Reati Nel Concordato E Nella Liquidazione Giudiziale: Quali I Rischi Penali Per L’imprenditore

Non esiste una risposta unica alla domanda “cosa rischio penalmente se la mia impresa finisce in liquidazione giudiziale o in concordato?”: dipende da chi sei. Lo stesso identico gesto — un prelievo dal conto aziendale, un pagamento a un fornitore amico, un ritardo nel chiedere l’apertura della procedura — produce conseguenze molto diverse a seconda che tu sia titolare di una ditta individuale, socio di una snc, amministratore di una srl, amministratore “di fatto” che non compare in visura, oppure imprenditore che ha già depositato una domanda di concordato preventivo.

Qualche esempio lampo. Il titolare di una ditta individuale che negli ultimi due anni ha speso più del ragionevole per esigenze personali rischia, in linea di massima, la bancarotta semplice; l’amministratore di una srl che preleva le stesse somme dalle casse sociali senza giustificarle rischia la bancarotta fraudolenta per distrazione, punita da tre a dieci anni. L’imprenditore individuale ammesso al concordato preventivo, se il concordato va a buon fine, non subisce le norme sulla bancarotta concordataria pensate per gli amministratori di società; l’amministratore della srl in concordato, invece, sì, anche se la liquidazione giudiziale non arriverà mai. Il pagamento di un creditore fatto in esecuzione di un concordato omologato è esente da bancarotta preferenziale; lo stesso pagamento fatto un mese prima del deposito della domanda, a impresa già insolvente, può non esserlo.

In questa guida trovi un percorso diviso per profili:

  1. il titolare di impresa individuale;
  2. il socio illimitatamente responsabile di snc e sas;
  3. l’amministratore di diritto (e il liquidatore) di srl e spa;
  4. l’amministratore di fatto e il prestanome;
  5. l’imprenditore che usa gli strumenti di regolazione della crisi: concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata.

Prima, però, le regole comuni a tutti.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché il rischio penale dell’imprenditore in crisi si decide, quasi sempre, prima del processo penale: nella scelta e nella costruzione dello strumento di uscita dalla crisi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la composizione negoziata e gli strumenti di regolazione della crisi, che sono proprio il terreno in cui il Codice colloca le esenzioni dai reati di bancarotta. Ed essendo avvocato cassazionista, può seguire fino all’ultimo grado le impugnazioni civili — a partire dal reclamo contro la sentenza che apre la liquidazione giudiziale — dalle quali dipende l’esistenza stessa del presupposto dei reati di bancarotta.

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Le regole che valgono per tutti, qualunque sia il tuo ruolo

Dove sono scritti i reati

Dal 15 luglio 2022 la legge fallimentare del 1942 è stata sostituita dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII). Il fallimento si chiama oggi liquidazione giudiziale, ma la parte penale è rimasta, nella sostanza, quella di prima: gli articoli da 322 a 347 CCII riproducono, con adattamenti lessicali, gli articoli da 216 a 241 della vecchia legge fallimentare. La riforma organica dei reati fallimentari, elaborata dalla Commissione ministeriale presieduta da Renato Bricchetti, non è a oggi in vigore: il Ministero della Giustizia ha ricostituito la Commissione per arrivare a una proposta definitiva, ma fino a quando un nuovo testo non sarà approvato si applicano le norme attuali, con tutta la giurisprudenza formatasi sotto la legge fallimentare.

Questo ha una conseguenza pratica importante: le sentenze della Cassazione pronunciate sulla “bancarotta fallimentare” restano il punto di riferimento anche per la bancarotta da liquidazione giudiziale. Non esiste un “vuoto” normativo da sfruttare. La Cassazione lo ha ribadito più volte, anche sul versante dei reati del professionista attestatore (ne parliamo nel profilo 5).

Il presupposto: senza sentenza, niente bancarotta (con un’eccezione decisiva)

I reati di bancarotta “classici” (artt. 322 e 323 CCII per l’imprenditore individuale; artt. 329 e 330 CCII per amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società) presuppongono la sentenza che apre la liquidazione giudiziale. L’azione penale per questi reati, di regola, può essere esercitata solo dopo la comunicazione al pubblico ministero della sentenza di apertura (art. 346 CCII).

L’eccezione decisiva è l’art. 341 CCII: nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, nella convenzione di moratoria e nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, ai soggetti che gestiscono la società si applicano le norme sulla bancarotta fraudolenta e semplice “impropria” anche se la liquidazione giudiziale non viene mai aperta. È la cosiddetta bancarotta concordataria. Per questo il titolo di questa guida mette insieme concordato e liquidazione giudiziale: sono i due “binari” su cui può correre il rischio penale.

Resta discusso in dottrina se la sentenza di apertura sia elemento costitutivo del reato o condizione obiettiva di punibilità: la Cassazione, nel tempo, ha oscillato tra le due letture. Per l’imprenditore la differenza concreta è soprattutto nel calcolo della prescrizione e nella rilevanza del nesso tra condotta e dissesto; ma in entrambe le letture la conclusione pratica non cambia: le condotte che contano sono quelle compiute prima, spesso anni prima, della sentenza.

Le famiglie di reati

Per orientarti, conviene raggruppare i reati in cinque famiglie.

1. Bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 322, comma 1, lett. a, CCII): distrarre, occultare, dissimulare, distruggere o dissipare beni, in tutto o in parte; oppure, per recare pregiudizio ai creditori, esporre o riconoscere passività inesistenti. Pena: reclusione da tre a dieci anni.

2. Bancarotta fraudolenta documentale (art. 322, comma 1, lett. b, CCII): sottrarre, distruggere o falsificare libri e scritture contabili allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, oppure tenerli in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Stessa pena.

3. Bancarotta fraudolenta preferenziale (art. 322, comma 3, CCII): eseguire pagamenti o simulare titoli di prelazione, prima o durante la procedura, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno degli altri. Pena: reclusione da uno a cinque anni.

4. Bancarotta semplice (art. 323 CCII): spese personali o familiari eccessive; consumo di notevole parte del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; operazioni di grave imprudenza per ritardare l’apertura della procedura; aggravamento del dissesto astenendosi dal chiedere la liquidazione giudiziale o con altra grave colpa; inadempimento delle obbligazioni di un precedente concordato; irregolare tenuta delle scritture nei tre anni anteriori. Pena: reclusione da sei mesi a due anni.

5. Reati “di contorno”: ricorso abusivo al credito (art. 325 CCII), denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze (art. 327 CCII), false attribuzioni di attività per ottenere l’ammissione al concordato o l’omologazione (art. 341, comma 1, CCII), falso in attestazioni e relazioni del professionista (art. 342 CCII).

Le pene accessorie e le circostanze

La condanna per bancarotta fraudolenta comporta l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. Dopo la sentenza n. 222/2018 della Corte costituzionale, la durata non è più fissa in dieci anni ma viene determinata dal giudice fino a dieci anni. Per la bancarotta semplice le pene accessorie arrivano fino a due anni. Per un imprenditore, la pena accessoria è spesso più temuta della reclusione, perché incide direttamente sulla possibilità di ripartire.

L’art. 326 CCII prevede un aumento di pena quando il danno patrimoniale è di rilevante gravità o quando sono stati commessi più fatti di bancarotta, e una riduzione fino al terzo quando il danno è di speciale tenuità.

Le esenzioni: lo “scudo” dell’art. 324 CCII

L’art. 324 CCII esclude la bancarotta preferenziale e la bancarotta semplice per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo, di accordi di ristrutturazione omologati, di un piano attestato o di un concordato minore omologato, nonché per i pagamenti e i finanziamenti autorizzati dal giudice nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi. Un’esenzione analoga opera nella composizione negoziata per i pagamenti e le operazioni compiuti dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, se coerenti con l’andamento delle trattative e con la prospettiva di risanamento, e per quelli autorizzati dal tribunale.

Attenzione al perimetro: l’esenzione non copre mai la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Distrarre beni dentro un concordato resta distrazione. Lo scudo protegge le scelte di pagamento ordinate e trasparenti, non gli svuotamenti.

La “bancarotta riparata”

Il Codice non la disciplina espressamente, ma la giurisprudenza la riconosce da tempo: se l’imprenditore che ha sottratto risorse le reintegra integralmente prima della sentenza di apertura (o del decreto di ammissione al concordato), il pericolo per i creditori viene meno e il fatto non è punibile come bancarotta fraudolenta per distrazione. La Cassazione (n. 334/2022) ha chiarito che la reintegrazione deve essere effettiva e corrispondente a quanto sottratto, e che l’onere di dimostrarla grava su chi la invoca; la sentenza n. 38392/2025 ha respinto la tesi difensiva quando le presunte “compensazioni” non erano provate. Non è una scappatoia: è un’opportunità che esiste solo finché la procedura non è aperta.

