Quando un’impresa viene sottoposta a liquidazione giudiziale, la procedura che ha sostituito il vecchio fallimento, la sensazione più diffusa è che tutto sia ormai deciso: il curatore vende i beni, ripartisce il ricavato, la procedura si chiude dopo anni. Non è necessariamente così. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, d’ora in poi CCII) conserva uno strumento che consente di chiudere la liquidazione in anticipo, sulla base di un accordo approvato dai creditori: il concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato dagli artt. 240-253 CCII.
Il punto decisivo è capire chi può presentare la proposta, quando e a quali condizioni. Le regole sono diverse per il debitore, per i creditori e per i terzi. Il rischio principale è perdere la finestra temporale utile: il debitore che si muove troppo presto vede la proposta dichiarata inammissibile; quello che si muove troppo tardi non può più presentarla. Allo stesso modo, il creditore o l’investitore che non conosce le regole sul voto e sul conflitto di interessi rischia di costruire un’operazione destinata a non superare l’omologazione.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché il concordato nella liquidazione giudiziale è, per sua natura, uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza dell’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, competenze che riguardano esattamente la valutazione della convenienza di una proposta rispetto all’alternativa liquidatoria. A ciò si aggiunge la qualifica di cassazionista, rilevante perché le proposte concordatarie si decidono spesso nel giudizio di omologazione e nelle impugnazioni successive.
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Il concordato nella liquidazione giudiziale: definizione e fondamento normativo
Sul piano normativo, il concordato nella liquidazione giudiziale non è una procedura autonoma. È una modalità di chiusura della liquidazione giudiziale fondata su una proposta approvata dalla maggioranza dei creditori e omologata dal tribunale, che sostituisce la liquidazione integrale dell’attivo e la ripartizione secondo le regole ordinarie. Il codice lo colloca nel Titolo V, Capo VII, subito dopo la disciplina della chiusura della procedura.
La norma di riferimento sulla legittimazione è l’art. 240, comma 1, CCII. La disposizione distingue nettamente tre categorie di proponenti:
- creditori e terzi, che possono proporre il concordato una volta aperta la liquidazione giudiziale, anche prima che lo stato passivo sia reso esecutivo, a condizione che il debitore abbia tenuto la contabilità e che i dati disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre al giudice delegato;
- il debitore, insieme alle società di cui egli è socio e alle società sottoposte a comune controllo, che può proporre il concordato soltanto dopo un anno dalla sentenza di apertura e non oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo;
- in ogni caso, per la proposta del debitore e delle società a lui collegate, è richiesto un apporto di risorse che incrementi il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento.
Va precisato che questa architettura non è casuale. La legge fallimentare del 1942, nella versione riformata nel 2006-2007, aveva già aperto la proposta ai creditori e ai terzi (art. 124 l.fall.). Il CCII conferma l’impostazione e la rafforza: il debitore perde il monopolio dell’iniziativa e, anzi, viene posto in una posizione meno favorevole rispetto agli altri proponenti. Le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza 28 giugno 2018, n. 17186, hanno spiegato la ragione di questa scelta: il legislatore ha visto nella proposta del debitore il rischio che il concordato venga usato per rallentare la procedura e, in particolare, la vendita dei beni, mentre non ha ravvisato lo stesso rischio nelle proposte provenienti da creditori o terzi.
La ratio della norma, in termini operativi, è duplice. Da un lato si vuole favorire l’ingresso di risorse nuove e di soggetti interessati a rilevare il patrimonio o l’azienda, con soddisfazione dei creditori più rapida e talvolta più elevata rispetto alla liquidazione. Dall’altro si vuole impedire che il debitore, appena aperta la procedura, la paralizzi con proposte dilatorie o che, dopo molti anni, recuperi il proprio patrimonio a condizioni di favore quando la liquidazione è ormai avanzata.
Distinzione dal concordato preventivo
Il concordato nella liquidazione giudiziale va distinto dal concordato preventivo (artt. 84 ss. CCII). La differenza principale riguarda il momento e il soggetto. Il concordato preventivo si propone prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, per evitarla, ed è un’iniziativa riservata al debitore (salve le proposte concorrenti dei creditori qualificati, che però si innestano su una procedura già avviata dal debitore). Il concordato nella liquidazione giudiziale si propone dopo l’apertura della procedura liquidatoria, per chiuderla, e può partire anche da soggetti estranei all’impresa.
