e dal pubblico ministero (artt. 37 e 38 CCII). Per le partecipate di dimensioni maggiori, ove ne ricorrano i presupposti, l’alternativa è l’amministrazione straordinaria, che l’art. 14, comma 1, TUSP richiama espressamente. Per quelle che rientrano nei parametri dell’impresa minore, la liquidazione giudiziale non è applicabile e lo strumento liquidatorio diventa la liquidazione controllata del sovraindebitato, mentre lo strumento negoziale è il concordato minore.
Quando ha senso: tre scenari
Il primo scenario è la partecipata ormai priva di attività operativa, magari già posta in liquidazione volontaria nell’ambito della razionalizzazione periodica (art. 20 TUSP), che si scopre insolvente perché l’attivo realizzabile non copre il passivo: proseguire una liquidazione in bonis con debiti non pagabili espone il liquidatore a responsabilità, mentre la procedura concorsuale garantisce la parità di trattamento dei creditori.
Il secondo scenario è la società in cui la crisi è così profonda che nessun piano risulta attestabile e nessun apporto dell’ente è legittimamente possibile, per effetto del divieto di soccorso finanziario.
Il terzo scenario riguarda il punto di vista del creditore: il fornitore che vanta un credito rilevante e insoddisfatto verso una partecipata manifestamente insolvente può valutare l’istanza di liquidazione giudiziale come strumento per far accertare l’insolvenza, interrompere la dispersione del patrimonio e attivare le azioni del curatore (revocatorie, azioni di responsabilità).
Come si esegue in sintesi
Il ricorso si deposita al tribunale del luogo in cui la società ha il centro degli interessi principali. Il procedimento si svolge in camera di consiglio con le garanzie del contraddittorio; la società può difendersi dimostrando di essere impresa minore, di non essere insolvente o di essere un ente pubblico. La sentenza di apertura è impugnabile con reclamo alla Corte d’appello entro 30 giorni (art. 51 CCII) e, contro la decisione della Corte d’appello, con ricorso per cassazione. Va tenuto presente che, salvo diversa disposizione, la sospensione feriale dei termini processuali (dal 1° al 31 agosto) non si applica ai procedimenti disciplinati dal CCII (art. 9 CCII): chi deve reclamare una sentenza di apertura notificata a fine luglio non può contare sulla pausa estiva.
Vantaggi motivati
Il vantaggio della liquidazione giudiziale è la certezza: la procedura chiude la crisi con un accertamento giudiziale, garantisce la par condicio creditorum e affida a un organo terzo il compito di ricostruire il patrimonio, anche attraverso le azioni revocatorie e di responsabilità. Per gli amministratori di una società ormai decotta, la domanda in proprio è anche un modo per evitare l’aggravamento del dissesto. Sul piano del servizio pubblico, gli impianti spesso restano di proprietà pubblica e l’ente può riaffidare la gestione; la procedura, inoltre, consente l’esercizio provvisorio dell’impresa quando la sua interruzione arrecherebbe grave danno.
Rischi e svantaggi onesti
Il rovescio della medaglia è pesante. Per i creditori chirografari il recupero è spesso modesto. Per l’ente socio, l’art. 14, comma 6, TUSP introduce un divieto quinquennale di costituire nuove società o mantenere partecipazioni in società che gestiscono gli stessi servizi, se la società insolvente era a controllo pubblico e titolare di affidamenti diretti: una conseguenza che può costringere l’ente a ripensare radicalmente il modello di gestione. Per gli amministratori, l’apertura della procedura rende penalmente rilevanti condotte pregresse (bancarotta) e attiva le azioni di responsabilità del curatore o, per le in house, della procura contabile. Infine, la liquidazione segna la fine dell’impresa, con effetti sull’occupazione e sulla continuità del servizio che vanno gestiti con largo anticipo.
Pronunce a supporto
Cass. 22 febbraio 2019 n. 5346 ha cassato una decisione d’appello che aveva revocato il fallimento di una società partecipata da più Comuni ritenendola in house, affermando che il controllo analogo non incide sulla soggezione alla procedura. Cass. 28 marzo 2023 n. 8794 ha ribadito l’assoggettabilità anche per le società qualificabili come organismi di diritto pubblico. Sul versante processuale, Cass. 4 dicembre 2025 n. 31638 ha riconosciuto al pubblico ministero un potere di iniziativa ampio, esercitabile ogni volta che apprenda la notizia dell’insolvenza nell’esercizio delle sue funzioni, anche in assenza di un procedimento penale; e l’ordinanza Cass. n. 30903/2025 ha precisato che la decisione degli amministratori di chiedere la liquidazione giudiziale della società non è soggetta alla disciplina dell’art. 120-bis CCII, prevista per gli strumenti di regolazione.