La prova: chi deve spiegare dove sono finiti i soldi

Un principio consolidato attraversa tutti i profili: se dai bilanci o dall’inventario risultano beni o somme che poi il curatore non trova, spetta a chi gestiva l’impresa fornire una giustificazione credibile della loro destinazione. La Cassazione (tra le altre, n. 14412/2024) considera la mancata o inverosimile giustificazione un elemento sufficiente a fondare la prova della distrazione. Non è un’inversione formale dell’onere della prova, ma nella pratica processuale funziona quasi così. Ecco perché la documentazione dei movimenti è la prima difesa, per tutti.

Il fattore tempo

La bancarotta fraudolenta, punita fino a dieci anni, ha termini di prescrizione lunghi, che decorrono dalla sentenza di apertura e non dal momento in cui è stato fatto il prelievo o il pagamento. Questo significa che un’operazione compiuta cinque o sei anni prima della procedura può essere ancora pienamente contestabile. Al contrario, la bancarotta semplice, con un minimo edittale di sei mesi, rientra nel perimetro della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p., che dopo la riforma Cartabia si applica ai reati con pena minima non superiore a due anni), mentre la bancarotta fraudolenta, con minimo di tre anni, ne resta fuori.

Fissate le regole comuni, entriamo nei singoli profili. Ogni sezione è scritta per chi si trova in quella posizione: cerca la tua.


Profilo 1 — Se sei titolare di un’impresa individuale

La tua situazione

Hai una ditta individuale: commercio, artigianato con dimensioni rilevanti, servizi, ristorazione, edilizia. Non c’è una società tra te e i creditori: il patrimonio dell’impresa e il tuo patrimonio personale sono, giuridicamente, la stessa cosa. Se superi le soglie dell’impresa minore e sei insolvente, un creditore, il pubblico ministero o tu stesso potete chiedere l’apertura della tua liquidazione giudiziale.

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: per te il confine tra “spesa personale” e “distrazione” è meno netto che per un amministratore di società, perché il denaro dell’impresa è anche il tuo denaro. È questa la ragione per cui il tuo profilo ha regole proprie.

Cosa cambia per te

Sei il destinatario diretto degli artt. 322 e 323 CCII, scritti proprio per “l’imprenditore in liquidazione giudiziale”. Prima di tutto, quindi, devi verificare se sei davvero assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Non lo sei se, nei tre esercizi precedenti, hai avuto congiuntamente: un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro (art. 2, comma 1, lett. d, CCII). Inoltre la liquidazione giudiziale non si apre se i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti istruttori sono complessivamente inferiori a 30.000 euro (art. 49, comma 5, CCII).

Se sei sotto soglia, non puoi essere dichiarato in liquidazione giudiziale e, quindi, non puoi commettere bancarotta: per te valgono le procedure da sovraindebitamento (concordato minore e liquidazione controllata) e le relative norme penali, molto più circoscritte (art. 344 CCII). La verifica delle soglie, documenti contabili alla mano, è quindi la prima difesa, e si gioca nel procedimento civile di apertura.

Se invece superi le soglie, per te:

  • i prelievi personali non sono automaticamente distrazione. Lo diventano quando sono sproporzionati, privi di collegamento con le esigenze di vita e con l’attività, o finalizzati a sottrarre beni ai creditori (per esempio, intestazione di un immobile al coniuge a ridosso dell’insolvenza). Se sono “solo” eccessivi rispetto alle condizioni economiche, si scivola verso la bancarotta semplice per spese personali eccessive (art. 323, lett. a);
  • la contabilità è il terreno più insidioso. Molte ditte individuali tengono la contabilità semplificata prevista dalla normativa fiscale. La Cassazione, anche di recente, ha ritenuto che, per un’impresa assoggettabile alla procedura concorsuale, la mera tenuta della contabilità semplificata possa integrare la bancarotta documentale semplice, perché le scritture prescritte dalla legge civile (art. 2214 c.c.) sono altro rispetto ai registri fiscali;
  • il ritardo nel chiedere la liquidazione giudiziale in proprio può integrare la bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (art. 323, lett. d).

I numeri

Ipotesi: ditta individuale nel settore della ristorazione, ricavi lordi di 412.000 euro nell’ultimo esercizio. Basta il superamento di una sola delle soglie in uno dei tre esercizi per escludere la qualifica di impresa minore: con ricavi di 412.000 euro, la soglia di 200.000 è superata e l’impresa è assoggettabile a liquidazione giudiziale.

Negli ultimi tre anni il titolare ha prelevato in media 2.350 euro al mese per sé e per la famiglia (28.200 euro l’anno), più tre bonifici “una tantum” di 9.800, 14.600 e 11.900 euro verso il conto della moglie, senza causale, nei sei mesi precedenti la domanda del creditore.

  • I prelievi mensili, coerenti con un tenore di vita ordinario e con il reddito storico dell’impresa, difficilmente integrano distrazione; potrebbero essere contestati come spese eccessive solo se sproporzionati rispetto alle condizioni economiche.
  • I tre bonifici al coniuge, per complessivi 36.300 euro, senza giustificazione e a ridosso dell’insolvenza, sono il classico nucleo di un’accusa di bancarotta fraudolenta per distrazione (da tre a dieci anni).

Tra le due situazioni passa la differenza tra un reato con pena minima di sei mesi e uno con pena minima di tre anni.

I rischi specifici

Il rischio principale per te è la confusione patrimoniale: senza una traccia documentale che distingua i movimenti dell’impresa da quelli personali, ogni uscita non giustificata può essere letta come sottrazione ai creditori. Il secondo rischio è la contabilità: chi tiene la semplificata o la tiene in modo approssimativo è esposto alla bancarotta documentale, semplice o, nei casi in cui manchi del tutto o renda impossibile la ricostruzione, fraudolenta. Il terzo è il tempo: aspettare “che passi la crisi” continuando a pagare solo alcuni fornitori espone sia alla preferenziale sia all’aggravamento del dissesto.

Le mosse giuste

  1. Fai verificare subito le soglie dell’art. 2 CCII sugli ultimi tre esercizi: se sei impresa minore, il quadro penale cambia radicalmente.
  2. Ricostruisci i flussi degli ultimi tre-cinque anni tra conto aziendale e conti personali e familiari, con le pezze giustificative (spese mediche, rate di mutuo, costi di vita).
  3. Metti in ordine le scritture prescritte dal codice civile, non solo quelle fiscali.
  4. Valuta presto uno strumento di regolazione della crisi (composizione negoziata, accordo, concordato): i pagamenti compiuti al suo interno, nei limiti dell’art. 324 CCII e delle regole sulla composizione negoziata, sono esenti da bancarotta preferenziale e semplice.
  5. Non fare trasferimenti a familiari in questa fase, nemmeno se ti sembrano legittimi: se sono dovuti, documentane la causa prima.

Giurisprudenza dedicata

Per l’imprenditore individuale il principio della prova della destinazione dei beni (Cass. pen. n. 14412/2024) ha un peso particolare, perché il curatore confronta l’attivo risultante dalle scritture con quello rinvenuto. Sul versante delle operazioni imprudenti per ritardare la procedura, Cass. pen. n. 16407/2025 ha chiarito che la bancarotta semplice da grave imprudenza richiede operazioni avventate e spregiudicate, che superano la normale imprudenza, e che la scelta di proseguire l’attività nell’interesse dell’impresa non basta a escludere il reato.


Profilo 2 — Se sei socio illimitatamente responsabile di una snc o di una sas

La tua situazione

Sei socio di una società in nome collettivo, o accomandatario di una società in accomandita semplice. Rispondi personalmente e illimitatamente dei debiti sociali. Magari non ti occupi direttamente della gestione — la segue tuo fratello, o il socio con cui hai fondato l’attività — ma il tuo nome è nell’atto costitutivo con quella qualifica.

Per chi è nella tua posizione, la prima cosa da sapere è che la liquidazione giudiziale della società si estende automaticamente a te: la sentenza che apre la liquidazione della snc o della sas apre anche la tua liquidazione personale (art. 256 CCII). Non serve che tu sia insolvente in proprio.

