Prima di cominciare: questo è un piano da eseguire, non un testo da leggere
Se la tua impresa ha più debiti di quanti riesca a pagarne, oppure se la liquidazione giudiziale è già stata aperta, hai davanti due strumenti che portano lo stesso nome ma funzionano in modo opposto. Il concordato preventivo (artt. 84 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019) lo proponi tu, prima che il tribunale apra la liquidazione giudiziale, e ti permette di restare alla guida dell’impresa. Il concordato nella liquidazione giudiziale (artt. 240-253 CCII), erede del vecchio concordato fallimentare, arriva dopo: la liquidazione è già aperta, il patrimonio è nelle mani del curatore e la proposta può arrivare anche da un creditore o da un estraneo.
La differenza non è accademica. Scegliere la strada giusta — e soprattutto scegliere quando imboccarla — decide se conserverai l’azienda, se i tuoi soci potranno ancora fare una proposta, quanto dovrai mettere di tasca tua e quanti anni durerà la vicenda.
Ecco il patto: alla fine di questa guida saprai da quale mossa partire, entro quali termini eseguirla e cosa fare se qualcosa va storto. Ogni mossa ha un obiettivo, una finestra temporale, una base giuridica e un controllo finale. Non passare alla successiva finché il controllo non è superato.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia per una ragione precisa, non per una dichiarazione di principio. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la composizione negoziata è spesso l’anticamera del concordato preventivo, e chi la conosce dall’interno sa come trasformare una trattativa fallita in una domanda di concordato ben costruita. Coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, e nella quasi totalità dei concordati i creditori che decidono il voto sono proprio banche ed Erario. Infine è avvocato cassazionista: quando l’omologazione viene contestata, la stessa strategia può essere difesa fino all’ultimo grado.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti
Il primo passo è capire dove ti trovi. Le due procedure non sono alternative sullo stesso piano: il concordato preventivo presuppone che la liquidazione giudiziale non sia ancora stata aperta; il concordato nella liquidazione giudiziale presuppone che lo sia già. Tra questi due momenti c’è una sentenza del tribunale, e quella sentenza sposta il controllo del patrimonio da te al curatore.
Rispondi a queste quattro domande con onestà. Non esistono risposte “giuste”: esistono risposte che ti dicono da quale mossa iniziare.
Domanda 1 — È già stata pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale?
Controlla la visura camerale aggiornata della società e la posta elettronica certificata. La sentenza viene iscritta nel registro delle imprese e notificata al debitore. Se la risposta è sì, il concordato preventivo per te è chiuso: ti restano il concordato nella liquidazione giudiziale (con i limiti temporali che vedrai alla Mossa 7) oppure la proposta di un terzo o di un creditore. Se la risposta è no, ma un creditore ha già depositato un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, sei nella zona più delicata: il tempo che hai è quello che separa il deposito del ricorso dall’udienza, e una domanda di concordato depositata in questa finestra può cambiare tutto.
Domanda 2 — La tua impresa può continuare a lavorare?
Il Codice della crisi preferisce la continuità aziendale. Se l’impresa produce ancora margini positivi, se ha clienti, contratti in corso, dipendenti che vuoi salvaguardare, il concordato preventivo in continuità è la strada principale: niente soglie minime di pagamento per i chirografari, niente obbligo di risorse esterne del 10%. Se invece l’attività è ferma e l’unica cosa da fare è vendere, il concordato preventivo diventa liquidatorio e le condizioni si irrigidiscono molto (Mossa 4).
Domanda 3 — Qualcuno è disposto a mettere risorse nuove?
Un socio, un familiare, un investitore, una società concorrente interessata all’azienda. Le risorse “esterne” — cioè non provenienti dal patrimonio dell’impresa — sono la benzina del concordato liquidatorio e la condizione per la proposta del debitore nella liquidazione giudiziale. Se nessuno è disposto a mettere un euro, alcune porte si chiudono in partenza.
Domanda 4 — Che tipo di creditori hai e quanto pesano?
Fatti fare un elenco, aggiornato a oggi, con nome, importo e natura di ogni credito: privilegiati (lavoratori, Erario, enti previdenziali, banche con ipoteca o pegno) e chirografari (fornitori, banche senza garanzie, professionisti). Il peso relativo di ciascun gruppo decide se le maggioranze sono raggiungibili. Se una sola banca detiene il 40% del passivo, la sua posizione condiziona l’esito; se l’Erario è il primo creditore, il tema fiscale entra nella strategia fin dal giorno uno.
Tabella di orientamento
| La tua situazione oggi | Da dove parti | Perché |
|---|---|---|
| Nessuna liquidazione aperta, impresa ancora operativa | Mossa 1, poi Mossa 3 con continuità | Hai il massimo delle opzioni: puoi conservare l’azienda |
| Nessuna liquidazione aperta, attività ferma, un socio disposto ad apportare risorse | Mossa 1, poi verifica immediata delle soglie alla Mossa 4 | Senza 10% di risorse esterne e 20% ai chirografari il liquidatorio non è ammissibile |
| Ricorso per liquidazione giudiziale già depositato da un creditore, udienza fissata | Mossa 3 subito, anche con domanda “con riserva” | Ogni giorno conta: la domanda di concordato va depositata prima della sentenza |
| Liquidazione giudiziale aperta da meno di un anno | Mossa 7 (lato terzo o creditore) | Il debitore non può ancora proporre; un terzo sì |
| Liquidazione giudiziale aperta da più di un anno, stato passivo esecutivo da meno di due anni | Mossa 7 (lato debitore) | Il debitore può proporre, ma con un apporto di almeno il 10% dell’attivo |
| Stato passivo esecutivo da più di due anni | Mossa 7 (solo lato terzo o creditore) | La finestra del debitore è chiusa |
| Concordato già omologato ma non riesci a pagare | Mossa 6 o Mossa 8, sezione “se qualcosa va storto” | Il tema diventa la risoluzione e come evitarla |
Prima di procedere, assicurati di aver collocato la tua situazione in una sola riga della tabella. Se ti sembra di stare a cavallo tra due righe, parti dalla più urgente.
Mossa 1 — Fotografa la crisi con dati di oggi, non di un anno fa
Obiettivo della mossa: ottenere una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata e attendibile, perché senza di essa non puoi scegliere né la procedura né il tipo di piano.
Quando va fatta
Subito. Non domani, non dopo il prossimo incasso. La fotografia della crisi è la base di tutto ciò che segue: della domanda di concordato preventivo (che richiede gli ultimi tre bilanci e l’elenco nominativo dei creditori già al momento del deposito “con riserva”), della scelta tra continuità e liquidazione, del confronto con l’alternativa liquidatoria che il tribunale farà in ogni caso. Se un creditore ha già chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale, questa mossa va compressa in pochi giorni.
Come si esegue
- Recupera gli ultimi tre bilanci depositati e la situazione contabile più recente disponibile. Se la contabilità è in ritardo, il primo intervento è con il commercialista: chiudi i conti al mese precedente.
- Prepara l’elenco dei creditori con indirizzo, PEC, importo, natura del credito e cause di prelazione. Non fidarti degli estratti conto: verifica gli importi con le comunicazioni ricevute (decreti ingiuntivi, precetti, avvisi), perché le differenze emergeranno comunque in sede di voto.
- Distingui crisi e insolvenza. La crisi è lo stato che rende probabile l’insolvenza, e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni dei successivi dodici mesi. L’insolvenza è l’incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni. Il concordato preventivo è accessibile in entrambi i casi; la distinzione serve a capire quanto tempo hai.
- Stima il valore di realizzo del patrimonio come se dovesse essere liquidato domani in una liquidazione giudiziale. Questo numero è l’alternativa con cui ogni proposta verrà confrontata. Nessun creditore voterà — e nessun tribunale omologherà, se un dissenziente si oppone — una proposta che gli dà meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione.
- Individua i contratti in corso strategici (locazioni, leasing, forniture essenziali, contratti con la pubblica amministrazione) e quelli che ti stanno dissanguando.
La base giuridica
L’art. 2 CCII definisce crisi e insolvenza; l’art. 39 elenca i documenti da allegare alla domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi; l’art. 44 consente di depositare inizialmente solo una parte di questi documenti (bilanci degli ultimi tre esercizi ed elenco nominativo dei creditori) riservandosi il resto. L’art. 85 stabilisce che al concordato preventivo accede l’imprenditore commerciale che non sia “minore” e che si trovi in stato di crisi o di insolvenza.
Se qualcosa va storto
Il problema tipico è la contabilità disordinata o ferma da mesi. Non rinunciare alla procedura per questo: con la domanda “con riserva” hai tempo per completare la documentazione, ma i bilanci depositati e l’elenco creditori devono esserci comunque. Se mancano gli ultimi bilanci, prima del deposito serve una ricostruzione contabile documentata. Il secondo imprevisto è la scoperta di debiti non registrati (tipicamente fiscali o previdenziali): richiedi subito l’estratto dei carichi pendenti e la posizione contributiva, perché un debito emerso dopo l’omologazione resterà comunque soggetto agli effetti del concordato, ma potrebbe aver falsato le tue stime di fattibilità.