Un esempio concreto aiuta a cogliere la differenza. Una società di distribuzione con debiti per circa 1,3 milioni di euro può, finché non è stata aperta la liquidazione giudiziale, depositare una domanda di concordato preventivo: l’iniziativa è sua e nessun creditore può sostituirsi a lei nel proporla. Se invece la liquidazione giudiziale viene aperta, un concorrente interessato al magazzino e al marchio può presentare una proposta di concordato come terzo, offrendo ai creditori una percentuale e chiedendo in cambio l’attribuzione dei beni: in questo caso la società in liquidazione non ha alcun potere di veto sulla presentazione della proposta.
Altra differenza rilevante: nel concordato preventivo liquidatorio la legge richiede una soddisfazione minima dei creditori chirografari; nel concordato nella liquidazione giudiziale questa soglia non è prevista. La tutela dei creditori passa per il voto, per il parere del curatore e, per la proposta del debitore, per l’apporto aggiuntivo minimo del 10%.
Requisiti di legittimazione e termini, proponente per proponente
La disciplina prevede requisiti diversi per ciascuna categoria. Conviene esaminarli uno per uno.
1. Il creditore proponente
Qualsiasi creditore può presentare la proposta, da solo o insieme ad altri creditori. Non è richiesto che il credito sia già stato ammesso al passivo: la legge consente l’iniziativa anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La condizione, in questo caso, è oggettiva: il debitore deve aver tenuto la contabilità e i dati disponibili devono permettere al curatore di formare un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. Se la contabilità manca o è inattendibile, la proposta anticipata non è possibile e occorre attendere l’esecutività dello stato passivo.
Il creditore proponente non è tenuto ad apportare risorse esterne. Può inoltre, come il terzo, prevedere la cessione delle azioni di pertinenza della massa e limitare i propri impegni ai creditori già ammessi o già insinuati alla data della proposta (art. 240, comma 5, CCII).
Il limite più importante riguarda il voto: il creditore proponente, e le società a lui collegate, si trovano in conflitto di interessi e sono esclusi dal voto e dal calcolo delle maggioranze. Il principio, affermato dalle Sezioni Unite nel 2018, è oggi recepito nella disciplina del voto (art. 243 CCII).
2. Il terzo proponente
Il terzo è chiunque non sia creditore né debitore: un concorrente, un investitore, un fondo, un soggetto interessato all’azienda o a singoli beni. Anche il terzo può proporre il concordato fin dall’apertura della liquidazione, alle stesse condizioni di contabilità previste per i creditori. Non deve apportare un incremento minimo dell’attivo.
Il terzo assume tipicamente la veste di assuntore: con l’omologazione acquisisce l’attivo (o parte di esso) e si accolla gli obblighi concordatari verso i creditori. La legge gli consente di:
- chiedere la cessione, oltre che dei beni, delle azioni di pertinenza della massa (revocatorie, azioni di responsabilità, recuperatorie), purché autorizzate dal giudice delegato e indicate con oggetto e fondamento specifici;
- limitare gli impegni ai creditori ammessi al passivo e a quelli che, al momento della proposta, hanno già proposto opposizione allo stato passivo o domanda tardiva. Verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, salva l’esdebitazione (artt. 278 ss. CCII).
3. Il debitore proponente
La proposta del debitore è sottoposta a tre condizioni cumulative:
- condizione temporale iniziale: deve essere decorso almeno un anno dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale;
- condizione temporale finale: non devono essere decorsi due anni dal decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo;
- condizione sostanziale: la proposta deve prevedere l’apporto di risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il 10%.
Le stesse condizioni valgono per le società di cui il debitore è socio e per le società sottoposte a comune controllo. La norma intende impedire che il debitore aggiri i limiti facendo presentare la proposta da una società da lui partecipata o appartenente allo stesso gruppo.
Perentori e ordinatori
I termini dell’art. 240, comma 1, CCII operano come condizioni di ammissibilità della proposta del debitore: non sono termini processuali che si possano prorogare o rimettere in termini. Una proposta depositata prima dell’anno o dopo i due anni dall’esecutività dello stato passivo è inammissibile. Diversamente, i termini fissati dal giudice delegato o dal tribunale nel corso del procedimento (per il dissenso, per le opposizioni) sono stabiliti con provvedimento e il loro mancato rispetto produce le conseguenze indicate dalla legge per ciascuna fase.