Cosa cambia per te

L’art. 328 CCII estende ai soci illimitatamente responsabili le norme sulla bancarotta fraudolenta e semplice previste per l’imprenditore individuale. Questo significa che rispondi per i fatti di bancarotta commessi sul tuo patrimonio personale e su quello sociale, come se fossi tu l’imprenditore.

Due regole ti riguardano in modo specifico:

  • l’azione penale, per la liquidazione dei soci illimitatamente responsabili, può essere avviata anche prima della sentenza che dichiara aperta la liquidazione del singolo socio (art. 346 CCII, che fa salva l’ipotesi della liquidazione dei soci): il pubblico ministero non deve attendere la tua procedura personale;
  • la tua posizione dipende fortemente dal ruolo concreto nella gestione. Se sei socio accomandante di una sas e non hai mai compiuto atti di amministrazione, non sei illimitatamente responsabile e non rientri in questo profilo; ma se hai compiuto atti di gestione (firmato contratti, trattato con le banche), il divieto di immistione ti fa perdere il beneficio della responsabilità limitata, con tutte le conseguenze.

I numeri

Ipotesi: snc con due soci, debiti per 683.400 euro, attivo realizzabile stimato in 211.900 euro. Il socio A gestisce; il socio B lavora nel laboratorio e non si occupa dei conti. Nei dodici mesi precedenti l’apertura, A ha prelevato dalle casse sociali 47.200 euro giustificati come “anticipi utili”, in assenza di utili, e B ha ricevuto dal conto sociale 18.650 euro come restituzione di un vecchio finanziamento fatto alla società.

  • A risponde, potenzialmente, di bancarotta fraudolenta per distrazione sui 47.200 euro (da tre a dieci anni).
  • B, che a sua volta è socio illimitatamente responsabile e quindi destinatario delle stesse norme, rischia la bancarotta preferenziale per essersi fatto restituire il finanziamento a società già insolvente (da uno a cinque anni), oppure, se il finanziamento era postergato ai sensi del codice civile, una contestazione di distrazione.
  • Entrambi, se non hanno vigilato sulla contabilità, sono esposti alla bancarotta documentale.

I rischi specifici

Il tuo rischio principale è pensare di essere al riparo perché “non gestivi tu”: con la responsabilità illimitata e la liquidazione automatica, il tuo patrimonio personale diventa parte della procedura e i movimenti sui tuoi conti vengono esaminati dal curatore con la stessa attenzione di quelli sociali. Un secondo rischio riguarda le operazioni sul patrimonio personale: vendere la casa al cugino o donare quote di immobili ai figli quando la società è già in crisi può configurare distrazione del tuo patrimonio, che è anch’esso garanzia per i creditori sociali.

Le mosse giuste

  1. Fai l’inventario del tuo patrimonio personale e dei movimenti degli ultimi anni: sarà oggetto della procedura.
  2. Ricostruisci il tuo ruolo effettivo nella gestione, con documenti: se non hai mai gestito, devi poterlo dimostrare; se lo hai fatto, devi conoscerne le implicazioni.
  3. Non accettare restituzioni di finanziamenti o pagamenti a tuo favore quando la società è in difficoltà, senza una valutazione preventiva.
  4. Valuta con l’altro socio, e presto, uno strumento di regolazione della crisi: per i soci di snc e sas, la differenza tra liquidazione giudiziale e soluzione concordata è anche la differenza tra perdere tutto il patrimonio personale e conservarne una parte.
  5. Non disporre di beni personali nella fase di crisi senza assistenza.

Giurisprudenza dedicata

Il principio affermato da Cass. pen. Sez. V n. 4329/2025 per gli amministratori formali — la responsabilità di chi non gestisce richiede almeno una consapevolezza generica delle condotte illecite altrui, che non si presume dalla semplice qualifica — è un punto di riferimento anche per il socio non gestore: occorre dimostrare in concreto cosa sapeva e cosa poteva impedire.


Profilo 3 — Se sei amministratore di una srl o di una spa (o liquidatore)

La tua situazione

Sei amministratore unico, componente del consiglio di amministrazione, oppure liquidatore di una società di capitali. Può darsi che tu sia anche socio, magari unico; può darsi che tu sia un manager esterno. La società ha accumulato debiti con fornitori, banche, Erario ed enti previdenziali; i conti sono tesi e ti stai chiedendo quanto della crisi possa ricadere su di te personalmente, anche sul piano penale.

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri: la bancarotta societaria (o “impropria”) è il campo in cui si concentra la gran parte dei processi per reati fallimentari, e contiene due ipotesi che non hanno equivalente per l’imprenditore individuale.

Cosa cambia per te

L’art. 329 CCII prevede due blocchi di responsabilità.

Il primo comma ti applica le stesse pene dell’art. 322 (da tre a dieci anni) se commetti uno dei fatti di bancarotta fraudolenta previsti per l’imprenditore: distrazioni, occultamenti, dissipazioni, passività fittizie, falsificazione o sottrazione delle scritture, pagamenti preferenziali.

Il secondo comma introduce due figure autonome, punite anch’esse da tre a dieci anni:

  • la bancarotta da reato societario (lett. a): hai cagionato o concorso a cagionare il dissesto commettendo uno dei reati societari richiamati, tra cui le false comunicazioni sociali (falso in bilancio), le operazioni in pregiudizio dei creditori, l’illegale ripartizione di utili e riserve;
  • la bancarotta per operazioni dolose (lett. b): hai cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose la liquidazione giudiziale della società.

La regola più importante per te è questa: il sistematico mancato pagamento di imposte e contributi, quando è una scelta gestionale e non il semplice effetto di una crisi subita, può essere qualificato come “operazione dolosa” che ha causato il dissesto, e quindi come bancarotta fraudolenta. È uno degli orientamenti più consolidati della Cassazione, confermato nel 2025 (n. 9825/2025) e nel 2026 (n. 30791/2026): non serve che l’omissione impoverisca immediatamente la società, basta che abbia generato in modo prevedibile un accumulo di debito e il successivo dissesto. Per l’operazione dolosa non è richiesto il fine specifico di danneggiare i creditori: basta la consapevolezza e la prevedibilità dell’esito.

L’art. 330 CCII, poi, punisce con la bancarotta semplice l’amministratore che ha commesso uno dei fatti dell’art. 323 o che ha concorso a cagionare o aggravare il dissesto non osservando gli obblighi imposti dalla legge. Qui entra in gioco l’art. 2086 c.c., che impone all’imprenditore collettivo di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche per rilevare tempestivamente la crisi e attivarsi per superarla. La mancata attivazione può diventare un tassello dell’accusa.

Infine, l’art. 331 CCII estende agli amministratori il ricorso abusivo al credito: continuare a ottenere finanziamenti dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza.

I numeri

Ipotesi: srl di autotrasporti, amministratore unico e socio al 70%. Negli ultimi quattro esercizi la società ha omesso versamenti IVA, ritenute e contributi per 412.600 euro, scegliendo di pagare con priorità fornitori di gasolio e rate dei leasing per mantenere operativa la flotta. Nel frattempo l’amministratore si è fatto restituire un finanziamento soci di 27.300 euro e si è liquidato compensi arretrati per 19.800 euro quando i debiti scaduti superavano già i 300.000 euro.

  • L’accumulo sistematico dei debiti fiscali e contributivi, se ricostruito come scelta deliberata di autofinanziamento, espone alla bancarotta per operazioni dolose (art. 329, comma 2, lett. b), da tre a dieci anni.
  • La restituzione del finanziamento soci, se il finanziamento era postergato ex art. 2467 c.c., può essere contestata come distrazione; se non lo era, come preferenziale.
  • I compensi arretrati liquidati a sé stesso in piena insolvenza sono un caso tipico di bancarotta preferenziale: la Cassazione ha confermato più volte condanne di amministratori che, a dissesto conclamato, si erano pagati i propri crediti a scapito degli altri creditori.
  • Viceversa, se l’amministratore dimostra che il mancato pagamento dei tributi è stato la conseguenza inevitabile di una crisi di liquidità esterna (per esempio, la perdita improvvisa di un committente che rappresentava il 60% del fatturato) e che ha tentato di risanare, l’operazione dolosa può non essere configurabile.