Check di completamento
- Hai una situazione patrimoniale aggiornata a non più di 30-60 giorni.
- Hai l’elenco nominativo dei creditori con importi e cause di prelazione.
- Hai una stima ragionata del valore di realizzo in caso di liquidazione giudiziale.
Non passare oltre finché tutte e tre le condizioni non sono soddisfatte.
Mossa 2 — Scegli la strada: le differenze che contano davvero
Obiettivo della mossa: decidere, con i numeri della Mossa 1 alla mano, se percorrere il concordato preventivo o se (perché la liquidazione è già aperta, o perché conviene a un terzo) puntare al concordato nella liquidazione giudiziale.
Quando va fatta
Subito dopo la Mossa 1. Se nessuna liquidazione giudiziale è aperta, la scelta è quasi sempre il concordato preventivo: attendere significa perdere opzioni. Se la liquidazione è aperta, la scelta non è più tua ma riguarda chi può proporre e quando.
Come si esegue: confronta le due procedure punto per punto
Il modo più efficace per scegliere è leggere le differenze una accanto all’altra. Prenditi il tempo di farlo.
| Aspetto | Concordato preventivo | Concordato nella liquidazione giudiziale |
|---|---|---|
| Momento | Prima dell’apertura della liquidazione giudiziale | Dopo la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale |
| Chi propone | Solo il debitore (con possibilità di proposte concorrenti dei creditori qualificati) | Uno o più creditori, un terzo; il debitore e le società collegate solo con limiti temporali e di apporto |
| Limiti temporali per il debitore | Nessuno, se la liquidazione non è aperta | Non prima di un anno dalla sentenza di apertura e non oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo |
| Risorse esterne | Obbligatorie solo nel liquidatorio: almeno +10% dell’attivo | Obbligatorie nella proposta del debitore: almeno +10% del valore dell’attivo |
| Soglia per i chirografari | Nel liquidatorio almeno il 20%; nessuna soglia fissa in continuità | Nessuna soglia legale fissa; conta la convenienza rispetto alla prosecuzione della liquidazione |
| Gestione del patrimonio | Resta al debitore, sotto la vigilanza del commissario giudiziale | È del curatore fino all’omologazione |
| Voto | Conta il voto espresso: chi non vota non si considera favorevole | Vige il silenzio-assenso: chi non manifesta dissenso nel termine si considera consenziente |
| Maggioranze | Liquidatorio: maggioranza dei crediti ammessi (e delle classi); continuità: tutte le classi, salvo omologazione “forzosa” | Maggioranza dei crediti ammessi; se ci sono classi, anche nel maggior numero di classi |
| Organo di controllo | Commissario giudiziale, giudice delegato, tribunale | Curatore, comitato dei creditori, giudice delegato, tribunale |
| Tempi legali | Omologazione entro 12 mesi dal deposito del ricorso | Nessun termine complessivo fisso; dipende dalla procedura di liquidazione |
| Effetto sull’azienda | Può essere conservata (continuità diretta o indiretta) | L’azienda è già nel perimetro della liquidazione; può passare a un terzo assuntore |
| Esito finale | Il debitore esce dalla procedura, vincolato all’esecuzione del piano | La liquidazione giudiziale si chiude e si apre la fase esecutiva del concordato |
Leggi due volte le righe “Chi propone” e “Voto”. Sono quelle che più spesso spostano la decisione.
Il concordato preventivo ti dà il controllo, ma pretende che tu convinca attivamente i creditori. Il concordato nella liquidazione giudiziale ti toglie il controllo, ma il silenzio-assenso rende l’approvazione molto più facile.
I vantaggi, letti senza illusioni
Il concordato preventivo ha vantaggi che nessun’altra procedura offre al debitore: puoi chiedere misure protettive che bloccano pignoramenti e azioni cautelari; resti alla gestione dell’impresa; puoi presentare un piano in continuità che conserva l’azienda e il suo avviamento; puoi suddividere i creditori in classi e trattarli in modo differenziato; con l’omologazione la proposta diventa vincolante anche per i creditori che hanno votato contro. Il prezzo è un lavoro di preparazione intenso, un’attestazione di un professionista indipendente, il controllo costante del commissario giudiziale e un termine di dodici mesi entro cui tutto deve chiudersi.
Il concordato nella liquidazione giudiziale ha un vantaggio diverso: è uno strumento di uscita. Permette di chiudere la liquidazione in anticipo, di evitare la vendita atomistica dei beni, di consegnare l’azienda a un terzo assuntore che si accolla gli obblighi del concordato. Per i creditori significa spesso incassare prima e con meno incertezze. Per il debitore significa, quando la proposta viene da lui o da società collegate, recuperare la disponibilità del patrimonio residuo; ma soltanto dopo un anno dall’apertura e con un apporto di almeno il 10% dell’attivo.
La base giuridica
Artt. 84-85 CCII (finalità, tipologie e presupposti del concordato preventivo); art. 240 CCII (proposta di concordato nella liquidazione giudiziale e limiti per il debitore); art. 244 CCII (approvazione con silenzio-assenso); art. 109 CCII (maggioranze nel concordato preventivo).
Se qualcosa va storto
L’errore tipico in questa fase è confondere i due strumenti: pensare che, una volta aperta la liquidazione giudiziale, si possa ancora “fare il concordato preventivo”, oppure presentare come debitore una proposta nella liquidazione giudiziale prima che sia passato un anno dalla sentenza. In entrambi i casi la proposta è inammissibile. Se ti rendi conto di aver puntato sulla strada sbagliata, fermati e ricomincia dalla tabella di orientamento: perdere una settimana è meglio che depositare un ricorso destinato al rigetto.
Altro rischio: confondere il concordato preventivo con il “concordato preventivo biennale”, che è un istituto fiscale per la determinazione anticipata del reddito e non ha nulla a che vedere con la crisi d’impresa.
Check di completamento
- Hai scritto, nero su bianco, quale procedura stai seguendo e perché.
- Se hai scelto il concordato preventivo, hai deciso in via preliminare se sarà in continuità o liquidatorio.
- Se la liquidazione giudiziale è aperta, hai verificato le date della sentenza di apertura e del decreto di esecutività dello stato passivo.
Mossa 3 — (Concordato preventivo) Deposita la domanda e metti al riparo il patrimonio
Obiettivo della mossa: depositare il ricorso per l’accesso al concordato preventivo, anche “con riserva”, e ottenere le misure protettive che bloccano le azioni esecutive e cautelari dei creditori.
Quando va fatta
Appena completata la Mossa 1, e in ogni caso prima che il tribunale pronunci la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Se un creditore ha già depositato un ricorso per la liquidazione, questa mossa ha la priorità assoluta su tutto il resto: una domanda di concordato pendente impone al tribunale di trattare le due iniziative in modo coordinato.
Come si esegue
- Scegli tra domanda completa e domanda con riserva. La domanda completa contiene già proposta, piano, attestazione e tutta la documentazione. La domanda con riserva (art. 44 CCII) ti permette di depositare subito il ricorso con i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori, chiedendo al tribunale un termine per il resto.
- Il termine. Il tribunale assegna un termine compreso tra trenta e sessanta giorni per depositare proposta, piano, attestazione e documenti. Il termine è prorogabile fino a ulteriori sessanta giorni solo in presenza di giustificati motivi e solo se non sono pendenti ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale. Annota la scadenza nel calendario dello studio e in quello dell’impresa, con un preavviso di almeno dieci giorni.
- Chiedi le misure protettive nello stesso ricorso (art. 54 CCII). Dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul tuo patrimonio. Le misure devono poi essere confermate dal tribunale, che ne fissa la durata. La durata complessiva delle misure protettive, comprese le proroghe, non può superare i dodici mesi.
- Versa nei termini il contributo per le spese di procedura indicato dal tribunale (art. 44, comma 1, lett. d): la scadenza è breve, dieci giorni, e l’omissione può portare all’inammissibilità.
- Prepara l’impresa al commissario giudiziale. Con il decreto che concede il termine, il tribunale nomina il commissario e fissa gli obblighi informativi periodici, almeno mensili, anche sulla situazione finanziaria. Organizza da subito un flusso di report: il commissario che riceve dati chiari e puntuali è il tuo primo alleato davanti al tribunale.
Cosa cambia dal giorno del deposito
Dal deposito della domanda e fino al decreto di apertura, puoi continuare a gestire l’impresa, ma gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale (art. 46 CCII). Gli atti compiuti senza autorizzazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori. Soprattutto, non pagare i debiti anteriori al deposito senza autorizzazione: il pagamento selettivo di un creditore rompe la parità di trattamento e può far revocare la procedura.