Profilo ideale per l’Opzione 3: partecipata insolvente in modo irreversibile, priva di prospettive di continuità attestabili, senza margini per apporti legittimi dell’ente socio; oppure creditore che ha bisogno di un accertamento giudiziale dell’insolvenza per tutelare il proprio credito.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia ma realistici, e non riproducono casi reali. Applicano gli stessi dati di partenza alle tre opzioni.
Dati di partenza comuni. Società in house di servizi ambientali, interamente partecipata da un Comune. Debiti complessivi: 4.187.300 €, di cui 1.236.450 € verso banche, 1.912.780 € verso fornitori, 618.940 € verso Erario ed enti previdenziali, 419.130 € verso dipendenti per TFR e retribuzioni arretrate. Attivo realizzabile in ipotesi liquidatoria: 2.913.640 €. Contratto di servizio con il Comune: 1.640.000 € annui. Perdite di esercizio negli ultimi tre bilanci: 312.400 €, 287.950 € e 401.620 €. Indicatori di crisi segnalati dal programma di valutazione del rischio approvato il 14 marzo.
Simulazione A — Piano di risanamento e composizione negoziata
La società ha registrato perdite per tre esercizi consecutivi: scatta il divieto di soccorso finanziario dell’art. 14, comma 5, TUSP. Il Comune non può semplicemente ripianare le perdite (1.001.970 € cumulati). Può però, a fronte di una revisione del contratto di servizio che adegui il corrispettivo ai costi effettivi, prevedere un trasferimento straordinario, purché inserito in un piano di risanamento comunicato alla Corte dei conti e idoneo a riportare l’equilibrio finanziario entro tre anni.
Ipotesi: revisione del contratto di servizio a 1.812.500 € annui (+172.500 €), riduzione dei costi operativi di 238.700 € annui grazie alla riorganizzazione dei turni e alla rinegoziazione dei noli. Miglioramento annuo del margine: 411.200 €. In parallelo, la società presenta istanza di composizione negoziata il 2 aprile; l’esperto avvia le trattative con le banche, che accettano una moratoria di 18 mesi sul capitale (1.236.450 €) e un riscadenzamento in 60 rate. Con i fornitori si chiude un accordo di pagamento dilazionato al 100% in 24 mesi per 1.348.210 € (il 70,5% del debito verso fornitori); il residuo 564.570 € resta da pagare alle scadenze originarie.
Esito: se il margine aggiuntivo di 411.200 € annui si realizza, in tre anni la società genera 1.233.600 €, compatibili con il servizio del debito riscadenzato. Il punto critico è il residuo verso fornitori non aderenti: se uno di essi, titolare di un credito di 187.340 €, avvia un pignoramento dopo la scadenza delle misure protettive, la tenuta del piano dipende dalla liquidità disponibile in quel momento.
Simulazione B — Concordato preventivo in continuità
Stessi dati. La società deposita il 9 maggio una domanda di concordato con riserva e ottiene il termine per la proposta. Il piano prevede la continuità diretta, con il contratto di servizio rinegoziato come nella Simulazione A, e una proposta per classi:
- banche ipotecarie e privilegiate: pagamento integrale nei limiti della capienza delle garanzie;
- Erario ed enti previdenziali (618.940 €): pagamento secondo la disciplina della transazione fiscale e contributiva, con un’ipotesi di soddisfazione al 68% pari a 420.879,20 €;
- dipendenti (419.130 €): pagamento integrale entro i termini di legge;
- fornitori chirografari (1.912.780 €): pagamento al 41% in 4 anni, pari a 784.239,80 €.