Quanto alla sospensione feriale dei termini, che opera esclusivamente dal 1° al 31 agosto, va ricordato che l’art. 9 CCII ne esclude in via generale l’applicazione ai procedimenti regolati dal codice, salvo diversa previsione. È quindi prudente non fare affidamento sul periodo 1-31 agosto per allungare i termini del procedimento concordatario.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Proposta di creditori e terzi prima dello stato passivo | Dalla sentenza di apertura | Facoltà condizionata a contabilità ed elenco provvisorio | Senza contabilità utilizzabile, la proposta deve attendere l’esecutività dello stato passivo |
| Proposta del debitore: termine iniziale (1 anno) | Dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale | Condizione di ammissibilità | Proposta inammissibile se depositata prima |
| Proposta del debitore: termine finale (2 anni) | Dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo | Condizione di ammissibilità | Proposta inammissibile se depositata dopo |
| Apporto minimo del debitore | Calcolato sul valore dell’attivo | Requisito sostanziale | Proposta inammissibile se l’incremento è inferiore al 10% |
| Dissenso dei creditori | Dalla comunicazione della proposta | Fissato dal giudice delegato (tra 20 e 30 giorni) | Chi tace si considera consenziente |
| Richiesta di omologazione | Dalla comunicazione dell’esito favorevole del voto | 10 giorni | Il procedimento non prosegue |
| Opposizioni all’omologazione | Dal provvedimento del tribunale | Fissato tra 15 e 30 giorni | Decadenza dall’opposizione |
| Risoluzione del concordato | Dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto | 1 anno | Decadenza dall’azione di risoluzione |
La procedura passo per passo
La disciplina prevede una sequenza precisa, articolata negli artt. 240-247 CCII. In termini operativi, le fasi sono le seguenti.
1. Verifica preliminare della legittimazione. Prima di redigere la proposta, il proponente deve verificare in quale categoria si colloca. Il punto non è formale. La giurisprudenza ha chiarito che identificare con esattezza il proponente serve proprio a controllare se, dietro un apparente terzo, si nasconda il debitore: in tal caso si applicano i limiti temporali e l’apporto minimo del 10%. Una proposta presentata da un familiare o da una società vicina al debitore sarà esaminata con particolare attenzione dal curatore e dal giudice delegato.
2. Redazione della proposta. L’art. 240, comma 2, CCII consente un contenuto molto ampio. La proposta può prevedere:
- la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
- trattamenti differenziati tra classi diverse, con l’indicazione delle ragioni;
- la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma: cessione di beni, accollo, operazioni straordinarie, attribuzione ai creditori di azioni, quote, obbligazioni o altri strumenti finanziari.
Se la società ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta, i portatori sono costituiti in una classe apposita (comma 3).
3. Trattamento dei creditori privilegiati. I creditori con privilegio, pegno o ipoteca possono non essere pagati integralmente, purché ricevano almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione del bene su cui grava la prelazione, al netto delle spese di procedura riferibili al bene e della quota delle spese generali. Questo valore deve risultare dalla relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale (comma 4, nella formulazione modificata dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136). Il trattamento delle classi non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.
4. Deposito della proposta. La proposta si deposita con ricorso nella procedura di liquidazione giudiziale. È rivolta al giudice delegato, organo che governa la fase preparatoria.
5. Pareri. Il giudice delegato acquisisce il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte dal proponente, e il parere del comitato dei creditori. È in questa fase che si gioca gran parte della partita: un parere del curatore che evidenzi la non convenienza della proposta rispetto alla prosecuzione della liquidazione pesa in modo decisivo sul voto dei creditori.
6. Più proposte concorrenti. Nella liquidazione giudiziale possono essere presentate più proposte, anche da soggetti diversi. Il codice tende a favorire la competizione tra le proposte e regola l’esito del voto: prevale la proposta che ottiene il maggior numero di consensi e, a parità, quella presentata per prima.
7. Comunicazione ai creditori. Valutata la ritualità della proposta, il giudice delegato ne ordina la comunicazione ai creditori, insieme ai pareri, e fissa il termine entro il quale possono far pervenire il proprio dissenso. Quando la proposta prevede classi, è il tribunale a verificare il corretto utilizzo dei criteri di formazione.
8. Voto. Votano i creditori ammessi, anche provvisoriamente. Non votano i creditori privilegiati di cui la proposta prevede l’integrale pagamento, salvo che rinuncino alla prelazione. Sono esclusi i creditori in conflitto di interessi, tra cui il proponente e le società a esso collegate. Opera il silenzio-assenso: chi non esprime il dissenso nel termine è considerato consenziente.
9. Approvazione. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto; se sono previste classi, occorre anche la maggioranza nel maggior numero di classi.
10. Omologazione. In caso di esito favorevole, il curatore ne dà comunicazione al proponente, che deve chiedere l’omologazione entro dieci giorni. Il tribunale fissa un termine compreso tra quindici e trenta giorni per eventuali opposizioni, che possono provenire dai creditori dissenzienti e da qualsiasi interessato. Il tribunale decide con decreto motivato, impugnabile con reclamo davanti alla corte d’appello.