Su questo punto la Cassazione è stata severa anche con i professionisti che assistono l’impresa: con la sentenza n. 18020 del 3 luglio 2025 la Prima Sezione ha ritenuto corretta l’esclusione dal passivo del successivo fallimento del professionista che non aveva informato il debitore del divieto di eseguire pagamenti non autorizzati. Il messaggio è chiaro: in questa fase ogni pagamento va filtrato.
La base giuridica
Art. 40 CCII (domanda di accesso); art. 44 CCII (domanda con riserva, termine, commissario, obblighi informativi, contributo spese); art. 46 CCII (effetti della domanda); artt. 54-55 CCII (misure protettive e loro conferma); art. 8 CCII (durata massima complessiva delle misure protettive).
Se qualcosa va storto
Il termine sta per scadere e il piano non è pronto. Chiedi la proroga prima della scadenza, motivandola con elementi concreti: bozze avanzate del piano, trattative documentate con le banche, l’attestatore già incaricato. I tribunali tendono a concedere la proroga solo a chi dimostra che il lavoro è realmente avanzato; una richiesta generica viene respinta. Se c’è un ricorso per la liquidazione giudiziale pendente, la proroga non è possibile: il piano deve arrivare nel primo termine.
Un creditore ha già pignorato il conto corrente. Le misure protettive bloccano la prosecuzione delle esecuzioni dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. Comunica tempestivamente il deposito al giudice dell’esecuzione e al terzo pignorato.
Sulla sospensione feriale: nei procedimenti concorsuali non dare per scontato che il periodo 1-31 agosto sospenda i termini. Calcola sempre le scadenze nel modo più prudente, come se agosto contasse, e verifica con il tuo legale la natura di ciascun termine.
Check di completamento
- La domanda è depositata e pubblicata nel registro delle imprese.
- Hai annotato la scadenza del termine per il deposito di piano e proposta.
- Le misure protettive sono state richieste e il contributo spese versato.
Mossa 4 — (Concordato preventivo) Costruisci piano e proposta che reggano al voto e al giudice
Obiettivo della mossa: depositare, entro il termine assegnato, una proposta e un piano coerenti, attestati da un professionista indipendente e in grado di superare sia il vaglio di ammissibilità del tribunale sia il voto dei creditori.
Quando va fatta
Dal giorno successivo al deposito con riserva fino alla scadenza del termine. In pratica hai tra trenta e sessanta giorni, più l’eventuale proroga. Non sono molti: dividi il periodo in tre blocchi (struttura del piano, numeri, attestazione) e fissa per ciascuno una data interna.
Come si esegue: prima la scelta del tipo, poi i numeri
1. Concordato in continuità o liquidatorio. In continuità aziendale l’impresa prosegue, direttamente (la gestisci tu) o indirettamente (l’azienda passa a un terzo tramite affitto, cessione, conferimento). Il concordato è liquidatorio quando non ricorrono le condizioni della continuità: il patrimonio viene venduto e il ricavato distribuito.
2. Se è liquidatorio, verifica le due soglie prima di qualunque altra cosa. L’art. 84, comma 4, CCII richiede che la proposta preveda un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda e che assicuri ai creditori chirografari (e ai privilegiati degradati per incapienza) un soddisfacimento non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo. Senza queste due condizioni il concordato liquidatorio non è ammissibile: non è una valutazione di opportunità, è un requisito di accesso. Le risorse esterne possono essere distribuite anche in deroga all’ordine delle cause di prelazione, purché la loro destinazione sia trasparente.
3. Se è in continuità, concentrati su tre elementi. Il piano deve essere idoneo al superamento della crisi o dell’insolvenza; deve assicurare a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale; deve rispettare le regole sulla distribuzione del valore (le cause di prelazione per il valore di liquidazione, la cosiddetta priorità relativa per il plusvalore generato dalla continuità). In continuità la suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria.
4. Costruisci le classi con criteri difendibili. Una classe raggruppa creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei. Separare artificialmente creditori simili per costruire maggioranze è il modo più rapido per vedersi contestare la proposta. Ogni classe deve avere una motivazione che reggerebbe davanti a un giudice.
5. Rappresenta tutto ai creditori, anche ciò che non offri loro. Il voto è valido solo se è informato. La Cassazione ha ribadito che il proponente deve fornire ai creditori un quadro completo per confrontare la proposta con l’alternativa liquidatoria (Cass., Sez. I, 17 dicembre 2025, n. 32878). Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 23 settembre 2025, ha dichiarato inammissibile una domanda di concordato in continuità che non indicava ai creditori il probabile valore effettivo che sarebbe stato riservato ai soci all’esito del piano (art. 120-quater CCII), ritenendo leso il diritto a un voto consapevole.
6. Fai attestare il piano. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, nel concordato in continuità, la sua idoneità al superamento della crisi (art. 87, comma 3, CCII). L’attestatore non è un notaio dei tuoi numeri: verificherà, chiederà documenti, metterà in discussione le ipotesi. Coinvolgilo dall’inizio.
7. Affronta i debiti fiscali e contributivi. Se l’Erario e gli enti previdenziali sono tra i creditori, la proposta può contenere una transazione su questi crediti nei limiti e con le regole dell’art. 88 CCII. È un capitolo tecnico che va costruito con il commercialista e con chi conosce le prassi degli uffici.
La qualità di un concordato si decide nei sessanta giorni in cui si scrive il piano: dopo, si può soltanto difendere ciò che è stato scritto.
Lo Studio Monardo costruisce piano e proposta con un unico gruppo di lavoro di avvocati e commercialisti, sotto il coordinamento dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e avvocato cassazionista.
Il controllo del tribunale sull’ammissibilità
Una volta depositati piano e proposta, il tribunale verifica la ritualità della proposta e, nel concordato liquidatorio, anche la sua fattibilità economica; nel concordato in continuità dichiara inammissibile la proposta quando il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali (art. 47 CCII). La Cassazione ha precisato che già in questa fase il controllo si estende alla legalità sostanziale della proposta, come avverrà poi in sede di omologazione (Cass., ord. n. 9605/2026). Se la domanda è dichiarata inammissibile, il decreto è reclamabile davanti alla Corte d’appello; ma attenzione: la decisione della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità non è ulteriormente ricorribile per cassazione (Cass. n. 31176/2025). Il reclamo è quindi l’ultima occasione: va costruito con la massima cura.
La base giuridica
Art. 84 CCII (tipologie e soglie del liquidatorio); art. 85 CCII (classi); art. 87 CCII (contenuto del piano e attestazione); art. 88 CCII (trattamento dei crediti tributari e contributivi); art. 47 CCII (apertura e inammissibilità); art. 120-quater CCII (valore riservato ai soci).
Se qualcosa va storto
Il 20% ai chirografari non si raggiunge. Hai tre leve: aumentare le risorse esterne; riconsiderare la continuità indiretta (affitto o cessione dell’azienda a un terzo), che sposta il concordato fuori dal regime liquidatorio; rinegoziare con i creditori privilegiati il loro trattamento, nei limiti consentiti. Se nessuna leva funziona, valuta con il tuo legale strumenti alternativi (accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) prima di depositare una proposta destinata all’inammissibilità.
L’attestatore non firma. Non cercarne un altro più accomodante: chiedi le ragioni per iscritto e correggi il piano. Un’attestazione ottenuta “cambiando professionista” sarà il primo bersaglio del commissario e dei creditori dissenzienti.
Arrivano proposte concorrenti. Creditori che rappresentano almeno il 10% dei crediti possono presentare una proposta alternativa alla tua (art. 90 CCII), salvo che la tua proposta assicuri ai chirografari la soglia minima prevista dalla stessa norma. Se la tua proposta è debole, aspettati concorrenza.
Check di completamento
- Proposta, piano e attestazione sono depositati entro il termine.
- Se liquidatorio, le soglie del 10% e del 20% sono rispettate e documentate.
- Ogni classe ha una motivazione scritta di omogeneità.
Mossa 5 — (Concordato preventivo) Governa la procedura fino al voto
Obiettivo della mossa: arrivare al voto con i creditori informati, il commissario dalla tua parte e le maggioranze realisticamente raggiungibili, senza commettere atti che facciano revocare la procedura.
Quando va fatta
Dal decreto di apertura del concordato fino alla chiusura delle operazioni di voto. Il decreto di apertura nomina il giudice delegato, conferma o nomina il commissario giudiziale, fissa le date per il voto e ordina la comunicazione della proposta ai creditori. È una fase che dura in genere alcuni mesi, e ogni settimana va gestita.
Come si esegue
- Resta alla gestione, ma con trasparenza. Durante la procedura conservi l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato (art. 94 CCII). Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del giudice delegato: compravendite immobiliari, finanziamenti, transazioni, rinunce. Se hai un dubbio sulla natura di un atto, chiedi l’autorizzazione.
- Pagamenti dei crediti anteriori. In linea generale non si pagano. Nel concordato in continuità puoi chiedere l’autorizzazione a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali per la prosecuzione dell’attività, se un professionista indipendente attesta che sono funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori (art. 100 CCII). La stessa norma consente, a certe condizioni, il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori.