I rischi specifici

Il tuo rischio principale è che scelte gestionali fatte “per salvare l’azienda” — rinviare i tributi, pagare per primi i fornitori strategici, farti rimborsare ciò che hai anticipato — vengano rilette dopo la procedura come operazioni dolose o preferenze. Il secondo rischio è il bilancio: un bilancio che nasconde perdite per evitare la ricapitalizzazione o lo scioglimento, se poi la società finisce in liquidazione giudiziale, può trasformarsi in bancarotta da reato societario. La Cassazione (n. 631/2025) ha ribadito che il falso in bilancio seguito dal dissesto integra un reato complesso autonomo, nel quale il falso viene assorbito. Il terzo rischio riguarda la condivisione delle responsabilità nel consiglio di amministrazione: se gestisci con altri, devi poter dimostrare cosa hai fatto tu.

Le mosse giuste

  1. Mappa ogni pagamento a tuo favore (compensi, rimborsi, restituzione di finanziamenti) degli ultimi tre anni, con data e situazione finanziaria della società in quel momento.
  2. Documenta le ragioni delle scelte sui debiti fiscali e contributivi: verbali, piani di tesoreria, tentativi di rateizzazione, comunicazioni con i committenti. La differenza tra “scelta di autofinanziamento” e “crisi subita” si prova con carte, non con dichiarazioni a posteriori.
  3. Attiva gli assetti dell’art. 2086 c.c. e, ai primi segnali di crisi, valuta l’accesso alla composizione negoziata o a uno strumento di regolazione: dentro quei percorsi i pagamenti coerenti con il piano sono protetti.
  4. Non ritardare la domanda di liquidazione giudiziale in proprio quando non ci sono alternative: l’aggravamento del dissesto è punito. Sul piano formale, la Cassazione civile (n. 30903/2025) ha chiarito che la decisione degli amministratori di chiedere la liquidazione giudiziale della società non richiede le formalità notarili previste per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi.
  5. Conserva e consegna le scritture: l’obbligo di consegnarle al curatore è di legge e non richiede una specifica richiesta.

Lo Studio Monardo affianca gli amministratori proprio in questa fase: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e cassazionista, coordina avvocati e commercialisti nella ricostruzione dei flussi e nella scelta dello strumento che riporta le decisioni dentro un perimetro protetto.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alle pronunce già citate sulle operazioni dolose (n. 9825/2025 e n. 30791/2026) e sul falso in bilancio (n. 631/2025), è rilevante Cass. pen. n. 16407/2025 sulla bancarotta semplice da operazioni gravemente imprudenti: proseguire l’attività con iniziative avventate per ritardare la procedura non è giustificato dal fatto che l’obiettivo fosse salvare l’impresa. Utile anche una pronuncia di aprile 2026, in cui la Cassazione ha annullato la condanna di un amministratore perché la sentenza non spiegava quali specifiche sottrazioni fossero riconducibili a lui: in presenza di più gestori, la responsabilità resta personale e va motivata fatto per fatto.


Profilo 4 — Se sei amministratore di fatto o se hai accettato di fare il prestanome

La tua situazione

Questo profilo riguarda due persone che, di solito, stanno nella stessa vicenda.

Da un lato c’è chi gestisce davvero la società senza comparire in visura: l’imprenditore che dopo una precedente procedura ha intestato la nuova srl al figlio o alla compagna, il socio occulto che decide acquisti e assunzioni, l’ex amministratore che dopo aver ceduto le quote continua a firmare con le banche. Dall’altro c’è chi compare in visura come amministratore ma non gestisce: il familiare, il dipendente di fiducia, la persona che “ci ha messo il nome” per fare un favore o per un piccolo compenso.

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: per il diritto penale conta chi esercita effettivamente il potere gestorio, non chi è scritto nell’atto di nomina — ma questo non libera chi è scritto nell’atto.

Cosa cambia per te

Per l’amministratore di fatto, l’art. 2639 c.c. equipara a chi è formalmente investito della qualifica chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici della funzione. Le norme sulla bancarotta societaria (artt. 329 e 330 CCII) si applicano quindi a te come all’amministratore di diritto. La Cassazione, anche nel 2025, ha costantemente desunto la qualifica da indici concreti: rapporti con banche e società di leasing, assunzione del personale, gestione dei fornitori, controllo degli assegni e dei conti. Non serve che tu abbia esercitato tutti i poteri: basta un’attività gestoria non episodica (Cass. pen. n. 23168/2025, in un caso di padre amministratore di fatto della società formalmente amministrata dal figlio). La responsabilità può riguardare anche il periodo successivo alla cessione delle quote o alla cessazione formale dalla carica, se la gestione di fatto è proseguita.

Per il prestanome, la regola è doppia. La carica formale comporta l’obbligo giuridico di vigilare e impedire gli illeciti (art. 40, comma 2, c.p. in relazione all’art. 2392 c.c.): per questo l’amministratore di diritto può rispondere in concorso con chi gestisce di fatto. Ma la responsabilità penale non è automatica: la Cassazione (Sez. V, n. 4329/2025) ha precisato che la semplice accettazione del ruolo non basta a presumere la consapevolezza dei disegni illeciti dell’amministratore di fatto; serve almeno una consapevolezza generica, anche non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute attraverso la società.

C’è poi una differenza importante tra bancarotta patrimoniale e documentale. Per la bancarotta documentale, specie nella forma che richiede il fine di arrecare pregiudizio o procurare profitto (sottrazione o distruzione delle scritture), la giurisprudenza esige un accertamento rigoroso del dolo specifico anche in capo al prestanome. Per la forma “generica” (tenuta delle scritture in modo da non consentire la ricostruzione), il prestanome che non ha mai controllato i libri è più esposto, perché la tenuta della contabilità è un obbligo diretto della carica.

I numeri

Ipotesi: srl di commercio di materiali edili. In visura l’amministratrice unica è la sorella dell’ex titolare, impiegata part-time con un compenso di 450 euro al mese. L’ex titolare tratta con fornitori e banche, firma i bonifici con le credenziali dell’home banking, assume i dipendenti. In diciotto mesi transitano dalla srl verso una seconda società dello stesso ex titolare 143.800 euro come “acconti su forniture” mai eseguite; la contabilità degli ultimi due esercizi non viene consegnata al curatore.

  • L’ex titolare, amministratore di fatto, risponde di bancarotta fraudolenta per distrazione dei 143.800 euro e, quasi certamente, di bancarotta documentale (art. 329, comma 1, in relazione all’art. 322).
  • La sorella, amministratrice di diritto, risponde in concorso solo se l’accusa dimostra che aveva almeno una consapevolezza generica delle operazioni illecite: per esempio, se firmava i bilanci senza leggerli pur sapendo che il fratello usava la società per finanziare l’altra impresa. Se invece emerge che era del tutto estranea e ignara, la sua responsabilità per la distrazione può cadere.
  • Per la mancata consegna delle scritture, la sua posizione è più fragile: è lei la custode legale dei libri.

I rischi specifici

Per l’amministratore di fatto, il rischio principale è credere che l’assenza dalla visura sia uno scudo: è vero l’opposto, perché nell’ottica dell’accusa l’interposizione di un prestanome è spesso letta come parte integrante del disegno fraudolento. Lo ha affermato la Cassazione in diverse decisioni del 2025 (tra cui n. 38392/2025 e n. 36552/2025), confermando condanne di gestori occulti di una o più società.

Per il prestanome, il rischio principale è sottovalutare gli obblighi della carica: la responsabilità per la bancarotta documentale e per l’omessa vigilanza può arrivare anche senza aver mai preso un euro. Il fatto di “non aver mai gestito nulla” va dimostrato e, anche se dimostrato, non elimina gli obblighi relativi alle scritture.

Le mosse giuste

Se sei amministratore di fatto:

  1. Non esiste una regolarizzazione “silenziosa”: se la società è in crisi, l’emersione del tuo ruolo è probabile. Prepara una ricostruzione documentale dei flussi e delle ragioni economiche delle operazioni infragruppo.
  2. Se ci sono somme uscite senza causa, valuta subito la reintegrazione prima di qualsiasi sentenza di apertura: è l’unico spazio per la bancarotta riparata.
  3. Non distruggere né trattenere documentazione: aggrava la posizione di tutti.

Se sei prestanome:

  1. Chiedi immediatamente l’accesso completo a libri, conti ed estratti e mettilo per iscritto. Se ti viene negato, hai un elemento da valutare per le dimissioni motivate.
  2. Documenta la tua estraneità: chi decideva, chi firmava, chi aveva le credenziali.
  3. Valuta dimissioni formali con contestuale segnalazione delle anomalie riscontrate, sapendo che le dimissioni non cancellano il passato ma possono delimitare la tua responsabilità per il futuro.