Il fabbisogno concordatario stimato per i creditori diversi dalle banche (il cui rimborso segue il riscadenzamento delle garanzie) è quindi di 1.624.249 € (420.879,20 + 419.130 + 784.239,80), coperto in quattro anni dal margine operativo migliorato (411.200 € × 4 = 1.644.800 €) con un modesto margine di sicurezza di 20.551 €. Il confronto con l’alternativa liquidatoria è il parametro di riferimento: nella Simulazione C i chirografari ricevono una percentuale nettamente inferiore, il che rende la proposta più convincente per il voto.
Esito: se la classe dei fornitori approva, il concordato è omologabile e vincola anche i dissenzienti; se la classe vota contro, l’omologazione è possibile solo alle condizioni dell’omologazione forzosa previste dal CCII. Il margine di sicurezza ridotto è il punto che l’attestatore e il commissario giudiziale verificheranno con maggiore attenzione.
Simulazione C — Liquidazione giudiziale
Stessi dati. Un fornitore titolare di un credito di 213.870 €, rimasto insoddisfatto dopo un precetto rimasto senza esito, deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale il 3 giugno. La società non dimostra di essere impresa minore (i debiti superano ampiamente 500.000 €) né di essere solvente. Il tribunale apre la procedura.
Attivo realizzabile: 2.913.640 €. Ipotizzando spese di procedura e prededuzioni per 287.415 €, residuano 2.626.225 €. Dopo i crediti ipotecari e privilegiati delle banche (ipotesi: 836.450 € garantiti), i crediti privilegiati dei dipendenti (419.130 €) e dell’Erario e degli enti previdenziali (618.940 €), restano 751.705 € per i chirografari, comprese le banche per la parte non garantita (400.000 €). Massa chirografaria: 1.912.780 + 400.000 = 2.312.780 €. Percentuale di soddisfazione: circa 32,5%.
Esito: rispetto alla Simulazione B, i fornitori ricevono circa il 32,5% contro il 41%, ma in tempi incerti e dopo la definizione di eventuali azioni del curatore (che potrebbero aumentare l’attivo). Per il Comune, se la società era a controllo pubblico con affidamento diretto, scatta il divieto quinquennale dell’art. 14, comma 6, TUSP: il servizio dovrà essere riaffidato con modalità diverse. Il servizio può proseguire temporaneamente attraverso l’esercizio dell’impresa da parte del curatore, se autorizzato.
Il confronto in tabella
La tabella che segue sintetizza gli elementi che pesano di più nella scelta. I costi indicati sono solo quelli di giustizia previsti dalla legge; l’impegno professionale, interno ed esterno, varia molto da caso a caso e non è oggetto di confronto.
| Criterio | Opzione 1 — Piano di risanamento e composizione negoziata | Opzione 2 — Concordato preventivo / accordi di ristrutturazione | Opzione 3 — Liquidazione giudiziale |
|---|---|---|---|
| Presupposto | Squilibrio che rende probabile crisi o insolvenza, con prospettive di risanamento | Crisi o insolvenza; piano attestabile | Insolvenza; superamento soglie impresa minore |
| Tempi indicativi | 180 giorni ordinari per la composizione negoziata; piano fino a 3 anni per l’equilibrio | Omologazione entro 12 mesi dal deposito della domanda; esecuzione pluriennale | Apertura rapida; durata della liquidazione variabile, spesso pluriennale |
| Complessità | Media: piano, trattative, rapporti con l’ente socio | Alta: piano, attestazione, voto, omologazione | Alta per la procedura, ma gestita dal curatore |
| Effetti sui creditori dissenzienti | Nessun vincolo, salvo misure protettive temporanee | Vincolati dall’omologazione (concordato); estranei pagati per intero (accordi) | Vincolati alla procedura e al riparto |
| Effetti sulle azioni esecutive | Sospese solo se si ottengono misure protettive | Bloccate dal deposito della domanda | Bloccate dall’apertura |
| Rischio in caso di esito negativo | Accesso a strumenti giudiziali o liquidazione giudiziale | Liquidazione giudiziale se c’è insolvenza e un’istanza | Esito definitivo |
| Reversibilità | Alta: si può passare agli strumenti giudiziali | Media: si può modificare il piano fino al voto | Bassa |
| Continuità del servizio pubblico | Piena | Piena nella continuità; ordinata nel liquidatorio | Solo con esercizio dell’impresa autorizzato |
| Effetti sull’ente socio | Interventi ammessi solo nel piano conforme all’art. 14, co. 4-5 TUSP | Apporti ammessi solo se conformi al TUSP | Divieto quinquennale ex art. 14, co. 6 TUSP (società a controllo pubblico con affidamenti diretti) |
| Costi di giustizia | Diritti per l’istanza di composizione negoziata | Contributo unificato e diritti previsti dal d.P.R. 115/2002 | Contributo unificato per il ricorso e spese di procedura |
I criteri per scegliere
Nessuna delle tre opzioni è in sé migliore delle altre. A fronte di questo, alcuni criteri permettono di orientare la valutazione in modo ragionato.