- Contratti pendenti. Puoi chiedere la sospensione o lo scioglimento dei contratti in corso che non sono più funzionali al piano (art. 97 CCII). La controparte ha diritto a un indennizzo, trattato come credito anteriore. Valuta con attenzione: sciogliere un leasing strategico per risparmiare un canone può compromettere la continuità.
- Collabora con il commissario giudiziale. Il commissario verifica l’elenco dei creditori, redige la relazione per i creditori in vista del voto, segnala al tribunale eventuali atti di frode. La sua relazione è il documento che i creditori leggeranno prima di decidere. Un commissario che ha ricevuto informazioni complete scrive una relazione equilibrata; un commissario costretto a “scavare” scrive una relazione diffidente.
- Prepara il voto creditore per creditore. Il voto si esprime in via telematica, nei termini fissati. Nel concordato preventivo il silenzio non vale come consenso: chi non vota non si somma ai favorevoli. Devi quindi raggiungere attivamente i creditori, specialmente quelli con importi rilevanti, spiegando loro la proposta e il confronto con la liquidazione giudiziale.
Le maggioranze, mossa per mossa
Concordato liquidatorio. È approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se un solo creditore detiene da solo la maggioranza dei crediti, serve anche la maggioranza per teste. Se sono previste classi, la maggioranza dei crediti deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi (art. 109, comma 1, CCII).
Concordato in continuità. La regola ordinaria è più esigente: la proposta deve essere approvata da tutte le classi. In ciascuna classe, la proposta è approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato almeno la metà dei crediti della classe, dei due terzi dei crediti dei votanti (art. 109, comma 5, CCII).
Chi non vota per legge. I creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari dei quali la proposta prevede il pagamento integrale in denaro entro termini ravvicinati dall’omologazione non votano, salvo che rinuncino in tutto o in parte alla prelazione.
Quando manca l’unanimità delle classi: l’omologazione “forzosa”
Se nel concordato in continuità una o più classi votano contro, la partita non è persa. L’art. 112, comma 2, CCII consente al tribunale di omologare comunque, su richiesta del debitore o con il suo consenso, a condizioni precise: il valore di liquidazione deve essere distribuito nel rispetto delle cause di prelazione; il valore eccedente deve essere distribuito in modo che le classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore; nessun creditore deve ricevere più dell’importo del proprio credito; e la proposta deve essere approvata dalla maggioranza delle classi (con almeno una classe di privilegiati) oppure, in mancanza, da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle prelazioni anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
La Cassazione, con la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026, ha chiarito che queste due ipotesi sono alternative: l’omologazione forzosa è possibile anche quando una sola classe qualificata ha votato a favore, senza che serva la maggioranza delle classi. È uno dei principi più rilevanti degli ultimi anni per chi costruisce un concordato in continuità: cambia il modo in cui si disegnano le classi.
Come si prepara, in pratica, il dialogo con i creditori
Il voto non si conquista il giorno della votazione: si prepara nelle settimane precedenti. Procedi così.
- Mappa i voti. Ordina i creditori ammessi al voto per importo, classe per classe, e calcola quanti voti favorevoli servono in ciascuna classe per raggiungere la maggioranza. Spesso scoprirai che tre o quattro creditori decidono l’esito: con loro serve un confronto diretto e documentato.
- Prepara un documento di sintesi chiaro. I creditori ricevono la proposta, il piano e la relazione del commissario: documenti lunghi e tecnici. Un prospetto di poche pagine, coerente con quei documenti, che metta a confronto quanto ciascuna classe riceve dal concordato e quanto riceverebbe dalla liquidazione giudiziale, con i tempi stimati, aiuta il creditore a decidere. Attento però: non deve contenere nulla che non sia già nel piano, né promesse ulteriori.
- Anticipa le obiezioni delle banche. Gli istituti di credito valutano la proposta con criteri interni (accantonamenti, garanzie residue, posizione dei fideiussori). Chiedi un incontro con l’ufficio che gestisce la posizione, porta i numeri e ascolta le richieste: a volte basta una diversa tempistica dei pagamenti per trasformare un voto contrario in un’astensione o in un voto favorevole.
- Non trattare separatamente vantaggi occulti. Ogni accordo con un singolo creditore per ottenerne il voto, al di fuori di quanto previsto dalla proposta, altera la parità di trattamento e può travolgere l’intera procedura. Tutto ciò che offri, lo offri nella proposta e a tutta la classe.
- Tieni informato il commissario. Il commissario non è la tua controparte, ma non è neppure il tuo consulente: comunicagli le interlocuzioni rilevanti con i creditori, in modo che la sua relazione rifletta un quadro aggiornato.
La base giuridica
Art. 94 CCII (effetti dell’apertura sulla gestione); art. 97 CCII (contratti pendenti); art. 100 CCII (pagamento di crediti anteriori); art. 106 CCII (atti di frode e revoca); artt. 107-109 CCII (voto e maggioranze); art. 112 CCII (omologazione e omologazione forzosa).
Se qualcosa va storto
Il commissario segnala un atto di frode. Se emergono occultamenti di attivo, dissimulazione di passivo, crediti inesistenti dichiarati o atti diretti a frodare i creditori, il tribunale può revocare il concordato e, su istanza dei legittimati, aprire la liquidazione giudiziale (art. 106 CCII). La difesa migliore è la prevenzione: dichiara tutto prima che lo trovi il commissario.
Una banca minaccia di votare contro. Se il concordato è in continuità, riguarda la composizione delle classi e l’eventuale ricorso all’art. 112, comma 2. Se è liquidatorio, valuta se la banca può essere convinta con una diversa allocazione delle risorse esterne. In entrambi i casi, il confronto va fatto prima del voto, non dopo.
L’Agenzia delle Entrate vota contro. Nel concordato in continuità il dissenso del Fisco non è necessariamente fatale: il Tribunale di Palermo, con sentenza del 5 marzo 2025, ha omologato un concordato in continuità approvato da tre classi su sei, tra cui una privilegiata, malgrado il voto contrario dell’Agenzia che contestava la fattibilità del piano. Ma ogni caso va costruito sui propri numeri.
Check di completamento
- La relazione del commissario è stata depositata e comunicata ai creditori.
- Hai il quadro dei voti espressi, classe per classe.
- Se mancano classi favorevoli, hai verificato con il legale i presupposti dell’art. 112, comma 2.
Mossa 6 — (Concordato preventivo) Ottieni l’omologazione e mantieni la promessa
Obiettivo della mossa: ottenere la sentenza di omologazione entro dodici mesi dal deposito del ricorso, difenderla da opposizioni e reclami, poi eseguire il piano senza dare ai creditori argomenti per chiederne la risoluzione.
Quando va fatta
Subito dopo la chiusura del voto. Il giudizio di omologazione si apre con il deposito della relazione del commissario sull’esito del voto; il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio. La legge impone che il procedimento si concluda con la sentenza di omologazione entro dodici mesi dalla presentazione del ricorso: un termine che va tenuto presente già dalla Mossa 3.
Come si esegue
- Prepara l’udienza. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere depositate con memoria almeno dieci giorni prima dell’udienza (art. 48 CCII). Leggile appena depositate e prepara repliche puntuali, documento per documento.
- Conosci il test che il tribunale applica. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l’esito della votazione, l’ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento all’interno di ciascuna classe e, nel concordato in continuità, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza (art. 112 CCII). Se un creditore dissenziente contesta la convenienza, il tribunale omologa quando ritiene che il credito risulti soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
- Sentenza e reclamo. Il tribunale provvede con sentenza. Contro la sentenza è ammesso reclamo alla Corte d’appello (art. 51 CCII). Attenzione: la legittimazione al reclamo spetta a chi ha assunto la qualità di parte nel giudizio di omologazione, proponendo opposizione. Un creditore che si è limitato a inviare “osservazioni” senza costituirsi formalmente non può poi reclamare. La Cassazione aveva già affermato, nel regime precedente, che anche nel caso di omologazione con “cram down” fiscale il reclamo di chi non si era opposto è inammissibile (Cass., ord. 10 gennaio 2024, n. 1033).
- Esegui il piano. Con l’omologazione il concordato diventa obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, anche dissenzienti o non votanti (art. 117 CCII). Il commissario sorveglia l’adempimento e riferisce al tribunale. Se il concordato è con cessione dei beni, il tribunale nomina un liquidatore giudiziale.
- Tieni sotto controllo le scadenze del piano. Ogni pagamento, ogni vendita, ogni scadenza prevista dal piano va monitorata con un calendario condiviso tra impresa, commercialista e legale.