Giurisprudenza dedicata

Le pronunce chiave per questo profilo sono Cass. pen. Sez. V n. 4329/2025 (consapevolezza generica del prestanome), n. 23168/2025 (indici della gestione di fatto in un contesto familiare), n. 38392/2025 (amministratore di fatto di più società, prestanome come parte del piano, respinta la tesi della bancarotta riparata non provata) e n. 36552/2025, depositata il 10 novembre 2025 (conferma della responsabilità dell’amministratore di fatto).


Profilo 5 — Se stai usando (o pensi di usare) concordato preventivo, accordi o composizione negoziata

La tua situazione

La tua impresa è in crisi o già insolvente, ma non vuoi o non devi arrivare alla liquidazione giudiziale. Hai depositato, o stai valutando di depositare, una domanda di concordato preventivo (in continuità o liquidatorio), un accordo di ristrutturazione dei debiti, un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione; oppure hai chiesto la nomina di un esperto nella composizione negoziata. Ti chiedi se questa strada ti metta al riparo dal rischio penale o, al contrario, ti esponga di più.

La risposta, per chi è nella tua posizione, è: gli strumenti di regolazione della crisi riducono in modo significativo il rischio penale per ciò che fai da quel momento in poi, ma non cancellano ciò che hai fatto prima, e aprono a qualche rischio specifico in più.

Cosa cambia per te

Il Codice ti offre uno scudo per il futuro. I pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione del concordato preventivo, degli accordi omologati o del piano attestato, e i finanziamenti autorizzati dal giudice, sono esenti da bancarotta preferenziale e semplice (art. 324 CCII). Nella composizione negoziata, la stessa esenzione copre i pagamenti e le operazioni compiuti dopo l’accettazione dell’incarico dell’esperto, coerenti con le trattative e con la prospettiva di risanamento, oltre a quelli autorizzati dal tribunale. Questo è il vero vantaggio penale degli strumenti: ti consentono di pagare in modo selettivo i creditori strategici per la continuità, senza che quella selezione venga poi letta come preferenza illecita.

Ma ti espone alla bancarotta concordataria. L’art. 341 CCII prevede due cose:

  • al comma 1, punisce da uno a cinque anni l’imprenditore che, al solo scopo di essere ammesso al concordato preventivo o di ottenere l’omologazione di un accordo o di un piano, si attribuisce attività inesistenti, oppure, per influire sulle maggioranze, simula crediti in tutto o in parte inesistenti. Questa norma riguarda anche l’imprenditore individuale;
  • al comma 2, estende agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società in concordato preventivo (e negli altri strumenti indicati dalla norma) le pene della bancarotta societaria fraudolenta e semplice (artt. 329 e 330 CCII), anche se la società non viene mai dichiarata in liquidazione giudiziale.

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri su un punto preciso: le distrazioni compiute prima della domanda di concordato restano punibili come bancarotta concordataria anche se il concordato viene omologato ed eseguito. La Cassazione ha escluso già sotto la vecchia legge (n. 39517/2018) che il concordato in continuità aziendale creasse un’area di impunità: è irragionevole, ha osservato la Corte, ritagliare zone franche per condotte distrattive compiute prima dell’ammissione o durante la procedura, qualunque sia la forma del concordato.

C’è poi una differenza importante tra imprenditore individuale e società. Per l’imprenditore individuale in concordato, l’art. 341 non richiama direttamente le norme sulla bancarotta fraudolenta: se il concordato va a buon fine, resta esposto essenzialmente al comma 1 (false attribuzioni di attività, crediti simulati). Se invece il concordato fallisce e si apre la liquidazione giudiziale, tutti i fatti pregressi diventano contestabili come bancarotta ordinaria. Per gli amministratori di società, invece, il rischio della bancarotta concordataria esiste fin dall’apertura del concordato.

Il ruolo dell’attestatore e dei professionisti

Nel concordato e negli accordi entra in scena il professionista attestatore, che certifica la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L’art. 342 CCII lo punisce, con la reclusione da due a cinque anni e la multa, se espone informazioni false o omette informazioni rilevanti. La Cassazione (Sez. V, n. 13016, depositata il 28 marzo 2024) ha escluso che il passaggio dall’art. 236-bis della legge fallimentare all’art. 342 CCII abbia ristretto l’area del penalmente rilevante: la falsità può riguardare sia i dati sia il giudizio di fattibilità. Per te, imprenditore, questo ha un risvolto diretto: se fornisci all’attestatore dati alterati, rischi il concorso nel suo reato, oltre alla bancarotta concordataria. Ma la stessa Cassazione esige una prova rigorosa: con la sentenza n. 26401, depositata il 4 luglio 2024, ha annullato senza rinvio, “perché il fatto non sussiste”, la condanna di un attestatore in un caso in cui non erano emersi elementi obiettivi della falsità né la coscienza del mendacio.

I numeri

Ipotesi: srl manifatturiera con debiti per 2.318.500 euro. Otto mesi prima di depositare la domanda di concordato in continuità, l’amministratore ha ceduto un ramo d’azienda (un capannone e i macchinari di una linea produttiva) a una società riconducibile al cognato per 61.000 euro, mentre una perizia successiva lo valuta 186.400 euro. Dopo l’omologazione, in esecuzione del piano, la società paga integralmente i fornitori strategici (348.200 euro) e falcidia al 22% i chirografari non strategici.

  • I pagamenti ai fornitori strategici in esecuzione del piano omologato sono esenti da bancarotta preferenziale e semplice (art. 324 CCII).
  • La cessione del ramo a 61.000 euro, se sottovalutata senza giustificazione economica, può essere contestata come bancarotta fraudolenta per distrazione in ambito concordatario (art. 341, comma 2, in relazione all’art. 329 CCII): il danno potenziale per i creditori è la differenza di 125.400 euro. Il concordato omologato non la cancella.
  • Se nella domanda il ramo è descritto come ceduto “a valori di mercato” e l’attestatore lo recepisce senza verifica, si apre anche il tema dell’art. 342 CCII e del concorso dell’imprenditore.
  • Se invece la cessione era parte di un’operazione documentata, con perizia contestuale, prezzo coerente e incasso effettivo destinato ai creditori, la contestazione perde fondamento.

I rischi specifici

Il tuo rischio principale è usare lo strumento come una “sanatoria” del passato: le operazioni anteriori alla domanda vengono esaminate dal commissario giudiziale, che le segnala nella sua relazione, e da lì possono arrivare al pubblico ministero. Il secondo rischio è l’inadempimento: se non soddisfi le obbligazioni assunte nel concordato e poi si apre la liquidazione giudiziale, oltre alla bancarotta per i fatti pregressi rischi la bancarotta semplice prevista proprio per chi non ha adempiuto un precedente concordato (art. 323, lett. e, CCII). Il terzo è la tentazione di “aggiustare” i numeri per rendere il piano più convincente: attività gonfiate e crediti simulati sono reato in sé.

Le mosse giuste

  1. Fai una due diligence interna prima del deposito: elenca le operazioni straordinarie, le cessioni, i pagamenti a parti correlate degli ultimi anni. Ciò che emerge va spiegato nella domanda, non nascosto.
  2. Se ci sono uscite senza giustificazione, valuta la reintegrazione prima del decreto di ammissione: la giurisprudenza sulla bancarotta riparata fa riferimento anche a questo momento (Cass. pen. n. 334/2022).
  3. Fornisci all’attestatore dati completi e verificabili: è la tutela tua e sua.
  4. Pianifica i pagamenti dentro lo strumento: dopo l’accettazione dell’esperto nella composizione negoziata, o in esecuzione del piano, i pagamenti coerenti sono protetti; quelli fatti “in attesa” fuori da ogni perimetro no.
  5. Monitora l’esecuzione del piano: se l’adempimento diventa impossibile, attivati per modificare il piano prima che arrivi la risoluzione.

Giurisprudenza dedicata

Per questo profilo contano Cass. pen. n. 39517/2018 (bancarotta concordataria anche nel concordato in continuità), Cass. pen. Sez. V n. 13016/2024 e n. 26401/2024 (attestatore: area del reato e rigore della prova), Cass. pen. n. 334/2022 (bancarotta riparata con riferimento anche al decreto di ammissione al concordato) e, sul piano dei rischi collegati alla risoluzione del concordato, Cass. pen. n. 13002/2023, depositata il 28 marzo 2023, che ha confermato la responsabilità di un liquidatore e del commercialista della società i quali, dopo la risoluzione del concordato per grave inadempimento, avevano architettato la sottrazione di somme attraverso la nomina di un nuovo liquidatore compiacente.