11. Esecuzione e chiusura. Divenuto definitivo il decreto di omologazione, il curatore rende il conto della gestione e il tribunale dichiara chiusa la liquidazione giudiziale. Il curatore, il giudice delegato e il comitato dei creditori sorvegliano l’adempimento del concordato.
Punti dove più spesso si sbaglia. Il primo è il calcolo dei termini del debitore: i due anni decorrono dal decreto di esecutività dello stato passivo, non dalla sentenza di apertura. Il secondo è la sottovalutazione del voto: un proponente che conti sul proprio credito o su quello di società del gruppo per raggiungere la maggioranza costruisce una proposta destinata a essere bocciata in sede di omologazione. Il terzo è la formulazione vaga delle azioni di massa da cedere: la legge esige l’indicazione specifica dell’oggetto e del fondamento della pretesa, e un rinvio generico espone a contestazioni.
Verifiche sul campo: tre esempi di applicazione
Le simulazioni che seguono sono esempi dimostrativi di calcolo e applicazione delle regole, costruiti con dati ipotetici.
Esempio di calcolo n. 1 — La finestra temporale e l’apporto minimo del debitore
Dati di partenza.
- Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: 14 marzo 2025.
- Decreto che rende esecutivo lo stato passivo: 9 ottobre 2025.
- Valore dell’attivo stimato dal curatore: 486.300 €.
Calcolo della finestra.
- Termine iniziale: un anno dalla sentenza di apertura → la proposta del debitore è ammissibile a partire dal 14 marzo 2026.
- Termine finale: due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo → la proposta è ammissibile fino al 9 ottobre 2027.
- Una proposta depositata il 2 febbraio 2026 sarebbe inammissibile perché prematura; una proposta depositata il 18 ottobre 2027 sarebbe inammissibile perché tardiva.
Calcolo dell’apporto.
- Incremento minimo richiesto: 10% di 486.300 € = 48.630 €.
- Ipotesi A: il debitore offre un apporto di 52.000 € messo a disposizione da un familiare → incremento pari al 10,69% → requisito soddisfatto.
- Ipotesi B: il debitore offre 41.700 € → incremento pari all’8,57% → proposta inammissibile, a prescindere dalla percentuale offerta ai creditori.
Variante: proposta di una società partecipata dal debitore. Se la stessa proposta fosse depositata il 2 febbraio 2026 da una S.r.l. di cui il debitore detiene il 35% delle quote, la conclusione non cambierebbe: le società partecipate dal debitore sono soggette agli stessi limiti temporali e allo stesso apporto minimo.
Variante: proposta di un terzo estraneo. Se il 2 febbraio 2026 la proposta provenisse da un’impresa concorrente senza alcun legame con il debitore, il deposito sarebbe ammissibile e non sarebbe richiesto alcun incremento minimo dell’attivo: il vaglio si sposterebbe sui pareri e sul voto.
Esempio di calcolo n. 2 — Il voto con un creditore proponente
Dati di partenza.
- Crediti ammessi al passivo (chirografari e privilegiati falcidiati): 1.274.600 €.
- Creditori privilegiati pagati integralmente secondo la proposta: 96.800 € (non votano).
- Crediti con diritto di voto in astratto: 1.177.800 €.
- Il proponente è un creditore chirografario con un credito di 212.400 €; una società da esso controllata vanta un credito di 37.150 €.
Esclusione per conflitto di interessi.
- Crediti esclusi: 212.400 + 37.150 = 249.550 €.
- Crediti ammessi al voto: 1.177.800 − 249.550 = 928.250 €.
- Maggioranza necessaria: oltre la metà, cioè più di 464.125 €.
Esito.
- Dissensi pervenuti nel termine: 371.900 €.
- Creditori silenti (considerati consenzienti) e voti favorevoli espressi: 928.250 − 371.900 = 556.350 € → proposta approvata.
Variante: errore di calcolo del proponente. Se il proponente avesse computato anche il proprio credito e quello della controllata, avrebbe stimato un’approvazione più ampia. Ma se i dissensi fossero stati pari a 489.300 €, i consensi effettivi sarebbero stati 438.950 €, sotto la soglia di 464.125 €: la proposta sarebbe stata respinta, e un’eventuale omologazione fondata sul voto del proponente sarebbe esposta all’opposizione dei creditori dissenzienti.