Due precisazioni utili dalla Cassazione
Con la sentenza n. 17326 del 27 giugno 2025, la Prima Sezione ha chiarito che nel concordato con cessione dei beni l’omologazione non determina lo spossessamento dell’imprenditore né la perdita della sua capacità di stare in giudizio: il debitore resta titolare dei beni fino alla loro liquidazione. E con la sentenza n. 20175 del 2025 la Corte ha affermato che l’omologazione rende temporaneamente inesigibili i crediti concorsuali e, per questa ragione, ne sospende la prescrizione: chi pensava di “lasciar prescrivere” i debiti falcidiati durante l’esecuzione del piano deve rivedere i calcoli.
La base giuridica
Art. 48 CCII (procedimento di omologazione); art. 51 CCII (reclamo); art. 112 CCII (presupposti); art. 113 CCII (termine di dodici mesi e chiusura); art. 117 CCII (effetti); art. 118 CCII (esecuzione); artt. 119-120 CCII (risoluzione e annullamento).
Se qualcosa va storto
Non riesci a rispettare una scadenza del piano. Ciascun creditore può chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento, ma il concordato non si risolve se l’inadempimento ha scarsa importanza (art. 119 CCII). Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal piano. Se ti accorgi di un ritardo, intervieni subito: comunica al commissario, documenta le cause, valuta una modifica sostanziale del piano o una nuova proposta prima che qualcuno depositi il ricorso.
Il tribunale non omologa. Se l’omologazione è negata, il tribunale provvede con sentenza e, su ricorso di uno dei legittimati e se ne sussistono i presupposti, dichiara contestualmente l’apertura della liquidazione giudiziale. Da questo momento la tua strada passa alla Mossa 7.
Emerge un vizio grave dopo l’omologazione. L’annullamento del concordato può essere chiesto quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo (art. 120 CCII), nei termini fissati dalla norma.
Check di completamento
- La sentenza di omologazione è stata pronunciata entro dodici mesi dal ricorso.
- Sono decorsi i termini per il reclamo o il reclamo è stato definito.
- Hai un calendario esecutivo del piano condiviso con il commissario.
Mossa 7 — (Liquidazione giudiziale aperta) Costruisci e deposita la proposta di concordato
Obiettivo della mossa: presentare al giudice delegato una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale ammissibile e più conveniente della prosecuzione della liquidazione, nel momento in cui chi la presenta è legittimato a farlo.
Quando va fatta
Dipende da chi sei.
- Se sei un creditore o un terzo (un investitore, un concorrente, una società interessata all’azienda), puoi presentare la proposta anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché il debitore abbia tenuto la contabilità e i dati disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all’approvazione del giudice delegato (art. 240, comma 1, CCII).
- Se sei il debitore, una società da lui partecipata o una società sottoposta a comune controllo, la proposta non può essere presentata prima che sia decorso un anno dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Inoltre è ammissibile solo se prevede l’apporto di risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento.
Calcola le due date con precisione: la data della sentenza di apertura più un anno, e la data del decreto di esecutività dello stato passivo più due anni. La finestra utile è quella compresa tra la prima e la seconda.
Come si esegue
- Studia gli atti della liquidazione. Chiedi al curatore (o al tuo legale di farlo) l’accesso agli atti consentiti: inventario, stato passivo, relazioni periodiche, offerte ricevute per i beni. La tua proposta sarà confrontata con questi dati.
- Scegli il contenuto della proposta. L’art. 240, comma 2, CCII consente una grande flessibilità: suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse; ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, compresa l’attribuzione ai creditori di azioni, quote o obbligazioni.
- Valuta il terzo assuntore. La proposta può prevedere che un terzo assuntore si accolli gli obblighi del concordato, ricevendo in cambio i beni compresi nell’attivo. Il terzo proponente può anche chiedere la cessione delle azioni di pertinenza della massa (revocatorie, azioni di responsabilità), purché autorizzate dal giudice delegato e con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa (art. 240, comma 5, CCII). La Cassazione ha chiarito che il decreto di omologazione del concordato con terzo assuntore produce effetti immediatamente traslativi dei beni a favore dell’assuntore (Cass., ord. 5 marzo 2025, n. 5882).
- Tratta correttamente i privilegiati. La proposta può prevedere che i creditori privilegiati non siano soddisfatti integralmente, purché ricevano una somma non inferiore a quella realizzabile dalla liquidazione dei beni su cui grava la prelazione, come attestato nella relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale.
- Deposita il ricorso al giudice delegato. La proposta si presenta con ricorso al giudice delegato. Se il ricorso è proposto da un terzo, deve indicare l’indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni (art. 241 CCII).
Il percorso fino al voto
Il giudice delegato chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. Acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori e valutata la ritualità della proposta, ordina che questa, con i pareri, sia comunicata dal curatore ai creditori via PEC, informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nello stesso provvedimento fissa un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni entro cui i creditori devono far pervenire in cancelleria eventuali dichiarazioni di dissenso (art. 241, comma 2, CCII).
Se la proposta prevede condizioni differenziate per classi, prima della comunicazione ai creditori deve passare al vaglio del tribunale, che verifica il corretto utilizzo dei criteri di formazione delle classi (art. 241, comma 3, CCII).
Sul ruolo dei diversi organi, la Cassazione ha precisato che la valutazione di merito sulla proposta spetta al comitato dei creditori, mentre il giudice delegato verifica solo la legittimità formale; e che il rigetto per vizi formali non impedisce di ripresentare la proposta corretta (Cass., ord. 8 agosto 2023, n. 24121).
Le regole dell’approvazione
Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se sono previste classi, la maggioranza deve verificarsi anche nel maggior numero di classi. I creditori che non fanno pervenire il dissenso nel termine si ritengono consenzienti. Le variazioni del numero dei creditori o degli importi dovute a provvedimenti successivi alla scadenza del termine per il voto non incidono sul calcolo. Se sono messe ai voti più proposte, si considera approvata quella che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi e, in caso di parità, quella presentata per prima (art. 244 CCII).
Nel concordato nella liquidazione giudiziale il silenzio lavora a favore di chi propone: per bocciare la proposta, i creditori devono attivarsi entro un termine breve.
Cosa guardano i creditori quando ricevono la PEC del curatore
Se sei il proponente, ricorda che nel concordato nella liquidazione giudiziale il creditore riceve la proposta insieme ai pareri del curatore e del comitato. Il primo documento che legge, nella maggior parte dei casi, è il parere del curatore sui presumibili risultati della liquidazione. Se il curatore scrive che la liquidazione proseguirebbe per anni con un esito incerto, la proposta appare subito più attraente; se scrive che sono già pervenute offerte d’acquisto vincolanti per importi superiori, la proposta parte in salita.
Per questo, prima di depositare, verifica tre elementi:
- Le garanzie che offri. Una proposta assistita da una fideiussione bancaria o da un deposito vincolato vale, agli occhi del curatore e del comitato, più di una proposta fondata soltanto sull’impegno del proponente.
- I tempi di pagamento. La liquidazione giudiziale distribuisce le somme per riparti successivi; una proposta che paga in un’unica soluzione entro pochi mesi dall’omologazione è un argomento forte.
- La sorte delle azioni della massa. Se chiedi la cessione delle azioni revocatorie o di responsabilità, il curatore valuterà quanto valgono quelle azioni e se la tua offerta le remunera adeguatamente.
Il creditore, dal canto suo, deve sapere che il silenzio vale come assenso: se non condivide la proposta, deve depositare il dissenso in cancelleria entro il termine fissato dal giudice delegato. Un creditore che lascia scorrere il termine ha, di fatto, votato a favore.
La base giuridica
Art. 240 CCII (legittimazione, limiti del debitore, contenuto); art. 241 CCII (esame della proposta e comunicazione); art. 243 CCII (voto); art. 244 CCII (approvazione e silenzio-assenso).
Se qualcosa va storto
Il comitato dei creditori dà parere contrario. Senza parere favorevole la proposta non arriva al voto. Analizza le ragioni del parere e valuta se migliorare la proposta: più risorse, tempi più brevi, garanzie più solide (fideiussioni bancarie, depositi vincolati).
Arriva una proposta concorrente. Tutte le proposte sono sottoposte all’approvazione dei creditori, salvo che curatore e comitato dei creditori, congiuntamente, ne individuino una o più maggiormente convenienti. Preparati a migliorare la tua offerta.
Il voto di un creditore viene escluso. Un creditore non può essere escluso dal voto per semplice inimicizia con il proponente; e il creditore il cui voto contrario e decisivo sia stato illegittimamente “sterilizzato” ha sempre interesse a opporsi all’omologazione, senza dover dimostrare che la liquidazione gli converrebbe di più (Cass. n. 22843/2025). Se sei il proponente, non contare su esclusioni discutibili per costruire la maggioranza.
Check di completamento
- Il proponente è legittimato e, se è il debitore, la proposta cade nella finestra temporale e prevede l’apporto del 10%.
- I pareri del curatore e del comitato sono acquisiti e il comitato è favorevole.
- Il termine per il dissenso è fissato e la comunicazione ai creditori è stata eseguita.