Primo criterio: lo stadio della crisi. Se la situazione presenta indicatori di crisi ma non ancora insolvenza, generalmente il risanamento interno e la composizione negoziata sono la sede naturale, anche perché il TUSP impone agli amministratori di intervenire senza indugio. Se invece l’insolvenza è conclamata, il risanamento interno rischia di diventare un modo per rinviare l’inevitabile, e il confronto si sposta tra concordato e liquidazione.
Secondo criterio: il valore dell’attività in continuità. Se il servizio gestito genera flussi stabili e la crisi deriva da squilibri correggibili (contratto di servizio sottodimensionato, costi fuori controllo, debiti concentrati), la continuità ha un valore che la liquidazione distruggerebbe. Se invece l’attività è cessata o strutturalmente in perdita, l’elemento dirimente diventa la massimizzazione del valore liquidatorio.
Terzo criterio: la composizione del passivo. Un passivo concentrato su pochi creditori professionali favorisce soluzioni negoziate (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione). Un passivo frammentato tra molti fornitori, con alcuni potenzialmente ostili, rende più utile il concordato, che vincola i dissenzienti.
Quarto criterio: lo spazio legittimo per l’intervento dell’ente socio. Se la società ha perdite per tre esercizi consecutivi, il divieto di soccorso finanziario restringe drasticamente le possibilità. Va soppesato se gli interventi dell’ente possono essere inquadrati in un piano conforme all’art. 14, comma 5, TUSP, oppure se la loro assenza rende inevitabile una soluzione che non presuppone apporti pubblici.
Quinto criterio: le conseguenze sistemiche per l’ente. Il divieto quinquennale previsto dall’art. 14, comma 6, TUSP pesa in modo diverso a seconda che l’ente intenda o meno proseguire la gestione del servizio tramite società. Se la continuità del modello societario è strategica, le opzioni 1 e 2 hanno un valore aggiuntivo che va considerato.
Dal punto di vista del creditore della partecipata, i criteri si rovesciano: la scelta tra attendere l’esito di un risanamento, partecipare al voto concordatario o chiedere la liquidazione giudiziale dipende dalla percentuale di soddisfazione attesa in ciascuno scenario, dalla presenza di garanzie e dalla possibilità di azioni del curatore che recuperino attivo.
Nella pesatura di questi criteri entra in gioco la qualifica dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la competenza che consente di valutare, prima di ogni altra cosa, se esistono ancora le condizioni per una soluzione negoziata.
Le domande di chi è indeciso
Si può cambiare strada a metà percorso? Sì, entro certi limiti. Dalla composizione negoziata si può passare agli strumenti di regolazione della crisi, compreso il concordato semplificato, se le trattative non vanno a buon fine. Dal concordato si può passare ad accordi di ristrutturazione o viceversa, rispettando le regole procedurali. Il passaggio inverso, dalla liquidazione giudiziale aperta a un concordato, è invece molto più limitato e passa per strumenti specifici previsti dal CCII all’interno della procedura stessa.
Che cosa succede se si sceglie la strada sbagliata? Il rischio più frequente è quello di insistere su un risanamento interno quando l’insolvenza è già irreversibile: si aggrava il dissesto, si espongono gli amministratori a responsabilità e si riducono le risorse per i creditori. Il rischio opposto è quello di chiedere la liquidazione giudiziale quando esistevano margini per la continuità. Su quest’ultimo profilo, l’ordinanza Cass. n. 30903/2025 ha precisato che la domanda di liquidazione degli amministratori può essere considerata abusiva solo a condizioni stringenti, tra cui la certezza dei presupposti per una procedura diversa e la dolosa omissione di ogni valutazione al riguardo.