Variante con classi. Se la proposta suddividesse i creditori in tre classi, oltre alla maggioranza complessiva dei crediti servirebbe la maggioranza in almeno due classi su tre. Una proposta approvata da 556.350 € di crediti ma respinta in due classi su tre non sarebbe approvata.
Esempio di calcolo n. 3 — Il pagamento parziale del creditore ipotecario
Dati di partenza.
- Un terzo propone di rilevare un capannone gravato da ipoteca a garanzia di un credito bancario ammesso per 287.450 €.
- Valore di realizzo del capannone indicato nella relazione giurata del professionista indipendente designato dal tribunale: 231.600 €.
- Spese di procedura riferibili al bene (custodia, perizia, pubblicità, cancellazioni): 17.380 €.
- Quota delle spese generali della procedura imputabile al bene: 6.215 €.
Calcolo della soglia minima.
- Valore netto di realizzo: 231.600 − 17.380 − 6.215 = 208.005 €.
- La proposta può offrire al creditore ipotecario una somma non inferiore a 208.005 €.
- La parte residua del credito, pari a 287.450 − 208.005 = 79.445 €, degrada al rango chirografario e riceve il trattamento previsto per i chirografari.
Esito.
- Ipotesi A: la proposta offre al creditore ipotecario 211.900 € → soglia rispettata.
- Ipotesi B: la proposta offre 196.300 € → la soglia non è rispettata: la proposta va riformulata prima di essere sottoposta al voto, perché nei termini proposti violerebbe l’art. 240, comma 4, CCII.
- In entrambi i casi, il creditore ipotecario falcidiato vota per la parte di credito non soddisfatta integralmente: l’esclusione dal voto riguarda solo i privilegiati pagati per intero.
Che cosa insegna l’esempio. La relazione giurata non è un adempimento formale. È il documento che fissa il “pavimento” per i creditori garantiti e, di conseguenza, la quantità di risorse che il proponente deve destinare a loro prima di poter offrire qualcosa ai chirografari. Un errore di stima si traduce direttamente in un vizio della proposta.
Casi particolari
Il terzo che in realtà è il debitore
Il caso più delicato è quello del proponente formalmente terzo ma sostanzialmente riconducibile al debitore: un coniuge, un figlio, un ex amministratore, una società costituita per l’occasione. La legge estende espressamente i limiti alle società partecipate dal debitore e a quelle sottoposte a comune controllo, ma la valutazione va condotta in concreto. Se emerge che il terzo agisce per conto del debitore, con risorse del debitore o nel suo esclusivo interesse, il curatore e il giudice delegato possono ricondurre la proposta alla disciplina dell’art. 240, comma 1, secondo e terzo periodo. In quel caso valgono la finestra temporale e l’apporto minimo del 10%.
La liquidazione giudiziale di gruppo
Il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto il comma 4-bis dell’art. 240 CCII. Quando il tribunale ha aperto una liquidazione giudiziale unitaria per più imprese del gruppo (art. 287 CCII), la proposta di concordato può essere presentata con un’unica domanda, con più domande coordinate o con domande autonome. Le masse attive e passive restano separate. La domanda unica o coordinata deve però illustrare perché questa soluzione è più conveniente per i creditori delle singole imprese rispetto a domande autonome. Si applicano, per quanto compatibili, alcune regole del concordato di gruppo (art. 286, commi 5, 6 e 8, CCII).
Il proponente che vuole limitare i propri impegni
Il creditore o il terzo può limitare gli obblighi assunti ai creditori ammessi al passivo e a quelli che, alla data della proposta, hanno già proposto opposizione allo stato passivo o domanda tardiva. I creditori che si insinuano dopo restano fuori dagli impegni del proponente e conservano azione verso il debitore. La Cassazione ha ritenuto che questa limitazione non configuri un abuso, perché realizza l’effetto tipico voluto dalla norma (Cass. civ., Sez. I, 9 gennaio 2024, n. 725). Per l’imprenditore persona fisica, il rischio residuo va coordinato con l’esdebitazione.
La cessione delle azioni revocatorie
Il terzo assuntore può acquisire le azioni di pertinenza della massa. Se la proposta prevede la cessione delle revocatorie, la chiusura della procedura non le rende improcedibili: l’assuntore succede a titolo particolare nel diritto controverso (Cass. civ., Sez. III, 3 marzo 2023, n. 6393). Per il convenuto in revocatoria questo significa che il giudizio può proseguire nei confronti di un soggetto diverso dal curatore.
Su questo tipo di valutazioni si concentra il lavoro dello studio: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e avvocato cassazionista, verifica legittimazione, convenienza e tenuta della proposta fin dalla sua impostazione.