Mossa 8 — (Liquidazione giudiziale aperta) Omologa, chiudi la liquidazione ed esegui
Obiettivo della mossa: trasformare l’approvazione in un decreto di omologazione definitivo, ottenere la chiusura della liquidazione giudiziale e adempiere gli obblighi del concordato senza esporti alla risoluzione.
Quando va fatta
Appena il giudice delegato dichiara la proposta approvata. Da quel momento i tempi diventano strettissimi.
Come si esegue
- Chiedi l’omologazione entro dieci giorni. Se la proposta è approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione via PEC al proponente, affinché richieda l’omologazione del concordato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, e ai creditori dissenzienti (art. 245 CCII). Questo termine non ammette distrazioni: segnalalo come la scadenza più importante di tutta la procedura.
- Gestisci le opposizioni. I creditori dissenzienti e gli altri interessati possono proporre opposizione con memoria nel termine fissato dal tribunale. Se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato solo se ritiene che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Sulla legittimazione, la Cassazione ha riconosciuto la possibilità di opporsi all’omologazione anche ai creditori pregiudicati dal concordato che non erano ancora insinuati al momento del deposito della proposta (Cass., ord. n. 18082/2024).
- Il decreto di omologazione. Il tribunale provvede con decreto motivato, pubblicato secondo le regole sulla pubblicità degli atti della procedura. Il decreto è reclamabile davanti alla Corte d’appello nei termini brevi previsti dal Codice: verifica la data di comunicazione per calcolarli con esattezza.
- La chiusura della liquidazione. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende il conto della gestione e la liquidazione giudiziale si chiude; si apre la fase esecutiva del concordato. La Cassazione ha affermato, con la sentenza n. 13337 del 19 maggio 2025 (resa nel regime del concordato fallimentare), che la definitività dell’omologazione e la presentazione del conto di gestione segnano proprio questo passaggio.
- Esegui il concordato. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo; ma non produce effetti nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso (art. 248 CCII). Il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento secondo le modalità stabilite nel decreto (art. 249 CCII).
La base giuridica
Art. 245 CCII (giudizio di omologazione); art. 248 CCII (effetti); art. 249 CCII (esecuzione); art. 250 CCII (risoluzione); art. 251 CCII (annullamento); artt. 252-253 CCII (riapertura e nuova proposta).
Se qualcosa va storto
Le garanzie promesse non vengono prestate o gli obblighi non vengono adempiuti. Ciascun creditore può chiedere la risoluzione del concordato. Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato. La sentenza che risolve il concordato riapre la liquidazione giudiziale (art. 250 CCII). Se però il concordato è stato eseguito da un terzo assuntore che si è accollato gli obblighi con liberazione immediata del debitore, gli effetti della risoluzione vanno valutati con attenzione: il debitore liberato non è più il soggetto inadempiente.
Emerge un passivo esagerato o un attivo nascosto. Il concordato può essere annullato su istanza del curatore o di qualunque creditore quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo (art. 251 CCII). Anche qui la liquidazione si riapre.
Dopo la riapertura. Riaperta la liquidazione, è possibile presentare una nuova proposta di concordato, ma solo nel rispetto dei presupposti e delle garanzie previste dalla legge (art. 253 CCII). Non contare su una seconda occasione: costruisci la prima come se fosse l’ultima.
Check di completamento
- La richiesta di omologazione è depositata entro dieci giorni dalla comunicazione.
- Il decreto di omologazione è definitivo e il curatore ha reso il conto.
- Il calendario degli adempimenti è condiviso con curatore e comitato.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali: servono a vedere come la stessa situazione di partenza produca esiti molto diversi a seconda della mossa da cui si parte e della tempestività con cui la si esegue.
Situazione di partenza comune. Una società manifatturiera ha un passivo complessivo di 1.498.000 €, così composto: crediti privilegiati per 410.700 € (dipendenti, enti previdenziali, una banca ipotecaria) e crediti chirografari per 1.087.300 € (una banca senza garanzie per 391.000 €, fornitori per 696.300 €). L’attivo, stimato a valori di realizzo, è di 612.300 €. Le spese prevedibili di procedura sono stimate in 71.200 €. L’attività produttiva è ferma da quattro mesi. Un socio si dichiara disponibile ad apportare risorse proprie.
Simulazione 1 — Concordato preventivo liquidatorio, eseguito nei tempi
Ipotesi: la società esegue la Mossa 1 in tre settimane e deposita la domanda con riserva il 13 gennaio 2027; il tribunale assegna sessanta giorni, con scadenza al 14 marzo 2027. Il socio apporta 94.500 €.
- Verifica del 10%: il 10% dell’attivo disponibile è 61.230 €. L’apporto di 94.500 € incrementa l’attivo del 15,4%. Requisito soddisfatto.
- Verifica del 20%: attivo 612.300 € + apporto 94.500 € = 706.800 €; meno spese 71.200 € = 635.600 €; meno privilegiati pagati integralmente 410.700 € = 224.900 € disponibili per i chirografari. Rapporto con 1.087.300 € = 20,68%. Requisito soddisfatto.
- Voto: i privilegiati pagati integralmente non votano. I crediti ammessi al voto sono 1.087.300 €. Votano a favore la banca (391.000 €) e fornitori per 172.400 €: totale 563.400 €, pari al 51,8%. Proposta approvata.
- Esito: la sentenza di omologazione deve intervenire entro il 13 gennaio 2028. Il pignoramento che un fornitore aveva avviato a novembre resta bloccato dalle misure protettive.
Simulazione 2 — Stesso concordato, ma con un apporto insufficiente
Ipotesi: identica alla precedente, ma il socio, all’ultimo momento, riduce l’apporto a 55.000 €.
- Verifica del 10%: 55.000 € su 612.300 € = 8,98%. Requisito non soddisfatto.
- Verifica del 20%: 612.300 € + 55.000 € − 71.200 € − 410.700 € = 185.400 €; rapporto con 1.087.300 € = 17,05%. Requisito non soddisfatto.
- Esito: la proposta liquidatoria è inammissibile. Se il problema emerge alla Mossa 4, con il termine ancora aperto, si può recuperare: aumentare l’apporto di almeno 39.500 €, oppure riprogettare l’operazione in continuità indiretta (affitto dell’azienda a un terzo con impegno all’acquisto). Se emerge dopo la scadenza del termine, il recupero non è più possibile e il ricorso per la liquidazione giudiziale pendente viene deciso.
Simulazione 3 — La società aspetta: la liquidazione giudiziale si apre
Ipotesi: la società non deposita nulla. Su ricorso di un fornitore, il tribunale apre la liquidazione giudiziale con sentenza del 21 aprile 2027. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo è del 9 novembre 2027.
- Finestra del debitore: la società (o una società da essa partecipata o sottoposta a comune controllo) può proporre il concordato solo dal 21 aprile 2028 e non oltre il 9 novembre 2029.
- Apporto obbligatorio: il curatore stima l’attivo in 588.000 € (valori di vendita forzata); la proposta del debitore deve incrementarlo di almeno 58.800 €.
- Nel frattempo: dal giorno dell’apertura il patrimonio è amministrato dal curatore, l’attività resta ferma salvo esercizio dell’impresa disposto dal tribunale, e un terzo può presentare una propria proposta prima che il debitore sia legittimato a farlo.
- Esito: rispetto alla Simulazione 1, la società ha perso almeno dodici mesi, il controllo dell’azienda e la possibilità di scegliere il momento.
Simulazione 4 — Un terzo assuntore propone il concordato nella liquidazione giudiziale
Ipotesi: nella stessa liquidazione della Simulazione 3, una società concorrente interessata allo stabilimento presenta, il 15 febbraio 2028, una proposta come terzo assuntore: pagamento integrale dei privilegiati e del 23% dei chirografari, con accollo degli obblighi concordatari e acquisizione di tutti i beni dell’attivo.
- Pareri: il curatore ritiene la proposta più conveniente della prosecuzione della liquidazione; il comitato dei creditori esprime parere favorevole.
- Voto: i chirografari ammessi al voto sono 1.087.300 €. Entro il termine di venticinque giorni fissato dal giudice delegato, solo la banca chirografaria (391.000 €, il 35,96%) deposita il dissenso. Gli altri creditori, favorevoli o silenti, rappresentano 696.300 €, pari al 64,04%. Proposta approvata.
- Confronto con il concordato preventivo: se la stessa proposta fosse stata messa ai voti in un concordato preventivo, e soltanto fornitori per 172.400 € avessero votato espressamente a favore, i voti favorevoli sarebbero stati il 15,9% e la proposta sarebbe stata respinta. È la differenza concreta prodotta dal silenzio-assenso.
- Esito: l’assuntore deve chiedere l’omologazione entro dieci giorni dalla comunicazione dell’approvazione; con il decreto definitivo i beni passano all’assuntore e la liquidazione si chiude.
Le simulazioni dicono la stessa cosa in quattro modi: chi agisce prima sceglie; chi aspetta subisce le scelte degli altri.