L’ente socio è obbligato a pagare i debiti della partecipata? In linea generale no: la società risponde con il proprio patrimonio, e la regola vale anche per le società pubbliche, come più volte affermato dalla giurisprudenza a partire da Cass. SU n. 26806 del 2009. Anzi, il divieto di soccorso finanziario impedisce interventi non conformi al TUSP. Restano possibili, in casi specifici, responsabilità dell’ente per titoli diversi (ad esempio per la gestione dei rapporti contrattuali o per abuso dell’attività di direzione e coordinamento), da valutare caso per caso.
Un creditore può chiedere la liquidazione giudiziale di una società in house? Sì. La giurisprudenza di legittimità (Cass. 3196/2017; Cass. 5346/2019) esclude che la natura in house sottragga la società alla procedura. Chi agisce deve però dimostrare il proprio credito e l’insolvenza, e la società può difendersi provando di rientrare nei parametri dell’impresa minore o di essere un ente pubblico per qualificazione di legge.
Cosa succede ai lavoratori e al servizio? Nella composizione negoziata e nel concordato in continuità l’attività prosegue. Nella liquidazione giudiziale, i rapporti di lavoro restano sospesi fino alle determinazioni del curatore, che può subentrarvi o recedere; il servizio pubblico può proseguire con l’esercizio dell’impresa autorizzato dal tribunale o essere riaffidato dall’ente, che spesso resta proprietario degli impianti.
E se la partecipata è molto piccola? Molte partecipate di Comuni di dimensioni ridotte (società per la gestione di farmacie, impianti sportivi, piccoli servizi turistici o culturali) rientrano nei parametri dell’impresa minore: attivo non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro e debiti non superiori a 500.000 euro. In questi casi la liquidazione giudiziale non è applicabile, e il bivio si sposta sugli strumenti del sovraindebitamento: il concordato minore, che consente di proporre ai creditori un piano di pagamento anche parziale con il supporto di un Organismo di Composizione della Crisi, e la liquidazione controllata, che svolge la funzione liquidatoria. Il ragionamento comparativo resta identico: continuità contro liquidazione, consenso dei creditori contro procedura imposta. Cambiano però gli interlocutori, perché il ruolo dell’OCC e del gestore della crisi diventa centrale nella costruzione e nell’attestazione della proposta. Va soppesato con attenzione anche il momento in cui si misurano i parametri: una partecipata che ha superato le soglie in uno dei tre esercizi precedenti non può invocare la qualifica di impresa minore, e l’onere di provare il contrario grava sulla società.
Gli amministratori rischiano di più se scelgono una strada piuttosto che un’altra? Il rischio non dipende tanto dalla strada scelta quanto dal momento e dal modo in cui la si sceglie. L’art. 14, comma 3, TUSP qualifica come grave irregolarità la mancata adozione di provvedimenti adeguati quando emergono gli indicatori di crisi; il CCII, a sua volta, impone all’imprenditore collettivo di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi. A fronte di questo quadro, l’elemento dirimente per la posizione degli amministratori è la tracciabilità delle valutazioni compiute: verbali che documentano l’analisi delle alternative, piani fondati su dati verificabili, interlocuzioni con l’ente socio e con gli organi di controllo. Per le società in house, la responsabilità per il danno al patrimonio sociale è di competenza della Corte dei conti (Cass. SU 26283/2013); per le altre partecipate, del giudice ordinario. In entrambi i casi, una scelta ragionata e documentata pesa molto più dell’esito, che può dipendere da fattori esterni.
Il curatore può agire contro l’ente socio? In linea di principio la liquidazione giudiziale della partecipata non coinvolge il patrimonio dell’ente, per la separazione soggettiva e patrimoniale affermata dalla giurisprudenza. Il curatore, tuttavia, esamina tutti i rapporti tra società ed ente: crediti della società verso il Comune per corrispettivi del contratto di servizio non pagati, eventuali pagamenti preferenziali a favore dell’ente nel periodo sospetto, operazioni infragruppo concluse a condizioni non di mercato. Il rovescio della medaglia, per l’ente, è che rapporti contrattuali gestiti in modo opaco negli anni precedenti alla crisi possono diventare oggetto di contestazioni proprio nella sede concorsuale.
Le pronunce che orientano la scelta
I riferimenti che seguono sono raggruppati in base all’opzione che contribuiscono a illuminare. I principi sono riformulati in sintesi.