L’imprenditore persona fisica e il debito residuo
Quando la liquidazione giudiziale riguarda un imprenditore individuale, la scelta tra concordato del debitore e concordato di un terzo ha conseguenze personali rilevanti. Se il terzo limita i propri impegni ai creditori già ammessi o insinuati, i creditori tardivi successivi restano titolari di un’azione verso il debitore. In quel caso il debitore deve valutare il coordinamento con l’esdebitazione (artt. 278 ss. CCII), che consente di liberarsi dei debiti residui alle condizioni previste dalla legge. Al contrario, una proposta del debitore che preveda il pagamento di tutti i creditori concorsuali secondo le percentuali concordate offre una chiusura più completa, ma richiede di attendere la finestra temporale e di reperire l’apporto aggiuntivo del 10%.
La proposta anticipata senza contabilità affidabile
Creditori e terzi possono anticipare la proposta rispetto all’esecutività dello stato passivo solo se il debitore ha tenuto la contabilità e il curatore è in grado di formare un elenco provvisorio dei creditori. Se le scritture sono assenti, lacunose o palesemente inattendibili, la proposta anticipata non può essere esaminata. In termini operativi, il proponente ha due strade: attendere il decreto di esecutività dello stato passivo, oppure collaborare con il curatore fornendo documentazione utile a ricostruire il passivo, sempre che la ricostruzione consenta di formare un elenco attendibile. La valutazione spetta al curatore e al giudice delegato.
Il socio della società in liquidazione
Il socio non è proponente in quanto tale, ma può avere interesse a opporsi all’omologazione di una proposta presentata da un terzo, ad esempio quando l’assuntore rileva beni il cui valore residuo spetterebbe ai soci. La giurisprudenza riconosce la legittimazione del socio come “interessato” solo se allega un interesse patrimoniale concreto, contrastante con quello dei proponenti; la semplice qualità di socio, o di ex socio, non basta.
Domande frequenti
L’imprenditore in liquidazione giudiziale può proporre subito un concordato per chiudere la procedura?
No. Il debitore, e le società da lui partecipate o sottoposte a comune controllo, devono attendere che sia trascorso un anno dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Inoltre la proposta non è più ammissibile se sono passati due anni dal decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo. Entro questa finestra la proposta deve prevedere un apporto di risorse che aumenti il valore dell’attivo di almeno il 10%. Nel frattempo, però, un creditore o un terzo può presentare una proposta anche subito.
Un familiare dell’imprenditore può presentare la proposta come terzo?
In astratto sì, perché la legge non esclude i familiari dalla nozione di terzo. Il rischio è che la proposta venga riqualificata come proposta del debitore se risulta che il familiare agisce con risorse o nell’interesse del debitore stesso. In quel caso si applicano i limiti temporali e l’apporto minimo del 10%. Per questo la struttura dell’operazione, la provenienza delle risorse e la trasparenza verso il curatore vanno curate con attenzione.
Il creditore che propone il concordato può votare la propria proposta?
No. Il creditore proponente è in conflitto di interessi e non vota sulla propria proposta, così come non votano le società che lo controllano, da esso controllate o sottoposte a comune controllo. Il principio, affermato dalle Sezioni Unite nel 2018, è oggi codificato nella disciplina del voto. Il proponente deve quindi raccogliere la maggioranza tra gli altri creditori ammessi al voto.
Se non rispondo alla comunicazione del curatore, il mio voto conta?
Sì, e conta come voto favorevole. Nel concordato nella liquidazione giudiziale opera il silenzio-assenso: i creditori che non fanno pervenire il proprio dissenso entro il termine fissato dal giudice delegato si considerano consenzienti. Chi non condivide la proposta deve quindi manifestare il dissenso in modo espresso e nei tempi, conservando anche la possibilità di proporre opposizione all’omologazione.
Il proponente deve garantire una percentuale minima ai creditori chirografari?
No, la legge non fissa una percentuale minima per i chirografari, a differenza di quanto accade nel concordato preventivo liquidatorio. La tutela dei creditori passa per il voto, per il parere del curatore sui presumibili risultati della liquidazione e per le opposizioni. Per i privilegiati, invece, vale il limite del valore di realizzo del bene, attestato dalla relazione di un professionista indipendente.
Il terzo proponente deve essere un’impresa o un professionista?
No. La legge non richiede al terzo alcuna qualifica soggettiva: può essere una società, un fondo, un imprenditore concorrente o anche una persona fisica. Ciò che conta è la serietà della proposta e la solidità delle garanzie offerte, che il curatore valuta nel suo parere. Il terzo deve però essere davvero estraneo al debitore: se agisce per conto di quest’ultimo, la proposta può essere ricondotta ai limiti previsti per il debitore, con la finestra temporale e l’apporto minimo del 10%.