Il piano in una pagina
Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania. Ogni riga è una mossa; ogni mossa ha un obiettivo, un termine e un rischio se la salti o la esegui male.
Se la liquidazione giudiziale non è ancora aperta, percorri le mosse da 1 a 6. Se la liquidazione giudiziale è già aperta, esegui le mosse 1 e 2 per capire dove ti trovi, poi passa direttamente alle mosse 7 e 8. Se un concordato preventivo non viene omologato e il tribunale apre la liquidazione, la tua strada continua dalla Mossa 7.
| Mossa | Obiettivo | Termine chiave | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1 — Fotografa la crisi | Situazione aggiornata, elenco creditori, valore di liquidazione | Subito; giorni se c’è un ricorso per liquidazione pendente | Piano costruito su numeri sbagliati, contestato da commissario e creditori |
| 2 — Scegli la strada | Concordato preventivo o concordato nella liquidazione; continuità o liquidatorio | Immediatamente dopo la Mossa 1 | Proposta inammissibile perché presentata nella procedura sbagliata |
| 3 — Deposita e proteggi | Domanda (anche con riserva) e misure protettive | Prima della sentenza di apertura; termine di 30-60 giorni per il piano | Pignoramenti che proseguono; liquidazione aperta su ricorso del creditore |
| 4 — Costruisci piano e proposta | Piano attestato, classi motivate, soglie rispettate | Entro il termine assegnato dal tribunale (più eventuale proroga fino a 60 giorni) | Inammissibilità; reclamo come ultima occasione |
| 5 — Governa la procedura | Gestione autorizzata, commissario informato, maggioranze costruite | Dal decreto di apertura alla chiusura del voto | Revoca per atti di frode o pagamenti non autorizzati; voto negativo |
| 6 — Omologa ed esegui | Sentenza di omologazione e adempimento del piano | Omologazione entro 12 mesi dal ricorso; opposizioni 10 giorni prima dell’udienza | Liquidazione giudiziale; risoluzione entro un anno dall’ultimo adempimento |
| 7 — Proponi nella liquidazione | Proposta ammissibile, pareri favorevoli, voto con silenzio-assenso | Debitore: da un anno dall’apertura a due anni dall’esecutività dello stato passivo; dissenso in 20-30 giorni | Proposta inammissibile; parere contrario del comitato |
| 8 — Omologa e chiudi | Decreto definitivo, chiusura della liquidazione, esecuzione | Richiesta di omologazione entro 10 giorni dalla comunicazione | Risoluzione o annullamento con riapertura della liquidazione |
Ogni riga di questa tabella ha una data: se non sai quale, non hai ancora un piano.
Gli scenari di deviazione: tre imprevisti e il piano B
Nessun piano sopravvive intatto al contatto con la realtà. Ecco i tre imprevisti che si presentano con più frequenza in queste procedure, e la risposta a ciascuno.
Scenario A — Il creditore accelera mentre stai ancora preparando i numeri
Sei alla Mossa 1, stai ancora ricostruendo l’elenco dei creditori, e ricevi la notifica di un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale con udienza fissata a breve.
Il piano B. Salta direttamente alla Mossa 3 e deposita la domanda di concordato con riserva prima dell’udienza, con i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori nella versione più completa che hai. Chiedi contestualmente le misure protettive. Tieni presente due conseguenze: la pendenza del ricorso per liquidazione impedisce la proroga del termine per il deposito del piano, quindi il primo termine assegnato è anche l’ultimo; e il tribunale tratterà le due domande in modo coordinato, per cui la qualità e la serietà della tua domanda saranno valutate da subito. Concentra tutte le risorse sulla Mossa 4 e organizza la giornata lavorativa del gruppo come se ogni giorno fosse l’ultimo utile: lo è.
Scenario B — Un termine è scaduto
Il termine assegnato dal tribunale per il deposito del piano è scaduto senza deposito; oppure, nella liquidazione giudiziale, il proponente non ha chiesto l’omologazione nei dieci giorni dalla comunicazione dell’approvazione.
Il piano B. Nel primo caso la domanda di concordato preventivo è destinata a non avere seguito e, se pende un ricorso per liquidazione, il tribunale lo deciderà. Valuta con il legale se esistono le condizioni per un nuovo strumento di regolazione (non tutte le porte si chiudono, ma alcune sì, e una nuova domanda presentata solo per guadagnare tempo rischia di essere considerata abusiva). Se la liquidazione si apre, pianifica fin dal primo giorno la Mossa 7: calcola la data da cui potrai proporre come debitore e, nel frattempo, verifica se esiste un terzo interessato a farlo prima. Nel secondo caso, contatta immediatamente il curatore e il tuo legale per verificare quali effetti abbia il ritardo sul procedimento e se e come la proposta possa essere ripresentata: la Cassazione ha ricordato che il rigetto per vizi formali non preclude in sé una nuova proposta corretta. Non improvvisare: ogni atto successivo deve essere coerente con quello che il giudice delegato ha già disposto.
Scenario C — Un documento essenziale non si trova
I bilanci di un esercizio non sono stati depositati; manca un contratto di finanziamento; l’attestatore chiede documenti che nessuno ritrova.
Il piano B. Per i bilanci, serve una ricostruzione contabile documentata da un professionista, prima del deposito della domanda: è un lavoro che richiede settimane, quindi va avviato subito. Per i contratti con banche e fornitori, richiedi copia alle controparti per iscritto (PEC), conservando la prova della richiesta: se non rispondono, la circostanza va rappresentata al commissario e all’attestatore, con le stime alternative che hai potuto fare. Per i documenti che l’attestatore ritiene indispensabili, non tentare di aggirarlo: un’attestazione con riserve esplicite è più solida di un’attestazione costruita su dati non verificati, perché il commissario e i creditori dissenzienti la leggeranno con attenzione e la Cassazione considera centrale la completezza delle informazioni offerte ai creditori.
Le domande di chi sta eseguendo il piano
Posso fare la Mossa 4 prima della Mossa 3?
Sì. Se hai il tempo di preparare proposta, piano e attestazione prima del deposito, puoi presentare direttamente una domanda completa. È anzi la soluzione più solida, perché il tribunale vede da subito una proposta compiuta. La domanda con riserva serve quando il tempo non c’è: quando un creditore preme, quando le azioni esecutive minacciano beni strategici, quando hai bisogno delle misure protettive per lavorare al piano.
Il mio concordato preventivo non è stato omologato e il tribunale ha aperto la liquidazione. Posso proporre subito un concordato nella liquidazione giudiziale?
Come debitore no: devi attendere un anno dalla sentenza di apertura e rispettare il limite dei due anni dall’esecutività dello stato passivo, con un apporto di almeno il 10% dell’attivo. Un creditore o un terzo, invece, può presentare la proposta anche prima dell’esecutività dello stato passivo, se ricorrono le condizioni dell’art. 240, comma 1, CCII.
Un mio socio, persona fisica, può presentare la proposta come “terzo”?
La norma impone i limiti al debitore, alle società cui egli partecipa e alle società sottoposte a comune controllo. È una domanda che richiede un’analisi caso per caso: il Codice impone a tutte le parti di comportarsi secondo buona fede e correttezza (art. 4 CCII), e un’operazione costruita solo per aggirare i limiti dell’art. 240 si espone a contestazioni. Prima di procedere, fai verificare la struttura con il tuo legale.
Le fideiussioni che ho firmato per la società cadono con il concordato?
No. Nel concordato preventivo i creditori conservano i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso (art. 117 CCII); lo stesso vale per il concordato nella liquidazione giudiziale (art. 248 CCII). Se hai garantito personalmente i debiti della società, la tua esposizione va affrontata con strumenti specifici, che possono includere le procedure di sovraindebitamento per la persona fisica.
Nel concordato preventivo, se un creditore non vota, è come se votasse a favore?
No. Nel concordato preventivo conta il voto espresso. Il silenzio-assenso vale nel concordato nella liquidazione giudiziale, dove i creditori che non fanno pervenire il dissenso nel termine si considerano consenzienti. È una delle differenze che più incidono sulle probabilità di approvazione.
Quanto dura, in concreto, ciascuna procedura?
Il concordato preventivo ha un limite legale: l’omologazione deve arrivare entro dodici mesi dal deposito del ricorso. Poi inizia l’esecuzione, che dura quanto previsto dal piano. Il concordato nella liquidazione giudiziale non ha un termine complessivo fisso: si innesta in una procedura già in corso e i suoi tempi dipendono da quando viene presentata la proposta, dai pareri, dal voto e dalle eventuali opposizioni. Per il debitore, però, il tempo minimo prima di poter proporre è un anno dall’apertura.
La giurisprudenza che sostiene il piano
Le pronunce che seguono sono raggruppate per mossa. Alcune sono state rese nel regime della legge fallimentare, ma esprimono principi che i giudici continuano ad applicare, adattandoli, nel Codice della crisi.