Tre imprese, tre esiti: le simulazioni a confronto

Per capire quanto conti il profilo, prendiamo lo stesso problema — una crisi di liquidità durata due anni, gestita con prelievi, pagamenti selettivi e qualche ritardo — e applichiamolo a tre imprese diverse. Sono ipotesi dimostrative, con importi realistici, non casi reali.

Simulazione A — La ditta individuale

Dati di partenza. Ditta individuale di installazione impianti, ricavi lordi di 286.400 euro nell’ultimo esercizio (sopra la soglia di 200.000 euro: impresa assoggettabile a liquidazione giudiziale). Debiti complessivi: 371.900 euro. Contabilità semplificata. Nei ventiquattro mesi prima dell’istanza del creditore: prelievi personali per 61.300 euro (in media 2.554 euro al mese), pagamento integrale di 14.250 euro al grossista di cui il titolare è amico, mentre gli altri fornitori restano scoperti.

Sviluppo.

  • I prelievi personali, se coerenti con il tenore di vita della famiglia e documentabili, non sono distrazione; se risultano sproporzionati rispetto alla situazione dell’impresa, possono essere contestati come spese personali eccessive (bancarotta semplice, da sei mesi a due anni).
  • Il pagamento al grossista, a insolvenza in atto e con lo scopo di favorirlo, è il nucleo di una contestazione di bancarotta preferenziale (da uno a cinque anni). L’accusa deve però provare il dolo specifico di favorire quel creditore a danno degli altri.
  • La sola contabilità semplificata espone alla bancarotta documentale semplice (art. 323, ultimo comma).

Esito. Rischio concentrato su reati di fascia medio-bassa, con spazio per la non punibilità per particolare tenuità sulla bancarotta semplice. Il punto critico è la preferenziale: se il titolare avesse avviato la composizione negoziata e pagato il grossista dopo l’accettazione dell’incarico dell’esperto, perché strategico per la prosecuzione delle commesse, quel pagamento sarebbe rientrato nell’esenzione.

Simulazione B — La srl con amministratore unico

Dati di partenza. Srl di installazione impianti, stessi numeri di fondo, ma con debiti verso Erario ed enti previdenziali per 187.600 euro accumulati in modo continuativo per tre anni. L’amministratore unico, socio al 100%, nello stesso periodo ha prelevato dal conto sociale 61.300 euro registrati come “anticipi a socio” e si è fatto restituire un finanziamento soci di 22.700 euro.

Sviluppo.

  • Gli “anticipi a socio” senza titolo e senza restituzione sono, per la società, una distrazione: il patrimonio sociale è separato da quello del socio, anche se unico (bancarotta fraudolenta, da tre a dieci anni).
  • La restituzione del finanziamento soci, se postergato, può essere letta come distrazione; altrimenti come preferenziale.
  • L’accumulo sistematico dei debiti fiscali e contributivi può essere contestato come operazione dolosa che ha causato la liquidazione giudiziale (art. 329, comma 2, lett. b).

Esito. A parità di condotte “materiali”, l’amministratore della srl si trova esposto a imputazioni molto più gravi del titolare della ditta individuale, con pene accessorie fino a dieci anni. La differenza nasce dalla separazione patrimoniale tra società e socio e dalla figura delle operazioni dolose, che per l’imprenditore individuale non esiste.

Simulazione C — La srl che deposita la domanda di concordato

Dati di partenza. Stessa srl della simulazione B. A metà del secondo anno l’amministratore, prima di arrivare alla liquidazione giudiziale, deposita una domanda di concordato preventivo in continuità. Il piano prevede il pagamento integrale dei dipendenti e di tre fornitori strategici (per 96.450 euro), la falcidia dei chirografari al 31% e la ristrutturazione dei debiti tributari e contributivi. Il concordato viene omologato ed eseguito regolarmente.

Sviluppo.

  • I pagamenti eseguiti in base al piano omologato sono esenti da bancarotta preferenziale e semplice (art. 324 CCII).
  • Gli “anticipi a socio” di 61.300 euro, effettuati prima della domanda, restano contestabili come bancarotta fraudolenta per distrazione in ambito concordatario (art. 341, comma 2, CCII), anche senza liquidazione giudiziale. Se però l’amministratore li ha restituiti integralmente alla società prima del decreto di ammissione, documentandolo, si apre lo spazio della bancarotta riparata.
  • Sull’accumulo dei debiti tributari, la contestazione di operazioni dolose presuppone che le operazioni abbiano cagionato il dissesto: se il concordato in continuità dimostra che l’impresa era risanabile e i debiti vengono in larga parte soddisfatti, l’impianto accusatorio si indebolisce, anche se non scompare automaticamente.

Esito. Lo strumento non cancella il passato, ma: protegge i pagamenti successivi, consente la riparazione prima dell’ammissione e, se l’impresa viene risanata, rende più difficile ricostruire il nesso tra condotte e dissesto. In sintesi: la stessa crisi, gestita con uno strumento di regolazione aperto in tempo, produce un rischio penale sensibilmente diverso.


Quando appartieni a più profili insieme

Molte situazioni reali non stanno dentro un solo profilo. Ecco come si combinano le regole nei casi più frequenti.

L’amministratore di srl che è anche titolare di una ditta individuale

Capita spesso: la srl gestisce il cantiere, la ditta individuale fornisce mezzi o personale. Se entrambe entrano in crisi, possono aprirsi due procedure distinte, e i movimenti tra le due imprese vengono esaminati da due curatori. Un bonifico dalla srl alla ditta, senza contratto e senza corrispettivo coerente, è distrazione per la srl; il suo successivo utilizzo personale è un tema per la ditta. La regola pratica: ogni rapporto tra le due imprese deve avere un contratto, fatture e prezzi giustificabili. Se manca, va ricostruito prima, non durante la procedura.

Il socio illimitatamente responsabile che è anche amministratore di fatto di un’altra società

Si sommano due esposizioni: quella personale, legata alla liquidazione automatica della snc, e quella da amministratore di fatto dell’altra società. In più, il curatore della snc esaminerà con attenzione i rapporti con la società gestita di fatto, perché è lì che si annidano spesso i trasferimenti di risorse. È il caso in cui la ricostruzione dei flussi tra soggetti collegati diventa decisiva.

L’amministratore che diventa liquidatore

Quando la società viene posta in liquidazione volontaria e l’amministratore assume la carica di liquidatore, la sua esposizione non si interrompe: il liquidatore è espressamente destinatario delle norme sulla bancarotta societaria (artt. 329 e 330 CCII). Pagare alcuni creditori e non altri durante la liquidazione volontaria, in situazione di insolvenza, è il terreno classico della bancarotta preferenziale del liquidatore. La liquidazione volontaria non è uno strumento di regolazione della crisi e non attiva le esenzioni dell’art. 324: se l’insolvenza è conclamata, va valutato lo strumento concorsuale adatto.

L’imprenditore assistito dal commercialista di sempre

Il commercialista dell’impresa non è amministratore, ma può essere chiamato a rispondere a titolo di concorso se ha contribuito consapevolmente alle condotte illecite (per esempio suggerendo la struttura di un’operazione distrattiva). La Cassazione traccia però un confine: con la sentenza n. 13858/2025, depositata il 9 aprile 2025, ha escluso che la mera conoscenza dei prelievi dalle casse sociali basti a far concorrere il consulente fiscale nella bancarotta per distrazione imputata ai vertici. Diverso è il caso in cui il professionista partecipa all’ideazione (Cass. pen. n. 13002/2023). Per l’imprenditore la lezione è duplice: non pensare di potersi “coprire” dietro il consulente, e non chiedere al consulente ciò che lo esporrebbe.

Il prestanome che diventa amministratore effettivo

Accade che il familiare nominato come prestanome, a crisi avanzata, prenda in mano davvero la gestione per tentare di salvare l’impresa. Da quel momento la sua responsabilità diventa piena per le scelte che compie, ma si riduce l’argomento difensivo della mera formalità per il periodo precedente: le sue scelte attuali verranno lette anche come indizio di ciò che sapeva prima. In questo passaggio, avviare uno strumento di regolazione della crisi con un professionista indipendente è spesso la scelta che rende visibile la discontinuità.


Il confronto tra profili, in una tabella

Ricapitoliamo i punti chiave. Le differenze tra profili non riguardano solo l’entità delle pene, ma anche il presupposto del reato, l’utilità delle esenzioni e la mossa da fare per prima.