Sulla soggezione delle partecipate alle procedure concorsuali (premessa comune alle tre opzioni)
Cass. civ., sez. I, 27 settembre 2013 n. 22209. Una società di gestione dei rifiuti partecipata al 51% da un ente pubblico è assoggettabile al fallimento: l’ente che sceglie lo strumento societario ne accetta le regole, compreso il rischio d’insolvenza. Rilevanza: è la pronuncia che ha segnato il cambio di rotta e che il TUSP ha poi recepito.
Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2017 n. 3196. La società in house è assoggettabile alla procedura concorsuale, non essendo equiparabile a un ente pubblico. Rilevanza: chiude, sul piano concorsuale, il dibattito aperto dalle Sezioni Unite in tema di giurisdizione contabile.
Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2019 n. 5346. Il controllo analogo consente all’ente un’influenza dominante ma non cancella l’autonomia soggettiva della società, che resta soggetta a fallimento, concordato e amministrazione straordinaria. Rilevanza: è la pronuncia più citata sul tema e conferma che la liquidazione giudiziale è un’opzione reale anche per le in house.
Cass. civ., Sez. Un., 28 marzo 2019 n. 8673. La nozione di organismo di diritto pubblico va ricostruita in chiave funzionale, guardando alle concrete modalità di azione del soggetto. Rilevanza: chiarisce una qualifica spesso invocata, impropriamente, per sottrarre la partecipata alla procedura.
Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2023 n. 8794. Le partecipate pubbliche restano assoggettabili alla procedura concorsuale anche quando presentano le caratteristiche di organismi di diritto pubblico. Rilevanza: conferma recente dell’orientamento consolidato.
Cass. civ., 2 maggio 2023 n. 11375. Anche nelle società a partecipazione pubblica la governance è regolata dal diritto commerciale e non dall’esercizio di un potere pubblico. Rilevanza: le scelte sulla gestione della crisi spettano agli organi sociali secondo le regole civilistiche.
Sull’Opzione 1 (risanamento interno e limiti all’intervento dell’ente)
Corte dei conti, sez. reg. controllo Lombardia, delib. n. 31 depositata il 24 febbraio 2022. Il soccorso finanziario a favore di organismi partecipati in perdita reiterata è di norma precluso; il principio opera anche per le società in liquidazione e per quelle interamente pubbliche. Rilevanza: delimita lo spazio dell’ente socio nella costruzione del piano di risanamento.
Corte cost., sentenza 5 giugno 2023 n. 110. Nel giudizio l’art. 14, comma 5, TUSP è stato richiamato come norma interposta espressiva di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Rilevanza: conferma il rango sistematico del divieto di soccorso finanziario.
Cass. civ., ordinanza n. 13003/2025. La società in house, quale longa manus dell’ente pubblico, è tenuta a un obbligo di cooperazione rafforzato nelle trattative con i privati, con una responsabilità aggravata se le trattative falliscono per ragioni normative che avrebbe dovuto conoscere. Rilevanza: nelle trattative di risanamento con fornitori e finanziatori, la partecipata deve muoversi con particolare correttezza.
Sull’Opzione 2 (strumenti di regolazione) e sui rapporti con la responsabilità degli amministratori
Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 26806 del 2009. Il danno al patrimonio di una società a partecipazione pubblica causato dagli amministratori è, di regola, materia del giudice ordinario, perché la società ha personalità giuridica autonoma e il suo patrimonio è distinto da quello dell’ente. Rilevanza: fonda il principio per cui l’ente non risponde automaticamente dei debiti della società e chiarisce chi agisce contro gli amministratori in caso di dissesto.
Cass. civ., Sez. Un., 25 novembre 2013 n. 26283. Per le società in house spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sull’azione di responsabilità per il danno arrecato al patrimonio sociale dagli amministratori e dagli organi di controllo. Rilevanza: nelle in house, le scelte sulla gestione della crisi (ritardi, piani irrealistici, apporti non conformi) possono generare responsabilità erariale.
Cass. civ., sez. I, 23 maggio 2024 n. 14414. La società incorporata, se insolvente, resta assoggettabile alla procedura concorsuale entro i limiti temporali di legge anche dopo la fusione. Rilevanza: nelle operazioni di aggregazione tra partecipate previste dai piani di razionalizzazione, la fusione non è uno scudo contro la procedura.