Cosa succede se, dopo l’omologazione, il proponente non paga?
Il concordato può essere risolto per inadempimento. Il ricorso per la risoluzione va proposto entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto. La sentenza che risolve il concordato riapre la liquidazione giudiziale. Per questo, nel valutare una proposta, è essenziale esaminare le garanzie offerte dal proponente, che sono anche oggetto specifico del parere del curatore.
Il quadro giurisprudenziale
Sul piano giurisprudenziale, la maggior parte delle pronunce di legittimità è stata resa sull’art. 124 e seguenti della legge fallimentare. I principi restano utili per interpretare gli artt. 240 ss. CCII, che riproducono in larga parte l’impianto precedente.
1. Cass. civ., Sez. Un., 28 giugno 2018, n. 17186. Principio: il creditore proponente e le società che lo controllano, da esso controllate o sottoposte a comune controllo non partecipano al voto e non concorrono al calcolo delle maggioranze, perché portatori di un conflitto di interessi. La sentenza spiega anche la ragione dei limiti temporali per la proposta del debitore: evitare iniziative dilatorie. Rilevanza: è il fondamento dell’esclusione dal voto oggi prevista dal CCII e chiarisce perché il debitore è trattato diversamente da creditori e terzi.
2. Cass. civ., Sez. Un., 28 giugno 2018, n. 17186 (profilo della legittimazione all’opposizione). Principio: la qualità di “interessato” legittimato a opporsi all’omologazione richiede un interesse patrimoniale concreto; chi ha perso la qualità di socio prima della procedura non può opporsi senza allegare un interesse specifico. Rilevanza: delimita chi può contestare una proposta presentata da creditori o terzi.
3. Cass. civ., Sez. I, 9 gennaio 2024, n. 725. Principio: la clausola con cui il terzo assuntore limita la propria responsabilità ai crediti ammessi e alle domande tardive pendenti al momento della proposta non costituisce abuso, perché realizza l’effetto tipico previsto dalla legge; i creditori che si insinuano dopo il deposito della proposta restano esclusi dagli impegni dell’assuntore. Rilevanza: conferma la tenuta di uno dei principali strumenti a disposizione di creditori e terzi proponenti, oggi previsto dall’art. 240, comma 5, CCII.
4. Cass. civ., Sez. III, 3 marzo 2023, n. 6393. Principio: quando la proposta dell’assuntore comprende la cessione delle azioni revocatorie, la chiusura della procedura non rende improcedibili i giudizi pendenti, perché l’assuntore succede a titolo particolare nel diritto controverso; il processo deve però essere interrotto per il venir meno della legittimazione del curatore. Rilevanza: chiarisce gli effetti pratici della cessione delle azioni di massa al terzo proponente.
5. Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 3274. Principio: nel concordato fallimentare la formazione delle classi è facoltativa anche in presenza di interessi differenziati; la cessione delle revocatorie al terzo non integra di per sé un abuso, se il vantaggio per il proponente si traduce in una percentuale più alta o in maggiori garanzie per i creditori. Il curatore partecipa al giudizio di omologazione come organo della procedura, non come parte in senso sostanziale. Rilevanza: guida la costruzione della proposta del terzo e il ruolo del curatore nel giudizio.
6. Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220. Principio: nel concordato fallimentare le società veicolo cessionarie in blocco di crediti deteriorati non possono essere incluse tra i soggetti ammessi al voto, salvo il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa di settore. Rilevanza: incide sul calcolo delle maggioranze, frequente quando tra i creditori figurano cessionari di portafogli bancari.
7. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22843/2025. Principio: il voto di un creditore non può essere sterilizzato per una semplice inimicizia personale con il proponente; il conflitto di interessi deve essere oggettivo e il creditore non è tenuto a motivare il proprio dissenso. Rilevanza: limita i tentativi del proponente di escludere i voti contrari per raggiungere la maggioranza.
8. Cass. civ., Sez. I, n. 2948/2021. Principio: in materia di voto nel concordato fallimentare, la regola dell’esclusione per conflitto di interessi del proponente trova applicazione estensiva anche ai soggetti a esso correlati. Rilevanza: consolida l’orientamento delle Sezioni Unite e ne conferma l’ampiezza.
9. Cass. civ., Sez. I, ord. 21 febbraio 2025, n. 4596. Principio: in materia di concordato preventivo, il creditore con credito contestato in giudizio può essere ammesso al voto; l’ammissione provvisoria ai soli fini del voto non ha valore di riconoscimento del credito. Rilevanza: utile per analogia nella liquidazione giudiziale, dove votano anche i creditori ammessi provvisoriamente.