AspettoDitta individualeSocio di snc/sasAmministratore di srl/spa (e liquidatore)Amministratore di fatto / prestanomeImprenditore in concordato, accordi o composizione negoziata
Norme principaliartt. 322, 323 CCIIart. 328 CCII (rinvio a 322 e 323)artt. 329, 330, 331 CCIIartt. 329, 330 CCII + art. 2639 c.c.artt. 341, 342 CCII; esenzioni art. 324
PresuppostoSentenza di liquidazione giudizialeLiquidazione della società, estesa al socioSentenza di liquidazione giudizialeSentenza di liquidazione giudiziale (o concordato per la società)Per le società, anche il solo concordato o strumento equiparato
Reato più temibileDistrazione per confusione patrimonialeDistrazione sul patrimonio personaleOperazioni dolose (debiti fiscali e contributivi)Distrazione e documentaleDistrazioni anteriori alla domanda
Esposizione documentaleAlta (contabilità semplificata)Media-altaAltaMolto alta per il prestanomeMedia (dati forniti all’attestatore)
Esenzioni utilizzabiliSì, se usa uno strumentoSì, tramite lo strumento della societàSì, tramite lo strumentoSì, tramite lo strumentoSì: è il profilo che ne beneficia di più
Pene accessorieFino a 10 anni (fraudolenta)Fino a 10 anniFino a 10 anniFino a 10 anniFino a 10 anni per la bancarotta concordataria fraudolenta
Prima mossaVerifica delle soglieInventario del patrimonio personaleMappa dei pagamenti a sé stessoRicostruzione del ruolo effettivoDue diligence prima del deposito

La tabella va letta con una cautela: nessun profilo è “di serie B”. Anche chi sembra meno esposto (il socio non gestore, l’imprenditore sotto soglia) può trovarsi in una posizione difficile se non documenta ciò che ha fatto e ciò che non ha fatto.


Le domande che valgono per tutti

Se la sentenza di liquidazione giudiziale viene revocata, cosa succede ai reati?

Se la sentenza che apre la liquidazione giudiziale viene revocata in sede di reclamo (art. 51 CCII), viene meno il presupposto dei reati di bancarotta da liquidazione. È una ragione in più per valutare con attenzione, entro i termini, l’impugnazione della sentenza di apertura quando ci sono argomenti seri: il difetto delle soglie, l’assenza dello stato di insolvenza, vizi del procedimento. La difesa civile nel procedimento di apertura è, spesso, la prima difesa penale.

Se l’impresa è sotto soglia, sono al sicuro?

Non sei esposto ai reati di bancarotta, perché non puoi essere dichiarato in liquidazione giudiziale. Restano però le norme penali dedicate alle procedure da sovraindebitamento (art. 344 CCII), che puniscono, tra l’altro, chi aumenta o diminuisce il passivo, sottrae o dissimula parte dell’attivo, o simula attività inesistenti per accedere alle procedure o ottenerne i benefici. E resta la normativa penale tributaria, del tutto indipendente dalle procedure concorsuali.

Cosa succede se la crisi peggiora mentre sono dentro la composizione negoziata?

La composizione negoziata non è una procedura concorsuale e non comporta, da sola, i rischi della bancarotta concordataria. I pagamenti e le operazioni coerenti con le trattative e con la prospettiva di risanamento, compiuti dopo l’accettazione dell’esperto, sono esenti da bancarotta preferenziale e semplice anche se poi si arriva alla liquidazione giudiziale. Ma l’esenzione non copre gli atti di distrazione e presuppone la coerenza con il percorso: se l’esperto conclude che il risanamento non è più possibile, la gestione deve tenerne conto, perché da quel momento la tutela degli interessi dei creditori diventa prevalente.

Patteggiare conviene? E le pene accessorie?

Il patteggiamento è possibile anche per la bancarotta fraudolenta, nei limiti di pena previsti dal codice di procedura penale. Dopo la riforma Cartabia, l’imputato può subordinare l’accordo all’esclusione delle pene accessorie: la Cassazione (Sez. V, n. 21177 del 24 aprile 2024, depositata il 29 maggio 2024) ha ritenuto non impugnabile dal Procuratore generale la sentenza che, recependo l’accordo delle parti, non aveva applicato le pene accessorie della bancarotta. Per un imprenditore che vuole ripartire, è un profilo da considerare con il proprio difensore penale.

Le dimissioni dalla carica mi mettono al riparo?

Le dimissioni non cancellano la responsabilità per i fatti compiuti durante il mandato, né per la gestione di fatto eventualmente proseguita. Possono però delimitare la responsabilità per ciò che accade dopo, soprattutto se accompagnate dalla segnalazione delle anomalie e dalla consegna ordinata della documentazione. Chi esce di scena lasciando scritture incomplete e conti non riconciliati, invece, rischia di essere chiamato a rispondere anche per ciò che non ha deciso.

Cosa succede se perdo il ruolo durante la procedura?

Può accadere che l’amministratore venga revocato, che il socio ceda le quote o che il titolare della ditta individuale cessi l’attività mentre la crisi è in corso. Il cambio di ruolo non cambia le regole applicabili ai fatti già compiuti: chi era amministratore al momento di un prelievo o di un pagamento ne risponde secondo le norme del suo profilo di allora. Cambiano invece gli obblighi per il futuro. L’amministratore uscente deve consegnare scritture e documenti al successore o, se la procedura è già aperta, al curatore; il titolare che cancella la ditta dal registro delle imprese resta assoggettabile alla liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione, e con essa ai reati di bancarotta per i fatti anteriori. Uscire di scena non chiude la partita penale: la sposta solo nel tempo. Per questo, prima di qualsiasi cessione di quote, dimissione o cancellazione, conviene fotografare la situazione patrimoniale e documentale dell’impresa e conservarne copia: sarà la base di ogni difesa successiva, qualunque sia il profilo.


La giurisprudenza, profilo per profilo

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali richiamati nella guida, ordinati secondo il profilo a cui si applicano più direttamente. Per ciascuno: gli estremi, il principio in sintesi (in parole nostre) e la ragione per cui conta per te.

Per tutti i profili

Corte costituzionale, sentenza n. 222/2018. Ha dichiarato illegittima la durata fissa di dieci anni delle pene accessorie della bancarotta fraudolenta, che ora il giudice determina fino a un massimo di dieci anni. Perché conta: la durata dell’inabilitazione è oggetto di valutazione e di difesa, non un automatismo.

Cass. pen., n. 14412/2024. La mancata o inverosimile giustificazione, da parte di chi gestiva l’impresa, della destinazione di beni e somme risultanti dalle scritture è sufficiente a provare la distrazione. Perché conta: la documentazione dei movimenti è la prima difesa di chiunque abbia gestito l’impresa.

Cass. pen., n. 334/2022. La bancarotta “riparata” esclude la distrazione quando la reintegrazione del patrimonio è integrale e avviene prima della dichiarazione di fallimento (oggi apertura della liquidazione) o del decreto di ammissione al concordato. Perché conta: c’è una finestra temporale per rimediare, e si chiude con l’apertura della procedura.

Cass. pen., Sez. V, n. 21177 del 24 aprile 2024 (dep. 29 maggio 2024). Nel patteggiamento per reati di bancarotta, le parti possono legittimamente concordare di non applicare le pene accessorie e la sentenza che recepisce l’accordo non è impugnabile su quel punto dal pubblico ministero. Perché conta: le pene accessorie possono essere parte della strategia processuale.

Per il titolare di impresa individuale

Cass. pen., n. 16407/2025. Le operazioni gravemente imprudenti rilevanti per la bancarotta semplice sono quelle avventate e spregiudicate, finalizzate a ritardare la procedura; il fatto che la prosecuzione dell’attività fosse nell’interesse dell’impresa non le rende lecite. Perché conta: “tenere aperto a ogni costo” non è una scelta neutra.

Cass. pen., n. 26763/2025. È tornata sul confine, spesso labile, tra bancarotta documentale fraudolenta e semplice, che si gioca sull’elemento soggettivo e sul grado di compromissione della ricostruzione patrimoniale. Perché conta: per chi tiene una contabilità incompleta, la qualificazione del fatto cambia radicalmente la pena.

Per il socio illimitatamente responsabile e per l’amministratore formale

Cass. pen., Sez. V, n. 4329/2025. L’amministratore di diritto risponde in concorso con l’amministratore di fatto solo se ha almeno una consapevolezza generica delle attività illecite; la semplice accettazione della carica non basta a presumerla. Perché conta: chi non gestiva può difendersi, ma deve dimostrare concretamente la propria estraneità.