A sostegno della Mossa 3 (deposito e gestione nella fase iniziale)
Cass., Sez. I, 3 luglio 2025, n. 18020. Il professionista che assiste l’impresa in concordato e non la informa del divieto di eseguire pagamenti non autorizzati può essere escluso dal passivo del successivo fallimento. Rilevanza: conferma che, dal deposito della domanda, ogni pagamento di debiti anteriori va autorizzato e che la consulenza deve presidiare questo aspetto.
A sostegno della Mossa 4 (piano, proposta e ammissibilità)
Cass., Sez. I, 17 dicembre 2025, n. 32878. Il decreto che definisce il giudizio di omologazione, nel regime previgente, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione quando è reclamabile; la Corte si sofferma anche sulle informazioni che il proponente deve fornire ai creditori. Rilevanza: un voto è valido solo se i creditori hanno ricevuto un quadro informativo completo per confrontare la proposta con l’alternativa liquidatoria.
Cass., ord. n. 9605/2026. Nel concordato in continuità il controllo del tribunale in sede di ammissibilità (art. 47, comma 1, lett. b, CCII) si estende alla legalità sostanziale della proposta, con un’ampiezza analoga a quella della successiva omologazione. Rilevanza: la proposta va costruita fin dall’inizio come se dovesse superare il vaglio finale.
Cass. n. 31176/2025. La decisione della Corte d’appello che conferma, su reclamo, l’inammissibilità della domanda di concordato (art. 47, comma 5, CCII) non è ulteriormente ricorribile per cassazione. Rilevanza: il reclamo è l’ultima occasione e va preparato con la massima cura.
Cass., ord. n. 31641/2025. Nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio il giudizio del tribunale (art. 25-sexies, comma 3, CCII) ha a oggetto la legittimità sostanziale della proposta. Rilevanza: anche nei percorsi che non prevedono il voto, il controllo giudiziale non è meramente formale.
Trib. Milano, 23 settembre 2025. È inammissibile la domanda di concordato in continuità che non rappresenta ai creditori il probabile valore effettivo riservato ai soci all’esito del piano (art. 120-quater CCII). Rilevanza: la trasparenza sul valore che resta ai soci è condizione per un voto consapevole.
A sostegno della Mossa 5 (voto e omologazione forzosa)
Cass., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. Nel concordato in continuità l’omologazione forzosa è possibile anche se la proposta è stata approvata da una sola classe qualificata di creditori, perché questa ipotesi è alternativa a quella dell’approvazione da parte della maggioranza delle classi. Rilevanza: cambia il modo in cui si progettano le classi e si valuta la tenuta della proposta in caso di dissenso.
Trib. Palermo, 5 marzo 2025. Un concordato in continuità approvato da tre classi su sei, tra cui una privilegiata, è stato omologato nonostante il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate, che aveva contestato la fattibilità del piano. Rilevanza: il dissenso del Fisco non chiude automaticamente la strada della continuità.
A sostegno della Mossa 6 (omologazione, reclamo, esecuzione)
Cass., ord. 10 gennaio 2024, n. 1033. Nel giudizio di omologazione, anche quando opera il meccanismo del “cram down” fiscale, il reclamo proposto da chi non si è opposto all’omologazione è inammissibile. Rilevanza: chi vuole contestare l’omologazione deve costituirsi come parte con un’opposizione formale.
Cass., Sez. I, 27 giugno 2025, n. 17326. Nel concordato con cessione dei beni l’omologazione non comporta lo spossessamento dell’imprenditore né la perdita della sua capacità processuale. Rilevanza: chiarisce la posizione del debitore durante l’esecuzione del piano liquidatorio.
Cass. n. 20175/2025. L’omologazione rende temporaneamente inesigibili i crediti concorsuali e ne sospende la prescrizione. Rilevanza: chi esegue il piano non può contare sul decorso del tempo per liberarsi dei debiti falcidiati.
A sostegno delle Mosse 7 e 8 (concordato nella liquidazione giudiziale)
Cass., Sez. I, ord. 8 agosto 2023, n. 24121. La valutazione di merito della proposta di concordato fallimentare spetta al comitato dei creditori; il giudice delegato controlla la legittimità formale, e il rigetto per vizi formali non impedisce di ripresentare la proposta corretta. Rilevanza: orienta il proponente sul destinatario reale della sua attività di convincimento.
Cass. n. 22843/2025. Il voto nel concordato fallimentare non può essere escluso per una semplice inimicizia tra creditore e proponente; il creditore il cui voto decisivo sia stato illegittimamente escluso ha interesse a opporsi all’omologazione senza dover dimostrare la maggiore convenienza della liquidazione. Rilevanza: la maggioranza non si costruisce con esclusioni discutibili.
Cass., ord. n. 18082/2024. I creditori pregiudicati dal concordato fallimentare possono opporsi all’omologazione anche se non erano ancora insinuati al momento del deposito della proposta. Rilevanza: il proponente deve considerare tutti i creditori potenziali, non solo quelli già ammessi.
Cass., ord. 5 marzo 2025, n. 5882. Nel concordato fallimentare con terzo assuntore il decreto di omologazione produce l’effetto immediato del trasferimento dei beni all’assuntore. Rilevanza: chiarisce il momento in cui l’assuntore acquista l’attivo e, quindi, la portata dell’impegno che assume.
Cass., Sez. I, 19 maggio 2025, n. 13337. La definitività dell’omologazione del concordato fallimentare e la presentazione del conto di gestione da parte del curatore determinano la chiusura della procedura e l’avvio della fase esecutiva. Rilevanza: individua il passaggio dal regime della liquidazione a quello dell’esecuzione del concordato.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Un concordato si vince o si perde nella qualità dei numeri e nella tenuta giuridica della proposta. Per questo lo Studio Monardo affronta queste procedure con un gruppo di lavoro unico, in cui avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, dalla prima analisi fino all’eventuale giudizio in Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia due abilitazioni pesano più delle altre. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, l’Avvocato conosce dall’interno la composizione negoziata, il percorso che molto spesso precede il concordato preventivo: sa leggere una trattativa con banche e fornitori e capire quando conviene trasformarla in una domanda di concordato. Come avvocato cassazionista, può difendere la stessa linea strategica in ogni grado, dal reclamo fino alla Corte di Cassazione, senza che il fascicolo cambi mano nei momenti decisivi.
Ecco che cosa facciamo, concretamente:
- Ricostruiamo la situazione patrimoniale e l’elenco dei creditori, confrontando bilanci, estratti conto, atti ricevuti e posizioni fiscali e contributive.
- Calcoliamo il valore di realizzo in caso di liquidazione giudiziale, il termine di confronto su cui si gioca ogni proposta.
- Verifichiamo in modo documentato le soglie dell’art. 84 (10% di risorse esterne, 20% ai chirografari) prima di decidere tra continuità e liquidazione.
- Redigiamo e depositiamo la domanda di concordato preventivo, anche con riserva, insieme alla richiesta di misure protettive, e presidiamo il calendario dei termini.
- Progettiamo le classi dei creditori con motivazioni di omogeneità scritte e difendibili, valutando in anticipo i presupposti dell’omologazione forzosa ex art. 112, comma 2.
- Gestiamo il confronto con banche ed Erario, grazie allo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, anche sul trattamento dei crediti fiscali e contributivi.
- Assistiamo l’impresa nei rapporti con il commissario giudiziale, filtrando gli atti che richiedono autorizzazione e i pagamenti vietati.
- Calcoliamo la finestra temporale dell’art. 240 e predisponiamo la proposta di concordato nella liquidazione giudiziale, anche nella forma con terzo assuntore.
- Redigiamo opposizioni, repliche e reclami nel giudizio di omologazione e, quando serve, il ricorso per cassazione.
- Monitoriamo l’esecuzione del piano per prevenire i presupposti della risoluzione e intervenire prima che un creditore depositi il ricorso.
Non promettiamo risultati: costruiamo la strategia, verifichiamo ogni numero e manteniamo la stessa linea dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio.
Chiusura: il tempo è la variabile che decide tutto
Il concordato preventivo e il concordato nella liquidazione giudiziale perseguono lo stesso fine, cioè soddisfare i creditori meglio di una liquidazione atomistica; ma lo fanno in momenti diversi, con regole diverse e lasciando al debitore un potere molto diverso. Il primo premia chi agisce prima: ti lascia la gestione, ti protegge dai pignoramenti, ti consente di salvare l’azienda. Il secondo è la strada di chi arriva dopo: più facile da approvare grazie al silenzio-assenso, ma con il debitore costretto ad attendere un anno e a mettere risorse nuove.
Ogni mossa fatta nei termini è un’opzione che conservi; ogni mossa rimandata è un’opzione che passa a qualcun altro.
Lo Studio Monardo segue questi percorsi perché le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coincidono con i loro passaggi critici: la negoziazione con i creditori, che conosce come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021); il confronto con banche ed Erario, presidiato dallo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che coordina; la difesa dell’omologazione e dei reclami, che come avvocato cassazionista può portare fino all’ultimo grado.
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