10. Cass. civ., Sez. I, 19 ottobre 1998, n. 10349. Principio: l’assuntore del concordato fallimentare può agire a tutela dei propri diritti, compresa l’impugnazione della decisione sull’omologazione, in ragione della posizione patrimoniale in cui è subentrato. Rilevanza: riconosce al terzo proponente-assuntore una posizione processuale autonoma.
Dal quadro emergono tre linee costanti. La prima: la legge favorisce l’iniziativa di creditori e terzi e diffida di quella del debitore. La seconda: il voto è il cuore del procedimento e il conflitto di interessi viene valutato in modo oggettivo, senza estensioni arbitrarie. La terza: gli strumenti tipici del terzo (cessione delle azioni di massa, limitazione degli impegni) non sono considerati abusivi quando producono gli effetti previsti dalla norma. Per chi deve decidere se presentare, sostenere o contrastare una proposta, queste linee indicano dove concentrare le verifiche: legittimazione del proponente, composizione corretta della platea dei votanti e coerenza delle clausole con il testo dell’art. 240 CCII.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio Monardo affianca il debitore, i creditori e i terzi interessati in tutte le fasi del concordato nella liquidazione giudiziale. In concreto:
- Verifichiamo la legittimazione del proponente, accertando se la proposta rientra nella categoria del creditore, del terzo o del debitore e se esistono collegamenti societari o familiari che la riconducono ai limiti dell’art. 240, comma 1, CCII.
- Calcoliamo la finestra temporale per la proposta del debitore, partendo dalla data della sentenza di apertura e dal decreto di esecutività dello stato passivo.
- Quantifichiamo l’apporto minimo del 10% sul valore dell’attivo risultante dagli atti della procedura e verifichiamo che le risorse offerte siano effettivamente esterne e incrementali.
- Predisponiamo la proposta, con la scelta motivata tra classi e trattamento unitario, la disciplina dei privilegiati e l’eventuale attribuzione di strumenti finanziari.
- Individuiamo e descriviamo le azioni di massa da cedere al terzo assuntore, indicandone oggetto e fondamento come richiesto dall’art. 240, comma 5, CCII.
- Simuliamo il voto, escludendo i creditori in conflitto di interessi e i privilegiati non votanti, per verificare in anticipo la tenuta della maggioranza.
- Assistiamo il creditore che riceve la comunicazione del curatore: analizziamo la convenienza rispetto alla prosecuzione della liquidazione e redigiamo, se opportuno, la dichiarazione di dissenso.
- Proponiamo o contrastiamo le opposizioni all’omologazione, per i creditori dissenzienti, per il proponente o per i soci portatori di un interesse concreto.
- Impugniamo i provvedimenti di omologazione o di rigetto davanti alla corte d’appello e, quando ne ricorrono i presupposti, in Cassazione.
- Seguiamo la fase di esecuzione, verificando l’adempimento degli obblighi e valutando, in caso di inadempimento, il ricorso per la risoluzione entro l’anno.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: il concordato nella liquidazione giudiziale richiede la stessa capacità di confrontare soluzioni negoziate e alternativa liquidatoria, di dialogare con il curatore e con i creditori e di costruire una proposta credibile. La qualifica di cassazionista garantisce inoltre la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore, la stessa linea, senza passaggi di consegne nelle fasi più delicate.
Lo staff multidisciplinare dello studio unisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i primi curano legittimazione, procedura e contenzioso; i secondi verificano i valori dell’attivo, la stima delle risorse da apportare e la sostenibilità economica degli impegni assunti.
Chiusura
In sintesi: creditori e terzi possono proporre il concordato fin dall’apertura della liquidazione giudiziale, senza apporto minimo e con strumenti incisivi come la cessione delle azioni di massa e la limitazione degli impegni. Il debitore, invece, può farlo solo tra il primo anniversario della sentenza di apertura e il secondo anniversario dell’esecutività dello stato passivo, con un apporto che aumenti l’attivo di almeno il 10%. In ogni caso la proposta deve superare il parere del curatore, il voto senza i creditori in conflitto di interessi e il giudizio di omologazione.
Lo Studio Monardo opera in questa materia perché le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coincidono con i passaggi critici del concordato: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) riguarda proprio la valutazione delle soluzioni concordate rispetto alla liquidazione; quella di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali riguarda la composizione delle situazioni di insolvenza; quella di cassazionista assicura la difesa nelle impugnazioni fino all’ultimo grado.
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