Per l’amministratore di srl e spa

Cass. pen., n. 9825/2025. L’omissione sistematica e prolungata del pagamento di imposte e contributi, quando è una scelta gestionale che conduce al dissesto, integra la bancarotta per operazioni dolose. Perché conta: è l’imputazione più frequente per gli amministratori di società con debiti erariali e previdenziali.

Cass. pen., n. 30791/2026. Ha confermato l’orientamento sulle operazioni dolose da omesso versamento, distinguendo la scelta consapevole di autofinanziamento dalla crisi di liquidità subita. Perché conta: la difesa si costruisce documentando le ragioni del mancato pagamento.

Cass. pen., n. 631/2025. Il falso in bilancio seguito dal dissesto della società integra la bancarotta impropria da reato societario, reato complesso che assorbe il falso. Perché conta: i bilanci “aggiustati” per evitare la ricapitalizzazione hanno conseguenze ben più gravi del solo reato societario.

Cass. civ., Sez. I, n. 30903 del 25 novembre 2025. La decisione degli amministratori di chiedere la liquidazione giudiziale della società non è soggetta alle formalità previste dall’art. 120-bis CCII per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi. Perché conta: chiedere tempestivamente la propria liquidazione, quando non ci sono alternative, è più semplice di quanto si pensi, e il ritardo può costare l’accusa di aggravamento del dissesto.

Per l’amministratore di fatto e il prestanome

Cass. pen., n. 23168/2025. La qualifica di amministratore di fatto si desume da un complesso di attività gestorie non episodiche, anche in contesti familiari (padre che gestisce la società amministrata formalmente dal figlio). Perché conta: l'”aiuto saltuario” deve essere davvero tale per non diventare gestione.

Cass. pen., n. 38392/2025. Ha confermato la condanna dell’amministratore di fatto di più società, ritenendo la nomina di prestanome parte del disegno distrattivo, e ha respinto la tesi della bancarotta riparata in mancanza di prova delle compensazioni. Perché conta: la riparazione va dimostrata, non affermata.

Cass. pen., Sez. V, n. 36552/2025 (dep. 10 novembre 2025). Ha confermato la responsabilità per bancarotta dell’amministratore di fatto, rideterminando la pena per l’estinzione di alcuni reati connessi. Perché conta: conferma la piena equiparazione tra gestore occulto e amministratore formale.

Per l’imprenditore che usa concordato, accordi o composizione negoziata

Cass. pen., n. 39517/2018. La norma sulla bancarotta in caso di concordato preventivo si applica anche al concordato in continuità aziendale: non esistono aree di impunità per le distrazioni compiute prima o durante la procedura. Perché conta: il concordato non è una sanatoria del passato.

Cass. pen., Sez. V, n. 13016 (dep. 28 marzo 2024). L’art. 342 CCII non ha prodotto un’abrogazione parziale del falso in attestazioni dell’art. 236-bis l. fall.; la falsità può riguardare sia i dati sia la fattibilità del piano. Perché conta: i dati forniti all’attestatore devono essere completi e veri, anche per non esporre l’imprenditore al concorso.

Cass. pen., n. 26401 (dep. 4 luglio 2024). Ha annullato senza rinvio, perché il fatto non sussiste, la condanna di un attestatore in assenza di prova della falsità e della consapevolezza del mendacio. Perché conta: anche nel falso in attestazioni la prova deve essere rigorosa.

Cass. pen., n. 13002/2023 (dep. 28 marzo 2023). Dopo la risoluzione del concordato per grave inadempimento, il liquidatore e il commercialista che avevano organizzato la sottrazione di somme attraverso un liquidatore compiacente rispondono di bancarotta per distrazione. Perché conta: la fase successiva al fallimento del concordato è tra le più delicate.

Cass. pen., Sez. V, n. 13858/2025 (dep. 9 aprile 2025). La sola conoscenza dei prelievi dalle casse sociali non rende il consulente fiscale concorrente nella bancarotta per distrazione dei vertici. Perché conta: chiarisce i confini della responsabilità dei professionisti che affiancano l’imprenditore.


Cosa può fare concretamente lo Studio Monardo, profilo per profilo

Il rischio penale dell’imprenditore in crisi si riduce soprattutto con scelte tempestive sul piano civile e della regolazione della crisi. Ecco cosa facciamo, in concreto.

  1. Verifichiamo le soglie dell’impresa minore sugli ultimi tre esercizi, con i bilanci e le dichiarazioni: per le ditte individuali e le piccole società, è la verifica che può escludere in radice la liquidazione giudiziale e, con essa, la bancarotta.
  2. Ricostruiamo, con i commercialisti dello staff, i flussi finanziari degli ultimi anni tra impresa, soci, familiari e società collegate, individuando i movimenti privi di giustificazione documentale prima che lo faccia il curatore o il commissario giudiziale.
  3. Mappiamo i pagamenti eseguiti in stato di crisi — compensi agli amministratori, restituzioni di finanziamenti soci, pagamenti a fornitori collegati — e valutiamo quali sono esposti a contestazioni di preferenza o distrazione.
  4. Per gli amministratori di società, ricostruiamo la genesi dei debiti fiscali e contributivi con piani di tesoreria, verbali e corrispondenza, per documentare se il mancato pagamento è stato una crisi subita o una scelta gestionale.
  5. Valutiamo e attiviamo la composizione negoziata della crisi quando l’impresa è risanabile, impostando i pagamenti successivi all’accettazione dell’esperto in modo coerente con le trattative e con la prospettiva di risanamento, così da collocarli nel perimetro delle esenzioni.
  6. Costruiamo la domanda di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione facendo emergere, e non nascondendo, le operazioni pregresse critiche, e valutiamo con l’imprenditore la reintegrazione delle somme prima del decreto di ammissione.
  7. Prepariamo per l’attestatore un set documentale completo e verificabile, riducendo il rischio di contestazioni sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano.
  8. Per prestanome e amministratori formali, ricostruiamo il ruolo effettivo di ciascuno con documenti e accessi ai conti, e predisponiamo richieste formali di accesso ai libri o dimissioni motivate quando la situazione lo impone.
  9. Assistiamo l’imprenditore nei rapporti con il curatore o il commissario giudiziale, curando la consegna ordinata delle scritture e le risposte alle richieste di chiarimento.
  10. Impugniamo la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale quando ci sono argomenti seri (soglie, stato di insolvenza, vizi del procedimento), seguendo il giudizio dal reclamo fino all’eventuale ricorso in Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per gli imprenditori, l’abilitazione che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno la composizione negoziata e gli strumenti di regolazione della crisi, cioè proprio i percorsi in cui il Codice colloca le esenzioni dai reati di bancarotta preferenziale e semplice. Per le ditte individuali e le imprese sotto soglia, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di professionista fiduciario di un OCC consente di impostare le procedure alternative alla liquidazione giudiziale. E la qualifica di cassazionista garantisce che la stessa strategia venga portata avanti dalla prima analisi fino all’ultimo grado di giudizio, senza cambi di difensore e di linea.

Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: la ricostruzione contabile e la strategia legale nascono insieme, perché nei reati della crisi d’impresa la prova sta quasi sempre nei numeri.


In chiusura

Il primo passo è capire qual è il tuo profilo; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, non per qualcun altro. Il titolare di ditta individuale deve partire dalle soglie e dalla separazione dei flussi personali; il socio di snc deve guardare al proprio patrimonio personale; l’amministratore di società deve ricostruire i pagamenti a sé stesso e le ragioni dei debiti fiscali; l’amministratore di fatto e il prestanome devono chiarire chi decideva davvero; chi usa il concordato o la composizione negoziata deve fare i conti con il passato prima di depositare la domanda.

In tutti i casi, il tempo gioca contro: la finestra per riparare si chiude con l’apertura della procedura, e le esenzioni valgono solo per ciò che si fa dentro uno strumento avviato per tempo.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché il suo terreno è proprio quello in cui il rischio penale dell’imprenditore si forma e si può ridurre: la composizione negoziata e gli strumenti di regolazione della crisi, nei quali l’Avv. Monardo opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, le procedure da sovraindebitamento, in cui opera come Gestore della crisi e fiduciario OCC, e il contenzioso sulla sentenza di apertura, che come cassazionista può seguire fino all’ultimo grado.

📩 Non aspettare la sentenza di apertura per capire cosa rischi: scrivici oggi stesso, i recapiti per raggiungerci sono al termine di questa guida.

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