Sull’Opzione 3 (liquidazione giudiziale)
Cass. civ., ordinanza n. 30903/2025. La decisione degli amministratori di chiedere la liquidazione giudiziale non è soggetta all’art. 120-bis CCII, che riguarda gli strumenti di regolazione; la domanda può dirsi abusiva solo se risultano con certezza i presupposti per una procedura diversa, se l’amministratore li ha dolosamente ignorati e se la partecipazione del socio avrebbe conservato valore. Rilevanza: definisce i margini entro cui gli amministratori di una partecipata decotta possono attivare la procedura in proprio.
Cass. civ., sez. I, 4 dicembre 2025 n. 31638. Il pubblico ministero può chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale ogni volta che apprenda la notizia dell’insolvenza nell’esercizio delle sue funzioni, anche senza un procedimento penale. Rilevanza: per le partecipate, spesso oggetto di attenzione da parte di autorità di controllo e magistrature, il rischio di un’iniziativa pubblica è concreto e va considerato nella scelta dei tempi.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a un bivio come questo, lo Studio lavora con un obiettivo preciso: mettere chi decide nelle condizioni di scegliere con i numeri in mano, prima che le opzioni si riducano. Ecco gli strumenti concreti.
- Esaminiamo i bilanci e il programma di valutazione del rischio della partecipata per verificare se gli indicatori di crisi sono emersi e da quando, e se gli organi hanno adempiuto agli obblighi dell’art. 14, commi 2 e 3, TUSP.
- Verifichiamo lo stadio della crisi confrontando passivo, attivo realizzabile e flussi attesi, per distinguere uno squilibrio reversibile da un’insolvenza conclamata.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, simulando per ciascuna la soddisfazione dei creditori e le conseguenze per l’ente socio.
- Verifichiamo lo spazio legittimo per l’intervento dell’ente alla luce del divieto di soccorso finanziario, ricostruendo la serie delle perdite e le condizioni dell’art. 14, comma 5, TUSP.
- Assistiamo la società nella composizione negoziata, dalla preparazione della documentazione per la piattaforma alla gestione delle trattative e della richiesta di misure protettive.
- Costruiamo, con i commercialisti dello staff, il piano di risanamento o concordatario, curando la coerenza tra piano TUSP e piano CCII.
- Redigiamo e depositiamo le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi, comprese quelle con riserva, e seguiamo voto e omologazione.
- Difendiamo la società nei procedimenti per l’apertura della liquidazione giudiziale, verificando i presupposti soggettivi (impresa minore, natura di ente pubblico) e oggettivi (insolvenza).
- Assistiamo i creditori della partecipata, valutando se convenga attendere il piano, votare la proposta concordataria o proporre istanza di liquidazione giudiziale, e curando l’insinuazione al passivo.
- Proponiamo e seguiamo le impugnazioni: reclamo contro la sentenza di apertura e ricorso per cassazione, con la stessa linea difensiva dall’inizio alla fine.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come questa, la leva più importante è la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta fatta oggi tra risanamento, concordato e liquidazione deve poter essere difesa domani, nel reclamo e davanti alla Suprema Corte, senza cambiare mani e senza ricostruire da capo la linea. Da avvocato cassazionista, l’Avv. Monardo segue la vicenda dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio. A questo si aggiunge la qualifica di Esperto Negoziatore, che consente di conoscere dall’interno la logica della composizione negoziata, e quella di Gestore della crisi, rilevante per le partecipate più piccole che rientrano nei parametri dell’impresa minore.
Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, permette di affrontare in modo coordinato i profili giuridici, contabili, fiscali e bancari che nella crisi di una partecipata si intrecciano sempre.
In chiusura
La risposta alla domanda iniziale è chiara sul piano dei principi: le società partecipate pubbliche, comprese quelle in house, sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale quando sono insolventi e non rientrano nei parametri dell’impresa minore. Ma la vera questione non è se la procedura si applichi, bensì se sia la scelta giusta in quel momento, per quella società e per quell’ente socio. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, risorse pubbliche e diritti dei creditori.
Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coprono proprio i passaggi in cui il bivio si decide: la gestione negoziata della crisi d’impresa come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, il coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario per i profili finanziari e fiscali del piano, e la difesa da cassazionista quando la scelta deve essere sostenuta davanti ai giudici fino all’ultimo grado.
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